Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (Stato 1° luglio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183,
decreta:
Libro primo:1Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo primo: Del campo d’applicazione
Art. 1 1. Nessuna sanzione senza legge
1. Nessuna sanzione senza legge
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Art. 2 2. Condizioni di tempo
2. Condizioni di tempo
1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.
Art. 3 3. Condizioni di luogo. / Crimini o delitti commessi in Svizzera
3. Condizioni di luogo.
Crimini o delitti commessi in Svizzera
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Se l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all’estero, l’intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
1 RS 0.101
Art. 4 3. Condizioni di luogo. / Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato
Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato
1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all’estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278).
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
Art. 5 3. Condizioni di luogo. / Reati commessi all’estero su minorenni
Reati commessi all’estero su minorenni
1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:
a.1
tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;
abis.2
atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
b.
atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
c.3
pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.
2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU4, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
3 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
2 Introdotta dal n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
3 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
4 RS 0.101
Art. 6 3. Condizioni di luogo. / Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:
a.
l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; e
b.
l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero.
2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU1, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
1 RS 0.101
Art. 7 3. Condizioni di luogo. / Altri reati commessi all’estero
Altri reati commessi all’estero
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:
a.
l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
b.
l’autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione; e
c.
secondo il diritto svizzero l’atto consente l’estradizione, ma l’autore non viene estradato.
2 Se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:
a.
la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell’atto; oppure
b.
l’autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.
3 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso.
4 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU1, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
5 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
1 RS 0.101
Art. 8 3. Condizioni di luogo. / Luogo del reato
Luogo del reato
1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento.
2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento.
Art. 9 4. Condizioni personali
4. Condizioni personali
1 Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.
2 Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 20031 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin.2
1 RS 311.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
Titolo secondo: Della punibilità
Art. 10 1. Crimini e delitti. / Definizioni
1. Crimini e delitti.
Definizioni
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 11 1. Crimini e delitti. / Commissione per omissione
Commissione per omissione
1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
a.
della legge;
b.
di un contratto;
c.
di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d.
della creazione di un rischio.
3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4 Il giudice può attenuare la pena.
Art. 12 2. Intenzione e negligenza. / Definizioni
2. Intenzione e negligenza.
Definizioni
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.
3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 13 2. Intenzione e negligenza. / Errore sui fatti
Errore sui fatti
1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2 Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.
Art. 14 3. Atti leciti e colpa. / Atto permesso dalla legge
3. Atti leciti e colpa.
Atto permesso dalla legge
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge.
Art. 15 3. Atti leciti e colpa. / Legittima difesa esimente
Legittima difesa esimente
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16 3. Atti leciti e colpa. / Legittima difesa discolpante
Legittima difesa discolpante
1 Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena.
2 Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
Art. 17 3. Atti leciti e colpa. / Stato di necessità esimente
Stato di necessità esimente
Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
Art. 18 3. Atti leciti e colpa. / Stato di necessità discolpante
Stato di necessità discolpante
1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.
2 Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
Art. 19 3. Atti leciti e colpa. / Incapacità e scemata imputabilità
Incapacità e scemata imputabilità
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3 Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.1
4 I capoversi 1-3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 20 3. Atti leciti e colpa. / Dubbio sull’imputabilità
Dubbio sull’imputabilità
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 21 3. Atti leciti e colpa. / Errore sull’illiceità
Errore sull’illiceità
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 22 4. Tentativo. / Punibilità
4. Tentativo.
Punibilità
1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Art. 23 4. Tentativo. / Desistenza e pentimento attivo
Desistenza e pentimento attivo
1 Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell’autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
Art. 24 5. Partecipazione. / Istigazione
5. Partecipazione.
Istigazione
1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore.
2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 25 5. Partecipazione. / Complicità
Complicità
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.
Art. 26 5. Partecipazione. / Partecipazione a un reato speciale
Partecipazione a un reato speciale
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell’autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 27 5. Partecipazione. / Circostanze personali
Circostanze personali
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 28 6. Punibilità dei mass media
6. Punibilità dei mass media
1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.
Art. 28a 6. Punibilità dei mass media / Tutela delle fonti
Tutela delle fonti
1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:
a.
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure
b.1
senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
2 RS 812.121
Art. 29 7. Rapporti di rappresentanza
7. Rapporti di rappresentanza
Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale1 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:
a.
in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
b.
in qualità di socio;
c.
in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale2 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;
d.
in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.
1 Ora: impresa individuale.
2 Ora: impresa individuale.
Art. 30 8. Querela della parte lesa. / Diritto di querela
8. Querela della parte lesa.
Diritto di querela
1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito.
2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all’autorità di protezione degli adulti.1
3 La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento.2
4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
1 Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 31 8. Querela della parte lesa. / Termine
Termine
Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato.
Art. 32 8. Querela della parte lesa. / Indivisibilità
Indivisibilità
Quando l’avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.
Art. 33 8. Querela della parte lesa. / Desistenza
Desistenza
1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.
2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
4 Essa non vale per l’imputato che vi si opponga.
Titolo terzo: Delle pene e delle misure
Capo primo: Delle pene
Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva
Art. 34 1. Pena pecuniaria. / Commisurazione
1. Pena pecuniaria.
Commisurazione
1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.
2 Un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.
4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
Art. 35 1. Pena pecuniaria. / Esazione
Esazione
1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
Art. 36 1. Pena pecuniaria. / Pena detentiva sostitutiva
Pena detentiva sostitutiva
1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.
2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:
a.
la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;
b.
la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure
c.
l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.
4 Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.
5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.
Art. 37 2. Lavoro di pubblica utilità. / Contenuto
2. Lavoro di pubblica utilità.
Contenuto
1 Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.
2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.
Art. 38 2. Lavoro di pubblica utilità. / Esecuzione
Esecuzione
L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.
Art. 39 2. Lavoro di pubblica utilità. / Commutazione
Commutazione
1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.
2 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3 La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.
Art. 40 3. Pena detentiva. / In generale
3. Pena detentiva.
In generale
Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41 3. Pena detentiva. / Pena detentiva di breve durata senza condizionale
Pena detentiva di breve durata senza condizionale
1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.
3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).
Sezione 2: Della condizionale
Art. 42 1. Pene con la condizionale
1. Pene con la condizionale
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 43 2. Pene con condizionale parziale
2. Pene con condizionale parziale
1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3 In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.
Art. 44 3. Disposizioni comuni. / Periodo di prova
3. Disposizioni comuni.
Periodo di prova
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 45 3. Disposizioni comuni. / Successo del periodo di prova
Successo del periodo di prova
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.
Art. 46 3. Disposizioni comuni. / Insuccesso del periodo di prova
Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41.
2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
4 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
Sezione 3: Della commisurazione della pena
Art. 47 1. Principio
1. Principio
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 48 2. Attenuazione della pena. / Circostanze attenuanti
2. Attenuazione della pena.
Circostanze attenuanti
Il giudice attenua la pena se:
a.
l’autore ha agito:
1.
per motivi onorevoli,
2.
in stato di grave angustia,
3.
sotto l’impressione d’una grave minaccia,
4.
ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b.
l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c.
l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d.
l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e.
la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
Art. 48a 2. Attenuazione della pena. / Effetti
Effetti
1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
Art. 49 3. Concorso di reati
3. Concorso di reati
1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
Art. 50 4. Obbligo di motivazione
4. Obbligo di motivazione
Se la sentenza dev’essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Art. 51 5. Computo del carcere preventivo
5. Computo del carcere preventivo
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento2
Art. 52 1. Motivi d’impunità. / Punizione priva di senso
1. Motivi d’impunità.
Punizione priva di senso1
L’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 53 1. Motivi d’impunità. / Riparazione
Riparazione
Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:
a.
le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e
b.
l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Art. 54 1. Motivi d’impunità. / Autore duramente colpito
Autore duramente colpito
Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 55 2. Disposizioni comuni
2. Disposizioni comuni
1 Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione.
2 I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.
Art. 55a13. Sospensione del procedimento. / Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima
3. Sospensione del procedimento.
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima 2
1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:3
a.4
la vittima è:
1.
il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o
2.
il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o
3.
il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione; e
b.
la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente.
2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione. 5
3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l’abbandono del procedimento. 6
4 … 7
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
4 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
5 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
6 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
7 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Capo secondo: Delle misure
Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento
Art. 56 1. Principi
1. Principi
1 Una misura deve essere ordinata se:
a.
la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati;
b.
sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
c.
le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.
2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
3 Per ordinare una misura prevista negli articoli 59-61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l’articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:
a.
la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell’autore;
b.
il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
c.
la possibilità di eseguire la misura.
4 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, la perizia dev’essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l’autore.
4bis Se entra in linea di conto l’internamento a vita di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.1
5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un’istituzione adeguata.
6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev’essere soppressa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 56a 1. Principi / Concorso di misure
Concorso di misure
1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore.
2 Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.
Art. 57 1. Principi / Relazione tra le misure e le pene
Relazione tra le misure e le pene
1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
2 Le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.
3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Art. 58 1. Principi / Esecuzione
Esecuzione
1 …1
2 Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari.
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 59 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Trattamento di turbe psichiche
2. Misure terapeutiche stazionarie.
Trattamento di turbe psichiche
1 Se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a.
l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2 Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure.
3 Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.1
4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 60 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Trattamento della tossicodipendenza
Trattamento della tossicodipendenza
1 Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a.
l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
2 Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.
3 Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore.
4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.
Art. 61 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Misure per i giovani adulti
Misure per i giovani adulti
1 Se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per giovani adulti qualora:
a.
l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3 Vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.
4 La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev’essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’anni.
5 Se l’autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott’anni, la misura può essere eseguita in un’istituzione per adolescenti.
Art. 62 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Liberazione condizionale
Liberazione condizionale
1 L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:
a.
di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59;
b.
da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.
6 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.
Art. 62a 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Insuccesso del periodo di prova
Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l’autorità d’esecuzione:
a.
ordinare il ripristino dell’esecuzione;
b.
sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
c.
sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l’esecuzione di una pena detentiva.
2 Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell’articolo 49.
3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell’autorità d’esecuzione.
4 La durata massima dell’esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all’articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.
5 Se prescinde dal ripristino dell’esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:
a.
ammonire il liberato condizionalmente;
b.
ordinare un trattamento ambulatoriale o un’assistenza riabilitativa;
c.
impartire norme di condotta; e
d.
prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l’articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.
6 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
Art. 62b 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Liberazione definitiva
Liberazione definitiva
1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.
2 L’autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.
3 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.
Art. 62c 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Soppressione della misura
Soppressione della misura
1 La misura è soppressa se:
a.
la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
b.
è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure
c.
non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata.
2 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest’ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l’esecuzione è sospesa.
3 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare un’altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
4 Se all’atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l’internamento su proposta dell’autorità di esecuzione.
5 Se all’atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l’autorità competente ne avvisa l’autorità di protezione degli adulti.1
6 Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un’altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
1 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 62d 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Esame della liberazione e della soppressione
Esame della liberazione e della soppressione
1 L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione.
2 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore.
Art. 63 3. Trattamento ambulatoriale. / Condizioni e esecuzione
3. Trattamento ambulatoriale.
Condizioni e esecuzione
1 Se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
a.
l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2 Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 L’autorità competente può disporre che l’autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4 Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell’autorità d’esecuzione.
Art. 63a 3. Trattamento ambulatoriale. / Soppressione della misura
Soppressione della misura
1 L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se:
a.
si è concluso con successo;
b.
la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o
c.
è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l’autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch’egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4 Se l’autore si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
Art. 63b 3. Trattamento ambulatoriale. / Esecuzione della pena detentiva sospesa
Esecuzione della pena detentiva sospesa
1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.
2 Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.
3 Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l’esecuzione della medesima.
4 Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l’esecuzione.
5 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
Art. 64 4. Internamento. / Condizioni e esecuzione
4. Internamento.
Condizioni e esecuzione
1 Il giudice ordina l’internamento se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d’ostaggio, un incendio, un’esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona, e se:1
a.
in base alle caratteristiche della personalità dell’autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
b.
in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l’articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis Il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:2
a.
con il crimine l’autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona;
b.
è altamente probabile che l’autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c.
l’autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.3
2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).4
3 Se già nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l’autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l’internamento. Per il resto è applicabile l’articolo 64a.5
4 L’internamento è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev’essere garantita. Per quanto necessario, l’interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 64a 4. Internamento. / Fine dell’interna-mento e liberazione
Fine dell’interna-mento e liberazione
1 L’autore è liberato condizionalmente dall’internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch’egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.1 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un’assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.
2 Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.
3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell’internamento su proposta dell’autorità d’esecuzione.
4 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
5 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 64b14. Internamento. / Esame della liberazione
Esame della liberazione
1 L’autorità competente esamina d’ufficio o su richiesta:
a.
almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento (art. 64a cpv. 1);
b.
almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l’internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2 L’autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1:
a.
fondandosi su un rapporto della direzione dell’istituto;
b.
fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell’articolo 56 capoverso 4;
c.
dopo aver sentito una commissione ai sensi dell’articolo 62d capoverso 2;
d.
dopo aver sentito l’autore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 64c14. Internamento. / Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale
Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale
1 In caso di internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bis, l’autorità competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.
2 Se conclude che l’autore può essere curato, l’autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell’internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell’internamento secondo il capoverso 3.
3 Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell’autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l’internamento a vita e ordina che sia eseguita in un’istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61.
4 Il giudice può liberare condizionalmente l’autore dall’internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall’articolo 64a.
5 La soppressione dell’internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l’internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.
6 I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l’esecuzione della pena detentiva che precede l’internamento a vita. La soppressione dell’internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 65 5. Modifica della sanzione
5. Modifica della sanzione
1 Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o dell’internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori.1 È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l’internamento. L’esecuzione della pena residua è sospesa.
2 Se, durante l’esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l’internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Sezione 2: Delle altre misure
Art. 66 1. Cauzione preventiva
1. Cauzione preventiva
1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2 Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79).
3 Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.
Art. 6712. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni
2. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni
1 Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
3 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
a.
tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minorenne;
b.
atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188);
c.
pornografia qualificata (art. 197 n. 32), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.
4 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).
5 Se lʼautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare unʼattività.
6 Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che lʼautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellʼautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere lʼautore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato lʼinterdizione.
7 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata dellʼinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata unʼinterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Art. 197 ha ora un nuovo testo.
Art. 67a12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni / Contenuto e portata
Contenuto e portata
1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 67 le attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.
2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
3 Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.
4 Le interdizioni di cui allʼarticolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67b12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2 Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:
a.
mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
b.
avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
c.
trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
3 Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.
4 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5 Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67c12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / c. Disposizioni comuni. / Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto
c. Disposizioni comuni.
Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto
1 Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
2 La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.
3 Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4 Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.
5 Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:
a.
dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 67b;
b.
trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 2;
c.
dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 3 o 4;
d.
dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione a vita di cui allʼarticolo 67 capoverso 2, 3 o 4.
6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.
7 Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecuzione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova.
8 Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5.
9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili lʼarticolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dellʼesecuzione della pena o della misura.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67d12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / c. Disposizioni comuni. / Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto
Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto
1 Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione dellʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
2 Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allʼarticolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67e13. Divieto di condurre
3. Divieto di condurre
Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
1 Originario art. 67b.
Art. 68 4. Pubblicazione della sentenza
4. Pubblicazione della sentenza
1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4 Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.
Art. 69 5. Confisca / a. Confisca di oggetti pericolosi
5. Confisca
a. Confisca di oggetti pericolosi
1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 70 5. Confisca / b. Confisca di valori patrimoniali. / Principi
b. Confisca di valori patrimoniali.
Principi
1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
Art. 71 5. Confisca / b. Confisca di valori patrimoniali. / Risarcimenti
Risarcimenti
1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 capoverso 2.
2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.
Art. 72 5. Confisca / b. Confisca di valori patrimoniali. / Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
Art. 73 6. Assegnamenti al danneggiato
6. Assegnamenti al danneggiato
1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a.
la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b.
gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c.
le pretese di risarcimento;
d.
l’importo della cauzione preventiva prestata.
2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà
Art. 74 1. Principi dell’esecuzione
1. Principi dell’esecuzione
La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.
Art. 75 2. Esecuzione delle pene detentive. / Principi
2. Esecuzione delle pene detentive.
Principi
1 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.
2 …1
3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.
6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:
a.
essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione;
b.
il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e
c.
l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 75a12. Esecuzione delle pene detentive. / Misure particolari di sicurezza
Misure particolari di sicurezza
1 La commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell’autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell’autorizzazione di un regime aperto, se:
a.
l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1; e
b.
l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
2 Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
3 La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 76 2. Esecuzione delle pene detentive. / Luogo dell’esecuzione
Luogo dell’esecuzione
1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
2 Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.
Art. 77 2. Esecuzione delle pene detentive. / Esecuzione ordinaria
Esecuzione ordinaria
Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.
Art. 77a 2. Esecuzione delle pene detentive. / Lavoro e alloggio esterni
Lavoro e alloggio esterni
1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
2 In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.
3 Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione.
Art. 77b 2. Esecuzione delle pene detentive. / Semiprigionia
Semiprigionia
Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Art. 78 2. Esecuzione delle pene detentive. / Segregazione cellulare
Segregazione cellulare
La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:
a.
all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;
b.
a tutela del detenuto o di terzi;
c.
come sanzione disciplinare.
Art. 79 2. Esecuzione delle pene detentive. / Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata
Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata
1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.
2 A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.
3 La semiprigionia e l’esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.
Art. 80 2. Esecuzione delle pene detentive. / Deroghe alle forme d’esecuzione
Deroghe alle forme d’esecuzione
1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
a.
qualora il suo stato di salute lo richieda;
b.
in caso di gravidanza, parto e puerperio;
c.
per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell’interesse anche del bambino medesimo.
2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell’autorità d’esecuzione.
Art. 81 2. Esecuzione delle pene detentive. / Lavoro
Lavoro
1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.
2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.
Art. 82 2. Esecuzione delle pene detentive. / Formazione e perfezionamento
Formazione e perfezionamento
Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.
Art. 83 2. Esecuzione delle pene detentive. / Retribuzione
Retribuzione
1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.
2 Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.
3 Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d’esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.
Art. 84 2. Esecuzione delle pene detentive. / Relazioni con il mondo esterno
Relazioni con il mondo esterno
1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all’esterno del penitenziario. Dev’essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.
2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all’insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.
3 Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell’ordinamento generale del penitenziario.
4 I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall’autorità competente.
5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.
6 Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita.1
7 Rimangono salvi l’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2 RS 0.191.02
Art. 85 2. Esecuzione delle pene detentive. / Controlli e ispezioni
Controlli e ispezioni
1 Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l’ordine e la sicurezza nel penitenziario.
2 Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L’esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L’esame all’interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.
Art. 86 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / a. Concessione
Liberazione condizionale
a. Concessione
1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2 L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno.
4 Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
Art. 87 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / b. Periodo di prova
b. Periodo di prova
1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
2 Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.
3 Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell’assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell’esecuzione della pena secondo l’articolo 95 capoverso 5.
Art. 88 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / c. Successo del periodo di prova
c. Successo del periodo di prova
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 89 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / d. Insuccesso del periodo di prova
d. Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione.
2 Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull’assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili.
3 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
4 Il ripristino dell’esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.
5 Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell’esecuzione è computato nel resto della pena.
6 Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell’articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l’articolo 86 capoversi 1-4.
7 Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell’esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l’articolo 57 capoversi 2 e 3.
Art. 90 3. Esecuzione di misure
3. Esecuzione di misure
1 Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:
a.
come misura terapeutica temporanea;
b.
a tutela del collocato medesimo o di terzi;
c.
come sanzione disciplinare.
2 All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.
2bis Le misure di cui agli articoli 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.1
3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81-83 si applicano per analogia.
4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l’articolo 75a.2
4ter Durante l’internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.3
5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 91 4. Disposizioni comuni. / Diritto disciplinare
4. Disposizioni comuni.
Diritto disciplinare
1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell’esecuzione penale o al piano d’esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2 Le sanzioni disciplinari sono:
a.
l’ammonizione;
b.
la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti con l’esterno;
c.1
la multa;
d.2
l’arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
3 Per l’esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.
1 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Originaria lett. c.
Art. 92 4. Disposizioni comuni. / Interruzione dell’esecuzione
Interruzione dell’esecuzione
L’esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.
Art. 92a14. Disposizioni comuni. / Diritto d’informazione
Diritto d’informazione
1 La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20072 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi:
a.
del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma dell’esecuzione per quanto diverga dall’esecuzione ordinaria, dell’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura;
b.
senza indugio, di un’eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.
2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
3 Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
4 Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 RS 312.5
Titolo quinto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria
Art. 93 Assistenza riabilitativa
Assistenza riabilitativa
1 L’assistenza riabilitativa è intesa a preservare l’assistito dalla recidiva, promuovendone l’integrazione sociale. L’autorità competente in merito presta e procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine.
2 Gli operatori dell’assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente per l’assistenza riabilitativa.
3 Le autorità della giustizia penale possono chiedere all’autorità competente per l’assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.
Art. 94 Norme di condotta
Norme di condotta
Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Art. 95 Disposizioni comuni
Disposizioni comuni
1 Prima di decidere circa lʼassistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e lʼautorità preposta allʼesecuzione delle pene possono chiedere una relazione allʼautorità cui competono lʼassistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o lʼesecuzione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.1 L’interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.
2 L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
3 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all’esecuzione delle pene.
4 Il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:
a.
prorogare della metà la durata del periodo di prova;
b.
por fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
c.
modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.
5 Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 96 Assistenza sociale volontaria
Assistenza sociale volontaria
Per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.
Titolo sesto: Della prescrizione
Art. 97 1. Prescrizione dell’azione penale. / Termini
1. Prescrizione dell’azione penale.
Termini
1 L’azione penale si prescrive:
a.
in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b.
in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c.
in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d.
in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.1
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.2
3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20013 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119).
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
3 HYPERLINK “http://www.bk.admin.ch/ch/i/as/2002/2993.pdf”
4 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 98 1. Prescrizione dell’azione penale. / Decorrenza
Decorrenza
La prescrizione decorre:
a.
dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;
b.
se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;
c.
se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 99 2. Prescrizione della pena. / Termini
2. Prescrizione della pena.
Termini
1 La pena si prescrive:
a.
in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
b.
in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
c.
in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
d.
in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
e.
in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
a.
durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
b.
nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
Art. 100 2. Prescrizione della pena. / Decorrenza
Decorrenza
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’esecuzione della pena.
Art. 101 3. Imprescrittibilità
3. Imprescrittibilità
1 Sono imprescrittibili:
a.
il genocidio (art. 264);
b.
i crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
c.
i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
d.
i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio;1
e.2
gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.
2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.
3 I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.34
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
2 Introdotta dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
3 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Titolo settimo: Della responsabilità dell’impresa
Art. 102 Punibilità
Punibilità
1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.1
3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa.
4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
a.
le persone giuridiche di diritto privato;
b.
le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
c.
le società;
d.
le ditte individuali2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
2 Ora: imprese individuali.
Art. 102a1
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Parte seconda: Delle contravvenzioni
Art. 103 Definizione
Definizione
Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.
Art. 104 Applicabilità delle disposizioni della parte prima
Applicabilità delle disposizioni della parte prima
Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
Art. 105 o applicabilità condizionale
Inapplicabilità
o applicabilità condizionale
1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 102 e 102a1) non sono applicabili alle contravvenzioni.
2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3 Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), lʼinterdizione di esercitare unʼattività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.2
1 Questo art. è abrogato, vedi ora l’art. 112 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 106 Multa
Multa
1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.
Art. 107 Lavoro di pubblica utilità
Lavoro di pubblica utilità
1 Con il consenso dell’autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.
2 L’autorità d’esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato.
3 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l’esazione della multa.
Art. 1081
1 Per ragioni di tecnica legislativa, l’art. é privo di contenuto. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl ; RS 171.10).
Art. 109 Prescrizione
Prescrizione
L’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Parte terza: Definizioni
Art. 110
1 Per congiunti di una persona s’intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.1
2 Per membri della comunione domestica s’intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3 Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.2
4 Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5 Per documenti pubblici s’intendono i documenti emanati da membri di un’autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6 Il giorno è contato in ragione di ventiquattr’ore consecutive. Il mese e l’anno sono computati secondo il calendario comune.
7 È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell’istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d’estradizione.
1 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2RU 2006 3583
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona
Art. 111 1. Omicidio. / Omicidio intenzionale
1. Omicidio.
Omicidio intenzionale
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva1 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 11211. Omicidio. / Assassinio
Assassinio
Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 11311. Omicidio. / Omicidio passionale
Omicidio passionale
Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 11411. Omicidio. / Omicidio su richiesta della vittima
Omicidio su richiesta della vittima
Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 115 1. Omicidio. / Istigazione e aiuto al suicidio
Istigazione e aiuto al suicidio
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 11611. Omicidio. / Infanticidio
Infanticidio
La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l’influenza del puerperio, uccide l’infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 246; FF 1985 II 901).
Art. 117 1. Omicidio. / Omicidio colposo
Omicidio colposo
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 11812. Interruzione della gravidanza. / Interruzione punibile della gravidanza
2. Interruzione della gravidanza.
Interruzione punibile della gravidanza
1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno2 a dieci anni.
3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Art. 11912. Interruzione della gravidanza. / Interruzione non punibile della gravidanza
Interruzione non punibile della gravidanza
1 L’interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2 L’interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell’intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
4 I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l’interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
Art. 12012. Interruzione della gravidanza. / Contravvenzioni commesse dal medico
Contravvenzioni commesse dal medico
1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:
a.
chiedere alla gestante una richiesta scritta;
b.
tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
1.
un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
2.
una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
3.
informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
c.
assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,
è punito con la multa2.
2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 1211
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
Art. 12213. Lesioni personali. / Lesioni gravi
3. Lesioni personali.
Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 12313. Lesioni personali. / Lesioni semplici
Lesioni semplici
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d’ufficio,
se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso,
se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,
se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio,3
se egli è il partner registrato o l’ex partner registrato della vittima e ha agito durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento,4
se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
4 Comma. introdotto dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
5 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 12413. Lesioni personali. / Mutilazione di organi genitali femminili
Mutilazione di organi genitali femminili
1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
Art. 125 3. Lesioni personali. / Lesioni colpose
Lesioni colpose
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 126 3. Lesioni personali. / Vie di fatto
Vie di fatto
1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:
a.
contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
b.
contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o
bbis.1 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o
c.
contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 12714. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Abbandono
4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui.
Abbandono
Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l’abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 12814. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Omissione di soccorso
Omissione di soccorso
Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,
chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 128bis14. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Falso allarme
Falso allarme
Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 12914. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Esposizione a pericolo della vita altrui
Esposizione a pericolo della vita altrui
Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 130 a 1321
1 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 13314. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Rissa
Rissa
1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 13414. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Aggressione
Aggressione
Chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 13514. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Rappresentazione di atti di cruda violenza
Rappresentazione di atti di cruda violenza
1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.23
2 Gli oggetti sono confiscati.
3 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l’integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
4 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 13614. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2559, 2009 2623; FF 2006 7879 7949).
Titolo secondo:1Dei reati contro il patrimonio
Art. 137 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione semplice
1. Reati contro il patrimonio.
Appropriazione semplice
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà,
se egli ha agito senza fine di lucro o
se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,
è punito soltanto a querela di parte.
Art. 138 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione indebita
Appropriazione indebita
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria1 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 139 1. Reati contro il patrimonio. / Furto
Furto
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere1 se fa mestiere del furto.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere2 se
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 140 1. Reati contro il patrimonio. / Rapina
Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno1 se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 141 1. Reati contro il patrimonio. / Sottrazione di una cosa mobile
Sottrazione di una cosa mobile
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 141bis 1. Reati contro il patrimonio. / Impiego illecito di valori patrimoniali
Impiego illecito di valori patrimoniali
Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 142 1. Reati contro il patrimonio. / Sottrazione di energia
Sottrazione di energia
1 Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l’utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 143 1. Reati contro il patrimonio. / Acquisizione illecita di dati
Acquisizione illecita di dati
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 L’acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 143bis11. Reati contro il patrimonio. / Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati
Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati
1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).
Art. 144 1. Reati contro il patrimonio. / Danneggiamento
Danneggiamento
1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.
3 Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
Art. 144bis 1. Reati contro il patrimonio. / Danneggiamento di dati
Danneggiamento di dati
1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 145 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione
Il debitore che, nell’intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 146 1. Reati contro il patrimonio. / Truffa
Truffa
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.
3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 147 1. Reati contro il patrimonio. / Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
3 L’abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Art. 148 1. Reati contro il patrimonio. / Abuso di carte- chèques o di credito
Abuso di carte- chèques o di credito
1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell’istituto d’emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l’istituto d’emissione e l’impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta.
2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
Art. 149 1. Reati contro il patrimonio. / Frode dello scotto
Frode dello scotto
Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150 1. Reati contro il patrimonio. / Conseguimento fraudolento di una prestazione
Conseguimento fraudolento di una prestazione
Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,
l’accesso ad una rappresentazione, ad un’esposizione o ad una manifestazione simile,
il funzionamento di un impianto per l’elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150bis11. Reati contro il patrimonio. / Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice
1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l’elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.2
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 151 1. Reati contro il patrimonio. / Danno patrimoniale procurato con astuzia
Danno patrimoniale procurato con astuzia
Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 152 1. Reati contro il patrimonio. / False indicazioni su attività commerciali
False indicazioni su attività commerciali
Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell’organo di gestione, del consiglio d’amministrazione o dell’ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un’altra azienda esercitata in forma commerciale,
dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all’insieme dei soci o agli associati all’azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 153 1. Reati contro il patrimonio. / False comunicazioni alle autorità del registro di commercio
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio
Chiunque induce l’autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 154
Abrogato
Art. 155 1. Reati contro il patrimonio. / Contraffazione di merci
Contraffazione di merci
1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.
2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).
Art. 156 1. Reati contro il patrimonio. / Estorsione
Estorsione
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione, o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 140.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno1.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 157 1. Reati contro il patrimonio. / Usura
Usura
1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.
Art. 158 1. Reati contro il patrimonio. / Amministrazione infedele
Amministrazione infedele
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 159 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione indebita di trattenute salariali
Appropriazione indebita di trattenute salariali
Il datore di lavoro che disattende l’obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d’assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest’ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 160 1. Reati contro il patrimonio. / Ricettazione
Ricettazione
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Art. 1611
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 161bis1
1 Introdotto dall’art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RU 1997 68; FF 1993 I 1077). Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 162 2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale
Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l’obbligo di custodire,
chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 163 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti.
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
distrae o occulta valori patrimoniali,
simula debiti,
riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 164 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori
Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali,
rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 165 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Cattiva gestione
Cattiva gestione
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni,
cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l’ha sfruttato in modo usurario.
Art. 166 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Omissione della contabilità
Omissione della contabilità
Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell’articolo 43 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
1 RS 281.1
Art. 167 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Favori concessi ad un creditore
Favori concessi ad un creditore
Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.
Art. 168 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Corruzione nell’esecuzione forzata
Corruzione nell’esecuzione forzata
1 Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.
Art. 169 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali
pignorati o sequestrati,
compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell’attivo, oppure
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 170 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale
Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l’omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l’autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi,
il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 171 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Concordato giudiziale
Concordato giudiziale
1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.
2 Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 171bis 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Revoca del fallimento
Revoca del fallimento
1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF1), l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2 Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.
1 RS 281.1
Art. 17214. Disposizioni generali
4. Disposizioni generali
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 172bis 4. Disposizioni generali / Cumulo di pena privativa della libertà e multa
Cumulo di pena privativa della libertà e multa
In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 172ter 4. Disposizioni generali / Reati di poca entità
Reati di poca entità
1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all’estorsione.
Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata2
Art. 17311. Delitti contro l’onore. / Diffamazione
1. Delitti contro l’onore.
Diffamazione
1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere2.
2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 174 1. Delitti contro l’onore. / Calunnia
Calunnia
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 175 1. Delitti contro l’onore. / Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso
1 Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.
2 Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent’anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.
Art. 176 1. Delitti contro l’onore. / Disposizione comune
Disposizione comune
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 177 1. Delitti contro l’onore. / Ingiuria
Ingiuria
1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.1
2 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
3 Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 178 1. Delitti contro l’onore. / Prescrizione
Prescrizione
1 Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.1
2 Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 31.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 179 2. Delitti contro la sfera personale riservata. / Violazione di segreti privati
2.1 Delitti contro la sfera personale riservata.
Violazione di segreti privati
Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto,
chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,
è punito, a querela di parte, con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179bis12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Ascolto e registrazione di conversazioni estranee
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee
Chiunque ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l’assenso di tutti gl’interlocutori,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179ter12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Registrazione clandestina di conversazioni
Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 179quater12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179quinquies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Registrazioni non punibili
Registrazioni non punibili
1 Non è punibile né secondo l’articolo 179bis capoverso 1 né secondo l’articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:
a.
registra conversazioni telefoniche con servizi d’assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
b.
registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
2 All’utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capoversi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 823; FF 2001 2328 5225).
Art. 179sexies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.
Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale2, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Ora: impresa individuale.
Art. 179septies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Abuso di impianti di telecomunicazioni
Abuso di impianti di telecomunicazioni
Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
Art. 179octies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Sorveglianza ufficiale, impunibilità
Sorveglianza ufficiale, impunibilità
1 Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente.
2 Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
1 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).
2 RS 780.1
Art. 179novies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Sottrazione di dati personali
Sottrazione di dati personali
Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale
Art. 180 Minaccia
Minaccia
1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:
a.
è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o
abis.1 è il partner registrato della vittima o l’ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o
b.
è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 181 Coazione
Coazione
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 181a1Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata
1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un’unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.
1 Introdotto dal n. I 6 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 1821Tratta di esseri umani
Tratta di esseri umani
1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2 Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
3 In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.
4 È punibile anche chi commette il reato all’estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 1831Sequestro di persona e rapimento
Sequestro di persona e rapimento
1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Art. 1841Circostanze aggravanti
Circostanze aggravanti
Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,
ha trattato la vittima con crudeltà,
la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o
la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Art. 1851Presa d’ostaggio
Presa d’ostaggio
1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,
è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
4.2 Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).
5. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 186 Violazione di domicilio
Violazione di domicilio
Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quinto:3Dei reati contro l’integrità sessuale
Art. 187 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. / Atti sessuali con fanciulli
1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.
Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
induce una tale persona ad un atto sessuale,
coinvolge una tale persona in un atto sessuale,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3. Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventʼanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o unʼunione domestica registrata, lʼautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.
5.2 …
6.3 …
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 188 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. / Atti sessuali con persone dipendenti
Atti sessuali con persone dipendenti
1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,
chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 189 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Coazione sessuale
2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali.
Coazione sessuale
1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2 …1
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 190 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Violenza carnale
Violenza carnale
1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2 …1
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 191 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 192 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
1 Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 193 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Sfruttamento dello stato di bisogno
Sfruttamento dello stato di bisogno
1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 194 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Esibizionismo
Esibizionismo
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
Art. 19513. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione
3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione
È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.
sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
b.
sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
c.
lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;
d.
mantiene una persona nella prostituzione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 19613. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione / Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione
Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione
Chiunque, in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimunerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 19714. Pornografia
4. Pornografia
1 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3 Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
5 Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
6 Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.
7 Se l’autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.
8 Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.
9 Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1-5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 198 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale. / Molestie sessuali
5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale.
Molestie sessuali
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,
è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 199 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale. / Esercizio illecito della prostituzione
Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.
Art. 200 6. Reato collettivo
6. Reato collettivo
Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Art. 201 a 2121
1 Questi art. (salvo l’art. 211) sono sostituiti dagli art. 195 a 199 (cfr. commento nel n. 23 del messaggio – FF 1985 II 901). L’art. 211 è stralciato.
Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia
Art. 2131Incesto
Incesto
1 Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.
3 …2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 2141
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2151Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata
Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata
Chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata,
chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 2161
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2171Trascuranza degli obblighi di mantenimento
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2181
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2191Violazione del dovere d’assistenza o educazione
Violazione del dovere d’assistenza o educazione
1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 2201Sottrazione di minorenne
Sottrazione di minorenne
Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221 Incendio intenzionale
Incendio intenzionale
1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
3 Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 222 Incendio colposo
Incendio colposo
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
Art. 223 Esplosione
Esplosione
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 224 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
Art. 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere1.
3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 226bis1Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti
Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti
1 Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
Art. 226ter1Atti preparatori punibili
Atti preparatori punibili
1 Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, dispositivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3 Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostanze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 2 II dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
Art. 227 Inondazione. Franamento
Inondazione. Franamento
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 228 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 229 Violazione delle regole dell’arte edilizia
Violazione delle regole dell’arte edilizia
1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 230 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine,
chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
Art. 230bis1Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni
1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:
a.
mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone; o
b.
mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
Art. 2311Propagazione di malattie dell’essere umano
Propagazione di malattie dell’essere umano
Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell’essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta l’art. 86 n. 1 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1435; FF 2011 283).
Art. 232 Propagazione di epizoozie
Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 233 Propagazione di parassiti pericolosi
Propagazione di parassiti pericolosi
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 234 Inquinamento di acque potabili
Inquinamento di acque potabili
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 235 Fabbricazione di foraggi nocivi
Fabbricazione di foraggi nocivi
1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.1 La sentenza di condanna è resa pubblica.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
1 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 236 Commercio di foraggi adulterati
Commercio di foraggi adulterati
1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2 La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni
Art. 237 Perturbamento della circolazione pubblica
Perturbamento della circolazione pubblica
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua o nell’aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 238 Perturbamento del servizio ferroviario
Perturbamento del servizio ferroviario
1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria1.
2 La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 239 Perturbamento di pubblici servizi
Perturbamento di pubblici servizi
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure
Art. 240 Contraffazione di monete
Contraffazione di monete
1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 Nei casi d’esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
Art. 241 Alterazione di monete
Alterazione di monete
1 Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l’apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.1
2 Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 242 Messa in circolazione di monete false
Messa in circolazione di monete false
1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
2 Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 2431Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l’intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell’originale,
chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,
chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,
chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false
Importazione, acquisto e deposito di monete false
1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 245 Falsificazione di valori di bollo ufficiali
Falsificazione di valori di bollo ufficiali
1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa,
chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 246 Falsificazione di marche ufficiali
Falsificazione di marche ufficiali
Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Amministrazione delle dogane,
chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 247 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti
Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l’alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 248 Falsificazione dei pesi e delle misure
Falsificazione dei pesi e delle misure
Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente,
altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati,
usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2491Confisca
Confisca
1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2 Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 250 Monete e bolli di valore esteri
Monete e bolli di valore esteri
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.
Titolo undecimo: Della falsità in atti
Art. 2511Falsità in documenti
Falsità in documenti
1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 2521Falsità in certificati
Falsità in certificati
Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,
contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,
fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo,
abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 253 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale,
chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 254 Soppressioni di documento
Soppressioni di documento
1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.
Art. 255 Documenti esteri
Documenti esteri
Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.
Art. 256 Rimozione di termini
Rimozione di termini
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 257 Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
Art. 2581Pubblica intimidazione
Pubblica intimidazione
Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 2591Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.2
2 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Art. 260 Sommossa
Sommossa
1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fattagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
Art. 260bis1Atti preparatori punibili
Atti preparatori punibili
1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.
Omicidio intenzionale (art. 111);
b.
Assassinio (art. 112);
c.
Lesioni gravi (art. 122);
cbis.2
Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.
Rapina (art. 140);
e.
Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.
Presa d’ostaggio (art. 185);
g.
Incendio intenzionale (art. 221);
h.
Genocidio (art. 264);
i.
Crimini contro l’umanità (art. 264a);
j.
Crimini di guerra (art. 264c-264h).3
2 Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967). FF 1918 II 1
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
4 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260ter1Organizzazione criminale
Organizzazione criminale
1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,
chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale,
è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)2 se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione.
3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260quater1Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.2
1 Introdotto dall’art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2535; FF 1996 I 875).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260quinquies1Finanziamento del terrorismo
Finanziamento del terrorismo
1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3 Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l’atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l’esercizio o il rispetto dei diritti dell’uomo.
4 Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043; FF 2002 4815).
Art. 261 Perturbamento della libertà di credenza e di culto
Perturbamento della libertà di credenza e di culto
Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,
chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,
chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione,
è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 261bis1Discriminazione razziale
Discriminazione razziale
Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;2
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dall’art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217).
2RU 2005 1165
Art. 262 Turbamento della pace dei defunti
Turbamento della pace dei defunti
1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,
chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre,
chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, contro la volontà dell’avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo dodicesimo:bis4Genocidio e crimini contro l’umanità
Art. 264 Genocidio
Genocidio
Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
a.
uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
b.
sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
c.
ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
d.
trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Art. 264a Crimini contro l’umanità / j. Altri atti inumani
Crimini contro l’umanità
1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
a. Omicidio intenzionale
a.
uccide intenzionalmente una persona;
b. Sterminio
b.
uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
c. Riduzione in schiavitù
c.
si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
d. Sequestro di persona
d.
priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
e. Sparizione forzata di persone
e.
nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
1.
priva la persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
2.
si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
f. Tortura
f.
infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
g. Lesione dell’autodetermi- nazione sessuale
g.
stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
h. Deportazione o trasferimento forzato
h.
deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
i. Persecuzione e apartheid
i.
lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
j. Altri atti inumani
j.
commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Titolo dodicesimoter:5Crimini di guerra
Art. 264b 1. Campo d’applicazione
1. Campo d’applicazione
Gli articoli 264d-264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
Art. 264c 2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
a.
omicidio intenzionale;
b.
presa d’ostaggio;
c.
inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
d.
distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
e.
costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
f.
deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
g.
privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c-g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
1 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
Art. 264d 3. Altri crimini di guerra / a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
3. Altri crimini di guerra
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:
a.
la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
b.
persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19451, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
c.
beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
d.
unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
e.
beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
1 RS 0.120
Art. 264e 3. Altri crimini di guerra / b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
a.
cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
b.
stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
c.
sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264f 3. Altri crimini di guerra / c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato
1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264g 3. Altri crimini di guerra / d. Metodi di guerra vietati
d. Metodi di guerra vietati
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
a.
dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
b.
utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
c.
come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l’invio di soccorsi;
d.
uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
e.
mutila il cadavere di un combattente nemico;
f.
come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
g.
fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
h.
come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264h 3. Altri crimini di guerra / e. Impiego di armi vietate
e. Impiego di armi vietate
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
a.
utilizza veleno o armi velenose;
b.
utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
c.
utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
d.
utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
e.
utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
Art. 264i 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.
continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell’armistizio;
b.
maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna;
c.
ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
Art. 264j 5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c-264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Titolo dodicesimoquater:6Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter
Art. 264k Punibilità dei superiori
Punibilità dei superiori
1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l’esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all’autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 264l Commissione di un reato in esecuzione di un ordine
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine
È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell’atto.
Art. 264m Reati commessi all’estero
Reati commessi all’estero
1 È punibile anche colui che ha commesso all’estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall’articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
2 Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:
a.
un’autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o
b.
l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.
3 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l’assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all’estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l’autore a ogni sanzione.
Art. 264n Esclusione dell’immunità relativa
Esclusione dell’immunità relativa
Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall’articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:
a.
articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale1;
b.
articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità;
c.
articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20023 sull’Assemblea federale;
d.
articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
e.
articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale;
f.
articolo 12 della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale;
g.
articolo 16 della legge del 20 marzo 20097 sul Tribunale federale dei brevetti;
h.
articolo 50 della legge del 19 marzo 20108 sull’organizzazione delle autorità penali.
1 RS 312.0
2 RS 170.32
3 RS 171.10
4 RS 172.010
5 RS 173.110
6 RS 173.32
7 RS 173.41
8 RS 173.71
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 265 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Alto tradimento
1. Crimini o delitti contro lo Stato.
Alto tradimento
Chiunque commette un atto diretto
a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione1 o d’un Cantone2,
ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri,
a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno3.
1 RS 101
2 RS 131.211/.235
3 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 266 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Attentati contro l’indipendenza della Confederazione
Attentati contro l’indipendenza della Confederazione
1. Chiunque commette un atto diretto
a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione,
a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 266bis11. Crimini o delitti contro lo Stato. / Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
1 Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 267 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Tradimento nelle relazioni diplomatiche
Tradimento nelle relazioni diplomatiche
1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione,1
chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,
chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2
3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
2 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
3 Originario n. 2.
Art. 268 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Rimozione di termini di confine pubblici
Rimozione di termini di confine pubblici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d’un Cantone o d’un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 26911. Crimini o delitti contro lo Stato. / Violazione della sovranità territoriale svizzera
Violazione della sovranità territoriale svizzera
Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.
