(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000 – S. O. n. 203)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 25, paragrafo 1, dell’Accordo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ACCORDO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
La Comunità europea,
il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese
l’Irlanda
la Repubblica italiana,
il Granducato del Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica d’Austria,
la Repubblica portoghese,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte,
e
la Confederazione svizzera, dall’altra,
in appresso denominante “parti contraenti”,
convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,
decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:
I. Disposizioni di base
Articolo 1
Obiettivo
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;
d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Articolo 2
Non discriminazione
In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità
Articolo 3
Diritto di ingresso
Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.
Articolo 4
Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica
Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
Articolo 5
Prestazione di servizi
1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purchè copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Un promotore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:
a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1 ;
b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.
3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Articolo 6
Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica
Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
Articolo 7
Altri diritti
Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonchè le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;
c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;
d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;
e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonchè il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Articolo 8
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonchè per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni.
Articolo 9
Diplomi certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonchè la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonchè di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Articolo 10
Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
1) Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purchè copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
3) A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito del suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15.000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello. Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15.000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115.500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno,
5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
7) Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allegato II.
Articolo 11
Trattazione dei ricorsi
1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.
2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
3) Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Articolo 12
Disposizioni più favorevoli
Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Articolo 13
Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Articolo 14
Comitato misto
1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
2) In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle pari contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione.
Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
3) Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.
6) E Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Articolo 15
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.
Articolo 16
Riferimento al diritto comunitario
1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinchè nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento,
2) Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Articolo 17
Evoluzione del diritto
1) Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.
2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell’Accordo.
Articolo 18
Riesame
Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Articolo 19
Composizione delle controversie
1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
2) Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Articolo 20
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Articolo 21
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Articolo 22
Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo.
2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.
Articolo 23
Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di mancato rinnovo i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Articolo 24
Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.
Articolo 25
Entrata in vigore e durata
1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti:
Accordo sulla libera circolazione delle persone
Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo sul commercio di prodotti agricoli
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addì, ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO I
Libera circolazione delle persone
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ingresso e uscita
1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato, nonchè i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
Non può essere imposto alcun visto d’ingressi nè obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 dei presente allegato, nonchè ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell’altra parte contraente alcun visto d’uscita nè obbligo equivalente.
Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Articolo 2
Soggiorno e attività economica
1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 del presente Accordo o al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV: Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un’altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti allo loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza le misure necessarie per essere assunti. Colore che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parto contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.
2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purchè soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.
Articolo 3
Membri della famiglia
1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente.
2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:
a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b. un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Articolo 4
Diritto di rimanere
1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag. 10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo).
Articolo 5
Ordine pubblico
1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
2. Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) (1) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) (2).
(1) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
(2) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
II. LAVORATORI DIPENDENTI
Articolo 6
Disciplina del soggiorno
1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datare di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
3) Per il rilascia dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
4) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.
7) L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.
Articolo 7
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.
3) La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 8
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
Articolo 9
Parità di trattamento
1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
3) Egli fornisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
4) Tutte le clausole di contatti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
5) 11 lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale, Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa.
Queste, disposizioni non infirmano le norme legislativo o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.
6) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio, di cui necessita
Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
7) La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Articolo 10
Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
Articolo 11
Collaborazione in materia di collocamento
Le parti contraenti collaborano, nell’ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l’instaurazione di contatti, la compensatane dell’offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.
III. AUTONOMI
Articolo 12
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
2) La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purchè il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente.
3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
4) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.
Articolo 13
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.
3) La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 14
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Articolo 15
Parità di trattamento
1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a Un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali
2) Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Articolo 16
Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 17
Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:
a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
I) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
II) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.
Articolo 18
Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.
Articolo 19
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.
Articolo 20
1) Alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
2) Le persone di cui all’articolo 17, lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.
4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Articolo 21
1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lettera a) del presente Allegato – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano nè l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi nè casi di forza maggiore.
Articolo 22
1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presento Allegato non si applicano alla attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all’esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.
2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonchè le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) (3) relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
3) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a), e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all’entrata in vigore dei presente Accordo per quanto riguarda:
I) l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
II) i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.
4) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a) e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
(3) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
Articolo 23
Destinatario di servizi
1) Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può essere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.
2) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
V. PERSONE CHE NON ESERCITANO UN’ATTIVITA’ ECONOMICA
Articolo 24
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una parte, contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sè e per i membri della propria famiglia:
a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;
b) di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (4) Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima a di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purchè soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’allegato II vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
4) Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente in base ad un’altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all’autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a su scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinchè egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina nè l’accesso alla formazione professionale, nè l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purchè siano soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.
7) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
8) E diritto di soggiorno sussiste finchè i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
(4) In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.
VI. ACQUISTO DI IMMOBILI
Articolo 25
1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno o che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
2) Il cittadino di una pare contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presento Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED EVOLUZIONE DELL’ACCORDO
Articolo 26
Generalità
1) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.
2) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, l’esercizio di un’attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Articolo 27
Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti
1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purchè il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purchè il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 24 del presente allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l’altro.
2) Durante il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata (5), senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
(5) Essi non sono soggetti nè alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, nè al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
Articolo 28
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 29
Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
1) Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza purchè dimostri di poter esercitare un’attività economica.
2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quatto anni ed esercitare un’attività economica.
Articolo 30
Mobilità geografica e professionale dei dipendenti
1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. è possibile passare da un’attività dipendente ad un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 del presente Accordo.
2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.
Articolo 31
Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi
Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un’altra parte contraente per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purchè dimostri allo autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Articolo 32
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno e almeno una volta alla settimana. Sono considerato zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere
2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
3) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 33
Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
1) Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza purchè abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
2) Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell’attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Articolo 34
Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontiere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
ALLEGATO II
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Articolo 1
(1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.
(2) I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.
Articolo 2
(1) Ai fini dell’applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato.
(2) Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.
Articolo 3
(1) Il regime relativo all’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno è previsto in un protocollo annesso al presente allegato.
(2) Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
SEZIONE A: ATTI CUI E’ FATTO RIFERIMENTO
1. 371 R 1408 (1): Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
(1) N.B. L’acquis che è applicato dagli stati membri della Comunità europea in seno alla Comunità europea in seno alla Comunità europea al momento della firma del presente Accordo:
I principi della totalizzazione dei diritti alle indennità di disoccupazione e della loro realizzazione nello Stato dell’ultimo rapporto di lavoro si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto per cercarvi un posto di lavoro durante un tempo ragionevole che può essere di sei mesi e che consente loro di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie per venire assunte. Esse possono, inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono per sè e per i propri familiari di mezzi finanziari sufficienti che consentano loro di non dover fare ricorso all’assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra l’insieme dei rischi. Le indennità di disoccupazione cui essi il diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, eventualmente completate in base alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla stregua di mezzi finanziari, in tal senso. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari, necessari che superano l’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei loro familiari possono rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale condizione non si applichi, i mezzi finanziari del richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo stato ospitante.
I lavoratori stagionali possono far valere i loro diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato della loro precedente occupazione indipendentemente dal termine della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in tale paese conformemente alle disposizione dell’articolo 71 del regolamento 1408/71.
I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del Lavoro.
aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) a 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/99 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale al lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
399 R 307: Regolamento (CE) n. 3071/999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a) l’articolo 95bis non si applica;
b) l’articolo 95ter non si applica;
c) nell’allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Se un’istituzione svizzera è l’istituzione competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento:
è considerato lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma II) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
è considerato lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma II) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
d) nell’allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine “familiare” designa il congiunto, nonchè i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequentano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.
e) nell’allegato II, parte 1 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).
f) nell’allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni per la nascita e gli assegni per l’adozione in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).
g) nell’allegato II, parte III è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
h) nell’allegato II bis è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
b) Le rendite per casi di rigore dell’assicurazione invalidità (articolo 28, paragrafo 1 bis della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994).
c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.
i) nell’allegato III, parte A è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989
I) l’articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo;
II) il punto 9 b, paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale;
III) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992,
I) l’articolo 7, paragrafo 1;
II) l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relativo al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) l’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) L’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo – Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.
Paesi Bassi – Svizzera
L’articolo 4, seconda fase, della convezione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settembre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.
j) nell’allegato III, parte B, è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l’articolo, 4 paragrafo 2 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992,
I) l’articolo 7, paragrafo 1;
II) l’articolo, 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, modificata dalle convenzioni completive n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell’11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo aggiuntivo del 18 dicembre 1963, l’Accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo e del 25 febbraio 1974 e l’Accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) l’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo-Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.
Paesi Bassi-Svizzera
L’articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 12, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settembre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.
k) nell’allegato IV, parte A, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza Oggetto.
1) nell’allegato IV, parte B, è aggiunto il testo seguente.
Svizzera
Senza oggetto.
m) nell’allegato IV, parte C, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base nonchè di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale.
n) nell’allegato IV, parte D2, è aggiunto il testo seguente:
Le rendite di superstiti e d’invalidità secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidità del 25 giugno 1982.
o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo primo della, legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonchè ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorchè tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
a) Sono assicurate obbligatoriamente all’assicurazione malattia svizzera le seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
I) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
II) le persone per cui la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento;
III) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera:
IV) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera allorchè tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito.
b) Le persone menzionato alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Finlandia, Italia e, nei casi contemplati alla lettera a) I)-III), Portogallo.
Detta richiesta dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgere dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se la richiesta è depositata dopo tale termine, l’assicurazione prende effetto sin dall’affiliazione.
4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitario beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell’applicazione per analogia dell’articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
5. Per l’applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall’istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presento Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorchè la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione Straniera.
8. Tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che non sono assicurati in virtù della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, sono considerati, per l’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, assicurati da detta assicurazione per quanto concerne l’erogazione di una rendita d’invalidità ordinaria
a) durante la durata di un anno a decorrere dall’interruzione del lavoro che ha preceduto l’invalidità, se hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa in Svizzera in seguito ad un infortunio o ad una malattia e se l’invalidità è stata constatata in tale paese; essi sono tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
b) per il periodo durante il quale essi beneficiano di provvedimenti di integrazione da parte dell’assicurazione invalidità dopo la cessazione della loro attività lucrativa; essi rimangono soggetti all’obbligo, di versare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c) nei casi in cui i punti a) e b) non si applicano,
I) se sono assicurati a titolo della legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità di un altro Stato cui si applica il presente Accordo alla data in cui il rischio assicurato è realizzato ai sensi della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità; ovvero
II) se essi hanno diritto ad una pensione a titolo dell’assicurazione d’invalidità o vecchiaia di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale pensione; ovvero
III) se sono inabili al lavoro allorchè sono soggetti alla legislazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo ed hanno diritto al versamento di prestazioni da parte di un’assicurazione malattia o infortunio di detto Stato o se ricevono tale prestazione; ovvero
IV) se hanno diritto in caso di disoccupazione, al versamento delle prestazioni da parte dell’assicurazione di disoccupazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale prestazione; ovvero
V) se hanno lavorato in Svizzera come lavoratori frontalieri e, nei tre anni che hanno immediatamente preceduto la realizzazione del rischio conformemente alla legislazione svizzera, hanno versato contributi a titolo di tale legislazione durante almeno dodici mesi. 9. punto 8, lettera a) si applica per analogia per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera.
P) nell’allegato VII è aggiunto il testo seguente:
Esercizio di un’attività non salariata in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica, il presente Accordo.
2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, al lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574n2 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento s’intendono adattate come in appresso:
a) nell’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
b) nell’allegato 2 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità
Assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione malattie, presso cui è assicurata la persona interessata.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
I) Persone residenti in Svizzera:
Ufficio AI, del cantone di residenza
II) Persone residenti fuori della Svizzera:
Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
I) Persone residenti in Svizzera:
Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi.
II) Persone residenti fuori della Svizzera:
Cassa Svizzera di compensazione, Ginevra
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
a) Lavoratori dipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro.
b) Lavoratori indipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui l’interessato è assicurato su base volontaria.
5. Disoccupazione
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
In caso di disoccupazione parziale:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari:
a) Regime federale:
I) Lavoratori dipendenti:
Cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro.
II) Lavoratori indipendenti:
Cassa cantonale di compensazione – del cantone di residenza.
b) Regimi cantonali:
I) Lavoratori dipendenti:
Cassa di compensazione familiale cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro.
II) Lavoratori indipendenti:
L’istituzione designata dal cantone.
c) nell’allegato 3 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità
Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPR.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione:
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
b) In caso di disoccupazione parziale.
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari
L’istituzione designata dal cantone di residenza e di soggiorno. d) nell’allegato 4 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.
5. Disoccupazione
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
6. Prestazioni familiari
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
e) nell’allegato 5 è aggiunto il testo seguente
Svizzera
Nulla
f) nell’allegato 6 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Pagamento diretto.
g) nell’allegato 7 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Banca nazionale svizzera, Zurigo.
h) nell’allegato 8 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Nulla.
i) nell’allegato 9 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione malattia.
j) nell’allegato 10 è aggiunto il testo seguente: Svizzera
1. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14, paragrafo 1 e l’articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali Berna.
2. Per l’applicazione dell’articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14 bis, paragrafo 1, e l’articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l’applicazione dell’articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
4. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di compensazione, Berna.
5. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2 e dell’articolo 81 del regolamento di applicazione:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
7. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta.
b) in connessione con l’articolo 63 del regolamento:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna;
c) in relazione con l’articolo 70 del regolamento:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
8. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 20, pagina 1 del regolamento di applicazione:
Istituzione comune LaMal, Soletta;
b) in connessione con l’articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.
k) nell’allegato 11 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Nulla.
3. 398 L 49: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).
SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
4.1 373 D 0919 (02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).
4.2 373 D 0919 (03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l’istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dall’articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d’invalidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).
4.3 373 D 0919 (06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).
4.4 373 D 0919 (07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).
4.5 373 D 0919 (09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzatone dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).
4.6 373 D 0919 (11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).
4.7 373 D 0919 (13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell’istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).
4.8 373 D 1113 (02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione Amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da:
395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294 dell’8.12.95, pag. 38).
4.9 374 D 0720 (06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).
4.10 374 D 0720 (07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovuto in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).
4.11 374 D 0823 (04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo “pro rata temporis” delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).
4.12 374 D 1017 (03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revisioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).
4.13 375 D 0705 (02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).
4.14 375 D 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall’istruzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell’Istituzione competente, nonchè alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).
4.15 376 D 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).
4.16 378 D 0530 (02): Decisione D. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonchè gli anticipi da versare in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2).
4.17 383 D 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all’articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).
4.18 383 D 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea. (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della disposizioni s’intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.19 383 D 1112 (02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU C 306 del 12.11.1983 pag. 2), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU n. C 241 del 29,8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.20 383 D 1102 (03): Decisione il 119, del 24 febbraio 1983, concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonchè dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11. 1983, pag. 3).
4.21 383 D 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10).
4.22 386 D 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all’applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a) 14ter, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 76.1986, pag. 3).
4.23 387 D XXX: Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto II) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).
4.24 387 D 284: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l’applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).
4.25 388 D XXX: Decisione n. 134, del 1o luglio 1987, concernente l’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 4).
4.26 388 D XXX: Decisione n. 135, del 1o luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonchè alla nozione di urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag.1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
800 SFR per l’istituzione del luogo di residenza svizzera
4.27 388 D 64: Decisione n. 136, del 1o luglio 19B7, relativa all’interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 7), modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso:
Nell’allegato è aggiunto il testo seguente
Svizzera
Nulla.
4.28 389 D 606: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).
4.29 389 D XXX: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l’interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).
4.30 390 D XXXX: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all’articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).
431 390 D XXX: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell’istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all’ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).
4.32 390 D XXX: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre. 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti dagli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 94 del l2.4.1990, pag. 5).
4.33 390 D XXX: Decisione IL 142, del 13 febbraio 1990, relativa all’applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
a) il punto 1 non si applica.
b) il punto 3 non si applica.
4.34 391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E410 F) (GU L 71 del 18.3.1992, pag. 1).
4.35 391 D 0425: Decisione n. 147, dell’11 ottobre 1990, concernente l’applicazione dell’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da:
395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 – E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).
4.36 393 D 22: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l’uso dell’attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. L 22 del 30.1.1993, pag. 124).
4.37 393 D 825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l’applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) II) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5) modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU n. C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU n. L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
438. 394 D 602: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l’applicazione dell’articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 244 del 19.9.1994, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’allegato è aggiunto il testo seguente: Svizzera
1. Invalidità, vecchiaia e morte
a) Assicurazione invalidità
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale
Fondo di garanzia
2. Disoccupazione
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
3. Prestazioni familiari
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
4.39 394 D 604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) 574/72 (E 001, E 103 – E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).
4.40 394 D 605: Decisione n. 154, dell’8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123).
4.41 395 D 353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 – E 411) (GU L 244 del 5.9.1995, pag. 1).
4.42 395 D 419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorità in materia di diritti all’assicurazione malattia e maternità (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).
4.43 396 D 732: Decisione n. 159, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1).
4.44 395 D 512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell’8.12.1995 pag. 38).
4.45 396 D 172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l’applicabilità dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto II) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano o in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31).
4.46 396 D 249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19).
4.47 396 D 554: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l’interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28).
4.48 396 D 555: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31).
4.49 397 D 533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 14081 71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell’8.8.1997, pag. 85).
4.50 397 D 823: Decisione n. 165 del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).
4.51 399 D 441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (GU L 195 dell’11.7.1993, pag. 25).
4.52 398 D 442: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l’interpretazione dell’articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 35).
4.53 398 D 443: Decisione n. 168, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 37).
4.54 398 D 444: Decisione n. 169, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 46).
4.55 398 D 565: Decisione n. 170 dell’11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).
SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
5.1 Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all’estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975).
5.2 Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d’emissione dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa, nella 176a sessione del 19 dicembre 1980).
5.3 385 Y l6: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.4 385 Y 17: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.5 386 Y 28: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un’attività lavorativa, a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell’11.11.1986, pag. 4).
5.6 392 Y 19 Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell’applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).
5.7 396 Y 592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 19)
5.8 397 Y 0304 (01): Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 3).
5.9 380 Y 609 (03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).
6.0 380 Y 613 (01): Dichiarazioni della Grecia previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).
6.1 386 Y 0338(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).
6.2 C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).
6.3 C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 323 dell’11.12.1980, pag. 1).
6.4 L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell’articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 90 del 2.4.19 97, pag. 39).
Protocollo addizionale all’allegato II all’Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro sulla libera circolazione delle persone
Assicurazione contro la disoccupazione
1. Per quanto Concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LACI) (7) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d’origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.
1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito.
a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
b) Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionato al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera (8).
c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, la basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere applicata.
3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
(7) Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.
(8) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi – durante soggiorni ripetuti – nello spazio di due anni.
Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993 sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
ALLEGATO III
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI)
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come in vigore alla data della firma dell’Accordo e come modificati dalla sezione A del presente allegato o norme ad essi equivalenti.
2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
3. Il termine “Stato(i) membro(i)” figurante negli atti al quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti comunitari in questione, alla Svizzera.
SEZIONE A – ATTI AI QUALI E’ FATTO RIFERIMENTO
A. SISTEMA CENTRALE
1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16).
2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25), modificata da:
-394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, p. 8);
-395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, p. 21);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea;
-397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l’allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, p. 31).
Gli elenchi svizzeri, relativi agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno Stabiliti nel quadro dell’applicazione del presente Accordo.
B. PROFESSIONI GIURIDICHE
3. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 79 del 26.3.1977, p. 17), modificala da:
-1 79 H. Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. l60);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: All’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “Svizzera: Avvocato.”
4. 398 L 0005 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui à stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: All’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “Svizzera Avvocato.”
C. ATTIVITA’ MEDICHE E PARAMEDICHE
5. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, p. 25).
Medici
6. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993 p. 1), modificata da:
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea;
-398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione dell’8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, p. 15);
-398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, circolazione ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, p. 24);
(a) L’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: titolare del diploma federale di medico rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”
(b) L’articolo 5, paragrafo 2, è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: specialista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”
(c) All’articolo 5, il paragrafo 3 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:
anestesia e rianimazione:
“Svizzera: anestesiologia”
chirurgia generale:
“Svizzera: chirurgia”
neurochirurgia:
“Svizzera: neurochirurgia”
ginecologia e ostetricia:
“Svizzera: ginecologia e ostetricia”
medicina interna:
“Svizzera: medicina interna”
oculistica:
“Svizzera: oftalmologia”
otorinolaringoiatria:
“Svizzera: otorinolaringoiatria”
pediatria:
“Svizzera: pediatria”
fisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
“Svizzera: pneumologia”
urologia:
“Svizzera: urologia”
ortopedia e traumatologia:
“Svizzera: chirurgia ortopedica”
anatomia patologica:
“Svizzera: patologia”
neurologia:
“Svizzera: neurologia”
psichiatria:
“Svizzera: psichiatria e psicoterapia”
(d) All’articolo 7, il paragrafo 2 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:
chirurgia plastica:
“Svizzera: chirurgia plastica ricostruttiva”
chirurgia toracica:
“Svizzera: chirurgia del cuore e dei vasi toracici”
chirurgia pediatrica:
“Svizzera: chirurgia pediatrica”
cardiologia:
“Svizzera: cardiologia”
gastroenterologia:
“Svizzera: gastroenterologia”
reumatologia:
“Svizzera: reumatologia”
ematologia generale:
“Svizzera: ematologia”
endocrinologia:
“Svizzera: endocrinologia-diabetologia”
fisioterapia:
“Svizzera: medicina fisica e riabilitazione”
dermatologia e venereologia:
“Svizzera: dermatologia e venereologia”
radiodiagnostica:
“Svizzera: radiologia medica/radiodiagnostica”
radioterapia:
“Svizzera: radiologia medica/radio-oncologia”
medicina tropicale:
“Svizzera: medicina tropicale”
psichiatria infantile
“Svizzera: psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza”
malattie renali:
“Svizzera: nefrologia”
(igiene-medicina preventiva):
“Svizzera: prevenzione e salute pubblica”
medicina del lavoro :
“Svizzera: medicina del lavoro:”
allergologia
“Svizzera: allergologia e immunologia clinica”
medicina nucleare:
“Svizzera: radiologia medica/medicina nucleare”
chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):
“Svizzera: chirurgia mascello-facciale”
6.bis 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all’articolo 41 della direttiva 93/16/CEE (GU C 216, 25.7.1996)
Infermieri
7. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1), modificata da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adozione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-359 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottbre 1989 (GU L 341 del 23.11.1939, p. 30);
-390 L 0553: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) all’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “In Svizzera: infermiera, infermiere”
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità.”
8. 377 L 0453: Direttiva 77/433/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977. p, 8), modificata da:
-389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 30).
Dentisti
9. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1), modificati da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0659: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: medico dentista”;
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma federale di medico dentista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”;
c) l’articolo 5, punto 1 è completato, del trattino seguente:
1. Ortodonzia
“in Svizzera: diploma di ortodontista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
10. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10), modificata da:
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Veterinari
11. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1), modificati da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 92);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160),
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1999 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma federale di veterinario rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
12. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, p. 7), modificata da:
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19.)
Ostetriche
13. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1), modificata da:
-380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, p. 74);
-1 85 I – Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 161);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0558: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990. p.73);
-95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: levatrice
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: levatrice diplomata
diplomi rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità”.
14. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell’11.2.1980, p. 8), modificata da:
-389 L 0594: Direttiva. 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19).
Farmacia
15. 385 L 0432 Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 34).
16. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1935, p. 37), modificata da:
-385 L 084: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, p. 42);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73).
-95/1/CEE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 4 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma di farmacista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
D. ARCHITETTURA
17. 385 L 0384: Direttiva 23/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 dal 21.8.1985, p. 15), modificata da:
-385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, p. 1);
-386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 del 1.2.1986, p. 71);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini dal presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 11 è completato dal testo seguente.
“in Svizzera:
– i diplomi rilasciati da Politecnici Federali: arch. dipl. PF.
-i diplomi rilasciati dall’Ecole d’architecture de l’Universitè de Geneve: architecte diplomè EAUG,
-i certificati dalla Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architetto REG A”;
b) l’articolo 15 non è applicabile.
18. 98/C/217: Diplomi certificati e altri titoli di formazione nel settore dell’architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C 217 dell’11.7.1998).
E. COMMERCIO E INTERMEDIARI
Commercio all’ingrosso
19. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all’ingrosso e delle attività di intermediari dal commercio, dell’industria e dell’artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 857/64).
20. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività attinenti al commercio all’ingrosso (GU 56 del 4.4.1964, p. 863/64).
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 84).
Intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato
21. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 869/64), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europea del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85);
179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89);
-185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 155);
-95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“In Svizzera, per i non salariati: agente; per i salariati: rappresentante.”
Non salariati nel commercio al minuto
22. 368 L 0363: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU L 260 del 21.10.1968, p. 1), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
23. 368 L 0364: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (CU L 260 del 22.10.1968, p. 6).
Non salariati nel commercio all’ingrosso del carbone e intermediari nel commercio del carbone
24. 370 L 0522: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della prestazione di servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all’ingrosso del carbone: e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 14), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
25. 370 L 0523 Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, -relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all’ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 18).
Commercio e distribuzione di prodotti tossici
26. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione delle misure transitorie nel settore della attività attinenti al commercio e alla distruzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, p. 1).
374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariale e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, p. 5), modificata, da:
-95/I/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: l’allegato è completato dal testo seguente:
“- in Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all’articolo 2 della legge sui prodotti tossici (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nel registro delle sostanze dei prodotti tossici delle classi 1, 2, e 3, a norma dell’articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (RS 814.801).”
Attività esercitate in modo ambulante
27. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relative alle misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 29).
Agenti commerciali indipendenti
28. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 13.12.1986, p. 17).
F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Industrie di trasformazione
29. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore e delle attività non salariale di trasformazione delle classi 23 – 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1863/64), modificata da:
-369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU L 59 del 10.3.1969, p. 8).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: “l’articolo 5, paragrafo 3 non è applicabile.”
30. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 – 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1880/64), modificata da:
-172 B. Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 83).
Industrie estrattive
31. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 – 19 CITI) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1871/64), modificata da:
-172 B: Atto relativo alla condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 81).
Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari
32. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU 42 dell’8.3.1966, p. 584/66), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alla Comunità europea del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
Industrie alimentari e fabbricazione di bevande
33. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L 260 del 12.10.1968, p. 9), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85).
34. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industria alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L26D del 22.10.1968, p. 12).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
“l’articolo 6, paragrafo 3 non è applicabile.”
Ricerca (prospezione e trivellazione) di petrolio e gas naturale
35. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU L 68 del 19.3.1969, p. 4), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
G. ATTIVITà AUSILIARIE DEI TRASPORTI
36. 382 L 0470 Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonchè dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213 del 21.7.1982, p. 1), modificata da:
-1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“Svizzera
A. Spedizioniere
Dichiarante di dogana
B. Agente di viaggio
C. Agente di deposito
D. Perito in automobili
Verificatore dei pesi e delle misure”
H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
37. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di cinematografia (GU 159 del 2.11.1963).
38. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all’applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi in materia di cinematografia (GU 85 del 19.5.1965, p. 1437/65). modificata da:
-172 B. Atto relativo alle condizioni d’adesione agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27-3.1972, p. 14).
39. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l’attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU L 260 del 22.10.1968, p. 22), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 dal 27.3.1972, p. 82).
40. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi del settore della delle attività non salariate di produzione di film (GU L 218 del 3.10.1970, p. 37), modificata da:
-172 B.- Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 88).
I. ALTRI SETTORI
Servizi forniti alle imprese nel settore degli affari immobiliari e in altri settori
41. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariato attinenti:
1. al settore degli “Affari immobiliari (escluso 6401)” (Gruppo ex 640 CITI)
2. al settore di taluni “Servizi forniti alle imprese non classificati altrove” (Gruppo 839 CITI) (GU 10 del 19.1.1957), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
-179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) all’articolo 2, il paragrafo 3 è completato dal testo seguente:
“In Svizzera:
– agente immobiliare,
– amministratore di stabili,
– fiduciario immobiliare.”
Settore dei servizi personali
42. 368 L 0367; Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 16), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
43. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitoria nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 19).
Attività varie
44. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 22).
Parrucchieri
45. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218 del 27.7.1982, p. 24).
J. AGRICOLTURA
46. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l’attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU 62 del 20.4.1963, p. 1323/63), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesioni alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
47. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU 62 del 20.4.1963, p. 1326/63), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
48. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell’agricoltura e dell’ortofrutticoltura (GU 1 del 8.1.1965, p. 1/65), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e degli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
49. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un’azienda agricola all’altra (GU 190 del 10.8.1967, p. 1), modificata da:
-171 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
50. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE – del Consiglio, del 25 maggio l967, relativa all’applicazione della legislazione degli Stati Membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati Membri (GU 190 del 10.8.1967, p. 3), modificata da:
-171 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
51. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU 190 del 10.8.1967, p. 5), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
52. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU 263 del 30.10.1967, p. 6), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
53. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU L 93 del 17.4.1968, p. 13), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
54. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU L 308 del 23.12.1963, p. 17).
55. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l’agricoltura e con l’ortofrutticoltura (GU L 8 del 11.1.1971, p. 24), modificate da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
K. VARIE
56. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, p. 56).
SEZIONE B – ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:
In generale
57. C/81/74/p.1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1o giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l’onorabilità, l’assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d’origine (GU C 81 del 13.7.1974, p. 1).
58. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, p. 1).
Sistema generale
59. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1989, p. 23).
Medici
60. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975; riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, p. 20).
61. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, p. 21).
62. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell’adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 del 1.7.1975 p. 1).
63. 386 X 0458; Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 30.6.1975, p.30).
64. 389 X 0601; Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, p.1).
Dentisti
65. 378 Y 0824(01): Dichiarazione relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.11.1978, p. 1).
Medicina veterinaria
66. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, p. 12).
67. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, p. 1).
Farmacia
68. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, p. 45).
Architettura
69. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell’architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, p. 28).
Commercio all’ingrosso
70. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 413/65).
Industria e artigianato
71. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 410/65).
72. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE del Consiglio (GU L 146 del 18.6.1969, p. 4).
PROTOCOLLO SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l’acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all’acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.
PROTOCOLLO CONCERNENTE LE ISOLE ALAND
“Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea, concernente le Isole Aland, si applica anche al presente Accordo.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell’IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D’AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
della COMUNITA’ EUROPEA,
da una parte,
e
della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall’altra,
riuniti addì 21.06.1999 a Lussemburgo per la firma dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo,
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo.
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LIBERALIZZAZIONE GENERALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE PENSIONI DEGLI EX FUNZIONARI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA’ EUROPEE CHE RISIEDONO IN SVIZZERA
La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI
Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l'”acquis comunitario” ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente all’accordo concluso tra di esse.
DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI
La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’azionamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RINNOVO DELL’ACCORDO
La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell’accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SULLA POLITICA IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI ASILO
La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l’UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell’US in materia di domande d’asilo e propone l’avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmati a Dublino il 15 giugno 1990).
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ARCHITETTO
La Svizzera proporrà al Comitato Misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l’inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell’allegato dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.
DICHIARAZIONE DELLA CE E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA AGLI ARTICOLI 1 E 17 DELL’ALLEGATO I
La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell’allegato I dell’accordo non pregiudicano l’acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori, cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti
– Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
– Commissione: amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
– Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
– Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri Comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitaria o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE.
