(del 19 dicembre 1994)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti il messaggio 11 marzo 1987 n. 3163, il messaggio n. 3163 Abis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 novembre 1994 n. 3163 R e n. 3163 Abis R della Commissione speciale,
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPITOLO I
Applicazione della legge
A. Legalità del procedimento
Art. 1 1Nessuno può essere perseguito per un fatto al quale, alla data in cui fu commesso, la legge non commina espressamente una pena. L’azione penale deve essere condotta giusta le norme legali.
2Nel corso del procedimento dev’essere rispettata la dignità umana di chiunque vi sia implicato.
3Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
B. Pubblicità dell’azione penale
Art. 2 1L’azione penale è pubblica.
2È esercitata d’ufficio dal Procuratore pubblico in tutti i casi nei quali non è necessaria l’istanza della parte lesa per avviarla.
3Se un fatto è punibile solo a querela di parte, l’azione penale è esercitata dal Procuratore pubblico se la parte lesa l’ha chiesto nei modi previsti dalla legge.
4Le disposizioni di legge che reggono l’attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.1)
C. Concorso di azioni civili e penali
Art. 3 1L’azione civile derivante da un reato può essere esercitata contemporaneamente all’azione penale.
2La rinuncia all’azione civile non toglie né sospende l’esercizio dell’azione penale.
D. Sospetto di reato nel procedimento civile
Art. 4 1Quando nel corso di un procedimento civile insorga ragionevole sospetto dell’esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice deve informare il Procuratore pubblico, il quale promuove, ove occorra, l’azione penale ai termini di legge.
2La causa civile può essere sospesa se la cognizione del reato influisce sulla sua decisione.
E. Eccezioni di diritto civile
Art. 5 L’azione penale può essere sospesa dal magistrato competente qualora vengano proposte contro di essa eccezioni di diritto civile che, se fondate, escluderebbero la sussistenza del reato. In tal caso il magistrato fissa alla parte legittimata un termine per sottoporre dette eccezioni alla cognizione del giudice civile competente. Se il termine trascorre infruttuoso, il procedimento penale ha il suo corso a meno che l’accusato provi che il ritardo non dipende da sua colpa.
CAPITOLO II
Disposizioni comuni
SEZIONE 1
Motivazione e intimazione dei giudizi
A. Motivazione, indicazione dei rimedi di
diritto ed esecutività2)
Art. 6 1Le sentenze e i decreti, contro i quali è dato un rimedio di legge e quelli che respingono una domanda o un’eccezione, devono essere motivati, salvo contraria disposizione di legge.
2Essi devono indicare i rimedi di diritto ed i termini per proporli.
3L’esecutività delle sentenze penali di ultima istanza cantonale è sospesa fino a che il Tribunale federale, nell’ambito di un ricorso presso di esso proposto, sia in grado di pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo.3)
B. Intimazione
I. Forma
Art. 7 1L’intimazione della sentenza e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia.
2Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile.
II. Ad autorità amministrative4)
Art. 85) Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:
a) al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;
b) alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.
SEZIONE 2
Spese e ripetibili
A. Condanna alle spese e ripetibili
I. Riparto in generale
Art. 9 1Le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato.
2I coautori ed i complici sono obbligati al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente.
3Nei casi di desistenza, d’abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante.
4Nei casi di cui al cpv. 3, nei processi di azione pubblica, le spese sono caricate allo Stato.
5Le spese sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.
6Con la decisione sulle spese, l’Autorità giudicante decide anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili.
II. Pluralità di reati
Art. 10 L’accusato che in un giudizio relativo a più reati è condannato soltanto per alcuno di essi, non può essere obbligato a pagare le spese specialmente cagionate dal giudizio sui fatti dai quali è assolto.
III. Ingiurie o vie di fatto
Art. 11 Nei casi di ingiurie o vie di fatto reciproche, l’esenzione dalla pena di una od anche di ambedue le parti non impedisce al giudice di condannare una di esse o entrambe al pagamento delle spese.
B. Composizione delle spese
Art. 12 Le spese consistono:
a) in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali;
b) nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.
C. Indennità ai testimoni e periti
Art. 13 Le indennità ai testimoni ed ai periti sono stabilite in base alla tariffa giudiziaria.
D. Distinta delle spese
Art. 14 Ogni sentenza deve contenere la distinta delle spese.
E. Spese della cassazione
Art. 15 1La Corte di cassazione e revisione penale giudica sulle spese.
2Se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata.
F. Spese della contumacia
Art. 16 In caso di revoca della contumacia, la Corte decide anche sulle spese del precedente giudizio.
G. Spese di esecuzione della sentenza
Art. 17 Le spese di esecuzione della sentenza sono a carico dello Stato. Sono riservate le eccezioni per i detenuti in semiprigionia e in semilibertà stabilite dal Consiglio di Stato con regolamento.
H. Spese di internamento e collocamento
Art. 18 1Sono assunte dallo Stato le spese derivanti dall’internamento dei delinquenti abituali ordinato ai sensi dell’art. 42 CPS, quelle relative all’applicazione dell’art. 43 CPS nei confronti degli ammalati mentali, dell’art. 44 CPS nei confronti degli alcolizzati e dei tossicomani e dell’art. 100 bis CPS nei confronti dei giovani adulti. È riservato il cpv. 2.
2L’Autorità giudicante può porre totalmente o parzialmente le spese d’esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso precedente a carico degli interessati, ove ne riconosca l’opportunità. Il regresso verso il coniuge o verso altri parenti può essere deciso, per gli stessi motivi, solo nei limiti dei relativi obblighi di assistenza, previsti dal Codice civile.
SEZIONE 3
Termini e restituzione
A. Termini
I. Perentorietà e prorogabilità
Art. 19 1Qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati in questa legge alle parti non possono essere prorogati.
2I termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza.
II. Computo
Art. 20 1Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3Se l’ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
5È riservato l’art. 100.
B. Restituzione dei termini I. Casi
Art. 21 La restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
II. Procedura ed effetti
Art. 22 1L’istanza deve esser presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
2Sull’istanza decide l’autorità davanti alla quale doveva esser compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto d’accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può esser concessa soltanto per presentare il ricorso.
3Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dev’esser compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione.
SEZIONE 4
Interprete
A. Designazione dell’interprete
Art. 23 1Se l’indiziato, l’accusato, il perito o il testimone non conoscono la lingua italiana, il magistrato nomina, di regola, un interprete.
2La deposizione è messa a verbale nella lingua in cui si esprime l’interrogato e nella traduzione italiana. L’interprete può essere incaricato di redigere il verbale. Se il magistrato o il segretario conoscono la lingua dell’interrogato, possono fungere essi stessi da interprete.
3Durante il dibattimento, all’accusato si deve far conoscere il riassunto sostanziale delle decisioni della Corte e del suo presidente, delle deposizioni, della requisitoria del Procuratore pubblico e delle arringhe della parte civile e della difesa.
B. Esclusione e ricusa
Art. 24 1L’interprete è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente.
3Il motivo di ricusa deve essere provato.
4L’istanza di ricusa deve essere presentata al magistrato che ha designato l’interprete entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
C. Interprete per il sordomuto
Art. 25 L’art. 23 è applicabile per analogia quando l’indiziato, l’accusato o il testimone sia sordomuto e non sia possibile sottoporgli per scritto le domande e ottenere, per scritto, le risposte.
D. Giuramento o promessa
Art. 26 1L’interprete presta giuramento o promessa di adempiere fedelmente il suo compito davanti all’autorità di nomina.
2La norma non si applica al magistrato o al segretario.
SEZIONE 5
Segretezza e pubblicità del procedimento
A. Ispezione degli atti
Art. 27 1Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
2La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.
B. Pubblicità delle udienze
Art. 28 1Le udienze davanti ai giudici della Pretura penale, alle Corti d’assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.6)
2Il processo può aver luogo a porte chiuse, a seguito di decreto motivato del presidente, quando ciò sembri necessario per tutelare la morale o l’ordine pubblico, oppure quando lo esiga la tutela della vita privata delle parti e di testimoni nel processo; il presidente della Corte anche in questo caso può consentire la presenza di determinate persone al dibattimento.
3In aula sono vietati la registrazione di suoni, le riprese televisive e l’uso di apparecchi fotografici; il presidente può accordare eccezioni con il consenso delle parti.
SEZIONE 6
Polizia delle udienze e pene disciplinari
A. Polizia delle udienze
Art. 29 La polizia delle udienze ed il mantenimento dell’ordine spettano al presidente. Egli ha il diritto di far allontanare dalla sala le persone che perturbano l’ordine. Può anche infliggere multe disciplinari sino a fr. 1’000.– e ordinare l’arresto sino a due giorni, salva l’azione penale.
B. Sanzioni disciplinari I. Casi
Art. 30 1Ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare sino a fr. 2’000.–. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì sino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale.
2Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto, dal giudice della Pretura penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione. 7)
II. Riesame
Art. 31 Il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni.
III. Ricorso
Art. 32 Contro la decisione finale il condannato ad una sanzione disciplinare può ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla sua intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo. È in tal caso applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
IV. Spese
Art. 33 Le persone dichiarate colpevoli possono essere condannate a pagare tutte o parte delle spese da loro causate.
TITOLO II
Giurisdizione
CAPITOLO I
Competenza
A. Per materia
Art. 34 La competenza del giudice per ragioni di materia è determinata dalla legge organica giudiziaria civile e penale.
B. Connessione
I. In generale
Art. 35 1Le cause connesse, che individualmente apparterrebbero alla cognizione di giudici di diverso ordine, devono essere riunite e deferite al giudice competente per il reato più grave.
2Il magistrato competente può, per motivi di opportunità, e purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente.
II. Nozione
Art. 36 1Vi è connessione quando una persona è accusata di più reati, ancorché commessi in tempi e luoghi diversi, oppure quando più individui sono coimputati nello stesso reato come autori, complici, istigatori, favoreggiatori o ricettatori.
2Può essere dichiarata la connessione anche quando più persone siano accusate di reati diversi, tra loro collegati, in modo che sia opportuna la riunione dei giudizi.
III. Pluralità di reati commessi dalla medesima persona
Art. 37 La cognizione dei reati commessi dalla medesima persona in diverse giurisdizioni è di competenza dell’autorità del luogo in cui è stato commesso il reato cui è comminata la pena più grave. Se ai diversi reati è comminata la medesima pena, la cognizione è di competenza della magistratura che ha compiuto il primo atto istruttorio.
C. Foro della commissione del reato
Art. 38 1Per il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui fu commesso, salvo che la legge non disponga altrimenti.
2Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora o di attinenza dell’accusato; in difetto quelle del luogo dove seguì l’arresto.
D. Conflitti di competenza
Art. 39 I conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.
CAPITOLO II
Esclusione e ricusa
A. Esclusione
I. Casi
Art. 40 Ogni giudice, Procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio:
a) quando sia stato danneggiato egli stesso dal reato od abbia interesse nel processo;
b) quando sia coniuge, tutore o curatore della parte lesa o dell’accusato o lo sia stato;
c) quando sia parente od affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale od affine sino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa o con l’accusato;
d) quando sia parente od affine negli stessi gradi con un avvocato che partecipa al processo, oppure se lo sia con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte;
e) quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore della parte lesa o difensore;
f) quando sia stato sentito nel processo come testimone o come perito;
g) quando egli, un suo parente o affine in linea retta, o un suo parente od affine sino al secondo grado in linea collaterale, sia parte in un processo civile, penale o amministrativo pendente con una delle parti.
II. Conseguenze
Art. 41 Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti.
III. Notifica
Art. 42 1I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.8)
2L’autorità competente a ricevere la notificazione, verificata la causa di esclusione, provvede alla sostituzione; essa deve pronunciare anche in mancanza di qualsiasi domanda quando vi sia dubbio se un giudice debba essere escluso per legge.
B. Ricusa
I. Casi
Art. 43 1Ogni giudice o Procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al Procuratore pubblico.
3Ogni giudice o Procuratore pubblico deve comunicare per scritto all’autorità competente le circostanze che giustificano la propria ricusa.
II. Procedura
Art. 44 1La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto o del Procuratore pubblico. 9)
2Nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove; il magistrato ricusato è invitato ad esporre le sue osservazioni sull’addotto motivo di ricusa.
III. Giudizio
Art. 45 Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge organica giudiziaria civile e penale, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi; è riservata la norma di cui all’art. 288 lett. b).
IV. Termine
Art. 46 1La domanda di ricusa dei giudici delle Corti giudicanti, dei membri della Camera dei ricorsi penali, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e del Procuratore pubblico deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
2Se il ragionevole motivo per dubitare dell’imparzialità del giudice o dei giurati si manifesta durante il dibattimento, esso va immediatamente notificato, pena la sua irricevibilità. La Corte si pronuncia sulla ricusa e il suo giudizio è impugnabile con il ricorso per cassazione giusta l’art. 288 lett. b).
TITOLO III
Parti
CAPITOLO I
Accusato e sua difesa
A. Accusato
Art. 47 1Accusato è chiunque nei confronti del quale il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa.
2Lo statuto di accusato, con i connessi diritti di difesa, cessa con la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza definitiva.
B. Estensione dei diritti della difesa
Art. 48 I diritti della difesa sono garantiti anche alla persona oggetto di un procedimento di revoca del decreto di abbandono e di una domanda di revisione della sentenza di assoluzione.
C. Difensore
I. In generale
Art. 49 1L’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa.
2L’accusato deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore:
a) se l’arresto si protrae oltre quattro giorni;
b) durante la custodia per l’allestimento di una perizia psichiatrica;
c) dopo l’emanazione dell’atto di accusa di cui all’art. 199 CPP;
d) se al dibattimento per opposizione a decreto di accusa partecipa il Procuratore pubblico.10)
3Se l’Autorità nel corso del procedimento costata che l’accusato a piede libero non è capace di difendersi con la necessaria chiarezza, può diffidarlo a munirsi entro breve termine di un difensore, riservata la designazione di un difensore d’ufficio.11)
4La scelta del difensore non deve essere causa di ritardo nel processo.
5Il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 12)
II. Difesa d’ufficio
1. Designazione
Art. 50 …13)
2. Obbligo di assunzione e retribuzione
Art. 51 …14)
III. Gratuito patrocinio
Art. 52 …15)
IV. Revoca
Art. 53 …16)
V. Sostituzione
Art. 54 …17)
VI. Pluralità di accusati
Art. 55 Più accusati in un processo possono essere assistiti dallo stesso difensore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi sia incompatibilità di difesa.
VII. Collegio di difesa
Art. 56 1L’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.
2È obbligatoria la designazione di un unico difensore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.
3Quando la presenza del difensore è obbligatoria basta quella di uno dei difensori designati.
Art. 56bis18) La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
D. Diritti della difesa
I. In generale
Art. 57 1Salvo contraria disposizione di legge, l’accusato e il suo difensore partecipano a tutti gli atti procedurali.
2L’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione dell’accusato o del suo difensore. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.
II. Difesa da parte dell’accusato
Art. 58 1Compatibilmente con il suo statuto e con le esigenze dell’inchiesta, l’accusato può personalmente prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
2L’accusato può direttamente fare uso dei rimedi di diritto.
III. Assistenza del difensore
1. Intimazioni
Art. 59 1Al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato.
2Salvo contraria disposizione di legge, è sufficiente l’intimazione al difensore.
2. Partecipazione all’istruzione formale
a) In generale
Art. 60 1Il difensore può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
2Egli può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta.
b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 61 1Il difensore presenzia all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico, o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2Egli può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio.
3Non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia; se l’accusato o il suo difensore ne fanno richiesta, il relativo verbale può essere opposto all’accusato solo dopo essere stato chiarito dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore.19)
4Sono riservate le norme relative al decreto di accusa.
c) Interrogatorio di terzi
Art. 62 1Il difensore è ammesso a presenziare all’interrogatorio di altri accusati e di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2È riservato il diritto al contraddittorio.
3Il difensore presente può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato. Se sono presenti più difensori, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.
3. Partecipazione in caso di arresto
a) Notifica dell’arresto
Art. 63 1Il difensore ha il diritto di presenziare all’udienza di esame dell’arrestato da parte del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
2La presenza del difensore è obbligatoria:
a) se il Procuratore pubblico è presente all’udienza;
b) se il Giudice dell’istruzione e dell’arresto lo ritiene necessario.
3Quando la presenza del difensore è obbligatoria, egli, in caso di impedimento, è sostituito per questo solo incombente da un difensore designato dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
b) Colloqui
Art. 64 1I colloqui tra arrestato e difensore sono liberi.
2Il Procuratore pubblico può limitare, condizionare o vietare i colloqui durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.
c) Corrispondenza
Art. 65 1La corrispondenza tra arrestato e difensore, e viceversa, non è soggetta a censura.
2Il Procuratore pubblico può sottoporla a controllo durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.
3Scritti censurati vengono allegati agli atti, con annotazione del motivo del provvedimento e comunicazione al mittente.
E. Autonomia del difensore
Art. 66 1Il difensore ha un diritto proprio di reclamo e di ricorso, ad ogni stadio del procedimento. Spetta al difensore di compiutamente informare l’accusato.
2Il mancato uso di questo diritto non comporta responsabilità, riservate le norme deontologiche, e non è motivo di restituzione dei termini.
3L’accusato può prendere personalmente posizione dinanzi all’autorità adita in proprio dal difensore nel termine assegnato alle parti per le osservazioni. L’autorità adita non è dispensata dal giudizio in caso di opposizione dell’accusato o di revoca del mandato successiva al gravame.
4Salvo contemporanea revoca del mandato, le impugnazioni personali dell’accusato sono intimate al difensore con un termine per le osservazioni.
CAPITOLO II
Denunciante, querelante, parte lesa e parte civile
A. Denunciante
Art. 67 1Chiunque può presentare al Procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica.
2Il denunciante non assume veste di parte.
B. Querelante
Art. 68 1Nei reati a querela di parte, il Procuratore pubblico promuove l’azione penale solo ad istanza scritta del querelante.
2Per il ritiro della querela è richiesta la forma scritta.
3Salvo costituzione di parte civile, il querelante non ha veste di parte. Gli devono tuttavia essere intimate le decisioni di merito del Procuratore pubblico e la citazione al pubblico dibattimento.
C. Parte civile
I. Costituzione
1. In generale
Art. 69 1Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo.
2La capacità processuale e il suo esercizio sono regolati come agli art. 38 e 39 del Codice di procedura civile.
3Il Procuratore pubblico deve comunicare alla parte lesa la promozione dell’accusa, avvertendola del diritto di costituirsi parte civile.
2. Modalità
Art. 70 1La costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell’istruzione dibattimentale.
2Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione scritta. È sufficiente l’annotazione a verbale.
3All’atto della costituzione la parte civile che non ha domicilio in Svizzera è obbligata ad eleggervi un recapito per la valida intimazione degli atti giudiziari.
II. Patrocinatore
1. In generale
Art. 71 1La parte civile può avvalersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un patrocinatore.
2Il patrocinatore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di patrocinatore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il patrocinatore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 20)
3Salvo contraria disposizione di legge, sono valide le intimazioni al solo patrocinatore.
2. Patrocinio d’ufficio
Art. 72 …21)
3. Gratuito patrocinio
Art. 73 …22)
4. Revoca
Art. 74 …23)
5. Pluralità di parti civili
Art. 75 Più parti civili in un processo possono essere assistite dallo stesso patrocinatore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi siano conflitti di interesse.
6. Collegio di patrocinatori
Art. 76 1La parte civile può valersi dell’opera di più patrocinatori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.
2È obbligatoria la designazione di un unico patrocinatore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.
Art. 76bis24) La disciplina del patrocinio d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
III. Diritti della parte civile
1. In generale
Art. 77 1Salvo contraria disposizione di legge, la parte civile partecipa a tutti gli atti del procedimento per il reato che l’ha danneggiata.
2Per l’accertamento del danno e per il suo risarcimento, la parte civile deve presentare istanza scritta contenente l’indicazione delle parti, le domande, la motivazione, le prove offerte e chieste.
3L’esercizio dei diritti della parte civile non può costituire motivo di rinvio degli atti procedurali. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.
2. Intimazioni
Art. 78 Alla parte civile devono essere intimati tutti gli atti che concernono i suoi diritti.
3. Partecipazione all’istruzione formale
a) Di principio
Art. 79 1La parte civile può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, specie per dare fondamento alle pretese di risarcimento, ai sensi di legge.
2Essa può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.
b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 80 1La parte civile può presenziare all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta e ritenuta la presenza del difensore.
2Essa può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio, di regola dopo il difensore.
3La presenza della parte civile dinanzi ad agenti di polizia non è ammessa.
c) Interrogatorio di terzi
Art. 81 1La parte civile è ammessa all’interrogatorio di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2La parte civile può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato, di regola dopo il difensore. Se sono presenti più parti civili, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.
d) Interrogatorio della parte civile
Art. 82 L’art. 81 è applicabile al patrocinatore in caso di interrogatorio della parte civile da lui rappresentata.
4. Citazione al dibattimento
Art. 83 1La parte civile deve essere citata al dibattimento, con l’avvertenza che questo seguirà il suo corso anche in caso di mancata comparsa.
2Essa può presentare le sue domande di risarcimento con istanza scritta motivata.
CAPITOLO III
Vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica,
sessuale o psichica
A. Protezione della personalità
Art. 84 1Le autorità tutelano in ogni stadio del procedimento la personalità delle vittime di reati di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.
2L’audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della sua età.
3La vittima di reato contro l’integrità sessuale può esigere di essere interrogata da persone del suo stesso sesso; tale regola si applica parimenti alla procedura di inchiesta.
B. Compiti della polizia e delle autorità istruttorie
Art. 85 1In occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.
2La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.
3Se la vittima è minorenne, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.25)
C. Vittime minorenni
I. Definizione26)
Art. 8627) Per minorenne ai sensi del presente capitolo si intende la vittima che al momento dell’apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.
II. Audizioni
Art. 86a28) 1Durante tutto il procedimento, la vittima minorenne non può essere sottoposta, di regola, a più di due audizioni.
2La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, in presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati.
3Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell’interrogatorio.
4L’audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video.
5La persona incaricata dell’interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.
6È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’inchiesta o nell’interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni dei cpv. 2 a 5 del presente articolo sono applicabili.
D. Assistenza e rifiuto di deporre
Art. 87 1La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata in qualità di testimone o persona tenuta a dare informazioni.
2Nei casi di vittime minorenni, l’autorità può derogare al cpv. 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia qualora quest’ultima possa esercitare un’influenza determinante sul minore.29)
3La vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.30)
E. Composizione del tribunale
Art. 88 Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.
F. Pubblicità del dibattimento
Art. 89 1Il tribunale ordina l’udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima.
2Nei casi di reati contro l’integrità sessuale l’udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima.
G. Interrogatorio delle vittime minorenni
I. Luogo
Art. 90 1L’interrogatorio della vittima minorenne durante il dibattimento avviene di regola in un locale separato, collegato all’aula penale da un mezzo audiovisivo.
2Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condizioni psichiche o per età, il Procuratore pubblico propone al Presidente del Tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento.31)
II. Protezione della personalità
Art. 91 1La vittima minorenne viene interrogata esclusivamente dal presidente del tribunale.
2Alle parti è garantita la possibilità di sottoporre delle domande tramite il presidente.
3Il presidente non ammette domande inutilmente lesive della sfera intima.
H. Confronto
I. In generale
Art. 92 1Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l’accusato se la vittima lo domanda. Tengono conto in altro modo del diritto dell’accusato di essere sentito. La compresenza di vittima e accusato può essere ordinata se il diritto dell’accusato di essere sentito o un interesse preponderante del perseguimento penale lo esigono imperativamente.
2In caso di reati contro l’integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.32)
3Se il confronto si svolge solo in fase predibattimentale, viene registrato con un mezzo audiovisivo e trasmesso al dibattimento.
II. Con vittime minorenni
Art. 92a33) 1In caso di reati contro l’integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto la vittima minorenne con l’imputato.
2In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.
3È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
I. Assistenza legale
Art. 93 1In ogni stadio del procedimento la vittima, anche senza costituirsi parte civile, ha diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.
2Nei casi di vittime minorenni il Procuratore pubblico può proporre la nomina di un patrocinatore d’ufficio indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.34)
3Per il gratuito patrocinio valgono le norme previste per la parte civile.
L. Pretese di diritto civile
Art. 94 1Per quanto l’accusato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
2Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
3Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al foro civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
M. Desistenza dal procedimento
Art. 94a35) 1L’autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere o l’abbandono se:
a) l’interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale in modo chiaro sull’interesse dello Stato ad esercitare l’azione penale e
b) il minore o, in caso di incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
2In caso di non luogo a procedere o abbandono secondo il cpv. 1, l’autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.
TITOLO IV
Arresto, carcere preventivo e libertà provvisoria
A. Arresto
I. Motivi
Art. 95 1Durante il procedimento l’accusato si trova di regola in libertà.
2Egli può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione, il pericolo di recidiva.
3In caso di contravvenzione l’arresto è eccezionalmente possibile solo per pericolo di fuga, se l’accusato non presta una cauzione sufficiente per garantire l’esecuzione del presumibile giudizio.
4La custodia coatta per perizia psichiatrica è equiparata all’arresto.
II. Misure sostitutive
Art. 96 Se lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente queste misure.
III. Autorità competenti
Art. 97 Sono competenti a emettere l’ordine di arresto:
a) durante l’istruzione formale, il Procuratore pubblico;
b) dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto;
c) dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente.
IV. Contenuto dell’ordine di arresto
Art. 98 1L’arresto avviene in forza di ordine scritto.
2L’ordine deve indicare l’accusato, il reato e il motivo dell’arresto.
3All’arrestato si deve intimare l’ordine al momento dell’arresto e, se ciò non è possibile, al più tardi all’udienza dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
V. Flagranza di reato
Art. 99 1Chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante reato può essere arrestato da chiunque e deve essere consegnato immediatamente alla polizia, che ne dà subito notizia al Procuratore pubblico.
2È ritenuto essere in flagrante reato chi è sorpreso sul fatto o viene inseguito dall’offeso o dalle grida del popolo come autore del reato.
3In quasi flagrante reato è chi in tempo e luogo vicino al reato è trovato avere presso di sé effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del reato.
VI. Notifica dell’arresto
Art. 100 1L’arrestato deve essere tradotto dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto al più tardi nel giorno successivo alla sua consegna in carcere.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto informa ed esamina l’arrestato sui motivi dell’arresto e sulle accuse elevate contro di lui, decide con nota a verbale circa il mantenimento dell’arresto e la sua durata, avverte l’accusato del diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali, di avvalersi di un difensore, di chiedere di essere posto in libertà provvisoria e, salvo contrarie esigenze di inchiesta, di avvisare la famiglia.
VII. Decisione del ricorso
Art. 101 La Camera dei ricorsi penali decide entro brevi termini sul ricorso contro l’arresto.
VIII. Durata dell’arresto
Art. 102 1Tutte le autorità che cooperano nel processo penale sono obbligate a fare in modo che il carcere preventivo non sia protratto oltre il necessario.
2Il carcere preventivo durante l’istruzione formale può avere la durata di sei mesi.
3Conclusa l’istruzione formale il carcere preventivo continua entro i termini massimi stabiliti dalla legge per formulare l’atto o il decreto di accusa e per aggiornare il dibattimento.
IX. Proroga del carcere preventivo
Art. 103 1In casi eccezionali il carcere preventivo può essere prorogato oltre i termini dell’art. 102 per una durata determinata:
a) dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto quando ciò sia necessario per l’istruzione formale o per l’emanazione dell’atto di accusa;
b) dalla Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per l’aggiornamento del dibattimento.
2L’istanza di proroga, motivata, è presentata dal Procuratore pubblico o dal presidente del Tribunale competente e può essere rinnovata.
X. Esecuzione dell’arresto
Art. 104 1L’arresto e i trasferimenti dell’arrestato devono essere eseguiti senza pubblicità, molestie o rigore, che non siano assolutamente necessari o inevitabili. Segnatamente l’uso della coercizione fisica deve essere proporzionato nei modi e nei tempi allo scopo e alle circostanze.
2L’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena.
3Egli è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.
4I colloqui con terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato. La corrispondenza è soggetta a censura, salvo contraria decisione del magistrato.
XI. Anticipazione di pena e di collocamento
Art. 105 1Compatibilmente con i bisogni dell’istruzione e con le circostanze, l’arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena privativa della libertà, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore.
2Analogamente può chiedere di essere trasferito in una casa di salute o di custodia, in asilo per alcoolizzati o tossicodipendenti oppure in casa di educazione al lavoro per accertare l’idoneità al collocamento e per eventualmente anticipare il trattamento.
XII. Revoca dell’arresto
Art. 106 1L’ordine di arresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato.
2Cessa di avere effetto con l’abbandono del procedimento, con la sentenza di assoluzione e con quella di condanna a pena privativa della libertà sospesa condizionalmente o a pena pecuniaria.
B. Libertà provvisoria
I. Principio e condizioni
Art. 107 1L’arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria.
2Egli deve essere messo in libertà, quando lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l’esecuzione di una misura di sicurezza.
II. Istanza dell’arrestato36)
Art. 108 1L’istanza è diretta al Procuratore pubblico, il quale l’ammette con immediata esecutività e comunicazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto oppure trasmette entro tre giorni gli atti con il suo preavviso negativo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide entro tre giorni con nota a verbale, sentito l’accusato o il suo difensore.
3Dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, l’istanza è diretta al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
4Dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l’istanza è diretta al presidente della Corte competente.
C. Ripristino dell’arresto
Art. 109 1L’accusato è ricondotto in carcere:
a) se contravviene agli obblighi previsti dalle misure di cui agli art. 96 e 107;
b) se dette misure non sono più idonee allo scopo;
c) se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto.
2Il magistrato che ordina il provvedimento procede come in caso di arresto.
D. Cauzione
I. Modalità
Art. 110 1La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie reali o con fideiussione di persone idonee.
2L’ammontare della cauzione è commisurato alla natura e alle conseguenze del reato, tenuto calcolo delle condizioni economiche e dell’antecedente condotta dell’accusato.
II. Restituzione
Art. 111 1La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata.
2Chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente.
3La cauzione prestata dall’accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico.
III. Decadenza
Art. 112 1La cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà.
2La parte civile ha però il diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato.
3La decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva, sentiti il Procuratore pubblico e gli interessati.
4Se l’accusato rispettivamente il condannato si ripresenta o è ricondotto in carcere dopo pronunciata la decadenza della cauzione, questa è restituita nella parte eccedente le spese di ricerca, di arresto e processuali, le eventuali multe e le indennità pagate alla parte civile.
TITOLO V
Prove
CAPITOLO I
In generale
A. Principi generali
Art. 113 1Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione.
2Sono ammissibili anche mezzi di prova non espressamente previsti dalla legge, purché non permettano l’elusione di limitazioni legali per l’assunzione di altri mezzi di prova, e rispettati i principi del cpv. 1.
B. Verbale
I. Contenuto e forma
Art. 114 1Nelle operazioni dell’istruzione il Procuratore pubblico è assistito di regola da un segretario, che redige il verbale. Il verbale contiene le indicazioni del luogo, della data in cui venne steso e delle persone che prendono parte all’operazione. Le domande si iscrivono solamente quando sia necessario per la comprensione delle risposte. Le risposte si registrano, di regola, solo nella loro sostanza ed in forma di narrazione. Tuttavia, quando si prevede che il verbale dovrà essere letto nel pubblico dibattimento, si trascrive il tenore letterale delle risposte.
2Il Procuratore pubblico detta il verbale ad alta voce, in modo che i presenti lo sentano. È in facoltà dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte. Se abusa di questa facoltà, il Procuratore pubblico può privarnelo.
II. Conoscenza da parte dell’interrogato
Art. 115 1Il verbale dev’essere letto alle persone esaminate od intervenute all’atto per altra ragione; a richiesta viene loro esibito per la lettura.
2Vi è fatta espressa menzione che venne letto, od esibito e che fu approvato. Quindi, ogni foglio viene sottoscritto con firma o con segno a mano dalle persone esaminate; infine i funzionari presenti ed il segretario lo sottoscrivono.
3Se taluno ricusa di sottoscriverlo ne è fatta menzione al verbale, indicandone il motivo.
4Se occorre modificare, togliere od aggiungere in qualche parte del verbale, devono sottolinearsi le parole tolte o modificate in modo che possano essere lette anche successivamente e farne analoga annotazione alla fine. Le aggiunte sono registrate in margine ed in calce al verbale, indicandole con opportuni segni di richiamo. Le annotazioni di cancellazione delle aggiunte e delle modificazioni devono venire approvate e sottoscritte come nei cpv. 1, 2 e 3.
C. Uso di registratori
Art. 116 1Il Procuratore pubblico può usare per gli interrogatori apparecchi registratori.
2Le registrazioni devono essere trascritte in un verbale entro venti giorni dal momento dell’interrogatorio.
3Il verbale, oltre a ciò che prevede l’art. 114, deve indicare che è la trascrizione della registrazione. Il magistrato deve firmarlo e attestare che esso è la esatta e fedele trascrizione della registrazione. Il verbale, oltre alla firma del magistrato, deve portare quella di chi ha compiuto la trascrizione.
4L’interrogato e le parti devono essere informate che il verbale è a loro disposizione, per la consultazione, durante un termine non inferiore a dieci giorni.
5L’interrogato e le parti possono contestare il verbale mediante reclamo. Dopo la decisione definitiva o in mancanza di contestazione, il verbale è presunto contenere la trascrizione fedele dell’interrogatorio.
6Dopo la crescita in giudicato della decisione o in mancanza di contestazione, il magistrato provvede alla distruzione della registrazione.
CAPITOLO II
Interrogatorio dell’accusato
A. Citazione
Art. 117 1L’indiziato o accusato a piede libero dev’essere citato per scritto all’interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di disobbedienza. Può ordinarsi la immediata comparizione forzata quando esistano motivi per un ordine di arresto. Il verbale indica i motivi dell’ordine di comparizione forzata. L’ordine dev’essere steso in forma scritta e intimato al momento della sua esecuzione.
2In casi urgenti, all’indiziato o accusato può esser ordinato di comparire anche su sola citazione verbale. Tale citazione dev’essere menzionata nel verbale.
B. Audizione
I. Modalità
Art. 118 1L’interrogante invita dapprima l’indiziato o accusato a declinare cognome, nome, paternità, nazionalità e domicilio, stato civile, età e professione.
2L’indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere assistito da un difensore, con nota a verbale.
3L’interrogante rende quindi noto all’indiziato o accusato il fatto che gli viene addebitato, invitandolo a spiegarsi in modo circostanziato e con un’esposizione continuata.
4Ulteriori domande sono dirette a togliere le oscurità e le contraddizioni e poste in modo che l’indiziato o accusato venga a conoscere gli elementi di prova che stanno contro di lui perché abbia occasione di giustificarsi.
II. Divieto di mezzi coercitivi
Art. 119 1È proibito di pregiudicare la libertà di decisione e di manifestazione della propria volontà dell’indiziato o accusato con domande capziose, promesse, minacce, maltrattamenti, droghe, attentati all’integrità corporale, o mezzi simili.
2Le deposizioni rese in violazione di queste disposizioni sono nulle e non ne è tenuto conto nemmeno con il consenso dell’indiziato o accusato.
C. Accertamenti d’ufficio
Art. 120 La confessione dell’indiziato o accusato non dispensa il giudice dall’obbligo di verificare, per quanto è possibile, le circostanze di fatto del reato.
CAPITOLO III
Testimoni
A. Obbligo di testimoniare
Art. 121 Chiunque viene citato come testimone ha l’obbligo di ottemperare alla citazione e di deporre quanto è a sua conoscenza sull’oggetto del processo.
B. Citazione
Art. 122 1Il testimone è citato, di regola con congruo preavviso, mediante raccomandata postale o per mezzo di usciere. La citazione deve indicare il cognome, nome, domicilio o residenza o dimora e qualità di testimone; il magistrato davanti al quale il testimone deve presentarsi; il giorno, l’ora ed il luogo della comparizione e, se è opportuno, il motivo; le sanzioni in caso di assenza ingiustificata, segnatamente la pena disciplinare e la comparizione forzata. Con la citazione il testimone è avvertito che gli è vietato di assistere al dibattimento prima della sua audizione.
2Il testimone che si trova nel luogo ove deve essere sentito può essere chiamato a deporre anche sulla sola citazione verbale. La citazione verbale dev’essere menzionata nel processo verbale. Il testimone domiciliato fuori del Cantone Ticino può eleggere domicilio nel Cantone.
3Se il testimone regolarmente citato omette di comparire, o se è manifesta la sua intenzione di non comparire senza legittimo impedimento, il magistrato può ordinare la sua immediata comparizione forzata. Il processo verbale indica i fatti sui quali si fonda tale ordine.
C. Testimonianza del membro di un’autorità
o del funzionario
Art. 123 1Se la persona citata come testimone è un membro di un’autorità o un pubblico funzionario, deve essere avvertita dell’obbligo di chiedere alla competente autorità il permesso di deporre su fatti che conosce in virtù della sua carica.
2L’autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.
D. Eccezioni all’obbligo
I. Professione
Art. 124 1Non possono essere obbligati a deporre:
a) gli ecclesiastici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio del loro ministero;
b) gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, i dentisti, come pure gli ausiliari di questi professionisti, le levatrici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio professionale, salvo che esista un obbligo legale d’informare l’autorità;
c) gli operatori menzionati all’art. 15 cpv. 2 della legge federale sugli stupefacenti nei limiti in esso indicati.
2Le persone menzionate alla lett. b), salvo gli avvocati conformemente all’art. 13 Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, non possono rifiutare di deporre allorché la persona interessata li proscioglie per scritto dall’obbligo di serbare il segreto. 37)
II. Parentela
Art. 125 Non possono essere obbligati a deporre:
a) il coniuge, ancorché divorziato, e il convivente dell’indiziato o accusato;
b) gli ascendenti e discendenti dell’indiziato o accusato, i suoi fratelli e sorelle, i suoi cognati, gli zii ed i nipoti anche di affinità, i cugini germani, i suoceri, il genero e la nuora.
III. Interesse del testimone
Art. 126 Ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all’art. 125, comportare l’apertura di un procedimento penale.
IV. Notifica al testimone
Art. 127 Il testimone, prima di essere interrogato, deve essere avvertito, con nota a verbale, della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126. Egli ha il diritto di avvalersi della facoltà di non deporre in qualsiasi momento dell’interrogatorio.
E. Ammonimento
Art. 128 1Prima dell’esame, il testimone deve essere ammonito di dire la verità e di nulla tacere di quanto è a sua conoscenza riguardo al fatto per il quale si procede, e deve essere informato sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza.
2Il testimone è quindi interrogato sul suo cognome, nome, età, stato civile, professione e dimora ed occorrendo, su altre circostanze personali e particolarmente sulle sue relazioni con l’indiziato o accusato, con la parte lesa o con le altre persone interessate nel processo.
F. Giuramento o promessa
I. Stadio nel quale sono prestati
Art. 129 1I testimoni prestano giuramento o promessa al dibattimento.
2Il giuramento o la promessa possono essere richiesti anche nel periodo istruttorio quando sia ragionevolmente presumibile che il testimone non potrà presentarsi al dibattimento, o che la sua comparsa potrà difficilmente aver luogo a motivo della distanza.
II. Eccezioni
Art. 130 Non devono essere chiamate a prestare giuramento o promessa le persone menzionate all’art. 125 e neppure coloro che non hanno l’età di sedici anni compiuti o che non sono in grado di valutare l’importanza del giuramento o della promessa.
III. Formula
Art. 131 1Il giuramento o la promessa si prestano con la formula seguente letta dal magistrato:
“Giuro di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
“Prometto di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
2Il testimone, udita la formula, presta il giuramento o la promessa pronunciando le parole “lo giuro” o “lo prometto”.
IV. Muti e sordi
Art. 132 1I muti che sanno scrivere prestano giuramento o promessa sottoscrivendone la formula.
2I muti che non sapessero scrivere, prestano giuramento o promessa con segni o con l’assistenza di un interprete.
3Se il testimone è sordo, gli viene sottoposta la formula scritta del giuramento o della promessa.
G. Audizione separata e confronti
Art. 133 1Ciascun testimone deve, di regola, essere sentito separatamente dagli altri. Anche nel periodo delle informazioni preliminari e dell’istruzione formale possono essere ordinati confronti con altri testimoni, con la parte lesa o con l’indiziato o accusato quando sia necessario per chiarire qualche circostanza importante.
2I confronti devono svolgersi davanti al magistrato, a meno che non vi sia il consenso delle parti al loro svolgimento davanti ad altre persone incaricate dell’inchiesta.
H. Modalità della deposizione
I. In generale
Art. 134 1Il testimone deve essere invitato ad esporre ordinatamente quanto conosce circa l’oggetto del suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far completare la deposizione e di toglierne eventuali oscurità e contraddizioni.
2Non è lecito interrogare il testimone in modo da influire sulle sue risposte. È vietato formulare domande capziose.
II. Riconoscimento di persone o di cose
Art. 135 Qualora si debba ottenere dal testimone il riconoscimento di persone o di cose, queste gli sono presentate in modo conveniente. Il testimone deve prima essere invitato a farne un’esatta descrizione ed a indicare i contrassegni distintivi.
III. Interrogatorio di sordi e di muti
Art. 136 1Se il testimone è sordo si sottopongono le domande per scritto.
2Se è muto è invitato a rispondere per scritto, con segni o con l’assistenza di un interprete.
IV. Impedimento a comparire
Art. 137 Le persone che per malattia od infermità sono impedite di comparire sono sentite nella loro abitazione o nella casa di cura.
V. Interrogatorio per rogatoria
Art. 138 1L’esame dei testimoni che si trovano fuori del Cantone avviene, di regola, in via di rogatoria.
2A questo fine si comunicano all’autorità competente del luogo ove si trova il testimone le domande su cui deve vertere l’esame e la si invita, in pari tempo, a voler estenderle, a norma delle circostanze, anche a quei punti che deriveranno dal tenore della deposizione fatta dal testimone.
3Se le parti hanno il diritto di assistere agli atti d’istruzione, è loro comunicato il luogo e la data dell’interrogazione; il difensore e la parte civile possono partecipare all’audizione o presentare per scritto domande da porre al testimone.
4Qualora fosse necessaria la comparsa personale del testimone, vi si provvede in conformità dei trattati.
VI. Audizione della parte lesa
Art. 139 1Alla parte lesa sono applicabili le disposizioni concernenti i testimoni.
2La parte lesa, il coniuge, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e sorelle della stessa sono sentiti senza giuramento o promessa, salvo che ad istanza dell’accusato nell’interesse della sua difesa.
CAPITOLO IV
Sopralluoghi e ricostruzioni
A. Esecuzione dell’ispezione
Art. 140 1L’ispezione deve essere compiuta ogni qualvolta appaia necessaria per il chiarimento di una circostanza importante del processo.
2Se è necessario entrare in un’abitazione si devono osservare le disposizioni previste per la perquisizione domiciliare.
3Se l’ispezione serve alla ricostruzione di un reato, essa deve esser fatta, se possibile, nelle medesime circostanze.
B. Verbale
Art. 141 Il verbale dell’ispezione è steso chiaramente ed in modo circostanziato; occorrendo, vi si uniscono rilievi, piani, fotografie, disegni e altri mezzi idonei.
CAPITOLO V
Perizia
A. Premessa della perizia
Art. 142 1Se occorre stabilire fatti e circostanze, per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali, sono nominati uno o più periti.
2La perizia può essere chiesta dalle parti e dai loro patrocinatori. Sull’ammissibilità della prova decide il magistrato.
3La scelta ed il numero dei periti sono determinati dal magistrato.
4Le parti possono far assistere alle operazioni peritali periti propri; la domanda dev’essere accolta, sempre che non comporti ritardi od ostacoli all’opera dei periti giudiziali.
B. Periti
I. Obbligo di accettare la nomina
Art. 143 1Il perito scelto non può rifiutare la sua opera quando sia autorizzato all’esercizio della scienza, dell’arte o del mestiere per cui l’opera stessa è richiesta.
2Le cause che dispensano il testimone dal deporre autorizzano il perito a ricusare la sua opera.
II. Esclusione e ricusa
Art. 144 1Il perito è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice. Non è però motivo di esclusione la circostanza che il perito fu sentito come testimone.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato, nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente. Il nome dei periti scelti è notificato a coloro cui compete il diritto di ricusa, a meno che l’urgenza delle circostanze non lo consenta.
3Il motivo di ricusa dev’essere provato.
4L’istanza di ricusa dev’essere presentata al magistrato che ha designato il perito entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
III. Giuramento o promessa
Art. 145 Il perito, prima di rilasciare il suo parere, giura o promette di prestare la sua opera imparzialmente e secondo scienza e coscienza.
C. Quesiti e termine
Art. 146 1Il magistrato designa l’oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali. Se vi è pericolo che l’esame distrugga l’oggetto da esaminare, una parte sola di esso è consegnata, se possibile, al perito, il quale ne deve possibilmente conservare una parte.
2Il magistrato impartisce al perito un termine per presentare il proprio referto scritto, salvo non sia possibile la immediata deposizione a verbale. Il termine può essere prorogato su domanda motivata del perito. Gli art. 29 e 30 sono applicabili se il perito, senza giustificato motivo, non adempie il proprio ufficio.
3Il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l’audizione di testimoni o dell’accusato. Allo stesso fine durante l’istruttoria o nel pubblico dibattimento, gli può essere permesso di esaminare gli atti, di assistere alla deposizione dei testimoni e dell’accusato e di rivolgere loro direttamente delle domande.
4Il perito può chiedere la collaborazione di periti ausiliari per problemi speciali; in tal caso, deve preliminarmente chiedere il consenso del magistrato; sono applicabili gli art. 143, 144 e 145.
D. Perizia psichiatrica
Art. 147 1L’accusato può essere sottoposto a perizia psichiatrica, con o senza ricovero presso l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale, per ordine del magistrato, del presidente della Corte o della Corte.
2La custodia nell’Ospedale neuropsichiatrico per i bisogni della perizia non può eccedere la durata di sessanta giorni.
3Solo eccezionalmente, con l’autorizzazione del magistrato, l’esaminando può essere ricoverato in altro stabilimento.
E. Chiarimenti e nuova perizia
Art. 148 1Tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti.
2Il magistrato può ordinare d’ufficio, o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri. Ciò ha luogo specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni sono incomplete o se le loro conclusioni sono contraddittorie. In tal caso il magistrato designa l’oggetto della perizia e assegna al perito un termine per la presentazione del referto scritto. Per l’esclusione e la ricusa è applicabile l’art. 144.
F. Esame medico
I. In generale
Art. 149 1I medici che hanno curato la persona da esaminare non possono essere nominati periti; essi possono essere interrogati per dare informazioni circa le loro constatazioni.
2Una persona non indiziata può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a esame medico, solo se l’esame è indispensabile per costatare le tracce o le conseguenze di un reato.
II. Ispezione del cadavere
Art. 150 1In caso di omicidio, o di morte per causa ignota o sospetta, si deve procedere prima dell’inumazione all’ispezione del cadavere, la quale deve essere eseguita da un medico.
2Se il cadavere è già sepolto, ne è ordinata l’esumazione.
III. Autopsia
1. Premesse
Art. 151 Deve essere eseguita l’autopsia se dall’ispezione del cadavere e dalle constatazioni del medico vi sia il sospetto di reato, a meno che il medico abbia potuto accertare l’esatta causa della morte, la natura delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere all’autopsia.
2. Neonato
Art. 152 Nel caso di autopsia di un neonato l’indagine deve specialmente essere diretta a costatare se esso abbia vissuto all’atto della nascita o dopo di essa e se fosse in stato di vivere fuori del corpo materno.
3. Esecuzione
Art. 153 1L’autopsia viene eseguita da un medico legale. Essa non può essere affidata al medico che ha assistito il defunto nell’ultima malattia. Egli può essere chiamato ad assistere all’autopsia ed a dare spiegazioni sulla malattia.
2Il parere del medico indica la causa e il momento della morte.
IV. Lesioni
Art. 154 Nei casi di lesione personale, il ferito deve essere esaminato da uno o più medici. Il referto spiega la qualità delle lesioni, il modo con cui vennero prodotte, il tempo in cui presumibilmente furono inferte e la durata presumibile della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
G. Falso in monete e in altri mezzi di pagamento
Art. 155 Nei reati di falso nummario le monete, la cartamoneta e gli altri mezzi di pagamento sono, se possibile, presentati all’istituto dal quale sono posti in circolazione le vere monete, cartamoneta e altri mezzi di pagamento del genere, perché esso dia il suo parere sulla contraffazione ed alterazione e sul modo con cui fu operata.
H. Falso documentale
Art. 156 1Per accertare l’autenticità o la falsità di una scrittura, come pure per scoprire l’autore della falsità è ordinata, se occorra, una verifica di scritture per mezzo di perizia. Il magistrato competente ha il diritto di farsi consegnare da terzi scritture per il confronto ed anche di invitare l’indiziato o accusato a stendere uno scritto in presenza sua e dei periti o a consegnare precedenti sue scritture.
2È riservato l’art. 164 concernente la perquisizione di carte.
CAPITOLO VI
Perquisizione e sequestro
A. Perquisizione
I. Premesse
Art. 157 1Il domicilio ai sensi del Codice penale svizzero è inviolabile. Si può procedere a perquisizione solo quando esistano gravi indizi che vi si trovi nascosto l’autore di un reato o un testimone nei confronti del quale è stata ordinata la comparizione forzata, oppure che vi si possano rinvenire elementi di prova o tracce del reato.
2Le persone gravemente indiziate di aver commesso un reato o d’essere in possesso di oggetti sequestrabili possono essere sottoposte a perquisizione personale. La perquisizione personale può essere compiuta solo da una persona dello stesso sesso o, se richiesto dalle circostanze, da un medico.
3Di ogni perquisizione è tenuto un verbale.
II. Perquisizione a scopo di arresto
Art. 158 1Ogni funzionario od agente di polizia autorizzato a procedere ad un arresto può effettuare, a questo scopo, una perquisizione domiciliare, esibendo l’ordine di arresto.
2L’esibizione dell’ordine di arresto non è necessaria in caso di flagrante o quasi flagrante reato.
III. Perquisizione domiciliare
1. Premesse
Art. 159 La perquisizione domiciliare può aver luogo solo per ordine scritto del magistrato, oppure con il consenso scritto della persona interessata.
2. Esecuzione
Art. 160 1Nelle perquisizioni si deve evitare ogni pubblicità, indagine o molestia che non siano necessarie. Di notte non si fa luogo a perquisizione domiciliare, salvo vi sia pericolo nel ritardo.
2Se l’abitazione che dev’essere perquisita è chiusa, i suoi occupanti sono invitati in nome della legge ad aprirla. In caso di rifiuto o di ritardo è aperta con la forza.
3La persona la cui abitazione viene perquisita è invitata ad assistervi. Qualora fosse impedita, o se la sua presenza non fosse opportuna, essa è invitata a designare una persona che deve assistervi in sua vece. Se questo è impossibile, l’invito è diretto ad un membro adulto della famiglia, e, in mancanza, al sindaco o municipale o funzionario comunale designato dal municipio. Se nella perquisizione nulla si rinviene di sospetto ne è data analoga dichiarazione alla parte interessata.
B. Sequestro
I. Premesse e verbale
Art. 161 1Il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato.
2Sono da sequestrare segnatamente:
a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo;
b) gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 58 e 59 CPS.
3Possono essere sequestrati oggetti e valori destinati a garantire il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe, se ciò sia adeguato alle circostanze.
4Il sequestro di cose mobili in possesso dell’accusato avviene con il deposito delle stesse presso il Ministero pubblico.
5Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario.
6Il verbale indica i motivi dell’ordine di sequestro.
7Al detentore degli oggetti sequestrati può essere ordinato di non render noti il sequestro o i motivi dello stesso, fino ad autorizzazione scritta, al proprietario o al possessore delle cose sequestrate, quando ciò sia richiesto da importanti ragioni di inchiesta.
II. Obbligo di consegna ed eccezione
allo stesso38)
Art. 16239) 1Chi ha in custodia oggetti menzionati dall’art. 161 è obbligato a presentarli e consegnarli ogni qualvolta ne sia richiesto.
2In caso di rifiuto, vi può essere costretto con le pene applicate ai testimoni che rifiutano di rendere testimonianza.
3Tali pene non si applicano contro quelle persone che hanno facoltà di rifiutarsi di deporre come testimone.
4Resta riservata la possibilità di procedere al sequestro mediante perquisizione.
III. Elenco, custodia e confisca anticipata40)
Art. 16341) 1Gli oggetti sequestrati devono essere elencati e custoditi in modo che non ne sia possibile l’alterazione o la sottrazione; se essi sono per loro natura soggetti ad alterazione o corruzione, se ne forma un’esatta descrizione e vengono sottoposti a perizia.
2Anteriormente al giudizio di merito, il Giudice della Pretura penale decide, sentito l’interessato, sull’istanza motivata del Procuratore pubblico di confisca e distruzione degli oggetti, delle sostanze o dei materiali sequestrati, che per loro natura sono soggetti ad alterazione o a corruzione e il cui mantenimento nello stato originario comporti spese importanti o notevoli difficoltà pratiche; contro la decisione del Giudice della Pretura penale è dato ricorso, entro il termine di dieci giorni, alla Corte di cassazione e revisione penale.
3Il Giudice può assumere prove d’ufficio.
4Se la sentenza di merito accerta che la confisca era illegittima, ciò che rimane degli oggetti confiscati è restituito agli aventi diritto; in tal caso, la sentenza di merito decide sull’eventuale risarcimento a favore degli interessati in base ai correnti prezzi di mercato applicati, al momento della sentenza, agli oggetti in questione.
IV. Sequestro di documenti
Art. 164 Trattandosi di perquisizione di carte, si ha cura che il loro contenuto non giunga alla conoscenza di persone che non ne hanno diritto. Se il detentore o l’avente diritto delle carte non vuole permetterne l’esame, esse sono ritirate dall’autorità sotto suggello e si provoca la decisione del Giudice dell’istruzione e dell’arresto se debbano essere perquisite o restituite. Consentita la perquisizione, devono essere restituite tutte le carte estranee al processo.
V. Decadenza
Art. 165 1L’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro.
2Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato. Gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore pubblico e dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio, l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile.
3Se il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato.
4Gli altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del sequestro.
CAPITOLO VII
Controlli
A. Sorveglianza della corrispondenza postale
e del traffico delle telecomunicazioni
I. In generale
Art. 165a42) La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è regolata dalla legislazione federale.
II. Competenze
Art. 165b43) 1Il Procuratore pubblico è competente a ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
2L’autorità d’approvazione dell’ordine di sorveglianza è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
3La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sorveglianza, alla Camera dei ricorsi penali.
4Il Tribunale di appello designa, ogni due anni, il giudice, con il relativo supplente, che dirige la selezione in caso di sorveglianza di una persona che può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale; il magistrato cui è attribuita una simile incombenza e il supplente devono essere scelti fra i giudici del Tribunale di appello che non sono membri del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e di revisione penale e della Camera dei ricorsi penali.
B. Uso di apparecchi tecnici di sorveglianza
I. Condizioni44)
Art. 166 1Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza se:45)
a) il procedimento penale concerne un crimine o un delitto oppure un reato commesso per mezzo del telefono, la cui gravità o particolarità giustifica l’intervento, e
b) determinati fatti rendano la persona da sorvegliare sospetta di essere autrice o compartecipe del reato, e
c) le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano rimaste infruttuose.
2…46)
3…47)
4Le annotazioni non necessarie per l’inchiesta sono conservate separatamente e distrutte a procedura ultimata a cura dell’autorità che le ha ordinate.
II. Approvazione
Art. 167 1Entro ventiquattro ore, il Procuratore pubblico sottopone per approvazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto una copia della decisione, corredata degli atti e brevemente motivata, che stabilisce l’uso di apparecchi tecnici di sorveglianza.48)
2La decisione vige per al massimo sei mesi; il Procuratore pubblico può prorogarla di volta in volta di altri sei mesi. La decisione di proroga, corredata degli atti e motivata, dev’essere sottoposta per approvazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto dieci giorni prima della scadenza del termine.
3Il Procuratore pubblico pone fine alla sorveglianza appena essa non sia più necessaria o qualora la sua decisione sia revocata.
III. Esame e decisione
Art. 168 1Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto esamina la decisione in base alla motivazione e agli atti.
2Se concorda con la decisione emette un decreto che l’approva.
3Se accerta che è stato violato il diritto federale o il diritto cantonale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento, revoca la decisione.
4Egli può autorizzare provvisoriamente la sorveglianza; in tal caso assegna al Procuratore pubblico un breve termine per giustificare la misura mediante completamento degli atti o discussione orale.
5Il decreto è motivato sommariamente e notificato al Procuratore pubblico entro cinque giorni dall’inizio della sorveglianza o, in caso di proroga, prima dell’inizio di questa data.
IV. Prevenzione
Art. 169 1Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza, se determinate circostanze facciano presumere che si stia preparando un crimine o un delitto, la cui gravità giustifica l’intervento.49)
2Gli art. 166 a 168 si applicano per analogia.
V. Segretezza e comunicazione
Art. 170 1La procedura è segreta anche nei confronti della persona in causa.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto vigila affinché sia posto fine alla sorveglianza dopo la scadenza del termine o quando non sia più compatibile con lo scopo dell’inchiesta.
3Durante l’istruzione il Procuratore pubblico deve render nota alla persona in causa l’avvenuta sorveglianza al termine della sorveglianza stessa, se non vi si oppongono gravi motivi di inchiesta. I motivi della mancata informazione devono essere sottoposti al Giudice dell’istruzione e dell’arresto per approvazione.
4L’informazione sull’avvenuta sorveglianza deve essere data in ogni caso alla fine dell’istruttoria. L’accusato e il suo difensore possono fare richiesta di prendere visione della documentazione relativa.
Art. 171 …50)
C. Avviso in caso di pericolo
Art. 172 Il Procuratore pubblico deve informare immediatamente l’autorità competente se dall’istruzione del processo risulta un pericolo imminente per la vita o l’integrità delle persone, per esempio a causa di pericolo di crollo di una costruzione, a causa di inquinamento di acque potabili o di costruzioni stradali pericolose.
TITOLO VI
Procedimento di istruzione
CAPITOLO I
Disposizioni generali
A. Premesse
Art. 173 L’apertura di un’istruzione formale giudiziaria è vincolata alla condizione che sia stata promossa l’accusa.
B. Oggetto
Art. 174 L’istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella promozione dell’accusa.
C. Irrevocabilità
Art. 175 1La promozione dell’accusa non può essere ritirata.
2Essa deve sfociare tempestivamente nella decisione di rinvio a giudizio o di abbandono.
D. Trattamento delle persone coinvolte
nel procedimento
Art. 176 1Le autorità devono accertare con la medesima diligenza le circostanze a favore dell’indiziato o accusato e quelle a suo sfavore.
2Ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di proporzionalità.
3Se l’accusato è detenuto, il procedimento deve essere condotto celermente senza rispettare l’ordine dei procedimenti pendenti e senza interruzione. Questa norma è applicabile anche se l’accusato ha chiesto d’anticipare l’esecuzione della pena.
E. Segretezza dell’istruzione
Art. 177 1Il procedimento di istruzione non è pubblico.
2I magistrati, i funzionari, i periti designati dall’autorità e gli interpreti sono obbligati a mantenere il segreto sulle operazioni compiute o alle quali hanno partecipato o assistito o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
3Il Procuratore pubblico, preannunciandone il contenuto al difensore e alla parte civile, può informare il pubblico, tramite un comunicato o altre forme appropriate, se preminenti interessi generali lo esigono.
4Il Procuratore pubblico e, dietro sua autorizzazione, gli organi di polizia possono fare appello a pubblica collaborazione per l’accertamento di un reato.
CAPITOLO II
Notizia di reato e informazioni preliminari
A. Notizia al Procuratore pubblico
Art. 178 1Quando il Procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l’accusa.
2Eventuali acquisizioni di prove e giudizi preliminari devono essere solleciti.
B. Polizia giudiziaria
Art. 179 1La polizia cantonale, nell’attuazione dei suoi compiti di polizia giudiziaria, agisce sotto la direzione del Procuratore pubblico.
2Essa procede in caso di urgenza ad accertare l’esistenza di reati, assicurandone le prove, e ad identificarne gli autori, con immediata segnalazione al Procuratore pubblico.
3La sua attività è regolata dalla legislazione sulla polizia ritenuto il rispetto di quanto disposto dal presente codice.
C. Tentativo di conciliazione nei reati a
querela di parte
Art. 180 1Trattandosi di reati a querela di parte, il Procuratore pubblico può, se lo ritiene opportuno, trasmettere preliminarmente gli atti al Giudice di pace per un tentativo di conciliazione da compiere sollecitamente.
2Se il tentativo di conciliazione non dà esito favorevole, il Procuratore pubblico procede ai sensi dell’art. 178.
D. Denuncia dell’autorità
Art. 181 Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
E. Danno all’integrità della persona per
sospetto di reato
Art. 182 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure gli ausiliari di questi professionisti, che nell’esercizio della loro professione hanno il sospetto di malattia, lesione o morte per causa di reato, sono tenuti a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico ed a trasmettergli gli atti relativi, riservate preminenti ragioni dell’interessato tutelate da leggi speciali.
F. Informazioni preliminari
I. In generale
Art. 183 Per chiarire il sospetto di reato ed identificarne l’autore, il Procuratore pubblico può procedere all’assunzione di prove.
II. Conclusione
Art. 184 1Se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti, e procede all’istruzione del processo.
2Nel caso contrario, notifica alla parte civile, alla parte lesa, al denunciato rispettivamente al querelato che non fa luogo al procedimento.
3L’arresto equivale a promozione dell’accusa: con l’intimazione dell’ordine di arresto è dato alle parti avviso della promozione dell’accusa.
G. Non luogo a procedere
I. Forma del decreto
Art. 18551) 1Il decreto di non luogo a procedere può essere notificato senza motivazione, menzionando che il denunciato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all’art. 186 decorre dall’intimazione della motivazione.
2Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 186.
II. Istanza di promozione dell’accusa
Art. 186 1La parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell’accusa.
2La Camera dei ricorsi penali decide sull’istanza dopo averla trasmessa al denunciato e al Procuratore pubblico per le osservazioni da presentare entro dieci giorni.
3Se l’istanza è accolta, l’istruzione del processo ha luogo per opera di altro Procuratore pubblico.
4Quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, la Camera dei ricorsi penali ordina al Procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
III. Riapertura del procedimento
Art. 187 1Il procedimento, da cui si è desistito ai sensi dell’art. 184 cpv. 2, è ripreso a giudizio del Procuratore pubblico, quando si scoprono nuove prove.
2Valgono le disposizioni che reggono le informazioni preliminari.
CAPITOLO III
Promozione dell’accusa e istruzione formale
A. Contenuto della promozione dell’accusa
Art. 188 La promozione dell’accusa deve indicare:
a) le generalità dell’accusato, atte ad identificarlo;
b) la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica;
c) l’autorità che l’ha emanata;
d) eventualmente il querelante, la parte lesa o la parte civile.
B. Scopo dell’istruzione formale
Art. 189 L’istruzione del procedimento ha per scopo di sottoporre ad un preventivo esame l’accusa contro una determinata persona, in modo che si possa pronunciare o la desistenza del procedimento o lo stato di accusa, e di assicurare la non interrotta assunzione delle prove nel pubblico dibattimento.
C. Estensione a persone o fatti
Art. 190 1Se nel corso dell’istruzione si manifesta la necessità di estenderla ad una persona non indicata nella promozione dell’accusa, il Procuratore pubblico procede come all’art. 184.