Art. 270 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Offese agli emblemi svizzeri
Offese agli emblemi svizzeri
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 27111. Crimini o delitti contro lo Stato. / Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;
chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero;
chiunque favorisce tali atti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.2
2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 27212. Spionaggio. / Spionaggio politico
2. Spionaggio.
Spionaggio politico
1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 273 2. Spionaggio. / Spionaggio economico
Spionaggio economico
Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad un’impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 27412. Spionaggio. / Spionaggio militare
Spionaggio militare
1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;
chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 27513. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Attentati contro l’ordine costituzionale
3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale.
Attentati contro l’ordine costituzionale
Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione2 o di un Cantone3, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 RS 101
3 RS 131.211/.235
Art. 275bis 3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Propaganda sovversiva
Propaganda sovversiva
Chiunque svolge una propaganda dell’estero intesa a sovvertire con la violenza l’ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 275ter13. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Associazioni illecite
Associazioni illecite
Chiunque costituisce un’associazione che si propone di svolgere o svolge un’attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis,
chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene,
chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 276 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,
chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.
Art. 277 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Falsificazione d’ordini o di istruzioni
Falsificazione d’ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,
chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 278 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Turbamento del servizio militare
Turbamento del servizio militare
Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 279 Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,
chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d’iniziativa,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 280 Attentati contro il diritto di voto
Attentati contro il diritto di voto
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d’iniziativa,
chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 281 Corruzione elettorale
Corruzione elettorale
Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d’iniziativa,
chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione,
l’elettore che si fa dare o promettere un tale profitto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 282 Frode elettorale
Frode elettorale
1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d’iniziativa,
chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l’esercizio del referendum o dell’iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 282bis1Incetta di voti
Incetta di voti
Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un’elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.
1 Introdotto dall’art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313).
Art. 283 Violazione del segreto del voto
Violazione del segreto del voto
Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2841
1 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
1.1 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti.6
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.7
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 5597 5629; FF 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l’art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
7 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 2861Impedimento di atti dell’autorità
Impedimento di atti dell’autorità
Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti. 6
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
Art. 287 Usurpazione di funzioni
Usurpazione di funzioni
Chiunque per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2881
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 289 Sottrazione di cose requisite o sequestrate
Sottrazione di cose requisite o sequestrate
Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall’autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 290 Rottura di sigilli
Rottura di sigilli
Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall’autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 291 Violazione del bando
Violazione del bando
1 Chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 La durata di questa pena non è computata in quella del bando.
Art. 292 Disobbedienza a decisioni dell’autorità
Disobbedienza a decisioni dell’autorità
Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
Art. 293 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
1 Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.
2 La complicità è punibile.
3 Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
Art. 2941Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
1 Chiunque esercita unʼattività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente allʼarticolo 67, allʼarticolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM) o allʼarticolo 16a DPMin3, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dellʼarticolo 67b, dellʼarticolo 50b CPM o dellʼarticolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
Art. 2951Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta
Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta
Chiunque si sottrae allʼassistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dallʼautorità di esecuzione è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri
Art. 2961Oltraggio ad uno Stato estero
Oltraggio ad uno Stato estero
Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 2971Oltraggi a istituzioni internazionali
Oltraggi a istituzioni internazionali
Chiunque pubblicamente offende un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero
Offese agli emblemi di uno Stato estero
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 299 Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero
1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso,
chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l’ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 300 Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,
chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 301 Spionaggio in danno di Stati esteri
Spionaggio in danno di Stati esteri
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 3021Procedimento
Procedimento
1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell’articolo 296 e a richiesta di un organo dell’istituzione internazionale nei casi previsti nell’articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.
3 Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in due anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
Art. 303 Denuncia mendace
Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 304 Sviamento della giustizia
Sviamento della giustizia
1. Chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
chiunque falsamente incolpa, presso l’autorità, sé medesimo di un atto punibile,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.
Art. 305 Favoreggiamento
Favoreggiamento
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 101.2
2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 305bis1Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro
1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta e all’articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.5
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.6
Vi è caso grave segnatamente se l’autore:
a.
agisce come membro di un’organizzazione criminale;
b.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.
realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
3 RS 642.11
4 RS 642.14
5 Introdotto dal n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
6 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 305ter1Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione2
1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.3
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’articolo 305bis numero 1bis.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
4 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
Art. 306 Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
1 Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 307 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.1
3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 308 Attenuazione di pene
Attenuazione di pene
1 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.1
2 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 3091Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali
Gli articoli 306-308 si applicano anche:
a.
alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell’amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
b.
alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l’amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2001 311).
Art. 310 Liberazione di detenuti
Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 311 Ammutinamento di detenuti
Ammutinamento di detenuti
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano
per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,
per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,
per evadere violentemente,
sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
Art. 312 Abuso di autorità
Abuso di autorità
I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 313 Concussione
Concussione
Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 3141Infedeltà nella gestione pubblica
Infedeltà nella gestione pubblica
I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 315 e 3161
1 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 3171Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,
i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale,
sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 317bis1Atti non punibili
Atti non punibili
1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata oppure dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all’articolo 14c della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
2 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un’inchiesta mascherata o dal capo del DDPS conformemente all’articolo 14c LMSI.
3 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20113 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.4
1 Introdotto dall’art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata (RU 2004 1409; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
2 RS 120
3 RS 312.2
4 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
Art. 318 Falso certificato medico
Falso certificato medico
1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 319 Aiuto alla evasione di detenuti
Aiuto alla evasione di detenuti
Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 320 Violazione del segreto d’ufficio
Violazione del segreto d’ufficio
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.
2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile.
Art. 321 Violazione del segreto professionale
Violazione del segreto professionale
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni1, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.
3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta l’art. 48 n. 1 della LF del 18 mar. 2011 sulle professioni psicologiche, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6005).
Art. 321bis1Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano
Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano
1 Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell’esercizio della sua attività di ricerca sull’essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 20112 sulla ricerca umana, è punito conformemente all’articolo 321.
2 Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 34 della legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d’etica competente ne ha autorizzato la divulgazione.
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati (RU 1993 1945; FF 1988 II 353). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).
2 RS 810.30
Art. 321ter1Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni
1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.
3 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
4 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto o per evitare danni.
5 Rimangono salve le disposizioni dell’articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
Art. 3221Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media
Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media
1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l’identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).2
2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell’impressum la sede dell’impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.
3 In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell’impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un’interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 322bis1Mancata opposizione a una pubblicazione punibile
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile
Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 32, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo diciannovesimo:7Della corruzione
Art. 322ter 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Corruzione attiva
1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.
Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quater 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Corruzione passiva
Corruzione passiva
Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quinquies11. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Concessione di vantaggi
Concessione di vantaggi
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2016 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322sexies11. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Accettazione di vantaggi
Accettazione di vantaggi
Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2016 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322septies 2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,
chiunque in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,1
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2
1 Comma introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
Art. 322octies13. Corruzione di privati / Corruzione attiva
3. Corruzione di privati
Corruzione attiva
1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322novies13. Corruzione di privati / Corruzione passiva
Corruzione passiva
1 Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322decies14. Disposizioni comuni
4. Disposizioni comuni
1 Non sono indebiti vantaggi:
a.
i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
b.
i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
2 Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Titolo ventesimo:8Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 3231Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento
Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento
Sono puniti con la multa:
1.
il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 12 LEF3);
2.
il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l’esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
3.
il debitore che, all’atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 14 LEF);
4.
il fallito che non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
5.
il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell’amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Ora: l’art. 341 cpv. 1
3 RS 281.1
4 Ora: l’art. 341 cpv. 1
Art. 3241Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria
Sono puniti con la multa:
1.
la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF2);
2.
chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
3.
chi non mette a disposizione dell’ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);
4.
chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5.
il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 13 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 281.1
3 Ora: l’art. 341 cpv. 1
Art. 325 Inosservanza delle norme legali sulla contabilità
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità
Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio,
chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d’affari,
è punito con la multa.
Art. 325bis1Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali
Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore,
chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni2,
chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale,
è punito, a querela del conduttore, con la multa.
1 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
2 RS 220
Art. 3261Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali / 1. …
Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali2
1. …
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Ora: imprese individuali.
Art. 326bis1Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali / 2. Nel caso dell’articolo 325bis
2. Nel caso dell’articolo 325bis
1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale2, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
2 Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore.
3 Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale3 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
1 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
2 Ora: impresa individuale.
3 Ora: impresa individuale.
Art. 326ter1Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali
Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,
chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,
chiunque suscita l’impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,
è punito con la multa2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).
Art. 326quater1False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale
Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest’obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 3271
1 Abrogato dal n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione,
chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni,
è punito con la multa.
2. Le contraffazioni sono confiscate.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951(RU 1951 1; FF 1949 613).
Art. 329 Violazione di segreti militari
Violazione di segreti militari
1. Chiunque indebitamente
penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall’autorità militare,
prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni,
è punito con la multa.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 330 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito
Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall’Amministrazione dell’esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 331 Uso indebito della uniforme militare
Uso indebito della uniforme militare
Chiunque indebitamente porta l’uniforme dell’esercito svizzero, è punito con la multa.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 3321Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite
Chiunque non dà l’avviso prescritto dall’articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile2 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 RS 210
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
3 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).
4 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725; FF 1999 4611). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
5 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
6 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
7 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
8 Originariamente tit. diciannovesimo.
Libro terzo:1Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale
Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni
Art. 333 Applicazione della parte generale ad altre leggi federali
Applicazione della parte generale ad altre leggi federali
1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2 Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a.
la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b.
la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c.
la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d’importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3 Se la pena massima comminata è l’arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un’altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4 Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l’articolo 41 e gli importi della multa deroganti all’articolo 106.
5 Se un’altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l’articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all’articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l’importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall’importo massimo della multa diviso per 3000.
6 Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:
a.
i termini di prescrizione dell’azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;
b.
i termini di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
c.
le norme sull’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale sono abrogate. È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
d.
l’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;
e.
i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;
f.
le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull’interruzione della medesima sono abrogate.
7 Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
1 RS 313.0
Art. 334 Riferimento a disposizioni abrogate
Riferimento a disposizioni abrogate
Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.
Art. 335 Leggi cantonali
Leggi cantonali
1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.
2 Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.
Titolo secondo: …
Art. 336 a 3381
1 Abrogati dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Titolo terzo: …
Art. 339 a 3481
1 Abrogati dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Titolo quarto: Dell’assistenza in materia di polizia2
Art. 34911. …
1. …
1 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 350 2. Collaborazione con INTERPOL / a. Competenza
2. Collaborazione con INTERPOL
a. Competenza1
1 L’Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
2 Esso è competente a mediare scambi d’informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall’altro.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 351 2. Collaborazione con INTERPOL / b. Compiti
b. Compiti1
1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure.
2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti.
4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 352 2. Collaborazione con INTERPOL / c. Protezione dei dati
c. Protezione dei dati1
1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2 La legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati regge lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.
3 L’Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 RS 351.1
3 RS 235.1
Art. 353 2. Collaborazione con INTERPOL / d. Aiuti finanziari e indennità
d. Aiuti finanziari e indennità1
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 354 3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone
3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone1
1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a.
il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b.
l’Ufficio federale di polizia;
c.
i posti di confine;
d.
le autorità cantonali di polizia.
3 I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull’asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri. Il sistema d’informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.6
4 Il Consiglio federale:
a.
disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
b.
designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
c.
disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l’archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 RS 361
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 RS 363
6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 35514. …
4. …
1 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355a15. Cooperazione con Europol / a. Scambio di dati
5. Cooperazione con Europol
a. Scambio di dati2
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.3
2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell’Accordo del 24 settembre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
3 Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
1 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).
4 RS 0.362.2
Art. 355b15. Cooperazione con Europol / b. Estensione del mandato
b. Estensione del mandato2
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d’applicazione del mandato nell’ambito dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
1 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 RS 0.362.2
Art. 355c15bis. Cooperazione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen. / Competenza
5bis. Cooperazione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen2 attenendosi alla legislazione nazionale.
1 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355d15ter. …
5ter. …
1 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). Abrogato dal n. II dell’all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355e15quater. Ufficio SIRENE
5quater. Ufficio SIRENE
1 Presso l’Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE2) responsabile del N-SIS.
2 L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L’ufficio esamina l’ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
1 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Supplementary information request at the national entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
Art. 355f15quinquies Cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali / a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale
5quinquies Cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen2 (Stato Schengen) possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:
a.
la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
b.
il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
c.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
d.
lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un’adeguata protezione dei dati.
2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
a.
il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
b.
la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 L’autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.
4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
a.
la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
b.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
c.
garanzie sufficienti assicurano un’adeguata protezione dei dati.
1 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); b. l’Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); c. l’Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); d. l’Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355g15quinquies Cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali / b. A una persona fisica o giuridica
b. A una persona fisica o giuridica
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:
a.
la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;
b.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
c.
nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
d.
la comunicazione è indispensabile:
1.
all’adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica,
2.
per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale,
3.
per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o
4.
per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.
2 L’autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.
1 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
Art. 356 a 3611
1 Abrogati dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 36216. Avviso in caso di pornografia
6. Avviso in caso di pornografia
L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 cpv. 4) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa immediatamente l’ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Titolo quinto: Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni
Art. 3631
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF il 20 feb. 2013 (RU 2013 845).
Art. 3641Diritto d’avviso
Diritto d’avviso
Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità di protezione dei minori.
1 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Titolo sesto: Del casellario giudiziale
Art. 365 Scopo
Scopo
1 L’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.
2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
a.
attuazione di procedimenti penali;
b.
procedure internazionali in materia d’assistenza giudiziaria e d’estradizione;
c.
esecuzione delle pene e delle misure;
d.
controlli di sicurezza civili e militari;
e.
pronuncia e revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero;
f.
esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo;
g.
procedura di naturalizzazione;
h.
rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;
i.
esecuzione della protezione consolare;
j.
trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale;
k.5
pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti;
l.6
esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 19957 sul servizio civile;
m.8 verifica della reputazione in vista di determinati impieghi ai sensi della legge sul servizio civile;
n.9
esame di una decisione di non reclutamento o di un’am-missione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM);
o.11
esame dell’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
p.12
esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM;
q.13
esame di un’esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200214 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
1 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
2 RS 142.31
3 RS 741.01
4 RS 431.01
5 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
6 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
7 RS 824.0
8 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
9 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
10 RS 510.10
11 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
12 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
13 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
14 RS 520.1
Art. 366 Contenuto
Contenuto
1 Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero.
2 Nel casellario si iscrivono:
a.
le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
b.
le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
c.
le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pronunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione secondo il presente Codice;
d.
i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
3 Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è:
a.
una privazione della libertà (art. 25 DPMin1);
b.
un collocamento (art. 15 DPMin);
c.
un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o
d.
unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).2
3bis Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).3
4 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.4
1 RS 311.1
2 Introdotto dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
4 Originario cpv. 3.
Art. 367 Trattamento dei dati e accesso
Trattamento dei dati e accesso
1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1-3:1
a.
Ufficio federale di giustizia;
b.
autorità della giustizia penale;
c.
autorità della giustizia militare;
d.
autorità preposte all’esecuzione penale;
e.
servizi di coordinamento cantonali.
2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:2
a.
autorità di cui al capoverso 1;
b.
Ministero pubblico della Confederazione;
c.
Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria;
d.
Gruppo del personale dell’esercito;
e.3 Segreteria di Stato della migrazione4;
f.5
…
g.
autorità cantonali di polizia degli stranieri;
h.
autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
i.
autorità federali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
j.7
organo d’esecuzione del servizio civile;
k.8
organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l’esclusione dal servizio di protezione civile;
l.9
Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201110 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.
2bis Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoverso 3 lettera c:
a.
lo Stato maggiore di condotta dell’esercito per l’esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM11, per l’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM, per l’esame dell’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
b.
le autorità federali competenti per eseguire i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
c.
le autorità della giustizia penale per l’attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
d.
i servizi di coordinamento cantonali e l’Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell’ambito della gestione del casellario;
e.
le autorità preposte all’esecuzione penale per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).13
2ter L’organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menzionati all’articolo 365 capoverso 2 lettere n-p:
a.
le sentenze penali per un crimine o un delitto;
b.
le misure privative della libertà;
c.
le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di persone soggette all’obbligo di leva e di militari.14
2quater Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2ter che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.15
2quinquies La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quater possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.16
2sexies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l’Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.17
3 Qualora il numero delle domande d’informazione lo giustifichi e previa consultazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza18, il Consiglio federale può estendere il diritto d’accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all’entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4 I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, j e l.19
4bis …20
4ter Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l’Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.21
5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
a.
la responsabilità del trattamento dei dati;
b.
il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
c.
la collaborazione con le autorità interessate;
d.
i compiti dei servizi di coordinamento;
e.
il diritto d’informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
f.
la sicurezza dei dati;
g.
le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
h.
la trasmissione elettronica dei dati all’Ufficio federale di statistica.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
5 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
6 RS 120
7 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
8 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
9 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
10 RS 312.2
11 RS 510.10
12 RS 120
13 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
14 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
15 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
16 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
17 Introdotto dall’art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
18 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
19 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
20 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Abrogato dal n. II 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
21 Introdotto dall’art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
Art. 368 Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti
L’autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.
Art. 369 Eliminazione dell’iscrizione
Eliminazione dell’iscrizione
1 Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d’ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:
a.
vent’anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;
b.
quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
c.
dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno;
d.1
dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin2.
2 I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.
3 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni.3
4 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d’ufficio dopo:
a.
quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64;
b.
dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile;
c.5
sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 DPMin. 6
4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 14 DPMin sono eliminate d’ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1-4 non sia possibile.7
4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM8 sono eliminate dʼufficio dopo dieci anni.9
5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.
6 Il termine decorre:
a.
in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;
b.
in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.10
7 Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.
8 I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.
1 Introdotta dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
2 RS 311.1
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
4 RS 311.1
5 Introdotta dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
7 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
8 RS 321.0
9 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 369a1Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
Le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2, 3 o 4 o 50b CPM2 o lʼarticolo 16a DPMin3 sono eliminate dopo dieci anni dalla fine dellʼinterdizione o del divieto. Fanno stato i termini di cui allʼarticolo 369, se sono più lunghi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
Art. 370 Diritto di consultazione
Diritto di consultazione
1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono.
2 Non si rilasciano copie.
Art. 371 Estratto per privati
Estratto per privati1
1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellʼestratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM2 o secondo lʼarticolo 16a DPMin3.4
2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell’adolescenza sono riportate nell’estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l’interessato è stato condannato in età adulta.
3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369.
3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.5
4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369.
5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riportata nell’estratto se quest’ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
5 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 371a1Estratto per privati / Estratto specifico per privati
Estratto specifico per privati
1 Chiunque si candida per unʼattività professionale o per unʼattività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una siffatta attività può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.
2 Alla domanda deve allegare unʼattestazione scritta del datore di lavoro o dellʼorganizzazione che esige la presentazione dellʼestratto specifico per privati, nella quale si conferma che:
a.
il richiedente si candida per unʼattività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e
b.
il richiedente deve presentare lʼestratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere lʼattività considerata.
3 Nellʼestratto specifico per privati figurano:
a.
le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure lʼarticolo 50 capoversi 2, 3 o 4 CPM2;
b.
le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 67b o lʼarticolo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili;
c.
le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 16a capoverso 1 DPMin3 o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.
4 Una sentenza contenente unʼinterdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nellʼestratto specifico per privati fintanto che lʼinterdizione o il divieto ha effetto.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
Titolo settimo: Dell’esecuzione delle pene e delle misure, dell’assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni
Art. 372 1. Obbligo di eseguire pene e misure
1. Obbligo di eseguire pene e misure
1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
2 Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.
3 I Cantoni garantiscono un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali.1
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 373 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische. / Esecuzione
2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.
Esecuzione
Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.
Art. 374 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische. / Diritto di disposizione
Diritto di disposizione
1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.
3 Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’articolo 73.
4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 20041 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.2
1 RS 312.4
2 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
Art. 375 3. Lavoro di pubblica utilità
3. Lavoro di pubblica utilità
1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Art. 376 4. Assistenza riabilitativa
4. Assistenza riabilitativa
1 I Cantoni organizzano l’assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
2 L’assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell’assistito.
Art. 377 5. Penitenziari e istituzioni. / Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli
5. Penitenziari e istituzioni.
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli
1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2 Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a.
donne;
b.
detenuti di determinate classi d’età;
c.
detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
d.
detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.
3 I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure.
4 Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5 Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.
Art. 378 5. Penitenziari e istituzioni. / Collaborazione intercantonale
Collaborazione intercantonale
1 I Cantoni possono concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d’altri Cantoni.
2 Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell’assegnazione dei detenuti.
Art. 379 5. Penitenziari e istituzioni. / Stabilimenti privati
Stabilimenti privati
1 I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l’autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59-61 e 63.
2 I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 380 5. Penitenziari e istituzioni. / Spese
Spese
1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
a.
mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure;
b.
proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;
c.
mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
Titolo settimo a:3Responsabilità in caso di soppressione dell’internamento a vita
Art. 380a
1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall’ente pubblico competente.
2 Al diritto di regresso contro l’autore e alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 in materia di atti illeciti.
3 Al diritto di regresso contro i membri dell’autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.
1 RS 220
2 RS 170.32
Titolo ottavo: Della grazia, dell’amnistia e della revisione
Art. 381 1. Grazia. / Competenza
1. Grazia.
Competenza
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:
a.
all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione;
b.
all’autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
Art. 382 1. Grazia. / Domanda di grazia
Domanda di grazia
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.1
2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d’ufficio la procedura per la grazia.
3 L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 383 1. Grazia. / Effetti
Effetti
1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
2 Il decreto di grazia ne determina i limiti.
Art. 384 2. Amnistia
2. Amnistia
1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un’altra legge federale, le Camere federali possono concedere un’amnistia.
2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
Art. 385 3. Revisione
3. Revisione
I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
Art. 38611. Misure preventive
1. Misure preventive
1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
1 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l’O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).
Art. 387 2. Disposizioni completive del Consiglio federale
2. Disposizioni completive del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:
a.
l’esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;
b.
l’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
c.
l’esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;
d.
l’esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l’articolo 80;
e.
la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l’articolo 83.
1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l’organizzazione interna.1
2 Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
3 Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.
4 Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
a.
introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d’esecuzione e modificare il campo d’applicazione di sanzioni e forme d’esecuzione esistenti;
b.
disporre o permettere che l’esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
5 Le disposizioni cantonali d’attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d’esecuzione e per l’esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all’approvazione della Confederazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 388 3. Disposizioni transitorie generali. / Esecuzione di sentenze anteriori
3. Disposizioni transitorie generali.
Esecuzione di sentenze anteriori
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
Art. 389 3. Disposizioni transitorie generali. / Prescrizione
Prescrizione
1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore.
2 Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 390 3. Disposizioni transitorie generali. / Reati perseguibili a querela di parte
Reati perseguibili a querela di parte
1 Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.
2 Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d’ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.
3 Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d’ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.
Art. 391 4. Disposizioni cantonali d’applicazione
4. Disposizioni cantonali d’applicazione
I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.
Art. 392 5. Entrata in vigore 5. Entrata in vigore
5. Entrata in vigore
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 19711
1 DF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 1971 777 808; FF 1965 I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82-99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Stato 1° luglio 2016
Disposizionifinali della modifica del 13 dicembre 20021
1. Esecuzione delle pene
1 L’articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34-36) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37-39).
2 Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l’entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 512), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 533), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 554) e divieto di frequentare osterie (ex art. 565).
3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione delle pene detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l’assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l’assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
2.6 Misure: decisione e esecuzione
1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:
a.
il giudice può ordinare l’internamento a posteriori secondo l’articolo 65 capoverso 2 soltanto se l’internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;
b.
il collocamento di giovani adulti in una casa d’educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 19717) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.
2 Al più tardi dodici mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59-61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l’internamento prosegue secondo il nuovo diritto.
3. Casellario giudiziale
1 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365-371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.
2 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, l’autorità competente elimina d’ufficio le iscrizioni concernenti:
a.
le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 19718), eccetto quelle ordinate in virtù dell’articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;
b.
il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971);
c.
l’obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar. 1971).9
3 Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.10
4. Istituzioni per l’esecuzione delle misure
Al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.
1RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669
2 RU 1971 777
3 CS 3 187
4 RU 1951 1
5 CS 3 187
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
7 RU 1971 777
8 RU 1971 777
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
10 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Stato 1° luglio 2016
Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 20141
L’articolo 305bis non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell’articolo 305bis numero 1bis commessi prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.
Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 20142
Il diritto d’informazione di cui all’articolo 92a si applica anche all’esecuzione ordinata secondo il diritto anteriore.
Indice
1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1
2. Condizioni di tempo Art. 2
Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3
Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato Art. 4
Reati commessi all’estero su minorenni Art. 5
Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6
Altri reati commessi all’estero Art. 7
Luogo del reato Art. 8
4. Condizioni personali Art. 9
Definizioni Art. 10
Commissione per omissione Art. 11
Definizioni Art. 12
Errore sui fatti Art. 13
Atto permesso dalla legge Art. 14
Legittima difesa esimente Art. 15
Legittima difesa discolpante Art. 16
Stato di necessità esimente Art. 17
Stato di necessità discolpante Art. 18
Incapacità e scemata imputabilità Art. 19
Dubbio sull’imputabilità Art. 20
Errore sull’illiceità Art. 21
Punibilità Art. 22
Desistenza e pentimento attivo Art. 23
Istigazione Art. 24
Complicità Art. 25
Partecipazione a un reato speciale Art. 26
Circostanze personali Art. 27
6. Punibilità dei mass media Art. 28
Tutela delle fonti Art. 28a
7. Rapporti di rappresentanza Art. 29
Diritto di querela Art. 30
Termine Art. 31
Indivisibilità Art. 32
Desistenza Art. 33
Commisurazione Art. 34
Esazione Art. 35
Pena detentiva sostitutiva Art. 36
Contenuto Art. 37
Esecuzione Art. 38
Commutazione Art. 39
In generale Art. 40
Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41
1. Pene con la condizionale Art. 42
2. Pene con condizionale parziale Art. 43
Periodo di prova Art. 44
Successo del periodo di prova Art. 45
Insuccesso del periodo di prova Art. 46
1. Principio Art. 47
Circostanze attenuanti Art. 48
Effetti Art. 48a
3. Concorso di reati Art. 49
4. Obbligo di motivazione Art. 50
5. Computo del carcere preventivo Art. 51
Punizione priva di senso Art. 52
Riparazione Art. 53
Autore duramente colpito Art. 54
2. Disposizioni comuni Art. 55
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 55a
1. Principi Art. 56
Concorso di misure Art. 56a
Relazione tra le misure e le pene Art. 57
Esecuzione Art. 58
Trattamento di turbe psichiche Art. 59
Trattamento della tossicodipendenza Art. 60
Misure per i giovani adulti Art. 61
Liberazione condizionale Art. 62
Insuccesso del periodo di prova Art. 62a
Liberazione definitiva Art. 62b
Soppressione della misura Art. 62c
Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d
Condizioni e esecuzione Art. 63
Soppressione della misura Art. 63a
Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b
Condizioni e esecuzione Art. 64
Fine dell’interna-mento e liberazione Art. 64a
Esame della liberazione Art. 64b
Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale Art. 64c
5. Modifica della sanzione Art. 65
1. Cauzione preventiva Art. 66
a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni Art. 67
Contenuto e portata Art. 67a
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 67b
Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto Art. 67c
Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto Art. 67d
3. Divieto di condurre Art. 67e
4. Pubblicazione della sentenza Art. 68
a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69
Principi Art. 70
Risarcimenti Art. 71
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art. 72
6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73
1. Principi dell’esecuzione Art. 74
Principi Art. 75
Misure particolari di sicurezza Art. 75a
Luogo dell’esecuzione Art. 76
Esecuzione ordinaria Art. 77
Lavoro e alloggio esterni Art. 77a
Semiprigionia Art. 77b
Segregazione cellulare Art. 78
Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79
Deroghe alle forme d’esecuzione Art. 80
Lavoro Art. 81
Formazione e perfezionamento Art. 82
Retribuzione Art. 83
Relazioni con il mondo esterno Art. 84
Controlli e ispezioni Art. 85
a. Concessione Art. 86
b. Periodo di prova Art. 87
c. Successo del periodo di prova Art. 88
d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89
3. Esecuzione di misure Art. 90
Diritto disciplinare Art. 91
Interruzione dell’esecuzione Art. 92
Diritto d’informazione Art. 92a
Assistenza riabilitativa Art. 93
Norme di condotta Art. 94
Disposizioni comuni Art. 95
Assistenza sociale volontaria Art. 96
Termini Art. 97
Decorrenza Art. 98
Termini Art. 99
Decorrenza Art. 100
3. Imprescrittibilità Art. 101
Punibilità Art. 102
Abrogato Art. 102a
Definizione Art. 103
Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104
Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105
Multa Art. 106
Lavoro di pubblica utilità Art. 107
Abrogato Art. 108
Prescrizione Art. 109
Art. 110
Omicidio intenzionale Art. 111
Assassinio Art. 112
Omicidio passionale Art. 113
Omicidio su richiesta della vittima Art. 114
Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115
Infanticidio Art. 116
Omicidio colposo Art. 117
Interruzione punibile della gravidanza Art. 118
Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119
Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120
Abrogato Art. 121
Lesioni gravi Art. 122
Lesioni semplici Art. 123
Mutilazione di organi genitali femminili Art. 124
Lesioni colpose Art. 125
Vie di fatto Art. 126
Abbandono Art. 127
Omissione di soccorso Art. 128
Falso allarme Art. 128bis
Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129
Abrogati Art. 130 a 132
Rissa Art. 133
Aggressione Art. 134
Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art. 136
Appropriazione semplice Art. 137
Appropriazione indebita Art. 138
Furto Art. 139
Rapina Art. 140
Sottrazione di una cosa mobile Art. 141
Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis
Sottrazione di energia Art. 142
Acquisizione illecita di dati Art. 143
Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati Art. 143bis
Danneggiamento Art. 144
Danneggiamento di dati Art. 144bis
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145
Truffa Art. 146
Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati Art. 147
Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148
Frode dello scotto Art. 149
Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis
Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151
False indicazioni su attività commerciali Art. 152
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153
Abrogato Art. 154
Contraffazione di merci Art. 155
Estorsione Art. 156
Usura Art. 157
Amministrazione infedele Art. 158
Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159
Ricettazione Art. 160
Abrogato Art. 161
Abrogato Art. 161bis
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163
Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori Art. 164
Cattiva gestione Art. 165
Omissione della contabilità Art. 166
Favori concessi ad un creditore Art. 167
Corruzione nell’esecuzione forzata Art. 168
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art. 169
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170
Concordato giudiziale Art. 171
Revoca del fallimento Art. 171bis
4. Disposizioni generali
Abrogato Art. 172
Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis
Reati di poca entità Art. 172ter
Diffamazione Art. 173
Calunnia Art. 174
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175
Disposizione comune Art. 176
Ingiuria Art. 177
Prescrizione Art. 178
Violazione di segreti privati Art. 179
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis
Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini Art. 179quater
Registrazioni non punibili Art. 179quinquies
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies
Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies
Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies
Sottrazione di dati personali Art. 179novies
Minaccia Art. 180
Coazione Art. 181
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata Art. 181a
Tratta di esseri umani Art. 182
Sequestro di persona e rapimento Art. 183
Circostanze aggravanti Art. 184
Presa d’ostaggio Art. 185
Violazione di domicilio Art. 186
Atti sessuali con fanciulli Art. 187
Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188
Coazione sessuale Art. 189
Violenza carnale Art. 190
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 191
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192
Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193
Esibizionismo Art. 194
3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione Art. 195
Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione Art. 196
4. Pornografia Art. 197
Molestie sessuali Art. 198
Esercizio illecito della prostituzione Art. 199
6. Reato collettivo Art. 200
Abrogati Art. 201 a 212
Incesto Art. 213
Abrogato Art. 214
Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata Art. 215
Abrogato Art. 216
Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217
Abrogato Art. 218
Violazione del dovere d’assistenza o educazione Art. 219
Sottrazione di minorenne Art. 220
Incendio intenzionale Art. 221
Incendio colposo Art. 222
Esplosione Art. 223
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226
Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis
Atti preparatori punibili Art. 226ter
Inondazione. Franamento Art. 227
Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228
Violazione delle regole dell’arte edilizia Art. 229
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art. 230bis
Propagazione di malattie dell’essere umano Art. 231
Propagazione di epizoozie Art. 232
Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233
Inquinamento di acque potabili Art. 234
Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235
Commercio di foraggi adulterati Art. 236
Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237
Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238
Perturbamento di pubblici servizi Art. 239
Contraffazione di monete Art. 240
Alterazione di monete Art. 241
Messa in circolazione di monete false Art. 242
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243
Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244
Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245
Falsificazione di marche ufficiali Art. 246
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247
Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248
Confisca Art. 249
Monete e bolli di valore esteri Art. 250
Falsità in documenti Art. 251
Falsità in certificati Art. 252
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253
Soppressioni di documento Art. 254
Documenti esteri Art. 255
Rimozione di termini Art. 256
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257
Pubblica intimidazione Art. 258
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259
Sommossa Art. 260
Atti preparatori punibili Art. 260bis
Organizzazione criminale Art. 260ter
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater
Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies
Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261
Discriminazione razziale Art. 261bis
Turbamento della pace dei defunti Art. 262
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263
Genocidio Art. 264
j. Altri atti inumani Art. 264a
1. Campo d’applicazione Art. 264b
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra Art. 264c
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile Art. 264d
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana Art. 264e
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato Art. 264f
d. Metodi di guerra vietati Art. 264g
e. Impiego di armi vietate Art. 264h
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art. 264i
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 264j
Punibilità dei superiori Art. 264k
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine Art. 264l
Reati commessi all’estero Art. 264m
Esclusione dell’immunità relativa Art. 264n
Alto tradimento Art. 265
Attentati contro l’indipendenza della Confederazione Art. 266
Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera Art. 266bis
Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267
Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268
Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269
Offese agli emblemi svizzeri Art. 270
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art. 271
Spionaggio politico Art. 272
Spionaggio economico Art. 273
Spionaggio militare Art. 274
Attentati contro l’ordine costituzionale Art. 275
Propaganda sovversiva Art. 275bis
Associazioni illecite Art. 275ter
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art. 276
Falsificazione d’ordini o di istruzioni Art. 277
Turbamento del servizio militare Art. 278
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279
Attentati contro il diritto di voto Art. 280
Corruzione elettorale Art. 281
Frode elettorale Art. 282
Incetta di voti Art. 282bis
Violazione del segreto del voto Art. 283
Abrogato Art. 284
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285
Impedimento di atti dell’autorità Art. 286
Usurpazione di funzioni Art. 287
Abrogato Art. 288
Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289
Rottura di sigilli Art. 290
Violazione del bando Art. 291
Disobbedienza a decisioni dell’autorità Art. 292
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293
Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 294
Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta Art. 295
Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296
Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297
Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art. 300
Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301
Procedimento Art. 302
Denuncia mendace Art. 303
Sviamento della giustizia Art. 304
Favoreggiamento Art. 305
Riciclaggio di denaro Art. 305bis
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art. 305ter
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art. 307
Attenuazione di pene Art. 308
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali Art. 309
Liberazione di detenuti Art. 310
Ammutinamento di detenuti Art. 311
Abuso di autorità Art. 312
Concussione Art. 313
Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314
Abrogati Art. 315 e 316
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317
Atti non punibili Art. 317bis
Falso certificato medico Art. 318
Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319
Violazione del segreto d’ufficio Art. 320
Violazione del segreto professionale Art. 321
Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano Art. 321bis
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art. 321ter
Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media Art. 322
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis
Corruzione attiva Art. 322ter
Corruzione passiva Art. 322quater
Concessione di vantaggi Art. 322 quinquies
Accettazione di vantaggi Art. 322sexies
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies
Corruzione attiva Art. 322 octies
Corruzione passiva Art. 322novies
4. Disposizioni comuni Art. 322decies
Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali Art. 325bis
1. Abrogato Art. 326
2. Nel caso dell’articolo 325bis Art. 326bis
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art. 326ter
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater
Abrogato Art. 327
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art. 328
Violazione di segreti militari Art. 329
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito Art. 330
Uso indebito della uniforme militare Art. 331
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332
Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333
Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334
Leggi cantonali Art. 335
Abrogati Art. 336 a 338
Abrogati Art. 339 a 348
1. Abrogato Art. 349
a. Competenza Art. 350
b. Compiti Art. 351
c. Protezione dei dati Art. 352
d. Aiuti finanziari e indennità Art. 353
3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone Art. 354
4. Abrogato Art. 355
a. Scambio di dati Art. 355a
b. Estensione del mandato Art. 355b
Competenza Art. 355c
5ter. Abrogato Art. 355d
5quater. Ufficio SIRENE Art. 355e
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale Art. 355f
b. A una persona fisica o giuridica Art. 355g
Abrogati Art. 356 a 361
6. Avviso in caso di pornografia Art. 362
Abrogato Art. 363
Diritto d’avviso Art. 364
Scopo Art. 365
Contenuto Art. 366
Trattamento dei dati e accesso Art. 367
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368
Eliminazione dell’iscrizione Art. 369
Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 369a
Diritto di consultazione Art. 370
Estratto per privati Art. 371
Estratto specifico per privati Art. 371a
1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372
Esecuzione Art. 373
Diritto di disposizione Art. 374
3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375
4. Assistenza riabilitativa Art. 376
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377
Collaborazione intercantonale Art. 378
Stabilimenti privati Art. 379
Spese Art. 380
Art. 380a
Competenza Art. 381
Domanda di grazia Art. 382
Effetti Art. 383
2. Amnistia Art. 384
3. Revisione Art. 385
1. Misure preventive Art. 386
2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387
Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388
Prescrizione Art. 389
Reati perseguibili a querela di parte Art. 390
4. Disposizioni cantonali d’applicazione Art. 391
5. Entrata in vigore Art. 392
1 RU 2015 1389; FF 2014 563
2RU 2015 1623; FF 2014 833 855
Stato 1° luglio 2016
Allargamento dell’Unione Europea
1. Introduzione
In questi ultimi anni, sono intervenuti profondi sconvolgimenti in Europa.
Il crollo dell’Unione sovietica e, quale corollario, la fine della guerra fredda hanno radicalmente modificato l’ordine geopolitico e svuotato di significato gli oramai sorpassati modelli che reggevano l’equilibrio mondiale.
Tutto ciò ha contribuito ad accelerare il processo d’integrazione europea.
E` in questo mutato quadro politico che l’Austria, la Finlandia e la Svezia decisero, nel 1995, di aderire all’Unione europea.
Oggi, l’argomento più discusso è il prossimo allargamento dell’UE verso otto Paesi d’Europa centrale ed orientale (PECO), più Cipro, Malta e la Turchia.
Esso rappresenta un evento di portata storica per l’Unione europea alla quale si uniranno, il 1° maggio 2004, circa 75 milioni di nuovi cittadini.
Questo allargamento stimolerà il commercio e l’economia.
Inoltre, verrà così offerta ai Paesi d’Europa centrale ed orientale – che subirono oltre un secolo di conflitti, di devastazioni e di dominazioni straniere – l’opportunità di partecipare e di fornire il loro contributo all’integrazione europea la quale, da numerosi decenni, ha portato stabilità e prosperità al continente europeo.
2. Panoramica cronologica
La decisione relativa al futuro allargamento dell’Unione europea ai Paesi d’Europa centrale ed orientale (PECO) è stata adottata dal Consiglio europeo, a Copenaghen, nel 1993.
Ciascun candidato deve soddisfare tutta una serie di criteri specifici per poter aderire all’Unione europea (i cosiddetti “criteri di Copenaghen”).
Prima di tutto deve avere raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca un ordine democratico basato sui princìpi dello Stato di diritto, sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché sul rispetto e la tutela delle minoranze culturali (criterio politico).
Ciascun Paese candidato deve inoltre disporre di un’economia di mercato funzionale ed essere capace di reggere alla pressione della concorrenza e alle leggi di mercato all’interno dell’Unione (criterio economico).
Infine, ogni candidato deve recepire gli impegni inerenti dall’adesione e attuare gli obiettivi dell’Unione politica nonché dell’Unione economica e monetaria (criterio di adozione del patrimonio normativo comunitario, il cosiddetto “acquis” comunitario).
L’Unione europea ha avviato uno dei più ambiziosi progetti della sua storia.
Nel dicembre 1997, il Consiglio europeo di Lussemburgo aveva reso noto l’imminenza delle trattative.
Quest’ultime furono avviate nel marzo 1998 con un primo gruppo di sei Paesi: Cipro, l’Estonia, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovenia e l’Ungheria (allora denominato il “gruppo di Lussemburgo”).
Malta aveva inizialmente ritirato la sua domanda di adesione nel 1996 per poi ripresentarla nel settembre 1998.
Il Consiglio europeo di Cardiff, del giugno 1998, aveva caldeggiato la strategia europea volta a preparare la Turchia all’adesione.
Nel marzo 1999, il Consiglio europeo di Berlino aveva raggiunto un’intesa circa gli strumenti finanziari da utilizzare nell’ambito dell’aiuto a favore della preadesione.
Questi contemplano fra gli altri i programmi PHARE (un programma di aiuti finanziari volti a facilitare la transizione economica degli Stati candidati all’adesione; all’origine questo programma era destinato soltanto alla Polonia e all’Ungheria), ISPA (strumento strutturale di preadesione), nonché SAPARD (programma di aiuti al settore agricolo e allo sviluppo rurale).
Nel dicembre 1999, il Consiglio europeo di Helsinki aveva ribadito l’importanza del processo di allargamento al quale dovevano partecipare, a parità di diritti, 13 Paesi disposti ad aderire, fra i quali la Turchia.
Le trattative con la Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Romania e la Slovacchia (allora denominato il “gruppo di Helsinki”) furono avviate ufficialmente il 15 febbraio 2000.
Nel dicembre 2000, il Consiglio europeo di Nizza approvò le riforme istituzionali (segnatamente la suddivisione dei seggi e la ponderazione dei voti in seno al Consiglio, alla Commissione, nonché al Parlamento in un’Unione a 27 Stati membri).
Nel giugno 2001, il Consiglio europeo di Göteborg fissò il calendario dell’allargamento: entro la fine del 2002 l’Unione doveva concludere le trattative con i Paesi candidati, nonché prepararli all’adesione e quindi permettere loro di partecipare alle prossime elezioni al Parlamento europeo previste nel giugno 2004.
3. Sviluppi recenti
I dieci Paesi suscettibili di diventare i nuovi Stati membri dell’UE a partire dal 2004 sono stati designati per la prima volta nella Dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken (Belgio, 14 e 15 dicembre 2001) e sono: Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia e l’Ungheria.
Assieme alla Bulgaria, alla Romania e alla Turchia, i dieci Stati candidati erano anche rappresentati dai propri delegati presso la Convenzione europea, istituita ufficialmente a Laeken.
Questi hanno potuto partecipare alle discussioni della Convenzione la quale, tra marzo 2002 e luglio 2003, si è occupata del futuro dell’UE.
Durante la Convenzione, i partecipanti hanno quindi preso in esame gli emendamenti al Trattato ed hanno avanzato proposte in merito alle riforme ritenute necessarie.
Durante il Consiglio europeo di Salonicco (giugno 2003) la Convenzione ha presentato un progetto di Trattato costituzionale europeo che verrà sottoposto alle deliberazioni dei capi di Stato e di governo dell’UE, nell’ambito di una conferenza intergovernativa che avrà luogo a Roma, nell’ottobre 2003.
Questa conferenza dovrà concludersi prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo – previste per il 15 giugno 2004 – e dovrà decidere quali riforme delle istituzioni europee attuare.
Durante il Consiglio europeo di Copenaghen (13 dicembre 2002), l’UE è riuscita a concludere le trattative di adesione con otto Paesi d’Europa centrale ed orientale nonché con Cipro e Malta.
Il 16 aprile 2004, ad Atene, sono stati quindi firmati i trattati di adesione con Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia e l’Ungheria.
Con l’arrivo di dieci nuovi Stati membri, si tratta del più grande allargamento della storia dell’UE che diventerà effettivo il 1° maggio 2004.
La loro integrazione costituisce una svolta storica verso la vittoria definitiva sulla divisione dell’Europa in due blocchi – conseguenza della guerra fredda – e contribuirà a promuovere e a sostenere la pace, la stabilità e il benessere economico di tutta l’Europa.
I capi di Stato e di governo dell’UE, riuniti a Copenaghen hanno indicato il 2007 quale possibile data di adesione della Bulgaria e della Romania.
