La costituzione (celebrazione) dell’unione civile per una coppia gay avviene con una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Successivamente la dichiarazione è trascritta nei registri dello Stato civile e può essere accompagnata dalla scelta del cognome della coppia e del regime patrimoniale prescelto.
In mancanza di una scelta in ordine al regime patrimoniale, verrà applicata la comunione dei beni.
Alla coppia vengono chiesti, inoltre, i propri dati anagrafici, la residenza e l’identità e residenza dei testimoni.
Se due uomini sono interessati a celebrare l’unione civile devono recarsi presso l’ufficio preposto nel proprio comune di residenza, o contattare telefonicamente l’ufficio competente.
Il funzionario preposto si accerterà che non esistano motivi impeditivi tali da non poter procedere all’unione.
In particolare due uomini non potranno unirsi civilmente se:
- uno di loro risulti sposato o unito civilmente
- uno di loro sia minorenne e sprovvisto di autorizzazione
- uno di loro sia interdetto o soffra di un’infermità mentale
- siano parenti tra loro
- uno di loro sia stato condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro.
L’unione potrà essere celebrata nel comune di residenza di entrambi o di una delle parti oppure in un comune terzo. In questo caso il comune potrebbe chiedere il pagamento di una somma che vada oltre i bolli necessari alla trascrizione.
Nell’ultimo anno si sono create lunghe liste d’attesa per la celebrazione delle unioni civili in molti comuni italiani, soprattutto quelli delle grandi città come Milano. Questo ha spinto molte coppie interessate a scegliere dei comuni diversi da quello della propria residenza allo scopo di ottenere una celebrazione più veloce anche a costo di versare svariate centinaia di Euro.
Per maggiori informazioni vai all’articolo “Unione civile e la tutela alle coppie omosessuali (gay o lesbiche): diritti previsti dalla Legge Cirinnà”.
Diritti speciali di prelievo (dsp) per valigia distrutta. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
I DSP (SDRs in Inghilterra: special drawing rights o DTS in Francia: droits de tirage speciaux) sono stati creati nel 1969 dal fondo monetario internazionale (FMI) come unità di conto. I dsp vengono conferiti ai paesi membri senza controprestazioni. Il paese che utilizza di dsp deve gravarli di interesse. Il valore degli stessi è calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute internazionali più rilevanti (dollaro, euro, sterlina, yen) rispetto alle quali si calcola una sorta di comun denominatore, il cui risultato è il valore dei DSP. Informazioni sulle quotazioni dei Diritti Speciali di Prelievo sono pubblicate sui principali quotidiani finanziari e possono essere anche trovate sul sito del Fondo Monetario Internazionale www.imf.org.
Contratto di assicurazione all’acquisto del biglietto: i diritti dei passeggeri, in caso di distruzione della valigia, sono maggiori in presenza di contratto assicurativo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il passeggero grazie a quanto previsto dal Regolamento n. 261/04, in caso di ritardo aereo, cancellazione del volo, negato imbarco, overbooking, smarrimento, consegna in ritardo o distruzione del bagaglio può ottenere il rimborso previsto senza la necessità di aver sottoscritto alcuna assicurazione. Le compagnie aeree infatti propongono, al momento dell’acquisto del biglietto, la sottoscrizione di assicurazioni che tutelano maggiormente il passeggero. Il rimborso dovuto grazie al regolamento 261/2004 e il rimborso dovuto grazie alla sottoscrizione di assicurazione viaggiano infatti su due binari differenti e non sono alternativi. Nel senso che il passeggero ha diritto ad entrambi i rimborsi se ha sottoscritto un’assicurazione.
Il regolamento (CE) n. 261/2004 comunque opera indipendentemente dalla sottoscrizione di una assicurazione. Se il passeggero ha sottoscritto un’assicurazione, potrà usufruire di quanto previsto nella stessa, ma ciò è indipendente dalla richiesta di rimborso prevista dal Regolamento che opera autonomamente e senza la necessità di alcuna assicurazione.
Il passeggero ha la possibilità di fare una dichiarazione di maggior valore della valigia, dichiarando di avere un interesse particolare alla consegna della stessa. Il servizio chiaramente presuppone un aumento del prezzo ma in caso di problemi la compagnia sarà tenuta al risarcimento dell’intero valore dichiarato dal viaggiatore.
Assistenza della compagnia aerea: a cosa ha diritto il passeggero in caso di distruzione della valigia. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La compagnia aerea deve dare tutte le comunicazioni utili al viaggiatore anche ai fini di richiedere il risarcimento del danno subito. Tutte le informazioni devono essere disponibili all’ufficio lost and found. Il passeggero deve infatti essere tutelato in maniera idonea al fine di arrecare il disagio minore avvenuto a causa della problematica. La mancata informazione può configurare ipotesi per la richiesta di risarcimento del danno.
Fino a quando si può richiedere il rimborso per valigia distrutta: esiste un termine di decadenza di 2 anni. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La normativa italiana si è uniformata a quella contenuta nella convenzione di Montreal e quindi, i diritti del passeggero sono soggetti a termine di decadenza di 2 anni dall’evento. I tempi non sono strettissimi ma è consigliabile muoversi tempestivamente per accelerare la richiesta di rimborso e di eventuale risarcimento: le compagnie aeree sono poco propense a concedere rimborsi per biglietti aerei poco recenti. Nell’ipotesi di danno alla valigia resta comunque un termine di 7 giorni entro cui il viaggiatore deve proporre un reclamo al gestore aereo per non incorrere in decadenze.