2La connessione è presunta.
3L’estensione ad un altro fatto o a un’altra qualifica giuridica può avvenire con notifica a verbale. Il relativo verbale, se del caso per estratto, è intimato al difensore.
D. Ricorso contro la promozione dell’accusa
Art. 191 1Nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione od omissione incriminata.
2La decisione della Camera dei ricorsi penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata.
E. Competenza
Art. 192 1Di regola il procedimento deve essere avviato, condotto e concluso dal Procuratore pubblico che ha promosso l’accusa.
2Il Procuratore pubblico responsabile di un procedimento può farsi sostituire temporaneamente o assistere da un altro Procuratore pubblico.
F. Conduzione dell’istruzione formale
Art. 193 Il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti delle parti.
G. Competenze delegate
Art. 194 Il Procuratore pubblico può sotto sua responsabilità incaricare o delegare funzionari del Ministero pubblico o funzionari di polizia all’assunzione di prove.
H. Verbale delle operazioni
Art. 195 Di tutte le operazioni di istruzione formale, il Procuratore pubblico tiene verbale cronologico.
I.Completazione dell’istruzione formale
Art. 196 1Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto lo scopo dell’istruzione formale, ne dà avviso alle parti, informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare entro un termine da lui fissato, non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere.
2A richiesta gli atti sono consegnati ai patrocinatori, eventualmente in parte, per un tempo determinato.
3Se l’istruzione è ripresa, il Procuratore pubblico può assumere nuove prove.
4Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi, limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze.
5Contro le decisioni del Procuratore pubblico è dato reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
L. Chiusura dell’istruzione formale
Art. 197 Alla scadenza inutilizzata del termine di cui all’art. 196 cpv. 1, il Procuratore pubblico notifica alle parti la chiusura dell’istruzione formale.
TITOLO VII
Rinvio a giudizio e abbandono
CAPITOLO I
Accusa
A. In generale
Art. 198 1Entro trenta giorni dalla chiusura dell’istruzione formale, il Procuratore pubblico deve formulare il decreto o atto di accusa oppure pronunciare l’abbandono del procedimento.
2Il parziale abbandono nello stesso procedimento deve essere pronunciato con decisione separata dal decreto o atto di accusa.
B. Atto di accusa
I. Principio
Art. 199 L’atto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al Tribunale di merito competente.
II. Contenuto
Art. 200 1L’atto di accusa deve indicare:
a) il cognome, nome, paternità, età, professione, nazionalità e domicilio dell’accusato;
b) l’azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale;
c) gli articoli della legge penale applicabile;
d) le Assise davanti alle quali deve aver luogo il dibattimento.
2All’atto di accusa è unito l’elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
III. Ricorso
1. Casi
Art. 201 1Entro il termine di dieci giorni dall’intimazione dell’atto di accusa può essere presentato dall’accusato e dalla parte civile ricorso alla Camera dei ricorsi penali, con contemporanea trasmissione al presidente della Corte competente, per opporre:
a) la nullità dell’atto di accusa per vizio di forma;
b) l’incompetenza delle Assise indicate nell’atto di accusa;
c) le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato.
2Il ricorso ha effetto sospensivo: il presidente della Corte competente trasmette gli atti alla Camera dei ricorsi penali.
2. Nullità dell’atto di accusa
Art. 202 Pronunciata la nullità dell’atto di accusa, gli atti sono ritornati allo stesso Procuratore pubblico perché presenti un nuovo atto di accusa.
3. Incompetenza della Corte
Art. 203 1Accertata l’incompetenza della Corte indicata nell’atto di accusa, il giudizio è devoluto alla Corte d’assise competente, con trasmissione degli atti al suo presidente.
2Se deve essere emanato un decreto di accusa, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico per la sua completazione come all’art. 208 e per nuova intimazione alle parti per eventuale opposizione.
4. Eccezioni
Art. 204 La fondatezza dell’eccezione comporta l’abbandono o la sospensione del procedimento.
5. Reiezione
Art. 205 La reiezione del ricorso è pronunciata con decreto non motivato e non è definitiva.
IV. Trasmissione
Art. 206 1L’atto di accusa con l’incarto dell’istruzione formale è trasmesso al giudice competente.
2Analogamente procede la Camera dei ricorsi penali, dopo la decisione del ricorso contro l’atto di accusa, salvo il caso dell’art. 202.
C. Decreto di accusa
I. Principio
1. In generale52)
Art. 207 1Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell’arresto o della multa.53)
2…54)
3Con il decreto di accusa possono essere inflitte le pene accessorie (art. da 51 a 56 CPS) e pronunciate le misure previste dagli art. 58-61 CPS, riservato l’art. 104 cpv. 2 CPS per le contravvenzioni.
4Non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative di libertà né revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico.
2. Semplificazione della procedura
Art. 207a55) Il decreto di accusa può essere formulato a qualsiasi stadio del procedimento, in ispecie:
a) dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l’accusa e senza procedere all’istruzione formale;
b) prima della chiusura dell’istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197.
II. Contenuto
Art. 208 1Il decreto di accusa deve indicare oltre a quanto previsto dall’art. 200:
a) la proposta della pena e della sua eventuale sospensione condizionale;
b) l’eventuale indennizzo alla parte civile;
c) l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;
d) le eventuali pene accessorie o misure previste dagli art. 51-56 e 58-61 CPS;
e) l’avvertenza che le proposte del decreto di accusa si riterranno accettate ed acquisteranno forza di cosa giudicata se l’accusato o la parte civile non avranno presentato al Procuratore pubblico opposizione scritta entro quindici giorni dall’intimazione;
f) l’avvertenza che possono essere chiesti la nomina immediata di un difensore d’ufficio e il gratuito patrocinio.
2Al decreto di accusa è unito l’elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
III. Intimazione
Art. 209 Il Procuratore pubblico intima il decreto di accusa all’accusato, al difensore e alla parte civile.
IV. Opposizione
Art. 210 1L’opposizione non deve essere motivata.
2Può essere presentata opposizione parziale, contro singoli dispositivi del decreto di accusa.
3L’opposizione può essere ritirata finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza. Rimane riservata l’attribuzione delle spese dalla stessa cagionate.
V. Trasmissione
Art. 211 1Se viene interposta opposizione, il Procuratore pubblico trasmette senza indugio il decreto di accusa con l’incarto dell’istruzione formale al giudice competente.
2Il Procuratore pubblico non è obbligato a presenziare al dibattimento.56)
3Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento deve notificarlo al giudice competente entro tre giorni dall’ordinanza sulle prove. 57)
VI. Ricorso
Art. 212 1Contro il decreto di accusa è dato il ricorso per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201-205, applicati per analogia, senza contemporanea trasmissione al giudice competente, ritenuto che la Camera dei ricorsi penali ritrasmette sempre gli atti al Procuratore pubblico.
2Il ricorso sospende la decorrenza dei termini per la presentazione dell’opposizione.
D. Rinvio a giudizio secondo il diritto
penale amministrativo
Art. 213 1Il rinvio a giudizio dell’amministrazione federale in causa tiene luogo di atto o decreto di accusa.
2Sono riservate le disposizioni speciali degli art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo.
CAPITOLO II
Abbandono
A. Abbandono del procedimento
I. Contenuto e forma del decreto58)
Art. 21459) 1Se, dopo compiuta l’istruzione, il Procuratore pubblico non ritiene di presentare l’atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del procedimento penale.
2Il decreto di abbandono può essere notificato senza motivazione, menzionando che l’accusato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all’art. 216 decorre dall’intimazione della motivazione.
3Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 216.
II. Notifica
Art. 215 Il Procuratore pubblico notifica il decreto di abbandono all’accusato, al difensore e alla parte civile.
III. Proposta di atto di accusa
1. Generalità
Art. 216 1Entro dieci giorni dall’intimazione del decreto di abbandono, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi penali un atto di accusa, accompagnato da memoriale di motivazione.
2Rilevati vizi di forma, la Camera dei ricorsi penali rinvia l’atto di accusa al proponente, perché lo emendi entro dieci giorni. La competenza del giudice di merito è verificata e definita d’ufficio.
3Il procedimento di accusa per i reati connessi con quelli oggetto dell’abbandono è sospeso sino a decisione sulla proposta di atto di accusa.
4Questo rimedio non è ammesso per le contravvenzioni.
2. Osservazioni ed eccezioni
Art. 217 1La proposta e il memoriale sono intimati alle altre parti e al Procuratore pubblico con il termine di dieci giorni per le osservazioni.
2Nello stesso termine l’accusato può sollevare le eccezioni di cui all’art. 201 cpv. 1 lett. c), che sono decise dalla Camera dei ricorsi penali con un unico giudizio, con riferimento agli art. 204 e 205.
3. Delibazione
Art. 218 1Se ammette l’atto di accusa, la Camera dei ricorsi penali trasmette gli atti al giudice del merito competente, con decreto non motivato.
2Gli incombenti di accusa sono assunti dal Procuratore pubblico diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono.
4. Decreto di accusa
Art. 219 1Se l’accusa è ammessa e se è adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell’arresto o della multa, la Camera dei ricorsi penali può trasformare l’atto di accusa in decreto di accusa.
2In tal caso gli atti sono trasmessi con decreto non motivato al Procuratore pubblico competente secondo l’art. 218 cpv. 2, affinché proceda come agli art. 208 e 209.
IV. Crescita in giudicato
Art. 220 1Il decreto di abbandono ha forza di cosa giudicata.
2È riservata la revoca.
B. Revoca del decreto di abbandono
I. Proposta
Art. 221 1Quando si scoprono fatti o mezzi di prova rilevanti, non emersi nell’istruzione formale e finché l’azione penale non sia prescritta, il Procuratore pubblico e la parte civile possono proporre alla Camera dei ricorsi penali la revoca del decreto di abbandono.
2Non è ammessa revoca in caso di contravvenzioni.
II. Osservazioni
Art. 222 1La proposta di revoca è intimata alle parti con il termine di dieci giorni per presentare osservazioni.
2Se la Camera dei ricorsi penali accerta pericolo di collusione, non si fa luogo a scambio di allegati.
III. Decisione
Art. 223 1Ammessa la revoca, con decreto non motivato, il procedimento viene riassunto allo stadio dell’istruzione formale.
2È ammissibile una revoca parziale rispetto alla promozione dell’accusa che ha fatto oggetto di abbandono.
3La proposta respinta non può essere rinnovata per gli stessi motivi.
TITOLO VIII
Giudizio
CAPITOLO I
Atti preparatori del dibattimento
A. Ordinanza di apertura
Art. 224 1Il presidente della Corte competente, entro tre giorni dalla ricevuta dell’atto o del decreto di accusa, notifica all’accusato, al suo difensore e alla parte civile un’ordinanza, con la quale intima l’atto di accusa rispettivamente comunica l’opposizione al decreto di accusa e dà le avvertenze di legge.
2In particolare sono assegnati e iniziano a decorrere i termini degli articoli seguenti.
B. Difensore
Art. 225 L’accusato, che ne è sprovvisto, è invitato a designare nel termine di tre giorni il difensore, riservate le norme sulla difesa d’ufficio e sul gratuito patrocinio.
C. Assessori-giurati
Art. 226 1Le parti sono citate alla seduta pubblica di estrazione degli assessori- giurati, con l’avvertenza all’accusato che nei processi davanti alle Assise correzionali può rinunciarvi, con l’accordo del difensore e del Procuratore pubblico.
2Si procede in seguito a norma di legge organica giudiziaria civile e penale.
3La rinuncia può avvenire anche dopo l’estrazione e sino all’apertura del dibattimento.
D. Notifica di prove
I. In generale
Art. 227 1Se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate con l’atto di accusa, devono notificarle al presidente entro dieci giorni. Il presidente ad istanza di parte proroga convenientemente questo termine.
2Entro lo stesso termine le parti possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale di altre risultanze dell’istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine eventualmente prorogato significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale, per le prove di cui il Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di accusa.
3La richiesta di assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l’istruzione formale deve essere motivata.
4In caso di abuso, le prove irrilevanti possono essere respinte.
5Il presidente può disporre d’ufficio l’assunzione di prove al dibattimento.
6L’ammissione e la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali.
II. Riserva
Art. 228 1Prove possono sempre essere chieste o prodotte oltre i termini dell’articolo precedente e sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ritenuto che -salvo rilevanza e novità- la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica.
2Sull’ammissibilità della richiesta formulata al dibattimento decide la Corte, che ha pure la facoltà di assumere prove non precedentemente notificate o ammesse.
E. Assenza dal processo
Art. 229 1Il presidente, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, può autorizzare l’accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti ragioni.
2L’istanza deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione dell’ordinanza di cui all’art. 224 cpv. 1.
3Può ancora essere presentata sino all’apertura del dibattimento, entro dieci giorni dall’insorgere di nuovi motivi.
4L’assenza non può essere autorizzata senza il consenso di tutte le parti, se l’istanza è presentata dopo l’intimazione delle citazioni al processo. In tal caso, una decisione negativa non può essere impugnata.
F. Aggiornamento del dibattimento
Art. 230 1Il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell’atto o del decreto di accusa al presidente della Corte.
2In caso di intervento degli assessori-giurati, il termine è prolungato di regola sino a sessanta giorni.
3Le citazioni sono staccate dal presidente al più tardi dieci giorni prima del dibattimento, riservata la notifica ritardata di testimoni e periti.
G. Organizzazione del dibattimento
Art. 231 1Il presidente può fissare con ordinanza il programma del dibattimento, con particolare riguardo all’ordine e ai tempi dell’assunzione delle prove.
2Il Procuratore pubblico ed i patrocinatori possono essere convocati in udienza per questi incombenti.
3Questi provvedimenti possono essere contestati unicamente dinanzi alla Corte.
CAPITOLO II
Dibattimento
A. Direzione
Art. 232 1La direzione del dibattimento spetta al presidente. Quando un suo provvedimento venga impugnato, la Corte decide.
2Il presidente veglia affinché il comportamento e l’abbigliamento delle parti siano rispettosi della Corte.
B. Presenza dei giudici e delle parti
Art. 233 1Al dibattimento devono essere presenti, senza interruzione, tutte le persone chiamate a pronunciare la sentenza, il Procuratore pubblico, l’accusato e il difensore. È riservato l’art. 229.
2La Corte può permettere al difensore, alla parte civile ed al suo patrocinatore di assentarsi per parte del dibattimento se le altri parti non vi si oppongono.
3La Corte può permettere al Procuratore pubblico o al segretario di farsi sostituire per parte del procedimento da un sostituto.
4Queste decisioni sono definitive.
C. Costituzione delle Assise
Art. 234 1Il presidente costituisce innanzitutto le Assise, deferendo il giuramento o la promessa agli assessori-giurati giusta la formula seguente:
“Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze del dibattimento, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte”.
2Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara “lo giuro” oppure “lo prometto”.
D. Accusato
I. In generale
Art. 235 1L’accusato compare sciolto al dibattimento. Se è in arresto è accompagnato da agenti di polizia.
2Iniziato il dibattimento, il presidente ordina le misure opportune per impedire che l’accusato a piede libero si allontani durante le interruzioni.
II. Misure disciplinari nei suoi confronti
Art. 236 1Se l’accusato si comporta in modo da turbare il regolare svolgimento dell’udienza, e vi persiste nonostante l’ammonimento del presidente, la Corte delle assise può decidere che il dibattimento prosegua senza la sua presenza.
2Il provvedimento può essere revocato ad istanza del difensore.
E. Rinvio e sospensione del dibattimento
Art. 237 1Sulla domanda di rinvio o di sospensione del dibattimento decide la Corte.
2Il rinvio e la sospensione possono essere accordati solo per tempo determinato e per uno dei motivi seguenti:
a) malattia o grave impedimento dell’accusato o del suo difensore;
b) malattia od altro grave impedimento a comparire di un testimone o perito o della parte lesa citata come testimone, qualora la deposizione sia importante per il processo e non possa essere altrimenti supplita.
3Nel caso di duraturo impedimento dell’accusato, si può procedere al giudizio; sono in tal caso applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni.
F. Interruzione del dibattimento
Art. 238 Il presidente può accordare brevi interruzioni del dibattimento, non superiori ai tre giorni, in particolare per le esigenze del processo.
G. Formalità iniziali
Art. 239 1Il presidente invita l’accusato a declinare cognome, nome, età, nazionalità, domicilio, professione e stato civile.
2Il segretario legge l’atto d’accusa; all’accusato che non comprende la lingua italiana l’atto di accusa è tradotto nella sua lingua materna o in altra lingua a lui nota, a meno che egli non vi rinunci perché già gli è stato tradotto.
3Il presidente spiega ai giurati il significato dell’atto d’accusa.
4Ai giurati vengono messi a disposizione l’atto d’accusa, il Codice penale e il Codice di procedura penale.
5Il presidente procede poi all’appello dei testimoni e dei periti citati.
H. Testimoni
Art. 240 1I testimoni citati sono avvertiti dal presidente del loro obbligo di non intrattenersi sull’oggetto del processo e di non assistere al dibattimento prima di essere interrogati.
2Il presidente provvede ad impedire eventuali intese fra i testimoni.
3Con l’autorizzazione del presidente i periti possono, anche prima del loro interrogatorio, assistere al dibattimento.
4A seconda delle circostanze, può essere imposto al querelante ed alla parte lesa di allontanarsi dalla sala di udienza, finché non siano chiamati a deporre. Il loro rappresentante continua ad essere presente al dibattimento.
I. Reperti
Art. 241 Di regola si devono portare nelle sala d’udienza gli oggetti uniti agli atti come mezzi di prova e strumenti del reato.
L. Interrogatorio
I. Accusato
Art. 242 1L’accusato è interrogato dal presidente. I membri della Corte, il Procuratore pubblico, il difensore e la parte civile possono successivamente porre domande all’accusato.
2Nel caso di più accusati l’ordine del loro interrogatorio è stabilito dal presidente.
3Durante l’interrogatorio di un accusato, gli altri possono essere allontanati dalla sala d’udienza quando il presidente lo reputi opportuno per la ricerca della verità.
4Ultimato l’interrogatorio separato, le parti possono rivolgere domande ai singoli accusati al fine di chiarire le eventuali contraddizioni.
II. Parte lesa, testimoni e periti
Art. 243 1Dopo l’interrogatorio dell’accusato, si procede all’esame della parte lesa, dei testimoni e dei periti, nell’ordine stabilito dal presidente, incominciando, di regola, da quelli presentati con l’atto di accusa.
2I testimoni ed i periti di accusa sono interrogati dapprima dal Procuratore pubblico, poi dalla parte civile, infine dal difensore.
3Il difensore ha tuttavia il diritto di interrogarli prima della parte civile.
4I testimoni ed i periti notificati dalla parte civile sono sentiti in seguito, interrogati prima da essa, poi dal Procuratore pubblico e infine dal difensore.
5Il difensore interroga per primo i testimoni e periti notificati dalla difesa.
6Il presidente ed i membri della Corte hanno facoltà di rivolgere domande all’accusato, alla parte lesa, ai testimoni e ai periti.
7L’accusato ha la facoltà di rivolgere direttamente delle domande.
III. Confronto fra testimoni
Art. 244 1Il presidente può ordinare il confronto di testimoni quando le loro deposizioni non concordino su circostanze rilevanti.
2I testimoni e i periti non possono allontanarsi se non quando siano stati licenziati dal presidente.
3Le parti hanno pure diritto di richiedere che determinati testimoni siano allontanati, dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni.
IV. Disciplina dell’interrogatorio
Art. 245 1Il presidente deve proteggere l’accusato, la parte lesa, i testimoni ed i periti contro gli abusi delle parti nell’interrogatorio. La Corte può privare una parte del diritto di continuare direttamente nell’interrogatorio. Le domande sono allora proposte per mezzo del presidente.
2Il presidente può vietare domande non pertinenti all’oggetto del processo. Nascendo contestazioni, la Corte decide.
V. Falsa testimonianza
Art. 246 Se vi sono gravi indizi che un testimone deponga scientemente il falso, la sua deposizione è registrata a verbale, letta al testimone e da lui firmata. Il presidente può ordinare l’arresto del testimone.
VI. Deposizioni in istruttoria
Art. 247 1Le deposizioni fatte in istruttoria non possono essere lette al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 227 e 228.
2All’accusato possono prospettarsi le dichiarazioni che ha fatto nell’istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai testimoni possono pure prospettarsi le dichiarazioni fatte nell’istruttoria, quando la loro deposizione al pubblico dibattimento differisca da quelle sopra punti essenziali.
VII. Impedimento del testimone
Art. 248 Se un testimone è impedito di comparire al dibattimento per causa di malattia, può essere sentito al suo domicilio dal presidente, con l’intervento del Procuratore pubblico, dell’accusato, del difensore, della parte civile o del suo avvocato. La deposizione è registrata a verbale dal segretario e letta all’udienza.
VIII. Lettura di atti processuali
Art. 249 1Al dibattimento si devono leggere le parti dei verbali delle ispezioni, perquisizioni e perizie, delle sentenze penali e dei documenti scritti che servono come mezzo di prova nel processo.
2Dopo la lettura degli atti, l’accusato ha diritto di fare dichiarazioni.
3Dinanzi al giudice unico non si procede a lettura di atti dell’istruzione formale, salvo su richiesta di parte.
M. Nuovi fatti o nuova valutazione giuridica dei fatti
Art. 250 1Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione.
2Se dai dibattimenti risulta, invece, che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, su istanza del Procuratore pubblico ed anche d’ufficio la Corte deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa.
3Non si fa luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando.
4Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa.
N. Arringhe e conclusioni delle parti
Art. 251 1Esaurita l’assunzione delle prove, il Procuratore pubblico fa la sua esposizione intorno all’oggetto dell’accusa. La parte civile prende la parola dopo il Procuratore pubblico. La difesa risponde.
2Il Procuratore pubblico e la parte civile hanno il diritto di replicare e la difesa di duplicare. Eccezionalmente il presidente può autorizzare un difensore a replicare all’arringa di un altro difensore.
3Il Procuratore pubblico prende conclusioni sulla questione della colpevolezza e della pena. La parte civile sulla colpevolezza e sul risarcimento dei danni. La difesa su tutti e tre i punti.
4La parte civile non assistita al dibattimento da un avvocato può chiedere al Procuratore pubblico di prender conclusioni sul risarcimento dei danni.
5Se vi sono più accusati e i loro difensori non si accordano sull’ordine della parola, il presidente lo stabilisce avendo riguardo alla gravità dell’accusa, per modo che il difensore del più gravemente accusato abbia per ultimo la parola.
6Al termine del loro intervento, le parti possono presentare un testo scritto che contiene le conclusioni.
O. Dichiarazioni dell’accusato
Art. 252 L’accusato, dopo che ha parlato il suo difensore, deve essere interpellato se abbia qualche cosa da aggiungere in sua difesa.
P. Quesiti
I. Loro formulazione
Art. 253 1Conclusa la discussione, il presidente propone i quesiti che devono essere sottoposti al giudizio della Corte.
2Le parti possono presentare proposte di modificazione, sulle quali la Corte giudica immediatamente annunciando verbalmente le decisioni.
II. Contenuto
Art. 254 1I quesiti devono comprendere separatamente le azioni ed omissioni che formano l’oggetto dell’accusa, con tutti gli elementi costitutivi del reato, le circostanze che determinano l’esistenza di una specie particolare di reato, o l’applicazione di una pena diversa, e quelle che escludono o diminuiscono l’imputabilità.
2Se vi sono più accusati i quesiti sono formulati singolarmente per ognuno di essi.
Q. Verbale
I. Contenuto
Art. 255 1Il verbale del dibattimento è tenuto dal segretario.
Esso deve contenere:
a) il luogo ed il giorno del dibattimento;
b) il nome dei giudici, degli assessori-giurati, del Procuratore pubblico e del segretario;
c) la data e le conclusioni dell’atto di accusa;
d) il nome dell’accusato, del difensore, della parte civile e del suo rappresentante e patrocinatore;
e) il nome dei testimoni, periti ed interpreti assunti e se hanno prestato giuramento;
f) se il dibattimento è stato pubblico, o se ne fu esclusa la pubblicità e per quale motivo.
2Deve inoltre indicare sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l’osservanza di tutte le formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni presentate nel corso del dibattimento, le decisioni pronunciate ed il dispositivo della sentenza; a richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente.
3Nel verbale sono riportate le risposte dell’accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni:
a) nei casi previsti dagli art. 246 e 248;
b) se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria;
c) d’ufficio o su richiesta delle parti.
4Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
II. Efficacia probatoria e impugnazione
Art. 256 1L’osservanza delle formalità prescritte per il dibattimento può essere provata soltanto per mezzo del verbale.
2Il contenuto del verbale può essere impugnato soltanto con denuncia di falso.
CAPITOLO III
Sentenza
A. Deliberazione della Corte
I. Discussione e decisione
Art. 257 1Conclusa la discussione, la Corte d’assise procede immediatamente all’esame del fatto e del diritto, rispondendo ai quesiti.
2Il presidente sottopone a deliberazione prima le questioni di fatto, poi le questioni di diritto, da ultimo le questioni della pena e del risarcimento. Tutti i membri della Corte devono votare su quest’ultime questioni, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto. Prima votano gli assessori-giurati in ordine alfabetico, poi i giudici a latere. Il presidente vota per ultimo.
3Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte di assise se non alla maggioranza dei suoi membri.
4I dispositivi della sentenza sono redatti dal presidente e letti subito in seduta pubblica, alla presenza della Corte al completo, del Procuratore pubblico, dell’accusato e del difensore.
5Il presidente espone i motivi essenziali del giudizio; qualora vi fosse discordanza fra la motivazione orale e quella scritta (art. 260), determinante è quest’ultima.
II. Verbale
Art. 258 1I dispositivi sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare ne è annotato il motivo.
2Il verbale indica il nome del giudice incaricato della redazione della sentenza.
B. Apprezzamento delle prove
Art. 259 Sul valore delle prove raccolte, la Corte d’assise decide secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento.
C. Sentenza
I. Contenuto
Art. 260 1La sentenza è pronunciata in nome della Repubblica e Cantone del Ticino e deve enunciare:
a) il giorno, il mese, l’anno ed il luogo in cui fu pronunciata;
b) la denominazione della Corte d’assise ed i nomi dei membri che la compongono;
c) il nome del Procuratore pubblico, della parte civile e del suo patrocinatore;
d) il cognome, nome, la paternità, l’età, la professione, la nazionalità e il domicilio dell’accusato;
e) il nome del difensore;
f) il contenuto essenziale dell’atto d’accusa;
g) il giorno del dibattimento;
h) le proposte conclusionali del Procuratore pubblico, della parte civile e della difesa;
i) la decisione della Corte sulla questione della colpabilità, sui risarcimenti e sulle spese, rispondendo ad ogni singolo quesito;
l) le norme della legge penale applicate;
m) i motivi della decisione;
n) i rimedi di diritto e i termini entro i quali possono essere fatti valere.
2La sentenza si fonda sui fatti indicati nell’atto di accusa, riservato l’art. 250.
3Nei motivi sono concisamente esposti i fatti che la Corte ritiene provati o non provati e per quali ragioni, e le considerazioni di diritto.
4Nei processi celebrati davanti alle Assise correzionali, la sentenza può essere notificata senza motivazione se l’accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile vi rinunciano con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; la rinuncia decade con la presentazione della dichiarazione di ricorso per cassazione.60)
5Nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell’accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.61)
II. Sentenza di condanna
Art. 261 La sentenza di condanna deve precisare:
a) l’azione o l’omissione di cui l’accusato è ritenuto colpevole con la indicazione delle circostanze che motivano il titolo del reato e l’applicazione di una determinata sanzione penale;
b) la pena, le misure di sicurezza, le pene accessorie e la revoca della sospensione condizionale a cui l’accusato viene condannato.
III. Sentenza di assoluzione
Art. 262 La sentenza di assoluzione deve indicare nel dispositivo solo il proscioglimento dell’accusato dall’accusa.
IV. Redazione e intimazione
Art. 263 1La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno; è firmata dal presidente e dal segretario ed è intimata all’accusato, al suo difensore, al Procuratore pubblico ed alla parte civile entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, sotto pena di nullità.
2Il termine di intimazione è di trenta giorni, sotto pena di nullità, per i dibattimenti che si svolgono con il concorso di assessori-giurati. 62)
V. Pubblicazione
Art. 264 1Comunicati oralmente i dispositivi della sentenza, il presidente avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite la dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni.
2L’assenza del Procuratore pubblico e del difensore non invalida la pubblicazione.
3Se l’accusato e il suo difensore non sono presenti, il presidente assume due testimoni alla pubblicazione.
4Nei processi davanti alle Assise correzionali, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono rinunciare ad esigere la motivazione della sentenza.63)
5Nei processi davanti al giudice della Pretura penale, quest’ultimo, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono chiedere la motivazione della sentenza.64)
CAPITOLO IV
Pretese civili
A. Indagini sul danno
Art. 265 L’autorità penale deve, senza ritardare il corso dell’azione penale, estendere le sue indagini alle circostanze che hanno influenza nella determinazione del danno.
B. Giudizio sulle pretese di diritto civile
Art. 266 Nella sentenza di condanna la Corte d’assise, ad istanza della parte civile, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto civile.
C. Rinvio al foro civile; risarcimento parziale
Art. 267 1Se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte civile al foro civile. Contro questa decisione non è dato rimedio di diritto.
2In tale caso, la Corte può accordare alla parte civile un risarcimento parziale.
D. Rimedi di diritto
I. Legittimazione
Art. 268 1Contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile.
2Contro la condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale.
II. Termini
Art. 269 I termini per il ricorso decorrono dalla crescita in giudicato della sentenza penale.
E. Restituzione alla parte lesa
I. Per sentenza penale o decisione dell’inquirente
Art. 270 1La sentenza ordina la restituzione alla parte danneggiata degli oggetti riconosciuti di sua proprietà.
2Per la restituzione al danneggiato, prima della pubblicazione della sentenza, degli oggetti sottratti, vale l’art. 165 cpv. 2 e 3.
II. Per giudizio civile
Art. 271 La domanda diretta ad ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è demandata al foro civile nei seguenti casi:
a) se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato;
b) se più danneggiati se ne contendono la proprietà;
c) se il danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto.
F. Assoluzione
Art. 272 Se l’accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento.
CAPITOLO V65)
Sentenza del giudice della Pretura penale sulla opposizione al decreto di accusa
A. Atti preparatori del giudice della Pretura penale66)
Art. 27367) Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge.
B. Dibattimento
Art. 27468) 1Nel giorno fissato dalla citazione, le parti compaiono per il dibattimento.
2Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento, deve notificarlo al giudice e alle parti entro tre giorni dall’intimazione dell’ordinanza sulle prove.
3Il giudice dirige il dibattimento, interroga la parte civile e l’accusato; assume le prove e dà la parola al Procuratore pubblico, alla parte civile, al difensore e da ultimo all’accusato; le parti e il Procuratore pubblico possono pure rivolgere interpellanze ai testimoni ed ai periti.
C. Verbale
Art. 275 1Il verbale dell’udienza è tenuto da un addetto alla cancelleria.
2Il verbale deve contenere:
a) il luogo e il giorno del dibattimento;
b) il nome e il cognome del giudice, del Procuratore pubblico e del difensore;69)
c) la data e le conclusioni del decreto d’accusa;
d) il nome dell’accusato e della parte civile;
e) i nomi dei testimoni e dei periti assunti e l’elenco delle altre prove esperite;
f) le domande presentate all’udienza;
g) la nota degli atti, documenti ed oggetti inerenti al processo.
D. Sentenza
Art. 276 1Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile ed al Procuratore pubblico.70)
2Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza. 71)
3La sentenza motivata dev’essere intimata, sotto pena di nullità, entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, all’accusato, al suo difensore, alla parte civile e al Procuratore pubblico con l’indicazione del rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto.
4Il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.
5La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli indennizzi alla parte civile.
6…72)
E. Giudizio contumaciale
Art. 277 1Non comparendo l’accusato nel giorno fissato per il dibattimento, il giudice sente il denunciante, eventualmente il Procuratore pubblico, e, se presenti, i testimoni, i periti e il difensore, e giudica in contumacia in base alle risultanze degli atti.73)
2Degli atti processuali è tenuto verbale.
3Il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dalla emanazione della sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio.
4In tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza.
5Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il giudice non entra nel merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.74)
6Il giudizio contumaciale di condanna diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento; per le spese e per i risarcimenti, il giudizio è immediatamente esecutivo.75)
F. Rimedi di diritto
Art. 278 1Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sono ammessi il ricorso per cassazione e la domanda di revisione.76)
2Sono applicabili le norme del titolo IX, capitolo III e IV.
TITOLO IX
Rimedi di diritto
CAPITOLO I
Competenze e procedura dinanzi al
Giudice dell’istruzione e dell’arresto
A. In materia di libertà personale
Art. 279 Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente in materia di privazione e di limitazione della libertà personale, come alle disposizioni del titolo IV.
B. Reclamo
I. In generale
Art. 280 1Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso il reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo contraria disposizione di legge.
2Sono legittimati al reclamo le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.
II. Modalità
Art. 281 1Il reclamo è presentato al Giudice dell’istruzione e dell’arresto entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento o fintanto che dura l’omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
2Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
III. Procedura scritta
Art. 282 1Il reclamo è intimato al Procuratore pubblico e alle altre parti interessate al provvedimento o all’omissione impugnata con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide sollecitamente con sentenza succintamente motivata.
IV. Procedura orale
Art. 283 1Invece dell’assegnazione di un termine per le osservazioni, o in ogni caso se lo ritiene opportuno, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto può citare le parti ad udienza di contraddittorio.
2Al termine dell’udienza il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide con nota a verbale. Può rinviare la decisione a sentenza come all’art. 282 cpv. 2.
CAPITOLO II
Competenze e procedura dinanzi
alla Camera dei ricorsi penali
A. Competenze
Art. 284 1La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso:
a) contro le decisioni del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e contro i provvedimenti del presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà personale, nonché contro le decisioni del Giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di sequestri;
b) contro il decreto di non luogo a procedere, la promozione dell’accusa, il decreto di abbandono e l’atto o decreto di accusa;
c) contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge.
2Esercita le altre competenze attribuitele dalla legge.
3Salvo contraria disposizione speciale sono applicate le norme procedurali che seguono.
B. Ricorso
I. Modalità
Art. 285 1Il ricorso è presentato alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione o del provvedimento rispettivamente fintanto che dura l’omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
2Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del presidente della Camera dei ricorsi penali.
II. Procedura
Art. 286 1Il ricorso è intimato al Procuratore pubblico, alle altre parti interessate e —nel caso dell’art. 284 cpv. 1 lett. c) –al presidente del Tribunale competente con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
2Alla procedura ricorsuale è applicabile l’art. 283 cpv. 1.
3All’udienza presenzia il presidente della Camera dei ricorsi penali o un giudice delegato, che la presiede.
4La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto.
CAPITOLO III
Cassazione
A. Legittimazione
Art. 287 1Il Procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali.
2La parte civile può interporre il ricorso soltanto contro una sentenza di assoluzione.
B. Motivi di cassazione
Art. 288 Il ricorso per cassazione è ammesso:
a) per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza;
b) per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile;
c) per arbitrio nell’accertamento dei fatti.
C. Ricorso per cassazione
I. Modalità
Art. 289 1La dichiarazione di ricorso deve essere presentata per scritto, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, al presidente della Corte delle assise che ha pronunciato la sentenza, il quale entro tre giorni ne dà comunicazione agli interessati.
2Il ricorrente deve inoltrare la motivazione del ricorso entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta, presentandola in triplice esemplare, alla stessa autorità cui è stata notificata la dichiarazione di ricorso, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
3Ricevuta la motivazione del ricorso il presidente trasmette l’intero incarto, con il verbale, al presidente della Corte di cassazione e revisione penale.
4La mancata presentazione della motivazione fa decadere il ricorso. In tal caso il presidente della Corte delle assise decreta la decadenza del ricorso, esentando il ricorrente da tasse di giustizia e spese processuali.
II. Effetto sospensivo
Art. 290 1Il ricorso per cassazione presentato dall’accusato sospende l’esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell’accusato stesso.
2Il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell’arresto al presidente della Corte di cassazione, il quale decide entro brevi termini.
III. Procedimento preparatorio
Art. 291 1La Corte di cassazione e revisione penale respinge con decisione sommariamente motivata i ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati.
2Negli altri casi il presidente della Corte di cassazione e revisione penale notifica, entro cinque giorni, la motivazione del ricorso agli interessati.
3Entro venti giorni dalla notifica della motivazione del ricorso è facoltà delle altre parti interessate di presentare per scritto le proprie osservazioni al presidente della Corte di cassazione e revisione penale, che le notifica agli interessati entro tre giorni.
IV. Seduta pubblica
Art. 292 1Entro dieci giorni della notifica delle osservazioni o dalla scadenza infruttuosa del termine per presentarle è facoltà di una parte di chiedere lo svolgimento del dibattimento pubblico davanti alla Corte di cassazione e revisione penale, che lo deve ordinare.
2Il dibattimento può anche essere ordinato d’ufficio dalla Corte.
3In ogni caso la Corte comunica alle parti la data della deliberazione.
V. Dibattimento
Art. 293 1Se tutte le parti sono presenti, viene data la parola al ricorrente per l’esposizione del ricorso ed alle altre parti per la risposta. Replica e duplica sono concesse soltanto in casi eccezionali.
2Se sono stati interposti ricorsi per cassazione dal Procuratore pubblico e dalle parti, o da più accusati, il presidente decide l’ordine di parola.
3Se è presente una sola parte, essa ha il diritto di esporre le sue ragioni.
D. Giudizio
I. In generale
Art. 294 1Costatata la non comparsa o chiuso il dibattimento, la Corte procede alla deliberazione, decidendo con una sola sentenza tutti i titoli di cassazione. La Corte decide entro tre mesi dalla data alla quale le vennero trasmessi il ricorso e gli atti.
2La decisione è firmata al protocollo da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare, se ne indica il motivo.
3La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice da lui designato.
4Il dispositivo della sentenza è comunicato per scritto alle parti entro quarantotto ore e diventa esecutivo da questa comunicazione. Se ne dà copia al Dipartimento delle istituzioni.
5La sentenza completata con i motivi è notificata successivamente alle parti, al più tardi entro un mese dalla decisione.
6Ogni sentenza della Corte di cassazione viene spedita in copia al presidente della Corte delle assise o al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
7Se non vi è dibattimento si procede per analogia.
II. Limiti dell’esame
Art. 295 1La Corte non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente; essa è vincolata dagli accertamenti di fatto del giudice del merito.
2Essa non è vincolata dalle motivazioni fatte valere dalle parti.
III. Effetti dell’accoglimento del ricorso
1. In generale
Art. 296 1In caso di accoglimento del ricorso, la Corte riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio.
2In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito; questa sarà composta da altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena.
2. Per gli accusati che non hanno presentato ricorso
Art. 297 Se la sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge, interessa altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi anche a questi.
E. Rinvio ordinato dal Tribunale federale
Art. 298 Le disposizioni di cui all’art. 296 si applicano anche ai casi di rinvio ordinati dal Tribunale federale.
CAPITOLO IV
Revisione
A. Sentenza di condanna
I. Casi
Art. 299 La revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo:
a) quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona;
b) quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa;
c) quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 397 CPS);
d) quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione motivata delle autorità europee.
II. Legittimazione
Art. 300 1La domanda di revisione può essere presentata, in ogni tempo durante o dopo l’espiazione della condanna, dal Procuratore pubblico o dal condannato.
2Verificandosi uno dei casi previsti dall’art. 299 lett. a), b) e c), il Procuratore pubblico è tenuto a presentare la domanda di revisione appena ne abbia avuto la notizia.
3Dopo la morte del condannato, la domanda può essere presentata dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo.
III. Procedimento per il giudizio della Corte
Art. 301 1La domanda di revisione con gli atti a cui si appoggia è diretta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale.
2Alla procedura sono applicate per analogia le disposizioni degli art. 291 e seguenti.
3Occorrendo, la Corte nomina un giudice relatore perché esamini i fatti prodotti, compia l’istruzione e faccia rapporto.
4Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove da parte della Corte di cassazione e revisione penale.
5La Corte può inoltre ordinare che sia sospesa l’esecuzione della sentenza.
IV. Giudizio sul merito
1. Rinvio
Art. 302 1Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti secondo l’atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro giudice della Pretura penale.77)
2Se viene accolta una domanda di revisione di un decreto di accusa cresciuto in giudicato, la Corte trasmette gli atti al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l’art. 55 della legge organica giudiziaria civile e penale.
2. Senza rinvio
Art. 303 1Se il condannato a favore del quale è stata domandata la revisione è morto, la Corte decide senza rimando alle Assise.
2Riconosciuta l’innocenza del condannato, la sentenza di condanna è annullata e la sua memoria è riabilitata.
V. Effetti del nuovo giudizio
Art. 304 1Se il condannato viene assolto con la nuova sentenza, quella precedente di condanna è annullata con tutti i suoi effetti.
2Al condannato si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.
3Se il condannato è confermato colpevole, la precedente sentenza di condanna rimane in vigore.
VI. Pubblicazione
Art. 305 1Le sentenze che annullano o riducono una condanna sono pubblicate in modo adeguato, su richiesta degli interessati.
2Gli interessati devono essere avvertiti del diritto di chiedere la pubblicazione.
B. Sentenza di assoluzione
I. Casi e legittimazione
Art. 306 Finché l’azione penale non è prescritta il Procuratore pubblico e la parte lesa possono chiedere la revisione di una sentenza di assoluzione, quando sia provato con sentenza definitiva che l’assoluzione fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reati dell’accusato o di terza persona, o quando l’accusato fa una confessione degna di fede.
II. Riassunzione del procedimento
Art. 307 1Ammessa la revisione della sentenza di assoluzione, il procedimento viene riassunto allo stadio d’istruzione.
2La domanda di revisione respinta una volta non può essere rinnovata per lo stesso motivo.
TITOLO X
Procedimenti speciali
CAPITOLO I
Procedura contro gli assenti
A. Procedimento davanti alla Corte
I. Citazione edittale
1. Contenuto
Art. 308 Il presidente della Corte d’assise, ricevuto l’atto di accusa, ordina una pubblicazione che deve contenere:
a) nome, cognome, età, luogo di nascita, condizione e professione dell’accusato;
b) l’indicazione del reato portato dall’atto di accusa;
c) l’intimazione all’accusato di comparire davanti alle Assise entro il termine fissato, non minore di un mese e non maggiore di sei mesi;
d) la comminatoria che, in caso di non comparsa, si procederà al giudizio contumaciale.
2. Pubblicazione
Art. 309 La citazione viene affissa nel luogo di dimora ultima dell’accusato e pubblicata per due volte nel Foglio ufficiale del Cantone, con un intervallo di almeno quindici giorni.
II. Fuga dopo emanazione dell’atto di accusa
Art. 310 Chi si è reso latitante dopo la trasmissione dell’atto di accusa al presidente viene citato a norma degli art. 308 e 309.
III. Presenza dell’accusato
Art. 311 Se l’accusato si presenta o viene arrestato, contro di lui si procede nelle forme ordinarie davanti alle Assise.
IV. Giudizio
Art. 312 Se l’accusato non si presenta, la Corte di assise, verificata la regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il Procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore.
V. Casi speciali
1. Contumacia dell’accusato a piede libero
Art. 313 1Nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte.
2In questo caso, quando la Corte ritenga che l’accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all’art. 237, può rinviare il processo, sentiti il Procuratore pubblico e il difensore.
2. Accusati presenti e contumaci
Art. 314 1Quando tra gli accusati nello stesso procedimento ve ne sono di presenti e di assenti, si procede contro i presenti nelle forme consuete, osservando però nella citazione i termini propri ai contumaci.
2Il giudizio è unico per gli assenti e i presenti.
3Eccezionalmente e quando la citazione contumaciale recasse soverchio ritardo, il presidente delle Assise può ordinare la disgiunzione dei procedimenti.
VI. Pubblicazione della sentenza
Art. 315 Il dispositivo della sentenza contumaciale è pubblicato nel Foglio ufficiale.
B. Revoca della contumacia
Art. 316 1Quando il condannato in contumacia venga arrestato o si presenti spontaneamente, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e che si faccia luogo alla procedura ordinaria del pubblico dibattimento. L’istanza deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell’azione penale applicati per analogia e decorrenti dal giudizio contumaciale.
2Se il condannato è in stato d’arresto, deve essere immediatamente avvertito del diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale.
3L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica.
4L’istanza di revoca è fatta al presidente del Tribunale penale cantonale, il quale dà le disposizioni per il pubblico dibattimento e può prorogare i termini affinché l’accusato abbia il tempo occorrente alla preparazione della sua difesa.
5Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, la Corte d’assise non entra nel merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.78)
CAPITOLO II
Procedura abbreviata79)
A. Istanza di procedura abbreviata
Art. 316a80) 1L’accusato può chiedere a qualsiasi stadio del procedimento, prima dell’emanazione dell’atto di accusa, che si proceda nei suoi confronti con procedura abbreviata; l’istanza deve essere firmata anche dal difensore.
2Il Procuratore pubblico decide discrezionalmente e senza obbligo di motivazione se respingere o dare seguito alla domanda.
B. Informazione alle parti lese
Art. 316b81) 1Se il Procuratore pubblico ritiene di dare seguito all’istanza, ne informa le parti lese e le eventuali parti civili, fissando un termine di dieci giorni per presentare le loro domande di risarcimento, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, verranno demandate al foro civile.
2Sono riservati i diritti delle vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica.
C. Atto di accusa
I. Principio
Art. 316c82) 1Se il Procuratore pubblico ritiene opportuna la procedura abbreviata, formula l’atto di accusa in base alle informazioni raccolte, senza far capo alle formalità previste dagli art. 196 e 197.
2Ottenuto il consenso delle parti, il Procuratore pubblico – con l’atto di accusa – deferisce formalmente l’accusato alla Corte delle Assise correzionali.
Contenuto
Art. 316d83) 1L’ atto di accusa deve indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 200 cpv. 1:
a) una proposta di pena superiore a tre mesi e non superiore a tre anni di detenzione e la sua eventuale sospensione condizionale;
b) l’eventuale multa;
c) l’eventuale indennizzo alla parte civile;
d) l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;
e) le eventuali proposte di misure di sicurezza, pene accessorie o altre misure.
2All’atto di accusa devono essere allegati gli atti del procedimento, come pure le dichiarazioni di consenso dell’accusato, del suo difensore e delle parti civili; tali dichiarazioni devono contenere l’avvertenza che esse non sono revocabili.
D. Dibattimento
I. Atti preparatori
Art. 316e84) Il presidente della Corte competente notifica l’atto di accusa entro tre giorni dalla ricevuta all’accusato, al suo difensore e alla parte civile, fissando il dibattimento di regola entro venti giorni da quando l’atto di accusa gli è stato trasmesso.
II. Svolgimento
Art. 316f85) 1Il dibattimento è diretto dal presidente senza la partecipazione degli assessori-giurati; al dibattimento devono essere presenti il Procuratore pubblico, l’accusato e il difensore e, solo se lo desiderano, le parti civili e i loro patrocinatori.
2Il presidente procede all’interrogatorio dell’accusato e all’esame degli atti e decide immediatamente, senza assumere altre prove e senza far procedere alle arringhe.
E. Sentenza
Art. 316g86) 1Il presidente valuta liberamente la legalità e l’opportunità della procedura abbreviata, come pure il fondamento e l’adeguatezza di fatto e di diritto dell’atto di accusa e delle proposte di pena.
2Il presidente comunica il suo giudizio alle parti seduta stante e ne espone verbalmente i motivi essenziali.
3In caso di conferma dell’atto di accusa, il dispositivo viene intimato alle parti entro dieci giorni.
4In caso contrario, gli atti vengono rinviati al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l’art. 55 LOG per la riattivazione del procedimento secondo la procedura ordinaria.
5Contro la sentenza non è dato il rimedio del ricorso per cassazione.
CAPITOLO III87)
Indennità
A. Diritto all’indennità
I. Dell’accusato
Art. 317 L’accusato prosciolto ha diritto a un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.
II. Detenzione illegale
Art. 318 Chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un’indennità.
III. Revisione
Art. 319 Se in seguito alla revisione di un processo penale viene pronunciata l’assoluzione o una pena inferiore a quella subita, il condannato ha diritto a un’indennità ai sensi degli art. 317 e 318.
B. Procedura
Art. 320 1La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 317 deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
2La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 318 deve essere presentata entro un anno dalla decisione che accerta l’illegalità della detenzione.
3La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 319 deve essere presentata entro un anno dalla sentenza emanata a seguito della revisione.
4Le domande d’indennità devono essere inviate alla Camera dei ricorsi penali, che decide sull’ammissibilità e sull’ammontare dell’indennità, sentiti il Procuratore pubblico e, se del caso, il denunciante o la parte civile.
5La procedura è gratuita.
C. Successione nel diritto
Art. 321 In caso di morte dell’avente diritto, l’azione passa ai suoi eredi.
D. Regresso
Art. 322 Il denunciante, il querelante, la parte civile e il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l’indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; il giudizio spetta all’autorità che ha accordato l’indennità.
E. Indennità alla parte lesa
Art. 32388) 1L’assegnazione di un’indennità alla parte lesa in conformità dell’art. 60 CPS è decretata:
a) dal presidente del Tribunale penale cantonale se il reato è di competenza della Corte delle assise criminali o della Corte delle assise correzionali;89)
b) dal giudice della Pretura penale negli altri casi.90)
c) …91)
2L’istanza è presentata per scritto; è notificata al Dipartimento delle istituzioni ed al condannato per le loro osservazioni da presentare entro il termine di dieci giorni.
CAPITOLO IV92)
Riabilitazione, grazia e casellario giudiziale
A. Riabilitazione
I. Competenza
Art. 32493) Il giudizio sulla domanda di riabilitazione (art. 77-81 CPS) è di competenza del presidente del Tribunale penale cantonale.
II. Istanza e procedura
Art. 325 1L’istanza di riabilitazione è presentata al presidente del Tribunale penale cantonale ed è accompagnata dalla sentenza di condanna.
2La domanda è trasmessa al Procuratore pubblico che presenta il suo avviso.
3l presidente assume d’ufficio le necessarie informazioni.
III. Notificazione del giudizio
Art. 326 1Se il giudice pronuncia la riabilitazione, una copia della decisione è trasmessa al municipio del comune di domicilio del riabilitato.
2La decisione di riabilitazione è comunicata al riabilitato, il quale può farla pubblicare nel Foglio ufficiale.
IV. Spese
Art. 327 Le spese sono sopportate dal richiedente. Tuttavia il giudice può esonerarlo dal pagamento dalle stesse.
B. Grazia
Art. 328 Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio ed è disciplinato da una legge speciale.
C. Casellario giudiziale
Art. 32994) 1Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico.
2Il Servizio di coordinamento cantonale è l’autorità competente per la cancellazione d’ufficio (art. 41 cifra 4; art. 49 cifra 4, cpv. 2 CPS).
3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.
CAPITOLO V95)
Cauzione preventiva
Competenza
Art. 330 Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è l’autorità competente per esigere la cauzione preventiva da chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto, quando vi è motivo per temere che la minaccia venga attuata o quando una persona già condannata per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione di ripeterlo (art. 57 CPS).
CAPITOLO VI96)
Diritto penale amministrativo
Autorità competenti
Art. 331 1Quale agente ufficiale che deve essere presente alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo è designato il sindaco o un membro del municipio del comune dove trovasi l’immobile.
2Il Procuratore pubblico è l’autorità competente ad emanare l’ordine di arresto in conformità dell’art. 53 della legge precitata. Sono riservate le competenze del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
TITOLO XI
Disposizioni speciali
A. Designazione del medico specialista giusta
l’art. 120 CPS
Art. 332 1Il medico cantonale è competente per designare, in modo generale o caso per caso, i medici specialisti autorizzati a rilasciare il parere specialistico in vista dell’interruzione della gravidanza, in conformità dell’art. 120 del Codice penale svizzero.
2Il Consiglio di Stato disciplina la procedura tramite regolamento.
B. Patronato penale
I. Organizzazione
Art. 333 1L’istituto del patronato penale, secondo gli art. 47 e 379 CPS, è assicurato dal Servizio di patronato penale del Cantone Ticino.
2Il Servizio di patronato dipende direttamente dal Dipartimento delle istituzioni, che ne esercita la sorveglianza.
3Per ogni persona sottoposta al patronato è designato un patrono.
II. Trasferimento
Art. 334 Se la persona affidata al patronato si trasferisce in un altro Cantone, il Servizio di patronato può chiedere al nuovo Cantone l’assunzione del mandato di patronato.
III. Regolamento
Art. 335 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento l’organizzazione e le norme di funzionamento del Servizio di patronato.
C. Querela per il reato di trascuranza degli
obblighi di mantenimento
Art. 336 I Dipartimenti cantonali delle istituzioni e delle opere sociali97)sono le autorità designate a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall’art. 217 CPS.
TITOLO XII
Esecuzione dei giudizi
A. In generale
Art. 337 1Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone. La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.
2Per l’esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli art. 352 e seguenti del CPS.
B. Pene privative della libertà
Art. 338 1Le pene privative della libertà sono scontate secondo le norme del Codice penale e delle leggi speciali.
2Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure di cui agli art. 42, 43, 44 e 100 bis CPS.
3Il Dipartimento è pure l’autorità competente per far eseguire per prima la misura o la pena che sembra più urgente o più appropriata, se vi è cumulo di misure a tenore degli art. 43, 44 o 100 bis CPS o se quest’ultime sono cumulate con un internamento a tenore dell’art. 42 CPS o con pene privative della libertà (art. 2 cpv. 8 OCP 1).
C. Consiglio di vigilanza
I. Competenze
Art. 339 1Il Consiglio di vigilanza è l’autorità competente:
a) a concedere e revocare la liberazione condizionale dei condannati; a stabilirne le condizioni; e a ricollocarli nello stabilimento (art. 38 CPS);
b) a ordinare la cessazione dell’internamento, del collocamento in una casa di salute o di custodia e del trattamento ambulatorio di un condannato, quando non esista più la causa che ha dato luogo alla misura; la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento o dal trattamento quando la causa della misura non sia completamente cessata (art. 43 cifra 4 CPS);
c) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato che dal giudice è stato internato quale delinquente abituale (art. 42 cifra 4 CPS);
d) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato collocato dal giudice in una casa di educazione al lavoro (art. 100 ter cifra 1 CPS), a decidere se la misura sia da togliere o da continuare, se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora adempiute dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento (art. 100 ter cifra 2 CPS), a far eseguire la misura in un penitenziario (art. 100 bis cifra 4 CPS);
e) a ordinare la liberazione dei condannati collocati in un asilo per alcolizzati o tossicomani (art. 44 cifra 4 cpv. 1 CPS) e la cessazione del trattamento ambulatorio, a concedere e revocare la liberazione condizionale di questi condannati (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS, art. 45 cifra 3 CPS), a stabilirne le condizioni (art. 45 cifra 2 CPS) e a sottoporli al patronato (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS);
f) a decidere se e a quali condizioni l’espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova (art. 55 cpv. 2 CPS) e a pronunciare la revoca di questo beneficio (art. 55 cpv. 4 CPS).
2L’istanza di cessazione dell’internamento, del collocamento in una casa di cura o di custodia, in un asilo per alcolizzati o tossicomani, in una casa di educazione al lavoro, del trattamento ambulatorio di un condannato può essere presentata dall’interessato o dal Dipartimento delle istituzioni.
3Il Consiglio di vigilanza esamina d’ufficio se e quando debba essere ordinata la liberazione condizionale o a titolo di prova (art. 45 cifra 1 CPS).
4La domanda di revoca della liberazione condizionale può essere presentata dal Dipartimento delle istituzioni o dal Procuratore pubblico.
5Per garantire l’espiazione della pena residua derivante dall’eventuale revoca della liberazione condizionale, il Consiglio di vigilanza può, se v’è il pericolo di fuga, chiedere alla Camera dei ricorsi penali, con istanza motivata, il mantenimento in carcere dell’interessato.98)
6In caso di mantenimento della carcerazione, l’interessato può chiedere in ogni tempo, mediante istanza diretta al Consiglio di vigilanza, di essere messo in libertà provvisoria; la decisione negativa può essere impugnata mediante ricorso alla Camera dei ricorsi penali.99)
II. Procedura
Art. 340 1Nei procedimenti di fronte al Consiglio di vigilanza il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest’ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
2Il condannato può valersi dell’assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria concernenti l’accusato.100)
3Il Consiglio di vigilanza decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento le necessarie informazioni in merito al condannato.
4All’esclusione e alla ricusa dei membri del Consiglio di vigilanza si applicano per analogia gli art. 40-46, ad eccezione dell’art. 40 lett. e); la domanda di ricusa viene trasmessa alla Camera dei ricorsi penali.101)
5Le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di vigilanza sono disciplinate dal Consiglio di Stato con regolamento.102)
III. Ricorso
Art. 341 1Contro le decisioni del Consiglio di vigilanza è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali; il ricorso è presentato in tre copie entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione del presidente della Camera dei ricorsi penali.
3Il ricorso è intimato al Consiglio di vigilanza con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
4Per il rimanente è applicabile l’art. 286 cpv. 2, 3 e 4.
D. Casi particolari I. art. 51 e 54 CPS
Art. 342 1L’incapacità e l’ineleggibilità a membro di un’autorità o a funzionario oppure la interdizione di esercitare una professione, un’industria e un commercio devono essere comunicate al Consiglio di Stato (art. 51 e 54 CPS).
2Il Consiglio di vigilanza è l’autorità competente per decidere se e a quali condizioni il condannato liberato condizionalmente può esercitare a titolo di prova la sua professione, la sua industria o il suo commercio (art. 54 cpv. 2 CPS) e per pronunciare la revoca di questo beneficio (art. 54 cpv. 4 CPS).
II. Art. 53 CPS
Art. 343 La privazione dell’autorità parentale e della tutela o curatela deve essere comunicata al Dipartimento delle istituzioni, il quale provvede per l’esecuzione (art. 53 CPS).
III. Art. 56 CPS
Art. 344 Il divieto di frequentare osterie deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento delle istituzioni (art. 56 CPS).
IV. Pubblicazioni
Art. 345 Le pubblicazioni previste dagli art. 59 e 61 CPS sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.
E. Multe
Art. 346 Ogni decisione di condanna a multa fissa il termine di pagamento, il quale non può essere inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi e decorre dal giorno in cui la decisione è cresciuta in giudicato.
F. Competenze del presidente del Tribunale penale cantonale e del giudice della Pretura penale103)
Art. 347 1Il presidente del Tribunale penale cantonale è competente:
a) a decretare la commutazione della multa in arresto;
b) a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;
c) ad ammettere il condannato al riscatto della multa con il lavoro libero eseguito per lo Stato o per un comune;
d) a escludere la commutazione della multa in arresto quando l’esclusione è richiesta a sentenza pronunciata;
e) a revocare l’espulsione decretata con sentenza penale;
f) a prorogare il termine di pagamento, accordare altre agevolazioni o, eventualmente, ridurre l’importo del credito dovuto per illecito profitto.
2Nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), il presidente decide su semplice istanza del condannato, sentito il preavviso del Procuratore pubblico, e nel caso della lett. f) sentito il preavviso dell’autorità di esecuzione delle pene.
3Nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, le competenze previste dal presente articolo spettano al giudice della Pretura penale.104)
G. Misure per gli anormali mentali
Art. 348 Nei casi contemplati dall’art. 43 CPS, la decisione di internamento, di collocamento in casa di salute o di custodia o di trattamento ambulatorio è di competenza:
a) della Corte o del magistrato giudicante in caso di assoluzione per impunibilità dell’agente o di condanna di persona di responsabilità scemata;
b) del presidente del Tribunale penale cantonale in caso di decreto di abbandono del Procuratore pubblico per impunibilità dell’agente.
H. Revoca della sospensione condizionale della pena
Art. 349 1La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art. 41 cifra 3 CPS è pronunciata:
a) dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
b) negli altri casi dal presidente del Tribunale penale cantonale se la condanna è stata pronunciata dalla Corte delle assise criminali o dalla Corte delle assise correzionali; dal giudice della Pretura penale se la condanna è stata da lui pronunciata o per decreto di accusa.105)
2La proposta di revoca è presentata dal Procuratore pubblico nel caso di cui alla lett. a), dal Procuratore pubblico o dal Dipartimento delle istituzioni nei casi di cui alla lett. b) del primo capoverso. Il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.
I. Confisca
Art. 350 1Nei casi di cui agli art. 58 e 59 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale. 106)
2Quando la confisca sia ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale; la domanda di confisca è presentata dal Procuratore pubblico.
3Nel caso di cui al cpv. 2, si applicano le norme della procedura civile; il tribunale può sempre assumere prove d’ufficio.
4Sono riservati i diritti particolari della parte lesa o di terzi giusta l’art. 59 CPS, da far valere nelle vie civili ordinarie.
TITOLO XIII
Disposizione transitoria
Disposizione transitoria
Art. 351 1Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l’atto di accusa.
2In tutti gli altri casi è applicata la presente legge, restando però ferma la validità degli atti precedentemente compiuti.
Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.107)
Pubblicato nel BU 1995, 483.
Note:
1) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
2) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
3) Cpv. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
4) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
5) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
6) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
7) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
8) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
9) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
10) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
11) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
12) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
13) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 2002, 125.
14) Art. abrogati dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
15) Art. abrogati dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
16) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 1997, 279.
17) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
18) Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
19) Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
20) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
21) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
22) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
23) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedenti modifiche: BU 1997, 279; 1998, 424.
24) Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
25) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
26) Nota marginale modificata dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
27) Art. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
28) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
29) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
30) Cpv. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
31) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
32) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
33) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
34) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
35) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
36) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
37) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
38) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
39) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
40) Nota marginale modificata dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 – BU 2005, 141.
41) Art. modificato dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 – BU 2005, 141.
42) Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
43) Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
44) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
45) Frase modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
46) Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
47) Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
48) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
49) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
50) Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
51) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
52) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
53) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
54) Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
55) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
56) Cpv. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
57) Cpv. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
58) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
59) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
60) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
61) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
62) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
63) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
64) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61; introdotta dalla L 25.3.2002 – BU 2002, 125.
65) Capitolo modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
66) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
67) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
68) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
69) Lett. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
70) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
71) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
72) Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
73) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
74) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
75) Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
76) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
77) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
78) Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
79) Sottotitolo introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
80) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
81) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
82) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
83) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
84) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
85) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
86) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
87) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
88) Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 2.11.2000 – BU 2000, 323.
89) Lett. modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
90) Lett. modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
91) Lett. abrogata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61; introdotta dalla L 25.3.2002 – BU 2002, 125.
92) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
93) Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 2.11.2000 – BU 2000, 323.
94) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
95) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
96) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
97) La denominazione Dipartimento delle opere sociali è modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 – BU 2002, 76.
98) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
99) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
100) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 1998, 424.
101) Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
102) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
103) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
104) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
105) Lett. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125; precedente modifica: BU 2000, 323.
106) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
107) Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 – BU 1995, 483.