In quanto alla Turchia, la quale ha presentato ufficialmente la sua candidatura già nel 1999, è stata esortata dal Consiglio europeo a proseguire sulla via delle riforme indispensabili per soddisfare i criteri politici di adesione (democrazia, Stato di diritto, tutela dei diritti dell’uomo e delle minoranze culturali).
I capi di Stato e di governo dell’UE intendono verificare alla fine del 2004 se la Turchia soddisfa tutti i criteri di adesione.
In caso affermativo, le trattative in vista dell’adesione dovrebbero iniziare verosimilmente durante il primo semestre 2005.
Il 21 febbraio 2003, anche la Croazia ha presentato una domanda ufficiale di adesione all’UE.
In un primo tempo, la Commissione europea prenderà posizione in merito alla sua candidatura.
L’UE ha inoltre confermato a Salonicco, il 21 giugno 2003, la prospettiva di adesione per i cinque Paesi dei Balcani occidentali (l’Albania, la Bosnia – Erzegovina, la Croazia, la Macedonia e la Serbia – Montenegro) tuttavia senza avanzare per il momento una data precisa di adesione.
4. Valutazioni
L’allargamento dell’UE dominerà la futura politica europea ancora per parecchi anni.
I dati relativi al quadro politico e alla situazione economica dei candidati all’adesione sono ancora assai discrepanti.
A prescindere dagli ingenti sforzi, l’integrazione di questi Paesi nei programmi e nelle strutture esistenti pone l’Unione europea di fronte a sfide istituzionali e politiche mai affrontate prima d’ora.
In seguito alla prima fase di adesione, la popolazione dell’UE aumenterà di circa un quinto, fino a raggiungere 450 milioni di cittadini mentre il suo prodotto interno lordo (PIL) aumenterà solamente del 5 percento.
Con dieci nuovi Stati membri, l’Unione europea sarà composta da Paesi le cui strutture democratiche, ancora giovani, sono state create dopo la dissoluzione dei regimi comunisti.
Per la prima volta, l’UE avrà una frontiera comune con la Bielorussia, l’Ucraina, l’enclave russa di Kaliningrad, la Romania, la Serbia e il Montenegro nonché con la Croazia.
Fra i numerosi interrogativi ancora in sospeso vi è quello di sapere quali saranno le incidenze sulla coesione interna della futura UE tenuto conto dello scetticismo nonché dell’indifferenza espressa da un gran numero di cittadine e di cittadini degli attuali Stati membri dell’UE.
Nonostante ciò, l’Unione europea non ha intenzione di tornare sui propri passi: il processo di allargamento andrà comunque avanti.
Dopo oltre un secolo di guerre e distruzioni e con la fine della guerra fredda, l’unica alternativa è l’integrazione politica ed istituzionale dei Paesi dell’Europa centrale ed orientale nelle strutture dell’UE.
Ragione per cui una valutazione basata meramente sul rapporto costi – benefici sarebbe troppo riduttiva.
Studi riguardanti gli effetti economici comprovano che, per i quindici Stati membri attuali, i vantaggi nel settore economico riconducibili all’allargamento saranno minimi a breve scadenza.
Mentre i candidati all’adesione ne trarranno maggiormente vantaggio.
Nuovi calcoli di simulazione, realizzati per conto della Commissione europea, indicano un aumento della crescita economica pari al 2 percento nei Paesi candidati.
D’altro canto, i flussi migratori previsti dai Paesi d’Europa centrale ed orientale, influenzati da livelli di prosperità diversi, dovrebbero rivelarsi assai più contenuti di quanto spesso temuto.
La Commissione europea prevede quindi che, entro il 2010, meno dello 0,5 percento della popolazione attiva nell’attuale territorio dell’UE sarà originaria dei Paesi d’Europa centrale ed orientale.
Occorre ricordare in proposito che nell’attuale territorio dell’Unione vi è una carenza di manodopera in taluni settori dell’economica, segnatamente nei rami alberghiero, sanitario e informatico.
L’allargamento dell’Unione europea s’inserisce in un progetto di più lungo respiro.
Bruschi capovolgimenti politici e istituzionali sono pur sempre possibili; tuttavia è escluso che i Paesi candidati tornino sui loro passi e scendano dal treno dell’integrazione oramai ben avviato.
5. Conseguenze per la Svizzera
Con l’adesione dei nuovi Stati, le spese di comunicazione e di coordinamento in seno all’Unione europea aumenteranno notevolmente; ciò condizionerà le relazioni tra quest’ultima e gli Stati terzi quali, per esempio, la Svizzera.
Infatti, nell’intento di trovare una posizione comune, le procedure interne di consultazione e di decisione potrebbero risultare ardue in seno ad un’Unione europea che presto conterà venticinque Stati membri (ed oltre come previsto in futuro); ne consegue che l’UE potrebbe dimostrarsi meno attenta alle sollecitazioni di Paesi terzi.
Un progetto di tale portata storica, quale il prossimo allargamento dell’UE, comporterà ovviamente delle conseguenze anche per la Svizzera.
Gli accordi contrattuali già conclusi con l’Unione europea (bilaterali I) e quelli ancora in fase di negoziazione (bilaterali II) verranno estesi anche ai nuovi Stati membri.
Per quanto riguarda l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE, il cui futuro dipende dall’esito del referendum facoltativo al quale sottostà nel nostro Paese, occorreranno ulteriori trattative tra la Confederazione e i dieci nuovi Stati membri.
L’estensione del campo di applicazione degli accordi bilaterali avrà delle incidenze positive, segnatamente per la nostra economia.
In primo luogo perché permetterà di potenziare le condizioni di base politiche ed economiche, in vigore dal 1972 in virtù dell’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE – ulteriormente consolidate dagli accodi bilaterali I del 1999 – e di estenderle a nuovi mercati.
In secondo luogo, perché pur essendo un partner esterno per scambi commerciali e investimenti, la Svizzera potrà approfittare delle riforme economiche ed usufruire dei vantaggi offerti, in termini di stabilità, ai nuovi Stati membri grazie alla loro adesione all’UE.
© 2001 by Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE,
Palazzo federale Est, CH-3003 Berna.
Tel: +41 (0)31/322 22 22, Fax: +41 (0)31/312 53 17,
E-Mail. Ultimo cambiamento: 08.06.2004
Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
del 18 dicembre 2002
La Commissione federale delle banche,
visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
a. persone politicamente esposte:
1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all’estero, quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazio- nale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,
2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone sopra elencate;
b. negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore non bancario svizzere o estere, che realizzano mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca una cifra d’affari o un reddito impor- tanti;
c. organizzazioni terroristiche: organizzazioni criminali ai sensi dell’arti- colo 260ter del Codice penale2;
d. società del gruppo: società che, secondo i termini delle disposizioni sui fon- di propri, sono comprese nel perimetro di consolidazione di un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1.
RS 955.022
1 2
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2002-2729
RS 955.0 RS 311.0
Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b e d LRD, ad eccezione delle direzioni di fondi, quando gli obblighi previsti dalla presente ordinanza e dalla LRD sono assunti dalla banca depositaria.
2 Una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi del capoverso 1 può, su sua richiesta, essere assoggettata alla sorveglianza della Commissione federale delle banche per quel che concerne l’osservazione degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, nella misura in cui:
a. essa esercita un’attività finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD;
b. essa adempie alle condizioni previste all’articolo 14 capoverso 2 LRD;
c. essa riconosce che la Commissione federale delle banche è abilitata a pro- nunciare nei suoi confronti le misure previste agli articoli 19 e 20 LRD;
d. il gruppo assicura che controllerà il rispetto della presente ordinanza e che provvederà all’applicazione di quest’ultima;
e. il gruppo assicura che darà mandato al revisore esterno di controllare il rispetto della presente ordinanza e di prendere posizione in merito nel rap- porto di revisione del gruppo, individualmente per ognuna delle società del gruppo coinvolte.
3 La Commissione federale delle banche pubblica un elenco delle società per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 2.
Art. 3 Succursali e società del gruppo all’estero
1 L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le società estere del suo gruppo attive nel settore finanziario si conformino ai principi fondamentali della presente ordinanza.
2 Egli informa la Commissione federale delle banche quando:
a. le prescrizioni locali escludono l’applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza; oppure
b. la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.
3 La comunicazione di transazioni o di relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.
Sezione 2: Principi
Art. 4 Divieto di accettazione di valori patrimoniali provenienti
dalla corruzione e da altri crimini
1 L’intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all’estero.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
2 Sono segnatamente considerati di origine criminale i valori patrimoniali che pro- vengono dalla corruzione, dalla sottrazione di fondi pubblici, dall’abuso di autorità o dall’infedeltà nella gestione pubblica.
3 L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’interme- diario finanziario.
Art. 5 Divieto di relazioni d’affari con organizzazioni criminali o terroristiche
L’intermediario finanziario non può intrattenere nessuna relazione d’affari con imprese o persone di cui sa o deve presumere che costituiscono un’organizzazione terroristica o un’organizzazione criminale di altro genere o che sono membri di un’organizzazione di questo tipo, la sostengono o la finanziano.
Art. 6 Relazioni con banche corrispondenti
1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con
banche corrispondenti.
2 L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organiz- zate, ad eccezione delle banche che fanno parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
Sezione 3: Misure di organizzazione
Art. 7 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore
1 L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.
2 In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a. sede o domicilio della controparte e dell’avente economicamente diritto oppure la loro nazionalità;
b. tipo e luogo dell’attività commerciale della controparte e dell’avente econo- micamente diritto;
c. l’assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente econo- micamente diritto;
d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
e. l’ammontare dei valori patrimoniali depositati;
f. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata ed in uscita;
g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio superiore.
4 L’intermediario finanziario determina le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore conformemente ai capoversi 1 e 2 e le designa come tali per l’uso interno.
Art. 8 Transazioni che comportano un rischio superiore
1 L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni
che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.
2 In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
b. le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle tran- sazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate dalla stessa relazione d’affari;
c. le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle tran- sazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate da relazioni d’affari simili.
3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni:
a.
b.
Art. 9
mediante le quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
che presentano un indizio di riciclaggio di denaro (Allegato).
Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione
1 L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere, deve determinare, limitare e con- trollare in maniera globale i suoi rischi giuridici e dei rischi di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
2 Egli deve assicurare che:
a. gli organi di sorveglianza interni e il revisore esterno del gruppo dispongo- no, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le rela- zioni d’affari individuali di tutte le società del gruppo. Non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l’accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
b. le società del gruppo mettono a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuri- dici e dei rischi di reputazione.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
3 L’intermediario finanziario deve informare immediatamente la Commissione federale delle banche quando constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti o agli aventi economicamente diritto è, in certi Paesi, esclusa o seria- mente limitata per motivi di ordine giuridico o pratico.
4 L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o al revisore esterno del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e dei rischi di reputazione.
Art. 10 Direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro
1 L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e le comunica ai consulenti della clientela nonché a tutti gli altri collabo- ratori interessati.
2 Disciplina segnatamente:
a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d’affari che compor- tano i rischi superiori di cui all’articolo 7;
b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i rischi superiori di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 2;
c. il modo in cui egli determina, limita e sorveglia questi rischi superiori;
d. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 12;
e. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata;
f. i principi di base della formazione dei collaboratori;
g. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
h. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
i. gli importi limite di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere e e f nonché all’articolo 8 capoverso 2 lettera a.
3 Le direttive sono emanate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.
Art. 11 Formazione del personale
L’intermediario finanziario vigila affinché i consulenti della clientela e tutti i colla- boratori interessati ricevano periodicamente una formazione sugli aspetti per essi essenziali della lotta contro il riciclaggio.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
Art. 12 Sistemi di sorveglianza delle transazioni
1 L’intermediario finanziario provvede a un’efficiente sorveglianza delle transazioni e gestisce un sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che comporta- no un rischio superiore conformemente all’articolo 8 capoversi 1, 2 e 3 lettera a.
2 Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletate le chiarificazioni supple- mentari di cui all’articolo 17.
3 Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di controparti e aventi economi- camente diritto o quelli che effettuano un numero limitato di transazioni possono rinunciare all’uso di un sistema di sorveglianza informatico, nella misura in cui incaricano il loro revisore esterno di eseguire un controllo annuale approfondito sulla loro sorveglianza delle transazioni.
Art. 13 Servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro
1 L’intermediario finanziario nomina una o più persone qualificate che costituiscono il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari al responsabile di linea e alla direzione nell’appli- cazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.
2 Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro:
a. prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
b. sorveglia, d’accordo con l’organo di revisione interno, il revisore esterno e i responsabili di linea, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
c. pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il rici- claggio di denaro;
d. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all’articolo 12;
e. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
f. ordina le chiarificazioni complementari secondo l’articolo 17 o le esegue di persona;
g. si assicura che l’organo della direzione competente per decidere l’ammis- sione o il proseguimento di relazioni d’affari conformemente all’articolo 22 capoverso 1 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.
3 L’intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se:
a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; oppure
b. l’istituzione di un tale servizio non appare appropriata.
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Sezione 4: Obblighi generali di diligenza
Art. 14 Identificazione della controparte e determinazione dell’avente
economicamente diritto
1 Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di determinazione dell’avente economicamente diritto della Convenzione del 2 dicembre 2002 relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 2003), conclusa tra le banche e l’Asso- ciazione svizzera dei banchieri, sono applicabili a tutti gli intermediari finanziari.
2 La violazione della CDB 2003 può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.
Art. 15 Indicazioni sull’ordinante negli ordini di bonifico
1 Per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l’estero l’intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e il domicilio della controparte ordinante oppure il nome di quest’ultima e un numero di identificazione.
2 Per motivi legittimi, segnatamente in caso di ordini permanenti, l’intermediario finanziario può rinunciare a indicare tali dati. I motivi devono essere verificati e documentati.
Art. 16 Negozio professionale di biglietti di banca
1 Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono ai criteri di una relazione di banca di corrisponden- za degna di fiducia.
2 Prima dell’ammissione di una relazione l’intermediario finanziario deve informarsi sull’attività commerciale del negoziante professionale di biglietti di banca e procu- rarsi le informazioni commerciali e le referenze.
3 L’intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d’affari e di credito per il proprio negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni controparte. Egli deve riesaminare questi limiti almeno una volta l’anno e controllarne il rispetto in modo continuo.
4 L’intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca emana direttive a questo scopo; di regola tali direttive sono adottate dalla direzione generale.
Sezione 5: Obblighi di diligenza particolari
Art. 17 Chiarificazioni complementari in caso di rischi superiori
1 In misura proporzionata alle circostanze, l’intermediario finanziario procede a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni e le transazioni che presentano rischi superiori.
560
Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
2 Secondo le circostanze, occorre chiarire segnatamente:
a.
b. c. d. e.
f. g. h.
a. informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte o l’avente economicamente diritto;
b. visite nei luoghi in cui la controparte e l’avente economicamente diritto svolgono la loro attività;
c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.
2 Le chiarificazioni sono effettuate nel rispetto della sfera privata delle persone interessate.
3 L’intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e li documenta.
Art. 19 Delega delle chiarificazioni complementari a terzi
1 Mediante accordo scritto, l’intermediario finanziario può dare mandato a persone e
società di effettuare le chiarificazioni complementari se egli:
a. si assicura che i mandatari eseguono le chiarificazioni con la stessa diligenza che egli stesso applicherebbe;
b. istruisce i mandatari sui loro compiti;
c. può controllare l’esecuzione diligente delle chiarificazioni effettuate dai mandatari.
2 La subdelegazione da parte del mandatario è esclusa.
se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati;
a quale scopo i valori patrimoniali prelevati sono utilizzati;
se i versamenti importanti in entrata sono plausibili;
qual è l’origine del patrimonio della controparte e dell’avente economica- mente diritto;
qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente economicamente diritto;
se la controparte o l’avente economicamente diritto sono politicamente esposti;
per le persone giuridiche: chi le controlla.
Mezzi di chiarificazione
1 Secondo le circostanze, le chiarificazioni comprendono segnatamente:
Art. 18
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3 La documentazione relativa alle chiarificazioni deve essere depositata presso l’intermediario finanziario.
4 L’intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni.
Art. 20 Momento delle chiarificazioni complementari
Non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili, l’inter- mediario finanziario intraprende le chiarificazioni complementari e le porta a termi- ne al più presto.
Art. 21 Ammissione di relazioni d’affari che presentano rischi superiori L’ammissione di relazioni d’affari che presentano rischi superiori necessita l’accor-
do di una persona o di un organo superiore.
Art. 22 Responsabilità della direzione generale
1 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguar-
danti:
a. l’ammissione e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d’affari con le persone politicamente esposte;
b. l’applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano rischi superiori.
2 Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto impor- tante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabi- lità alla direzione di un’unità d’affari.
Sezione 6: Obblighi di documentazione Art. 23 Disponibilità dell’informazione
L’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in grado di fornire alle autorità penali o ad altre autorità autorizzate, entro un con- gruo termine, le informazioni e i documenti necessari a stabilire se un’impresa o una persona:
a. è controparte o avente economicamente diritto;
b. ha eseguito un’operazione di cassa che esige l’identificazione delle persone coinvolte;
c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misu- ra in cui questa non risulti già da un registro ufficiale.
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Sezione 7:
Comportamento da osservare in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di relazioni con organizzazioni terroristiche
Art. 24 Comunicazione al momento dell’apertura delle relazioni d’affari
Se l’intermediario finanziario interrompe le trattative per l’apertura di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro oppure di un legame con un’organizzazione terroristica o con un’organizzazione criminale di un altro tipo, lo comunica senza indugio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclag- gio di denaro.
Art. 25 Relazioni con un’organizzazione terroristica
Se la chiarificazione del retroscena economico di transazioni inusuali rivela una relazione con un’organizzazione terroristica, l’intermediario finanziario lo comunica senza indugio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
Art. 26 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità
Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali bancari dopo una comunicazione, l’intermediario finanziario non riceve dalle autorità di perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei beni, egli può decidere liberamente se e in quale misura mantenere la relazione d’affari.
Art. 27 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione
1 Se un intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine, egli può fare uso del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale3 e comunicare le sue osservazioni alle autorità di perseguimento penale e all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
2 L’intermediario finanziario esamina l’esercizio del suo diritto di comunicazione segnatamente per le relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali e documenta il risultato di tale esame.
Art. 28 Interruzione delle relazioni d’affari dubbiose
1 Se l’intermediario finanziario pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro, egli può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permette alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).
3
RS 311.0
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2 L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari dubbiosa o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.
Art. 29 Mantenimento delle relazioni d’affari dubbiose
L’intermediario finanziario che decide di mantenere una relazione d’affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro (Allegato).
Art. 30 Informazione della Commissione federale delle banche
L’intermediario finanziario informa la Commissione federale delle banche delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione si ripercuoterà sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.
Sezione 8: Revisione Art. 31
I revisori esterni degli intermediari finanziari, nonché quelli delle società del gruppo assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche conforme- mente all’articolo 2 capoverso 2, controllano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e prendono posizione in merito nel loro rapporto di revisione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32 Disposizioni transitorie
1 Gli intermediari finanziari devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 3, 6–13, 15 e 17–22 entro il 30 giugno 2004. La Commissione federale delle banche può prorogare questo termine su richiesta motivata.
2 Gli intermediari finanziari devono determinare le relazioni d’affari che presentano rischi superiori e designarle ad uso interno entro il 30 giugno 2004. A tale scopo possono di regola basarsi sui dati attuali e rinunciare a un’analisi retroattiva delle transazioni.
3 I sistemi di sorveglianza delle transazioni di cui all’articolo 12 devono rilevare le transazioni effettuate dopo il 30 giugno 2004.
4 Gli intermediari finanziari fanno esaminare i provvedimenti e lo scadenziario per l’applicazione della presente ordinanza dai loro revisori esterni e presentano in merito un rapporto alla Commissione federale delle banche entro il 30 settembre 2003.
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5 Nei rapporti di revisione per l’esercizio 2004, i revisori esterni devono:
a. presentare le misure con cui la presente ordinanza è stata applicata dagli intermediari finanziari;
b. indicare se tramite queste misure gli intermediari finanziari rispettano le esi- genze della presente ordinanza.
6 Le società del gruppo che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordi- nanza, esercitano un’attività di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD e che desiderano essere assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche con- formemente all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o lo sono già in applicazione della Circolare 98/1 della Commissione federale delle banche devono inoltrare una richiesta motivata presso la Commissione federale delle banche entro il 30 settembre 2003. Le richieste possono essere inoltrate dal gruppo finanziario in modo centralizzato.
Art. 33 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003
18 dicembre 2002 In nome della Commissione federale delle banche:
Il Presidente, Kurt Hauri
Il Direttore, Daniel Zuberbühler
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
Indizi di riciclaggio di denaro I. Importanza degli indizi
A1
Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizza- re gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d’affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Di regola la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transa- zione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne la presenza.
A2
La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali opera- zioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichia- razioni del cliente (ad es. un rimando a motivi fiscali o alla legislazione sulle divise) siano accettate senza esame.
II. Indizi generali
Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio:
A3
A4
A5
A6
566
quando la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure quando essa appare economicamente assurda;
quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati ver- sati (conto di passaggio), se l’attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro immediato;
quando non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;
quando essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;
Allegato
Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
A7
A8
Deve inoltre essere considerato sospetto ogni cliente che comunica all’intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d’affari e per l’attività indicata.
A8bis
Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati non cooperativi dal «Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI)», o che un cliente proceda in maniera ripe- tuta a bonifici in direzione di uno di questi Paesi.
III. Indizi specifici 1. Operazioni di cassa
A9
Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio.
A10
Operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente.
A11
Incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller’s chèques.
A12
Acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali.
A13
Acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali.
A14
Ordini di bonifico all’estero dati da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti.
A15
Frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente.
quando essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell’intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazio- ne d’affari.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
A16
Acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.
2. Operazioni tramite conto o tramite depositi
A17
Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifi- chi una tale operazione.
A18
Ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta contrario all’attività conosciuta del cliente.
A19
Conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in modo assai minore.
A20
Struttura economica assurda della relazione d’affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.).
A21
Fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che non appaiono essere in stretta relazione con il cliente né avere un motivo plausibile e riconoscibile di fornire tali garanzie.
A22
Bonifici a favore di un’altra banca senza indicazione del beneficiario.
A23
Accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o dell’ordinante.
A24
Bonifici ripetuti di somme importanti all’estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario.
A25
Bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga.
A26
Fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
A27
Versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto.
A28
Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso.
A29
Uso di conti pseudonimi o numerici nell’esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali.
A30
Prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio).
3. Operazioni fiduciarie
A31
Crediti fiduciari (back-to-back loans) senza scopo lecito riconoscibile.
A32
Detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.
4. Altro
A33
Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l’intermediario finanziario.
IV. Indizi qualificati
A34
Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca («paper trail»).
A35
Richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto.
A36
Richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell’ordinante.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
A37
Richiesta del cliente di effettuare un bonifico non direttamente dal proprio conto ma da un conto «Nostro» dell’intermediario finanziario o da un conto «Diversi».
A38
Richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertu- ra fittizia.
A39
Procedimenti penali contro il cliente dell’intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.
LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche’ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
testo in vigore dal: 23-10-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
pag. 19
pag. 20
pag. 21
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
——–
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 371):
Presentato dal sen. Pianetta ed altri il 2 luglio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 3a
(Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2001, con
pareri delle commissioni 1a, 5a e 6a.
Esaminato dalle commissioni riunite il 12, 18, 24, 25 e
26 luglio 2001.
Esaminato in aula il 2 agosto 2001 ed approvato il 3
agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1507):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2001 con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalle commissioni riunite il 18, 20 e
25 settembre 2001.
Esaminato in aula il 26 e 27 settembre 2001 ed
approvato con modificazioni il 28 settembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 371/B):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 3a
(Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 2001,
con il parere delle commissioni 1a e 6a.
Esaminato dalle commissioni riunite il 1o e il
2 ottobre 2001.
Esaminato in aula il 2 ottobre 2001 ed approvato il
3 ottobre 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 729 del codice di
procedura penale:
“Art. 729 (Utilizzabilita’ degli atti assunti per
rogatoria). – 1. Qualora lo Stato estero abbia posto
condizioni alla utilizzabilita’ degli atti richiesti,
l’autorita’ giudiziaria e’ vincolata al rispetto di tali
condizioni.
2. Si applica la disposizione dell’art. 191, comma 2.”.
Nota all’art. 9:
– Il testo dell’art. 696 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il
seguente:
“Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto
internazionale generale). – 1. Le estradizioni, le
rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali
straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali
italiane e gli altri rapporti con le autorita’ straniere,
relativi all’amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a
Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle
norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente,
si applicano le norme che seguono.”.
Note all’art. 10:
– Il testo dell’art. 724 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il
seguente:
“Art. 724 (Procedimento in sede
giurisdizionale). – 1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 726 e 726-ter, non si puo’ dare esecuzione alla
rogatoria dell’autorita’ straniera senza previa decisione
favorevole della corte di appello del luogo in cui deve
procedersi agli atti richiesti.
1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha
per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu’
distretti di corte d’appello, la stessa e’ trasmessa,
direttamente dall’autorita’ straniera, o tramite il
Ministero della giustizia o altra autorita’ giudiziaria
italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che
determina secondo le forme previste dagli articoli 32,
comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d’appello
competente, tenuto conto anche del numero di atti da
svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con
riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie
interessate. L’avviso di cui all’art. 127, comma 1, e’
comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte
di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti
alla corte d’appello designata, comunicando la decisione al
Ministero della giustizia.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal
Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria
requisitoria alla corte di appello e trasmette senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle
rogatorie dell’autorita’ straniera che si riferiscono ai
delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis.
3. Il presidente della Corte fissa la data dell’udienza
e ne da’ comunicazione al procuratore generale.
4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L’esecuzione della rogatoria e’ negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e
sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello
Stato;
b) se il fatto per cui procede l’autorita’ straniera
non e’ previsto come reato dalla legge italiana e non
risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che
considerazioni relative alla razza, alla religione, al
sesso, alla nazionalita’, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali possano
influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non
risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria.
5-bis. L’esecuzione della rogatoria e’ sospesa se
essa puo’ pregiudicare indagini o procedimenti penali in
corso nello Stato.”.
– Si riporta il testo dell’art. 726 del codice di
procedura penale:
“Art. 726 (Citazione di testimoni a richiesta
dell’autorita’ straniera). – 1. La citazione dei testimoni
residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta
da una autorita’ giudiziaria straniera, e’ trasmessa al
procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere
eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma
dell’art. 167.”.
– L’art. 726-ter del codice di procedura penale e’
stato introdotto dall’art. 11 della legge qui pubblicata.
– Si riporta il testo dell’art. 32, comma 1 del codice
di procedura penale:
“1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione
con sentenza in camera di consiglio secondo le forme
previste dall’art. 127. La corte assume le informazioni e
acquisisce gli altri e i documenti che ritiene necessari”.
– Si riporta il testo dell’art. 127 del codice di
procedura penale:
“Art. 127 (Procedimento in camera di
consiglio). – 1. Quando si deve procedere in camera di
consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la
data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle
altre persone interessate e ai difensori. L’avviso e’
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della
data predetta. Se l’imputato e’ privo di difensore,
l’avviso e’ dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell’avviso nonche’ i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l’interessato e’ detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L’udienza e’ rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
pena di nullita’.
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza,
a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L’inammissibilita’ dell’atto introduttivo del
procedimento e’ dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita’ di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano la disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e’ redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell’art. 140, comma 2.”.
– Si riporta il testo dell’art. 51, comma 3-bis del
codice di procedura penale:
“3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui all’art. 416-bis o 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 461-bis ovvero al
fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche’ per i delitti previsti
dall’art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dell’art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente”.
Note all’art. 11:
– Si riporta il testo degli articoli 156, 157 e 158 del
codice di procedura penale:
“Art. 156 (Notificazioni dell’imputato detenuto). – 1.
Le notificazioni all’imputato sono eseguite nel luogo di
detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione
nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e’
consegnata al direttore dell’Istituto o a chi ne fa le
veci. Nello stesso modo si provvede quando non e’ possibile
consegnare la copia direttamente all’imputato, perche’
legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell’istituto informa
immediatamente l’interessato con il mezzo piu’ celere.
3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo
diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma
dell’art. 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche
quando dagli atti risulta che l’imputato e’ detenuto per
causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
la notificazione o e’ internato in un istituto
penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all’imputato
detenuto o internato possono essere eseguite con le forme
dell’art. 159.”.
“Art. 157 (Prima notificazione all’imputato non
detenuto). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e
162, la prima notificazione all’imputato non detenuto e’
eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e’
possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione e’ eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attivita’
lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva
anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi
ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano
conosciuti, la notificazione e’ eseguita nel luogo dove
l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive
l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario
da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione
dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal
ricevimento della raccomandata.
4. La copia non puo’ essere consegnata a persona minore
degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita’
di intendere o di volere.
5. L’autorita’ giudiziaria dispone la rinnovazione
della notificazione quando la copia e’ stata consegnata
alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell’atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a
chi ne fa le veci e’ effettuata in plico chiuso e la
relazione di notificazione e’ scritta all’esterno del plico
stesso.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non
sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi
indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo e’ possibile eseguire la
notificazione, l’atto e’ depositato nella casa del comune
dove l’imputato ha l’abitazione o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita’
lavorativa. Avviso del deposito stesso e’ affisso alla
porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla
porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua
attivita’ lavorativa. L’ufficiale giudiziario da’ inoltre
comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.”.
“Art. 158 (Prima notificazione all’imputato in servizio
militare). – 1. La prima notificazione all’imputato
militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti
e’ eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di
servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna
non e’ possibile, l’atto e’ notificato presso l’ufficio del
comune il quale informa immediatamente l’interessato della
avvenuta notificazione con il mezzo piu’ celere.”.
– Il testo dell’art. 724 del codice di procedura penale
e’ riportato nelle note all’art. 10.
– Si riporta il testo dell’art. 725, comma 2 del codice
di procedura penale:
“2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano
le norme di questo codice, salva l’osservanza delle forme
espressamente richieste dall’autorita’ giudiziaria
straniera che non siano contrarie ai principi
dell’ordinamento giuridico dello Stato.”.
Note all’art. 12:
– Il testo dell’art. 727 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il
seguente:
“Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita’
straniere). – 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati
del pubblico ministero dirette, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni, alle autorita’ straniere per
comunicazioni, notificazioni e per attivita’ di
acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di
grazia e giustizia, il quale provvede all’inoltro per via
diplomatica.
2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni
dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla
stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro comunica all’autorita’ giudiziaria
richiedente la data di ricezione della richiesta e
l’avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto
previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non e’ stata inoltrata dal
Ministero entro trenta giorni dalla ricezione e non sia
stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorita’
giudiziaria puo’ provvedere all’inoltro diretto all’agente
diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro
di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l’autorita’ giudiziaria trasmette
la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa e’
stata ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia. Resta
salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al
momento della trasmissione della rogatoria, da parte
dell’agente diplomatico o consolare, all’autorita’
straniera.
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la
domanda di assistenza giudiziaria puo’ essere eseguita
secondo modalita’ previste dall’ordinamento dello Stato,
l’autorita’ giudiziaria, nel formulare la domanda di
assistenza, ne specifica le modalita’ indicando gli
elementi necessari per l’utilizzazione processuale degli
atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei
magistrati del pubblico ministero, formulate nell’ambito di
procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51,
comma 3-bis e’ trasmessa senza ritardo al procuratore
nazionale antimafia.”.
– Il testo dell’art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, e’ riportato nelle note all’art. 10.
Note all’art. 13:
– Il testo dell’art. 729 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il
seguente:
“Art. 729 (Utilizzabilita’ degli atti assunti per
rogatoria). – 1. La violazione delle norme di cui all’art.
696, comma 1, riguardanti l’acquisizione o la trasmissione
di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di
rogatoria all’estero comporta l’inutilizzabilita’ dei
documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi.
Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni
all’utilizzabilita’ degli atti richiesti, l’autorita’
giudiziaria e’ vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da’ esecuzione alla rogatoria
con modalita’ diverse da quelle indicate dall’autorita’
giudiziaria ai sensi dell’art. 727, comma 5-bis, gli atti
compiuti dall’autorita’ straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le
dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il
contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e
1-bis.
2. Si applica la disposizione dell’art. 191, comma 2.”.
– Il testo dell’art. 696, comma 1, del codice di
procedura penale, e’ riportato nella nota all’art. 9.
– Il testo dell’art. 727, comma 5-bis, e’ riportato
nelle note all’art. 12.
Nota all’art. 14:
– Il testo dell’art. 730 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il
seguente:
“Art. 730 (Riconoscimento delle sentenze penali
straniere per gli effetti previsti dal codice penale). –
1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una
sentenza penale di condanna o di proscioglimento
pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani
o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale nello Stato,
trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la
corte di appello, nel distretto della quale ha sede
l’ufficio del casellario competente ai fini
dell’iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla
traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano
allegati, e con le informazioni e la documentazione del
caso. Trasmette inoltre l’eventuale richiesta indicata
nell’art. 12, comma 2 del codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato
riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti
previsti dall’art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3 del codice
penale, promuove il relativo procedimento con richiesta
alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del
Ministero di grazia e giustizia, puo’ chiedere alle
autorita’ estere competenti le informazioni che ritiene
opportune.
2-bis. Quando il procuratore generale e’ informato
dall’autorita’ straniera, anche per il tramite del
Ministero della giustizia, dell’esistenza di una sentenza
penale di condanna pronunciata all’estero, ne richiede la
trasmissione all’autorita’ straniera con rogatoria, ai fini
del riconoscimento ai sensi del comma 2.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la
specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento
e’ domandato.”.
Note all’art. 15:
– Il testo degli articoli 724 e 726 del codice di
procedura penale, sono riportati nelle note all’art. 10.
– L’art. 726-ter del codice di procedura penale e’
riportato nelle note all’art. 11.
Note all’art. 16:
– Si riporta il testo dell’art. 146-bis del codice di
procedura penale:
“Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). – 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell’art. 51, comma 3-bis, del codice, nei
confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in
stato di detenzione in carcere, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita’ e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L’esigenza di evitare ritardi nella svolgimento del
dibattimento e’ valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie;
c) (abrogata).
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e’
disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e’
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell’udienza.
3. Quando e’ disposta la partecipazione a distanza, e’
attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita’ tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e’
adottato nei confronti di piu’ imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e’ posto altresi’ in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E’ sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione
e’ equiparato all’aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designata dal giudice o, in caso di urgenza, del
presidente e’ presente nel luogo ove si trova l’imputato e
ne attesta l’identita’ dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle
facolta’ a lui spettanti. Egli da’ atto altresi’ della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche’, se ha luogo l’esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita’ con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l’imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo’ designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne’ hanno svolto, attivita’ di investigazione o di
protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o
l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell’art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica
l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell’atto”.
– Si riporta il testo dell’art. 420-ter del codice di
procedura penale:
“Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell’imputato o
del difensore). – 1. Quando l’imputato, anche se detenuto,
non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza e’
dovuta ad assoluta impossibilita’ di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una
nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso
all’imputato, a norma dell’art. 419, comma 1.
2. Con le medesime modalita’ di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l’assenza
dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita’ di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale
probabilita’ e’ liberamente valutata dal giudice e non puo’
formare oggetto di discussione successiva ne’ motivo di
impugnazione.
3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si
presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio
l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza
e ne dispone la notificazione all’imputato.
4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per
tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa
e’ dovuta ad assoluta, impossibilita’ di comparire per
legittimo impedimento, purche’ prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se l’imputato e’ assistito da
due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.”.
– Si riporta il testo dell’art. 147-bis del codice di
procedura penale:
“Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con
la giustizia e degli imputati di reato connesso). – 1.
L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo
urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie
alla tutela della persona sottoposta all’esame,
determinate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o
dell’autorita’ che ha disposto il programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo’ disporre,
anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita’ delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e’ presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita’, dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche’ delle cautele adottate per assicurare le
regolarita’ dell’esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l’ausiliario redige verbale
a norma dell’art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l’esame
si svolge a distanza secondo le modalita’ previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a
programmi o misure di protezione sono esaminate nell’ambito
di un processo per taluno dei delitti indicati dall’art.
51, comma 3-bis, del codice;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e’ stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita’ di cui all’art. 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all’esame,
il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall’art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando, nell’ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice,
devono essere esaminate le persone indicate nell’art. 210
del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti
di cui al medesimo art. 51, comma 3-bis, anche se vi e’
stata separazione dei procedimenti.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell’art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita’ di cui al comma 2 possono essere
altresi’ adottate, a richiesta di parte, per l’esame della
persona di cui e’ stata disposta la nuova assunzione a
norma dell’art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta’ ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.”.
Nota all’art. 17:
– Si riporta il testo degli articoli 366, 367, 368,
369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale: “Art. 366
(Rifiuto di uffici legalmente dovuti). – Chiunque, nominato
dall’Autorita’ giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale,
ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di
comparire o di prestare il suo ufficio, e’ punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
sessantamila a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all’Autorita’ giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita’,
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi alla Autorita’
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e’ un perito o un interprete la
condanna importa l’interdizione dalla professione o
dall’arte”.
“Art. 367 (Simulazione di reato). – Chiunque con
denuncia, querela, richiesta o istanza anche se anonima o
sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad
altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne,
afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula
le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un
procedimento penale per accertarlo, e’ punito con la
reclusione da uno a tre anni.
“Art. 368 (Calunnia). – Chiunque, con denunzia, querela
o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta
all’Autorita’ giudiziaria o ad un’altra Autorita’ che a
quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato
taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui
le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a
sei anni”.
La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni o un’altra pena piu’
grave.
La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque
anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una
condanna all’ergastolo; [e si applica la pena
dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena
di morte].
“Art. 369 (Autocalunnia). Chiunque, mediante
dichiarazione ad alcuna delle Autorita’ indicate
nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto
anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione
innanzi all’Autorita’ giudiziaria, incolpa se stesso di un
reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da
altri, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni”.
“Art. 371-bis (False informazioni al pubblico
ministero). – Chiunque, nel corso di un procedimento
penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire
informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni
false ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito, e’ punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Ferma l’immediata procedibilita’ nel caso di rifiuto di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi,
resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento
sia stato anteriormente definito con archiviazione o con
sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
applicano, nell’ipotesi prevista dall’art. 391-bis, comma
10, del codice di procedura penale, anche quando le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal
difensore”.
“Art. 372 (Falsa testimonianza). – Chiunque, deponendo
come testimone innanzi all’Autorita’ giudiziaria, afferma
il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
cio’ che sa intorno ai fatti sui quali e’ interrogato, e’
punito con la reclusione da due a sei anni”
“Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). – Il
perito o l’interprete che, nominato dall’Autorita’
giudiziaria, da’ parere o interpretazione mendaci, e
afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene
stabilite nell’articolo precedente.
La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici
uffici, la interdizione dalla professione o dall’arte”.
Note all’art. 18:
– Si riporta il testo degli articoli 304, 310 e 407 del
codice di procedura penale:
“Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). – 1. I termini previsti
dall’art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell’art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e’ sospeso o rinviato per impedimento
dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta
dell’imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e’ sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell’allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu’ difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu’ imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l’udienza e’ sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall’art. 303 possono essere
altresi’ sospesi quando si procede per taluno dei reati
indicati nell’art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di
dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente
complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e’
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310.
4. I termini previsti dall’art. 303, comma 1, lettera
a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell’art. 310, se l’udienza preliminare e’ sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo’ comunque
superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303,
commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine
previsto dall’art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis),
e i termini aumentati della meta’ previsti dall’art. 303,
comma 4, ovvero, se piu’ favorevole, i due terzi del
massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell’ergastolo e’ equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b)”.
“Art. 310 (Appello). – 1. Fuori dei casi previsti
dall’art. 309, comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e
il suo difensore possono proporre appello contro le
ordinanze in materia di misure cautelari personali,
enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell’art. 309, commi 1,
2, 3, 4 e 7. Dell’appello e’ dato immediato avviso
all’Autorita’ giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata, e
gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facolta’ per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale
decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
3. L’esecuzione della decisione con la quale il
tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero,
dispone una misura cautelare e’ sospesa fino a che la
decisione non sia divenuta definitiva”.
“Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). – 1. Salvo quanto previsto dall’art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo’
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e’ tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui gli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita’ di terrorismo o
di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche’
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma 270-bis,
secondo comma, e 306, secondo comma del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche’ di piu’ armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73 limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’art. 416 del codice penale
nei casi in cui e’ obbligatorio l’arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi
aggravate previste dall’art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita’ di fatti
tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all’estero;
d) procedimenti in cui e’ indispensabile mantenere il
collegamento tra piu’ uffici del pubblico ministero a norma
dell’art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o
richiesto l’archiviazione nel termine stabilito della legge
o prorogato del giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.”
– Si riporta il testo dell’art. 159 del codice penale:
“Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). –
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di
autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e’
imposta da una particolare disposizione di legge.
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi
di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua
la relativa richiesta.
La prescrizione riprendere il suo corso dal giorno in
cui e’ cessata la causa della sospensione. In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l’autorita’ competente accoglie
la richiesta.”.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Accordo bilaterale Italia-Svizzera. Scambio di note del 24 aprile/1 maggio 1998 tra la Svizzera e l’Italia che agevola l’accesso alla doppia cittadinanza
Scambio di note del 24 aprile/1° maggio 1998 tra la Svizzera e l’Italia che agevola l’accesso alla doppia cittadinanza
Entrato in vigore il 1° maggio 1998
(Stato 18 luglio 2000)
Testo originale
Dipartimento federale degli affari esteri
Berna, 1° maggio 1998
All’Ambasciata d’Italia
Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata d’Italia e ha l’onore di riferirsi alla sua nota verbale del 24 aprile 1998 del seguente tenore:
«L’Ambasciata d’Italia presenta i complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e, nell’intento di promuovere ulteriormente le amichevoli relazioni tra Italia e Svizzera, di facilitare l’integrazione dei rispettivi cittadini di ciascuno dei due Stati che intendono acquistare la cittadinanza dell’altro Stato e al fine di realizzare una piena reciprocità tra cittadini italiani e svizzeri nel caso questi acquistino la cittadinanza dell’altro Stato, ha l’onore di proporre quanto segue.
Si conviene che le competenti autorità di ciascuno dei due Stati non subordineranno l’acquisto, il riacquisto della cittadinanza dell’altro Stato, e l’eventuale opzione, alla perdita o alla rinuncia della cittadinanza già posseduta dagli interessati.
Qualora le autorità svizzere concordino su quanto sopra, la presente nota verbale e la nota verbale di risposta svizzera costituiranno Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della nota di risposta svizzera, che avrà durata indeterminata e che potrà essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.»
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di far sapere che il Consiglio federale è d’accordo con quanto sopra descritto e si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata d’Italia i sensi della sua più alta considerazione.
RU 2000 1804
Stato 18 luglio 2000
Accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’esenzione della legalizzazione
LEGGE 18 MARZO 1968, n. 474 (GU n. 107 del 27/04/1968)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA SULL’ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER CONTRARRE MATRIMONIO, CONCLUSO A BERNA IL 16 NOVEMBRE 1966. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 27 APRILE
1968)
PD: S3018667
URN: urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È AUTORIZZATO A RATIFICARE L’ACCORDO FRA L’ITALIA E LA SVIZZERA SULL’ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER CONTRARRE MATRIMONIO, CONCLUSO A BERNA IL 16 NOVEMBRE 1966.
ART. 2.
PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL’ACCORDO DI CUI ALL’ARTICOLO PRECEDENTE A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 11 DELL’ACCORDO STESSO.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 18 MARZO 1968 SARAGAT
MORO – FANFANI – TAVIANI – REALE VISTO, IL GUARDASIGILLI: REALE
Annesso A
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SU L’ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER
CONTRARRE MATRIMONIO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, NELL’INTENTO DI ESENTARE DALLA LEGALIZZAZIONE GLI ATTI DELLO STATO CIVILE ED ALTRI DOCUMENTI, DI FACILITARE LA COMUNICAZIONE RECIPROCA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DI SEMPLIFICARE LE FORMALITÀ PER CONTRARRE MATRIMONIO, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO I ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE ART. 1.
I DOCUMENTI RILASCIATI DA UN UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DI UNO DEI DUE STATI CONTRAENTI SONO ESENTATI DA QUALSIASI LEGALIZZAZIONE PER ESSERE UTILIZZATI NELL’ALTRO STATO.
