Il Referendum in Svizzera
Il referendum permette al Popolo di esprimersi sulle decisioni del Parlamento.
La legge distingue tra referendum facoltativo e referendum obbligatorio.
Referendum facoltativo
Su domanda di 50’000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti legislativi:
> leggi federali;
> leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
> decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
> trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o implicanti un’unificazione multilaterale del diritto.
La raccolta delle firme deve avvenire entro 100 giorni a decorrere dalla pubblicazione nel Foglio federale.
Referendum obbligatorio
Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo e dei Cantoni:
> le modifiche della Costituzione federale;
> l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
> le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con una durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione popolare entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo (la maggioranza dei Cantoni non è necessaria):
> le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione federale;
> le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;
> il principio di una revisione totale della Costituzione federale in caso di disaccordo fra le due Camere.
tratto da Sito del Parlamento federale
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