Cosa serve per ottenere indennizzo, rimborso e il risarcimento per valigia distrutta: cosa deve conservare il passeggero dopo ogni volo – avvocato
Ai fini di ottenere il rimborso e anche il risarcimento del danno subito, il passeggero deve conservare:
– biglietto aereo personale;
– il modulo pir compilato in aeroporto;
– il tagliando relativo al bagaglio rilasciato alla partenza;
– un’elencazione di cosa fosse contenuto nella valigia;
– un’elencazione di cosa manca nell’ipotesi di valigia recuperata;
– prova delle spese sostenute (abiti, generi personali);
– prova dei disagi e dei danni subiti.
La normativa di riferimento per lo smarrimento della valigia: la convenzione di Montreal e il Regolamento (CE) n. 261/2004. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La convenzione permette l’uniformità e la prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di bagagli, passeggeri e merci. Al suo interno sono contemplati i casi di negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo ed i relativi risarcimenti previsti.
Il Regolamento CE 261/2004 ha dato vita alla carta dei diritti del passeggero nei casi di cancellazione, negato imbarco, ritardo dei voli e bagagli smarriti, stabilendo per i gestori aerei obblighi di informazioni, ma anche in relazione all’assistenza dovuta ed ai rimborsi.
Mediazione, Gdp, Tribunale: come ottenere giustizia in caso di smarrimento della valigia. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Se la compagnia aerea non risponde alle richieste del passeggero le uniche vie percorribili saranno:
– mediazione facoltativa, dove le parti si incontrano davanti ad un terzo, imparziale (mediatore), al fine di ricercare un accordo amichevole per la composizione della controversia. Le parti, insieme ai propri avvocati, si incontrano nella sede di un organismo di mediazione accreditato e, aiutati dal mediatore cercano di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza;
– il Giudice di Pace, nel caso in cui la richiesta risulti inferiore a 5.000 euro. Il giudicante, nel rispetto della previsione dell’art. 113 cpc decide secondo equità le controversie di valore inferiore a 1.100 euro, mente negli altri casi decide secondo diritto;
– tribunale nel caso di richieste superiori a 5.000 euro.
Bagaglio distrutto: all’arrivo in aeroporto il passeggero deve fare la denuncia. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Nell’ipotesi di distruzione della valigia all’arrivo in aeroporto, il viaggiatore deve aprire il cosiddetto rapporto di smarrimento facendo constatare l’evento. Il tutto deve essere fatto prima di abbandonare l’area di riconsegna delle valige, recandosi nell’ufficio lost and found, con i moduli Pir (property irregularity report) che verranno forniti.
Competenza territoriale: foro giudiziario per ottenere giustizia in caso di smarrimento della valigia. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue n. 204/08 è competente il giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana
Assistenza della compagnia aerea: a cosa ha diritto il passeggero con handicap. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La compagnia aerea, nell’assegnazione dei posti, deve fare in modo che i passeggeri con handicap abbiano posti che siano confacenti alla loro disabilità. Allo stesso tempo deve garantire il trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti e fare in modo nel caso in cui il passeggero sia accompagnato da una persona che gli fornisce assistenza, che la stessa sia vicina al viaggiatore.
Mediazione, Gdp, Tribunale: come ottenere giustizia in caso di valigia danneggiata. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Se la compagnia aerea non risponde alle richieste del passeggero le uniche vie percorribili saranno:
– mediazione facoltativa, dove le parti si incontrano davanti ad un terzo, imparziale (mediatore), al fine di ricercare un accordo amichevole per la composizione della controversia. Le parti, insieme ai propri avvocati, si incontrano nella sede di un organismo di mediazione accreditato e, aiutati dal mediatore cercano di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza;
– il Giudice di Pace, nel caso in cui la richiesta risulti inferiore a 5.000 euro. Il giudicante, nel rispetto della previsione dell’art. 113 cpc decide secondo equità le controversie di valore inferiore a 1.100 euro, mente negli altri casi decide secondo diritto;
– tribunale nel caso di richieste superiori a 5.000 euro.
Costituzione (celebrazione) dell’unione civile per la coppia gay | Avvocato
La costituzione (celebrazione) dell’unione civile per una coppia gay avviene con una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Successivamente la dichiarazione è trascritta nei registri dello Stato civile e può essere accompagnata dalla scelta del cognome della coppia e del regime patrimoniale prescelto.
In mancanza di una scelta in ordine al regime patrimoniale, verrà applicata la comunione dei beni.
Alla coppia vengono chiesti, inoltre, i propri dati anagrafici, la residenza e l’identità e residenza dei testimoni.
Se due uomini sono interessati a celebrare l’unione civile devono recarsi presso l’ufficio preposto nel proprio comune di residenza, o contattare telefonicamente l’ufficio competente.
Il funzionario preposto si accerterà che non esistano motivi impeditivi tali da non poter procedere all’unione.
In particolare due uomini non potranno unirsi civilmente se:
L’unione potrà essere celebrata nel comune di residenza di entrambi o di una delle parti oppure in un comune terzo. In questo caso il comune potrebbe chiedere il pagamento di una somma che vada oltre i bolli necessari alla trascrizione.
Nell’ultimo anno si sono create lunghe liste d’attesa per la celebrazione delle unioni civili in molti comuni italiani, soprattutto quelli delle grandi città come Milano. Questo ha spinto molte coppie interessate a scegliere dei comuni diversi da quello della propria residenza allo scopo di ottenere una celebrazione più veloce anche a costo di versare svariate centinaia di Euro.
Per maggiori informazioni vai all’articolo “Unione civile e la tutela alle coppie omosessuali (gay o lesbiche): diritti previsti dalla Legge Cirinnà”.