Convivenza more uxorio
Avvocato Coppie di fatto unioni civili | Studio Legale Marzorati
More uxorio : Che cos’è una convivenza more uxorio
La convivenza more uxorio è una coabitazione caratterizzata da legami affettivi fra i partners e da una stabile organizzazione comune: un aggregato di natura familiare che assicura lo sviluppo delle personalità individuali dei suoi componenti.
La legge fino a qualche anno fa si è limitata a disciplinare l’istituto del matrimonio, facendone derivare una serie di diritti ed obblighi in capo ai coniugi.
La Legge Cirinnà n. 76 del 20 Maggio 2016 ha introdotto la possibilità di registrare le convivenze conferendo ai Partners (sia eterosessuali che omosessuali) la possibilità di redigere un contratto che regoli alcune questioni patrimoniali conferendo anche alcuni diritti in tema di assistenza (il convivente può essere nominato amministratore di sostegno o far visita in ospedale al pari di un coniuge), risarcimento danni e partecipazione all’impresa familiare (ha diritto alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi oltre che agli incrementi dell’azienda). Sul punto si rimanda all’articolo sulle Convivenze.
Convivenze more uxorio non registrate
Nel presente articolo vengono trattate le c.d. convivenze “libere” ossia dei rapporti tra due persone non registrati nei quali i legami di natura personale (fedeltà reciproca, assistenza morale …) e patrimoniale (collaborazione materiale) non sono vincolanti giuridicamente, ma rimessi alla spontanea osservanza dei componenti della coppia.
E pertanto in questo caso la convivenza more uxorio non può avere gli stessi effetti giuridici di un matrimonio ma, al contrario, ne costituisce l’antitesi: la decisione di convivere senza contrarre matrimonio è la libera scelta di coloro che non vogliono sottoporre alla disciplina dell’ordinamento giuridico i propri legami affettivi e materiali.
I limitati effetti che la legge riconosce alla convivenza non registrata come situazione di fatto in nessun caso possono essere assimilati ai diritti e agli obblighi, caratterizzati dalla reciprocità, che nascono dal matrimonio e che costituiscono lo status di coniuge.
La convivenza more uxorio è motivo per concedere il permesso di soggiorno?
La convivenza more uxorio non registrata non è – in linea di massima – motivo per concedere il permesso di soggiorno agli stranieri.
Come si prova la convivenza more uxorio?
Una convivenza non registrata potrebbe essere difficile da provare in maniera documentale. Sicuramente un principio di prova potrebbe essere dato dalla comune residenza anagrafica e dall’esistenza di uno stato di famiglia comune.
La prova potrebbe essere più agevole in caso si figli, riconosciuti da entrambi, e residenti nella medesima abitazione.
In ogni caso, laddove sorgano questioni giudiziarie, la prova può essere data anche con dichiarazioni testimoniali, fotografie, corrispondenza o conversazioni su cellulare che attestino la sussistenza di un rapporto pregresso stabile e continuato.
Come sono qualificate le prestazioni di assistenza fra conviventi
Le prestazioni per l’assistenza materiale fra i conviventi (ad es. le spese sostenute per il menàge in comune) costituiscono l’adempimento spontaneo di doveri che sono tali non già per la legge, ma solo per l’etica e la morale di quel momento storico.
Tali prestazioni economiche, dunque, costituiscono l’adempimento di doveri morali o “obbligazioni naturali” (art. 2034 c.c.), obbligazioni che – al contrario di quelle giuridiche – non producono altro effettooltre a quello della c.d. “soluti retentio”, cioè l’impossibilità di ottenere la restituzione di quanto si è spontaneamente pagato.
È applicabile la comunione dei beni in caso di convivenza?
Non sono in alcun modo applicabili alla convivenza non registrata le norme sulla comunione fra i coniugi e, pertanto, gli acquisti effettuati durante la convivenza entrano nel patrimonio di colui che li ha effettuati, restando rigidamente separati i patrimoni dei due componenti della coppia, salvo specifiche eccezioni relative agli acquisti in comproprietà.
Esiste la casa familiare in caso di convivenza more uxorio?
L’abitazione nella quale i partners hanno stabilito la coabitazione viene generalmente individuata come casa familiare, soprattutto se la coppia ha dei figli.
