Dopo lo scioglimento dell’unione civile l’ex partner ha diritto ad avere una quota del TFR dell’altro al momento della ricezione della somma.
In particolare la quota è pari al 40% del totale dell’importo maturato durante l’unione.
È indifferente il motivo per cui il lavoratore ha ricevuto il proprio trattamento di fine rapporto, sia che abbia presentato le proprie dimissioni, che sia stato licenziato o che sia intervenuto il pensionamento, la legge opera nel medesimo modo.
In quali casi viene riconosciuto il diritto al TFR
La parte che decide di chiedere la quota del Trattamento di fine rapporto dell’ex deve assicurarsi che la somma venga ottenuta successivamente alla proposizione della domanda di scioglimento.
Ed, inoltre, deve avere i seguenti requisiti:
- essere titolare di un assegno di mantenimento periodico
- non aver celebrato una nuova unione civile o, eventualmente, un matrimonio
Come si propone la domanda
La parte interessata, in un primo momento, può chiedere la quota spettante informalmente con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui l’ex partner non dovesse provvedere, è possibile introdurre, con l’assistenza di un avvocato, un procedimento giudiziale che obblighi il lavoratore a versare quanto dovuto.
Generalmente la causa è di spedita soluzione e trova esito favorevole entro pochi mesi.
Cosa succede se l’ex partner era stato sposato
Nel caso in cui il lavoratore, prima di aver celebrato l’unione civile, fosse stato sposato, il diritto a ricevere una quota del trattamento di fine rapporto spetta sia all’ex partner unito civilmente che all’ex coniuge (sempre nel caso in cui quest’ultimo sia titolare di assegno di mantenimento e non risposato).
Il 40% del TRF, in questo caso, verrà suddiviso in base alla durata del matrimonio e dell’unione civile.11
Assistenza della compagnia aerea: a cosa ha diritto il passeggero in caso di valigia danneggiata. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La compagnia aerea deve dare tutte le comunicazioni utili al viaggiatore anche ai fini di richiedere il risarcimento del danno subito. Tutte le informazioni devono essere disponibili all’ufficio lost and found. Il passeggero deve infatti essere tutelato in maniera idonea al fine di arrecare il disagio minore avvenuto a causa della problematica. La mancata informazione può configurare ipotesi per la richiesta di risarcimento del danno.
Competenza territoriale: foro giudiziario per ottenere giustizia in caso di valigia danneggiata. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue n. 204/08 è competente il giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana
Danno da vacanza rovinata per valigia danneggiata: diritto al risarcimento del passeggero – avvocato
L’art. 47 del codice del turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un risarcimento del danno collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’impossibilità di riparare all’occasione persa, a patto che l’inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza. È una voce del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) da non confondersi con il danno patrimoniale. Il passeggero, pertanto, potrà richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata a causa di valigia danneggiata ma sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti idonei al fine di dimostrare il disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o parte della vacanza programmata, oltre agli altri oneri che richiede la legge. Il danno da vacanza rovinata infatti rientra nel danno non patrimoniale unicamente solo laddove si sia verificata una significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni:
– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;
– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.
Competenza territoriale: foro giudiziario per ottenere giustizia in caso di valigia distrutta. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue n. 204/08 è competente il giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana
Scioglimento dell’Unione civile: si al TFR per l’ex partner | Avvocato
Dopo lo scioglimento dell’unione civile l’ex partner ha diritto ad avere una quota del TFR dell’altro al momento della ricezione della somma.
In particolare la quota è pari al 40% del totale dell’importo maturato durante l’unione.
È indifferente il motivo per cui il lavoratore ha ricevuto il proprio trattamento di fine rapporto, sia che abbia presentato le proprie dimissioni, che sia stato licenziato o che sia intervenuto il pensionamento, la legge opera nel medesimo modo.
In quali casi viene riconosciuto il diritto al TFR
La parte che decide di chiedere la quota del Trattamento di fine rapporto dell’ex deve assicurarsi che la somma venga ottenuta successivamente alla proposizione della domanda di scioglimento.
Ed, inoltre, deve avere i seguenti requisiti:
Come si propone la domanda
La parte interessata, in un primo momento, può chiedere la quota spettante informalmente con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui l’ex partner non dovesse provvedere, è possibile introdurre, con l’assistenza di un avvocato, un procedimento giudiziale che obblighi il lavoratore a versare quanto dovuto.
Generalmente la causa è di spedita soluzione e trova esito favorevole entro pochi mesi.
Cosa succede se l’ex partner era stato sposato
Nel caso in cui il lavoratore, prima di aver celebrato l’unione civile, fosse stato sposato, il diritto a ricevere una quota del trattamento di fine rapporto spetta sia all’ex partner unito civilmente che all’ex coniuge (sempre nel caso in cui quest’ultimo sia titolare di assegno di mantenimento e non risposato).
