Quando l’ex compagna lesbica ha diritto al TFR | Unione civile
Avvocato unioni civili e LGTB | Studio Legale Marzorati
L’ex compagna lesbica ha diritto ad avere una quota del TFR della lavoratrice dopo lo scioglimento dell’unione civile.
In particolare la quota è pari al 40% del totale dell’importo maturato durante l’unione.
È indifferente il motivo per cui la lavoratrice ha ricevuto il proprio trattamento di fine rapporto, sia che abbia presentato le proprie dimissioni, che sia stata licenziata o che sia intervenuto il pensionamento, la legge opera nel medesimo modo.
L’importante è che il Trattamento di fine rapporto venga recepito successivamente alla proposizione della domanda di scioglimento.
La parte che decide di chiedere la quota di TFR dell’ex deve essere titolare di un assegno di mantenimento periodico e non deve aver celebrato una nuova unione civile o, eventualmente, un matrimonio
Nel caso in cui l’ex partner non dovesse provvedere, è possibile introdurre, con l’assistenza di un avvocato, un procedimento giudiziale che obblighi il lavoratore a versare quanto dovuto.
Generalmente la causa è di spedita soluzione e trova esito favorevole entro pochi mesi.
Per maggiori informazioni vai all’articolo “Scioglimento dell’Unione civile: si al TFR per l’ex partner”.
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