La storia svizzera – Parte 4
Nascita e fondamento della Confederazione
E’ motto dell’antica saggezza politica quello per cui gli Stati si conservano fintanto che sanno rimanere fedeli ai loro principi; non diversamente, il Machiavelli afferma nei “Discorsi…” (libro III, capitolo 1): “A volere che una setta o una repubblica viva lungamente è necessario ritirarla spesso verso il suo principio”.
La Confederazione degli Svizzeri cominciò come lega di comunità rurali lungo il passo del San Gottardo, aperto verso la fine del XII° secolo, cioè da quando un oscuro artigiano della Val d’Orsera o più probabilmente una confraternita di penitenti gettò il “ponte gocciolante” lungo le rocce della Reuss, congiungendo così due sentieri montani. L’Europa traversava allora uno dei periodi più torbidi della sua storia; le lotte tra Papato e Impero, quelle tra i Principi del nord e quelle ancora tra i Comuni o, dentro lo stesso Comune, tra fazioni e consorterie rendevano l’esistenza così insicura, la giustizia tanto precaria che città e vallate si videro costrette ad agire indipendentemente e di proprio diritto, affinché assassini, incendi, ruberie e altrettanti misfatti non andassero impuniti; questo bisogno di difesa e di ordine fece incontrare i montanari dei Paesi forestali.
Essi avevano già dato vita, nei loro paesi, a forme economiche di collaborazione: utilizzazione comunitaria dei pascoli, costruzione di strade alpine, opere di premunizione contro alluvioni e valanghe … e avevano creato talune comunanze di mercato; dalla collaborazione economica si trattava ora di passare a quella politica.
Gli storiografi non sono ancora riusciti a stabilire quando sia stato concluso il primo patto tra Uri, Svitto e Nidwalden (Sottoselva); forse nei primi decenni del Duecento, dato che il Patto “perpetuo” del 1291 dice espressamente di confermare “l’antiqua confoederationis forma”; la pergamena del 1291, conservata negli archivi federali di Svitto, venne redatta i primi giorni d’agosto, cioè due settimane dopo la morte dell’Imperatore Rodolfo d’Asburgo, il primo dello storico casato argoviese che raggiunse la dignità imperiale; quel patto, in quel preciso momento, rivela la volontà di profittare della momentanea carenza dell’autorità imperiale per risolvere certe questioni essenziali nella vita delle tre comunità rurali.
Già prima, queste ultime si erano fatte concedere delle franchigie o carte di dipendenza immediata dall’Imperatore; così gli Urani nel 1251, gli Svittesi nel 1240 e personalmente dall’Imperatore Federico II° di Svevia, sotto le mura di Faenza che stava assediando. Quest’ultima carta afferma la dipendenza immediata di quelle genti dall’Imperatore, senza cioè gli intermediari o feudatari che erano gli odiati governatori della famiglia Asburgo; si trattava di bloccare la politica asburgica che tendeva a trasformare una funzione amministrativa, ricevuta teoricamente dall’Impero, in un diritto di proprietà sui Paesi forestali. L’oggetto – anche se non espresso – della contesa era evidentemente il nuovo passaggio delle Alpi, il San Gottardo, ultimo entrato nella storia, ma che subito aveva assunto importanza particolare e che ancora oggi ha per gli Svizzeri la risonanza di un simbolo. Se non che, l’ascesa di Rodolfo alla dignità imperiale (1275) rendeva vani d’un tratto gli sforzi dei Paesi forestali e riconduceva tra di essi i governatori e i funzionari degli Asburgo; si capisce come, non appena giunta la notizia della morte di Rodolfo, gli uomini liberi delle tre comunità passassero all’azione.
Essi non erano contro l’Impero, né pensavano di creare uno Stato autonomo, ch’erano concetti per allora impossibili; pur riconoscendo l’autorità imperiale, intendevano amministrare da soli il loro paese e aiutarsi contro ogni minaccia. Nel patto del 1291 i Cantoni primitivi s’impegnavano perciò a non accettare più governatori e giudici stranieri alle loro vallate e ai loro costumi – è il principio stesso dell’indipendenza; ad aiutarsi nei pericoli, considerando l’aggressore di una comunità quale nemico di tutte – è il principio della “sicurezza collettiva”; a lasciar decidere dai più saggi nelle vallate le loro divergenze e le loro liti – ed è il principio dell’arbitrato. Indipendenza, sicurezza collettiva, arbitrato: sono le “idee-forza” che hanno creato la Confederazione e che ancora oggi ispirano la sua politica all’interno e verso l’estero; notevole continuità. Due altri rilievi: il Patto veniva concluso sulla parola, non prevedeva sanzioni; gente, dunque, per la quale la parola data è sacrosanta, come costume tra galantuomini; inoltre, gl’impegni reciproci erano audacemente fissati “per l’eternità”, e anche questo particolare non cessa di stupire, specialmente se si pone mente alla … durata dei patti stipulati solennemente oggigiorno …
Dai Tre ai Tredici “confederati”
L’inizio dell’indipendenza fu duro; i Confederati dovettero dare prova d’indomito coraggio per conservare le loro libertà. Dal ricordo di quelle eroiche imprese nacquero molti racconti epici, tra i quali l’immaginazione popolare mise in rilievo episodi o personaggi eternati nella tradizione orale e più tardi in quella scritta. Siffatti racconti hanno un fondamento storico e sono pi sconfinati nel mito, seducendo la posterità e in ispecie l’età romantica. Questi racconti vivono di continuo nella coscienza patriottica degli Svizzeri, come già osservò felicemente Georges Clemenceau a proposito della leggendaria figura di Guglielmo Tell.
Il mondo della nobiltà feudale, gerarchicamente ordinato, chiuso nei suoi orgogliosi castelli, non poteva ammettere l’ardimento che dalle case contadine e dalla piccola borghesia campagnola affermava la libertà e l’autonomia; gli Asburgo ordinarono perciò rappresaglie e bloccarono i Paesi forestali ribelli; questi ultimi, sapendo che una guerra – quando sia inevitabile – non la si rimanda se non a vantaggio del nemico, si prepararono alacremente a sostenere la “spedizione punitiva” della nobiltà asburgica: si armarono, predisposero difese, provocarono in varie guise l’avversario. La prima battaglia ebbe luogo a Morgarten, nel 1315, e fu l’inizio di una serie di vittorie dei contadini; il vecchio mondo dell’aristocrazia e del privilegio era sconfitto dalla democrazia montanara.
La vittoria provocò un radicale mutamento nella politica delle città più vicine, Lucerna anzitutto. Durante la lunga crisi precedente il Morgarten, Lucerna aveva sofferto economicamente, chè la città era il mercato naturale dei Paesi forestali, ed essi costituivano il suo entroterra; in seguito al blocco, i suoi mercati andarono deserti, le sue corporazioni si videro costrette a deviare i traffici dal passo del San Gottardo a quello dei Grigioni, con rischi e spese moltiplicati. Dopo la vittoria dei Tre paesi, la città si alleò con i vincitori, assicurandosi così (1332) la libertà degli scambi con la Lombardia.
Non meno importante per la giovane Lega l’alleanza di Zurigo (1351). Già da quindici anni e grazie all’energica politica del borgomastro Rodolfo Brun, le corporazioni degli artigiani e dei mercanti dominavano la città; ad esse importava la libertà dei commerci verso il Reno, ma anche verso l’Italia; garanzia di tale libertà era la giovane Confederazione degli Svizzeri. Zurigo le si alleò. Ora, il cerchio dell’assistenza reciproca e della comune difesa si allargava grandemente, superando i monti e le stesse divisioni linguistiche: esso giungeva all’Aare, al Reno, alla Thur e, verso mezzogiorno, a un arco che da Trun (Truns) si spingeva al Piottino presso Faido (chiamato nelle antiche carte confederali “Platifer”) e al Döisel (Deischberg presso Sax) nell’Alto Vallese.
Affine ai Cantoni primitivi per istituti di democrazia rurale e per vita economica, Glarona non tardò a unirsi alla Lega (1352); Zugo era una cittadella fortificata tra Zurigo e Svitto; avrebbe potuto costituire un ostacolo, meglio dunque farsene un’amica; la cittadella venne conquistata e inserita nell’alleanza (1352). Allora, preoccupata per quella potenza che era venuta sorgendole sul fianco, la repubblica aristocratica di Berna domandò anch’essa di allearsi (1353), costituendo in tal modo il bastione della Lega verso l’occidente, cioè la Borgogna e la Francia, e aprendo nuove vie alla politica svizzera. Otto Stati, dunque, in pochi decenni; poi, per la durata di cinque generazioni, più nessun accrescimento.
Riflettiamo ora in istante sui cambiamenti che l’evoluzione della Lega portò con sé. Accanto alle popolazioni rurali, le corporazioni mercantili e le aristocrazie cittadine! Eccezion fatta per l’acciaio e il sale, i contadini producevano tutto ciò che alla loro vita economica abbisognava, le città invece dovevano importare tutte le materie prime occorrenti alle loro arti, e il lavoro stesso avevano ripartito e specializzato, derivandone un’evidente raffinatezza di abitudini e di vita. I montanari conoscevano senza dubbio i mercati di bestiame dell’Alta Italia, ma per la maggior parte dell’anno rimanevano a casa, occupati nella pastorizia e nella caccia; i loro villaggi s’erano costituiti secondo il modello della colonizzazione alemannica, a fattorie sparse e isolate; il loro carattere era fiero, poco socievole, molto meno socievole di quello dei cittadini che vivevano in agglomerati urbani di case a diversi piani; ideali e propositi diversi echeggiavano nelle assemblee rurali (Landsgemeinden) e nelle ornate sale dei Consigli cittadini, si vorrebbe dire addirittura lingue diverse …
Soltanto la continua collaborazione delle due forme di vita, contadina e urbana, poteva dare qualche frutto: aprire orizzonti più vasti alla grettezza ostinata dei montanari, rinnovare il senso della libertà e della fedeltà al paese delle classi della borghesia cittadina, altrimenti tentate dai facili guadagni e dalle facili alleanze. Nella Dieta, le città – Zurigo, Berna, Lucerna – e i paesi rurali si equivalevano, benchè le prime tendessero ad acquistare sempre maggiore importanza.
Non mancarono naturalmente le occasioni di querele e di lotte tra le due parti, che raggiunsero in due momenti l’asprezza della guerra fratricida: la prima volta, a proposito dell’eredità del conte di Toggenburgo, con la guerra di Zurigo (1436-1450) e la seconda immediatamente dopo la trionfale guerra di Borgogna (1474-1477) che aveva annientato l’ambizioso piano di Carlo il Temerario il quale mirava a costituire, sul modello dell’antica Lotaringia, uno Stato nuovo e compatto dal Mare del Nord ai confini dello Stato pontificio. Quella seconda lite tra i Confederati portò su due questioni: la spartizione dell’immenso bottino borgognone e delle poche terre ottenute in compenso delle vittorie militari, e ancora l’ammissione di due nuove città nella Lega, cioè Friburgo e Soletta, alleate di Berna. Alla Dieta di Stans, nel dicembre del 1481, la Confederazione fu sull’orlo della rovina, città e montagna si azzuffarono immemori del passato e pronte a lasciarsi per sempre; fu allora che, come per prodigio, l’umile eremita Nicolao della Flüe – oggi santificato – disse le misurate parole della pace e della rinnovata alleanza, esortando finalmente i Confederati ad astenersi dalle contese europee, a perseguire ciò che li potesse maggiormente unire e non ciò che li dividesse. Il monito non venne subito accolto, ma rimase nella coscienza dei migliori, per diventare attuale e imperioso non molti decenni più tardi.
Le contese “europee” … Era l’epoca – seconda metà del Quattro e principio del Cinquecento – in cui si stavano formando in Europa le “nazioni” moderne; la stessa guerra di Borgogna aveva permesso a Luigi XI° di consolidare l’unità della Francia sotto la sua dinastia; in Spagna, si creva l’unità nazionale sotto Ferdinando e Isabella; in Inghilterra, sotto la dinastia dei Tudor; in Svezia con Ericson I° Vasa; in Russia con Ivan III° e Ivan il Terribile. Sulle rovine del medievale “impero” sorgevano così le nuove realtà nazionali e ogni dinastia si sforzava di organizzare e imbrigliare la nazione mediante l’unità delle leggi e l’uniformità degli ordinamenti: amministrativi, fiscali, militari; persino le lingue e la religione partecipavano a definire e a caratterizzare le nuove unità nazionali. E’ in questa sfera di azione che va esaminato il piano di riforme del re tedesco, l’imperatore Massimiliano, inteso a un ordinamento più disciplinato e unitario della gente tedesca; il progetto di Massimiliano non faceva eccezione per la Svizzera, non considerandola uno Stato a sé, ma parte del regno, ed estendendo così ad essa talune prescrizioni amministrative e fiscali.
Ma gli Svizzeri avevano raggiunto attraverso le ormai secolari vicende della Lega la coscienza d’essere uno Stato autonomo e, anzi, una nazione (“la nazione degli Svizzeri” diranno in quel periodo di tempo il Machiavelli e, poco dopo, il Guicciardini), quindi si rifiutarono di accettare le decisioni di Massimiliano e di pagargli un tributo (il così detto “Reichspfennig”); si venne alla guerra, la brevissima ma sanguinosa guerra di Svevia (1499) che consentì agli Svizzeri e ai loro alleati grigionesi una serie di brillanti vittorie, e di portare i confini al Reno e al Bodanico. Immediatamente, due nuove città entrarono nella Confederazione, Basilea e Sciaffusa (1501), e l’aumento dell’elemento cittadino trovò poco dopo un certo equilibrio con l’adesione di un nuovo Cantone rurale, l’Appenzello (1513).
Così era dunque venuta formandosi la Lega di tredici Stati che resistette quale “Confederazione di Stati” sino al momento dell’invasione francese, cioè al 1798. La Lega comprendeva altresì certi paesi “alleati”, quali i Grigioni della “Tre Leghe” e il Vallese, e paesi soggetti; questi ultimi erano sudditi di un singolo Stato oppure “baliaggi comuni” di parecchi Stati; si trattava per lopiù di terre conquistate dalle truppe svizzere e governate da governatori o “fogti” che si alternavano per turni di due anni e che rispondevano della loro amministrazione alla Dieta. Anche i baliaggi comuni dovevano essere difesi, in caso di attacco esterno, dalle forze riunite dei Confederati, secondo i dispositivi dell’alleanza che ogni nuovo Cantone aveva concluso con i Cantoni più anziani, al momento dell’adesione alla Lega. Proprio questi particolari delle alleanze ci portano a esaminare la politica di penetrazione verso il Mezzogiorno.
Georg Thürer
Guido Calgari
Bibliografia essenziale
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Karl Meyer, “Ennetbirgische Politik und Feldzüge der Innerschweizer bis zum Siege von Giornico”, Storia militare svizzera, traduzione di Celestino Trezzini, fascicolo 3°.
Eligio Pometta, “Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri”, Bellinzona, 1915.
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Karl Tanner, “Der Kampf ums Eschental. Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft”, IX° volume, Zurigo, 1964.
Georg Thürer, “Geschichte und Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft”, Zurigo, 1964.
Storia svizzera- indice generale
Indice generale dettagliato
Parte 1
La preistoria
La lunga evoluzione fino al paleolitico (da 3,5 miliardi di anni fa fino al 10000 a.C.)
Il neolitico (5000 – 2000 a.C.)
L’età dei metalli
(dal 2000 a.C all’anno 0)
Parte 2
L’età romana
Prima della conquista romana
La conquista dei punti strategici
L’urbanizzazione dell’Elvezia: Avenches
Campagna e piccoli agglomerati
La civiltà gallo-romana
I primi cristiani
L’alto Medio Evo (400 – 900)
La Svizzera degli Alemanni, dei Burgundi e dei Goti
La Svizzera dei Franchi e dei Longobardi
L’eredità culturale dell’Alto Medioevo
Parte 3
Il Feudalesimo in Svizzera
Le campagne dall’XI al XIII secolo
Signori e contadini
La vita nel castello
Il feudalesimo
La rinascita delle città
La chiesa
Parte 4
La nascita della Confederazione
Una nuova via attraverso le Alpi
Le comunità contadine
Le premesse dell’alleanza
L’alleanza
La tradizione
Rafforzamento dell’alleanza e prima espansione
Nuovi alleati
Rafforzamento dei legami
Parte 5
La Confederazione e i conflitti dell’Europa
Lo sviluppo delle città
Arricchimento dei borghesi e le difficoltà dei nobili
Nuova espansione della Confederazione
Le guerre di Borgogna
Cinque nuovi Cantoni
Gli Svizzeri in Italia
Parte 6
Rinascimento e riforma
Gli inizi della Riforma in Svizzera
(1516 – 1525)
Le guerre di religione del XVI secolo
La Riforma nella Svizzera Romanda
La Riforma Cattolica in Svizzera
Parte 7
La Svizzera del XVII secolo
Gli Svizzeri e la guerra dei Trent’Anni
(1618 – 1648)
La guerra dei contadini del 1653
Le due crisi religiose del 1656 e 1712
All’ombra del Re Sole (1661 – 1715)
La Svizzera del XVIII secolo
Debolezze politiche, militari e diplomatiche
La Confederazione: un complicato mosaico territoriale
Forme diverse di dispotismo
La contestazione nel XVIII secolo
Progresso culturale e sviluppo economico
Parte 8
Dalla rivoluzione francese all’Impero (1789 – 1813)
La minaccia rivoluzionaria
(1789 – 1797)
L’invasione e la Repubblica Elvetica
(1798 – 1803)
La fine della Repubblica Elvetica e gli inizi della Mediazione (1802 – 1803)
Il regime della Mediazione: dieci anni di stabilità (1803 – 1813)
La Svizzera dal 1814 al 1847
La Svizzera e L’Europa del 1815
L’evoluzione politica nei cantoni dalla Restaurazione alla Rigenerazione
L’impossibile revisione del Patto e la guerra civile
Economia e società
Parte 9
La Svizzera dal 1848 al 1914
La nascita dello stato federale
La vita politica federale dopo il 1848
L’estensione del potere federale e dei diritti popolari
La Svizzera si trasforma
Un novo slancio nell’industrializzazione
L’apertura al mondo
La Svizzera dal 1914 ai giorni nostri
La prova delle due guerre mondiali
La Svizzera nel mondo
Tensioni sociali e minacce alla democrazia tra le due guerre
L’evoluzione politica
Verso la prosperità economica
Lo stato sociale
I problemi della storia recente
Approfondimenti – Le origini della storia Svizzera
Le prime avventure oltre il San Gottardo
Gli uomini della Svizzera primitiva, gli Urani in particolare, dall’inizio del Duecento avevano trovato nel passo del San Gottardo già pulsante di vita nella pur breve estate una fonte importante di guadagni. Come someggiatori, anzitutto, cioè occupandosi dei trasporti di mercanzie, per i quali ricavavano dazi e pedaggi, in ispecie quella tassa di trasporto che aldilà del passo, in Leventina, si chiamava “forletto” (Fuhrleite) e una tassa di magazzinaggio e di custodia che chiamavano “Susten” (dall’italiano “sosta”); è chiaro che l’intenso passaggio di persone e di merci consentiva ai montanari anche un commercio spirituale: conoscevano il modo di pensare d’altre genti, le vicende d’altri paesi, potevano allargare i loro orizzonti. Il passo agevolava poi il trasporto del vigoroso bestiame alpino verso i mercati di Bellinzona, di Lugano, di Varese e d’altre città lombarde, dove la razza bruna dei bovini era apprezzata e pagata adeguatamente; i Paesi forestali intensificarono così col tempo l’allevamento del bestiame, trascurando l’agricoltura e importando dal Mezzogiorno il grano di cui avevano bisogno.
Poi che la pastorizia richiede meno braccia della campicoltura, le “braccia” in soprannumero, cioè la prole contadina disoccupata, venivano esportate, tanto verso nord quanto verso le Signorie italiane e i loro eserciti di ventura: il terzo guadagno del passo consisteva dunque nel servizio mercenario. Furono queste circostanze economiche, accanto alla mancanza di industrie nella Svizzera rurale e all’eccesso di popolazione, a sviluppare il servizio mercenario. Esso era l’industria dei paesi poveri.
Si recassero nel Mezzogiorno quali someggiatori o quali mercanti di bovini o quali mercenari o pellegrini, gli Svizzeri non tardarono a far confronti e allora la loro terra rocciosa gli apparve anche più avare: quanta fatica e quali rischi per raccogliere un po’ di magro fieno selvatico al margine degli alti boschi e per portarlo a spalla fino alle stalle o in paese, lungo gli scoscesi sentieri dell’alpe, in confronto al grasso raccolto della Brianza e della Pianura padana dove si poteva falciare l’erba fino sei o sette volte in un anno e dove la vita sembrava tanto più facile e benedetta. Quando i loro parroci parlavano in chiesa della Terra promessa, molti tra gli alpigiani dovevano pensare ai paesaggi intravisti nei rapidi viaggi verso la Lombardia, e chiedersi se le Alpi avrebbero sempre impedito l’avventura del Mezzogiorno …
Durante l’età comunale, dopo la grande vittoria dei Milanesi contro il Barbarossa, a Legnano, le terre a sud del San Gottardo erano state trascorse dal vento della libertà; a Torre di Blenio, nel 1182, i vallerani di Blenio e quelli di Leventina avevano firmato un patto solenne, contro la tirannide dei balivi imperiali e per la reciproca assistenza; nel secolo seguente, manifestazioni di libertà, di democrazia terriera si erano ripetute nelle valli del Ticino, sino alla rivolta di Airolo e al giuramento di Biasca (1290-1292); soffocata la rivolta leventinese, le Valli erano cadute sotto la Signoria dei Visconti, cioè erano entrate a far parte di quella giurisdizione che più tardi si chiamerà Ducato di Milano. Sarà il Duca di Milano, durante il Quattrocento, a fortificare Bellinzona mediante i castelli, per farne una delle difese del Ducato contro le alluvioni dei “nordici”, come saranno gli Svizzeri – una volta padroni delle terre a sud del passo – a vedere in Bellinzona la chiave dei passi alpini, quindi l’estrema difesa della Confederazione.
Già nel Trecento gli Urani erano discesi in Leventina; scorribande che si conclusero con ruberie e incendio di villaggi. I Leventinesi, che già intrattenevano rapporti economici con gli Urani (si pensi al San Gottardo e ai pascoli confinanti) conobbero in quelle occasioni la violenza guerriera dei vicini. Non sorprende quindi che, sui primi del Quattrocento, si rivolgessero agli Urani per protezione. Morto il duca Giovan Galeazzo Visconti (1402), il Ducato era in preda a disordini, i Leventinesi volevano da Milano gli stessi privilegi fiscali che il Ducato aveva accordato ai mercanti svizzeri, e da ciò l’appello agli Urani. Questi ultimi, e con essi gli uomini dell’Obwalden, non se lo fecero ripetere; scesi armati in Leventina, conclusero con i montanari del sud un patto di alleanza nel quale i Leventinesi s’impegnavano a pagare ai due Cantoni “protettori” le gabelle versate fino allora al Duca; alleanza avrebbe dovuto essere, ma gli Urani l’intesero ben presto come signoria verso il sud e, quindi, sicurezza sui due versanti del San Gottardo …
Lo stesso anno 1403, contingenti di tutti i Cantoni salvo Berna fecero un colpo di mano sulla Val d’Ossola; la nuova conquista non rimase però a lungo in mano degli Svizzeri. Si vede tuttavia da questi episodi la direttiva strategica ed economica della giovane Confederazione che intendeva assicurarsi su tutto l’arco delle Alpi i versanti meridionali delle montagne, poi che la montagna costituisce una difesa soltanto se si posseggono i suoi due versanti.
Pochi anni dopo la discesa degli Urani in Leventina, i Cantoni primitivi riuscirono a comperare Bellinzona dai conti de Sacco che v’eran discesi dalla Mesolcina, profittando della giovane età e della debolezza del nuovo Duca di Milano.
Ma nel 1422 il Duca Filippo Maria Visconti, cresciuto in età e deciso a far rispettare i suoi diritti, inviò contro gli “usurpatori” della fortezza ducale un esercito possente, comandato da uno dei condottieri più famosi del Rinascimento, il conte di Carmagnola; la sanguinosa battaglia prese il nome da Arbedo, alle porte di Bellinzona e fu per gli Svizzeri disastrosa, malgrado i loro prodigi di valore (1422). Tutte le conquiste fatte a mezzogiorno venivano d’un tratto annullate, gli Svizzeri dovettero ritirarsi nelle loro terre d’origine, temendo persino – se si deve credere al “Libro bianco di Sarnen” – che il Duca arrivasse al “ponte gocciolante e a Göschenen”, cioè che avesse a drizzare una fortezza nella Schöllenen … La disfatta d’Arbedo segnò una battuta d’arresto nella politica verso sud; gli Zurigani, del resto, vi avevano preso parte con scarso fervore e i Bernesi addirittura contro voglia; i primi avevano altri interessi, i secondi guardavano verso la Borgogna.
Quando, poco più tardi, i Bernesi vennero invitati a partecipare a una spedizione nell’Ossola non mancarono di notare nelle loro cronache cittadine che si sarebbe dovuto guardarsi in avvenire “da simili penose e lunghe imprese”. Di tutta la politica lombarda, ai Confederati sconfitti non rimase che l’assicurazione del Duca di qualche esenzione fiscale sino ai fossati di Milano. Poco, in verità. Tuttavia, gli Urani non rimasero a lungo nei loro villaggi. S’intendessero o meno con i Leventinesi, bastò la voce che alcuni mercanti svizzeri erano stati maltrattati e derubati nel Ducato, per indurre gli Svizzeri primitivi a ripassare il San Gottardo (1439) e a scendere lungo la Leventina per attestarsi prudentemente a Pollegio, davanti a Biasca e alla confluenza del Brenno nel Ticino.
Nel 1447 si spegne con Filippo Maria la casa dei Visconti e, dopo il breve intermezzo della Repubblica Ambrosiana (a difendere la quale accorsero anche truppe delle terre ticinesi), subentra la signoria di Francesco Sforza che intrattiene con i Confederati rapporti abbastanza amichevoli.
Ma già con i suoi successori le cose cambiano; i Leventinesi accumulano rimostranze su rimostranze a proposito di vessazioni da parte del Ducato (essi vogliono, insomma, beneficiare di tutti i favori che Milano ha accordato agli Svizzeri) e fanno appello ai Cantoni d’oltralpe per avere protezione nelle controversie con il governo ducale; di più, gli Svizzeri scoprono che il Duca di Milano ha parteggiato con Carlo il Temerario e lo ha aiutato durante la guerra di Borgogna, e però – non appena finita la campagna contro il Temerario – decidono la spedizione verso il Mezzogiorno.
Sul finire del 1478, l’esercito in quel momento più brillante d’Europa, lo stesso che ha distrutto le ambizioni del Duca di Borgogna, passa le Alpi e scende all’assedio di Bellinzona; la “murata” è infranta, gli Svizzeri fanno scorrerie da una parte e dall’altra del Ceneri, poi d’un tratto, ingloriosamente, abbandonano tutto e si ritirano oltre il San Gottardo, preoccupati – si disse – dell’inverno che sopraggiunge e dal pericolo di rimanere isolati dai loro paesi (nel passaggio del San Gottardo, infatti, le valanghe colpirono la retroguardia svizzera, facendo molte vittime). In Leventina, i capi confederati hanno lasciato un presidio di poche centinaia di uomini, agli ordini del lucernese Frischhans Theiling. Poco prima di natale, avanza da Milano l’esercito ducale, si ferma a Bellinzona per il Natale poi, incalzato dagli ordini del cancelliere milanese Cicco Simonetta (calabrese di Caccuri) e contro il parere dei capi militari che vorrebbero attendere la primavera, muove verso il San Gottardo; l’ordine è di procedere alla distruzione ed “eversione” della vallata ribelle, la Leventina, che tanti fastidi dà di continuo al governo ducale. Il 28 dicembre tra Bodio e Giornico avviene lo scontro dei ducali con il presidio svizzero e con i volontari leventinesi comandati dal leggendario Francesco Stanga; i Milanesi vengono ricacciati e molti di essi trovano la morte sul campo di battaglia o travolti dalle acque del Brenno. Particolare di cristiana generosità: nel martirologio della Chiesa di Quinto, dopo la notizia dell’avvenimento redatto il giorno seguente la battaglia, si invoca la pace eterna di Dio tanto sulle poche decine di morti leventinesi e svizzeri quanto sui nemici caduti in combattimento.
Il fatto d’arme di Giornico definì per sempre le sorti della Leventina; il Ducato riconobbe agli Urani la proprietà della valle, eccetto tutta una serie di rivendicazioni dei montanari e s’impegnò a pagare un’indennità di guerra di venticinque mila fiorini. Ora, la sicurezza militare della Lega era garantita anche nel centro delle Alpi, Uri dominava sui due versanti. Non molti anni più tardi, la valle di Blenio veniva ugualmente occupata da truppe dei cantoni primitivi. Gli Svizzeri erano oramai giunti stabilmente alle porte di Bellinzona. Avrebbero esteso la loro avanzata verso la Lombardia?
Furono i grandi eventi della politica europea a deciderli.
Campagne di mercenari in Italia
Gli Svizzeri non erano i soli a guardare cupidamente al “giardini dell’impero”; il re di Francia, pacificato il paese dopo la guerra dei Cent’anni contro l’Inghilterra e consolidata l’unità nazionale grazie alla scomparsa del rivale Carlo il Temerario, si preparava a discendere nella Penisola. Era re Carlo VIII°, brutto e deforme di corpo, spirito fantastico che sognava grandi imprese memorabili (tra l’altro, voleva mettersi alla testa di una lega dell’occidente per cacciare i Turchi dall’Europa) e che era stato animato da un principe italiano, Lodovico il Moro, a muovere verso l’Italia.
La Penisola aveva vissuto in modo agitato e drammatico i primi cinquant’anni del Quattrocento, dilaniata sopra tutto dalle guerre fra le tre potenze del nord: Firenze, Milano, Venezia; poco dopo la metà del secolo, tuttavia, con la Pace di Lodi, aveva raggiunto l’equilibrio e la tranquillità; furono quarant’anni di pace e di benessere, durante i quali venne maturando e stupendamente dispiegandosi quella gloriosa stagione dell’arte e del pensiero che si chiama Rinascimento; le corti delle Signorie erano centri fervidi di cultura, le città s’arricchivano di continuo grazie ai commerci, all’artigianato, alla navigazione; i più geniali artisti, ospiti di Principi orgogliosi del loro mecenatismo, drizzavano monumenti e templi, affrescavano pareti, dipingevano tele, progettavano grandi opere del genio civile. Periodo di alta civiltà, di benessere economico, di eleganza e di lusso: stagione solare dello spirito …
Ed ecco, d’un tratto, come l’addensarsi d’un temporale in pieno meriggio, l’annuncio della discesa di Carlo VIII° che, aizzato dal Moro, muoveva alla conquista del Regno di Napoli (1494), ponendo fine ai brillanti quarant’anni di pace e dando inizio alle sciagure d’Italia; la sua, infatti, fu la prima di tante funeste invasioni – Francesi, Svizzeri, Lanzi tedeschi, Spagnoli, … – che rovinarono la Penisola e la portarono alla schiavitù.
A Milano c’era Lodovico il Moro, come s’è detto. Quando, nel 1476, il Duca suo fratello era stato assassinato nella Chiesa di Santo Stefano, il figlio del morto aveva raccolto l’eredità ducale; ma si trattava di un fanciullo di sette anni, Gian Galeazzo, incapace di regnare e quindi sotto la tutela della madre e del ministro Cicco Simonetta (lo stesso che ordinò alle truppe milanesi la spedizione terminata drammaticamente a Giornico). Lodovico, zio del giovane Duca, cominciò allora la scaltra opera intesa a soppiantare l’erede legittimo del Ducato: ne allontanò la madre, fece cadere in disgrazia e decapitare il Simonetta, divenne tutore di Gian Galeazzo e, quindi, signore e despota del Milanese.
