Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identita’ personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e’ disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta’ di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita’ previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche’ per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessita’ nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita’ perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita’ che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessita’.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita’ di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita’, alle modalita’ del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo’ essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate in uno o piu’ siti;
q) “Garante”, l’autorita’ di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e’ necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi’, per:
a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identita’;
d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo’ accedere, nonche’ i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalita’ di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “scopi storici”, le finalita’ di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) “scopi statistici”, le finalita’ di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalita’ di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita’ dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e’ soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita’ e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalita’ e modalita’ del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita’ al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e’ fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puo’ avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche’ l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9
(Modalita’ di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo’ essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo’ individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo’ essere formulata anche oralmente e in tal caso e’ annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato puo’ conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato puo’, altresi’, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L’identita’ dell’interessato e’ verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato e’ una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta e’ avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e’ formulata liberamente e senza costrizioni e puo’ essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all’interessato)
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita’ e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita’ e la quantita’ delle informazioni. Se vi e’ richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e’ rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato puo’ avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati e’ effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, puo’ essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo’ comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo’ individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta e’ fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo’ prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale e’ richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu’ titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita’ o all’entita’ delle richieste ed e’ confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e’ corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
(Modalita’ del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’ per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita’ alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita’ e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalita’ giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu’ responsabili e’ indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita’ attraverso le quali e’ conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e’ stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, e’ indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo’ non comprendere gli elementi gia’ noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo’ ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita’ di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo’ individuare con proprio provvedimento modalita’ semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e’ data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando e’ prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalita’ dell’interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo’ essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato.
2. L’interessato puo’ opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e’ tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e’ risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche’ destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformita’ alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali e’ priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta’ fondamentali, nonche’ per la dignita’ dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita’ del trattamento o agli effetti che puo’ determinare, e’ ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e’ consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonche’ dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e’ consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e’ ammessa quando e’ prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e’ ammessa quando e’ comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo’ essere iniziata se e’ decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non e’ stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di’ dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e’ previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attivita’, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita’ di rilevante interesse pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e’ consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi’ a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e’ aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita’ di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita’ volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta’ fondamentali e della dignita’ dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e’ effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e’ prestata per la verifica dell’indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e’ autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita’.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita’ che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita’ di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita’ per le quali il trattamento e’ consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche’ i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche’ la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e’ ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso puo’ riguardare l’intero trattamento ovvero una o piu’ operazioni dello stesso.
3. Il consenso e’ validamente prestato solo se e’ espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e’ documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13. 4. Il consenso e’ manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali puo’ essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non e’ richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e’ necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e’ necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita’ che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita’ e pubblicita’ dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita’ economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e’ necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le liberta’ fondamentali, la dignita’ o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, e’ effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita’ di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) e’ necessario, in conformita’ ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorita’ giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e’ stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalita’ diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita’ alla legge, da forze di polizia, dall’autorita’ giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche’ dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo’ prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita’ di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e’ effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita’ hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalita’ di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile;
d) quando e’ necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e’ consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita’ di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e’ effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e’ l’entita’ nel suo complesso o l’unita’ od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita’ e sulle modalita’ del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e’ designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e’ individuato tra soggetti che per esperienza, capacita’ ed affidabilita’ forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu’ soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorita’ del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e’ effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita’ per la quale e’ individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unita’ medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrita’ dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e’ definita dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e’ al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e’ tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e’ resa al Garante e all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei piu’ generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e’ consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita’ dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
Art. 35
(Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici e’ consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita’ organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita’ di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Art. 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e’ aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita’, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche’ dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita’ economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante puo’ individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta’ dell’interessato, in ragione delle relative modalita’ o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo’ anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione e’ effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita’ per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalita’ di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalita’ di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e’ presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo’ anche riguardare uno o piu’ trattamenti con finalita’ correlate.
2. La notificazione e’ validamente effettuata solo se e’ trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita’ di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita’ del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e’ richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo’ individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e’ tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e’ tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e’ inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalita’ di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non e’ tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e’ conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante puo’ provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita’ del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione e’ formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalita’ di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e’ invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo’ rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformita’ allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea e’ consentito quando:
a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) e’ necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) e’ necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
e) e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) e’ effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e’ necessario, in conformita’ ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, e’ altresi’ consentito quando e’ autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, e’ vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalita’ del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita’, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra piu’ uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e’ effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche’ le attivita’ ispettive su uffici giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’ amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e’ pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado puo’ acquisire in conformita’ alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione puo’ essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita’ nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita’ nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato puo’ chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita’, l’autorita’ che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita’ puo’ disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi di….”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e’ omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado e’ tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalita’, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo’ desumersi anche indirettamente l’identita’ di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo’ formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e’ ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita’ di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolart.
Art. 54
(Modalita’ di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorita’ di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformita’ alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione puo’ essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita’ dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita’ di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita’ amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalita’ di cui all’articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, e’ effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell’interessato)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita’ di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita’ di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita’ sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e’ correlata alla specifica finalita’ perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita’ di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita’ relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalita’ per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche’ alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita’ alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonche’ alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita’ di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalita’, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche’ dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio’ che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attivita’ finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e’ consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e’ di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da piu’ archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo’ essere altresi’ menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale puo’, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attivita’ professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale puo’ altresi’ fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilita’ ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’ al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalita’.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalita’ di cui al comma 1 e’ ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicita’ dell’attivita’ di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche’ di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attivita’ istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita’ di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita’;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita’;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilita’ o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attivita’ di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e’ consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita’ di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e’ consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita’ direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita’ di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e’ comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita’ dell’attivita’ istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche’ in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e’ affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita’ dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche’ al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliart.
Art. 67
(Attivita’ di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di:
a) verifica della legittimita’, del buon andamento, dell’imparzialita’ dell’attivita’ amministrativa, nonche’ della rispondenza di detta attivita’ a requisiti di razionalita’, economicita’, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita’ istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidita’ civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo’ comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio’ e’ indispensabile per la trasparenza delle attivita’ indicate nel presente articolo, in conformita’ alle leggi, e per finalita’ di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita’ medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita’ giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita’ e di professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche’ di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresi’, di rilevante interesse pubblico le finalita’ di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attivita’ sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della liberta’ personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e’ consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e’ di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita’ religiose.
Art. 73
(Altre finalita’ in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attivita’ che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita’ socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi’, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attivita’ che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita’:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali puo’ desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalita’ e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita’ che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilita’ se non in caso di richiesta di esibizione o necessita’ di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi’, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Legge 5 Febbraio 1992 n. 91/1992 sulla cittadinanza ed i Decreti Presidente della Repubblica N. 572/1993 e N. 362/1994
In questa pagina sono riportati la legge n.91/1992
ed i DPR N. 572/1993 e N. 362/1994
recanti i regolamenti di attuazione
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91/1992.
NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA.
Art. 1
1. E’ cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l’adozione sia revocata per atto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiano, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, dovrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4
1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 6
1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7
1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza (ora al Prefetto, ex art. 1 DPR 362/94, sottoriportato)o alla competente autorità consolare.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Art. 8
1. Con decreto motivato, il Ministero dell’interno respinge l’istanza di cui all’art. 7 ove sussistono le cause ostative previste nell’articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
L’istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.
2. L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.
Art. 12
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio miliare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, non abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato sena esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’esteso, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonchè dell’articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministero dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15
1. l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16
1. L’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all’apolide ai fini dell’applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 18
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell’articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell’articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l’Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21
1. Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l’affiliazione.
Art. 22
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art. 23
1. Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita.
Art. 24
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall’acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all’estero, all’autorità consolare competente.
Art. 25
1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l’articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E’ soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all’articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA. (DPR 572/1993)
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
1. NEL PRESENTE REGOLAMENTO LA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, E’ INDICATA CON LA DENOMINAZIONE “LEGGE”.
2. AI FINI DELL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:
A) SI CONSIDERA LEGALMENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO CHI VI RISIEDE AVENDO SODDISFATTO LE CONDIZIONI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA D’INGRESSO E DI SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E DA QUELLE IN MATERIA D’ISCRIZIONE ANAGRAFICA;
B) SI CONSIDERA CHE ABBIA PRESTATO EFFETTIVAMENTE SERVIZIO MILITARE CHI ABBIA COMPIUTO LA FERMA DI LEVA NELLE FORZE ARMATE ITALIANE O LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO EQUIPARATO A QUELLO MILITARE, A CONDIZIONE CHE QUESTE SIANO INTERAMENTE RESE, SALVO CHE IL MANCATO COMPLETAMENTO DIPENDA DA SOPRAVVENUTE CAUSE DI FORZA MAGGIORE RICONOSCIUTE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI;
C) SALVI I CASI NEI QUALI LA LEGGE RICHIEDE SPECIFICAMENTE L’ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, SI CONSIDERA CHA ABBIA PRESTATO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO CHI SIA STATO PARTE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO.
ARTICOLO 2
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER NASCITA NEL TERRITORIO DELLO STATO
1. IL FIGLIO, NATO IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI, NON ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE, QUALORA L’ORDINAMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEI GENITORI PREVEDA LA TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA AL FIGLIO NATO ALL’ESTERO, EVENTUALMENTE ANCHE SUBORDINANDOLA AD UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DA PARTE DEI GENITORI O LEGALI RAPPRESENTANTI DEL MINORE, OVVERO ALL’ADEMPIMENTO DI FORMALITA’ AMMINISTRATIVE DA PARTE DEGLI STESSI.
ARTICOLO 3
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’
1. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ RIVOLTA ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) ATTO DI RICONOSCIMENTO O COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CON CUI VIENE DICHIARATA LA PATERNITA’ O MATERNITA’, OVVERO COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CHE DICHIARA EFFICACE IN ITALIA LA PRONUNCIA DEL GIUDICE STRANIERO, OVVERO COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CON CUI VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL MANTENIMENTO O AGLI ALIMENTI;
C) CERTIFICATO DI CITTADINANZA DEL GENITORE.
2. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, LETTERE B) E C), DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA DEL PADRE O DELLA MADRE O DI UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI SECONDO GRADO;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA, OVE RICHIESTA.
3. AI FINI DELL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE L’INTERESSATO DEVE AVER RISIEDUTO LEGALMENTE IN ITALIA SENZA INTERRUZIONI NELL’ULTIMO BIENNIO ANTECEDENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ E SINO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’.
4. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA.
ARTICOLO 4
ISTANZE PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. L’ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE DALLO STRANIERO O APOLIDE, CONIUGATO CON CITTADINO ITALIANO, DEVE ESSERE CORREDATA, OLTRE CHE DAI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE CHE EGLI SI TROVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 5 DELLA STESSA LEGGE, ANCHE DEI SEGUENTI ALTRI DOCUMENTI:
A) ATTO DI NASCITA;
B) ESTRATTO PER RIASSUNTO DAI REGISTRI DI MATRIMONIO RILASCIATO DAL COMUNE ITALIANO PRESSO IL QUALE E’ STATO ISCRITTO O TRASCRITTO L’ATTO;
C) CERTIFICAZIONE PENALE RILASCIATA DAGLI STATI STRANIERI DI ORIGINE E DI RESIDENZA;
D) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA O DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE.
2. L’ISTANZA DI CUI AL COMMA 1 DEVE ESSERE TRASMESSA AL MINISTERO DELL’INTERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE.
3. L’ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE DALLO STRANIERO O APOLIDE CHE VUOLE OTTENERE LA CITTADINANZA DEVE ESSERE PRESENTATA, PER IL TRAMITE DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA, AL MINISTERO DELL’INTERNO E CORREDATA, OLTRE CHE DEI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE CHE EGLI SI TROVA IN UNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DETTO ARTICOLO, DEI SEGUENTI ALTRI:
A) ATTO DI NASCITA;
B) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA;
C) CERTIFICAZIONE PENALE RILASCIATA DAGLI STATI DI ORIGINE E DI RESIDENZA.
4. L’ISTANZA DI CUI AL COMMA 3 DEVE ESSERE TRASMESSA AL MINISTERO DELL’INTERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE.
