Il genitore residente in Italia con il proprio figlio portato all’estero dall’altro genitore senza autorizzazione può rivolgersi celermente ad un Avvocato italiano che abbia un’approfondita conoscenza del diritto di famiglia, per individuare le azioni più idonee alla tutela del bambino e dei suoi diritti di padre, o madre.
Dovrà sempre essere esaminata anche la posizione dell’altro genitore per individuare le condizioni che hanno causato l’espatrio non autorizzato. È possibile, infatti, che in base alla legge applicabile al caso concreto il genitore sia giustificato a portare via il bambino e possa trovare una tutela legale.
Quali sono le opzioni da valutare per riportare il figlio in Italia
Nei casi in cui un minore è portato via dall’Italia da uno dei due genitori è possibile attivare la procedura di rimpatrio nello Stato di destinazione secondo le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 1980 oppure secondo la legge del luogo di destinazione laddove più favorevole.
In questa fase diventa rilevante una valutazione dettagliata del caso concreto avvalendosi dell’assistenza legale di un Professionista esperto in diritto di famiglia, anche internazionale. Dovrà essere esaminata la legislazione esistente nello Stato di destinazione oltre che l’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali. In questo modo sarà possibile scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure se la legge italiana e/o la legge dello Stato di destinazione siano più favorevoli;
– quale sia la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di destinazione o quello di residenza non abbiano ratificato la Convenzione de L’Aja.
Le azioni da svolgere in Italia quando il figlio è portato all’estero
Anche nel caso in cui il genitore decidesse di procedere in base a quanto stabilito dalla Convenzione de L’Aja del 1980 oppure secondo la legge straniera dello Stato di destinazione, anche in Italia possono essere attivate le Autorità Giudiziarie per tutelare il minore.
Il genitore che vive in Italia con il bambino, infatti, può iniziare un procedimento che regoli l’affidamento del figlio.
A titolo esemplificativo possiamo indicare alcuni strumenti azionabili:
- nel caso in cui i genitori siano ancora sposati è possibile chiedere la separazione giudiziale dei coniugi con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- nel caso in cui i genitori siano già separati è possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione in merito all’affidamento del figlio ed al diritto di visita dello stesso:
- nel caso in cui i genitori siano già separati è possibile chiedere il divorzio giudiziale con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- nel caso in cui i genitori non siano sposati è possibile introdurre un procedimento per la regolamentazione e la tutela della responsabilità genitoriale con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- nel caso in cui la richiesta di rimpatrio è stata rifiutata, per i motivi di cui all’articolo 13 della Convezione de L’Aja del 1980, è possibile introdurre un procedimento di riesame.
Lo Studio legale Marzorati è specializzato in diritto di famiglia, anche internazionale, ed i suoi avvocati si occupano di tutela dei figli e della famiglia. Rivolgersi tempestivamente ad un Avvocato italiano specializzato è essenziale per attivare al più presto i canali di localizzazione del bambino e le Autorità competenti a pronunciarsi sul rientro. Per seguire i Clienti in tutta Italia ed all’estero ha anche sviluppato un network di relazioni con professionisti qualificati.
Il decreto ingiuntivo e le azioni giudiziali dell’operatore telefonico | Avvocato indennizzo, risarcimento, rimborso
In molti casi l’utente si ritrova a dover combattere contro le azioni giudiziali dell’operatore telefonico che in caso di mancato pagamento non esita a richiedere l’adempimento con un decreto ingiuntivo.
Solo in questo caso non è obbligatorio andare al CoReCom
Il caso del decreto ingiuntivo è l’unica ipotesi in cui l’utente non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio al CoReCom ma deve direttamente difendersi in giudizio, supportandone i costi al fine di resistere alle richieste dell’operatore telefonico.
Spesso infatti i mancati pagamenti sono dovuti a disservizi subiti dall’utente il quale, stanco di subire situazioni ingiuste, decide di non corrispondere le fatture al gestore telefonico, oppure i mancati pagamenti riguardano somme richieste dopo la fine del contratto, a recesso già eseguito. In tali ipotesi l’utente, difendendosi in giudizio potrà esporre tutto quanto è avvenuto nel corso del contratto e chiedere al giudice una decisione sull’esattezza o meno di quanto richiesto dall’operatore.