Il 40% del TRF, in questo caso, verrà suddiviso in base alla durata del matrimonio e dell’unione civile.11
Mediazione, Gdp, Tribunale: come ottenere giustizia in caso di valigia distrutta. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Se la compagnia aerea non risponde alle richieste del passeggero le uniche vie percorribili saranno:
– mediazione facoltativa, dove le parti si incontrano davanti ad un terzo, imparziale (mediatore), al fine di ricercare un accordo amichevole per la composizione della controversia. Le parti, insieme ai propri avvocati, si incontrano nella sede di un organismo di mediazione accreditato e, aiutati dal mediatore cercano di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza;
– il Giudice di Pace, nel caso in cui la richiesta risulti inferiore a 5.000 euro. Il giudicante, nel rispetto della previsione dell’art. 113 cpc decide secondo equità le controversie di valore inferiore a 1.100 euro, mente negli altri casi decide secondo diritto;
– tribunale nel caso di richieste superiori a 5.000 euro.
La normativa di riferimento per valigia distrutta: la convenzione di Montreal e il Regolamento (CE) n. 261/2004. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La convenzione permette l’uniformità e la prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di bagagli, passeggeri e merci. Al suo interno sono contemplati i casi di negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo ed i relativi risarcimenti previsti.
Il Regolamento CE 261/2004 ha dato vita alla carta dei diritti del passeggero nei casi di cancellazione, negato imbarco, ritardo dei voli e bagagli smarriti, stabilendo per i gestori aerei obblighi di informazioni, ma anche in relazione all’assistenza dovuta ed ai rimborsi.
Bagaglio danneggiato: cosa fare? Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La carta dei diritti del passeggero è un fascicolo informativo sulle norme che tutelano i passeggeri in caso di disservizi come il ritardo prolungato del volo, il negato imbarco (anche l’overbooking), la cancellazione o la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio oltre alle tutele per soggetti diversamente abili, portatori di handicap o a mobilità ridotta (PMR). All’interno di questo manuale si possono trovare, inoltre, informazioni sul sistema dei controlli per la sicurezza degli aerei, sulla normativa nazionale in materia di scioperi nell’ambito del trasporto aereo, consigli utili, recapiti degli organismi europei di riferimento sia in caso di negato imbarco, cancellazione, ritardo del volo (regolamento CE n. 261/04), che di mancato rispetto dei diritti delle persone a mobilità ridotta o con disabilità (regolamento CE n. 1107/06).
Il passeggero con handicap, mobilità ridotta o altra disabilità deve essere informato dalla compagnia aerea sulle eventuali preclusioni esistenti. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il viaggiatore con disabilità deve avere dal gestore aereo le informazioni necessarie in merito alle norme di sicurezza e alle preclusioni per i viaggiatori portatori di handicap. Le informazioni inoltre devono essere facilmente accessibili. In questo modo, il passeggero portatore di handicap è messo nelle condizioni di valutare le difficoltà inerenti al proprio imbarco ed eventualmente porvi rimedio senza incorrere in spiacevoli disguidi.
Handicap, disabilità o mobilità ridotta: le preclusioni in aereo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La prenotazione da parte di soggetto portatore di handicap o con mobilità ridotta, non può essere rifiutata dal gestore aereo a causa della situazione di handicap. Solo nelle ipotesi di problemi che riguardino la sicurezza, può avvenire il rifiuto, con il presupposto che la compagnia aerea si applichi per ridurre il disagio e il tempo di attesa del viaggiatore.
Compagnia aerea comunitaria e compagnia extracomunitaria: diritti dei passeggeri in caso di distruzione della valigia. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il regolamento (CE) n. 261/04 tutela i viaggiatori dei voli in partenza da aeroporto:
– della comunità europea, un aeroporto della Svizzera, un aeroporto della Norvegia e un aeroporto dell’Islanda;
– un aeroporto di un Paese terzo con arrivo in aeroporto comunitario (anche Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure svizzera, islandese o norvegese).
Il regolamento non tutela i viaggiatori dei voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui il gestore aereo che effettua il volo non sia comunitario.
Le tutele previste per i passeggeri, in tale ultime ipotesi, sono comunque assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Risarcimento del danno per distruzione valigia: oltre al rimborso il passeggero può richiedere il risarcimento per il danno subito a causa della distruzione della valigia – avvocato
Il passeggero ha il diritto di richiedere anche il risarcimento per il danno diretto, che sia cioè prevedibile quale effetto normale dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea.
Per le compagnie aeree dei paesi aderenti alla convenzione di Montreal:
– bagaglio a mano: al massimo 1’000 dsp;
– bagaglio in stiva: al massimo 1’000 dsp;
Per le compagnie aeree dei paesi aderenti alla convenzione di Varsavia:
– bagaglio a mano: al massimo 332 dsp;
– bagaglio in stiva: sono calcolati 17 dsp per ogni chilogrammo di peso della valigia.