5. E’ FACOLTA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI RICHIEDERE, A SECONDA DEI CASI, ALTRI DOCUMENTI.
6. QUANDO LA LEGGE PRESCINDE DAL REQUISITO DELLA RESIDENZA ATTUALE IN ITALIA, LA DOMANDA ED I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI DALLO STRANIERO O APOLIDE RICHIEDENTE LA CITTADINANZA ALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE IN RELAZIONE ALLA LOCALITA’ STRANIERA DI RESIDENZA, CHE LI TRASMETTE ENTRO TRENTA GIORNI AL MINISTERO DELL’INTERNO.
7. LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI CUI ALL’ART. 9 DELLA LEGGE DEVONO PERMANERE SINO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE.
ARTICOLO 5
REIEZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE
1. L’AUTORITA’ COMPETENTE A RESPINGERE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO MOTIVATO L’ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 9 E’ IL MINISTRO DELL’INTERNO.
2. L’ISTANZA DI CUI AL COMMA 1 PUO’ ESSERE RIPROPOSTA DOPO UN ANNO DALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO.
ARTICOLO 6
RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA
1. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL COMMA 4 DELL’ART. 6 DELLA LEGGE, IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA SI CONSIDERA PENDENTE CON LA FORMALE RICHIESTA DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NECESSARIA AD OTTENERE COPIA DELLA SENTENZA STESSA.
ARTICOLO 7
NOTIFICA E GIURAMENTO
1. LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA DEVE ESSERE EFFETTUATA DALL’AUTORITA’ COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DEL DECRETO MEDESIMO.
2. IL GIURAMENTO DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE DEVE ESSERE PRESTATO ENTRO SEI MESI DALLA NOTIFICA ALL’INTESTATARIO DEL DECRETO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 9 DELLA LEGGE.
3. IL GIURAMENTO DI CUI AL COMMA 2 DEVE ESSERE PRESTATO, IN ITALIA, DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA E, ALL’ESTERO, DINANZI ALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE PER LA LOCALITA’ STRANIERA DI RESIDENZA, LA QUALE RILASCIA ALL’INTERESSATO COPIA DEL VERBALE DI GIURAMENTO E TRASMETTE COPIA DI QUESTO E DEL DECRETO DI CONCESSIONE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE SECONDO LE NORME DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.
4. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DINANZI AL QUALE E’ STATO PRESTATO IL GIURAMENTO, O AL QUALE E’ STATA TRASMESSA COPIA DEL VERBALE DI CUI AL COMMA 3, PROVVEDE PER LA TRASCRIZIONE E L’ANNOTAZIONE DEL DECRETO NEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E NE DA’ IMMEDIATA NOTIZIA AL MINISTERO DELL’INTERNO.
5. TRASCORSI SEI MESI DALLA DATA DELLA NOTIFICA DEL DECRETO, L’INTERESSATO NON E’ AMMESSO A PRESTARE GIURAMENTO SE NON DIMOSTRI, CON LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, LA PERMANENZA DEI REQUISITI IN BASE AI QUALI GLI FU ACCORDATA LA CITTADINANZA.
6. IL GIURAMENTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL’IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.
ARTICOLO 8
RINUNCIA ALLA CITTADINANZA
1. ALL’ESTERO, LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA DEVE FARSI DINANZI ALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE PER IL LUOGO DOVE IL RINUNZIANTE RISIEDE. QUESTA LA ISCRIVE IN APPOSITO REGISTRO E NE RIMETTE IMMEDIATAMENTE COPIA AL MINISTERO DELL’INTERNO ED AL COMUNE COMPETENTE, SECONDO LE NORME DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE PER LA TRASCRIZIONE E L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI NASCITA.
2. IN ITALIA, LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA DEVE ESSERE FATTA DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA.
3. LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA RILASCIATO DAL COMUNE PRESSO IL QUALE DETTO ATTO RISULTA ISCRITTO O TRASCRITTO;
B) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA STRANIERA;
D) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA ALL’ESTERO, OVE RICHIESTA.
ARTICOLO 9
DECRETO DI INTIMAZIONE
1. L’INTIMAZIONE DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 1, DELLA LEGGE E’ FATTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO ED HA EFFETTO DAL GIORNO DELLA NOTIFICAZIONE ALL’INTERESSATO.
2. PERDE LA CITTADINANZA, DAL GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE FISSATO DAL DECRETO DI INTIMAZIONE, CHI NON HA ABBANDONATO, ENTRO IL TERMINE MEDESIMO, L’IMPIEGO O LA CARICA ACCETTATI DA UNO STATO, DA UN ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE INTERNAZIONALE, OVVERO IL SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO.
ARTICOLO 10
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. LE DICHIARAZIONI DI RIACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E 17 DELLA LEGGE DEVONO ESSERE CORREDATE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA RILASCIATO DAL COMUNE PRESSO IL QUALE DETTO ATTO RISULTA ISCRITTO O TRASCRITTO;
B) DOCUMENTAZIONE DA CUI RISULTI IL TRASCORSO POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA STRANIERA, OVVERO ALLO STATUS DI APOLIDIA;
D) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA O DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE.
ARTICOLO 11
INIBIZIONE AL RIACQUISTO
1. AGLI EFFETTI DELL’ART. 13, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE LA PROVA DI AVER ABBANDONATO L’IMPIEGO O LA CARICA ACCETTATI DA UNO STATO, DA UN ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE INTERNAZIONALE, NONCHE’ IL SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO DEVE ESSERE DATA AL MINISTERO DELL’INTERNO.
2. IL DECRETO DI INIBIZIONE CHE IMPEDISCE IL VERIFICARSI DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA NONOSTANTE L’ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAL COMMA 1, LETTERE C), D) ED E), DELL’ART. 13 DELLA LEGGE VIENE TRASMESSO AL COMPETENTE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PER LA TRASCRIZIONE E L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI NASCITA.
3. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 3, DELLA LEGGE IL SINDACO E’ TENUTO A DARE COMUNICAZIONE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA, NEL CUI TERRITORIO E’ COMPRESO IL COMUNE, DELLE GENERALITA’ DEGLI EX CONNAZIONALI ISCRITTI NELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO ISCRIZIONE.
ARTICOLO 12
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEI FIGLI MINORI
1. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DELLA LEGGE L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA, DA PARTE DEI FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTA O RIACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA, SI VERIFICA SE ESSI CONVIVONO CON IL GENITORE ALLA DATA IN CUI QUEST’ULTIMO ACQUISTA O RIACQUISTA LA CITTADINANZA.
2. LA CONVIVENZA DEVE ESSERE STABILE ED EFFETTIVA ED OPPORTUNAMENTE ATTESTATA CON IDONEA DOCUMENTAZIONE.
ARTICOLO 13
DECORRENZA DELL’ACQUISTO E DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. IN APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA LEGGE, L’ACQUISTO OD IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA, DI CUI AGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, LETTERA A), E 13, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE, DECORRONO DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL CONGEDAMENTO.
ARTICOLO 14
DICHIARAZIONI DI CITTADINANZA
1. LE DICHIARAZIONI PER L’ELEZIONE, L’ACQUISTO, IL RIACQUISTO E LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA DEVONO ESSERE CORREDATE, OLTRE CHE DELLA DOCUMENTAZIONE RISPETTIVAMENTE INDICATA NEGLI ARTICOLI 3, 8 E 10, ANCHE DI EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE CHE IL DICHIARANTE SI TROVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
2. QUALORA LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1 NON SIANO CORREDATE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, NEL RICEVERLE L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE O L’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE COMPETENTE INVITA L’INTERESSATO A PRODURRE DETTA DOCUMENTAZIONE.
3. LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 4, 13, COMMA 1, LETTERA D), E 14 DELLA LEGGE CONSENTE DI POTER SUCCESSIVAMENTE ACQUISTARE LA CITTADINANZA SOLTANTO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 9 DELLA LEGGE.
4. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1 E LA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE DEVONO, IN ITALIA, ESSERE RESE DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DOVE L’INTERESSATO RISIEDE O INTENDE STABILIRE LA RESIDENZA, OVE QUESTA SIA STATA INDICATA E NON ANCORA DEFINITA LA RELATIVA PROCEDURA.
ARTICOLO 15
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. L’AUTORITA’ COMPETENTE AD APPLICARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE E’, PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN ITALIA, IL PREFETTO DELLA PROVINCIA NEL CUI TERRITORIO E’ COMPRESO IL COMUNE DI RESIDENZA E, PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO, IL PREFETTO DELLA PROVINCIA NEL CUI TERRITORIO E’ COMPRESO IL COMUNE NEI CUI REGISTRI DEVE ESSERE TRASCRITTA, AI SENSI DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, LA DICHIARAZIONE PREVISTA DAL MEDESIMO ART. 24 DELLA LEGGE.
ARTICOLO 16
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO STATO CIVILE
1. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE HA ISCRITTO LA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, VOLTA ALL’ACQUISTO, ALLA PERDITA, AL RIACQUISTO O AL MANCATO RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA, TRASMETTE COPIA DELLA DICHIARAZIONE MEDESIMA E DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA CORREDA ALL’AUTORITA’ COMPETENTE AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE LA LEGGE STABILISCE PER IL PRODURSI DEGLI EFFETTI ANZIDETTI.
2. L’AUTORITA’ COMPETENTE, AI SENSI DEL COMMA 1, E’ IL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA DICHIARAZIONE E’ STATA ISCRITTA, NELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2, COMMI 2 E 3; 3, COMMA 4; 4, COMMA 1, LETTERA C); 4, COMMA 2; 11; 13, COMMA 1, LETTERE C) E D); 14 E 17 DELLA LEGGE.
3. QUANDO LA DICHIARAZIONE, CON LA DOCUMENTAZIONE CHE LA CORREDA, E’ STATA RICEVUTA DALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE, E’ QUESTA COMPETENTE, NELLE IPOTESI PREVISTE NEL COMMA 2, AD OPERARE L’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.
4. IN OGNI ALTRA IPOTESI, DIVERSA DA QUELLE MENZIONATE NEL COMMA 2, IN CUI PURE SIA PREVISTA UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, COMPETENTE ALL’ACCERTAMENTO E’ IL MINISTERO DELL’INTERNO, AL QUALE L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE O L’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE TRASMETTONO COPIA DELLA DICHIARAZIONE RICEVUTA DALL’INTERESSATO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA QUESTI PRODOTTA.
5. L’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE, NEI CASI IN CUI PROVVEDE DIRETTAMENTE ALL’ACCERTAMENTO, TRASMETTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE INDIVIDUATO AI SENSI DELL’ART. 63, SECONDO COMMA, DEL REGIO DECRETO 9 LUGLIO 1939, N. 1238, COPIA DELLA DICHIARAZIONE RICEVUTA E COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO. IL SINDACO, NEI CASI DI SUA COMPETENZA, TRASMETTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO. ANALOGAMENTE PROVVEDE IL MINISTERO DELL’INTERNO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE GLI HA INVIATO GLI ATTI; QUANDO QUESTI GLI SONO PERVENUTI DALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE, TRASMETTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE INDIVIDUATO AI SENSI DEL CITATO ART. 63, ANCHE COPIA DELLA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO.
6. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROVVEDE PER LA TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE NEI REGISTRI DI CITTADINANZA QUANDO ESSA NON SIA STATA A LUI RESA. PROVVEDE ALTRESI’ PER LA TRASCRIZIONE NEI MEDESIMI REGISTRI DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA CIRCA L’ESITO DELL’ACCERTAMENTO E PER L’ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI NASCITA DELL’INTERESSATO DELLA DICHIARAZIONE GIA’ ISCRITTA O TRASCRITTA E DELLA COMUNICAZIONE ANZIDETTA.
7. LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE EFFETTUATA SENZA INDUGIO. L’ACCERTAMENTO CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE PER L’ACQUISTO, LA PERDITA, IL RIACQUISTO, IL MANCATO RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA DEVE ESSERE COMPIUTO DALL’AUTORITA’ COMPETENTE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI.
8. AD ESCLUSIONE DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 1 DELLA LEGGE E DI QUELLE IN CUI SIA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, IL SINDACO, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STATO CIVILE ED ANAGRAFICHE, EMETTE ATTESTAZIONE DELL’ACQUISTO, DALLA PERDITA O DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE O ISCRITTE ALL’AIRE DEL COMUNE E LA TRASMETTE, AI FINI DELLA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI CITTADINANZA E DELL’ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI NASCITA, ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
9. LA CERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA E’ RILASCIATA, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STATO CIVILE ED ANAGRAFICHE, IN ITALIA DAL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA DEGLI INTERESSATI E ALL’ESTERO DALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE COMPETENTE PER TERRITORIO. NON POSSONO ESSERE RILASCIATI CERTIFICATI O DOCUMENTI CHE ABBIANO PER PRESUPPOSTO L’ESSERSI PRODOTTO UNO DEGLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE SENZA CHE SIA STATA PREVIAMENTE ACCERTATA DALL’AUTORITA’ COMPETENTE LA SUSSISTENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI STABILITE PERCHE’ TALE EFFETTO SI SIA PRODOTTO.