Pignoramento in corso
Ben diverso è il caso in cui l’utente non abbia dato peso all’ingiunzione e il corso degli eventi abbia portato a procedure esecutive come il pignoramento dei beni o del conto corrente: in questi casi diventa difficile opporsi all’esecuzione anche se alcune regole di diritto permettono sempre una difesa ad hoc, allo stesso tempo, però, l’utente potrebbe intentare una nuova causa contro l’operatore per le eventuali vessazioni, richieste ingiuste e/o disservizi in modo tale da vedere le proprie ragioni riconosciute ed eventualmente anche recuperare quanto pagato ingiustamente all’operatore telefonico. In tutte queste situazioni, è sempre necessario agire con attenzione e cautela, valutando ogni possibilità.
Società di recupero crediti dell’operatore telefonico: cosa fanno e come tutelarsi in caso di mancati pagamenti | Avvocato risarcimento, indennizzo, rimborso
In caso di mancato pagamento di fatture e/o servizi le società telefoniche sono solite incaricare società di recupero crediti al fine di porre in essere le attività stragiudiziale per il recupero del credito.
La metodologia di queste società è solitamente sempre la stessa: chiamate, mail e lettere di intimazione.
Esistono, però alcune regole che tali società devono rispettare:
– la società di recupero crediti è obbligata a specificare i propri dati, quelli dell’azienda per cui agisce e il credito richiesto;
– il numero da cui viene chiamato il debitore non deve essere oscurato;
– non devono essere date all’utente false informazioni;
– non possono fare riferimenti alla centrale rischi: infatti nelle ipotesi di operatori telefonici o pay tv non si può richiedere l’iscrizione dei dati del debitore in tale banche dati;
– le comunicazioni vanno riferite esclusivamente all’interessato e non ad altri;
– con la lettera di messa in mora o una semplice telefonata non si ha titolo per un pignoramento.
È sempre possibile opporsi alle richieste delle società di recupero credito, ma bisogna fare attenzione alle modalità da utilizzare e a cosa scrivere per non incorrere in spiacevoli disguidi.
Teleselling: il consumatore e le telefonate ad ogni ora per attivare nuovo contratto | Avvocato risarcimento
Il consumatore spesso viene letteralmente sommerso da telefonate, a qualsiasi ora, dove gli operatori del call center cercano in tutti i modi di far attivare un nuovo contratto o propongono offerte vantaggiose sul vecchio piano telefonico, generalmente senza dare tempo al cliente di fare verifiche o di eseguire comparazioni. Tale attività, denominata teleselling, generalmente è eseguita in spregio alle norme stabilite dal codice del consumo e dal garante della privacy.
Al fine di tutelarsi è consigliabile:
– non dare il consenso al trattamento dei dati personali, senza aver letto cosa si sta firmando;
– firmare solo il consenso obbligatorio;
– in caso di chiamata chiedere dove è stato trovato il proprio numero, il nome e il numero dell’operatore con cui si sta parlando e l’azienda per cui lavora;
– non dare i propri dati al telefono o il proprio codice cliente presente in bolletta;
– mai dire parole di conferma, in particolare mai dire “Sì” al telefono, perché in caso di truffa, si potrebbe tagliare la registrazione della telefonata e far risultare l’accettazione del contratto;
– per i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici è possibile iscriversi al registro pubblico delle opposizioni.
Nel caso in cui il consumatore si trovi vittima di teleselling è sempre possibile agire per richiedere il rimborso di quanto pagato ingiustamente o anche il risarcimento del danno.
Phishing: il consumatore riceve mail truffa per rintracciare la sua password o i suoi dati sensibili | Avvocato risarcimento
Oltre a possibili virus che possono entrare nei device a causa della navigazione, spesso può accadere che sia il consumatore a comunicare involontariamente la propria password o i propri dati tramite mail cadendo nei tranelli del phishing che è una vera e propria truffa.
