Danno da vacanza rovinata per la cancellazione del volo: diritto al risarcimento del passeggero – avvocato
Avvocato Milano | Studio Legale Marzorati
L’art. 47 del codice del turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un risarcimento del danno collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’impossibilità di riparare all’occasione persa, a patto che l’inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza.
È una voce del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) da non confondersi con il danno patrimoniale. Il passeggero, pertanto, potrà richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata a causa di cancellazione del volo ma sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti idonei al fine di dimostrare il disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o parte della vacanza programmata, oltre agli altri oneri che richiede la legge.
Il danno da vacanza rovinata infatti rientra nel danno non patrimoniale unicamente solo laddove si sia verificata una significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni:
– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;
– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.
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