Accordo di convivenza
Avvocato Coppie di fatto unioni civili | Studio Legale Marzorati
L’accordo di convivenza è un contratto atipico con il quale le parti possono autonomamente disciplinare i propri rapporti patrimoniali, non solo per il periodo della convivenza, ma anche per l’eventualità di cessazione della stessa.
Perché l’accordo di convivenza possa essere pienamente valido, inoltre, entrambi i conviventi devono avere lo status libero: devono essere rispettivamente celibe, nubile o divorziato/a: cioè “libero/a di stato”.
Gli aspetti che è possibile regolare sono solo quelli che attengono alle questioni patrimoniali ed economiche fra i componenti della coppia, ma non quelli che riguardano i loro rapporti personali (come, ad esempio, i doveri di fedeltà reciproca, di assistenza morale, di coabitazione).
Tantomeno possono essere disciplinati i reciproci doveri nei confronti degli eventuali figli nati dalla unione (sia precedentemente sia successivamente alla convivenza).
Infatti tali doveri sono imposti dal Codice civile, e non sono derogabili.
L’accordo di convivenza non va confuso con l’accordo prematrimoniale (cd. “prenupts” – dal latino prae nuptiae) ammesso dal diritto anglosassone, che attiene invece alla disciplina del matrimonio ed a quella dell’eventuale separazione/divorzio.(*)
In ogni caso i “prenupts” non sono consentiti dal diritto italiano.
(*) Prenupts are the tickets to divorce… They don’t protect you or your most valuable assets (your body and soul) they only protect your finances.
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