Con la nuova generazione fondata sul mondo di internet esistono grandi pericoli per la sicurezza dei vari telefoni, tablet e pc utilizzati dagli utenti. Il rischio che si corre è significativo se si considera che ormai nei computer, nei telefoni mobili vengono salvati i propri dati, anche quelli bancari per poter effettuare operazioni di compravendita (Amazon, Esselunga, Coop, film, musica, ecc.) o per acquistare applicazioni e molto altro.
Il phishing è illegittimo
La pratica del phishing è una vera e propria truffa che si realizza inviando mail agli utenti fingendosi la banca o altre società che a causa di problemi connessi alle credenziali del cliente chiedono i dati sensibili o quelli per effettuare i pagamenti. Con un po’ di attenzione è ovviamente possibile evitare di incorrere in situazioni incresciose, infatti spesso le mail non sono mai personalizzate e i motivi per cui vengono richieste le credenziali non sono mai del tutto chiari. Un’altra considerazione utile da tenere a mente è che gli istituti di credito non operano mai tramite mail per richiedere dati sensibili al cliente. Nei casi in cui si ricevano mail sospette è sempre meglio cestinare e telefonare alla banca o al soggetto che avrebbe inviato la mail per chiedere conferma.
Cosa fare se il consumatore è stato vittima di phishing
Nel caso in cui il consumatore sia stato vittima di phishing è sempre possibile agire per richiedere il rimborso o il risarcimento del danno.
Le ipotesi in cui è necessario rivolgersi al CoReCom: i casi in cui esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per risolvere i problemi
I problemi che si possono riscontrare con una linea telefonica fissa, fax, mobile e adsl sono molteplici e risulta difficile stilare una precisa casistica di tutto quanto possa accadere nel corso del contratto, ma con il tentativo obbligatorio di conciliazione al CoReCom è possibile risolvere molti disguidi.
I casi più frequenti risultano essere:
– telefono non funzionate;
– interruzione o sospensione della linea telefonica, fax, pos, internet;
– perdita di numerazione telefonica, fax, pos, internet;
– fornitura a singhiozzo del servizio telefonico, fax, pos, internet;
– ritardo nella fornitura del servizio telefonico, fax, pos, internet: nel caso in cui venga attivata una nuova linea telefonica, l’operatore deve rispettare i termini previsti dal contratto;
– problemi di migrazione del numero: l’utente ha la possibilità di mantenere il suo numero di telefono anche se cambia l’operatore che eroga il servizio. L’Agcom ha previsto dei termini, che vengono riportati dalle condizioni generali dei singoli operatori, che devono essere rispettati dai gestori nel cambio di operatore e mantenimento del numero;
– spese ingiustificate per il cambio operatore: nel momento in cui il cliente cambia il gestore telefonico non esistono costi per il passaggio, salvo quelli espressamente richiamati all’interno del contratto;
– trasloco del numero fisso: l’utente può trasferire la propria numerazione da un luogo ad un altro, con lo stesso operatore. Il contratto prevede sempre dei termini che devono essere rispettati.