Tipico signore del Rinascimento, raffinato e scellerato a un tempo, amante del bello, dell’arte, protettore di artisti e studiosi, ma anche capace di raggiri e perfidie com’erano nella pratica di un’epoca in cui, accanto alle raffinatezze dell’arte e all’eleganza della vita s’erano infiltrati negli spiriti lo scetticismo, l’immoralità, il gusto smodato dei piaceri terreni, l’irreligiosità. La corte del Moro s’ispirava al modello di quella di Lorenzo de’ Medici, il Magnifico signore di Firenze; a Milano, il Moro s’era fatto mandare da Lorenzo il grande Leonardo da Vinci ch’era divenuto in breve la perla radiosa della corte lombarda; Leonardo aveva modellato il cavallo del monumento al padre del Moro, Francesco Sforza, creatore della nuova dinastia e mecenate di grandi opere pubbliche: il Canale della Martesana, l’Ospedale maggiore, la ricostruzione del Castello visconteo.
Oltre al cavallo, considerato dagli scrittori dell’epoca la più imponente statua equestre di tutti i tempi, il divino Leonardo aveva dipinto due stupende Madonne, affrescato l’Ultima Cena nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, fatto alcuni memorabili ritratti, abbellito l’interno del Castello e compiuto studi mirabili d’ingegneria intorno a problemi d’idraulica e di urbanistica.
Dopo la discesa di Carlo VIII° che, occupata Napoli senza avere incontrato resistenza, era tornato in Francia per morirvi, le vicende di Lodovico il Moro volsero al peggio; come colpito da una serie di maledizioni, fu afflitto da lutti familiari e da altre disgrazie che raggiunsero il culmine quando il nuovo Re di Francia, Luigi XII°, accampando certi diritti ereditari (*) da parte della nonna (ch’era una Visconti, Valentina, figlia di Gian Galezzo Visconti, duca di Milano, e sposa di Luigi di Orléans) fece sapere di scendere in Italia per riprendere Napoli, ma anche per occupare la Lombardia. Era il 1499; l’imperatore Massimiliano, impegnato nella guerra di Svevia contro gli Svizzeri, non poté dare aiuti al Moro, del quale era cognato. Il Re di Francia aveva seimila mercenari svizzeri, entrò in Milano senza quasi trovare resistenza, e naturalmente fece occupare da guarnigioni francesi tutti i castelli del Ducato, compresi quelli di Bellinzona. Il Moro era fuggito. Il famoso cavallo di Leonardo servì da bersaglio alle frecce dei Guasconi e venne irrimediabilmente rovinato.
(*) dal momento che il duca di Milano Filippo Maria Visconti muore il 13 agosto 1447 senza lasciare eredi, i re di Francia discendenti da una Visconti si consideravano legittimi eredi, e consideravano gli Sforza come usurpatori.
S’è accennato alle migliaia di mercenari svizzeri. E’ un capitolo drammatico e fosco della storia, per comprendere il quale bisogna riflettere su due nuove circostanze della vita d’allora, la corruzione dei costumi e le così dette “pensioni” dei Re stranieri. La facilità dei guadagni e le idee pagane dei nuovi tempi, così come l’esempio che veniva dalle corti europee, avevano mutato l’animo dei Confederati; coscienza religiosa e fedeltà alla parola erano scadute nei cuori, contese e delitti s’accumulavano, la smania del lusso e dei piaceri aveva preso le stesse classi popolari, l’immenso bottino di Borgogna – stimolo di corruzione e d’intrighi – aveva creato nuove, improvvise ricchezze, persino i contadini scambiavano i ruvidi panni con il velluto, e in tutto il paese si diffondeva la bramosia dei facili guadagni mediante l’avventura della guerra, perdendosi in egual tempo il senso dell’onesta fatica sulla terra avita o nelle officine.
La corsa al servizio mercenario veniva poi incoraggiata dagli agenti e arruolatori dei Re stranieri, che distribuivano denaro e “pensioni”, cioè regali in monete d’oro e d’argento, e che aizzavano di continuo la cupidigia. C’erano pensioni che andavano nelle casse della Stato (città o Cantone montanaro che fosse) e che corrispondevano a precisi impegni militari, le “capitolazioni”; c’erano però anche pensioni che affluivano segretamente nelle tasche dei capi influenti, dei comandanti militari, degli uomini politici, dei consiglieri; così i condottieri di milizie e i magistrati dei Cantoni promettevano soldati, li reclutavano, li inviavano sui campi di battaglia dell’Europa; siffatta corruzione doveva rivelarsi ben presto fatale per la Svizzera.
Incitato da Massimiliano, anche il Moro si diede a cercare mercenari; la guerra di Svevia terminata, gli fu facile trovarne nella Svizzera orientale, tra i Grigionesi, e nel Vallese dove il vescovo Matteo Schiner – che odiava i Francesi ed era per l’impero – gli fornì migliaia di uomini. Grazie alle nuove truppe del Moro, il Re di Francia perdette Milano; bastarono, come pittorescamente dice il Machiavelli “le forze proprie di Lodovico”, cioè “uno duca Lodovico che romoreggiasse in su i confini”, per sloggiare gli occupanti francesi. Ma anche Luigi aveva denaro a mucchi, si procurò nuove schiere di mercenari, ridiscese in Italia e riuscì ad accerchiare il Moro dentro la città di Novara. Fuori e dentro Novara stavano dunque soldati svizzeri: assedianti e assediati. La Dieta, informata della situazione, mandò esortazioni, ordini di ritornare in patria, di evitare la lotta fratricida. Finalmente, i mercenari delle due parti s’intesero: quelli di Re Luigi avrebbero lasciato uscire da Novara i soldati del Moro senza molestarli. Ma tra le colonne che sfilavano s’inserì Lodovico, travestito da svizzero, e un ufficiale dell’altra parte lo riconobbe e lo additò ai Francesi; il Moro fu catturato e portato a finire la vita prigioniero in Francia; il “tradimento di Novara” gettò un’ombra funesta sugli Svizzeri, anche se il traditore, richiamato dal suo governo, venne processato e giustiziato sulla piazza di Altdorf.
Nel frattempo, che cosa avveniva a Bellinzona? La borgata dei Tre castelli, detti originariamente di San Michele, di Montebello e di Sasso Corbaro, era rimasta fedele al suo Duca, quindi aveva accolto i Francesi quali nemici; a un certo punto, anzi, era insorta contro il nuovo presidio mettendolo in fuga. Al momento di Novara, tuttavia, sentendosi senza più protezione ed esposta anzi a rappresaglie nel caso che i Francesi fossero tornati, essa richiese l’aiuto degli Svizzeri e stipulò con i Tre Cantoni primitivi il cosiddetto atto di “dedizione volontaria”; con esso, si affidava a Uri, Svitto e Unterwalden – che allora diedero il loro nome ai castelli – come a protettori e alleati; per ricordo durevole del nuovo destino della Turrita, i Tre Cantoni fecero coniare un grosso d’argento nella zecca di Bellinzona, con data del 1505 e il motto orgoglioso attribuito a Bellinzonesi e Confederati: “In libertate sumus”. La dedizione di Bellinzona avvenne nell’aprile del 1500; la data incisa sulla moneta rammenta la pace di Arona (1505) tra il Re di Francia e gli Svizzeri, nella quale la Turrita veniva riconosciuta agli Svizzeri.
Così, dopo poco più di cent’anni di politica gottardista, tutto il corso superiore del Ticino, fino alle porte di Locarno, era in potere di quei Confederati che avevano fondato la Svizzera.
Nella tarda estate di quello stesso 1505, la Dieta calcolò che le perdite dei mercenari sommassero negli ultimi anni a oltre trentamila uomini; il vescovo di Sion denunciò gli abusi di quei soldati di ventura e i mali che ne venivano al paese, primo fra tutti la scomparsa del senso della disciplina e dell’onore. Quanti lutti si sarebbero potuti evitare, avessero avuto i capi un bricciolo di saggezza politica e di moderazione! Con un “proclama circa le pensioni” la Dieta ordinò che nessuno nella Confederazione potesse concludere accordi con l’estero senza il consenso della maggioranza degli Stati svizzeri; in egual tempo, venne proibito ai singoli di accettare regali dall’estero. L’accordo sarebbe dovuto essere rinnovato e giurato ogni anno, e se un Cantone si fosse rifiutato sarebbe stato tenuto “in attesa fuor della porta”, cioè escluso dalla Dieta. Belle parole … Ma ormai più nulla, di fronte alle nuove generazioni ch’erano state corrotte dall’esempio degli anziani, più nulla poteva trattenere la corsa all’arruolamento. Già pochi mesi dopo la sua pubblicazione, il “proclama sulle pensioni” era dimenticato; con amarezza notava uno scriba glaronese che, benché inserito nelle leggi della Confederazione, non “era mai contato gran che …”.
Nuove potenze intanto entravano nel gioco politico che aveva per posta la Penisola. Il Regno di Spagna anzitutto, che dieci anni prima aveva cacciato gli Arabi e s’era rafforzato in unità nazionale, e che – con la scoperta dell’America compiuta da Cristoforo Colombo per suo conto – stava divenendo una potenza di prim’ordine, padrona di terre e di oceani, beneficiaria di nuove, immense ricchezze. Dall’Adriatico, attraverso i suoi domini di terraferma tornava ad affacciarsi sull’Italia la politica di Venezia, accorta politica sorretta dalla forza d’importanti eserciti. Negli Stati del Papa grandeggiava la figura del nuovo Pontefice Giulio II° della Rovere, temperamento intrepido di uomo politico e di guerriero, e protettore a un tempo dei più geniali artisti dell’epoca; basti pensare che nei primi anni del Cinquecento lavoravano contemporaneamente per lui Bramante, Raffaello e Michelangelo … Fu Giulio a circondarsi della “Guardia svizzera” e a concedere agli Svizzeri ogni sorta di favori e di onori, per averli ligi alla sua politica. Dal Trentino si avvertivano le ambizioni e i preparativi di Massimiliano; l’imperatore asburgico doveva riscattarsi dall’onta di aver abbandonato al suo triste destino Lodovico Sforza; si sentiva in dovere d’assistere i due giovani figli del Moro rimettendoli nella città dei loro padri; incoraggiato dai parenti vicini e lontani pensava di ridare credito alla sua corona mediante un viaggio sino a Roma e l’incoronazione in San Pietro, quale titolare dell’Impero romano e germanico (dovette, purtroppo, rinunciare al viaggio solenne e contentarsi di un’incoronazione fatta a Trento, e nemmeno per opera del Papa, ma soltanto di un suo Legato …).
Massimiliano cominciò dunque con una clamorosa assise imperiale a Costanza; nella città di confine anche gli Svizzeri vennero invitati e si lasciarono facilmente strappare la promessa di seimila mercenari che accompagnassero l’Imperatore sino alla Città eterna. Il Re di Francia, allora, smanioso d’impedire il nuovo orientamento asburgico dei Cantoni, mise in opera tutte le arti delle lusinghe diplomatiche e del denaro; il cronista bernese Anshelm, in buona posizione per osservare il gioco dei Francesi, scrisse che il Re gettò oro a piene mani e in tutte le direzioni: “A uomini, donne, ragazzi, servitori, vivandiere, prostitute, per le strade e nei vicoli, nelle città e nei villaggi, nei bagni pubblici e nelle osterie, in occasione dei riti in chiesa e dei settimanali mercati in piazza, dalle bettole fin su alle sedi delle corporazioni …, dovunque potesse arrivare l’ambasciatore della Francia”.
Giulio II° non pensò neppure un istante di riconoscere all’Imperatore il dominio dell’Italia. Più che i progetti di Massimiliano, lo interessava il modo di cacciare gli stranieri dalla Penisola; stranieri e però barbari erano tutti, Francesi, Tedeschi, Spagnoli. “Fuori i barbari!” fu il suo grido, caratteristico anch’esso del Rinascimento: un rinascimento politico che completasse quello della cultura. La potenza guerriera degli Svizzeri dovette sembrargli il mezzo migliore all’impresa, e l’uomo migliore il vescovo di Sion, Matteo Schiner. Figlio di poverissima gente, ex pastore di capre, lo Schiner aveva studiato nel Seminario di Como e ricevuto gli ordini e la consacrazione episcopale a Roma. Mentre la maggior parte dei capi svizzeri, senza idee chiare, pencolavano tra Francia e Impero, egli sapeva esattamente la sua linea politica; era, come già detto, antifrancese, in quanto la Francia – venisse da sud o da nord – poteva essere un pericolo per la sua Valle del Rodano e per la personale sua posizione di Principe e di Vescovo.
Come spesso i capi usciti dall’umile plebe, era orgogliosissimo, ma egualmente austero e incorruttibile; al popolo e al clero offrì sempre l’esempio d’una vita severa, senza alcun lusso, dominata da uno spirito che si conservò uguale nella capanna del pastore e nel palazzo del Principe-vescovo; se profuse denaro e comprò soldati, lo fece perché conosceva quella che egli stesso definì “la malattia nazionale degli Svizzeri”, ma in pari tempo denunciò e combatté con la sua fiera eloquenza ogni compromesso politico determinato dall’oro e dai donativi degli stranieri. Animato e addirittura ossessionato dall’idea della preminenza di papato e Impero (si è tentati di dire “idea dantesca”), fu il migliore avvocato di Papa Giulio, al quale del resto per carattere somigliava.
Fina dal suo primo incontro con Giulio II°, lo Schiner tornò ai suoi monti quale Nunzio del Pontefice; un anno e mezzo più tardi, ricevette la porpora di Cardinale, anche per il merito di aver saputo concludere un’alleanza politica tra il Papa e gli Svizzeri.
Ora, il Papa poteva avviare l’impresa della liberazione: “cacciare i barbari servendosi di altri barbari”. Per prima cosa, creò la “Lega santa” (1511) nella quale entrarono la Spagna, Venezia, l’Inghilterra, l’Impero, e alla quale i Cantoni svizzeri avevano assicurato un contributo militare di seimila soldati.
Essi costituivano del resto il solo elemento guerresco di qualche peso, ché gli eserciti della Lega santa erano stati duramente sconfitti a Ravenna (1512) dal giovane condottiero dei Francesi, Gastone di Foix; un brutale rovescio militare per il papa che, chiuso in Castel Santangelo, temette di veder comparire d’un tratto i nemici sotto le mura di Roma.
Ma i Francesi non seppero sfruttare la vittoria, e il loro giovane capitano venne anzi circondato dagli Spagnoli, che inseguiva, e ucciso.
Intanto, per i passi delle Alpi, accorrevano messaggeri verso i cantoni a sollecitare aiuti; non si trattava più di “capitolazioni” cioè di mercenari; si trattava di “proteggere la santa Chiesa”, questa era la nuova parola d’ordine, contro il Re di Francia; un impegno politico, dunque, che toccava gli Svizzeri come per cosa propria.
La loro ostilità alla Francia era del resto cresciuta per un malaugurato incidente: alcuni messi dei paesi di Svitto, di Berna e di Friburgo, malgrado tenessero bene in mostra gli stemmi cantonali, erano stati catturati dai Francesi a Lugano e annegati senza misericordia.
Sullo scorcio del 1511 si registreranno discese di eserciti in Italia, ritornati senza aver combattuto oppure richiamati dalla Dieta federale.
Fu nell’aprile del 1512, all’incirca durante le giornate di Ravenna, che la Dieta decise la grande spedizione in Lombardia.
L’impresa di Pavia, 1512
Prima della grande spedizione di Pavia, i Confederati avevano iniziato due campagne che riuscirono disgraziate e vergognose; basterà farne qui un rapido cenno.
Nell’alleanza conclusa tra gli Svizzeri e la Santa Sede, auspice il vescovo di Sion, i primi s’erano impegnati a fornire seimila uomini a Giulio II°, onde combattere i nemici della Chiesa, identificati in quel momento nei Veneziani.
Nel 1510 si ebbe la rottura aperta tra il Pontefice e il Re di Francia, mentre Venezia veniva guadagnata alla causa di Roma, e quando l’attacco generale contro i Francesi fu pronto, lo Schiner domandò i seimila soldati previsti dalla capitolazione.
Cominciò allora in ogni Cantone il più intenso lavorio diplomatico, svolto dal Re di Francia e dall’Imperatore, ma in modo particolare dal primo e con straordinaria abilità; fu una strategia di corruzione e di esaurimento, cui corrispondeva l’impreparazione militare e finanziaria del partito papale, che ebbe come prima conseguenza di ritardare di due mesi l’arrivo degli Svizzeri sui campi di Lombardia.
Lo svolgimento della guerra nell’alta Italia riuscì pertanto vantaggioso a Luigi XII° che stava rioccupando la Lombardia, e gli Svizzeri presero la via del ritorno (settembre 1510); questa infelice spedizione si chiamò “di Chiasso”.
Da ciò, sdegno del Papa, irritazione della Dieta contro Giulio II°, risentimento di tutti contro lo Schiner, rivolta della “decànie” superiori del Vallese, ribelli al loro Principe-vescovo, e fuga dello Schiner a Roma, dove gli riuscì di calmare il Pontefice, ottenendo il cappello cardinalizio e l’incarico di nuove trattative con gli Svizzeri.
Il Re di Francia soffiava nel fuoco, ché l’alleanza con gli Svizzeri avrebbe potuto consentirgli la conquista dell’intera Europa; dice con la consueta sua intuizione il Guicciardini: “… Ma niuna cosa più premeva al Re di Francia che il desiderio di riconciliarsi gli Svizzeri, conoscendo da questo dipendere la vittoria certissima, per l’autorità grandissima che aveva allora quella nazione, per il terrore delle loro armi, e perché pareva che avessino cominciato a reggersi non più come soldati mercenari né come pastori, ma vigilando, come in repubblica bene ordinata, e come uomini uniti nell’amministrazione degli Stati …” (“Storia d’Italia”, vol. III, libro VII). Le trattative di Luigi fallirono tuttavia un’altra volta e ciò sopra tutto per l’irriducibile opposizione dei Cantoni primitivi.
Questa opposizione si andava estendendo anche ai Confederati del nord e dell’occidente, con una sorda irritazione del popolo verso ciò che fosse francese e lombardo, e crebbe in modo inaspettato quando si seppe dell’uccisione, avvenuta per opera della guarnigione francese di Lugano, dei messaggeri di Friburgo, Berna e Svitto.
Così, verso la metà del 1511, la Confederazione fu di nuovo in guerra contro la Francia.
Si tratta della “fredda campagna invernale” – novembre e dicembre – che culminò in un disastro.
I Francesi usarono con astuzia la loro strategia di spossamento, attirarono gli Svizzeri nella pianura per rifugiarsi poi nelle piazzeforti; gli alleati papali e veneziani non si lasciarono vedere; i viveri cominciarono a mancare, e allora i Confederati si abbandonarono a rapine, incendi e violenze d’ogni sorta; finalmente, fu la ritirata disordinata e furibonda.
Ora, tornava alla ribalta Matteo Schiner; malgrado la vittoria di Gastone de Foix, il lunedì di pasqua del 1512, gli Svizzeri rafforzarono l’alleanza col Papa.
Per la prima volta, in molti anni, in tutto il territorio della Confederazione ci fu unità di propositi, dal governo delle Città ai montanari delle più remote vallate, in ogni ambiente e in ogni classe; se ne trova un’eco in una missiva del cappellano glaronese Ulrico Zwingli: “I Confederati ritengono che non è lecito a ogni tiranno furioso di assalire impunemente la Madre comune dei cristiani.
Essi … intendono ristabilire per il meglio le cose della Chiesa e dell’Italia”. Diciottomila soldati furono arruolati in breve tempo, dai passi dei Grigioni condotti in Italia e concentrati a Verona, consenziente la Repubblica di Venezia che s’era alleata agli Svizzeri.
Da Verona partì dunque la spedizione di Pavia che in poco più di tre settimane spazzò via i Francesi dall’Italia.
Mai s’era visto un più grande esercito di Svizzeri, né mai tanto animoso e concorde; protetto alle spalle dai Veneziani, si spinse deciso verso occidente; dove, come sull’Adda, mancavano i ponti, i soldati si gettarono a nuoto reggendo sul capo l’alabarda e cacciando i nemici che tentavano d’impedire la formazione di teste di ponte.
In tutte le contrade di Lombardia risuonò il grido di gioia della liberazione: “Giulio! Gli Svizzeri son vincitori!”.
Ulrico Zwingli scriveva esultando: “Grazie agli Svizzeri, tutta l’Italia, le coste liguri e la Lombardia sono ora libere”; Niccolò Machiavelli, che stava in quel momento componendo “Il Principe”, definiva gli Svizzeri “armatissimi e liberissimi”; letterati di Lombardia scrivevano: “Nelle come nelle borgate e nei villaggi echeggiano le trombe, squillano le campane”.
Dotti, religiosi e predicatori esclamano dai pulpiti: “Voi siete il popolo di Dio, voi avete umiliato i nemici della sposa di Cristo!”; il Papa saluta i Confederati quali “Difensori della libertà della Chiesa” e manda loro quelle preziose bandiere che ancora oggi si possono ammirare nei musei della patria; al barone Ulrico di Hohensax, che quale pupillo di Hans Waldmann era anche borghese di Zurigo, inviò in dono una preziosa spada gemmata.
E qualcuno comincia a pensare che l’unica salvezza dell’Italia contro i Tedeschi, gli Spagnoli, i Francesi sia l’unione con gli Svizzeri.
Tre anni di potenza
Tutto l’arco alpino, dal Monte Bianco allo Stelvio, era controllato dagli Svizzeri; le sorti del Ducato stavano nelle mani dei Cantoni.
Questa volta, essi non si contentarono di lodi e di donativi, ma cominciarono a occupare le terre che più gli interessavano; così Locarno (sulla bocca degli Svizzeri, (Luggarus) e Lugano (Lauis), Mendrisio (Mendris) e la Valle Maggia (Meiental), l’Ossola (Thum) da una parte, e Bormio, la Valtellina e Chiavenna (Klaven) dall’altra divennero proprietà degli Svizzeri. A occidente, Berna, Friburgo e Soletta si spinsero su Neuchatel che era nelle mani di un Principe francese, Soletta s’impadronì della valle della Birsa, Berna fece preparativi per invadere addirittura la Borgogna.
Alla Dieta di baden, sul finire dell’estate, affluirono i rappresentanti di tutte le potenze dell’Europa, a gara nel conquistarsi il favore e l’alleanza degli Svizzeri: Papa, Imperatore, Re di Spagna, Doge di Venezia, Duchi di Milano, di Savoia, della Lorena e altri signori erano rappresentati sulle rive della Limmat da schiere fastose di ambasciatori e di cortigiani; la Lega dei montanari non era forse divenuta una terribile potenza? Chi poteva impedirle di assumere ora una parte di prim’ordine nel determinare l’assetto dell’Europa? “Non esisteva potenza straniera che potesse rovesciarla o distruggerla”, così commentava il cronista bernese Anshelm.
Il ricordo del tradimento fatto al Moro dodici anni avanti da uno Svizzero turbava ancora le coscienze dei capi; anche per doverosa riparazione, la Dieta decise di consegnare Milano al giovane Massimiliano Sforza, che sarebbe dovuto diventare un docile strumento della politica gottardista degli Svizzeri e che, per parte sua, s’impegnava di meritare la protezione elvetica mediante un dono di centocinquanta mila ducati e un contributo annuo di altri 40 mila; il Ducato di Milano diveniva pertanto un “protettorato” degli Svizzeri. A Milano, il 29 dicembre del 1512, i delegati della Dieta consegnarono solennemente le chiavi della città al figlio del Moro, mentre il Landammano di Zugo, Giovanni Schwarzmurer, leggeva un ornato discorso in latino e in “lombardo”. Da parte sua, il Duca nominava il cardinale Schiner marchese di Vigevano e il Papa lo faceva vescovo di Novara; così il condottiero vallesano assumeva un’importanza politica decisiva nelle faccende dell’alta Italia; il suo successo fu turbato soltanto – fra tanti onori – dalla morte del grande amico, Giulio II°, al quale succedette un Medici, il cardinale e umanista Giovanni che prese il nome di Leone X.
Ma c’era qualcuno che non considerava chiusa la partita in Lombardia: Re Luigi di Francia.
Nei primi mesi del 1513, che i passi alpini coperti di neve trattenevano ancora gli Svizzeri nelle loro contrade, era riuscito al Re di far passare un esercito nella Penisola e di riprendere parte della Lombardia. Gli era anche riuscito di staccare Venezia dalla Lega santa e di farsela un’altra volta alleata. Comandavano l’esercito francese, forte di ventidue mila uomini, i marescialli Trivulzio e La Trémouille che sorpresero lo Sforza e lo chiusero dentro Novara con i suoi quattromila mercenari.
Novara, un’altra volta. La “seconda” Novara. Ma questa volta aureolata di gloria militare. Tra le schiere del Re di Francia, numerosa e gagliarda quella dei mercenari tedeschi, i famosi lanzichenecchi, ché il Re aveva cominciato ad assoldare lanzi in Germania e questo era un motivo, oltre il rifiuto d’accrescere le paghe, di acerbo rancore da parte degli Svizzeri i quali vedevano arrivare concorrenti nella milizia venale e nella fama bellica a cui tenevano non meno che al denaro. Le truppe del Re avevano dunque dato un primo assalto e infranto le mura in un punto con le loro artiglierie, aprendovi una gran breccia che gli Svizzeri sprezzantemente non avevano neppure riparato, limitandosi a tendere dei teli per nascondere i loro movimenti; gli assedianti non avevano però osato l’assalto, anzi s’erano ritirati e accampati all’Ariotta, un cascinale a qualche chilometro dalla città.
Sapevano che una parte dei mercenari elvetici, chiamati dal Duca Massimiliano e da Papa Leone, erano chiusi in Novara, che un’altra parte stava sopraggiungendo a gran marce, dal Grimsel e dal Sempione, e non volevano essere presi tra due fuochi. Con gli assediati, poco più di quattromila uomini, era quel Giacomo Mottino, capitano di Uri ma d’origine leventinese, del quale la tradizione accolta da alcuni storici del tempo e letterariamente ampliata dal Guicciardini fece l’eroe della giornata. Racconta lo storico fiorentino che il Mottino, dopo aver esortato i suoi uomini con feroce e ardentissimo spirito) il Giovio attribuisce invece l’appello a un “mastro Graf” di Zurigo), senza attendere nemmeno il primo chiarore dell’alba guidò la sortita degli Svizzeri e la sorpresa contro il campo francese.
A gran passi, malgrado il fulminare delle artiglierie nemiche, i fanti svizzeri avanzarono verso l’Ariotta, incuranti dei vuoti aperti nelle loro file dal fuoco francese, poi si azzuffarono con i lanzi tedeschi – tremendo combattimento, dunque, tra tedeschi di Germania e tedeschi di Svizzera – dei quali fecero strage; la cavalleria francese, ritardata dal terreno acquitrinoso, non poté efficacemente intervenire. Dopo sei ore, i Francesi erano sbaragliati e messi in fuga fino alla Alpi, fuga resa più tragica dalla ferocia dei contadini che si appostavano sulle strade, per uccidere e spogliare i dispersi. Francesco Guicciardini, nell’undicesimo libro della sua “Storia d’Italia”, commenta con ammirato stupore: “Non fece mai la nazione de’ Svizzeri né la più superba né la più feroce deliberazione. Pochi contro a molti, senza cavalli e senza artiglierie, e contro ad un esercito potentissimo di queste cose, non indotti da alcuna necessità … elessero spontaneamente di tentare piuttosto quella via nella quale la sicurtà fosse minore ma la speranza della gloria maggiore, che quella nella quale dalla sicurtà maggiore resultasse gloria minore”.
Il 6 giugno 1513, a Novara, il Re perdette circa settemila uomini, fra cui la quasi totalità dei lanzi, ma anche gli Svizzeri lamentarono le più gravi perdite di tutte le battaglie combattute fino allora – oltre duemila soldati -, tra esse quella del Mottino, trafitto “mentre combatteva, nella gola da una picca”. L’Italia era di nuovo liberata dai Francesi, il Duca Massimiliano tornava a Milano rinnovando ai Confederati le più commosse attestazioni di amicizia (!Quanto mi avete conservato, anzi reso col vostro valore e con il vostro sangue, deve ormai appartenere a voi come me stesso”), i Bernesi annunciavano che “con l’aiuto di Dio potremmo ormai percorrere la Francia in tutti i sensi”, nelle corti d’Italia e in ispecie a Roma la retorica degli umanisti innalzava lodi ai vincitori, facendo confronti – in favore degli Svizzeri – tra l’episodio di Novara e le più famose battaglie dell’antichità, la Lega santa riprendeva vigore, malgrado l’indecisione e l’ambiguità di Leone X che, uomo di cultura e di arte, non aveva certamente l’istinto politico e la fierezza del suo predecessore.
In quelle settimane di generale euforia, soltanto l’ambasciatore fiorentino Francesco Vettori vedeva con qualche chiarezza davanti a sé; pur ammirando grandemente il valore degli Svizzeri e la loro fedeltà, anche se mercenari, riteneva ch’essi fossero incapaci di dare ordine e di amministrare un grande popolo (l’italiano) e ciò per lo stesso frazionamento e il particolarismo delle loro minuscole Repubbliche. L’infelice Massimiliano non poteva in quel momento supporre che, soltanto due anni più tardi, la fortuna gli avrebbe voltato le spalle, e che egli si sarebbe rassegnato ad andare a vivere a Parigi con una pensione del Re Francesco I°, sentendosi finalmente e malinconicamente “libero dalla tirannide degli Svizzeri, dalle frodi degli Spagnoli, dalle vessazioni dell’Imperatore”.
L’esaltazione del successo di Novara si propagò alla Confederazione, nel suo interno; nuove spedizioni vennero progettate e messe in moto. Disgraziatamente, molti vecchi Capitani del Re di Francia e agenti insidiosi erano riusciti e riuscivano tuttavia a condurre sotto le bandiere francesi nuovi mercenari, sedotti e comprati, così che ancora una volta venivano a trovarsi di fronte, in avversi campi, i figli della stessa terra. L’autorità tardò a reagire; il risultato cocente fu una serie funesta di rivolte delle campagne contro la doppiezza e gl’intrighi dei governi cittadini, con episodi clamorosi di processi popolari e di esecuzioni sommarie. Berna, Lucerna, Soletta vennero percorse ripetutamente dal furore delle plebi.
Finalmente, nell’autunno del 1513, guidate dai Bernesi le schiere confederate invasero la Borgogna per quella che si rammenta quale Guerra di Digione; la città, sotto le cui mura gl’invasori erano rapidamente arrivati, non poteva difendersi e allora il La Trémouille, governatore della Borgogna, giocò di astuzia avviando di sua propria autorità trattative di pace; le basi di esse consistevano nel riconoscimento del protettorato svizzero su Milano, Cremona e Asti, in una più rigorosa regolamentazione degli arruolamenti futuri in favore della Francia e nel pagamento di un’indennità di quattrocento mila corone da parte del Re. I Confederati commisero l’errore di accettare e di ritirarsi senza garanzie effettive che gli accordi con il governatore sarebbero stati rispettati; infatti, il Re non li accettò, dichiarando “estorto” il trattato di Digione. Agli Svizzeri delusi non restò quindi che continuare la guerra, mentre il popolo accusava sempre meno velatamente i capi militari di essersi lasciati comperare dall’oro del La Trémouille.