DETTI DOCUMENTI DEVONO ESSERE DATATI, MUNITI DEL SIGILLO O DEL TIMBRO DELL’UFFICIO E DELLA FIRMA DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
ART. 2.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 PER DOCUMENTI RILASCIATI DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SI INTENDONO:
DOCUMENTI ITALIANI DOCUMENTI SVIZZERI $T
ART. 3.
LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 1 SI APPLICANO ANCHE AI SEGUENTI DOCUMENTI, RILASCIATI DALLE AUTORITÀ COMUNALI O DELLO STATO CIVILE:
DOCUMENTI ITALIANI DOCUMENTI SVIZZERI $T
LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 1 SI APPLICANO INOLTRE AD OGNI ALTRO DOCUMENTO OCCORRENTE PER CONTRARRE MATRIMONIO.
CAPITOLO II SCAMBIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ART. 4.
GLI STATI CONTRAENTI SI IMPEGNANO A DARSI COMUNICAZIONE RECIPROCA DEGLI ATTI DI NASCITA, DI MATRIMONIO E DI MORTE ISCRITTI NEI PROPRI REGISTRI E CONCERNENTI I CITTADINI DELL’ALTRO STATO.
ALLORCHÈ UNA ANNOTAZIONE VIENE ESEGUITA SU UN’ATTO DELLO STATO CIVILE, UNA COPIA DI TALE ATTO CONTENENTE DETTA ANNOTAZIONE DEVE FORMARE OGGETTO DI COMUNICAZIONE. LE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMAZIONE ED AL RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI FORMANO OGGETTO DI COMUNICAZIONE QUANDO LA PERSONA LEGITTIMATA O RICONOSCIUTA È O DIVIENE CITTADINO DELL’ALTRO STATO OVVERO IN TALE STATO SIA NATA.
TUTTE LE PREDETTE COMUNICAZIONI SONO EFFETTUATE, ALMENO OGNI MESE, DAGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DI CIASCUNO DEI DUE STATI CONTRAENTI, ALL’UFFICIO CONSOLARE COMPETENTE (CONSOLATI GENERALI, CONSOLA TI, CANCELLERIA CONSOLARE O SEZIONE CONSOLARE DELL’AMBASCIATA) DELL’ALTRO STATO.
ART. 5.
GLI ATTI DELLO STATO CIVILE SONO RILASCIATI E TRASMESSI GRATUITAMENTE.
LE COMUNICAZIONI DEGLI ATTI DI NASCITA, DI MATRIMONIO E DI MORTE SONO REDATTE SU MODULI CONFORMI A QUELLI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DELLO STATO CIVILE (CIEC), ANNESSI AL PRESENTE ACCORDO (ALLEGATO I), COMPLETATE DAI SEGUENTI DATI:
a) PER GLI ATTI DESTINATI ALL’ITALIA:
ATTI DI NASCITA: ULTIMA RESIDENZA DEI GENITORI IN ITALIA;
ATTI DI MATRIMONIO: ULTIMA RESIDENZA DEGLI SPOSI IN ITALIA, COGNOME E NOME DEI GENITORI DEGLI SPOSI;
ATTI DI MORTE: ULTIMA RESIDENZA DEL DEFUNTO IN ITALIA;
B) PER GLI ATTI DESTINATI ALLA SVIZZERA:
ATTI DI NASCITA: LUOGO DI ORIGINE IN SVIZZERA DEI GENITORI;
ATTI DI MATRIMONIO: LUOGO DI ORIGINE IN SVIZZERA DI ENTRAMBI GLI SPOSI, COGNOME E NOME DEI GENITORI DEGLI SPOSI;
ATTI DI MORTE: LUOGO DI ORIGINE IN SVIZZERA DEL DEFUNTO.
I MODULI RELATIVI AI MATRIMONI SONO TRASMESSI IN DUPLICE ESEMPLARE.
ART. 6.
GLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI POSSONO CHIEDERE DIRETTAMENTE, PER USO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DELL’ALTRO STATO, I DOCUMENTI CONTENENTI TUTTE LE INDICAZIONI RISULTANTI DAI REGISTRI DI NASCITA, DI MATRIMONIO E DI MORTE (_COPIA INTEGRALE_ IN ITALIA E
_AUSZUG_, _EXTRAIT_, _ESTRATTO_ IN SVIZZERA) RIGUARDANTI I CITTADINI DI UNO DEI DUE STATI CONTRAENTI:
DETTI DOCUMENTI SONO RILASCIATI GRATUITAMENTE, SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA, E TRASMESSI DIRETTAMENTE SENZA SPESE PER IL DESTINATARIO.
ART. 7.
LA MENZIONE DELLA NAZIONALITÀ SU UN ATTO DELLO STATO CIVILE NON PREGIUDICA LA CITTADINANZA DELLA PERSONA INDICATA SU TALE DOCUMENTO.
CAPITOLO III PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER CONT RARRE MATRIMONIO
ART. 8.
IL CITTADINO DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI CHE INTENDE CONTRARRE MATRIMONIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DELL’ALTRO STATO, DEVE PRESENTARE:
IN ITALIA, UN CERTIFICATO SVIZZERO DI CAPACITÀ AL MATRIMONIO;
IN SVIZZERA, UN CERTIFICATO DI ESEGUITE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO CON L’ATTESTAZIONE CHE NULLA SI OPPONE AL MATRIMONIO STESSO;
RILASCIATI DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DELLO STATO DI ORIGINE (ALLEGATO II).
I NUBENDI DEVONO PARIMENTI PRESENTARE GLI ALTRI DOCUMENTI INDICATI NELL’ALLEGATO III.
ART. 9.
PER OTTENERE IL CERTIFICATO ITALIANO DI ESEGUITE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO, DI CUI ALL’ARTICOLO 8, L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SVIZZERO TRASMETTE AL COMPETENTE RAPPRESENTANTE CONSOLARE ITALIANO IN SVIZZERA, LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE CONFORME AL MODULO DELL’ALLEGATO IV-A, CORREDATA, PER I NUBENDI ITALIANI, DELLA COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA. IL RAPPRESENTANTE CONSOLARE TRASMETTE TALI DOCUMENTI, CORREDATI DA TRADUZIONE IN ITALIANO, DIRETTAMENTE AL COMPETENTE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE ITALIANO.
ESEGUITE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO IN ITALIA, IL CERTIFICATO RELATIVO, COMPILATO SECONDO IL MODULO DELLO ALLEGATO IV-B DEVE ESSERE INVIATO, COLLA COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA, DIRETTAMENTE AL RAPPRESENTANTE CONSOLARE ITALIANO, CHE, DOPO AVERVI APPOSTO IL TIMBRO DELL’UFFICIO, TRASMETTE TALI DOCUMENTI DIRETTAMENTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SVIZZERO.
LA MEDESIMA PROCEDURA SI SEGUE NEL CASO IN CUI UNO DEI NUBENDI SIA CITTADINO DI UN TERZO STATO.
ART. 10.
PER OTTENERE IL CERTIFICATO SVIZZERO DI CAPACITÀ AL MATRIMONIO, DI CUI ALL’ARTICOLO 8, IL CITTADINO SVIZZERO SI RIVOLGE AL COMPETENTE RAPPRESENTANTE CONSOLARE SVIZZERO IN ITALIA.
QUESTI TRASMETTE LA DOMANDA DI PUBBLICAZIONE, CORREDATA DEI DOCUMENTI INDICATI NELL’ALLEGATO III, AL SERVIZIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE A BERNA IL QUALE PROVVEDE PER L’INOLTRO ALLA AUTORITÀ SVIZZERA COMPETENTE.
ESEGUITE LE PUBBLICAZIONI IN SVIZZERA, IL CERTIFICATO RELATIVO (_EHEFAHIGKEITSZEUGNIS_, _CERTIFICAT DE CAPACITÈ MATRIMONIALE_, _CERTIFICATO DI CAPACITÀ AL MATRIMONIO_), COMPILATO SECONDO IL MODULO DELL’ALLEGATO IV-C, DEVE ESSERE INVIATO DIRETTAMENTE AL RAPPRESENTANTE CONSOLARE SVIZZERO IN ITALIA.
LA MEDESIMA PROCEDURA SI SEGUE NEL CASO IN CUI UNO DEI NUBENDI SIA CITTADINO DI UN TERZO STATO.
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11.
IL PRESENTE ACCORDO SARÀ RATIFICATO ED ENTRERÀ IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL QUARTO MESE SUCCESSIVO ALLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA, CHE AVRÀ LUOGO IN ROMA AL PIÙ PRESTO POSSIBILE.
IL PRESENTE ACCORDO È CONCLUSO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE; SE NON SARÀ DENUNCIATO SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI CINQUE ANNI, ESSO SARÀ TACITAMENTE PROROGATO DI ANNO IN ANNO SALVO DENUNCIA NOTIFICATA CON UN PREAVVISO DI SEI MESI.
ART. 12. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO SONO ABROGATI:
– LA DICHIARAZIONE TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA DEL 1/A-11 MAGGIO 1886, PER LO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE;
– LA DICHIARAZIONE TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA DEL 22 SETTEMBRE 1899, CIRCA I MATRIMONI FRA I CITTADINI DEI DUE PAESI;
– LO SCAMBIO DI NOTE FRA L’ITALIA E LA SVIZZERA DEL 27 GIUGNO-1/A LUGLIO 1925, RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI IN SVIZZERA.
IN FEDE DI CHE I PLENIPOTENZIARI DEI DUE GOVERNI HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO E VI HANNO APPOSTO IL LORO SIGILLO.
FATTO A BERNA IL 16 NOVEMBRE 1966, IN DUE ESEMPLARI ORIGINALI, IN LINGUA ITALIANA E FRANCESE, I DUE TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
STANISLAO CANTONO DI CEVA PER IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO HANS-RUDOLF SCHNYDER
Nuove norme in materia di libera circolazione tra i cittadini UE e Svizzeri, a decorrere dal 1 giugno 2004
L’Accordo Svizzera-EU15 sulla libera circolazione sancisce il diritto all’ingresso e all’accesso ad una attività economica.
Alla fine di maggio 2004 è terminata la prima fase transitoria di due anni (precedenza degli indigeni).
A partire dal 1° giugno 2004 vigono i diritti illimitati della libera circolazione delle persone; il cambiamento del domicilio, del luogo di lavoro, del datore di lavoro e della professione è possibile in qualsiasi momento.
Ingresso
– Bastano una carta d’identità o un passaporto validi (non è necessario un visto).
Soggiorno
– persone senza attività economica Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul posto.
– Requisiti: protezione assicurativa per malattia e infortunio e sufficienti mezzi finanziari.
– Per principio in tutti gli Stati è necessario un permesso di soggiorno.
Soggiorno
– persone con attività economica
– Non è necessario un permesso di lavoro.
– Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul posto.
– Requisiti:
– contratto di lavoro/lettera d’assunzione.
– Un rapporto di lavoro di al massimo tre mesi non richiede un permesso di domicilio. In caso di impiego prolungato, nella maggior parte degli Stati* è necessario un permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno viene concesso per la durata del contratto o al massimo per cinque anni.
– * Eccezioni attualmente note: AT, ES, FR, GB
Frontalieri
– Al posto di un permesso di soggiorno, i frontalieri necessitano di un cosiddetto certificato speciale per frontalieri.
Servizi
– Esenti da permesso per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile.
Riunificazione delle famiglie
– I cittadini svizzeri hanno diritto a portare la loro famiglia.
Acquisti di immobili
– Nel caso di elezione di domicilio come persona senza attività economica o come persona che esercita un’attività lucrativa, i cittadini e le cittadine svizzeri sono equiparati ai cittadini del relativo Stato di soggiorno.
Stati AELS
– Gli Stati AELS Islanda e Norvegia riprendono le regole dell’Accordo di libera circolazione. Con il Principato del Liechtenstein esiste una regolamentazione speciale.
Nuovi Stati dell’UE
– La libera circolazione di persone non è stata estesa ai dieci nuovi membri dell’UE (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro).
NON sono disciplinati
– Dogana,
– cittadinanza,
– traffico stradale,
– diritti politici,
– diritto di successione,
– diritto di famiglia,
– assistenza,
– servizio militare,
– acquisto di appartamenti di vacanza.
– Ciò significa ad es.: scuole/ università sono libere di gestire le loro condizioni di ammissione/tasse.
I 15 Stati dell’UE non sono obbligati a concedere aiuto sociale.
La patente svizzera deve essere convertita.
Tratto da sito ufficiale svizzero http://www.swissemigration.ch/imperia/md/content/elias/EU_PERSONEN_Flyer.pdf
“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 203
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 25, paragrafo 1, dell’Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell’Accordo)
Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 8 giugno 2015)
La Confederazione svizzera
da una parte,
e
la Comunità europea,
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, laRepubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dall’altra,2
in appresso denominate «parti contraenti»,
convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni;
decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea,
hanno deciso di concludere il seguente Accordo:
I. Disposizioni di base
Art. 1 Obiettivo
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a)
conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b)
agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c)
conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;
d)
garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Art. 2 Non discriminazione
In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Art. 3 Diritto di ingresso
Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.
Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica
Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
Art. 5 Prestazione di servizi
(1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
(2) Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:
a)
se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1;
b)
oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.
(3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
(4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica
Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
Art. 7 Altri diritti
Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
a)
il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
b)
il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;
c)
il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;
d)
il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;
e)
il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
f)
il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
g)
durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a)
la parità di trattamento;
b)
la determinazione della normativa applicabile;
c)
il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d)
il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e)
la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
(1) Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
(1a)1 La Svizzera può mantenere fino al 31 maggio 2007 contingenti riguardanti l’accesso di lavoratori dipendenti in Svizzera e di lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicabile ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino al 31 maggio 20092. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Questi Stati membri possono introdurre le stesse limitazioni quantitative nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.
(1b.)3 Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.
Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.4
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Questi Stati membri possono introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.
(2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
(2a)5 La Svizzera e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE6 01.41; da 45.1 a 45.4; 74.60; 74.70), di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 bis e 4 bis, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico tra le parti contraenti relativo alla prestazione di servizi (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, nella misura in cui copre la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenute specifiche qualifiche per le carte di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi7 e per i prestatori di servizi nei quattro settori sopramenzionati di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo.
Prima del 31 maggio 2007, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro il 31 maggio 2007, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino al 31 maggio 20098. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cesserà il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui sopra al presente paragrafo.
(2b.)9 Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera, la Repubblica di Bulgaria e la Romania possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente Accordo, nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE10 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70). Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi11 e per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’Accordo, nei quattro settori sopramenzionati.
Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.12
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.
(3) A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15 000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115 500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(3a)13 Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 bis, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno14 conformemente alla tabella seguente:
Fino al
Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
31 maggio 2005
900
9 000
31 maggio 2006
1300
12 400
31 maggio 2007
1700
15 800
31 maggio 2008
2200
19 200
31 maggio 2009
2600
22 600
(3b.)15 Dall’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1b, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno16 conformemente alla tabella seguente:
Fino al
Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
primo anno
362
3 620
secondo anno
523
4 987
terzo anno
684
6 355
quarto anno
885
7 722
quinto anno
1046
9 090
(4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.
Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15 000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115 500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(4a)17 Alla fine del periodo descritto al paragrafo 1a e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo.
In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro il 31 maggio 2009. In tal caso, il paese che ha effettuato tale comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1a, 2a e 3a fino al 30 aprile 201118. In questo caso il numero annuo di carte di soggiorno di cui al paragrafo 1a è il seguente:
Fino al
Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
31 maggio 2010
2800
26 000
30 aprile 2011
3000
29 000
(4b)19 Qualora Malta subisca o preveda perturbazioni del suo mercato del lavoro che possano minacciare seriamente il tenore di vita o il livello dell’occupazione in una data regione o in un dato settore, e decida di invocare le disposizioni contenute nella sezione 2 «Libera circolazione delle persone» dell’allegato XI dell’atto di adesione, le misure restrittive adottate da Malta nei confronti degli altri Stati membri dell’UE possono essere applicate anche alla Svizzera. In tal caso, la Svizzera ha la facoltà di adottare nei confronti di Malta misure reciproche equivalenti
Malta e la Svizzera possono ricorrere a questa procedura fino al 30 aprile 2011.
(4c.)20 Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1b e nel presente paragrafo e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente Accordo si applicano ai cittadini di questi nuovi Stati membri.
In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2b, secondo comma. In tal caso, il Paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1b, 2b e 3b fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1b è il seguente:
Fino al
Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
sesto anno
1126
10 457
settimo anno
1207
11 664
(5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
(5a)21 Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1a, 2a, 3a, 4a e 4b, segnatamente quelle del paragrafo 2a relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui ai precitati paragrafi, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.
I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare nell’articolo 7.
(5b.)22 Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, segnatamente quelle del paragrafo 2b relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.
I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
(6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
(7) Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
(8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allegato II.
1 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 ed in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
2 Prorogate fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).
3 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
4 Misure prorogate fino al 31 mag. 2014 giusta la comunicazione della Svizzera del 27 mag. 2011 (RU 2011 4127) e fino al 31 mag. 2016 dalla comunicazione della Svizzera del 28 mag. 2014 (RU 2014 1893).
5 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
6 NACE: R (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato in ultimo dal R (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dic. 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).
7 I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3a anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
8 Misure prorogate fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).
9 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
10 NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 set. 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
11 I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3b anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
12 Misure prorogate fino al 31 mag. 2014 giusta la comunicazione della Svizzera del 27 mag. 2011 (RU 2011 4127).
13 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
14 Queste carte di soggiorno sono rilasciate in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 dell’Acc., riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’Acc. (21 giu. 1999) o cittadini della Repubblica di Cipro o della Repubblica di Malta. Queste carte di soggiorno sono anche in aggiunta rispetto alle carte di soggiorno concesse in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti.
15 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
16 Questi permessi sono rilasciati in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 dell’accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’accordo (21 giu. 1999) o degli Stati membri che sono diventati parti contraenti del presente accordo in virtù del protocollo del 2004. Questi permessi sono anche in aggiunta rispetto a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti, conclusi tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.
17 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
18 Prorogato fino a detta data dalla notifica del 29 mag 2009 (RU 2009 3075).
19 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
20 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
21 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
22 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
Art. 11 Trattazione dei ricorsi
(1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.
(2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
(3) Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Art. 12 Disposizioni più favorevoli
Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Art. 13 Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Art. 14 Comitato misto
(1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
(2) In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
(3) Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
(4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
(5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.
(6) Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 15 Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.
Art. 16 Riferimento al diritto comunitario
(1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Art. 17 Evoluzione del diritto
(1) Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.
(2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento dell’Accordo.
Art. 18 Riesame
Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Art. 19 Composizione delle controversie
(1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
(2) Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Art. 21 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
(1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
(2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
(3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Art. 22 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
(1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.
(2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.
Art. 23 Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Art. 24 Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.
Art. 25 Entrata in vigore e durata
(1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
–
Accordo sulla libera circolazione delle persone,
–
Accordo sul trasporto aereo1,
–
Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia2,
–
Accordo sul commercio di prodotti agricoli3,
–
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità4,
–
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici5,
–
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica6.
(2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale7. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
(Seguono le firme)
1 RS 0.748.127.192.68
2 RS 0.740.72
3 RS 0.916.026.81
4 RS 0.946.526.81
5 RS 0.172.052.68
6 RS 0.420.513.1
7 Questo Accordo è rinnovato per un periodo indeterminato (vedi l’art. 1 del DF del 13 giu. 2008 – RU 2009 2411).
Allegato I1
Libera circolazione delle persone
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ingresso e uscita
(1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente Allegato, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
(2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente Allegato, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell’altra parte contraente alcun visto d’uscita né obbligo equivalente.
Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Art. 2 Soggiorno e attività economica
(1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 del presente Accordo e al capo VII del presente Allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri.
I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un’altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza, le misure necessarie per essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parte contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.
(2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
(3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
(4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.
Art. 3 Membri della famiglia
(1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente.
(2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a)
il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b)
gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
c)
nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
(3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:
a)
il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b)
un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
c)
per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
(4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
(5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
(6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Art. 4 Diritto di rimanere
(1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
(2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24)1 e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10)2.
1 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
2 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
Art. 5 Ordine pubblico
(1) I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
(2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850)1, 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32)2 e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10)3.
1 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
2 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
3 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
II. Lavoratori dipendenti
Art. 6 Disciplina del soggiorno
(1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
(2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.
Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
(3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
a)
il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b)
una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
(4) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
(6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.
(7) L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.
Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri
(1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
(2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.
(3) La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 8 Mobilità professionale e geografica
(1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
(2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 9 Parità di trattamento
(1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
(2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
(3) Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
(4) Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
(5) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa.
Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.
(6) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente Allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita.
Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Art. 10 Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
Art. 11 Collaborazione in materia di collocamento
Le parti contraenti collaborano, nell’ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l’instaurazione di contatti, la compensazione dell’offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.
III. Autonomi
Art. 12 Disciplina del soggiorno
(1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
(2) La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente.
(3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
a)
del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b)
della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
(4) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
(6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.
Art. 13 Lavoratori autonomi frontalieri
(1) Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
(2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.
(3) La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 14 Mobilità professionale e geografica
(1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
(2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 15 Parità di trattamento
(1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.
(2) Le disposizioni dell’articolo 9 del presente Allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Art. 16 Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. Prestazione di servizi
Art. 17 Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:
a)
qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b)
qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
i)
i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
ii)
i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.
Art. 18
Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.
Art. 19
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente Allegato e degli allegati II e III.
Art. 20
(1) Alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
(2) Le persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
(3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.
(4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
a)
il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b)
la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Art. 21
(1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lettera a) del presente Allegato – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.
Art. 22
(1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presente Allegato non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all’esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.
(2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1)1 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
(3) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a), e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo per quanto riguarda:
i)
l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
ii)
i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.
(4) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a) e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
1 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
Art. 23 Destinatario di servizi
(1) Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può essere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.
(2) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
V. Persone che non esercitano un’attività economica
Art. 24 Disciplina del soggiorno
(1) Il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:
a)
di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;
b)
di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi1.
Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
(2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
(3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purché soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’allegato II, vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
(4) Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente in base ad un’altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all’autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinché egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina né l’accesso alla formazione professionale, né l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
(5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
(6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.
(7) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(8) Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
1 In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.
VI. Acquisto di immobili
Art. 251
(1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
(2) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
(3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
1 Vedi tuttavia le misure transitorie per l’acquisto di terreni e di residenze secondarie alla fine del presente allegato e quelle dell’allegato 1 del prot. del 27 mag. 2008 (RU 2009 2421).
VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
Art. 26 Generalità
(1) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente Allegato.
(2) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, l’esercizio di un’attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Art. 27 Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti
(1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 del presente Accordo non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 24 del presente Allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l’altro.
(2) Durante il periodo di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 2a, 2b, 4a, 4b e 4c del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
(3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata1, senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b)
Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
1 Essi non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
Art. 28 Lavoratori dipendenti frontalieri
(1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
(2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 29 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
(1) Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un’attività economica.
(2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni uccessivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 30 Mobilità geografica e professionale dei dipendenti
(1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un’attività dipendente ad un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 del presente Accordo.
(2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.
Art. 31 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi
Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un’altra parte contraente per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Art. 32 Lavoratori autonomi frontalieri
(1) Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
(2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
(3) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 33 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
(1) Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(2) Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell’attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 34 Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
Misure transitorie realative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie
1. Repubblica Ceca
a. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri non residenti nella Repubblica Ceca e di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Repubblica Ceca né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.
b. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, nella legge n. 229/1991 Sb. sul regime dei rapporti di proprietà concernenti i terreni e altri tipi di proprietà agricola, e nella legge n. 95/1999 Sb. sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altre entità, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate nella Repubblica Ceca. Senza pregiudizio di un’altra disposizione del presente punto 1, un cittadino svizzero, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, non può essere in alcun caso trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
c. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica Ceca non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Repubblica Ceca.
d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Repubblica Ceca all’UE. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
e. Nel caso in cui la Repubblica Ceca introduca condizioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali condizioni devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Repubblica ceca e cittadini svizzeri.
f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Repubblica Ceca, il Comitato misto, su richiesta della Repubblica Ceca, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
2. Estonia
a. L’Estonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Estonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, l’Estonia ha adottato la legge sulle restrizioni all’acquisto di beni immobili e le modifiche alla legge sulla riforma agraria, entrambe in vigore dal 12 febbraio 2003.
b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Estonia, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Estonia.
c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell’Estonia all’UE. A tal fine la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata “Commissione”) presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Estonia il Comitato misto, su richiesta dell’Estonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
3. Cipro
Cipro può mantenere, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione in vigore al 31 dicembre 2000 riguardante l’acquisto di residenze secondarie.
In virtù della legge Cap. 109 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) e delle leggi di modifica 52/69, 55/72 e 50/90, l’acquisto di beni immobili a Cipro da parte di non ciprioti è soggetta all’approvazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato i funzionari distrettuali a concedere questa approvazione a suo nome. Quando il bene immobile interessato supera i 2 donum (1 donum = 1338 m2), l’approvazione può essere concessa solo ai fini seguenti:
a.
residenza primaria o secondaria di superficie non superiore a 3 donum;
b.
locali professionali o commerciali;
c.
imprese in settori considerati vantaggiosi per l’economia cipriota.
La legge sopramenzionata è stata modificata dalla legge n. 54(I)/2003 del 2003 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) (modifica). La nuova legge non impone alcuna restrizione ai cittadini dell’UE e alle società registrate nell’UE per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili legati a una residenza primaria e a investimenti esteri diretti, né per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili da parte di agenti e promotori immobiliari dell’UE. Per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, la legge stabilisce che, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’adesione di Cipro all’UE, i cittadini dell’UE che non risiedono permanentemente a Cipro e le società registrate nell’UE che non hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale a Cipro, non possono acquistare beni immobili per usarli come residenza secondaria senza previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, che ha delegato la sua autorità, come sopra indicato, ai funzionari distrettuali.
4. Lettonia
a. La Lettonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge recante modifica della legge sulla privatizzazione dei terreni nelle aree rurali (in vigore dal 14 aprile 2003), per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lettonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
b. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lettonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
c. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lettonia il Comitato misto, su richiesta della Lettonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
5. Lituania
a. La Lituania può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lituania, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, i cittadini e le persone giuridiche svizzeri, così come le organizzazioni costituite in Svizzera senza lo status di persone giuridiche, ma dotate della capacità civile prevista dalla legislazione svizzera, non possono acquistare terreni agricoli e foreste prima della fine del periodo transitorio di sette anni definito nel trattato di adesione della Repubblica di Lituania all’Unione europea.
b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Lituania, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Lituania.
c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lituania all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lituania il Comitato misto, su richiesta della Lituania, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
6. Ungheria
a. L’Ungheria può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le disposizioni contenute nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie.
b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Ungheria per almeno quattro anni in modo continuativo non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria. Durante il periodo transitorio l’Ungheria applica, per l’acquisto di residenze secondarie, procedure di autorizzazione basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni tra cittadini ungheresi e cittadini svizzeri residenti in Ungheria.
c. L’Ungheria può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, i divieti contenuti nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche.
d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Ungheria per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria.
e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell’Ungheria all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera c.
f. Nel caso in cui l’Ungheria applichi procedure di autorizzazione per l’acquisto di terreni agricoli durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.
g. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Ungheria il Comitato misto, su richiesta dell’Ungheria, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
7. Malta
L’acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta). Tale legge stabilisce quanto segue:
a. 1. Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta da usare come propria residenza (non necessariamente primaria), purché tale persona non possieda già un’altra residenza a Malta. Tali acquisti non richiedono che l’interessato abbia diritto di soggiorno a Malta, anche se sono subordinati a un permesso che (con un numero limitato di eccezioni specificate dalla legge) non può essere rifiutato se il valore del bene è superiore a un importo determinato annualmente da un indice (attualmente 30 000 lire maltesi per un appartamento e 50 000 lire maltesi per una casa).
2. Un cittadino svizzero può anche stabilire la sua residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione degli immobili acquistati a titolo di residenza primaria.
b. I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l’uso o il valore di detti beni.
8. Polonia
a. La Polonia può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di residenze secondarie. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).
b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Polonia per quattro anni in modo continuativo non sono soggetti, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia.
c. La Polonia può mantenere in vigore, per dodici anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste. In nessun caso i cittadini svizzeri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi svizzere possono, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattati meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).
d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed hanno affittato terreni in Polonia come persone fisiche o giuridiche per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste a decorrere dall’adesione all’UE. Nelle province di Warmiñsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnooelaskie, Opolskie e Wielkopolskie, il periodo di residenza e di affitto indicato nella frase precedente è esteso a sette anni. Il periodo di affitto precedente l’acquisto di terreni è calcolato individualmente, per ogni cittadino svizzero che ha affittato terreni in Polonia, dalla data certificata del contratto di affitto originale. Gli agricoltori autonomi che hanno affittato terreni non come persone fisiche bensì giuridiche possono trasferire i diritti della persona giuridica derivanti dal contratto di affitto ad essi stessi in qualità di persone fisiche. Per il calcolo del periodo di affitto precedente il diritto di acquisto, si considera il periodo di affitto in qualità di persone giuridiche. I contratti di affitto di persone fisiche possono essere forniti con una data certificata retroattivamente e si considera l’intero periodo di affitto dei contratti certificati. Non vi sono limiti di tempo, per gli agricoltori autonomi, per trasformare i loro attuali contratti di affitto in contratti come persone fisiche o in contratti scritti con una data certificata. La procedura per trasformare i contratti di affitto è trasparente e non costituisce in alcun caso un nuovo ostacolo.
e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Polonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
f. Durante il periodo transitorio la Polonia applica una procedura di autorizzazione stabilita per legge che garantirà che la concessione di autorizzazioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio sia basata su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.
9. Slovenia
a. Se, fino alla fine di un periodo di al massimo sette anni a decorrere dall’adesione della Slovenia all’UE, sorgono difficoltà che sono gravi e possono persistere sul mercato dei beni immobili, o che potrebbero comportare un serio deterioramento del mercato dei beni immobili in una data area, la Slovenia può chiedere l’autorizzazione ad adottare misure di protezione per risollevare la situazione di tale mercato.
b. Su richiesta della Slovenia il Comitato misto determina, con procedura d’urgenza, le misure di protezione che ritiene necessarie, specificando le condizioni e le modalità della loro attuazione.
c. In caso di gravi difficoltà sul mercato immobiliare e su esplicita richiesta della Slovenia, il Comitato misto delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta accompagnata dalle informazioni necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate.
d. Le misure autorizzate in virtù della lettera b possono comportare deroghe alle disposizioni del presente accordo in una misura e per i periodi strettamente necessari per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a.
10. Slovacchia
a. La Slovacchia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di non residenti. Conformemente a tale legislazione, un non residente può acquisire diritti di proprietà su beni immobili situati nella Repubblica slovacca ad eccezione di terreni agricoli e foreste. Un non residente non può acquisire diritti di proprietà su beni immobili la cui acquisizione è limitata dalla speciale regolamentazione stabilita nella legge n. 202/1995 sulla valuta estera modificata.
b. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
c. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Slovacchia per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Slovacchia.
d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto entro la fine del terzo anno successivo alla data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
e. Nel caso in cui la Slovacchia introduca procedure di autorizzazione per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Slovacchia e della Svizzera.
f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Slovacchia, il Comitato misto, su richiesta della Slovacchia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
1 Aggiornato dagli art. 2 lett. c e 5 del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE (RU 2006 995; FF 2004 5203 5863) e dall’art. 2 n. 3 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
Allegato II1
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 1
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.
2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.
Art. 2
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.
Art. 3
1. Disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità figurano nel protocollo annesso al presente allegato.
2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
Sezione A Atti giuridici cui si fa riferimento
1. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20042, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
modificato da:
–
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati3;
–
regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/20044;
–
regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/20045;
–
regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/20046.
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
a) all’allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131, capoverso 2, e sull’articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.»;
b) all’allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.»;
c) all’allegato II è aggiunto il testo seguente:
«Germania-Svizzera
a)
Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 19647, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 19758, e n. 2, del 2 marzo 19899:
i)
il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell’exclave tedesca di Büsingen);
ii)
il punto 9e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).
b)
Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 198210, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 199211:
i)
l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Spagna-Svizzera
Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 196912 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 198213; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Italia-Svizzera
Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 196214, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 196315, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 196916, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 197417 e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 198018.»;
d) all’allegato IV è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera»;
e) all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
f) all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
g) nell’allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
h) all’allegato X è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
1. Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
2. Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità (articolo 28, capoverso 1bis), della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994).
3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.
4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.»;
i) nell’allegato XI è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione:
a)
Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
i)
le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;
ii)
le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
iii)
le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera;
iv)
i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
v)
i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.
Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.
b)
Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.
Detta richiesta:
aa)
dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;
bb)
si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.».
2.
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 200919, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
modificato da:
–
regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/200420;
–
regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/200421;
–
regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/200422.
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:
all’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:
«Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 200423, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie».
3.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 197124, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 200825, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
4.
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 197226, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione del 9 febbraio 200927, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5.
Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 199828, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea.
Sezione B Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto
1.
Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200929, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.
Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200930, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza.
3.
Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 200931, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4.
Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200932, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5.
Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200933, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari.
6.
Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200934, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale.
7.
Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200935, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
8.
Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 200936, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
9.
Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200937, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
10.
Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 201038, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e (CE) del Consiglio e del regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
11.
Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200939, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti.
12.
Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200940, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia.
13.
Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200941, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia.
14.
Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200942, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009.
15.
Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 200943, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
16.
Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 200944, relativa all’interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
17.
Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200945, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009.
18.
Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200946, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso.
19.
Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200947, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico.
20.
Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200948, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
21.
Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200949, riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
22.
Decisione n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all’instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell’elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI50.
23.
Decisione E3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio51.
24.
Decisione H6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale52.
25.
Decisione S8 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale53.
26.
Decisione U4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/200954.
Sezione C Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto
1.
Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200955, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.
2.
Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200956, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
3.
Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi57.
Protocollo dell’allegato II dell’accordo
I. Assicurazione contro la disoccupazione
Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.
1.
Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1
Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)58 e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2
Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato d’origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.
1.3
La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:
a)
Il prodotto dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
b)
Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera59.
c)
La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2.
In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
II. Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.
III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
1 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2012 del Comitato misto del 31 mar. 2012 (RU 2012 2345). Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 1/2014 del Comitato misto del 28 nov. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 333).
2 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; RS 0.831.109.268.1
3 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
4 GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
5 GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4.
6 GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
7 RS 0.831.109.136.1
8 RS 0.831.109.136.121
9 RS 0.831.109.136.122
10 RS 0.837.913.6
11 RS 0.837.913.61
12 RS 0.831.109.332.2
13 RU 1983 1369
14 RS 0.831.109.454.2
15 RS 0.831.109.454.22
16 RS 0.831.109.454.21
17 RS 0.831.109.454.211
18 RS 0.831.109.454.24
19 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; RS 0.831.109.268.11
20 GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
21 GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4.
22 GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
23 Non pubblicato nella RU.
24RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831
25 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.
26RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845
27 GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.
28 GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.
29 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
30 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
31 GU C 149 dell’8.6.2010 pag. 3.
32 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.
33 GU C 106 del 24.4.2010, pag.11.
34 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
35 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.
36 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
37 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
38 GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.
39 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
40 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
41 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.
42 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
43 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.
44 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
45 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
46 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.
47 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.
48 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
49 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
50 GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5 (Scambio elettronico di informazioni della sicurezza sociale).
51 GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.
52 GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.
53 GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.
54 GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.
55 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
56 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
57 GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.
58 Dodici mesi.
59 Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi – durante soggiorni ripetuti – nell’arco di due anni.
Allegato III1
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
(Diplomi, certificati e altri titoli)
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell’Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all’ambito di applicazione dell’accordo.
2. Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell’UE, alla Svizzera.
3. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell’UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento
1
a. 32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),
modificata da:
–
direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
–
regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3),
–
regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 10),
–
regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),
–
regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
–
notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35),
–
notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34),
–
notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12),
–
comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18),
–
comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8),
–
comunicazione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3)
–
comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1 ),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1 ),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3 ),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10 ).
–
rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18),
–
rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).
–
regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell’11 luglio 2012, che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9),
–
comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata:
1.
le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano tra le parti contraenti:
–
articolo 3, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva,
–
articolo 11, lettera c) punto ii, ultima frase – procedura per l’aggiornamento dell’allegato II della direttiva,
–
articolo 13, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiornamento dell’allegato III della direttiva,
–
articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma – procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento,
–
articolo 15, paragrafi 2 e 5 – procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni,
–
articolo 20 – procedura di modifica dell’allegato IV della direttiva,
–
articolo 21, paragrafo 6, secondo comma – procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze,
–
articolo 21, paragrafo 7 – procedura di modifica dell’allegato V della direttiva,
–
articolo 25, paragrafo 5 – procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti,
–
articolo 26, secondo comma – procedura per l’introduzione di nuove specializzazioni mediche,
–
articolo 31, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell’assistenza generale,
–
articolo 34, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei dentisti,
–
articolo 35, paragrafo 2, terzo comma – procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti,
–
articolo 38, paragrafo 1, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei veterinari,
–
articolo 40, paragrafo 1, terzo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione delle ostetriche,
–
articolo 44, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei farmacisti,
–
articolo 46, paragrafo 2 – procedura per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti,
–
Articolo 61 – clausola di deroga
2.
L’articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
3.
L’articolo 57, secondo comma, è attuato come segue:
Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto.
4.
L’articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano.
c.
All’allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
–
Ottico diplomato, diplomierter Augenoptiker, opticien diplômé
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.
–
Audioprotesista con attestato professionale federale, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprothésiste avec brevet fédéral
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
–
Calzolaio ortopedico diplomato, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, bottier-orthopédiste diplômé
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
–
Odontotecnico, maestro, diplomierter Zahntechnikermeister, technicien dentiste, maître
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
–
Ortopedista diplomato, diplomierter Orthopädist, orthopédiste diplômé
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.»
d.
All’allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
–
Guida alpina con attestato professionale federale, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guide de montagne avec brevet fédéral
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.
–
Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, professeur de sports de neige avec brevet fédéral.
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, oppure un’esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.»
e.
Nell’allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di medico
Eidgenössisches Arztdiplom
Diplôme fédéral de médecin
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
1°giugno 2002
»
f.
Nell’allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma di medico specialista
Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste
Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
1° giugno 2002
»
g.
Nell’allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Denominazione
Anestesia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Anestesiologia
Anästhesiologie
Anesthésiologie
Chirurgia generale
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia
Chirurgie
Chirurgie
Neurochirurgia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Neurochirurgia
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Ostetricia e ginecologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Ginecologia e ostetricia
Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynécologie et obstétrique
Medicina interna generale
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Medicina interna generale
Allgemeine Innere Medizin
Médecine interne générale
Oftalmologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Oftalmologia
Ophthalmologie
Ophtalmologie
Otorinolaringoiatria
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Otorinolaringoiatria
Oto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Pediatria
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Pediatria
Kinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Malattie dell’apparato respiratorio
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Pneumologia
Pneumologie
Pneumologie
Urologia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Urologia
Urologie
Urologie
Ortopedia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Anatomia patologica
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Patologia
Pathologie
Pathologie
Neurologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Neurologia
Neurologie
Neurologie
Psichiatria
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Psichiatria e psicoterapia
Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie
Radiologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Radiologia
Radiologie
Radiologie
Radioterapia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Radio-oncologia/radioterapia
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologie/radiothérapie
Chirurgia plastica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia toracica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgia pediatrica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia pediatrica
Kinderchirurgie
Chirurgie pédiatrique
Cardiologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Cardiologia
Kardiologie
Cardiologie
Gastroenterologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Gastroenterologia
Gastroenterologie
Gastroentérologie
Reumatologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Reumatologia
Rheumatologie
Rhumatologie
Ematologia generale
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Ematologia
Hämatologie
Hématologie
Endocrinologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Endocrinologia-diabetologia
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologie-diabétologie
Fisioterapia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Medicina fisica e riabilitazione
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Médecine physique et réadaptation
Dermatologia e venerologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Dermatologia e venerologia
Dermatologie und Venerologie
Dermatologie et vénéréologie
Medicina tropicale
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Medicina tropicale e medicina di viaggio
Tropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine des voyages
Psichiatria infantile
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Malattie renali
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Nefrologia
Nephrologie
Néphrologie
Malattie infettive
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Malattie infettive
Infektiologie
Infectiologie
Igiene e medicina preventiva
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Prevenzione e salute pubblica
Prävention und Gesundheitswesen
Prévention et santé publique
Farmacologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Farmacologia e tossicologia cliniche
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Medicina del lavoro
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Medicina del lavoro
Arbeitsmedizin
Médecine du travail
Allergologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Allergologia e immunologia clinica
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologie et immunologie clinique
Medicina nucleare
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Medicina nucleare
Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Chirurgia oro-maxillo-facciale
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Oncologia medica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Oncologia medica
Medizinische Onkologie
Oncologie médicale
Genetica medica
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Genetica medica
Medizinische Genetik
Génétique médicale
»
h.
Nell’allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
Diploma di medico generico
Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien
Medico generico
Praktischer Arzt
Médecin praticien
1° giugno 2002
»
i.
Nell’allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
1. Infermiera diplomata e infermiere diplomato
Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann
Infirmière diplômée et infirmier diplômé
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Infermiera, infermiere
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
1° giugno 2002
2. Bachelor of Science in cure infermieristiche
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Infermiera, infermiere
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
30 settembre 2011
Svizzera
3. Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS
Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF
Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES
Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Infermiera, infermiere
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
1° giugno 2002
»
j.
Nell’allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di medico- dentista
Eidgenössisches Zahnarztdiplom
Diplôme fédéral de médecin- dentiste
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Medico- dentista
Zahnarzt
Médecin- dentiste
1° giugno 2002
»
k.
Nell’allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Ortodonzia
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Data di riferimento
Schweiz
Diploma di ortodontista
Diplom für Kieferorthopädie
Diplôme fédéral d’orthodontiste
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie
1° giugno 2002
Chirurgia odontostomatologica
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Data di riferimento
Schweiz
Diploma di chirurgia orale
Diplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie orale
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie
30 aprile 2004
»
l.
Nell’allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di veterinario
Eidgenössisches Tierarztdiplom
Diplôme fédéral de vétérinaire
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
1° giugno 2002
»
m.
Nell’allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
1. Levatrice diplomata
Diplomierte Hebamme
Sage-femme diplômée
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Levatrice
Hebamme
Sage-femme
1° giugno 2002
2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]
«Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme» (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)
«Bachelor of Science BFH Hebamme» (Bachelor of Science BFH in Midwifery)
«Bachelor of Science ZFH Hebamme» (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Levatrice
Hebamme
Sage-femme
1° giugno 2002
»
n.
Nell’allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di farmacista
Eidgenössisches Apothekerdiplom
Diplôme fédéral de pharmacien
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
1° giugno 2002
»
o.
Nell’allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Anno accademico di riferimento
Svizzera
Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)
Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana
1996-1997
Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)
–
2007-2008
Master of Arts BFH/ HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)
2007-2008
Master of Arts FHNW in Architektur
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
–
2007-2008
Master of Arts FHZ in Architektur
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
–
2007-2008
Master of Arts ZFH in Architektur
Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
–
2007-2008
Master of Science MSc in Architecture,
Architecte (arch. dipl. EPF)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
2007-2008
Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch»
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
2007-2008
»
p.
Nell’allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Anno accademico di riferimento
Svizzera
1. arch. dipl. PF
Dipl. Arch. ETH,
arch. dipl. EPF,
2004-2005
2.
Architecte diplômé EAUG
2004-2005
3. Architetto REG A
Architekt REG A
Architecte REG A
2004-2005
»
2
a. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),
modificata da:
–
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
–
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
–
Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1º gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),
–
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
–
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:
1)
all’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato».
2)
L’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 77/249/CEE.
3
a. 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36),
modificata da:
–
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
–
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:
1)
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato».
2)
Gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 98/5/CE.
3)
L’articolo 14 è così attuato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
4
a. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/556/CEE è così modificata:
1)
all’articolo 4, il paragrafo 3 è così modificato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
2)
L’articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/556/CEE.
5
a. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5),
modificata da:
–
Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),
–
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
–
Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:
1)
in Svizzera:
Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti tossici (Raccolta sistematica del diritto federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e a quelle sulle sostanze tossiche per l’ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).
2)
All’articolo 7, il paragrafo 5 è così modificato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
3)
L’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/557/CEE.
6
a. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata:
L’articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi sulla base della direttiva 86/653/CEE.
Sezione B: Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:
7. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 no vembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanita rio (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).
1 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 set. 2011, approvata dall’AF il 14 dic. 2012 (RU 2011 4859, 2013 2415 3033; FF 2012 3915). La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente Dec. e nell’all. (art. 2 di detta Dec.) Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera, dell’8 giu. 2015, in vigore dall’8 giu. 2015 (RU 2015 2497).