Tratto dal sito ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino
sito ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino
Ticino e Lombardia ricordano Carlo Cattaneo
Dopo la pausa estiva riprende l’intenso calendario di manifestazioni italo-svizzere per commemorare Carlo Cattaneo, il padre del federalismo italiano e della riforma degli studi superiori in Ticino, morto a Castagnola, Lugano, il 6 febbraio 1869. Aperte lo scorso febbraio, le celebrazioni per i 200 anni della nascita dell’insigne studioso, coordinate dal Dipartimento dell’Istruzione e della Cultura, proseguono ora con altri importanti appuntamenti.
n programma conferenze, pubblicazioni di volumi, mostre e dibattiti organizzati grazie alla collaborazione di enti pubblici e privati con in testa l’Associazione Carlo Cattaneo, presieduta da Franco Masoni. Il 12 ottobre, si terrà al Liceo cantonale di Lugano la conferenza di Sergio
Carlo Cattaneo in una stampa
d’epoca Moravia sul pensiero filosofico e scientifico dell’insigne patriota lombardo,
promossa dalla Società filosofica della Svizzera italiana, il 16,invece, presso l’Archivio di Stato di Bellinzona verrà presentato il volume “Lettere dei corrispondenti: 1820-1840” a cura di
Carlo Agliati.
Il libro rientra nella monumentale collana dei “Carteggi di Carlo Cattaneo”. La ricerca – sostenuta dal Canton Ticino, dalla Regione Lombardia, dal Ministero italiano dei Beni culturali, e promossa dal Comitato italo-svizzero per la pubblicazione completa delle opere di Cattaneo e dall’Archivio di Stato – si svilupperà in dodici volumi curati dagli editori Casagrande di Bellinzona e Le Monnier di Firenze.
Per far conoscere meglio l’eclettico intellettuale del Risorgimento Italiano, il 22 e il 26 ottobre si terranno pure due seminari rivolti agli studenti universitari. Carlo Cattaneo, assieme alla moglie Anna Woodcock, si era rifugiato a Lugano nel 1848, dopo il fallimento dell’insurrezione anti-austriaca delle Cinque giornate di Milano di cui fu uno dei protagonisti.
Ad accoglierlo in Ticino c’erano l’amico di studi e Consigliere di Stato Stefano Franscini e l’avvocato e poeta liberale Pietro Peri che gli mise a disposizione una casa a Castagnola. Profonda l’impronta lasciata dall’esule milanese nella storia della modernizzazione del Cantone. Oltre alla prima importante riforma scolastica, sono legate al suo nome e ai suoi studi opere come la grande bonifica del Piano di Magadino e la costruzione della ferrovia del Gottardo.
La Rete 2 della Rtsi per ricordarlo trasmette dal 5 al 13 novembre uno sceneggiato radiofonico in 7 puntate sulla sua vita, in onda alle 13.30: “Le utili e onorevoli cose, vita di Carlo Cattaneo”. Per il 9 novembre, in quella che fu la dimora di Cattaneo a Castagnola, oggi sede dell’Archivio storico luganese, è prevista una mostra documentaristica e iconografica con un catalogo curato da Antonio Gili.
Non meno importanti le celebrazioni organizzate in Italia. Il 4 novembre, alla presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, si aprirà a Milano il convegno internazionale “Carlo Cattaneo: i temi e le sfide” che si concluderà giorno 8 nella sala del Consiglio comunale di Lugano. Sino all’11 novembre il Museo di storia contemporanea del capoluogo lombardo, ospiterà la mostra “Un grande italiano del Risorgimento”.
Per gli studi specifici da segnalare ancora la pubblicazione per le Edizioni Gottardo, e con il sostegno del Canton Ticino, del volume ” Gli scritti di Carlo Cattaneo” un’aggiornata bibliografia di Giuseppe Armani disponibile anche su un supporto informatico. Infine, nel febbraio del 2002 alla Biblioteca cantonale di Lugano, sarà presentato il libro di Carlo Lacaita, “La biblioteca di Carlo Cattaneo” edito da Casagrande. Per l’occasione saranno esposti volumi e documenti donati dallo studioso alla Città di Lugano.
Libero D’Agostino
Costituzione – Art. 1 Cantone Ticino
Cantone Ticino
1 Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.
2 Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale1.
Lugano bella, addio
Recensione apparsa su Giornale del Popolo, 12 dicembre 2002
Gli esuli politici in uno studio di Binaghi
La casa editrice Dadò pubblica in questi giorni un importante saggio dello storico Maurizio Binaghi che ripercorre trent’anni di emigrazione politica nella Svizzera italiana a fine Ottocento. Alla luce di una vasta e inedita documentazione, l’autore dipinge un affresco documentato e storicamente ineccepibile dell’emigrazione politica succeduta all’Unità dell’Italia. Nel volume si intrecciano le vicende ticinesi e confederate con quelle dell’«altra Italia», quella che aveva rifiutato l’ordine e l’unità monarchica dei Savoia; quella, insomma, composta sulla scia di Mazzini e Bakunin da repubblicani o garibaldini, da socialisti o anarchici, da massoni o irredentisti.
Ma tra le pagine di «Addio, Lugano bella» rivivono anche trent’anni di vita politica e sociale di un cantone in preda a fermenti rivoluzionari, a lotte partitiche e a trasformazioni economiche e industriali di notevole importanza: il tentativo di scindere il cantone in due parti, le agitazioni insurrezionali del 1875 e del 1890 e ancora il traforo ferroviario del san Gottardo.
In quegli anni il Ticino era d’altronde strettamente sorvegliato da Berna e spesso anche occupato militarmente. La Confederazione doveva stare attenta a quanto succedeva in un cantone periferico ma, per la sua vicinanza al Regno d’Italia, centrale da un punto di vista strategico. Per questa ragione, la presenza e l’azione degli esuli nella Svizzera italiana finiva per influire non solo sulla politica cantonale, ma sulle relazioni tra la Confederazione e il Regno d’Italia. In un susseguirsi incalzante di avvenimenti – operazioni di spionaggio, tumulti anarchici, insurrezioni politiche, connivenze tra polizia ticinese e consolato italiano, scandali finanziari, logge massoniche attive politicamente – il libro popone un vigoroso spaccato di una Svizzera costretta a scegliere tra necessità internazionali, il buon vicinato con l’Italia e un principio radicato ormai da tempo nella sua storia: quello del diritto all’asilo.
Come scrive Nicola Tranfaglia, professore all’università di Torino e autore della prefazione al volume, la «ricerca di Binaghi ha il grande merito di restituire alla storia del nostro paese, come a quello della Svizzera, l’affresco ricco di osservazioni nuove, di una pagina che fino a questo momento era stata indagata soltanto in maniera parziale e frammentaria… e costituisce perciò un’acquisizione completa e matura su una vicenda che solo in parte era entrata fino ad oggi a far parte della storia italiana postunitaria».
Contributo apparso su “area”, settimanale di critica sociale, 13 dicembre 2002, ANNO V, N. 38
Diritto d’asilo, grado di civiltà
di Maurizio Binaghi
«L ‘Internazionale nel Ticino?!». Nel 1872, con questo titolo, Bernardino Lurati, uno dei capi più influenti del partito conservatore, invitava i ticinesi dalla prima pagina del giornale La Libertà a combattere la presenza in Ticino di coloro che chiamava «i signori internazionali», oppure «gli assassini della Comune, gli incendiari, i petrolieri, quegli
uomini che hanno sfidato e distrutto opere secolari della civiltà». Pur accesa nei toni, l’accusa toccava un aspetto essenziale legato alla storia del Canton Ticino negli anni successivi all’unità d’Italia: la Svizzera in generale, e la Svizzera italiana in particolare, era diventata uno dei luoghi più importanti di ritrovo e esilio per i membri del movimento operaio internazionale. I conflitti tra Karl Marx e Michail Bakunin, gli scontri tra lo stesso Bakunin e Mazzini si giocavano spesso tra Londra e Locarno, oppure tra Lugano e Locarno, e influenzavano tutto il movimento socialista internazionale. Numerosi furono gli esuli che raggiunsero il Ticino grazie alla presenza di queste personalità: comunardi francesi, operai italiani al lavoro nel traforo ferroviario del San Gottardo, giovani idealiste russe e socialdemocratici tedeschi. Pubblicato da pochi giorni dalla casa editrice Annando Dadò, ” Addio, Lugano bella ripercorre trent’anni di emigrazione politica nella Svizzera italiana: partendo dagli esilii ticinesi di Bakunin e Mazzini, il volume segue soprattutto l’intreccio delle vicende ticinesi e svizzere con quelle dell’”altra
Italia”, quella parte di Italia che aveva rifiutato l’ordine e l’unità. monarchica dei Savoia, quella, insomma – sulla scia di Andrea Costa, Carlo Cafiero, Anna Kulisciov, Errico Malatesta e Pietro Gori – composta da repubblicani o garibaldini, da socialisti o anarchici, da massoni o irredentisti. L’originalità della pubblicazione è da ricercare nell’ampia documentazione proveniente dai maggiori archivi italiani e svizzeri, che permette di dipingere un minuzioso e globale affresco di un periodo altrimenti poco studiato. La ricchezza degli archivi ha inoltre consentito di utilizzare un approccio storiografico permettendoci di superare la storia locale e di toccare temi più universali. Questo perché gli esuli possono diventare vere e proprie cartine di tornasole e indicare il grado di democrazia e di libertà delle società che li accolgono o li respingono. Di fronte a temi e problemi sollevati dai rifugiati – le disuguaglianze sociali ed economiche, il pacifismo e persino il terrorismo – si può infatti osservare nelle realtà analizzate- quella svizzero italiana – reazioni e atteggiamenti che. pur lontani più di un secolo. ci permettono di capire meglio le contraddizioni e le problematiche della società attuale.
Contributo apparso sul Corriere del Ticino di martedì 18 febbraio 2003,
« ADDIO, LUGANO BELLA » : IL RACCONTO DI UNA STORIA CHE SINORA ERA STATA STUDIATA IN MODO
FRAMMENTARIO
Ticino, una terra di profughi politici
Presentato ieri un volume di Maurizio Binaghi sugli esuli di fine ’800 Brigitte Schwarz
Nella tarda serata di ieri la Biblioteca cantonale di Lugano ha ospitato la presentazione ufficiale di uno studio del giovane storico Maurizio Binaghi ( che dopo essere stato assistente all’Università di Friburgo insegna attualmente nelle nostre scuole ticinesi) dedicato al tema delicato e affascinante degli esuli politici nella Svizzera Italiana nel periodo fra il 1866 e il 1895, proseguendo idealmente in questo solco i lavori di Martinola ( poi ultimati da Carlo Agliati) sul fenomeno dei profughi politici in Ticino nel corso lungo e vario dell’Ottocento. Dell’opera di Binaghi, introdotti e moderati da Brigitte Schwarz, hanno parlato dell’argomento ( in assenza per malattia del professor Nicola Tranfaglia, ordinario dell’Università di Torino), il professor Romano Broggini, il professor Maurizio Antonioli dell’Università di Milano e storico dell’Anarchia e lo stesso autore del volume.
Il libro « Addio, Lugano bella » ripercorre trent’anni di emigrazione politica nella Svizzera italiana. Grazie ad un uso attento e preciso della vasta documentazione a cui ha potuto attingere, proveniente dai maggiori archivi italiani e svizzeri, l’autore è riuscito a dipingere un affresco vivido e storicamente ineccepibile delle mosse e delle azioni dei tanti rifugiati che, subito dopo l’Unità d’Italia, avevano scelto il Ticino come terra d’asilo: accanto a personaggi conosciuti come Michail Bakunin o Giuseppe Mazzini, il volume resuscita un mondo, fino ad ora parzialmente sconosciuto, di semplici emigranti che avevano rifiutato l’ordine e l’unità monarchica conquistati dai Savoia. Sarti, scalpellini, panettieri, tipografi o parrucchieri intrecciano, loro malgrado, le loro storie personali con la Storia di quegli anni.
Tra le pagine di « Addio, Lugano bella » rivivono dunque trent’anni di storia politica e sociale di un Cantone Ticino in preda a fermenti rivoluzionari, a lotte partitiche e a cambiamenti economici e industriali di notevole importanza; rivivono anche le preoccupazioni e la sfiducia della Confederazione svizzera verso un cantone troppo litigioso e troppo propenso ad accogliere esuli. Rivivono infine le pressioni e gli accorgimenti presi dal Regno d’Italia per convincere il suo neutrale vicino a imporre una politica più restrittiva in materia di asilo.
In un susseguirsi incalzante di avvenimenti – operazioni di spionaggio, tumulti anarchici, insurrezioni politiche, connivenze tra polizia ticinese e consolato italiano, scandali finanziari, genesi di logge massoniche – « Addio, Lugano
bella » propone un vigoroso spaccato di una Svizzera costretta a scegliere tra necessità internazionali, il buon vicinato con l’Italia, e un principio radicato ormai da tempo nella sua storia: quello del diritto d’asilo.
In occasione della presentazione del volume, abbiamo intervistato il professor Tranfaglia, che ha firmato l’introduzione del libro, raccogliendo il testo che qui di seguito pubblchiamo, accompagnata da un intervento del professor Romano Broggini.
Nicola Tranfaglia, prefatore del volume presentato ieri sera, è tra i più rappresentativi storici italiani, è ordinario di Storia contemporanea all’Università di Torino, di cui è stato a lungo Presidente della facoltà di Lettere.
E’ editorialista dell’Unità, collaboratore del settimanale
L’Espresso, condirettore della rivista Studi Storici e membro del comitato scientifico della Fondazione Antonio Gramsci. Ha pubblicato, tra l’altro:
Dallo Stato liberale al regime fascista (1973),
Labirinto italiano (1989),
La Prima guerra Mondiale e il fascismo (1995),
Un passato scomodo. Fascismo e postfascismo (1996).
Prima di parlare con lui in particolare del volume di Binaghi, gli abbiamo chiesto alcune considerazioni di carattere generale.
Alcuni anni fa lo storico inglese Eric Hobsbawm ha decritto il Novecento come un secolo breve che secondo lui si è concluso nel 1989. E’ d’accordo con la lettura proposta dallo storico inglese e come possono essere visti gli anni che vanno dal 1989 al 2001?
« Non sono d’accordo con la lettura che l’eminente storico inglese ha dato del secolo che definisce “breve”, ovvero il secolo che va dal 1914 alla fine dell’Unione Sovietica, nel 1989. Secondo me la frattura dell’ 89 non è stata conclusiva come molti, e lo stesso Hobsbawm, hanno pensato. In realtà la storia del XX secolo è continuata oltre questa data con eventi che hanno dimostrato ai contemporanei l’instabilità causata dal cambiamento degli equilibri internazionali dopo la fine della guerra fredda.
Fermandosi all’ 89, l’analisi di Hobsbawm non comprende fenomeni recenti come per esempio la globalizzazione dei mercati o lo sviluppo dei movimenti integralisti islamici che hanno portato agli attacchi terroristici dell’ 11 settembre e hanno aperto il XXI secolo. Sono convinto che i tratti caratteristici del XX secolo si prolunghino nel XXI » .
Considerando concluso il XX secolo possiamo finalmente storicizzare il fascismo, come sembra d’altronde fare lo storico Milza nel suo libro Les Fascismes, pubblicato alcuni fa. Milza considera il fascismo tra le due guerre come qualcosa di difficilmente ripetibile, differenziandolo in modo netto dai neofascismi del dopoguerra. Questa è pure l’ottica del nuovo Dizionario del fascismo?
« Credo che ogni fenomeno che ha caratterizzato la storia europea, come il fascismo, non sia destinato a riprodursi nelle stesse forme, penso quindi che il fascismo sia terminato per sempre. Lo stesso non può dirsi dei totalitarismi e delle dittature perché la tendenza a creare regimi che opprimono la libertà, e a lottare contro la democrazia, è sempre stata presente nella storia dell’umanità ed è destinata a ripetersi, nonostante i danni incalcolabili arrecati dai fascismi alla storia europea » .
All’inizio degli anni Cinquanta, in un saggio sulle origini del totalitarismo, veniva posto il problema del senso di una comparazione tra la dittatura fascista e quella staliniana.
Lei ha osservato che sulla dittatura staliniana sappiamo molto meno di quanto gli studi degli ultimi trent’anni ci abbiano detto sul fascismo e sul nazionalsocialismo…
« La leggenda di un’Unione Sovietica percorsa da grandi contraddizioni ma, tutto sommato, sempre in grado di rappresentare un’alternativa credibile, e più o meno accettabile, di fronte alla società occidentale, e in particolare a quella americana, è durata – a livello di opinione pubblica ma anche degli studi storici – fino a pochi anni dal rovinoso crollo dell’impero sovietico e del regime comunista tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. A parte alcuni lavori non si può dire che la storiografia in Italia si sia posta in maniera preminente e con apertura di giudizi il problema storico dello stalinismo e delle sue conseguenze in Italia. Eppure, le vicende del comunismo italiano, così strettamente legato per molti decenni alla storia dell’URSS e degli altri partiti comunisti europei, e il significato più generale della parabola comunista, avrebbero potuto agire da stimolo per riflettere su un problema centrale del nostro passato più vicino. Vi è poi anche un problema relativo alle fonti: gli archivi dell’ex Unione Sovietica sono tuttora solo in parte accessibili agli storici » .
Veniamo allo studio di Maurizio Binaghi, Addio, Lugano bella, sugli esuli politici nella Svizzera italiana di fine Ottocento, che lei ha prefato. Da questo libro scaturisce un punto di vista « non italiano » della storia italiana. In che modo secondo lei un testo che ha una prospettiva e una sensibilità svizzere può arricchire il dibattito storiografico sulla storia italiana?
« Sono convinto, e l’ho scritto anche nella mia prefazione, che il libro di Binaghi serva in egual modo la storia italiana e la storia svizzera. Il lavoro di Binaghi si segnala non solo per l’ampio scavo, fecondo di risultati, condotto nei più importanti archivi della Confederazione, del Canton Ticino e dell’Italia, per l’uso assai accurato, sul piano filologico e interpretativo, della memorialistica, dei carteggi privati, della letteratura secondaria ma anche per l’attenzione costante al metodo comparativo tra i due paesi e al rapporto tra le idee, le mentalità che caratterizzano i protagonisti della storia, alla loro formazione culturale e provenienza sociale. Ci troviamo insomma di fronte al tentativo, in gran parte riuscito, di arricchire la storia degli esuli italiani in Svizzera con elementi che, pur avendo al centro l’analisi delle idee politiche e dei progetti da cui si fanno guidare, consentono al lettore di cogliere con chiarezza lo sfondo economico, sociale e
psicologico che spiega il loro agire, il mondo che impersonano, la società da cui provengono e quella che vanno a comporre » .
Il libro di Binaghi restituisce una immagine del Cantone Ticino, stato svizzero, ma di lingua e cultura italiana che non sempre riesce a farsi comprendere dal grande vicino. Oggi, quale consapevolezza si ha in Italia dell’esistenza di una pur piccola Repubblica di lingua italiana?
« La consapevolezza di una regione della Svizzera, di lingua e cultura italiana, non sembra molto alta nonostante vi sia la coscienza dell’esistenza di regioni di lingua e cultura italiana al di fuori dell’Italia. Cò è probabilmente dovuto ad una certa chiusura che ancora caratterizza le istituzioni italiane che tuttavia negli ultimi tempi si stanno aprendo grazie al processo di unificazione europea. Il fatto che la Svizzera non faccia parte dell’Unione europea non favorisce certo questa consapevolezza che dovrebbe invece esserci perché non solo la lingua ma anche le culture, che nel passato hanno sempre dialogato, dovrebbero contribuire a garantirla ».
DECENNI COMPLESSI
Romano Broggini
Un periodo tenuto in penombra nella storia del nostro Cantone
Il volume di Maurizio Binaghi analizza un periodo spesso tenuto in penombra nella storia ticinese, quello dal 1860 al 1895, che viene illuminato con riflettori « di parte » in alcuni momenti di crisi, quelli attorno al 1874/ 75 quando i cattolici riescono a contrastare l’egemonia radicale impostasi nel 1855, quello della « rivoluzione » del 1890, quando i radicali insorgono contro il governo conservatore, quello della « occupazione federale » che cerca di « rimettere a posto » la situazione, ristabilendo una specie di « governo di intesa » grazie all’impegno di sviluppo economico auspicato dai « corrieristi » .
In realtà questi decenni sono molto più complessi e risentono degli avvenimenti europei ed è merito dell’autore averli seguiti nel periodo di crisi ticinese ma senza ignorare ciò che succede intorno alla Svizzera, con uno sforzo di imparzialità notevole.
Del resto nel Ticino si passa da Mazzini a Cafiero, da Bakunin a Costa e a Malatesta. E non è poco.
Tratto da http://www.ps-ticino.ch/sonvico/mondo/pubblicazioni/Addio%20lugano%20bella%201.03.htm
LA MILIZIA DI AQUILA Beresina 1812 – Aquila 1962 A cura di Meinrado Devittori
articolo messo a disposizione di Vittore Devittori, Aquila, Ottobre 1999
Durante il periodo, della costituzione della Repubblica Elvetica una ed indivisibile (in seguito alla Capitolazione militare dei 1803) la Francia impose alla Confederazione dei 13 cantoni un trattato di alleanza offensiva e difensiva, secondo il quale la Svizzera s’impegnava a fornire alla Francia un contingente di 18.000 uomini per essere impiegati sui diversi fronti europei. Con l’Atto di Mediazione, dettato da Napoleone, questo contingente venne ridotto a 16.000 ed in seguito a 12.000 soldati. Queste truppe combatterono con gli eserciti francesi sul campi di battaglia dell’Italia, della Spagna e della Russia.
Il contingente svizzero di 12.000 uomini, formava la “Division Suisse” come Napoleone usava chiamarla. Ogni reggimento aveva un fanfara e come insegna ]’Aquila imperiale. Le Aquile venivano consegnate ai corpi da Napoleone in persona, ma solo dopo averle guadagnate sui campi di battaglia, ossia dopo il battesimo di fuoco. Anche il Ticino, come gli altri Cantoni, dovette fornire il suo contingente di uomini alla Francia ; erano circa 660 soldati, cosi ripartiti nei 4 reggimenti
10 regg. 108 soldati + 4 ufficiali 20 regg. 103 soldati + 3 ufficiali 30 regg. 216 soldati + 6 ufficiali 40 regg. 216 soldati + 4 ufficiali
Presso l’Archivio federale di Berna si trovano quasi tutti gli stati nominativi dei componenti della “Division Suisse”; fra questi figurano molti bleniesi; di molti altri non fu segnalata la presenza. Agli Svizzeri, gente rotta ad ogni fatica, venivano affidati i compiti più ardui, facendo affidamento sul loro valore e sulla loro fedeltà.
Fu appunto durante la disastrosa ritirata della Grande Armata dalla Campagna di Russia, che gli Svizzeri ebbero occasione di dimostrare a più riprese il loro eroismo, principalmente sul campi di Polotzk e della Beresina. L’Archivio federale conserva numerosi documenti riguardanti la Campagna di Russia del 1812. Esistono pure diverse opere che ne illustrano le vicende guerresche : molto interessanti sono i libri : “Die rothen Schweizer” del Col.T.Helmüller – “Honneur et fidélité” del Cap.De Vallière – “Le Grenadier da la Berezina” di G. Vallonton e quello che più interessa noi Ticinesi è il prezioso volumetto: “I Ticinesi nella campagna di Russia – 1812” dell’Ufficiale ticinese`Gaetano Beretta.
Eccone alcuni passaggi :
La “Division Suisse” era comandata dal Gen.Merle, e faceva parte del 2. Corpo d’Armata, al comando del Maresciallo Saint Cyr. Il tuonare continuo dei cannone già al mattino dei 18 ottobre 1812 era il preludio di una battaglia generale. La battaglia cominciò verso le 10; a più riprese gli Svizzeri furono presi d’assalto dagli squadroni del Gen. russo, Principe Jachwill, ma sempre riuscirono a respingerli con un ardore da leoni, dei quale i generali francesi e gli stessi capi russi ne restarono impressionati.La sera del 20 ott. nel Convento dei Padri Gesuiti, il solo edifizio di Polotzk scampato all’incendio, lo Stato Maggiore russo festeggiava con un grande banchetto la ripresa di Polotzk. Fu in questa occasione che il gen. russo Wittgenstein lodava in particolare la condotta degli Svizzeri, portando il suo brindisi al Mar. S. Cyr ed alla sua valorosa Armata.
Ed il 28. bollettino della G. Armata dice:
La Divisione svizzera si è distinta per il suo sangue freddo e per la sua bravura. Smolensko, 11 novembre 1812. Firmato “Napoleone”.
Il Mar.Saint Cyr, ferito, ordinava la ritirata e passava il comando del 2. Corpo d’Armata al Maresciallo Victor. Intanto Napoleone, abbandonata Mosca, avanzava a gran carriera verso i corpi d’Armata di Victor e di Oudinot. Li raggiunse a Orscha, sul Dnieper, con 20.000 uomini e ordinò al Mar.Oudinot di recasi a Borisow per assicurarsi il passaggio sulla Beresina. Ma il ponte a Borisow era già occupato dal 21 sett. dall’ammiraglio russo Tschitschagow così che i Francesi vennero a trovarsi tra le armate di Tschitschagow e di Wittgenstein, l’inseguitore. Il pericolo di cadere tra le mani dei Russi aumentava ogni giorno, ogni ora. Oudinot riuscì a respingere vigorosamente l’avanguardia russa fino all’interno di Borisow, ma non abbastanza in tempo per impedire la distruzione del ponte sulla Beresina.
Napoleone arrivato a Lochwitza il 25 nov. venne informato dal Gen. di cavailleria Corbineau che vi era un guado praticabile rimontando il corso della Beresina nelle vicinanze di Studenki. Fece allora eseguire false manovre davanti a Borisow per ingannare il nemico sul vero punto dove avrebbe passato la Beresina, mentre lui, coi resto dell’esercito, si incamminò in quella direzione, preceduto da 400 “sapeur”, fra i quali il Gen.Jomini di Payerne. Il lavoro per la costruzione dei 3 ponti necessari fu immane; malgrado la neve e la tormenta vennero costruiti in un tempo record. Quando i russi si accorsero della finta mossa di Napoleone, gran parte dei resti di quella che era la
Grande Armata, erano già sull’altra sponda. Però era notte, la neve cedeva a larghe falde, il freddo era sceso a 15 gradi sotto zero, ed i Francesi dovettero bivaccare sul posto.
Il 28 novembre appena giorno un tuonare formidabile d’artiglieria e gli urrah dei Russi, precedevano un attacco in massa per ributtare i Francesi nella Beresina. I 4 reggimenti svizzeri, ridotti al mattino del 28 nov a circa 2000 uomini, poco prima dell’attacco russo avevano giurato di combattere fino alla fine, senza occuparsi dei feriti, come gli antenati di Laupen e del Morgarten.
Secondo la tradizione locale fu in quei momenti che i nostri blieniesi, dopo breve, ma fervente preghiera, fecero un voto alla Madonna. Promisero che in suo onore, coloro che fossero usciti salvi dalla imminente carneficina che si profilava, appena rientrati alle loro case avrebbero istituito una MILIZIA TRADIZIONALE da perpetuarsi negli anni tramandandola ai posteri. Ogni anno, il giorno della festa della MADONNA del ROSARIO avrebbero indossato le medesime uniformi, e sarebbero sfilati per le strade del paese, accompagnato la Processione e montato di guardia al Sacro Simulacro. Fede viva, sincera ed eroica dei nostri padri, pronti a pregare e proteggere, disposti a combattere e a morire per Colei che un giorno li confortò e li protesse.
I superstiti dei quattro reggimenti svizzeri intonarono un antico salmo svizzero: “La nostra vita è simile al viaggio del pellegrino nella notte”; poi al comando “All’attacco”, lanciano con impeto contro le prime file russe. Trecento Svizzeri avendo esaurito le munizioni rimangono inattivi mentre i russi avanzano impetuosi. Il tenente Legler (ufficiale di reclutamento nel Ticino, nel 1810) dagrave; il segnale di “Attacco alla
baionetta”, per ordine del Gen. Merle, eseguito con mossa fulminea dai
Batt. Zingg e Vonderweid, mentre i tamburi battono disperatamente la marcia d’attacco.
Come un’onda formidabile essi si avventano sui Russi e ne spazzano il terreno, inseguendoli a
baionetta spianata. I lancieri francesi stanno per concorrere alla dirotta completa dei Russi, quando,
come per incanto, i Russi si voltano ricacciati indietro dai loro stessi dragoni e da una colonna di
fanteria che arrivava in loro soccorso. Ma l’impeto dei nostri è formidabile. Dopo un breve tempestare
di colpi da una parte e dall’altra, i dragoni si vedono costretti ad indietreggiare. Anche la fanteria
russa fece sosia. Era il momento opportuno per distribuire nuova munizione agli svizzeri, ma non
abbastanza in tempo per tenere a rispetto il nemico, così che ben sette volte gli Svizzeri dovettero
ricaricare alla baionetta, con la feroce ostinazione di chi vuoi vincere ad ogni costo! Ma quante
vittime.
Era da poco terminata la battaglia che veniva ordinato l’appello nominale; un tamburino riunì gli Svizzeri ; 300 risposero “Presente!”, altri 100 erano feriti, più di 1200 mancavano. Il Gen. Maison non poté‚ trattenere la sua commozione di fronte a questo esile manipolo di superstiti ed il gen. Merle si recò in mezzo a loro, radunati attorno al fuochi di bivacco e, pieno di ammirazione disse: “Bravi Svizzeri! Vi siete battuti da leoni; avete meritato tutti la croce della Legion d’Onore. Farò il mio rapporto all’imperatore”.
Alle 8 del mattino del 29 nov. i ponti sulla Beresina furono distrutti e il Corpo d’Armata del Maresciallo Victor era tutto passato sulla sponda destra fino allo ultimo uomo. Se il disonore della resa venne risparmiato, lo si dovette in gran parte al valore dei miseri resti dei Reggimenti Svizzeri. L’ordine era di resistere ed hanno resistito.
Sempre secondo la tradizione, giunti alle loro case, I nostri bleniesi mantennero il voto fatto. Ad Aquila istituirono la MILIZIA DELLA MADONNA DEL ROSARIO, a Leontica la Milizia di S. Giovanni Battista; a Ponto Valentino, la Milizia della Madonna del Carmine. Anche a Malvaglia e ad Olivone venne fondata una Milizia, ma si sciolse con l’andar del tempo. Ad Aquila, fino ad una ventina di anni fa, fu mantenuto il voto fatto, poi causa il disinteresse di una parte della popolazione, ci furono degli anni nei quali venne celebrata la festa della Madonna senza il concorso della Milizia. Il vuoto per questa mancanza si faceva però sentire fra la popolazione e, fortunatamente, un gruppo di giovani volonterosi, consci del valore di quella tradizione, non senza sacrifici, riuscì a tener fede al voto dei Padri.
Voglia Iddio che, anche per l’avvenire, gli Aquilesi dispersi possano riunirsi in questo giorno attorno alla loro Madonna all’ombra della Bandiera degli “Aquilesi Uniti”.
Nota: Questa breve storia dell’origine della Milizia Aquilese è stata compilata dal sig. Meinrado Devittori di Aquila, il quale ha attinto le notizie storiche al volume sotto citato e con il consenso dell’autore stesso.
Bibliografia:
Vedete anche l’articolo: “The bridge that Eble built: The 1812 crossing of the Berezina river” da James Burbeck
Allocuzione di Flavio Cotti Presidente della Confederazione in occasione della Festa nazionale del primo agosto 1998
È per me motivo di vera gioia potermi rivolgere stasera a voi, qui a Lugano (nell'”alma Lugano, tutta ricinta di grazia”, come poeticamente diceva Giuseppe Motta il 1.° agosto del 1921), in veste di Presidente della Confederazione. La gioia è tanto più sincera in quanto celebriamo quest’anno una festa nazionale del tutto particolare, a 150 anni dalla fondazione del moderno Stato federale. Un anniversario sul quale ho già avuto più volte occasione di esprimermi nei mesi scorsi. Oggi metterò quindi l’accento sull’altro anniversario che viene a cadere quest’anno: i due secoli che ci separano dai fatti del 1798, preludio alla nascita del nostro Ticino libero e indipendente.
1798, 1848: due date fondamentali per la storia della nostra Patria. Ci fanno ricordare con commozione i nostri avi che hanno posto le basi dapprima, poi costruito pietra dopo pietra la nostra casa comune. Della quale siamo semplicemente fieri senza cadere nella presunzione.
A voi tutte e tutti che mi ascoltate a Lugano, a voi che seguite il Presidente della Confederazione attraverso radio e televisione, a tutte le concittadine e a tutti i concittadini in Svizzera e all’estero auguro una lieta, serena serata del 1.° agosto. Vi auguro di saper coniugare gioia e riflessione, in uno spirito di apertura e solidarietà. E saluto qui a Lugano anche i nostri graditi ospiti stranieri che guardano con sincera simpatia al nostro Paese.
2. Liberi e Svizzeri
Signore e Signori, conosciamo tutti gli avvenimenti del 15 febbraio 1798: quando fra le 5 e le 6 del mattino i Cisalpini provenienti da Campione approdarono nei pressi della foce del Cassarate e subito dopo irruppero a Lugano attraverso la porta di S. Rocco, le campane della città suonarono a stormo strappando i cittadini ai loro letti.
Nonostante la strenua difesa da parte del Corpo dei volontari, gli invasori si spinsero in breve tempo fino al Grande Albergo (successivamente Albergo Svizzero), sede dei delegati svizzeri Stockmann e de Buman.
Tuttavia poco dopo essi vennero sorpresi dalla popolazione nel frattempo destatasi.
Dovettero deporre le armi e poterono ritirarsi soltanto perché in cambio lasciarono liberi i loro prigionieri.
Per la popolazione fu come uno scossone improvviso.
Una grande folla si riunì dinanzi all’Albergo e fu dichiarato terminato il regime di sudditanza.
Cosa avvenne in quel pomeriggio di febbraio a Lugano è noto e magnificamente illustrato nell’ esposizione che abbiamo inaugurato oggi pomeriggio.
Gli avvocati Pellegrini e Stoppani irruppero nell’Albergo chiedendo libertà per gli Svizzeri, come essi li chiamavano.
Poco dopo il Consiglio provvisorio di Lugano descrisse agli Stati federali gli eventi del giorno con le seguenti parole cariche di emozione: „Pieno di fiducia tutto il Popolo si eletrizza, vola da’ Signori Rappresentanti, li prega di voler aderire alla Proclamazione della sua Libertà, ne ottiene l’adesione e la proclama”.
Anche se, come sarebbe emerso in seguito, tra la popolazione non regnava certo la piena unanimità e sebbene i rappresentanti della Confederazione non riuscissero a trovare un accordo sul modo con cui affrontare questi nuovi moti, una cosa fu ben presto chiara: quanto era accaduto in quei giorni a Lugano innescò un movimento liberatorio inarrestabile che contagiò l’intero Paese.
Il movimento che permise al Ticino di raggiungere l’indipendenza e la parità con tutti gli altri Cantoni svizzeri partì dunque proprio da qui, da questa città di Lugano.
La lunga signoria dei balivi, durata tre secoli, fu liquidata a Lugano. Ma qui fu anche posta la pietra definitiva del Ticino integrato nella Patria elvetica, e di quella collaborazione che qualche anno dopo portò alla nascita del nostro Cantone così come lo conosciamo oggi.
Gentili Signore e Signori, sappiamo tuttavia che tempi molto difficili aspettavano ancora i Ticinesi
I progressi che il Cantone libero realizzò in seno alla Patria Svizzera appaiono per molti di noi oggi una cosa ovvia.
E troppo sovente dimentichiamo che chi ci ha preceduto li ha resi possibili spesso a durissimo prezzo.
Che anche per il nostro popolo la parola “progresso” ha celato dolore, duro lavoro e grandi affanni.
Termini come povertà, epidemie, emigrazione, fanno parte dell’intima storia nostra e delle nostre famiglie.
Anche questo dobbiamo ricordare il 1.
° agosto.
3. Il Ticino – singolarmente svizzero
Signore e Signori, ciò che ebbe inizio nel 1798 e si consolidò nel 1803 portò, nonostante le ricadute e gli ostacoli, alla prima Costituzione federale moderna del 1848 e quindi a un Ticino definitivamente equiparato a tutti gli altri Cantoni.
Anche il 1848 fu una straordinaria conquista, della quale possiamo veramente andare fieri, come Ticinesi e come Svizzeri.
Infatti, diversamente da molte altre regioni di questo continente, siamo riusciti a formare un Paese multietnico che non interpreta la nazionalità come espressione d’una comune cultura d’origine ma piuttosto come espressione d’una comune volontà politica.
Con l’apparizione di un Cantone libero e indipendente di lingua italiana prese forma la “terza Svizzera”; parte, assieme al Grigioni italiano, di un Paese nel quale ogni stirpe gode di pari diritti ed opportunità.
Questo almeno sulla carta, come principio, come dettato fondamentale della nostra Costituzione, voluta dal popolo svizzero. Ecco quindi questa sera il Presidente della Confederazione, nella più importante città elvetica di cultura italiana rivolgersi a tutti i suoi connazionali nella sua lingua italiana, nella lingua di una piccola minoranza di questo Paese. Multilinguismo, multiculturalità: valori essenziali, caratteristici della nostra Patria. Tuttavia, care concittadine e cari concittadini, non possiamo limitarci a citare questi valori e riferirci alle disposizioni della nostra Costituzione. Proprio come rappresentanti della minoranza italofona sappiamo bene quanto lungo sia ancora il cammino sulla via di una pratica reale, effettiva, quotidiana del nostro multilinguismo. Alcuni decenni orsono, in particolare negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale, molti vedevano nella battaglia per la conservazione in loco delle lingue latine il compito storicamente prioritario dei rappresentanti di queste lingue minoritarie. Oggi noi consideriamo il problema in modo almeno in parte diverso. E questa diversità c’illumina sul cammino positivo che nonostante tutto fu percorso nei decenni passati. Nessuno oggi dubiterebbe più della solidità delle radici culturali ad esempio della Svizzera italiana. Lugano è il simbolo della nostra appartenenza a questa grande cultura europea. Dicevo: il nostro compito va ben oltre la concezione che ho indicato poc’anzi, si tratta di provvedere non più soltanto alla vitalità di una lingua e di una cultura sul suo territorio, bensì di promuovere la presenza delle lingue nazionali fuori dai confini d’origine, su tutto il territorio del Paese. Perchè multilinguismo in Svizzera non può significare soltanto l’esistenza, una accanto all’altra, di aree linguistiche diverse. E non sono l’unico a pensarla così.
Friedrich Dürrenmatt il 1° agosto 1967 parlò sui rapporti tra i gruppi linguistici: «Il rapporto non è buono, anzi di per sé non esiste alcun rapporto
Abitiamo gli uni accanto agli altri, ma non insieme. Quel che manca è il dialogo, il colloquio, la curiosità reciproca, l’informazione».
Nonostante qualche progresso -penso in particolare alla recente adozione, da parte del popolo, del nuovo articolo costituzionale sulle lingue per il quale mi battei negli ormai lontani anni che trascorsi al DFI- molte cose rimangono da realizzare: per esempio nel campo dell’insegnamento delle lingue nazionali, in particolare di quelle minoritarie, come l’italiano, nelle scuole del Paese. Qui sono chiamati alle loro responsabilità i nostri Cantoni. Se il multilinguismo in Svizzera vuol essere realtà vissuta, ciò deve significare un apprendimento adeguato delle lingue nazionali accanto all’inglese, lingua universale. Ma altre cose ancora rimangono da realizzare: nel campo della presenza dei media della Svizzera italiana oltr’alpe; per quel che riguarda la presenza di rappresentanti delle minoranze nelle cariche pubbliche e private importanti; per quel che attiene alle comunicazioni ufficiali dello Stato federale ai cittadini delle regioni minoritarie, e così via. Care concittadine, cari concittadini, per l’identità di noi Svizzeri e per il futuro stesso del nostro Paese è di somma importanza realizzare che la coscienza del carattere multiculturale della Svizzera è sincera e soprattutto è vissuta. Che non si tratta unicamente di una professione di fede formale. I discorsi del 1.° agosto che magnificano la multiculturalità del nostro Paese non si contano più. Ma essi servirbbero a ben poco se durante il resto dell’anno nella vita concreta di tutti i giorni queste elementari esigenze nei rapporti fra maggioranze e minoranze fossero dimenticate.
Ma non c’è soltanto la lingua. In questi due secoli il Ticino ha saputo sottrarsi anche economicamente all’inedia che 300 anni di regime dei landvogti gli avevano inculcato.
Il nostro popolo è uscito dalla situazione di atavica povertà alla quale sembrava condannato per l’eternità. E tuttavia la differenza economica fra questa regione e altre regioni periferiche per rapporto alle zone più ricche e influenti del Paese resta importante, resta eccessiva. Di questo fossato i tassi di disoccupazione non sono che un indicatore evidente. La Costituzione federale che commemoriamo quest’anno va dunque vista anche nell’ottica della necessità di garantire relazioni economiche e finanziarie giuste ed equilibrate fra le regioni del Paese. Come la salvaguardia del nostro Stato sociale rappresenta un fondamento primordiale per la coesione fra gli svizzeri, così un migliore equilibrio regionale appare, esso pure, requisito importante per sereni rapporti interni nel Paese. Una condizione necessaria ad una coesione interna che non è, ricordiamolo, un dono caduto dal cielo, ma uno stato da conquistare giorno dopo giorno.
Così, care concittadine e cari concittadini, noi commemoriamo quest’anno la rivoluzione veramente copernicana che si realizzò per il Cantone Ticino qui a Lugano due secoli fa; e anche l’altra rivoluzione, altrettanto fondamentale, che i nostri padri offrirono alla Svizzera con la Costituzione del 1848. Oggi possiamo affermare senza la minima ombra di dubbio: in quegli anni decisivi furono poste le basi per la crescita, per lo sviluppo, per il successo del nostro Ticino e della nostra Svizzera. Noi tuttavia non possiamo limitarci a contemplare gli indiscutibili successi del passato. Commemorare deve sempre anche significare discernere la realtà attuale, progettare il futuro. Stasera qui a Lugano ho voluto in particolare ricordare due temi attualissimi: quello del multilinguismo e quello dell’equo rapporto fra le regioni del Paese. Ma è chiaro che altre sfide fondamentali attendono la Svizzera. Penso, e qui parla il Ministro degli esteri, alle nostre relazioni internazionali, dalle quali dipenderà sempre di più il benessere di tutte e tutti noi. E fra queste relazioni internazionali, alla necessità sempre più evidente di essere presenti a parte intera e di avere voce in capitolo nello sviluppo in atto di un’Europa pacifica, benestante e sociale. Penso anche alla concorrenzialità della nostra economia, alla stabilità delle nostre istituzioni sociali, alla serietà dei nostri sforzi in campo ecologico.
Compito della nostra generazione è proseguire il cammino intrapreso dai nostri avi, riconoscendo le circostanze storiche mutate ma fondandoci sui loro stessi valori. E questo compito, in democrazia diretta, tocca indistintamente a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Nessuno può sottrarsi all’impegno di assicurare che domani le generazioni che ci seguiranno provino gli stessi sentimenti di gratitudine e d’orgoglio che sono oggi i nostri.
Signore e Signori, nel settembre di quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della morte del consigliere federale Giuseppe Lepori. Permettetemi di concludere con le parole che egli usò per descrivere il comportamento della nostra gente nell’epoca sulla quale oggi ci siamo soffermati. Lepori descrisse le difficoltà e la sofferenza di quei primi anni d’indipendenza e aggiunse: „Eppure il Ticino chiama in aiuto le sue forze profonde, (…), prende piena coscienza della sua vocazione, quale era apparsa profeticamente all’anima dei cittadini luganesi il 15 febbraio 1798, come il repentino sfolgorare del sole fra le nubi squarciate, nell’anelito alla libertà e nella fiducia del suo destino. Animosamente affronta l’avvenire”.
Signore e Signori, vi rinnovo l’augurio di una serena conclusione di questo nostro 1.° agosto.
Codice di procedura penale del Canton Ticino
(del 19 dicembre 1994)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti il messaggio 11 marzo 1987 n. 3163, il messaggio n. 3163 Abis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 novembre 1994 n. 3163 R e n. 3163 Abis R della Commissione speciale,
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPITOLO I
Applicazione della legge
A. Legalità del procedimento
Art. 1 1Nessuno può essere perseguito per un fatto al quale, alla data in cui fu commesso, la legge non commina espressamente una pena. L’azione penale deve essere condotta giusta le norme legali.
2Nel corso del procedimento dev’essere rispettata la dignità umana di chiunque vi sia implicato.
3Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
B. Pubblicità dell’azione penale
Art. 2 1L’azione penale è pubblica.
2È esercitata d’ufficio dal Procuratore pubblico in tutti i casi nei quali non è necessaria l’istanza della parte lesa per avviarla.
3Se un fatto è punibile solo a querela di parte, l’azione penale è esercitata dal Procuratore pubblico se la parte lesa l’ha chiesto nei modi previsti dalla legge.
4Le disposizioni di legge che reggono l’attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.1)
C. Concorso di azioni civili e penali
Art. 3 1L’azione civile derivante da un reato può essere esercitata contemporaneamente all’azione penale.
2La rinuncia all’azione civile non toglie né sospende l’esercizio dell’azione penale.
D. Sospetto di reato nel procedimento civile
Art. 4 1Quando nel corso di un procedimento civile insorga ragionevole sospetto dell’esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice deve informare il Procuratore pubblico, il quale promuove, ove occorra, l’azione penale ai termini di legge.
2La causa civile può essere sospesa se la cognizione del reato influisce sulla sua decisione.
E. Eccezioni di diritto civile
Art. 5 L’azione penale può essere sospesa dal magistrato competente qualora vengano proposte contro di essa eccezioni di diritto civile che, se fondate, escluderebbero la sussistenza del reato. In tal caso il magistrato fissa alla parte legittimata un termine per sottoporre dette eccezioni alla cognizione del giudice civile competente. Se il termine trascorre infruttuoso, il procedimento penale ha il suo corso a meno che l’accusato provi che il ritardo non dipende da sua colpa.
CAPITOLO II
Disposizioni comuni
SEZIONE 1
Motivazione e intimazione dei giudizi
A. Motivazione, indicazione dei rimedi di
diritto ed esecutività2)
Art. 6 1Le sentenze e i decreti, contro i quali è dato un rimedio di legge e quelli che respingono una domanda o un’eccezione, devono essere motivati, salvo contraria disposizione di legge.
2Essi devono indicare i rimedi di diritto ed i termini per proporli.
3L’esecutività delle sentenze penali di ultima istanza cantonale è sospesa fino a che il Tribunale federale, nell’ambito di un ricorso presso di esso proposto, sia in grado di pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo.3)
B. Intimazione
I. Forma
Art. 7 1L’intimazione della sentenza e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia.
2Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile.
II. Ad autorità amministrative4)
Art. 85) Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:
a) al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;
b) alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.
SEZIONE 2
Spese e ripetibili
A. Condanna alle spese e ripetibili
I. Riparto in generale
Art. 9 1Le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato.
2I coautori ed i complici sono obbligati al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente.
3Nei casi di desistenza, d’abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante.
4Nei casi di cui al cpv. 3, nei processi di azione pubblica, le spese sono caricate allo Stato.
5Le spese sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.
6Con la decisione sulle spese, l’Autorità giudicante decide anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili.
II. Pluralità di reati
Art. 10 L’accusato che in un giudizio relativo a più reati è condannato soltanto per alcuno di essi, non può essere obbligato a pagare le spese specialmente cagionate dal giudizio sui fatti dai quali è assolto.
III. Ingiurie o vie di fatto
Art. 11 Nei casi di ingiurie o vie di fatto reciproche, l’esenzione dalla pena di una od anche di ambedue le parti non impedisce al giudice di condannare una di esse o entrambe al pagamento delle spese.
B. Composizione delle spese
Art. 12 Le spese consistono:
a) in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali;
b) nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.
C. Indennità ai testimoni e periti
Art. 13 Le indennità ai testimoni ed ai periti sono stabilite in base alla tariffa giudiziaria.
D. Distinta delle spese
Art. 14 Ogni sentenza deve contenere la distinta delle spese.
E. Spese della cassazione
Art. 15 1La Corte di cassazione e revisione penale giudica sulle spese.
2Se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata.
F. Spese della contumacia
Art. 16 In caso di revoca della contumacia, la Corte decide anche sulle spese del precedente giudizio.
G. Spese di esecuzione della sentenza
Art. 17 Le spese di esecuzione della sentenza sono a carico dello Stato. Sono riservate le eccezioni per i detenuti in semiprigionia e in semilibertà stabilite dal Consiglio di Stato con regolamento.
H. Spese di internamento e collocamento
Art. 18 1Sono assunte dallo Stato le spese derivanti dall’internamento dei delinquenti abituali ordinato ai sensi dell’art. 42 CPS, quelle relative all’applicazione dell’art. 43 CPS nei confronti degli ammalati mentali, dell’art. 44 CPS nei confronti degli alcolizzati e dei tossicomani e dell’art. 100 bis CPS nei confronti dei giovani adulti. È riservato il cpv. 2.
2L’Autorità giudicante può porre totalmente o parzialmente le spese d’esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso precedente a carico degli interessati, ove ne riconosca l’opportunità. Il regresso verso il coniuge o verso altri parenti può essere deciso, per gli stessi motivi, solo nei limiti dei relativi obblighi di assistenza, previsti dal Codice civile.
SEZIONE 3
Termini e restituzione
A. Termini
I. Perentorietà e prorogabilità
Art. 19 1Qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati in questa legge alle parti non possono essere prorogati.
2I termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza.
II. Computo
Art. 20 1Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3Se l’ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
5È riservato l’art. 100.
B. Restituzione dei termini I. Casi
Art. 21 La restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
II. Procedura ed effetti
Art. 22 1L’istanza deve esser presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
2Sull’istanza decide l’autorità davanti alla quale doveva esser compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto d’accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può esser concessa soltanto per presentare il ricorso.
3Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dev’esser compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione.
SEZIONE 4
Interprete
A. Designazione dell’interprete
Art. 23 1Se l’indiziato, l’accusato, il perito o il testimone non conoscono la lingua italiana, il magistrato nomina, di regola, un interprete.
2La deposizione è messa a verbale nella lingua in cui si esprime l’interrogato e nella traduzione italiana. L’interprete può essere incaricato di redigere il verbale. Se il magistrato o il segretario conoscono la lingua dell’interrogato, possono fungere essi stessi da interprete.
3Durante il dibattimento, all’accusato si deve far conoscere il riassunto sostanziale delle decisioni della Corte e del suo presidente, delle deposizioni, della requisitoria del Procuratore pubblico e delle arringhe della parte civile e della difesa.
B. Esclusione e ricusa
Art. 24 1L’interprete è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente.
3Il motivo di ricusa deve essere provato.
4L’istanza di ricusa deve essere presentata al magistrato che ha designato l’interprete entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
C. Interprete per il sordomuto
Art. 25 L’art. 23 è applicabile per analogia quando l’indiziato, l’accusato o il testimone sia sordomuto e non sia possibile sottoporgli per scritto le domande e ottenere, per scritto, le risposte.
D. Giuramento o promessa
Art. 26 1L’interprete presta giuramento o promessa di adempiere fedelmente il suo compito davanti all’autorità di nomina.
2La norma non si applica al magistrato o al segretario.
SEZIONE 5
Segretezza e pubblicità del procedimento
A. Ispezione degli atti
Art. 27 1Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
2La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.
B. Pubblicità delle udienze
Art. 28 1Le udienze davanti ai giudici della Pretura penale, alle Corti d’assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.6)
2Il processo può aver luogo a porte chiuse, a seguito di decreto motivato del presidente, quando ciò sembri necessario per tutelare la morale o l’ordine pubblico, oppure quando lo esiga la tutela della vita privata delle parti e di testimoni nel processo; il presidente della Corte anche in questo caso può consentire la presenza di determinate persone al dibattimento.
3In aula sono vietati la registrazione di suoni, le riprese televisive e l’uso di apparecchi fotografici; il presidente può accordare eccezioni con il consenso delle parti.
SEZIONE 6
Polizia delle udienze e pene disciplinari
A. Polizia delle udienze
Art. 29 La polizia delle udienze ed il mantenimento dell’ordine spettano al presidente. Egli ha il diritto di far allontanare dalla sala le persone che perturbano l’ordine. Può anche infliggere multe disciplinari sino a fr. 1’000.– e ordinare l’arresto sino a due giorni, salva l’azione penale.
B. Sanzioni disciplinari I. Casi
Art. 30 1Ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare sino a fr. 2’000.–. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì sino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale.
2Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto, dal giudice della Pretura penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione. 7)
II. Riesame
Art. 31 Il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni.
III. Ricorso
Art. 32 Contro la decisione finale il condannato ad una sanzione disciplinare può ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla sua intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo. È in tal caso applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
IV. Spese
Art. 33 Le persone dichiarate colpevoli possono essere condannate a pagare tutte o parte delle spese da loro causate.
TITOLO II
Giurisdizione
CAPITOLO I
Competenza
A. Per materia
Art. 34 La competenza del giudice per ragioni di materia è determinata dalla legge organica giudiziaria civile e penale.
B. Connessione
I. In generale
Art. 35 1Le cause connesse, che individualmente apparterrebbero alla cognizione di giudici di diverso ordine, devono essere riunite e deferite al giudice competente per il reato più grave.
2Il magistrato competente può, per motivi di opportunità, e purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente.
II. Nozione
Art. 36 1Vi è connessione quando una persona è accusata di più reati, ancorché commessi in tempi e luoghi diversi, oppure quando più individui sono coimputati nello stesso reato come autori, complici, istigatori, favoreggiatori o ricettatori.
2Può essere dichiarata la connessione anche quando più persone siano accusate di reati diversi, tra loro collegati, in modo che sia opportuna la riunione dei giudizi.
III. Pluralità di reati commessi dalla medesima persona
Art. 37 La cognizione dei reati commessi dalla medesima persona in diverse giurisdizioni è di competenza dell’autorità del luogo in cui è stato commesso il reato cui è comminata la pena più grave. Se ai diversi reati è comminata la medesima pena, la cognizione è di competenza della magistratura che ha compiuto il primo atto istruttorio.
C. Foro della commissione del reato
Art. 38 1Per il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui fu commesso, salvo che la legge non disponga altrimenti.
2Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora o di attinenza dell’accusato; in difetto quelle del luogo dove seguì l’arresto.
D. Conflitti di competenza
Art. 39 I conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.
CAPITOLO II
Esclusione e ricusa
A. Esclusione
I. Casi
Art. 40 Ogni giudice, Procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio:
a) quando sia stato danneggiato egli stesso dal reato od abbia interesse nel processo;
b) quando sia coniuge, tutore o curatore della parte lesa o dell’accusato o lo sia stato;
c) quando sia parente od affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale od affine sino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa o con l’accusato;
d) quando sia parente od affine negli stessi gradi con un avvocato che partecipa al processo, oppure se lo sia con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte;
e) quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore della parte lesa o difensore;
f) quando sia stato sentito nel processo come testimone o come perito;
g) quando egli, un suo parente o affine in linea retta, o un suo parente od affine sino al secondo grado in linea collaterale, sia parte in un processo civile, penale o amministrativo pendente con una delle parti.
II. Conseguenze
Art. 41 Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti.
III. Notifica
Art. 42 1I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.8)
2L’autorità competente a ricevere la notificazione, verificata la causa di esclusione, provvede alla sostituzione; essa deve pronunciare anche in mancanza di qualsiasi domanda quando vi sia dubbio se un giudice debba essere escluso per legge.
B. Ricusa
I. Casi
Art. 43 1Ogni giudice o Procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al Procuratore pubblico.
3Ogni giudice o Procuratore pubblico deve comunicare per scritto all’autorità competente le circostanze che giustificano la propria ricusa.
II. Procedura
Art. 44 1La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto o del Procuratore pubblico. 9)
2Nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove; il magistrato ricusato è invitato ad esporre le sue osservazioni sull’addotto motivo di ricusa.
III. Giudizio
Art. 45 Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge organica giudiziaria civile e penale, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi; è riservata la norma di cui all’art. 288 lett. b).
IV. Termine
Art. 46 1La domanda di ricusa dei giudici delle Corti giudicanti, dei membri della Camera dei ricorsi penali, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e del Procuratore pubblico deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
2Se il ragionevole motivo per dubitare dell’imparzialità del giudice o dei giurati si manifesta durante il dibattimento, esso va immediatamente notificato, pena la sua irricevibilità. La Corte si pronuncia sulla ricusa e il suo giudizio è impugnabile con il ricorso per cassazione giusta l’art. 288 lett. b).
TITOLO III
Parti
CAPITOLO I
Accusato e sua difesa
A. Accusato
Art. 47 1Accusato è chiunque nei confronti del quale il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa.
2Lo statuto di accusato, con i connessi diritti di difesa, cessa con la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza definitiva.
B. Estensione dei diritti della difesa
Art. 48 I diritti della difesa sono garantiti anche alla persona oggetto di un procedimento di revoca del decreto di abbandono e di una domanda di revisione della sentenza di assoluzione.
C. Difensore
I. In generale
Art. 49 1L’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa.
2L’accusato deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore:
a) se l’arresto si protrae oltre quattro giorni;
b) durante la custodia per l’allestimento di una perizia psichiatrica;
c) dopo l’emanazione dell’atto di accusa di cui all’art. 199 CPP;
d) se al dibattimento per opposizione a decreto di accusa partecipa il Procuratore pubblico.10)
3Se l’Autorità nel corso del procedimento costata che l’accusato a piede libero non è capace di difendersi con la necessaria chiarezza, può diffidarlo a munirsi entro breve termine di un difensore, riservata la designazione di un difensore d’ufficio.11)
4La scelta del difensore non deve essere causa di ritardo nel processo.
5Il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 12)
II. Difesa d’ufficio
1. Designazione
Art. 50 …13)
2. Obbligo di assunzione e retribuzione
Art. 51 …14)
III. Gratuito patrocinio
Art. 52 …15)
IV. Revoca
Art. 53 …16)
V. Sostituzione
Art. 54 …17)
VI. Pluralità di accusati
Art. 55 Più accusati in un processo possono essere assistiti dallo stesso difensore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi sia incompatibilità di difesa.
VII. Collegio di difesa
Art. 56 1L’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.
2È obbligatoria la designazione di un unico difensore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.
3Quando la presenza del difensore è obbligatoria basta quella di uno dei difensori designati.
Art. 56bis18) La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
D. Diritti della difesa
I. In generale
Art. 57 1Salvo contraria disposizione di legge, l’accusato e il suo difensore partecipano a tutti gli atti procedurali.
2L’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione dell’accusato o del suo difensore. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.
II. Difesa da parte dell’accusato
Art. 58 1Compatibilmente con il suo statuto e con le esigenze dell’inchiesta, l’accusato può personalmente prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
2L’accusato può direttamente fare uso dei rimedi di diritto.
III. Assistenza del difensore
1. Intimazioni
Art. 59 1Al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato.
2Salvo contraria disposizione di legge, è sufficiente l’intimazione al difensore.
2. Partecipazione all’istruzione formale
a) In generale
Art. 60 1Il difensore può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
2Egli può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta.
b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 61 1Il difensore presenzia all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico, o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2Egli può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio.
3Non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia; se l’accusato o il suo difensore ne fanno richiesta, il relativo verbale può essere opposto all’accusato solo dopo essere stato chiarito dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore.19)
4Sono riservate le norme relative al decreto di accusa.
c) Interrogatorio di terzi
Art. 62 1Il difensore è ammesso a presenziare all’interrogatorio di altri accusati e di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2È riservato il diritto al contraddittorio.
3Il difensore presente può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato. Se sono presenti più difensori, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.
3. Partecipazione in caso di arresto
a) Notifica dell’arresto
Art. 63 1Il difensore ha il diritto di presenziare all’udienza di esame dell’arrestato da parte del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
2La presenza del difensore è obbligatoria:
a) se il Procuratore pubblico è presente all’udienza;
b) se il Giudice dell’istruzione e dell’arresto lo ritiene necessario.
3Quando la presenza del difensore è obbligatoria, egli, in caso di impedimento, è sostituito per questo solo incombente da un difensore designato dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
b) Colloqui
Art. 64 1I colloqui tra arrestato e difensore sono liberi.
2Il Procuratore pubblico può limitare, condizionare o vietare i colloqui durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.
c) Corrispondenza
Art. 65 1La corrispondenza tra arrestato e difensore, e viceversa, non è soggetta a censura.
2Il Procuratore pubblico può sottoporla a controllo durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.
3Scritti censurati vengono allegati agli atti, con annotazione del motivo del provvedimento e comunicazione al mittente.
E. Autonomia del difensore
Art. 66 1Il difensore ha un diritto proprio di reclamo e di ricorso, ad ogni stadio del procedimento. Spetta al difensore di compiutamente informare l’accusato.
2Il mancato uso di questo diritto non comporta responsabilità, riservate le norme deontologiche, e non è motivo di restituzione dei termini.
3L’accusato può prendere personalmente posizione dinanzi all’autorità adita in proprio dal difensore nel termine assegnato alle parti per le osservazioni. L’autorità adita non è dispensata dal giudizio in caso di opposizione dell’accusato o di revoca del mandato successiva al gravame.
4Salvo contemporanea revoca del mandato, le impugnazioni personali dell’accusato sono intimate al difensore con un termine per le osservazioni.
CAPITOLO II
Denunciante, querelante, parte lesa e parte civile
A. Denunciante
Art. 67 1Chiunque può presentare al Procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica.
2Il denunciante non assume veste di parte.
B. Querelante
Art. 68 1Nei reati a querela di parte, il Procuratore pubblico promuove l’azione penale solo ad istanza scritta del querelante.
2Per il ritiro della querela è richiesta la forma scritta.
3Salvo costituzione di parte civile, il querelante non ha veste di parte. Gli devono tuttavia essere intimate le decisioni di merito del Procuratore pubblico e la citazione al pubblico dibattimento.
C. Parte civile
I. Costituzione
1. In generale
Art. 69 1Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo.
2La capacità processuale e il suo esercizio sono regolati come agli art. 38 e 39 del Codice di procedura civile.
3Il Procuratore pubblico deve comunicare alla parte lesa la promozione dell’accusa, avvertendola del diritto di costituirsi parte civile.
2. Modalità
Art. 70 1La costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell’istruzione dibattimentale.
2Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione scritta. È sufficiente l’annotazione a verbale.
3All’atto della costituzione la parte civile che non ha domicilio in Svizzera è obbligata ad eleggervi un recapito per la valida intimazione degli atti giudiziari.
II. Patrocinatore
1. In generale
Art. 71 1La parte civile può avvalersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un patrocinatore.
2Il patrocinatore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di patrocinatore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il patrocinatore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 20)
3Salvo contraria disposizione di legge, sono valide le intimazioni al solo patrocinatore.
2. Patrocinio d’ufficio
Art. 72 …21)
3. Gratuito patrocinio
Art. 73 …22)
4. Revoca
Art. 74 …23)
5. Pluralità di parti civili
Art. 75 Più parti civili in un processo possono essere assistite dallo stesso patrocinatore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi siano conflitti di interesse.
6. Collegio di patrocinatori
Art. 76 1La parte civile può valersi dell’opera di più patrocinatori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.
2È obbligatoria la designazione di un unico patrocinatore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.
Art. 76bis24) La disciplina del patrocinio d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
III. Diritti della parte civile
1. In generale
Art. 77 1Salvo contraria disposizione di legge, la parte civile partecipa a tutti gli atti del procedimento per il reato che l’ha danneggiata.
2Per l’accertamento del danno e per il suo risarcimento, la parte civile deve presentare istanza scritta contenente l’indicazione delle parti, le domande, la motivazione, le prove offerte e chieste.
3L’esercizio dei diritti della parte civile non può costituire motivo di rinvio degli atti procedurali. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.
2. Intimazioni
Art. 78 Alla parte civile devono essere intimati tutti gli atti che concernono i suoi diritti.
3. Partecipazione all’istruzione formale
a) Di principio
Art. 79 1La parte civile può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, specie per dare fondamento alle pretese di risarcimento, ai sensi di legge.