ARTICOLO 17
CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE D’APOLIDIA
1. IL MINISTERO DELL’INTERNO PUO’ CERTIFICARE LA CONDIZIONE DI APOLIDIA, SU ISTANZA DELL’INTERESSATO CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA IN ITALIA;
C) OGNI DOCUMENTO IDONEO A DIMOSTRARE LO STATO DI APOLIDE.
2. E’ FACOLTA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI RICHIEDERE, A SECONDA DEI CASI, ALTRI DOCUMENTI.
ARTICOLO 18
REGIME TRANSITORIO DELLE RINUNCE AL RIACQUISTO
1. LE DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AL RIACQUISTO DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE POSSONO ESSERE RESE ALLA COMPETENTE AUTORITA’ ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO QUALORA EFFETTUATE DA COLORO I QUALI, NON AVENDO ANCORA RIACQUISTATO LA CITTADINANZA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 9, PRIMO COMMA, N. 3, DELL’ABROGATA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, ABBIANO MATURATO O MATURINO NEL TERMINE PREDETTO IL PERIODO DI RESIDENZA PREVISTO DAL CITATO ART. 13, COMMA 1, LETTERA D).
ARTICOLO 19
ABROGAZIONE DI NORME
1. E’ ABROGATO IL REGIO DECRETO 2 AGOSTO 1912, N. 949, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (DPR 362/94).
ARTICOLO 1
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. L’ISTANZA PER L’ACQUISTO O LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA, DI CUI ALL’ARTICOLO 7 ED ALL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, SI PRESENTA AL PREFETTO COMPETENTE PER TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA DELL’ISTANTE, OVVERO, QUALORA NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, ALL’AUTORITA’ CONSOLARE.
2. NELL’ISTANZA DEVONO ESSERE INDICATI I PRESUPPOSTI IN BASE AI QUALI L’INTERESSATO RITIENE DI AVER TITOLO ALL’ACQUISTO O ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA.
3. L’ISTANZA DEV’ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, IN FORMA AUTENTICA:
A) ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA, O EQUIVALENTE;
B) STATO DI FAMIGLIA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CITTADINANZA DEI GENITORI, LIMITATAMENTE ALL’IPOTESI IN CUI TRATTISI DI ELEMENTO RILEVANTE PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA;
D) CERTIFICAZIONI DELLO STATO ESTERO, O DEGLI STATI ESTERI, DI ORIGINE E DI RESIDENZA, RELATIVE AI PRECEDENTI PENALI ED AI CARICHI PENALI PENDENTI;
E) CERTIFICATO PENALE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ITALIANA;
F) CERTIFICATO DI RESIDENZA;
G) COPIA DELL’ATTO DI MATRIMONIO O ESTRATTO PER RIASSUNTO DEL REGISTRO DEI MATRIMONI, LIMITATAMENTE ALL’IPOTESI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO.
4. AI FINI DELLA CONCESSIONE, DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, IL MINISTRO DELL’INTERNO E’ AUTORIZZATO AD EMANARE, CON PROPRIO DECRETO, DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ALLEGAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI.
ARTICOLO 2
ISTRUTTORIA
1. L’AUTORITA’ CHE HA RICEVUTO L’ISTANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 1 NE TRASMETTE IN OGNI CASO IMMEDIATAMENTE COPIA AL MINISTERO DELL’INTERNO, ED ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, SALVO IL CASO PREVISTO DAL COMMA 2, INOLTRA AL MINISTERO STESSO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI.
2. NEL CASO DI INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’ DELLA DOMANDA O DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, ENTRO TRENTA GIORNI L’AUTORITA’ INVITA IL RICHIEDENTE AD INTEGRARLA E REGOLARIZZARLA, DANDO LE OPPORTUNE INDICAZIONI ED I TERMINI DEL PROCEDIMENTO RESTANO INTERROTTI FINO ALL’ADEMPIMENTO.
3. UNA VOLTA CHE L’INTERESSATO ABBIA ADEMPIUTO A QUANTO RICHIESTO, L’AUTORITA’ PROCEDE A NORMA DEL COMMA 1, SECONDA PARTE. QUALORA L’ADEMPIMENTO RISULTI INSUFFICIENTE, O LA NUOVA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SIA A SUA VOLTA IRREGOLARE, L’AUTORITA’ DICHIARA INAMMISSIBILE L’ISTANZA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DANDONE COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO ED AL MINISTERO.
ARTICOLO 3
DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
1. PER QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO E’ DI SETTECENTOTRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
ARTICOLO 4
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
1. AI FINI PREVISTI DALL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 OTTOBRE 1993, N. 572, IL DECRETO DEL MINISTRO E’ IMMEDIATAMENTE TRASMESSO ALL’AUTORITA’ CHE HA RICEVUTO LA DOMANDA. QUEST’ULTIMA NE CURA LA NOTIFICA ALL’INTERESSATO, ENTRO I SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI.
ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI SUL TERMINE
1. IL MINISTRO DELL’INTERNO, ENTRO QUINDICI GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PROVVEDE ALLA MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1993, N. 284, DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, INDICANDO I TERMINI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO. 2. RESTA SALVA LA FACOLTA’ DEL MINISTRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DI STABILIRE ULTERIORI RIDUZIONI DEI TERMINI. ARTICOLO 6
VERIFICHE PERIODICHE
1. IL MINISTRO DELL’INTERNO VERIFICA PERIODICAMENTE LA FUNZIONALITA’, LA TRASPARENZA E LA SPEDITEZZA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E ADOTTA TUTTE LE MISURE DI PROPRIA COMPETENZA PER L’ADEGUAMENTO DELLA RELATIVA DISCIPLINA AI PRINCIPI ED ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI 7 AGOSTO 1990, N. 241, E 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. I RISULTATI DELLE VERIFICHE SVOLTE E LE MISURE ADOTTATE IN ESITO AD ESSE SONO ILLUSTRATE IN UN’APPOSITA RELAZIONE CHE VIENE INVIATA, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER I PROCEDIMENTI GIA’ IN CORSO, INIZIANO A DECORRERE I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO STESSO, PURCHE’ PIU’ FAVOREVOLI PER L’INTERESSATO RISPETTO A QUELLI INDICATI DALLE NORME PREVIGENTI.
ARTICOLO 8
NORME ABROGATE
1. AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 8, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO ABROGATE, LIMITATAMENTE ALLE PARTI MODIFICATE CON IL PRESENTE REGOLAMENTO, LE SEGUENTI NORME: L’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, E GLI ARTICOLI 4, 7, 14, COMMI 1, 2 E 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 OTTOBRE 1993, N. 572.
ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE
1. IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE CENTOTTANTA GIORNI DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.
Legge sulla Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003)
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identita’ personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e’ disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta’ di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita’ previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche’ per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessita’ nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita’ perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita’ che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessita’.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita’ di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita’, alle modalita’ del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo’ essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate in uno o piu’ siti;
q) “Garante”, l’autorita’ di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e’ necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi’, per:
a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identita’;
d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo’ accedere, nonche’ i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalita’ di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “scopi storici”, le finalita’ di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) “scopi statistici”, le finalita’ di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalita’ di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita’ dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e’ soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita’ e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalita’ e modalita’ del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita’ al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e’ fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puo’ avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche’ l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9
(Modalita’ di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo’ essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo’ individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo’ essere formulata anche oralmente e in tal caso e’ annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato puo’ conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato puo’, altresi’, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L’identita’ dell’interessato e’ verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato e’ una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta e’ avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e’ formulata liberamente e senza costrizioni e puo’ essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all’interessato)
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita’ e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita’ e la quantita’ delle informazioni. Se vi e’ richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e’ rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato puo’ avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati e’ effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, puo’ essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo’ comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo’ individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta e’ fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo’ prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale e’ richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu’ titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita’ o all’entita’ delle richieste ed e’ confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e’ corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
(Modalita’ del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’ per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita’ alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita’ e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalita’ giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu’ responsabili e’ indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita’ attraverso le quali e’ conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e’ stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, e’ indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo’ non comprendere gli elementi gia’ noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo’ ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita’ di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo’ individuare con proprio provvedimento modalita’ semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e’ data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando e’ prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalita’ dell’interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo’ essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato.
2. L’interessato puo’ opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e’ tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e’ risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche’ destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformita’ alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali e’ priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta’ fondamentali, nonche’ per la dignita’ dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita’ del trattamento o agli effetti che puo’ determinare, e’ ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e’ consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonche’ dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e’ consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e’ ammessa quando e’ prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e’ ammessa quando e’ comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo’ essere iniziata se e’ decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non e’ stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di’ dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e’ previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attivita’, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita’ di rilevante interesse pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e’ consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi’ a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e’ aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita’ di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita’ volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta’ fondamentali e della dignita’ dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e’ effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e’ prestata per la verifica dell’indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e’ autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita’.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita’ che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita’ di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita’ per le quali il trattamento e’ consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche’ i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche’ la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e’ ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso puo’ riguardare l’intero trattamento ovvero una o piu’ operazioni dello stesso.
3. Il consenso e’ validamente prestato solo se e’ espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e’ documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13. 4. Il consenso e’ manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali puo’ essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non e’ richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e’ necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e’ necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita’ che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita’ e pubblicita’ dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita’ economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e’ necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le liberta’ fondamentali, la dignita’ o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, e’ effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita’ di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) e’ necessario, in conformita’ ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorita’ giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e’ stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalita’ diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita’ alla legge, da forze di polizia, dall’autorita’ giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche’ dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo’ prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita’ di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e’ effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita’ hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalita’ di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile;
d) quando e’ necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e’ consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita’ di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e’ effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e’ l’entita’ nel suo complesso o l’unita’ od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita’ e sulle modalita’ del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e’ designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e’ individuato tra soggetti che per esperienza, capacita’ ed affidabilita’ forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu’ soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorita’ del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e’ effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita’ per la quale e’ individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unita’ medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrita’ dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e’ definita dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e’ al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e’ tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e’ resa al Garante e all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei piu’ generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e’ consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita’ dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
Art. 35
(Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici e’ consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita’ organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita’ di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Art. 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e’ aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita’, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche’ dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita’ economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante puo’ individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta’ dell’interessato, in ragione delle relative modalita’ o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo’ anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione e’ effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita’ per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalita’ di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalita’ di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e’ presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo’ anche riguardare uno o piu’ trattamenti con finalita’ correlate.
2. La notificazione e’ validamente effettuata solo se e’ trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita’ di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita’ del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e’ richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo’ individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e’ tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e’ tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e’ inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalita’ di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non e’ tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e’ conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante puo’ provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita’ del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione e’ formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalita’ di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e’ invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo’ rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformita’ allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea e’ consentito quando:
a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) e’ necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) e’ necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
e) e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) e’ effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e’ necessario, in conformita’ ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, e’ altresi’ consentito quando e’ autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, e’ vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalita’ del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita’, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra piu’ uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e’ effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche’ le attivita’ ispettive su uffici giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’ amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e’ pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado puo’ acquisire in conformita’ alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione puo’ essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita’ nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita’ nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato puo’ chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita’, l’autorita’ che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita’ puo’ disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi di….”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e’ omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado e’ tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalita’, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo’ desumersi anche indirettamente l’identita’ di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo’ formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e’ ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita’ di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolart.
Art. 54
(Modalita’ di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorita’ di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformita’ alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione puo’ essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita’ dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita’ di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita’ amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalita’ di cui all’articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, e’ effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell’interessato)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita’ di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita’ di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita’ sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e’ correlata alla specifica finalita’ perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita’ di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita’ relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalita’ per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche’ alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita’ alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonche’ alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita’ di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalita’, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche’ dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio’ che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attivita’ finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e’ consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e’ di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da piu’ archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo’ essere altresi’ menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale puo’, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attivita’ professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale puo’ altresi’ fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilita’ ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’ al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalita’.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalita’ di cui al comma 1 e’ ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicita’ dell’attivita’ di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche’ di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attivita’ istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita’ di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita’;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita’;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilita’ o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attivita’ di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e’ consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita’ di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e’ consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita’ direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita’ di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e’ comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita’ dell’attivita’ istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche’ in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e’ affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita’ dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche’ al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliart.