La ritirata dalla Borgogna fu precipitosa, accompagnata da episodi gravissimi di indisciplina e – in ragione della prosperità della celebrata zona vinicola – punteggiata da infami saccheggi. La rapidità della ritirata permise tuttavia in qualche modo ai Confederati di salvare la faccia.
La battaglia di Marignano, 13/14 settembre 1515
Avessero insistito nell’assedio di Digione, i Confederati non sarebbero stati giocati da Luigi XII° che, in quel momento, si trovava davvero in un vicolo cieco: la Francia invasa da due parti, dagli Svizzeri e dagli Inglesi, l’esercito disorientato, i capi militari discordi … Quando, tuttavia, entrambi gl’invasori si furono ritirati, il Re riprese a carezzare quel che fu il sogno di tutta la sua vita: l’annessione della Lombardia. Ma i suoi rinnovati preparativi vennero troncati dalla morte, il Capodanno del 1515. Gli succedette sul trono il ventenne Francesco I°, colui che sarebbe stato il grande, brillante, glorioso Re di Leonardo da Vinci (che onorò e ospitò in Francia negli ultimi anni di vita del prodigioso artista) e ad un tempo l’infelice protagonista del duello tra Francia e Spagna, impegnate entrambe nella conquista dell’Italia. Francesco riuscì anzitutto ad attirare Venezia dalla sua parte, per modo di poter prendere la Lombardia in una tenaglia. La defezione della Serenissima dalla Lega santa incitò il cardinale Schiner a raddoppiare gli sforzi per consolidare l’alleanza che comprendeva, ora, gli Svizzeri, l’Imperatore, il Duca di Milano, la Spagna e il Pontefice.
A Lione venne concentrata la forza francese; si trattava del più bell’esercito che fosse mai stato messo su piede di guerra: cinquantacinque mila uomini, dei quali quindici mila a cavallo, settanta pezzi di artiglieria pesante e trecento cannoncini trasportabili a dorso di mulo; con stupore si poteva poi notare che l’Imperatore, malgrado l’alleanza con il papa, aveva consentito alla Francia di assoldare mercenari sulle sue terre, circa seimila lanzi chiamati “Bande nere” dal colore delle armature e delle bandiere. Quale direzione avrebbe preso il formidabile esercito? Il Giura, con la conseguente invasione della Confederazione? La pianura del Po? Se lo chiesero per primi e ansiosamente i capitani degli Svizzeri che provvidero a rafforzare le loro cittadelle fortificate verso la Francia e a guarnire i passi tra il Monte Bianco e gli sbocchi verso la pianura, a Susa, Pinerolo, Saluzzo. Ma il Re li giocò abilmente: mandò piccoli contingenti verso i passi più noti e che gli Svizzeri presidiavano, mentre con il grosso dell’esercito in cinque giorni di marce forzate valicava l’Argentera e giungeva a Cuneo, la sua artiglieria pesante veniva trasportata in Italia attraverso il Monginevro, quindi Fenestrelle e Torino. I Francesi erano di nuovo in Italia!.
Francesco aveva cercato di riconciliarsi con gli Svizzeri, mediante denaro e pensioni, ma senza rinunciare a Milano né riconoscere il trattato di Digione. Impossibile, dunque, un’intesa; inevitabile il ricorso alle armi. I Confederati ebbero una volta di più l’impressione di essere beffati e sprezzati dal Re di Francia, dalla malafede e dall’arroganza dei Francesi; da ciò, l’odio contro quella nazione. Venezia era considerata un altro covo di astuzie e di perfidia; l’Imperatore consentiva al nemico di arruolare soldati tra i suoi uomini; Leone X si barcamenava tra la Lega e Francesco, preoccupandosi piuttosto di ingrandire la potenza della sua famiglia che non di dare direttive energiche all’esercito pontificio; soltanto gli Spagnoli erano in armi, sul confine tra Milano e Venezia. Gli Svizzeri si sentirono ancora una volta abbandonati.
Per maggior disgrazia, la discordia entrò anche nelle loro file; i Cantoni gottardisti decisero di rinunciare al Piemonte e di ritirarsi nella Lombardia, alla difesa di Milano, cioè di scegliere la tattica del combattimento in aperta campagna, mentre i Bernesi volevano tenere le montagne, persuasi che con minor numero di uomini si potesse produrre al nemico un guasto maggiore; proponevano inoltre di mandare un contingente armato in Savoia, prendendo così i Francesi alle spalle; avvertivano finalmente che, in caso di rifiuto delle loro proposte, le truppe di Berna sarebbero rincasate per la via più breve; proposte e propositi militarmente intelligenti, politicamente disgraziati … Prevalse il parere dei Cantoni centrali, i Bernesi dovettero rinunciare alle postazioni lungo i piedi delle Alpi, il duca di Savoia cominciò a fare opera di mediazione per un incontro bonale tra il Re e i capi elvetici.
Gli Svizzeri si ritirarono su Vercelli, poi su Novara e Milano; avevano rinunciato a difendere il Piemonte, avevano mancato l’occasione di impedire, almeno, la congiunzione delle truppe, della cavalleria e dell’artiglieria dei nemici; erano in più irritati perché non arrivava il soldo della Lega, né le campagne lombarde, stremate da tante guerre e devastazioni, potevano offrire occasione a rinnovati saccheggi. Tra qualche episodio di ammutinamento, le truppe dei Cantoni cittadini ripiegarono su Arona, lungo il Lago Maggiore, di dove molti soldati, per mancanza di denaro e per la crescente miseria, partirono verso i loro paesi d’origine. I Cantoni montanari, invece, si stabilirono tra Milano, Varese e Sesto Calende.
Si diffondeva tra gli Elvetici un pericoloso sentimento di rassegnazione, la convinzione dell’insuccesso e una sorta di represso furore; soltanto Uri, Svitto e Glarona, più tardi anche Lucerna, sembravano decisi a tutto, poi che rappresentavano le costanti di una tradizione gottardista; il Re, informato regolarmente di tutto, intensificò le trattative e poté finalmente incontrare, a Gallarate (8 e 9 settembre) i comandanti elvetici, Ne uscì il nefasto “Trattato di Gallarate” con il quale Francesco accettava di pagare le quattrocento mila corone previste nell’armistizio di Digione, più altre trecento mila che il Duca di Milano non era mai riuscito a mettere insieme, malgrado le sue nuove imposte; gli Svizzeri, però, rinunciavano alle conquiste fatte con la spedizione di Pavia e alla protezione di Massimiliano, al quale il Re accordò un nuovo ducato in Francia e la mano di una nobildonna francese.
Peggio: i Bernesi e il loro partito si dissero pronti, per altre trecento mila corone, a sgombrare anche le terre ticinesi, la Val d’Ossola e la Valtellina, annullando così d’un tratto i risultati secolari della politica transalpina dei Cantoni posti sotto il San Gottardo. Gli antagonismi, egualmente secolari, tra città e montagne e la natura dei patti di alleanza dei nuovi arrivati con i Cantoni forestali spiegano ampiamente tanto la mentalità dei capi responsabili, quanto le vergognose concessioni di Gallarate.
Berna e le città sue amiche, con il pretesto della validità del trattato gallaratese, rimpatriarono i loro contingenti.
In Lombardia rimasero soltanto i gottardisti, più gli Zurigani condotti dal fiero e incorruttibile Marco Röist, discesi in Italia per ordine della Dieta; pieni di sdegno e di furore erano i rimasti, offesi dalla condotta dei Bernesi, esasperati per l’abilità di Francesco I°, memori più che mai di una politica transalpina che era costata sacrifici immensi a tante generazioni della loro gente; per essi, la Lombardia era conquista legittima, andava quindi difesa una volta ancora. Ricevuti rinforzi, il 10 settembre entrarono in massa a Milano.
Persino entro la città divamparono una volta ancora le discordie a proposito dell’opportunità di accettare o meno le decisioni di Gallarate; fu il cardinale Schiner a comporre quelle ultime discordie; persuase Zurigani e soldati di Zugo – già pronti a rimpatriare – a unirsi agli altri; mise in opera la sua singolare eloquenza, ma anche la sua astuzia divulgando notizie inesatte o esagerate; riuscì a far tacere i risentimenti interni e le discordie fratricide, orientando rancore odio e furore in una sola direzione, cioè contro i Francesi, e facendo un fascio di ragioni politiche e religiose, di prestigio, di gloria e di potenza. La battaglia che si preparava sarebbe stata così davvero una lotta “nazionale”: una parte della nazione degli Svizzeri contro la schiacciante potenza della nazione dei Francesi. Non più, finalmente, una zuffa di mercenari.
Francesco I° era giunto a sud-ovest di Milano, s’era accampato a Marignano, dove provvedeva a fortificarsi con trincee, fossati e palizzate; era il terreno, presso il villaggio di Zivido, sul quale nell’antichità i Romani avevano costituito una loro colonia. Il Re disponeva di circa quaranta mila uomini, più altri venti mila che tenevano i territori occupati, di una cavalleria mobilissima e di una potente artiglieria; attendeva inoltre, di giorno in giorno, l’arrivo degli alleati veneziani. Gli Svizzeri erano venti mila, non potendo contare né sugli Spagnoli né sulle truppe pontificie-fiorentine. Tre volte più numerosi i nemici, dunque, e molto meglio armati; se la battaglia di Novara era stata, si può ben dire, l’ultima del medio Evo, questa che s’annunciava era la prima dell’età moderna, grazie appunto all’arma moderna e decisiva: l’artiglieria.
Le prime scaramucce si ebbero il pomeriggio del 13 settembre, mentre i capi militari stavano riuniti in consiglio nel Castello sforzesco; il cuoiaio zurigano Rodolfo Rahn allarmò tutti con la notizia che si stava già combattendo sotto le mura di Milano; Francesco aveva mandato un corpo di cavalleria in esplorazione verso la città e contro di esso s’erano subito avventati gli Svizzeri. All’allarme rispose per primo il cardinale Schiner; sapeva che il miglior mezzo per trascinare in combattimento gli esitanti – i capi di Zurigo e di Zugo, in particolare – consisteva nello scatenare la battaglia: essa avrebbe travolto tutti nel suo impeto fatale. Balzato a cavallo, il cardinale fu tra i primi a slanciarsi fuori di Porta Romana – la sua porpora splendeva al sole come una bandiera di sangue – tosto seguito dai Cantoni primitivi e dai Glaronesi. Gli Svizzeri si accorsero immediatamente che si trattava in fondo di uno scontro tra avamposti, i capitani pensarono che sarebbe stato più prudente rinviare la lotta al mattino seguente, ma ormai la febbre del combattimento li aveva travolti; chi poteva arrestare le schiere che marciavano in avanti, verso Lodi, in assetto di battaglia, incalzate dalla logica appassionata della morte?
L’esercito del Re stava su tre linee, tra Milano, Lodi e il corso della Roggia Nuova che è un braccio naturale del Lambro; nel triangolo tra la strada, Santa Brera e Zivido c’era anzitutto l’avanguardia, comandata dal Connestabile di Borbone che l’aveva allineata verso Milano, a San Giuliano; il corpo centrale o massa d’urto era intorno a Santa Brera agli ordini dello stesso Re; la retroguardia, comandata dall’Alençon, stava indietro, verso Marignano; per le fortificazioni e i trinceramenti erano stati utilizzati numerosi corsi d’acqua, le paludi, i canali d’irrigazione. Gli Svizzeri marciavano dunque in disordine sullo stradale di Lodi; nelle vicinanze di San Donato, ripiegarono nella campagna; la sera s’avvicinava, sarebbe stato conveniente rinviare lo scontro, ma come trattenere la massa ormai lanciata?
percorre a cavallo il campo di battaglia di Marignano incitando le truppe al combattimento
Di fronte al nemico, i Confederati si ordinarono finalmente in tre corpi, tenendo al centro il borgomastro di Zurigo, Marco Röist, che dirigeva il grosso delle truppe. Come sempre, prima d’ogni battaglia, essi s’inginocchiarono per una breve preghiera; il condottiero Werner Steiner di Zugo raccolse per tre volte una manciata di terra e ne asperse i morituri con la formula tradizionale: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo sarà il nostro cimitero!”; risuonava intanto feroce il grido di guerra dei cantoni forestali, lugubremente punteggiato dai corni delle Alpi e dalle cannonate dei Francesi, e in quello spaventoso clamore i Confederati si buttarono sul nemico.
L’artiglieria apriva vuoti paurosi nelle loro file, ma essi ritennero, come a Novara, di poter raggiungere i cannoni, impegnare il corpo a corpo e rivolgere l’armi terribili contro l’avversario; tuttavia, le cose andarono diversamente, poi che il Trivulzio e il duca di Borbone investirono di fianco gli Svizzeri con la cavalleria pesante; questi ultimi riuscirono ancora una volta ad averne ragione, sbaragliando così l’avanguardia francese e inseguendola.
Si giunse allora allo scontro tra le due masse centrali, in particolare tra gli Svizzeri e i Lanzi tedeschi delle bande nere, che i Confederati odiavano a morte (la cronaca riporta episodi inauditi di crudeltà, da una parte e dall’altra, che conferma siffatto odio bestiale …); la battaglia durò sino a notte, continuò furiosa al chiarore della luna fin verso la mezzanotte, quando la fosca luna di settembre si velò sulla carneficina.
In complesso, la prima fase della lotta era stata favorevole agli Svizzeri: l’avanguardia francese disfatta, il grosso costretto ad indietreggiare, dodici pezzi d’artiglieria e molte bandiere si trovavano ora nelle mani dei Confederati.
Il resto della notte fu insolitamente freddo; gli Svizzeri, che avevano guadato fossati e canali e si erano inzuppati fino alle ossa, soffrivano ancora più il freddo; inoltre, non avevano da mangiare, da bere, non potevano accendere fuochi, rintracciare gli sbandati. Decisero di rimanere sul campo di battaglia, malgrado tutto, per conservare i vantaggi ottenuti nella lotta; i corni di Uri chiamavano spettrali nelle tenebre, a rianimare i disperati e ad ammonire chi tentasse di prendere il largo.
La battaglia
Quando, il mattino del 14, venerdì, la pugna venne ripresa, il Re aveva completamente riordinato il suo esercito; richiamata l’avanguardia, l’aveva incorporata nella massa centrale, schierando davanti artiglieria e fanti, e tenendo indietro, nascosta, la cavalleria. Due, tre volte gli Svizzeri lanciati all’assalto vennero respinti. Allora, un’ala dei Confederati tentò la manovra di aggiramento che a Novara aveva determinato la vittoria; essa, per altro, non riuscì, sventata dalla strategia del Re e da un fatto nuovo e decisivo: tanto i montanari quanto Francesco I° attendevano rinforzi; quelli dal Papa (truppe accampate a Piacenza), questo dagli alleati veneziani; ora, il grido che dai confini della pianura annunciava il sopraggiungere di nuove truppe era il temuto “San Marco!”; quella che stava disegnandosi ancora quale vittoria della Lega si trasformava così in una dolorosa disfatta. Il generale veneziano Alviano teneva il suo esercito a Lodi; nella notte, aveva ricevuto l’ordine di portarsi avanti, e ora, sul primo mattino, sorretta la retroguardia francese che stava sbandando, si gettava contro il fianco destro dei Confederati. Credettero essi che l’intero esercito di Venezia ruinasse loro addosso, mentre in realtà si trattava soltanto di alcuni reggimenti.
I collegati della Lega Santa (antifrancese), allocati a Piacenza, le forze spagnole e papali, nonostante i patti di alleanza, disertarono la battaglia, e non accorsero in aiuto del contingente elevetico.
Nello stesso momento, il Re scopriva la cavalleria che avventava il centro della contesa; essa aprì una breccia tra gli Svizzeri; gli alfieri di Uri, di Svitto, dei valorosi Grigionesi caddero nel sangue e con essi cadde la speranza di raddrizzare le sorti della lotta.
Venne allora decisa la ritirata su Milano. Quando i Francesi poterono irrompere indisturbati, ai loro occhi si presentò uno spettacolo miserando e nobile ad un tempo: tutti gli Svizzeri sfuggiti al fuoco delle artiglierie e alle violenze dei lanzi s’erano disposti in quadrato; al centro, tenevano i cannoni strappati dal fango delle paludi e che sospingevano o trascinavano a forza di braccia; sulle spalle, portavano i loro feriti e le bandiere, e così – composti, dignitosi, a passo lento, in un ordine molto più efficace di quel che avessero il giorno innanzi – marciavano verso settentrione. La leggenda vuole che Francesco I°, preso da ammirazione, come già alcuni decenni prima il Delfino di Francia a San Giacomo sulla Birsa, desse l’ordine di rispettare i valorosi sconfitti che si ritiravano; ma è leggenda: la verità è che i vincitori si diedero immediatamente a braccare i dispersi che, raggiunti, vennero trucidati senza pietà; trecento Zurigani che s’erano rifugiati in un convento a San Giuliano vennero cannoneggiati e, poi che resistevano anche alle artiglierie, bruciati insieme con l’edificio che li proteggeva.
I morti di Marignano non si poterono mai contare; le cifre tramandate dalla tradizione sono discordi, ma si calcola il loro numero a circa dodici mila, una cifra spaventosa; per decenni la pianura fu cosparsa di ossa. Il grosso dei superstiti ripassò le Alpi; a Milano, rimasero poco più di duemila uomini a presidio del Castello che resistette ancora per un mese.
Gli Svizzeri si diressero a Como e a Bellinzona, e dopo aver provveduto alla sicurezza di Lugano e di Locarno, giunsero tra le Alpi sul finire di settembre.
“Battaglia di Giganti” definì Marignano il maresciallo Trivulzio, aggiungendo che, a settant’anni d’età e dopo aver partecipato a diciotto campagne, non poteva rammentare lotta più tremenda e grandiosa di quel supremo duello con gli Svizzeri. Così nella tragedia di Zivido si chiudeva tutto un periodo di espansione degli Svizzeri e di lotte europee, e a un tempo un secolo della loro storia militare.
A ricordo della battaglia dei Giganti, nel 1965 fu posto, nel luogo degli scontri, un bassorilievo,
realizzato con granito del San Gottardo, delle dimensioni di m 3×2,
raffigurante un guerriero dell’epoca che difende un camerata moribondo.
Approfondimenti sulla battaglia
La pace e l’alleanza con la Francia
L’11 ottobre, dopo che Massimiliano ebbe consegnato il castello agli assedianti, contro la volontà della guarnigione svizzera (che ottenne la garanzia di ritirarsi indisturbata con i suoi feriti), il Re Francesco I° fece il suo ingresso trionfale a Milano. Il corteo di colui che su di una moneta coniata a ricordo della battaglia si chiamò orgogliosamente “Primus domitor Helveticorum” – il primo che abbia domato gli Svizzeri – sanzionava anche esteriormente il trionfo dei Francesi e l’abbandono della Lombardia da parte dei Confederati; e subito contingenti francesi si spinsero fino a Tresa, molestarono Lugano, saccheggiarono Locarno, decisi a riprendere anche le terre sotto il San Gottardo.
I Cantoni primitivi, in un ultimo slancio disperato, inviarono immediatamente rinforzi a Bellinzona, Locarno, Lugano, senza attendere le discussioni della Dieta e decisi a difendere i frutti della loro secolare politica gottardista; allora, le truppe francesi ripiegarono su Milano.
A occidente, invece, cioè nella Val d’Ossola, la perdita fu irreparabile e definitiva; Francesi e lanzi licenziati dal Re s’erano diretti su Domodossola, dove Giovanni von Diesbach, figlio dello Scoltetto di Berna, si affrettò a consegnare ai Francesi le chiavi della cittadina, non senza aver ottenuto un compenso in sonante denaro (“nit ohn Geld” annotò un cronista confederato); questo fatto, connesso con la simpatia che il Diensbach nutriva per la Francia dove era stato allevato quale “paggio” di corte, fece definire la cessione come un secondo tradimento: “il tradimento di Domodossola”; è evidente che fu la mancanza di chiaroveggenza – in certi Cantoni – sull’importanza strategica ed economica della vallata a sacrificarla, staccandola per sempre dalla Svizzera.
La Dieta, riunita subito dopo Marignano, prese talune decisioni che sembravano annunciare il proponimento di riconquistare la Lombardia e di continuare la guerra contro Francesco I°: levata di un esercito di ventiquattro mila uomini, più stretta alleanza con l’Imperatore, ecc. Ma furono decisioni non seguite dai fatti; praticamente, i Cantoni che non avevano partecipato alla “battaglia dei giganti” e che non sentivano la politica della Lombardia rinfocolarono la scissione che già esisteva tra gli Svizzeri, sostenendo l’opportunità di concludere la pace con il Re e accettando le proposte che quest’ultimo liberalmente aveva fatto balenare, grazie alla mediazione del duca di Savoia. I Cantoni occidentali che costituivano il partito della pace ebbero facile gioco quando arrivò in Svizzera la notizia che il grande alleato dei Confederati, colui per il quale lo Schiner aveva imposto la campagna del 1515 e la pugna di Marignano, Papa Leone X° aveva abbandonato gli alleati e, seguendo una politica di doppiezza e di “utile particulare”, s’era riconciliato con Francesco, l’aveva incontrato a Bologna, gli aveva ceduto Parma e Piacenza chiavi dell’Emilia, in cambio di certe egoistiche concessioni per sé e per la famiglia Medici.
I Cantoni occidentali avviarono così trattative, a Ginevra, con i rappresentanti del duca di Savoia; la loro base era il nefasto Trattato di Gallarate, che veniva completato con un progetto di alleanza tra il Re e gli Svizzeri.
Chiaro che i Cantoni sull’asse del San Gottardo, dai primitivi fino a Zurigo, a Basilea, a Sciaffusa, non volessero accettare le conclusioni di Ginevra; ne venne una nuova, grave scissione tra gli Svizzeri, che i nemici della Francia cercarono di approfondire; l’Imperatore si diede da fare, il Re d’Inghilterra Enrico VIII° cominciò a staccarsi dalla politica di Francesco(al quale aveva lasciato fino allora mano libera), la Spagna avviò nuovi preparativi di ostilità.
Sopra tutti, però, con accanimento implacabile, il cardinale Schiner si gettò in frenetiche trattative: dal Tirolo, dalla Svevia, da Costanza, con l’Imperatore, gli Svizzeri, il Re d’Inghilterra, onde mettere insieme una nuova alleanza contro l’odiato sovrano dei Francesi. La maggioranza dei Cantoni e il Vallese – ribelle al suo Principe-Vescovo – accettarono nel gennaio del 1516 le proposte stipulate a Ginevra e poco dopo il denaro che Francesco versò per la spedizione di Digione e le campagne del 1515 in Italia. Le potenze avverse alla Francia si appoggiarono allora sui cinque Cantoni gottardisti e sui Grigioni; un nuovo esercito venne arruolato e posto agli ordini dell’Imperatore Massimiliano; dai Grigioni passò nel Tirolo e, sempre guidato e infervorato dallo Schiner, giunse sotto le mura di Milano. Dentro la città stavano già mercenari svizzeri, assoldati da Francesco tra i Cantoni occidentali, onde il rischio di una nuova guerra fratricida; per fortuna, tanto gli assedianti quanto gli assediati, avviliti per la mancanza di denaro e di viveri, finirono per sciogliersi e per avviarsi verso i loro villaggi al di là delle Alpi. La campagna di Marignano, drammatica e gloriosa ad un tempo, si chiudeva così con questo vergognoso episodio, indice della squallida politica di coloro che soltanto con triste ironia si chiamavano ancora “confederati”.
Trionfava dunque la Francia, malgrado un ultimo tentativo del cardinale Schiner che, tra Impero, paesi bassi, Inghilterra, Spagna, si agitava onde costituire una lega “universale” contro di essa. Nel tardo autunno del 1516, a Friburgo, venne firmato tra gli Svizzeri e il Re di Francia un trattato di pace e di alleanza: il Re s’impegnava a versare le quattrocento mila corone di Digione, più altre trecento mila per la campagna conclusa a Marignano; ai Cantoni e loro alleati veniva riconosciuta una pensione annua di duemila ducati; ai Confederati, rispettivamente alle Leghe Grigie, restavano le terre del Ticino, quelle del Sottoceneri, la Valtellina e Chiavenne, salco che – nel termine di un anno – i primi non preferissero un ulteriore versamento di trecento mila corone, con la rinuncia ai territori di là del San Gottardo.
Ci si può domandare perché Francesco I° abbia avanzato proposte tanto generose; la ragione è la stessa che già dopo San Giacomo sulla Birsa (1444) aveva indotto il futuro Luigi XI°, allora Delfino, a un’intesa con i vinti: arruolare soldati tra quei robusti montanari per i quali il servizio mercenario costituiva la sola industria possibile; Francesco riuscì inoltre a fare degli Svizzeri, fino allora intesi a molestare e a invadere periodicamente la Lombardia, i suoi neutrali defensori. Egli ricevette con i più alti onori il capo di Zugo, G. Schwarzmurer, e quello di Friburgo, Peter Falk, recatisi a Parigi per sigillare il trattato di pace e, dimenticando che i due ambasciatori avevano svolto per il passato una politica antifrancese, li colmò di sontuosi donativi. Il comandante Schwarzmurer morì pochi mesi dopo aver rassegnato il suo rapporto alla Dieta, e due anni più tardi scomparve anche il Falk, travolto da una tempesta mentre navigava verso la Terra Santa.
L’accordo tra il Re e la Lega elvetica entrò in vigore nel 1521: l’alleanza assicurava alla Francia la fornitura di sei mila fino a sedici mila uomini; siffatta capitolazione, insieme alla pace perpetua, costituì la base delle relazioni franco-svizzere sino alla Rivoluzione, cioè per oltre due secoli e mezzo. Un Cantone soltanto si rifiutò di osservarla, Zurigo, e grazie all’azione patriottica e cristiana di Ulrico Zwingli; il cappellano dei Glaronesi era tornato dalle campagne d’Italia profondamente sconvolto; molti cittadini di Zurigo, indignati come lui, biasimavano pubblicamente gli speculatori delle pensioni straniere, i beneficiari di regali del Re, i soldati che non avevano esitato a depredare le chiese. Parole insolite di condanna si levavano dalla Zurigo di Zwingli, delle quali si trova un’eco nella dolente annotazione del cronista di Zugo, Werner Steiner: “Avessimo seguito più intensamente i suoi moniti, ci sarebbero state risparmiate molte sciagure; chi non crede, deve imparare ai propri danni, quand’è troppo tardi per evitarli”.
Cause remote e conseguenze della disfatta
Chi voglia rendersi conto di un avvenimento non può guardarlo isolatamente, ma deve cercare gli addentellati con altri fatti. Così per la sconfitta di Marignano; certamente il cardinale Schiner ha trascinato gli Svizzeri in un’avventura senza uscita, certamente la defezione dei Cantoni occidentali, dopo Gallarate, ha cagionato tremende conseguenze, certamente la carenza di un condottiero e di un piano strategico chiaro ha condotto alla disfatta. Possiamo tuttavia chiederci se le cause della catastrofe non vadano cercate più addietro, già nei primordi della storia svizzera, nella composizione del paese e del popolo e nello sviluppo della Lega.
Lo stesso principio del guardare lontano deve assisterci quando ragioniamo sulle conseguenze della guerra; quelle immediate furono naturalmente vergogna, strazio, disorientamento; alla lunga, però, anche il colpo più duro può generare benefici frutti di saggezza e mostrare la strada dritta; ciò è vero nella vita privata, lo è altresì nella vita di un popolo. Certe giornate fatali diventano allora una sorta di “esame” attraverso il quale si misura il valore di un paese; certe delusioni sono il solo mezzo che consenta a un popolo di guarire da eccessive e pericolose illusioni e di ritrovare la verità nuda dei fatti. Poteva svolgere la Svizzera la politica della grande potenza? Siffatta politica si confaceva alla sua costituzione statale?
La questione centrale: libertà oppure potenza? Lega o imperio?
Venne dunque dall’esterno l’imposizione a cessare una politica da grande potenza, ma essa corrispondeva anche all’interno carattere della Lega. Sarebbe perciò errato il ragionamento di chi attribuisce all’avversità di un crudele destino, che ha nome Marignano, il fatto per cui la Svizzera non sia diventata una potenza europea; si deve piuttosto dire che il breve periodo della grandezza militare fu un’avventura che contraddiceva al carattere stesso della Confederazione; in cambio di conquiste territoriali, gli Svizzeri smarrirono il senso del loro piccolo Stato.
La Confederazione era nata quale alleanza di minuscole e libere comunità che si assicuravano reciprocamente certi aiuti, entro determinati limiti e confini; verso mezzogiorno, ad esempio, i trattati di alleanza dei cantoni, ma non di tutti, impegnavano l’aiuto sino al Monte Piottino (Plàtifer); più a sud, si sarebbe dovuto discutere, caso per caso. La preoccupazione fondamentale dei primi Confederati era tuttavia la libertà delle loro vallate o delle loro città. Anche le guerre del primo secolo d’indipendenza erano state lotte per la libertà, contro i tentativi di assoggettamento e contro il mondo feudale. Quando gli Svizzeri presero Zugo non lo tennero quale paese di conquista, ma se ne fecero un’alleata, come già si è detto.
Ma cento anni dopo il Morgarten, le primitive preoccupazioni s’erano affievolite e la saggezza d’un tempo era dimenticata; occupata l’Argovia nel 1415, gli Svizzeri le imposero la loro “signoria”, non le concedettero né la dignità di Stato eguale ai loro, né la possibilità di un autogoverno. I Cantoni “signori” mandavano nei paesi di nuova occupazione i governatori (Fogti), scelti per turno, i quali davano scarico alla Dieta della loro amministrazione. Per una politica di dominio ci si era dunque allontanati dai principi della Confederazione.
L’impresa d’Italia giunse come inattesa occasione di grandezza; gli Svizzeri agirono senza dubbio saggiamente rinunciando a spezzettare la Lombardia in tanti piccoli baliaggi – come avvenne invece nelle terre ticinesi – e preferendo la forma del “protettorato” sul Ducato di Milano. Ma, fosse stato il Duca uomo d’altra tempra, capace di difendersi dalla politica aggressiva del Re di Francia, come sarebbe potuto continuare il “protettorato”? Non sarebbe venuto il giorno della riscossa milanese? Anche senza la disfatta di Marignano, dunque, si sarebbe giunti un giorno o l’altro alla prova che una Confederazione di piccoli Stati affatto autonomi non aveva la possibilità di governare un grande territorio quale la Lombardia o, più ancora, l’Italia settentrionale; e ciò che né il Machiavelli né il Guicciardini non compresero, ma che aveva capito bene l’ambasciatore fiorentino Vettori. Con la spedizione di Pavia era stato facile assoggettare tutta l’Italia subalpina, dal Veneto a Genova; non egualmente facile a una lega di minuscole repubbliche, con mentalità e preoccupazioni divergenti, il dirigere politicamente e militarmente un così vasto paese. Lo provò subito la decisione dei cantoni occidentali, guidati da Berna, di abbandonare il Piemonte di fronte a Francesco I° e di disertare l’impresa italiana; né forza alcuna avrebbe potuto trattenerli; in base all’alleanza tra i cantoni ognuno interpretava a modo suo l’offerta di pace del Re e ognuno decideva di conseguenza. In due parole, gli Svizzeri non avevano una politica estera.
