Stranieri e coppie miste: possibile separazione e divorzio in Italia con legge straniera
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Stranieri e coppie miste possono separarsi e divorziare anche in Italia scegliendo la legge applicabile alla crisi familiare, anche se straniera, riducendo tempi e costi per il procedimento
Separazione di una coppia mista o straniera in Italia: come e quando procedere alla scelta di legge
Da qualche anno è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1259/10 che ha portato una grossa innovazione in tema di separazione e divorzio. Il regolamento è rivolto a coppie straniere o miste ossia formate da marito e moglie di diverse nazionalità.
La norma è applicabile anche per moglie e marito che hanno vissuto in diverse parti del mondo e che, di fronte alla scelta di separarsi o di divorziare, avrebbero potuto incontrare difficoltà nella scelta della legge applicabile, o magari avrebbero dovuto affrontare spese e disagi dovuti allo svolgimento del procedimento in un paese diverso da quello di residenza.
Il regolamento 1259/2010 lascia alla coppia la possibilità di scegliere la legge che vogliono applicare in caso di crisi coniugale in base a specifici criteri.
La coppia mista può scegliere di adottare la legge dello Stato dell’attuale residenza oppure quella dello Stato dell’ultima residenza comune, a patto che uno dei due vi risieda ancora.
In alternativa, la coppia può decidere di rifarsi alla legge dello Stato di cui uno dei due è cittadino o ancora alla legge del foro, cioè dello Stato dove si svolge il procedimento giudiziario.
Affinché tale decisione sia valida, è necessario che i coniugi firmino una dichiarazione che indichi quale sia la legge applicabile al fine di conoscere le conseguenze giuridiche e sociali cui vanno incontro facendo quella precisa scelta.
La dichiarazione dovrà essere fatta in qualsiasi momento dopo le nozze basta che sia precedente alla separazione o al divorzio.
La coppia potrà chiedere la separazione davanti al Giudice italiano, senza dover affrontare le difficoltà di un processo in terra straniera.
Laddove la legge prescelta lo consenta, i coniugi potrebbero immediatamente divorziare senza dover prima separarsi come avviene in Italia.
Separazione di una coppia italiana all’estero
Nel caso in cui una coppia italiana viva da molto tempo all’estero o abbia affrontato numerosi trasferimenti di residenza fuori dal nostro paese, può comunque decidere che l’eventuale crisi familiare o la gestione della fine del loro matrimonio sia effettuata sulla base della legge italiana.
La coppia, sulla scorta del Regolamento UE n. 1259/10 può operare una scelta di legge scritta, con una dichiarazione controfirmata precedente alla richiesta di separazione e divorzio, in base alla quale i procedimenti saranno regolati – dal giudice estero – secondo la legge italiana.
Optare per tale scelta può configurare una tutela rassicurante per due connazionali, anche se da tempo hanno lasciato il suolo italiano. La legge italiana che regolamenta la separazione ed il divorzio, infatti, ha dei profili molto più garantisti nei confronti del coniuge “più debole” e dei figli (ad esempio nell’ambito dell’assegno di mantenimento e della sua quantificazione o dei diritti di visita dei genitori o della protezione del rapporto tra genitori e figli) rispetto alla maggior parte delle legislazioni straniere.
È bene precisare che, in caso di mancanza di scelta scritta, le norme internazionali fanno prevalere l’applicazione della legge del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi rispetto a quella della cittadinanza comune.
Separazione coppia mista all’estero
Nel caso in cui una coppia mista si debba separare o divorziare la regola base delle norme internazionali, e segnatamente del Regolamento UE n. 1259/10 prevede l’applicazione della legge dell’ultima residenza comune.
Solo successivamente intervengono i criteri di collegamento che individuano la legge del paese in cui è adita l’autorità giudiziaria.
In caso di coppia mista, inoltre, il Regolamento non prevede l’applicazione della legge di cittadinanza di moglie e marito, a meno che non ne posseggano una in comune.
Per questi motivi in caso di coppia mista la scelta di legge scritta è ancora più importante. La coppia mista può scegliere di adottare la legge dello Stato dell’attuale residenza oppure quella dello Stato dell’ultima residenza comune, a patto che uno dei due vi risieda ancora.
In alternativa, la coppia può decidere di rifarsi alla legge dello Stato di cui uno dei due è cittadino o anche alla legge del foro, cioè dello Stato dove si svolge il procedimento giudiziario.
Una coppia mista che ha vissuto a lungo in Italia e si è successivamente trasferita o nella quale uno dei due componenti è italiano, quindi, potrà separarsi o divorziare anche all’estero applicando la legge italiana.
Separazione tra stranieri: qual è legge applicabile alla separazione (o al divorzio)
La coppia straniera che deve separarsi o divorziare può scegliere di adottare la legge dello Stato dell’attuale residenza oppure quella dello Stato dell’ultima residenza comune, a patto che uno dei due vi risieda ancora.
In alternativa, la coppia può decidere di rifarsi alla legge dello Stato di cui uno dei due è cittadino o ancora alla legge del foro, cioè dello Stato dove si svolge il procedimento giudiziario.
Se la coppia opera una scelta scritta ha la possibilità di optare per uno dei criteri di collegamento predetti, in mancanza sussiste una prevalenza per l’applicazione al procedimento di separazione della legge di residenza comune.
Separazione: riconoscimento sentenze straniere in Italia
Il diritto internazionale prevede, come regola generale, che le sentenze straniere di separazione e divorzio siano automaticamente riconosciute nei vari ordinamenti.
Per quanto riguarda l’Italia viene fatto salvo il rispetto di alcune norme inderogabili di ordine pubblico che devono essere rispettate nell’emissione del procedimento, nello svolgimento dello stesso ma – soprattutto – nelle condizioni richieste per la pronuncia di separazione o divorzio. Per esempio, nel nostro paese non verrebbe mai riconosciuta una sentenza straniera in cui un marito ha ottenuto il divorzio per ripudio.
Per essere riconosciute le sentenze devono essere munite di legalizzazione e traduzione in italiano e presentate al Comune italiano di interesse o al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza, il tutto correlato da istanza di trasmissione e documento di identità della parte.
Per quanto riguarda le sentenze di paesi dell’Unione Europea la procedura è, salvo casi particolari, ancora più facile in quanto non è necessaria alcuna legalizzazione risultando bastevole l’allegazione di un certificato standard previsto dal Regolamento Europeo n. 2201/03 rilasciato dall’Autorità che la emesso il provvedimento.
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