Stato 8 giugno 2015
Protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l’acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all’acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.
Protocollo concernente le Isole Åland
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea, concernente le Isole Åland, si applica anche al presente Accordo.
Atto finale
I plenipotenziari: della Confederazione Svizzera, da una parte, e del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell’Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubb di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,£ e della Comunità europea, dall’altra,
riuniti addì 21 giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo,
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo,
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto,
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I,
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
(Seguono le firme)
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi in base all’«acquis comunitario».
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera
La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l’«acquis comunitario» ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente all’accordo concluso tra di esse.
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 23 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo
La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell’accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo
La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l’UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell’UE in materia di domande d’asilo e propone l’avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990).
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto
La Svizzera proporrà al Comitato misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l’inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell’allegato III dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I
La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell’allegato I dell’accordo non pregiudicano l’acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:
–
Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
–
Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
–
Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
–
Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE4.
RU 2002 1529; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. g del DF del 8 ott. 1999 (RU 2002 1527 1528).
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
3 RS 0.632.401.2
4 FF 1992 IV 481
Stato 8 giugno 2015
Codice di procedura penale svizzero federale
Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052,
decreta:
Titolo primo: Campo d’applicazione e principi
Capitolo 1: Campo d’applicazione e amministrazione della giustizia penale
Art. 1 Campo d’applicazione
1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.
2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.
Art. 2 Amministrazione della giustizia penale
1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.
2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.
Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale
Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza
1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2 Le autorità penali si attengono segnatamente:
a.
al principio della buona fede;
b.
al divieto dell’abuso di diritto;
c.
all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d.
al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
Art. 4 Indipendenza
1 Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto.
2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14.
Art. 5 Imperativo di celerità
1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2 Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
Art. 6 Principio della verità materiale
1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato.
2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
Art. 7 Obbligo di procedere
1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.
2 I Cantoni possono:
a.
escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;
b.
subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 8 Rinuncia al procedimento penale
1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52-54 del Codice penale (CP)1.
2 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:
a.
considerati gli altri fatti contestati all’imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;
b.
la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;
c.
la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all’estero.
3 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.
4 Nei casi di cui ai capoversi precedenti, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento.
1 RS 311.0
Art. 9 Principio accusatorio
1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
2 Sono fatte salve la procedura del decreto d’accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.
Art. 10 Presunzione d’innocenza e valutazione delle prove
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2 Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
3 Se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato.
Art. 11 Divieto di un secondo procedimento
1 Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.
2 Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.
Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12 Autorità di perseguimento penale
Sono autorità di perseguimento penale:
a.
la polizia;
b.
il pubblico ministero;
c.
le autorità penali delle contravvenzioni.
Art. 13 Autorità giudicanti
Fungono da giudice nel procedimento penale:
a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi;
b.
il tribunale di primo grado;
c.
la giurisdizione di reclamo;
d.
il tribunale d’appello.
Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali
1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4 Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.
5 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.
Sezione 2: Autorità di perseguimento penale
Art. 15 Polizia
1 L’attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
2 La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.
3 Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.
Art. 16 Pubblico ministero
1 Il pubblico ministero è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato.
2 Dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa.
Art. 17 Autorità penali delle contravvenzioni
1 La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.
2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.
Sezione 3: Autorità giudicanti
Art. 18 Giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e, in quanto previsto dal presente Codice, per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi.
2 Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa.
Art. 19 Tribunale di primo grado
1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
a.
le contravvenzioni;
b.
i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 CP1, un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
1 RS 311.0
Art. 20 Giurisdizione di reclamo
1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
a.
dei tribunali di primo grado;
b.
della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
c.
del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d’appello.
Art. 21 Tribunale d’appello
1 Il tribunale d’appello giudica:
a.
gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b.
le domande di revisione.
2 Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d’appello nella medesima causa.
3 I membri del tribunale d’appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.
Capitolo 2: Competenza per materia
Sezione 1: Delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
Art. 22 Giurisdizione cantonale
Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 23 Giurisdizione federale in generale
1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP1:
a.2
i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell’Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b.
i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c.
la presa d’ostaggio secondo l’articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d.
i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
e.
i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure;
f.3
i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g.4
i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all’articolo 264k;
h.
i reati di cui all’articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’iniziativa federali o contro l’autorità o la giustizia federali;
i.
i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
j.
i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un’autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
k.
le contravvenzioni di cui agli articoli 329-331;
l.
i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
3 Correzione del 20 dic. 2013 (RU 2014 243).
4 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293),
Art. 24 Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica
1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP1, nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP, a condizione che:
a.
siano stati commessi prevalentemente all’estero;
b.
siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’istruzione qualora:
a.
siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b.
nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.
3 L’apertura di un’istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
1 RS 311.0
Art. 25 Delega ai Cantoni
1 Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23. Sono eccettuate le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g.
2 Nei casi semplici può delegare alle autorità cantonali anche l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 24.
Art. 26 Competenza plurima
1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all’estero o se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
2 Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.
3 La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
4 Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all’autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.
Art. 27 Competenza per le prime indagini
1 Se un caso che sottostà alla giurisdizione federale è urgente e le autorità penali della Confederazione non sono ancora intervenute, le indagini di polizia e l’istruzione possono essere svolte anche dalle autorità cantonali che sarebbero competenti per territorio in virtù delle norme sul foro. Il pubblico ministero della Confederazione ne è informato senza indugio; il caso gli è affidato, o gli è sottoposto affinché decida secondo gli articoli 25 o 26, al più presto possibile.
2 In caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all’estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, le prime indagini possono essere svolte dalle autorità penali della Confederazione.
Art. 28 Conflitti
I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
Sezione 2: Competenza in caso di concorso di reati
Art. 29 Principio dell’unità della procedura
1 Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a.
sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.
vi è correità o partecipazione.
2 Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.
Art. 30 Eccezioni
Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
Capitolo 3: Foro
Sezione 1: Principi
Art. 31 Foro del luogo del reato
1 Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo.
2 Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
3 Se l’imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.
Art. 32 Foro in caso di reati commessi all’estero o di incertezza circa il luogo del reato
1 Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale.
2 Se l’imputato non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d’origine; in subordine, le autorità del luogo in cui l’imputato è stato reperito.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l’estradizione.
Sezione 2: Fori speciali
Art. 33 Foro in caso di concorso di più persone
1 I compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell’autore.
2 Se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
Art. 34 Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi
1 Se l’imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
2 Se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39-42 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l’accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.
3 Se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.
Art. 35 Foro in caso di reati commessi mediante i mass media
1 In caso di reato commesso in Svizzera secondo l’articolo 28 CP1 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa massmediatica.
2 Se l’autore dell’opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
1 RS 311.0
Art. 36 Foro in caso di reati nell’esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese
1 In caso di reati secondo gli articoli 163-171bis CP1, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.
2 Per i procedimenti penali contro imprese secondo l’articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell’impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l’impresa.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31-35.
1 RS 311.0
Art. 37 Foro in caso di confisca indipendente
1 Le confische indipendenti (art. 376-378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.
2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.
Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio
1 I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31-37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
2 Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell’accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d’ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.
Sezione 3: Procedura
Art. 39 Esame della competenza e intesa
1 Le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente.
2 Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile.
Art. 40 Conflitti in materia di foro
1 Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide definitivamente il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.
2 Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell’accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida.
3 L’autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti
1 La parte che intende contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente.
2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorità competente a decidere sul foro, conformemente all’articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.
Art. 42 Disposizioni comuni
1 Finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. Se necessario, l’autorità competente a decidere sul foro designa l’autorità che deve occuparsi provvisoriamente della causa.
2 Le persone in stato di carcerazione sono consegnate alle autorità di altri Cantoni soltanto se la competenza è stata determinata in modo definitivo.
3 Un foro determinato conformemente agli articoli 38-41 può essere modificato soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa.
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 43 Campo d’applicazione e definizione
1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l’assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali.
2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti.
3 L’assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice.
4 Per assistenza giudiziaria s’intende qualsiasi provvedimento richiesto da un’autorità, nell’ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente.
Art. 441Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.
1 La correzione della CdR del 10 nov. 2014, pubblicata il 25 nov. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4071).
Art. 45 Appoggio logistico e sicurezza
1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.
2 Su richiesta delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attività ufficiale delle stesse.
Art. 46 Rapporti diretti tra autorità
1 Le autorità comunicano direttamente tra loro1.
2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta.
3 Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente.
1 L’autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch
Art. 47 Spese
1 L’assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.
2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 45.
3 Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.
4 Gli obblighi d’indennizzo derivanti da provvedimenti d’assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.
Art. 48 Conflitti
1 I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo.
2 I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.
Sezione 2: Atti procedurali eseguiti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone
Art. 49 Principi
1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti della Confederazione e dei Cantoni possono domandare alle autorità penali di altri Cantoni o della Confederazione l’esecuzione di atti procedurali. L’autorità richiesta non esamina né l’ammissibilità né l’adeguatezza degli atti procedurali stessi.
2 La trattazione dei reclami contro i provvedimenti d’assistenza giudiziaria compete rispettivamente alle autorità del Cantone richiedente o della Confederazione. Dinanzi alle autorità del Cantone richiesto o della Confederazione, i provvedimenti d’assistenza giudiziaria possono essere impugnati soltanto per quanto concerne la loro esecuzione.
Art. 50 Domanda di provvedimenti coercitivi
1 L’autorità richiedente domanda l’arresto di una persona inviando all’autorità richiesta un mandato scritto di accompagnamento coattivo (art. 208).
2 L’autorità richiesta traduce l’arrestato dinanzi all’autorità competente se possibile entro 24 ore.
3 Le domande concernenti altri provvedimenti coercitivi sono motivate succintamente. Nei casi urgenti la motivazione può essere inviata in un secondo tempo.
Art. 51 Diritto di partecipare agli atti procedurali
1 Le parti, i loro patrocinatori e l’autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.
2 Se la partecipazione è possibile, l’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l’atto procedurale.
Sezione 3: Atti procedurali in un altro Cantone
Art. 52 Principi
1 I pubblici ministeri, le autorità penali delle contravvenzioni e le autorità giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice.
2 Il pubblico ministero del Cantone in cui dev’essere eseguito l’atto procedurale ne è previamente avvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di informazioni e documenti non è necessario alcun avviso.
3 Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Cantone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 426 e 427.
Art. 53 Impiego della polizia
Se necessita dell’aiuto della polizia per l’esecuzione di un atto procedurale, l’autorità richiedente indirizza la relativa domanda al pubblico ministero del Cantone richiesto; questi conferisce alla polizia locale i mandati necessari.
Capitolo 5: Assistenza giudiziaria internazionale
Art. 54 Applicabilità del presente Codice
La concessione dell’assistenza giudiziaria internazionale e la procedura d’assistenza giudiziaria sono rette dal presente Codice soltanto in quanto altre leggi federali e trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche.
Art. 55 Competenza
1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.
2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria.
3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità d’esecuzione penale.
4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un’autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.
5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale.
6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura.
Capitolo 6: Ricusazione
Art. 56 Motivi di ricusazione
Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se:
a.
ha un interesse personale nella causa;
b.
ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c.
è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d.
è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e.
è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f.
per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
Art. 57 Obbligo di comunicazione
Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.
Art. 58 Domanda di ricusazione
1 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Art. 59 Decisione
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:
a.
il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b.
la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c.
il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello;
d.
il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello.
2 La decisione è resa per scritto e motivata.
3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall’autorità penale.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Capitolo 7: Direzione del procedimento
Art. 61 Competenza
Il procedimento è diretto:
a.
sino all’abbandono dello stesso o sino alla promozione dell’accusa, dal pubblico ministero;
b.
nella procedura penale in materia di contravvenzioni, dall’autorità penale delle contravvenzioni;
c.
nella procedura giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, dal presidente del collegio;
d.
nella procedura giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante monocratica, dal giudice unico.
Art. 62 Compiti generali
1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
2 Nella procedura dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.
Art. 63 Polizia delle udienze
1 Chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l’ordine durante le udienze.
2 Chi dirige il procedimento può ammonire le persone che ne turbano l’andamento od offendono le convenienze. In caso di recidiva, può toglier loro la parola, espellerle dalla sala d’udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine dell’udienza. Può altresì far sgomberare la sala d’udienza.
3 Chi dirige il procedimento può chiedere l’aiuto della polizia competente nel luogo dell’atto procedurale.
4 Se una parte è allontanata, l’atto procedurale prosegue comunque.
Art. 64 Sanzioni disciplinari
1 Chi dirige il procedimento può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che ne turbano l’andamento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.
2 Le multe disciplinari inflitte dal pubblico ministero e dai tribunali di primo grado possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla giurisdizione di reclamo. Questa decide definitivamente.
Art. 65 Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice
1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.
2 Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio.
Capitolo 8: Norme procedurali generali
Sezione 1: Oralità, lingua
Art. 66 Oralità
I procedimenti dinanzi alle autorità penali si svolgono oralmente in quanto il presente Codice non prescriva la forma scritta.
Art. 67 Lingue del procedimento
1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
2 Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
Art. 68 Traduzioni
1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all’interprete se egli stesso e l’estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2 Anche se assistito da un difensore, l’imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3 Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all’occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4 Per la traduzione dell’interrogatorio della vittima di un reato contro l’integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5 Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191).
Sezione 2: Pubblicità
Art. 69 Principi
1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.
2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.
3 Non sono pubbliche:
a.
la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;
b.
la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;
c.
la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d’appello;
d.
la procedura del decreto d’accusa.
4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.
Art. 70 Restrizioni e porte chiuse
1 Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse:
a.
se la sicurezza o l’ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono;
b.
in caso di forte affluenza.
2 Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.
3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.
4 Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull’esito del procedimento.
Art. 71 Riprese audiovisive
1 Non sono permesse riprese visive o sonore all’interno dell’edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo.
2 I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all’articolo 64 capoverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate.
Art. 72 Cronaca giudiziaria
La Confederazione e i Cantoni possono disciplinare l’ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.
Sezione 3: Segreto, informazione del pubblico, comunicazioni ad autorità
Art. 73 Obbligo del segreto
1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP1, obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.
1 RS 311.0
Art. 74 Informazione del pubblico
1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:
a.
affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
b.
per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
c.
per rettificare notizie o voci inesatte;
d.
data la particolare importanza del caso.
2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.
3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.
4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identità o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se:
a.
la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure
b.
la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.
Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità
1 Se l’imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d’esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate.
2 Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità tutorie1 riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.
3 Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie2.
3bis Chi dirige il procedimento informa lo Stato maggiore di condotta dell’esercito riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all’obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un’arma da fuoco.3
4 La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità.
1 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione dei minori e degli adulti.
2 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione dei minori.
3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
Sezione 4: Verbali
Art. 76 Disposizioni generali
1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2 L’estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale.
3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
Art. 77 Verbali del procedimento
I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su:
a.
la natura, il luogo, la data e l’ora;
b.
il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti;
c.
le istanze e conclusioni delle parti;
d.
il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;
e.
le deposizioni degli interrogati;
f.
lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall’autorità penale e l’osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;
g.
gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante lo stesso;
h.
le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.
Art. 78 Verbali d’interrogatorio
1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2 Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l’interrogato.
3 Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4 Chi dirige il procedimento può consentire all’interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5 Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis Se nella procedura dibattimentale l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti.1
6 Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell’interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7 I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.2
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).
Art. 79 Rettifica
1 Chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l’estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.
2 Sulle istanze di rettifica del verbale decide chi dirige il procedimento.
3 Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall’estensore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario.
Sezione 5: Decisioni
Art. 80 Forma
1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d’accusa.
2 Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale e notificate alle parti.
3 I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato.
Art. 81 Contenuto delle decisioni finali
1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono:
a.
un’introduzione;
b.
una motivazione;
c.
un dispositivo;
d.
se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici.
2 L’introduzione contiene:
a.
la designazione dell’autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione;
b.
la data della decisione;
c.
una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori;
d.
nelle sentenze, le conclusioni delle parti.
3 La motivazione contiene:
a.
nelle sentenze, l’apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all’imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità;
b.
nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata.
4 Il dispositivo contiene:
a.
l’indicazione delle disposizioni di legge applicate;
b.
nelle sentenze, la decisione relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili;
c.
nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di conclusione dello stesso;
d.
le decisioni giudiziarie successive;
e.
la decisione concernente le conseguenze accessorie;
f.
la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo.
Art. 82 Limitazioni dell’obbligo di motivazione
1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
a.
motiva oralmente la sentenza; e
b.
non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP1, un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.
2 Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
a.
una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
b.
una parte interpone ricorso.
3 Se solo l’accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato e le pretese civili dello stesso.
4 Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato.
1 RS 311.0
Art. 83 Interpretazione e rettifica delle decisioni
1 Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l’autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d’ufficio.
2 L’istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche auspicate.
3 L’autorità penale dà alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi sull’istanza.
4 La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti.
Sezione 6: Comunicazione delle decisioni e notificazione
Art. 84 Comunicazione delle decisioni
1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
2 Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.
3 Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.
4 Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all’imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.
5 L’autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.
6 Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d’esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.
Art. 85 Forma delle comunicazioni e della notificazione
1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.
2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.
3 La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario.
4 La notificazione è pure considerata avvenuta:
a.
in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b.
in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
Art. 86 Notificazione per via elettronica
Con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via elettronica.
Art. 87 Recapito
1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.
2 Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.
3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.
4 Se una parte deve comparire personalmente a un’udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.
Art. 88 Pubblicazione
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
a.
il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b.
una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
c.
una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
4 I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.
Sezione 7: Termini e date d’udienza
Art. 89 Disposizioni generali
1 I termini legali sono improrogabili.
2 Nel procedimento penale non vi sono ferie giudiziarie.
Art. 90 Decorrenza e computo dei termini
1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.
2 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
Art. 91 Osservanza dei termini
1 Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno.
2 Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
3 In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico conferma la ricezione da parte dell’autorità penale al più tardi l’ultimo giorno del termine.
4 Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi l’ultimo giorno del termine a un’autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all’autorità penale competente.
5 Il termine di pagamento a un’autorità penale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità penale, al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Art. 92 Proroga di termini e differimento di udienze
Le autorità possono, d’ufficio o su domanda, prorogare o differire i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev’essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi.
Art. 93 Inosservanza
Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza.
Art. 94 Restituzione
1 La parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.
2 L’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.
3 L’istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l’autorità competente lo accorda.
4 Sull’istanza di restituzione decide l’autorità penale in procedura scritta.
5 I capoversi 1-4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze. Se la restituzione è concessa, chi dirige il procedimento fissa una nuova udienza. Sono fatte salve le disposizioni sulla procedura contumaciale.
Sezione 8: Trattamento di dati
Art. 95 Raccolta di dati personali
1 I dati personali sono raccolti presso l’interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.
2 Se non poteva ravvisare di essere oggetto di una raccolta di dati, l’interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all’informazione o differirla per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti
1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l’autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.
2 Sono fatti salvi:
a.
gli articoli 11, 13, 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
b.
le disposizioni della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
c.
le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.4
1 RS 120
2 RS 361
3 RS 360
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 lett. a dell’all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 97 Diritti d’informazione durante la pendenza del procedimento
Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.
Art. 98 Rettifica di dati
1 Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio.
2 Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell’avvenuta rettifica le autorità alle quali hanno comunicato dati inesatti.
Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento
1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.
2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.3
1 RS 360
2 RS 361
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 lett. a dell’all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Sezione 9: Gestione, esame e conservazione degli atti
Art. 100 Gestione degli atti
1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a.
i verbali procedurali e quelli d’interrogatorio;
b.
gli atti raccolti dall’autorità penale;
c.
gli atti prodotti dalle parti.
2 Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.
Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente
1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108.
2 Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3 I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 102 Procedura in caso di domanda d’esame degli atti
1 In merito all’esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.
2 Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.
3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.
Art. 103 Conservazione degli atti
1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena.
2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.
Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Definizione e statuto
Art. 104 Parti
1 Sono parti:
a.
l’imputato;
b.
l’accusatore privato;
c.
il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
Art. 105 Altri partecipanti al procedimento
1 Sono altri partecipanti al procedimento:
a.
il danneggiato;
b.
il denunciante;
c.
il testimone;
d.
la persona informata sui fatti;
e.
il perito;
f.
il terzo aggravato da atti procedurali.
2 Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
Art. 106 Capacità processuale
1 Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l’esercizio dei diritti civili.
2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale.
3 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale.
Art. 107 Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
a.
esaminare gli atti;
b.
partecipare agli atti procedurali;
c.
far capo a un patrocinatore;
d.
esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e.
presentare istanze probatorie.
2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti
1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
a.
vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
b.
la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.
2 Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.
3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.
4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.
5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.
Sezione 2: Atti procedurali compiuti dalle parti
Art. 109 Memorie e istanze
1 Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.
2 Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi.
Art. 110 Forma
1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
2 Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e istanze devono recare una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale determina in quale formato avviene la trasmissione per via elettronica. L’autorità penale può esigere che le memorie e istanze siano poi fornite anche su supporto cartaceo.
3 Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.
4 Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.
Capitolo 2: L’imputato
Art. 111 Definizione
1 È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale.
2 I diritti e gli obblighi dell’imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una sentenza ai sensi dell’articolo 323 o degli articoli 410-415.
Art. 112 Procedimento penale contro imprese
1 Nel procedimento penale contro un’impresa, l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile.
2 Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro un congruo termine, chi dirige il procedimento decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile la rappresenta nel procedimento penale.
3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per il medesimo fatto o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso, chi dirige il procedimento designa per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 2 oppure, in subordine, un terzo idoneo.
4 Se per il medesimo fatto o per fatti connessi si procede separatamente contro una persona fisica e contro un’impresa, i due procedimenti possono essere riuniti.
Art. 113 Posizione giuridica
1 L’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico. Ha segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento. Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.
2 Se l’imputato rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque.
Art. 114 Capacità dibattimentale
1 L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
2 In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.
3 Se l’incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.
Capitolo 3: Il danneggiato, la vittima e l’accusatore privato
Sezione 1: Il danneggiato
Art. 115
1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2 È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
Sezione 2: La vittima
Art. 116 Definizioni
1 La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.
2 I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.
Art. 117 Posizione giuridica
1 Alla vittima spettano particolari diritti, segnatamente:
a.
il diritto alla protezione della personalità (art. 70 cpv. 1 lett. a, 74 cpv. 4 e 152 cpv. 1);
b.
il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia (art. 70 cpv. 2 e 152 cpv. 2);
c.
il diritto a misure di protezione (art. 152-154);
d.
la facoltà di non rispondere (art. 169 cpv. 4);
e.
il diritto di essere informata (art. 305 e 330 cpv. 3);
f.
il diritto a una composizione speciale dell’autorità giudicante (art. 335 cpv. 4).
2 Se la vittima ha meno di 18 anni sono inoltre applicabili le disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori, segnatamente quelle concernenti:
a.
le restrizioni al confronto tra la vittima e l’imputato (art. 154 cpv. 4);
b.
le misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 154 cpv. 2-4);
c.
l’abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 2).
3 Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.
Sezione 3: L’accusatore privato
Art. 118 Definizione e presupposti
1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile.
2 La querela è equiparata a tale dichiarazione.
3 La dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
4 Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l’apertura della procedura preliminare.
Art. 119 Forma e contenuto della dichiarazione
1 Il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale.
2 Nella dichiarazione il danneggiato può, cumulativamente o alternativamente:
a.
chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale);
b.
far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).
Art. 120 Rinuncia e ritiro
1 Il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.
2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile.
Art. 121 Aventi causa
1 Se il danneggiato muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 110 capoverso 1 CP1 subentrano nei suoi diritti nell’ordine della successibilità.
2 Chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile.
1 RS 311.0
Sezione 4: Azione civile
Art. 122 Disposizioni generali
1 In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
2 Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell’imputato.
3 L’azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all’articolo 119 capoverso 2 lettera b.
4 Se ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, l’accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.
Art. 123 Quantificazione e motivazione
1 La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.
2 La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.
Art. 124 Competenza e procedura
1 Il giudice investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.
2 Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all’imputato è data l’occasione di esprimersi sull’azione civile.
3 Il riconoscimento dell’azione civile da parte dell’imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.
Art. 125 Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato
1 Ad istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell’articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
a.
non ha domicilio o sede in Svizzera;
b.
risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
c.
per altri motivi vi è da temere che le pretese dell’imputato siano seriamente compromesse o vanificate.
2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide definitivamente sull’istanza. Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla.
3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.
Art. 126 Decisione
1 Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se:
a.
dichiara colpevole l’imputato;
b.
assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.
2 L’azione civile è rinviata al foro civile se:
a.
il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa;
b.
l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione;
c.
l’accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato;
d.
l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito.
3 Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.
4 Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull’azione civile quale giudice unico e dopo un’ulteriore udienza dibattimentale.
Capitolo 4: Patrocinio
Sezione 1: Principi
Art. 127
1 A tutela dei loro interessi, l’imputato, l’accusatore privato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi del patrocinio.
2 Per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori. In tal caso ne designano uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l’unico recapito per le notificazioni.
3 Entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti.
4 Le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l’esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le restrizioni stabilite dal diritto sull’avvocatura.
5 La difesa dell’imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 20001 sugli avvocati; sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni.
1 RS 935.61
Sezione 2: Il difensore
Art. 128 Posizione giuridica
Entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, il difensore è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato.
Art. 129 Difensore di fiducia
1 In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell’articolo 127 capoverso 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l’articolo 130, di difendersi da sé.
2 L’esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell’imputato.
Art. 130 Difesa obbligatoria
L’imputato deve essere difeso se:
a.
la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;
b.
rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà;
c.
a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
d.
il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello;
e.
si procede con rito abbreviato (art. 358-362).
Art. 131 Garanzia della difesa obbligatoria
1 Se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore.
2 Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura della procedura preliminare, la difesa dev’essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l’istruzione.
3 Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione.
Art. 132 Difensore d’ufficio
1 Chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se:
a.
in caso di difesa obbligatoria:
1.
nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia,
2.
il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
b.
l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2 Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
3 Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.
Art. 133 Designazione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.
2 Chi dirige il procedimento designa il difensore d’ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell’imputato.
Art. 134 Revoca e sostituzione del difensore d’ufficio
1 Se il motivo della difesa d’ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato.
2 Se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio.
Art. 135 Retribuzione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2 Il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento.
3 In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo:
a.
alla giurisdizione di reclamo, contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado;
b.
al Tribunale penale federale, contro la decisione della giurisdizione di relamo o del tribunale d’appello cantonale.
4 Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a:
a.
rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone;
b.
versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.
5 La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
Sezione 3: Gratuito patrocinio per l’accusatore privato
Art. 136 Presupposti
1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se:
a.
l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e
b.
l’azione civile non appare priva di probabilità di successo.
2 Il gratuito patrocinio comprende:
a.
l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
b.
l’esonero dalle spese procedurali;
c.
la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato.
Art. 137 Designazione, revoca e sostituzione
La designazione, la revoca e la sostituzione del patrocinatore sono rette per analogia dagli articoli 133 e 134.
Art. 138 Retribuzione e onere delle spese
1 La retribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall’articolo 135; è fatta salva la decisione definitiva circa l’onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali si è disposto l’esonero dall’anticipo delle spese.
2 Se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio.
Titolo quarto: Mezzi di prova
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Raccolta e utilizzabilità delle prove
Art. 139 Principi
1 Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
2 I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
Art. 140 Metodi probatori vietati
1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2 L’uso di siffatti metodi è pure vietato quand’anche l’interessato vi acconsenta.
Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente
1 Le prove raccolte in violazione dell’articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2 Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3 Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d’ordine possono essere utilizzate.
4 Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 2 non possono essere utilizzate.
5 I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
Sezione 2: Interrogatori
Art. 142 Autorità penali competenti
1 Gli interrogatori sono effettuati dal pubblico ministero, dalle autorità penali delle contravvenzioni e dal giudice. La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in che misura i collaboratori di queste autorità possono procedere essi stessi ad interrogatori.
2 La polizia può interrogare imputati e persone informate sui fatti. La Confederazione e i Cantoni possono designare agenti di polizia abilitati ad interrogare testimoni su mandato del pubblico ministero.
Art. 143 Svolgimento dell’interrogatorio
1 In una lingua a lui comprensibile, l’interrogato è dapprima:
a.
invitato a declinare le sue generalità;
b.
informato sull’oggetto del procedimento penale e sulla veste in cui è sottoposto ad interrogatorio;
c.
informato in modo completo circa i suoi diritti e obblighi.
2 L’osservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1 è messa a verbale.
3 L’autorità penale può effettuare ulteriori accertamenti circa l’identità dell’interrogato.
4 L’autorità penale invita l’interrogato ad esprimersi sull’oggetto dell’interrogatorio.
5 Con domande e obiezioni formulate in modo chiaro l’autorità penale mira ad ottenere una deposizione completa e a chiarire le contraddizioni.
6 L’interrogato depone in base a quanto ricorda. Con l’accordo di chi dirige il procedimento, può servirsi di documenti scritti; al termine dell’interrogatorio questi documenti sono acquisiti agli atti.
7 Chi ha disturbi di elocuzione o di udito è interrogato per scritto o con l’aiuto di adeguati assistenti.
Art. 144 Interrogatorio per videoconferenza
1 Il pubblico ministero e l’autorità giudicante possono procedere a un interrogatorio per videoconferenza se la comparizione personale dell’interrogando non è possibile o lo è soltanto con grande dispendio.
2 L’interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo.
Art. 145 Rapporti scritti
L’autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio.
Art. 146 Interrogatorio di più persone e confronti
1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2 Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
3 Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
4 Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:
a.
vi è un conflitto di interessi; oppure
b.
nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.
Sezione 3: Diritto di partecipare all’assunzione delle prove
Art. 147 In generale
1 Le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall’articolo 159.
2 Il diritto di partecipare all’assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
3 La parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
4 Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
Art. 148 Nella procedura di assistenza giudiziaria
1 Se si raccolgono prove all’estero nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, il diritto delle parti di partecipare all’assunzione delle prove è soddisfatto se le parti:
a.
possono formulare domande da rivolgere all’autorità estera richiesta;
b.
a rogatoria espletata, possono esaminare il verbale; e
c.
possono porre domande completive per scritto.
2 È applicabile l’articolo 147 capoverso 4.
Sezione 4: Misure protettive
Art. 149 In generale
1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d’ufficio, adeguate misure protettive.
2 A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente:
a.
garantendo l’anonimato;
b.
svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
c.
accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
d.
modificando l’aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole;
e.
ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti.
3 Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia.
4 Se si procede all’interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l’articolo 154 capoversi 2 e 4.
5 Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell’imputato.
6 Qualora sia stato garantito l’anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona.
Art. 150 Garanzia dell’anonimato
1 Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere.
2 Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide definitivamente.
3 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate.
4 Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa.
5 La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato.
6 Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno.
Art. 151 Misure per la protezione di agenti infiltrati
1 Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anonimato hanno il diritto:
a.
di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;
b.
a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.
2 Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive.
Art. 152 Misure generali per la protezione delle vittime
1 In ogni fase del procedimento le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima.
2 In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia.
3 Se la vittima lo domanda, le autorità penali le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. In particolare, possono interrogare la vittima applicando le misure protettive di cui all’articolo 149 capoverso 2 lettere b e d.
4 Un confronto può essere ordinato se:
a.
il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo; oppure
b.
un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.
Art. 153 Misure speciali per la protezione delle vittime di reati contro l’integrità sessuale
1 Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che siano interrogate da una persona del loro stesso sesso.
2 Un confronto con l’imputato può essere ordinato contro la volontà della vittima soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
Art. 154 Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni
1 Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.
2 Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile.
3 L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.
4 Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:
a.
un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;
b.
nel corso dell’intero procedimento il minorenne non può di norma essere interrogato più di due volte;
c.
si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;
d.
gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;
e.
le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;
f.
chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.
Art. 155 Misure per la protezione di persone affette da turba psichica
1 Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate.
2 Chi dirige il procedimento può incaricare dell’interrogatorio autorità penali o servizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti.
Art. 156 Misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento
La Confederazione e i Cantoni possono prevedere misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento.
Capitolo 2: Interrogatorio dell’imputato
Art. 157 Principio
1 In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
2 Le autorità penali offrono all’imputato l’opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.
Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio
1 All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a.
è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b.
ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c.
ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio;
d.
può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2 Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l’interrogatorio non può essere utilizzato.
Art. 159 Interrogatori di polizia nella procedura investigativa
1 In caso di interrogatori da parte della polizia l’imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.
2 Se è in stato di arresto provvisorio, l’interrogato ha inoltre diritto di conferire liberamente con il suo difensore.
3 Il fatto di far valere questo diritto non conferisce alcun diritto al differimento dell’interrogatorio.
Art. 160 Interrogatorio di un imputato reo confesso
Qualora l’imputato sia reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie.
Art. 161 Esame della situazione personale nella procedura preliminare
Il pubblico ministero interroga l’imputato sulla sua situazione personale soltanto qualora si prospetti la promozione dell’accusa o l’emissione di un decreto d’accusa oppure qualora altri motivi lo rendano necessario.
Capitolo 3: Testimoni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 162 Definizione
È testimone chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni utili per far luce sui fatti.
Art. 163 Capacità e obbligo di testimoniare
1 È capace di testimoniare chi ha più di 15 anni ed è capace di discernimento riguardo all’oggetto dell’interrogatorio.
2 Chi è capace di testimoniare è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre.
Art. 164 Accertamenti riguardo ai testimoni
1 La vita anteriore e la situazione personale del testimone vengono accertate soltanto se necessario per esaminarne l’attendibilità.
2 Qualora vi siano dubbi sulla capacità di discernimento del testimone o indizi di una sua turba psichica, chi dirige il procedimento può ordinare che il testimone sia sottoposto a una perizia ambulatoriale, per quanto l’importanza del procedimento penale e della testimonianza lo giustifichi.
Art. 165 Obbligo del testimone di serbare il segreto
1 L’autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell’articolo 292 CP1, a serbare il segreto sull’interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.
2 L’obbligo va limitato nel tempo.
3 L’obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.
1 RS 311.0
Art. 166 Interrogatorio del danneggiato
1 Il danneggiato è interrogato in qualità di testimone.
2 È fatto salvo l’interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti secondo l’articolo 178.
Art. 167 Indennità
Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese.
Sezione 2: Facoltà di non deporre
Art. 168 Per legami personali
1 Hanno facoltà di non deporre:
a.
il coniuge o il convivente di fatto dell’imputato;
b.
chi ha figli in comune con l’imputato;
c.
i parenti o affini in linea retta dell’imputato;
d.
i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell’imputato, nonché i loro coniugi;
e.
i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell’imputato, nonché i loro coniugi;
f.
i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell’imputato;
g.
il tutore, curatore o assistente1 dell’imputato.
2 La facoltà di non deporre secondo il capoverso 1 lettere a ed f sussiste anche se il matrimonio è sciolto oppure qualora in una famiglia affiliante2 il rapporto di affiliazione non sussista più.
3 L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
4 La facoltà di non deporre non sussiste se:
a.3
il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP4; e
b.
il reato è stato commesso a danno di una persona con cui il testimone ha un legame personale a tenore dei capoversi 1-3.
1 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: il tutore o il curatore
2 Art. 4-11 dell’O del 19 ott. 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (RS 211.222.338).
3 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
4 RS 311.0
Art. 169 Per protezione di se stesso o di persone vicine
1 Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:
a.
poterlo rendere penalmente responsabile;
b.
poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l’interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del perseguimento penale.
2 La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l’interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3; è fatto salvo l’articolo 168 capoverso 4.
3 Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l’integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3 oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive.
4 La vittima di un reato contro l’integrità sessuale ha in ogni caso facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.
Art. 170 Per segreto d’ufficio
1 I funzionari ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP1 come pure i membri di autorità hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
2 Essi sono tenuti a deporre se ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.
3 L’autorità superiore rilascia l’autorizzazione a deporre quando l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.
1 RS 311.0
Art. 171 Per segreto professionale
1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.1
2 Essi sono tenuti a deporre se:
a.
sottostanno a un obbligo di denuncia; o
b.
ai sensi dell’articolo 321 numero 2 CP2, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall’autorità competente.
3 Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l’autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l’interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
4 Rimane salva la legge del 23 giugno 20003 sugli avvocati.
1 Nuovo testo giusta l’art. 48 n. 2 della LF del 18 mar. 2011 sulle professioni psicologiche, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6005).
2 RS 311.0
3 RS 935.61
Art. 172 Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale
1 Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all’identità dell’autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.
2 Esse sono tenute a deporre se:
a.
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona;
b.
senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:
1.
omicidi ai sensi degli articoli 111-113 CP1,
2.
crimini per i quali è comminata una pena detentiva di almeno tre anni,
3.2
reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP,
4.3
reati ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti.
1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
3 Correzione della CdR dell’AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).
4 RS 812.121
Art. 173 Per altri obblighi di segreto
1 Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:
a.
articolo 321bis CP1;
b.
articolo 139 capoverso 3 del Codice civile2;
c.
articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 19813 sui consultori di gravidanza;
d.4
articolo 11 della legge federale del 23 marzo 20075 concernente l’aiuto alle vittime di reati;
e.6
articolo 3c capoverso 4 della legge del 3 ottobre 19517 sugli stupefacenti.
2 I depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. Chi dirige il procedimento può liberarli dall’obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
1 RS 311.0
2 RS 210. Questo art. è ora abrogato.
3 RS 857.5
4 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
5 RS 312.5
6 Correzione della CdR dell’AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).
7 RS 812.121
Art. 174 Decisione sull’opponibilità della facoltà di non deporre
1 In merito all’opponibilità della facoltà di non deporre decide:
a.
nella procedura preliminare, l’autorità interrogante;
b.
dopo la promozione dell’accusa, il giudice.
2 Immediatamente dopo l’intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci.
3 Fino alla decisione della giurisdizione di reclamo il testimone ha facoltà di non deporre.
Art. 175 Esercizio della facoltà di non deporre
1 Il testimone può in ogni tempo opporre la sua facoltà di non deporre o revocare la rinuncia alla stessa.
2 Le deposizioni rilasciate da un testimone dopo essere stato informato della facoltà di non deporre possono essere utilizzate come prove anche se in seguito il testimone oppone tale facoltà o revoca la rinuncia alla stessa.
Art. 176 Rifiuto non lecito di deporre
1 Chi rifiuta di deporre senza averne il diritto è passibile di multa disciplinare e può essere obbligato ad assumere i costi e gli indennizzi causati dal rifiuto.
2 Se persiste nel rifiuto, egli è esortato ancora una volta a deporre sotto la comminatoria di cui all’articolo 292 CP1. In caso di nuovo rifiuto, si procede penalmente nei suoi confronti.
1 RS 311.0
Sezione 3: Interrogatorio dei testimoni
Art. 177
1 All’inizio di ogni interrogatorio, l’autorità interrogante avvisa il testimone circa l’obbligo di testimoniare e l’obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della falsa testimonianza secondo l’articolo 307 CP1. Se l’avviso è omesso, l’interrogatorio non è valido.
2 All’inizio del primo interrogatorio, l’autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità.
3 Non appena, in base all’interrogatorio e agli atti, rileva l’esistenza di un diritto di non deporre, l’autorità interrogante ne avvisa il testimone. Se l’avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà di non deporre, l’interrogatorio non può essere utilizzato.
1 RS 311.0
Capitolo 4: Persone informate sui fatti
Art. 178 Definizione
È interrogato in qualità di persona informata sui fatti:
a.
chi si è costituito accusatore privato;
b.
chi al momento dell’interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni;
c.
chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l’oggetto dell’interrogatorio;
d.
chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso;
e.
chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato;
f.
chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare;
g.
chi, nell’ambito di un procedimento penale contro un’impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori.
Art. 179 Persone informate sui fatti negli interrogatori di polizia
1 Chi non entra in considerazione come imputato è interrogato dalla polizia in qualità di persona informata sui fatti.
2 È fatto salvo l’interrogatorio in qualità di testimone secondo l’articolo 142 capoverso 2.
Art. 180 Posizione giuridica
1 Le persone di cui all’articolo 178 lettere b-g non sono tenute a deporre; si applicano loro per analogia le disposizioni sull’interrogatorio dell’imputato.
2 L’accusatore privato (art. 178 lett. a) è tenuto a deporre dinanzi al pubblico ministero e dinanzi al giudice, nonché dinanzi alla polizia se l’interrogatorio è effettuato su mandato del pubblico ministero. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, ad eccezione dell’articolo 176.
Art. 181 Interrogatorio
1 All’inizio dell’interrogatorio le autorità penali avvisano le persone informate sui fatti dell’obbligo di deporre o della loro facoltà di non deporre o di non rispondere.
2 Se è tenuta a deporre o se si dichiara disposta a deporre, la persona informata sui fatti è inoltre avvisata delle possibili conseguenze penali di una denuncia mendace, di uno sviamento della giustizia o di un favoreggiamento.
Capitolo 5: Periti
Art. 182 Presupposti per far capo a un perito
Il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto.
Art. 183 Requisiti del perito
1 Può essere nominata perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.
2 In determinati campi la Confederazione e i Cantoni possono prevedere periti permanenti o ufficiali.
3 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 56.
Art. 184 Nomina e mandato
1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.
2 Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:
a.
la designazione del perito;
b.
eventualmente, l’annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l’elaborazione della perizia;
c.
quesiti formulati in modo preciso;
d.
il termine per presentare la perizia;
e.
l’avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all’obbligo del segreto;
f.
l’avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l’articolo 307 CP1.
3 Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l’alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA.
4 Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.
5 Se opportuno nell’interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.
6 Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa.
7 Se l’accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l’assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente.
1 RS 311.0
Art. 185 Elaborazione della perizia
1 Il perito è personalmente responsabile della perizia.
2 Chi dirige il procedimento può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare.
3 Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda a chi dirige il procedimento.
4 Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coattivo.
5 In caso di accertamenti da parte del perito, l’imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto.
Art. 186 Ricovero per perizia
1 Se necessario ai fini di una perizia medica, il pubblico ministero e il giudice possono far ricoverare l’imputato in un ospedale.
2 Se l’imputato non si trova già in carcerazione preventiva, il pubblico ministero propone il ricovero al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi decide definitivamente in procedura scritta.
3 Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide definitivamente in procedura scritta.
4 La degenza in ospedale è computata nella pena.
5 Per altro, il ricovero per perizia è retto per analogia dalle disposizioni concernenti la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza.
Art. 187 Forma della perizia
1 Il perito presenta una perizia scritta. Se alla perizia hanno partecipato altre persone, occorre menzionarne il nome e la funzione ricoperta nell’elaborazione della perizia.
2 Chi dirige il procedimento può disporre che la perizia sia presentata oralmente oppure che una perizia scritta sia commentata o completata oralmente; in tal caso, sono applicabili le disposizioni concernenti l’interrogatorio dei testimoni.
Art. 188 Parere delle parti
Chi dirige il procedimento porta a conoscenza delle parti la perizia scritta e fissa loro un termine per pronunciarsi in merito.
Art. 189 Perizie da completare e migliorare
D’ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se:
a.
la perizia è incompleta o poco chiara;
b.
diversi periti divergono sensibilmente nelle loro conclusioni; oppure
c.
sussistono dubbi circa l’esattezza della perizia.
Art. 190 Indennità
Il perito ha diritto a una congrua indennità.
Art. 191 Inadempienza
Qualora il perito venga meno ai suoi obblighi o non li adempia per tempo, chi dirige il procedimento può:
a.
infliggergli una multa disciplinare;
b.
revocargli il mandato senza indennizzarlo per i lavori già effettuati.
Capitolo 6: Mezzi di prova materiali
Art. 192 Reperti probatori
1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori.
2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.
3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l’esame degli atti.
Art. 193 Ispezione oculare
1 Il pubblico ministero, il giudice e, nei casi semplici, la polizia effettuano in loco un’ispezione oculare degli oggetti, luoghi ed eventi che rivestono importanza per valutare un fatto ma non sono direttamente disponibili come reperti probatori.
2 Ognuno deve tollerare un’ispezione oculare e garantire l’accesso necessario a chi vi partecipa.
3 Se occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, le autorità osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.
4 Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piani, disegni o descrizioni oppure in altro modo.
5 Chi dirige il procedimento può disporre che:
a.
sul luogo dell’ispezione oculare si proceda ad altri atti procedurali;
b.
l’ispezione oculare sia associata a una ricostruzione dei fatti o a un confronto; in tal caso, l’imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti sono obbligati a parteciparvi; sono fatti salvi i loro diritti di non rispondere.