Tutt’altra cosa nello Stato unitario, in particolare nell’unità francese rafforzata dall’assolutismo della monarchia e dalla energia di un Re autoritario quanto intelligente; là si perseguiva una solo politica, tenacemente con l’astuzia o con la forza, e tutte le possibilità dello Stato venivano piegate allo scopo. I Cantoni confederati non rinunciavano invece per nessuna cosa al mondo alla libertà di decisione, non arrendendosi mai e per nessun motivo a uno “stato di necessità” politica o militare. Nella condotta della guerra, lo stesso criterio: ogni Cantone i suoi capi, e la truppa tenuta a obbedire ai sui capi e al governo cantonale, non ad altri. Sarebbe stato necessario in Lombardia un esercito permanente, con un comando unico; esso avrebbe tenuto in rispetto i Francesi anche durante l’inverno, quando i passi alpini coperti di neve e il pericolo delle valanghe trattenevano al di là delle Alpi i Confederati. Ma era misura addirittura inconcepibile, per gli Svizzeri di allora.
(Solamente verso la metà del secolo scorso, con la trasformazione della “Confederazione di Stati” in un moderno “Stato federativo”, riconobbero i Cantoni la necessità dell’unità nell’esercito e nei comandi; da quel momento, tutta la difesa venne accentrata, con i suoi problemi di istruzione, di armamento, di gerarchia, di mobilitazione, di condotta operativa e di bandiera; agli stendardi dei Cantoni venne sostituita la bandiera federale svizzera; in caso di guerra, l’unità è ancor più salda, grazie alla nomina di un generale).
Un’altra circostanza facilitò la vittoria dei Francesi. Essi disponevano, come già s’è detto, di numerosa artiglieria. Era l’arma nuova, frutto delle scoperte e delle invenzioni del Rinascimento, ed era l’arma decisiva; Marignano lo dimostrò clamorosamente.
Ma per costituire un parco d’artiglieria occorrono capitali ingenti e unità tecnica, cose impossibili nella Confederazione d’allora, possibili invece al Re che sapeva impegnare tutta la nazione per lo sforzo bellico in corso.
(La sopra accennata trasformazione dello Stato nel 1848 ha consentito alla Svizzera l’unità della politica estera e l’unità costantemente aggiornata degli armamenti. Con ciò, non si è intaccato profondamente il principio del federalismo; i 25 piccoli Stati confederati sono sempre la fonte della libertà che conservano quasi inalterata nelle faccende della loro politica interna, della loro cultura, della scuola, della polizia e in altri campi ancora. E tuttavia si deve aggiungere che le circostanze della vita internazionale, i problemi politici ed economici che le ripetute crisi del mondo hanno imposto alla Svizzera tendono a limitare sempre più la sovranità dei cantoni e la stessa libertà dei cittadini, in favore dello Stato, cioè del centralismo economico e amministrativo).
La condotta del cittadino e del guerriero
Non dobbiamo trascurare, nelle cronache del tempo di Marignano, l’evoluzione del costume morale del singolo cittadino. Le guerre, come osserva esattamente Emilio Dürr “permettevano in genere un larghissimo impiego delle principali qualità nazionali: genere di vita semplice, senza pretese, e innato valore militare. Gli arruolamenti per il servizio estero, poi, servirono ad ottenere contrattualmente privilegi commerciali e di comunicazioni negli Stati vicini.
Sono, questi, motivi materiali quasi superiori, radicati solidamente in quel potente e traboccante materialismo che è caratteristico di un’epoca tutta esteriorità, la quale non solo aprì nuove fonti di guadagni e di oro, ma stava per spezzare ben presto in un modo o in un altro i vecchi vincoli religiosi”.
Discordia nella Lega, dunque, nei cantoni, nei governi e nelle popolazioni; la Dieta non disponeva di sufficiente autorità per imporre disciplina, data la forma associativa dello Stato; ma, purtroppo, nemmeno i suoi rappresentanti, i Capi dei cantoni, godevano di quell’autorità morale che permettesse di tenere in freno le folle. “Così gli Svizzeri partivano in massa, a loro piacimento, secondo l’abitudine di quasi cinquant’anni, incuranti della loro responsabilità o senza preoccuparsi degli interessi politici reali della Confederazione, senza darsi pensiero di sapere se non si sarebbero scontrati con Confederati o magari con un loro proprio compaesano del campo avverso.
Questa indisciplina del popolo era stata certamente facilitata dalla corruzione politica delle classi dirigenti, poiché rappresentanti audacemente egoisti e spregiudicati delle stesse si erano eccessivamente solidarizzati coi sistemi materiali allora in vigore negli Stati esteri per il reclutamento degli eserciti europei, quali partigiani e favoreggiatori, quali agenti di arruolamento, fornitori di truppe e capitani, quali beneficiari di pensioni pubbliche e segrete, di stipendi, di noli e donativi (Miet und Gaben), come allora si diceva di solito … Così si ebbe allora in Svizzera una politica estera torbida e falsa, un misto di interessi realistici, di simpatie calcolate o impulsive, d’egoismo robusto e basso delle folle e degli individui. In questa situazione, tutto quanto il paese ebbe in qualche modo la sua parte di responsabilità”. (Dürr)
Nella letteratura popolaresca dell’epoca, specie in quella che mette capo alla Riforma, si trovano critiche, deplorazioni, biasimi, ironia; la lettera di Zwingli agli antichi Confederati, esortante a tornare alla serietà morale delle origini della Svizzera, fu diffusa ovunque e suscitò ondate di discussioni; ancor oggi, si legge come un capolavoro di oratoria civile e morale; cronisti dell’epoca parlano con disgusto di taluni capi che senza faticare molto, cioè grazie all’oro straniero, “posson portare giubbe rosse e cappello”; si voltassero per aria, “pioverebbero dalle loro tasche ducati e corone che sono il prezzo del sangue di figli, fratelli, cugini e cari amici tuoi”. Quale decadimento, in verità! I nipoti di quei Confederati che nel 1291 avevano cacciato i magistrati corrotti e venali, ora si lasciavano comprare dai Principi d’Europa ai quali vendevano la gioventù dei loro villaggi.
Tornavano ogni tanto alla memoria talune patetiche esortazioni dell’eremita del Ranft, Nicolao della Flüe; si alzavano aspre, nello stesso senso, le rampogne dello Zwingli; sulle scene delle città venivano rappresentati lavori teatrali e farse che mettevano alla gogna il mercenario fanfarone, i nuovi ricchi delle pensioni straniere, la Lega asservita al denaro, e contrapponevano a quelle scene l’austerità dei fondatori della Svizzera; il gioco scenico del “Tell di Uri”, nato allora, intendeva stimolare la riflessione del popolo intorno allo squilibrio dei valori che insozzava tutta la vita elvetica.
D’altra parte, alcuni umanisti si dilettavano in raffronti tra la Confederazione d’un tempo e le “polis” dell’antica Grecia o la “Res publica dei Romani”, nella pietosa illusione che gli esempi potessero determinare una rinascita di virtù civiche e morali.
E’ da rilevare finalmente come il contatto con l’Italia dell’umanesimo abbia influito positivamente, quale raffinamento del gusto, ansia di belle cose, arricchimento della cultura, sui più sensibili tra i Confederati; basta fare i nomi dello Zwingli, dello scrittore, artista e magistrato bernese Niklaus Manuel, del lanzo estroso Urs Graf.
Verso la riflessione
Ma l’umanesimo era anche, nell’intimo, un ritorno al paganesimo – Ulrico Zwingli lo comprese subito – ai beni, alle gioie della terra. Se da un lato esso determinò un maggior piacere nella vita materiale, il gusto per ciò che è terreno e prezioso e squisito, dall’altro segnò un allentarsi della disciplina morale, cioè della concezione cristiana dell’esistenza, onde l’insorgere della Riforma e, successivamente, della Controriforma cattolica. La rivolta dello Zwingli cominciò appunto quale campagna contro il mercenarismo corruttore, continuò quale protesta contro l’ignoranza del clero campagnolo, per attaccare finalmente l’ordinamento della Chiesa e il dogma. La Chiesa era in quel tempo vulnerabilissima: il Pontefice offriva l’esempio di una politica terrena materialistica, egoista, volta a vantaggi personali e di famiglia e l’esempio, sopra tutto con Giulio e con Leone, di uno sforzo dispendioso rivolto a fare di Roma una capitale splendente di tesori artistici, di sfarzo, di eleganza, ma anche di lusso e di piaceri.
Ai soldati che rientravano avviliti dalle campagne mercenarie, il riformatore di Zurigo, deluso anche dalle ragioni degli umanisti, chiedeva instancabile: “Che cos’hai tu, che cos’abbiamo noi tutti di cristiano, tolto il nome?” Dalla cultura dell’epoca egli rifuggiva ormai per rifugiarsi nella religione pura, negli episodi del vangelo.
Dal 1519, inizio della sua missione quale parroco del Duomo di Zurigo, comincia la lotta per la Riforma nella Svizzera alemannica, sulla base di quel Nuovo Testamento che Erasmo da Rotterdam aveva pubblicato in accurata lezione greca e che Zwingli intendeva recare tra il popolo, nella lingua stessa del popolo.
Ma anche dall’altra parte, quella cattolica, venne avviata dopo non molti anni una riforma, precisamente la “riforma cattolica o controriforma”; si propose essa di rinvigorire il corpo della Chiesa, la disciplina interna, la morale cristiana, le basi stesse dell’insegnamento, cioè di fissare la dottrina nelle sue radici dogmatiche e nei sacramenti. Uno dei suoi propugnatori più infuocati e illuminati fu San Carlo Borromeo che si preoccupò moltissimo delle relazioni tra Chiesa e Confederazione; per preparare meglio il clero svizzero, il Borromeo fondò a Milano il “Collegium Helveticum” che dotò liberalmente, con sacrificio di una parte delle ricchezze della sua illustre famiglia.
Riforma e Controriforma agirono entrambe quali moralizzatrici della vita in Svizzera, richiamando i Confederati a certa serietà e a certi reciproci impegni, e, nell’esaltare i motivi dell’antica alleanza, rammentando loro i doveri delle vita cristiana e della modestia.
Un altro genere di modestia cominciò ad essere oggetto di riflessione. “Dopo Marignano e la pace perpetua, la Confederazione passò dalla sua secolare politica aggressiva ed espansionistica ad un atteggiamento difensivo” (Dürr); l’espansione territoriale aveva avuto uno sviluppo organico, secondo il carattere federalista dei Cantoni, favorito dall’innato valore militare e variamente guidato da ragioni economiche e commerciali. L’influsso politico in Italia durò fin che i due gruppi (il centrale e l’occidentale, San Gottardo e Borgogna) si accordarono. Per questo “in sé, la politica milanese non era stata un errore … come non erano state una caricatura nazionale e militare le vittoriose campagne contro l’Austria, la Borgogna, l’Impero. Gli stessi sforzi fatti incessantemente e con vario risultato dalle grandi potenze europee per conchiudere alleanze con i Confederati costituiscono una prova oggettiva del valore militare di questi ultimi e della loro importanza politica” (Dürr).
La pace del 1516 significa quindi rinuncia a una politica europea. Si stavano formando (o già s’erano formate) le nuove grandi realtà nazionali europee: Francia, Spagna, Inghilterra, Svezia, Russia, ecc. Con l’alleanza di Friburgo e con la conquista delle terre ticinesi, la Confederazione inglobava nel suo corpo terre e genti di altra nazionalità, d’altra lingua e concezione di vita; il partecipare alle guerre europee di predominio avrebbe significato un trasportare nell’interno del corpo confederale i motivi di discordia che agitavano le monarchie nazionali dell’Europa, quindi un mettere costantemente in pericolo l’assetto confederale. Talune frontiere nazionali erano state raggiunte: il Reno, il Giura, la regione dei laghi insubrici; perdurare in una politica ambiziosa di espansione poteva spingere allo scioglimento della Lega.
Col tempo, siffatte considerazioni si fecero strada negli animi degli Svizzeri, così che essi giunsero a una politica di “astensione” dai conflitti europei, che tre secoli più tardi si sarebbe definita politica di “neutralità” e sarebbe stata contrattualmente imposta alla Svizzera con il Trattato di Vienna e di Parigi del 1815.
L’acquisto durevole: la Svizzera italiana
Già dal 1440 gli Urani occupando definitivamente la Leventina avevano incorporato nella Svizzera un territorio d’altra lingua, italiano per parlata, mentalità e tradizioni.
Alla vigilia della rapida guerra di Svevia, gli Svizzeri s’erano alleati con la piccola Confederazione delle Leghe Grigie, cioè avevano stabilito legami di amicizia e di solidarietà con genti di cultura retroromancia e italiana; le Valli italiane dei Grigioni s’erano ingrandite – quanto a importanza di latinità – con l’acquisto grigionese della Valtellina, di Chiavenna e di Bormio. Ora, mentre queste ultime terre andarono perdute dopo il 1797, cioè al tempo della prima campagna napoleonica, le contrade del Ticino rimasero “signoria” dei Confederati fino al 1798, quando decisero di liberarsi, ma di rimanere tuttavia con gli antichi signori e padroni.
“Liberi e Svizzeri” risuonò il motto dei Luganesi prima, degli altri Ticinesi poi, e la decisione non cessa di stupire lo straniero che si chini sulla storia delle nostre contrade; i Ticinesi, cioè, preferirono restare, da pari a pari, con le genti d’oltre San Gottardo, diverse per razza, lingua, religione, mentalità, piuttosto che aggregarsi alla Repubblica Cisalpina e ai Milanesi che erano della stessa stirpe e religione, mentalità e costumi, e che parlavano la stessa lingua, anzi lo stesso dialetto. Il generale Bonaparte, che aveva consentito il distacco della Valtellina dai Grigioni, approvò invece la decisione del Ticino, forse per non inimicarsi gli Svizzeri dai quali si proponeva (come il Delfino del Quattrocento, come Francesco I° nel Cinquecento) di trarre soldati per le sue avventure in Europa. Le terre ticinesi rimasero dunque svizzere. Nel 1803, anzi, proprio per la Mediazione del Primo Console di Francia, divennero Cantone, cioè Stato autonomo e indipendente.
Da allora, il Ticino seguì la sorte del resto della Svizzera, ma consapevole del proprio destino e intento a costruire il proprio apparato statale sul modello degli altri Stati confederali.
Malgrado un Ottocento tutto trascorso da traversie e da difficoltà – l’incessante lotta tra i suoi due partiti “storici”, con intemperanze d’ogni sorta; l’inimicizia di talune potenze straniere che lo occuparono militarmente, come avvenne tra il 1810 e il 1812 per opera del Regno Italico di Napoleone e di Eugenio Beauharnais, o lo angariarono in ogni modo, come fece l’Impero Austro-Ungarico; la trasformazione della Confederazione in Stato federativo che tolse al Cantone la direzione della sua politica doganale ed economica, isolandolo crudamente tra la frontiera politica e la barriera delle Alpi – malgrado tante traversie e difficoltà, ripetiamo, il Ticino riuscì a costruire il suo edificio statale e a rivaleggiare con i più anziani Cantoni che godevano di ininterrotta libertà e di un assetto economico secolare.
Fu, anzi, la sua particolarità di unico Stato di cultura italiana libero e autonomo in Europa che gli consentì di dare un aiuto tanto considerevole alla causa della libertà e dell’unità italiane; la partecipazione del Ticino (Stato e popolazione) alla vicenda del Risorgimento è la grande pagina della sua storia, accanto a quella dell’emigrazione artistica di costruttori, impresari, architetti, artisti che lasciarono in ogni parte d’Europa – da Mosca e da San Pietroburgo (Leningrad) fino alla Spagna, dal Mare del Nord alla Sicilia e a Costantinopoli, ma sopra tutto in Italia, le testimonianze d’una straordinaria genialità e, quasi, di un naturale, prodigioso istinto del costruire.
Allo Stato federativo svizzero, il Ticino ha offerto statisti di vasta operosità e di eccezionale talento, quali Stefano Franscini e Giuseppe Motta; ha offerto e offre scrittori, uomini di scienza, economisti, docenti universitari, magistrati d’alto valore. Dal punto di vista svizzero, si deve quindi salutare con particolare soddisfazione la politica gottardista dei cantoni centrali, che permise la formazione di una Svizzera italiana (Ticino e Valli grigionesi) e, con ciò, la configurazione di una Svizzera quadrilingue, di diverse stirpi e fede religiosa, e tuttavia unita nell’ideale della volontaria collaborazione pacifica, cioè nell’affermazione della ragione e della buona volontà sulle passioni e sugli altri elementi irrazionali.
E che cosa rappresenta per la Svizzera italiana, il fatto di essere parte integrale della Confederazione? Vantaggi d’ordine politico che nessuno può dimenticare: quasi cinque secoli di pace ininterrotta; l’esigenza di un certo livello economico di esistenza; una provata educazione democratica (che si vorrebbe dire frutto d’esperienze secolari) che è disciplina e anche senso di solidarietà tra le classi sociali, che in Svizzera non sono separate da abissi come altrove, ma tendono a un livello di media prosperità; di più, dal punto di vista svizzero, la condizione del Ticino gli ha conferito l’impegno, e però anche il vantaggio, di essere uno “Stato”, se anche non più interamente sovrano, sempre però indipendente e largamente autonomo; questo vuol dire, ancor oggi, certa libertà di movimenti e dovere di emulazione con gli altri “Stati” confederati, e doveri in genere, obbligo di serio lavoro per sviluppare istituti civili, raggiungere posizioni materiali, conservare dignità di Cantone, anzi di “Svizzera italiana”.
La comunanza etnica e culturale con la gran madre, l’Italia, oltre a dargli l’orgoglio di un’antichissima e umanissima civiltà, il ricordo di mezzo secolo di collaborazione al Risorgimento, gli affida poi delle responsabilità particolari, e dovrebbe dargli altresì una sensibilità particolare.
Ritiro dalla storia del mondo? La neutralità
S’è già parlato della nuova politica di astensione dai conflitti nazionali europei, caratteristici della storia moderna con le sue lotte di predominio, poi di equilibrio. Nel 1815 l’astensione venne ufficialmente consacrata in un patto internazionale, riconoscendo le grandi potenze che la neutralità della Svizzera, così come la sua indipendenza dall’influsso di altre Nazioni, è nel reale interesse dell’Europa intera. Così la politica che fu seguita dopo Marignano determinò la vita ulteriore della Confederazione, evitandole per sempre, di poi, d’essere trascinata nei conflitti nazionalistici e imperialistici che straziarono l’Europa. “Ex clade salus”, dalla disfatta è nata la salvezza ulteriore per la Svizzera.
La politica di neutralità, concepita all’inizio quale semplice astensione, s’è poi svolta nel nostro secolo in un senso attivo e universalmente benefico; del resto, lo aveva già previsto un grande ospite del Ticino, Carlo Cattaneo, vissuto a Lugano dopo il 1848; in una sua pagina mirabile per intuizione politica, l’esule milanese preannunciava l’opera incessante di “costruzione di ponti” tra le nazionalità dell’Europa, resa possibile dalla nuova politica della Confederazione, di quei ponti che le guerre dell’imperialismo distruggono brutalmente; è la definizione della neutralità “attiva”, tanto evidente durante la prime e seconda guerra mondiale, quando la Svizzera fu asilo di innumerevoli perseguitati, di esuli d’ogni contrada, e aggiunse a tale sua assistenza ai derelitti la protezione degli interessi di moltissimi Stati del mondo intero, l’assistenza ai feriti, ai partigiani, ai bambini dell’Europa, senza distinzione di nazionalità.
Grazie alla neutralità, nel 1859 Enrico Dunant concepì il progetto di un’istituzione d’assistenza ai feriti nelle battaglie, e nel 1864 nacque a Ginevra la Croce Rossa internazionale.
Va finalmente osservato che la neutralità nostra ha caratteristiche sue particolari: è contrattuale, riconosciuta da noi e dalle potenze che la codificarono; è perpetua e non occasionale; è armata, cioè protetta dal nostro esercito, ed è benefica. Essa ha consentito alla Svizzera, fin dai tempi di napoleone, di conservare intatte e immutate le sue frontiere, unico paese in Europa a godere di tale privilegio.
I compiti del piccolo Stato
Oggigiorno, nello spazio di ventiquattr’ore – quanto durò la battaglia di Marignano – si può compiere almeno quindici volte il giro intorno alla terra; i cosmonauti lo hanno dimostrato. Ci si domanda, allora: il piccolo Stato neutrale ha ancora una ragione d’essere e una giustificazione?
Se la si misura a metri quadrati di superficie, la Svizzera è soltanto la duecentesima parte del Brasile, essa ha soltanto la seicentesima parte della popolazione della terra. Ai fanatici della carte geografiche e delle statistiche non è lecito tuttavia d’includere nei loro calcoli certi valori che possono essere riscontrabili nel piccolo Stato quanto nell’immenso impero (e magari più e meglio nel primo che non nel secondo).
Indichiamone alcuni. Nel piccolo Stato, il cittadino può scrutare le vicende della vita statale più accuratamente.
Egli si sente parte viva dello Stato, perciò assume più volentieri le sue responsabilità. Non è smanioso di potenza e, invece, è propenso alla pace e alla comprensione. “Il piccolo Stato – diceva Jacopo Burckhardt – non ha in fondo nient’altro che la libertà, ma con quella riesce a equilibrare i vantaggi, addirittura la potenza dello Stato grandioso”; il filosofo della storia ha ragione. L’Attica antica, la Firenze dei Medici, il ducato di Sassonia-Weimar che ricorda Goethe e Schiller non erano più vasti né più popolosi di un nostro Cantone; eppure, videro fiorire dentro i loro confini una civiltà che nessun impero gigantesco poté eguagliare. Lo storico delle Costituzioni svizzere, Carlo Hilty, e il presidente Giuseppe Motta hanno più volte affermato: “A un piccolo Stato un solo orgoglio è possibile: rivaleggiare con le grandi potenze nell’ardua ricerca della grandezza morale”.
Non è soltanto utile per l’Europa, ma per il mondo intero, che gli Svizzeri sappiano conservare la loro pace interna, mostrare l’esempio di una leale collaborazione tra genti di stirpe e di lingua diversa, far primeggiare l’educazione democratica che è spirito aperto, abitudine alla discussione e alla tolleranza, rispetto per le opinioni degli altri. Si è detto “educazione democratica”; lo affermò già Enrico Pestalozzi, il buon genio della vita elvetica, il confederato più noto nel mondo: “Senza educazione politica, il popolo che diciamo sovrano è un ragazzo che scherza col fuoco e mette in pericolo la casa di tutti”. E’ appunto nell’educazione alla vita politica e sociale che il grande educatore ravvisava il contributo spirituale della Svizzera alla civiltà umana.
Se intende compiere codesta missione educativa, il piccolo Stato non deve conoscere soltanto il diritto all’esistenza, ma il dovere di lavorare per la vita dell’umanità e per il suo progresso. Così la nostra Patria potrà conservare il suo volto e il suo valore, anche nell’avvenire.
Georg Thürer
Guido Calgari
Bibliografia essenziale
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Vittoria al Morgaten
Nascita della Confederazione
Una nuova via attraverso le Alpi
A partire dall’XI secolo, l’Occidente è confrontato con una forte crescita economica. Scambi commerciali e fiere si rianimano e si ampliano. Commercio e industria si sviluppano in aree geograficamente e politicamente privilegiate come l’Italia, la regione baltica e le Fiandre. Le relazioni commerciali tra queste aumentano e i mercanti utilizzano, per i loro traffici, le vie marittime, i corsi d’acqua e i passi alpini. Fino al XII secolo il traffico è concentrato maggiormente sul passo dello Spluga e su quello del San Bernardino (Grigioni) e il Brennero per la parte est, il Moncenisio e il Gran San Bernardo per quella ovest. Manca però un passaggio nelle Alpi centrali.
Ad inizio XIII secolo viene aperto dagli Urani. Si tratta di un passo costituito da ponti costruiti tra le gole e i dirupi della Schöllenen; si tratta del passo del San Gottardo. Questa nuova via di comunicazione è l’unica che unisce direttamente il nord al sud attraversando in una sola volta la catena delle Alpi. La leggenda attribuisce al diavolo la costruzione del ponte, a testimoniare la paura che tale ostacolo incuteva agli abitanti della valle.
Il San Gottardo è sempre stato un passo molto trafficato; vi passano merci di ogni genere e gente di ogni luogo. Urani e leventinesi ne traggono il giusto profitto. Si organizzano in corporazioni e controllano il traffico, fissano i dazi ed i pedaggi, stabiliscono nei loro statuti regole che proteggono i viaggiatori stranieri e proibiscono ricompense. Gli abitanti delle valli impongono l’uso dei loro animali da traino e porto (muli e cavalli) oppure li affittano. Ai trasportatori stranieri viene chiesta una tassa di transito chiamata “forletto”. I vantaggi sono notevoli anche se la manutenzione della strada e dei ponti sia particolarmente difficile e costosa.
Anche i contadini della Svizzera centrale possono ora smerciare carne, formaggio e pelli nel Ticino e nella pianura padana. Nelle valli l’allevamento si sviluppa notevolmente. Con il nuovo passo anche gli attrezzi per il lavoro, stoffe, vino, sale e grano possono venire importati dall’Italia.
Le comunità contadine
Anche nelle vallate alpine vengono a costituirsi le comunità rurali. Dal XII secolo si sviluppa maggiormente l’allevamento che si adatta meglio della coltivazione ai rilievi del territorio e alle sue condizioni climatiche. I montanari tracciano i sentieri per il bestiame e sviluppano l’irrigazione. Costruiscono cascine e stalle sulle alpi e sui maggenghi. Tutti gli abitanti di un villaggio o, a volte, di una valle vi partecipano. I pascoli appartengono alla comunità. La manutenzione dei sentieri, la scelta dei pastori e la spartizione dei prodotti alla fine dell’estate sono decise in assemblee che riuniscono gli uomini di ogni condizione sociale. Esse designano i loro rappresentanti, scelti spesso tra i membri delle famiglie più agiate, che esercitano un’influenza notevole sulla loro comunità. Queste comunità sono libere di gestire i loro beni; godono quindi di una ragionevole autonomia. A volte ottengono anche il diritto di amministrare la giustizia. Il signore, troppo lontano, si accontenta di percepire i tributi.
Gli Urani, all’inizio del XIII secolo si trovano in questa situazione favorevole. Riuniti in una comunità rurale si organizzano per controllare il traffico sul San Gottardo e trarne profitto. Somieri e osti urani vengono a contatto con i viaggiatori stranieri che li informano sulle carte di libertà (Documento concesso dal signore in cui vengono specificati i doveri e le libertà di una persona o di un gruppo di persone) ottenute dalle città italiane e fiamminghe. Nel 1231 gli Urani riscattano dagli Asburgo (originari di Argovia) il diritto d’avvocazia (diritto di dominio spettante al re; poiché non può sempre esercitarlo di persona, designa un suo rappresentante con il titolo di conte). Questo non sarebbe mai stato possibile senza i benefici ricavati dai traffici attraverso il San Gottardo. Nello stesso anno ottengono l’immediatezza imperiale che li libera dalla sovranità dei signori locali, in particolare dagli Asburgo. L’imperatore ha comunque il suo tornaconto: mantenere sotto la sua protezione gli Urani significa allontanare gli Asburgo dal San Gottardo. Il valico, al quale l’imperatore dà grande importanza, è d’ora in poi in mani sicure.
Le premesse dell’alleanza
Nel XIII secolo esistono alcune comunità rurali nella regione del lago dei Quattro Cantoni; oltre a quella di Uri ce ne sono una a Svitto e due nell’Untervaldo. Nel 1231, come visto, gli Urani ottengono l’immediatezza imperiale. Gli Svittesi nel 1240 ottengono dall’imperatore gli stessi vantaggi ma, gli Asburgo, che possiedono diritti nella regione, non riconoscono questo atto imperiale. Gli abitanti d’Untervaldo invece non beneficiano di alcun privilegio e rimangono sottomessi ai signori locali.
Dal 1273 Rodolfo d’Asburgo, eletto Re di Germania, esercita di fatto anche l’autorità imperiale. Per i Waldstätten (“stati forestali”. I tre cantoni più antichi della Confederazione: Uri, Svitto e Untervaldo; cantoni primitivi) tale avvenimento è molto importante. Infatti Urani e Svittesi, che avevano avuto l’immediatezza imperiale per sfuggire alla tutela degli Asburgo, si trovano ora a dipendere proprio da un Re Asburgico. L’avversario di sempre ha preso il posto del protettore. Di fronte al pericolo, le quattro comunità concludono forse una prima alleanza. Come per le città dell’Altopiano, è il bisogno di sicurezza e protezione che spinge i Waldstätten ad unirsi.
Rodolfo d’Asburgo, forte del suo prestigio, s’impossessa dell’Austria e della Boemia, ottiene nuovi diritti e territori nella Svizzera centrale. Rodolfo non contesta i privilegi concessi dai suoi predecessori; tuttavia, siccome governa buona parte d’Europa, ricorre a funzionari (balivi) per gestire i beni della famiglia e dell’Impero e per amministrare la giustizia. I balivi, in gran parte di origine servile, sono però poco propensi a rispettare i diritti locali. Gli abitanti delle vallate, per la maggior parte uomini liberi, non accettano di essere giudicati da funzionari di condizione inferiore. Il malcontento cresce poiché si devono pagare pesanti imposte per finanziare le campagne militari di Rodolfo. I balivi prelevano pure i pedaggi sulla strada del San Gottardo e percentuali sulle transazioni commerciali, sottraendo entrate agli Urani. Tra i Waldstätten aumentano i motivi di risentimento.
L’alleanza
Rodolfo d’Asburgo muore nel luglio del 1291. Il futuro degli abitanti dei cantoni primitivi è incerto. All’inizio di agosto concludono un’alleanza per salvaguardare le franchigie ottenute in precedenza.
Il patto del 1291 è il rinnovo di un’alleanza più antica alla quale sono aggiunte nuove clausole. Il documento su pergamena è redatto in latino e ai suoi margini inferiori sono appesi i sigilli delle tre comunità. Solo a partire dal XIX secolo il documento, per lungo tempo ignorato dagli storici, è considerato l’atto di nascita della Confederazione. Con questa alleanza le tre comunità si promettono assistenza reciproca e incondizionata contro qualsiasi avversario.
Esse rifiutano che la giustizia venga amministrata da funzionari stranieri; i liberi contadini delle vallate accetteranno soltanto le sentenze pronunciate da un giudice, appartenente alla comunità, scelto tra loro, al quale il signore avrà delegato i poteri. In caso di conflitto tra le comunità, esse dovranno ricorrere a un arbitro e ne rispetteranno le decisioni. Il patto prevede anche pene severe contro assassini, incendiari e ladri. L’alleanza del 1291 non rappresenta un atto rivoluzionario contro il Re o il signore, poiché non mette in discussione i loro diritti; le comunità delle vallate vogliono unicamente salvaguardare le libertà e amministrare esse stesse i loro beni.
L’alleana, il foedus, è ancor più singollare ove si dia credito a quanto sostenuto dallo scrittore svizzero Sergius Golowin. per il quale «Le popolazioni che abitavano i tre cantoni fondatori non pensavano affatto di appartenere alla stessa razza.
Anche se Schiller scrisse «siamo un solo cuore, lo stesso sangue… una nazione».
La gente di Uri era convinta che i propri antenati venissero dalle regioni orientali, mentre gli abitanti di Svitto credevano di essere discendenti delle tribù del nord e i loro compatrioti di Untervaldo sostenevano di esserlo dei Romani o forse dei Greci».
Riassumendo, si può affermare che queste comunità desiderano ed affermano un’autonomia completa, anche se non ancora la piena sovranità, questa tuttora riconosciuta all’imperatore.
