Se separarsi di comune accordo è impossibile
Quando ci troviamo in un matrimonio in crisi, breve o lungo che sia, cercare di tenere insieme i pezzi a volte non basta e arriviamo davanti alla prospettiva della separazione. Sempre più frequenti discussioni, scatenate da motivazioni futili, creano un clima familiare di conflittualità perenne che non pesa solo sui coniugi ma anche sui figli, vittime non colpevoli dei diverbi tra adulti.
Sarebbe ipocrita non dire che in certi casi sono le questioni pratiche o economiche a frenare la decisione finale. Pensiamo ad una moglie, casalinga, dipendente economicamente dal marito: non potremmo non comprendere i timori che potrebbe provare all’idea di perdere la sicurezza economica sua e dei bambini, sapendo che il marito ostacolerebbe in ogni modo la separazione e, con probabilità, cercherebbe di farle cambiare idea minacciando di non passarle più alcun denaro.
Quando, però, superiamo i dubbi e le perplessità ma ci rendiamo conto che un accordo con il coniuge non è possibile, bisogna andare avanti con una procedura giudiziale.
Il procedimento di separazione giudiziale
Una volta depositato il ricorso, nel quale deve essere indicata l’eventuale presenza di figli, marito e moglie, con i rispettivi legali, devono presentarsi in udienza davanti al Presidente del Tribunale. Il Presidente tenterà una conciliazione e, se fallisce, ascolterà entrambi i coniugi e prenderà i provvedimenti provvisori e urgenti che regolano la situazione fino alla sentenza di separazione stabilendo, per esempio, l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale attribuzione dell’assegno di mantenimento al coniuge e ai figli. A quel punto inizierà l’iter giudiziario, che prevede tempi potenzialmente lunghi. Nonostante le lentezze della Giustizia, i provvedimenti presi del Presidente del Tribunale sono immediatamente esecutivi, quindi, l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al coniuge, ad esempio, decorre immediatamente.
I provvedimenti possono essere reclamati dinanzi alla Corte d’Appello per errori di valutazione commessi dal Presidente del Tribunale, ma nel frattempo continuano ad essere validi ed efficaci.
Possiamo affermare, quindi, che la moglie potrà agire con relativa tranquillità perché anche se teme un lungo iter processuale per ottenere la separazione, e si trova in condizione di totale dipendenza economica dal marito, può confidare sui provvedimenti provvisori e urgenti emessi alla prima udienza e validi immediatamente.