Art. 67
(Attivita’ di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di:
a) verifica della legittimita’, del buon andamento, dell’imparzialita’ dell’attivita’ amministrativa, nonche’ della rispondenza di detta attivita’ a requisiti di razionalita’, economicita’, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita’ istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidita’ civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo’ comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio’ e’ indispensabile per la trasparenza delle attivita’ indicate nel presente articolo, in conformita’ alle leggi, e per finalita’ di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita’ medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita’ giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita’ e di professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche’ di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalita’ di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresi’, di rilevante interesse pubblico le finalita’ di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attivita’ sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della liberta’ personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e’ consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e’ di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita’ relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita’ religiose.
Art. 73
(Altre finalita’ in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attivita’ che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita’ socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi’, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attivita’ che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita’:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali puo’ desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalita’ e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita’ che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilita’ se non in caso di richiesta di esibizione o necessita’ di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi’, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Costituzione della Repubblica Italiana
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Principi Fondamentali
Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilità penale è personale.
L’ imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39. L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’ estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall’apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L’ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni Transitorie e Finali
I. Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all’art. III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U. 12-2-63 n.40)
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall’ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con legge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche l’art. 131.]
Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U. 25-11-67 n.294)
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Patto federale del 1°agosto 1291
Nel nome del Signore, così sia.
È opera onorevole ed utile confermare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace.
Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Untervaldo, considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sè ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d’essi facesse violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle persone od alle cose.
Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell’altra, ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie sofferte.
A conferma che tali promesse saranno lealmente osservate, prestano giuramento, rinnovando con il presente accordo l’antico patto pure conchiuso sotto giuramento; con l’avvertenza tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua personale condizione, a prestare al proprio signore l’obbedienza ed i servizi dovutigli.
Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione unanime, promesso, statuito ed ordinato di non accogliere nè riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun giudice il quale abbia acquistato il proprio ufficio mediante denaro od altra prestazione, ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro delle nostre comunità.
Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue:
In fede di che, questo strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli.
Fatto l’anno del Signore 1291, al principio del mese d’agosto.
(Fonte: Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Abt. 1, Urkunden Bd., 1 Aarau 1933)
Scuola, orientamento e formazione professionale
L’istruzione, come la formazione professionale è la principale «azione positiva» a favore delle donne: è infatti lo strumento più efficace per abolire gli stereotipi culturali legati al sesso, favorendo la partecipazione delle donne a tutti i livelli della vita sociale e produttiva.
Che cosa è il diritto allo studio
È un diritto sancito dalla Costituzione che stabilisce che la scuola è aperta a tutti.
Come si realizza concretamente il diritto allo studio
Nel diritto/dovere all’istruzione, almeno quella inferiore impartita per 8 anni, obbligatoria e gratuita.
In che cosa consiste la scuola dell’obbligo
Essa comprende la scuola elementare, che dura 5 anni e la scuola media inferiore, che dura 3 anni. Va cioè dai 6 ai 14 anni di età, ma c’è una tendenza ad estenderla fino ai 16, come avviene nella maggior parte degli altri Paesi della UE.
La scuola materna è obbligatoria
No, la scuola materna non è obbligatoria.
Da chi sono istituite e gestite le scuole
Le scuole pubbliche sono istituite e gestite dal Ministero della Pubblica istruzione tramite i Provveditorati agli Studi. Sono peraltro numerosi gli istituti privati parificati che danno diplomi validi a ogni effetto di legge.
Che cosa succede a chi non frequenta la scuola dell’obbligo
Sono previste sanzioni a carico dei genitori dei minori che non frequentano la scuola dell’obbligo.
Le diverse condizioni sociali possono influire sull’effettivo godimento del diritto allo studio
La Costituzione afferma che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, possono raggiungere i gradi più alti degli studi.
La legge prevede una serie di misure per aiutare a superare gli ostacoli di ordine economico e sociale.
Come viene reso effettivo questo diritto
Con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che vengono attribuite per concorso.
La differenza di sesso influisce sul diritto allo studio
No, perché, come afferma la Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso.
Che ruolo hanno i genitori sulla scelta del percorso formativo dei figli minori
I genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
È sufficiente aver terminato la scuola dell’obbligo per inserirsi in modo qualificato nel mondo del lavoro
Certamente no, è necessario un livello più elevato di formazione.
Quali indirizzi di studio si aprono dopo la scuola dell’obbligo
La scuola secondaria superiore, la cui durata può variare dai 2 ai 5 anni, offre una serie di possibilità che vanno dagli istituti professionali d’arte, tecnici, magistrali ai licei.
E per chi non vuole continuare gli studi ma vuole inserirsi subito nel mondo del lavoro
Può partecipare ad un corso di formazione professionale gestito e autorizzato dalla Regione. Per l’ammissione è necessario aver terminato la scuola dell’obbligo o aver compiuto quindici anni.
Al termine dei corsi, coloro che superano l’esame conseguono un attestato utile ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento.
Quale è la conseguenza di una formazione non adeguata alle richieste della società
La principale conseguenza è costituita dal rischio di un’occupazione precaria, se non della disoccupazione. Da qui l’importanza di un attento orientamento.
In che cosa consiste l’orientamento scolastico
È il complesso di iniziative che in tutto l’arco del percorso scolastico sono volte ad aiutare lo studente a scegliere l’indirizzo formativo più rispondente agli obiettivi che vuole raggiungere, tenendo conto della sua personalità e delle condizioni del mercato del lavoro.
Da chi è fatto l’orientamento
In attesa dell’approvazione di una legge-quadro, l’orientamento scolastico, per competenza istituzionale, è affidato ai distretti scolastici. Ciò comporta una variazione dell’offerta da Regione a Regione, da distretto a distretto.
I distretti scolastici, nella gestione dell’orientamento, possono «appoggiarsi» ad altri enti
Sì, le differenti iniziative locali possono essere promosse anche con la partecipazione di enti e soggetti, istituzionali e non.
Le famiglie a chi possono concretamente rivolgersi per l’orientamento scolastico dei loro figli
Agli organi collegiali della Scuola, che si fanno «istituzionalmente» carico del rapporto scuola-famiglia e che sono a conoscenza di eventuali iniziative messe in atto nel territorio.
Quali sono gli effetti dell’orientamento scolastico e professionale, in particolare sulle ragazze
L’orientamento, oggettivamente realizzato, costituisce senz’altro uno strumento importante per il superamento degli stereotipi culturali e professionali legati al sesso, favorendo anche la scelta di percorsi formativi tradizionalmente non femminili indirizzati a professioni in cui le donne sono sottorappresentate.
Quale titolo di studio occorre per poter accedere all’Università
Occorre aver conseguito un diploma di scuola media superiore per il quale la durata degli studi sia di cinque anni.
Qualora la durata sia inferiore, è richiesto un esame integrativo. È necessaria, inoltre, la preiscrizione alla facoltà prescelta entro la fine di novembre dell’ultimo anno di scuola.
È necessario sottoporsi ad una selezione
Soltanto per l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea (ad es. medicina, ingegneria, architettura) è previsto un numero programmato e una selezione ai fini dell’ammissione.
Quali iniziative vengono adottate per agevolare la scelta della facoltà
Gli Atenei organizzano ogni anno, d’intesa con i presidi delle scuole medie superiori, una serie di incontri di vario tipo con gli studenti degli ultimi anni per illustrare i contenuti dei corsi universitari.
Quanti anni di studio occorrono per conseguire la laurea
In alcuni casi il corso di laurea si conclude al termine di quattro anni (lettere, lingue, giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, psicologia, sociologia); la durata del corso di laurea in ingegneria ed architettura è di cinque anni; quella del corso di laurea in medicina è di sei anni.
Tuttavia la durata degli studi può risultare anche molto più lunga se lo studente non sostiene regolarmente gli esami di profitto alle scadenze previste.
Ci sono agevolazioni se la famiglia non può sostenere il costo degli studi universitari
Assegni di studio vengono erogati dagli enti regionali a favore di studenti meritevoli appartenenti a famiglie le cui fasce di reddito non superano un certo ammontare stabilito dalla legge.
Altre borse di studio sono indipendenti dal reddito familiare, e vengono attribuite per consentire di frequentare corsi universitari presso Università straniere: sono di questo tipo le borse finanziate dalla Comunità europea nel quadro del programma SOCRATES.
Che cosa è la laurea breve
Si tratta di un diploma che viene rilasciato al termine di corsi della durata di due o tre anni. Sono attivati presso le Università e sono di vario contenuto: ad es. in studi europei, in scienze cartacee, in informatica etc.
Che cosa è la Università della terza età
Si tratta di corsi su varie discipline (storia, arte, botanica, psicologia) destinati a fornire occasioni di stimolo culturale e di socializzazione.
Tutti si possono iscrivere, ma i frequentanti sono prevalentemente pensionati e casalinghe, anche perché la frequenza dei corsi non dà diritto ad alcun titolo e riconoscimento a fini occupazionali.
Il diploma di laurea agevola l’accesso ad un posto di lavoro
L’acquisizione di un diploma di laurea consente di partecipare a concorsi per conseguire posti di lavoro nell’amministrazione statale e presso privati, più qualificati e a condizioni più favorevoli rispetto a quelli che si potrebbero ottenere con un titolo di scuola professionale o di scuola media superiore.
È sufficiente il conseguimento della laurea per l’iscrizione all’albo dei professionisti
Nella maggior parte dei casi è indispensabile fare un esame di abilitazione (architetti, ingegneri, medici, giornalisti, commercialisti).
In che cosa consiste la formazione post lauream
Essa si consegue frequentando i corsi di perfezionamento o di specializzazione attivati presso le Università.
Che cosa è il dottorato di ricerca
Consiste nello svolgimento di un programma di ricerca, sotto la guida di uno o più docenti appartenenti ad una o diverse Università.
La qualificazione ottenuta in tal modo è utile ai fini della carriera universitaria. Anche per l’accesso ad altre carriere viene attribuito un punteggio al diploma di dottore di ricerca.
Maternità
La maternità è un valore non solo personale, di coppia e familiare, ma anche sociale.
Lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio, con misure legislative e sociali, come quelle che riguardano il lavoro e i servizi di sostegno alla procreazione responsabile ed alla famiglia.
L’interruzione volontaria della gravidanza è regolata dalla legge, così come la procreazione medicalmente assistita, per i casi di sterilità e di infertilità.
La maternità è un valore soltanto personale o anche sociale?
Lo Stato riconosce, in modo formale, il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio con misure legislative e sociali come quelle che riguardano il lavoro.
È legale interrompere volontariamente la gravidanza
È legale, perché una legge dello Stato lo permette e lo disciplina.
L’interruzione volontaria della gravidanza (IVG) può essere considerata come un mezzo di controllo delle nascite?
Senz’altro no, come affermato dalla stessa legge. Infatti lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari ed altre iniziative necessarie per evitare che l’IVG sia usata ai fini della limitazione delle nascite.
Quale è il ruolo del Consultorio familiare e della struttura socio-sanitaria nella prevenzione dell’aborto
Il Consultorio familiare e la struttura socio-sanitaria hanno un ruolo centrale ed essenziale.
Oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito di assistere la donna in stato di gravidanza, informandola sui suoi diritti e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio cui poter far ricorso, nonché sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante.
Essi inoltre hanno i seguenti compiti: attuare direttamente o proporre all’ente locale competente e alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi tali da richiedere misure più adeguate; contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione volontaria della gravidanza; esaminare con la donna stessa e con il padre del concepito, se la donna lo consente, le circostanze e le possibili soluzioni dei problemi proposti; aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza; metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre; promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Nella prevenzione dell’aborto, quale è il ruolo delle formazioni sociali di base e delle associazioni del volontariato
I Consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria.
Inoltre le associazioni svolgono direttamente, con strutture consultoriali da esse stesse promosse e con altre iniziative, specifiche azioni anche a sostegno della maternità difficile dopo la nascita.
Quando una donna ha deciso di interrompere la gravidanza a chi si rivolge?
Ad un Consultorio pubblico o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla Regione oppure ad un medico di sua fiducia.
A quali condizioni è possibile l’interruzione volontaria della gravidanza
Nei primi 90 giorni l’IVG è consentita su semplice richiesta della donna.
La legge fa riferimento alle circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna in relazione o al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.
Quando il medico del Consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia riscontrano la decisa volontà della donna ad interrompere la sua gravidanza, che cosa accade
Se vi sono condizioni tali da rendere urgente l’intervento, viene rilasciato immediatamente un certificato attestante l’urgenza, con il quale la donna può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l’IVG.
E se non viene riscontrata l’urgenza, quali misure la legge prevede a garanzia di una decisione più ponderata
In questo caso, al termine del «colloquio», il medico del Consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna stessa, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, invitandola a soprassedere per 7 giorni.