La tradizione
La tradizione fa risalire la nascita della Confederazione al Giuramento del Grütli (Rütli); tre rappresentanti delle comunità rurali (Walter Fürst per Uri, Werner Stauffacher per Svitto e Arnold von Melchtal per Untervaldo), esasperati dagli abusi dei balivi asburgici, hanno giurato di liberare il paese dalla servitù. Tra i congiurati appare la figura di Guglielmo Tell di Bürglen (Altdorf). Secondo la tradizione orale, egli si era rifiutato, il 18 novembre del 1307, di rendere omaggio al simbolo della sovranità asburgica, un berretto posto su una picca al centro di Altdorf, provocando così le ire del balivo austriaco Hermann Gessler. Il mitico eroe, conosciuto per l’abilità nell’uso della balestra è costretto a centrare con un dardo la mela posta sulla testa di suo figlio Gualtiero (Walter). L’eroe non sbaglia ma dispone ancora di un dardo da utilizzare contro il balivo nel caso suo figlio fosse stato colpito. Gessler se ne accorge e ordina il suo arresto. Tell riesce a fuggire dalla barca che lo trasporta, approfittando di una tempesta che infuria sul Lago dei Quattro Cantoni.
Braccato, il terzo giorno, nascosto dietro ad un albero ai lati della «Via cava» che dal Gottardo conduce a Zurigo, nelle vicinanze di Küssnacht egli tende un agguato al balivo, e lo colpisce a morte, dando così avvio ad una rivolta popolare con saccheggi e distruzione di torri e castelli.
Nelle cronache del XIII e XIV secolo non si fa accenno alcuno a Guglielmo Tell né al balivo Gessler, né ai tre congiurati del Rütli. Le relazioni con gli Asburgo, così come riferite dalla tradizione orale, non corrispondono alla realtà storica. Si tratta dunque di una leggenda che compare in forma scritta verso il 1470, momento in cui anche gli Inglesi scoprono il loro eroe Robin Hood. La leggenda di Guglielmo Tell è forse di origine nordica; già nel X secolo, infatti, i Danesi celebravano Toko, un eroe ricordato per la prova della mela inflitta dal crudele re Harald II “Bluetooth” (Dente azzurro) (936-966).
Alcuni storici affermano che la storia di Tell si rifà a episodi realmente accaduti, deformati nei secoli. Mito o realtà che essa sia, quindi, si perpetua e si trasforma.
Guglielmo Tell è il rappresentante di un popolo che rispetta l’autorità, ma la combatte con tutti i mezzi, ove mai questa si dimostra dispotica.
Un morigerato contadino che, nel bisogno e con grande successo, si improvvisa eroe.
Il racconto ha conosciuto grande successo negli Stati Uniti, dove il balestriere è diventato simbolo della lotta per l’indipendenza. Il poeta tedesco Schiller ne ha fatto l’eroe di un dramma e ne ha accresciuto la celebrità; Tell ha ispirato numerosi artisti: Rossini, Victor Hugo, Hodler e altri.
Rafforzamento dell’alleanza e prima espansione
Anche gli eredi di Rodolfo d’Asburgo desiderano ottenere un solido dominio a nord delle Alpi. I Waldstätten sono preoccupati anche se ottengono la conferma dei privilegi dall’imperatore che non è un Asburgo. La tensione tra le due parti è forte; un’incursione degli Svittesi contro l’abbazia di Einsiedeln dà inizio alle ostilità. Leopoldo d’Austria è intenzionato a punire i colpevoli ma la sua azione, mal preparata, fallisce miseramente al Morgarten nel 1315. Le truppe di Leopoldo, incolonnate in un angusto passaggio sulla riva del lago di Aegeri, sono sorprese da una valanga di pietre e tronchi d’albero, poi i montanari, armati di alabarde, attaccano e sospingono i cavalieri verso il lago. La fanteria nemica che segue i cavalieri fugge terrorizzata. I vincitori danno poi il colpo di grazia ai feriti e spogliano i morti.
Questa prima vittoria rafforza l’alleanza che unisce le comunità rurali. Mosse da una comune preoccupazione di sicurezza, sottoscrivono il Patto di Brunnen. Una delle clausole principali impedisce alle tre comunità di contrarre alleanze separate con potenze straniere. La minaccia costante degli Austriaci impone ai Waldstätten la necessità di un atteggiamento solidale verso l’esterno. Il nuovo patto, redatto in tedesco, sostituisce quello del 1291, viene letto nelle assemblee e approvato sotto giuramento. Lo smacco subito dagli Asburgo contribuisce ad attirare nuovi alleati. La città di Lucerna, all’estremità ovest del Lago dei Quattro Cantoni, fondata all’inizio del XIII secolo, diventa punto di partenza e sbocco per il traffico che percorre il passo del San Gottardo. Inoltre i contadini della Svizzera centrale vi trovano clienti per il bestiame e il formaggio che vengono scambiati con cereali e sale. Ecco che, economicamente parlando, la città e le tre comunità diventano interdipendenti. A partire dal 1291, però, Lucerna è proprietà degli Asburgo che la controllano strettamente; prelevano imposte sempre più elevate, scelgono il borgomastro e nuocciono alla sua prosperità, impedendo, per esempio, il rifornimento dei Waldstätten durante la guerra del 1315. Molti borghesi sono esasperati. Nel 1332 la città sottoscrive un patto con i cantoni primitivi. Tuttavia rimane di possesso Asburgico pur essendo entrata a far parte della Confederazione.
Nuovi alleati
Nel XIV secolo Zurigo è una libera città imperiale*. Centro di traffici attraverso le Alpi, sviluppa l’industria della seta acquistando la materia prima in Italia. Zurigo guarda a sud: San Gottardo e valichi grigionesi sono vitali. Zurigo è governata da nobili di origine borghese, favorevoli agli Asburgo. Nel 1336 però gli artigiani ed alcuni mercanti, guidati da Rudolf Brun, strappano il potere ai nobili che trovano protezione presso gli Asburgo. I nuovi governanti, per mantenere l’indipendenza ed i loro interessi, chiedono l’appoggio dei Waldstätten e nel 1351 sottoscrivono il patto.
(*) Città imperiale libera: è una città che gode dell’immediatezza imperiale, non è sottomessa all’autorità di un signore feudale e quindi dipende direttamente dall’imperatore.
La comunità rurale di Glarona e la città di Zugo appartengono agli Asburgo. La prima sollecita un’alleanza ma i Confederati non la ritengono indispensabile, nel 1352 la firma del trattato, accorda ai Glaronesi solo pochi vantaggi. Zugo invece, sulla strada che collega Zurigo a Lucerna e giunge al San Gottardo, è costretta ad allearsi sotto la minaccia di una spedizione armata. Il nuovo cantone entra nella Confederazione a pari diritti. La città di Berna, come quella di Zurigo, gode dell’immediatezza imperiale; è ricca ed è una potenza militare assai forte. Verso il XIV secolo essa estende la sua influenza nell’Oberland dove possiede già numerosi territori. Queste sue ambizioni attirano le ire e le ostilità dei vicini. Nel 1339 una vasta coalizione, formata dalle signorie dell’Altopiano, Friburgo e dall’Imperatore Ludovico il Bavaro (non riconosciuto dai Bernesi) affronta i Bernesi ma il nemico è sconfitto a Laupen grazie anche all’alleanza con i Waldstätten. Da questo momento la città gode di grande prestigio nella Svizzera occidentale. Nel 1353 l’alleanza con i cantoni primitivi è rinnovata, malgrado non sussista alcuna minaccia esterna. La Confederazione si è così estesa ora anche ad ovest, verso la Romandia.
Rafforzamento dei legami
Attorno al 1380 le città confederate quali Lucerna e Berna, abbandonano la prudente politica seguita con l’alleanza con i Waldstätten. Poco alla volta si allargano verso i territori circostanti irritando così Leopoldo III d’Austria. Quando i Lucernesi accordano protezione all’Entlebuch e a Sempach, Leopoldo reagisce violentemente. Vassalli d’Alsazia, Svevia e Argovia gli si uniscono con le proprie truppe. Lo scontro ha luogo nei pressi di Sempach nel luglio del 1386. L’esito è per lungo tempo incerto. I lucernesi, però, appoggiati da Urani, Svittesi e Untervaldesi, hanno la meglio. Leopoldo cade in battaglia. L’inaspettata vittoria dei cittadini e dei montanari contro un esercito di cavalieri fa eco in tutta Europa, come testimoniato da una cronaca polacca dell’epoca.
Celebre è l’episodio eroico di Arnold Von Winkelried, il quale si immoò raccogliendo su di se le punte delle lunghe lance, permettendo alle truppe elvetiche di entrare nella breccia così creata e sconfiggere gli aggressori imperiali.
Per gli Asburgo è la rovina. Dopo Sempach sono progressivamente scacciati dai territori a nord delle Alpi centrali e il loro dominio da quelle parti diventa sempre più debole. Così Berna e Lucerna sottomettono alcuni territori degli Asburgo senza la minima difficoltà.
Alla fine del XIV secolo gli otto cantoni costituiscono una comunità chiamata Confederazione. al compatto nucleo originario di Uri, Svitto e Untervaldo si sono aggiunte Lucerna, Zugo e Glarona, ammessa a pieno diritto nel 1388 dopo la vittoria di Näfels sugli Asburgo. Più deboli sono invece i legami tra la Svizzera centrale e le città imperiali di Zurigo e Berna.
Due convenzioni rafforzano i legami esistenti. La Carta dei Preti del 1370 ha due scopi: sottomettere gli ecclesiastici ai tribunali locali e proteggere le relazioni commerciali di quella che per la prima volta viene chiamata “Unser(e) Eydgenossenschaft” (La nostra Confederazione; intesa come unione di più stati). La convenzione di Sempach, sottoscritta nel 1393, fissa per tutti i cantoni le norme da osservare in caso di conflitto: spartizione del bottino, punizione dei disertori, protezione delle donne non armate.
I contadini dei cantoni primitivi si uniscono ai borghesi delle città. Gli scambi commerciali e il comune bisogno di sicurezza li hanno avvicinati. Dalla loro alleanza è nata la confederazione elvetica.
Grutli (Schwyzerdutsch: Rutli)
Veduta del Grütli (Schwyzerdütsch: Rütli)
Altra veduta
Particolare
Autocertificazione
COME FARE PER DRIBBLARE I TANTI “NO”
La resistenza alle novità è sempre forte e il mancato riconoscimento del diritto all’autocertificazione è frequente. Ma quali norme tutelano l’utente se l’impiegato nega l’autocertificazione?
Il rifiuto dell’impiegato comporta la violazione dei doveri d’ufficio previsti da:
art. 3 comma 4 della L. 127/97, quando non si accetta l’autocertificazione nei casi consentiti;
art. 3 comma 3 del dpr 403/98, quando non si accetta la dichiarazione sostitutiva, se consentita al posto di atti notori;
art. 7 comma 5 del dpr 403/98, quando si rifiuta l’uso di documenti di riconoscimento.
Se l’impiegato pubblico rifiuta l’autocertificazione rischia sanzioni (come richiamo, trattenuta sullo stipendio o il licenziamento), ma se il cittadino dichiara il falso rischia la galera.
Per il reato di atto falso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 489 e 483 del Cp) è prevista la reclusione fino a un anno a 4 mesi.
Per falsa attestazione o dichiarazione su qualità personali proprie e altrui e sull’identità (art. 495 Cp) è prevista la reclusione fino a 3 anni. Per falsità ideologica (art. 483 Cp) è prevista la reclusione fino a 2 anni.
QUANDO LA SI PUO’ UTILIZZARE
I principali certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice sono: nascita, residenza, cittadinanza; godimento diritti politici; stato civile e stato di famiglia; esistenza in vita e decessi; obblighi militari; iscrizioni in albi; titoli di studio e specializzazione; situazione di reddito o economica; codice fiscale, partita Iva; Stato di disoccupazione; Qualità di rappresentante penale, assenza di condanne penali.
A CHI BISOGNA RIVOLGERSI SE…
Con la graduale assimilazione dell’autocertificazione da parte di tutti, dovrebbero diminuire le controversie. Ma nel frattempo gli utenti possono far valere i propri diritti in diverso modo.
Per i Comuni è stata istituita la figura del Garante dell’imparzialità e del buon andamento dei servizi alla cittadinanza. Il garante interviene su richiesta dei cittadini per risolvere problemi di pratiche o di negligenze. Il servizio è gratuito.
Altra strada è quella di rivolgersi ad un legale o inviare un fax al ministero Funzione pubblica: 06 85982075.
Si veda la normativa del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 pubbl G.U. del 20 febbraio 2001
Elenco dei documenti da allegare all’istanza di naturalizzazione italiana ex art. 9 – Legge 91/92
Istanza di naturalizzazione ex art. 9
Elenco dei documenti da allegare all’istanza di naturalizzazione italiana ex art. 9 – Legge 91/92
La documentazione deve essere prodotta in 4 copie (1 in bollo + 3 fotocopie)
Guglielmo Tell
Cappella di G. Tell ed il Prato del Grütli
Cappella di G. Tell, eretta nel 1388,
già due generazioni dopo le sue leggendarie gesta,
in riva al lago dei Quattro Cantoni (Lucerna), tra Flüelen e Sisikon.
Giuramento del Grütli (Rütli) di Walter Fürst per Uri, Werner Stauffacher per Svitto e Arnold von Melchtal per Untervaldo,
rinnovato nell’anno 1307, secondo la tradizione e la leggenda di Guglielmo Tell
Legge 15 novembre 2000 n. 364 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000 – S. O. n. 203)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 25, paragrafo 1, dell’Accordo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ACCORDO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
La Comunità europea,
il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese
l’Irlanda
la Repubblica italiana,
il Granducato del Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica d’Austria,
la Repubblica portoghese,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte,
e
la Confederazione svizzera, dall’altra,
in appresso denominante “parti contraenti”,
convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,
decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:
I. Disposizioni di base
Articolo 1
Obiettivo
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;
d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Articolo 2
Non discriminazione
In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità
Articolo 3
Diritto di ingresso
Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.
Articolo 4
Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica
Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
Articolo 5
Prestazione di servizi
1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purchè copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Un promotore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:
a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1 ;
b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.
3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Articolo 6
Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica
Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
Articolo 7
Altri diritti
Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonchè le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;
c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;
d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;
e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonchè il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Articolo 8
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonchè per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni.
Articolo 9
Diplomi certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonchè la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonchè di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Articolo 10
Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
1) Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purchè copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
3) A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito del suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15.000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello. Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15.000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115.500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno,
5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
7) Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allegato II.
Articolo 11
Trattazione dei ricorsi
1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.
2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
3) Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Articolo 12
Disposizioni più favorevoli
Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Articolo 13
Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Articolo 14
Comitato misto
1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
2) In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle pari contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione.
Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
3) Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.
6) E Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Articolo 15
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.
Articolo 16
Riferimento al diritto comunitario
1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinchè nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento,
2) Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Articolo 17
Evoluzione del diritto
1) Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.
2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell’Accordo.
Articolo 18
Riesame
Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Articolo 19
Composizione delle controversie
1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
2) Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Articolo 20
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Articolo 21
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Articolo 22
Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo.
2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.
Articolo 23
Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di mancato rinnovo i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Articolo 24
Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.
Articolo 25
Entrata in vigore e durata
1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti:
Accordo sulla libera circolazione delle persone
Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo sul commercio di prodotti agricoli
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addì, ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO I
Libera circolazione delle persone
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ingresso e uscita
1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato, nonchè i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
Non può essere imposto alcun visto d’ingressi nè obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 dei presente allegato, nonchè ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell’altra parte contraente alcun visto d’uscita nè obbligo equivalente.
Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Articolo 2
Soggiorno e attività economica
1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 del presente Accordo o al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV: Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un’altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti allo loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza le misure necessarie per essere assunti. Colore che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parto contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.
2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purchè soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.
Articolo 3
Membri della famiglia
1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente.
2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:
a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b. un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Articolo 4
Diritto di rimanere
1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag. 10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo).
Articolo 5
Ordine pubblico
1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
2. Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) (1) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) (2).
(1) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
(2) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
II. LAVORATORI DIPENDENTI
Articolo 6
Disciplina del soggiorno
1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datare di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
3) Per il rilascia dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
4) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.
7) L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.
Articolo 7
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.
3) La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 8
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
Articolo 9
Parità di trattamento
1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
3) Egli fornisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
4) Tutte le clausole di contatti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
5) 11 lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale, Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa.
Queste, disposizioni non infirmano le norme legislativo o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.
6) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio, di cui necessita
Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
7) La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Articolo 10
Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
Articolo 11
Collaborazione in materia di collocamento
Le parti contraenti collaborano, nell’ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l’instaurazione di contatti, la compensatane dell’offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.
III. AUTONOMI
Articolo 12
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
2) La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purchè il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente.
3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
4) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.
Articolo 13
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.
3) La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 14
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Articolo 15
Parità di trattamento
1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a Un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali
2) Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Articolo 16
Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 17
Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:
a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
I) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
II) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.
Articolo 18
Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.
Articolo 19
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.
Articolo 20
1) Alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
2) Le persone di cui all’articolo 17, lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.
4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Articolo 21
1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lettera a) del presente Allegato – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano nè l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi nè casi di forza maggiore.
Articolo 22
1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presento Allegato non si applicano alla attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all’esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.
2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonchè le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) (3) relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
3) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a), e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all’entrata in vigore dei presente Accordo per quanto riguarda:
I) l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
II) i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.
4) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a) e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
(3) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
Articolo 23
Destinatario di servizi
1) Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può essere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.
2) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
V. PERSONE CHE NON ESERCITANO UN’ATTIVITA’ ECONOMICA
Articolo 24
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una parte, contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sè e per i membri della propria famiglia:
a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;
b) di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (4) Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima a di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purchè soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’allegato II vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
4) Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente in base ad un’altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all’autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a su scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinchè egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina nè l’accesso alla formazione professionale, nè l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purchè siano soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.
7) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
8) E diritto di soggiorno sussiste finchè i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
(4) In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.
VI. ACQUISTO DI IMMOBILI
Articolo 25
1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno o che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
2) Il cittadino di una pare contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presento Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED EVOLUZIONE DELL’ACCORDO
Articolo 26
Generalità
1) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.
2) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, l’esercizio di un’attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Articolo 27
Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti
1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purchè il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purchè il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 24 del presente allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l’altro.
2) Durante il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata (5), senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
(5) Essi non sono soggetti nè alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, nè al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
Articolo 28
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 29
Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
1) Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza purchè dimostri di poter esercitare un’attività economica.
2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quatto anni ed esercitare un’attività economica.
Articolo 30
Mobilità geografica e professionale dei dipendenti
1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. è possibile passare da un’attività dipendente ad un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 del presente Accordo.
2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.
Articolo 31
Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi
Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un’altra parte contraente per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purchè dimostri allo autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Articolo 32
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno e almeno una volta alla settimana. Sono considerato zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere
2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
3) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 33
Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
1) Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza purchè abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
2) Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell’attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Articolo 34
Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontiere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
ALLEGATO II
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Articolo 1
(1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.
(2) I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.
Articolo 2
(1) Ai fini dell’applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato.
(2) Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.
Articolo 3
(1) Il regime relativo all’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno è previsto in un protocollo annesso al presente allegato.
(2) Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
SEZIONE A: ATTI CUI E’ FATTO RIFERIMENTO
1. 371 R 1408 (1): Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
(1) N.B. L’acquis che è applicato dagli stati membri della Comunità europea in seno alla Comunità europea in seno alla Comunità europea al momento della firma del presente Accordo:
I principi della totalizzazione dei diritti alle indennità di disoccupazione e della loro realizzazione nello Stato dell’ultimo rapporto di lavoro si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto per cercarvi un posto di lavoro durante un tempo ragionevole che può essere di sei mesi e che consente loro di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie per venire assunte. Esse possono, inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono per sè e per i propri familiari di mezzi finanziari sufficienti che consentano loro di non dover fare ricorso all’assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra l’insieme dei rischi. Le indennità di disoccupazione cui essi il diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, eventualmente completate in base alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla stregua di mezzi finanziari, in tal senso. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari, necessari che superano l’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei loro familiari possono rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale condizione non si applichi, i mezzi finanziari del richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo stato ospitante.
I lavoratori stagionali possono far valere i loro diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato della loro precedente occupazione indipendentemente dal termine della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in tale paese conformemente alle disposizione dell’articolo 71 del regolamento 1408/71.
I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del Lavoro.
aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) a 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/99 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale al lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
399 R 307: Regolamento (CE) n. 3071/999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a) l’articolo 95bis non si applica;
b) l’articolo 95ter non si applica;
c) nell’allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Se un’istituzione svizzera è l’istituzione competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento:
è considerato lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma II) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
è considerato lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma II) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
d) nell’allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine “familiare” designa il congiunto, nonchè i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequentano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.
e) nell’allegato II, parte 1 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).
f) nell’allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni per la nascita e gli assegni per l’adozione in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).
g) nell’allegato II, parte III è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
h) nell’allegato II bis è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
b) Le rendite per casi di rigore dell’assicurazione invalidità (articolo 28, paragrafo 1 bis della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994).
c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.
i) nell’allegato III, parte A è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989
I) l’articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo;
II) il punto 9 b, paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale;
III) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992,
I) l’articolo 7, paragrafo 1;
II) l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relativo al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) l’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) L’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo – Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.
Paesi Bassi – Svizzera
L’articolo 4, seconda fase, della convezione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settembre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.
j) nell’allegato III, parte B, è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l’articolo, 4 paragrafo 2 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992,
I) l’articolo 7, paragrafo 1;
II) l’articolo, 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, modificata dalle convenzioni completive n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell’11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo aggiuntivo del 18 dicembre 1963, l’Accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo e del 25 febbraio 1974 e l’Accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) l’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo-Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.
Paesi Bassi-Svizzera
L’articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 12, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settembre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.
k) nell’allegato IV, parte A, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza Oggetto.
1) nell’allegato IV, parte B, è aggiunto il testo seguente.
Svizzera
Senza oggetto.
m) nell’allegato IV, parte C, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base nonchè di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale.
n) nell’allegato IV, parte D2, è aggiunto il testo seguente:
Le rendite di superstiti e d’invalidità secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidità del 25 giugno 1982.
o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo primo della, legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonchè ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorchè tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
a) Sono assicurate obbligatoriamente all’assicurazione malattia svizzera le seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
I) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
II) le persone per cui la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento;
III) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera:
IV) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera allorchè tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito.
b) Le persone menzionato alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Finlandia, Italia e, nei casi contemplati alla lettera a) I)-III), Portogallo.
Detta richiesta dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgere dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se la richiesta è depositata dopo tale termine, l’assicurazione prende effetto sin dall’affiliazione.
4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitario beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell’applicazione per analogia dell’articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
5. Per l’applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall’istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presento Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorchè la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione Straniera.
8. Tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che non sono assicurati in virtù della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, sono considerati, per l’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, assicurati da detta assicurazione per quanto concerne l’erogazione di una rendita d’invalidità ordinaria
a) durante la durata di un anno a decorrere dall’interruzione del lavoro che ha preceduto l’invalidità, se hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa in Svizzera in seguito ad un infortunio o ad una malattia e se l’invalidità è stata constatata in tale paese; essi sono tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
b) per il periodo durante il quale essi beneficiano di provvedimenti di integrazione da parte dell’assicurazione invalidità dopo la cessazione della loro attività lucrativa; essi rimangono soggetti all’obbligo, di versare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c) nei casi in cui i punti a) e b) non si applicano,
I) se sono assicurati a titolo della legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità di un altro Stato cui si applica il presente Accordo alla data in cui il rischio assicurato è realizzato ai sensi della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità; ovvero
II) se essi hanno diritto ad una pensione a titolo dell’assicurazione d’invalidità o vecchiaia di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale pensione; ovvero
III) se sono inabili al lavoro allorchè sono soggetti alla legislazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo ed hanno diritto al versamento di prestazioni da parte di un’assicurazione malattia o infortunio di detto Stato o se ricevono tale prestazione; ovvero
IV) se hanno diritto in caso di disoccupazione, al versamento delle prestazioni da parte dell’assicurazione di disoccupazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale prestazione; ovvero
V) se hanno lavorato in Svizzera come lavoratori frontalieri e, nei tre anni che hanno immediatamente preceduto la realizzazione del rischio conformemente alla legislazione svizzera, hanno versato contributi a titolo di tale legislazione durante almeno dodici mesi. 9. punto 8, lettera a) si applica per analogia per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera.
P) nell’allegato VII è aggiunto il testo seguente:
Esercizio di un’attività non salariata in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica, il presente Accordo.
2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, al lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574n2 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento s’intendono adattate come in appresso:
a) nell’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
b) nell’allegato 2 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità
Assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione malattie, presso cui è assicurata la persona interessata.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
I) Persone residenti in Svizzera:
Ufficio AI, del cantone di residenza
II) Persone residenti fuori della Svizzera:
Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
I) Persone residenti in Svizzera:
Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi.
II) Persone residenti fuori della Svizzera:
Cassa Svizzera di compensazione, Ginevra
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
a) Lavoratori dipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro.
b) Lavoratori indipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui l’interessato è assicurato su base volontaria.
5. Disoccupazione
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
In caso di disoccupazione parziale:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari:
a) Regime federale:
I) Lavoratori dipendenti:
Cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro.
II) Lavoratori indipendenti:
Cassa cantonale di compensazione – del cantone di residenza.
b) Regimi cantonali:
I) Lavoratori dipendenti:
Cassa di compensazione familiale cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro.
II) Lavoratori indipendenti:
L’istituzione designata dal cantone.
c) nell’allegato 3 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità
Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPR.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione:
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
b) In caso di disoccupazione parziale.
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari
L’istituzione designata dal cantone di residenza e di soggiorno. d) nell’allegato 4 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.
5. Disoccupazione
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
6. Prestazioni familiari
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
e) nell’allegato 5 è aggiunto il testo seguente
Svizzera
Nulla
f) nell’allegato 6 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Pagamento diretto.
g) nell’allegato 7 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Banca nazionale svizzera, Zurigo.
h) nell’allegato 8 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Nulla.
i) nell’allegato 9 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione malattia.
j) nell’allegato 10 è aggiunto il testo seguente: Svizzera
1. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14, paragrafo 1 e l’articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali Berna.
2. Per l’applicazione dell’articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14 bis, paragrafo 1, e l’articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l’applicazione dell’articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
4. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di compensazione, Berna.
5. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2 e dell’articolo 81 del regolamento di applicazione:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
7. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta.
b) in connessione con l’articolo 63 del regolamento:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna;
c) in relazione con l’articolo 70 del regolamento:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
8. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 20, pagina 1 del regolamento di applicazione:
Istituzione comune LaMal, Soletta;
b) in connessione con l’articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.
k) nell’allegato 11 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Nulla.
3. 398 L 49: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).
SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
4.1 373 D 0919 (02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).
4.2 373 D 0919 (03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l’istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dall’articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d’invalidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).
4.3 373 D 0919 (06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).
4.4 373 D 0919 (07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).
4.5 373 D 0919 (09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzatone dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).
4.6 373 D 0919 (11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).
4.7 373 D 0919 (13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell’istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).
4.8 373 D 1113 (02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione Amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da:
395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294 dell’8.12.95, pag. 38).
4.9 374 D 0720 (06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).
4.10 374 D 0720 (07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovuto in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).
4.11 374 D 0823 (04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo “pro rata temporis” delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).
4.12 374 D 1017 (03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revisioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).
4.13 375 D 0705 (02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).
4.14 375 D 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall’istruzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell’Istituzione competente, nonchè alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).
4.15 376 D 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).
4.16 378 D 0530 (02): Decisione D. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonchè gli anticipi da versare in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2).
4.17 383 D 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all’articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).
4.18 383 D 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea. (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della disposizioni s’intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.19 383 D 1112 (02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU C 306 del 12.11.1983 pag. 2), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU n. C 241 del 29,8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.20 383 D 1102 (03): Decisione il 119, del 24 febbraio 1983, concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonchè dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11. 1983, pag. 3).
4.21 383 D 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10).
4.22 386 D 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all’applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a) 14ter, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 76.1986, pag. 3).
4.23 387 D XXX: Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto II) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).
4.24 387 D 284: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l’applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).
4.25 388 D XXX: Decisione n. 134, del 1o luglio 1987, concernente l’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 4).
4.26 388 D XXX: Decisione n. 135, del 1o luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonchè alla nozione di urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag.1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
800 SFR per l’istituzione del luogo di residenza svizzera
4.27 388 D 64: Decisione n. 136, del 1o luglio 19B7, relativa all’interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 7), modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso:
Nell’allegato è aggiunto il testo seguente
Svizzera
Nulla.
4.28 389 D 606: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).
4.29 389 D XXX: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l’interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).
4.30 390 D XXXX: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all’articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).
431 390 D XXX: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell’istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all’ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).
4.32 390 D XXX: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre. 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti dagli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 94 del l2.4.1990, pag. 5).
4.33 390 D XXX: Decisione IL 142, del 13 febbraio 1990, relativa all’applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
a) il punto 1 non si applica.
b) il punto 3 non si applica.
4.34 391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E410 F) (GU L 71 del 18.3.1992, pag. 1).
4.35 391 D 0425: Decisione n. 147, dell’11 ottobre 1990, concernente l’applicazione dell’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da:
395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 – E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).
4.36 393 D 22: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l’uso dell’attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. L 22 del 30.1.1993, pag. 124).
4.37 393 D 825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l’applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) II) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5) modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU n. C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU n. L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
438. 394 D 602: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l’applicazione dell’articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 244 del 19.9.1994, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’allegato è aggiunto il testo seguente: Svizzera
1. Invalidità, vecchiaia e morte
a) Assicurazione invalidità
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale
Fondo di garanzia
2. Disoccupazione
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
3. Prestazioni familiari
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
4.39 394 D 604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) 574/72 (E 001, E 103 – E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).
4.40 394 D 605: Decisione n. 154, dell’8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123).
4.41 395 D 353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 – E 411) (GU L 244 del 5.9.1995, pag. 1).
4.42 395 D 419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorità in materia di diritti all’assicurazione malattia e maternità (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).
4.43 396 D 732: Decisione n. 159, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1).
4.44 395 D 512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell’8.12.1995 pag. 38).
4.45 396 D 172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l’applicabilità dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto II) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano o in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31).
4.46 396 D 249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19).
4.47 396 D 554: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l’interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28).
4.48 396 D 555: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31).
4.49 397 D 533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 14081 71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell’8.8.1997, pag. 85).
4.50 397 D 823: Decisione n. 165 del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).
4.51 399 D 441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (GU L 195 dell’11.7.1993, pag. 25).
4.52 398 D 442: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l’interpretazione dell’articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 35).
4.53 398 D 443: Decisione n. 168, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 37).
4.54 398 D 444: Decisione n. 169, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 46).
4.55 398 D 565: Decisione n. 170 dell’11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).
SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
5.1 Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all’estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975).
5.2 Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d’emissione dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa, nella 176a sessione del 19 dicembre 1980).
5.3 385 Y l6: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.4 385 Y 17: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.5 386 Y 28: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un’attività lavorativa, a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell’11.11.1986, pag. 4).
5.6 392 Y 19 Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell’applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).
5.7 396 Y 592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 19)
5.8 397 Y 0304 (01): Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 3).
5.9 380 Y 609 (03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).
6.0 380 Y 613 (01): Dichiarazioni della Grecia previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).
6.1 386 Y 0338(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).
6.2 C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).
6.3 C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 323 dell’11.12.1980, pag. 1).
6.4 L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell’articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 90 del 2.4.19 97, pag. 39).
Protocollo addizionale all’allegato II all’Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro sulla libera circolazione delle persone
Assicurazione contro la disoccupazione
1. Per quanto Concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LACI) (7) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d’origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.