2Essa può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.
b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 80 1La parte civile può presenziare all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta e ritenuta la presenza del difensore.
2Essa può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio, di regola dopo il difensore.
3La presenza della parte civile dinanzi ad agenti di polizia non è ammessa.
c) Interrogatorio di terzi
Art. 81 1La parte civile è ammessa all’interrogatorio di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2La parte civile può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato, di regola dopo il difensore. Se sono presenti più parti civili, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.
d) Interrogatorio della parte civile
Art. 82 L’art. 81 è applicabile al patrocinatore in caso di interrogatorio della parte civile da lui rappresentata.
4. Citazione al dibattimento
Art. 83 1La parte civile deve essere citata al dibattimento, con l’avvertenza che questo seguirà il suo corso anche in caso di mancata comparsa.
2Essa può presentare le sue domande di risarcimento con istanza scritta motivata.
CAPITOLO III
Vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica,
sessuale o psichica
A. Protezione della personalità
Art. 84 1Le autorità tutelano in ogni stadio del procedimento la personalità delle vittime di reati di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.
2L’audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della sua età.
3La vittima di reato contro l’integrità sessuale può esigere di essere interrogata da persone del suo stesso sesso; tale regola si applica parimenti alla procedura di inchiesta.
B. Compiti della polizia e delle autorità istruttorie
Art. 85 1In occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.
2La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.
3Se la vittima è minorenne, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.25)
C. Vittime minorenni
I. Definizione26)
Art. 8627) Per minorenne ai sensi del presente capitolo si intende la vittima che al momento dell’apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.
II. Audizioni
Art. 86a28) 1Durante tutto il procedimento, la vittima minorenne non può essere sottoposta, di regola, a più di due audizioni.
2La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, in presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati.
3Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell’interrogatorio.
4L’audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video.
5La persona incaricata dell’interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.
6È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’inchiesta o nell’interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni dei cpv. 2 a 5 del presente articolo sono applicabili.
D. Assistenza e rifiuto di deporre
Art. 87 1La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata in qualità di testimone o persona tenuta a dare informazioni.
2Nei casi di vittime minorenni, l’autorità può derogare al cpv. 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia qualora quest’ultima possa esercitare un’influenza determinante sul minore.29)
3La vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.30)
E. Composizione del tribunale
Art. 88 Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.
F. Pubblicità del dibattimento
Art. 89 1Il tribunale ordina l’udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima.
2Nei casi di reati contro l’integrità sessuale l’udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima.
G. Interrogatorio delle vittime minorenni
I. Luogo
Art. 90 1L’interrogatorio della vittima minorenne durante il dibattimento avviene di regola in un locale separato, collegato all’aula penale da un mezzo audiovisivo.
2Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condizioni psichiche o per età, il Procuratore pubblico propone al Presidente del Tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento.31)
II. Protezione della personalità
Art. 91 1La vittima minorenne viene interrogata esclusivamente dal presidente del tribunale.
2Alle parti è garantita la possibilità di sottoporre delle domande tramite il presidente.
3Il presidente non ammette domande inutilmente lesive della sfera intima.
H. Confronto
I. In generale
Art. 92 1Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l’accusato se la vittima lo domanda. Tengono conto in altro modo del diritto dell’accusato di essere sentito. La compresenza di vittima e accusato può essere ordinata se il diritto dell’accusato di essere sentito o un interesse preponderante del perseguimento penale lo esigono imperativamente.
2In caso di reati contro l’integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.32)
3Se il confronto si svolge solo in fase predibattimentale, viene registrato con un mezzo audiovisivo e trasmesso al dibattimento.
II. Con vittime minorenni
Art. 92a33) 1In caso di reati contro l’integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto la vittima minorenne con l’imputato.
2In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.
3È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
I. Assistenza legale
Art. 93 1In ogni stadio del procedimento la vittima, anche senza costituirsi parte civile, ha diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.
2Nei casi di vittime minorenni il Procuratore pubblico può proporre la nomina di un patrocinatore d’ufficio indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.34)
3Per il gratuito patrocinio valgono le norme previste per la parte civile.
L. Pretese di diritto civile
Art. 94 1Per quanto l’accusato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
2Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
3Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al foro civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
M. Desistenza dal procedimento
Art. 94a35) 1L’autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere o l’abbandono se:
a) l’interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale in modo chiaro sull’interesse dello Stato ad esercitare l’azione penale e
b) il minore o, in caso di incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
2In caso di non luogo a procedere o abbandono secondo il cpv. 1, l’autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.
TITOLO IV
Arresto, carcere preventivo e libertà provvisoria
A. Arresto
I. Motivi
Art. 95 1Durante il procedimento l’accusato si trova di regola in libertà.
2Egli può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione, il pericolo di recidiva.
3In caso di contravvenzione l’arresto è eccezionalmente possibile solo per pericolo di fuga, se l’accusato non presta una cauzione sufficiente per garantire l’esecuzione del presumibile giudizio.
4La custodia coatta per perizia psichiatrica è equiparata all’arresto.
II. Misure sostitutive
Art. 96 Se lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente queste misure.
III. Autorità competenti
Art. 97 Sono competenti a emettere l’ordine di arresto:
a) durante l’istruzione formale, il Procuratore pubblico;
b) dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto;
c) dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente.
IV. Contenuto dell’ordine di arresto
Art. 98 1L’arresto avviene in forza di ordine scritto.
2L’ordine deve indicare l’accusato, il reato e il motivo dell’arresto.
3All’arrestato si deve intimare l’ordine al momento dell’arresto e, se ciò non è possibile, al più tardi all’udienza dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
V. Flagranza di reato
Art. 99 1Chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante reato può essere arrestato da chiunque e deve essere consegnato immediatamente alla polizia, che ne dà subito notizia al Procuratore pubblico.
2È ritenuto essere in flagrante reato chi è sorpreso sul fatto o viene inseguito dall’offeso o dalle grida del popolo come autore del reato.
3In quasi flagrante reato è chi in tempo e luogo vicino al reato è trovato avere presso di sé effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del reato.
VI. Notifica dell’arresto
Art. 100 1L’arrestato deve essere tradotto dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto al più tardi nel giorno successivo alla sua consegna in carcere.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto informa ed esamina l’arrestato sui motivi dell’arresto e sulle accuse elevate contro di lui, decide con nota a verbale circa il mantenimento dell’arresto e la sua durata, avverte l’accusato del diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali, di avvalersi di un difensore, di chiedere di essere posto in libertà provvisoria e, salvo contrarie esigenze di inchiesta, di avvisare la famiglia.
VII. Decisione del ricorso
Art. 101 La Camera dei ricorsi penali decide entro brevi termini sul ricorso contro l’arresto.
VIII. Durata dell’arresto
Art. 102 1Tutte le autorità che cooperano nel processo penale sono obbligate a fare in modo che il carcere preventivo non sia protratto oltre il necessario.
2Il carcere preventivo durante l’istruzione formale può avere la durata di sei mesi.
3Conclusa l’istruzione formale il carcere preventivo continua entro i termini massimi stabiliti dalla legge per formulare l’atto o il decreto di accusa e per aggiornare il dibattimento.
IX. Proroga del carcere preventivo
Art. 103 1In casi eccezionali il carcere preventivo può essere prorogato oltre i termini dell’art. 102 per una durata determinata:
a) dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto quando ciò sia necessario per l’istruzione formale o per l’emanazione dell’atto di accusa;
b) dalla Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per l’aggiornamento del dibattimento.
2L’istanza di proroga, motivata, è presentata dal Procuratore pubblico o dal presidente del Tribunale competente e può essere rinnovata.
X. Esecuzione dell’arresto
Art. 104 1L’arresto e i trasferimenti dell’arrestato devono essere eseguiti senza pubblicità, molestie o rigore, che non siano assolutamente necessari o inevitabili. Segnatamente l’uso della coercizione fisica deve essere proporzionato nei modi e nei tempi allo scopo e alle circostanze.
2L’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena.
3Egli è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.
4I colloqui con terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato. La corrispondenza è soggetta a censura, salvo contraria decisione del magistrato.
XI. Anticipazione di pena e di collocamento
Art. 105 1Compatibilmente con i bisogni dell’istruzione e con le circostanze, l’arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena privativa della libertà, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore.
2Analogamente può chiedere di essere trasferito in una casa di salute o di custodia, in asilo per alcoolizzati o tossicodipendenti oppure in casa di educazione al lavoro per accertare l’idoneità al collocamento e per eventualmente anticipare il trattamento.
XII. Revoca dell’arresto
Art. 106 1L’ordine di arresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato.
2Cessa di avere effetto con l’abbandono del procedimento, con la sentenza di assoluzione e con quella di condanna a pena privativa della libertà sospesa condizionalmente o a pena pecuniaria.
B. Libertà provvisoria
I. Principio e condizioni
Art. 107 1L’arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria.
2Egli deve essere messo in libertà, quando lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l’esecuzione di una misura di sicurezza.
II. Istanza dell’arrestato36)
Art. 108 1L’istanza è diretta al Procuratore pubblico, il quale l’ammette con immediata esecutività e comunicazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto oppure trasmette entro tre giorni gli atti con il suo preavviso negativo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide entro tre giorni con nota a verbale, sentito l’accusato o il suo difensore.
3Dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, l’istanza è diretta al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
4Dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l’istanza è diretta al presidente della Corte competente.
C. Ripristino dell’arresto
Art. 109 1L’accusato è ricondotto in carcere:
a) se contravviene agli obblighi previsti dalle misure di cui agli art. 96 e 107;
b) se dette misure non sono più idonee allo scopo;
c) se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto.
2Il magistrato che ordina il provvedimento procede come in caso di arresto.
D. Cauzione
I. Modalità
Art. 110 1La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie reali o con fideiussione di persone idonee.
2L’ammontare della cauzione è commisurato alla natura e alle conseguenze del reato, tenuto calcolo delle condizioni economiche e dell’antecedente condotta dell’accusato.
II. Restituzione
Art. 111 1La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata.
2Chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente.
3La cauzione prestata dall’accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico.
III. Decadenza
Art. 112 1La cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà.
2La parte civile ha però il diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato.
3La decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva, sentiti il Procuratore pubblico e gli interessati.
4Se l’accusato rispettivamente il condannato si ripresenta o è ricondotto in carcere dopo pronunciata la decadenza della cauzione, questa è restituita nella parte eccedente le spese di ricerca, di arresto e processuali, le eventuali multe e le indennità pagate alla parte civile.
TITOLO V
Prove
CAPITOLO I
In generale
A. Principi generali
Art. 113 1Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione.
2Sono ammissibili anche mezzi di prova non espressamente previsti dalla legge, purché non permettano l’elusione di limitazioni legali per l’assunzione di altri mezzi di prova, e rispettati i principi del cpv. 1.
B. Verbale
I. Contenuto e forma
Art. 114 1Nelle operazioni dell’istruzione il Procuratore pubblico è assistito di regola da un segretario, che redige il verbale. Il verbale contiene le indicazioni del luogo, della data in cui venne steso e delle persone che prendono parte all’operazione. Le domande si iscrivono solamente quando sia necessario per la comprensione delle risposte. Le risposte si registrano, di regola, solo nella loro sostanza ed in forma di narrazione. Tuttavia, quando si prevede che il verbale dovrà essere letto nel pubblico dibattimento, si trascrive il tenore letterale delle risposte.
2Il Procuratore pubblico detta il verbale ad alta voce, in modo che i presenti lo sentano. È in facoltà dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte. Se abusa di questa facoltà, il Procuratore pubblico può privarnelo.
II. Conoscenza da parte dell’interrogato
Art. 115 1Il verbale dev’essere letto alle persone esaminate od intervenute all’atto per altra ragione; a richiesta viene loro esibito per la lettura.
2Vi è fatta espressa menzione che venne letto, od esibito e che fu approvato. Quindi, ogni foglio viene sottoscritto con firma o con segno a mano dalle persone esaminate; infine i funzionari presenti ed il segretario lo sottoscrivono.
3Se taluno ricusa di sottoscriverlo ne è fatta menzione al verbale, indicandone il motivo.
4Se occorre modificare, togliere od aggiungere in qualche parte del verbale, devono sottolinearsi le parole tolte o modificate in modo che possano essere lette anche successivamente e farne analoga annotazione alla fine. Le aggiunte sono registrate in margine ed in calce al verbale, indicandole con opportuni segni di richiamo. Le annotazioni di cancellazione delle aggiunte e delle modificazioni devono venire approvate e sottoscritte come nei cpv. 1, 2 e 3.
C. Uso di registratori
Art. 116 1Il Procuratore pubblico può usare per gli interrogatori apparecchi registratori.
2Le registrazioni devono essere trascritte in un verbale entro venti giorni dal momento dell’interrogatorio.
3Il verbale, oltre a ciò che prevede l’art. 114, deve indicare che è la trascrizione della registrazione. Il magistrato deve firmarlo e attestare che esso è la esatta e fedele trascrizione della registrazione. Il verbale, oltre alla firma del magistrato, deve portare quella di chi ha compiuto la trascrizione.
4L’interrogato e le parti devono essere informate che il verbale è a loro disposizione, per la consultazione, durante un termine non inferiore a dieci giorni.
5L’interrogato e le parti possono contestare il verbale mediante reclamo. Dopo la decisione definitiva o in mancanza di contestazione, il verbale è presunto contenere la trascrizione fedele dell’interrogatorio.
6Dopo la crescita in giudicato della decisione o in mancanza di contestazione, il magistrato provvede alla distruzione della registrazione.
CAPITOLO II
Interrogatorio dell’accusato
A. Citazione
Art. 117 1L’indiziato o accusato a piede libero dev’essere citato per scritto all’interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di disobbedienza. Può ordinarsi la immediata comparizione forzata quando esistano motivi per un ordine di arresto. Il verbale indica i motivi dell’ordine di comparizione forzata. L’ordine dev’essere steso in forma scritta e intimato al momento della sua esecuzione.
2In casi urgenti, all’indiziato o accusato può esser ordinato di comparire anche su sola citazione verbale. Tale citazione dev’essere menzionata nel verbale.
B. Audizione
I. Modalità
Art. 118 1L’interrogante invita dapprima l’indiziato o accusato a declinare cognome, nome, paternità, nazionalità e domicilio, stato civile, età e professione.
2L’indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere assistito da un difensore, con nota a verbale.
3L’interrogante rende quindi noto all’indiziato o accusato il fatto che gli viene addebitato, invitandolo a spiegarsi in modo circostanziato e con un’esposizione continuata.
4Ulteriori domande sono dirette a togliere le oscurità e le contraddizioni e poste in modo che l’indiziato o accusato venga a conoscere gli elementi di prova che stanno contro di lui perché abbia occasione di giustificarsi.
II. Divieto di mezzi coercitivi
Art. 119 1È proibito di pregiudicare la libertà di decisione e di manifestazione della propria volontà dell’indiziato o accusato con domande capziose, promesse, minacce, maltrattamenti, droghe, attentati all’integrità corporale, o mezzi simili.
2Le deposizioni rese in violazione di queste disposizioni sono nulle e non ne è tenuto conto nemmeno con il consenso dell’indiziato o accusato.
C. Accertamenti d’ufficio
Art. 120 La confessione dell’indiziato o accusato non dispensa il giudice dall’obbligo di verificare, per quanto è possibile, le circostanze di fatto del reato.
CAPITOLO III
Testimoni
A. Obbligo di testimoniare
Art. 121 Chiunque viene citato come testimone ha l’obbligo di ottemperare alla citazione e di deporre quanto è a sua conoscenza sull’oggetto del processo.
B. Citazione
Art. 122 1Il testimone è citato, di regola con congruo preavviso, mediante raccomandata postale o per mezzo di usciere. La citazione deve indicare il cognome, nome, domicilio o residenza o dimora e qualità di testimone; il magistrato davanti al quale il testimone deve presentarsi; il giorno, l’ora ed il luogo della comparizione e, se è opportuno, il motivo; le sanzioni in caso di assenza ingiustificata, segnatamente la pena disciplinare e la comparizione forzata. Con la citazione il testimone è avvertito che gli è vietato di assistere al dibattimento prima della sua audizione.
2Il testimone che si trova nel luogo ove deve essere sentito può essere chiamato a deporre anche sulla sola citazione verbale. La citazione verbale dev’essere menzionata nel processo verbale. Il testimone domiciliato fuori del Cantone Ticino può eleggere domicilio nel Cantone.
3Se il testimone regolarmente citato omette di comparire, o se è manifesta la sua intenzione di non comparire senza legittimo impedimento, il magistrato può ordinare la sua immediata comparizione forzata. Il processo verbale indica i fatti sui quali si fonda tale ordine.
C. Testimonianza del membro di un’autorità
o del funzionario
Art. 123 1Se la persona citata come testimone è un membro di un’autorità o un pubblico funzionario, deve essere avvertita dell’obbligo di chiedere alla competente autorità il permesso di deporre su fatti che conosce in virtù della sua carica.
2L’autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.
D. Eccezioni all’obbligo
I. Professione
Art. 124 1Non possono essere obbligati a deporre:
a) gli ecclesiastici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio del loro ministero;
b) gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, i dentisti, come pure gli ausiliari di questi professionisti, le levatrici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio professionale, salvo che esista un obbligo legale d’informare l’autorità;
c) gli operatori menzionati all’art. 15 cpv. 2 della legge federale sugli stupefacenti nei limiti in esso indicati.
2Le persone menzionate alla lett. b), salvo gli avvocati conformemente all’art. 13 Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, non possono rifiutare di deporre allorché la persona interessata li proscioglie per scritto dall’obbligo di serbare il segreto. 37)
II. Parentela
Art. 125 Non possono essere obbligati a deporre:
a) il coniuge, ancorché divorziato, e il convivente dell’indiziato o accusato;
b) gli ascendenti e discendenti dell’indiziato o accusato, i suoi fratelli e sorelle, i suoi cognati, gli zii ed i nipoti anche di affinità, i cugini germani, i suoceri, il genero e la nuora.
III. Interesse del testimone
Art. 126 Ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all’art. 125, comportare l’apertura di un procedimento penale.
IV. Notifica al testimone
Art. 127 Il testimone, prima di essere interrogato, deve essere avvertito, con nota a verbale, della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126. Egli ha il diritto di avvalersi della facoltà di non deporre in qualsiasi momento dell’interrogatorio.
E. Ammonimento
Art. 128 1Prima dell’esame, il testimone deve essere ammonito di dire la verità e di nulla tacere di quanto è a sua conoscenza riguardo al fatto per il quale si procede, e deve essere informato sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza.
2Il testimone è quindi interrogato sul suo cognome, nome, età, stato civile, professione e dimora ed occorrendo, su altre circostanze personali e particolarmente sulle sue relazioni con l’indiziato o accusato, con la parte lesa o con le altre persone interessate nel processo.
F. Giuramento o promessa
I. Stadio nel quale sono prestati
Art. 129 1I testimoni prestano giuramento o promessa al dibattimento.
2Il giuramento o la promessa possono essere richiesti anche nel periodo istruttorio quando sia ragionevolmente presumibile che il testimone non potrà presentarsi al dibattimento, o che la sua comparsa potrà difficilmente aver luogo a motivo della distanza.
II. Eccezioni
Art. 130 Non devono essere chiamate a prestare giuramento o promessa le persone menzionate all’art. 125 e neppure coloro che non hanno l’età di sedici anni compiuti o che non sono in grado di valutare l’importanza del giuramento o della promessa.
III. Formula
Art. 131 1Il giuramento o la promessa si prestano con la formula seguente letta dal magistrato:
“Giuro di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
“Prometto di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
2Il testimone, udita la formula, presta il giuramento o la promessa pronunciando le parole “lo giuro” o “lo prometto”.
IV. Muti e sordi
Art. 132 1I muti che sanno scrivere prestano giuramento o promessa sottoscrivendone la formula.
2I muti che non sapessero scrivere, prestano giuramento o promessa con segni o con l’assistenza di un interprete.
3Se il testimone è sordo, gli viene sottoposta la formula scritta del giuramento o della promessa.
G. Audizione separata e confronti
Art. 133 1Ciascun testimone deve, di regola, essere sentito separatamente dagli altri. Anche nel periodo delle informazioni preliminari e dell’istruzione formale possono essere ordinati confronti con altri testimoni, con la parte lesa o con l’indiziato o accusato quando sia necessario per chiarire qualche circostanza importante.
2I confronti devono svolgersi davanti al magistrato, a meno che non vi sia il consenso delle parti al loro svolgimento davanti ad altre persone incaricate dell’inchiesta.
H. Modalità della deposizione
I. In generale
Art. 134 1Il testimone deve essere invitato ad esporre ordinatamente quanto conosce circa l’oggetto del suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far completare la deposizione e di toglierne eventuali oscurità e contraddizioni.
2Non è lecito interrogare il testimone in modo da influire sulle sue risposte. È vietato formulare domande capziose.
II. Riconoscimento di persone o di cose
Art. 135 Qualora si debba ottenere dal testimone il riconoscimento di persone o di cose, queste gli sono presentate in modo conveniente. Il testimone deve prima essere invitato a farne un’esatta descrizione ed a indicare i contrassegni distintivi.
III. Interrogatorio di sordi e di muti
Art. 136 1Se il testimone è sordo si sottopongono le domande per scritto.
2Se è muto è invitato a rispondere per scritto, con segni o con l’assistenza di un interprete.
IV. Impedimento a comparire
Art. 137 Le persone che per malattia od infermità sono impedite di comparire sono sentite nella loro abitazione o nella casa di cura.
V. Interrogatorio per rogatoria
Art. 138 1L’esame dei testimoni che si trovano fuori del Cantone avviene, di regola, in via di rogatoria.
2A questo fine si comunicano all’autorità competente del luogo ove si trova il testimone le domande su cui deve vertere l’esame e la si invita, in pari tempo, a voler estenderle, a norma delle circostanze, anche a quei punti che deriveranno dal tenore della deposizione fatta dal testimone.
3Se le parti hanno il diritto di assistere agli atti d’istruzione, è loro comunicato il luogo e la data dell’interrogazione; il difensore e la parte civile possono partecipare all’audizione o presentare per scritto domande da porre al testimone.
4Qualora fosse necessaria la comparsa personale del testimone, vi si provvede in conformità dei trattati.
VI. Audizione della parte lesa
Art. 139 1Alla parte lesa sono applicabili le disposizioni concernenti i testimoni.
2La parte lesa, il coniuge, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e sorelle della stessa sono sentiti senza giuramento o promessa, salvo che ad istanza dell’accusato nell’interesse della sua difesa.
CAPITOLO IV
Sopralluoghi e ricostruzioni
A. Esecuzione dell’ispezione
Art. 140 1L’ispezione deve essere compiuta ogni qualvolta appaia necessaria per il chiarimento di una circostanza importante del processo.
2Se è necessario entrare in un’abitazione si devono osservare le disposizioni previste per la perquisizione domiciliare.
3Se l’ispezione serve alla ricostruzione di un reato, essa deve esser fatta, se possibile, nelle medesime circostanze.
B. Verbale
Art. 141 Il verbale dell’ispezione è steso chiaramente ed in modo circostanziato; occorrendo, vi si uniscono rilievi, piani, fotografie, disegni e altri mezzi idonei.
CAPITOLO V
Perizia
A. Premessa della perizia
Art. 142 1Se occorre stabilire fatti e circostanze, per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali, sono nominati uno o più periti.
2La perizia può essere chiesta dalle parti e dai loro patrocinatori. Sull’ammissibilità della prova decide il magistrato.
3La scelta ed il numero dei periti sono determinati dal magistrato.
4Le parti possono far assistere alle operazioni peritali periti propri; la domanda dev’essere accolta, sempre che non comporti ritardi od ostacoli all’opera dei periti giudiziali.
B. Periti
I. Obbligo di accettare la nomina
Art. 143 1Il perito scelto non può rifiutare la sua opera quando sia autorizzato all’esercizio della scienza, dell’arte o del mestiere per cui l’opera stessa è richiesta.
2Le cause che dispensano il testimone dal deporre autorizzano il perito a ricusare la sua opera.
II. Esclusione e ricusa
Art. 144 1Il perito è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice. Non è però motivo di esclusione la circostanza che il perito fu sentito come testimone.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato, nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente. Il nome dei periti scelti è notificato a coloro cui compete il diritto di ricusa, a meno che l’urgenza delle circostanze non lo consenta.
3Il motivo di ricusa dev’essere provato.
4L’istanza di ricusa dev’essere presentata al magistrato che ha designato il perito entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
III. Giuramento o promessa
Art. 145 Il perito, prima di rilasciare il suo parere, giura o promette di prestare la sua opera imparzialmente e secondo scienza e coscienza.
C. Quesiti e termine
Art. 146 1Il magistrato designa l’oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali. Se vi è pericolo che l’esame distrugga l’oggetto da esaminare, una parte sola di esso è consegnata, se possibile, al perito, il quale ne deve possibilmente conservare una parte.
2Il magistrato impartisce al perito un termine per presentare il proprio referto scritto, salvo non sia possibile la immediata deposizione a verbale. Il termine può essere prorogato su domanda motivata del perito. Gli art. 29 e 30 sono applicabili se il perito, senza giustificato motivo, non adempie il proprio ufficio.
3Il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l’audizione di testimoni o dell’accusato. Allo stesso fine durante l’istruttoria o nel pubblico dibattimento, gli può essere permesso di esaminare gli atti, di assistere alla deposizione dei testimoni e dell’accusato e di rivolgere loro direttamente delle domande.
4Il perito può chiedere la collaborazione di periti ausiliari per problemi speciali; in tal caso, deve preliminarmente chiedere il consenso del magistrato; sono applicabili gli art. 143, 144 e 145.
D. Perizia psichiatrica
Art. 147 1L’accusato può essere sottoposto a perizia psichiatrica, con o senza ricovero presso l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale, per ordine del magistrato, del presidente della Corte o della Corte.
2La custodia nell’Ospedale neuropsichiatrico per i bisogni della perizia non può eccedere la durata di sessanta giorni.
3Solo eccezionalmente, con l’autorizzazione del magistrato, l’esaminando può essere ricoverato in altro stabilimento.
E. Chiarimenti e nuova perizia
Art. 148 1Tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti.
2Il magistrato può ordinare d’ufficio, o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri. Ciò ha luogo specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni sono incomplete o se le loro conclusioni sono contraddittorie. In tal caso il magistrato designa l’oggetto della perizia e assegna al perito un termine per la presentazione del referto scritto. Per l’esclusione e la ricusa è applicabile l’art. 144.
F. Esame medico
I. In generale
Art. 149 1I medici che hanno curato la persona da esaminare non possono essere nominati periti; essi possono essere interrogati per dare informazioni circa le loro constatazioni.
2Una persona non indiziata può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a esame medico, solo se l’esame è indispensabile per costatare le tracce o le conseguenze di un reato.
II. Ispezione del cadavere
Art. 150 1In caso di omicidio, o di morte per causa ignota o sospetta, si deve procedere prima dell’inumazione all’ispezione del cadavere, la quale deve essere eseguita da un medico.
2Se il cadavere è già sepolto, ne è ordinata l’esumazione.
III. Autopsia
1. Premesse
Art. 151 Deve essere eseguita l’autopsia se dall’ispezione del cadavere e dalle constatazioni del medico vi sia il sospetto di reato, a meno che il medico abbia potuto accertare l’esatta causa della morte, la natura delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere all’autopsia.
2. Neonato
Art. 152 Nel caso di autopsia di un neonato l’indagine deve specialmente essere diretta a costatare se esso abbia vissuto all’atto della nascita o dopo di essa e se fosse in stato di vivere fuori del corpo materno.
3. Esecuzione
Art. 153 1L’autopsia viene eseguita da un medico legale. Essa non può essere affidata al medico che ha assistito il defunto nell’ultima malattia. Egli può essere chiamato ad assistere all’autopsia ed a dare spiegazioni sulla malattia.
2Il parere del medico indica la causa e il momento della morte.
IV. Lesioni
Art. 154 Nei casi di lesione personale, il ferito deve essere esaminato da uno o più medici. Il referto spiega la qualità delle lesioni, il modo con cui vennero prodotte, il tempo in cui presumibilmente furono inferte e la durata presumibile della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
G. Falso in monete e in altri mezzi di pagamento
Art. 155 Nei reati di falso nummario le monete, la cartamoneta e gli altri mezzi di pagamento sono, se possibile, presentati all’istituto dal quale sono posti in circolazione le vere monete, cartamoneta e altri mezzi di pagamento del genere, perché esso dia il suo parere sulla contraffazione ed alterazione e sul modo con cui fu operata.
H. Falso documentale
Art. 156 1Per accertare l’autenticità o la falsità di una scrittura, come pure per scoprire l’autore della falsità è ordinata, se occorra, una verifica di scritture per mezzo di perizia. Il magistrato competente ha il diritto di farsi consegnare da terzi scritture per il confronto ed anche di invitare l’indiziato o accusato a stendere uno scritto in presenza sua e dei periti o a consegnare precedenti sue scritture.
2È riservato l’art. 164 concernente la perquisizione di carte.
CAPITOLO VI
Perquisizione e sequestro
A. Perquisizione
I. Premesse
Art. 157 1Il domicilio ai sensi del Codice penale svizzero è inviolabile. Si può procedere a perquisizione solo quando esistano gravi indizi che vi si trovi nascosto l’autore di un reato o un testimone nei confronti del quale è stata ordinata la comparizione forzata, oppure che vi si possano rinvenire elementi di prova o tracce del reato.
2Le persone gravemente indiziate di aver commesso un reato o d’essere in possesso di oggetti sequestrabili possono essere sottoposte a perquisizione personale. La perquisizione personale può essere compiuta solo da una persona dello stesso sesso o, se richiesto dalle circostanze, da un medico.
3Di ogni perquisizione è tenuto un verbale.
II. Perquisizione a scopo di arresto
Art. 158 1Ogni funzionario od agente di polizia autorizzato a procedere ad un arresto può effettuare, a questo scopo, una perquisizione domiciliare, esibendo l’ordine di arresto.
2L’esibizione dell’ordine di arresto non è necessaria in caso di flagrante o quasi flagrante reato.
III. Perquisizione domiciliare
1. Premesse
Art. 159 La perquisizione domiciliare può aver luogo solo per ordine scritto del magistrato, oppure con il consenso scritto della persona interessata.
2. Esecuzione
Art. 160 1Nelle perquisizioni si deve evitare ogni pubblicità, indagine o molestia che non siano necessarie. Di notte non si fa luogo a perquisizione domiciliare, salvo vi sia pericolo nel ritardo.
2Se l’abitazione che dev’essere perquisita è chiusa, i suoi occupanti sono invitati in nome della legge ad aprirla. In caso di rifiuto o di ritardo è aperta con la forza.
3La persona la cui abitazione viene perquisita è invitata ad assistervi. Qualora fosse impedita, o se la sua presenza non fosse opportuna, essa è invitata a designare una persona che deve assistervi in sua vece. Se questo è impossibile, l’invito è diretto ad un membro adulto della famiglia, e, in mancanza, al sindaco o municipale o funzionario comunale designato dal municipio. Se nella perquisizione nulla si rinviene di sospetto ne è data analoga dichiarazione alla parte interessata.
B. Sequestro
I. Premesse e verbale
Art. 161 1Il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato.
2Sono da sequestrare segnatamente:
a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo;
b) gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 58 e 59 CPS.
3Possono essere sequestrati oggetti e valori destinati a garantire il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe, se ciò sia adeguato alle circostanze.
4Il sequestro di cose mobili in possesso dell’accusato avviene con il deposito delle stesse presso il Ministero pubblico.
5Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario.
6Il verbale indica i motivi dell’ordine di sequestro.
7Al detentore degli oggetti sequestrati può essere ordinato di non render noti il sequestro o i motivi dello stesso, fino ad autorizzazione scritta, al proprietario o al possessore delle cose sequestrate, quando ciò sia richiesto da importanti ragioni di inchiesta.
II. Obbligo di consegna ed eccezione
allo stesso38)
Art. 16239) 1Chi ha in custodia oggetti menzionati dall’art. 161 è obbligato a presentarli e consegnarli ogni qualvolta ne sia richiesto.
2In caso di rifiuto, vi può essere costretto con le pene applicate ai testimoni che rifiutano di rendere testimonianza.
3Tali pene non si applicano contro quelle persone che hanno facoltà di rifiutarsi di deporre come testimone.
4Resta riservata la possibilità di procedere al sequestro mediante perquisizione.
III. Elenco, custodia e confisca anticipata40)
Art. 16341) 1Gli oggetti sequestrati devono essere elencati e custoditi in modo che non ne sia possibile l’alterazione o la sottrazione; se essi sono per loro natura soggetti ad alterazione o corruzione, se ne forma un’esatta descrizione e vengono sottoposti a perizia.
2Anteriormente al giudizio di merito, il Giudice della Pretura penale decide, sentito l’interessato, sull’istanza motivata del Procuratore pubblico di confisca e distruzione degli oggetti, delle sostanze o dei materiali sequestrati, che per loro natura sono soggetti ad alterazione o a corruzione e il cui mantenimento nello stato originario comporti spese importanti o notevoli difficoltà pratiche; contro la decisione del Giudice della Pretura penale è dato ricorso, entro il termine di dieci giorni, alla Corte di cassazione e revisione penale.
3Il Giudice può assumere prove d’ufficio.
4Se la sentenza di merito accerta che la confisca era illegittima, ciò che rimane degli oggetti confiscati è restituito agli aventi diritto; in tal caso, la sentenza di merito decide sull’eventuale risarcimento a favore degli interessati in base ai correnti prezzi di mercato applicati, al momento della sentenza, agli oggetti in questione.
IV. Sequestro di documenti
Art. 164 Trattandosi di perquisizione di carte, si ha cura che il loro contenuto non giunga alla conoscenza di persone che non ne hanno diritto. Se il detentore o l’avente diritto delle carte non vuole permetterne l’esame, esse sono ritirate dall’autorità sotto suggello e si provoca la decisione del Giudice dell’istruzione e dell’arresto se debbano essere perquisite o restituite. Consentita la perquisizione, devono essere restituite tutte le carte estranee al processo.
V. Decadenza
Art. 165 1L’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro.
2Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato. Gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore pubblico e dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio, l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile.
3Se il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato.
4Gli altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del sequestro.
CAPITOLO VII
Controlli
A. Sorveglianza della corrispondenza postale
e del traffico delle telecomunicazioni
I. In generale
Art. 165a42) La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è regolata dalla legislazione federale.
II. Competenze
Art. 165b43) 1Il Procuratore pubblico è competente a ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
2L’autorità d’approvazione dell’ordine di sorveglianza è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
3La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sorveglianza, alla Camera dei ricorsi penali.
4Il Tribunale di appello designa, ogni due anni, il giudice, con il relativo supplente, che dirige la selezione in caso di sorveglianza di una persona che può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale; il magistrato cui è attribuita una simile incombenza e il supplente devono essere scelti fra i giudici del Tribunale di appello che non sono membri del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e di revisione penale e della Camera dei ricorsi penali.
B. Uso di apparecchi tecnici di sorveglianza
I. Condizioni44)
Art. 166 1Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza se:45)
a) il procedimento penale concerne un crimine o un delitto oppure un reato commesso per mezzo del telefono, la cui gravità o particolarità giustifica l’intervento, e
b) determinati fatti rendano la persona da sorvegliare sospetta di essere autrice o compartecipe del reato, e
c) le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano rimaste infruttuose.
2…46)
3…47)
4Le annotazioni non necessarie per l’inchiesta sono conservate separatamente e distrutte a procedura ultimata a cura dell’autorità che le ha ordinate.
II. Approvazione
Art. 167 1Entro ventiquattro ore, il Procuratore pubblico sottopone per approvazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto una copia della decisione, corredata degli atti e brevemente motivata, che stabilisce l’uso di apparecchi tecnici di sorveglianza.48)
2La decisione vige per al massimo sei mesi; il Procuratore pubblico può prorogarla di volta in volta di altri sei mesi. La decisione di proroga, corredata degli atti e motivata, dev’essere sottoposta per approvazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto dieci giorni prima della scadenza del termine.
3Il Procuratore pubblico pone fine alla sorveglianza appena essa non sia più necessaria o qualora la sua decisione sia revocata.
III. Esame e decisione
Art. 168 1Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto esamina la decisione in base alla motivazione e agli atti.
2Se concorda con la decisione emette un decreto che l’approva.
3Se accerta che è stato violato il diritto federale o il diritto cantonale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento, revoca la decisione.
4Egli può autorizzare provvisoriamente la sorveglianza; in tal caso assegna al Procuratore pubblico un breve termine per giustificare la misura mediante completamento degli atti o discussione orale.
5Il decreto è motivato sommariamente e notificato al Procuratore pubblico entro cinque giorni dall’inizio della sorveglianza o, in caso di proroga, prima dell’inizio di questa data.
IV. Prevenzione
Art. 169 1Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza, se determinate circostanze facciano presumere che si stia preparando un crimine o un delitto, la cui gravità giustifica l’intervento.49)
2Gli art. 166 a 168 si applicano per analogia.
V. Segretezza e comunicazione
Art. 170 1La procedura è segreta anche nei confronti della persona in causa.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto vigila affinché sia posto fine alla sorveglianza dopo la scadenza del termine o quando non sia più compatibile con lo scopo dell’inchiesta.
3Durante l’istruzione il Procuratore pubblico deve render nota alla persona in causa l’avvenuta sorveglianza al termine della sorveglianza stessa, se non vi si oppongono gravi motivi di inchiesta. I motivi della mancata informazione devono essere sottoposti al Giudice dell’istruzione e dell’arresto per approvazione.
4L’informazione sull’avvenuta sorveglianza deve essere data in ogni caso alla fine dell’istruttoria. L’accusato e il suo difensore possono fare richiesta di prendere visione della documentazione relativa.
Art. 171 …50)
C. Avviso in caso di pericolo
Art. 172 Il Procuratore pubblico deve informare immediatamente l’autorità competente se dall’istruzione del processo risulta un pericolo imminente per la vita o l’integrità delle persone, per esempio a causa di pericolo di crollo di una costruzione, a causa di inquinamento di acque potabili o di costruzioni stradali pericolose.
TITOLO VI
Procedimento di istruzione
CAPITOLO I
Disposizioni generali
A. Premesse
Art. 173 L’apertura di un’istruzione formale giudiziaria è vincolata alla condizione che sia stata promossa l’accusa.
B. Oggetto
Art. 174 L’istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella promozione dell’accusa.
C. Irrevocabilità
Art. 175 1La promozione dell’accusa non può essere ritirata.
2Essa deve sfociare tempestivamente nella decisione di rinvio a giudizio o di abbandono.
D. Trattamento delle persone coinvolte
nel procedimento
Art. 176 1Le autorità devono accertare con la medesima diligenza le circostanze a favore dell’indiziato o accusato e quelle a suo sfavore.
2Ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di proporzionalità.
3Se l’accusato è detenuto, il procedimento deve essere condotto celermente senza rispettare l’ordine dei procedimenti pendenti e senza interruzione. Questa norma è applicabile anche se l’accusato ha chiesto d’anticipare l’esecuzione della pena.
E. Segretezza dell’istruzione
Art. 177 1Il procedimento di istruzione non è pubblico.
2I magistrati, i funzionari, i periti designati dall’autorità e gli interpreti sono obbligati a mantenere il segreto sulle operazioni compiute o alle quali hanno partecipato o assistito o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
3Il Procuratore pubblico, preannunciandone il contenuto al difensore e alla parte civile, può informare il pubblico, tramite un comunicato o altre forme appropriate, se preminenti interessi generali lo esigono.
4Il Procuratore pubblico e, dietro sua autorizzazione, gli organi di polizia possono fare appello a pubblica collaborazione per l’accertamento di un reato.
CAPITOLO II
Notizia di reato e informazioni preliminari
A. Notizia al Procuratore pubblico
Art. 178 1Quando il Procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l’accusa.
2Eventuali acquisizioni di prove e giudizi preliminari devono essere solleciti.
B. Polizia giudiziaria
Art. 179 1La polizia cantonale, nell’attuazione dei suoi compiti di polizia giudiziaria, agisce sotto la direzione del Procuratore pubblico.
2Essa procede in caso di urgenza ad accertare l’esistenza di reati, assicurandone le prove, e ad identificarne gli autori, con immediata segnalazione al Procuratore pubblico.
3La sua attività è regolata dalla legislazione sulla polizia ritenuto il rispetto di quanto disposto dal presente codice.
C. Tentativo di conciliazione nei reati a
querela di parte
Art. 180 1Trattandosi di reati a querela di parte, il Procuratore pubblico può, se lo ritiene opportuno, trasmettere preliminarmente gli atti al Giudice di pace per un tentativo di conciliazione da compiere sollecitamente.
2Se il tentativo di conciliazione non dà esito favorevole, il Procuratore pubblico procede ai sensi dell’art. 178.
D. Denuncia dell’autorità
Art. 181 Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
E. Danno all’integrità della persona per
sospetto di reato
Art. 182 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure gli ausiliari di questi professionisti, che nell’esercizio della loro professione hanno il sospetto di malattia, lesione o morte per causa di reato, sono tenuti a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico ed a trasmettergli gli atti relativi, riservate preminenti ragioni dell’interessato tutelate da leggi speciali.
F. Informazioni preliminari
I. In generale
Art. 183 Per chiarire il sospetto di reato ed identificarne l’autore, il Procuratore pubblico può procedere all’assunzione di prove.
II. Conclusione
Art. 184 1Se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti, e procede all’istruzione del processo.
2Nel caso contrario, notifica alla parte civile, alla parte lesa, al denunciato rispettivamente al querelato che non fa luogo al procedimento.
3L’arresto equivale a promozione dell’accusa: con l’intimazione dell’ordine di arresto è dato alle parti avviso della promozione dell’accusa.
G. Non luogo a procedere
I. Forma del decreto
Art. 18551) 1Il decreto di non luogo a procedere può essere notificato senza motivazione, menzionando che il denunciato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all’art. 186 decorre dall’intimazione della motivazione.
2Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 186.
II. Istanza di promozione dell’accusa
Art. 186 1La parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell’accusa.
2La Camera dei ricorsi penali decide sull’istanza dopo averla trasmessa al denunciato e al Procuratore pubblico per le osservazioni da presentare entro dieci giorni.
3Se l’istanza è accolta, l’istruzione del processo ha luogo per opera di altro Procuratore pubblico.
4Quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, la Camera dei ricorsi penali ordina al Procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
III. Riapertura del procedimento
Art. 187 1Il procedimento, da cui si è desistito ai sensi dell’art. 184 cpv. 2, è ripreso a giudizio del Procuratore pubblico, quando si scoprono nuove prove.
2Valgono le disposizioni che reggono le informazioni preliminari.
CAPITOLO III
Promozione dell’accusa e istruzione formale
A. Contenuto della promozione dell’accusa
Art. 188 La promozione dell’accusa deve indicare:
a) le generalità dell’accusato, atte ad identificarlo;
b) la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica;
c) l’autorità che l’ha emanata;
d) eventualmente il querelante, la parte lesa o la parte civile.
B. Scopo dell’istruzione formale
Art. 189 L’istruzione del procedimento ha per scopo di sottoporre ad un preventivo esame l’accusa contro una determinata persona, in modo che si possa pronunciare o la desistenza del procedimento o lo stato di accusa, e di assicurare la non interrotta assunzione delle prove nel pubblico dibattimento.
C. Estensione a persone o fatti
Art. 190 1Se nel corso dell’istruzione si manifesta la necessità di estenderla ad una persona non indicata nella promozione dell’accusa, il Procuratore pubblico procede come all’art. 184.
2La connessione è presunta.
3L’estensione ad un altro fatto o a un’altra qualifica giuridica può avvenire con notifica a verbale. Il relativo verbale, se del caso per estratto, è intimato al difensore.
D. Ricorso contro la promozione dell’accusa
Art. 191 1Nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione od omissione incriminata.
2La decisione della Camera dei ricorsi penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata.
E. Competenza
Art. 192 1Di regola il procedimento deve essere avviato, condotto e concluso dal Procuratore pubblico che ha promosso l’accusa.
2Il Procuratore pubblico responsabile di un procedimento può farsi sostituire temporaneamente o assistere da un altro Procuratore pubblico.
F. Conduzione dell’istruzione formale
Art. 193 Il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti delle parti.
G. Competenze delegate
Art. 194 Il Procuratore pubblico può sotto sua responsabilità incaricare o delegare funzionari del Ministero pubblico o funzionari di polizia all’assunzione di prove.
H. Verbale delle operazioni
Art. 195 Di tutte le operazioni di istruzione formale, il Procuratore pubblico tiene verbale cronologico.
I.Completazione dell’istruzione formale
Art. 196 1Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto lo scopo dell’istruzione formale, ne dà avviso alle parti, informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare entro un termine da lui fissato, non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere.
2A richiesta gli atti sono consegnati ai patrocinatori, eventualmente in parte, per un tempo determinato.
3Se l’istruzione è ripresa, il Procuratore pubblico può assumere nuove prove.
4Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi, limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze.
5Contro le decisioni del Procuratore pubblico è dato reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
L. Chiusura dell’istruzione formale
Art. 197 Alla scadenza inutilizzata del termine di cui all’art. 196 cpv. 1, il Procuratore pubblico notifica alle parti la chiusura dell’istruzione formale.
TITOLO VII
Rinvio a giudizio e abbandono
CAPITOLO I
Accusa
A. In generale
Art. 198 1Entro trenta giorni dalla chiusura dell’istruzione formale, il Procuratore pubblico deve formulare il decreto o atto di accusa oppure pronunciare l’abbandono del procedimento.
2Il parziale abbandono nello stesso procedimento deve essere pronunciato con decisione separata dal decreto o atto di accusa.
B. Atto di accusa
I. Principio
Art. 199 L’atto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al Tribunale di merito competente.
II. Contenuto
Art. 200 1L’atto di accusa deve indicare:
a) il cognome, nome, paternità, età, professione, nazionalità e domicilio dell’accusato;
b) l’azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale;
c) gli articoli della legge penale applicabile;
d) le Assise davanti alle quali deve aver luogo il dibattimento.
2All’atto di accusa è unito l’elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
III. Ricorso
1. Casi
Art. 201 1Entro il termine di dieci giorni dall’intimazione dell’atto di accusa può essere presentato dall’accusato e dalla parte civile ricorso alla Camera dei ricorsi penali, con contemporanea trasmissione al presidente della Corte competente, per opporre:
a) la nullità dell’atto di accusa per vizio di forma;
b) l’incompetenza delle Assise indicate nell’atto di accusa;
c) le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato.
2Il ricorso ha effetto sospensivo: il presidente della Corte competente trasmette gli atti alla Camera dei ricorsi penali.
2. Nullità dell’atto di accusa
Art. 202 Pronunciata la nullità dell’atto di accusa, gli atti sono ritornati allo stesso Procuratore pubblico perché presenti un nuovo atto di accusa.
3. Incompetenza della Corte
Art. 203 1Accertata l’incompetenza della Corte indicata nell’atto di accusa, il giudizio è devoluto alla Corte d’assise competente, con trasmissione degli atti al suo presidente.
2Se deve essere emanato un decreto di accusa, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico per la sua completazione come all’art. 208 e per nuova intimazione alle parti per eventuale opposizione.
4. Eccezioni
Art. 204 La fondatezza dell’eccezione comporta l’abbandono o la sospensione del procedimento.
5. Reiezione
Art. 205 La reiezione del ricorso è pronunciata con decreto non motivato e non è definitiva.
IV. Trasmissione
Art. 206 1L’atto di accusa con l’incarto dell’istruzione formale è trasmesso al giudice competente.
2Analogamente procede la Camera dei ricorsi penali, dopo la decisione del ricorso contro l’atto di accusa, salvo il caso dell’art. 202.
C. Decreto di accusa
I. Principio
1. In generale52)
Art. 207 1Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell’arresto o della multa.53)
2…54)
3Con il decreto di accusa possono essere inflitte le pene accessorie (art. da 51 a 56 CPS) e pronunciate le misure previste dagli art. 58-61 CPS, riservato l’art. 104 cpv. 2 CPS per le contravvenzioni.
4Non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative di libertà né revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico.
2. Semplificazione della procedura
Art. 207a55) Il decreto di accusa può essere formulato a qualsiasi stadio del procedimento, in ispecie:
a) dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l’accusa e senza procedere all’istruzione formale;
b) prima della chiusura dell’istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197.
II. Contenuto
Art. 208 1Il decreto di accusa deve indicare oltre a quanto previsto dall’art. 200:
a) la proposta della pena e della sua eventuale sospensione condizionale;
b) l’eventuale indennizzo alla parte civile;
c) l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;
d) le eventuali pene accessorie o misure previste dagli art. 51-56 e 58-61 CPS;
e) l’avvertenza che le proposte del decreto di accusa si riterranno accettate ed acquisteranno forza di cosa giudicata se l’accusato o la parte civile non avranno presentato al Procuratore pubblico opposizione scritta entro quindici giorni dall’intimazione;
f) l’avvertenza che possono essere chiesti la nomina immediata di un difensore d’ufficio e il gratuito patrocinio.
2Al decreto di accusa è unito l’elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
III. Intimazione
Art. 209 Il Procuratore pubblico intima il decreto di accusa all’accusato, al difensore e alla parte civile.
IV. Opposizione
Art. 210 1L’opposizione non deve essere motivata.
2Può essere presentata opposizione parziale, contro singoli dispositivi del decreto di accusa.
3L’opposizione può essere ritirata finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza. Rimane riservata l’attribuzione delle spese dalla stessa cagionate.
V. Trasmissione
Art. 211 1Se viene interposta opposizione, il Procuratore pubblico trasmette senza indugio il decreto di accusa con l’incarto dell’istruzione formale al giudice competente.
2Il Procuratore pubblico non è obbligato a presenziare al dibattimento.56)
3Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento deve notificarlo al giudice competente entro tre giorni dall’ordinanza sulle prove. 57)
VI. Ricorso
Art. 212 1Contro il decreto di accusa è dato il ricorso per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201-205, applicati per analogia, senza contemporanea trasmissione al giudice competente, ritenuto che la Camera dei ricorsi penali ritrasmette sempre gli atti al Procuratore pubblico.
2Il ricorso sospende la decorrenza dei termini per la presentazione dell’opposizione.
D. Rinvio a giudizio secondo il diritto
penale amministrativo
Art. 213 1Il rinvio a giudizio dell’amministrazione federale in causa tiene luogo di atto o decreto di accusa.
2Sono riservate le disposizioni speciali degli art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo.
CAPITOLO II
Abbandono
A. Abbandono del procedimento
I. Contenuto e forma del decreto58)
Art. 21459) 1Se, dopo compiuta l’istruzione, il Procuratore pubblico non ritiene di presentare l’atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del procedimento penale.
2Il decreto di abbandono può essere notificato senza motivazione, menzionando che l’accusato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all’art. 216 decorre dall’intimazione della motivazione.
3Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 216.
II. Notifica
Art. 215 Il Procuratore pubblico notifica il decreto di abbandono all’accusato, al difensore e alla parte civile.
III. Proposta di atto di accusa
1. Generalità
Art. 216 1Entro dieci giorni dall’intimazione del decreto di abbandono, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi penali un atto di accusa, accompagnato da memoriale di motivazione.
2Rilevati vizi di forma, la Camera dei ricorsi penali rinvia l’atto di accusa al proponente, perché lo emendi entro dieci giorni. La competenza del giudice di merito è verificata e definita d’ufficio.
3Il procedimento di accusa per i reati connessi con quelli oggetto dell’abbandono è sospeso sino a decisione sulla proposta di atto di accusa.
4Questo rimedio non è ammesso per le contravvenzioni.
2. Osservazioni ed eccezioni
Art. 217 1La proposta e il memoriale sono intimati alle altre parti e al Procuratore pubblico con il termine di dieci giorni per le osservazioni.
2Nello stesso termine l’accusato può sollevare le eccezioni di cui all’art. 201 cpv. 1 lett. c), che sono decise dalla Camera dei ricorsi penali con un unico giudizio, con riferimento agli art. 204 e 205.
3. Delibazione
Art. 218 1Se ammette l’atto di accusa, la Camera dei ricorsi penali trasmette gli atti al giudice del merito competente, con decreto non motivato.
2Gli incombenti di accusa sono assunti dal Procuratore pubblico diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono.
4. Decreto di accusa
Art. 219 1Se l’accusa è ammessa e se è adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell’arresto o della multa, la Camera dei ricorsi penali può trasformare l’atto di accusa in decreto di accusa.
2In tal caso gli atti sono trasmessi con decreto non motivato al Procuratore pubblico competente secondo l’art. 218 cpv. 2, affinché proceda come agli art. 208 e 209.
IV. Crescita in giudicato
Art. 220 1Il decreto di abbandono ha forza di cosa giudicata.
2È riservata la revoca.
B. Revoca del decreto di abbandono
I. Proposta
Art. 221 1Quando si scoprono fatti o mezzi di prova rilevanti, non emersi nell’istruzione formale e finché l’azione penale non sia prescritta, il Procuratore pubblico e la parte civile possono proporre alla Camera dei ricorsi penali la revoca del decreto di abbandono.
2Non è ammessa revoca in caso di contravvenzioni.
II. Osservazioni
Art. 222 1La proposta di revoca è intimata alle parti con il termine di dieci giorni per presentare osservazioni.
2Se la Camera dei ricorsi penali accerta pericolo di collusione, non si fa luogo a scambio di allegati.
III. Decisione
Art. 223 1Ammessa la revoca, con decreto non motivato, il procedimento viene riassunto allo stadio dell’istruzione formale.
2È ammissibile una revoca parziale rispetto alla promozione dell’accusa che ha fatto oggetto di abbandono.
3La proposta respinta non può essere rinnovata per gli stessi motivi.
TITOLO VIII
Giudizio
CAPITOLO I
Atti preparatori del dibattimento
A. Ordinanza di apertura
Art. 224 1Il presidente della Corte competente, entro tre giorni dalla ricevuta dell’atto o del decreto di accusa, notifica all’accusato, al suo difensore e alla parte civile un’ordinanza, con la quale intima l’atto di accusa rispettivamente comunica l’opposizione al decreto di accusa e dà le avvertenze di legge.
2In particolare sono assegnati e iniziano a decorrere i termini degli articoli seguenti.
B. Difensore
Art. 225 L’accusato, che ne è sprovvisto, è invitato a designare nel termine di tre giorni il difensore, riservate le norme sulla difesa d’ufficio e sul gratuito patrocinio.
C. Assessori-giurati
Art. 226 1Le parti sono citate alla seduta pubblica di estrazione degli assessori- giurati, con l’avvertenza all’accusato che nei processi davanti alle Assise correzionali può rinunciarvi, con l’accordo del difensore e del Procuratore pubblico.
2Si procede in seguito a norma di legge organica giudiziaria civile e penale.
3La rinuncia può avvenire anche dopo l’estrazione e sino all’apertura del dibattimento.
D. Notifica di prove
I. In generale
Art. 227 1Se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate con l’atto di accusa, devono notificarle al presidente entro dieci giorni. Il presidente ad istanza di parte proroga convenientemente questo termine.
2Entro lo stesso termine le parti possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale di altre risultanze dell’istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine eventualmente prorogato significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale, per le prove di cui il Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di accusa.
3La richiesta di assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l’istruzione formale deve essere motivata.
4In caso di abuso, le prove irrilevanti possono essere respinte.
5Il presidente può disporre d’ufficio l’assunzione di prove al dibattimento.
6L’ammissione e la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali.
II. Riserva
Art. 228 1Prove possono sempre essere chieste o prodotte oltre i termini dell’articolo precedente e sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ritenuto che -salvo rilevanza e novità- la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica.
2Sull’ammissibilità della richiesta formulata al dibattimento decide la Corte, che ha pure la facoltà di assumere prove non precedentemente notificate o ammesse.
E. Assenza dal processo
Art. 229 1Il presidente, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, può autorizzare l’accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti ragioni.
2L’istanza deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione dell’ordinanza di cui all’art. 224 cpv. 1.
3Può ancora essere presentata sino all’apertura del dibattimento, entro dieci giorni dall’insorgere di nuovi motivi.
4L’assenza non può essere autorizzata senza il consenso di tutte le parti, se l’istanza è presentata dopo l’intimazione delle citazioni al processo. In tal caso, una decisione negativa non può essere impugnata.
F. Aggiornamento del dibattimento
Art. 230 1Il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell’atto o del decreto di accusa al presidente della Corte.
2In caso di intervento degli assessori-giurati, il termine è prolungato di regola sino a sessanta giorni.
3Le citazioni sono staccate dal presidente al più tardi dieci giorni prima del dibattimento, riservata la notifica ritardata di testimoni e periti.
G. Organizzazione del dibattimento
Art. 231 1Il presidente può fissare con ordinanza il programma del dibattimento, con particolare riguardo all’ordine e ai tempi dell’assunzione delle prove.
2Il Procuratore pubblico ed i patrocinatori possono essere convocati in udienza per questi incombenti.
3Questi provvedimenti possono essere contestati unicamente dinanzi alla Corte.
CAPITOLO II
Dibattimento
A. Direzione
Art. 232 1La direzione del dibattimento spetta al presidente. Quando un suo provvedimento venga impugnato, la Corte decide.
2Il presidente veglia affinché il comportamento e l’abbigliamento delle parti siano rispettosi della Corte.
B. Presenza dei giudici e delle parti
Art. 233 1Al dibattimento devono essere presenti, senza interruzione, tutte le persone chiamate a pronunciare la sentenza, il Procuratore pubblico, l’accusato e il difensore. È riservato l’art. 229.
2La Corte può permettere al difensore, alla parte civile ed al suo patrocinatore di assentarsi per parte del dibattimento se le altri parti non vi si oppongono.
3La Corte può permettere al Procuratore pubblico o al segretario di farsi sostituire per parte del procedimento da un sostituto.
4Queste decisioni sono definitive.
C. Costituzione delle Assise
Art. 234 1Il presidente costituisce innanzitutto le Assise, deferendo il giuramento o la promessa agli assessori-giurati giusta la formula seguente:
“Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze del dibattimento, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte”.
2Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara “lo giuro” oppure “lo prometto”.
D. Accusato
I. In generale
Art. 235 1L’accusato compare sciolto al dibattimento. Se è in arresto è accompagnato da agenti di polizia.
2Iniziato il dibattimento, il presidente ordina le misure opportune per impedire che l’accusato a piede libero si allontani durante le interruzioni.
II. Misure disciplinari nei suoi confronti
Art. 236 1Se l’accusato si comporta in modo da turbare il regolare svolgimento dell’udienza, e vi persiste nonostante l’ammonimento del presidente, la Corte delle assise può decidere che il dibattimento prosegua senza la sua presenza.
2Il provvedimento può essere revocato ad istanza del difensore.
E. Rinvio e sospensione del dibattimento
Art. 237 1Sulla domanda di rinvio o di sospensione del dibattimento decide la Corte.
2Il rinvio e la sospensione possono essere accordati solo per tempo determinato e per uno dei motivi seguenti:
a) malattia o grave impedimento dell’accusato o del suo difensore;
b) malattia od altro grave impedimento a comparire di un testimone o perito o della parte lesa citata come testimone, qualora la deposizione sia importante per il processo e non possa essere altrimenti supplita.
3Nel caso di duraturo impedimento dell’accusato, si può procedere al giudizio; sono in tal caso applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni.
F. Interruzione del dibattimento
Art. 238 Il presidente può accordare brevi interruzioni del dibattimento, non superiori ai tre giorni, in particolare per le esigenze del processo.
G. Formalità iniziali
Art. 239 1Il presidente invita l’accusato a declinare cognome, nome, età, nazionalità, domicilio, professione e stato civile.
2Il segretario legge l’atto d’accusa; all’accusato che non comprende la lingua italiana l’atto di accusa è tradotto nella sua lingua materna o in altra lingua a lui nota, a meno che egli non vi rinunci perché già gli è stato tradotto.
3Il presidente spiega ai giurati il significato dell’atto d’accusa.
4Ai giurati vengono messi a disposizione l’atto d’accusa, il Codice penale e il Codice di procedura penale.
5Il presidente procede poi all’appello dei testimoni e dei periti citati.
H. Testimoni
Art. 240 1I testimoni citati sono avvertiti dal presidente del loro obbligo di non intrattenersi sull’oggetto del processo e di non assistere al dibattimento prima di essere interrogati.
2Il presidente provvede ad impedire eventuali intese fra i testimoni.
3Con l’autorizzazione del presidente i periti possono, anche prima del loro interrogatorio, assistere al dibattimento.
4A seconda delle circostanze, può essere imposto al querelante ed alla parte lesa di allontanarsi dalla sala di udienza, finché non siano chiamati a deporre. Il loro rappresentante continua ad essere presente al dibattimento.
I. Reperti
Art. 241 Di regola si devono portare nelle sala d’udienza gli oggetti uniti agli atti come mezzi di prova e strumenti del reato.
L. Interrogatorio
I. Accusato
Art. 242 1L’accusato è interrogato dal presidente. I membri della Corte, il Procuratore pubblico, il difensore e la parte civile possono successivamente porre domande all’accusato.
2Nel caso di più accusati l’ordine del loro interrogatorio è stabilito dal presidente.
3Durante l’interrogatorio di un accusato, gli altri possono essere allontanati dalla sala d’udienza quando il presidente lo reputi opportuno per la ricerca della verità.
4Ultimato l’interrogatorio separato, le parti possono rivolgere domande ai singoli accusati al fine di chiarire le eventuali contraddizioni.
II. Parte lesa, testimoni e periti
Art. 243 1Dopo l’interrogatorio dell’accusato, si procede all’esame della parte lesa, dei testimoni e dei periti, nell’ordine stabilito dal presidente, incominciando, di regola, da quelli presentati con l’atto di accusa.
2I testimoni ed i periti di accusa sono interrogati dapprima dal Procuratore pubblico, poi dalla parte civile, infine dal difensore.
3Il difensore ha tuttavia il diritto di interrogarli prima della parte civile.
4I testimoni ed i periti notificati dalla parte civile sono sentiti in seguito, interrogati prima da essa, poi dal Procuratore pubblico e infine dal difensore.
5Il difensore interroga per primo i testimoni e periti notificati dalla difesa.
6Il presidente ed i membri della Corte hanno facoltà di rivolgere domande all’accusato, alla parte lesa, ai testimoni e ai periti.
7L’accusato ha la facoltà di rivolgere direttamente delle domande.
III. Confronto fra testimoni
Art. 244 1Il presidente può ordinare il confronto di testimoni quando le loro deposizioni non concordino su circostanze rilevanti.
2I testimoni e i periti non possono allontanarsi se non quando siano stati licenziati dal presidente.
3Le parti hanno pure diritto di richiedere che determinati testimoni siano allontanati, dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni.
IV. Disciplina dell’interrogatorio
Art. 245 1Il presidente deve proteggere l’accusato, la parte lesa, i testimoni ed i periti contro gli abusi delle parti nell’interrogatorio. La Corte può privare una parte del diritto di continuare direttamente nell’interrogatorio. Le domande sono allora proposte per mezzo del presidente.
2Il presidente può vietare domande non pertinenti all’oggetto del processo. Nascendo contestazioni, la Corte decide.
V. Falsa testimonianza
Art. 246 Se vi sono gravi indizi che un testimone deponga scientemente il falso, la sua deposizione è registrata a verbale, letta al testimone e da lui firmata. Il presidente può ordinare l’arresto del testimone.
VI. Deposizioni in istruttoria
Art. 247 1Le deposizioni fatte in istruttoria non possono essere lette al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 227 e 228.