Che cos’è il «colloquio»
È l’incontro della donna e del padre del concepito, se la donna lo consente, con il medico del Consultorio o della struttura socio-sanitaria, o con il medico di fiducia per valutare insieme, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna, le circostanze che la determinano a chiedere l’IVG, per informarla sui suoi diritti, sugli interventi di carattere sociale a cui può fare ricorso, sui Consultori e sulle strutture socio-sanitarie operanti sul territorio.
E trascorsi i 7 giorni?
A questo punto la donna, se è sempre dello stesso avviso, può ottenere l’interruzione della gravidanza sulla base del documento in suo possesso, presso una delle sedi autorizzate.
Da chi è praticata l’interruzione della gravidanza?
È praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Dove viene praticata l’interruzione della gravidanza
Presso gli Ospedali generali oppure, nei primi 90 giorni di gestazione, presso case di cura autorizzate dalla Regione fornite di adeguati servizi ostetrico-ginecologici e dei necessari requisiti igienico-sanitari, presso poli-ambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati con gli Ospedali autorizzati dalla Regione.
L’interruzione volontaria della gravidanza può essere consentita dopo 90 giorni
In questo caso si tratta del cosiddetto «aborto terapeutico», possibile soltanto quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertati processi patologici tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
È previsto un termine finale oltre il quale l’interruzione della gravidanza non è più consentita?
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione può essere praticata solo in caso di grave pericolo per la vita della donna e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Da chi è presentata la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza e a chi
Dalla donna personalmente che deve rivolgersi ad un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, il quale deve accertare l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge. In questo caso, l’interruzione viene praticata immediatamente.
Se la donna è minorenne, in quale modo è possibile l’interruzione volontaria della gravidanza
È opportuno che essa si rivolga al Consultorio familiare. È richiesto l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Quando questo manchi per gravi motivi o nel caso la ragazza decida di non avere il loro assenso o altro, nei primi 90 giorni il Giudice tutelare su parere del medico interpellato dalla donna, può dare la sua autorizzazione, con atto non soggetto a reclamo. Viene poi applicata la procedura precedentemente descritta.
In caso di urgenza, il medico può fare a meno dell’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e dell’autorizzazione del Giudice tutelare.
Anche oltre i 90 giorni, se vi sono le condizioni previste dalla legge, non sono necessari l’assenso e l’autorizzazione di cui sopra.
E se la donna è interdetta per infermità di mente?
La richiesta di IVG può essere presentata oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, non legalmente separato.
In questi casi è necessaria la conferma, a seconda di chi presenta la richiesta, del tutore, del marito, o della donna stessa.
Di chi sono a carico le spese
Accertamento, intervento, cura ed eventuale degenza relativi all’interruzione volontaria della gravidanza nelle circostanze previste dalla legge, sono a carico della Regione.
In che cosa consiste l’obiezione di coscienza
Nell’esonero, per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza.
La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso del personale dipendente dell’ospedale o della casa di cura, anche al Direttore sanitario.
Che cosa prevede la legge quando l’interruzione della gravidanza avviene senza o contro la volontà della donna
La legge prevede diverse ipotesi di reato di maggiore o minore gravità, a seconda della violazione commessa: aborto di donna non consenziente, aborto come conseguenza di altre azioni dirette a provocare lesioni alla donna e aborto non volontario (colposo).
Nel primo e secondo caso la pena è della reclusione da 4 a 8 anni, nel terzo caso da 3 mesi a 2 anni.
E quando il consenso della donna c’è, ma viene estorto con violenza o minaccia?
In questo caso il consenso viene considerato come non dato e l’azione compiuta rimane penalmente perseguibile.
E se l’IVG è «clandestina»?
Quando l’IVG è procurata senza il rispetto delle formalità previste dalla legge, cioè senza le procedure di accertamento e di documentazione o fuori dalle strutture sanitarie, è considerata reato.
È punito con la reclusione fino a 3 anni per chi lo pratica e con la multa per la donna.
Le pene sono più gravi se l’IVG viene praticata dopo i primi 90 giorni di gravidanza.
Che cos’è l’«aborto bianco»
È quello causato dalla violazione delle norme a tutela del lavoro; la pena prevista per l’aborto colposo è aumentata.
Quali misure sono previste dalla legge dopo che è avvenuta l’interruzione volontaria della gravidanza
Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna tutte le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite e, in presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
A che cosa servono i Consultori Familiari
Assicurano, attraverso prestazioni non solo sanitarie, ma anche psicologiche e sociali, il servizio di assistenza alla persona, donna e uomo, alla coppia, alla famiglia e alla maternità con particolare riguardo alla problematica minorile.
Riguardo, più in particolare, alla procreazione responsabile, in che cosa consiste l’intervento dei Consultori
Nel somministrare i mezzi necessari, anche di carattere indicativo e informativo, per raggiungere le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo.
Ciò sempre nel rispetto delle convinzioni etiche degli utenti, singoli, coppie e famiglie e della integrità fisica.
Riguardo alla donna, i Consultori svolgono un ruolo particolare?
Considerato che la donna, nella procreazione, è coinvolta più direttamente dell’uomo, i Consultori hanno fra le loro specifiche finalità anche quella della tutela della salute della madre e del bambino, fin dal suo concepimento, e quella di divulgare le informazioni idonee a promuovere o prevenire la gravidanza.
E ciò con quali mezzi?
Consigliando tutti i metodi che consentano la procreazione responsabile e i farmaci adatti a ciascun caso.
In caso di difficoltà di procreazione a chi si può rivolgere la coppia?
Oltre al ginecologo curante è opportuno rivolgersi ad un centro per la sterilità, che è in grado di fare tutti gli esami sia maschili sia femminili, di studiare i singoli casi e di prescrivere le terapie adatte.
Da che cosa può dipendere la sterilità della copia?
Sia dall’uomo sia dalla donna, ma anche da ambedue. Oggi le tecniche diagnostiche permettono di individuare le cause della sterilità in un’alta percentuale di casi e di curarle.
Che cosa è la maternità assistita
È l’insieme delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, per risolvere i problemi di sterilità o di infertilità nella donna, nell’uomo o nella coppia, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti.
Tali tecniche sono volte a facilitare la procreazione umana nel caso altri rimedi terapeutici risultino inadeguati o non idonei.
Quali sono le tecniche di procreazione assistita
Inseminazione artificiale tra i coniugi e all’interno della coppia (IAC).
Inseminazione artificiale con donatore (IAD): rimedia alla sterilità non superabile del partner maschile della coppia mediante l’apporto di prodotti genetici di una terza persona, individuata con il nome di «donatore» per indicare la gratuità del suo contributo.
Finalità secondaria dell’IAD è la prevenzione delle malattie genetiche ed infettive nell’ipotesi in cui il marito ne sia portatore.
Fecondazione in vitro (FIV): tecnica procreativa recente molto complessa che comprende varie fasi, ciascuna con autonoma rilevanza e più interventi medici.
Consiste nell’introduzione nell’utero della donna di embrioni il cui sviluppo è iniziato all’esterno del corpo umano dopo la fusione dei gameti maschili e femminili.
Tale processo rompe l’unita di tempo, luogo ed azione che contraddistinguono il concepimento naturale, con dissociazione della sessualità dal concepimento e della sessualità dalla gestazione.
Maternità di sostituzione: si realizza attraverso un accordo fra due parti in cui una donna, la madre di sostituzione, si impegna – dietro compenso o gratuitamente – ad assumere la gravidanza di un bambino per consegnarlo alla nascita alla coppia sterile che lo ha commissionato.
La tecnologia procreativa si applica in pratica con molte varianti che rendono, secondo i casi, la madre di sostituzione non solo portatrice, ma anche genitrice.
Tali tecniche sono tutte consentite?
Sono generalmente vietate nell’interesse del nascituro:
– tutte le forme di maternità surrogata;
– le forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
– le pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
– le forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner.
Inoltre è vietata ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali e non è consentita alcuna selezione del seme, così come è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti ed embrioni.
Esiste in Italia una legislazione specifica?
Si, segnatamente è stata introdotta la legge n. 40/2004.
Essa prevede sono previsti, tra l’altro, principi base per l’accesso alle tecniche, linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la donazione di gameti, la protezione del nascituro, la regolamentazione delle strutture autorizzate all’utilizzo delle tecniche di procreazione, nonché vari divieti compreso quello di clonazione umana, sanzioni penali e amministrative, nonché la tutela della riservatezza e l’obiezione di coscienza.
Esistono in Italia strutture pubbliche che applicano le tecniche di procreazione assistita?
Sì. Sono iscritte in un elenco predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità.
Chi è interessato può chiedere informazioni alla propria USL di zona.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti. È vietato lo sfruttamento commerciale di gameti ed embrioni.
Quali strutture pubbliche esistono per l’assistenza al bambino?
Gli asili-nido, che provvedono alla temporanea custodia dei bambini fino a 3 anni di età.
Tali strutture sono state previste espressamente per l’assistenza alle famiglie e per facilitare l’accesso delle donne al lavoro.
Da chi sono istituiti e gestiti gli asili-nido
Dai Comuni o consorzi di Comuni, su autorizzazione della Regione in base ad un piano annuale presentato al Ministero della Sanità.
Il finanziamento viene assicurato da un fondo speciale per gli asili nido presso il Ministero della Sanità.
A quali requisiti devono rispondere gli asili-nido
Devono essere localizzati in relazione alle esigenze delle famiglie; essere gestiti con la collaborazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio; essere dotati di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino; possedere requisiti tecnici, edilizi e organizzativi tali da garantire l’armonico sviluppo del bambino.
Da chi sono controllati gli asili-nido
La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle Unità sanitarie locali.
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso).
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli).
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
COME DIVORZIARSI VELOCEMENTE SENZA PASSARE PER LA SEPARAZIONE LEGALE – Mario Marzorati
DIVORZIO NELL’UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
del 22 dicembre 2000
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Le disposizioni di cui ai regolamenti CE n. 44/2001 relativo alla semplificazione delle procedure di riconoscimento ed applicazione delle decisioni in materia civile e commerciale che sono entrate definitivamente in vigore il primo marzo del 2002.
La normativa (proposta nell’estate del ’99 dalla Commissione europea e poi in parte modificata dall’Europarlamento) ha lo scopo di uniformare le norme di diritto internazionale privato degli Stati membri relative alla competenza giurisdizionale, nonché di migliorare e accelerare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, con l’obiettivo generale di consolidare il cosiddetto “mercato interno” della Ue, ma anche di assicurare la “libera circolazione delle sentenze”, cioè di favorire la creazione di un vero spazio di giustizia europeo.
Quindi il Regolamento ha reso più facile e veloce il divorzio per coloro i quali opteranno di rivolgersi ad un sistema normativo e giudiziario più agile di quello italiano perché ha reso possibile ottenere il divorzio senza dover prima chiedere la separazione dei coniugi, ed attendere il periodo previsto dalla normativa italiana, che, ricordiamo, decorrono dalla data della comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale, sempre che sia stata omologata la separazione consensuale, o sia passata in giudicato la sentenza, nel caso di separazione giudiziale, oppure si sia dato corso alle procedure alternative di negoziazione assistita o dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
A tale Regolamento si è unito il Regolamento n. 1259/10 il quale ha definitivamente disciplinato la possibilità per i coniugi di scegliere la legge applicabile alla procedura di separazione e divorzio ed ha determinato, con una serie di criteri sussidiari, nuovi parametri di individuazione della legge applicabile nel caso di sussistenza di elementi di estraneità nella coppia (ovvero doppie cittadinanze, coppie miste, residenza abituale all’estero ecc) potendo svolgere la procedura nel Tribunale di qualsiasi stato membro, quindi anche in quello italiano.
L’utilizzo della recente normativa è di grande aiuto, dato che può conferire una straordinaria celerità ai procedimenti di separazione che possono durare anche molti anni.
Pertanto ove sussistano i requisiti è già sin da ora possibile evitare la doppia procedura, e cioè la separazione (consensuale o giudiziale) ed il successivo divorzio, addivenendo senza recarsi all’estero immediatamente alla procedura di divorzio senza passare attraverso quella della separazione.
Naturalmente la prospettiva del divorzio in tempi brevi diventa più favorevole per coloro che hanno, per ragioni economiche, sociali o di lavoro una grande mobilità, che permette di divorziare in un Paese membro dell’Unione europea con una legislazione più permissiva di quelle italiana oppure nei casi in cui la coppia abbia degli elementi di estraneità già citati
Occorre notare che il riconoscimento della sentenza di divorzio straniera potrebbe trovare ostacolo solo quando la stessa è manifestamente contraria all’ordine pubblico italiano; ma certamente la maggiore snellezza e velocità per la pronuncia del divorzio non costituisce un caso del genere.