1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito.
a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
b) Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionato al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera (8).
c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, la basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere applicata.
3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
(7) Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.
(8) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi – durante soggiorni ripetuti – nello spazio di due anni.
Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993 sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
ALLEGATO III
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI)
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come in vigore alla data della firma dell’Accordo e come modificati dalla sezione A del presente allegato o norme ad essi equivalenti.
2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
3. Il termine “Stato(i) membro(i)” figurante negli atti al quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti comunitari in questione, alla Svizzera.
SEZIONE A – ATTI AI QUALI E’ FATTO RIFERIMENTO
A. SISTEMA CENTRALE
1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16).
2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25), modificata da:
-394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, p. 8);
-395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, p. 21);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea;
-397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l’allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, p. 31).
Gli elenchi svizzeri, relativi agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno Stabiliti nel quadro dell’applicazione del presente Accordo.
B. PROFESSIONI GIURIDICHE
3. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 79 del 26.3.1977, p. 17), modificala da:
-1 79 H. Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. l60);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: All’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “Svizzera: Avvocato.”
4. 398 L 0005 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui à stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: All’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “Svizzera Avvocato.”
C. ATTIVITA’ MEDICHE E PARAMEDICHE
5. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, p. 25).
Medici
6. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993 p. 1), modificata da:
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea;
-398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione dell’8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, p. 15);
-398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, circolazione ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, p. 24);
(a) L’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: titolare del diploma federale di medico rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”
(b) L’articolo 5, paragrafo 2, è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: specialista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”
(c) All’articolo 5, il paragrafo 3 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:
anestesia e rianimazione:
“Svizzera: anestesiologia”
chirurgia generale:
“Svizzera: chirurgia”
neurochirurgia:
“Svizzera: neurochirurgia”
ginecologia e ostetricia:
“Svizzera: ginecologia e ostetricia”
medicina interna:
“Svizzera: medicina interna”
oculistica:
“Svizzera: oftalmologia”
otorinolaringoiatria:
“Svizzera: otorinolaringoiatria”
pediatria:
“Svizzera: pediatria”
fisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
“Svizzera: pneumologia”
urologia:
“Svizzera: urologia”
ortopedia e traumatologia:
“Svizzera: chirurgia ortopedica”
anatomia patologica:
“Svizzera: patologia”
neurologia:
“Svizzera: neurologia”
psichiatria:
“Svizzera: psichiatria e psicoterapia”
(d) All’articolo 7, il paragrafo 2 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:
chirurgia plastica:
“Svizzera: chirurgia plastica ricostruttiva”
chirurgia toracica:
“Svizzera: chirurgia del cuore e dei vasi toracici”
chirurgia pediatrica:
“Svizzera: chirurgia pediatrica”
cardiologia:
“Svizzera: cardiologia”
gastroenterologia:
“Svizzera: gastroenterologia”
reumatologia:
“Svizzera: reumatologia”
ematologia generale:
“Svizzera: ematologia”
endocrinologia:
“Svizzera: endocrinologia-diabetologia”
fisioterapia:
“Svizzera: medicina fisica e riabilitazione”
dermatologia e venereologia:
“Svizzera: dermatologia e venereologia”
radiodiagnostica:
“Svizzera: radiologia medica/radiodiagnostica”
radioterapia:
“Svizzera: radiologia medica/radio-oncologia”
medicina tropicale:
“Svizzera: medicina tropicale”
psichiatria infantile
“Svizzera: psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza”
malattie renali:
“Svizzera: nefrologia”
(igiene-medicina preventiva):
“Svizzera: prevenzione e salute pubblica”
medicina del lavoro :
“Svizzera: medicina del lavoro:”
allergologia
“Svizzera: allergologia e immunologia clinica”
medicina nucleare:
“Svizzera: radiologia medica/medicina nucleare”
chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):
“Svizzera: chirurgia mascello-facciale”
6.bis 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all’articolo 41 della direttiva 93/16/CEE (GU C 216, 25.7.1996)
Infermieri
7. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1), modificata da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adozione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-359 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottbre 1989 (GU L 341 del 23.11.1939, p. 30);
-390 L 0553: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) all’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “In Svizzera: infermiera, infermiere”
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità.”
8. 377 L 0453: Direttiva 77/433/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977. p, 8), modificata da:
-389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 30).
Dentisti
9. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1), modificati da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0659: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: medico dentista”;
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma federale di medico dentista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”;
c) l’articolo 5, punto 1 è completato, del trattino seguente:
1. Ortodonzia
“in Svizzera: diploma di ortodontista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
10. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10), modificata da:
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Veterinari
11. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1), modificati da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 92);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160),
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1999 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma federale di veterinario rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
12. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, p. 7), modificata da:
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19.)
Ostetriche
13. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1), modificata da:
-380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, p. 74);
-1 85 I – Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 161);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0558: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990. p.73);
-95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: levatrice
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: levatrice diplomata
diplomi rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità”.
14. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell’11.2.1980, p. 8), modificata da:
-389 L 0594: Direttiva. 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19).
Farmacia
15. 385 L 0432 Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 34).
16. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1935, p. 37), modificata da:
-385 L 084: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, p. 42);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73).
-95/1/CEE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 4 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma di farmacista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
D. ARCHITETTURA
17. 385 L 0384: Direttiva 23/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 dal 21.8.1985, p. 15), modificata da:
-385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, p. 1);
-386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 del 1.2.1986, p. 71);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini dal presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 11 è completato dal testo seguente.
“in Svizzera:
– i diplomi rilasciati da Politecnici Federali: arch. dipl. PF.
-i diplomi rilasciati dall’Ecole d’architecture de l’Universitè de Geneve: architecte diplomè EAUG,
-i certificati dalla Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architetto REG A”;
b) l’articolo 15 non è applicabile.
18. 98/C/217: Diplomi certificati e altri titoli di formazione nel settore dell’architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C 217 dell’11.7.1998).
E. COMMERCIO E INTERMEDIARI
Commercio all’ingrosso
19. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all’ingrosso e delle attività di intermediari dal commercio, dell’industria e dell’artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 857/64).
20. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività attinenti al commercio all’ingrosso (GU 56 del 4.4.1964, p. 863/64).
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 84).
Intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato
21. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 869/64), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europea del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85);
179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89);
-185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 155);
-95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“In Svizzera, per i non salariati: agente; per i salariati: rappresentante.”
Non salariati nel commercio al minuto
22. 368 L 0363: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU L 260 del 21.10.1968, p. 1), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
23. 368 L 0364: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (CU L 260 del 22.10.1968, p. 6).
Non salariati nel commercio all’ingrosso del carbone e intermediari nel commercio del carbone
24. 370 L 0522: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della prestazione di servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all’ingrosso del carbone: e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 14), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
25. 370 L 0523 Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, -relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all’ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 18).
Commercio e distribuzione di prodotti tossici
26. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione delle misure transitorie nel settore della attività attinenti al commercio e alla distruzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, p. 1).
374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariale e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, p. 5), modificata, da:
-95/I/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: l’allegato è completato dal testo seguente:
“- in Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all’articolo 2 della legge sui prodotti tossici (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nel registro delle sostanze dei prodotti tossici delle classi 1, 2, e 3, a norma dell’articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (RS 814.801).”
Attività esercitate in modo ambulante
27. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relative alle misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 29).
Agenti commerciali indipendenti
28. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 13.12.1986, p. 17).
F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Industrie di trasformazione
29. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore e delle attività non salariale di trasformazione delle classi 23 – 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1863/64), modificata da:
-369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU L 59 del 10.3.1969, p. 8).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: “l’articolo 5, paragrafo 3 non è applicabile.”
30. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 – 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1880/64), modificata da:
-172 B. Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 83).
Industrie estrattive
31. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 – 19 CITI) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1871/64), modificata da:
-172 B: Atto relativo alla condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 81).
Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari
32. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU 42 dell’8.3.1966, p. 584/66), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alla Comunità europea del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
Industrie alimentari e fabbricazione di bevande
33. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L 260 del 12.10.1968, p. 9), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85).
34. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industria alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L26D del 22.10.1968, p. 12).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
“l’articolo 6, paragrafo 3 non è applicabile.”
Ricerca (prospezione e trivellazione) di petrolio e gas naturale
35. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU L 68 del 19.3.1969, p. 4), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
G. ATTIVITà AUSILIARIE DEI TRASPORTI
36. 382 L 0470 Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonchè dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213 del 21.7.1982, p. 1), modificata da:
-1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“Svizzera
A. Spedizioniere
Dichiarante di dogana
B. Agente di viaggio
C. Agente di deposito
D. Perito in automobili
Verificatore dei pesi e delle misure”
H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
37. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di cinematografia (GU 159 del 2.11.1963).
38. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all’applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi in materia di cinematografia (GU 85 del 19.5.1965, p. 1437/65). modificata da:
-172 B. Atto relativo alle condizioni d’adesione agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27-3.1972, p. 14).
39. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l’attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU L 260 del 22.10.1968, p. 22), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 dal 27.3.1972, p. 82).
40. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi del settore della delle attività non salariate di produzione di film (GU L 218 del 3.10.1970, p. 37), modificata da:
-172 B.- Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 88).
I. ALTRI SETTORI
Servizi forniti alle imprese nel settore degli affari immobiliari e in altri settori
41. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariato attinenti:
1. al settore degli “Affari immobiliari (escluso 6401)” (Gruppo ex 640 CITI)
2. al settore di taluni “Servizi forniti alle imprese non classificati altrove” (Gruppo 839 CITI) (GU 10 del 19.1.1957), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
-179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) all’articolo 2, il paragrafo 3 è completato dal testo seguente:
“In Svizzera:
– agente immobiliare,
– amministratore di stabili,
– fiduciario immobiliare.”
Settore dei servizi personali
42. 368 L 0367; Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 16), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
43. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitoria nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 19).
Attività varie
44. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 22).
Parrucchieri
45. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218 del 27.7.1982, p. 24).
J. AGRICOLTURA
46. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l’attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU 62 del 20.4.1963, p. 1323/63), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesioni alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
47. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU 62 del 20.4.1963, p. 1326/63), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
48. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell’agricoltura e dell’ortofrutticoltura (GU 1 del 8.1.1965, p. 1/65), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e degli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
49. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un’azienda agricola all’altra (GU 190 del 10.8.1967, p. 1), modificata da:
-171 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
50. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE – del Consiglio, del 25 maggio l967, relativa all’applicazione della legislazione degli Stati Membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati Membri (GU 190 del 10.8.1967, p. 3), modificata da:
-171 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
51. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU 190 del 10.8.1967, p. 5), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
52. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU 263 del 30.10.1967, p. 6), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
53. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU L 93 del 17.4.1968, p. 13), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
54. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU L 308 del 23.12.1963, p. 17).
55. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l’agricoltura e con l’ortofrutticoltura (GU L 8 del 11.1.1971, p. 24), modificate da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
K. VARIE
56. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, p. 56).
SEZIONE B – ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:
In generale
57. C/81/74/p.1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1o giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l’onorabilità, l’assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d’origine (GU C 81 del 13.7.1974, p. 1).
58. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, p. 1).
Sistema generale
59. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1989, p. 23).
Medici
60. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975; riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, p. 20).
61. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, p. 21).
62. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell’adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 del 1.7.1975 p. 1).
63. 386 X 0458; Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 30.6.1975, p.30).
64. 389 X 0601; Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, p.1).
Dentisti
65. 378 Y 0824(01): Dichiarazione relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.11.1978, p. 1).
Medicina veterinaria
66. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, p. 12).
67. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, p. 1).
Farmacia
68. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, p. 45).
Architettura
69. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell’architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, p. 28).
Commercio all’ingrosso
70. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 413/65).
Industria e artigianato
71. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 410/65).
72. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE del Consiglio (GU L 146 del 18.6.1969, p. 4).
PROTOCOLLO SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l’acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all’acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.
PROTOCOLLO CONCERNENTE LE ISOLE ALAND
“Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea, concernente le Isole Aland, si applica anche al presente Accordo.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell’IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D’AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
della COMUNITA’ EUROPEA,
da una parte,
e
della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall’altra,
riuniti addì 21.06.1999 a Lussemburgo per la firma dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo,
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo.
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LIBERALIZZAZIONE GENERALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE PENSIONI DEGLI EX FUNZIONARI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA’ EUROPEE CHE RISIEDONO IN SVIZZERA
La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI
Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l'”acquis comunitario” ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente all’accordo concluso tra di esse.
DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI
La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’azionamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RINNOVO DELL’ACCORDO
La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell’accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SULLA POLITICA IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI ASILO
La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l’UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell’US in materia di domande d’asilo e propone l’avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmati a Dublino il 15 giugno 1990).
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ARCHITETTO
La Svizzera proporrà al Comitato Misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l’inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell’allegato dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.
DICHIARAZIONE DELLA CE E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA AGLI ARTICOLI 1 E 17 DELL’ALLEGATO I
La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell’allegato I dell’accordo non pregiudicano l’acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori, cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti
– Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
– Commissione: amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
– Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
– Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri Comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitaria o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE.
Convenzione del 19/06/1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen tra i governi degli stati dell’Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
19/06/1990
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell’Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in appresso denominati Parti contraenti, basandosi sull’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale Accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere, considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee, completato dall’Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere, considerando che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del Trattato, considerando che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO PRIMO
Definizioni
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;
qualunque Stato diverso dalle “Parti contraenti”;
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d’ informazione Schengen conformemente al disposto dell’articolo 96;
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l’ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell’esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;
l’insieme delle procedure d’esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l’esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
TITOLO II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone
CAPITOLO PRIMO
Passaggio delle frontiere interne
Articolo 2
1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.
2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s’impone un’azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il piu` rapidamente possibile le altre Parti contraenti.
3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22, nè l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, nè l’obbligo di essere in possesso, di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.
4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
CAPITOLO SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne
Articolo 3
1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.
Articolo 4
1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell’aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all’uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell’aeroporto di partenza del volo esterno.
2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell’aeroporto di destinazione finale o nell’aeroporto di partenza iniziale.
4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.
Articolo 5
1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:
a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;
e. non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2. L’ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l’ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.
Tali regole non ostano all’applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo nè a quelle dell’articolo 18.
3. E’ ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell’elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
Articolo 6
1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.
2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d’ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l’individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.
b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l`identità in base all’esibizione dei documenti di viaggio.
c. All’ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).
d. All’uscita, il controllo richiesto è effettuato nell’interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all’ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all’uscita.
3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.
4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.
5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.
Articolo 7
Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un’efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l’aggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.
Articolo 8
Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.
CAPITOLO TERZO
Visti
Sezione 1
Visti per i soggiorni di breve durata
Articolo 9
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione della loro politica in materia di visti.
2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione,tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze della decisione stessa.
Articolo 10
1. E’ istituito un visto uniforme valido per il territorio dell’insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall’articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.
2. Fino all’istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell’ambito delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.
3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.
Articolo 11
Il visto istituito all’articolo 10 può essere:
a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè nè la durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;
b. un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente piu` volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.
Articolo 12
1. Il visto uniforme istituito all’articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente all’articolo 17.
2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.
3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d’applicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.
Articolo 13
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest’ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.
Articolo 14
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest’ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o piu` Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o piu` Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.
Articolo 15
In linea di principio, i visti di cui all’articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
Articolo 16
Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell’articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all’articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne le altre Parti contraenti.
Articolo 17
1. Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l’ esame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.
2. Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto è subordinato alla consultazione dell’autorità centrale della Parte contraente adita nonchè, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti contraenti.
3. Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai punti seguenti:
a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b. autorità incaricate del rilascio dei visti;
c. condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;
d. forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;
e. condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;
f. modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;
g. principi per l’elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l’articolo 96.
Sezione 2
Visti per soggiorni di lunga durata
Articolo 18
1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, d ed e, ovvero figuri nell’elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.
CAPITOLO QUARTO
Condizioni di circolazione degli stranieri
Articolo 19
1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
2. Fino all’introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell`articolo 22.
Articolo 20
1. Gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 22.
Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino nell’ elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un’autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l’elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell’ articolo 22.
Articolo 22
1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all’ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall’ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un’altra Parte contraente sono soggetti all’obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
Articolo 23
1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un’altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l’immediata partenza dello straniero, quest’ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l’allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l’interessato a soggiornare nel suo territorio.
4. L’allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo nè all’applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.
Articolo 24
Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall’obbligo di allontanamento previsto all’articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.
CAPITOLO QUINTO
Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione
Articolo 25
1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest’ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno. viene rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest`ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato si fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest` ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.
CAPITOLO SESTO
Misure di accompagnamento
Articolo 26
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:
a. Se ad uno straniero viene rifiutato l’ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero. nel Paese terzo dal quale è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.
b. Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nei territori delle Parti contraenti.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi. che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.
Articolo 27
1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di un’altra Parte contraente, essa ne informa quest`ultima.
3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un’altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.
CAPITOLO SETTIMO
Responsabilità per l’esame delle domande di asilo
Articolo 28
Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d’applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione.
Articolo 29
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l’esame di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.
2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.
3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l’esame della domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti nell’ articolo 30.
4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda d’asilo anche se la responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un’altra Parte contraente.
Articolo 30
1. La Parte contraente responsabile per l’esame di una domanda d’asilo determinata nel modo seguente:
a. Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l’asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per l’esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un’ altra Parte contraente è competente la Parte contraente che ha dato l`autorizzazione.
b. Se piu` Parti contraenti hanno accordato al richiedente l’asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza piu` lontana.
c. Fintantochè il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a e b sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente l’asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel frattempo essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.
d. Se il richiedente l’asilo è esonerato dall’obbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte Contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il richiedente l’asilo sia esonerato dall’obbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui frontier e esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti.
Se la domanda d’asilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al richiedente un visto di transito – indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti – e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il richiedente l’asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione, quest’ultima è competente per l’esame della domanda.
e. Se il richiedente l’asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso. di uno o piu` documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti.
f. Se uno straniero la cui domanda d’asilo è già all’esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.
g. Se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda semprechè il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.
2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell` articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata dai propri obblighi.
3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.
Articolo 31
1. Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al piu` presto quale di esse è responsabile per l’esame di una domanda di asilo.
2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell’articolo 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.
3. La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente l’asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è competente per il suo esame.
Articolo 32
La Parte contraente è responsabile per l’esame della domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo 33
1. Qualora il richiedente l’asilo si trovi irregolarmente nel territorio di un’altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.
2. Il paragrafo 1 non si applica allorchè l’altra Parte contraente ha accordato al richiedente l’asilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per l’istruzione della domanda è trasferita all’altra Parte contraente.
Articolo 34
1. La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di un’altra Parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti contraenti.
Articolo 35
1. La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la responsabilità dell’esame della domanda di asilo di un membro della sua famiglia, semprechè gli interessati siano consenzienti.
2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.
Articolo 36
Ciascuna Parte contraente responsabile dell’esame della domanda di asilo può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o culturali, chiedere ad un’altra Parte contraente di accettare tale responsabilità semprechè l’interessato lo desideri. La Parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.
Articolo 37
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente quanto piu` presto possibile le informazioni riguardanti:
a. le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l’asilo, al piu` tardi al momento della loro entrata in vigore;
b. i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l’asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;
c. l’emergere o l’aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l’asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;
d. le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.
2. Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei richiedenti l’asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.
3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti contraenti.
Articolo 38
1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l’asilo necessari allo scopo:
– di determinare la Parte contraente responsabile per l’esame della domanda di asilo;
– di esaminare la domanda di asilo:
– di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2. Tali dati possono riguardare esclusivamente
a. l’identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari)
b. i documenti d’identità e di viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio ecc.);
c. gli altri elementi necessari per stabilire l’identità del richiedente;
d. i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e. i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;
f. il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
g. se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa.
3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un’altra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l’asilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni è subordinata in ogni caso all’assenso del richiedente l’asilo.
4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.
5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate:
– di determinare la Parte contraente responsabile per l’esame della domanda di asilo;
– dell’esame della domanda;
– dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l’esattezza e l’attualitá.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle.
7. Un richiedente l’asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantochè sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l`eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.
8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la rice zione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.
9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.
10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate riserva a informazioni di tipo analogo.
11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire l’osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
12. Se una o piu` Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l’informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un’istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell’uso dei dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.
TITOLO III
Polizia e sicurezza
CAPITOLO PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia
Articolo 39
1. Le Parti contraenti si impegnano a far si` che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l’applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.
2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.
3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l’autorità di polizia richiedente avverte al piu` presto della sua domanda diretta l’organo centrale incaricato, nella Parte contraente richiesta della cooperazione internazionale fra polizie.
4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali piu` completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.
Articolo 40
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell`ambito di indagine giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un’altra Parte contraente se quest’ultima ha autorizzato l’osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.
A richiesta, l’osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un’autorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta.
2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preventiva dell’altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l’osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:
a. Durante l’osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all’autorità della Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l’osservazione continua;
b. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
L’osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b. oppure se non è stata ottenuta l `autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
3. L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:
a. Gli agenti addetti all’osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.
b. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l’autorizzazione è stata accordata.
c. Gli agenti addetti all’osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
d. Durante l’osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d’ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.
e. L’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.
f. Gli agenti addetti all’osservazione non possono fermare nè arrestare la persona che ne è oggetto.
g. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all’osservazione.
h. Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l’osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all’inchiesta conseguente all’operazione alla quale hanno partecipato, nonchè alle procedure giudiziarie.
4. Gli agenti di cui a paragrafi 1 e 2 sono:
– per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della “police judiciaire près les parquets”, della “gendarmerie” e della “police communale”, nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
– per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello “Zollfahdungsdienst” (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
– per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della “police nationale” e della “gendarmerie nationale”, nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
– per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della ” gendarmerie” e della “police” nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
– per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della “Rijkspolitie” e della “Gemeentepolitie” nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
5. L’autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
– per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat gènèral de la Police Judiciaire;
– per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
– per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police Judiciaire;
– per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur gènèral d’Etat;
– per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van Justitie competente per l’osservazione transfrontiera.
6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d’applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell’articolo stesso.
7. L’osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:
– assassinio,
– omicidio,
– stupro,
– incendio doloso,
– moneta falsa,
– furto e ricettazione aggravati,
– estorsione,
– sequestro di persona e presa in ostaggio,
– tratta di persone,
– traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
– infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
– distruzione mediante esplosivi,
– trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo 41
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l’inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un’altra Parte contraente quando le autorità competenti dell’altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell’ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all’articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l’inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà sia evasa.
Al piu` tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L’inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto.
L’inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. Gli agenti impegnati nell’inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.
b. Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l’inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell`inseguimento pos sono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l’nseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l’identità o procedere al suo arresto.
3. L’inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;
b. senza limiti di spazio o di tempo.
4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:
a. I seguenti reati:
– assassinio,
– omicidio,
– stupro,
– incendio doloso,
– moneta falsa,
– furto e ricettazione aggravati,
– estorsione,
– sequestro di persona e presa in ostaggio,
– tratta di persone,
– traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
– infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
– distruzione mediante esplosivi,
– trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
– reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.
5. I reati che possono dar luogo ad estradizione.
L’inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:
a. Gli agenti impegnati nell’inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.
b. L’inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.
c. L’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.
d. Gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili, per l’uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l’uso di abiti civili combinato con l’uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono – essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
e. Gli agenti impegnati nell’inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.
f. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.
g. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati nell’inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l’inseguimento non abbia portato all’arresto della persona inseguita.
h. Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnata nell’inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l’inseguimento, il loro apporto all’indagine conseguente all’operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie
6. La persona che, in seguito all’azione prevista al paragrafo 2 sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al piu` tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione
7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
– per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della police judiciaire près les parquets della “gendarmerie” e della “police communale”, nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
– per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
– per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della “police nationale” e della “gendarmerie nationale” nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
– per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della “gendarmerie” e della “police” nonchè alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi ed, il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
– per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della “Rijfispolitie” e della “Gemeentepolitie nonchè”, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d’armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l’applicazione dell’articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 modificato dal protocollo dell` 11 maggio 1974.
9. All’atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell’inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un’altra, purchè quest’ultima non restringa la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dell’ altra delle frontiere interne.
10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d’applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.
Articolo 42
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in missione nel territorio di un’altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di quest’ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.
Articolo 43
1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un’altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.
2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni ai cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un’altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest’ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell’importo dei danni da essa subiti ad un’altra Parte contraente.
Articolo 44
1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell’ambito dell’osservazione e dell’inseguimento transfrontalieri.
2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:
a. scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio appropriato;
b. l’ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;
c. la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone stesse;
d. coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.
Articolo 45
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:
a. il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d’identità valido;
b. le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.
Articolo 46
1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest’ultima ai fini dell` assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all’articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie.
L’organo centrale ne è avvertito quanto prima.
Articolo 47
1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell’altra Parte contraente.
2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:
a. in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;
b. nell’esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e frapolizie in materia penale;
c. per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.
3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di Polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell’ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d’origine e dalla Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.
4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o piu` altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.
CAPITOLO SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale
Articolo 48
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell’Unione economica Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare l`applicazione di detti accordi.
2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione delle disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
Articolo 49
L’assistenza giudiziaria è accordata anche:
a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
c. nelle procedure di grazia;
d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l’esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull’azione penale.
e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un’ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;
f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell’esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all’interruzione dell’esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.
Articolo 50
1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al Trattato di cui all’articolo 48, l`assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d’imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall’articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l’ Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all’articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.
2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.
3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.
4. L’assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l’importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il, valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l’operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell’imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l’assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un’autorità giudiziaria.
Articolo 51
Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a. il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraente con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell’altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.
1. L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.
Articolo 52
1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un’altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.
2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l’atto è redatto, quest’ultimo – o almeno le parti importanti del medesimo – deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l’autorità che invia l’atto sa che il destinatario conosce soltanto un’altra lingua, l’atto – o almeno le parti importanti del medesimo – deve essere tradotto in quest`altra lingua.
3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand’anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L’autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l’articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell’ 11 maggio 1974.
4. Se il fatto all’origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l’invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l’invio di documenti attenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l’indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.
Articolo 53
1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all`altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell`Organizzazione internazionale di polizia criminale.
3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della giustizia.
4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s’intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.
5. Le denuncie ai fini dell` instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all’articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all’articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell`11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.
CAPITOLO TERZO
Applicazione del principio Ne bis in idem
Articolo 54
Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa piu` essere eseguita.
Articolo 55
1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell` accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione dichiarare di non essere vincolata dall’ articolo 54 in uno o piu` dei seguenti casi:
a. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest’ultimo caso questa eccezione non si applica se i, fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;
c. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stata commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.
2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all’eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.
3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o piu` delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto l`instaurazione del procedimento penale all’altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.
Articolo 56
Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest` ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.
Articolo 57
1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l`imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste saranno fornite al piu` presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell`accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
Articolo 58
Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all`applicazione di disposizioni nazionali piu` ampie, concernenti l’effetto “ne bis in idem” attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
CAPITOLO QUARTO
Estradizione
Articolo 59
1. Le disposizioni del presente Capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonchè, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell` Unione economica Benelux, il capitolo 1 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell’ 11 maggio 1974 ed a facilitare l`applicazione di detti accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l`applicazione delle disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.
Articolo 60
Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.
Articolo 61
La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno un anno.
Articolo 62
1.In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le disposizioni della Parte contraente richiedente.
2. Un’amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta all`estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella Parte contraente.
3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del procedimento qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della Parte contraente richiesta non fa venir meno l’obbligo di estradare.
Articolo 63
Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al Trattato citati all` articolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all` articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dell`esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.
Articolo 64
Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, effettuata conformemente all’articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’ articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dell’articolo 15 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo del 1^ maggio 1974.
Articolo 65
1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente richiesta.
2. I Ministeri competenti sono:
– per il Regno di Belgio: il Ministero della Giustizia;
– per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati; – per la Repubblica francese: il Ministero degli Affari Esteri;
– per il Granducato di Lussemburgo il Ministero della Giustizia;
– per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;
Articolo 66
1. Se l`estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare l`estradizione senza procedura formale di estradizione, purchè la persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di quest`ultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell`audizione la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.
2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.
CAPITOLO QUINTO
Trasmissione dell` esecuzione delle sentenze penali
Articolo 67
Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.
Articolo 68
1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un’altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, all’esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest’ultima Parte contraente, qualora l`evaso si trovi nel suo territorio, di continuare l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. In attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione dell’esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista (“gardeà vue”) oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.
Articolo 69
La trasmissione dell’esecuzione a norma dell’articolo 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.
CAPITOLO SESTO
Stupefacenti
Articolo 70
1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al Comitato esecutivo.
2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.
Articolo 71
1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonchè alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*) tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope
(*)Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle Sostanze psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze psicotrope.
2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l’ esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonchè la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.
3. Allo scopo di lottare contro l`importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la Cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonchè dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all’ articolo 70. Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonchè il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.
4. Al fine di assicurare l`osservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.
5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.
Articolo 72
1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Articolo 73
1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le forniture sorvegliate, nell’ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. La decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico sulla base di un’ autorizzazione preventiva di ciascuna Parte contraente interessata.
3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell` operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.
Articolo 74
Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all’ articolo 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all’interno del paese.
Articolo 75
1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, semprechè esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un`autorità competente dello Stato di residenza.
2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.
3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l’autentica del certificato di cui al paragrafo 2.
Articolo 76
1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, norme d`etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o piu` Parti contraenti, a controlli piu` severi di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l’efficacia di tali controlli.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3 Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno al Comitato esecutivo.
CAPITOLO SETTIMO
Armi da fuoco e munizioni
Articolo 77
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente Capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all’acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.
2. Il presente Capitolo riguarda l’acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone, fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, nè l’acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, nè la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.
Articolo 78
1. Nell’ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:
a. armi proibite,
b. armi soggette ad autorizzazione,
c. armi soggette a dichiarazione.
2. L`otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all`oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.
3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.
Articolo 79
1. L’elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:
a. armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
b. armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
c. armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
d. munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.
e. munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonchè i proiettili per tali munizioni.
2. Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico non vi si oppongono.
Articolo 80
1. L’elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggette ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:
a. armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
d. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere piu` di tre cartucce;
e. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatica a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;
f. armi da fuoco civili semiautomatiche, dall` apparenza di un’arma da fuoco automatica da guerra.
2. L’elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:
a. armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purchè l’impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottola sia garantita da mezzi tecnici e purchè il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;
b. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere piu` di tre cartucce senza essere ricaricati, purchè il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con la utensileria corrente in armi con serbatoio e camera che possono contenere piu` di tre cartucce.
Articolo 81
L’elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono nè proibite nè soggette ad autorizzazione:
a. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o piu` canne rigate;
c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;
d. armi elencate all’ articolo 80, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 82
Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:
a. le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono – salvo eccezioni – anteriori al 1^ gennaio 1870, semprechè esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
b. le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purchè esse non permettano l’impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
c. le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.
Articolo 83
Un` autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un’arma da fuoco di cui all’ articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:
a. l’interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;
b. l’interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere l’arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;
c. l’interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l’ordine pubblico;
d. il motivo addotto dall` interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.
Articolo 84
1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all’articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all’articolo 85.
2. Qualora un’arma sia ceduta da una persona non menzionata nell’ articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna Parte contraente.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all` identificazione delle persone e delle armi in questione.
Articolo 85
1. Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all’obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.