– insoluti: il cliente riceve richieste di pagamento nonostante abbia sempre pagato regolarmente;
– linea adsl non funzionate;
– scarsa velocità della connessione internet: la linea internet non è così veloce come prospettato nel contratto o continuamente si interrompe la navigazione;
– attivazione di servizio non richiesto: l’utente senza aver dato il proprio consenso riceve servizi a pagamento di cui non ha mai chiesto l’attivazione;
– illegittimi addebiti automatici in conto: l’utente ha ricevuto chiamate da numeri come 899 o sms interattivi o altri servizi a pagamento come applicazioni mobili che hanno consumato il credito;
– mancata copertura di rete;
– mancata risposta ai reclami: l’operatore è obbligato a rispondere ai reclami formali degli utenti;
– guasti e disservizi vari: telefono a singhiozzo, mancata ricezione di chiamate da un operatore specifico, ecc.;
– difformità del piano tariffario da quello concordato con l’agente;
– costi per traffico in roaming internazionale: non esistono tariffe maggiorate per l’uso del telefono, l’invio di messaggi e la navigazione in un paese differente da quello di residenza;
– mancata restituzione del credito residuo: nel momento in cui si recede da una Sim ricaricabile o si passa ad un nuovo operatore il credito rimanente nella Sim deve essere restituito o al massimo trasferito nella nuova Sim del nuovo gestore;
– mancato o errato inserimento nell’elenco telefonico;
– fatturazione successiva alla risoluzione o al recesso dal contratto;
– costi e penali per recesso anticipato: la possibilità di passare da un operatore telefonico all’altro è permessa dalla Legge Bersani n. 40/2007 che, per agevolare la concorrenza nelle telecomunicazioni, ha eliminato le penali in caso di recesso anticipato dai contratti con i gestori telefonici;
– disturbi telefonici: salvo che l’utente abbia dato la propria disponibilità, non è permesso ai gestori telefonici di chiamare per proporre nuovi contratti.
In tutti questi casi è possibile richiedere all’operatore, durante il tentativo di conciliazione obbligatorio al CoReCom, rimborsi o indennizzi come previsti dal contratto.
Mediazione, gdp, tribunale: come ottenere giustizia in caso di mancata assistenza a passeggero portatore di handicap. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Se la compagnia aerea non risponde alle richieste del passeggero le uniche vie percorribili saranno:
– mediazione facoltativa, dove le parti si incontrano davanti ad un terzo, imparziale (mediatore), al fine di ricercare un accordo amichevole per la composizione della controversia. Le parti, insieme ai propri avvocati, si incontrano nella sede di un organismo di mediazione accreditato e, aiutati dal mediatore cercano di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza;
– il Giudice di Pace, nel caso in cui la richiesta risulti inferiore a 5.000 euro. Il giudicante, nel rispetto della previsione dell’art. 113 cpc decide secondo equità le controversie di valore inferiore a 1.100 euro, mente negli altri casi decide secondo diritto;
– tribunale nel caso di richieste superiori a 5.000 euro.
Competenza territoriale: foro giudiziario per ottenere giustizia in caso di mancata assistenza a passeggero portatore di handicap. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue n. 204/08 è competente il giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana
Danno da vacanza rovinata per la mancata assistenza al passeggero portatore di handicap. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
L’art. 47 del codice del turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un risarcimento del danno collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’impossibilità di riparare all’occasione persa, a patto che l’inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza. È una voce del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) da non confondersi con il danno patrimoniale. Il passeggero disabile, pertanto, potrà richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata a causa di problemi nell’assistenza durante il volo ma sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti idonei al fine di dimostrare il disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o parte della vacanza programmata, oltre agli altri oneri che richiede la legge. Il danno da vacanza rovinata infatti rientra nel danno non patrimoniale unicamente solo laddove si sia verificata una significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni:
– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;
– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.
Il passeggero con handicap, mobilità ridotta o altra disabilità deve essere informato sui punti di accoglienza. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La compagnia aerea deve specificare quali siano le zone per la partenza e anche per l’arrivo per i viaggiatori portatori di handicap. Le informazioni per dove recarsi inoltre devono essere facilmente accessibili.
Il passeggero con handicap, mobilità ridotta o altra disabilità deve richiedere l’assistenza almeno 48 ora prima della partenza. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il passeggero con handicap deve richiedere l’assistenza alla compagnia aerea. Il termine entro il quale avanzare la richiesta non deve essere inferiore a 48 ore dalla partenza. Non tutte le compagnie dispongono di personale stabile per l’assistenza, pertanto è necessario informare la compagnia aerea in modo tale da permettere alla stessa di predisporre tutte le misure utili al fine di permettere l’imbarco al passeggero portatore di handicap.