Tali innovazioni permettono di ovviare le problematiche relative ai costi del c.d. forum shopping all’estero, in quanto una cosa è separarsi e divorziare in Italia, un’altra è divorziare all’estero, a Londra, per esempio.
Disconoscimento di paternità del bambino nato da fecondazione artificiale eterologa con il consenso del marito.
( Cassazione – Sezione I Civile sent. n. 2315/99 – Presidente A. Rocchi – Relatore G. Graziadei )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L. A., con citazione del 13 febbraio 1986, ha chiesto al Tribunale di Cremona pronuncia di disconoscimento della sua qualità di padre del minore M., nato il 13 novembre 1985 dalla moglie L. P, in costanza di matrimonio contratto con rito concordatario il 10 agosto 1980; ha dedotto che il concepimento del bambino non era ascrivibile a lui stesso, affetto da impotenza di generare, ma era stato provocato da inseminazione artificiale, cui si era sottoposta la moglie con seme di donatore sconosciuto.
Si è opposta a tale pretesa la P,, sostenendo che l’azione trovava ostacolo nel consenso prestato dal marito a detta inseminazione, e comunque nel decorso di oltre un anno da quando il relativo intervento era stato praticato alla presenza del marito stesso; in via subordinata, nell’eventualità dell’accoglimento della domanda, ha chiesto che l’A. venisse condannato al ristoro dei danni morali e materiali arrecati con la sua incoerente condotta
L’avv. G. Bigodini, nominato curatore speciale del minore, ha fatto proprie le posizioni difensive della P,, e, in caso di pronuncia di disconoscimento, ha chiesto che si affermasse il diritto del minore medesimo di conoscere l’identità del donatore del seme.
Alla causa è stata riunito il giudizio promosso dalla P,, dinanzi allo stesso Tribunale, con citazione del 22 febbraio 1986, al fine di ottenere declaratoria di nullità del matrimonio, per vizio del consenso rappresentato da errore sulle qualità personali dell’A..
Il Tribunale, con sentenza resa nel febbraio 1994, ha accolto tanto la domanda di disconoscimento di paternità, ritenendola tempestiva e fondata sulla scorta delle previsioni dell’art. 235 primo comma n. 2 cod. civ., quanto la domanda di nullità del matrimonio; ha inoltre respinto la pretesa risarcitoria della P, e dichiarato inammissibile l’ulteriore istanza del Curatore.
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 10 maggio/14 giugno 1995, ha condiviso le statuizioni del Tribunale.
A confutazione dei motivi di gravame formulati dalla P,, la Corte di Brescia ha fra l’altro osservato:
– che la disciplina dell’inseminazione artificiale eterologa va desunta dai principi della filiazione, non da quelli dell’adozione, integrando un atto procreativo in senso proprio, ancorché disancorato da affettivo e fisiologico rapporto fra uomo e donna;
– che la concertata decisione dei coniugi di ricorrere a tale pratica medico-chirurgica, per avere un figlio avvalendosi del seme messo a disposizione da un donatore anonimo, non è assimilabile all’accordo diretto ad adottare un minore in stato d’abbandono, né quindi giustifica l’utilizzazione delle regole proprie dell’adozione cosiddetta legittimante;
– che la facoltà del marito, in condizione d’impotenza, di disconoscere come figlio il bambino generato dalla moglie con detto apporto esterno discende dalla puntuale riconducibilità della vicenda nelle disposizioni dell’art. 235 primo comma n. 2 cod. civ., che sono al riguardo rimaste ferme dopo la riformulazione introdotta dall’art. 93 della legge 19 maggio 1975 n. 151, e che rispondono ad un’esigenza di prevalenza del favor veritatis sul favor legitimitatis;
– che il consenso del marito alla fecondazione artificiale della moglie (nella specie prestato) non costituisce fatto impeditivo del successivo disconoscimento, dato che sono indisponibili le azioni attinenti allo stato della persona, e che dunque il diritto di chiedere il disconoscimento stesso (del resto spettante anche alla madre ed al figlio) non può venir meno in relazione a pregressi comportamenti di tipo abdicativo;
– che il dovere del marito di tenere contegni coerenti, le irreversibili conseguenze prodotte dal suo iniziale assenso e l’irrinunciabile collegamento dell’atto procreativo con la responsabilità di entrambi i coniugi non erano valorizzabili, come invece sostenuto dalla P, e dal Pubblico ministero, per intaccare il criterio dell’indisponibilità delle azioni inerenti allo status della persona, mancando in proposito un aggancio nella vigente nominativa, e così restavano sul piano di apprezzamenti morali, non decisivi, pure se diffusi e comuni anche all’etica laica;
– che l’attribuzione a1 marito del diritto di disconoscere come figlio il nato per inseminazione eterologa non implica dubbi sulla legittimità costituzionale del predetto art. 235 cod. civ., né sotto l’aspetto dell’asserita violazione dell’uguaglianza dei coniugi, alla luce dell’abilitazione di entrambi al disconoscimento stesso, né sotto il profilo dell’addotta disparità di trattamento del frutto dell’inseminazione rispetto al figlio concepito dalla moglie con adulterio, in ragione dell’oggettiva diversità delle relative situazioni;
– che l’affermazione del Tribunale sulla tempestività dell’azione, essendo basata sul duplice rilievo della computabilità del termine annuale di cui all’art. 244 cod. Civ. a far tempo dalla nascita e della sua osservanza nel caso concreto anche in ipotesi di decorso dal giorno dell’inseminazione, non era stata efficacemente inespugnata dalla P,, il cui gravame aveva contestato solo la prima di dette autonome rationes decidendi;
– che la non qualificabilità come comportamento illecito della revoca da parte dell’A. del consenso originariamente prestato all’inseminazione assistita di per sé elideva i presupposti della domanda di risarcimento del danno;
– che il quesito dell’idoneità dell’iniziale consenso del marito a determinare il suo dovere di concorrente nel mantenimento del minore non era esaminabile, per la novità in appello, tenendosi conto che le richieste patrimoniali a carico dell’A. erano state basate in primo grado solo sulla deduzione di fatto illecito.
La P,, con ricorso notificato il 20 novembre 1995, ed il Curatore del minore, con ricorso notificato il 23 dicembre 1995, hanno chiesto la cassazione della sentenza d’appello, formulando quattro censure di contenuto sostanzialmente analogo.
L’A. ha replicato al ricorso della moglie con controricorso.
Con riferimento all’udienza di discussione fissata per il 18 settembre 1997 entrambi i coniugi hanno presentato memorie illustrative.
In detta data la decisione sui ricorsi è stata rinviata, per l’opportunità di attendere l’esito del giudizio incidentale sulla legittimità costituzionale dell’art. 235 cod. civ., nella parte in cui accorda l’azione di disconoscimento della paternità al marito che affetto da impotenza abbia dato il proprio consenso all’inseminazione eterologa della moglie; giudizio promosso dal Tribunale di Napoli (con ordinanza del 14 marzo 1997) per prospettato contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 347 del 26 settembre 1998, ha dichiarato inammissibile l’indicata questione.
Per la pronuncia sui ricorsi è stata quindi fissata l’odierna udienza.
La P, e l’A. hanno depositato ulteriori memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
Con i primi tre motivi di entrambi i ricorsi s’insiste nell’affermare che il consenso prestato dal marito, in condizione di impotentia generandi, per la “filiazione biochimica da datore sconosciuto”, non è revocabile, quantomeno a seguito del concepimento della moglie, e costituisce ostacolo al disconoscimento.
A sostegno di tale assunto si torna a considerare che l’art. 235 cod. civ., dettato per tutelare il marito a fronte di nascita ascrivibile alla relazione sessuale della moglie con un terzo, non può trovare applicazione nell’inseminazione artificiale, voluta e realizzata di comune accordo, trattandosi di una scelta non vietata, consentita dall’evoluzione della scienza accettabile anche moralmente, ed idonea alla costituzione di un cosciente rapporto di “filiazione civile”, cui deve conferirsi cittadinanza e dignità pari a quello di filiazione naturale.
L ‘inapplicabilità della citata norma, ad avviso dei ricorrenti, esige il riferimento in via analogica alle regole dell’adozione, le quali non ammettono che i coniugi istanti, dopo il provvedimento giudiziale che disponga l’adozione medesima, rivedano o mutino il proposito in precedenza espresso.
La diversa soluzione seguita dalla Corte di Brescia non sottrarrebbe l’art. 235 cod. civ. a sospetti d’illegittimità costituzionale, per l’arbitraria disparità di trattamento che si verificherebbe fra il figlio adulterino ed il figlio artificialmente concepito, con la condanna esclusivamente del secondo all’impossibilità di accertare il padre naturale (dopo la perdita del padre “presunto”), nonché fra i due coniugi, dato che soltanto la moglie rimarrebbe irretrattabilmente vincolata agli effetti di quanto in precedenza concordato con il marito, non potendo dismettere il proprio ruolo di madre.
Il quarto motivo, di natura subordinata, è inerente ai riflessi economici del disconoscimento, ove consentito.
La tesi sviluppata in via principale dalla P, e dal Curatore è fondata, sulla scorta e nei limiti delle osservazioni appresso svolte.
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 347 del 26 settembre 1998, ha dichiarato inammissibile, perché irrilevante, la questione sollevata dal Tribunale di Napoli, affermando che la norma denunciata, in quanto “riguarda esclusivamente la generazione che segua ad un rapporto adulterino”, non disciplina quella sostanzialmente diversa del figlio nato da fecondazione assistita.
Tale enunciato è da condividersi, nel senso di negare che la normativa del disconoscimento di paternità ex art. 235 cod. civ. sia direttamente riferibile al caso d’inseminazione artificiale oggetto della controversia.
Detto art. 235, nel testo iniziale, è stato approvato in un’epoca in cui il fatto procreativo esigeva indefettibilmente il rapporto carnale fra uomo e donna, e, quindi, se si verificava nel corso del vincolo coniugale, ma senza la partecipazione del marito, era necessariamente imputabile all’adulterio della moglie, con violazione del dovere di fedeltà.
L’elencazione, in quell’originario testo, dei tassativi casi di attribuzione al marito dell’azione di disconoscimento si appalesa del tutto in linea con la situazione del tempo della formulazione della norma codicistica, sia quando si contemplano ipotesi di consistente sospetto di concepimento del figlio per comportamenti infedeli della moglie (con l’ammissione del marito ad ampia dimostrazione negativa della paternità), quali l’adulterio e l’occultamento della gravidanza e della nascita, sia quando si contemplano ipotesi di presuntiva riferibilità del concepimento medesimo a relazione extraconiugale, quali il difetto di coabitazione e la impotentia generandi o coeundi del marito.
Alla data della rifonda del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, era già stata “scoperta” ed era in atto la fecondazione dell’ovulo della donna in forma assistita, senza rapporto sessuale, con intervento chirurgico costituito dall’introduzione di seme maschile, nella duplice forma dell’inseminazione omologa od eterologa, a seconda che ci si avvalga dello sperma del marito o di un terzo donatore.
Nonostante la diffusione nuova pratica, prevalentemente utilizzata al fine di assicurare un figlio alla coppia sterile per impotenza del marito, nonostante il vivace dibattito insorto sulla liceità di essa (anche sotto l’aspetto morale), e le sollecitazioni emerse nel corso dei lavori parlamentari (fra l’altro, con la proposta governativa di negare il disconoscimento della paternità al marito consenziente), l’art. 93 della legge del 1975, nel riscrivere l’art. 235 cod. civ., non è andato oltre una revisione terminologica ed un’opportuna unificazione delle ipotesi in cui sia mancata la coabitazione dei coniugi, mentre ha nella sostanza mantenuto ferma detta elencazione tassativa, continuando in particolare ad autorizzare il disconoscimento per impotenza del marito in entrambe le manifestazioni dell’impotenza stessa dinanzi ricordate.
In questa riformulazione “conservativa” non può essere colto l’intento del legislatore di non occuparsi esplicitamente della fecondazione artificiale (così evitando di prendere posizione sul dibattito in corso) nel presupposto dell’applicabilità ad essa de plano delle disposizioni sul disconoscimento della paternità.
A tale risultato ermeneutico è d’impedimento la circostanza che l’inseminazione artificiale non è adulterio della moglie, esprimendo anzi un progetto di maternità basato proprio sul rifiuto di ricorrere all’infedeltà coniugale per procreare; può trovare movente nell’incapacità del marito, ma non necessariamente si correla alla stessa, essendo riferibile anche a ragioni diverse, quali l’età o le condizioni di salute del marito medesimo, con i connessi rischi di trasmissioni genetiche sfavorevoli.
