CoReCom: cos’è e come funziona il tentativo obbligatorio di conciliazione UG
Avvocato risarcimento, rimborso e indennizzo | Studio Legale Marzorati
L’utente – sia privato consumatore e sia professionista o società – per risolvere il proprio problema deve andare al CoReCom (Co.Re.Com: Comitato regionale per le comunicazioni) per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Infatti, nell’ipotesi in cui il reclamo fatto direttamente all’Operatore telefonico non abbia portato alla risoluzione del problema o se la soluzione offerta dal Gestore non è risultata esauriente o soddisfacente (mancato risarcimento del danno, storno fatture ecc.) l’utente per vedere accolte le proprie domande, può usufruire della procedura di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori regolata dalla delibera 173707/Cons istituita dall’Agcom.
Il tentativo di conciliazione svolto presso il CoReCom è una procedura obbligatoria, infatti non ci si può rivolgere direttamente ad un Giudice se non è stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione.
Dove si trova il CoReCom
I CoReCom hanno sede regionale e sono presenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige (Provincia di Trento e di Bolzano), Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Le sedi dei CoReCom e le varie dislocazioni sono visibili sul sito dell’Agcom (www.agcom.it). I CoReCom infatti hanno predisposto anche delle sedi secondarie dove è possibile esperire il tentativo obbligatorio in videoconferenza. Nonostante il grande numero di CoReCom presenti, per gli utenti delle regioni in cui ancora non sono attivi, sarà necessario rivolgersi direttamente all’Agcom per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Come individuare il CoReCom territorialmente competente dove presentare la domanda
Per individuare il Corecom al quale rivolgersi occorre fare riferimento al luogo in cui si trova la postazione fissa dell’utente o, negli altri casi, il luogo del domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, il luogo della residenza o la sede legale dall’utente.
La domanda UG al CoReCom
La domanda per introdurre il tentativo di conciliazione viene avanzata dall’utente tramite il formulario UG (rinvenibile sul sito dell’Agcom o direttamente sul sito del CoReCom in cui si intende proporre il tentativo di conciliazione). Il formulario UG ha un format standard contenente degli spazi appositi in cui inserire i propri dati e quelli dell’Operatore telefonico, il numero di telefono interessato, il tipo di disservizio riscontrato, la descrizione dei fatti e le richieste che si avanzano, ad esempio lo storno fatture, la modifica delle tariffe, gli indennizzi o il risarcimento dei danni.
Invio della domanda e udienza di conciliazione
La domanda può essere inviata tramite email certificata (pec), fax, lettera raccomandata o anche direttamente a mani presso gli sportelli del CoReCom che fisserà un’udienza di conciliazione in cui saranno presenti le parti, cioè l’utente e l’Operatore coinvolto. L’avviso, con la data dell’udienza di convocazione, viene fatto all’utente direttamente dal CoReCom. L’udienza verrà poi gestita da un conciliatore che ascolterà le parti, le loro richieste e motivazioni, e cercherà di farle addivenire ad un accordo. Alla fine dell’udienza, che di solito non dura oltre 30 minuti, viene redatto un verbale firmato dalle parti e dal conciliatore e poi autenticato dal CoReCom.
In caso di accordo il verbale ha valore di titolo esecutivo pertanto se l’Operatore non dovesse rispettare quanto previsto nel verbale, l’utente potrà direttamente agire contro l’Operatore.
Se, invece, le parti non dovessero raggiungere un accordo l’utente potrà rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale oppure potrà chiedere una decisione direttamente al CoReCom per mezzo di procedura apposita.
Risolvere un problema immediatamente
Insieme alla domanda di conciliazione, ma anche nel corso della medesima oppure nel corso del procedimento di definizione, è possibile anche chiedere un provvedimento temporaneo d’urgenza, ad esempio per ottenere la riattivazione di una linea che si trova in sospensione. In questi casi deve essere compilato un ulteriore format, il modello GU5 (rinvenibile sul sito dell’Agcom o direttamente sul sito del CoReCom in cui si intende proporre il tentativo obbligatorio), attraverso il quale si richiede immediatamente l’intervento del CoReCom per risolvere immediatamente un problema in essere. Il provvedimento temporaneo d’urgenza GU5 non prevede l’incontro tra le parti, ma impone che i Gestori telefonici coinvolti vengano consultati dal CoReCom e che nel giro di pochi giorni pongano in essere tutto quanto in loro potere per risolvere il problema fino alla conclusione della conciliazione. Successivamente, infatti si procederà al tentativo obbligatorio di conciliazione, UG, che riguarderà le richieste di indennizzo o di risarcimento del danno per la durata del disservizio.
Presupposto per l’emanazione del provvedimento temporaneo d’urgenza GU5
L’utente può chiedere al CoReCom l’adozione di un provvedimento temporaneo d’urgenza GU5 quanto l’Operatore telefonico tiene un comportamento che integri una forma di abuso o una sospensione di servizio non giustificata.
Per forme di abuso si intendono dei comportamenti tenuti dall’Operatore non conformi alla disciplina legislativa o regolamentare.
Ad esempio, potrebbero – in alcuni casi e a certe condizioni – essere considerate delle forme di abuso: la sospensione per morosità in caso di somme contestate ed in pendenza della procedura di risoluzione della controversia oppure l’’ingiustificato ritardo nel passaggio ad altro gestore, sia fisso che mobile, o nell’allacciamento della linea o nell’attivazione di un servizio.
Per sospensione di servizio non giustificata si intende la sospensione che viene eseguita senza avvisare il cliente con una lettera formale o quando la sospensione riguarda servizi che non sono in contestazione.
Ad esempio, potrebbe – in alcuni casi e a certe condizioni – essere considerata una sospensione di servizio non giustificata: l’interruzione nell’erogazione del servizio operata dal gestore senza congruo preavviso oppure quella che vada oltre l’interruzione del solo servizio interessato dal mancato pagamento oppure l’interruzione che non sia adottata per gravi motivi, quali i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti.
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