Tasse e assegno di divorzio. Le quote che “fanno reddito”
Ai fini fiscali, è bene tener presente che l’assegno di mantenimento – se si tratta di un assegno periodico – è considerato al pari del reddito da lavoro dipendente. Quindi, la somma riconosciuta in fase di sentenza di divorzio al coniuge che si trova nella condizione di svantaggio economico è al lordo delle tasse. Questo significa che il netto che il coniuge beneficiario dell’assegno effettivamente percepirà sarà inferiore.
È evidente che, specularmente, il coniuge che corrisponde l’assegno all’ex può dedurlo dalle tasse. È necessario però che si tratti di assegni periodici; le somme corrisposte una tantum non sono infatti detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.
L’assegno di mantenimento dei figli
In maniera del tutto differente vengono trattati a livello fiscale gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Questi non possono essere dedotti dal reddito del coniuge che li versa e, di conseguenza, non sono inclusi nel reddito del coniuge che li riceve. Tutto ciò implica che, se la sentenza di divorzio ha previsto un unico assegno periodico che include sia il mantenimento del coniuge sia quello dei figli, solo la parte che spetta al coniuge deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi. Su questa il coniuge beneficiario vi pagherà le tasse, mentre il coniuge obbligato al versamento la potrà dedurre dal suo reddito.
Se si considerano entrambe la parti, il coniuge chiamato a corrispondere l’assegno è leggermente agevolato rispetto al beneficiario, in quanto grazie alla deducibilità fiscale dell’assegno andrà a pagare meno tasse.