2All’accusato possono prospettarsi le dichiarazioni che ha fatto nell’istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai testimoni possono pure prospettarsi le dichiarazioni fatte nell’istruttoria, quando la loro deposizione al pubblico dibattimento differisca da quelle sopra punti essenziali.
VII. Impedimento del testimone
Art. 248 Se un testimone è impedito di comparire al dibattimento per causa di malattia, può essere sentito al suo domicilio dal presidente, con l’intervento del Procuratore pubblico, dell’accusato, del difensore, della parte civile o del suo avvocato. La deposizione è registrata a verbale dal segretario e letta all’udienza.
VIII. Lettura di atti processuali
Art. 249 1Al dibattimento si devono leggere le parti dei verbali delle ispezioni, perquisizioni e perizie, delle sentenze penali e dei documenti scritti che servono come mezzo di prova nel processo.
2Dopo la lettura degli atti, l’accusato ha diritto di fare dichiarazioni.
3Dinanzi al giudice unico non si procede a lettura di atti dell’istruzione formale, salvo su richiesta di parte.
M. Nuovi fatti o nuova valutazione giuridica dei fatti
Art. 250 1Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione.
2Se dai dibattimenti risulta, invece, che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, su istanza del Procuratore pubblico ed anche d’ufficio la Corte deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa.
3Non si fa luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando.
4Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa.
N. Arringhe e conclusioni delle parti
Art. 251 1Esaurita l’assunzione delle prove, il Procuratore pubblico fa la sua esposizione intorno all’oggetto dell’accusa. La parte civile prende la parola dopo il Procuratore pubblico. La difesa risponde.
2Il Procuratore pubblico e la parte civile hanno il diritto di replicare e la difesa di duplicare. Eccezionalmente il presidente può autorizzare un difensore a replicare all’arringa di un altro difensore.
3Il Procuratore pubblico prende conclusioni sulla questione della colpevolezza e della pena. La parte civile sulla colpevolezza e sul risarcimento dei danni. La difesa su tutti e tre i punti.
4La parte civile non assistita al dibattimento da un avvocato può chiedere al Procuratore pubblico di prender conclusioni sul risarcimento dei danni.
5Se vi sono più accusati e i loro difensori non si accordano sull’ordine della parola, il presidente lo stabilisce avendo riguardo alla gravità dell’accusa, per modo che il difensore del più gravemente accusato abbia per ultimo la parola.
6Al termine del loro intervento, le parti possono presentare un testo scritto che contiene le conclusioni.
O. Dichiarazioni dell’accusato
Art. 252 L’accusato, dopo che ha parlato il suo difensore, deve essere interpellato se abbia qualche cosa da aggiungere in sua difesa.
P. Quesiti
I. Loro formulazione
Art. 253 1Conclusa la discussione, il presidente propone i quesiti che devono essere sottoposti al giudizio della Corte.
2Le parti possono presentare proposte di modificazione, sulle quali la Corte giudica immediatamente annunciando verbalmente le decisioni.
II. Contenuto
Art. 254 1I quesiti devono comprendere separatamente le azioni ed omissioni che formano l’oggetto dell’accusa, con tutti gli elementi costitutivi del reato, le circostanze che determinano l’esistenza di una specie particolare di reato, o l’applicazione di una pena diversa, e quelle che escludono o diminuiscono l’imputabilità.
2Se vi sono più accusati i quesiti sono formulati singolarmente per ognuno di essi.
Q. Verbale
I. Contenuto
Art. 255 1Il verbale del dibattimento è tenuto dal segretario.
Esso deve contenere:
a) il luogo ed il giorno del dibattimento;
b) il nome dei giudici, degli assessori-giurati, del Procuratore pubblico e del segretario;
c) la data e le conclusioni dell’atto di accusa;
d) il nome dell’accusato, del difensore, della parte civile e del suo rappresentante e patrocinatore;
e) il nome dei testimoni, periti ed interpreti assunti e se hanno prestato giuramento;
f) se il dibattimento è stato pubblico, o se ne fu esclusa la pubblicità e per quale motivo.
2Deve inoltre indicare sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l’osservanza di tutte le formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni presentate nel corso del dibattimento, le decisioni pronunciate ed il dispositivo della sentenza; a richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente.
3Nel verbale sono riportate le risposte dell’accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni:
a) nei casi previsti dagli art. 246 e 248;
b) se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria;
c) d’ufficio o su richiesta delle parti.
4Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
II. Efficacia probatoria e impugnazione
Art. 256 1L’osservanza delle formalità prescritte per il dibattimento può essere provata soltanto per mezzo del verbale.
2Il contenuto del verbale può essere impugnato soltanto con denuncia di falso.
CAPITOLO III
Sentenza
A. Deliberazione della Corte
I. Discussione e decisione
Art. 257 1Conclusa la discussione, la Corte d’assise procede immediatamente all’esame del fatto e del diritto, rispondendo ai quesiti.
2Il presidente sottopone a deliberazione prima le questioni di fatto, poi le questioni di diritto, da ultimo le questioni della pena e del risarcimento. Tutti i membri della Corte devono votare su quest’ultime questioni, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto. Prima votano gli assessori-giurati in ordine alfabetico, poi i giudici a latere. Il presidente vota per ultimo.
3Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte di assise se non alla maggioranza dei suoi membri.
4I dispositivi della sentenza sono redatti dal presidente e letti subito in seduta pubblica, alla presenza della Corte al completo, del Procuratore pubblico, dell’accusato e del difensore.
5Il presidente espone i motivi essenziali del giudizio; qualora vi fosse discordanza fra la motivazione orale e quella scritta (art. 260), determinante è quest’ultima.
II. Verbale
Art. 258 1I dispositivi sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare ne è annotato il motivo.
2Il verbale indica il nome del giudice incaricato della redazione della sentenza.
B. Apprezzamento delle prove
Art. 259 Sul valore delle prove raccolte, la Corte d’assise decide secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento.
C. Sentenza
I. Contenuto
Art. 260 1La sentenza è pronunciata in nome della Repubblica e Cantone del Ticino e deve enunciare:
a) il giorno, il mese, l’anno ed il luogo in cui fu pronunciata;
b) la denominazione della Corte d’assise ed i nomi dei membri che la compongono;
c) il nome del Procuratore pubblico, della parte civile e del suo patrocinatore;
d) il cognome, nome, la paternità, l’età, la professione, la nazionalità e il domicilio dell’accusato;
e) il nome del difensore;
f) il contenuto essenziale dell’atto d’accusa;
g) il giorno del dibattimento;
h) le proposte conclusionali del Procuratore pubblico, della parte civile e della difesa;
i) la decisione della Corte sulla questione della colpabilità, sui risarcimenti e sulle spese, rispondendo ad ogni singolo quesito;
l) le norme della legge penale applicate;
m) i motivi della decisione;
n) i rimedi di diritto e i termini entro i quali possono essere fatti valere.
2La sentenza si fonda sui fatti indicati nell’atto di accusa, riservato l’art. 250.
3Nei motivi sono concisamente esposti i fatti che la Corte ritiene provati o non provati e per quali ragioni, e le considerazioni di diritto.
4Nei processi celebrati davanti alle Assise correzionali, la sentenza può essere notificata senza motivazione se l’accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile vi rinunciano con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; la rinuncia decade con la presentazione della dichiarazione di ricorso per cassazione.60)
5Nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell’accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.61)
II. Sentenza di condanna
Art. 261 La sentenza di condanna deve precisare:
a) l’azione o l’omissione di cui l’accusato è ritenuto colpevole con la indicazione delle circostanze che motivano il titolo del reato e l’applicazione di una determinata sanzione penale;
b) la pena, le misure di sicurezza, le pene accessorie e la revoca della sospensione condizionale a cui l’accusato viene condannato.
III. Sentenza di assoluzione
Art. 262 La sentenza di assoluzione deve indicare nel dispositivo solo il proscioglimento dell’accusato dall’accusa.
IV. Redazione e intimazione
Art. 263 1La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno; è firmata dal presidente e dal segretario ed è intimata all’accusato, al suo difensore, al Procuratore pubblico ed alla parte civile entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, sotto pena di nullità.
2Il termine di intimazione è di trenta giorni, sotto pena di nullità, per i dibattimenti che si svolgono con il concorso di assessori-giurati. 62)
V. Pubblicazione
Art. 264 1Comunicati oralmente i dispositivi della sentenza, il presidente avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite la dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni.
2L’assenza del Procuratore pubblico e del difensore non invalida la pubblicazione.
3Se l’accusato e il suo difensore non sono presenti, il presidente assume due testimoni alla pubblicazione.
4Nei processi davanti alle Assise correzionali, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono rinunciare ad esigere la motivazione della sentenza.63)
5Nei processi davanti al giudice della Pretura penale, quest’ultimo, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono chiedere la motivazione della sentenza.64)
CAPITOLO IV
Pretese civili
A. Indagini sul danno
Art. 265 L’autorità penale deve, senza ritardare il corso dell’azione penale, estendere le sue indagini alle circostanze che hanno influenza nella determinazione del danno.
B. Giudizio sulle pretese di diritto civile
Art. 266 Nella sentenza di condanna la Corte d’assise, ad istanza della parte civile, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto civile.
C. Rinvio al foro civile; risarcimento parziale
Art. 267 1Se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte civile al foro civile. Contro questa decisione non è dato rimedio di diritto.
2In tale caso, la Corte può accordare alla parte civile un risarcimento parziale.
D. Rimedi di diritto
I. Legittimazione
Art. 268 1Contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile.
2Contro la condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale.
II. Termini
Art. 269 I termini per il ricorso decorrono dalla crescita in giudicato della sentenza penale.
E. Restituzione alla parte lesa
I. Per sentenza penale o decisione dell’inquirente
Art. 270 1La sentenza ordina la restituzione alla parte danneggiata degli oggetti riconosciuti di sua proprietà.
2Per la restituzione al danneggiato, prima della pubblicazione della sentenza, degli oggetti sottratti, vale l’art. 165 cpv. 2 e 3.
II. Per giudizio civile
Art. 271 La domanda diretta ad ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è demandata al foro civile nei seguenti casi:
a) se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato;
b) se più danneggiati se ne contendono la proprietà;
c) se il danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto.
F. Assoluzione
Art. 272 Se l’accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento.
CAPITOLO V65)
Sentenza del giudice della Pretura penale sulla opposizione al decreto di accusa
A. Atti preparatori del giudice della Pretura penale66)
Art. 27367) Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge.
B. Dibattimento
Art. 27468) 1Nel giorno fissato dalla citazione, le parti compaiono per il dibattimento.
2Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento, deve notificarlo al giudice e alle parti entro tre giorni dall’intimazione dell’ordinanza sulle prove.
3Il giudice dirige il dibattimento, interroga la parte civile e l’accusato; assume le prove e dà la parola al Procuratore pubblico, alla parte civile, al difensore e da ultimo all’accusato; le parti e il Procuratore pubblico possono pure rivolgere interpellanze ai testimoni ed ai periti.
C. Verbale
Art. 275 1Il verbale dell’udienza è tenuto da un addetto alla cancelleria.
2Il verbale deve contenere:
a) il luogo e il giorno del dibattimento;
b) il nome e il cognome del giudice, del Procuratore pubblico e del difensore;69)
c) la data e le conclusioni del decreto d’accusa;
d) il nome dell’accusato e della parte civile;
e) i nomi dei testimoni e dei periti assunti e l’elenco delle altre prove esperite;
f) le domande presentate all’udienza;
g) la nota degli atti, documenti ed oggetti inerenti al processo.
D. Sentenza
Art. 276 1Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile ed al Procuratore pubblico.70)
2Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza. 71)
3La sentenza motivata dev’essere intimata, sotto pena di nullità, entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, all’accusato, al suo difensore, alla parte civile e al Procuratore pubblico con l’indicazione del rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto.
4Il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.
5La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli indennizzi alla parte civile.
6…72)
E. Giudizio contumaciale
Art. 277 1Non comparendo l’accusato nel giorno fissato per il dibattimento, il giudice sente il denunciante, eventualmente il Procuratore pubblico, e, se presenti, i testimoni, i periti e il difensore, e giudica in contumacia in base alle risultanze degli atti.73)
2Degli atti processuali è tenuto verbale.
3Il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dalla emanazione della sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio.
4In tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza.
5Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il giudice non entra nel merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.74)
6Il giudizio contumaciale di condanna diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento; per le spese e per i risarcimenti, il giudizio è immediatamente esecutivo.75)
F. Rimedi di diritto
Art. 278 1Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sono ammessi il ricorso per cassazione e la domanda di revisione.76)
2Sono applicabili le norme del titolo IX, capitolo III e IV.
TITOLO IX
Rimedi di diritto
CAPITOLO I
Competenze e procedura dinanzi al
Giudice dell’istruzione e dell’arresto
A. In materia di libertà personale
Art. 279 Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente in materia di privazione e di limitazione della libertà personale, come alle disposizioni del titolo IV.
B. Reclamo
I. In generale
Art. 280 1Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso il reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo contraria disposizione di legge.
2Sono legittimati al reclamo le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.
II. Modalità
Art. 281 1Il reclamo è presentato al Giudice dell’istruzione e dell’arresto entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento o fintanto che dura l’omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
2Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
III. Procedura scritta
Art. 282 1Il reclamo è intimato al Procuratore pubblico e alle altre parti interessate al provvedimento o all’omissione impugnata con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide sollecitamente con sentenza succintamente motivata.
IV. Procedura orale
Art. 283 1Invece dell’assegnazione di un termine per le osservazioni, o in ogni caso se lo ritiene opportuno, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto può citare le parti ad udienza di contraddittorio.
2Al termine dell’udienza il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide con nota a verbale. Può rinviare la decisione a sentenza come all’art. 282 cpv. 2.
CAPITOLO II
Competenze e procedura dinanzi
alla Camera dei ricorsi penali
A. Competenze
Art. 284 1La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso:
a) contro le decisioni del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e contro i provvedimenti del presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà personale, nonché contro le decisioni del Giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di sequestri;
b) contro il decreto di non luogo a procedere, la promozione dell’accusa, il decreto di abbandono e l’atto o decreto di accusa;
c) contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge.
2Esercita le altre competenze attribuitele dalla legge.
3Salvo contraria disposizione speciale sono applicate le norme procedurali che seguono.
B. Ricorso
I. Modalità
Art. 285 1Il ricorso è presentato alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione o del provvedimento rispettivamente fintanto che dura l’omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
2Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del presidente della Camera dei ricorsi penali.
II. Procedura
Art. 286 1Il ricorso è intimato al Procuratore pubblico, alle altre parti interessate e —nel caso dell’art. 284 cpv. 1 lett. c) –al presidente del Tribunale competente con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
2Alla procedura ricorsuale è applicabile l’art. 283 cpv. 1.
3All’udienza presenzia il presidente della Camera dei ricorsi penali o un giudice delegato, che la presiede.
4La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto.
CAPITOLO III
Cassazione
A. Legittimazione
Art. 287 1Il Procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali.
2La parte civile può interporre il ricorso soltanto contro una sentenza di assoluzione.
B. Motivi di cassazione
Art. 288 Il ricorso per cassazione è ammesso:
a) per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza;
b) per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile;
c) per arbitrio nell’accertamento dei fatti.
C. Ricorso per cassazione
I. Modalità
Art. 289 1La dichiarazione di ricorso deve essere presentata per scritto, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, al presidente della Corte delle assise che ha pronunciato la sentenza, il quale entro tre giorni ne dà comunicazione agli interessati.
2Il ricorrente deve inoltrare la motivazione del ricorso entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta, presentandola in triplice esemplare, alla stessa autorità cui è stata notificata la dichiarazione di ricorso, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
3Ricevuta la motivazione del ricorso il presidente trasmette l’intero incarto, con il verbale, al presidente della Corte di cassazione e revisione penale.
4La mancata presentazione della motivazione fa decadere il ricorso. In tal caso il presidente della Corte delle assise decreta la decadenza del ricorso, esentando il ricorrente da tasse di giustizia e spese processuali.
II. Effetto sospensivo
Art. 290 1Il ricorso per cassazione presentato dall’accusato sospende l’esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell’accusato stesso.
2Il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell’arresto al presidente della Corte di cassazione, il quale decide entro brevi termini.
III. Procedimento preparatorio
Art. 291 1La Corte di cassazione e revisione penale respinge con decisione sommariamente motivata i ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati.
2Negli altri casi il presidente della Corte di cassazione e revisione penale notifica, entro cinque giorni, la motivazione del ricorso agli interessati.
3Entro venti giorni dalla notifica della motivazione del ricorso è facoltà delle altre parti interessate di presentare per scritto le proprie osservazioni al presidente della Corte di cassazione e revisione penale, che le notifica agli interessati entro tre giorni.
IV. Seduta pubblica
Art. 292 1Entro dieci giorni della notifica delle osservazioni o dalla scadenza infruttuosa del termine per presentarle è facoltà di una parte di chiedere lo svolgimento del dibattimento pubblico davanti alla Corte di cassazione e revisione penale, che lo deve ordinare.
2Il dibattimento può anche essere ordinato d’ufficio dalla Corte.
3In ogni caso la Corte comunica alle parti la data della deliberazione.
V. Dibattimento
Art. 293 1Se tutte le parti sono presenti, viene data la parola al ricorrente per l’esposizione del ricorso ed alle altre parti per la risposta. Replica e duplica sono concesse soltanto in casi eccezionali.
2Se sono stati interposti ricorsi per cassazione dal Procuratore pubblico e dalle parti, o da più accusati, il presidente decide l’ordine di parola.
3Se è presente una sola parte, essa ha il diritto di esporre le sue ragioni.
D. Giudizio
I. In generale
Art. 294 1Costatata la non comparsa o chiuso il dibattimento, la Corte procede alla deliberazione, decidendo con una sola sentenza tutti i titoli di cassazione. La Corte decide entro tre mesi dalla data alla quale le vennero trasmessi il ricorso e gli atti.
2La decisione è firmata al protocollo da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare, se ne indica il motivo.
3La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice da lui designato.
4Il dispositivo della sentenza è comunicato per scritto alle parti entro quarantotto ore e diventa esecutivo da questa comunicazione. Se ne dà copia al Dipartimento delle istituzioni.
5La sentenza completata con i motivi è notificata successivamente alle parti, al più tardi entro un mese dalla decisione.
6Ogni sentenza della Corte di cassazione viene spedita in copia al presidente della Corte delle assise o al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
7Se non vi è dibattimento si procede per analogia.
II. Limiti dell’esame
Art. 295 1La Corte non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente; essa è vincolata dagli accertamenti di fatto del giudice del merito.
2Essa non è vincolata dalle motivazioni fatte valere dalle parti.
III. Effetti dell’accoglimento del ricorso
1. In generale
Art. 296 1In caso di accoglimento del ricorso, la Corte riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio.
2In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito; questa sarà composta da altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena.
2. Per gli accusati che non hanno presentato ricorso
Art. 297 Se la sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge, interessa altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi anche a questi.
E. Rinvio ordinato dal Tribunale federale
Art. 298 Le disposizioni di cui all’art. 296 si applicano anche ai casi di rinvio ordinati dal Tribunale federale.
CAPITOLO IV
Revisione
A. Sentenza di condanna
I. Casi
Art. 299 La revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo:
a) quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona;
b) quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa;
c) quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 397 CPS);
d) quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione motivata delle autorità europee.
II. Legittimazione
Art. 300 1La domanda di revisione può essere presentata, in ogni tempo durante o dopo l’espiazione della condanna, dal Procuratore pubblico o dal condannato.
2Verificandosi uno dei casi previsti dall’art. 299 lett. a), b) e c), il Procuratore pubblico è tenuto a presentare la domanda di revisione appena ne abbia avuto la notizia.
3Dopo la morte del condannato, la domanda può essere presentata dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo.
III. Procedimento per il giudizio della Corte
Art. 301 1La domanda di revisione con gli atti a cui si appoggia è diretta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale.
2Alla procedura sono applicate per analogia le disposizioni degli art. 291 e seguenti.
3Occorrendo, la Corte nomina un giudice relatore perché esamini i fatti prodotti, compia l’istruzione e faccia rapporto.
4Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove da parte della Corte di cassazione e revisione penale.
5La Corte può inoltre ordinare che sia sospesa l’esecuzione della sentenza.
IV. Giudizio sul merito
1. Rinvio
Art. 302 1Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti secondo l’atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro giudice della Pretura penale.77)
2Se viene accolta una domanda di revisione di un decreto di accusa cresciuto in giudicato, la Corte trasmette gli atti al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l’art. 55 della legge organica giudiziaria civile e penale.
2. Senza rinvio
Art. 303 1Se il condannato a favore del quale è stata domandata la revisione è morto, la Corte decide senza rimando alle Assise.
2Riconosciuta l’innocenza del condannato, la sentenza di condanna è annullata e la sua memoria è riabilitata.
V. Effetti del nuovo giudizio
Art. 304 1Se il condannato viene assolto con la nuova sentenza, quella precedente di condanna è annullata con tutti i suoi effetti.
2Al condannato si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.
3Se il condannato è confermato colpevole, la precedente sentenza di condanna rimane in vigore.
VI. Pubblicazione
Art. 305 1Le sentenze che annullano o riducono una condanna sono pubblicate in modo adeguato, su richiesta degli interessati.
2Gli interessati devono essere avvertiti del diritto di chiedere la pubblicazione.
B. Sentenza di assoluzione
I. Casi e legittimazione
Art. 306 Finché l’azione penale non è prescritta il Procuratore pubblico e la parte lesa possono chiedere la revisione di una sentenza di assoluzione, quando sia provato con sentenza definitiva che l’assoluzione fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reati dell’accusato o di terza persona, o quando l’accusato fa una confessione degna di fede.
II. Riassunzione del procedimento
Art. 307 1Ammessa la revisione della sentenza di assoluzione, il procedimento viene riassunto allo stadio d’istruzione.
2La domanda di revisione respinta una volta non può essere rinnovata per lo stesso motivo.
TITOLO X
Procedimenti speciali
CAPITOLO I
Procedura contro gli assenti
A. Procedimento davanti alla Corte
I. Citazione edittale
1. Contenuto
Art. 308 Il presidente della Corte d’assise, ricevuto l’atto di accusa, ordina una pubblicazione che deve contenere:
a) nome, cognome, età, luogo di nascita, condizione e professione dell’accusato;
b) l’indicazione del reato portato dall’atto di accusa;
c) l’intimazione all’accusato di comparire davanti alle Assise entro il termine fissato, non minore di un mese e non maggiore di sei mesi;
d) la comminatoria che, in caso di non comparsa, si procederà al giudizio contumaciale.
2. Pubblicazione
Art. 309 La citazione viene affissa nel luogo di dimora ultima dell’accusato e pubblicata per due volte nel Foglio ufficiale del Cantone, con un intervallo di almeno quindici giorni.
II. Fuga dopo emanazione dell’atto di accusa
Art. 310 Chi si è reso latitante dopo la trasmissione dell’atto di accusa al presidente viene citato a norma degli art. 308 e 309.
III. Presenza dell’accusato
Art. 311 Se l’accusato si presenta o viene arrestato, contro di lui si procede nelle forme ordinarie davanti alle Assise.
IV. Giudizio
Art. 312 Se l’accusato non si presenta, la Corte di assise, verificata la regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il Procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore.
V. Casi speciali
1. Contumacia dell’accusato a piede libero
Art. 313 1Nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte.
2In questo caso, quando la Corte ritenga che l’accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all’art. 237, può rinviare il processo, sentiti il Procuratore pubblico e il difensore.
2. Accusati presenti e contumaci
Art. 314 1Quando tra gli accusati nello stesso procedimento ve ne sono di presenti e di assenti, si procede contro i presenti nelle forme consuete, osservando però nella citazione i termini propri ai contumaci.
2Il giudizio è unico per gli assenti e i presenti.
3Eccezionalmente e quando la citazione contumaciale recasse soverchio ritardo, il presidente delle Assise può ordinare la disgiunzione dei procedimenti.
VI. Pubblicazione della sentenza
Art. 315 Il dispositivo della sentenza contumaciale è pubblicato nel Foglio ufficiale.
B. Revoca della contumacia
Art. 316 1Quando il condannato in contumacia venga arrestato o si presenti spontaneamente, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e che si faccia luogo alla procedura ordinaria del pubblico dibattimento. L’istanza deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell’azione penale applicati per analogia e decorrenti dal giudizio contumaciale.
2Se il condannato è in stato d’arresto, deve essere immediatamente avvertito del diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale.
3L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica.
4L’istanza di revoca è fatta al presidente del Tribunale penale cantonale, il quale dà le disposizioni per il pubblico dibattimento e può prorogare i termini affinché l’accusato abbia il tempo occorrente alla preparazione della sua difesa.
5Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, la Corte d’assise non entra nel merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.78)
CAPITOLO II
Procedura abbreviata79)
A. Istanza di procedura abbreviata
Art. 316a80) 1L’accusato può chiedere a qualsiasi stadio del procedimento, prima dell’emanazione dell’atto di accusa, che si proceda nei suoi confronti con procedura abbreviata; l’istanza deve essere firmata anche dal difensore.
2Il Procuratore pubblico decide discrezionalmente e senza obbligo di motivazione se respingere o dare seguito alla domanda.
B. Informazione alle parti lese
Art. 316b81) 1Se il Procuratore pubblico ritiene di dare seguito all’istanza, ne informa le parti lese e le eventuali parti civili, fissando un termine di dieci giorni per presentare le loro domande di risarcimento, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, verranno demandate al foro civile.
2Sono riservati i diritti delle vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica.
C. Atto di accusa
I. Principio
Art. 316c82) 1Se il Procuratore pubblico ritiene opportuna la procedura abbreviata, formula l’atto di accusa in base alle informazioni raccolte, senza far capo alle formalità previste dagli art. 196 e 197.
2Ottenuto il consenso delle parti, il Procuratore pubblico – con l’atto di accusa – deferisce formalmente l’accusato alla Corte delle Assise correzionali.
Contenuto
Art. 316d83) 1L’ atto di accusa deve indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 200 cpv. 1:
a) una proposta di pena superiore a tre mesi e non superiore a tre anni di detenzione e la sua eventuale sospensione condizionale;
b) l’eventuale multa;
c) l’eventuale indennizzo alla parte civile;
d) l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;
e) le eventuali proposte di misure di sicurezza, pene accessorie o altre misure.
2All’atto di accusa devono essere allegati gli atti del procedimento, come pure le dichiarazioni di consenso dell’accusato, del suo difensore e delle parti civili; tali dichiarazioni devono contenere l’avvertenza che esse non sono revocabili.
D. Dibattimento
I. Atti preparatori
Art. 316e84) Il presidente della Corte competente notifica l’atto di accusa entro tre giorni dalla ricevuta all’accusato, al suo difensore e alla parte civile, fissando il dibattimento di regola entro venti giorni da quando l’atto di accusa gli è stato trasmesso.
II. Svolgimento
Art. 316f85) 1Il dibattimento è diretto dal presidente senza la partecipazione degli assessori-giurati; al dibattimento devono essere presenti il Procuratore pubblico, l’accusato e il difensore e, solo se lo desiderano, le parti civili e i loro patrocinatori.
2Il presidente procede all’interrogatorio dell’accusato e all’esame degli atti e decide immediatamente, senza assumere altre prove e senza far procedere alle arringhe.
E. Sentenza
Art. 316g86) 1Il presidente valuta liberamente la legalità e l’opportunità della procedura abbreviata, come pure il fondamento e l’adeguatezza di fatto e di diritto dell’atto di accusa e delle proposte di pena.
2Il presidente comunica il suo giudizio alle parti seduta stante e ne espone verbalmente i motivi essenziali.
3In caso di conferma dell’atto di accusa, il dispositivo viene intimato alle parti entro dieci giorni.
4In caso contrario, gli atti vengono rinviati al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l’art. 55 LOG per la riattivazione del procedimento secondo la procedura ordinaria.
5Contro la sentenza non è dato il rimedio del ricorso per cassazione.
CAPITOLO III87)
Indennità
A. Diritto all’indennità
I. Dell’accusato
Art. 317 L’accusato prosciolto ha diritto a un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.
II. Detenzione illegale
Art. 318 Chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un’indennità.
III. Revisione
Art. 319 Se in seguito alla revisione di un processo penale viene pronunciata l’assoluzione o una pena inferiore a quella subita, il condannato ha diritto a un’indennità ai sensi degli art. 317 e 318.
B. Procedura
Art. 320 1La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 317 deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
2La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 318 deve essere presentata entro un anno dalla decisione che accerta l’illegalità della detenzione.
3La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 319 deve essere presentata entro un anno dalla sentenza emanata a seguito della revisione.
4Le domande d’indennità devono essere inviate alla Camera dei ricorsi penali, che decide sull’ammissibilità e sull’ammontare dell’indennità, sentiti il Procuratore pubblico e, se del caso, il denunciante o la parte civile.
5La procedura è gratuita.
C. Successione nel diritto
Art. 321 In caso di morte dell’avente diritto, l’azione passa ai suoi eredi.
D. Regresso
Art. 322 Il denunciante, il querelante, la parte civile e il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l’indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; il giudizio spetta all’autorità che ha accordato l’indennità.
E. Indennità alla parte lesa
Art. 32388) 1L’assegnazione di un’indennità alla parte lesa in conformità dell’art. 60 CPS è decretata:
a) dal presidente del Tribunale penale cantonale se il reato è di competenza della Corte delle assise criminali o della Corte delle assise correzionali;89)
b) dal giudice della Pretura penale negli altri casi.90)
c) …91)
2L’istanza è presentata per scritto; è notificata al Dipartimento delle istituzioni ed al condannato per le loro osservazioni da presentare entro il termine di dieci giorni.
CAPITOLO IV92)
Riabilitazione, grazia e casellario giudiziale
A. Riabilitazione
I. Competenza
Art. 32493) Il giudizio sulla domanda di riabilitazione (art. 77-81 CPS) è di competenza del presidente del Tribunale penale cantonale.
II. Istanza e procedura
Art. 325 1L’istanza di riabilitazione è presentata al presidente del Tribunale penale cantonale ed è accompagnata dalla sentenza di condanna.
2La domanda è trasmessa al Procuratore pubblico che presenta il suo avviso.
3l presidente assume d’ufficio le necessarie informazioni.
III. Notificazione del giudizio
Art. 326 1Se il giudice pronuncia la riabilitazione, una copia della decisione è trasmessa al municipio del comune di domicilio del riabilitato.
2La decisione di riabilitazione è comunicata al riabilitato, il quale può farla pubblicare nel Foglio ufficiale.
IV. Spese
Art. 327 Le spese sono sopportate dal richiedente. Tuttavia il giudice può esonerarlo dal pagamento dalle stesse.
B. Grazia
Art. 328 Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio ed è disciplinato da una legge speciale.
C. Casellario giudiziale
Art. 32994) 1Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico.
2Il Servizio di coordinamento cantonale è l’autorità competente per la cancellazione d’ufficio (art. 41 cifra 4; art. 49 cifra 4, cpv. 2 CPS).
3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.
CAPITOLO V95)
Cauzione preventiva
Competenza
Art. 330 Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è l’autorità competente per esigere la cauzione preventiva da chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto, quando vi è motivo per temere che la minaccia venga attuata o quando una persona già condannata per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione di ripeterlo (art. 57 CPS).
CAPITOLO VI96)
Diritto penale amministrativo
Autorità competenti
Art. 331 1Quale agente ufficiale che deve essere presente alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo è designato il sindaco o un membro del municipio del comune dove trovasi l’immobile.
2Il Procuratore pubblico è l’autorità competente ad emanare l’ordine di arresto in conformità dell’art. 53 della legge precitata. Sono riservate le competenze del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
TITOLO XI
Disposizioni speciali
A. Designazione del medico specialista giusta
l’art. 120 CPS
Art. 332 1Il medico cantonale è competente per designare, in modo generale o caso per caso, i medici specialisti autorizzati a rilasciare il parere specialistico in vista dell’interruzione della gravidanza, in conformità dell’art. 120 del Codice penale svizzero.
2Il Consiglio di Stato disciplina la procedura tramite regolamento.
B. Patronato penale
I. Organizzazione
Art. 333 1L’istituto del patronato penale, secondo gli art. 47 e 379 CPS, è assicurato dal Servizio di patronato penale del Cantone Ticino.
2Il Servizio di patronato dipende direttamente dal Dipartimento delle istituzioni, che ne esercita la sorveglianza.
3Per ogni persona sottoposta al patronato è designato un patrono.
II. Trasferimento
Art. 334 Se la persona affidata al patronato si trasferisce in un altro Cantone, il Servizio di patronato può chiedere al nuovo Cantone l’assunzione del mandato di patronato.
III. Regolamento
Art. 335 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento l’organizzazione e le norme di funzionamento del Servizio di patronato.
C. Querela per il reato di trascuranza degli
obblighi di mantenimento
Art. 336 I Dipartimenti cantonali delle istituzioni e delle opere sociali97)sono le autorità designate a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall’art. 217 CPS.
TITOLO XII
Esecuzione dei giudizi
A. In generale
Art. 337 1Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone. La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.
2Per l’esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli art. 352 e seguenti del CPS.
B. Pene privative della libertà
Art. 338 1Le pene privative della libertà sono scontate secondo le norme del Codice penale e delle leggi speciali.
2Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure di cui agli art. 42, 43, 44 e 100 bis CPS.
3Il Dipartimento è pure l’autorità competente per far eseguire per prima la misura o la pena che sembra più urgente o più appropriata, se vi è cumulo di misure a tenore degli art. 43, 44 o 100 bis CPS o se quest’ultime sono cumulate con un internamento a tenore dell’art. 42 CPS o con pene privative della libertà (art. 2 cpv. 8 OCP 1).
C. Consiglio di vigilanza
I. Competenze
Art. 339 1Il Consiglio di vigilanza è l’autorità competente:
a) a concedere e revocare la liberazione condizionale dei condannati; a stabilirne le condizioni; e a ricollocarli nello stabilimento (art. 38 CPS);
b) a ordinare la cessazione dell’internamento, del collocamento in una casa di salute o di custodia e del trattamento ambulatorio di un condannato, quando non esista più la causa che ha dato luogo alla misura; la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento o dal trattamento quando la causa della misura non sia completamente cessata (art. 43 cifra 4 CPS);
c) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato che dal giudice è stato internato quale delinquente abituale (art. 42 cifra 4 CPS);
d) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato collocato dal giudice in una casa di educazione al lavoro (art. 100 ter cifra 1 CPS), a decidere se la misura sia da togliere o da continuare, se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora adempiute dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento (art. 100 ter cifra 2 CPS), a far eseguire la misura in un penitenziario (art. 100 bis cifra 4 CPS);
e) a ordinare la liberazione dei condannati collocati in un asilo per alcolizzati o tossicomani (art. 44 cifra 4 cpv. 1 CPS) e la cessazione del trattamento ambulatorio, a concedere e revocare la liberazione condizionale di questi condannati (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS, art. 45 cifra 3 CPS), a stabilirne le condizioni (art. 45 cifra 2 CPS) e a sottoporli al patronato (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS);
f) a decidere se e a quali condizioni l’espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova (art. 55 cpv. 2 CPS) e a pronunciare la revoca di questo beneficio (art. 55 cpv. 4 CPS).
2L’istanza di cessazione dell’internamento, del collocamento in una casa di cura o di custodia, in un asilo per alcolizzati o tossicomani, in una casa di educazione al lavoro, del trattamento ambulatorio di un condannato può essere presentata dall’interessato o dal Dipartimento delle istituzioni.
3Il Consiglio di vigilanza esamina d’ufficio se e quando debba essere ordinata la liberazione condizionale o a titolo di prova (art. 45 cifra 1 CPS).
4La domanda di revoca della liberazione condizionale può essere presentata dal Dipartimento delle istituzioni o dal Procuratore pubblico.
5Per garantire l’espiazione della pena residua derivante dall’eventuale revoca della liberazione condizionale, il Consiglio di vigilanza può, se v’è il pericolo di fuga, chiedere alla Camera dei ricorsi penali, con istanza motivata, il mantenimento in carcere dell’interessato.98)
6In caso di mantenimento della carcerazione, l’interessato può chiedere in ogni tempo, mediante istanza diretta al Consiglio di vigilanza, di essere messo in libertà provvisoria; la decisione negativa può essere impugnata mediante ricorso alla Camera dei ricorsi penali.99)
II. Procedura
Art. 340 1Nei procedimenti di fronte al Consiglio di vigilanza il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest’ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
2Il condannato può valersi dell’assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria concernenti l’accusato.100)
3Il Consiglio di vigilanza decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento le necessarie informazioni in merito al condannato.
4All’esclusione e alla ricusa dei membri del Consiglio di vigilanza si applicano per analogia gli art. 40-46, ad eccezione dell’art. 40 lett. e); la domanda di ricusa viene trasmessa alla Camera dei ricorsi penali.101)
5Le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di vigilanza sono disciplinate dal Consiglio di Stato con regolamento.102)
III. Ricorso
Art. 341 1Contro le decisioni del Consiglio di vigilanza è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali; il ricorso è presentato in tre copie entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione del presidente della Camera dei ricorsi penali.
3Il ricorso è intimato al Consiglio di vigilanza con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
4Per il rimanente è applicabile l’art. 286 cpv. 2, 3 e 4.
D. Casi particolari I. art. 51 e 54 CPS
Art. 342 1L’incapacità e l’ineleggibilità a membro di un’autorità o a funzionario oppure la interdizione di esercitare una professione, un’industria e un commercio devono essere comunicate al Consiglio di Stato (art. 51 e 54 CPS).
2Il Consiglio di vigilanza è l’autorità competente per decidere se e a quali condizioni il condannato liberato condizionalmente può esercitare a titolo di prova la sua professione, la sua industria o il suo commercio (art. 54 cpv. 2 CPS) e per pronunciare la revoca di questo beneficio (art. 54 cpv. 4 CPS).
II. Art. 53 CPS
Art. 343 La privazione dell’autorità parentale e della tutela o curatela deve essere comunicata al Dipartimento delle istituzioni, il quale provvede per l’esecuzione (art. 53 CPS).
III. Art. 56 CPS
Art. 344 Il divieto di frequentare osterie deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento delle istituzioni (art. 56 CPS).
IV. Pubblicazioni
Art. 345 Le pubblicazioni previste dagli art. 59 e 61 CPS sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.
E. Multe
Art. 346 Ogni decisione di condanna a multa fissa il termine di pagamento, il quale non può essere inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi e decorre dal giorno in cui la decisione è cresciuta in giudicato.
F. Competenze del presidente del Tribunale penale cantonale e del giudice della Pretura penale103)
Art. 347 1Il presidente del Tribunale penale cantonale è competente:
a) a decretare la commutazione della multa in arresto;
b) a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;
c) ad ammettere il condannato al riscatto della multa con il lavoro libero eseguito per lo Stato o per un comune;
d) a escludere la commutazione della multa in arresto quando l’esclusione è richiesta a sentenza pronunciata;
e) a revocare l’espulsione decretata con sentenza penale;
f) a prorogare il termine di pagamento, accordare altre agevolazioni o, eventualmente, ridurre l’importo del credito dovuto per illecito profitto.
2Nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), il presidente decide su semplice istanza del condannato, sentito il preavviso del Procuratore pubblico, e nel caso della lett. f) sentito il preavviso dell’autorità di esecuzione delle pene.
3Nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, le competenze previste dal presente articolo spettano al giudice della Pretura penale.104)
G. Misure per gli anormali mentali
Art. 348 Nei casi contemplati dall’art. 43 CPS, la decisione di internamento, di collocamento in casa di salute o di custodia o di trattamento ambulatorio è di competenza:
a) della Corte o del magistrato giudicante in caso di assoluzione per impunibilità dell’agente o di condanna di persona di responsabilità scemata;
b) del presidente del Tribunale penale cantonale in caso di decreto di abbandono del Procuratore pubblico per impunibilità dell’agente.
H. Revoca della sospensione condizionale della pena
Art. 349 1La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art. 41 cifra 3 CPS è pronunciata:
a) dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
b) negli altri casi dal presidente del Tribunale penale cantonale se la condanna è stata pronunciata dalla Corte delle assise criminali o dalla Corte delle assise correzionali; dal giudice della Pretura penale se la condanna è stata da lui pronunciata o per decreto di accusa.105)
2La proposta di revoca è presentata dal Procuratore pubblico nel caso di cui alla lett. a), dal Procuratore pubblico o dal Dipartimento delle istituzioni nei casi di cui alla lett. b) del primo capoverso. Il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.
I. Confisca
Art. 350 1Nei casi di cui agli art. 58 e 59 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale. 106)
2Quando la confisca sia ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale; la domanda di confisca è presentata dal Procuratore pubblico.
3Nel caso di cui al cpv. 2, si applicano le norme della procedura civile; il tribunale può sempre assumere prove d’ufficio.
4Sono riservati i diritti particolari della parte lesa o di terzi giusta l’art. 59 CPS, da far valere nelle vie civili ordinarie.
TITOLO XIII
Disposizione transitoria
Disposizione transitoria
Art. 351 1Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l’atto di accusa.
2In tutti gli altri casi è applicata la presente legge, restando però ferma la validità degli atti precedentemente compiuti.
Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.107)
Pubblicato nel BU 1995, 483.
Note:
1) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
2) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
3) Cpv. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
4) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
5) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
6) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
7) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
8) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
9) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
10) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
11) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
12) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
13) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 2002, 125.
14) Art. abrogati dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
15) Art. abrogati dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
16) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 1997, 279.
17) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
18) Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
19) Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
20) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
21) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
22) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
23) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedenti modifiche: BU 1997, 279; 1998, 424.
24) Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
25) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
26) Nota marginale modificata dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
27) Art. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
28) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
29) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
30) Cpv. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
31) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
32) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
33) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
34) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
35) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
36) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
37) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
38) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
39) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
40) Nota marginale modificata dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 – BU 2005, 141.
41) Art. modificato dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 – BU 2005, 141.
42) Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
43) Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
44) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
45) Frase modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
46) Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
47) Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
48) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
49) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
50) Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
51) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
52) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
53) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
54) Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
55) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
56) Cpv. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
57) Cpv. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
58) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
59) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
60) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
61) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
62) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
63) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
64) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61; introdotta dalla L 25.3.2002 – BU 2002, 125.
65) Capitolo modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
66) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
67) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
68) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
69) Lett. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
70) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
71) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
72) Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
73) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
74) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
75) Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
76) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
77) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
78) Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
79) Sottotitolo introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
80) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
81) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
82) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
83) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
84) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
85) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
86) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
87) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
88) Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 2.11.2000 – BU 2000, 323.
89) Lett. modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
90) Lett. modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
91) Lett. abrogata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61; introdotta dalla L 25.3.2002 – BU 2002, 125.
92) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
93) Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 2.11.2000 – BU 2000, 323.
94) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
95) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
96) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
97) La denominazione Dipartimento delle opere sociali è modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 – BU 2002, 76.
98) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
99) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
100) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 1998, 424.
101) Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
102) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
103) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
104) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
105) Lett. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125; precedente modifica: BU 2000, 323.
106) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
107) Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 – BU 1995, 483.
Tratto dal sito ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino
sito ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino
Codice di procedura civile del Canton Ticino
(del 17 febbraio 1971)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 5 gennaio 1954 n. 463 del Consiglio di Stato,
decreta:
LIBRO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Del Giudice
Capitolo I
Della giurisdizione e della competenza in generale
Dei giudici ordinari
Art. 1 La giurisdizione civile salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme di questo codice.
Inderogabilità della giurisdizione e della competenza
Art. 2 La giurisdizione e la competenza possono essere derogate per accordo delle parti solo nei casi stabiliti dalla legge.
Determinazione della giurisdizione e della competenza
Art. 3 La giurisdizione e la competenza sono determinate dallo stato di fatto esistente al momento della presentazione della domanda. I successivi mutamenti hanno rilevanza solo in quanto sanano difetti di giurisdizione o di competenza.
Capitolo II
Della competenza per materia e per valore
Determinazione della competenza in generale
Art. 4 1La competenza per ragione di materia e di valore è regolata dalla legge.
2Se la legge fa dipendere la competenza dal valore dell’oggetto in lite e questo sia determinabile, si applicano gli articoli che seguono.
Determinazione del valore
Art. 5 1Se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda.
2Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e le ripetibili, fatti valere come accessori, i diritti riservati, la pubblicazione della sentenza non sono computati.
Cumulo di domande
Art. 6 1Quando vengono simultaneamente proposte più domande, il loro valore si somma, eccetto:
a) che le stesse si escludano a vicenda, o siano fatte valere in via alternativa o eventuale;
b) che l’una sia accessoria all’altra;
c) che si tratti di litisconsorzio necessario o di solidarietà attiva o passiva, o infine di una obbligazione indivisibile.
2La domanda di maggior valore fa stato in tutti questi casi.
Prestazioni periodiche
Art. 7 1Se la lite verte su prestazioni periodiche di durata determinata, fa stato il corrispondente valore in capitale, a meno che la controversia si riferisca soltanto a singole prestazioni.
2Il valore del capitale per le prestazioni vitalizie si determina secondo le tavole e i tassi di capitalizzazione in uso.
3Se la durata delle prestazioni è incerta o perpetua, il valore si determina cumulando venti annualità.
Locazione e affitti
Art. 8 Il valore delle controversie sulla validità o sulla continuazione di una locazione o di un affitto si determina cumulando i canoni relativi al periodo controverso.
Valore dei beni mobili e immobili
Art. 9 1Il valore delle cause concernenti beni mobili o immobili si determina in base alla domanda.
2Se la controversia concerne l’usufrutto o la nuda proprietà, fa stato la metà del valore dei beni ai quali i diritti si riferiscono.
3Nelle controversie relative a servitù o diritti di vicinato, il valore è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente se questa è maggiore.
4Gli oneri fondiari e le rendite fondiarie sono equiparati, per la determinazione del valore, alle servitù. Se la lite verte sull’esistenza di questi diritti, fa stato il valore iscritto a registro fondiario giusta l’art. 783 CCS rispettivamente quello del credito.
Diritti di pegno
Art. 10 1Nelle cause aventi per oggetto un diritto di pegno o di ritenzione il valore è determinato dal credito garantito.
2Se il valore della cosa su cui è costituito il pegno o il diritto di ritenzione è inferiore a quello del credito, fa stato il valore della cosa.
Cause previste dalla legge federale sull’esecuzione
e sul fallimento
Art. 11 Nelle azioni previste dalle legge federale sulla esecuzione e sul fallimento il valore della domanda si determina come segue:
a) nelle azioni di rivendicazione (art. 107 e 108 LEF), di esclusione di beni dal fallimento (art. 242 LEF), di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF) e nelle cause di opposizione al decreto di sequestro (art. 278 LEF) fa stato il valore di stima dei beni;[1]
b) nelle azioni revocatorie (art. 285-288 LEF) fa stato il valore dell’atto da revocare;
c) nelle cause di contestazione di graduatoria (art. 148 e 250 LEF) fa stato l’importo affermato o contestato.
La stessa disposizione è applicabile quando la contestazione verte sul rango del credito;
d) nelle cause di partecipazione al pignoramento (art. 111 LEF) e di accertamento del credito o del rango nel concordato (art. 315 LEF) fa stato l’importo del credito per il quale si procede;[2]
e) in tutti gli altri casi qui non espressamente previsti il valore è determinato dall’oggetto della domanda conformemente alle disposizioni di questa legge.
Riconvenzione
Art. 12 1I giudici di pace e i pretori giudicano delle azioni riconvenzionali contenute nei limiti della loro competenza inappellabile, anche se, riunite alla domanda principale, la eccedono.
2Se la domanda riconvenzionale eccede i limiti della competenza del giudice di pace adito, questi deve, entro quindici giorni, rimettere d’ufficio la causa al pretore territorialmente competente a statuire sull’azione principale.
3Se questa non eccede i limiti della sua competenza inappellabile, il pretore dispone per l’ulteriore corso della causa, citando le parti per il proseguimento del processo.
4Se invece la riconvenzione eccede tali limiti, il pretore assegna al convenuto un termine perentorio non superiore a dieci giorni per la presentazione dell’allegato di risposta e riconvenzione; se il termine non è osservato, la causa è rinviata dal pretore al giudice di pace, che proseguirà nell’istruzione del processo sulla sola azione principale.
5Se la domanda riconvenzionale eccede la competenza inappellabile del pretore adito con l’azione principale, questi assegna al convento un termine perentorio come al capoverso precedente; se il termine non è osservato, il pretore ordina il proseguimento del processo sulla sola azione principale.
6Se si tratta di pretese compensabili e il convenuto riconosce la domanda principale, la trasmissione della causa al pretore e l’assegnazione di un termine per la presentazione del nuovo allegato ha luogo soltanto qualora la differenza tra le due domande superi la competenza del giudice adito.
Valore non determinato o contestato
Art. 13 Se l’attore non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il Giudice lo determina mediante ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze.
Liti di natura non patrimoniale o
di valore non determinabile
Art. 14 Se la domanda è di natura non patrimoniale o se il suo valore non può essere determinato, la controversia è di competenza appellabile del pretore, riservate le disposizioni di leggi speciali.
Determinazione del valore della causa in sede di appello
Art. 15 Quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza.
Capitolo III
Della competenza per territorio
Determinazione del foro[3]
Art. 16[4] 1La competenza per territorio è regolata dalla legge federale sul foro in materia civile.
2Questa legge federale si applica anche per la determinazione del foro nelle azioni sottoposte al diritto privato cantonale.
Art. 17 …[5]
Art. 18 …[6]
Art. 19 …[7]
Art. 20 …[8]
Art. 21 …[9]
Art. 22 …[10]
Art. 23 …[11]
Art. 24 …[12]
Capitolo IV
Dei conflitti di competenza
Designazione del giudice competente
Art. 25 1Quando un giudice dichiara la sua incompetenza e un altro giudice presso il quale la causa è stata riproposta si dichiara egli pure incompetente, la Camera civile di appello designa, su istanza di parte, il giudice competente.
2La domanda deve essere presentata entro il termine e nelle forme previste per l’appellazione contro la decisione dell’ultimo giudice.
Capitolo V
Dell’esclusione e della ricusazione
Esclusione
Art. 26 Ogni giudice o segretario è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni:
a) se è marito, moglie, partner registrato, convivente, ascendente o discendente, patrigno o matrigna, figliastro o figliastra, fratello o sorella, fratellastro o sorellastra, zio o zia, nipote, suocero o suocera, genero o nuora, cugino o cugina, cognato o cognata di una delle parti o dei patrocinatori o procuratori;[13]
b. se egli, o i suoi congiunti nei suddetti gradi hanno interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
c. se ha dato un referto nella causa, se è stato patrocinatore di una parte, o ha deposto in essa come perito, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro; o vi è intervenuto come procuratore pubblico o giudice dell’istruzione e dell’arresto;[14]
d. se è tutore, curatore, datore di lavoro, erede presunto di una delle parti, se inoltre è amministratore o gerente di una persona giuridica che ha interesse nella causa.
Ricusazione
Art. 27 Le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi, come pure:
a. se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti;
b. in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni.
Procedimento
1) esclusione
Art. 28 1Il giudice o il segretario che riconosce in sé un caso di esclusione, ha l’obbligo di astenersi dal suo ufficio e di darne immediatamente comunicazione alle parti.
2Una parte che vuol contestare l’esclusione deve presentare la relativa domanda entro 5 giorni: questa viene trasmessa per decisione al giudice competente giusta l’art. 31.
3Se il giudice o il segretario omette di escludersi, la parte può proporre domanda perché venga dichiarata l’esclusione nei modi previsti per la ricusazione.
2) ricusazione
Art. 29 1Il giudice o il segretario che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l’obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti, le quali possono proporre le proprie osservazioni entro il termine di 5 giorni.
2Le parti devono proporre la ricusazione mediante domanda motivata al giudice stesso; questa deve essere immediatamente comunicata alla parte avversa, che può presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni.
3Il giudice o il segretario ricusato deve dichiarare entro lo stesso termine, se e quali motivi di ricusazione ammette.
4Se l’istanza di ricusazione è fondata su una delle ragioni di cui all’art. 27, non può essere proposta dalla parte che, venutane a conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente lasciato passare ad atti successivi.
3) decisione
Art. 30 1La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del giudice di pace spetta al pretore della giurisdizione; quella del pretore alla Camera civile del Tribunale di appello; quella del segretario al giudice da cui dipende.
2La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione dei giudici del Tribunale di appello spetta alla Camera adita cui appartengono i giudici ricusati, completata con altri giudici o supplenti del tribunale; se è ricusato l’intero tribunale si procede in conformità della legge organica giudiziaria.
3Il giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato.
4Il giudice che statuisce sulla ricusazione o sulla esclusione, decide quali degli atti compiuti dal primo giudice devono essere annullati.
4) effetti
Art. 31 1Il corso della causa rimane sospeso nel caso di esclusione o di ricusazione del giudice.
2Nelle cause a procedura appellabile il segretario provvede nondimeno alla notificazione degli allegati scritti e, in caso di urgenza, all’esecuzione di tutti quegli atti cautelari o di istruzione richiesti dalle circostanze.
3L’esclusione o la ricusazione del solo segretario non ha effetto sospensivo. Fino alla decisione dell’istanza, egli viene sostituito dal segretario aggiunto o, in sua mancanza, da altra persona idonea designata dal pretore o dal presidente della Camera civile del tribunale d’appello.
Capitolo VI
Art. 32 …[15]
Art. 33 …[16]
Art. 34 …[17]
TITOLO II
Del procuratore pubblico
Art. 35 …[18]
Art. 36 …[19]
Art. 37 …[20]
TITOLO III
Delle parti e dei loro patrocinatori
Capitolo I
Delle parti
Sezione I
Delle parti in generale
Capacità processuale
Art. 38 1Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri.
2Le persone civilmente incapaci e quelle inabilitate devono essere rappresentate, assistite o autorizzate al processo, a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro incapacità.
3Ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati, capaci di discernimento spetta la capacità processuale per la tutela dei diritti di cui possono liberamente disporre.
Esercizio personale della capacità processuale
Art. 39 1La capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali.
2Quando il giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.[21]
3La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.[22]
Comparsa delle parti
Art. 40 1Le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore.
2La parte deve comparire in persona se la legge o il giudice gliene fanno obbligo.
Sezione II
Del litisconsorzio
Litisconsorzio necessario
Art. 41 1Un diritto che può essere esercitato soltanto da una comunione di persone deve essere fatto valere congiuntamente da tutte le persone interessate, se attrici, rispettivamente contro tutte congiuntamente, se convenute.
2Il litisconsorzio è pure necessario nei casi in cui la sentenza avrà effetto costitutivo nei confronti di più persone.
Litisconsorzio facoltativo
Art. 42 Più persone possono agire o essere convenute nel medesimo processo per pretese diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune.
Norme per il litisconsorzio in generale
a) procedimento
Art. 43 1I litisconsorti procedono congiuntamente in tutti gli atti processuali salvo che esistano ragioni particolari ad alcuno di essi.
2Più litisconsorti convenuti possono difendersi con un’unica comune risposta o con risposte singole.
3Se il giudice non dispone altrimenti l’istruttoria ed il giudizio avvengono in comune.
b) congiunzione di cause
Art. 44 Su istanza di parte, la Camera civile di appello può ordinare la congiunzione, al foro di uno dei litisconsorti, delle cause che si trovassero pendenti avanti a giudici diversi.
Norme per il litisconsorzio necessario
a) omessa partecipazione di litisconsorte alla petizione
Art. 45 1Il giudice che constata la mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione sospende il corso della causa ed invita le persone che hanno proposto l’atto stesso a provvedere entro un termine adeguato alla sua completazione.
2Se la completazione non avviene, il giudice stralcia la causa dal ruolo.
3Sono riservati i casi per i quali è giustificato un provvedimento cautelare.
b) omessa partecipazione ad un altro atto processuale
Art. 46 1Se un litisconsorte non partecipa ad un altro atto processuale, l’istruzione della causa continua, ritenuto che il litisconsorte diligente rappresenta gli altri.
2La medesima disposizione si applica all’appello principale, all’appello adesivo, e alla risposta all’atto di appello.
c) completazione dell’indicazione della controparte
Art. 47 Quando l’atto processuale è stato diretto solo contro parte degli interessati, il giudice invita la parte che lo ha presentato a volervi rimediare entro un termine adeguato, con la comminatoria dello stralcio della causa dal ruolo, come all’art. 45.
Norme per il litisconsorzio facoltativo
Art. 48[23] Nel litisconsorzio facoltativo, i litisconsorti non profittano degli atti processuali, ivi comprese le impugnazioni, compiuti da altri litisconsorti.
Sezione III
Dell’intervento
Modalità
Art. 49 1Chiunque crede di avere un interesse giuridico in una lite tra altre persone, può intervenirvi in ogni stadio di causa.
2L’intervento è principale o accessorio.
Intervento principale
Art. 50 1Il terzo interviene in via principale quando fa valere, verso tutte le parti od alcune di esse, un diritto proprio totale o parziale sopra l’oggetto della controversia o dipendente dal titolo dedotto nel processo.
2Tale intervento si propone mediante azione ordinaria in contraddittorio con le parti in lite.
3Il giudice può disporre mediante ordinanza la sospensione della prima causa fino a decisione della seconda, oppure la loro congiunzione secondo la natura dei casi.
Intervento accessorio
Art. 51 1Chiunque rende attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest’ultima.
2L’intervento è ammissibile in ogni stadio di causa ed anche in sede di impugnazione della sentenza.
3L’intervento accessorio si propone mediante domanda scritta contro tutte le parti in lite, contenente l’indicazione precisa del preteso interesse e la designazione della parte in favore della quale l’intervento ha luogo.
4La domanda viene decisa mediante decreto (art. 96).
5L’appello ha effetto sospensivo.
6Una copia degli atti giudiziari deve essere notificata all’interveniente.
Diritto dell’interveniente in via accessoria
1) in generale
Art. 52 1L’interveniente deve accettare la causa nello stadio in cui si trova. Egli può compiere gli atti processuali che non siano incompatibili con quelli della parte che assiste.
2L’interveniente potrà proporre i propri atti indipendentemente dalla parte in favore della quale è intervenuto, nel caso in cui il giudizio fra le parti principali facesse stato anche nei suoi confronti.
2) rappresentanza
Art. 53 L’interveniente può assumere, con l’autorizzazione della parte assistita, la continuazione del processo in qualità di rappresentante e in nome di quest’ultima.
Assunzione del processo
Art. 54 1Prestando garanzia per l’esecuzione del giudizio e con il consenso della parte assistita, il terzo può assumere la causa in luogo di quest’ultima, che viene dimessa dalla lite.
2La sentenza cresce allora in giudicato anche nei confronti della parte estromessa.
3La parte che è subentrata in lite può opporre all’estromesso, nel processo con quest’ultimo, le eccezioni di cui all’art. 55.
Effetti dell’intervento accessorio
Art. 55 L’interveniente non può contestare il giudizio emanato tra le parti principali, eccetto nei casi seguenti:
a) se non ha potuto proporre atti processuali perché intervenuto tardivamente senza sua colpa o perché impedito dalla parte principale;
b) se la parte principale ha omesso per dolo o per negligenza grave la produzione di mezzi di azione o di difesa.
Sezione IV
Della denuncia di lite
Denuncia
Art. 56 1La parte che in caso di soccombenza crede di avere diritto a garanzia, regresso o indennità verso un terzo, o che teme da un terzo una molestia, può in ogni stadio di causa denunciargli la lite.
2Il terzo può per gli stessi motivi denunciarla ad un altro, e così di seguito.
3La denuncia della lite tiene luogo della chiamata in causa ove sia prevista da convenzione o dal diritto civile.
Forma della denuncia
Art. 57 La denuncia della lite è notificata al giudice e deve indicare il motivo nonché lo stato nel quale si trova la lite: il giudice la intima al terzo ed alla parte avversa.
Diritti del denunciato
1) intervento
Art. 58 Il denunciato può intervenire in lite giusta gli art. 49 segg. ed esercitare i diritti di cui agli art. 52 segg. Per il suo intervento non occorre la domanda di cui all’art. 51 cpv. 3.
2) mancato intervento
Art. 59 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, la causa continua nei confronti del denunciante.
Effetti della denuncia
Art. 60 La denuncia della lite ha gli effetti di cui all’art. 55.
Diffida al denunciato di sostenere il processo
1) in generale
Art. 61 1Se il denunciante non vuole stare in causa, oppure se intende riconoscere la pretesa dell’attore, o assoggettarsi ad un arbitrato, egli deve far fissare dal giudice al denunciato un termine perentorio entro il quale questi dovrà dichiarare se accetta la decisione del denunciante o se intende assumere la continuazione del processo ai sensi degli art. 53 e 54.
2Il denunciante può chiedere al denunciato, che assume la rappresentanza, di prestare cauzione per il pregiudizio che gli potrebbe derivare dal proseguimento del processo.
3Se il denunciato rifiuta di entrare in causa o se resta silente, il denunciante ha diritto di accettare la domanda dell’attore o di recedere dalla lite o di assoggettarsi all’arbitrato.
4La desistenza ha gli effetti di cui all’art. 55.
2) estromissione dell’obbligato
Art. 62 La parte convenuta per una prestazione contesa fra più contendenti può denunciare la lite a colui che pretende di essere creditore e sarà estromessa dal processo se deposita l’importo litigioso a favore dell’avente diritto.
3) estromissione del possessore
Art. 63 La parte convenuta come possessore di una cosa che pretende detenere a nome d’un terzo può far fissare a questi un termine dal giudice giusta l’art. 61 cpv. 1, entro il quale dovrà dichiarare se assume in proprio la causa del denunciante. Si applicano le disposizioni dell’art. 61 cpv. 3-4.
Capitolo II
Dei patrocinatori[24]
Rappresentanza processuale
Art. 64 1Quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CCS; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF).[25]
2La Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e la Legge sull’avvocatura stabiliscono le norme concernenti l’Ordine degli avvocati, l’ammissione della professione, la disciplina e la responsabilità degli avvocati. [26]
3I praticanti possono esercitare la rappresentanza processuale sotto la vigilanza dell’avvocato presso il quale esercitano la pratica.
Estensione della rappresentanza processuale
Art. 64a[27] 1La rappresentanza processuale è pure riconosciuta a:
– rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria
– fiduciari con l’autorizzazione cantonale
– amministratori d’immobili oggetto della lite
limitatamente alle cause:
a) derivanti da contratto di locazione o d’affitto di valore inappellabile (art. 291 segg. CPC);
b) proposte nella procedura per controversie in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di affitto (art. 404 segg. CPC);[28]
c) proposte con istanza di sfratto (art. 506 segg. CPC);
d) derivanti da contratto di locazione e d’affitto e relative a procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) e sommari in tema di esecuzione e fallimenti (art. 19 segg. LALEF);[29]
e) derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416-418 CPC;
f) derivanti da controversie tra fornitori e consumatori finali.
2Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che:
a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato. È applicabile l’art. 65 cpv. 3 CPC;
b) siano domiciliate nel Cantone Ticino ed in possesso dell’esercizio dei diritti civili;
c) siano degni di fiducia e non esistano a loro carico attestati di carenza di beni;
d) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 39 cpv. 2 CPC).
3Nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa.[30] .
4Gli enti e le corporazioni del diritto pubblico possono farsi rappresentare dai membri dei loro organi o da loro funzionari espressamente autorizzati a tal fine.[31]
Procura processuale
Art. 65 1L’avvocato deve essere autorizzato mediante procura ed ha la funzione di rappresentante diretto della parte ai sensi dell’art. 32 CO.
2La procura processuale comprende la facoltà di compiere tutti gli atti processuali. È tuttavia necessaria una esplicita autorizzazione per gli atti che pongono fine alla lite senza sentenza (transazione, desistenza, acquiescenza) nonché per la stipulazione del compromesso arbitrale.
