Sottrazione internazionale di minori: condizioni per ottenere rimpatrio
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Nello svolgimento delle procedure di rimpatrio in un caso di sottrazione internazionale di minori il Giudice dello Stato di destinazione deve verificare l’avverarsi di alcune condizioni per poter ordinare il rientro del bambino. Per i genitori rivolgersi celermente ad un avvocato italiano che abbia un’approfondita conoscenza del diritto di famiglia, anche internazionale, e delle convenzioni e regolamenti internazionali, può essere fondamentale per riportare a casa il figlio.
Se la sottrazione è compiuta dalla madre o dal padre, dovrà sempre essere esaminata anche la posizione dell’altro genitore per individuare le condizioni che hanno causato l’espatrio non autorizzato. È possibile, infatti, che in base alla legge applicabile al caso concreto non si verifichi un caso di sottrazione internazionale di minore, ma che il genitore sia giustificato a portare via il bambino e possa trovare una tutela legale.
In quali casi, ad esempio, è necessario avviare una procedura di sottrazione internazionale dei minori:
– quando un minore che vive in Italia viene portato in un Paese straniero senza autorizzazione;
– quanto un minore che vive in qualsiasi Paese estero viene portato in Italia senza autorizzazione;
– quando un minore che vive in qualsiasi Paese estero viene portato in un altro Stato estero senza autorizzazione.
È importante precisare che per individuare l’applicabilità della disciplina sulla sottrazione dei minori non rileva la cittadinanza del bambino e neppure dei suoi genitori essendo prevalente il criterio della residenza abituale, cioè il luogo in cui il bambino vive abitualmente ed ha gli affetti.
Quali sono le condizioni per ottenere il rimpatrio
La procedura di rimpatrio del minore disposta dalla Convenzione de L’Aja del 1980 inizia con la richiesta di rientro all’Autorità Centrale competente nel Paese di residenza del minore. Tale Autorità procede alla notifica agli organi competenti nello Stato di destinazione, dove si suppone si trovi il bambino.
Dopo che l’Autorità centrale, del paese di residenza del minore, ha attivato gli organi competenti nel paese in cui il bambino è stato trasferito illecitamente, inizia un vero e proprio procedimento giudiziario nel Tribunale del luogo in cui bambino è stato trasferito.
Durante questa causa le parti dovranno presentare tutte le prove che si ritengono rilevanti per giustificare, o rifiutare, il rimpatrio.
In particolare per ottenere il rimpatrio il Giudice deve verificare:
- che la persona che chiede il rimpatrio non avesse concesso autorizzazione all’espatrio;
- che il minore abbia meno di sedici anni e che fosse residente nello Paese in cui si chiede il rimpatrio;
- che la persona che chiede il rimpatrio eserciti in modo effettivo la responsabilità genitoriale sul minore;
- che la persona che chiede il rimpatrio sia titolare dell’affidamento del bambino o della sua collocazione in modo effettivo;
- quanto tempo è trascorso dalla presunta sottrazione e se il minore, nel frattempo, si è potuto adattare al nuovo ambiente
- che, in caso di rimpatrio, il minore non rischi di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o si possa trovare in una situazione intollerabile per la sua salute psicofisica;
- che il minore non si opponga al ritorno.
In questa fase diventa rilevante una valutazione dettagliata del caso concreto avvalendosi dell’assistenza legale di un Professionista esperto in diritto di famiglia, anche internazionale. Dovrà essere esaminata la legislazione esistente nello Stato estero di provenienza e nello Stato di destinazione oltre che l’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali. In questo modo sarà possibile scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure se le Leggi negli Stati di residenza e/o di destinazione siano più favorevoli;
– quale sia la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di destinazione o quello di residenza non abbiano ratificato la Convenzione de L’Aja.
Quali sono gli effetti dell’ordine di rimpatrio
L’ordine di rimpatrio ha lo scopo di far ritornare il bambino nello Stato di residenza ma non può disporre nuove condizioni in merito all’affidamento del minore o alla sua collocazione e neppure riguardo al diritto di visita dei genitori.
Per questi motivi quando uno dei genitori è autore della sottrazione internazionale del figlio è opportuno che l’altro genitore agisca giudizialmente per regolare la situazione familiare.
A titolo esemplificativo potrebbe valutare l’opportunità di iniziare una procedura di separazione o divorzio con la richiesta di affidamento dei figli minori. Nel caso in cui la coppia di genitori fosse già separata, divorziata o non sposata, si potrebbe optare per introdurre un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio o dell’affidamento della prole.
Lo stesso tipo di strategia potrebbe essere attuata anche dal genitore che ha portato all’estero il figlio. Come già accennato, infatti, in determinati casi la decisione di portare il bambino all’estero potrebbe non essere ritenuta illegittima e, pertanto, il genitore potrebbe iniziare un procedimento giudiziario per far riconoscere il proprio diritto a vivere con il bambino in un altro paese.
Tutte queste ipotesi devono essere vagliate da un Professionista esperto in diritto di famiglia che possa individuare le condizioni del caso e gli eventuali rimedi legali.
Lo Studio legale Marzorati è specializzato in diritto di famiglia, anche internazionale, ed i suoi avvocati si occupano di tutela dei figli e della famiglia. Rivolgersi tempestivamente ad un Avvocato italiano specializzato, quando si verifica un caso di sottrazione di minori, è essenziale per attivare al più presto i canali di localizzazione del bambino e le Autorità competenti a pronunciarsi sul rientro. Per seguire i Clienti in tutta Italia ed all’estero ha anche sviluppato un network di relazioni con professionisti qualificati.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)