In questo caso, infatti, anche nel momento in cui il legame affettivo tra i genitori viene meno, la legge impone che gli stessi regolamentino l’assegnazione dell’immobile nello stesso modo in cui avviene in caso di separazione e divorzio, proprio per il bene della prole. Le procedure per decidere sull’assegnazione della casa (e sul mantenimento, affidamento e collocazione) in presenza di figli di coppie non sposate sono le stesse previste in caso di separazione e divorzio. Il procedimento sarà consensuale o giudiziale a seconda che i genitori siano o meno d’accordo.
La casa, quindi, verrà assegnata al genitore collocatario dei minori, indipendentemente dalla proprietà dello stesso.
Nel caso in cui non ci siano figli, invece, e l’immobile è di proprietà di uno solo dei partner, l’altro generalmente non ha alcun diritto sullo stesso perché considerato alla stregua di un ospite.
Ultimamente, però, alcune sentenze giurisprudenziali più lungimiranti hanno introdotto una serie di diritti in capo al non proprietario in caso di decesso dell’intestatario dell’immobile o dell’intestatario del contratto di locazione.
Il partner superstite, infatti, ha diritto di subentrare nel contratto di locazione e, laddove il defunto fosse invece proprietario, può vantare un diritto di abitazione proporzionale alla durata della convivenza.
Anche nel caso in cui si ritenga che il convivente more uxorio non sia paragonabile all’ospite (così come pare orientata la giurisprudenza più recente), nessuno impedisce all’effettivo proprietario di agire con un’azione di rilascio sulla base della cessazione della convivenza.
L’azione ordinaria non dovrebbe durare molto tempo a patto della prova della cessazione della convivenza e di considerare il fatto che, generalmente, il Giudice tende a concedere il c.d. termine di grazia, ossia un periodo in cui l’ex è autorizzato a restare nella casa per trovare un’altra sistemazione abitativa.
Esiste un diritto al mantenimento in caso di convivenza more uxorio?
No, la corresponsione di un diritto al mantenimento non è prevista in caso di fine di una convivenza more uxorio.
Possono unicamente sussistere degli oneri alimentari, laddove il soggetto versi in stato di bisogno.Per poter ottenere l’assegno alimentare la parte richiedente deve dare la prova di essere in condizione di bisogno e di non essere in grado di provvedere a soddisfare le necessità primarie ed essenziali.
La prestazione alimentare, inoltre, potrà essere concessa solo per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, quindi limitato nel tempo.
Il convivente more uxorio ha dei diritti nella fase patologica della convivenza?
Così come l’ordinamento omette di disciplinare i rapporti della coppia nella fase della convivenza, poi, omette anche di fornire una disciplina della fase “patologica” del fenomeno, costituito dalla separazione dei conviventi, dalla rottura dell’unione di fatto.
E pertanto l’ex convivente di un legame non registrato, come detto, non può vantare nei confronti dell’altro alcuna pretesa di ordine economico relativa al proprio mantenimento.
Il convivente more uxorio ha diritti successori?
Ed ancora, in mancanza di disposizione testamentaria in favore del convivente, quest’ultimo non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio ereditario dell’altro convivente, giacché il partner more uxorio non ha la qualità di erede, indipendentemente dalla durata della convivenza.
Il profilo personale del rapporto di convivenza non registrato (Corte costituzionale, 13 maggio 1998, n. 166) viene qualificato come giuridicamente irrilevante, sul presupposto che l’osservanza dei doveri di cui all’art. 143 del codice civile non possa che essere affidata, nell’unione di fatto, allo spontaneo adeguamento dei componenti del nucleo familiare: sembra infatti condivisibile l’assunto per cui i precetti sopra indicati, proprio in relazione alla loro stretta derivazione dall’impegno solenne che i coniugi assumono attraverso il matrimonio, non possano essere estesi a relazioni che proprio nell’assenza di tale impegno trovano la loro principale nota caratteristica.
Imporre a chi ha compiuto una scelta di libertà di adeguare i profili personali del rapporto a quel modello legale che si è inteso rifiutare, sarebbe una forma di violenza che l’ordinamento non può compiere in maniera indiscriminata.
Vedere anche accordo di convivenza.
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