3La procura deve essere stesa nella forma scritta e va unita al primo atto di causa.
4Gli atti processuali compiuti dal procuratore hanno effetto per la parte come se fossero da questa personalmente compiuti.
Art. 66 …[32]
Retribuzione
Art. 67 1Il patrocinatore d’ufficio è indennizzato dalla parte se è nominato conformemente all’art. 39.
2Nel caso di assistenza giudiziaria, il patrocinatore d’ufficio riceverà dallo Stato un’indennità secondo quanto stabilito dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.[33]
Capitolo III
Dei doveri delle parti e dei patrocinatori
Doveri delle parti
Art. 68 1Le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l’andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive.
2In caso di mancanza a tale dovere il giudice potrà infliggere alla parte, mediante ordinanza motivata, un’ammenda sino a fr. 100.-
3Se le contumelie si trovano in allegazioni scritte il giudice le interseca.
Doveri dei patrocinatori
Art. 69 1I medesimi doveri di lealtà, di probità e di ossequio alle norme di convenienza di cui all’articolo precedente devono essere osservate dai patrocinatori.
2In caso di mancanza a tali doveri il giudice può deferire il patrocinatore all’autorità disciplinare.
TITOLO IV
Norme generali per il procedimento
Azione
Art. 70 Chiunque vuol far valere in giudizio un diritto deve proporre l’azione al giudice competente.
Azione di accertamento
Art. 71 Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l’esistenza o l’inesistenza di un diritto, l’autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento.
Congiunzione e riunione di azioni[34]
Art. 72[35] 1Il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragioni di materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
2Il giudice può ordinare la riunione dell’istruttoria di due o più azioni pendenti presso di lui, che mantengono tuttavia la loro identità processuale e la loro indipendenza.
Disgiunzione delle azioni
Art. 73 Il giudice può, in ogni stadio del processo, ordinare, d’ufficio o su domanda di parte, la disgiunzione delle cause, quando lo stimi necessario.
Mutazione dell’azione
Art. 74 L’attore non può mutare l’azione, tranne nei casi seguenti:
a) che la nuova domanda poggi sul medesimo complesso di fatti
b) che in seguito a restituzione in intero, egli sia legittimato dopo la petizione ad addurre un nuovo complesso di fatti;
Azione immutata
Art. 75 L’azione non si ritiene mutata:
a) quando la parte si limiti a completare o a rettificare le sue adduzioni di fatto o di diritto;
b) quando restringa o estenda le sue domande principali o accessorie;
c) quando in seguito ad una modificazione dell’oggetto litigioso, avvenuta indipendentemente dalla volontà dell’attore, questi chieda l’oggetto surrogato o la rifusione dei danni.
Procedura
Art. 76 La domanda di mutazione dell’azione e trattata giusta le disposizioni previste per le domande processuali (art. 93-97); il giudice decide mediante decreto; all’impugnazione è applicabile l’art. 141.
Ritiro dell’azione
Art. 77 1L’attore può ritirare l’azione prima che sia notificata al convenuto.
2Dopo la notificazione la domanda può essere ritirata e sostituita soltanto con il consenso del convenuto; in mancanza di questo consenso il ritiro della domanda vale come desistenza.
3L’attore dovrà in caso di desistenza rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate.[36]
Produzione dei mezzi di azione e di difesa,
chiusura della fase delle allegazioni
Art. 78[37] 1L’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto. È riservato il caso di cui agli art. 175 e 176.
2Le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perenti. I mezzi di prova devono essere addotti unitamente ai fatti.
Art. 79 …[38]
Completazioni successive
1) fatti ed eccezioni
Art. 80 1Completazioni successive concernenti i fatti e le eccezioni sono ammesse nei casi seguenti:
a) quando avvengono su invito del giudice (art. 88 lett. d);
b) quando sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138).
2La prescrizione può tuttavia essere fatta valere anche posteriormente, purché si sia compiuta in corso di causa. In questo caso deve essere proposta con domanda prima di ogni altro atto di causa.
2) prove
Art. 81 La successiva adduzione di prove è ammessa:
a) quando avvenga in seguito alla richiesta del giudice (art. 89) oppure in sede di assunzione suppletoria di prove (art. 191 segg.);
b) quando, all’infuori di questi casi, sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138).
3) errori di calcolo e di scrittura
Art. 82 La rettifica di errori di calcolo e di scrittura è sempre ammessa.
Diritti della controparte
Art. 83 1La controparte ha in ogni caso diritto di discutere le nuove allegazioni.
2Se il giudice lo ritiene necessario, ordina uno scambio di atti scritti.
Contraddittorio
Art. 84 Il giudice non può stabilire su alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta, non è stata sentita in contraddittorio o messa in condizioni di poter rispondere, fuorché nei casi nei quali la legge disponga diversamente.
Fondamento del giudizio
Art. 85 Il giudice fonda il suo giudizio soltanto sulle risultanze del procedimento.
Limiti del giudizio
Art. 86 Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa; non può pronunciare d’ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti.
Applicazione della legge
Art. 87 1Il giudice applica d’ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l’estero.
2Gli statuti e le consuetudini locali devono essere provati in quanto ignoti al giudice.[39]
3Per l’accertamento del diritto straniero fa stato l’art. 16 della legge federale sul diritto internazionale privato.[40]
4Il giudice non è limitato nella sua indagine ai giustificativi offerti dalle parti.[41]
Facoltà di indagine del giudice
1) assunzione d’ufficio di prove
Art. 88 In ogni stadio di causa che precede l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria è in facoltà del giudice:[42]
a) di ordinare d’ufficio le perizie e le ispezioni;
b) di riassumere testimoni già uditi, in quanto le ragioni della riassunzione risultassero da successive emergenze di causa riconoscibili dal giudice;
c) di ordinare l’interrogatorio formale delle parti;
d) di invitare le parti, entro i limiti degli art. 74 e 75, a completare entro un determinato termine le loro adduzioni di fatto e di diritto e a modificare le loro domande.
2) Invito alle parti a completare le prove
Art. 89 Il giudice può altresì invitare le parti ad addurre nuove prove compatibilmente col rispettivo onere probatorio e vi procederà, di regola, in sede di assunzione suppletoria (art. 191).
Valutazione delle prove
Art. 90 Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella sentenza.
Direzione del procedimento
Art. 91 Il giudice dirige il procedimento fissando d’ufficio il termine per le comparse e per la presentazione degli atti scritti quando non sia stabilito dalla legge.
Domande processuali
1) presentazione della domanda
Art. 92 1Le domande processuali, succintamente motivate e con la designazione delle parti, dell’oggetto e delle eventuali prove, possono essere presentate verbalmente all’udienza o, all’infuori della medesima, mediante atto scritto diretto al giudice.
2La domanda processuale, salvo diverse disposizioni del giudice, non sospende il corso della lite.
2) procedimento
Art. 93 1Se la domanda processuale è presentata all’udienza, il giudice ordina la discussione immediata; se è stata presentata fuori della medesima, ne fissa la discussione per l’udienza successiva.
2Se la difficoltà della domanda lo richiede, il giudice può ordinare che la discussione sia preceduta da un unico scambio di atti scritti; in questo caso assegna all’istante un termine per introdurre la domanda, rispettivamente al convenuto per introdurre la risposta.
3Le domande di proroga di termini (art. 130) e di rinvio dell’udienza (art. 136) sono dispensate dalla notifica alla controparte.
Provvedimenti processuali
Art. 94 1Il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento (art. 95); negli altri casi pronuncia sulla domanda processuale mediante decreto (art. 96).
2Sono riservate le disposizioni diverse del codice.
1) ordinanze
Art. 95 1Le ordinanze sono emanate giusta l’art. 286 e non sono appellabili.
2Il giudice può, d’ufficio o su domanda di parte e previo contraddittorio, modificare l’ordinanza.[43]
2) decreti
Art. 96 1I decreti sono emanati giusta gli art. 285 e 287.
2I decreti non possono essere modificati; essi sono appellabili salvo che la domanda non sia stata contestata.
3L’impugnazione dei decreti non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo. Inoltre il giudice, su istanza di parte o d’ufficio, può concedere effetto sospensivo all’appello contro un decreto, ogni qualvolta lo ritenga indispensabile, in particolare ai fini dell’economia processuale.[44]
4Il gravame si propone nel termine ordinario, nelle forme dell’appellazione, ed è trattato, se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva.[45]
Presupposti ed eccezioni processuali
1) presupposti processuali
Art. 97 Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente:
1. la giurisdizione;
2. l’assenza di un motivo di esclusione;
3. la competenza per materia, per valore e quella territoriale se il foro è imperativo;[46]
4. la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio;
5. l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, in particolare del litisconsorzio necessario;
6. la prestazione delle garanzie per le spese processuali (art. 153, 312, 314).
2) eccezioni processuali
Art. 98 Il giudice esamina su domanda di parte le eccezioni processuali e precipuamente quelle che possono essere proposte per difetto di competenza territoriale o per l’esistenza di un compromesso di arbitrato o di una clausola compromissoria, o per il fatto che la stessa lite è pendente od è già stata giudicata.
3) procedura preliminare di accertamento
Art. 99 1Il giudice può ordinare l’accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 181).
2Qualora il presupposto mancasse o l’eccezione risultasse fondata, il giudice respinge la petizione o l’istanza senza entrare nel merito della lite.[47]
3Se il difetto può essere sanato entro un breve termine, il giudice lo assegna.
Giudizio
Art. 100 1Il giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni processuali mediante decreto (art. 96).
2Il giudice non può concedere effetto sospensivo all’appello contro il decreto che ordina l’istruttoria del merito.
Norme applicabili al processo
Art. 101 Né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge.
Successione nel processo
1) per successione a titolo universale
Art. 102 In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel processo.
2) per successione a titolo particolare
Art. 103 In caso di acquisto dell’oggetto litigioso a titolo di successione particolare si applica l’art. 110.
Sospensione obbligatoria del processo
1) decesso di una parte
Art. 104 In caso di decesso di una parte, il processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione (art. 567 segg. CCS).
2) perdita della capacità processuale
Art. 105 Quando nel corso della lite una parte o il suo rappresentante perde la capacità processuale, il processo resta sospeso sino a che sia stato rimediato al difetto.
3) per altri motivi
Art. 106 Il processo resta pure sospeso per ogni altro motivo di legge, segnatamente nei casi degli articoli 207 LEF e 586 cpv. 3 CCS.
Sospensione facoltativa del processo
Art. 107 Il giudice può sospendere il processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite.
Provvedimenti cautelari
Art. 108 In ogni caso di sospensione del processo il giudice può d’ufficio o su istanza di parte, emanare provvedimenti cautelari (art. 376) e provvedere all’assunzione di prove quando vi sia ragionevole timore che venga a mancare la possibilità di assumerle più tardi.
Giudicati
Art. 109 La sentenza fa stato fra le parti e i loro successori a titolo universale, riservato l’art. 110.
Alienazione dell’oggetto litigioso
Art. 110 1Se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa. La sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede.
2Con il consenso delle parti l’acquirente può subentrare in causa all’alienante.
TITOLO V
Della concorrenza delle azioni civili e penali
Facoltà della parte lesa
Art. 111 La parte lesa ha facoltà di promuovere prima l’azione civile, salvo il disposto dell’art. 4 del Codice di procedura penale, se il medesimo fatto può dar luogo in pari tempo a un’azione civile o a una penale.
Effetti del giudizio penale
Art. 112 1Se la parte lesa è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato solo per l’accertamento dell’esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio penale; è riservato l’art. 94 cpv. 3 del Codice di procedura penale.[48]
2Se il giudizio penale è stato proferito dopo quello civile, è data la restituzione in intero giusta l’art. 346 e seguenti.
Atti cautelari
Art. 113 Se in pendenza del giudizio penale è necessario procedere ad atti cautelari, ognuna delle parti può chiederli secondo le norme previste da questo codice.
TITOLO VI
Degli atti processuali
Capitolo I
Delle forme degli atti
Sezione I
Degli atti in generale
Forma degli atti
Art. 114 Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al conseguimento del loro scopo.
Contenuto
Art. 115 1Salvo che la legge disponga altrimenti, gli atti scritti devono indicare l’autorità giudiziaria cui sono diretti, le parti, il loro domicilio, i motivi della domanda e le conclusioni.
2Essi devono essere sottoscritti dalla parte oppure dal suo patrocinatore.
3Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi, come pure quelli che non adempiono le esigenze di forma previste da questo codice, sono rinviati alla parte interessata, con l’invito a porvi rimedio entro un breve termine fissato dal giudice, ad eccezione dei casi di nullità espressamente previsti dal codice.[49]
Numero delle copie
Art. 116 1Gli atti scritti devono essere presentati in tante copie quante sono le parti compresi i litisconsorti, più una per il giudice.
2Se il numero delle copie non è sufficiente, la cancelleria assegna agli interessati un termine per presentare le copie mancanti o per anticipare le spese di copiatura con la comminatoria che altrimenti l’atto sarà considerato come non presentato.
Lingua
Art. 117 1Il processo deve svolgersi in lingua italiana.
2Gli atti processuali, i documenti, le perizie non redatti in lingua italiana sono trattati giusta gli art. 142, 203, 250 cpv. 2.
3Quando deve essere udito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete, salvo che egli stesso o il segretario ne conosca la lingua.
4L’interprete presta giuramento di tradurre fedelmente le domande e le risposte del giudice e delle parti; egli può essere incaricato di tenere il verbale.
Casi speciali
Art. 118 1Se nel procedimento deve essere sentito un sordo un muto o un sordomuto le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
2Il giudice, se lo ritiene necessario, potrà assumere un interprete che conosca il linguaggio a segni dell’interrogando.
Verbale
Art. 119 1Il verbale è tenuto dal segretario e deve contenere le conclusioni delle parti, le disposizioni del giudice, come pure i punti essenziali delle allegazioni di fatto e di diritto che non si trovano negli atti scritti dalle parti, le risultanze dell’ispezione, le dichiarazioni dei testimoni e dei periti e quelle delle parti in sede di udienza preliminare o di altre comparizioni.
2Il segretario deve leggere o dare da leggere queste dichiarazioni a coloro che le hanno fatte, invitandoli a sottoscriverle.
3Se qualcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.
4Il verbale è sottoscritto da chi ha diretto l’udienza e può essere impugnato solo con la denuncia di falso.[50]
Riassunto scritto e conclusioni scritte[51]
Art. 119a[52] 1Quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all’udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, in tante copie come all’art. 116, da annettere al verbale.
2Parimenti, il giudice può autorizzare le parti a produrre all’udienza del dibattimento finale un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali in tante copie come all’art. 116, da annettere al verbale.
3Nelle cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile, con il consenso del giudice, le parti possono rinunciare concordemente ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le concluisoni scritte, o rinunciare pure ad esse.
Sezione II
Delle notificazioni
Notificazioni
a) persone domiciliate nel Cantone
Art. 120[53] 1La notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario.
2La consegna avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività.
3Se il destinatario non è presente, la consegna sarà fatta a persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato presente.
4Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest’ultimo.
5Quando la notificazione non sia possibile, l’atto è rinviato al giudice con la relativa menzione.
b) enti di diritto pubblico
Art. 121 1Gli atti giudiziari sono notificati:
a) alla Repubblica e Cantone del Ticino nella persona del presidente del Consiglio di Stato;
b) ai Comuni, alle Parrocchie, ai Patriziati e ad altre persone giuridiche di diritto pubblico nella persona del sindaco, del presidente o di un membro dell’amministrazione;
c) persone giuridiche e società commerciali
c) alle persone giuridiche di diritto privato ed alle società commerciali nella persona di uno dei loro amministratori o procuratori;
d) arrestati, detenuti e internati
d) agli arrestati, detenuti e internati nella persona del loro tutore; se questi non è stato designato, nella persona del direttore dell’istituto o del pretore della giurisdizione ove sono poste le carceri;[54]
e) incapaci
e) ai minori e agli interdetti, nella persona del loro rappresentante legale;
f) comunioni o litisconsorti
f) nel caso di una comunione o di un litisconsorzio al loro rappresentante, quando ne consti l’esistenza, o singolarmente ad ogni membro;
g) corporazioni e fondazioni religiose
g) per le corporazioni e fondazioni religiose, se la loro legale rappresentanza non è resa nota da atti pubblici, ad un rappresentante della parrocchia, sul cui territorio si trovano, oppure all’ordinario diocesano.
2Se le persone indicate alle lettere a, b, c, d non si trovano nel loro ufficio, la notificazione viene fatta ad un impiegato o funzionario.
h) assenti di cui è nota la dimora
Art. 122[55] Se il destinatario è assente dal Cantone ma è noto il luogo ove si trova, gli atti giudiziari gli possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell’Autorità giudiziaria del luogo. Sono riservate le disposizioni dei trattati.
i) assenti di ignota dimora
Art. 123[56] 1Se il destinatario è assente dal Cantone, non è provvisto di rappresentante ed è ignoto il luogo ove dimora, qualora apparisse motivo di sua curatela a’ sensi della legge civile, il giudice trasmette l’atto alla competente Autorità tutoria invitandola a delegare un curatore che provveda alla rappresentanza dell’assente in giudizio.
2Se non ricorrono le condizioni per la nomina di un curatore, la notifica di un atto giudiziario destinato a persona assente e di ignota dimora avviene mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone e, se il giudice lo ritiene opportuno, anche su altri giornali. La pubblicazione è ordinata dal giudice ed è fatta con un sunto essenziale minimo dell’atto giudiziario senza offendere le convenienze.
3Quale giorno della notificazione vale quello in cui è pubblicato il Foglio ufficiale.
Forma della notificazione
Art. 124 1La notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali.[57]
2Eccezionalmente, e quando il giudice lo ritenga opportuno o se una intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di usciere di qualunque Autorità o di agente della polizia cantonale o comunale.[58]
3Se è fatta a mezzo usciere o di agente di polizia non può esser eseguita di notte né di giorno festivo riconosciuto, salvo espressa autorizzazione del giudice e ciò solo in casi urgenti.[59]
4L’usciere, o l’agente di polizia, che eseguisce la notificazione dell’atto, attesta in calce o a tergo dell’atto e in una sua copia da ritornare al giudice, l’avvenuta consegna al destinatario o a chi per esso. La firma di ricevuta del destinatario dispensa dalla formalità della relazione.[60]
5La notificazione di un atto per la quale sono state rispettate le prescrizioni della presente legge è ritenuta per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna.[61]
6Riservati i casi in cui procedono congiuntamente, ai litisconsorti il giudice intima gli atti di causa contemporaneamente.[62]
7L’inosservanza delle disposizioni concernenti la notificazione ne produce la nullità.[63]
Termine per la notificazione
Art. 125 Il giudice avanti al quale è pendente la lite fa notificare ogni atto di parte entro 3 giorni dalla ricezione.
Trasmissione d’ufficio
Art. 126 1Quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato.
2I termini si ritengono rispettati se lo furono con l’insinuazione all’autorità incompetente.
Sezione III
Delle udienze e dell’ordine nel processo
Direzione dell’udienza
Art. 127 1Le udienze sono dirette dal giudice singolo o dal presidente della Camera.[64]
2Il giudice, che dirige l’udienza, accorda la parola e prende le opportune misure affinché la trattazione della causa avvenga in modo ordinato.
3Le udienze sono pubbliche, pena la loro nullità.
4Il giudice, d’ufficio o a richiesta di parte, può tuttavia ordinare che l’udienza sia tenuta a porte chiuse se ragioni di ordine pubblico, di buon costume o di convenienza, rendono opportuno il provvedimento.
Disciplina del processo
Art. 128[65] Il giudice mantiene la disciplina del processo. Chiunque contravviene all’ordine delle udienze o turba l’andamento della causa viene ammonito dal giudice e, se del caso, fatto allontanare dall’aula; in casi gravi può esser condannato seduta stante ad una multa sino a fr. 100.- o all’arresto sino a 3 giorni. Questi provvedimenti sono inappellabili.
Capitolo II
Dei termini e delle ferie
Termini
1) termini stabiliti dalla legge
Art. 129 I termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo sono perentori; non possono essere abbreviati né prorogati né sospesi per accordo delle parti.
2) termini stabiliti dal giudice
Art. 130 1Il termine assegnato dal giudice per il compimento di un atto di parte non può essere inferiore a giorni 5, né superiore a giorni 30. Il giudice può prorogarlo.
2La domanda di proroga deve essere presentata, corredata delle necessarie prove, prima della scadenza del termine. Di regola la proroga non può avere una durata superiore al termine originario e sarà concessa solo per motivi rilevanti e con ordinanza motivata.[66]
Computo
Art. 131 1Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell’intimazione.
2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3Se l’ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale.
4Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza.
5Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all’estero, perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza.[67]
Sospensione dei termini
Art. 132[68] La decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto.
Ferie
Art. 133 1Le ferie giudiziarie sono stabilite:
a) 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto.[69]
2Durante le ferie è in facoltà del giudice di emanare ordinanze e decreti e di pronunciare sentenze, di moto proprio e, in caso di urgenza, su domanda di parte.
Capitolo III
Dell’omissione di atti processuali e della restituzione in intero
Omissione di atti processuali
Art. 134 1La parte, che omette di compiere un atto processuale entro il termine perde il diritto di compierlo, salvo contraria disposizione del codice.
2La causa continua senza l’atto omesso.
3Per la mancata risposta, nella procedura ordinaria, fa stato l’art. 169.
Mancata comparsa
Art. 135 1Se una parte non compare a un’udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa. Sono tenute in considerazione le precedenti allegazioni della parte non comparsa.
2Se nessuna delle parti compare, il giudice le cita nuovamente a una udienza successiva.
3Se anche a questa udienza esse rimangono assenti, il giudice stralcia la causa dal ruolo caricando le spese alle parti.
4Per la mancata comparsa all’udienza preliminare, nella procedura ordinaria fa stato l’art. 177.
Rinvio
Art. 136 1La parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio della udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale.[70]
2Il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo.[71]
3Il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (articolo 95).
Restituzione in intero
a) contro il lasso dei termini
Art. 137 La restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio:
a) perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza;
b) perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato.
b) per omessa indicazione di fatti o produzione di prove
Art. 138 La restituzione in intero, per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo, è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza.
Termini
Art. 139 La restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento; quella per omessa produzione di mezzi di azione e di difesa entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza.
Procedura
Art. 140 1La restituzione in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e 93 e decisa con decreto giusta l’art. 96.
2Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice.
Effetto sospensivo dell’appello
Art. 141 Quando l’ammissione o il rifiuto della restituzione in intero possono avere un’influenza determinante sul seguito della procedura e sul giudizio, il giudice accorda effetto sospensivo all’appellazione.
Capitolo IV
Della nullità e dell’annullabilità degli atti
Art. 142[72] 1Gli atti di procedura sono nulli:
a) se emanano da un giudice incompetente o se difettano di un altro presupposto processuale;
b) se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere;
c) se la nullità è espressamente comminata dalla legge.
2La nullità di un atto dev’essere rilevata d’ufficio.
3Il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana o che manchi dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, assegnandole un termine per rimediare al difetto. In questo caso la data dell’insinuazione si fa risalire alla consegna del primo atto.
Atti annullabili
Art. 143 1Gli atti di procedura, in urto alle norme del presente codice, sono annullabili se la violazione della forma arreca alla parte avversa un pregiudizio che non si può riparare altrimenti che con l’annullamento.
2L’eccezione di annullabilità di un atto non è ammessa quando la parte che la oppone ha compiuto o ha espressamente o tacitamente lasciato compiere altri atti successivi.
Effetti
Art. 144 1La nullità o l’annullabilità di un atto non comporta quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2La nullità o l’annullabilità di una parte dell’atto non invalida le altre parti che non sono con questa in relazione.
3La violazione delle forme stabilite nell’interesse di una parte non può essere opposta dalla parte avversa.
4Il giudice, che pronuncia l’annullamento di un atto, ordina quando sia possibile, la rinnovazione o la rettificazione degli atti o di quella parte degli stessi viziati di nullità.
Decisione
Art. 145 La domanda di nullità è decisa mediante decreto (art. 96).
Nullità della sentenza
Art. 146 La nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione.
TITOLO VII
Delle spese, delle ripetibili e dell’assistenza giudiziaria
Capitolo I
Delle spese e delle ripetibili
Anticipazione delle spese
Art. 147 Ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che compie e che chiede e anticiparle quando l’anticipazione è posta a suo carico dal codice o le è chiesta dal giudice, salvo le disposizioni relative all’assistenza giudiziaria.
Spese e ripetibili
Art. 148 1Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.
2Il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili.
3Egli può condannare, in ogni caso, la parte al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate.
4Egli può condannare in via solidale i litisconsorti al pagamento delle tasse, delle spese e delle ripetibili; se la sentenza non statuisce sul riparto, esso avviene in quote eguali.
Atti compiuti dal Procuratore pubblico
Art. 149 Le spese degli atti giudiziari compiuti dal procuratore pubblico sono a carico dello Stato, salvo diversa disposizione del giudice.
Ripetibili
Art. 150[73] Sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio. Quest’ultima è fissata entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore.
Desistenza, transazione e acquiescenza
Art. 151 Se la causa è stata tolta per desistenza, transazione od accettazione della domanda, le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite a richiesta di parte, dal giudice adito.
Responsabilità aggravata
Art. 152 1Qualora risulti che la parte soccombente abbia agito con manifesta ingiustizia, il giudice dichiara, anche d’ufficio, che la lite è temeraria e, se ne fu fatta domanda, la condanna a risarcire l’altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato, o subito, a motivo dell’indebita lite.[74]
2La liquidazione di tali danni e spese può essere rimessa a separato giudizio.
Cauzione
Art. 153 1Il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili:
a) se l’attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali;
b) se l’attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.
2Il giudice, sentito l’attore, decide con decreto.
3La causa è stralciata dal ruolo, se la cauzione non è prestata nel termine stabilito.
Eccezioni
Art. 154 Non può essere chiesta cauzione all’attore che è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, né nelle cause concernenti lo stato delle persone o per alimenti o per modifica di sentenza di divorzio o per salari e mercedi, né in quelle promosse in seguito ad ingiunzione emessa in un giudizio di giatanza (art. 452).
Capitolo II
Dell’assistenza giudiziaria
Art. 155-157 …[75]
Art. 158 …[76]
Art. 159-162 …[77]
Art. 162a …[78]
TITOLO VIII
Diritto processuale suppletorio
In genere
Art. 163 Nei casi non previsti dalla letterale espressione di questo codice, il giudice decide per analogia e, se ciò non è possibile, secondo i principi generali del diritto, con riguardo alla regola della buona fede.
Diritto federale e dei trattati
Art. 164 Le disposizioni di questo codice non derogano alle disposizioni del diritto federale e dei trattati.
LIBRO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
TITOLO I
Della procedura ordinaria
Capitolo I
Dell’introduzione della causa
Sezione I
Della petizione
Forma
Art. 165 1Nella procedura ordinaria appellabile l’azione si propone mediante petizione.
2Questa deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale l’atto è diretto;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione del valore della causa;
d) la precisa, articolata esposizione dei fatti che sono posti a fondamento della petizione;
e) l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti o invocati;
f) le disposizioni di legge invocate;
g) le domande formulate in termini precisi e distinti, con l’eventuale richiesta dell’esecuzione effettiva;
h) l’elenco degli annessi;
i) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore;
Annessi
Art. 166 1Devono essere annessi alla petizione:
a) la procura rilasciata dall’attore al patrocinatore;
b) i documenti;
c) se si tratta di documenti richiamati, l’elenco degli stessi con l’esatta designazione della persona o degli uffici che li detengono;
d) un estratto particolareggiato delle poste di dare e avere dal quale risulti esattamente il saldo formante l’oggetto della domanda se si tratta di conti.
2Gli annessi devono essere elencati con le lettere dell’alfabeto.
Litispendenza
Art. 167[79] 1La consegna della petizione alla cancelleria del giudice o ad un ufficio postale ha per effetto la prevenzione del foro e l’interruzione della prescrizione o perenzione dell’azione.
2Se l’azione è stata respinta per difetto di competenza del giudice adito e se viene riproposta entro un termine di trenta giorni, fa stato per la litispendenza la data dell’introduzione della prima petizione.
3La stessa norma fa stato se, per difetto di competenza del giudice adito, l’attore ritira la petizione, senza che il ritiro costituisca desistenza (art. 77), e se la ripropone entro un termine di trenta giorni.
Sezione II
Della risposta
Termine per rispondere
Art. 168 1La petizione è notificata entro tre giorni al convenuto al quale il giudice fissa un termine da 15 a 30 giorni per la presentazione della risposta.
2Se il convenuto non è domiciliato o dimorante nella Svizzera, il giudice può accordare un più lungo termine secondo le circostanze.
Mancata produzione della risposta
Art. 169 1Se la parte convenuta non introduce l’atto di risposta entro il termine che le fu assegnato, il giudice le assegna, mediante ordinanza, un nuovo termine di dieci giorni, avvertendola che, in caso di omissione, non è più ammessa a contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria avverrà solo sulle prove addotte dall’attore.
2Il convenuto ha il diritto di assistervi e può proporre controdomande ai testi e ai periti e fare rilievi in sede di sopralluogo e di ispezione.
Forme
Art. 170 1La risposta deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale l’atto è diretto;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) tutte le eccezioni di ordine e di merito motivate nonché l’indicazione di ogni carenza dei presupposti processuali;
d) la risposta ai fatti indicati nella petizione secondo l’ordine in cui vennero esposti;
e) la precisa articolata esposizione dei fatti della risposta e della riconvenzione, se proposta;
f) l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti e invocati;
g) le disposizioni di legge invocate;
h) le domande formulate in termini precisi e distinti;
i) l’elenco degli annessi;
l) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
2I fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa.
Annessi
Art. 171 1La procura del convenuto rilasciata al proprio patrocinatore e gli annessi devono essere uniti alla risposta.
2Gli annessi devono essere numerati con cifre arabiche.
Sezione III
Delle domande riconvenzionali
Proponibilità
Art. 172[80] La domanda riconvenzionale è proponibile se è materialmente connessa con la domanda principale.
Forma della riconvenzione
Art. 173 1La riconvenzione deve essere proposta con la risposta.
2Il giudice assegna all’attore un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale.
3Gli articoli 165-171 e 175-176 sono applicabili per analogia.[81]
4L’attore rispondendo alla riconvenzione non può ridiscutere i fatti di petizione, tranne con allegato di replica.
5La riconvenzione rimane pendente anche quando la domanda principale diventa caduca, o è ritirata.
Disgiunzione del giudizio sulla riconvenzione
Art. 174 1Il giudice può ordinare la disgiunzione del giudizio sulla riconvenzione quando questa dia luogo ad una istruzione troppo lunga in confronto a quella richiesta per la domanda principale.
2L’attore, in questo caso, può prima della sentenza definitiva sulla riconvenzione, esigere la somma riconosciutagli, dedotto l’ammontare della pretesa riconvenzionale o prestando cauzione per la somma chiesta dal convenuto.
Sezione IV
Della replica e della duplica
Replica
Art. 175 1L’attore può replicare entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della risposta.
2Alla replica sono applicabili gli art. 165, 166 e 168 di questo codice.
Duplica
Art. 176 1Il convenuto può duplicare entro il termine perentorio di trenta giorni, nelle forme previste dagli art. 170 e 171 di questo codice.[82]
2L’art 169 è applicabile per analogia, limitatamente ai fatti della replica.
Capitolo II
Dell’istruzione della causa
Sezione I
Dell’udienza preliminare
Citazione all’udienza preliminare
Art. 177 1Dopo la notificazione dell’ultimo allegato scritto o trascorso il termine per la sua produzione, il giudice cita le parti a comparire per l’udienza preliminare; egli può convocare le parti a comparire personalmente, se domiciliate o dimoranti in Svizzera.
2Se una parte non compare, il giudice fissa una nuova udienza da tenersi entro 15 giorni; in caso di mancata comparsa a tale udienza, è applicabile l’art. 135. Le spese cagionate alla parte intervenuta all’udienza sono messe a carico dell’altra parte.
3Il convenuto che non ha risposto alla petizione (art. 169) non è citato né per l’udienza preliminare né a comparire personalmente, tranne nel caso in cui il giudice, prevedendo che non vi siano prove da assumere, intenda procedere nel corso dell’udienza medesima al dibattimento finale (art. 280 cpv. 1).[83]
Scopo dell’udienza
1) Chiarificazione delle allegazioni
Art. 178 1Il giudice interroga le parti sulle ragioni di fatto e di diritto e sulla rilevanza delle prove.[84]
2Egli richiama la loro attenzione su eventuali lacune od oscurità e chiede spiegazioni sui fatti che rimangono incerti.
2) Tentativo di conciliazione
Art. 179 1Il giudice deve cercare di conciliare le parti se la natura della causa lo consente.
2L’esperimento di conciliazione può essere rinnovato in qualunque stadio del processo.
3) Notificazione delle prove e opposizione alle stesse
Art. 180[85] 1Le parti notificano le prove nei limiti dell’art. 78 cpv. 2 ed indicano i fatti per i quali viene chiesta l’assunzione; il giudice interroga le parti per stabilire se tali fatti siano contestati.[86]
2Dei testimoni devono essere fornite almeno il nome, il cognome e un recapito sicuro.
3Le opposizioni alle prove devono essere formulate e discusse all’udienza preliminare.
4) Decisioni su questioni pregiudiziali e preliminari
Art. 181 1D’ufficio o su richiesta di parte, il giudice può stabilire, con ordinanza, che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 99) nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria della lite.
2In questo caso il processo continua limitatamente alle sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con giudizio definitivo.
3Se non vi sono prove da assumere, le eccezioni vengono discusse seduta stante.
Ordinanza sulle prove
Art. 182 1Chiusa l’udienza preliminare, il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette e fissa l’ordine e la data d’inizio della loro assunzione.
2Il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza.[87]
3L’ordinanza sulle prove può essere modificata dal giudice, sentite le parti, quando prove nel frattempo assunte rendano irrilevanti altre prove o non più giustificato il loro ordine d’assunzione; in caso di opposizione di una parte, è applicabile il cpv. 2.[88]
4I testimoni vengono assunti, di regola, in una sola udienza.[89]
5Al termine dell’udienza di audizione dei testimoni, il giudice, sentite le parti, esamina la possibilità di rinunciare o meno all’assunzione dei testimoni che non si sono presentati.[90]
6Per l’edizione di documenti è applicabile l’art. 213a.[91]
Sezione II
Disposizioni generali circa l’istruzione probatoria
Onere della prova
Art. 183 Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, o chiede il riconoscimento di un diritto, deve fornirne la prova.
Fatti sottoposti a prova
Art. 184 1L’assunzione delle prove è ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti.
2La prova è limitata ai fatti contestati, eccettuato il caso in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio dal giudice e riservati i disposti concernenti la mancata comparsa di una parte e l’omissione di un atto scritto (art. 135, 169, 173 e 176).
3Le nozioni di fatto della comune esperienza, i fatti di pubblica notorietà e quelli che sono al beneficio di una presunzione legale non devono essere provati.
Assunzione delle prove in presenza delle parti
Art. 185[92] 1Le parti hanno diritto di assistere all’assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti.
2Il giudice ha tuttavia facoltà di prendere conoscenza di un mezzo di prova con esclusione della controparte, o di ambedue le parti, per garantire i segreti industriali o commerciali della parte interessata e nelle cause di stato per quanto riguarda l’autorità parentale, le relazioni personali o le misure di protezione del figlio; egli può in questo caso, d’ufficio o a richiesta di parte, farsi assistere da un perito, da un consulente o da un incaricato nell’assunzione della prova e nella sua valutazione.
3Il verbale e la nota d’incarto relativa vengono sigillati, e solo il giudice ne può prendere conoscenza; nella motivazione della sentenza il giudice non riferisce fatti accertati in questo modo; il verbale viene restituito al termine della causa alla persona che è interessata al segreto o viene conservato negli atti di causa.
Prove da esperire fuori dalla giurisdizione
Art. 186 1Se una prova deve essere assunta nel Cantone, ma fuori dalla sua giurisdizione, il giudice può assumerla personalmente o delegare il giudice che sarebbe competente per ragione di territorio.
2Se la prova deve essere assunta fuori dal Cantone si procede per rogatoria.
3Eccezionalmente il giudice può trasferirsi in un Cantone confederato per esperire una prova o per assistervi, in quanto sia compatibile con le leggi di quel Cantone.
4Quando una prova deve essere assunta per rogatoria, il giudice chiamato ad assumerla è avvertito che la legge ticinese permette ma non richiede la presenza delle parti.
Valore e irrevocabilità delle prove acquisite
Art. 187 Un mezzo di prova fa fede non solo per chi lo ha prodotto ma anche contro di lui e non vi si può rinunciare senza il consenso di tutte le parti e del giudice.
Mezzi di prova
Art. 188 La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante:
a) …[93]
b) i documenti
c) i testimoni
d) l’ispezione
e) le perizie
f) …[94]
g) l’interrogatorio formale delle parti.
Assunzione delle prove
Art. 189 1Se le prove non possono essere assunte nell’udienza convocata a tale scopo, il giudice fissa, al termine della stessa, una nuova udienza.
2Se il giudice constata che all’assunzione delle prove si oppone un impedimento o se è dubbio che la prova possa essere esperita, ordina la continuazione del processo senza quella prova, salvo la restituzione in intero (art. 346 lett. d).
Assunzione di prove all’estero
Art. 190 Se la prova deve essere assunta all’estero, dopo esperite le altre prove, il giudice fissa un termine trascorso il quale emanerà la sentenza salvo la restituzione in intero.
Sezione III
Dell’assunzione suppletoria delle prove e della chiusura dell’istruttoria[95]
1) per ordine del giudice
Art. 191[96] 1Terminato l’esame delle prove ammesse in sede di udienza preliminare, il giudice può chiedere alla parte, alla quale incombe l’onere, di addurre altre prove (art. 89), quando un fatto non fosse accertato o fosse accertato in modo insufficiente.
2Egli può, se lo ritiene opportuno ai fini dell’istruzione, fare uso di questa facoltà già prima che l’assunzione di tali prove sia ultimata.
Chiusura dell’istruttoria
Art. 191a[97] Entro 10 giorni dall’assunzione dell’ultima prova, il giudice emana un’ordinanza con la quale dichiara chiusa l’istruttoria e cita le parti al dibattimento finale.
2) su istanza di parte
Art. 192 1Le parti possono chiedere durante l’istruttoria o, al più tardi entro 10 giorni dalla chiusura della stessa, l’assunzione di prove la cui esistenza o concludenza risultassero successivamente.[98]
2Il giudice, sentita l’altra parte, decide con ordinanza come all’articolo 182.
Sezione IV
Dei mezzi di prova in particolare
A. Della confessione
Art. 193-196 …[99]
B. Dei documenti
1) Disposizioni generali
Documenti pubblici
Art. 197 I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finche non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto (art. 9 CCS).
Documenti pubblici redatti all’estero
Art. 198 Un documento redatto all’estero sarà ritenuto pubblico se tale qualità risulta da un’attestazione della competente autorità estera, autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, oppure da un’attestazione della rappresentanza medesima.
Presunzione di autenticità
Art. 199 La scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se la parte, contro la quale è prodotta, non la contesta espressamente per falsa.
Documenti privati
Art. 200 Le scritture ed annotazioni private fanno fede contro i loro autori quando tendono alla liberazione del debitore.
Originali e copie
Art. 201 1I documenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica o fotografica.
2La copia si avrà per conforme all’originale se ciò non è espressamente contestato.
Ispezione degli originali
Art. 202 1In caso di produzione di estratti o di copie di documenti il giudice può ordinare l’ispezione degli originali; il giudice prenderà le opportune misure perché l’ispezione non ecceda i bisogni della causa.
2Il giudice procede analogamente per l’ispezione dei documenti che data la loro natura, non possono essere prodotti in giudizio o la cui produzione potrebbe ledere gli interessi legittimi di terzi.
3È applicabile l’art. 185.
Traduzione
Art. 203 1La parte che produce un documento non redatto in lingua italiana è tenuta, su richiesta del giudice o della controparte, a unirvi la traduzione.
2Il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, ordinare una traduzione ufficiale.
Distruzione di documenti
Art. 204 1Se per il fatto di una delle parti un documento prodotto è sottratto, scompare o diventa illeggibile, la controparte ne può provare il tenore con ogni altro mezzo di prova ed anche con il proprio giuramento.
2Il giuramento viene prestato secondo la formalità, adattata alle circostanze, prevista per il giuramento di edizione.[100]
Acquisizione dei documenti al processo
Art. 205 I documenti prodotti rimangono acquisiti agli atti sino alla fine della causa, a meno che il giudice non disponga altrimenti per motivi di necessità o di utilità.
2) Dell’edizione di documenti
Dell’onere di edizione della controparte.
Casi in cui può essere richiesta l’edizione
Art. 206[101] Ogni parte è in diritto di richiedere dall’altra la produzione dei documenti che sono in suo possesso e che appaiono rilevanti per l’accertamento dei fatti di causa.
Forma della domanda
Art. 207 1La parte che domanda l’edizione di documenti deve indicare:
a) la designazione, almeno approssimativa, del documento o del suo contenuto;
b) le circostanze di fatto che intende provare;
c) la legittimità della domanda di edizione (art. 206).
2La parte che chiede l’edizione, deve fornire queste indicazioni al giudice in sede di udienza preliminare; la controparte discute l’istanza seduta stante.[102]
3Il giudice decide l’istanza contemporaneamente all’ordinanza sulle prove, tranne nel caso di edizione da parte di terzi.[103]
Giuramento di edizione
Art. 208[104] 1La controparte che nega di possedere il documento deve confermare la sua dichiarazione giurando o promettendo “che l’atto non trovasi in suo possesso; che non l’ha fatto scomparire intenzionalmente e che ignora dove si trovi”.
2Il giudice può modificare la formula adattandola alle circostanze.
3Prima del giuramento o della promessa il giudice rende attenta la parte sull’obbligo di dire la verità e sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
Sanzioni
Art. 209 1Il falso giuramento o la falsa promessa sono puniti con l’arresto sino a 3 mesi o con la multa sino a fr. 5’000.-.
2Il giudizio sulla contravvenzione è attribuito all’autorità giudiziaria penale; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
Inadempienza all’onere di edizione
Art. 210 Se la parte obbligata a produrre il documento comune non lo produce o rifiuta di prestare il giuramento d’edizione, deve essere tenuto per vero il fatto che si trattava di provare o per conforme la copia prodotta.
Obbligo di edizione di terzi
Art. 211 1I terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l’accertamento dei fatti di causa.[105]
2La domanda di edizione in forma scritta deve essere prodotta al giudice in un numero di copie sufficiente al più tardi all’udienza preliminare; essa va intimata alla controparte e al terzo e deve essere formulata giusta l’art. 207 CPC.[106]
3La controparte discute l’istanza seduta stante. Al terzo viene assegnato un termine non superiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni.[107]
Esonero dall’obbligo
Art. 212 Il terzo è esonerato dall’obbligo di produzione se l’istanza è respinta o se presta il giuramento di cui all’art. 208.
Conseguenze dell’inadempienza
Art. 213 Il terzo che non adempie all’obbligo di produzione dei documenti è deferito al foro penale per rifiuto di obbedienza alla autorità (art. 292 CPS).
Decisione di edizione[108]
Art. 213a[109] Sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all’edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda.
Ritardo nella produzione
Art. 214 Se la procedura per richiamo di documenti in mano di terzi dà luogo ad eccessivo ritardo, il giudice può ordinare, ad istanza di parte, che si prosegua nel processo, salvo la restituzione in intero.
Richiamo di documenti di pubblica autorità
Art. 215 1Possono essere richiamati da pubbliche autorità i documenti di cui è resa evidente l’utilità per accertare fatti della lite.
2L’autorità richiesta decide sulla domanda di richiamo, tranne nei casi di documenti per i quali è dato il diritto all’edizione giusta gli art. 206 e 211.
3In caso di rifiuto, l’autorità è tuttavia tenuta, su richiesta del giudice, a rispondere per iscritto a domande scritte.
3) Dell’eccezione di falso e della verifica delle scritture
Procedura preliminare
1) sequestro del documento
Art. 216 Se un documento è eccepito di falso, il giudice lo sequestra ed ordina la comparizione delle parti ad un’udienza non pubblica.
2) udienza
Art. 217 1All’udienza il giudice interpella la parte che ha prodotto il documento se persiste a volersene servire.
2Se la parte non compare senza legittimo motivo, rifiuta di rispondere o rinuncia alla produzione, il documento è eliminato dagli atti della lite.
3Se essa insiste nella produzione, il giudice interpella l’altra parte se mantiene l’eccezione di falso. Se quest’ultima non compare, rifiuta di rispondere o desiste dall’eccezione, la scrittura si ritiene riconosciuta.
3) autori e complici
Art. 218 Se l’eccezione è mantenuta, il giudice invita l’eccipiente ad indicare le persone che ritiene autrici o complici del falso e le deferisce all’autorità giudiziaria penale.
4) constatazione dello stato del documento
Art. 219 Con il sequestro il giudice ordina gli opportuni provvedimenti per la constatazione dello stato del documento, con le sue eventuali cancellature, raschiature ed interpolazioni.
Istruzione dell’eccezione
1) attore e convenuto
Art. 220 1L’eccezione si istruisce nella forma delle domande processuali (art. 92), se non ha luogo procedimento penale.
2L’eccipiente ha la qualità di attore se si tratta di documenti pubblici e di convenuto se si tratta di documenti privati.
2) oneri dell’attore
Art. 221 L’attore deve indicare i mezzi di prova e produrre le scritture di confronto che sono in suo possesso; se non lo fa entro un congruo termine, che gli sarà concesso a seconda delle circostanze, si reputa desistente.
3) facoltà del giudice
Art. 222 1Il giudice ha facoltà di farsi consegnare da terzi scritture per il confronto, o di richiamarle o farsene mettere a disposizione da pubblici uffici.
2Quando la scrittura privata appartenga a persona vivente, il giudice può, d’ufficio o a richiesta di parte, ordinare che stenda di sua mano ed in sua presenza uno scritto che serva di confronto.
3La scrittura è ritenuta falsa se la persona richiesta non vi si presta.
4) scritture di confronto
Art. 223 Il giudice ammette come scritture di confronto quelle sulle quali le parti convengono e, in difetto di accordo, i documenti dei quali è certo che sono scritti e firmati dalla persona, la cui scrittura deve essere verificata.
Testimonianze
Art. 224 Il giudice può ammettere la prova anche per mezzo di testimoni che abbiano visto scrivere o sottoscrivere la scrittura controversa, o adducono fatti idonei ad identificare l’autore della scrittura o sottoscrizione.
Perizia
Art. 225 Gli elementi di cui sopra sono, dove occorra, sottoposti ad una perizia che avrà luogo giusta gli art. 247 segg.
Giudizio sulla autenticità
Art. 226 Terminata l’istruttoria sulla verifica della scrittura, il giudice pronuncia, mediante decreto, se la ritiene autentica o falsa.
C. Dei testimoni
Obbligo di testimoniare
Art. 227 Ogni persona chiamata a testimoniare in giudizio è obbligata a rispondere conformemente a verità alle domande che le vengono rivolte.
Esclusione
Art. 228 Non possono essere sentiti come testimoni:
1. il fidanzato, il coniuge ancorché divorziato, il partner registrato, l’ex partner registrato, il partner convivente;[110]
2. gli ascendenti e discendenti legittimi adottivi e naturali di una delle parti, i suoi fratelli e fratellastri, le sue sorelle e sorellastre salvo che nelle questioni di stato, di separazione o di divorzio;
3. i minori d’anni dodici.
4. coloro che hanno operato in veste di consulenti in materia matrimoniale o familiare oppure in veste di mediatori in materia familiare e il curatore del minorenne nella causa di stato dei suoi genitori (art. 146 CCS).[111]
Testimoni sentiti senza delazione di giuramento
Art. 229 Sono sentiti senza delazione di giuramento:
1. i cognati, gli zii, i nipoti, i cugini germani, i suoceri, il genero e la nuora, il patrigno e la matrigna, di una delle parti e le persone indicate al n. 2 dell’articolo precedente nel caso in cui ne è ammessa l’audizione;
2. i minori d’anni sedici e coloro che, per mancanza di maturità di senno o per debolezza di mente, non sono in grado di farsi un concetto adeguato dell’importanza del giuramento o della promessa solenne;
3. coloro che hanno un interesse nella lite;
4. coloro che per effetto di una condanna penale sono privati dei diritti civici.
Facoltà di non deporre
Art. 230[112] Non possono essere obbligati a deporre:
a) le persone designate al n. 1 dell’articolo precedente, tranne nelle questioni di stato;
b) gli ecclesiastici per tutto quanto fu loro confidato nell’esercizio del loro ministero;
c) i notai, i medici, le levatrici e i loro ausiliari per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio professionale e coloro che non possono rispondere senza violare un segreto industriale, a meno che gli interessati li prosciolgano dall’obbligo di serbare il segreto;
d) gli avvocati, conformemente all’art. 13 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati;
e) le persone che deponendo esporrebbero a un grave disonore se stessi o quei congiunti indicati all’art. 228;
f) i funzionari della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni su fatti di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni, se il diritto amministrativo federale o cantonale lo vieta.
g) i tutori e i curatori su fatti cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
Provvedimenti relativi all’esame testimoniale
Art. 231 1Il giudice decide mediante ordinanza le questioni circa l’ammissibilità di un testimonio, la deferibilità del giuramento e circa l’ammissibilità di una domanda.
2Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di segreti industriali o commerciali quando l’interesse del testimonio a mantenere il segreto supera l’interesse della parte a farlo rivelare.
Citazione dei testimoni
Art. 232 Le citazioni dei testimoni vengono stese e notificate d’ufficio. Esse devono contenere:
a) la designazione delle parti e della lite;
b) l’ordine di comparire nel luogo, giorno e ora indicati;
c) la comminatoria delle sanzioni in caso di assenza ingiustificata.
Assenza ingiustificata
Art. 233 1Il giudice condanna il testimonio che non compare e che non giustifica la sua assenza ad una multa da fr. 200.– a fr. 500.– e, se del caso (art. 182 cpv. 5), lo cita nuovamente, sotto comminatoria di una multa sino a fr. 1000.– e dell’ordine di accompagnamento.[113]
2Se il testimonio dà seguito alla seconda citazione e giustifica la mancata comparizione alla prima, il giudice può revocare o ridurre la multa.
3Se il testimonio, citato ulteriormente, non compare senza giustificazione, il giudice ne ordina l’accompagnamento e lo punisce con la multa sino a fr. 1000.-.[114]
4Il teste impedito a comparire per malattia, servizio militare o altro motivo grave deve giustificare la sua assenza al giudice in forma scritta non appena ricevuta la citazione o conosciuto l’impedimento.[115]
Esame
Art. 234 1I testimoni vengono interrogati separatamente; tuttavia il giudice, può ordinare il confronto dei testimoni quando le loro deposizioni non concordano sopra circostanze rilevanti.[116]
2Il giudice chiede al testimonio il nome, il cognome, l’età, lo stato civile, la professione, il luogo di attinenza e il domicilio, i suoi rapporti di parentela o di affinità con le parti e il grado degli stessi.
3Il giudice invita il testimonio a dichiarare se ha qualche motivo di inimicizia con le parti, se ha da sperare un utile oppure da temere un danno dall’esito del processo ed in cosa consista.
4Il giudice avverte il testimonio che si trova nelle condizioni previste dall’art. 230 della facoltà di rifiutarsi di deporre.
5Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può ordinare che l’esame del testimonio avvenga sul luogo della contestazione.
Giuramento
Art. 235 1Il giudice rende attento il testimonio sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verità e sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza e gli deferisce il giuramento.[117]
2Il giuramento si presta con la formula seguente:
“Secondo le vostre convinzioni religiose, giurate innanzi a Dio o promettete sul vostro onore di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
3Il testimonio, udita la formula, presta il giuramento pronunciando le parole “lo giuro” o “lo prometto”.[118]
Audizione
Art. 236 1Il giudice interroga il testimonio.
2Le parti ed i loro difensori possono essere presenti all’esame e proporre altre domande; il giudice decide sulla loro ammissibilità seduta stante.
3La parte ha diritto di far annotare a verbale le domande rifiutate dal giudice.
4Le parti ed i loro patrocinatori non possono interrompere le deposizioni di un testimonio; il giudice ammonisce il contravventore. In caso di recidiva lo condanna ad una multa da fr. 10.- a fr. 50.- e può farlo allontanare.
Testimonianza
Art. 237 1Il testimonio si esprime oralmente sui fatti di sua conoscenza, senza far uso di note scritte, salvo che si tratti di conteggi, cifre, date o simili particolari.
2Se le sue risposte sono vaghe, inconcludenti o reticenti il giudice lo ammonisce a rispondere in modo chiaro e completo.
Verbale
Art. 238 1Le deposizioni si verbalizzano in prima persona; se non sono dettate dal testimonio, si devono scrivere, per quanto possibile, con le sue parole mantenendo le espressioni dialettali non facilmente traducibili.
2Il testimone, interrogato dal giudice, dichiara se approva il verbale o se deve essere corretto.[119]
3Il verbale viene firmato su ogni foglio dal testimonio e da chi ha diretto l’udienza.[120]
4La dichiarazione del testimonio di non sapere o di non potere scrivere viene espressamente verbalizzata.
Nullità
Art. 238bis[121] 1L’inosservanza delle disposizioni relative all’assunzione dei testimoni (art. 228, 234 cpv. 3, 4) e alla loro audizione (art. 235, 238, cpv. 2 e 3) rende nulla la testimonianza.
2L’adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale, sottoscritto dal testimonio e da chi ha diretto l’udienza.
Esame a domicilio
Art. 239 Un testimonio che non potesse comparire per malattia viene interrogato a domicilio. Le parti possono assistere, se il giudice non dispone altrimenti.
Rifiuto di deporre
Art. 240 Il giudice punisce con l’arresto sino a 5 giorni o con multa sino a fr. 500.- il testimonio che, avvertito delle conseguenze, rifiuta, senza legittimo motivo, di rispondere.
Falsa testimonianza
Art. 241 Se esiste fondato motivo che il testimonio non abbia detto la verità, il giudice può deferirlo all’Autorità penale alla quale trasmette copia del verbale.
D. Dell’ispezione
Scopo e condizioni
Art. 242 1Il giudice può ordinare l’ispezione di cose mobili e immobili o di persone siano esse le parti o i terzi, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo e senza costringerli a violare un segreto.
2Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può ispezionare registri pubblici per accertare fatti o diritti pertinenti alla lite.
3La cosa da ispezionare può essere prodotta in causa, se è possibile, nello stesso modo di un documento.
Obbligo delle parti
Art. 243 1Le parti e i terzi hanno l’obbligo di consentire le ispezioni ordinate dal giudice sulle cose in loro possesso e sulla loro persona.
2Il fatto che si tratta di provare deve essere tenuto per vero, se la parte rifiuta di prestarsi all’ispezione.
Obbligo dei terzi
Art. 244 1I terzi, che possono essere tenuti a testimoniare, hanno l’obbligo di consentire le ispezioni ordinate dal giudice sulle cose in loro possesso e sulla loro persona.
2In caso di rifiuto senza legittimo motivo, il giudice applica le sanzioni dell’art. 213.
3Il giudice può chiedere l’intervento della polizia per ottenere l’accesso agli immobili.
Modo di procedere
Art. 245 1Il giudice cita, quando occorra, i testimoni ed i periti a partecipare all’ispezione.
2Le parti e i loro patrocinatori possono parteciparvi salvo che la natura dell’esposizione o la salvaguardia di un segreto non si opponga alla loro presenza (art. 185).
Riproduzioni e rilievi
Art. 246 Il giudice può ordinare che siano eseguiti rilievi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi.
Art. 246bis[122] Il giudice può affidare al segretario, sotto la sua vigilanza, la direzione degli atti relativi all’ispezione.
Art. 246ter[123] 1L’ispezione di pubblici registri, in quanto tendente ad accertare l’esistenza o il contenuto di iscrizioni o documenti, può avvenire nella forma di un’autorizzazione rilasciata dal giudice alle parti di procedere esse medesime alla ricerca, facendo trasmettere al giudice dal tenitore del registro fotocopia o estratto di quanto rilevato nel termine assegnato.
2È riservato l’art. 215 cpv. 2 e 3.
E. Delle perizie
Scopo e condizioni
Art. 247 1Il giudice può ordinare perizie su questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze speciali.
2L’ordinanza indica in modo specifico l’oggetto della perizia.
3Il giudice che ammette od ordina una perizia, ne informa le parti, invitandole a proporre i quesiti entro un termine adeguato.
4Quando la perizia è proposta da una delle parti il giudice, ricevuti i quesiti, li intima alla controparte, fissando un termine per formulare eventuali controquesiti e, se essa lo riterrà opportuno, per sollevare opposizione ai quesiti. Un termine uguale sarà fissato per le eventuali opposizioni ai controquesiti, con l’intimazione di questi alle parti.[124]
5Quando la perizia è ordinata dal giudice, questi, ricevuti i quesiti delle parti entro uno stesso termine, li intima fissando un termine ulteriore per sollevare eventuali opposizioni.[125]
6In caso di opposizione il giudice sente le parti.[126]
7Il giudice decide con ordinanza sull’ammissibilità dei quesiti proposti e può a sua volta formulare quelli che ritiene utili per il proprio convincimento.[127]
Nomina
Art. 248 1La perizia è eseguita da uno o tre periti designati dal giudice.
2I motivi di esclusione e di ricusa dei giudici si applicano anche ai periti.
Doveri
Art. 249[128] 1Chiunque sia ufficialmente autorizzato all’esercizio della scienza, dell’arte o del mestiere, non può rifiutare la sua opera come perito.
2Il perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti ed alle risultanze di causa; se necessario, il perito può chiedere al giudice di autorizzare l’acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio.
3Il giudice richiama al perito l’obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato. Egli lo avverte della pena comminata dall’art. 307 CPS.
4Il giudice può infliggere una multa disciplinare fino a fr. 3 000.- al perito che non adempia con diligenza il proprio ufficio.
Termine e sanzione
Art. 250 1Il referto peritale deve essere motivato e presentato per iscritto entro il termine stabilito dal giudice.
2Il perito che non conosce la lingua italiana è dispensato dall’usarla.
3Il giudice può fissare al perito, che non presenta il referto entro il termine stabilito, un nuovo termine con la comminatoria di una multa disciplinare fino a fr. 500.- in caso di inosservanza.
Collegio peritale
Art. 251 Se sono stati nominati tre periti, il rapporto deve essere allestito dopo deliberazione collegiale; in caso di divergenza, ognuno dei periti presenta una relazione separata.
Completazione e nuova perizia
Art. 252 1Copia del referto viene comunicata alle parti.
2Il giudice assegna loro un termine improrogabile non superiore a 15 giorni, per chiederne la completazione o la delucidazione orale o scritta; la completazione o la delucidazione scritta del referto escludono l’audizione del perito.[129]
3L’elenco dei nuovi quesiti deve essere unito all’istanza.
4Il giudice decide con ordinanza sulla richiesta e sull’ammissibilità dei nuovi quesiti.
5Una designazione di nuovi periti potrà avvenire solo nel caso in cui i periti hanno dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti o ad eventuali controdomande oppure se le loro risposte appaiono manifestamente insufficienti o discordanti.
Apprezzamento
Art. 253 Il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti. Egli pronuncia secondo la propria convinzione.
F. Del giuramento decisorio
Art.254-265 …[130]
Art. 266 …[131]
Art. 267 …[132]
Art. 268 …[133]
Art. 269 …[134]
G. Dell’interrogatorio formale
Ammissibilità
1) d’ufficio
Art. 270 1Il giudice può d’ufficio sottoporre una parte od entrambe all’interrogatorio formale per l’accertamento di fatti importanti per la lite. Il giudice deve interrogarle entrambe se si tratta di fatti comuni.
2Se all’interrogatorio formale si procede d’ufficio, non ha luogo nessuna formulazione preventiva di domande.[135]
2) ad istanza di parte
Art. 271 1Ogni parte può domandare l’interrogatorio dell’altra parte mediante istanza, indicando le circostanze sulle quali l’interrogatorio deve vertere.
2Il giudice decide con ordinanza sulla concludenza e sull’ammissibilità della prova e può formulare domande proprie.[136]
Ordinanza
Art. 272 1L’ordinanza che ammette l’interrogatorio fissa l’udienza ed ammonisce la persona interroganda sulle conseguenze della mancata comparizione, del rifiuto di rispondere o di una falsa dichiarazione (art. 276).[137]
2I patrocinatori possono assistere all’interrogatorio.
3Le domande vengono rivolte alla parte interrogata dal giudice sulla base del questionario proposto dalla parte istante (art. 271 cpv. 1). Il giudice può estendere o modificare le domande proposte.[138]
Persona soggetta all’interrogatorio
Art. 273 1La parte capace di obbligarsi civilmente deve rispondere personalmente. Se essa è incapace civilmente, ma capace di discernimento e ha constatato essa stessa i fatti, è interrogata personalmente; in caso contrario sarà interrogato, in sua vece, il suo rappresentante legale.
2Il giudice designa quale delle persone deve essere sottoposta all’interrogatorio se la facoltà d’obbligare la persona giuridica spetta a più persone fisiche insieme o separatamente; egli procederà nel medesimo modo se la parte è un litisconsorzio.
3L’obbligato principale sarà interrogato di regola prima di ogni altro obbligato.
4Se la parte è un massa fallimentare il giudice può ordinare l’interrogatorio tanto dell’amministrazione quanto del fallito.
Ammonimento
Art. 274 Il giudice richiama la persona da interrogare, prima dell’interrogatorio all’obbligo di dire la verità e la ammonisce sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione dandole lettura dell’art. 306 CPS.
Limiti dell’interrogatorio
Art. 275 1Le domande, nella loro forma definitiva, vengono intimate alle parti, in forma di ordinanza, solo al momento di procedere all’interrogatorio; l’interrogatorio deve avvenire sulle sole domande proposte ed eventualmente corrette dal giudice, il quale ha la facoltà di chiedere alla persona interrogata precisazioni e chiarimenti che riguardano il tema delle singole domande.[139]
2La persona interrogata non può servirsi di scritti e di note preparate, tranne che si tratti di conteggi, di cifre, di date o di simili particolarità.
Valutazione della prova e presunzioni
Art. 276 1Il giudice valuta l’interrogatorio secondo il proprio convincimento.
2Se la persona citata per essere interrogata non compare all’udienza senza sufficiente giustificazione, o se rifiuta di rispondere, il giudice può ritenere veri i fatti che con le domande dell’ordinanza si volevano provare.
3Le risposte alle domande devono essere precise ed univoche.
4Il giudice ammonisce la persona interrogata che risponde in modo vago od evasivo, a rispondere in modo chiaro e preciso avvertendola che, in caso contrario, egli potrà ammettere per vero il fatto dedotto nella domanda.
Nullità
Art. 277[140] 1L’inosservanza delle disposizioni relative alle persone incapaci (art. 273 cpv. 1) all’ammonimento (art. 274) e all’interrogatorio (art. 275 cpv. 1) rende nullo l’interrogatorio.
2L’adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale e deve inoltre indicare singolarmente le domande e le risposte e fare risultare che la persona interrogata ha preso atto degli ammonimenti di cui l’art. 274.
3Il verbale dev’essere firmato dalla parte sottoposta all’interrogatorio, dal giudice, o dal segretario, o da chi ne fa le veci.
Fatti non verbalizzati
Art. 278 Se l’interrogatorio concerne segreti commerciali o industriali, il giudice procede giusta l’art. 185.