Art. 194 Acquisizione di altri atti
1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l’imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti.
2 Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame.
3 I conflitti tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali, dal Tribunale penale federale.
Art. 195 Richiesta di rapporti e informazioni
1 Le autorità penali richiedono i rapporti ufficiali e i certificati medici relativi a eventi che possono rivestire importanza nel procedimento penale.
2 Per far luce sulla situazione personale dell’imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili.
Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 196 Definizione
I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
a.
assicurare le prove;
b.
garantire la presenza di persone durante il procedimento;
c.
garantire l’esecuzione della decisione finale.
Art. 197 Principi
1 Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
a.
sono previsti dalla legge;
b.
vi sono sufficienti indizi di reato;
c.
gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d.
l’importanza del reato li giustifica.
2 I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.
Art. 198 Competenza
1 Possono ordinare provvedimenti coercitivi:
a.
il pubblico ministero;
b.
l’autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio;
c.
la polizia, nei casi previsti dalla legge.
2 La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione.
Art. 199 Intimazione
Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev’essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell’ordine e dell’eventuale verbale d’esecuzione.
Art. 200 Uso della forza
L’uso della forza per attuare provvedimenti coercitivi è lecito soltanto quale mezzo estremo; deve inoltre essere proporzionato.
Capitolo 2: Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone
Sezione 1: Citazione
Art. 201 Forma e contenuto
1 Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto.
2 Le citazioni contengono:
a.
la designazione dell’autorità penale citante e delle persone che compiranno l’atto procedurale;
b.
la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all’atto procedurale;
c.
il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell’istruzione non imponga di sottacerlo;
d.
il luogo, la data e l’ora della comparizione;
e.
l’ingiunzione di comparire personalmente;
f.
l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata;
g.
la data della citazione;
h.
la firma del citante.
Art. 202 Termini
1 Le citazioni sono notificate:
a.
nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell’atto procedurale;
b.
nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell’atto procedurale.
2 Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell’atto procedurale.
3 Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.
Art. 203 Deroghe
1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati:
a.
in casi urgenti; oppure
b.
con il consenso della persona da citare.
2 Chi si trova sul luogo dell’atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione.
Art. 204 Salvacondotto
1 Se occorre citare persone che si trovano all’estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto.
2 Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né essere sottoposto ad altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un’epoca antecedente la sua partenza.
3 Il salvacondotto può essere vincolato a condizioni. In tal caso gli interessati vanno avvisati che il salvacondotto decade qualora non si attengano alle condizioni poste.
Art. 205 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione
1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito.
2 Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato.
3 Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.
4 Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica.
5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
Art. 206 Citazioni da parte della polizia
1 Nell’ambito delle sue indagini la polizia può, senza osservare forme o termini particolari, citare persone a scopo di interrogatorio, di accertamento dell’identità o di rilevamento dei dati segnaletici.
2 Chi non dà seguito a una citazione da parte della polizia può essere sottoposto ad accompagnamento coattivo su ordine del pubblico ministero, se tale misura gli è stata comminata per scritto.
Sezione 2: Accompagnamento coattivo
Art. 207 Presupposti e competenze
1 Una persona può essere sottoposta ad accompagnamento coattivo se:
a.
non ha dato seguito a una citazione;
b.
in base a indizi concreti si può ritenere che non darà seguito a una citazione;
c.
in procedimenti per crimini o delitti, la sua immediata comparizione è indispensabile nell’interesse del procedimento;
d.
è gravemente indiziata di un crimine o di un delitto e si deve presumere che sussistano motivi di carcerazione.
2 L’accompagnamento coattivo è disposto da chi dirige il procedimento.
Art. 208 Forma del mandato di accompagnamento
1 L’accompagnamento coattivo è disposto mediante un mandato scritto. In casi urgenti può essere disposto oralmente; in seguito va però confermato per scritto.
2 Il mandato di accompagnamento contiene le stesse indicazioni di una citazione e inoltre l’esplicita indicazione del potere della polizia di usare se necessario la forza come pure di accedere a case, ad appartamenti e ad altri spazi non accessibili al pubblico.
Art. 209 Procedura
1 La polizia esegue il mandato di accompagnamento usando il massimo riguardo nei confronti delle persone coinvolte.
2 La polizia esibisce il mandato di accompagnamento all’interessato e traduce costui dinanzi all’autorità, senza indugio o all’ora indicata nel mandato.
3 L’autorità informa senza indugio l’interessato, in una lingua a lui comprensibile, sul motivo dell’accompagnamento, compie l’atto procedurale e lo rilascia immediatamente, eccetto che ne proponga la carcerazione preventiva o di sicurezza.
Sezione 3: Ricerche
Art. 210 Principi
1 Il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni e il giudice possono far diramare un mandato di ricerca per reperire le persone di ignota dimora e la cui presenza è necessaria nel procedimento. In casi urgenti la polizia può emettere il mandato di propria iniziativa.
2 Nei confronti di un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto può essere diramato un mandato di cattura o di accompagnamento se si deve presumere che sussistano motivi di carcerazione.
3 Se il pubblico ministero, l’autorità penale delle contravvenzioni o il giudice non dispongono altrimenti, la diramazione del mandato è di competenza della polizia.
4 I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia alla ricerca di oggetti e valori patrimoniali.
Art. 211 Collaborazione della popolazione
1 La popolazione può essere invitata a collaborare alle ricerche.
2 La Confederazione e i Cantoni possono emanare disposizioni che prevedono la possibilità di versare una ricompensa ai privati che hanno collaborato in modo proficuo alle ricerche.
Capitolo 3: Privazione della libertà, carcerazione preventiva e di sicurezza
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 212 Principi
1 L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.
2 Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:
a.
i loro presupposti non sono più adempiuti;
b.
la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure
c.
misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.
3 La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.
Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico
1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare.
2 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione.
Art. 214 Avviso
1 Se una persona è arrestata provvisoriamente o posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l’autorità penale competente ne avvisa immediatamente:
a.
i congiunti;
b.
se l’interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente.
2 Si rinuncia all’avviso di cui al capoverso 1 qualora lo scopo dell’istruzione lo imponga oppure se l’interessato vi si oppone espressamente.
3 Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall’arrestato, l’autorità penale ne avvisa i servizi sociali competenti.
4 La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allʼarticolo 237 capoverso 2 lettera c o g come pure circa unʼeventuale fuga dellʼimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato.1 Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 dic. 2013 sull’interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Sezione 2: Fermo di polizia e inseguimento
Art. 215 Fermo di polizia
1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di:
a.
accertarne l’identità;
b.
interrogarla brevemente;
c.
chiarire se ha commesso un reato;
d.
chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati.
2 La polizia può obbligare la persona fermata a:
a.
declinare le proprie generalità;
b.
esibire i documenti d’identità;
c.
esibire oggetti che reca con sé;
d.
aprire contenitori o veicoli.
3 La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo.
4 Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano.
Art. 216 Inseguimento
1 In casi urgenti, la polizia è autorizzata a inseguire e fermare un imputato sul territorio di un altro Comune, di un altro Cantone o, nei limiti stabiliti dai trattati internazionali, all’estero.
2 Se in seguito deve essere arrestato, il fermato è consegnato senza indugio alle autorità competenti del luogo in cui si è proceduto al fermo.
Sezione 3: Arresto provvisorio
Art. 217 Ad opera della polizia
1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:
a.
è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;
b.
è colpito da mandato di cattura.
2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.
3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:
a.
non declina le sue generalità;
b.
non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;
c.
l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.
Art. 218 Ad opera di privati
1 Qualora non sia possibile far capo per tempo all’intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:
a.
è colto in flagranza di crimine o di delitto oppure sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato; o
b.
è colpito da un avviso di ricerca indirizzato anche al pubblico.
2 Nel procedere all’arresto i privati possono far uso della forza soltanto entro i limiti di quanto disposto nell’articolo 200.
3 Gli arrestati vanno consegnati quanto prima alla polizia.
Art. 219 Procedura della polizia
1 Dopo l’arresto la polizia accerta senza indugio l’identità dell’arrestato, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell’arresto e, ai sensi dell’articolo 158, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero dell’avvenuto arresto.
2 In seguito la polizia interroga l’arrestato in applicazione dell’articolo 159 in merito ai sospetti gravanti sulla sua persona e procede senza indugio agli accertamenti necessari per corroborare o infirmare gli indizi di reato e gli altri motivi di carcerazione.
3 Se dagli accertamenti risulta che non sussistono o sono venuti meno motivi di carcerazione, l’arrestato è liberato immediatamente. Se gli accertamenti confermano gli indizi di reato e i motivi di carcerazione, la polizia traduce senza indugio l’arrestato dinanzi al pubblico ministero.
4 In ogni caso l’arrestato è liberato o tradotto dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l’arresto è stato preceduto da un fermo, la durata del fermo è computata nel termine.
5 Se una persona arrestata provvisoriamente secondo l’articolo 217 capoverso 3 deve restare in stato di arresto più di tre ore, il provvedimento deve essere ordinato da un agente di polizia a cui la Confederazione o il Cantone abbiano conferito tale facoltà.
Sezione 4: Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza: disposizioni generali
Art. 220 Definizioni
1 La carcerazione preventiva comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado, con l’inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell’imputato nel corso dell’istruzione.
2 La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l’inizio di una sanzione privativa della libertà o la liberazione.
Art. 221 Presupposti
1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:
a.
si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;
b.
influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o
c.
minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
2 La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.
Art. 2221Rimedi giuridici
Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l’articolo 233.
1 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
Art. 223 Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione
1 Nella procedura di carcerazione, il difensore può assistere agli interrogatori dell’imputato e ad altre assunzioni di prove.
2 Nella procedura di carcerazione svolta dinanzi al pubblico ministero e al giudice, l’imputato può in ogni tempo consultarsi con il difensore, per scritto od oralmente, senza sorveglianza.
Sezione 5: Carcerazione preventiva
Art. 224 Procedura dinanzi al pubblico ministero
1 Il pubblico ministero sottopone senza indugio l’imputato a interrogatorio e gli offre l’opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcerazione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione.
2 Se gli indizi di reato e i motivi di carcerazione si confermano, il pubblico ministero, immediatamente ma al più tardi 48 ore dopo l’arresto, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva. Presenta la sua proposta per scritto corredata di una succinta motivazione e allegandovi gli atti essenziali.
3 Se rinuncia a proporre la carcerazione, il pubblico ministero dispone l’immediata liberazione. Se propone una misura sostitutiva, adotta i provvedimenti di sicurezza necessari.
Art. 225 Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un’udienza a porte chiuse il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore; può obbligare il pubblico ministero a parteciparvi.
2 Su domanda, il giudice dei provvedimenti coercitivi consente all’imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso.
3 Chi non compare presenta all’udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze.
4 Il giudice dei provvedimenti coercitivi assume le prove immediatamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione.
5 Se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in procedura scritta in base alla proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell’imputato.
Art. 226 Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero.
2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.
3 Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l’imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione.
4 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:
a.
stabilire la durata massima della carcerazione preventiva;
b.
incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori;
c.
ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva.
5 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l’imputato è rilasciato senza indugio.
Art. 227 Domanda di proroga della carcerazione
1 Scaduta la durata fissata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il pubblico ministero può domandare la proroga della carcerazione preventiva. Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha limitato la durata della carcerazione, la domanda di proroga va presentata prima che siano trascorsi tre mesi di carcerazione.
2 La domanda di proroga è presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi per scritto e corredata delle motivazioni al più tardi quattro giorni prima della scadenza della durata della carcerazione, allegandovi gli atti essenziali.
3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi offre all’imputato e al suo difensore l’opportunità di esaminare gli atti in suo possesso e di pronunciarsi per scritto entro tre giorni in merito alla domanda di proroga.
4 Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la carcerazione preventiva sia provvisoriamente prorogata fino a quando avrà deciso.
5 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide al più tardi entro cinque giorni dopo la ricezione del parere dell’imputato o del suo difensore o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Può incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori oppure disporre una misura sostitutiva.
6 Di regola, la procedura è scritta, ma il giudice dei provvedimenti coercitivi può convocare un’udienza; questa si svolge a porte chiuse.
7 La proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi.
Art. 228 Domanda di scarcerazione
1 L’imputato può presentare in ogni tempo al pubblico ministero, per scritto od oralmente a verbale, una domanda di scarcerazione; rimane salvo il capoverso 5. La domanda va motivata succintamente.
2 Se accoglie la domanda, il pubblico ministero scarcera senza indugio l’imputato. Se non intende accogliere la domanda, entro tre giorni dalla ricezione inoltra la stessa, unitamente agli atti, al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato.
3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi trasmette il parere all’imputato e al suo difensore per eventuale replica entro tre giorni.
4 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in un’udienza a porte chiuse al più tardi cinque giorni dopo la ricezione della replica o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, la decisione può essere resa in procedura scritta. Per altro è applicabile per analogia l’articolo 226 capoversi 2-5.
5 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può fissare un termine di un mese al massimo durante il quale l’imputato non può presentare alcuna domanda di scarcerazione.
Sezione 6: Carcerazione di sicurezza
Art. 229 Decisione
1 Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.
2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
a.
dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
b.
dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.
Art. 230 Scarcerazione nel procedimento di primo grado
1 Nel procedimento di primo grado, l’imputato e il pubblico ministero possono presentare domanda di scarcerazione.
2 La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio.
3 Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l’imputato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.
4 Previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento. Se il pubblico ministero non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.
5 Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 228.
Art. 231 Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado
1 Nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza:
a.
per garantire l’esecuzione della pena o delle misure;
b.
in vista della procedura di appello.
2 Se l’imputato incarcerato è assolto e se il tribunale di primo grado ne dispone la liberazione, il pubblico ministero può proporre al tribunale medesimo, all’attenzione di chi dirige il procedimento in sede di appello, di prorogare la carcerazione di sicurezza. In tal caso l’imputato assolto resta in carcere fino alla decisione di chi dirige il procedimento in sede di appello. Questi decide entro cinque giorni dalla presentazione della proposta.
3 Se l’appello è ritirato, il tribunale di primo grado decide sul computo della durata della carcerazione dopo la sentenza.
Art. 232 Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello
1 Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello, chi dirige il procedimento in sede di appello ordina senza indugio l’accompagnamento coattivo della persona da incarcerare e la sente.
2 Chi dirige il procedimento in sede di appello decide entro 48 ore dall’accompagnamento coattivo; la sua decisione non è impugnabile.
Art. 233 Domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello
Chi dirige il procedimento in sede di appello decide sulla domanda di scarcerazione entro cinque giorni; la sua decisione non è impugnabile.
Sezione 7: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza
Art. 234 Stabilimento carcerario
1 La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all’esecuzione di pene detentive di breve durata.
2 Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l’autorità cantonale competente può ricoverare l’incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica.
Art. 235 Esecuzione della carcerazione
1 La libertà personale dell’incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario.
2 I contatti tra l’incarcerato e altre persone devono essere autorizzati da chi dirige il procedimento. Se necessario, le visite si svolgono sotto sorveglianza.
3 Chi dirige il procedimento controlla la posta in entrata e in uscita, ad eccezione della corrispondenza con le autorità di vigilanza e con le autorità penali. Durante la carcerazione di sicurezza può delegare tale compito al pubblico ministero.
4 I contatti tra l’incarcerato e il difensore sono liberi e non sono soggetti a controlli quanto al contenuto. Se sussistono fondati sospetti di abuso, chi dirige il procedimento può, con l’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, limitarli temporaneamente; comunica previamente le restrizioni all’incarcerato e al difensore.
5 I Cantoni disciplinano i diritti e gli obblighi degli incarcerati, le loro possibilità di reclamo, i provvedimenti disciplinari e la vigilanza sugli stabilimenti carcerari.
Art. 236 Esecuzione anticipata di pene e misure
1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l’imputato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta.
2 Se è già stata promossa l’accusa, chi dirige il procedimento dà al pubblico ministero l’opportunità di pronunciarsi.
3 La Confederazione e i Cantoni possono subordinare l’esecuzione anticipata di misure al consenso delle autorità d’esecuzione.
4 Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione l’imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d’esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga.
Sezione 8: Misure sostitutive
Art. 237 Disposizioni generali
1 Il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.
2 Sono misure sostitutive segnatamente:
a.
il versamento di una cauzione;
b.
il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione;
c.
l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato;
d.
l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;
e.
l’obbligo di svolgere un lavoro regolare;
f.
l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo;
g.
il divieto di avere contatti con determinate persone.
3 Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare.
4 L’adozione e l’impugnazione di misure sostitutive sono rette per analogia dalle norme sulla carcerazione preventiva e sulla carcerazione di sicurezza.
5 Se nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza.
Art. 238 Cauzione
1 Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell’imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà.
2 L’importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all’imputato e tenuto conto della sua situazione personale.
3 La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un’assicurazione in Svizzera.
Art. 239 Svincolo della cauzione
1 La cauzione è svincolata quando:
a.
il motivo di carcerazione è venuto meno;
b.
il procedimento penale si è concluso con abbandono o assoluzione passati in giudicato;
c.
l’imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà.
2 La cauzione svincolata può essere impiegata per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell’imputato.
3 In merito allo svincolo della cauzione decide l’autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.
Art. 240 Devoluzione della cauzione
1 Se l’imputato si sottrae al procedimento o all’esecuzione di una sanzione privativa della libertà, la cauzione è devoluta alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l’ha ordinata.
2 Qualora la cauzione sia stata versata da un terzo, si può rinunciare alla devoluzione se il terzo ha fornito tempestivamente alle autorità informazioni che avrebbero permesso la cattura dell’imputato.
3 In merito alla devoluzione della cauzione decide l’autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.
4 La cauzione devoluta è utilizzata in applicazione analogica dell’articolo 73 CP1 a copertura delle pretese dei danneggiati e, se vi è un’eccedenza, a copertura delle pene pecuniarie, delle multe e delle spese procedurali. Un’eventuale ulteriore eccedenza è devoluta alla Confederazione o al Cantone.
1 RS 311.0
Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 241 Mandato
1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
2 Il mandato indica:
a.
le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
b.
lo scopo del provvedimento;
c.
le autorità o le persone incaricate dell’esecuzione.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.
4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.
Art. 242 Esecuzione
1 Le autorità o persone incaricate dell’esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.
2 Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l’ispezione.
Art. 243 Reperti casuali
1 Le tracce o gli oggetti rinvenuti casualmente che non hanno rapporto alcuno con il reato in questione, ma che forniscono indizi su un altro reato, devono essere preservati.
2 Tali oggetti sono trasmessi a chi dirige il procedimento unitamente a un rapporto; chi dirige il procedimento decide in merito alla procedura ulteriore.
Sezione 2: Perquisizione domiciliare
Art. 244 Principio
1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell’avente diritto.
2 Il consenso dell’avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi:
a.
si trovino persone ricercate;
b.
vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;
c.
si commettano reati.
Art. 245 Esecuzione
1 All’inizio della perquisizione le persone incaricate della stessa esibiscono il mandato.
2 Se presente in loco, il detentore degli spazi da perquisire è tenuto ad assistere alla perquisizione. Se il detentore è assente, alla perquisizione presenzia se possibile un familiare maggiorenne o un’altra persona idonea.
Sezione 3: Perquisizione di carte e registrazioni
Art. 246 Principio
Carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.
Art. 247 Esecuzione
1 Prima della perquisizione, al detentore delle carte o registrazioni è data l’opportunità di esprimersi in merito al contenuto delle stesse.
2 Per l’esame del contenuto di carte e registrazioni, in particolare per la cernita di quelle dal contenuto protetto, è possibile far capo ad esperti.
3 Il detentore può mettere a disposizione delle autorità penali copie delle carte e registrazioni, nonché versioni stampate delle informazioni archiviate, sempre che questo sia sufficiente ai fini del procedimento.
Art. 248 Apposizione di sigilli
1 Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali.
2 Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente diritto.
3 Se l’autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese:
a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare;
b.
il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.
4 Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto.
Sezione 4: Perquisizione di persone e oggetti
Art. 249 Principio
Persone e oggetti possono essere perquisiti senza il consenso dell’interessato soltanto se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare.
Art. 250 Esecuzione
1 La perquisizione personale comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori e veicoli che la persona ha con sé, nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavità corporei visibili esternamente.
2 Le perquisizioni delle parti intime dell’interessato sono compiute da persone dello stesso sesso o da un medico, eccetto che la misura non ammetta ritardi.
Sezione 5: Ispezioni corporali
Art. 251 Principio
1 L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona.
2 L’imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:
a.
accertare i fatti;
b.
chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione.
3 Interventi nell’integrità fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.
4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP1.2
1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
Art. 252 Esecuzione
Le ispezioni corporali e gli interventi nell’integrità fisica sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.
Sezione 6: Ispezione di cadaveri
Art. 253 Decessi dovuti a cause sospette o ignote
1 Se vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali, ma è dovuto in particolare a un reato, o se l’identità del cadavere è ignota, il pubblico ministero ne dispone l’ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso o di identificare il cadavere.
2 Se dopo l’ispezione del cadavere non vi sono indizi di reato e l’identità è stata accertata, il pubblico ministero dà il nulla osta alle esequie.
3 In caso contrario, il pubblico ministero dispone la messa al sicuro del cadavere e ulteriori ispezioni da parte di un istituto di medicina legale e, se necessario, l’autopsia. Può altresì ordinare che il cadavere o parti del cadavere siano trattenute finché lo scopo dell’istruzione lo richieda.
4 I Cantoni determinano quali membri del personale medico hanno l’obbligo di annunciare alle autorità penali decessi dovuti a cause sospette o ignote.
Art. 254 Esumazione
Se risulta necessario per chiarire la fattispecie, può essere ordinata l’esumazione o l’apertura dell’urna cineraria.
Capitolo 5: Analisi del DNA
Art. 255 Condizioni in generale
1 Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:
a.
l’imputato;
b.
altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato;
c.
persone decedute;
d.
materiale biologico pertinente al reato.
2 La polizia può disporre:
a.
il prelievo di campioni su persone, se non invasivo;
b.
l’allestimento di un profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato.
Art. 256 Indagini a tappeto
Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato.
Art. 257 Prelievi effettuati su condannati
Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA su persone:
a.
che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;
b.
che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l’integrità della persona oppure contro l’integrità sessuale;
c.
nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l’internamento.
Art. 258 Esecuzione dei prelievi di campioni
I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.
Art. 259 Applicabilità della legge sui profili del DNA
Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 20031 sui profili del DNA.
1 RS 363
Capitolo 6: Rilevamenti segnaletici, campioni grafologici e vocali
Art. 260 Rilevamenti segnaletici
1 Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.
2 Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio.
3 Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto.
4 Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero.
Art. 261 Conservazione e impiego di documenti segnaletici
1 I documenti segnaletici concernenti l’imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:
a.
sino alla scadenza del termine di cancellazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, in caso di condanna o di proscioglimento per incapacità penale;
b.
sino al giudicato della decisione, in caso di assoluzione per altri motivi, di abbandono del procedimento o di non luogo a procedere.
2 Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera b determinati fatti inducono a supporre che i documenti segnaletici concernenti l’imputato potrebbero servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tali documenti possono essere conservati e impiegati al massimo per dieci anni dal giudicato della decisione.
3 I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l’imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.
4 I documenti segnaletici devono essere distrutti se l’interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1-3.
Art. 262 Campioni grafologici e vocali
1 L’imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti possono essere tenuti a fornire campioni grafologici o vocali a fini di confronto.
2 Le persone che rifiutano di fornire siffatti campioni possono essere punite con la multa disciplinare. Sono eccettuati l’imputato e, nei limiti del loro diritto, le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre.
Capitolo 7: Sequestro
Art. 263 Principio
1 All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a.
utilizzati come mezzi di prova;
b.
utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c.
restituiti ai danneggiati;
d.
confiscati.
2 Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
Art. 264 Limitazioni
1 Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti:
a.
documenti inerenti ai contatti dell’imputato con il difensore;
b.
carte e registrazioni personali e corrispondenza dell’imputato, se l’interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale;
c.1
oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l’imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 170-173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale;
d.2
oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un’altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 20003 sugli avvocati, sempre che l’avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.
2 Le limitazioni di cui al capoverso 1 non sono applicabili a oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati in vista della loro restituzione al danneggiato o in vista della loro confisca.
3 Se un avente diritto fa valere che un sequestro di oggetti o valori patrimoniali è inammissibile in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri motivi, le autorità penali procedono conformemente alle norme sull’apposizione di sigilli.
1 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
2 Introdotta dal n. I 6 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
3 RS 935.61
Art. 265 Obbligo di consegna
1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.
2 Non sottostanno all’obbligo di consegna:
a.
l’imputato;
b.
le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto;
c.
le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da:
1.
poterle rendere penalmente responsabili, oppure
2.
poterle rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
3 L’autorità penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all’articolo 292 CP1 o con la multa disciplinare.
4 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo.
1 RS 311.0
Art. 266 Esecuzione
1 L’autorità penale attesta nell’ordine di sequestro o in una quietanza separata l’avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.
2 L’autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.
3 In caso di sequestro di immobili è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.
4 Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.
5 Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.
1 RS 281.1
Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati
1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
2 Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l’autorità penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del procedimento.
3 Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale.
4 Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice.
5 L’autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.
6 Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l’elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione.
Art. 268 Sequestro a copertura delle spese
1 Il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
a.
le spese procedurali e le indennità;
b.
le pene pecuniarie e le multe.
2 Nell’operare il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia.
3 Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.
1 RS 281.1
Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete
Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 269 Condizioni
1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
a.
sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b.
la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
c.
le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a.1
CP2: articoli 111-113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146-148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180, 181, 182-185, 187, 188 numero 1, 189-191, 192 capoverso 1, 195-197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260quinquies, 261bis, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
b.3
legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
c.
legge federale del 22 giugno 20015 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d.6
legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e.
legge federale del 21 marzo 20038 sull’energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f.9
legge del 3 ottobre 195110 sugli stupefacenti: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g.
legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell’ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, nonché m ed o;
h.
legge del 13 dicembre 199612 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
i.13
legge del 17 giugno 201114 sulla promozione dello sport: articolo 22 capoverso 2;
j.15
legge del 19 giugno 201516 sull’infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155.
3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197917.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
2 RS 311.0
3 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
4 RS 142.20
5 RS 211.221.31
6 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).
7 RS 514.51
8 RS 732.1
9 Correzione della CdR dell’AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).
10 RS 812.121
11 RS 814.01
12 RS 946.202
13 Introdotto dall’art. 34 n. 2 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
14 RS 415.0
15 Introdotta dal n. II 4 della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
16 RS 958.1
17 RS 322.1
Art. 270 Oggetto della sorveglianza
Possono essere sorvegliati l’indirizzo postale e il collegamento di telecomunicazione:
a.
dell’imputato;
b.
di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:
1.
l’imputato ne utilizzi l’indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione, oppure
2.
il terzo riceva determinate comunicazioni per l’imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest’ultimo.
Art. 271 Salvaguardia del segreto professionale
1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l’autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale.
2 Le intercettazioni via collegamento diretto sono ammesse soltanto se:
a.
sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e
b.
ragioni particolari lo esigono.
3 Le informazioni raccolte nell’ambito della sorveglianza di altre persone e in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 170-173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate.
Art. 272 Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima
1 La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il collegamento di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima). Ogni mese e a sorveglianza conclusa il pubblico ministero presenta un rapporto, per approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.
3 Se la sorveglianza di un collegamento nell’ambito di un’autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Art. 273 Dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, identificazione degli utenti
1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto o una contravvenzione a tenore dell’articolo 179septies CP1 e se le condizioni di cui all’articolo 269 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere informazioni:
a.
riguardo a quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è od è stata in contatto postale o di telecomunicazione;
b.
riguardo ai dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.
2 L’ordine di fornire le informazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.
1 RS 311.0
Art. 274 Procedura di approvazione
1 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
a.
l’ordine di sorveglianza;
b.
la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l’approvazione.
2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d’informazioni. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione al pubblico ministero nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all’articolo 2 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
4 L’approvazione menziona espressamente se:
a.
devono essere presi provvedimenti per la salvaguardia di segreti professionali;
b.
sono ammesse le intercettazioni via collegamento diretto.
5 Il giudice dei provvedimenti coercitivi accorda l’approvazione per tre mesi al massimo. L’approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
1 RS 780.1
Art. 275 Fine della sorveglianza
1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se:
a.
le condizioni non sono più soddisfatte; o
b.
l’approvazione o la proroga è rifiutata.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Art. 276 Risultati non utilizzati
1 Le registrazioni ottenute nell’ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.
2 Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.
Art. 277 Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata
1 I documenti e i supporti di dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari.
2 Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate.
Art. 278 Reperti casuali
1 Se nell’ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell’ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l’imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1bis Se nell’ambito della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.2
2 Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell’ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3 Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.3
4 Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
1 RS 780.1
2 Introdotto dal n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
3 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
Art. 279 Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all’imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all’articolo 270 lettera b.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se:
a.
le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato sorvegliato oppure che hanno utilizzato tale collegamento o indirizzo possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393-397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
Sezione 2: Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza
Art. 280 Scopo dell’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza
Il pubblico ministero può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per:
a.
intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;
b.
osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;
c.
accertare dove si trovano persone o cose.
Art. 281 Condizioni ed esecuzione
1 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell’imputato.
2 Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l’imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.
3 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:
a.
rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l’imputato partecipa durante la privazione della libertà;
b.
sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173.
4 Per altro, l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 269-279.
Sezione 3: Osservazione di persone e cose
Art. 282 Condizioni
1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:1
a.
in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;
b.
altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Un’osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
1 Correzione del 20 feb. 2013 (RU 2013 807).
Art. 283 Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.
2 La comunicazione è differita o tralasciata se:
a.
le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie
Art. 284 Principio
Per far luce su crimini o delitti, il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta del pubblico ministero, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l’imputato e una banca o un istituto analogo.
Art. 285 Esecuzione
1 Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all’istituto analogo istruzioni concernenti:
a.
le informazioni e i documenti da fornire;
b.
i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.
2 La banca e l’istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:
a.
poterli rendere penalmente responsabili; oppure
b.
poterli rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
3 Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all’articolo 279 capoversi 1 e 2.
4 Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393-397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
Sezione 5:3Inchiesta mascherata
Art. 285a1Definizione
Per inchiesta mascherata s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).
Art. 286 Condizioni
1 Il pubblico ministero può disporre un’inchiesta mascherata se:
a.
sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b.
la gravità del reato giustifica l’inchiesta mascherata; e
c.
le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a.1
CP2: articoli 111-113, 122, 124, 129, 135, 138-140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182-185, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3-5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis-260quinquies, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;
b.3
legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
c.
legge federale del 22 giugno 20015 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d.6
legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e.
legge federale del 21 marzo 20038 sull’energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f.9
legge del 3 ottobre 195110 sugli stupefacenti: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g.
legge del 13 dicembre 199611 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
h.12
legge del 17 giugno 201113 sulla promozione dello sport: articolo 22 capoverso 2.
3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, l’inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197914.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
2 RS 311.0
3 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
4 RS 142.20
5 RS 211.221.31
6 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).
7 RS 514.51
8 RS 732.1
9 Correzione della CdR dell’AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).
10 RS 812.121
11 RS 946.202
12 Introdotto dall’art. 34 n. 2 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
13 RS 415.0
14 RS 322.1
Art. 287 Requisiti degli agenti infiltrati
1 Possono essere impiegati quali agenti infiltrati:
a.
i membri di un corpo di polizia svizzero o straniero;
b.
le persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.
2 Quali persone di contatto possono essere impiegati soltanto membri di un corpo di polizia.
3 Se quale agente infiltrato è impiegato un membro di un corpo di polizia straniero, egli è di regola istruito dalla sua usuale persona di contatto.
Art. 288 Identità fittizia e garanzia dell’anonimato
1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.1
2 Il pubblico ministero può garantire all’agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.
3 Se l’agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell’intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).
Art. 289 Procedura di approvazione
1 L’intervento di agenti infiltrati sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
2 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l’inchiesta mascherata il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
a.
l’ordine con il quale ha disposto l’inchiesta mascherata;
b.
la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l’approvazione.
3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l’inchiesta mascherata. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
4 L’approvazione menziona espressamente se è consentito:
a.
allestire o alterare documenti per costituire o conservare un’identità fittizia;
b.
garantire l’anonimato;
c.
impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.
5 L’approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
6 Se l’approvazione viene negata o non è stata chiesta, il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l’inchiesta mascherata non possono essere utilizzate.
Art. 290 Istruzioni prima dell’intervento
Prima dell’intervento il pubblico ministero istruisce la persona di contatto nonché l’agente infiltrato.
Art. 291 Persona di contatto
1 Per tutta la durata dell’intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all’agente infiltrato. Durante l’intervento il collegamento tra il pubblico ministero e l’agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.
2 La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:
a.
istruire in dettaglio e in modo continuato l’agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull’utilizzazione dell’identità fittizia;
b.
dirigere e assistere l’agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;
c.
registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall’agente infiltrato e gestire un fascicolo completo sull’intervento;
d.
informare regolarmente e compiutamente il pubblico ministero in merito all’intervento.
Art. 292 Obblighi dell’agente infiltrato
1 L’agente infiltrato svolge l’intervento attenendosi alle istruzioni ricevute.
2 Presenta regolarmente alla persona di contatto un rendiconto completo concernente la sua attività e i suoi accertamenti.
Art. 293 Limiti dell’intervento
1 L’agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.
2 L’attività dell’agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.
3 Se necessario, l’agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.
4 Se l’agente infiltrato oltrepassa i limiti dell’influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.
Art. 294 Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti
L’agente infiltrato che agisce nell’ambito di un’inchiesta mascherata approvata non è punibile secondo gli articoli 19 e 20-22 della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti.
1 RS 812.121
Art. 295 Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia
1 Su richiesta del pubblico ministero, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacità economica dell’agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.
2 La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all’Ufficio federale di polizia.
3 Il pubblico ministero prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione. In caso di perdita, risponde la Confederazione o il Cantone da cui dipende il pubblico ministero.
Art. 296 Reperti casuali
1 Le informazioni ottenute nell’ambito di un’inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell’ordine d’inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un’inchiesta mascherata.
2 Il pubblico ministero dispone senza indugio l’inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione.
Art. 297 Fine dell’intervento
1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento se:
a.
le condizioni non sono più soddisfatte;
b.
l’approvazione o la proroga è rifiutata; o
c.
l’agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il pubblico ministero comunica la fine dell’intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l’agente infiltrato, né terzi coinvolti nell’inchiesta.
Art. 298 Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:
a.
le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393-397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
Sezione 5a:4Indagine in incognito
Art. 298a Definizione
1 Per indagine in incognito s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia, nell’ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.
2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell’articolo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.
Art. 298b Condizioni
1 Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:
a.
sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
b.
le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
Art. 298c Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione
1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 287. L’impiego di persone secondo l’articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.
2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291-294.
Art. 298d Fine e comunicazione
1 La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
a.
le condizioni non sono più soddisfatte;
b.
il pubblico ministero rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o
c.
l’agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
2 La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’agente in incognito.
4 Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l’articolo 298 capoversi 1 e 3.
Titolo sesto: Procedura preliminare
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 299 Definizione e scopo
1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero.
2 Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell’imputato:
a.
deve essere emesso un decreto d’accusa;
b.
deve essere promossa l’accusa;
c.
deve essere abbandonato il procedimento.
Art. 300 Avvio della procedura preliminare
1 La procedura preliminare è avviata mediante:
a.
l’attività investigativa della polizia;
b.
l’apertura dell’istruzione da parte del pubblico ministero.
2 L’avvio della procedura preliminare non è impugnabile, eccetto che l’imputato invochi una violazione del divieto di un secondo procedimento.
Art. 301 Diritto di denuncia
1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale.
2 Su richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
3 Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
Art. 302 Obbligo di denuncia
1 Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.
2 La Confederazione e i Cantoni disciplinano l’obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.
3 L’obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 113 capoverso 1, 168, 169 e 180 capoverso 1.
Art. 303 Reati perseguibili a querela di parte o previa autorizzazione
1 Per i reati perseguibili soltanto a querela di parte o previa autorizzazione, la procedura preliminare è avviata unicamente se è sporta querela o se è concessa l’autorizzazione.
2 L’autorità competente può adottare anche prima le misure conservative indifferibili.
Art. 304 Forma della querela
1 La querela deve essere presentata alla polizia, al pubblico ministero o all’autorità penale delle contravvenzioni, per scritto oppure oralmente a verbale.
2 Anche la rinuncia alla querela e il suo ritiro richiedono la forma scritta o la forma orale a verbale.
Art. 3051Informazione della vittima e annuncio dei casi2
1 Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.
2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vittima in merito a:3
a.
l’indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati;
b.
la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime;
c.
il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale;
d.4
il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
3 La polizia e il pubblico ministero trasmettono a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente.
4 I capoversi 1-3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.
5 L’osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale.
1 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).
4 Introdotta dal n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).
Capitolo 2: Procedura investigativa della polizia
Art. 306 Compiti della polizia
1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.
2 La polizia deve segnatamente:
a.
assicurare e valutare tracce e prove;
b.
individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato;
c.
se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.
3 Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.
Art. 307 Collaborazione con il pubblico ministero
1 La polizia informa senza indugio il pubblico ministero in merito a reati gravi nonché ad altri eventi rilevanti. I pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni possono emanare istruzioni dettagliate concernenti tale obbligo d’informazione.
2 Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia o avocare a sé il procedimento. Nei casi di cui al capoverso 1, il pubblico ministero procede personalmente, se possibile, ai primi interrogatori sostanziali.
3 La polizia annota di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti e le misure da essa adottate e, dopo la conclusione delle indagini, li trasmette immediatamente al pubblico ministero unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti nonché agli oggetti e ai valori patrimoniali messi al sicuro.
4 La polizia può prescindere dalla stesura di un rapporto se:
a.
non vi è manifestamente alcun motivo che il pubblico ministero intraprenda altri passi procedurali; e
b.
non sono stati presi provvedimenti coercitivi o non sono stati compiuti altri atti d’indagine formalizzati.
Capitolo 3: Istruzione da parte del pubblico ministero
Sezione 1: Compiti del pubblico ministero
Art. 308 Definizione e scopo dell’istruzione
1 Nell’ambito dell’istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
2 Se si prospetta la promozione dell’accusa o l’emanazione di un decreto d’accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell’imputato.
3 In caso di promozione dell’accusa, l’istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
Art. 309 Apertura dell’istruzione
1 Il pubblico ministero apre l’istruzione se:
a.
da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b.
dispone provvedimenti coercitivi;
c.
è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 capoverso 1.
2 Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
3 Il pubblico ministero apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
4 Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l’istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d’accusa.
Art. 310 Decreto di non luogo a procedere
1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.
gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.
vi sono impedimenti a procedere;
c.
si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’articolo 8.
2 Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento.
Sezione 2: Svolgimento dell’istruzione
Art. 311 Raccolta delle prove ed estensione dell’istruzione
1 Il pubblico ministero raccoglie personalmente le prove. La Confederazione e i Cantoni determinano in che misura egli possa delegare singoli atti istruttori ai suoi collaboratori.
2 Il pubblico ministero può estendere l’istruzione ad altre persone o ad altri reati. L’articolo 309 capoverso 3 è applicabile.
Art. 312 Conferimento di mandati alla polizia
1 Anche dopo l’apertura dell’istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
2 Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell’ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.
Art. 313 Raccolta delle prove in relazione ad azioni civili
1 Il pubblico ministero raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell’azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.
2 Il pubblico ministero può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell’accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell’azione civile.
Art. 314 Sospensione
1 Il pubblico ministero può sospendere l’istruzione in particolare se:
a.
l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b.
l’esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito;
c.
è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito;
d.
una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del reato.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3 Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4 Il pubblico ministero notifica la sospensione all’imputato, all’accusatore privato e alla vittima.
5 Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento.
Art. 315 Riattivazione
1 Il pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione.
2 La riattivazione non è impugnabile.
Sezione 3: Conciliazione
Art. 316
1 Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l’imputato a un’udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela.
2 Se entra in considerazione un’impunità a seguito di riparazione secondo l’articolo 53 CP1, il pubblico ministero convoca il danneggiato e l’imputato a un’udienza allo scopo di ottenere la riparazione.
3 L’avvenuta conciliazione è messa a verbale e l’accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento.
4 Se l’imputato non compare all’udienza di conciliazione di cui al capoverso 1 o 2 oppure l’udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l’istruzione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e le indennità.
1 RS 311.0
Sezione 4: Chiusura dell’istruzione
Art. 317 Interrogatorio finale
Se la procedura preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura dell’istruzione il pubblico ministero sottopone l’imputato a un interrogatorio finale, invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze.
Art. 318 Chiusura dell’istruzione
1 Se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d’accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
2 Il pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamente motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.
3 Le comunicazioni di cui al capoverso 1 e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.
Capitolo 4: Abbandono del procedimento e promozione dell’accusa
Sezione 1: Abbandono del procedimento
Art. 319 Motivi
1 Il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se:
a.
non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa;
b.
non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
c.
cause esimenti impediscono di promuovere l’accusa;
d.
non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
e.
una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale o alla punizione.
2 A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:
a.
l’interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e
b.
la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
Art. 320 Decreto di abbandono
1 La forma e il contenuto generale del decreto d’abbandono sono retti dagli articoli 80 e 81.
2 Con il decreto d’abbandono, il pubblico ministero revoca i provvedimenti coercitivi adottati. Può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.
3 Il decreto d’abbandono non si pronuncia in merito alle azioni civili. L’accusatore privato può proporle al foro civile non appena il decreto è passato in giudicato.
4 Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria.
Art. 321 Notificazione
1 Il pubblico ministero notifica il decreto d’abbandono:
a.
alle parti;
b.
alla vittima;
c.
agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto;
d.
alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo.
2 È fatta salva la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento.
3 Per altro sono applicabili per analogia gli articoli 84-88.
Art. 322 Approvazione e impugnazione
1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Art. 323 Riapertura
1 Il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che:
a.
chiamano in causa la responsabilità penale dell’imputato; e
b.
non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.
2 Il pubblico ministero notifica la riapertura del procedimento alle persone e alle autorità cui è stato notificato l’abbandono.
Sezione 2: Promozione dell’accusa
Art. 324 Principi
1 Il pubblico ministero promuove l’accusa dinanzi al giudice competente se, alla luce delle risultanze dell’istruzione, ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d’accusa.
2 La promozione dell’accusa non è impugnabile.
Art. 325 Contenuto dell’atto d’accusa
1 L’atto d’accusa indica:
a.
il luogo e la data;
b.
il pubblico ministero che sostiene l’accusa;
c.
il giudice cui è indirizzato;
d.
l’imputato e il suo difensore;
e.
il danneggiato;
f.
in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g.
le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2 Il pubblico ministero può presentare un atto d’accusa alternativo o, per il caso in cui l’atto d’accusa principale venga respinto, un atto d’accusa subordinato.
Art. 326 Altre indicazioni e richieste
1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall’atto d’accusa:
a.
la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b.
i provvedimenti coercitivi ordinati;
c.
gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d.
le spese d’istruzione sostenute;
e.
l’eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f.
le proposte di sanzione o l’annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g.
le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h.
la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2 Se non sostiene personalmente l’accusa, il pubblico ministero può allegare all’atto d’accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all’apprezzamento delle prove.
Art. 327 Notificazione dell’atto d’accusa
1 Il pubblico ministero notifica senza indugio l’atto d’accusa e l’eventuale rapporto finale:
a.
all’imputato, se il suo luogo di soggiorno è noto;
b.
all’accusatore privato;
c.
alla vittima;
d.
al giudice competente, unitamente agli atti e agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati.
2 Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto d’accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Titolo settimo: Procedura dibattimentale di primo grado
Capitolo 1: Pendenza della causa, preparazione del dibattimento e disposizioni generali sul dibattimento
Art. 328 Pendenza della causa
1 La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell’atto d’accusa.
2 Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
Art. 329 Esame dell’accusa; sospensione e abbandono del procedimento
1 Chi dirige il procedimento esamina se:
a.
l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.
i presupposti processuali sono adempiuti;
c.
vi sono impedimenti a procedere.
2 Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3 Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4 Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti. L’articolo 320 è applicabile per analogia.
5 L’abbandono riguardante soltanto singoli capi d’accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
Art. 330 Preparazione del dibattimento
1 Se si deve entrare nel merito dell’accusa, chi dirige il procedimento prende senza indugio le disposizioni necessarie per il dibattimento.
