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Separazione e divorzio, novità nella riforma del processo civile

Le novità da tempo annunciate sulla separazione e sul divorzio sono diventate realtà con la riforma Cartabia, entrata definitivamente in vigore sia per il rito dei procedimenti di famiglia che, più in generale, per tutto il rito del processo Civile.

La riforma ha prima di tutto raccolto le richieste che da svariati anni provenivano dagli addetti ai lavori che gestiscono in prima persona le crisi familiari soprattutto ai fini della nascita di un unico Tribunale per la famiglia e i minori, il quale lavorerà sulla base di un unico rito uniformato, uguale per tutti i giudizi.

Mentre il nuovo rito dei procedimenti di separazione, divorzio e, più in generale, di tutte le cause relative a questioni familiari è già entrato in vigore, il Tribunale della Famiglia dovrebbe fare il suo ingresso definitivo entro la fine del prossimo anno.

Diritto di famiglia: quali novità sono introdotte dalla riforma

Nell’ambito del Diritto di famiglia le novità più importanti sono:

  • la nascita di un unico Tribunale per le persone, per i minori e per la famiglia che accorpa il Tribunale per i minorenni e prevede l’assegnazione di magistrati esperti nelle materie trattate;

  • più velocità per ottenere la separazione e il divorzio che si possono chiedere insieme, con un unico atto, con l’assistenza di un avvocato, preferibilmente un avvocato divorzista. Non c’è più bisogno di fare prima un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo ricorso separato per domandare il divorzio: ora si possono chiedere contestualmente. Per avere direttamente il divorzio immediato basterà fare una domanda cumulativa.

    Non è stato introdotto il “divorzio senza separazione” quindi la separazione non viene cancellata, però sarà possibile ottenere il divorzio in un tempo più rapido.

  • il potenziamento della negoziazione assistita e della mediazione familiare (incentivi fiscali, trattazione da remoto e allargamento anche ai genitori non coniugati);

  • il miglioramento e l’abbreviazione delle forme di tutela per le donne ed i minori che subiscono violenza con l’obbligo di nomina di un curatore speciale a favore del minore di età (binario preferenziale per ordini di protezione in via d’urgenza, maggiore raccordo tra giudice penale e giudice civile.

Unico processo per la separazione e il divorzio

Per quanto riguarda i procedimenti di separazione e divorzio (ma anche di cause per la regolamentazione della responsabilità genitoriale in caso di coppia non sposata) uno degli scopi della riforma è quello di rendere il processo molto più veloce e snello. Il Legislatore ha pensato di evitare la doppia fase, presidenziale e istruttoria, affidando l’intera causa ad un unico giudice istruttore, delegato dal Collegio, che possa avere maggiore conoscenza della pratica e decidere più in fretta, soprattutto nell’interesse dei minori.

Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario che l’avvocato inserisca subito in un unico atto tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato e trattato dallo stesso Giudice.

Il divorzio si otterrà quando:

1) ci sarà stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa

2) saranno trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale. Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati.

Una sola udienza dopo 90 giorni con tutte le prove e documenti

Chi introduce la causa riceve entro 3 giorni un decreto con il quale il Tribunale fissa la prima udienza alla quale le parti devono presenziare di persona con i loro Avvocati. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Nello stesso decreto il Tribunale nomina il Giudice istruttore delegato dal Collegio alla trattazione della causa.

Il giudice istruttore concede un termine per procedere alla notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto. Entrambe le parti avranno poi la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le domande e le richieste di prove. Quindi prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e prove, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo.

All’udienza il Giudice:

1) deve assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti (affidamento dei figli, collocazione dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.) che saranno esecutivi durante lo svolgimento della causa e potranno essere modificabili, revocabili in qualsiasi momento o, in talune circostanze appellabili;

2) deve decidere sull’ammissione dell istanze istruttorie: quindi valuta le prove, e valuterà, ad esempio se ascoltare, o meno, i testimoni, se far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo a stare con i figli o potrà decidere di nominare un Consulente per esaminare i redditi/guadagni dei coniugi o che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se far fare una indagine fiscale alla Polizia tributaria (Guardia di Finanza) ecc..

Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – devono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Il Giudice istruttore li ascolta direttamente (c.d. ascolto diretto), generalmente alla prima udienza, e può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito). L’ascolto è superfluo in caso di giudizi consensuali mentre è escluso sia se il bambino rifiuta espressamente di farsi ascoltare sia nei casi di evidente nocumento per il minore.

Conseguenze sulla difesa legale in caso di procedimento unico per la separazione e il divorzio

La scelta di “unire” separazione e divorzio in un’unica causa comporta una modifica nella modalità di redazione degli atti oltre che una specifica modulazione della difesa da parte dei legali.