Azione penale
Art. 279 Se il giudice ritiene che esiste fondato motivo di falsa dichiarazione, può deferire la persona interrogata all’autorità penale alla quale trasmette copia del verbale.
Capitolo III
Del dibattimento finale
Citazione
Art. 280 1Nel corso dell’udienza preliminare, se non vi sono prove da assumere, o in un’udienza appositamente indetta entro un mese dall’assunzione dell’ultima prova, le parti procedono al dibattimento finale.[141]
2La citazione deve essere notificata almeno 10 giorni prima dell’udienza.
3Quando siano state assunte prove, ogni parte ha facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato conclusionale. Tali allegati dovranno essere notificati alle parti contemporaneamente.[142]
4Se compare una sola parte, il giudice procede come all’art. 135 cpv. 1, se nessuna delle parti compare, il giudice procede nei propri incombenti come all’art. 134 cpv. 2. Con il consenso del giudice, le parti possono anche concordemente rinunciare ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse.[143]
Arringhe
Art. 281 1Nel dibattimento finale l’attore espone la causa, il convenuto risponde; l’attore può replicare e il convenuto duplicare.
2Le parti hanno facoltà di restringere la domanda; per il resto non possono modificarla, salvo quanto previsto dagli articoli 74 lett. b e 75 lett. c.
Verbale
Art. 282 Il verbale indica solamente il fatto delle arringhe avvenute senza farne alcun sunto: deve però contenere l’esatta indicazione delle domande formulate dalle parti in quanto non siano conformi a quelle contenute negli allegati scritti.
Capitolo IV
Delle sentenze e dei provvedimenti
Sentenze dei giudici di pace e dei pretori
Art. 283[144] Le sentenze devono essere pronunciate e notificate entro tre mesi dalla data fissata per il dibattimento, anche se le parti non si sono presentate.
Sentenze di una Camera del Tribunale di appello
Art. 284 1Se il giudice è una Camera del Tribunale di appello, terminato il dibattimento, procede nella stessa seduta, o in quella successiva, alla deliberazione. Il rinvio ad una seduta ulteriore avrà luogo per ordine del presidente e sarà comunicato alle parti mediante ordinanza indicante i motivi del rinvio.
2Per le decisioni non precedute da dibattimento, il presidente, o un giudice da lui designato, elaborerà entro un termine stabilito una relazione scritta che il presidente metterà in circolazione fra i giudici fissando la seduta collegiale per la deliberazione.
3Il presidente dirige la deliberazione, vota per ultimo e redige i dispositivi sopra ogni punto di decisione, mettendoli immediatamente a verbale.
4La deliberazione ha luogo a maggioranza di voti.
5La redazione della sentenza dovrà avvenire entro un mese dalla deliberazione.
Sentenze e decreti
Art. 285 1Le sentenze e i decreti sono pronunciati in nome della Repubblica e Cantone del Ticino.
2Essi devono, a pena di nullità, contenere:
a) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui furono pronunciati;
b) l’indicazione del giudice che li ha pronunciati e se giudice è una Camera del Tribunale di appello, il nome dei giudici che presero parte alla decisione;
c) l’esatta indicazione delle parti e dei loro patrocinatori, nonché del loro domicilio;
d) le domande delle parti;
e) l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
f) i dispositivi;
g) la firma del giudice, rispettivamente del presidente della Camera, e del segretario, nonché il bollo d’ufficio.[145]
Ordinanze
Art. 286 1Le ordinanze processuali (art. 95) sono emanate con le formalità del precedente articolo, tranne quelle della lettera e) e senza la firma del segretario.[146]
2Tali provvedimenti sono annunciati verbalmente e registrati a verbale, se presi all’udienza, altrimenti sono comunicati per dispositivo nei modi di notificazione previsti dalla legge.
3L’obbligo di motivare le ordinanze esiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, salvo che la domanda processuale non sia contestata.
Decreti
Art. 287 La motivazione dei decreti (art. 96) è esclusa se la domanda non è contestata.
Notificazione
Art. 288 1La cancelleria procede, entro 10 giorni, alla notificazione delle copie alle parti e agli altri eventuali aventi diritto.
2Due copie della sentenza, con la relazione delle notificazioni fatte, rimangono deposte presso la cancelleria.
Restituzione dei documenti
Art. 289 I documenti prodotti dalle parti vengono loro restituiti, trascorsi 10 giorni dal giorno nel quale la sentenza è divenuta esecutiva.
Esecutività
Art. 290 Le sentenze sono esecutive:
a) se inappellabili, dal giorno successivo a quello della notificazione;
b) se appellabili, dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I decreti cautelari sono immediatamente esecutivi dal momento della loro notificazione.
TITOLO II
Della procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica
Domanda
Art. 291 La domanda si propone mediante istanza presentata in tante copie quante sono le parti, più una per il giudice.
Contenuto
Art. 292 L’istanza deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità cui è diretta;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) l’oggetto e i motivi della domanda succintamente enunciati;
d) il valore attribuito alla causa;
e) l’indicazione dei mezzi di prova;
f) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
Notificazione
Art. 293 1Il giudice appone in calce o a tergo dell’istanza il giorno e l’ora dell’udienza e ne ordina la notificazione alle parti.
2Tranne nei casi urgenti, lascia almeno 5 giorni fra quello della notificazione e quello dell’udienza.
Udienza
Art. 294 1Il giudice cerca di conciliare le parti e può convocarle a comparire personalmente, se domiciliate o dimoranti nel Cantone.
2Essi si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande, producono i documenti e indicano i mezzi di prova di cui intendono valersi. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito.[147]
3Il giudice richiama l’attenzione delle parti sull’insufficienza delle loro conclusioni, le invita, ove occorra, a completare e a meglio specificare i fatti e i mezzi di prova necessari all’accertamento della verità.
Mancata comparizione
Art. 295 1Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.[148]
2…[149]
Istruzione della causa
Art. 296 1Se i fatti sono contestati, il giudice ordina la prova, stabilendo a verbale quelli che devono essere provati, i mezzi di prova ammessi e il giorno e l’ora in cui procederà alla loro assunzione.
2Egli chiederà altre prove ove lo ritenga necessario per il suo migliore convincimento; tale facoltà gli spetta anche nel caso in cui il giudizio viene emanato giusta l’articolo precedente.
3Le prove vengono assunte secondo le norme stabilite per la procedura ordinaria.
Dibattimento
Art. 297 1Assunte le prove, le parti procedono, di regola, seduta stante, al dibattimento.
2Il giudice può rinviare il dibattimento a una successiva udienza, che dovrà aver luogo entro 15 giorni.
Verbale
Art. 298 Tutti gli atti processuali devono figurare a verbale; le allegazioni delle parti vi sono sommariamente riassunte.
Sentenza
Art. 299 La sentenza è pronunciata e notificata giusta gli art. 283 segg.
Impugnazione
Art. 300 La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso in cassazione.
Avvocati
Art. 301[150] Il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza non è ammesso nelle cause di competenza del giudice di pace.
TITOLO III
Delle cause portate direttamente in appello
Ammissibilità
Art. 302 1Le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai fr. 100’000.- possono, per accordo delle parti, proporsi direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza. L’accordo delle parti non è necessario se il valore della lite supera i fr. 200’000.-.[151]
2Tale facoltà è esclusa per le cause concernenti i diritti di vicinato, le servitù prediali e gli oneri fondiari, escluse le rendite fondiarie, la posa dei termini, la rettificazione delle mappe, la divisione del vincolo ipotecario e dell’onere fondiario in caso di frazionamento nonché le azioni possessorie e di nuove opere.
Procedura
Art. 303[152] Le competenze conferite dalla legge al giudice ad eccezione di quelle che comportano una decisione su questioni pregiudiziali o preliminari e sul merito, giusta l’art. 181, sono esercitate dal presidente della Camera o da un giudice delegato.
Completazione dell’istruttoria
Art. 304 1Il presidente o il giudice delegato sono competenti ad assumere prove suppletorie giusta gli art. 191-192.
2La Camera può tuttavia completare l’istruttoria giusta gli art. 88-89, provvedendovi direttamente o rinviando la causa al presidente o al giudice delegato; può pure riassumere le prove da loro esperite.
Dibattimento finale e motivazione della sentenza
Art. 305 1Il presidente della camera dirige il dibattimento finale giusta gli art. 280 segg.
2Terminato il dibattimento, il presidente procede giusta l’articolo 284.
3Il giudice delegato o altro giudice designato dal presidente redige i motivi della sentenza; l’approvazione può essere rimandata ad altra seduta sempre che avvenga nel termine di un mese dalla deliberazione. La notificazione avviene giusta l’art. 288.
TITOLO IV
Delle impugnazioni
Capitolo I
Dei mezzi dell’impugnazione
Mezzi di impugnazione
Art. 306 I mezzi per impugnare le sentenze sono:
a) l’appello;
b) il ricorso per cassazione;
c) l’interpretazione;
d) la revisione;
e) la restituzione in intero.
Capitolo II
Dell’appello
Appellabilità
Art. 307 1Le sentenze e i decreti dei pretori sono appellabili se non è altrimenti disposto dalla legge.
2L’appellazione di uno o più dispositivi di una sentenza non deduce in appello i dispositivi non appellati.
3L’appello di un litisconsorte non giova agli altri litisconsorti salvo quanto previsto all’art. 46 per il litisconsorzio necessario.
Termine dell’appello
Art. 308 1L’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata, nonché nei procedimenti in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, di assistenza tra parenti e di diritto di risposta.[153]
2L’atto di appello deve essere inoltrato presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza.
Forma e contenuto dell’appello
Art. 309 1L’appello si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti, compresi i litisconsorti, più uno per la Camera civile di appello.
2L’atto di appello deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità cui l’atto è diretto;
b) l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione della sentenza da cui si appella;
d) la dichiarazione di appellare, con l’indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza;
e) le domande;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;
g) l’indicazione delle prove rifiutate dal pretore di cui si chiede l’assunzione;
h) l’enunciazione delle eccezioni posteriori all’ultimo atto di causa;
i) l’enunciazione delle eventuali ricusazioni o domande di esclusioni di giudici o di supplenti con l’indicazione dei motivi;
l) la data e la firma dell’appellante o del suo patrocinatore.
3Se sono state presentate appellazioni non sospensive da decreti processuali (art. 96 cpv. 3), l’appellante deve dichiarare se i gravami sono mantenuti, altrimenti gli stessi si riterranno abbandonati.
4Se è chiesto l’annullamento della sentenza (art. 146) l’appellante deve indicare anche gli atti della procedura di prima istanza che devono essere annullati.
5La dichiarazione di appello è nulla se mancano le formalità di cui alle lett. a, b, c, d, e, f di questo articolo.
Effetto sospensivo dell’appello[154]
Art. 310 1L’appello sospende di regola l’esecuzione del giudizio.
2Il pretore può però, se richiesto, ordinare nel giudizio la provvisoria esecuzione:
a) nei procedimenti esecutivi previsti da questo codice;
b) quando il ritardo nell’esecuzione può cagionare un danno grave o difficilmente riparabile.
3Il pretore subordina di regola la provvisoria esecuzione alla prestazione di un’adeguata garanzia.
4Sono provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza:[155]
a) le misure provvisionali giusta l’art. 137 CCS;[156]
b) le sentenze in materia di Camera di consiglio, riservato l’art. 370 cpv. 3;
c) i provvedimenti cautelari, riservato l’art. 382 cpv.3;
d) le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento, riservato l’art. 21 cpv. 3 LALEF;[157]
e) le sentenze in materia di procedura accelerata, riservato l’art. 398 cpv. 2;
f) le sentenze in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, riservato l’art. 411 cpv. 3;
g) i decreti di sfratto dei conduttori, riservato l’art. 508 cpv. 2.
h) le sentenze in materia di diritto di risposta.[158]
5Per i decreti processuali fa stato l’art. 96 cpv. 3.
Trasmissione degli atti al Tribunale di appello
Art. 311 La cancelleria della pretura registra gli atti che le sono pervenuti, vi appone le date in cui furono ricevuti nonché quelle in cui furono consegnati alla posta, trasmette entro tre giorni dalla ricezione dell’atto di appello l’incarto completo della causa alla cancelleria di appello unendovi una copia della sentenza e ne dà comunicazione alla parte appellata.
Anticipazione delle spese
Art. 312 1Il presidente della Camera invita gli appellanti entro 5 giorni dalla ricezione dell’incarto a depositare nel termine non prorogabile di quindici giorni un adeguato importo per il pagamento delle spese giudiziarie.
2L’appello è dichiarato deserto con decreto del giudice se il deposito non viene presentato entro il termine suddetto.
Notificazione dell’atto di appello
Art. 313[159] Dopo il versamento dell’anticipazione di cui all’art. 312 la Camera notifica un esemplare dell’atto di appello alla parte appellata e a ciascuno dei litisconsorti a meno che non abbiano un patrocinatore comune.
Esame preliminare
Art. 313bis[160] La Camera civile di appello può, prima della notificazione dell’atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Diritti dell’appellato
Art. 314 La parte appellata può entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell’atto di appello, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata, presentare le proprie osservazioni ed eccezioni e formulare appello adesivo nelle forme e con il contenuto prescritti per l’allegato di appello.
Diritti dei litisconsorti
Art. 315 Entro il termine di cui all’articolo precedente i litisconsorti dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente e proporre l’esclusione o la ricusa dei giudici o dei supplenti.
Cauzione
Art. 316 1Se la parte che appella in via principale o adesiva si trova nelle condizioni previste dall’art. 153, la controparte può, nell’allegato di risposta, chiedere che presti cauzione per la rifusione delle spese giudiziarie e ripetibili.
2La parte alla quale la cauzione è stata chiesta può presentare, entro 5 giorni, alla Camera civile la propria opposizione succintamente motivata.
Esclusione e ricusazione
Art. 317 Se la parte appellata ha proposto l’esclusione o la ricusazione dei giudici o supplenti, la controparte può, nel termine di 5 giorni, presentare alla Camera civile la propria opposizione succintamente motivata.
Decisione sulle eccezioni di ricusazione e
sulle domande di cauzione
Art. 318 1Le eccezioni di ricusazione e le domande per la prestazione di cauzione sono decise preliminarmente sui motivi addotti dalle parti nei rispettivi atti.
2La Camera si completa a norma della legge organica giudiziaria per giudicare le eccezioni di ricusazione. Egualmente procede se, nel giorno fissato per la decisione della causa, uno o più giudici non possono, per malattia o per altro motivo giustificato, prendere parte alla deliberazione.
Giudice relatore e circolazione dell’incarto
Art. 319 Il presidente designa il giudice relatore e ordina la circolazione dell’incarto fra i membri della Camera.
Congiunzione delle impugnazioni separate
Art. 320 Il presidente ordina la congiunzione di due o più cause connesse o di due o più impugnazioni nella stessa causa in grado di appello.
Mutazione e completazione dell’azione
Art. 321 1In sede di appello è esclusa la facoltà:
a) di mutare l’azione, riservato l’art. 75;
b) di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
2È riservato l’art. 82.
Facoltà di indagine del giudice
Art. 322 Se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento il giudice può:
a) ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c;
b) ordinare, su istanza di parte, l’assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal pretore (art. 182 cpv. 2; 192; 213a).[161]
Forma dell’assunzione delle prove
Art. 323 L’assunzione delle prove di cui all’articolo precedente viene eseguita dalla Camera o da una sua delegazione, oppure per rogatoria.
Dibattimento
Art. 324 1La Camera può, d’ufficio, citare le parti per un dibattimento orale se lo ritiene utile per la sua decisione.
2Se entrambe le parti sono appellanti, salvo accordo fra le stesse, il presidente stabilisce l’ordine della discussione.
3Le parti potranno presentare un memoriale riassuntivo della loro arringa.
4Se una parte non si presenta all’udienza, la Camera giudica in base agli atti, sentita l’altra parte.
5Se nessuna parte si presenta, la Camera giudica sugli atti.
Redazione dei motivi
Art. 325 1La redazione dei motivi della sentenza deve essere fatta dal giudice designato dal presidente ed approvata dalla Camera.
2La sentenza deve adempiere alle formalità di cui all’art. 285.
3La sentenza deve essere notificata alle parti entro un mese dalla data nella quale venne pronunciata.
Annullamento della sentenza e rinvio al pretore
Art. 326 La parte può chiedere, unitamente all’appello di merito, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio:
a) siano stati fatti degli atti nulli (art. 142-146);
b) se le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero.
Capitolo III
Del ricorso per cassazione
Motivi
Art. 327 Le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 291-301) possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
a) se la sentenza emana da un giudice incompetente;
b) se a torto è stata negata la competenza;
c) se è stata pronunciata da un giudice, la cui esclusione o ricusazione dovevano essere ammesse;
d) se è stata pronunciata contro una persona civilmente incapace senza che fosse legalmente rappresentata;
e) se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;
f) se si verifica uno dei motivi di revisione della sentenza previsti da questo codice;
g) se è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.[162]
Termine
Art. 328 1Il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata.
2Il ricorso deve essere inoltrato al giudice che ha pronunciato la sentenza.
Forma
Art. 329 1Il ricorso si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti compresi i litisconsorti, più uno per la camera di cassazione civile.
2Il ricorso deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità cui è diretta;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione della sentenza contro la quale è proposto il ricorso;
d) le domande di ricorso;
e) i motivi di fatto e di diritto del ricorso, precisando il motivo di cassazione invocato;
f) la data e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore.
3Il ricorso è nullo se mancano le formalità di cui alle lett. c, d ed e.
Effetti
Art. 330 Il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza salvo diversa disposizione del presidente della Camera di cassazione civile.
Procedura
Art. 331 1Al ricorso sono applicabili per analogia gli art. 308 cpv. 2, 311, 312, 313, 313bis, 316, 317, 318, 319 e 325.[163]
2Il termine per le osservazioni al ricorso è di 20 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata.
3Non è ammesso il ricorso adesivo.
Sentenza della Camera
Art. 332 1La Camera di cassazione civile, se accoglie il ricorso, annulla la sentenza.
2Essa pronuncia nel merito, nei casi previsti dalla lettera g) dell’art. 327, se gli atti sono completi. Se gli atti sono incompleti, e nei casi dell’art. 327 lett. b), c), e), f), rinvia la causa al giudice competente per nuovo giudizio.
Capitolo IV
Dell’interpretazione
Motivi
Art. 333 Se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione.
Domanda e procedura
Art. 334 1La domanda di interpretazione deve essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza.
2La domanda è notificata alle parti che, entro il termine di 20 giorni, possono inoltrare le loro osservazioni.
Effetti
1) termine per le impugnazioni
Art. 335 Proposta la domanda di interpretazione, i termini per appellare, per ricorrere in cassazione e per proporre la restituzione in intero decorrono dalla notificazione della sentenza di interpretazione.
2) sospensività
Art. 336 La domanda di interpretazione di una sentenza della Camera civile o della Camera di cassazione civile non sospende l’esecuzione del giudizio, a meno che lo ordini il presidente della camera adita.
Sentenza
Art. 337 Se il giudice trova giustificata la domanda di interpretazione, toglie l’ambiguità o l’oscurità dai dispositivi del giudizio, senza cambiarne la sostanza.
Inammissibilità di rimedi
Art. 338 Nessun rimedio è ammesso contro il giudizio sulla domanda di interpretazione.
Errori di redazione o di calcolo
Art. 339 1La correzione della sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d’accordo fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove.
2In caso di disaccordo fra le parti, la domanda è proposta nella forma per l’interpretazione delle sentenze.
Capitolo V
Della revisione
Motivi
Art. 340 La domanda di revisione di una sentenza può essere richiesta:
a) se ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso di pronunciare su domande formulate;
b) se ha aggiudicato più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto;
c) se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie;
d) se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Competenza
Art. 341 1La domanda di revisione di una sentenza del pretore o del giudice di pace si propone mediante appello, rispettivamente mediante ricorso per cassazione.
2La domanda di revisione di una sentenza della Camera civile o della Camera di cassazione civile si propone alla Camera che ha giudicato.
Domanda e procedura
Art. 342 La domanda di revisione deve essere presentata in tante copie quante sono le parti più una per il giudice entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza. La domanda è notificata alle altre parti, le quali entro il termine di 20 giorni produrranno la loro risposta.
Sospensività
Art. 343 La domanda di revisione non sospende l’esecuzione della sentenza, a meno che lo ordini il presidente della Camera adita.
Sentenza
Art. 344 Il giudice che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia sul merito della lite.
Inammissibilità di rimedi
Art. 345 Nessun rimedio è ammesso contro il giudizio sulla domanda di revisione.
Capitolo VI
Della restituzione in intero contro le sentenze
Motivi
Art. 346 La restituzione in intero contro una sentenza ha luogo:
a) se è stato falsificato un documento decisivo per il giudizio;
b) se è stata resa una testimonianza decisiva falsa, una falsa dichiarazione nell’interrogatorio formale di parte, un falso giuramento decisorio o una falsa perizia;
c) se è stato annullato un giudizio civile, penale o amministrativo decisivo per la sentenza contro la quale è chiesta la restituzione;
d) se dopo la sentenza si sia trovato un documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa come pure nel caso dell’art. 189 se trattasi di prova decisiva;
e) se la sentenza sia stata l’effetto di un reato del giudice o del dolo di una parte a danno dell’altra.
f) per i motivi previsti all’art. 423c (art. 148 cpv. 2 CCS).[164]
Condizioni
Art. 347 1La restituzione è ammessa nei casi di cui all’art. 346 lett. a, b, e, qualora il reato sia stato accertato dal giudice penale oppure qualora l’abbandono del procedimento o l’assoluzione dell’imputato siano stati pronunciati per motivi diversi dalla mancanza di prove, oppure qualora il procedimento penale non sia proponibile.
2È escluso il giuramento decisorio per provare i fatti che danno luogo alla restituzione.
Termini
Art. 348 1La domanda di restituzione in intero contro una sentenza deve essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza dei motivi che la giustificano. Essa non può tuttavia essere proposta se sono trascorsi 10 anni, e, nel caso degli art. 189 cpv. 2 e 190, se è trascorso un anno dalla notificazione della sentenza.
2È riservato quanto previsto all’art. 423c.[165]
Forma
Art. 349 1La domanda si propone con azione ordinaria dinanzi al giudice che ha giudicato in prima istanza.
2Essa non costituisce un motivo di ricusazione del giudice che ha emanato il giudizio così impugnato.
3Le domande di merito si propongono con la medesima azione.
Effetti
Art. 350 1La domanda di restituzione non sospende l’esecuzione della sentenza.
2Se viene accolta, ne è fatta menzione a margine della precedente sentenza e nel relativo protocollo.
TITOLO V
Fine del processo senza sentenza
Lite diventata senza oggetto
Art. 351 1Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico.
2La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d’ufficio, stralcia la causa dal ruolo.[166]
3I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l’art. 107 e quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza.[167]
Transazione, acquiescenza e desistenza
Art. 352 1La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l’acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata.
2Il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.
3Un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (346).
4Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l’acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti.
Ritiro dell’azione e diritto di riproporla
Art. 353 1Se il convenuto oppone in via di eccezione l’inesigibilità della pretesa, la subordinazione di questa ad una condizione o a un vizio di forma, l’attore può ritirare l’azione da lui proposta riservandosi d’introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto.
2L’attore dovrà in tal caso rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio, equitativamente tassate.
LIBRO III
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I
Dell’esperimento di conciliazione
Esperimento di conciliazione
Art. 354 1Chiunque voglia convenire altri in giudizio può citarlo a comparire davanti al giudice competente a conoscere il merito della controversia per un esperimento di conciliazione.
2La domanda non crea prevenzione di foro.
3La procedura è gratuita.
Domanda
Art. 355 La domanda si propone mediante istanza scritta. Essa deve contenere la designazione del giudice cui è diretta, l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio, la succinta esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della domanda.
Citazione
Art. 356 1Il giudice fissa il giorno e l’ora dell’udienza in calce o a tergo dell’istanza e ne ordina la notificazione alle parti.
2L’udienza dovrà essere indetta non prima di 5 e non oltre 20 giorni dalla notificazione dell’atto.[168]
Procedura
Art. 357 Il giudice cerca di conciliare le parti. Egli può prendere conoscenza dei documenti di cui intendono valersi ed effettuare un’ispezione.
Transazione e acquiescenza
Art. 358[169] Se è conclusa una transazione o se il convenuto accetta la domanda è redatto un verbale che, firmato dalle parti e da chi ha diretto l’udienza, ha forza di sentenza esecutiva.
Mancata comparsa delle parti
Art. 359 L’esperimento di conciliazione cade se una parte non compare.
TITOLO II
Della procedura sommaria
Capitolo I
Della procedura di camera di consiglio
I. Procedura non contenziosa
Art. 360 1Nei casi non soggetti a contraddittorio (art. 2 LAC), l’istanza è inoltrata al pretore per iscritto, succintamente motivata e corredata dei documenti.
2Il pretore ha facoltà di assumere informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da altri interessati; egli pronuncia entro breve tempo.
3Le decisioni possono essere impugnate in conformità con l’art 370.[170]
II. Procedura contenziosa
Art. 361 Nei casi dell’art. 4 LAC ed in quelli nei quali la legge prevede la procedura di camera di consiglio senza stabilire norme per la stessa, essa è regolata dalle norme seguenti.
Istanza
Art. 362 L’istanza è inoltrata al giudice, succintamente motivata e corredata dei documenti, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
Udienza
Art. 363 1Il pretore notifica l’istanza alle parti e le cita entro breve termine ad una discussione.
2All’udienza le parti espongono oralmente le loro domande ed eccezioni d’ordine e di merito; la parte istante può replicare e la parte convenuta può duplicare.
Comparizione personale delle parti
Art. 364 Il giudice ha la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti residenti nel Cantone per sentire le loro ragioni o chiedere chiarimenti.
Prova documentaria
Art. 365 1I documenti che suffragano le rispettive ragioni devono essere prodotti dall’attore con l’istanza scritta e dal convenuto al principio dell’udienza.
2Con la replica e la duplica, le parti possono ancora produrre documenti. Un’ulteriore produzione di documenti sarà consentita dal giudice, solo se la loro concludenza dovesse risultare da successivi atti della lite.
Altri mezzi di prova
Art. 366 Altri mezzi di prova sono ammessi solo se possono essere assunti entro breve termine senza procrastinare la decisione della lite.
Assunzione suppletoria di prove
Art. 367 Non è ammessa l’assunzione suppletoria di prove.
Dibattimento finale e sentenza
Art. 368 1Se è stata eseguita un’istruttoria, a chiusura della stessa, le parti procedono nella discussione finale. Il rinvio ad un’ulteriore udienza non deve protrarsi oltre 10 giorni dall’ultimo atto di istruttoria.
2La sentenza risolve contemporaneamente le eccezioni di ordine e il merito.
Termini
Art. 369 1I termini assegnati dal giudice non possono essere superiori ai 10 giorni.
2La decisione dovrà essere emanata e intimata alle parti entro 10 giorni dall’atto che chiude l’istruttoria.
3La trattazione delle vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie.
Impugnazione
Art. 370 1Le decisioni possono essere impugnate avanti la camera civile di appello.
2Il termine per l’appellazione e per la risposta dell’appellato è di 10 giorni.
3L’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della camera non disponga altrimenti.
Provvedimenti cautelari
Art. 371 Il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento della procedura e anche prima della discussione.
Rinvio ad altra procedura
Art. 372[171] 1Se per la complessità della causa, o per la difficoltà dell’assunzione delle prove, il giudice lo trova necessario, egli può eccezionalmente rinviare, mediante ordinanza, le parti alla procedura accelerata decretando le eventuali misure cautelari.
2Il giudizio emanato in tale procedimento è appellabile come all’articolo 370.
Capitolo II
Delle azioni possessorie
Competenza
Art. 373 Le azioni possessorie (art. 926-929 CCS) sono di competenza del pretore se l’oggetto è un diritto reale immobiliare; se l’oggetto è una cosa mobile, la competenza è determinata dal valore della domanda (art. 9).
Procedura
Art. 374 Le azioni possessorie sono proposte con la procedura di camera di consiglio (art. 361 segg.).
Risarcimento dei danni
Art. 375 Il giudice può, con ordinanza, rinviare a giudizio separato, nelle forme della procedura ordinaria, la liquidazione del danno, se l’istruttoria sulla domanda di risarcimento potrebbe ritardare il giudizio su una domanda possessoria.
Istanza per inibire l’uso illecito di un fondo a
scopo di posteggio di veicoli
Art. 375bis[172] 1L’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile.
2Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.-; la decisione del giudice è pure pubblicata all’albo comunale.
3Alla procedura è applicabile l’art. 360.
Competenza, querela e procedura contravvenzionale
Art. 375ter[173] 1La competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento delle istituzioni.[174]
2In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità designata nel cpv. 1.
3Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni il denunciato e, in caso di assoluzione, il querelante possono ricorrere alla Pretura penale.[175]
4È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.[176]
5Le spese della procedura sono di regola a carico del denunciato o, in caso di assoluzione, del denunciante.
Capitolo III
Dei procedimenti cautelari
Oggetto
Art. 376 1Il giudice ordina, anche prima dell’introduzione dell’azione, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.
2Provvedimenti cautelari possono essere ordinati in particolare;
a) nelle azioni possessorie;
b) per impedire un danno che minaccia di prodursi;
c) per la conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto esistente;
d) per prestazioni di alimenti e per misure provvisionali come all’art. 137 CCS; in tali misure è compreso il blocco del registro fondiario.[177] .
Giudice competente
Art. 377[178] 1I provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice competente.
2In sede di appello essi sono di competenza del presidente della camera o del giudice delegato.
3…
Domanda
Art. 378 1La domanda di provvedimenti cautelari presentata all’udienza è decisa seduta stante, udita la parte avversa, se è presente.
2Negli altri casi si propone mediante istanza scritta, succintamente motivata e corredata dei documenti.
Contraddittorio
Art. 379 1Il giudice cita di regola le parti per il contraddittorio, e può ordinare nel frattempo misure cautelari.
2Nel caso che il giudice respinge od ammette la domanda senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni con istanza scritta, che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente che le misure ordinate siano revocate o modificate.
3Le parti sono citate ad un’udienza che dovrà aver luogo entro 10 giorni.
4L’opponente conserva la qualità di convenuto.
5L’assunzione delle prove è regolata dagli art. 365-367.
Prestazione di garanzia
Art. 380 1Il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un termine perentorio.
2Se la garanzia non viene prestata entro il termine assegnato, i provvedimenti cautelari decadono.
Termine per proporre l’azione
Art. 381 Se il giudice ha ordinato il provvedimento cautelare prima dell’introduzione della causa, assegna alla parte istante un termine per proporla al foro competente, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il provvedimento decade.
Impugnazione
Art. 382 1Possono essere impugnati soltanto i provvedimenti cautelari emanati previo contraddittorio.
2Non possono essere impugnati provvedimenti cautelari in liti promosse davanti al giudice di pace o al pretore come istanza unica (art. 291-301).
3L’appello non è sospensivo, salvo diversa ordinanza del presidente della Camera adita (art. 310 cpv. 4 lett. c).[179]
Responsabilità
Art. 383 1L’istante è responsabile dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati.
2Nel caso in cui è fornita una garanzia, il giudice assegna alla parte interessata un termine perentorio di 30 giorni per iniziare l’azione di risarcimento.
3Se l’azione non è proposta entro il suddetto termine, la garanzia è restituita.
Modificazione e revoca
Art. 384 In caso di cessazione del pericolo o di cambiamento delle condizioni che lo hanno determinato, il provvedimento cautelare può in ogni tempo essere modificato o revocato dal giudice che lo ha ordinato.
Ferie
Art. 384bis[180] Le ferie giudiziarie non sospendono il procedimento cautelare.
Capitolo IV
Dei provvedimenti in tema di esecuzione e fallimento
Art. 385-386 …[181]
Art. 387-388 …[182]
TITOLO III
Procedura accelerata
Capitolo I
Principi generali
Applicabilità
Art. 389 Nei casi nei quali la legge prescrive la procedura accelerata senza stabilire norme per la stessa, si applicano le disposizioni del presente capitolo.
Petizione e risposta
Art. 390 1L’azione si propone mediante petizione succintamente motivata corredata dai relativi documenti, e con l’indicazione specifica degli altri mezzi di prova di cui l’istante intende valersi, compresa la domanda di edizione di documenti in mano di terzi o della controparte.
2Entro 10 giorni dall’intimazione della petizione il convenuto deve produrre il suo allegato di risposta con gli stessi requisiti, e con tutte le sue eccezioni d’ordine e di merito.
3I mezzi di prova invocati devono specificatamente riferirsi ai singoli fatti che si vogliono provare.
Riconvenzione
Art. 391 1La riconvenzione è ammessa soltanto per pretese compensabili con quelle della petizione.
2La domanda riconvenzionale è proposta con la risposta.
3Il convenuto prende posizione su di essa in sede di replica orale.
Omissione della risposta
Art. 392[183] Con l’intimazione della petizione al convenuto, il giudice cita già le parti all’udienza preliminare, da tenersi entro i seguenti 30 giorni, avvertendo che, nel caso di mancata presentazione della risposta, non possono più essere contestati i fatti della petizione e che l’istruttoria avviene solo sulle prove addotte dall’attore.
Art. 393 …[184]
Udienza preliminare
Art. 394[185] 1All’udienza le parti possono replicare e duplicare e discutono preliminarmente e cumulativamente le domande di prove indicate negli atti di causa.
2Al termine dell’udienza preliminare, il giudice emana a verbale l’ordinanza sulle prove e fissa il giorno nel quale esse verranno assunte.
Discussione finale
Art. 395 1Se non c’è assunzione di prove le parti procedono oralmente al dibattimento e presentano i punti di questione riassuntivi delle loro domande tanto di ordine che di merito.
2Se c’è stata assunzione di prove, il dibattimento avrà luogo entro 15 giorni dalla chiusura dell’istruzione probatoria.
Eccezioni d’ordine
Art. 396 È in facoltà del giudice, ove lo creda utile per la sollecita decisione della causa, di ordinare che le eccezioni di ordine vengano discusse preliminarmente a quelle del merito.
Sentenza
Art. 397 La sentenza deve essere intimata entro 10 giorni dal dibattimento.
Impugnazione
Art. 398 1Il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.
2L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 lett. e).[186]
Termini
Art. 398bis[187] Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Diritto suppletorio
Art. 399 Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Capitolo si applicheranno per analogia le disposizioni sulla procedura ordinaria.
Cause inappellabili
Art. 400 Le cause a procedura accelerata che cadono nella competenza del giudice di pace o di quella inappellabile del pretore sono trattate secondo gli art. 291-301 con il rimedio della cassazione nel termine di 10 giorni.
Capitolo II
Della procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame
Autorità competente
Art. 401 1Il giudice di pace e il pretore, giusta le rispettive competenze, sono le autorità incaricate di dirigere la procedura preliminare stabilita dagli art. 5 a 14 dell’Ordinanza federale del 14 novembre 1911 in materia di garanzia nel commercio del bestiame.
2La competenza è determinata in base al prezzo di vendita.
Procedura
Art. 402 La procedura principale prevista dall’art. 15 della citata ordinanza è quella degli art. 389 e 400 di questo codice.
Termine per l’azione principale
Art. 403 La procedura principale deve essere promossa, sotto pena di perenzione dell’azione, entro 15 giorni dall’intimazione del rapporto peritale, previsto dall’art. 13 dell’Ordinanza federale.
TITOLO IV
Della procedura per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto[188]
Ricorso al giudice[189]
Art. 404[190] 1Il ricorso al giudice della parte soccombente nella decisione dell’autorità di conciliazione e quello della parte che persiste nella sua pretesa non conciliata (art. 274f CO) si propongono, con istanza scritta, al pretore competente.[191]
2L’istanza deve essere presentata in tante copie quante sono le parti, più una per il giudice, e deve contenere:
a) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
b) l’oggetto e i motivi della domanda succintamente enunciati;
c) l’indicazione dei mezzi di prova, allegando la decisione dell’autorità di conciliazione rispettivamente il verbale che attesta la mancata intesa;
d) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
Intimazione
Art. 405[192] Il giudice appone in calce o a tergo dell’istanza il giorno e l’ora dell’udienza di discussione e ne ordina l’intimazione alle parti. Nel contempo richiede all’autorità di conciliazione la trasmissione dell’intero incarto.
Udienza di discussione[193]
Art. 406[194] 1La risposta, la replica e la duplica avvengono oralmente. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito. È esclusa ogni riconvenzionale.
2Le parti possono essere tenute a comparire personalmente se sono domiciliate o dimoranti nel Cantone.
Ordinanza sulle prove e loro assunzione[195]
Art. 407[196] Il giudice stabilisce d’ufficio i fatti indicando a verbale quelli che devono essere provati, i mezzi di prova per accertarli e il giorno e l’ora della loro assunzione.
Mancata comparizione e omissioni di atti processuali
Art. 408[197] 1Se una parte non compare all’udienza il giudice procede nella lite giudicando in base ai fatti e alle prove addotte.
2Se una parte omette un altro atto processuale, la causa continua senza l’atto omesso.
Mezzi di prova
Art. 409[198] 1I documenti che suffragano le rispettive ragioni devono essere prodotti dall’attore con l’istanza scritta e dal convenuto al principio dell’udienza di discussione.
2Con la replica e la duplica le parti possono ancora produrre documenti. Un’ulteriore produzione di documenti sarà consentita dal giudice solo se la loro concludenza dovesse risultare da successivi atti della lite.
3Altri mezzi di prova sono ammessi solo se possono essere assunti senza procrastinare la decisione della lite.
4Nei casi che riguardano la protezione da pigioni abusive e in qualsiasi altra fattispecie che ciò renda necessario il pretore può farsi assistere da un perito.
Dibattimento e sentenza
Art. 410[199] 1Assunte le prove le parti procedono seduta stante, o al più tardi entro 10 giorni dall’ultima prova, al dibattimento finale.
2La sentenza deve essere intimata entro 10 giorni dall’udienza di dibattimento.
Impugnazioni
Art. 411[200] 1Nei confronti della sentenza del pretore è proponibile, a dipendenza del valore della lite, il rimedio dell’appello o del ricorso per cassazione.
2Il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione e quello per la risposta sono di 10 giorni.
3L’appello non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente.
Termini
Art. 412[201] 1Il termine per il compimento di ogni atto processuale è di 10 giorni.
2Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Provvedimenti cautelari
Art. 413[202] 1Il giudice, su istanza di parte, può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento della lite, al più presto a far tempo dall’introduzione dell’istanza all’Ufficio di conciliazione.
2I provvedimenti cautelari non sono impugnabili.
Spese e ripetibili
Art. 414[203] 1Il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili.
2Il giudice esenta la parte soccombente senza temerarietà dalle spese inerenti le prove che hanno effetti finanziariamente gravosi. Se particolari circostanze lo giustificano può esentare le parti da qualsiasi spesa.
3Nelle controversie in materia di determinazione della pigione e di contestazione della disdetta la tassa di giustizia e le ripetibili vengono calcolate su un valore computabile massimo pari a dodici mesi di locazione o di affitto.
4Nelle controversie in materia di protrazione della locazione o dell’affitto, la tassa di giustizia e le ripetibili vengono calcolate sul valore complessivo dei canoni relativi alla durata della protrazione richiesta.
5Il giudice deve infliggere una multa di fr. 500.– alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse. Per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e segg. CPC.
Diritto suppletorio
Art. 415[204] Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente titolo si applicano per analogia le disposizioni della procedura prevista davanti ai pretori come istanza unica (art. 292 e segg.).
TITOLO V
Della procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro
Competenza
Art. 416 1Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 2000.–, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i fr. 30’000.–, al pretore, secondo le disposizioni seguenti.[205]
2Il valore della lite è determinato dall’ammontare della domanda indipendentemente da eventuali domande riconvenzionali.
3Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro e relative alle pretese di cui all’art. 5 della Legge federale sulla parità dei sessi devono essere proposte, dopo l’esperimento di conciliazione, dalla parte che persiste nella sua pretesa non conciliata, mediante domanda scritta al Pretore. in questo caso le disposizioni seguenti si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (art. 417 cpv. 2), indipendentemente dal valore della lite.[206]
Procedura
Art. 417[207] 1La procedura è la seguente:
a) la citazione sarà spiccata dal giudice su istanza, anche solo verbale, della parte attrice; il giudice cita le parti che si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande, producono i documenti e indicano i mezzi di prova di cui intendono valersi. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito;
b) è ammesso il patrocinio di avvocati e di impiegati di associazioni professionali, riservato l’art. 301;
c) il giudice procede d’ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa; egli non è vincolato dalla domanda di prova delle parti;
d) il giudice deve ordinare la disgiunzione del giudizio su una eventuale riconvenzione quando questa dia luogo ad una istruzione troppo lunga in confronto a quella richiesta dalla domanda principale.
L’attore in questo caso può, prima della sentenza definitiva sulla riconvenzione, esigere la somma riconosciuta nei limiti dell’art. 323 b), cpv. 2 del Codice delle obbligazioni;
e) alle parti non possono essere imposte né tasse né spese giudiziarie; tuttavia il giudice può infliggere una multa sino a fr. 100.- alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse. Per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e seguenti CPC.
2Nelle controversie di cui all’art. 416 cpv. 3:
a) la domanda deve essere presentata per iscritto, essere corredata di tutta la documentazione e indicare specificatamente gli altri mezzi di prova di cui l’istante intende valersi;
b) entro 10 giorni dall’intimazione della domanda la parte convenuta deve produrre la sua risposta con gli stessi requisiti dell’atto introduttivo;
c) alle parti è data la facoltà di replicare e di duplicare oralmente.[208]
Diritto suppletorio[209]
Art. 418[210] Per quanto non stabilito diversamente nel presente titolo, sono applicabili l’art. 295 cpv. 1 in caso di mancata comparsa e gli artt. 389 e segg. che regolano la procedura accelerata (Titolo III, capitolo 1).
TITOLO Va[211]
Della procedura per azioni derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori
Art. 418a[212] Le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori devono essere proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 20’000.–, davanti a un Ufficio di conciliazione. Il Consiglio di Stato istituisce con decreto esecutivo uno o più Uffici di conciliazione e ne stabilisce la procedura.
Art. 418b[213] Se la procedura di conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta, quando il valore non superi i fr. 2’000.–, al giudice di pace e al pretore quando lo ecceda.
Art. 418c[214] Per la procedura giudiziaria tornano applicabili gli art. 291 segg. CPC se la causa non raggiunge il valore di fr. 8000.– e gli art. 389 segg. CPC per importi da fr. 8000.– sino a fr. 20’000.–.
Art. 418d[215] L’istanza per il tentativo di conciliazione crea la prevenzione di foro.
TITOLO Vb[216]
Della procedura per le controversie concernenti la concorrenza sleale
Art. 418e[217] 1Le azioni concernenti le controversie in materia di concorrenza sleale devono essere proposte al pretore, indipendentemente dal valore litigioso.
2Sono applicabili gli art. 291 segg. CPC se la causa non raggiunge il valore di fr. 8000.– e gli art. 389 segg. CPC per importi da fr. 8000.– sino a fr. 20’000.– e se il valore della lite non è determinabile.[218]
3Nei confronti della sentenza è proponibile, a dipendenza del valore della lite, il rimedio dell’appello o del ricorso per cassazione. Se il valore non è determinabile l’impugnazione avverrà nella forma dell’appello.
4Sono riservate le azioni proposte direttamente in appello, connesse con una controversia fondata su una legge federale che prevede un’istanza cantonale unica e quelle per le quali una legge federale prevede un altro foro (art. 12 LCSI).
TITOLO VI
Diritto delle persone e di famiglia[219]
Capitolo I
Norme generali[220]
Procedura applicabile[221]
Art. 419[222] 1Le azioni previste dall’art. 4 LAC cifre da 1bis a 10 e dall’art. 4a LAC, sono proposte secondo la procedura sommaria prevista dagli art. 361 segg., riservate le norme seguenti;
a) il giudice ordina la comparizione personale di coniugi e dei partner registrati e cerca di conciliarli; è sua facoltà di sentirli anche separatamente;
b) è ammesso il patrocinio di avvocati;
c) è data facoltà al giudice di assumere prove d’ufficio.
2Le azioni di nullità del matrimonio, di annullamento dell’unione domestica registrata, di divorzio, di scioglimento dell’unione domestica registrata e di separazione, sono proposte e trattate secondo le norme del presente titolo; se queste ultime non vi derogano, rimangono applicabili le norme sulla procedura ordinaria.
3Le azioni di modifica della sentenza di divorzio, di separazione o di scioglimento dell’unione domestica registrata e quelle di accertamento e di contestazione della filiazione sono proposte e trattate secondo la procedura ordinaria.
Accertamento dei fatti[223]
Art. 419a[224] 1Il giudice valuta le prove secondo libero convincimento.
2Può assumere come prove l’interrogatorio informale delle parti e di terzi, informazioni e rapporti scritti di terzi e di servizi specialistici.
3Le persone che non possono essere sentite come testimoni non possono essere chiamate a fornire informazioni.
4Nelle azioni di scioglimento dell’unione domestica registrata le parti devono produrre il certificato di registrazione della loro unione.[225]
Assunzione di prove d’ufficio
Art. 419b[226] 1Il giudice può, in ogni stadio della causa, assumere prove d’ufficio, in particolare per quel che concerne i figli minorenni; può ordinare la comparizione delle parti per interrogarle sui fatti della causa e assumere quelle ulteriori prove o informazioni che valgono a formare o a completare la sua convinzione, valendosi anche dell’opera dei magistrati dell’ordine penale e delle autorità amministrative.
2Il giudice può avvalersi dell’aiuto di operatori sociali, sanitari o pedagogici, ai quali può chiedere informazioni sulla situazione dei minorenni interessati.
3Nelle procedure di accertamento e di contestazione della filiazione, le persone la cui paternità è messa in causa nonché i parenti e i consanguinei devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza se non sono pericolosi per la salute.
4Il risultato delle indagini deve essere comunicato alle parti, alle quali deve essere concesso il diritto di discuterle, con l’eccezione dell’art. 185 cpv. 2 e 3.
Misure provvisionali
Art. 419c[227] 1Le misure provvisionali ai sensi dell’art. 137 CCS nonché quelle ai sensi degli art. 281, 282, 283 e 284 CCS sono trattate secondo la procedura prevista dagli art. 376 segg.
2Il giudice può ordinare la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari.
3Il termine per l’appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie.
4È escluso l’appello adesivo.
Audizione dei figli
Art. 419d[228] 1Il giudice del divorzio o un consulente da lui designato sente personalmente i figli minorenni, in modo appropriato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2Se il giudice rinuncia all’audizione del figlio, statuisce con ordinanza motivata, che deve essere notificata al figlio capace di discernimento.
3L’audizione avviene in modo informale e ne viene allestito un rapporto o un riassunto del colloquio; di regola il minorenne è sentito senza la presenza dei genitori e dei loro avvocati, salvo eccezione motivata del giudice e se l’interessato non vi si oppone; il minorenne è avvertito del fatto che può rifiutare di rispondere.
4Il minorenne capace di discernimento, che non è stato sentito in violazione dell’art. 144 cpv. 2 CCS, può interporre appello contro il dispositivo della sentenza relativo all’autorità parentale, alle relazioni con i genitori o alle misure di protezione del figlio.
Rappresentanza dei figli
Art. 419e[229] 1Il giudice del divorzio istituisce una curatela di rappresentanza nei casi previsti dal diritto federale (art. 146 CCS) con ordinanza motivata, che deve essere notificata al minorenne capace di discernimento che ne ha fatto richiesta; trasmette la sua decisione all’autorità tutoria per la designazione del curatore (art. 147 cpv. 1 CCS).
2Il minorenne capace di discernimento, a favore del quale non è stata istituita una curatela di rappresentanza in violazione dell’art. 146 cpv. 3 CCS, può interporre appello contro il dispositivo della sentenza relativo all’autorità parentale, alle relazioni con i genitori o alle misure di protezione del figlio.
3La remunerazione del curatore è stabilita dal giudice, avuto riguardo alla tariffa applicabile in materia di tutele e curatele, e viene ripartita tra i genitori tenuto conto degli obblighi di mantenimento e dell’esito del processo; lo Stato anticipa le spese e l’onorario del curatore.
Forma e notificazione della sentenza
Art. 419f[230] 1La convenzione sugli effetti del divorzio, omologata dal giudice, deve figurare nel dispositivo della sentenza, rispettivamente esservi allegata quale parte integrante.
2I dispositivi della sentenza relativi all’autorità parentale, alle relazioni personali e alle misure di protezione del figlio devono essere notificati, con un estratto della sentenza su tali punti, anche:
a) all’eventuale rappresentante del figlio minorenne;
b) al figlio minorenne capace di discernimento, nelle ipotesi previste dagli art. 419d cpv. 2 e 4 e 419e cpv. 1 e 2.
3I dispositivi e la motivazione della sentenza relativi alla ripartizione delle prestazioni di uscita vanno notificati anche agli istituti di previdenza professionale interessati (art. 141 cpv. 2 CCS).
Notificazione degli atti giudiziari
Art. 419g[231] 1Gli atti giudiziari sono notificati anche al rappresentante del minorenne nella causa di divorzio o di separazione personale, limitatamente alle questioni riguardanti l’autorità parentale, le relazioni personali o le misure di protezione del figlio.
2Se la notificazione degli atti giudiziari deve essere fatta nella forma degli assenti, è pubblicata in riassunto e in modo da non offendere le convenienze, giusta l’art. 123 cpv. 2.
Capitolo II[232]
Divorzio su richiesta comune
Introduzione della domanda[233]
Art. 420[234] 1La richiesta comune di divorzio si propone al giudice competente con istanza scritta firmata da entrambi i coniugi in tre copie; l’istanza deve contenere:[235]
a) il nominativo dei coniugi e il loro domicilio;
b) gli atti di stato civile di cui all’art. 419a cpv. 4 e i certificati di domicilio dei coniugi;
c) la convenzione relativa all’accordo completo o parziale sulle conseguenze accessorie del divorzio, comprese le conclusioni comuni sui figli (autorità parentale, custodia, relazioni personali, prestazioni finanziarie);
d) la documentazione sulla situazione finanziaria dei coniugi, in particolare l’ultima tassazione, l’ultima dichiarazione delle imposte, il certificato di salario, l’attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire (art. 141 cpv. 1 CCS) e la distinta delle spese correnti dell’economia domestica;
e) la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie non omologabili, rispettivamente contestate.
2Il giudice può chiedere ai coniugi informazioni supplementari sulla loro situazione finanziaria e altra documentazione; egli può assumere ulteriori informazioni sulla situazione dei figli.
3Se la richiesta comune presenta un vizio di forma o difetta della documentazione prescritta, il giudice fissa d’ufficio un termine per rimediare, avvertendo i coniugi che trascorso tale termine non si entrerà nel merito della domanda.
Accordo completo
a) audizione dei coniugi e istruttoria[236]
Art. 421[237] 1Ricevuta la domanda comune, il giudice convoca entro breve termine i coniugi, per sentirli prima separatamente e poi insieme.
2Le parti devono comparire personalmente e possono essere patrocinate da un avvocato; eccezionalmente la comparsa in udienza del solo avvocato senza la parte è ammissibile se il coniuge impossibilitato a comparire personalmente ha confermato separatamente e in forma scritta il suo accordo incondizionato al divorzio e alla convenzione.
3Il giudice esamina l’accordo dei coniugi sul divorzio e sulle sue conseguenze e ne accerta l’omologabilità, assumendo, se lo ritiene necessario, prove e informazioni al proposito.
4Se il giudice ritiene l’accordo non omologabile, propone eventuali modifiche e fissa se necessario una nuova udienza; se in quest’occasione interviene un accordo, i coniugi sottoscrivono il verbale.
5Se non interviene alcun accordo, il giudice procede come in caso di domanda su richiesta comune con accordo parziale.
b) periodo di riflessione
Art. 421a[238] 1Se il giudice ritiene l’accordo omologabile, fissa ai coniugi un periodo di riflessione di due mesi, allo spirare del quale essi gli confermano per scritto e personalmente la loro volontà di divorziare e il contenuto della loro convenzione; il giudice ha la facoltà di fissare un’ulteriore udienza.
2In caso di mancata conferma della volontà di divorziare o di mancata comparsa dell’uno o dell’altro coniuge, il giudice comunica loro che stralcerà la procedura dal ruolo, se entro trenta giorni l’uno o l’altro coniuge non introdurrà una domanda unilaterale di divorzio.
Accordo parziale
a) audizione dei coniugi e istruttoria[239]
Art. 422[240] 1Ricevuta la domanda di divorzio comune con accordo parziale, il giudice assegna a ogni coniuge un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un allegato contenente le sue motivazioni e conclusioni sui punti contestati e le relative richieste di prove, qualora non emergessero dalla domanda di divorzio.
2Il giudice procede all’audizione dei coniugi, come in caso di accordo completo, sulla loro volontà di divorziare, sulle conseguenze accessorie oggetto di accordo e sulla loro richiesta di demandargli la decisione sulle altre conseguenze accessorie.
3Il giudice cerca di conciliare i coniugi sui punti contestati, può proporre loro una mediazione familiare e con il loro consenso sospendere la procedura.
4Il giudice può ordinare ulteriori scambi di allegati.
b) periodo di riflessione
Art. 422a[241] Il giudice fissa il periodo di riflessione di due mesi quando i coniugi gli demandano la decisione sulle conseguenze accessorie per le quali non hanno trovato un accordo.
c) procedura probatoria
Art. 422b[242] 1La procedura probatoria sui punti contestati ha inizio solo dopo lo spirare del periodo di riflessione.
2Il giudice cita i coniugi a un’udienza di discussione, durante la quale essi possono ancora esprimersi oralmente sui punti contestati e offrire i mezzi di prova.
3Rimane riservato, per l’ammissione di fatti e di mezzi di prova nuovi, l’art. 423a.
Appello
Art. 422c[243] 1In caso di divorzio su richiesta comune, lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con il rimedio dell’appello soltanto per vizi della volontà o per violazione delle prescrizioni federali di procedura (art. 149 cpv. 1 CCS).
2Nell’ipotesi prevista all’art. 149 cpv. 2 CCS, il presidente della Camera civile di appello impartisce a ogni coniuge un termine di trenta giorni per sostituire la domanda comune con una domanda unilaterale di divorzio.
3Se l’azione viene sostituita, la causa diventa contenziosa e viene trasmessa al giudice che ha statuito sulla domanda comune di divorzio.
Capitolo III[244]
Divorzio su richiesta unilaterale
Procedura[245]
Art. 423[246] 1L’azione unilaterale di divorzio si propone mediante petizione (art. 165 segg.).
2Le parti devono comparire personalmente all’udienza preliminare; il giudice interroga i coniugi sulla durata della loro separazione e sui motivi che rendono impossibile la continuazione del matrimonio.
3Se la parte convenuta acconsente esplicitamente al divorzio, il giudice applica la procedura di divorzio su richiesta comune se ne sono dati i presupposti, tranne quando la domanda unilaterale è stata presentata secondo l’art. 422c cpv. 3.
4Se la parte convenuta non conferma il suo accordo nel termine di due mesi, la causa continua nelle forme della procedura ordinaria.
Capitolo IV[247]
Allegazioni nuove, rimedi di diritto e restituzione in intero
Fatti nuovi, mezzi di prova nuovi
e nuove conclusioni[248]
Art. 423a[249] 1Nelle cause di divorzio, di separazione personale, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione, fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni fondate su fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammessi se proposti entro trenta giorni dall’assunzione delle prove ammesse all’udienza preliminare; il giudice decide con ordinanza.
2Le spese provocate dall’invocazione di fatti nuovi e di mezzi di prova nuovi sono poste a carico della parte che avrebbe potuto produrli in tempo utile.
Scioglimento dell’unione domestica registrata
Art. 423aa[250] Gli articoli del presente capitolo si applicano per analogia allo scioglimento dell’unione domestica registrata su richiesta unilaterale (art. 30 della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004).
Rimedi di diritto
Art. 423b[251] 1Le sentenze possono essere impugnate nei modi e nelle forme stabilite per l’appello; il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di venti giorni.
2I fatti nuovi, i mezzi di prova nuovi e le nuove conclusioni sono ammessi, alle condizioni previste dall’art. 138 CCS, al più tardi con la presentazione dell’appello, rispettivamente della risposta.
3La procedura di appello è sospesa quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure.
4L’istituto di previdenza professionale è legittimato ad appellare il dispositivo della sentenza sulla ripartizione delle prestazioni d’uscita, se il giudice statuisce senza la conferma di attuabilità prevista dall’art. 141 cpv. 1 CCS.
Restituzione in intero
Art. 423c[252] 1La convenzione sugli effetti patrimoniali del divorzio passata in giudicato può fare oggetto di una domanda di restituzione in intero, per vizi nella conclusione del contratto, entro un anno dall’emanazione della sentenza.
2Per il resto si applicano le norme sulla restituzione in intero (art. 346 segg.).
Capitolo V[253]
Azioni di competenza dell’autorità amministrativa e rettificazione
di atti di stato civile
In generale[254]
Art. 424[255] 1Le azioni in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all’autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.
2La legge di procedura per le cause amministrative è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all’autorità amministrativa.
3Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante appello, entro il termine di venti giorni, alla Camera civile del Tribunale di appello.
Appello
Art. 424a[256] 1L’appello ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.
2Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.
3La Camera civile del Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell’opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa; alle parti deve essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.
Rettificazione di atti di stato civile
Art. 424b[257] 1La domanda di rettificazione giudiziaria di atti di stato civile (art. 42 CCS) si propone al pretore con la procedura di camera di consiglio.
2L’istanza è notificata alle parti interessate e, se del caso, pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone, con l’assegnazione di un termine entro il quale gli interessati possono rispondere.
TITOLO VII
Dell’assistenza tra parenti
Forma della domanda
Art. 425 1L’azione di mantenimento e di modifica del contributo (art. 279 e 286 CCS) e quella per la fissazione ed il riparto dell’obbligo di assistenza (art. 329), viene proposta mediante istanza scritta al pretore.[258]
2L’istanza deve contenere l’indicazione delle parti, del loro domicilio e delle ragioni che la giustificano.
Notificazione
Art. 426 Il pretore, ricevuta l’istanza, ne fa intimare una copia a ciascuno degli interessati e li cita a un’udienza da tenersi entro 15 giorni.
Udienza
Art. 427 1Il pretore cerca di conciliare le parti. Non riuscendo la conciliazione, le parti espongono oralmente le loro domande ed eccezioni d’ordine e di merito, delle quali sarà tenuto succinto verbale in un protocollo speciale.
2I documenti devono essere prodotti all’udienza, dopo la quale è esclusa ogni ulteriore produzione.
3Potrà essere accordata la prova testimoniale o peritale, purché testimoni e periti vengano assunti seduta stante, o, se ciò non è possibile, in seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni.
4Il pretore ha facoltà di assumere d’ufficio ulteriori prove giusta l’art. 420.
5Espletato ogni incombente, il pretore fissa l’udienza per la discussione orale e pronuncia, se possibile, seduta stante e in ogni caso entro 10 giorni.
Impugnazione
Art. 428 1La sentenza può essere impugnata nei modi e nelle forme stabilite per l’appello.
2Il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.[259]
Termini
Art. 428bis[260] Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Azione di regresso
Art. 429 Le azioni di regresso dello Stato o di altri interessati vengono trattate secondo la procedura del presente titolo.
TITOLO VIII[261]
Della procedura in materia di protezione della personalità
(diritto di risposta)
Istanza
Art. 429a[262] L’istanza per ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell’art. 281 CCS va promossa in forma scritta al Pretore competente. Essa deve contenere l’indicazione del nome delle parti e del loro domicilio e essere corredata dei documenti atti a suffragarla.
Notificazione e udienza
Art. 429b[263] 1Il Pretore notifica una copia dell’istanza alle parti e le cita, nello spazio di 24 ore, per l’udienza, da tenersi entro 10 giorni, con l’avvertimento che questa avverrà anche in assenza di una delle parti e che non saranno concesse restituzioni in intero.
2La risposta, la replica e la duplica si svolgono oralmente.
3Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito. È esclusa ogni riconvenzionale.
Mezzi di prova
Art. 429c[264] Oltre ai documenti, possono essere assunti solo mezzi di prova disponibili all’udienza.
Dibattimento e sentenza
Art. 429d[265] 1Assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento.
2La sentenza dev’essere intimata entro 10 giorni dall’udienza.
Impugnazione
Art. 429e[266] 1Le decisioni possono essere impugnate avanti la Camera civile di appello. Il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.
2L’impugnazione non ha effetto sospensivo (art. 281 cpv. 4 CCS).
Termini
Art. 429f[267] I termini sono improrogabili. Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Diritto suppletorio
Art. 429g[268] Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Capitolo, si applicano, per analogia, le disposizioni sulla procedura sommaria.
TITOLO IX[269]
Dei procedimenti di provocazione
Capitolo I
Delle gride e dell’accertamento dei diritti contestati
Scopo della grida
Art. 430 1Sino all’entrata in vigore del registro fondiario definitivo è ammessa, nei casi di trapasso della proprietà immobiliare in seguito a contratto, la pubblicazione di una grida, allo scopo di conoscere i diritti reali che gravano la proprietà.
2La pubblicazione deve essere chiesta entro 3 mesi dall’iscrizione del trapasso nel registro fondiario provvisorio.
Domanda, decisione ed impugnazione
Art. 431 1L’istanza di pubblicazione della grida viene presentata al pretore della giurisdizione nella quale i beni sono situati, unitamente alla prova dell’iscrizione del trapasso di proprietà.
2Il pretore rifiuta la pubblicazione se non ritiene giustificata la domanda.
3Il decreto di rifiuto può essere impugnato dall’istante con appello.
Contenuto
Art. 432 La grida deve contenere:
a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del proprietario attuale e di quello precedente;
b) l’indicazione del Comune in cui si trovano gli immobili, della natura, della denominazione e dei numeri di mappa. Dove non esiste la mappa, l’indicazione degli immobili deve farsi inoltre per mezzo di designazioni particolari atte ad individuarli, come la località, le coerenze, la misura approssimativa;
c) l’indicazione del termine per la notificazione delle contraddizioni;
d) la comminatoria della perenzione.
Pubblicazione della grida e termine per contraddirvi
Art. 433 1La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale del Cantone per due volte con l’intervallo di 15 giorni.
2La grida deve essere inoltre affissa all’albo del Comune dove è posto l’immobile.
3Il termine per le contraddizioni è di almeno 3 mesi dalla prima pubblicazione.
Contraddizioni
Art. 434 La notificazione dei diritti esistenti o pretesi sugli immobili oggetto della grida si propongono mediante contraddizione, introdotta per iscritto alla cancelleria della pretura, in doppio esemplare, di cui uno viene restituito al contraddicente con la menzione della data dell’insinuazione.
Diritti per i quali non vi è obbligo della notificazione
Art. 435 La contraddizione non è necessaria:
a) per i diritti reali e i pegni immobiliari risultanti a registro fondiario provvisorio;
b) per le servitù apparenti e continue acquistate anteriormente all’anno 1912.
Certificato di pubblicazione
Art. 436 La cancelleria, spirato il termine per le contraddizioni, notifica d’ufficio alle parti indicate nella grida l’avvenuta pubblicazione e dà loro copia delle contraddizioni.
Diritti dell’istante
Art. 437 1L’istante, il suo datore o avente causa, deve dichiarare al pretore entro un mese dalla scadenza del termine per la contraddizione, quali contraddizioni egli contesta.
2I diritti non contestati sono riconosciuti.
3Il contraddicente ha la facoltà di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la relazione della contraddizione, con il certificato del pretore che essa non venne contestata.