Figlio portato all’estero: azioni possibili in Italia | Assistenza Avvocato italiano diritto di famiglia
Il genitore residente in Italia con il proprio figlio portato all’estero dall’altro genitore senza autorizzazione può rivolgersi celermente ad un Avvocato italiano che abbia un’approfondita conoscenza del diritto di famiglia, per individuare le azioni più idonee alla tutela del bambino e dei suoi diritti di padre, o madre.
Dovrà sempre essere esaminata anche la posizione dell’altro genitore per individuare le condizioni che hanno causato l’espatrio non autorizzato. È possibile, infatti, che in base alla legge applicabile al caso concreto il genitore sia giustificato a portare via il bambino e possa trovare una tutela legale.
Quali sono le opzioni da valutare per riportare il figlio in Italia
Nei casi in cui un minore è portato via dall’Italia da uno dei due genitori è possibile attivare la procedura di rimpatrio nello Stato di destinazione secondo le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 1980 oppure secondo la legge del luogo di destinazione laddove più favorevole.
In questa fase diventa rilevante una valutazione dettagliata del caso concreto avvalendosi dell’assistenza legale di un Professionista esperto in diritto di famiglia, anche internazionale. Dovrà essere esaminata la legislazione esistente nello Stato di destinazione oltre che l’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali. In questo modo sarà possibile scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure se la legge italiana e/o la legge dello Stato di destinazione siano più favorevoli;
– quale sia la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di destinazione o quello di residenza non abbiano ratificato la Convenzione de L’Aja.
Le azioni da svolgere in Italia quando il figlio è portato all’estero
Anche nel caso in cui il genitore decidesse di procedere in base a quanto stabilito dalla Convenzione de L’Aja del 1980 oppure secondo la legge straniera dello Stato di destinazione, anche in Italia possono essere attivate le Autorità Giudiziarie per tutelare il minore.
Il genitore che vive in Italia con il bambino, infatti, può iniziare un procedimento che regoli l’affidamento del figlio.
A titolo esemplificativo possiamo indicare alcuni strumenti azionabili:
Lo Studio legale Marzorati è specializzato in diritto di famiglia, anche internazionale, ed i suoi avvocati si occupano di tutela dei figli e della famiglia. Rivolgersi tempestivamente ad un Avvocato italiano specializzato è essenziale per attivare al più presto i canali di localizzazione del bambino e le Autorità competenti a pronunciarsi sul rientro. Per seguire i Clienti in tutta Italia ed all’estero ha anche sviluppato un network di relazioni con professionisti qualificati.
Contratto di assicurazione all’acquisto del biglietto: i diritti dei passeggeri, in caso di valigia danneggiata, sono maggiori in presenza di contratto assicurativo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il passeggero grazie a quanto previsto dal Regolamento n. 261/04, in caso di ritardo aereo, cancellazione del volo, negato imbarco, overbooking, smarrimento, consegna in ritardo o distruzione del bagaglio può ottenere il rimborso previsto senza la necessità di aver sottoscritto alcuna assicurazione. Le compagnie aeree infatti propongono, al momento dell’acquisto del biglietto, la sottoscrizione di assicurazioni che tutelano maggiormente il passeggero. Il rimborso dovuto grazie al regolamento 261/2004 e il rimborso dovuto grazie alla sottoscrizione di assicurazione viaggiano infatti su due binari differenti e non sono alternativi. Nel senso che il passeggero ha diritto ad entrambi i rimborsi se ha sottoscritto un’assicurazione.
Il regolamento (CE) n. 261/2004 comunque opera indipendentemente dalla sottoscrizione di una assicurazione. Se il passeggero ha sottoscritto un’assicurazione, potrà usufruire di quanto previsto nella stessa, ma ciò è indipendente dalla richiesta di rimborso prevista dal Regolamento che opera autonomamente e senza la necessità di alcuna assicurazione.
Il passeggero ha la possibilità di fare una dichiarazione di maggior valore della valigia, dichiarando di avere un interesse particolare alla consegna della stessa. Il servizio chiaramente presuppone un aumento del prezzo ma in caso di problemi la compagnia sarà tenuta al risarcimento dell’intero valore dichiarato dal viaggiatore.