L`autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta l`identificazione e rechino il marchio del fabbricante.
3. Le Parti contraenti prevedono l’obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell`autorizzazione rilasciata al suo detentore.
Articolo 86
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di un` autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.
2. Le Parti contraenti possono autorizzare la cessione temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.
Articolo 87
1. Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione che consentono il ritiro dell`autorizzazione qualora il titolare non soddisfi piu` alle condizioni di rilascio previste dall`art.83.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell’ arma da fuoco ed la revoca dell’autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.
Articolo 88
1. I titolari di un` autorizzazione di acquisizione di un’arma da fuoco sono esonerati dall`autorizzazione per l`acquisizione di munizioni destinate a tale arma.
2. L`acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un`autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile all’arma alla quale le munizioni sono destinate.
L`autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.
Articolo 89
Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto dell`evoluzione tecnica ed economica nonchè della sicurezza dello Stato.
Articolo 90
Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni piu` rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.
Articolo 91
1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo dell`acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell’ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito all`acquisizione di armi da fuoco da parte di persone semplici privati o armaioli commercianti abitualmente residenti o stabilite nel territorio di una altra Parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.
2. Lo scambio di informazioni riguarda:
a. tra due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell’ allegato 1, parte A, nr.1, lettere da a ad h, della citata convenzione;
b. tra due Parti contraenti di cui una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggette da ciascuna Parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.
3. Le informazioni relative all’ acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:
a. data di acquisizione e identità dell’ acquirente, vale a dire:
– se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identita’ nonchè la data del rilascio e l’ indicazione della Autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no.
– se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonchè cognome, nomi, data e luogo di nascita , indirizzo e numero di passaporto o della carta d’ identità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica.
b. modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell’ arma da fuoco in questione nonchè il numero di matricola (identificazione).
4. Ciascuna Parte contraente designa un’ Autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione di tale Autorità.
5. L’ Autorità designata da ciascuna Parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.
TITOLO IV
Sistema d’Informazione Schengen
CAPITOLO PRIMO
Istituzione del Sistema d’ Informazione Schengen
Articolo 92
1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d`informazione in appresso denominato Sistema d’ Informazione Schengen, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un’unità di supporto tecnico. Il Sistema d’Informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d’interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all’interno del paese conformemente alla diritto nazionale nonchè, per la sola categoria di segnalazioni di cui all’articolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell’amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.
2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d’ Informazione Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell’unità di supporto tecnico per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all’atto dell’ istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l`unità di supporto tecnico. L’ archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà all`interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, l’unità di supporto tecnico del Sistema d’ Informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce l’identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L’archivio dell’unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nell’articolo 113, paragrafo 2.
CAPITOLO SECONDO
Gestione ed utilizzazione del Sistema d’Informazione Schengen
Articolo 93
Il Sistema d`Informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione di preservare l’ ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l`applicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione.
Articolo 94
1. Il Sistema d’Informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100 La Parte contraente che fornisce la segnalazione verifica se l’importanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema d’Informazione Schengen.
2. Le categorie di dati sono le seguenti:
a. persone segnalate,
b. gli oggetti di cui all’articolo 100 ed i veicoli di cui all’articolo 99.
3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:
a. cognome e nome,”alias” eventualmente registrati separatamente;
b. segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c. prima lettera del secondo nome;
d. data e luogo di nascita;
e. sesso;
f. cittadinanza;
g. indicazione che le persone in questione sono armate;
h. indicazione che le persone in questione sono violente;
i. motivo della segnalazione;
j. linea di condotta da seguire.
Non sono autorizzate altre menzioni in particolare i dati nell’articolo 6 prima fase della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati a carattere personale.
4. Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il. proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell’archivio della sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen, un’indicazione volta a far si` che l`esecuzione nella condotta da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo occorre procedere a consultazioni con le altri Parti contraenti.
Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.
Articolo 95
1. I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto ai fini di estradizione, sono inseriti a richiesta dell’autorità giudiziaria della Parte contraente richiedente.
2. Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la effettua verifica se l’arresto è autorizzato dal diritto nazionale delle Parti contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti interessate.
La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con il mezzo piu` rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni essenziali relative al caso:
a. autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b. esistenza di un mandato d’arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;
c. natura e qualificazione giuridica del reato;
d. descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;
e. per quanto possibile, le conseguenze del reato.
3. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell’archivio della sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen un’indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l’arresto in seguito alla segnalazione. L`indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dall` inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l’arresto richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all’origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un’indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all`arresto richiesto mediante la segnalazione.
4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare all’indicazione. La Parte contraente richiesta adotta necessarie disposizioni affinchè la segnalazione è convalidata, si esegua senza indugio la linea di condotta stabilita.
5. Se non è possibile procedere all’arresto in quanto un esame non si è ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una Parte contraente richiesta, quest`ultima deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.
6. Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di procedere all’arresto conformemente al diritto nazionale.
Articolo 96
1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a. di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno.
b. di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all’ articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente.
3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.
Articolo 97
I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione a richiesta dell`autorità competente o dell`autorità giudiziaria competente della Parte che effettua la segnalazione, sono inseriti affinchè le autorità di polizia comunichino il luogo di soggiorno alla Parte che effettua la segnalazione o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che devono essere internate per decisione di un’autorità competente. Se la persona di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata al suo consenso.
Articolo 98
1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono inseriti, a richiesta dell’autorità giudiziaria competente, ai fini della comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.
2 Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative all’ assistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo 99
1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5.
2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
a. qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,
b. qualora la valutazione globale dell’interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.
3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall’interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.
4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse all’autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all’interno del Paese:
a. il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;
b. il luogo, il momento o il motivo della verifica;
c. l’itinerario e la destinazione del viaggio;
d. le persone che accompagnano l`interessato o gli occupanti del veicolo;
e. il veicolo usato;
f. gli oggetti trasportati;
g. le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.
In fase di raccolta di tali informazioni, occorrera` fare in modo di non mettere in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.
5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza discreta.
6. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell’archivio della sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen un indicazione tesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l’esecuzione della condotta da eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del controllo specifico. L’indicazione deve essere cancellata al piu` tardi entro ventiquattro ore dall’inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono eseguire la condotta richiesta tramite segnalazione.
Articolo 100
1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel Sistema di Informazione Schengen.
2. Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l’autorità che la constata si mette in c ontatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per conco rdare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere t rasmessi dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione. Le misure che dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto l’o ggetto dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.
3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:
a. veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
b. rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
c. armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
d. documenti intatti rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
e. documenti d’identità rilasciati (passaporti, carte d’identità, patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
f. banconote (banconote registrate).
Articolo 101
1. L’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’Informazione Schengen e il diritto di consultarli – direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia di:
a. controlli alle frontiere;
b. altri controlli di polizia e doganali effettuati all’interno del Paese e relativo coordinamento.
2. Inoltre, l’accesso ai dati inseriti conformemente all’articolo 96 ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l’esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l` amministrazione degli stranieri nei quadro dell`applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. L’accesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l`assorbimento dei propri compiti.
4. Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l`elenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema d’Informazione Schengen.
L’elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti.
CAPITOLO TERZO
Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del Sistema d’Informazione Schengen
Articolo 102
1. Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, semprechè l`operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all’articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.
3. Nell’ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale scopo deve essere ottenuta I’ autorizzazione preventiva della Parte contraente che effettua la segnalazione.
4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi.
In deroga, i dati inseriti conformemente all’articolo 96 potranno essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente, soltanto per gli scopi di cui all’articolo 101, paragrafo 2.
5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
Articolo 103
Ciascuna Parte contraente provvede affinchè una trasmissione in media su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d’ Informazione Schengen dall’organo di gestione dell’archivio, ai fini del controllo dell`ammissibilità dell`interrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.
Articolo 104
1. Fatte salve condizioni piu` rigorose previste dalla presente Convenzione, alla segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente che la effettua.
2. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari, il diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile ai dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
3. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari riguardanti l’esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che esegue la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione
Articolo 105
La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dell`inserimento dei dati nel Sistema d’Informazione Schengen.
Articolo 106
Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa introdotti.
2. Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione in possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto o di fatto, ne avverte al piu` presto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione; quest` ultima deve obbligatoriamente verificare la comunicazione e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.
3. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Parte contraente che non è all’origine della segnalazione sottopone per un parere il caso all’autorità di controllo comune cui all’articolo 115, paragrafo 1.
Articolo 107
Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce un`ulteriore segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito la prima segnalazione in merito all`integrazione delle segnalazioni. A tale scopo le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.
Articolo 108
1. Ciascuna Parte contraente designa un`autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
2. Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità.
3. La suddetta autorità è responsabile del corretto funzionamento della sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen, e prende le misure atte a garantire l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.
4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l` autorità di cui al paragrafo 1.
Articolo 109
1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d’Informazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto della Parte contraente presso la quale l`interessao lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto, l’autorità nazionale di controllo prevista all’articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può Comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.
2. La comunicazione dell’informazione alla persona interessata è rifiutata se essa può nuocere all’esecuzione di un compito legale indicato nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa è respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.
Articolo 110
Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.
Articolo 111
1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l’autorità competente in base al diritto nazionale, con un azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2. Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell’articolo 116.
Articolo 112
1. I dati personali inseriti nel Sistema d’Informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quale sono stati forniti.
Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all’articolo 99.
2. Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame piu` brevi conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L’unità di supporto tecnico del Sistema d` Informazione Schengen segnala automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.
4. La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può nel periodo di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato all’unità di supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.
Articolo 113
1. I dati diversi da quelli di cui all’articolo 112 sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d’identità rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.
2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l’unità di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento.
Successivamente, essi debbono essere distrutti.
Articolo 114
1. Ciascuna Parte contraente designa un’autorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente dell’archivio della sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen e di verificare che l’elaborazione e l`utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata. A tale scopo l’autorità di controllo ha l`accesso all’archivio della sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen.
2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d’Informazione Schengen nonchè l’utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso la quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un’altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con l’autorità di controllo di detta Parte.
Articolo 115
Al fine di esercitare il controllo dell’unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen è istituita un’autorità di controllo comune. Tale autorità è composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale di controllo.Ciascuna Parte contraente dispone di un voto deliberante.Il controllo è esercitato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tendente a regolamentare l’utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dell’unità di supporto tecnico.
2. L’autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell `unità di supporto tecnico del Sistema d`Informazione Schengen. A tale scopo essa ha accesso all’unitá.
3. L’autorità di controllo comune è del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall’utilizzazione del Sistema d’Informazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi nell’esercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero nell’esercizio del diritto di accesso al Sistema, nonchè ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.
4. Le relazioni preparate dall’autorità di controllo comune sono trasmesse agli organi ai quali pervengono le relazioni delle Autorità di controllo nazionali.
Articolo 116
1. Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all’uso dell’archivio nazionale del Sistema d’Informazione Schengen. La disposizione si applica anche quando i danni siano stati causati dalla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, avendo essa inserito dati contenenti errori di diritto o di fatto.
2. Se la Parte contraente contro la quale è promossa un’azione non è la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest` ultima è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.
Articolo 117
1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al piu` tardi al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tendente a regolare l’uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.
2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.
Articolo 118
1. Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen, le misure atte:
a. ad impedire alle persone non autorizzate l’accesso alle apparecchiature utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli all’ ingresso delle installazioni)
b. ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c. ad impedire che nell’archivio siano inseriti senza autorizzazione, dei dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell’inserimento);
d. ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo dell`utilizzazione);
e. a garantire che, ai fini dell’uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza (controllo dell’accesso);
f. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell` inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell`introduzione);
h. ad impedire che, all’atto della trasmissione di dati di natura personale nonchè del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).
2. Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari per garantire la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al di fuori dei territori delle Parti contraenti. Tali misure devono essere comunicate all’autorità di controllo comune.
3. Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamentodi dati della propria sezione del Sistema d’Informazione Schengen, soltanto persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.
4. La Parte contraente responsabile dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’Informazione Schengen adotta per quest’ultimo le misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
CAPITOLO QUARTO
Ripartizione dei costi del Sistema d’Informazione Schengen.
Articolo 119
1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’ articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d’ Informazione Schengen con l’unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base all’aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema di Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.
TITOLO V
Trasporto e circolazione delle merci
Articolo 120
1. Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinchè le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.
2. Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni all’atto dello sdoganamento delle merci per l`immissione al consumo. A scelta dell’interessato, lo sdoganamento può essere effettuato all’interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all’interno del paese.
3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell’ambito delle Comunità Europee.Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell` osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonchè ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.
4. Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne l’osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di Comunità europee e di altri organismi internazionali.
Articolo 121
1. Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.Il Comitato esecutivo adotta l’elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.
2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.
3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione delle specie.
4. A richiesta, l’autorità competente rilascia un certificato fitosanitario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.
Articolo 122
1. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale,
a. ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;
b. ad armonizzare le modalità e l’intensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;
c. ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle sanzioni applicabili;
d. ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte nell` attuazione delle misure e dei controlli.
2. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le frontiere interne.A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un`infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta all’atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.
Articolo 123
1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro l`obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, semprechè il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte contraente.
Fatte salve dette ,concertazioni, e al fine di garantire l` efficacia dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.
2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all’interno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.
3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.
Articolo 124
Il numero e l’intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile. La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono dall’aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.
Articolo 125
1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento,delle proprie amministrazioni doganali.
2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.
3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nell’ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di origine.
TITOLO VI
Protezione dei dati di natura personale
Articolo 126
1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato dei dati di natura personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente adotterà, al piu` tardi al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale.
2. La trasmissione dei dati di natura personale prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni per la protezione dei dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione.
3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati di natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini possibile soltanto conl`autorizzazione preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria;l`autorizzazione può essere concessa semprechè sia consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;
b. i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell’ambito delle finalità di cui alla lettera a;
c. la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest` ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne l’inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;
d. una Parte contraente non può invocare il fatto che un’altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione a causa della utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di indennizzo dalla Parte contraente destinataria;
e. la trasmissione e la ricezione dei dati personali devono essere registrate nell`archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sonoinseriti;
f. L`Autorità di controllo comune di cui all’ articolo 115 può a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo II. Capitolo 7 e nel Titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo 127
1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, dati personali sono trasmessi ad un’altra Parte contraente, le disposizioni dell’ articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.
2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad un’altra Parte contraente in applicazione della presente Convenzione, l’articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione del punto e, è applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a. la trasmissione e la ricezione dei dati personali sono registrate per iscritto; quest`obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;
b. la Parte contraente destinataria garantisce, per l`utilizzazione dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per l`utilizzazione di dati di natura simile;
c. l’accesso ai dati e le condizioni alle quali concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo Il, Capitolo 7, al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5 e al Titolo IV.
Articolo 128
1. La trasmissione dei dati personali prevista dalla presente convenzione potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione relativamente al trattamento dei dati personali negli archivi.
2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto una autorità di controllo di esercitare in uno o piu` settori un controllo indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa autorità di sorvegliare l’osservanza delle disposizioni del presente Titolo nei settori in questione.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo Il, Capitolo 7 e al Titolo III, Capitoli 2, 3,4 e 5.
Articolo 129
In relazione alla trasmissione dei dati di natura personale in applicazione del Titolo III, Capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i principi della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tendente a regolare l’utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione dell’articolo 46, si applicano le disposizioni seguenti:
a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;
b. i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione preventiva della Parte contraente che li fornisce;
c. a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che trasmette i dati dell’uso che ne è stato fatto dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.
Articolo 130
Se dei dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui all’articolo 47 all`articolo 125, le disposizioni del presente Titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla Parti contraente che lo ha distaccato nel territorio dell’altra Parti contraente.
TITOLO VII
Comitato esecutivo
Articolo 131
1. E’ istituito un Comitato esecutivo per l’applicazione della presente Convenzione.
2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.
Articolo 132
1. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato esecutivo. Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso da un ministro responsabile dell’attuazione della presente Convenzione; egli può farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.
2. Il Comitato esecutivo decide all’ unanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo può stabilire una procedura scritta per l’adozione delle decisioni.
3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.
4. Il Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o può per altri compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti.
Articolo 133
Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Articolo 134
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 135
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
Articolo 136
1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.
2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o piu` Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l’accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, semprechè detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtú dell’ articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 137
La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all’articolo 60.
Articolo 138
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.
Articolo 139
1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest’ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all’istituzione, alle attività ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all’entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.
Articolo 140
1. Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente Convenzione. L’adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti contraenti.
2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
Articolo 141
1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre parti contraenti. A richiesta di una Parte con traente le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell`entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.
3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
Articolo 142
1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell’articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell’entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
FOEDUS PACTUM – ANNO DOMINI MCCXCI
In nomine Domini amen.
Honestati consulitur et utilitati publice providetur, dum pacta quietis et pacis statu debito solidantur.
Noverint igitur universi, quod homines vallis Uranie universitasque vallis de Switz ac communitas hominum Intramontanorum Vallis Inferioris maliciam temporis attendentes, ut se et sua magis defendere valeant et in statu debito melius conservare, fide bona promiserunt invicem sibi assistere auxilio, consilio quolibet ac favore, personis et rebus, infra valles et extra, toto posse, toto nisu contra omnes ac singulos, qui eos vel alicui de ipsis aliquam intulerint violentiam, molestiam aut iniuriam in personis et rebus malum quodlibet machinando.
Ac in omnem eventum quelibet universitas promisit alteri accurrere, cum necesse fuerit, ad succurrendum et in expensis propriis, prout opus fuerit, contra impetus malignorum resistere, iniurias vindicare, prestito super hiis corporaliter iuramento absque dolo servandis antiquam confederationis formam iuramento vallatam presentibus innovando, ita tamen, quod quilibet homo iuxta sui nominis conditionem domino suo convenienter subesse teneatur et servire.
Conmuni etiam consilio et favore unanimi promisimus, statuimus ac ordinavimus, ut in vallibus prenotatis nullum iudicem, qui ipsum officium aliquo pretio vel pecunia aliqualiter conparaverit vel qui noster incola vel conprovincialis non fuerit, aliquatenus accipiamus vel acceptemus.
Si vero dissensio suborta fuerit inter aliquos conspiratos, prudentiores de conspiratis accedere debent ad sopiendam discordiam inter partes, prout ipsis videbitur expedire, et que pars illam respueret ordinationem, alii contrarii deberent fore conspirati.
Super omnia autem inter ipsos extitit statutum, ut, qui alium fraudulenter et sine culpa trucidauerit, si deprehensus fuerit, vitam ammittat, nisi suam de dicto maleficio valeat ostendere innocentiam, suis nefandis culpis exigentibus, et si forsam discesserit, nunquam remeare debet. Receptatores et defensores prefati malefactoris a vallibus segregandi sunt, donec a coniuratis provide revocentur.
Si quis vero quaemquam de conspiratis die seu nocte silentio fraudulenter per incendium vastaverit, is numquam haberi debet pro conprovinciali. Et si quis dictum malefactorem fovet et defendit infra valles, satisfactionem prestare debet dampnificato.
Ad haec si quis de coniuratis alium rebus spoliaverit vel damnificauerit qualitercumque, si res nocentis infra valles possunt reperiri, servari debent ad procurandam secundum iustitiam lesis satisfactionem.
Insuper nullus capere debet pignus alterius, nisi sit manifeste debitor vel fidejussor, et hoc tantum fieri debet de licentia sui iudicis speciali.
Preter haec quilibet oboedire debet suo iudici et ipsum, si necesse fuerit, iudicem ostendere infra [vallem], sub quo parere potius debeat iuri.
Et si quis iudicio rebellis exstiterit ac de ipsius pertinatia quis de conspiratis damnif[i]catus fuerit, predictum contumacem ad prestandam satisfactionem iurati conpellere tenentur universi.
Si vero guerra vel discordia inter aliquos de conspiratis suborta fuerit, si pars una litigantium iustitie vel satisfactionis non curat recipere conplementum, reliquam defendere tenentur coniurati.
Suprascriptis statutis pro conmuni utilitate salubriter ordinatis concedente Domino in perpetuum duraturis. In cuius facti evidentiam presens instrumentum ad peti[ci]onem predictorum confectum sigillorum prefatarum trium universitatum et vallium est munimine roboratum.
Actum anno Domini MCCXCI primo incipiente mense Augusto.
Convenzione di Dublino – “Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea”.
Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee.
Sua Maestà il Re dei Belgi
Sua Maestà la Regina di Danimarca
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania
Il Presidente della Repubblica Ellenica
Sua Maestà il Re di Spagna
Il Presidente della Repubblica francese
Il Presidente dell’Irlanda
Il Presidente della Repubblica Italiana
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi
Il Presidente della Repubblica portoghese
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
in appresso denominati “Stati membri“.
Considerando l’obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell’8 e 9 dicembre 1989;
Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati un’adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, in appresso denominati rispettivamente “convenzione di Ginevra” e protocollo di New York;
Considerando l’obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui ambito, in particolare, sarà garantita la libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce al Comunità economica europea, modificato dall’atto unico europeo;
Consapevoli della necessità di adottare misure per evitare che la realizzazione di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l’asilo nell’incertezza quanto all’esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l’asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l’asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l’esame della domanda di asilo.
Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;
Decisi ad attuare, per l’applicazione della presente convenzione, una stretta cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni;
Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato:
Sua Maestà il Re dei Belgi
Sua Maestà la Regina di Danimarca
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania
Il Presidente della Repubblica ellenica
Sua Maestà il Re di Spagna
Il Presidente della Repubblica francese
Il Presidente dell’Irlanda
Il Presidente della Repubblica Italiana
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi
Il Presidente della Repubblica portoghese
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Art. 1
Ai fini della presente convenzione si intende per:
straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;
domanda di asilo; domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York;
richiedente l’asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;
esame di una domanda di asilo: l’insieme dei provvedimenti relativi all’esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo in virtù delle disposizioni della presente convenzione;
titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l’istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo;
visto d’entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;
visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di un porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transito.
La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g).
Art. 2
Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare coni servizi dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell’applicazione di questi strumenti.
Art. 3
Gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata.
La domanda è presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l’ordine in cui sono presentati.
La domanda è presa in esame da detto Stato in conformità della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali.
Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l’asilo vi consenta. Lo stato membro competente secondo i succitati criteri è quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest’ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformità dei suddetti criteri, se quest’ultimo è stato adito con tale domanda.
Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l’asilo in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York.
Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione è competente per l’esame della domanda di asilo ha inizio allorché una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta.
Lo Stato membro al quale è presentata la domanda di asilo è tenuto alle condizioni di cui all’articolo 13 e al fine di concludere il procedimento di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo, ad accettare il richiedente l’asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il procedimento di determinazione dello Stato competente.
Tale obbligo cessa se il richiedente l’asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Art. 4
Se ad un membro della famiglia del richiedente l’asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell’esame della domanda, purché gli interessati lo desiderino.
Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l’asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l’asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato.
Art. 5
Se il richiedente l’asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.
Se il richiedente l’asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto tranne nei seguenti casi:
se il visto è quello rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato membro, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, le autorità centrali di un latro Stato membro, l’accordo di quest’ultimo non costituisce un’autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione;
se il richiedente l’asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda di un altro Stato membro nel quale non è soggetto all’obbligo del visto, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato;
se il richiedente l’asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma scritta da parte delle autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di destinazione che lo straniero dispensato dall’obbligo di visto soddisfa le condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato.
Se il richiedente l’asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è nell’ordine:
lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
lo Stato che rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura;
quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di più lunga durata di validità o, in caso di identica durata di validità, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale disposizione non è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro.
Se il richiedente l’asilo ha soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.
Qualora il richiedente l’asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non è uscito dal territorio comune, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.
Art. 6
Se il richiedente l’asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l’esame della domanda di asilo è di competenza di quest’ultimo Stato membro.
La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l’asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l’esame della domanda di asilo è di competenza di quest’ultimo Stato.
Art. 7
L’esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo dell’entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l’ingresso nel suo territorio. In questo caso l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato.
Fino all’entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di modalità di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non è considerato responsabile del controllo dell’entrata, per viaggiatori che non escono dalla zona di transito.
Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un aeroporto di uno Stato membro l’esame di detta domanda compete a quest’ultimo Stato.
Art. 8
Se lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l’esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro al quale essa è stata presentata.
Art. 9
Ogni Stato membro, anche se non competente per l’esame in base ai criteri previsti nella presente convenzione, può esaminare per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l’asilo lo desideri.
Se lo Stato membro interpellato accetta della richiesta, la competenza in merito viene ad esso trasferita.
Art. 10
Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l’obbligo di:
accettare alle condizioni di cui all’art.11, il richiedente l’asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
condurre a termine l’esame della domanda di asilo;
riammettere o riprendere alle condizioni di cui all’art.13 il richiedente l’asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro;
riprendere alle condizioni di cui all’art.13 il richiedente l’asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d’esame;
riprendere alle condizioni di cui all’art.13 lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro.
Se uno Stato membro rilascia al richiedente l’asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) gli sono trasferiti.
Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi.
Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) si estinguono se lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinché lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.
Art. 11
Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che la competenza per l’esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso può richiedere a quest’ultimo di accettare l’interessato quanto più rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo.
Se la richiesta non è formulata entro sei mesi, l’esame della domanda di asilo è di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata.
La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorità dello Stato cui è stata sottoposta la richiesta per poter riconoscere la competenza di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione.
La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri è effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente l’asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato membro.
Lo Stato membro ha l’obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale termine equivale all’accettazione della richiesta.
Il trasferimento del richiedente l’asilo dallo Stato membro ove è stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un mese dopo l’accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento qualora la procedura ha effetto sospensivo.
Le modalità specifiche per l’accettazione dell’interessato potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 18.
Art. 12
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova. Detto Stato è informato senza indugio dallo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.
Art. 12
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.
Art. 13
La riaccettazione di un richiedente l’asilo nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 7 e all’articolo 10 avviene secondo le seguenti modalità:
la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo Stato cui detta richiesta è stata presentata per constatare la propria competenza conformemente all’art. 3, paragrafo 7 e all’art. 10;
lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l’obbligo di rispondere nel termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso è tenuto a riaccettare effettivamente il richiedente l’asilo entro i più brevi termini e al massimo entro un mese dall’accettazione della ripresa a carico.
Le modalità specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell’art. 18.
Art. 14
Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti:
le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali o applicabili in materia di asilo;
i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l’asilo e alla loro ripartizione per nazionalità. essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne assicura la diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti:
le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di domande di asilo;
le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di provenienza dei richiedenti l’asilo.
Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono rispettare tale loro carattere.
Art. 15
Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per:
determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo;
l’esame della domanda di asilo;
esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Dette informazioni possono riguardare esclusivamente:
i dati personali del richiedente ed eventualmente dei membri della sua famiglia (cognome, nome – eventualmente cognome precedente – soprannomi o pseudonimi, nazionalità – attuale e precedente – data e luogo di nascita);
i documenti d’identità e di viaggio (dati, durata di validità, data di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);
gli altri elementi necessari per l’identificazione del richiedente;
i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
il luogo in cui è stata presentata la domanda;
la data dell’eventuale presentazione di una precedente domanda di asilo, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura e l’eventuale decisione adottata.
Uno Stato membro può inoltre chiedere ad un altro Stato membro di comunicare i motivi invocati dal richiedente l’asilo a sostegno della sua domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. Spetta allo Stato membro richiesto giudicare se può o meno dare seguito alla richiesta presentatagli. Comunque la comunicazione di dette informazioni è subordinata all’assenso del richiedente l’asilo.
Lo scambio di informazioni si fa su richiesta di uno Stato membro e può aver luogo esclusivamente tra le autorità la cui designazione, da parte di ogni Stato membro, è comunicata al Comitato di cui all’articolo 18.
Le informazioni fornite possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ogni Stato membro queste informazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni aventi il compito di:
determinare lo stato competente per l’esame della domanda di asilo;
esaminare la domanda di asilo;
dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Lo Stato membro che trasmette i dati ne cura l’esattezza e l’attualità.
Qualora risulti che i dati forniti da detto Stato membro sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono immediatamente informati. Essi debbono rettificare tali dati o eliminarli.
Il richiedente l’asilo ha diritto a farsi comunicare, su richiesta, i dati trasmessi che, lo riguardano, fintantoché sono disponibili.
Se egli constata che tali dati sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, egli ha il diritto ad ottenere che essi vengano rettificati o eliminati. Questo diritto è esercitato alle condizioni previste al paragrafo 6.
La trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate è oggetto di annotazione in ogni Stato membro interessato.
Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. la necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dallo Stato membro interessato.
In ogni caso alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione di quella che lo Stato destinatario riserva a informazioni di tipo analogo.
Se i dati non sono trattati automaticamente, ma in altra maniera, ogni Stato membro prende misure appropriate per garantire l’osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se uno Stato membro dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 esso può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
Se uno o più Stati membri desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di parte dei dati di cui ci paragrafi 2 e 3, l’informatizzazione è ammessa soltanto se gli Stati interessati hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che attui i principi della convenzione di Strasburgo del 28 febbraio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e se hanno affidato ad un’istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e l’uso dei dati trasmessi conformemente alla presente convenzione.
Art. 16
Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all’articolo 18 progetti di revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le difficoltà riscontrate nella sua attuazione.
Se si rileva necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione in funzione della realizzazione delle finalità dell’articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, collegata in particolare all’instaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee organizza una riunione del Comitato di cui all’articolo 18.
Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal Comitato di cui all’articolo 18. Esse entrano in vigore conformemente all’articolo 22.
Art. 17
Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali è stata conclusa la presente convenzione, detto Stato può rivolgersi al Comitato di cui all’articolo 18 affinché quest’ultimo proponga agli Stati membri misure per far fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle condizioni previste all’articolo 16, paragrafo 3.
Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il Comitato, deliberando conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere provvisoriamente l’applicazione delle disposizioni della convenzione; questa sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea o contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri.
Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le disposizioni della presente convenzione.
Art. 18
E’ istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro.
La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee.
La Commissione delle Comunità europee può assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4.
Il Comitato esamina, su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all’applicazione e all’interpretazione della presente convenzione.
Il Comitato adotta le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 6 e all’articolo 13, paragrafo 2 e dà l’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Il Comitato adotta a norma dell’articolo 16 e 17 le revisioni o le modifiche della presente convenzione.
Il Comitato adotta le sue decisioni all’unanimità, salvo quando delibera l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2; in quest’ultimo caso esso adotta le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri.
Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e può creare gruppi di lavoro.
Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è affidato al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.
Art. 19
Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non applicabili alle isole Faeroer ed alla Groenlandia, salvo dichiarazione contraria del regno di Danimarca. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al governo dell’Irlanda che ne informa i governi degli altri Stati membri.
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al Regno Unito stesso ed ai territori europei di cui esso assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. Esse non sono tuttavia applicabili al Bailiwick of Jersey ed all’Isola di Man, salvo dichiarazione contraria del regno Unito. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al Governo dell’Irlanda che ne informa i Governi degli altri Stati membri.
Art. 20
E’ esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione.
Art. 21
La presente convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato che diventi membro delle Comunità europee.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo dell’Irlanda.
La presente convenzione entra in vigore per ciascuno Stato che vi aderisca il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
Art. 22
La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo dell’Irlanda.
Il governo dell’Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione.
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale formalità.
Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della presente convenzione.
Fatto a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addì sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addì tredici giugno millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo d’Irlanda che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.