SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE PIÙ ANZIANO DEL COLLEGIO, IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
Non è consentita in caso di trasferimento del magistrato sostituito (Cassazione Sezione Lavoro n. 10948 del 2 novembre 1998, Pres. Mattone, Rel. Roselli).
Deve ritenersi nulla, in base all’art. 132 cod. proc. civ., la sentenza di Tribunale sottoscritta dal componente più anziano del Collegio invece che dal presidente, impedito in quanto “trasferito ad altra sede”.
L’art. 132 cit., terzo comma, prescrive che la sentenza emessa dal giudice collegiale sia sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore e che, se il primo non può sottoscrivere, per morte o per altro impedimento, la sentenza sia sottoscritta dal componente più anziano del Collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento, con ciò attribuendo al giudice più anziano il potere-dovere di surrogarsi al presidente nella collazione e nella sottoscrizione della sentenza (art. 119 disp. att. cod. proc. civ.).
Quanto alla natura dell’impedimento, la giurisprudenza della Suprema Corte non è stata sempre uniforme. Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del codice civile si affermò un orientamento assai estensivo, che portò a ravvisare l’impedimento a sottoscrivere perfino nella fruizione del congedo ordinario (Cass. 9 gennaio 1948 n. 16). Mentre questo orientamento fu presto abbandonato, rimase, e fu accolto anche dalla dottrina, quello secondo cui la valutazione della gravità dell’impedimento è discrezionale e perciò incensurabile in Cassazione (Cass. 19 marzo 1948).
In un secondo momento prevalse la tesi restrittiva, che considerava valido impedimento a sottoscrivere solo l’impossibilità fisica o psichica, anche temporanea (Cass. 22 maggio 1954 n. 1654, 16 giugno 1954 n. 2049) e perciò lo escludeva nel caso di trasferimento del giudice ad altra sede, considerato che nella nuova sede la sentenza “gli può essere rimessa a cura dell’ufficio che egli ha lasciato” (Cass. 19 luglio 1957 n. 3029, 15 febbraio 1963 n. 336, che richiede la definitività ed irrimediabilità dell’impedimento, 7 gennaio 1966 n. 131).
Questo orientamento è poi prevalso. Deve pertanto ritenersi che il trasferimento del magistrato non costituisca impedimento definitivo e assoluto, tale da giustificare la mancata sottoscrizione del presidente e così da escludere la nullità della sentenza.
Il presente collegamento è tratto da www.legge-e-giustizia.it
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