L’atto, infatti, deve contenere la doppia richiesta di separazione e divorzio ma anche una doppia linea difensiva sulle domande economiche (che, tra l’altro, hanno presupposti diversi nelle due fasi) oltre che sulle disposizioni relative ai figli: ciò comporterà una ancora maggiore attenzione sulla scelta dell’Avvocato che dovrà essere un Professionista esperto in materia di diritto di famiglia capace di muoversi al meglio nell’articolata formulazione del ricorso introduttivo fin da subito altrimenti si rischierà di avere le armi spuntate in una causa che chiede alle parti di mettere sul tavolo le carte fin dal primo momento.

Questo permetterà di avere un’unica istruttoria che, quindi, garantirà una gestione dell’intero processo in minor tempo rispetto alla precedente necessità di attendere due giudizi (con relativi eventuali appelli!) per la definizione della questione familiare.

Complessa sarà l’interconnessione delle sentenze: la pronuncia finale, infatti, prevede condizioni temporali specifiche sulla decorrenza del successivo divorzio rispetto alla separazione e delle relative condizioni. Anche i Giudici, quindi, devono prestare maggiore attenzione a questi raccordi.

Questa strada sembra aprire uno spiraglio verso quello che sarebbe un intervento epocale in materia: ossia il divorzio diretto, senza prima dover passare dalla separazione. Un rito così orientato potrebbe, infatti, aiutare a fare definitiva breccia verso l’apertura del Legislatore a tale prospettiva.

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Come diventare marito e moglie secondo la legge italiana | Matrimonio civile o concordatario

Diventare marito e moglie secondo la legge italiana è possibile con la celebrazione del rito civile o concordatario.

Generalmente l’elemento che determina i cambiamenti più evidenti tra le varie tipologie di celebrazione è la religione che impone cerimonie diverse tra loro. Indipendentemente dal tipo di rito, comunque, sono previste specifiche modalità per conferire validità legale al matrimonio.

Il matrimonio civile

Partiamo innanzi tutto con il matrimonio civile, che è un matrimonio laico e produce immediatamente effetti legali, primi tra tutti i diritti e doveri stabiliti dal codice civile. Per potersi sposare con rito civile sono necessari alcuni requisiti: i due sposi devono ad esempio essere maggiorenni, non essere stati interdetti e non avere tra loro rapporti di parentela, affinità o adozione.

Il matrimonio canonico e quello concordatario: la trascrizione

 

Il matrimonio così come descritto dalla Chiesa Cattolica, invece, è un rito esclusivamente religioso e, in sé e per sé, non produce invece effetti civili essendo regolato esclusivamente dal diritto ecclesiastico. Per far sì che il matrimonio produca effetti legali è necessario che questo venga trascritto nei registri dello Stato civile, dopo di che si definisce matrimonio concordatario.

Se gli sposini vogliono diventare marito e moglie anche agli occhi della legge, devono far trascrivere il matrimonio presentando, per mano del sacerdote celebrante al comune nel quale si sono sposati, opportuna richiesta entro 5 giorni dalla cerimonia.

La trascrizione può anche essere fatta successivamente (trascrizione tardiva), su richiesta di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi, a patto che l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga alla richiesta. Questo significa che non è possibile la trascrizione dopo l’eventuale morte della moglie o del marito.

Il matrimonio nelle altre confessioni religiose

 

È importante sottolineare che il matrimonio celebrato da un ministro di un culto acattolico è a tutti gli effetti un matrimonio civile e non rappresenta un ulteriore tipo di matrimonio: il ministro del culto in questione agisce, infatti, come delegato dall’autorità dello Stato. Quindi se il matrimonio viene celebrato da soggetto opportunamente delegato non prevede il passaggio della trascrizione, come invece avviene per il matrimonio cattolico.

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Quali sono le cause impeditive per la costituzione dell’unione civile

Anche per la costituzione dell’unione civile esistono delle cause impeditive, cioè che vietano la celebrazione dell’unione alla coppia omosessuale. Sono cause impeditive per la costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso:

– il non avere uno o entrambi compiuto gli anni 18;

– la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di altra unione civile tra persone dello stesso sesso. Del resto anche se immaginiamo per un momento cosa accade nel matrimonio, sappiamo che non è possibile sposarsi se prima non si è ottenuto il divorzio ossia non si è tornati liberi di stato;

– rapporti di affinità (l’affinità è il vincolo fra un partner ed i parenti dell’altro partner) o di parentela tra le parti. Per fare alcuni esempi, non è possibile – salvo circoscritti e limitatissimi casi in cui è possibile ottenere dal Tribunale la dispensa – costituire una unione civile con gli ascendenti e i discendenti in linea retta; i fratelli e le sorelle germani; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado;

l’interdizione di una delle parti per infermità mentale;

– la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa fino a quando non è pronunciata la sentenza di proscioglimento.

L’esistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile e comunque tra le cause di nullità operano anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.

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