Peraltro, la tesi dell’implicita inclusione della fecondazione assistita nel caso dell’impotenza del marito è contrastata dal rilievo che la norma a quest’ultima inerente, cioè il n. 2 del primo comma dell’art. 235 cod. civ., comprende anche la sola impotenza al coito; la tesi medesima, in carenza di una disciplina che differenzi le due ipotesi d’inseminazione, approderebbe all’aberrante risultato, sicuramente non in linea con lo spirito della riforma del 1975, di permettere il disconoscimento pure del figlio nato con il seme del marito affetto da detto tipo d’impotenza (inseminazione omologa), e quindi di negare la condizione di figlio legittimo proprio a chi sia per scientifica certezza fiotto della coppia.
Acclaratosi che l’inseminazione, globalmente intesa, non rientra in via immediata e diretta nelle previsioni dell’art. 235 nuovo testo cod. civ., e così esclusosi che il silenzio della riforma del 1975 sia fondato sulla sottintesa premessa dell’attitudine di quelle previsioni a · disciplinare in modo completo il sopravvenuto ritrovato della medicina, resta da vedere se la fecondazione assistita di tipo eterologo, che usufruisce del seme altrui e che è caratterizzata da censura (con pari rigore scientifico) della non imputabilità del concepimento al marito, possa ricadere, ove effettuata (come pacificamente nella specie) con il preventivo, libero e valido consenso del marito, nell’ambito del disconoscimento per impotenza, sulla scorta di un’interpretazione estensiva o di un’applicazione analogica di detto n. 2 del primo comma dell’art. 235 cod civ. oltre i casi espressamente regolati.
Tale interpretazione od applicazione, come puntualmente avvertito dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza del 1998, postula per non tradursi in un’arbitraria supplenza in compiti riservati al legislatore, la “omogeneità di elementi essenziali e la identità di ratio”.
Detti presupposti, salvo il quesito della loro eventuale individuabilità rispetto all’inseminazione eterologa che la moglie abbia praticato all’insaputa del marito, o contro la sua volontà, o con un suo consenso invalido (problematica estranea al tema della causa), non sono ravvisabili quando l’inseminazione stessa sia stata concordata dai coniugi con decisioni convergenti e consapevoli.
A questa affermazione inducono la natura dell’azione di disconoscimento, la consistenza degli interessi alla cui protezione essa è rivolta, i precetti degli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione, ed i canoni generali dell’ordinamento sul dovere di lealtà nei rapporti intersoggettivi.
Sotto il primo di detti profili, va osservato che la domanda di disconoscimento, indirizzata a privare il figlio concepito durante i1 matrimonio della presuntiva condizione di frutto legittimo di entrambi i coniugi, per il tramite della dimostrazione di specifici fatti idonei ad evidenziarne la non rispondenza a realtà, integra azione di accertamento di tipo costitutivo, in quanto configura esercizio del diritto potestativo di ottenere dal giudice una pronuncia che modifichi la situazione giuridica in atto, rimuovendo con effetti retroattivi uno status che sussiste e persiste fino a che la domanda stessa non sia proposta ed accolta.
L’azione di accertamento costitutivo, in assenza di una diversa (ed eccezionale) previsione, non può spettare proprio al soggetto che abbia posto in essere o concorso a porre in essere, con atti o comportamenti non vietati dalla legge, la situazione giuridica per la cui modificazione è apprestata.
Il principio è espressione del criterio generale secondo cui l’azione è strumento di tutela di posizioni soggettive (art. 24 della Costituzione), cioè mezzo per reagire contro un’aggressione in corso o potenziale da altri commessa o minacciata; l’azione medesima, ove fosse attribuita per rimuovere o modificare giudizialmente un rapporto, al soggetto che lo ha liberamente determinato, si tradurrebbe in un’iniziativa contro lo stesso titolare, non conosciuta dall’ordinamento, e comunque estranea al diritto di difesa, quando non venga in discussione la validità dell’atto volitivo.
La regola trova numerose esplicitazioni nel campo dei rapporti patrimoniali (basta ricordare le disposizioni degli artt. 1441, 1447 e 1453 cod. civ. in tema di annullamento, rescissione o risoluzione del contratto), ma deve considerarsi immanente anche nel settore dei diritti personali ed indisponibili, potendosi chiedere al giudice l’accertamento dell’esistenza dei diritti stessi e la rimozione degli effetti di atti di disposizione viziati, non il mutamento dell’assetto in precedenza provocato con atti o comportamenti permessi dall’ordinamento.
L’indisponibilità dei diritti inerenti alla persona, in altre parole, rende insensibili le azioni previste a loro tutela a fronte di scelte abdicative non consentite, non di scelte legittime, di contenuto tale da elidere i presupposti e le basi logiche dell’insorgenza delle azioni stesse.
In relazione al secondo profilo, quello riguardante gli interessi protetti, va rilevato che l’azione di disconoscimento della paternità compete al marito, alla madre ed al figlio, cioè ai tre protagonisti della vicenda procreativa ricadente nella presunzione di legittimità ancorata al dato temporale del concepimento durante il matrimonio; non spetta a terzi, e nemmeno al pubblico ministero.
Tale ristretto ambito di titolarità dell’azione, coordinato con la tassatività dei casi in cui è esercitabile e con i brevi termini di decadenza all’uopo stabiliti (art. 244 cod. civ.), indica che la preferenza e prevalenza della realtà sulla presunzione non sono incondizionate, non rispondono ad un’esigenza pubblicistica, ma mirano a difendere esclusivamente le posizioni di quei soggetti, ai quali soltanto è demandata la valutazione comparativa delle due situazioni in conflitto e la decisione di optare per l’una o l’altra, facendo emergere la verità, ovvero mantenendo la fictio iuris della paternità presunta.
Il marito, concordando ed attuando con la moglie la fecondazione eterologa, effettua e consuma detta valutazione e detta opzione.
Un successivo ripensamento, a prescindere da apprezzamenti di ordine etico, difetta della ratio su cui si fonda l’azione di disconoscimento, purché rinnega una scelta già espressa con l’assunzione di una paternità presunta nonostante la piena contezza della sua non rispondenza alla paternità biologica.
Detto ripensamento, del resto, ove ammissibile, sfuggirebbe a limitazioni, e dunque tradirebbe le finalità per le quali il disconoscimento è contemplato, perché assegnerebbe al marito un quid pluris rispetto all’alternativa sopra evidenziata, vale a dire l’anomala licenza di rivedere la propria anteriore decisione, anche se siano rimasti fermi tutti i dati a suo tempo noti ed apprezzati, ovvero siano sopravvenute circostanze non certo meritevoli di tutela in pregiudizio del bambino già nato (quali il dissidio con il coniuge, il superamento dell’impotenza, o l’insoddisfazione per il frutto dell ‘inseminazione).
Se il parametro della predominanza del favor veritatis dovesse avere forza tale da permettere al marito un contegno “ondivago”, con l’esercizio dell’azione di disconoscimento anche dopo una meditata (e probabilmente sofferta) decisione di aderire all’intento della moglie di praticare la fecondazione assistita, si dovrebbe pervenire, in via generale, ad ammettere la rivedibilità di ogni scelta, solo perché divergente dalla realtà, consentendo ad esempio pure la possibilità del marito, vittorioso nel giudizio di disconoscimento, di rivendicare successivamente la qualità di padre del minore in precedenza disconosciuto, deducendo e dimostrando fatti contrari a quelli anteriormente allegati; l’illogicità di tale risultato conferma che l’azione di disconoscimento non può competere solo perché vi sia una verità difforme dalla presunzione legale, richiedendosi la concorrente presenza delle specifiche circostanze fattuali delineate dall’art. 235 cod. civ. e delle esigenze e finalità in funzione delle quali le circostanze stesse si appalesano giustificative della rimozione dello status determinato da quella presunzione.
Il ‘`bene-verità, quindi, in tema di disconoscimento, ha una priorità non assoluta, ma relativa, in quanto può prevalere per effetto di una valutazione preferenziale effettuata dagli interessati, dovendo invece definitivamente cedere il passo al “bene-presunzione” dopo un’opzione di segno opposto (situazione del resto contemplata nella “vicina” materia del riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell’art. 250 cod. civ.).
Le citate disposizioni costituzionali eliminano poi, in senso negativo, ogni residuo dubbio sulla possibilità di estendere od applicare in via analogica l’art. 235 cod. civ. alla fattispecie in esame.
Tali disposizioni, attinenti alla protezione dei diritti inviolabili della persona, ed in particolare del minore, nella società e nel nucleo familiare in cui si trovi collocato per scelta altrui, sono le linee guida che devono orientare, come considerato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 347 del 1998, non solo il legislatore ordinario, ove colmi la lacuna attualmente esistente nell’ordinamento in materia di fecondazione assistita, ma anche l’interprete, in sede di “ricerca nel complessivo sistema normativo dell’esegesi idonea ad assicurare il rispetto della dignità della persona umana”.
L’attribuzione dell’azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia a suo tempo prestato assenso alla fecondazione artificiale della moglie con seme altrui, priverebbe il bambino, nato anche per effetto di tale assenso, di una delle due figure genitoriali, e del connesso apporto affettivo ed assistenziale, trasformandolo per atto del giudice in “figlio di nessun padre”, stante l’insuperabile impossibilità di ricercare ed accertare la reale paternità a fronte del programmato impiego di seme di provenienza ignota.
La nascita di tale figlio senza padre può essere subita dall’ordinamento, ove discenda da vicende di vita non controllabili e non più emendabili.
La norma che permettesse detta condizione, per mezzo di una statuizione giudiziale resa proprio su istanza del soggetto che abbia determinato o concorso a determinare la nascita con il personale impegno di svolgere il ruolo di padre, eluderebbe i menzionati cardini dell’assetto costituzionale ed il principio di solidarietà cui gli stessi rispondono.
Il frutto dell’inseminazione, infatti, verrebbe a perdere il diritto di essere assistito, mantenuto e curato, da parte di chi si sia liberamente e coscientemente obbligato ad accoglierlo quale padre “di diritto”, in ossequio ad un parametro di prevalenza del favor veritatis, che è privo, come si è detto, di valore assoluto, e non può comunque compromettere posizioni dotate di tutela prioritaria.
Il sacrificio del favor veritatis, a fronte di libere determinazioni dell’adulto che incidano sullo status del minore, è del resto regola portante dell’adozione legittimante, ove la decisione degli adottanti di acquisire una veste genitoriale “legale”, non coincidente con la maternità e la paternità effettive, è irrevocabile; la diversità del relativo istituto, esattamente sottolineata dalla Corte di Brescia, non preclude di cogliere nella disciplina dell’adozione la conferma della presenza nell’ordinamento di un canone d’irreversibilità degli effetti degli atti determinativi dello status della persona rispetto allo stesso soggetto che li abbia compiuti (con volontà non affetta da vizi).
Infine, va considerato che buona fede, correttezza e lealtà nei rapporti giuridici rispondono a doveri generali, non circoscritti agli atti o contratti per i quali sono richiamate da specifiche disposizioni di legge, questi doveri, nella particolare materia dei rapporti di famiglia, assumono il significato della solidarietà e del reciproco affidamento.
L’ammissione del disconoscimento della paternità, rispetto al frutto dell’inseminazione artificiale eterologa voluta da entrambi i coniugi entrerebbe in evidente conflitto con quei doveri, e comunque porterebbe a ravvisare nell’art. 235 cod. civ. una plateale deroga, perché, come si è rilevato, determinerebbe l’esperibilità della relativa azione indipendentemente dalla ragione del ripensamento, e quindi anche per motivi pretestuosi e non degni di tutela.
Conclusivamente, si deve affermare che il marito, dopo aver validamente concordato o comunque manifestato il sproprio preventivo consenso alla fecondazione assistita della moglie con seme di donatore ignoto, non ha azione per il disconoscimento della paternità del bambino concepito e partorito in esito a tale inseminazione.
Il principio impone, con l’accoglimento dei ricorsi nella tesi con essi sviluppata in via principale, e con l’assorbimento delle deduzioni subordinate attinenti alla protezione economica del minore (ove disconoscibile come figlio), l’annullamento della pronuncia impugnata, ed anche una conforme statuizione nel merito, ai sensi dell’art. 384 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., non occorrendo indagini su fatti ulteriori rispetto a quelli accertati nelle precorse fasi processuali.
La natura, la novità e la complessità della problematica affrontata rendono equa la totale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi proposti da Laura P, e dall’avv. G. B. in qualità di curatore speciale del minore M. A.; li accoglie, per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, respinge la domanda di disconoscimento avanzata da L. A.; compensa le spese dell’intero giudizio.
DIVORZIO | Divorzio consensuale e divorzio giudiziale – avvocato divorzista
Il divorzio scioglie il vincolo coniugale, ma molti rapporti fra gli ex coniugi permangono, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti economici e i figli minori.