Obblighi del contraddicente
Art. 438 1Il pretore assegna al contraddicente, di cui venne contestato un diritto, un termine come all’art. 168, per promuovere con la procedura ordinaria l’azione di accertamento del diritto.
2Il diritto è perento se l’azione non è proposta entro il termine assegnato o prorogato.
3Il riconoscimento di diritti che non siano stati enunciati nella contraddizione non può essere chiesto.
Omissione della contraddizione
Art. 439 1I diritti reali non notificati alla grida sono perenti, riservato l’art. 435.
2Un diritto riconosciuto dall’autore della grida nelle forme di legge valide a costituirlo, non è tuttavia mai pregiudicato nei suoi confronti anche se non notificato.
Iscrizione nel registro fondiario
Art. 440 I diritti accertati in giudizio possono essere iscritti a registro fondiario provvisorio; producendo come documento giustificativo la sentenza definitiva.
Emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria
Art. 441 1L’emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria nei Comuni nei quali non è ancora stato introdotto il registro fondiario definitivo deve essere preceduta dall’accertamento dei diritti reali che gravano i fondi oggetto del pegno.
2È applicabile la procedura di cui al presente Capitolo.
Capitolo II
Della provocazione per causa di nuova opera
Oggetto della domanda
Art. 442 Chi vuole costruire od eseguire una nuova opera può chiamare in giudizio tutti coloro dalla cui opposizione intende garantirsi, onde venga loro imposto di far valere, sotto perenzione, le ragioni tendenti ad impedire la nuova opera.
Contenuto
Art. 443 1L’istanza di provocazione deve contenere una descrizione circostanziata dell’opera che si vuole eseguire, corredata dei piani.
2La provocazione è priva di effetto in caso di omissione di una circostanza influente sul diritto del provocato.
Procedura
Art. 444 1L’istanza è proposta al pretore della giurisdizione in cui si intende eseguire l’opera. Egli cita le parti interessate perché ne prendano cognizione.
2In caso di opposizione il pretore procura di conciliarle.
3Non riuscendovi fissa agli opponenti un termine come l’art. 168 per proporre le opposizioni con la procedura ordinaria.
Lavori sul fondo comune o sul fondo altrui
Art. 445 Chiunque voglia eseguire qualsiasi lavoro in un immobile in proprietà collettiva (art. 646-654 CCS) o sul fondo altrui per effetto di una servitù stabilita dalla legge (art. 119 LAC) deve procedere in via di provocazione per nuova opera.
TITOLO X[270]
Delle prove a futura memoria
Premesse
Art. 446 Il giudice, su istanza di parte, decreta d’urgenza l’assunzione di prove a futura memoria, quando vi è ragionevole timore che venga a mancare la possibilità di assumerle posteriormente.
Contenuto della domanda
Art. 447 La domanda di prova a futura memoria deve contenere:
a) l’indicazione del giudice al quale è diretta;
b) l’indicazione della parte contro la quale pende la causa, o contro la quale si intende far valere la prova;
c) la designazione dei fatti sui quali la prova deve svolgersi e delle domande che vi si riferiscono;
d) la designazione dei mezzi di prova di cui si chiede l’assunzione;
e) la giustificazione dei motivi per i quali si chiede la prova;
f) la firma del richiedente o del suo patrocinatore.
Procedura
Art. 448[271] Prima di decidere il giudice ordina, di regola, il contraddittorio. Se il giudice accoglie la domanda, alla controparte deve essere data la possibilità di partecipare alla prova.
Assunzione
Art. 449 1Le prove vengono assunte nei modi previsti da questo codice.
2La prova a futura memoria non pregiudica l’ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova né impedisce la loro riassunzione o completazione nella procedura di merito.
Competenza
Art. 450 1La prova a futura memoria viene assunta:
a) dal giudice del luogo ove si trova l’immobile oggetto della controversia;
b) dal giudice competente a conoscere il merito della controversia in tutti gli altri casi.[272]
2Se la causa è pendente dinanzi al giudice d’appello la prova è assunta dal presidente della camera o dal giudice delegato.
Impugnazione
Art. 451 Se l’azione di merito cui la prova a futura memoria si riferisce è appellabile, i decreti che ne rifiutano l’assunzione possono essere impugnati. Quelli che ammettono la prova sono invece inappellabili.
TITOLO XI[273]
Dei giudizi di giattanza
Casi
Art. 452 1Chiunque con atti scritti o giudiziari abbia vantato un’azione o un diritto contro un terzo, può da questo essere provocato in giudizio perché sia costretto a far valere in giudizio le ragioni che ha vantate, sotto comminatoria di perenzione.
2Il provocante deve giustificare un interesse legittimo per la sua domanda.
Esclusione
Art. 453 Non è data l’azione provocatoria nei casi dove è possibile l’azione petitoria o possessoria a tutela dell’esercizio o contro la turbativa del possesso.
Procedura
Art. 454 1L’azione provocatoria è proposta e trattata con la procedura di camera di consiglio giusta gli art. 361 segg.
2Se la provocazione è confermata o accettata, il giudice assegna al provocato un termine giusta l’art. 168 per insinuare la petizione nelle forme della procedura ordinaria.
3Il provocato segue il foro del provocante.
TITOLO XII[274]
Dell’arbitrato
Procedura arbitrale
Art. 455 La clausola compromissoria, il compromesso, la procedura davanti agli arbitri, le sentenze arbitrali, la loro impugnazione ed esecuzione sono regolate dal concordato intercantonale sull’arbitrato (Decreto legislativo 17 febbraio 1971 concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull’arbitrato).
TITOLO XIII[275]
Dell’offerta di pagamento e dei depositi
Offerta di pagamento
Art. 456 L’offerta di pagamento si fa per mezzo di notaio, il quale stende una relazione che deve contenere;
a) il luogo e la data dell’offerta;
b) l’indicazione delle parti e del loro domicilio, indicando quelle che sono presenti;
c) la qualità e la quantità della moneta, o la circostanziata designazione della cosa o dei valori offerti;
d) l’indicazione di eventuali condizioni dell’offerta;
e) la risposta del creditore, se presente;
f) nel caso di accettazione la menzione del pagamento o della consegna della cosa, la quietanza rilasciata dal creditore e, se d’uopo, la menzione della restituzione del titolo di credito;
g) la firma delle parti presenti, e in caso di rifiuto la corrispondente menzione;
h) la firma del notaio ed il segno del suo tabellionato.
Notificazione della relazione
Art. 457 1Il notaio notifica copia della relazione nel modo stabilito per gli atti giudiziari al creditore che ricusa l’offerta o che non è presente.
2Egli può notificare al creditore con lo stesso atto che il debitore farà il deposito dell’importo di denaro o della cosa offerta.
3Tra la notifica e l’istanza di deposito deve intercorrere un tempo non inferiore a 3 giorni feriali.
Deposito
Art. 458 1Il deposito di denaro, di merci o d’oggetti a termini degli art. 92 e 93 CO viene chiesto nella forma dei provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 e segg.
2Il decreto che ammette il deposito viene intimato alle parti.
Liberazione del debitore
Art. 459 Il debitore è liberato a far tempo dal giorno del deposito, se il decreto non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta o del deposito.
Effetti del deposito
Art. 460 Il deposito non può essere consegnato o restituito se durante la lite sulla validità dello stesso sopravvengono pignoramenti o sequestri a carico del deponente o del creditore, se non quando sono state definite le controversie relative.
TITOLO XIV[276]
Dei procedimenti riguardanti le successioni
Capitolo I
Dell’apposizione dei sigilli
Apposizione dei sigilli
Art. 461 1Il pretore che per disposizione di legge (art. 551 e 552 CCS, art. 2 n. 9 e art. 87 LAC) o di autorità competente deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delegazione.
2I Municipi sono obbligati a notificare immediatamente al pretore la morte delle persone che lasciano eredi trovantisi nelle condizioni previste dall’art. 87 lett. a) LAC.
Verbale
Art. 462 1Il verbale dell’apposizione dei sigilli deve contenere:
1. la data e l’ora dell’apposizione;
2. i motivi dell’apposizione;
3. l’indicazione delle persone intervenute e del loro domicilio;
4. la designazione dei locali e dei mobili che vengono sigillati;
5. una sommaria descrizione degli oggetti che non sono posti sotto sigillo.
2Il pretore decide se lasciare agli eredi o ai membri della comunione domestica del defunto l’uso o la proprietà di qualche mobile reclamato facendone menzione nel verbale ed esige, se lo ritiene necessario, garanzie per la consegna.
3Le chiavi sono custodite dal pretore.
Norma per l’apposizione
Art. 463 1Se il pretore trova chiusa la casa dove devono apporsi i sigilli, o se incontra opposizione, può ricorrere all’impiego di mezzi coercitivi.
2Prima di apporre i sigilli il pretore si informa se siano stati sottratti o occultati oggetti, procura di riaverli, e non riuscendovi, ne fa menzione nel verbale.
3Per l’apposizione dei sigilli si serve del bollo d’ufficio.
Rimozione
Art. 464 1Le parti interessate o i loro rappresentanti, devono essere citate alla rimozione dei sigilli.
2Il pretore tiene un verbale circostanziato.
3Se il pretore constata che uno o più sigilli sono stati manomessi, deve informarsi se ciò sia avvenuto accidentalmente oppure per frode e farne menzione nel verbale.
4Nel caso in cui l’autorità fiscale rimuove i sigilli, è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore.
Ricorso
Art. 465 Contro le operazioni del pretore gli interessati possono appellarsi.
Capitolo II
Dell’inventario
Inventario assicurativo
Art. 466 1Per l’erezione dell’inventario (art. 553 CCS) il pretore designa un notaio, il quale potrà farsi assistere da periti.
2Nella scelta del notaio il pretore deve attenersi, salvo motivi speciali, alle proposte presentate concordemente da tutti gli interessati.
3L’inventario dovrà essere allestito entro il termine assegnato dal pretore. IL termine potrà essere prorogato se le circostanze lo richiedono.
Persone che possono intervenire
Art. 467 1Hanno diritto di assistere all’erezione dell’inventario:
a) il coniuge superstite e il partner registrato superstite;[277]
b) gli eredi legittimi presunti;
c) gli eredi istituiti e i legatari;
d) l’esecutore testamentario.
2Il notaio deve avvisare almeno 3 giorni prima con lettera raccomandata le persone succitate, indicando luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.
Contenuto
Art. 468 1L’inventario deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità che lo ha ordinato;
b) l’indicazione dell’istante, degli intervenuti, dei citati non comparsi, del notaio e del loro domicilio con menzione del decreto di delega;
c) l’indicazione dei periti e del loro domicilio;
d) l’indicazione della citazione notificata agli interessati;
e) la designazione e la stima degli immobili, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto o, in difetto, di almeno due coerenze;
f) la descrizione e la stima dei semoventi e, su richiesta di parte o per ordine del pretore, dei beni mobili;
g) la designazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante;
h) l’indicazione dei titoli di valore, dei crediti e dei debiti;
i) la descrizione delle carte, delle scritture, delle note, concernenti lo stato attivo e passivo, che devono essere sottoscritte in principio ed in fine dal notaio; lo stato dei libri e dei registri deve essere accertato sommariamente;
l) l’indicazione del modo con cui si è provveduto alla custodia e alla conservazione dei documenti e degli oggetti inventariati.
2Se l’inventario non può essere compiuto in una sola seduta, è tenuto in forma di verbale e datato e firmato, ad ogni ripresa, dal notaio e dalle parti intervenute.
Constatazioni necessarie
Art. 469 1Gli eredi e i detentori della sostanza da inventariare devono permettere al notaio tutte le constatazioni necessarie.
2In caso di resistenza il notaio può valersi di mezzi coercitivi, ma solo con l’intervento del sindaco o di un municipale.
Giuramento di manifestazione
Art. 470 1Ciascuno degli interessati può chiedere che sia deferito il giuramento a coloro che prima dell’inventario ebbero in loro potere i beni della successione od abitarono la casa in cui gli stessi erano collocati.
2Essi devono giurare o promettere che dopo l’apertura della successione non hanno asportato, né veduto asportare, né sanno essere stato asportato o nascosto alcun oggetto o valore.[278]
3Si applicano per il resto le norme sul giuramento di edizione.[279]
4…[280]
Custodia dei beni
Art. 471 1Le parti o, in difetto di accordo, il pretore ad istanza di una delle parti o del notaio designano la persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le carte, il denaro e i valori.
2Il notaio provvede in ogni caso alla custodia e amministrazione delle cose che possono essere facilmente sottratte, salvo diversa disposizione del pretore.
3Gli oggetti di rapido deterioramento e di costosa manutenzione sono venduti all’incanto o, per espressa autorizzazione del pretore, anche con trattative private.
Contestazioni
Art. 472 Se sorge contestazione tra gli interessati circa l’iscrizione nell’inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti.
Chiusura dell’inventario
Art. 473 Terminate le operazioni d’inventario, il notaio lo chiude e ne dà comunicazione entro 15 giorni al pretore.
Beneficio d’inventario
Art. 474 1Le medesime forme fanno stato per l’inventario di cui gli art. 580 segg. CCS. La sua confezione deve essere preceduta dagli atti previsti dagli art. 92 e 93 LAC e 582 CCS.
2L’inventario deve contenere l’indicazione dei crediti e dei debiti da iscrivere d’ufficio ai sensi dell’art. 583 CCS.
3Accertata la consistenza del patrimonio si procede come all’art. 94 LAC.
Capitolo III
Delle divisioni
Azione di divisione
Art. 475 L’azione di divisione si propone in confronto di tutti gli eredi giusta la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Esecuzione della divisione
Art. 476 1Se gli interessati non riescono ad accordarsi circa l’esecuzione della divisione, l’incarico viene affidato ad un notaio e, occorrendo, ad uno o più periti scelti dalle parti o, in caso di disaccordo, dal pretore.
2Se esiste un esecutore testamentario, l’incarico è affidato a quest’ultimo.
Inventario
Art. 477 Il notaio procede all’erezione o alla completazione dell’inventario se non ne esiste uno allestito giusta gli art. 466 e segg.
Contestazione dell’inventario
Art. 478 1Il notaio interpella gli eredi se accettano l’inventario.
2Se fra gli interessati sorge contestazione circa l’iscrizione nell’inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa o sulla stima, il notaio procede giusta l’art. 472 dandone comunicazione al pretore.
Termine per promuovere l’azione
Art. 479 1Il pretore, ricevuti gli atti, assegna alla parte, la cui domanda è contestata, un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento con la procedura accelerata.
2La domanda è perenta se non viene proposta entro il termine fissato.
3La sentenza è comunicata anche al notaio.
Modo della divisione
Art. 480 1Risolte le contestazioni, il notaio chiude l’inventario e convoca le parti per le ulteriori operazioni.
2In caso di contestazioni, circa il modo della divisione, il notaio erige verbale delle domande e delle osservazioni delle parti e ne trasmette copia al pretore, il quale assegna alla parte opponente un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande nella procedura di camera di consiglio.
3Il notaio continua le operazioni non contestate e quelle ordinate dal pretore.
Formazione delle quote
Art. 481 1Il notaio procede alla formazione delle quote valendosi, se occorre, dell’opera di periti.
2Formate le quote, cita le parti per prenderne conoscenza e proporre eventuali osservazioni.
3In caso di opposizione erige verbale delle domande e delle osservazioni e lo trasmette con tutti gli atti al pretore.
Contestazioni
Art. 482 Ricevuti gli atti, il pretore assegna alla parte opponente un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande giusta la procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Sorteggio
Art. 483 1Dopo aver stabilito in modo definitivo le quote, il notaio cita le parti per il sorteggio, a meno che le parti si accordino sull’assegnazione.
2Quando una parte non compare o rifiuta di estrarre la quota, il notaio ne dà comunicazione al pretore il quale, citate tutte le parti, procede al sorteggio.
Vendita ai pubblici incanti
Art. 484 1Se è chiesta la vendita ai pubblici incanti di determinati beni (art. 612 CCS) essa deve essere preceduta da due pubblicazioni nel Foglio ufficiale del Cantone.
2La pubblicazione è inoltre affissa all’albo del Comune dove si trovano i beni.
3Se una parte lo domanda, l’incanto deve avere luogo nel Comune in cui si trovano i beni.
Verbale
Art. 485 1Il notaio tiene verbale di tutte le operazioni della divisione. Compiute le operazioni, chiama le parti per redigere un verbale finale che precisa le singole quote ereditarie e le modalità del trasferimento della proprietà e dell’immissione in possesso.
2Se una parte non vuole sottoscriverlo il notaio ne fa menzione nell’atto.
3Il notaio è autorizzato a chiedere al registro fondiario l’iscrizione dei trasferimenti di proprietà e di tutte le altre disposizioni immobiliari che risultano dal verbale di chiusura della divisione.
Pagamento delle spese
Art. 486 1Gli onorari e le spese del notaio e dei periti sono corrisposti secondo la tariffa, a tassazione del pretore, salvo appellazione alla camera civile di appello se sono contestate dalle parti.
2Le spese sono a carico della comunione ereditaria.
TITOLO XV[281]
Delle cauzioni giudiziarie
Procedura
Art. 487 1Se una parte è tenuta o offre di prestare cauzione, deve presentarla al giudice giusta la procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
2Questa procedura non si applica quando la cauzione è ordinata dal giudice.
LIBRO IV
DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO
Capitolo I
Della esecutività dei titoli
Titoli esecutivi
Art. 488 1Riservate le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo.
2Sono titoli esecutivi:
a) le sentenze, i provvedimenti cautelari, i lodi, le transazioni, le acquiescenze e le desistenze giudiziali;
b) il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni;
c) le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle sentenze giudiziali.
Azioni di rendiconto e fattispecie facilmente accertabili
Art. 488a[282] 1Si propongono pure, nelle forme del procedimento esecutivo, le azioni riguardanti casi di fattispecie immediatamente accertabili, in particolare le azioni di rendiconto di cui agli art. 400 cpv. 1, 418k cpv. 1 e 550 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.
2Se la situazione di fatto non può essere sufficientemente chiarita, il giudice, in sede di procedura di opposizione, rinvia le parti alla procedura ordinaria.
Capitolo II
Del precetto esecutivo
Forma dell’esecuzione
Art. 489 L’esecuzione si propone con precetto esecutivo.
Casi in cui non occorre il precetto
Art. 490 Il precetto esecutivo non è necessario per prestazioni già stabilite nel dispositivo di una sentenza cresciuta in giudicato se essa contenga la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
Requisiti del precetto esecutivo
Art. 491 Il precetto esecutivo deve contenere, a pena di nullità:
a) l’indicazione delle parti e del loro domicilio;
b) l’indicazione del titolo esecutivo;
c) la designazione chiara e precisa della prestazione domandata;
d) la comminatoria che, non essendo eseguita entro il termine di 10 giorni, si procederà all’esecuzione effettiva;
e) l’avvertimento che il precettato ha il diritto di fare opposizione avanti il giudice entro il termine di 10 giorni;
f) la firma del procedente o del suo patrocinatore.
Notificazione
Art. 492 Il precetto è intimato al precettato a cura del procedente nelle forme previste per gli atti giudiziari (art. 120 e segg.).
Opposizione
Art. 493 L’opposizione deve essere proposta al pretore entro 10 giorni dall’intimazione del precetto con semplice notifica unendo il precetto esecutivo. La procedura è quella di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Foro competente
Art. 494 L’opposizione deve essere proposta al foro del domicilio del precettato; se si tratta di azione reale immobiliare è competente il giudice del luogo dove è posto il fondo.
Effetti dell’opposizione
Art. 495 1L’opposizione sospende l’esecuzione.
2Se l’esecuzione dipende da sentenza, da dolo, da transazione, da acquiescenza o desistenza giudiziale, il giudice, sentite le parti, può accordare la continuazione degli atti esecutivi, previa cauzione prestata dal procedente.
Ferie
Art. 496 Le ferie giudiziarie non sospendono il procedimento esecutivo.
Capitolo III
Dell’esecuzione effettiva
Decreto esecutivo
Art. 497 1Trascorso il termine indicato dalla sentenza (art. 490), o dal precetto senza che sia stata fatta opposizione, o dopo il rigetto di questa, la parte che vuol proseguire nell’esecuzione ha diritto di ottenere dal pretore il decreto esecutivo.
2Il decreto esecutivo è immediatamente eseguibile e contro lo stesso non è dato alcun rimedio di diritto.
Contenuto
Art. 498 Il decreto esecutivo deve contenere:
a) l’indicazione delle parti e del loro domicilio;
b) l’indicazione della prestazione da eseguirsi;
c) l’ammonimento che l’inesecuzione del decreto costituirà titolo per l’istante per chiedere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede;
d) la comminatoria dell’azione penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità come all’art. 292 del Codice penale;
e) l’ordine ad ogni usciere o ad ogni agente della forza pubblica di prestare man forte per l’esecuzione, a richiesta della parte che avrà ottenuto il decreto con la sola assistenza di un municipale;
f) la firma del giudice e del segretario o di chi ne fa le veci nonché il bollo d’ufficio.
Provvedimenti in caso di disobbedienza
Art. 499 1In caso di disobbedienza o di trasgressione da parte dell’obbligato, costatata da rapporto dell’usciere o dell’agente della forza pubblica o da deposizioni di due testimoni, il pretore promuove immediatamente l’azione penale e ordina ogni ulteriore provvedimento a tutela del diritto dell’attore.
2La multa è notificata al Dipartimento delle finanze.
Casi speciali
a) attribuzioni di immobili e di diritti reali
Art. 500 1Se l’obbligato rifiuta di cedere un immobile oppure di concedere un diritto reale sopra un immobile e in qualunque caso di mantenimento o immissione in possesso, il pretore con il decreto esecutivo di cui all’art. 498 immette il procedente nell’effettivo possesso dell’immobile o del diritto reale.
2Il pretore può ordinare con il medesimo decreto a tutti gli interessati, specialmente agli inquilini, coloni od affittuari di riconoscere il procedente come legittimo possessore o proprietario.
3Egli può pure ordinare l’immediata espulsione di qualunque illegittimo detentore.
4Se nello stabile si trovano mobili che non appartengono all’istante e non vengono sgombrati, questi può procedere direttamente allo sgombero facendone consegna all’usciere, agente della forza pubblica o municipale presente, che erige un circostanziato verbale e lo rimette al pretore.
b) consegna di oggetti
Art. 501 1Se è domandata la consegna di un determinato oggetto, il pretore ordina nel decreto esecutivo all’usciere o all’agente della forza pubblica di toglierlo dalle mani dell’obbligato e di consegnarlo al procedente.
2L’usciere o l’agente della forza pubblica, richiesto, eseguisce il decreto e ne fa relazione al giudice.
3Se l’oggetto non può essere scoperto, il procedente può, con azione separata, chiedere il risarcimento dei danni.
c) obbligazioni di fare
Art. 502 1Se si tratti di obbligazione di fare, il pretore assegna con il decreto esecutivo, un termine al debitore per adempiere, con la comminatoria che , in caso di inadempimento entro il termine fissato, il creditore potrà chiedere il risarcimento dei danni con azione separata.
2Su richiesta dell’istante i pretore potrà ordinare nel decreto esecutivo che l’obbligazione venga adempiuta a spese dell’obbligato da altra persona da lui designata. Il pretore fissa l’importo delle spese che deve essere anticipato dall’istante.
d) obbligazioni di non fare
Art. 503 Chi contravviene ad una obbligazione di non fare, è tenuto al risarcimento dei danni, riservati ulteriori procedimenti da ordinare dal giudice.
e) rendimento dei conti
Art. 504 1Alla parte condannata al rendimento dei conti e che non vi ha adempiuto entro il termine stabilito, il pretore assegna con il decreto esecutivo un nuovo termine.
2Trascorso questo termine, il procedente può essere creduto dietro suo giuramento e l’obbligato gli deve i danni dell’inadempimento.
3Sono riservati eventuali provvedimenti disciplinari o penali.
f) altri casi speciali
Art. 505 Nei casi non specialmente previsti dalle disposizioni precedenti, il pretore ordina nel decreto le modalità opportune per l’esecuzione.
Ferie
Art. 505bis[283] I termini previsti in questo Capitolo non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie.
Capitolo IV
Della procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori
Istanza di sfratto
Art. 506 Nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al pretore con istanza motivata.
Procedura
Art. 507 1Il pretore cita le parti entro otto giorni all’udienza.
2All’udienza le parti dovranno esporre oralmente le loro rispettive ragioni od eccezioni e produrre, sotto perenzione, tutti i documenti che le suffragano.
3Potrà essere accordata la prova testimoniale e peritale a condizione che i testimoni o i periti vengano assunti seduta stante o, se ciò non è possibile, in una seduta che dovrà aver luogo entro 5 giorni. In questa seconda e ultima udienza dovrà essere espleto ogni incombente, compresa la discussione orale.
4Nei casi previsti dall’art. 274g CO la procedura applicabile è quella di cui agli art. 404 e segg.[284]
Decreto
Art. 508 1Il decreto deve essere emanato entro tre giorni dall’ultima udienza. Se il pretore respinge l’opposizione dovrà ordinare, con lo stesso decreto, anche lo sfratto.
2Il decreto è appellabile; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del presidente della camera adita (art. 310 cpv. 4 lett. g).[285]
3È riservata l’azione per danni, da proporre con la procedura ordinaria.
Termini
Art. 509 I termini previsti in questo Capitolo non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie.
Capitolo V
Del riconoscimento delle decisioni di altri tribunali svizzeri[286]
Sentenze di Tribunali confederati
Art. 510[287] 1Le sentenze e le decisioni di provvedimenti cautelari in materia civile pronunciate in un altro Cantone, sono eseguite nel Canton Ticino come fossero sentenze pronunciate da Autorità ticinesi, se sono munite di un attestato dell’Autorità competente del Cantone in cui sono state rese certificante il loro carattere esecutorio.
2La parte contro la quale è diretta la domanda d’esecuzione può sollevare eccezioni contro la stessa,
a. ove non sia stata regolarmente citata o legalmente rappresentata;
b. ove la parte provi con documenti che dopo la sentenza o dopo il giorno a partire dal quale l’Autorità giudicante non abbia più avuto la possibilità di tener conto di fatti nuovi, siano intervenute circostanze che escludono o sospendono completamente o in parte l’esercizio delle pretese;
c. ove la parte, in seguito a sentenza contumaciale, abbia richiesto un procedimento di revisione e alla sua istanza sia stato accordato effetto sospensivo.
3L’istanza di esecuzione delle sentenze è inoltrata al pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360).
4L’opposizione è proposta al pretore nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Sentenze di pagamento o di prestazioni di garanzia
Art. 510bis[288] Ove si tratti di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia, le sentenze di un’autorità della Confederazione o di tribunali confederati sono esecutive in conformità dell’art. 81 LEF e del Concordato intercantonale concernente la garanzia reciproca per l’esecuzione legale delle prestazioni fondate sul diritto pubblico.
Capitolo VI[289]
Del riconoscimento di decisioni straniere
Competenza della Camera civile d’appello[290]
Art. 511[291] 1La Camera civile d’appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all’estero.
2L’istanza è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
3Sono riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (in seguito Convenzione).[292]
Sentenze di pagamento o di prestazione di garanzie
Art. 512[293] Il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice normalmente competente, nell’ambito del procedimento di rigetto definitivo dell’opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano.
Decisioni in materia di fallimento
Art. 513[294] 1Per riconoscere le decisioni straniere previste dalla LDIP agli
– art. 166: decreto di fallimento
– art. 173: graduatoria
– art. 175: omologazione di concordato o di procedimento analogo
è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello. Essa è pure competente per la pronunzia di provvedimenti conservativi secondo l’art. 168 LDIP.
2L’istanza è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg.). Nei casi previsti agli art. 173 cpv. 3 e 175 LDIP saranno sentiti i creditori domiciliati in Svizzera.
Azione revocatoria e impugnazione della graduatoria
Art. 513a[295] L’azione revocatoria (art. 171 LDIP) e l’impugnazione della graduatoria (art. 172 cpv. 2 LDIP) sono proposte, secondo la procedura normalmente applicabile, al giudice avente competenza ordinaria per tali azioni.
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988:
a) competenza
Art. 513b[296] 1Il pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell’esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano.
2Egli è competente anche per adottare i provvedimenti cautelari di cui all’art. 39 della Convenzione secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC.
3La Camera civile d’appello è competente per pronunciarsi sull’opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione.
b) procedura
Art. 513c[297] 1L’istanza di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al Pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360).
2L’opposizione è proposta alla Camera civile d’appello nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
3L’opposizione ai sensi dell’art. 40 della Convenzione deve essere proposta nel termine di due mesi dall’intimazione della sentenza del Pretore.
Capitolo VII[298]
Dell’assistenza giudiziaria internazionale
Atti nelle forme del diritto straniero
Art. 513d[299] 1Al Pretore sono assegnate le competenze di cui all’art. 11 cpv. 3 LDIP.
2La domanda viene introdotta con istanza scritta e succintamente motivata ed è trattata nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio.[300]
3Trattandosi di dichiarazione di un richiedente essa può essere stilata anche in lingua straniera.[301]
Esecuzione dell’assistenza
Art. 513e[302] Per l’esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria internazionale sono competenti:
a) il Tribunale di appello per la notificazione di atti giudiziari;
b) il pretore per l’esecuzione delle rogatorie, eccezione fatta per i casi in cui la legge sull’organizzazione giudiziaria riserva la competenza per materia alle Camere civili del Tribunale di appello.
LIBRO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
Disposizioni transitorie
Applicazione della nuova legge in generale
Art. 514 1Le disposizioni del presente Codice si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore.
2I processi pendenti sono retti dalle disposizioni del presente Codice a partire dall’udienza preliminare ai sensi degli art. 177 e segg., se l’interrogatorio (ai sensi degli art. 91 e segg. CPC del 24.6.1924) non ha ancora avuto luogo.
3Gli altri processi pendenti sono retti dal Codice di procedura civile del 24.6.1924; ad essi sono tuttavia applicabili le disposizioni che regolano gli atti processuali (Titolo VI).
In relazione alla revisione del 2 novembre 1987
Art. 514bis[303] Le disposizioni introdotte con la revisione del 2 novembre 1987 si applicano, ad eccezione degli art. 302 e 416 cpv. 1, anche ai processi già pendenti al momento della loro entrata in vigore.
In relazione alla revisione del 20 dicembre 2000
Art. 515[304] 1Le disposizioni introdotte con la revisione del 20 dicembre 2000 si applicano a tutti i processi pendenti al momento della loro entrata in vigore.
2Fanno eccezione gli art. 176 cpv. 1, 188 lett. a), 193 a 196, 392 a 394 cpv. 2 e 3, i quali si applicano ai processi introdotti dopo l’entrata in vigore della modifica.
In relazione alla revisione del 29 novembre 1999
Art. 515a[305] 1Le disposizioni introdotte con la revisione del 29 novembre 1999 sono applicabili immediatamente a tutte le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.
2Nelle cause di divorzio o di separazione personale pendenti al 1° gennaio 2000, il pretore, rispettivamente il presidente della Camera civile di appello, assegna alle parti un termine per presentare eventuali nuove conclusioni e indicare nuovi mezzi di prova.
In relazione alla revisione del 24.6.2002
Art. 515b[306] Le disposizioni sulle spese e le ripetibili nelle controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto, introdotte con la revisione del 24 giugno 2002, sono applicabili immediatamente a tutte le procedure pendenti davanti al pretore al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, ad eccezione di quelle in cui si è già svolto il dibattimento finale.
TITOLO II
Disposizioni finali
Modifica di disposizioni
Art. 516 Sono così modificati i seguenti articoli della LAC:
a) Art 3:
La procedura per i casi indicati dall’articolo precedente è stabilita dal Codice di procedura civile (art. 360 CPC).
b) Art 5:
La procedura per i casi elencati nel precedente articolo è stabilita dal Codice di procedura civile (art. 361 segg. CPC).
Inventario assicurativo
c) Art. 88:
L’inventario prescritto dall’art. 553 CCS è ordinato dal pretore e viene eseguito giusta le norme stabilite dal Codice di procedura civile (art. 466 e segg.).
Grida per beneficio d’inventario
a) contenuto
d) Art. 92 LAC:
L’inventario successorale per l’adizione di eredità con beneficio d’inventario (art. 580-592 CCS) viene eseguito giusta le norme stabilite dal Codice di procedura civile (art. 474). La grida (art. 582 CCS) viene pubblicata dal pretore ad istanza dell’erede legittimato (art. 580 cpv. 1 CCS) o del Consiglio di Stato in caso di successione vacante (art. 77 LAC) e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio del defunto e possibilmente la sua paternità e luogo d’origine;
b) la diffida a tutti i creditori e debitori del defunto, compresi i creditori per fideiussione, di notificare per iscritto i loro debiti e crediti, nel termine indicato, alla cancelleria della pretura;
c) la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle conseguenze previste dall’art. 590 CCS;
d) l’indicazione del giorno della scadenza.
Sono dispensati dalla contraddizione i crediti apparenti dai pubblici registri o che risultano già inventariati (art. 583 CCS).
Modificazioni procedurali per altre leggi
Art. 517 Le azioni giudiziarie che secondo altre leggi cantonali devono essere proposte nella forma incidentale, devono seguire la procedura ordinaria stabilita dal presente Codice.
Abrogazioni di disposizioni
Art. 518 Con l’entrata in vigore di questo Codice, sono abrogate le leggi seguenti:
a) il Codice di procedura civile del 1899/1924 con le sue successive modificazioni, riservato l’art. 514;
b) gli art. 15-37 della legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento;
c) l’art. 4 della legge 20 aprile 1923 stabilente la devoluzione delle mansioni di competenza dei commissari di governo ad altri organi giudiziari o amministrativi;
d) il decreto legislativo del 18 dicembre 1911 circa la procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame;
e) il regolamento 12 febbraio 1924 circa la trattazione della cause per assistenza fra parenti;
f) gli art. 90, 91, 190, 193 LAC;
g) ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente Codice.
Entrata in vigore
Art. 519 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore[307].
Pubblicato nel BU 1971, 267.
MESSAGGI
GIURISPRUDENZA
Considerato che ai processi pendenti al momento dell’entrata in vigore del diritto processuale civile unificato si applica (fino all’emanazione della decisione da parte dell’istanza adita) il diritto procedurale cantonale previgente (v. art. 404 segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008), la versione elettronica della Raccolta delle leggi contempla ancora il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 a titolo di diritto transitorio.
Confoederatio helvetica
Nome ufficiale lat. della Confederazione svizzera. Il termine non sembra figurasse tra le antiche denominazioni della Conf. ed è stato impiegato solamente dopo la creazione dello Stato fed. nel 1848, per comodità o per non privilegiare una delle lingue nazionali in determinati usi ufficiali. L’espressione lat. compare sulle monete (dal 1879), sul sigillo della Conf. (solo dal 1948) e sul frontone del Palazzo fed. a Berna (dal 1902) ed è pure l’intestazione scelta per la presentazione su Internet dell’amministrazione fed. (1995). La forma abbreviata CH è di uso corrente per designare la Svizzera o ciò che è sviz., spec. dopo la convenzione intern. del 1909 per l’immatricolazione dei veicoli a motore. In Svizzera l’acronimo CH è usato anche nei media e nella pubblicità per designare prodotti, manifestazioni o pubblicazioni.
Bibliografia
– Stemmi, sigilli e costituzioni della Confederazione svizzera e dei cantoni, 1948, 21-58
Autrice/Autore: Marco Marcacci / czu
DFF – Onere fiscale dei Cantoni: nessuna variazione di rilievo per il 2004
Dipartimento federale delle finanze DFF
Onere fiscale dei Cantoni: nessuna variazione di rilievo per il
2004
Berna, 02.06.2005 – L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato le statistiche 2004 concernenti l’onere fiscale dei Cantoni e dei Comuni per il reddito e la sostanza delle persone fisiche nonché per l’utile netto e il capitale delle persone giuridiche. L’AFC presenta inoltre diverse serie di indici e un indice globale dell’onere fiscale 2004. Rispetto all’anno precedente non si riscontrano grosse variazioni.
Le tabelle 1 (persone sole e coniugi pensionati) e 2 (coniugi senza figli e coniugi con due figli) indicano l’onere fiscale cantonale in percento per un reddito lordo da attività lucrativa o una rendita AVS e pensione di 50’000 rispettivamente 100’000 franchi.
Grosse differenze per l’imposta sul reddito
Grosse differenze si riscontrano:
nell’onere fiscale di una persona sola esercitante attività lucrativa. Con un reddito lordo di 50’000 franchi il carico fiscale varia, ad esempio, dal 5,06 per cento nel Canton Zugo al 12,70 per cento nel Canton Basilea Città (vedi tabella 1);
nell’onere fiscale di una persona coniugata con due figli esercitante attività lucrativa. Con un reddito lordo di 100’000 franchi il carico fiscale varia, ad esempio, dal 3,44 per cento nel Canton Zugo all’11,93 per cento nel Canton Giura (vedi tabella 2).
È inoltre interessante notare come, all’interno di un Cantone, l’onere fiscale vari a seconda di un reddito di 50’000 o di 100’000 franchi. Questa differenza fornisce infatti un quadro sulla progressione delle imposte nella fascia di reddito considerata. Anche in quest’ottica, dalle tabelle 1 e 2 emergono notevoli differenze. Per i coniugi pensionati, ad esempio, la differenza è di 1,98 punti di percento nel Canton Svitto e di 9,36 punti di percento nel Canton Ginevra.
Confronto decennale
La tabella 3 illustra per ogni capoluogo cantonale l’onere fiscale in percento di una persona coniugata senza figli che consegue un reddito da attività lucrativa di 95’005 franchi. Questo reddito equivale, tenuto conto del rincaro, a un reddito lordo di 87’487 franchi di dieci anni prima (e nel 1977 – anno di riferimento di questa serie temporale – a un reddito lordo da attività lucrativa pari a 50’000 franchi).
Il confronto decennale (1994-2004) indica in altre parole, per questo periodo, l’evoluzione nei capoluoghi cantonali dell’onere fiscale gravante un reddito da attività lucrativa rimasto costante in termini reali. Gli sgravi relativi più importanti (oltre il 20%) si sono registrati per i capoluoghi Bellinzona, Appenzello e Ginevra, mentre Herisau e Stans hanno subito i più importanti aumenti relativi di carico fiscale.
Indice dell’onere fiscale gravante il reddito
Se si pondera l’onere fiscale cantonale gravante il reddito con il sostrato fiscale effettivo di ogni fascia di reddito, si ottengono gli indici per ogni Cantone (presupponendo che la media nazionale corrisponda all’indice 100). Un indice cantonale inferiore a 100 indica quindi un carico fiscale inferiore alla media, mentre un indice superiore a 100 indica un carico fiscale superiore alla media.
Per il calcolo degli indici, non è quindi rilevante unicamente l’onere fiscale come lo si può estrapolare dalle leggi, ma anche l’esistenza effettiva di un sostrato fiscale nella fascia di reddito considerata. Per questo motivo l’indice dell’onere fiscale adempie senza dubbio il suo scopo primario, ossia la determinazione dell’imposizione effettiva del sostrato fiscale reale nei Cantoni in
vista di un’applicazione corretta dei meccanismi della perequazione finanziaria federale. Per contro bisogna assolutamente osservare che tale indice non può dare una risposta esatta alla questione dell’onere fiscale effettivo nei Cantoni.
La tabella 4 riporta gli indici cantonali dell’onere fiscale gravante il reddito per le fasce di reddito da 7’500 a 30’000 franchi, da 35’000 a 80’000 franchi e da 90’000 a 1 milione di franchi nonché per tutti i redditi. Da questa tabella emerge che, per la fascia di reddito inferiore (da 7’500 a 30’000 franchi), l’indice più basso è quello del Canton Vaud, mentre quello più elevato si riscontra nel Canton Obvaldo. Per quanto riguarda la fascia di reddito medio (da 35’000 a 80’000 franchi) il Canton Zugo è quello con l’indice più basso. Anche per la fascia dei redditi più elevati (da 90’000 a 1 milione di franchi) il Canton Zugo ha l’indice più basso, mentre il Canton Giura quello più elevato. In un’ottica globale, considerando tutte le fasce di reddito, l’indice globale più basso dell’onere fiscale gravante il reddito si registra nel Canton Zugo (indice 48,7) e quello più elevato nel Canton Obvaldo (indice 161,9). Per quanto concerne quest’ultimo Cantone spicca il fatto che l’indice dell’onere fiscale gravante il reddito per la fascia di reddito da 90’000 a 1 milione di franchi è comunque leggermente inferiore alla media (indice 99,4). Ciò si spiega con la bassa imposizione dei redditi più importanti, ossia a partire circa da 150’000 franchi.
Grosse differenze anche nell’imposizione dell’utile netto
La tabella 5 indica in percento, per ogni Cantone, l’onere fiscale gravante l’utile netto prima delle imposte di una società anonima con 2 milioni di capitale e riserve. Sebbene all’utile netto si applicano per lo più aliquote proporzionali, l’onere fiscale in percento dell’utile netto può variare leggermente, in quanto il calcolo tiene conto del fatto che le imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dedotte dalla base di calcolo dell’imposta. La tabella illustra inoltre l’onere fiscale per differenti livelli di rendimento. Ad esempio, per un esiguo rendimento del 4 per cento (utile netto prima delle imposte pari a 80’000 franchi) l’onere fiscale varia dal 5,49 per cento nel Canton Zugo al 15,97 per cento nel Canton Ginevra. Nel caso di un rendimento estremamente elevato del 50 per cento (utile netto prima delle imposte pari a 1 milione di franchi) l’onere fiscale passa invece dall’8,00 per cento del Canton Svitto al 18,89 del Canton Basilea Campagna.
Indice dell’onere fiscale gravante l’utile netto e il capitale
Anche per quanto riguarda l’utile netto e il capitale delle società anonime si calcola un indice dell’onere fiscale mediante ponderazione del sostrato fiscale effettivamente disponibile nei singoli Cantoni. Nelle prime due colonne della tabella 6 sono riportate le relative serie di indici. Tenuto conto dell’importanza, molto diversa da Cantone a Cantone, dell’imposta sull’utile netto e dell’imposta sul capitale delle società anonime, queste due serie di indici sono riunite in un unico indice globale riportato nella terza colonna della tabella. Questo indice varia dal 53,3 del Canton Zugo al 135,1 del Canton Grigioni.
Indice globale dell’onere fiscale 2004
La tabella 7 illustra infine le diverse serie di indici (onere fiscale gravante il reddito e la sostanza, l’utile netto e il capitale nonché la circolazione stradale) e la loro aggregazione in un indice globale dell’onere fiscale 2004. Per la determinazione dell’indice globale si ricorre a una ponderazione mediante le entrate fiscali effettive di Cantoni e Comuni. Nella stessa tabella è pure riportato l’indice globale del 2003. In questo modo è possibile fare un confronto delle ripercussioni delle modifiche avvenute in ambito fiscale nel 2004. Al riguardo non risultano variazioni di rilievo.
Nella pubblicazione edita dall’AFC “Charge fiscale en Suisse: Chefs lieux des cantons – Nombres cantonaux 2004” il carico fiscale delle imposte cantonali, comunali e di culto è presentato sotto diversi aspetti. L’onere fiscale è stato calcolato per:
– le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche
– le imposte sull’utile netto e sul capitale delle persone giuridiche
– le imposte di circolazione
– le imposte immobiliari, le imposte sugli utili immobiliari e le imposte sulle successioni – l’imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza professionale
Inoltre, la nuova pubblicazione illustra le differenti serie di indici che contribuiscono alla determinazione del nuovo indice globale dell’onere fiscale 2004. Ai fini della perequazione finanziaria federale, quest’ultimo è un indicatore indispensabile. La pubblicazione, disponibile unicamente in lingua tedesca e francese, può essere ordinata presso l’Ufficio federale della statistica ed è pure consultabile nel sito www.estv.admin.ch.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Roger Ammann, Amm. fed. delle contribuzioni, tel.: 031 322 92 50
Autore:
Dipartimento federale delle finanze Internet: http://www.efd.admin.ch
Dipartimento federale delle finanze DFF
Contatto: info@gs-efd.admin.ch, altri contatti | Diritto
http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it
La naturalizzazione, uno strumento politico
In Svizzera da sempre la naturalizzazione è utilizzata per regolare certi conflitti sociali e politici. È la conclusione a cui giunge uno studio finanziato dal Fondo nazionale svizzero.
Secondo gli studiosi, la politica svizzera di naturalizzazione è una delle più restrittive d’Europa e molto resta ancora da fare affinché la procedura di naturalizzazione sia conforme ai principi di uno Stato di diritto.
La politica di naturalizzazione elvetica si discosta in vari punti da quella vigente nella maggior parte dei paesi europei. In Svizzera gli stranieri devono risiedere per 12 anni prima di poter depositare una domanda di naturalizzazione. Nei paesi dell’Unione europea il termine è di 4-10 anni.
Inoltre, nella maggior parte degli stati dell’UE è prevista una naturalizzazione agevolata per gli stranieri di seconda generazione, ciò che non è il caso per la Svizzera. Altra particolarità elvetica è il fatto che la naturalizzazione è decisa solitamente a livello comunale.
«Per questi motivi, più di un quinto della popolazione svizzera non possiede la nazionalità elvetica ed è così privata dei diritti politici a livello nazionale», si legge in un comunicato del Fondo nazionale svizzero (FNS).
Radici storiche
Per capire le origini delle specificità svizzere, un gruppo di storici dell’Università di Berna ha studiato i criteri di ammissione e di esclusione dal diritto di cittadinanza in Svizzera tra il 1874 e i nostri giorni.
Lo studio, realizzato nel quadro del programma nazionale di ricerca «Integrazione
ed esclusione», prende in considerazione la prassi sia a livello federale, sia a
livello cantonale e comunale. Particolarmente approfondita è l’analisi della situazione nelle città di Ginevra, Berna e Basilea.
A grandi linee, lo studio individua tre fasi nella politica di naturalizzazione elvetica. Ad una fase piuttosto liberale fra il 1874 e la fine della Prima guerra mondiale sono seguiti sei decenni caratterizzati da una prassi sempre più restrittiva, fino alla fine degli anni Settanta. La politica attuale mostrerebbe invece nuovamente dei segni di liberalizzazione.
Conflitti sociali
Secondo la storica Brigitte Studer, direttrice della ricerca, dietro ai criteri che hanno conformato la prassi di naturalizzazione nel corso degli ultimi 130 anni si ritrovano le norme e le rappresentazioni sociali alla base dell’identità elvetica, quali la cortesia, lo zelo, il riserbo politico e la buona reputazione.
La politica di naturalizzazione svizzera è tuttavia sempre stata terreno di scontro tra interessi sociopolitici contrastanti, afferma lo studio. È il caso delle preoccupazioni per la salvaguardia della «salute del popolo» nel periodo fra le due guerre o della paura di un’invasione comunista durante la Guerra fredda.
La naturalizzazione è servita da strumento per affrontare questi ed altri problemi, nell’ambito per esempio della politica sociale o della gestione del mercato del lavoro.
Criteri oggettivi
Nel corso dell’ultimo secolo, le esigenze di integrazione e assimilazione poste ai candidati alla naturalizzazione sono state applicate in maniera molto diversa e talvolta arbitraria. Per questo motivo gli autori dello studio – oltre a Brigitte Studer, Gérald Arlettaz – consigliano di rendere più oggettivi i criteri per l’acquisizione della cittadinanza elvetica. «In tutta la Svizzera la domanda di naturalizzazione dovrebbe essere sottoposta agli stessi criteri».
La prassi attuale, rilevano gli autori, si basa sul ruolo storico dei comuni e dei cantoni nell’ammissione al diritto di cittadinanza. Allora questa prassi rispondeva ai bisogni amministrativi e di selezione della popolazione. “Oggi, nell’epoca della mobilità, questi interessi particolari, che possono condurre a decisioni soggettive e anche arbitrarie, non sono più adeguate”, afferma Brigitte Studer.
Gli autori raccomandano perciò di trasferire le competenze dal livello comunale a quello cantonale, come è già oggi il caso nel Canton Ginevra, e di ridurre la durata di residenza richiesta, per avvicinarla alle norme europee.
LA NATURALIZZAZIONE
Chi vuole essere naturalizzato deve aver passato almeno 12 anni in Svizzera. Gli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno di età contano doppio.
La Confederazione attribuisce il permesso per la naturalizzazione a chi è ben integrato e conosce l’ordinamento giuridico elvetico.
La procedura è di competenza cantonale e comunale. Esistono dunque importanti differenze da un comune all’altro.
Nel 2004, il popolo svizzero ha rifiutato la concessione semplificata della cittadinanza agli stranieri di seconda o terza generazione.
Nel 2005 in Svizzera si sono realizzate 39’753 naturalizzazioni, un record. Il 20% della popolazione è straniera.
CONTESTO
La naturalizzazione è un tema ricorrente nella politica svizzera. Negli ultimi anni la questione è stata soprattutto affrontata sulla base della legittimità delle naturalizzazioni avvallate dal voto popolare alle urne.Un’iniziativa sul tema passerà in parlamento e sarà anche votata dal popolo.
A meno di un anno dalle elezioni federali, il tema dell’integrazione è ripreso dai partiti di governo, che propongono diversi concetti. L’ultima proposta è quella dei socialisti: un contratto d’integrazione con gli stranieri.
SITI CORRELATI
Comunicato del Fondo nazionale svizzero (in francese)
Legge sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
Informazioni sulla naturalizzazione sul sito ch.ch
Le naturalizzazioni sul sito dell’Ufficio federale di statistica
Naturalizzazione sul sito dell’Uffi cio federale della migrazioni
Tratto da Swissinfo http://www.swissinfo.org/ita/index.html
Omaggio della Svizzera all’emigrazione italiana
All’Istituto svizzero di Roma in mostra “Il lungo addio”. L’emigrazione italiana in Svizzera dopo il 1945.
138 foto su uno dei fenomeno socio-economici più intensi e drammatici che hanno segnato nel secondo dopoguerra i rapporti italo-svizzeri.
Uno sguardo all’ indietro verso il paese. Gli occhi inumiditi. Il viso scarno. Una mano saluta dal finestrino di un treno, zeppo da morire. Ultimi attimi prima del viaggio verso l’incognito.
E’ questa una delle 138 fotografie in mostra fino all’11 luglio prossimo all’ Istituto culturale svizzero di Roma. Una foto che racchiude nella sua drammaticità 50 anni di storia italo-
svizzera. Storia spesso dimenticata, forse anche rimossa soprattutto da chi di quel flusso ininterrotto di “braccia” piu’ ne approfitto’ -la Svizzera.
Famiglie intere accampate nelle stazioni
“Fra il 1950 e il 1970 furono complessivamente fra i 3 e i 4 milioni gli italiani che
emigrarono verso la Svizzera”, dice a swissinfo, Dieter Bachmann, direttore dell’ Istituto svizzero di Roma e curatore della mostra.
Valige di cartone infilate dai finestrini dei treni. Famiglie intere accampate in sordide sale d’aspetto. File ininterrotte di questa umanità disperata che scorrono come un fiume in piena sulle banchine delle stazioni.
Uomini con la sigaretta che pende da labbra chiuse, lo sguardo perso. Donne in
nero dal volto fiero, con un neonato in braccio.
“Questa gente era costretta a partire”, dice Bachmann, perché nei loro paesi erano diventato impossibile non solo trovare lavoro ma sopravvivere”.
La fuga della speranza: prima tappa le stazioni di frontiera. Visita medica: uomini e donne tutti assieme come al mercato dei buoi.
Poi il tanto sognato lavoro. Lontano. Su nel freddo delle montagne. Nelle baracche abbarbicate sugli strapiombi della Verzasca, dell’alto Vallese, dei Grigioni.
Dighe dai muri altissimi, minacciosi, mortali.
La tragedia: quella di Mattmark. Era il 1965. Una cinquantina gli italiani morti. Non ebbero mai giustizia. Operai dai visi intrisi di polvere nera. Nera come la morte. Quanti non fecero piu’
ritorno dai quei lunghi cunicoli scavati nelle rocce. Quanti caddero dalle
impalcature o morirono per le esalazioni delle fonderie.
Poi venne l’integrazione, lenta ma inesorabile. Ma a qualcuno, scoprire che alle braccia erano attaccati anche degli uomini non piacque molto. Le iniziative Schwarzenbach, xenofobia, leggi opprimenti.
“Non esito a usare anche la parola vergogna per le difficoltà a cui spesso gli stranieri venivano sottoposti in Svizzera, dice Bachmann. Partiti xenofobi che non hanno mai accettato la diversità. Oppure l’umiliante statuto stagionale”.
Foto di prime comunioni. Bambine con il velo bianco. Tanta gente attorno a un tavolo. La festa.
Il primo concorso canoro. Le prime squadre di calcio. La prima 500.
I movimenti sindacali. Una tavolata con in primo piano il sindacalista Ezio Canonica al Cooperativo di Zurigo.
Ma la storia si ripete
Storie che sembrano archeologia. Eppure era solo ieri. C’è chi si è costruito la casa al paese. Il salotto buono. Mobili pacchiani ma che fanno moderno, che fanno ricchezza.
Storie a lieto fine, ma il lungo addio è già iniziato per altri: stazione di polizia; madre algerina con il figlioletto accanto. Foto segnaletica: clandestini.
La copertina del libro (Limmat Verlag)
Non esito a usare anche la parola vergogna.
Dieter Bachmann, curatore
CONTESTO
“Il lungo addio — Der lange Abschied”.
Una storia fotografica sull’emigrazione italiana in Svizzera dopo la guerra — 138 fotografie che documentano il periodo a partire dal 1945.
Edizione bilingue in tedesco e italiano.
L’esposizione è a Roma all’Istituto svizzero fino all’11 luglio.
Sarà poi allestita a Coira dal 7 novembre al 15 febbraio 2004 e a Zurigo dal 26 febbraio al 23 aprile 2004.
L’emigrazione italiana in Svizzera
1850
Nella seconda metà del secolo XIX inizia la prima ondata migratoria degli italiani in Svizzera. Nel 1860 se ne contano 10.000, nel 1900 117.059 e nel 1910 già 202.809. Lavorano principalmente alla nuova rete ferroviaria. Più di tre quarti provengono dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Veneto; il resto viene dall’Italia centrale, Roma inclusa. Al sud spetta soltanto la quota assai limitata dell’uno per cento
1890-1914
Il completamento della rete ferroviaria svizzera entra nella sua ultima fase. Vengono forati il Sempione, il Lötschberg, il Ricken, il Hauenstein e il Mont d’Or. Tutti questi lavori sono opera in gran parte di italiani, come era già accaduto dal 1872 al 1882 per il traforo del San Gottardo.
A Berna nel 1893 e a Zurigo nel 1896 si hanno i primi disordini da parte dei lavoratori locali contro gli italiani. In tali disordini vengono devastati negozi, caffè e ristoranti di italiani. Molti di loro abbandonano la Svizzera nella notte stessa.
Intorno al 1900
Fondazione della prima Missione Cattolica Italiana. La MCI funziona da centro di attrazione per immigrati e per svizzeri che parlano italiano. Oltre alla cura delle anime, essa provvede a istituzioni sociali come gli asili infantili per i figli degli emigranti, allestisce manifestazioni sportive per i giovani e luoghi di incontro per gli anziani. Oggi in Svizzera le MCI sono 103.
1906
Fondazione della Società Cooperativa a Zurigo. Inizialmente ristorante dove i lavoratori italiani possono mangiare un piatto di pasta a poco prezzo. Nel corso degli anni vi si organizza una serie di attività di apprendimento e di formazione, il cui intento è favorire la crescita della coscienza politica. La Società Cooperativa fu a suo tempo il più importante centro antifascista di Zurigo.
1925
Fondazione della prima Colonia Libera Italiana a Ginevra. Muovendo da una idea di Fernando Schiavetti (1892-1970, filosofo romano – attività politica e culturale all’interno dell’emigrazione antifascista) a partire dal 1943 viene fondata in tutta la Svizzera una serie di Colonie Libere Italiane. Oltre che svolgere attività culturali e politiche, le Colonie Italiane si prendono cura dei rifugiati in Svizzera e mantengono contatti con la Resistenza dell’Italia del nord. Dopo il 1948 s’impegnano nella tutela dei diritti e il collocamento degli emigranti italiani. A tutt’oggi le Colonie Libere sono un saldo punto di riferimento per gli italiani che vivono in Svizzera.
1945
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale l’industria svizzera, nell’Europa distrutta, dispone di un intatto apparato produttivo. L’Italia all’opposto, con i suoi due milioni di disoccupati e le sue infrastrutture inutilizzate, si trova in crisi economica. Al fine di allentare le tensioni sociali e politiche interne da parte italiana si favorisce l’emigrazione in Svizzera.
1948
Viene stilato un primo Accordo sull’emigrazione di lavoratori italiani in Svizzera, con la Confederazione Elvetica. Nel 1947 arrivano 105.112 e nel 1948 102.241 emigranti italiani. A questa data la massima parte degli italiani proviene ancora dal nord.
Il flusso migratorio degli italiani dal nord si mantiene fino a circa il 1954. All’epoca i quattro quinti provengono da Friuli, Veneto e Lombardia. A partire dalla metà degli anni ’50 questo trend s’inverte, la maggior parte ora proviene dalla regioni meridionali (60%).
1955-1959
Data la sua crescita economica, in Svizzera si verifica un boom migratorio di manodopera straniera. La massima quota degli stranieri in Svizzera è italiana, e copre il 49% della popolazione straniera del paese. La popolazione italiana sale costantemente fino al 1975. Più di due terzi dell’intera popolazione straniera in Svizzera provengono dall’Italia. Nel 1975 si raggiunge il punto più alto e vengono registrati 573.085 italiani.
La maggior parte degli emigranti sono lavoratori stagionali, il cui permesso di soggiorno è limitato a 9 mesi e può essere rinnovato all’occorrenza. Sono occupati innanzi tutto in cantieri edili, pubblici e privati, e negli esercizi alberghieri, ma anche in diversi settori non vincolati alla stagionalità. Lo “stagionale” non è autorizzato a farsi raggiungere in Svizzera dalla familia. Soltanto dopo anni e a determinate condizioni i lavoratori stranieri ricevono il permesso di far venire la familia. L’obiettivo politico delle autorità svizzere circa gli stranieri era di mantenere il più bassa possibile la mobilità sociale, geografica e professionale degli immigranti. Ma senza la manodopera straniera non si sarebbe mai ottenuto un incremento tanto rapido del benessere svizzero; dal 1950 al 1973 il prodotto nazionale lordo viene all’incirca a raddoppiarsi.
1960
All’inizio degli anni ’60 le autorità e i gruppi economici cominciano a cambiare il proprio atteggiamento nei confronti della manodopera straniera. Si concedono permessi di soggiorno a lunga scadenza e viene anche presa in esame la possibilità della naturalizzazione. Diventa più facile farsi raggiungere dalla familia. Come conseguenza di questo nuovo ordinamento, la popolazione straniera cresce nel totale più rapidamente della sua parte economicamente attiva. Si fanno inevitabili una crescita nella domanda di abitazioni e un fabbisogno altrettanto crescente di posti nelle scuole, negli ospedali e nei mezzi di trasporto (da 4.715.000 nel 1950 la popolazione svizzera sale a 5.430.000 nel 1960 e a 6 milioni e mezzo nel 1985). Di nuovo la costruzione delle infrastrutture occorrenti viene realizzata con l’aiuto della popolazione straniera.
La maggiore tolleranza delle autorità, tuttavia, favorisce anche taluni atteggiamenti negativi di una parte della popolazione locale nei confronti degli italiani e degli altri lavoratori stranieri. Il timore della Überfremdung, della “invasione straniera”, porta acqua al mulino di alcuni politici reazionari. Compaiono così le liste degli avversari dell’Überfremdung nelle elezioni e votazioni, fra l’altro quelle dei “Repubblicani”. Tutta una serie di proposte di iniziativa popolare cercano di introdurre nella Costituzione articoli che pongano un limite massimo alla popolazione straniera.
1964
Il 1° giugno entra in vigore un nuovo Accordo italo-svizzero. Gli operai italiani che lavorano in Svizzera d’ora in poi sono sul piano giuridico parificati agli elvetici.
1965
I Repubblicani presentano a Zurigo, in una Iniziativa contro l’Überfremdung, 59.164 firme valide. Nel marzo del 1968 l’Iniziativa viene di nuovo respinta.
1965
A Mattmark, nella Valle del Saas, Cantone Vallese, il 30 agosto si verifica una catastrofe naturale in cui periscono 83 persone: le baracche degli operai della diga vengono sepolte sotto mezzo milione di metri cubi di ghiaccio, detriti e macerie. 57 vittime sono italiane. Nel successivo processo la Direzione del cantiere viene assolta.
1969
La seconda e sicuramente più nota “Iniziativa contro l’Überfremdung” è quella che prende il nome dal suo promotore, Schwarzenbach. Il 20 maggio vengono presentate alla Cancelleria Federale 70.292 firme valide per ottenere un referendum contro l’Überfremdung. Scopo dell’Iniziativa è delimitare gli stranieri a un massimo del 10% per Cantone (eccetto Ginevra con il 25%). La riduzione sarebbe dovuta avvenire entro 4 anni.
1970
Il 7 giugno, con una partecipazione al voto straordinariamente alta del 74,1%, 654.588 svizzeri si pronunciano contro l’iniziativa e 557.714 a favore. Una terza iniziativa, lanciata dall’ ”Azione Nazionale”, viene respinta nel 1974 a grande maggioranza. Nell’aprile dello stesso anno viene fondato a Lucerna il Comitato Nazionale d’Intesa – CNI. Finalità di questo comitato è di reagire ai problemi concernenti gli italiani in Svizzera.
1974
Si fa sentire in Svizzera la crisi economica europea, che porta con sé più di 200.000 disoccupati. Molti emigranti sono costretti a ritornare in patria. Riduzione della disoccupazione locale a spese dei lavoratori stranieri. Solamente nel 1979 la Svizzera assiste ancora una volta al suo ultimo boom di emigranti italiani, il cui numero sale a 442.715.
1985
La popolazione italiana è scesa a 411.913 persone, il 60% delle quali è originario del sud. Coloro che ritornano in Italia possono essere suddivisi in due tipi: ci sono i ritornanti volontari, che da tempo intendevano far ritorno in patria, ma anche i ritornanti obbligati, che devono lasciare la Svizzera a motivo della disoccupazione crescente. Tutti e due i gruppi hanno però il medesimo problema: spesso non riescono più a ritrovarsi e a reintegrarsi nella loro antica patria. Soprattutto gli italiani d’origine meridionale vengono a scontrarsi con la disoccupazione delle proprie regioni, dove durante gli anni in cui sono stati assenti in molti casi è cambiato poco.
1990
Sono registrati 391.649 italiani, che rappresentano il 40% del totale degli stranieri presenti in Svizzera. All’inizio degli anni ’90 viene scoperto uno scandalo politico che suscita grande attenzione nei mass media: la polizia confederale a partire dagli anni ’70 ha preparato delle cosiddette fiches, se ne scoprono oltre 900.000. Di questi fascicoli 600.000 riguardano emigranti residenti in Svizzera attivi nei sindacati e in politica, in gran parte italiani.
Oggi
In occasione della prima Conferenza degli italiani di tutto il mondo nel dicembre 2000 a Roma e a Lecce, si calcolano 527.817 italiani residenti in Svizzera. Fino a oggi quelli di loro non naturalizzati non possiedono diritti elettorali di sorta, salvo che nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel. Al medesimo tempo gli italiani sono meglio integrati di qualsiasi altro gruppo di stranieri. Oggi i cosiddetti “secondi”, gli appartenenti alla seconda (e ora anche alla terza) generazione formano un gruppo visibile e rispettato all’interno della popolazione elvetica, anzi costituiscono un “cantone” a sé, anche se non si vede.