II capitolo spiega quando e come si può chiedere il divorzio e quali sono le sue conseguenze.
Che cosa è il divorzio
È lo scioglimento del matrimonio civile. Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili.
Che effetto ha il divorzio sul matrimonio religioso
Per la Chiesa il matrimonio religioso perdura finché non ne venga pronunciato l’annullamento. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Analoghi principi valgono per gli altri culti.
Quando si può chiedere il divorzio
La legge prevede i seguenti casi:
a. Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno da almeno 1 anno (6 mesi in caso di separazione consensuale) a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la sentenza di separazione giudiziale.
Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968.
b. Se l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all’estero.
c. Se l’altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all’ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d’incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
d. Se il matrimonio non è stato consumato.
e. Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
Per ottenere il divorzio è sempre necessario fare una causa e avere l’assistenza di un avvocato?
Sì, è sempre necessario fatti salvi i casi in cui si ricorra all’Ufficiale di Stato Civile.
E’ preferibile scegliere un avvocato esperto in diritto di famiglia (chiamato anche, nel linguaggio corrente, avvocato divorzista, avvocato matrimonialista o avvocato familiarista).
Quanti tipi di divorzio esistono
Sotto il profilo della procedura il divorzio consensuale (ordinario o a seguito di negoziazione assistita) quello giudiziale e il procedimento dinanzi all’Ufficiale di Stato civile.
Che differenza c’è
Nel divorzio consensuale le due parti sono già d’accordo sulle condizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’assegno, la casa, la divisione patrimoniale, ecc..
Esse presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà davanti al Tribunale che pronuncerà la sentenza.
Nel divorzio contenzioso uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale, che stabilisce la convocazione dell’altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste.
Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza.
Il procedimento è del tutto uguale a quello per la separazione giudiziale (vedere l’articolo relativo). Per il procedimento di negoziazione assistita o dinanzi all’Ufficiale di Stato civile clicca qui.
Ci si può opporre al divorzio chiesto dall’altro coniuge
Non ci si può opporre se la richiesta è motivata dai fatti previsti dalla legge; si può però far presente, se è il caso, che mancano i presupposti: per esempio se dopo la separazione legale è avvenuta una riconciliazione.
Il giudice del divorzio è libero di confermare o modificare quanto stabilito nella separazione?
Sì, è libero di farlo. Le condizioni della separazione non sono vincolanti.
Quali sono i criteri per stabilire l’affidamento dei figli
Gli stessi della separazione legale.
Che cosa deve fare il genitore che cambia residenza o domicilio
Dove comunicarlo all’altro genitore entro 30 giorni.
Quali sono i criteri per stabilire il mantenimento dei figli
Gli stessi criteri della separazione legale. Inoltre dove essere stabilito l’adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria (ISTAT).
Quali sono i criteri per stabilire l’assegnazione della casa familiare
L’abitazione nella casa familiare viene concessa tenendo conto dell’interesse dei figli e della loro collocazione principale con un genitore.
Il Giudice dovrà anche valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
L’assegnazione della casa, se di proprietà comune o dell’altro coniuge, può essere trascritta nei registri immobiliari, con l’effetto che se la casa viene venduta il terzo acquirente deve rispettarne la destinazione.
Se la casa è in locazione, l’assegnatario subentra nel contratto, previo avviso al proprietario.
Quali sono le conseguenze del divorzio per i coniugi
Tutti e due riacquistano lo stato libero e possono contrarre nuovo matrimonio valido agli effetti civili.
La donna perde il cognome del marito, a meno che il Tribunale, su sua richiesta, non la autorizzi a conservarlo per particolari motivi.
Si perdono anche i diritti ereditari relativi alla successione del coniuge tranne per particolari casi.
In quali casi il divorziato ha dei diritti sull’eredità dell’ex coniuge
Quando si trova in stato di bisogno e aveva diritto all’assegno di divorzio, può richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità.
Il Tribunale terrà conto dell’importo delle somme percepite, della gravità dello stato di bisogno e dell’eventuale pensione di riversibilità (vedere gli ultimi due punti di questo articolo); inoltre terrà conto del valore dei beni ereditari, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Su accordo delle parti l’assegno può essere liquidato in un’unica soluzione. Il divorziato perde il diritto all’assegno se si risposa o perde lo stato di bisogno.
Come vengono regolati i rapporti economici fra divorziati
II Tribunale dispone che uno dei coniugi paghi periodicamente un assegno all’altro, quando questi non abbia mezzi adeguati, e comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, per provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze. Questo assegno deve essere aggiornato automaticamente, almeno in base all’indice ISTAT.
Quali sono gli elementi da tenere in considerazione per determinare l’entità dell’assegno
Le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni della frattura familiare, il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi e, infine, la durata del matrimonio.
Se il coniuge che percepisce l’assegno si risposa, continua ad averne diritto?
No. Automaticamente lo perde.
È possibile ottenere una liquidazione globale, invece di un assegno mensile
Sì, ma i coniugi devono essere d’accordo e il Tribunale deve giudicare giusta la liquidazione; una volta accettata questa soluzione, in seguito non si potrà avanzare più nessuna altra domanda di contenuto economico.
Sono previste garanzie per l’adempimento degli obblighi economici
Si può iscrivere l’ipoteca giudiziale sui beni del coniuge che deve versare l’assegno; inoltre il Tribunale può chiedere che egli fornisca garanzie adeguate, se esiste il pericolo che possa sottrarsi agli obblighi economici nei confronti dell’ex coniuge o dei figli.
Che cosa può fare il divorziato, quando non riceve l’assegno che gli è dovuto
Può ricorrere alle normali azioni esecutive per il recupero del credito.
Inoltre, dopo aver richiesto il pagamento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se il pagamento non avviene nei successivi 30 giorni, il creditore può notificare la sentenza di divorzio a chi normalmente corrisponde somme di denaro all’ex coniuge (datore di lavoro, inquilino) invitandolo a versare direttamente a lui le somme dovute; se ciò non avviene, il creditore può agire in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo.
In ogni caso il datore di lavoro non può versare all’ex coniuge creditore più della metà della somma che deve all’inadempiente. Il Tribunale può anche disporre il sequestro dei beni del debitore e di metà dei suoi crediti per prestazioni lavorative.
È reato non corrispondere l’assegno dovuto al coniuge divorziato?
Sì, e chi lo commette è punibile su querela di parte, con la reclusione fino a 1 anno e/o con una multa se effettivamente viene provata la mancata assistenza alla famiglia.
La sentenza di divorzio del Tribunale può essere modificata
Sì, se il coniuge che ne ha interesse propone appello nei termini di legge: in questo caso si procede ad un riesame della situazione da parte del Giudice di secondo grado.
Si possono modificare successivamente, se sopravvengono giustificati motivi, le disposizioni sull’affidamento dei figli o sul contributo economico
Sì, su richiesta della parte interessata.
Il divorziato/a ha dei diritti sulla liquidazione per fine rapporto di lavoro dell’ex coniuge?
Sì, se non si è risposato/a e riceve l’assegno di divorzio. In questo caso gli spetta il 40% della liquidazione riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Il divorziato/a ha diritto alla pensione di reversibilità
Sì, ma soltanto se non si è risposato/a, se aveva diritto all’assegno e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.
Se l’ex coniuge defunto non si era risposato, il divorziato/a ha diritto a tutta la pensione; in caso contrario, su sua richiesta, il Tribunale gli attribuisce una parte della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni.
Che cosa è la pensione di reversibilità
È quella pensione che, in caso di morte di chi la percepiva, passa al coniuge, ai figli e ai parenti del pensionato/a (vedere capitolo Pensioni e previdenza sociale).
Matrimonio di italiani all’estero e di stranieri in Italia: validità, procedura e trascrizione
I matrimoni di stranieri in Italia e di italiani all’estero negli ultimi anni sono decisamente aumentati. La loro validità è riconosciuta se rispettano la procedura prevista dallo stato di celebrazione e se avviene l’opportuna trascrizione.
Questa realtà è in crescendo dato il sempre maggior numero di stranieri in Italia e, più in generale, di coppie miste. Le coppie spesso manifestano il desiderio di celebrare le nozze nel luogo di origine straniera magari seguendo un particolare rito o speciali formule per scambiare la promessa di amore eterno.
Il matrimonio dell’Italiano all’estero
In linea generale possiamo affermare che per il diritto internazionale il matrimonio è valido se è considerato tale dalla legge dello Stato in cui viene celebrato, dalla legge di cittadinanza di almeno uno dei due coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza. Un cittadino italiano può, quindi, sposarsi all’estero, sia dinanzi all’autorità locale sia all’autorità diplomatica competente. Il matrimonio sarà valido a patto che non sia regolato da una legge straniera che ha disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano (ad esempio un matrimonio che più di una sposa che in Italia non sarebbe valido per bigamia).
Il matrimonio contratto all’estero deve essere trascritto nei registri dello stato civile per poter avere effetti giuridici nei confronti dell’ordinamento italiano e deve rispettare i requisiti che la legge italiana impone per tutti i matrimoni, come la maggiore età di entrambi gli sposi, la libertà di stato, l’assenza di vincoli di parentela. Se il matrimonio è celebrato dall’autorità consolare italiana, questa procederà direttamente alla trascrizione; se invece il matrimonio è celebrato dall’autorità locale bisogna trasmettere copia dell’atto all’autorità consolare italiana.
Lo straniero che si sposa in Italia
Abbiamo visto che il nostro paese, per la bellezza dei paesaggi e la cultura delle città, è molto gettonato tra gli stranieri che decidono di convolare a nozze all’estero. Quando è lo straniero che vuole sposarsi in Italia, è previsto che il cittadino straniero debba presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del paese di origine, dalla quale risulti il nulla osta al matrimonio relativamente alle leggi di quello Stato.
Prima era obbligatorio che lo straniero, deciso a sposarsi in Italia, presentasse all’ufficiale di stato civile il permesso di soggiorno. La Corte Costituzionale ha però dichiarato illegittima questa richiesta, in quanto imponeva un sacrificio della libertà individuale dello straniero e del cittadino italiano che volesse sposarsi con lui.
Il permesso di soggiorno non è più un requisito necessario per lo straniero che voglia sposarsi in Italia e questo ha destato non poche critiche per il fatto che così facendo si permette il proliferare di “matrimoni di comodo” dettati dal solo desiderio di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia. Il rischio è evidente, ma la libertà di sposarsi è stata ritenuta più importante e, quindi, un valore più forte da tutelare.
Come diventare marito e moglie secondo la legge italiana | Matrimonio civile o concordatario
Diventare marito e moglie secondo la legge italiana è possibile con la celebrazione del rito civile o concordatario.
Generalmente l’elemento che determina i cambiamenti più evidenti tra le varie tipologie di celebrazione è la religione che impone cerimonie diverse tra loro. Indipendentemente dal tipo di rito, comunque, sono previste specifiche modalità per conferire validità legale al matrimonio.
Il matrimonio civile
Partiamo innanzi tutto con il matrimonio civile, che è un matrimonio laico e produce immediatamente effetti legali, primi tra tutti i diritti e doveri stabiliti dal codice civile. Per potersi sposare con rito civile sono necessari alcuni requisiti: i due sposi devono ad esempio essere maggiorenni, non essere stati interdetti e non avere tra loro rapporti di parentela, affinità o adozione.
Il matrimonio canonico e quello concordatario: la trascrizione
Il matrimonio così come descritto dalla Chiesa Cattolica, invece, è un rito esclusivamente religioso e, in sé e per sé, non produce invece effetti civili essendo regolato esclusivamente dal diritto ecclesiastico. Per far sì che il matrimonio produca effetti legali è necessario che questo venga trascritto nei registri dello Stato civile, dopo di che si definisce matrimonio concordatario.
Se gli sposini vogliono diventare marito e moglie anche agli occhi della legge, devono far trascrivere il matrimonio presentando, per mano del sacerdote celebrante al comune nel quale si sono sposati, opportuna richiesta entro 5 giorni dalla cerimonia.
La trascrizione può anche essere fatta successivamente (trascrizione tardiva), su richiesta di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi, a patto che l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga alla richiesta. Questo significa che non è possibile la trascrizione dopo l’eventuale morte della moglie o del marito.
Il matrimonio nelle altre confessioni religiose
È importante sottolineare che il matrimonio celebrato da un ministro di un culto acattolico è a tutti gli effetti un matrimonio civile e non rappresenta un ulteriore tipo di matrimonio: il ministro del culto in questione agisce, infatti, come delegato dall’autorità dello Stato. Quindi se il matrimonio viene celebrato da soggetto opportunamente delegato non prevede il passaggio della trascrizione, come invece avviene per il matrimonio cattolico.