2 In caso di autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti.
3 Chi dirige il procedimento informa la vittima sui suoi diritti, sempre che non lo abbiano già fatto le autorità di perseguimento penale; l’articolo 305 è applicabile per analogia.
Art. 331 Indizione del dibattimento
1 Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento. Comunica alle parti in quale composizione si riunirà l’autorità giudicante e quali prove dovranno essere assunte.
2 Chi dirige il procedimento impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie; le rende attente alle spese e indennità che potrebbero derivare da istanze probatorie tardive.
3 Se respinge istanze probatorie, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. La reiezione di istanze probatorie non è impugnabile; le istanze respinte possono tuttavia essere riproposte in sede di dibattimento.
4 Chi dirige il procedimento fissa la data, l’ora e il luogo del dibattimento e cita a comparire le parti, nonché i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che devono essere interrogati.
5 Chi dirige il procedimento decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima dell’inizio del dibattimento.
Art. 332 Udienze preliminari
1 Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un’udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.
2 Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all’articolo 316.
3 Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell’autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l’opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.
Art. 333 Modifica e estensione dell’accusa ad altri reati
1 Se ritiene che i fatti descritti nell’atto d’accusa potrebbero realizzare un’altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l’opportunità di modificare l’accusa.
2 Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell’imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa.
3 L’accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4 Il giudice può fondare la sua sentenza su un’accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell’imputato e dell’accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
Art. 334 Rimessione della causa
1 Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, al più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria.
2 La decisione di rimessione della causa non è impugnabile.
Capitolo 2: Svolgimento del dibattimento
Sezione 1: Autorità giudicante e partecipanti al procedimento
Art. 335 Composizione dell’autorità giudicante
1 Durante l’intero dibattimento l’autorità giudicante si riunisce nella composizione prevista dalla legge e in presenza di un cancelliere.
2 Il dibattimento sospeso perché un membro dell’autorità giudicante non è più in grado di parteciparvi è ripreso dall’inizio, salvo che le parti vi rinuncino.
3 Chi dirige il procedimento può disporre che un membro supplente assista sin dall’inizio alle udienze per sostituire se del caso un membro dell’autorità giudicante.
4 Se il giudizio concerne reati contro l’integrità sessuale, la vittima può esigere che l’autorità giudicante sia composta di almeno una persona del suo stesso sesso. Dinanzi al giudice unico si può derogare alla presente disposizione se sono coinvolte vittime di entrambi i sessi.
Art. 336 Imputato, difesa d’ufficio e difesa obbligatoria
1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:
a.
il procedimento concerne crimini o delitti; o
b.
chi dirige il procedimento lo dispone.
2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.
3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.
4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.
Art. 337 Pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente.
2 Il pubblico ministero non è vincolato né dalla qualificazione giuridica formulata nell’atto d’accusa né dalle richieste ivi contenute.
3 Se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà, il pubblico ministero sostiene personalmente l’accusa al dibattimento.
4 Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento può obbligare il pubblico ministero a sostenere personalmente l’accusa anche in altri casi.
5 Se il pubblico ministero non compare personalmente pur essendovi tenuto, il dibattimento è rinviato.
Art. 338 Accusatore privato e terzi
1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l’accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.
2 Il terzo toccato da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.
3 Se non compare personalmente, l’accusatore privato o il terzo toccato da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.
Sezione 2: Inizio del dibattimento
Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali
1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell’autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2 In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a.
la validità dell’accusa;
b.
i presupposti processuali;
c.
gli impedimenti a procedere;
d.
gli atti di causa e le prove raccolte;
e.
la pubblicità del dibattimento;
f.
la suddivisione del dibattimento in due parti.
3 Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4 Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5 Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
Art. 340 Seguito del dibattimento
1 L’avvenuta trattazione delle questioni pregiudiziali ha come conseguenza che:
a.
il dibattimento deve essere portato a termine senza interruzioni inutili;
b.
l’accusa non può più essere ritirata né, fatto salvo l’articolo 333, modificata;
c.
le parti la cui presenza è obbligatoria possono abbandonare il luogo del dibattimento soltanto con il consenso del giudice; se una parte abbandona tale luogo senza il consenso del giudice, il dibattimento prosegue comunque.
2 Trattate le eventuali questioni pregiudiziali, chi dirige il procedimento comunica le conclusioni del pubblico ministero, salvo che le parti vi rinuncino.
Sezione 3: Procedura probatoria
Art. 341 Interrogatori
1 Chi dirige il procedimento o un membro dell’autorità giudicante da lui designato effettua gli interrogatori.
2 Gli altri membri dell’autorità giudicante e le parti possono far porre domande completive da chi dirige il procedimento o porle di persona previa sua autorizzazione.
3 All’inizio della procedura probatoria, chi dirige il procedimento interroga in modo dettagliato l’imputato riguardo alla sua persona, all’accusa e alle risultanze della procedura preliminare.
Art. 342 Suddivisione del dibattimento
1 Il giudice può, d’ufficio o ad istanza dell’imputato o del pubblico ministero, suddividere il dibattimento in due parti; in tal caso stabilisce se:
a.
nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e la colpevolezza e nella seconda le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un’assoluzione; o
b.
nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e nella seconda quella della colpevolezza e le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un’assoluzione.
2 La decisione concernente la suddivisione del dibattimento non è impugnabile.
3 In caso di suddivisione del dibattimento, la situazione personale dell’imputato può essere oggetto del dibattimento soltanto se il responso è di colpevolezza, eccetto che assuma rilevanza ai fini dell’esame degli elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, del reato.
4 Le decisioni concernenti i fatti e la colpevolezza sono comunicate dopo la loro deliberazione; sono tuttavia impugnabili soltanto con l’intera sentenza.
Art. 343 Assunzione delle prove
1 Il giudice procede all’assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
2 Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
3 Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente
Se intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell’atto d’accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi.
Art. 345 Chiusura della procedura probatoria
Prima di chiudere la procedura probatoria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie.
Sezione 4: Discussione e chiusura del contraddittorio
Art. 346 Discussione
1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell’ordine seguente:
a.
pubblico ministero;
b.
accusatore privato;
c.
terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69-73 CP1);
d.
imputato o suo difensore.
2 Le parti hanno diritto a una seconda arringa.
1 RS 311.0
Art. 347 Chiusura del contraddittorio
1 Concluse le arringhe, l’imputato ha diritto all’ultima parola.
2 In seguito, chi dirige il procedimento dichiara chiuso il contraddittorio.
Sezione 5: Sentenza
Art. 348 Deliberazione della sentenza
1 Chiuso il contraddittorio, il giudice delibera in camera di consiglio.
2 Il cancelliere partecipa alla deliberazione con voto consultivo.
Art. 349 Complementi di prova
Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento.
Art. 350 Carattere vincolante dell’accusa, elementi alla base della sentenza
1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
2 Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.
Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza
1 Se è in grado di decidere nel merito dell’accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze.
2 La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto.
3 Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 84.
Titolo ottavo: Procedure speciali
Capitolo 1: Procedura del decreto d’accusa, procedura penale in materia di contravvenzioni
Sezione 1: Procedura del decreto d’accusa
Art. 352 Presupposti
1 Se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d’accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
a.
una multa;
b.
una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
c.
un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore;
d.
una pena detentiva non superiore a sei mesi.
2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e-73 CP1.2
3 Le pene di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere cumulate sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei mesi. Il cumulo con la multa è sempre possibile.
1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 dic. 2013 sull’interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 353 Contenuto e notificazione del decreto d’accusa
1 Nel decreto d’accusa sono indicati:
a.
l’autorità che lo ha emesso;
b.
l’imputato;
c.
i fatti contestati all’imputato;
d.
le fattispecie penali realizzate;
e.
la sanzione;
f.
la revoca, motivata succintamente, dell’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;
g.
le conseguenze in materia di spese e indennità;
h.
gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;
i.
la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;
j.
il luogo e la data della stesura;
k.
il nome e la firma dell’estensore.
2 Se l’imputato le riconosce, le pretese civili dell’accusatore privato sono annotate nel decreto d’accusa. Le pretese non riconosciute sono rinviate al foro civile.
3 Il decreto d’accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione.
Art. 354 Opposizione
1 Il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a.
l’imputato;
b.
altri diretti interessati;
c.
il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
2 Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione va motivata.
3 Se non vi è valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato.
Art. 355 Procedura in caso di opposizione
1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima.
2 Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata.
3 Assunte le prove, il pubblico ministero decide se:
a.
confermare il decreto d’accusa;
b.
abbandonare il procedimento;
c.
emettere un nuovo decreto d’accusa;
d.
promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado.
Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado
1 Se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa.
2 Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione.
3 L’opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4 Se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata.
5 Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6 Se l’opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l’opponente chieda espressamente un’udienza.
7 Se contro più persone sono stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l’articolo 392.
Sezione 2: Procedura penale in materia di contravvenzioni
Art. 357
1 Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
2 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa.
3 Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l’autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.
4 Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l’autorità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.
Capitolo 2: Procedura abbreviata
Art. 358 Principi
1 Fintanto che non sia promossa l’accusa, l’imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
2 Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.
Art. 359 Apertura della procedura
1 Il pubblico ministero decide definitivamente sull’attuazione della procedura abbreviata. Non occorre che il relativo decreto sia motivato.
2 Nel comunicare alle parti che si procederà con rito abbreviato, il pubblico ministero impartisce all’accusatore privato un termine di dieci giorni per specificare le pretese civili e la pretesa d’indennizzo per le spese necessarie sostenute nel procedimento.
Art. 360 Atto d’accusa
1 Nell’atto d’accusa figurano:
a.
le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b.
l’entità della pena;
c.
le misure;
d.
le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e.
la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f.
la liquidazione delle pretese di diritto civile dell’accusatore privato;
g.
le conseguenze in materia di spese e indennità;
h.
l’avviso alle parti che l’accettazione dell’atto d’accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2 Il pubblico ministero comunica l’atto d’accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l’atto d’accusa. L’accettazione è irrevocabile.
3 Se, entro il termine, l’accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l’atto d’accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4 Se l’atto d’accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5 Se una parte non accetta l’atto d’accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
Art. 361 Dibattimento
1 Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
2 Nel dibattimento il tribunale interroga l’imputato e accerta se:
a.
l’imputato ammette i fatti su cui poggia l’accusa; e
b.
l’ammissione dell’imputato concorda con quanto risulta dagli atti di causa.
3 Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.
4 Non è svolta alcuna procedura probatoria.
Art. 362 Sentenza o decisione di diniego
1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a.
nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b.
l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c.
le sanzioni proposte sono adeguate.
2 Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell’atto d’accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3 Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4 Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5 In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
Capitolo 3: Procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive
Art. 363 Competenza
1 Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria.
2 Il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive.
3 La Confederazione e i Cantoni determinano le autorità competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice.
Art. 364 Procedura
1 Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva. Trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta.
2 Negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto.
3 Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini.
4 Il giudice offre alle persone e autorità interessate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni.
Art. 365 Decisione
1 Il giudice decide in base agli atti. Può anche disporre che si svolga un dibattimento.
2 Il giudice pronuncia la decisione per scritto e la motiva succintamente. Se si è svolto un dibattimento, la decisione è comunicata oralmente seduta stante.
Capitolo 4: Procedura contumaciale
Sezione 1: Presupposti e svolgimento
Art. 366 Presupposti
1 Se l’imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l’accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2 Se l’imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3 Qualora l’imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4 La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a.
nel procedimento in corso l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b.
la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato.
Art. 367 Svolgimento e decisione
1 Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
2 Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.
3 Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l’imputato non compaia personalmente in giudizio.
4 Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
Sezione 2: Nuovo giudizio
Art. 368 Istanza di nuovo giudizio
1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2 Nell’istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3 Il giudice respinge l’istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
Art. 369 Procedura
1 Se sono presumibilmente adempiute le condizioni per un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il giudice decide sull’istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova sentenza.
2 Le giurisdizioni di ricorso sospendono le procedure di ricorso avviate dalle altre parti.
3 In ogni caso prima del nuovo dibattimento, chi dirige il procedimento decide se concedere l’effetto sospensivo e in merito alla carcerazione di sicurezza.
4 Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane.
5 L’istanza di nuovo giudizio può essere ritirata sino alla chiusura delle udienze dibattimentali, con spese e indennità a carico dell’instante.
Art. 370 Nuova sentenza
1 Il giudice pronuncia una nuova sentenza. Questa può essere impugnata mediante i rimedi giuridici usuali.
2 Quando la nuova sentenza passa in giudicato, la sentenza contumaciale, i rimedi giuridici interposti e le decisioni già emesse nella procedura di ricorso decadono.
Art. 371 Rapporto con l’appello
1 Fintanto che il termine per l’appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell’articolo 368 capoverso 1.
2 Si entra nel merito dell’appello soltanto se l’istanza di nuovo giudizio è stata respinta.
Capitolo 5: Procedura indipendente in materia di misure
Sezione 1: Cauzione preventiva
Art. 372 Presupposti e competenza
1 Se la prestazione di una cauzione preventiva secondo l’articolo 66 CP1 non può essere ordinata nell’ambito del procedimento penale contro l’imputato, è avviata una procedura indipendente.
2 La prestazione di una cauzione preventiva non è ordinata qualora l’imputato sia incarcerato per pericolo di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita.
3 L’istanza di apertura di una procedura indipendente va presentata al pubblico ministero del luogo in cui la minaccia è stata proferita o in cui è stata espressa l’intenzione di recidiva.
1 RS 311.0
Art. 373 Procedura
1 Il pubblico ministero interroga le persone coinvolte e trasmette in seguito gli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi ordina le misure di cui all’articolo 66 CP1. Se è disposta la carcerazione l’interessato può interporre reclamo presso la giurisdizione di reclamo.
2 Il minacciato dispone degli stessi diritti dell’accusatore privato. In casi motivati, può essere obbligato a prestare una cauzione per le spese procedurali e le indennità.
3 Chi ha proferito la minaccia dispone dei diritti spettanti all’imputato.
4 Se la cauzione è devoluta allo Stato secondo l’articolo 66 capoverso 3 CP, se ne dispone conformemente all’articolo 240.
5 Se una persona costituisce una minaccia di pericolo immediato, il pubblico ministero può disporne la carcerazione provvisoria o adottare altre misure protettive. Il pubblico ministero la deferisce senza indugio al competente giudice dei provvedimenti coercitivi; questi decide sulla carcerazione.
1 RS 311.0
Sezione 2: Procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci
Art. 374 Presupposti e procedura
1 Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP1 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.2
2 In considerazione dello stato di salute dell’imputato o ai fini della protezione della sua personalità, il tribunale di primo grado può:
a.
tenere udienza in assenza dell’imputato;
b.
disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse.
3 Il tribunale di primo grado offre all’accusatore privato l’opportunità di esprimersi sulle sue pretese civili e sulla proposta del pubblico ministero.
4 Per altro, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 13 dic. 2013 sull’interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 375 Decisione
1 Il giudice dispone la misura proposta o altre misure se ritiene che la reità e l’incapacità penale siano provate e che la misura sia necessaria. Nel contempo, decide sulle pretese civili.
2 La decisione sulla misura e quella sulle pretese civili sono emesse mediante sentenza.
3 Se ritiene che l’imputato sia imputabile, oppure responsabile dei reati commessi in stato di incapacità penale, il giudice respinge la proposta del pubblico ministero. Quando questa decisione passa in giudicato, la procedura preliminare contro l’imputato riprende.
Sezione 3: Procedura indipendente di confisca
Art. 376 Presupposti
Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
Art. 377 Procedura
1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell’ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2 Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l’opportunità di pronunciarsi.
3 Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l’abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4 La procedura d’opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.
Art. 378 Assegnamenti al danneggiato
Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d’assegnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L’articolo 267 capoversi 3-6 è applicabile per analogia.
Titolo nono: Mezzi di ricorso
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 379 Norme applicabili
Se il presente titolo non prevede norme specifiche in merito, la procedura di ricorso è retta per analogia dalle disposizioni generali del presente Codice.
Art. 380 Decisioni definitive o non impugnabili
Contro le decisioni che il presente Codice dichiara definitive o non impugnabili non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice.
Art. 381 Legittimazione del pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato.
2 Se prevedono un pubblico ministero generale e un pubblico ministero superiore, la Confederazione o i Cantoni determinano quale dei due è legittimato a ricorrere.
3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità legittimate a ricorrere nell’ambito della procedura penale in materia di contravvenzioni.
4 Il pubblico ministero della Confederazione può interporre ricorso contro le decisioni cantonali se:
a.
il diritto federale prevede che la decisione debba essergli comunicata o essere comunicata a un’altra autorità federale;
b.
ha delegato alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa penale.
Art. 382 Legittimazione delle altre parti
1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
2 L’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3 Alla morte dell’imputato, del condannato o dell’accusatore privato, i congiunti giusta l’articolo 110 capoverso 1 CP1 sono legittimati, nell’ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
1 RS 311.0
Art. 383 Cauzione
1 Chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all’accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine. È fatto salvo l’articolo 136.
2 Se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.
Art. 384 Decorrenza del termine
Il termine di ricorso decorre da:
a.
la consegna o la notificazione del dispositivo scritto, per le sentenze;
b.
la notificazione della decisione, per le altre decisioni;
c.
il giorno in cui si è venuti a conoscenza dell’atto procedurale contestato, se non è stato comunicato per scritto.
Art. 385 Motivazione e forma
1 Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l’autorità che lo interpone indica con precisione:
a.
i punti della decisione che intende impugnare;
b.
i motivi a sostegno di una diversa decisione;
c.
i mezzi di prova che invoca.
2 Se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l’atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.
3 L’errata designazione di un ricorso non ne inficia la validità.
Art. 386 Rinuncia e ritiro
1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all’autorità che ha emanato la decisione.
2 Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:
a.
entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
b.
entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.
3 La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l’interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un’autorità.
Art. 387 Effetto sospensivo
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.
Art. 388 Provvedimenti cautelari e ordinatori
Chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso adotta gli indispensabili e indifferibili provvedimenti cautelari e ordinatori. Può segnatamente:
a.
incaricare il pubblico ministero di raccogliere le prove la cui acquisizione è indifferibile;
b.
ordinare la carcerazione;
c.
designare un difensore d’ufficio.
Art. 389 Complementi di prova
1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado.
2 Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se:
a.
sono state violate norme in materia di prova;
b.
sono state incomplete;
c.
i relativi atti appaiono inattendibili.
3 D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari.
Art. 390 Procedura scritta
1 Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.
2 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l’atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni.
3 Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti.
4 La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.
5 Ad istanza di parte o d’ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un’udienza.
Art. 391 Decisione
1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
a.
dalle motivazioni delle parti;
b.
dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
2 La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
3 Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall’accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.
Art. 392 Estensione degli effetti dell’accoglimento di un ricorso
1 Nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se:
a.
la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti; e
b.
i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte.
2 Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l’accusatore privato.
Capitolo 2: Reclamo
Art. 393 Ammissibilità e motivi
1 Il reclamo può essere interposto contro:
a.
le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b.
i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c.
le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2 Mediante il reclamo si possono censurare:
a.
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c.
l’inadeguatezza.
Art. 394 Inammissibilità
Il reclamo è inammissibile:
a.
se è proponibile l’appello;
b.
contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado.
Art. 395 Giurisdizione di reclamo collegiale
Se la giurisdizione di reclamo è un collegio, chi dirige il procedimento decide quale giudice unico sui reclami concernenti:
a.
esclusivamente contravvenzioni;
b.
le conseguenze economiche accessorie di una decisione, purché il valore litigioso non ecceda 5000 franchi.
Art. 396 Forma e termine
1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2 I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
Art. 397 Procedura e decisione
1 Il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura scritta.
2 Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3 Se accoglie il reclamo contro un decreto d’abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all’autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4 Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
Capitolo 3: Appello
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 398 Ammissibilità e motivi
1 L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
2 Il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati.
3 Mediante l’appello si possono censurare:
a.
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c.
l’inadeguatezza.
4 Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
5 Se l’appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro.
Art. 399 Annuncio e dichiarazione d’appello
1 L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2 Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d’appello.
3 La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a.
se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti;
b.
in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c.
le sue istanze probatorie.
4 Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d’appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l’appello:
a.
la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b.
la commisurazione della pena;
c.
le misure ordinate;
d.
la pretesa civile o singole pretese civili;
e.
le conseguenze accessorie della sentenza;
f.
le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g.
le decisioni giudiziarie successive.
Art. 400 Esame preliminare
1 Se dalla dichiarazione d’appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento in sede di appello invita l’appellante a precisare la dichiarazione entro un termine determinato.
2 Chi dirige il procedimento trasmette senza indugio alle altre parti una copia della dichiarazione d’appello.
3 Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d’appello, le altre parti possono per scritto:
a.
chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev’essere motivata;
b.
interporre appello incidentale.
Art. 401 Appello incidentale
1 L’appello incidentale è retto per analogia dall’articolo 399 capoversi 3 e 4.
2 L’appello incidentale non è limitato dalla portata dell’appello principale, eccetto che questo si riferisca esclusivamente agli aspetti civili della sentenza.
3 L’appello incidentale decade se l’appello principale è ritirato o si decide di non entrare nel merito.
Art. 402 Effetti dell’appello
L’appello ha effetto sospensivo riguardo ai punti impugnati della sentenza.
Sezione 2: Procedura
Art. 403 Entrata nel merito
1 Il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
a.
l’annuncio o la dichiarazione d’appello è tardiva o inammissibile;
b.
l’appello è inammissibile giusta l’articolo 398;
c.
non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.
2 Il tribunale d’appello offre alle parti l’opportunità di pronunciarsi.
3 Se non entra nel merito dell’appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.
4 In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell’ulteriore procedura d’appello.
Art. 404 Estensione dell’esame
1 Il tribunale d’appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati.
2 Può esaminare a favore dell’imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique.
Art. 405 Procedura orale
1 La procedura orale d’appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.
2 Se l’imputato o l’accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.
3 Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento:
a.
nei casi di cui all’articolo 337 capoversi 3 e 4;
b.
se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale.
4 Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente.
Art. 406 Procedura scritta
1 Il tribunale d’appello può trattare l’appello in procedura scritta se:
a.
occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche;
b.
sono impugnati soltanto i punti della sentenza relativi agli aspetti civili;
c.
la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni e nell’appello non si chiede una condanna per un crimine o un delitto;
d.
sono impugnate soltanto le conseguenze in materia di spese, di indennità e di riparazione del torto morale;
e.
sono impugnate soltanto misure ai sensi degli articoli 66-73 CP1.
2 Con il consenso delle parti, chi dirige il procedimento può inoltre ordinare una procedura scritta se:
a.
la presenza dell’imputato non è necessaria;
b.
l’appello è stato interposto contro la sentenza di un giudice unico.
3 Chi dirige il procedimento impartisce all’appellante un termine per la presentazione di una motivazione scritta.
4 Il seguito della procedura è retto dall’articolo 390 capoversi 2-4.
1 RS 311.0
Art. 407 Contumacia e mancata presentazione della memoria
1 L’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato se l’appellante:
a.
ingiustificatamente non compare all’udienza, né vi si fa rappresentare;
b.
non presenta una memoria scritta; o
c.
non può essere citato.
2 Se il pubblico ministero o l’accusatore privato ha interposto appello contro i punti della sentenza relativi alla colpevolezza o alla pena e l’imputato ingiustificatamente non compare all’udienza, si procede in contumacia.
3 Se l’accusatore privato ha limitato l’appello agli aspetti civili e l’imputato ingiustificatamente non compare all’udienza, il tribunale d’appello statuisce sulla base delle risultanze del dibattimento di primo grado e degli altri atti.
Sezione 3: Decisione sull’appello
Art. 408 Nuova sentenza
Se entra nel merito dell’appello, il tribunale d’appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado.
Art. 409 Annullamento e rinvio
1 Se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza.
2 Il tribunale d’appello stabilisce quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare.
3 Il tribunale di primo grado è vincolato dalle opinioni giuridiche sostenute dal tribunale d’appello nella decisione di rinvio e dalle istruzioni di cui al capoverso 2.
Capitolo 4: Revisione
Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione
1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
a.
sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
b.
la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
c.
nell’ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull’esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l’imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.
2 La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
a.
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati;
b.
un’indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c.
la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
3 La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.
4 La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
1 RS 0.101
Art. 411 Forma e termine
1 Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d’appello. L’istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.
2 Le istanze di cui all’articolo 410 capoversi 1 lettera b e 2 vanno presentate entro 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.
Art. 412 Esame preliminare ed entrata nel merito
1 Il tribunale d’appello esamina preliminarmente in procedura scritta l’istanza di revisione.
2 Il tribunale non entra nel merito se l’istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.
3 Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.
4 Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l’articolo 388.
Art. 413 Decisione
1 Se ritiene che non sussistano i motivi di revisione addotti, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione e revoca gli eventuali provvedimenti cautelari.
2 Se ritiene fondati i motivi di revisione addotti, il tribunale annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e:
a.
rinvia la causa all’autorità da esso designata, per nuovo esame e giudizio; o
b.
emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti.
3 Se dispone il rinvio, il tribunale d’appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullano il giudicato e l’esecutività della decisione impugnata e a quale fase vada riaperto il procedimento.
4 Se sono adempiute le relative condizioni, il tribunale d’appello può provvisoriamente porre o mantenere in carcere di sicurezza l’imputato.
Art. 414 Nuovo procedimento
1 Se il tribunale d’appello rinvia la causa al pubblico ministero, questi decide se promuovere una nuova accusa, emanare un decreto d’accusa o abbandonare il procedimento.
2 Se la causa è rinviata a un’autorità giudicante, questa procede ai necessari complementi di prova e pronuncia una nuova sentenza a seguito di un dibattimento.
Art. 415 Effetti della nuova decisione
1 Se la nuova decisione è di condanna a una pena più severa, le pene già espiate dall’imputato vengono computate.
2 Se è pronunciata l’assoluzione, inflitta una pena più mite o abbandonato il procedimento, all’imputato è rimborsata la parte non dovuta delle multe o pene pecuniarie già pagate. Le pretese dell’imputato di indennizzo o di riparazione del torto morale sono rette dall’articolo 436 capoverso 4.
3 Se l’assoluzione si sostituisce a una condanna, l’imputato o, se questi è deceduto, i suoi congiunti possono chiedere la pubblicazione della nuova decisione.
Titolo decimo: Spese procedurali, indennità e riparazione del torto morale
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 416 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le procedure previste dal presente Codice.
Art. 417 Onere delle spese derivanti da atti procedurali viziati
In caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, l’autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall’esito del procedimento.
Art. 418 Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi
1 Se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le spese sono ripartite proporzionalmente tra di loro.
2 L’autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento delle spese rispondano in solido delle spese da esse causate congiuntamente.
3 L’autorità penale può obbligare terzi ad assumere le spese solidalmente con l’imputato conformemente ai principi civilistici in materia di responsabilità.
Art. 419 Onere delle spese per persone non imputabili
Se il procedimento è stato abbandonato a causa dell’incapacità penale dell’imputato o questi è stato prosciolto per tale motivo, le spese possono essergli addossate se, tenuto conto di tutte le circostanze, ciò risulta conforme all’equità.
Art. 420 Regresso
Per le spese sostenute, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave:
a.
hanno provocato l’apertura del procedimento;
b.
hanno ostacolato notevolmente il procedimento;
c.
hanno provocato una decisione annullata in procedura di revisione.
Art. 421 Decisione sulle spese
1 Nella decisione finale, l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese.
2 Essa può determinarle previamente nell’ambito di:
a.
decisioni incidentali;
b.
decisioni di abbandono parziale del procedimento;
c.
decisioni su ricorsi interposti contro decisioni incidentali e di abbandono.
Capitolo 2: Spese procedurali
Art. 422 Definizione
1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
2 Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:
a.
la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio;
b.
le traduzioni;
c.
le perizie;
d.
la cooperazione di altre autorità;
e.
la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.
Art. 423 Principi
1 Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice.
2 e 3 …1
1 Abrogati dal n. II 7 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
Art. 424 Calcolo ed emolumenti
1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
2 Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
Art. 425 Sospensione e condono
L’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
Art. 426 Spese a carico dell’imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure
1 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4.
2 In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3 L’imputato non sostiene le spese procedurali:
a.
causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b.
derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera.
4 L’imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell’accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5 Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
Art. 427 Spese a carico dell’accusatore privato e del querelante
1 All’accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:
a.
il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto;
b.
l’accusatore privato ritira l’azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;
c.
l’azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.
2 In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all’accusatore privato se:
a.
il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto; e
b.
l’imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l’articolo 426 capoverso 2.
3 Se il querelante ritira la querela nell’ambito di una conciliazione esperita dal pubblico ministero, le spese procedurali sono di norma a carico della Confederazione o del Cantone.
4 L’accordo tra il querelante e l’imputato in merito all’assunzione delle spese in caso di ritiro della querela necessita dell’approvazione dell’autorità che dispone l’abbandono. Esso non deve danneggiare la Confederazione o il Cantone.
Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso
1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2 Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a.
i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell’ambito della procedura di ricorso; o
b.
la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3 Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4 Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5 Se l’istanza di revisione è accolta, l’autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
Capitolo 3: Indennizzo e riparazione del torto morale
Sezione 1: Imputato
Art. 429 Pretese
1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
a.
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b.
un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c.
una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2 L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle.
Art. 430 Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale
1 L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:
a.
l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
b.
l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o
c.
le spese dell’imputato sono di esigua entità.
2 Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 capoverso 2.
Art. 431 Provvedimenti coercitivi ingiustificati
1 Se nei confronti dell’imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l’autorità penale gli riconosce un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate.
2 In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.
3 Il diritto di cui al capoverso 2 decade se l’imputato:
a.
è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta;
b.
è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta.
Art. 432 Pretese nei confronti dell’accusatore privato e del querelante
1 Se prevale nella causa, l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.
2 Se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Sezione 2: Accusatore privato e terzi
Art. 433 Accusatore privato
1 L’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a.
l’accusatore privato vince la causa; o
b.
l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’articolo 426 capoverso 2.
2 L’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza.
Art. 434 Terzi
1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
2 La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.
Sezione 3: Disposizioni particolari
Art. 435 Prescrizione
Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione o del Cantone si prescrivono in dieci anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.
Art. 436 Indennizzo e riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso
1 Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429-434.
2 Se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l’imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.
3 Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione secondo l’articolo 409, le parti hanno diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di ricorso e in relazione con la parte annullata del procedimento di primo grado.
4 L’imputato assolto o punito meno severamente a seguito di una revisione ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di revisione. Ha inoltre diritto a una riparazione del torto morale e a un’indennità per la privazione della libertà ingiustamente subita, eccetto che la stessa possa essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.
Titolo undicesimo: Giudicato ed esecuzione delle decisioni penali
Capitolo 1: Giudicato
Art. 437 Passaggio in giudicato
1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se:
a.
il termine di ricorso è trascorso inutilizzato;
b.
l’avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira;
c.
la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge.
2 Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata.
3 Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato allorché sono prese.
Art. 438 Accertamento del giudicato
1 L’autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.
2 Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.
3 Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l’autorità che ha emanato la decisione.
4 La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali
Art. 439 Esecuzione delle pene e delle misure
1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP1.
2 L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.
3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
a.
in caso di pericolo di fuga;
b.
se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o
c.
se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.
4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.
1 RS 311.0
Art. 440 Carcerazione di sicurezza
1 Nei casi urgenti l’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura.
2 Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:
a.
al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire;
b.
al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa.
3 Il giudice decide definitivamente se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura.
Art. 441 Prescrizione della pena
1 Le pene cadute in prescrizione non possono essere eseguite.
2 L’autorità d’esecuzione esamina d’ufficio se la pena è caduta in prescrizione.
3 Contro l’incombente esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione il condannato può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo del Cantone d’esecuzione. Questa decide anche riguardo all’effetto sospensivo del reclamo.
4 Se ha scontato una sanzione privativa della libertà caduta in prescrizione, il condannato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale in applicazione analogica dell’articolo 431.
Art. 442 Esecuzione delle decisioni concernenti le spese procedurali e le altre prestazioni finanziarie
1 Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell’ambito del procedimento penale sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 18891 sull’esecuzione e sul fallimento.
2 Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L’interesse moratorio è del 5 per cento.
3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate della riscossione delle prestazioni finanziarie.
4 Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.
1 RS 281.1
Art. 443 Esecuzione delle sentenze penali quanto agli aspetti civili
Nella misura in cui concernono pretese civili, le sentenze sono eseguite conformemente alla procedura civile vigente nel luogo dell’esecuzione e alla legge federale dell’11 aprile 18891 sull’esecuzione e sul fallimento.
1 RS 281.1
Art. 444 Pubblicazioni ufficiali
La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate delle pubblicazioni ufficiali.
Titolo dodicesimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione
Art. 445
Il Consiglio federale e, per quanto ne abbiano la competenza, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione del presente Codice.
Capitolo 2: Adeguamento della legislazione
Art. 446 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.
2 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con il presente Codice, non sono state modificate formalmente dallo stesso.
Art. 447 Disposizioni di coordinamento
Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con la presente legge è regolato nell’allegato 2.
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Sezione 1: Disposizioni procedurali generali
Art. 448 Diritto applicabile
1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità.
Art. 449 Competenza
1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
2 I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali sono decisi dal Tribunale penale federale.
Sezione 2: Procedura dibattimentale di primo grado e procedure speciali
Art. 450 Procedura dibattimentale di primo grado
Se già aperto prima dell’entrata in vigore del presente Codice, il dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice di primo grado.
Art. 451 Decisioni giudiziarie indipendenti successive
Dopo l’entrata in vigore del presente Codice, le decisioni giudiziarie indipendenti successive sono pronunciate dall’autorità penale che sarebbe stata competente per la sentenza di primo grado in virtù del presente Codice.
Art. 452 Procedura contumaciale
1 Se pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giudizio a seguito di una sentenza contumaciale sono giudicate secondo il diritto anteriore.
2 Se presentate dopo l’entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giudizio a seguito di una sentenza contumaciale pronunciata secondo il diritto anteriore sono giudicate secondo il diritto più favorevole all’instante.
3 Il nuovo giudizio è retto dal nuovo diritto. Esso compete al giudice che sarebbe stato competente per la sentenza contumaciale in virtù del presente Codice.
Sezione 3: Procedura di ricorso
Art. 453 Decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice
1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2 Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all’autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
Art. 454 Decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del presente Codice
1 Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del presente Codice si applica il nuovo diritto.
2 Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado di autorità giudiziarie superiori emanate secondo il diritto anteriore dopo l’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto anteriore.
Sezione 4: Opposizione contro i decreti d’accusa; procedimenti su azione penale privata
Art. 455 Opposizione contro i decreti d’accusa
All’opposizione contro i decreti d’accusa si applica per analogia l’articolo 453.
Art. 456 Procedimenti su azione penale privata
Sino alla chiusura del procedimento di primo grado, i procedimenti su azione penale privata secondo il diritto cantonale anteriore pendenti dinanzi a un giudice di primo grado al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice.
Sezione 5:5Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012
Art. 456a
Nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli interrogatori svolti dall’entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.
Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 457
1 Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Allegato 1
(art. 446 cpv. 1)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
Sono abrogate:
1.
la legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale;
2.
la legge federale del 20 giugno 20032 sull’inchiesta mascherata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
…3
1 [CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3]
2 [RU 2004 1409, 2006 2197 all. n. 29 5437 art. 2 n. 2, 2007 5437 all. n. II 6]
3 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 1881.
Stato 1° luglio 2016
Allegato 2
(art. 447)
Disposizioni di coordinamento con altri nuovi atti normativi
1. Coordinamento dell’art. 305 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura penale con la nuova legge concernente l’aiuto alle vittime di reati1
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 23 marzo 20072 concernente l’aiuto alle vittime di reati (nuova LAV) o il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007(CPP), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 305 capoverso 2 lettera b del presente Codice avrà il seguente tenore:
…
2. Coordinamento del n. 9 dell’allegato 1 CPP con la nuova LAV
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LAV o il CPP, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 9 dell’allegato 1 CPP diverrà privo d’oggetto e la nuova LAV risulterà modificata conformemente al numero 10 dell’allegato 1 CPP.
3. Coordinamento della procedura penale militare (allegato 1 n. 12 CPP) con la nuova LAV
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LAV o il CPP, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 84a, 104 capoverso 3 e 118 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 19793 nel tenore del numero 12 dell’allegato 1 CPP risulteranno modificate come segue:
…
1 La nuova LAV è entrata in vigore il 1° gen. 2009.
2 RS 312.5
3 RS 322.0
Stato 1° luglio 2016
Indice
Campo d’applicazione Art. 1
Amministrazione della giustizia penale Art. 2
Rispetto della dignità umana e correttezza Art. 3
Indipendenza Art. 4
Imperativo di celerità Art. 5
Principio della verità materiale Art. 6
Obbligo di procedere Art. 7
Rinuncia al procedimento penale Art. 8
Principio accusatorio Art. 9
Presunzione d’innocenza e valutazione delle prove Art. 10
Divieto di un secondo procedimento Art. 11
Autorità di perseguimento penale Art. 12
Autorità giudicanti Art. 13
Designazione e organizzazione delle autorità penali Art. 14
Polizia Art. 15
Pubblico ministero Art. 16
Autorità penali delle contravvenzioni Art. 17
Giudice dei provvedimenti coercitivi Art. 18
Tribunale di primo grado Art. 19
Giurisdizione di reclamo Art. 20
Tribunale d’appello Art. 21
Giurisdizione cantonale Art. 22
Giurisdizione federale in generale Art. 23
Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica Art. 24
Delega ai Cantoni Art. 25
Competenza plurima Art. 26
Competenza per le prime indagini Art. 27
Conflitti Art. 28
Principio dell’unità della procedura Art. 29
Eccezioni Art. 30
Foro del luogo del reato Art. 31
Foro in caso di reati commessi all’estero o di incertezza circa il luogo del reato Art. 32
Foro in caso di concorso di più persone Art. 33
Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi Art. 34
Foro in caso di reati commessi mediante i mass media Art. 35
Foro in caso di reati nell’esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese Art. 36
Foro in caso di confisca indipendente Art. 37
Determinazione di un foro derogatorio Art. 38
Esame della competenza e intesa Art. 39
Conflitti in materia di foro Art. 40
Contestazione del foro ad opera delle parti Art. 41
Disposizioni comuni Art. 42
Campo d’applicazione e definizione Art. 43
Obbligo di prestare assistenza giudiziaria Art. 44
Appoggio logistico e sicurezza Art. 45
Rapporti diretti tra autorità Art. 46
Spese Art. 47
Conflitti Art. 48
Principi Art. 49
Domanda di provvedimenti coercitivi Art. 50
Diritto di partecipare agli atti procedurali Art. 51
Principi Art. 52
Impiego della polizia Art. 53
Applicabilità del presente Codice Art. 54
Competenza Art. 55
Motivi di ricusazione Art. 56
Obbligo di comunicazione Art. 57
Domanda di ricusazione Art. 58
Decisione Art. 59
Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione Art. 60
Competenza Art. 61
Compiti generali Art. 62
Polizia delle udienze Art. 63
Sanzioni disciplinari Art. 64
Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice Art. 65
Oralità Art. 66
Lingue del procedimento Art. 67
Traduzioni Art. 68
Principi Art. 69
Restrizioni e porte chiuse Art. 70
Riprese audiovisive Art. 71
Cronaca giudiziaria Art. 72
Obbligo del segreto Art. 73
Informazione del pubblico Art. 74
Comunicazioni ad altre autorità Art. 75
Disposizioni generali Art. 76
Verbali del procedimento Art. 77
Verbali d’interrogatorio Art. 78
Rettifica Art. 79
Forma Art. 80
Contenuto delle decisioni finali Art. 81
Limitazioni dell’obbligo di motivazione Art. 82
Interpretazione e rettifica delle decisioni Art. 83
Comunicazione delle decisioni Art. 84
Forma delle comunicazioni e della notificazione Art. 85
Notificazione per via elettronica Art. 86
Recapito Art. 87
Pubblicazione Art. 88
Disposizioni generali Art. 89
Decorrenza e computo dei termini Art. 90
Osservanza dei termini Art. 91
Proroga di termini e differimento di udienze Art. 92
Inosservanza Art. 93
Restituzione Art. 94
Raccolta di dati personali Art. 95
Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti Art. 96
Diritti d’informazione durante la pendenza del procedimento Art. 97
Rettifica di dati Art. 98
Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento Art. 99
Gestione degli atti Art. 100
Esame degli atti di un procedimento pendente Art. 101
Procedura in caso di domanda d’esame degli atti Art. 102
Conservazione degli atti Art. 103
Parti Art. 104
Altri partecipanti al procedimento Art. 105
Capacità processuale Art. 106
Diritto di essere sentiti Art. 107
Restrizioni del diritto di essere sentiti Art. 108
Memorie e istanze Art. 109
Forma Art. 110
Definizione Art. 111
Procedimento penale contro imprese Art. 112
Posizione giuridica Art. 113
Capacità dibattimentale Art. 114
Art. 115
Definizioni Art. 116
Posizione giuridica Art. 117
Definizione e presupposti Art. 118
Forma e contenuto della dichiarazione Art. 119
Rinuncia e ritiro Art. 120
Aventi causa Art. 121
Disposizioni generali Art. 122
Quantificazione e motivazione Art. 123
Competenza e procedura Art. 124
Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato Art. 125
Decisione Art. 126
Art. 127
Posizione giuridica Art. 128
Difensore di fiducia Art. 129
Difesa obbligatoria Art. 130
Garanzia della difesa obbligatoria Art. 131
Difensore d’ufficio Art. 132
Designazione del difensore d’ufficio Art. 133
Revoca e sostituzione del difensore d’ufficio Art. 134
Retribuzione del difensore d’ufficio Art. 135
Presupposti Art. 136
Designazione, revoca e sostituzione Art. 137
Retribuzione e onere delle spese Art. 138
Principi Art. 139
Metodi probatori vietati Art. 140
Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente Art. 141
Autorità penali competenti Art. 142
Svolgimento dell’interrogatorio Art. 143
Interrogatorio per videoconferenza Art. 144
Rapporti scritti Art. 145
Interrogatorio di più persone e confronti Art. 146
In generale Art. 147
Nella procedura di assistenza giudiziaria Art. 148
In generale Art. 149
Garanzia dell’anonimato Art. 150
Misure per la protezione di agenti infiltrati Art. 151
Misure generali per la protezione delle vittime Art. 152
Misure speciali per la protezione delle vittime di reati contro l’integrità sessuale Art. 153
Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni Art. 154
Misure per la protezione di persone affette da turba psichica Art. 155
Misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento Art. 156
Principio Art. 157
Informazioni nel primo interrogatorio Art. 158
Interrogatori di polizia nella procedura investigativa Art. 159
Interrogatorio di un imputato reo confesso Art. 160
Esame della situazione personale nella procedura preliminare Art. 161
Definizione Art. 162
Capacità e obbligo di testimoniare Art. 163
Accertamenti riguardo ai testimoni Art. 164
Obbligo del testimone di serbare il segreto Art. 165
Interrogatorio del danneggiato Art. 166
Indennità Art. 167
Per legami personali Art. 168
Per protezione di se stesso o di persone vicine Art. 169
Per segreto d’ufficio Art. 170
Per segreto professionale Art. 171
Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale Art. 172
Per altri obblighi di segreto Art. 173
Decisione sull’opponibilità della facoltà di non deporre Art. 174
Esercizio della facoltà di non deporre Art. 175
Rifiuto non lecito di deporre Art. 176
Art. 177
Definizione Art. 178
Persone informate sui fatti negli interrogatori di polizia Art. 179
Posizione giuridica Art. 180
Interrogatorio Art. 181
Presupposti per far capo a un perito Art. 182
Requisiti del perito Art. 183
Nomina e mandato Art. 184
Elaborazione della perizia Art. 185
Ricovero per perizia Art. 186
Forma della perizia Art. 187
Parere delle parti Art. 188
Perizie da completare e migliorare Art. 189
Indennità Art. 190
Inadempienza Art. 191
Reperti probatori Art. 192
Ispezione oculare Art. 193
Acquisizione di altri atti Art. 194
Richiesta di rapporti e informazioni Art. 195
Definizione Art. 196
Principi Art. 197
Competenza Art. 198
Intimazione Art. 199
Uso della forza Art. 200
Forma e contenuto Art. 201
Termini Art. 202
Deroghe Art. 203
Salvacondotto Art. 204
Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione Art. 205
Citazioni da parte della polizia Art. 206
Presupposti e competenze Art. 207
Forma del mandato di accompagnamento Art. 208
Procedura Art. 209
Principi Art. 210
Collaborazione della popolazione Art. 211
Principi Art. 212
Accesso a spazi non accessibili al pubblico Art. 213
Avviso Art. 214
Fermo di polizia Art. 215
Inseguimento Art. 216
Ad opera della polizia Art. 217
Ad opera di privati Art. 218
Procedura della polizia Art. 219
Definizioni Art. 220
Presupposti Art. 221
Rimedi giuridici Art. 222
Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione Art. 223
Procedura dinanzi al pubblico ministero Art. 224
Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi Art. 225
Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi Art. 226
Domanda di proroga della carcerazione Art. 227
Domanda di scarcerazione Art. 228
Decisione Art. 229
Scarcerazione nel procedimento di primo grado Art. 230
Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado Art. 231
Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello Art. 232
Domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello Art. 233
Stabilimento carcerario Art. 234
Esecuzione della carcerazione Art. 235
Esecuzione anticipata di pene e misure Art. 236
Disposizioni generali Art. 237
Cauzione Art. 238
Svincolo della cauzione Art. 239
Devoluzione della cauzione Art. 240
Mandato Art. 241
Esecuzione Art. 242
Reperti casuali Art. 243
Principio Art. 244
Esecuzione Art. 245
Principio Art. 246
Esecuzione Art. 247
Apposizione di sigilli Art. 248
Principio Art. 249
Esecuzione Art. 250
Principio Art. 251
Esecuzione Art. 252
Decessi dovuti a cause sospette o ignote Art. 253
Esumazione Art. 254
Condizioni in generale Art. 255
Indagini a tappeto Art. 256
Prelievi effettuati su condannati Art. 257
Esecuzione dei prelievi di campioni Art. 258
Applicabilità della legge sui profili del DNA Art. 259
Rilevamenti segnaletici Art. 260
Conservazione e impiego di documenti segnaletici Art. 261
Campioni grafologici e vocali Art. 262
Principio Art. 263
Limitazioni Art. 264
Obbligo di consegna Art. 265
Esecuzione Art. 266
Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati Art. 267
Sequestro a copertura delle spese Art. 268
Condizioni Art. 269
Oggetto della sorveglianza Art. 270
Salvaguardia del segreto professionale Art. 271
Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima Art. 272
Dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, identificazione degli utenti Art. 273
Procedura di approvazione Art. 274
Fine della sorveglianza Art. 275
Risultati non utilizzati Art. 276
Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata Art. 277
Reperti casuali Art. 278
Comunicazione Art. 279
Scopo dell’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza Art. 280
Condizioni ed esecuzione Art. 281
Condizioni Art. 282
Comunicazione Art. 283
Principio Art. 284
Esecuzione Art. 285
Definizione Art. 285a
Condizioni Art. 286
Requisiti degli agenti infiltrati Art. 287
Identità fittizia e garanzia dell’anonimato Art. 288
Procedura di approvazione Art. 289
Istruzioni prima dell’intervento Art. 290
Persona di contatto Art. 291
Obblighi dell’agente infiltrato Art. 292
Limiti dell’intervento Art. 293
Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti Art. 294
Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia Art. 295
Reperti casuali Art. 296
Fine dell’intervento Art. 297
Comunicazione Art. 298
Definizione Art. 298a
Condizioni Art. 298b
Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione Art. 298c
Fine e comunicazione Art. 298d
Definizione e scopo Art. 299
Avvio della procedura preliminare Art. 300
Diritto di denuncia Art. 301
Obbligo di denuncia Art. 302
Reati perseguibili a querela di parte o previa autorizzazione Art. 303
Forma della querela Art. 304
Informazione della vittima e annuncio dei casi Art. 305
Compiti della polizia Art. 306
Collaborazione con il pubblico ministero Art. 307
Definizione e scopo dell’istruzione Art. 308
Apertura dell’istruzione Art. 309
Decreto di non luogo a procedere Art. 310
Raccolta delle prove ed estensione dell’istruzione Art. 311
Conferimento di mandati alla polizia Art. 312
Raccolta delle prove in relazione ad azioni civili Art. 313
Sospensione Art. 314
Riattivazione Art. 315
Art. 316
Interrogatorio finale Art. 317
Chiusura dell’istruzione Art. 318
Motivi Art. 319
Decreto di abbandono Art. 320
Notificazione Art. 321
Approvazione e impugnazione Art. 322
Riapertura Art. 323
Principi Art. 324
Contenuto dell’atto d’accusa Art. 325
Altre indicazioni e richieste Art. 326
Notificazione dell’atto d’accusa Art. 327
Pendenza della causa Art. 328
Esame dell’accusa; sospensione e abbandono del procedimento Art. 329
Preparazione del dibattimento Art. 330
Indizione del dibattimento Art. 331
Udienze preliminari Art. 332
Modifica e estensione dell’accusa ad altri reati Art. 333
Rimessione della causa Art. 334
Composizione dell’autorità giudicante Art. 335
Imputato, difesa d’ufficio e difesa obbligatoria Art. 336
Pubblico ministero Art. 337
Accusatore privato e terzi Art. 338
Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali Art. 339
Seguito del dibattimento Art. 340
Interrogatori Art. 341
Suddivisione del dibattimento Art. 342
Assunzione delle prove Art. 343
Apprezzamento giuridico divergente Art. 344
Chiusura della procedura probatoria Art. 345
Discussione Art. 346
Chiusura del contraddittorio Art. 347
Deliberazione della sentenza Art. 348
Complementi di prova Art. 349
Carattere vincolante dell’accusa, elementi alla base della sentenza Art. 350
Pronuncia e comunicazione della sentenza Art. 351
Presupposti Art. 352
Contenuto e notificazione del decreto d’accusa Art. 353
Opposizione Art. 354
Procedura in caso di opposizione Art. 355
Procedura dinanzi al tribunale di primo grado Art. 356
Art. 357
Principi Art. 358
Apertura della procedura Art. 359
Atto d’accusa Art. 360
Dibattimento Art. 361
Sentenza o decisione di diniego Art. 362
Competenza Art. 363
Procedura Art. 364
Decisione Art. 365
Presupposti Art. 366
Svolgimento e decisione Art. 367
Istanza di nuovo giudizio Art. 368
Procedura Art. 369
Nuova sentenza Art. 370
Rapporto con l’appello Art. 371
Presupposti e competenza Art. 372
Procedura Art. 373
Presupposti e procedura Art. 374
Decisione Art. 375
Presupposti Art. 376
Procedura Art. 377
Assegnamenti al danneggiato Art. 378
Norme applicabili Art. 379
Decisioni definitive o non impugnabili Art. 380
Legittimazione del pubblico ministero Art. 381
Legittimazione delle altre parti Art. 382
Cauzione Art. 383
Decorrenza del termine Art. 384
Motivazione e forma Art. 385
Rinuncia e ritiro Art. 386
Effetto sospensivo Art. 387
Provvedimenti cautelari e ordinatori Art. 388
Complementi di prova Art. 389
Procedura scritta Art. 390
Decisione Art. 391
Estensione degli effetti dell’accoglimento di un ricorso Art. 392
Ammissibilità e motivi Art. 393
Inammissibilità Art. 394
Giurisdizione di reclamo collegiale Art. 395
Forma e termine Art. 396
Procedura e decisione Art. 397
Ammissibilità e motivi Art. 398
Annuncio e dichiarazione d’appello Art. 399
Esame preliminare Art. 400
Appello incidentale Art. 401
Effetti dell’appello Art. 402
Entrata nel merito Art. 403
Estensione dell’esame Art. 404
Procedura orale Art. 405
Procedura scritta Art. 406
Contumacia e mancata presentazione della memoria Art. 407
Nuova sentenza Art. 408
Annullamento e rinvio Art. 409
Ammissibilità e motivi di revisione Art. 410
Forma e termine Art. 411
Esame preliminare ed entrata nel merito Art. 412
Decisione Art. 413
Nuovo procedimento Art. 414
Effetti della nuova decisione Art. 415
Campo d’applicazione Art. 416
Onere delle spese derivanti da atti procedurali viziati Art. 417
Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi Art. 418
Onere delle spese per persone non imputabili Art. 419
Regresso Art. 420
Decisione sulle spese Art. 421
Definizione Art. 422
Principi Art. 423
Calcolo ed emolumenti Art. 424
Sospensione e condono Art. 425
Spese a carico dell’imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure Art. 426
Spese a carico dell’accusatore privato e del querelante Art. 427
Assunzione delle spese nella procedura di ricorso Art. 428
Pretese Art. 429
Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale Art. 430
Provvedimenti coercitivi ingiustificati Art. 431
Pretese nei confronti dell’accusatore privato e del querelante Art. 432
Accusatore privato Art. 433
Terzi Art. 434
Prescrizione Art. 435
Indennizzo e riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso Art. 436
Passaggio in giudicato Art. 437
Accertamento del giudicato Art. 438
Esecuzione delle pene e delle misure Art. 439
Carcerazione di sicurezza Art. 440
Prescrizione della pena Art. 441
Esecuzione delle decisioni concernenti le spese procedurali e le altre prestazioni finanziarie Art. 442
Esecuzione delle sentenze penali quanto agli aspetti civili Art. 443
Pubblicazioni ufficiali Art. 444
Art. 445
Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 446
Disposizioni di coordinamento Art. 447
Diritto applicabile Art. 448
Competenza Art. 449
Procedura dibattimentale di primo grado Art. 450
Decisioni giudiziarie indipendenti successive Art. 451
Procedura contumaciale Art. 452
Decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice Art. 453
Decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del presente Codice Art. 454
Opposizione contro i decreti d’accusa Art. 455
Procedimenti su azione penale privata Art. 456
Art. 456a
Art. 457
RU 2010 1881
1 RS 101
2FF 2006 989
3 Originario avanti art. 286.
4 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).
5 Introdotta dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).
6 DCF del 31 mar. 2010
Stato 1° luglio 2016
Codice di procedura civile svizzero
Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20062,
decreta:
Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
a.
le vertenze civili;
b.
i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
c.
le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
d.
l’arbitrato.
Art. 2 Relazioni internazionali
Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 19871 sul diritto internazionale privato (LDIP).
1 RS 291
Art. 3 Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.
Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione
Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale
Art. 4 Principi
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.
2 Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest’ultimo è determinato secondo il presente Codice.
Art. 5 Istanza cantonale unica
1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
a.
controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
b.
controversie in materia cartellistica;
c.
controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale;
d.
controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione;
e.
controversie secondo la legge del 18 marzo 19832 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
f.
azioni giudiziali contro la Confederazione;
g.
designazione di un controllore speciale secondo l’articolo 697b del Codice delle obbligazioni3 (CO);
h.4
controversie secondo la legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi, la legge del 24 marzo 19956 sulle borse e la legge del 19 giugno 20157 sull’infrastruttura finanziaria.
2 Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
1 RS 241
2 RS 732.44
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
5 RS 951.31
6 RS 954.1
7 RS 958.1
Art. 6 Tribunale commerciale
1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
2 Vi è contenzioso commerciale se:
a.
la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;
b.
la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e
c.
le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero.
3 Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.
4 I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a.
le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1;
b.
le controversie in materia di società commerciali e cooperative.
5 Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
Art. 7 Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie
I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie.
1 RS 832.10
Art. 8 Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore
1 Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore.
2 L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica.
Capitolo 2: Competenza per territorio
Sezione 1: Norme generali
Art. 9 Foro imperativo
1 Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prescrive espressamente.
2 Le parti non possono derogare a un foro imperativo.
Art. 10 Domicilio e sede
1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:
a.
contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
b.
contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;
c.
contro la Confederazione, alla Corte suprema del Cantone di Berna o al tribunale cantonale del Cantone di domicilio, sede o dimora abituale dell’attore;
d.
contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.
2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile1 (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.
1 RS 210
Art. 11 Luogo di dimora
1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.
2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.
3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.
Art. 12 Stabile organizzazione
Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo di tale stabile organizzazione.
Art. 13 Provvedimenti cautelari
Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo:
a.
il foro competente per la causa principale; oppure
b.
il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito.
Art. 14 Domanda riconvenzionale
1 Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.
2 Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.
Art. 15 Litisconsorzio e cumulo di azioni
1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga.
2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.
Art. 16 Azione di chiamata in causa
Per l’azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.
Art. 17 Proroga di foro
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.
2 Il patto deve essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 18 Costituzione in giudizio del convenuto
Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza.
Art. 19 Volontaria giurisdizione
Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è imperativamente competente il giudice o l’autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.
Sezione 2: Diritto delle persone
Art. 20 Protezione della personalità e protezione dei dati
Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:
a.
azioni per lesione della personalità;
b.
istanze nell’ambito del diritto di risposta;
c.
azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di nome;
d.
azioni e istanze secondo l’articolo 15 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati.
1 RS 235.1
Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa
Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34-38 CC1) è imperativo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.
1 RS 210
Art. 22 Rettificazione dei registri dello stato civile
Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.
Sezione 3: Diritto di famiglia
Art. 23 Istanze e azioni di diritto matrimoniale
1 Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
2 Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.
Art. 24 Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata
Per le istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 25 Accertamento e contestazione della filiazione
Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 26 Azioni di mantenimento e di assistenza
Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell’obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 27 Pretese della madre nubile
Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Sezione 4: Diritto successorio
Art. 28
1 Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.
2 Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente competente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.
3 Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.
Sezione 5: Diritti reali
Art. 29 Fondi
1 Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:
a.
azioni reali;
b.
azioni contro la comunione dei proprietari per piani;
c.
azioni di costituzione di diritti di pegno legali.
2 Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.
3 Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.
4 Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.
Art. 30 Cose mobili
1 Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.
2 Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.
Sezione 6: Azioni da contratto
Art. 31 Principio
Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica.
Art. 32 Contratti conclusi con consumatori
1 In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:
a.
per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;
b.
per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.
2 Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.
Art. 33 Locazione e affitto di beni immobili
Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa.
Art. 34 Diritto del lavoro
1 Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
2 Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 19891 sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.
1 RS 823.11
Art. 35 Rinuncia ai fori legali
1 Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32-34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:
a.
il consumatore;
b.
il conduttore o affittuario di locali di abitazione o commerciali;
c.
l’affittuario agricolo;
d.
la persona in cerca d’impiego o il lavoratore.
2 Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l’insorgere della controversia.
Sezione 7: Azioni da atto illecito
Art. 36 Principio
Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento.
Art. 37 Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati
Per le azioni di risarcimento del danno in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il provvedimento è stato emanato.
Art. 38 Incidenti di veicoli a motore e di cicli
1 Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell’incidente.
2 Se l’azione è diretta contro l’Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF del 19 dic. 19581 sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.
1 RS 741.01
Art. 39 Azione in via adesiva nel processo penale
È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva.
Sezione 8: Diritto commerciale
Art. 40 Diritto societario
Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.
Art. 411
1 Abrogato dal n. II 1 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 42 Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio
Per le azioni fondate sulla legge del 3 ottobre 20031 sulla fusione è competente il giudice della sede di uno dei soggetti giuridici coinvolti.
1 RS 221.301
Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento
1 Per l’ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società.
2 Per l’ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario.
3 Per l’ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.
4 Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.
Art. 44 Prestiti in obbligazioni
Per l’autorizzazione a convocare l’assemblea degli obbligazionisti la competenza per territorio è retta dall’articolo 1165 CO1.
1 RS 220
Art. 45 Investimenti collettivi
Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è imperativo il foro del luogo di sede del titolare dell’autorizzazione interessato.
Sezione 9: Esecuzione per debiti e fallimento
Art. 46
Per le azioni fondate sulla legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la competenza per territorio è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.
1 RS 281.1
Capitolo 3: Ricusazione
Art. 47 Motivi
1 Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:
a.
ha un interesse personale nella causa;
b.
ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c.
è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d.
è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
e.
è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f.
per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
2 Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:
a.
alla decisione circa il gratuito patrocinio;
b.
alla procedura di conciliazione;
c.
al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80-84 LEF1;
d.
all’emanazione di provvedimenti cautelari;
e.
alla procedura a tutela dell’unione coniugale.
1 RS 281.1
Art. 48 Obbligo di comunicazione
Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.
Art. 49 Domanda di ricusazione
1 La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Art. 50 Decisione
1 Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice.
2 La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.
Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali
Capitolo 1: Principi di procedura
Art. 52 Comportamento secondo buona fede
Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 53 Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite.
2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.
Art. 54 Pubblicità del procedimento
1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
Art. 55 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio
1 Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.
Art. 56 Interpello
Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande.
Art. 57 Applicazione d’ufficio del diritto
Il giudice applica d’ufficio il diritto.
Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti
1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
Capitolo 2: Presupposti processuali
Art. 59 Principio
1 Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2 Sono presupposti processuali segnatamente:
a.
l’interesse degno di protezione dell’attore o instante;
b.
la competenza per materia e per territorio del giudice;
c.
la capacità di essere parte e la capacità processuale;
d.
l’assenza di litispendenza altrove;
e.
l’assenza di regiudicata;
f.
la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.
Art. 60 Esame dei presupposti processuali
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.
Art. 61 Patto d’arbitrato
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:
a.
il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b.
il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato; oppure
c.
il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.
Titolo quarto: Pendenza della causa ed effetti della desistenza
Art. 62 Inizio della pendenza della causa
1 Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.
2 Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.
Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura
1 Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta.
2 Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
3 Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF1.
1 RS 281.1
Art. 64 Effetti della pendenza della causa
1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
a.
impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
b.
mantiene inalterata la competenza per territorio.
2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.
Art. 65 Effetti della desistenza
La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la controparte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell’azione.
Titolo quinto: Parti e terzi partecipanti al processo
Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale
Art. 66 Capacità di essere parte
Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.
Art. 67 Capacità processuale
1 Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili.
2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.
3 Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può:
a.
esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità;
b.
in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari.
Capitolo 2: Rappresentanza delle parti
Art. 68 Rappresentanza contrattuale
1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
a.
in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 20001 sugli avvocati;
b.
dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
c.
nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF2;
d.
dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.
3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.
1 RS 935.61
2 RS 281.1
Art. 69 Parte incapace di condurre la propria causa
1 Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio.
2 Il giudice avvisa l’autorità di protezione degli adulti e quella di protezione dei minori se reputa che si debbano adottare misure protettive.1
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 2 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
Capitolo 3: Litisconsorzio
Art. 70 Litisconsorzio necessario
1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
2 Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.
Art. 71 Litisconsorzio facoltativo
1 Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili.
2 Il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura.
3 Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
Art. 72 Rappresentante comune
I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.
Capitolo 4: Intervento
Sezione 1: Intervento principale
Art. 73
1 Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.
2 Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.
Sezione 2: Intervento adesivo
Art. 74 Principio
Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.
Art. 75 Istanza
1 L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
2 Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 76 Diritti dell’interveniente
1 L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.
2 Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.
Art. 77 Effetti dell’intervento
L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:
a.
in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione o di difesa; oppure
b.
la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.
Capitolo 5: Chiamata in causa
Sezione 1: Semplice denuncia della lite
Art. 78 Principi
1 Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccombenza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo.
2 Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.
Art. 79 Posizione del terzo denunciato
1 Il denunciato può:
a.
intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
b.
col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.
2 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.
Art. 80 Effetti della denuncia della lite
Si applica per analogia l’articolo 77.
Sezione 2: Azione di chiamata in causa
Art. 81 Principi
1 La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l’azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa.
2 Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.
3 L’azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o sommaria.
Art. 82 Procedura
1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate.
2 Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
3 Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4 La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 6: Sostituzione di parte
Art. 83
1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
2 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
3 In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
4 Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.
Titolo sesto: Azioni
Art. 84 Azione di condanna a una prestazione
1 Con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.
2 Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.
Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso
1 Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
2 L’attore deve precisare l’entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.
Art. 86 Azione parziale
Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.
Art. 87 Azione costitutiva
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 88 Azione d’accertamento
Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 89 Azione collettiva
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
a.
proibire una lesione imminente;
b.
far cessare una lesione attuale;
c.
accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
Art. 90 Cumulo di azioni
L’attore può riunire in un’unica azione più pretese contro una medesima parte se:
a.
per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e
b.
risulta applicabile la stessa procedura.
Titolo settimo: Valore litigioso
Art. 91 Principio
1 Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
2 Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche
1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2 Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni
1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.
2 In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.
Art. 94 Domanda riconvenzionale
1 Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
2 Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Titolo ottavo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio
Capitolo 1: Spese giudiziarie
Art. 95 Definizioni
1 Sono spese giudiziarie:
a.
le spese processuali;
b.
le spese ripetibili.
2 Sono spese processuali:
a.
gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b.
gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c.
le spese dell’assunzione delle prove;
d.
le spese di traduzione e interpretariato;
e.
le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3 Sono spese ripetibili:
a.
le spese necessarie;
b.
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c.
in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
Art. 96 Tariffe
I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie.
Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie
Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.
Art. 98 Anticipazione delle spese
Il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili.
Art. 99 Cauzione per le spese ripetibili
1 Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:
a.
non ha domicilio o sede in Svizzera;
b.
risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;
c.
è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure
d.
per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.
2 In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.
3 Non vi è obbligo di prestare cauzione:
a.
nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;
b.
nella procedura di divorzio;
c.
nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257).
Art. 100 Genere e entità della cauzione
1 La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.
2 La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.
Art. 101 Prestazione dell’anticipo e della cauzione
1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.
Art. 102 Anticipo per l’assunzione delle prove
1 Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.
2 Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe.
3 L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti.
Art. 103 Impugnazione
Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.
Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie
Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie
1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2 In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4 In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Art. 105 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie
1 Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio.
2 Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.
Art. 106 Principi di ripartizione
1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2 In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
Art. 107 Ripartizione secondo equità
1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a.
l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b.
una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c.
si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d.
si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e.
la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f.
altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.
2 Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
Art. 108 Spese giudiziarie inutili
Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.
Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria
1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
2 Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106-108 se:
a.
la transazione è silente in merito;
b.
la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.
Art. 110 Impugnazione
La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.
Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie
1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L’eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
2 La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.
3 Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali
1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.
2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
3 L’interesse di mora è del 5 per cento.
Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese
Art. 113 Procedura di conciliazione
1 Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
2 Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:
a.
secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
b.
secondo la legge del 13 dicembre 20022 sui disabili;
c.
in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
d.
derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
e.
secondo la legge del 17 dicembre 19934 sulla partecipazione;
f.
derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie.
1 RS 151.1
2 RS 151.3
3 RS 823.11
4 RS 822.14
5 RS 832.10
Art. 114 Procedura decisionale
Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:
a.
secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
b.
secondo la legge del 13 dicembre 20022 sui disabili;
c.
derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
d.
secondo la legge del 17 dicembre 19934 sulla partecipazione;
e.
derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie.
1 RS 151.1
2 RS 151.3
3 RS 823.11
4 RS 822.14
5 RS 832.10
Art. 115 Condanna alle spese
In caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite.
Art. 116 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale
1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.
Capitolo 4: Gratuito patrocinio
Art. 117 Diritto
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:
a.
sia sprovvisto dei mezzi necessari; e
b.
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
Art. 118 Estensione
1 Il gratuito patrocinio comprende:
a.
l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
b.
l’esenzione dalle spese processuali;
c.
la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.
2 Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte.
3 Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.
Art. 119 Istanza e procedura
1 L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
2 L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
3 Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
4 In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
5 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
6 Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.
Art. 120 Revoca del gratuito patrocinio
Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.
Art. 121 Impugnazione
Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.
Art. 122 Liquidazione delle spese giudiziarie
1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
a.
il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
b.
le spese processuali sono a carico del Cantone;
c.
alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
d.
la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.
2 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.
Art. 123 Rifusione
1 La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
2 La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
Titolo nono: Direzione del processo, atti processuali e termini
Capitolo 1: Direzione del processo
Art. 124 Principi
1 Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento.
2 La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale.
3 Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti.
Art. 125 Semplificazione del processo
Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:
a.
limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni;
b.
ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni;
c.
ordinare la congiunzione di più cause;
d.
rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.
Art. 126 Sospensione del procedimento
1 Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento.
2 La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 127 Rimessione in caso di connessione di cause
1 Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.
2 La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 128 Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali
1 Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
2 Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
3 In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
4 La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 2: Forma degli atti processuali
Sezione 1: Lingua del procedimento
Art. 129
Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni.
Sezione 2: Atti scritti delle parti
Art. 130 Forma
1 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, il documento contenente l’atto scritto e i suoi allegati deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale determina in quale formato il documento va trasmesso.
3 Il giudice può ordinare che l’atto e gli allegati trasmessi elettronicamente siano in seguito prodotti in forma cartacea.
Art. 131 Numero delle copie
Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.
Art. 132 Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva
1 Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato.
2 Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.
3 Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.
Sezione 3: Citazione
Art. 133 Contenuto
La citazione contiene:
a.
il nome e l’indirizzo della persona citata;
b.
l’oggetto della causa e le parti;
c.
la qualità nella quale la persona è citata;
d.
il luogo, la data e l’ora della prevista comparizione;
e.
l’atto processuale per il quale la persona è citata;
f.
le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g.
la data della citazione medesima e la firma dell’autorità citante.
Art. 134 Termine
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno dieci giorni prima della data della prevista comparizione.
Art. 135 Rinvio della comparizione
Il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi:
a.
d’ufficio; oppure
b.
su richiesta tempestiva.
Sezione 4: Notificazioni giudiziarie
Art. 136 Documenti soggetti a notificazione
Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente:
a.
le citazioni;
b.
le proprie ordinanze e decisioni;
c.
gli atti scritti della controparte.
Art. 137 In caso di rappresentanza
Se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante.
Art. 138 Forma
1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2 La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3 La notificazione è pure considerata avvenuta:
a.
in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b.
in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4 Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
Art. 139 Notificazione per via elettronica
1 Con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via elettronica.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di dettaglio.
Art. 140 Recapito
Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all’estero a designare un recapito in Svizzera.
Art. 141 Notificazione per via edittale
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
a.
il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b.
una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie;
c.
una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione
Sezione 1: Termini
Art. 142 Decorrenza e computo
1 I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
2 Il termine fissato in mesi scade, nell’ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Art. 143 Osservanza
1 Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico del tribunale conferma la ricezione il più tardi l’ultimo giorno del termine.
3 Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.
Art. 144 Proroga
1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2 I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.
Art. 145 Sospensione dei termini
1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a.
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b.
dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c.
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Questa sospensione dei termini non vale per:
a.
la procedura di conciliazione;
b.
la procedura sommaria.
3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4 Sono fatte salve le disposizioni della LEF1 sulle ferie e sospensioni.
1 RS 281.1
Art. 146 Effetti della sospensione dei termini
1 In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.
2 Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.
Sezione 2: Inosservanza e restituzione
Art. 147 Inosservanza e sue conseguenze
1 Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.
2 Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
3 Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.
Art. 148 Restituzione
1 Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
2 La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
3 Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.
Art. 149 Procedura di restituzione
Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente.
Titolo decimo: Prova
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 150 Oggetto della prova
1 Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.
2 Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.
Art. 151 Fatti notori
I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati.
Art. 152 Diritto alla prova
1 Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.
2 Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.
Art. 153 Prove raccolte d’ufficio
1 Il giudice provvede d’ufficio alla raccolta di prove nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio.
2 Il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso.
Art. 154 Ordinanze sulle prove
Prima dell’assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.
Art. 155 Assunzione delle prove
1 L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
2 L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
3 Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.
Art. 156 Tutela di interessi degni di protezione
Se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela.
Art. 157 Libero apprezzamento delle prove
Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.
Art. 158 Assunzione di prove a titolo cautelare
1 Il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora:
a.
la legge autorizzi una parte a richiederla; oppure
b.
la parte instante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o che sussista un interesse degno di protezione.
2 Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.
Art. 159 Organi di persone giuridiche
Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.
Capitolo 2: Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 160 Obbligo di cooperazione
1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
a.
in qualità di parte o testimone, dire la verità;
b.1
produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 20092 sui consulenti in brevetti;
c.
tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.
2 Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3 I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.
1 Nuovo testo giusta n. I 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
2 RS 935.62
Art. 161 Informazione
1 Il giudice informa le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione.
2 Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l’interessato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo.
Art. 162 Legittimo rifiuto di cooperare
Dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.
Sezione 2: Rifiuto di cooperare delle parti
Art. 163 Diritto di rifiuto
1 Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:
a.
esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 165;
b.
si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale1 (CP); sono eccettuati i revisori; l’articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.
2 I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
1 RS 311.0
Art. 164 Rifiuto indebito
Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento delle prove.
Sezione 3: Rifiuto di cooperare dei terzi
Art. 165 Diritto assoluto di rifiuto
1 Possono rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:
a.
il coniuge o ex coniuge e il convivente di fatto di una parte;
b.
chi ha figli in comune con una parte;
c.
chi è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
d.
i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte;
e.1
il tutore o curatore di una parte.
2 L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
3 I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 2 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 166 Diritto relativo di rifiuto
1 Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
a.
all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;
b.
nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP1; sono eccettuati i revisori; tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità;
c.
all’accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell’articolo 110 capoverso 32 CP o membro di un’autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall’autorità a lui preposta;
d.
quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività di difensore civico o mediatore;
e.
all’accertamento dell’identità dell’autore o all’accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.
2 I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.
1 RS 311.0
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 167 Rifiuto indebito
1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
a.
infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
b.
pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP1;
c.
ordinare l’esecuzione coattiva;
d.
addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
2 L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.
1 RS 311.0
Capitolo 3: Mezzi di prova
Sezione 1: Mezzi di prova ammessi
Art. 168
1 Sono ammessi come mezzi di prova:
a.
la testimonianza;
b.
i documenti;
c.
l’ispezione oculare;
d.
la perizia;
e.
le informazioni scritte;
f.
l’interrogatorio e le deposizioni delle parti.
2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.
Sezione 2: Testimonianza
Art. 169 Oggetto
Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.
Art. 170 Citazione
1 I testimoni sono citati dal giudice.
2 Il giudice può permettere alle parti di presentarsi con testimoni che non sono stati citati.
3 La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne sono tempestivamente informate.
Art. 171 Forma dell’esame testimoniale
1 Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP1).
2 Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.
3 Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.
4 Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.
1 RS 311.0
Art. 172 Contenuto dell’esame testimoniale
Il giudice interroga il testimone:
a.
sui suoi dati personali;
b.
sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che potrebbero avere rilevanza per la credibilità della sua deposizione;
c.
sui fatti di causa da lui constatati.
Art. 173 Domande completive
Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande completive o, con l’accordo del giudice, porgliele direttamente.
Art. 174 Confronto
Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.
Art. 175 Testimonianza peritale
A un testimone con conoscenze peritali il giudice può altresì porre domande atte ad apprezzare i fatti di causa.
Art. 176 Verbale
1 Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.1
2 Le deposizioni possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri strumenti tecnici appropriati.
3 Se durante un’udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici secondo il capoverso 2, il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all’esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate assieme al verbale.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).
Sezione 3: Documenti
Art. 177 Definizione
Sono documenti gli atti come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.
Art. 178 Autenticità
La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata.
Art. 179 Forza probatoria dei registri e documenti pubblici
I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
Art. 180 Produzione
1 Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica.
2 In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.
Sezione 4: Ispezione oculare
Art. 181 Modo di procedere
1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
2 Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione.
3 L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.
Art. 182 Verbale
L’ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.
Sezione 5: Perizia
Art. 183 Principi
1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.
2 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.
3 Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.
Art. 184 Diritti e doveri del perito
1 Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
2 Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP1 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
3 Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.
1 RS 311.0
Art. 185 Mandato
1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
Art. 186 Accertamenti del perito
1 Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.
2 Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.
Art. 187 Presentazione della perizia
1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta.
2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 176.
3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
Art. 188 Ritardi e carenze
1 Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.
2 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.
Art. 189 Perizia di un arbitratore
1 Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti controversi.
2 Per la forma dell’accordo fa stato l’articolo 17 capoverso 2.
3 La perizia dell’arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:
a.
le parti possono disporre liberamente circa il rapporto giuridico;
b.
nei confronti dell’arbitratore non erano dati motivi di ricusazione; e
c.
la perizia è stata allestita in modo imparziale e non è manifestamente errata.
Sezione 6: Informazioni scritte
Art. 190
1 Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.
2 Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.
Sezione 7: Interrogatorio e deposizioni delle parti
Art. 191 Interrogatorio delle parti
1 Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti.
2 Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
Art. 192 Deposizioni delle parti
1 Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti.
2 Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP1).
1 RS 311.0
Art. 193 Verbale
Alla verbalizzazione dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti si applica per analogia l’articolo 176.
Titolo undicesimo: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri
Art. 194 Principio
1 I tribunali sono tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.
2 Essi comunicano direttamente tra loro1.
1 L’autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch
Art. 195 Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone
Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.
Art. 196 Assistenza giudiziaria
1 Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.
2 Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.
3 Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.
Parte seconda: Disposizioni speciali
Titolo primo: Tentativo di conciliazione
Capitolo 1: Campo d’applicazione e autorità di conciliazione
Art. 197 Principio
La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione.
Art. 198 Eccezioni
La procedura di conciliazione non ha luogo:
a.
nella procedura sommaria;
b.
nelle cause sullo stato delle persone;
c.
nelle cause di divorzio;
d.
nelle cause di scioglimento dell’unione domestica registrata;
e.
nelle seguenti cause rette dalla LEF1:
1.
azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
2.
azione d’accertamento (art. 85a LEF),
3.
azione di rivendicazione (art. 106-109 LEF),
4.
azione di partecipazione (art. 111 LEF),
5.
azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
6.
azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
7.
azione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
8.
azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
f.
nelle controversie per cui gli articoli 5 e 6 del presente Codice prevedono il giudizio in istanza cantonale unica;
g.
in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
h.
allorché il giudice ha impartito un termine per proporre azione.
1 RS 281.1
Art. 199 Rinuncia delle parti
1 Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
2 L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:
a.
in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto;
b.
quando il convenuto è di ignota dimora;
c.
nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi.
1 RS 151.1
Art. 200 Autorità paritetiche di conciliazione
1 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica.
2 Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.
1 RS 151.1
Art. 201 Compiti dell’autorità di conciliazione
1 L’autorità di conciliazione cerca, in un’udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa.
2 Nelle controversie di cui all’articolo 200 l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica.
Capitolo 2: Procedura
Art. 202 Promozione
1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorità di conciliazione.
2 Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
3 L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
4 Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.
Art. 203 Udienza
1 L’udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti.
2 L’autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può procedere a un’ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato.
3 L’udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l’articolo 200 l’autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto o in parte, disporre altrimenti.
4 Con l’accordo delle parti, l’autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev’essere però chiusa entro 12 mesi.
Art. 204 Comparizione personale
1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione.
2 Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.
3 Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare:
a.
chi è domiciliato fuori Cantone o all’estero;
b.
chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
c.
nelle controversie secondo l’articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l’amministratore dell’immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione.
4 La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
Art. 205 Natura confidenziale della procedura
1 Le dichiarazioni delle parti non possono essere verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale.
2 È eccettuato il caso di proposta di giudizio o di decisione nel merito dell’autorità di conciliazione.
Art. 206 Mancata comparizione delle parti
1 Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
2 Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212).
3 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
Art. 207 Spese della procedura di conciliazione
1 Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all’attore:
a.
se l’attore ritira l’istanza di conciliazione;
b.
se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione;
c.
in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire.
2 Con l’inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.
Capitolo 3: Intesa e autorizzazione ad agire
Art. 208 Avvenuta conciliazione
1 Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale.
2 La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Art. 209 Autorizzazione ad agire
1 Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire:
a.
in caso di contestazione dell’aumento della pigione o del fitto, al locatore;
b.
negli altri casi, all’attore.
2 L’autorizzazione ad agire contiene:
a.
il nome e l’indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b.
la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda riconvenzionale;
c.
la data d’inizio della procedura di conciliazione;
d.
la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
e.
la data dell’autorizzazione ad agire;
f.
la firma dell’autorità di conciliazione.
3 L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.
4 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. Sono fatti salvi gli altri termini speciali d’azione previsti dalla legge o dal giudice.
Capitolo 4: Proposta di giudizio e decisione
Art. 210 Proposta di giudizio
1 L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di giudizio:
a.
nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
b.
nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
c.
nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi.
2 La proposta di giudizio può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l’articolo 238.
1 RS 151.1
Art. 211 Effetti
1 Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.
2 Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:
a.
nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, alla parte che ha rifiutato la proposta di giudizio;
b.
negli altri casi, all’attore.
3 Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
4 Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1-3.
Art. 212 Decisione
1 Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.
2 La procedura è orale.
Titolo secondo: Mediazione
Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione
1 Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
2 La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.
3 Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire.
Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale
1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
Art. 215 Organizzazione e attuazione della mediazione
L’organizzazione e l’attuazione della mediazione competono alle parti.
Art. 216 Relazione con il procedimento giudiziale
1 La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all’autorità di conciliazione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.
2 Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento giudiziale.
Art. 217 Approvazione dell’accordo delle parti
Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo raggiunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Art. 218 Spese della mediazione
1 Le spese della mediazione sono a carico delle parti.
2 Nelle cause non patrimoniali in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione se:
a.
non dispongono dei mezzi necessari; e
b.
la mediazione è raccomandata dal giudice.
3 Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.
Titolo terzo: Procedura ordinaria
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 219
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del presente titolo si applicano alla procedura ordinaria, nonché, per analogia, a tutte le altre procedure.
Capitolo 2: Scambio di scritti e preparazione del dibattimento
Art. 220 Apertura del procedimento
La procedura ordinaria si apre con il deposito della petizione.
Art. 221 Petizione
1 La petizione contiene:
a.
la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b.
la domanda;
c.
l’indicazione del valore litigioso;
d.
l’esposizione dei fatti;
e.
l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
f.
la data e la firma.
2 Alla petizione devono essere allegati:
a.
la procura, se vi è un rappresentante;
b.
se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
c.
i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;
d.
l’elenco dei mezzi di prova.
3 La petizione può contenere una motivazione giuridica.
Art. 222 Risposta
1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.
2 Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
3 Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).
4 Il giudice notifica la risposta all’attore.
Art. 223 Mancata presentazione della risposta
1 Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il giudice gli assegna un breve termine suppletorio.
2 Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento.
Art. 224 Domanda riconvenzionale
1 Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale.
2 Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.
3 Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.
Art. 225 Secondo scambio di scritti
Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti.
Art. 226 Udienza istruttoria
1 Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.
2 L’udienza istruttoria serve a esporre liberamente l’oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un’intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.
3 Il giudice può procedere all’assunzione di prove.
Art. 227 Mutazione dell’azione in corso di causa
1 La mutazione dell’azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:
a.
ha un nesso materiale con la pretesa precedente; o
b.
la controparte vi acconsente.
2 Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore.
3 Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito.
Capitolo 3: Dibattimento
Art. 228 Prime arringhe
1 Aperto il dibattimento, le parti espongono le loro pretese e le motivano.
2 Il giudice dà loro l’opportunità di replicare e duplicare.
Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
1 Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
a.
sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b.
sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2 Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all’inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione.
3 Quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
Art. 230 Mutazione dell’azione durante il dibattimento
1 Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:
a.
sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
b.
la mutazione è inoltre fondata su nuovi fatti e su nuovi mezzi di prova.
2 L’articolo 227 capoversi 2 e 3 è applicabile.
Art. 231 Assunzione delle prove
Terminate le arringhe, il giudice assume le prove.
Art. 232 Arringhe finali
1 Chiusa l’assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. L’attore si esprime per primo. Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.
2 Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un termine per farlo.
Art. 233 Rinuncia al dibattimento
Le parti possono, di comune accordo, rinunciare al dibattimento.
Art. 234 Mancata comparizione al dibattimento
1 Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l’articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.
2 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.
Capitolo 4: Verbale
Art. 235
1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:
a.
il luogo, la data e l’ora dell’udienza;
b.
la composizione del tribunale;
c.
le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti;
d.
le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
e.
le decisioni del tribunale;
f.
la firma del verbalizzante.
2 Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
3 Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.
Capitolo 5: Decisione
Art. 236 Decisione finale
1 Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
2 Il tribunale statuisce a maggioranza.
3 Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d’esecuzione.
Art. 237 Decisione incidentale
1 Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese.
2 La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.
Art. 238 Contenuto
La decisione contiene:
a.
la designazione e la composizione del tribunale;
b.
il luogo e la data in cui è pronunciata;
c.
la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
d.
il dispositivo;
e.
l’indicazione delle persone e autorità cui la decisione deve essere comunicata;
f.
l’indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all’impugnazione medesima;
g.
se del caso, i motivi su cui si fonda;
h.
la firma del tribunale.
Art. 239 Notificazione e motivazione
1 Il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta:
a.
al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;
b.
recapitando il dispositivo alle parti.
2 La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
1 RS 173.110
Art. 240 Comunicazione e pubblicazione della decisione
Se la legge lo prevede o ai fini dell’esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata.
Capitolo 6: Fine del procedimento senza decisione del giudice
Art. 241 Transazione, acquiescenza e desistenza
1 In caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale.
2 La transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
3 Il giudice stralcia la causa dal ruolo.
Art. 242 Causa divenuta priva d’oggetto per altri motivi
La causa è parimenti stralciata dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice.
Titolo quarto: Procedura semplificata
Art. 243 Campo d’applicazione
1 La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.
secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
b.
per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC2;
c.
in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
d.
intese a dare esecuzione al diritto d’informazione secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati;
e.
secondo la legge del 17 dicembre 19934 sulla partecipazione;
f.
derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie.
3 La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.
1 RS 151.1
2 RS 210
3 RS 235.1
4 RS 822.14
5 RS 832.10
Art. 244 Azione semplificata
1 L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:
a.
la designazione delle parti;
b.
la domanda;
c.
la designazione dell’oggetto litigioso;
d.
se necessario, l’indicazione del valore litigioso;
e.
la data e la firma.
2 Una motivazione non è necessaria.
3 Vanno allegati:
a.
la procura, se vi è un rappresentante;
b.
l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
c.
i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.
Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto
1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento.
2 Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni.
Art. 246 Disposizioni ordinatorie processuali
1 Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.
2 Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.
Art. 247 Accertamento dei fatti
1 Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
2 Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a.
nelle controversie di cui all’articolo 243 capoverso 2;
b.
fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:
1.
nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,
2.
nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.
Titolo quinto: Procedura sommaria
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 248 In generale
La procedura sommaria è applicabile:
a.
nei casi stabiliti dalla legge;
b.
alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
c.
per i divieti giudiziali;
d.
per i provvedimenti cautelari;
e.
in materia di volontaria giurisdizione.
Art. 249 Codice civile
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a.
diritto delle persone:
1.
fissazione di un termine per la ratifica di un negozio giuridico di un minorenne o di una persona sotto curatela generale (art. 19a CC),
2.
diritto di risposta (art. 28l CC),
3.
dichiarazione di scomparsa (art. 35-38 CC),
4.
rettificazione di un’iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC);1
b.2
…
c.
diritto successorio:
1.
ricezione di un testamento orale (art. 507 CC),
2.
richiesta di garanzie in caso di successione di una persona scomparsa (art. 546 CC),
3.
sospensione della divisione dell’eredità e provvedimenti conservativi a salvaguardia dei diritti dei coeredi di un erede insolvente (art. 604 cpv. 2 e 3 CC);
d.
diritti reali:
1.
provvedimenti per il mantenimento del valore e dell’idoneità all’uso della cosa in comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC),
2.
iscrizione di diritti reali su fondi in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC),
3.
contestazione dell’opposizione ad atti di disposizione concernenti un piano o una porzione di un piano (art. 712c cpv. 3 CC),
4.
nomina e revoca dell’amministratore nella proprietà per piani (art. 712q e 712r CC),
5.
iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale (art. 712i, 779d, 779k e 837-839 CC),
6.
fissazione del termine per la prestazione di garanzie in caso di usufrutto e revoca del possesso (art. 760 e 762 CC),
7.
domanda di liquidazione della sostanza oggetto di usufrutto (art. 766 CC),
8.
provvedimenti a garanzia dei creditori garantiti da pegno immobiliare (art. 808 cpv. 1 e 2 come pure 809-811 CC),
9.3
designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie (art. 850 cpv. 3 CC),
10.4
annullamento di cartelle ipotecarie (art. 856 e 865 CC),
11.
annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e iscrizioni provvisorie, se contenziose (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 n. 1 e 966 cpv. 2 CC).
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 2 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Abrogata dal n. 3 dell’all. 2 della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
4 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 250 Codice delle obbligazioni
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a.
parte generale:
1.
deposito giudiziale, dopo la cessazione del mandato, di un titolo comprovante il mandato (art. 36 cpv. 1 CO1),
2.
assegnazione di un congruo termine per la prestazione della garanzia (art. 83 cpv. 2 CO),
3.
deposito e vendita della cosa dovuta in caso di mora del creditore (art. 92 cpv. 2 e 93 cpv. 2 CO),
4.
autorizzazione a eseguire la prestazione a spese del debitore (art. 98 CO),
5.
fissazione del termine per l’adempimento del contratto (art. 107 cpv. 12 CO),
6.
deposito dell’importo contestato in caso di cessione (art. 168 cpv. 1 CO);
b.
singoli contratti:
1.
designazione di un perito per l’esame del risultato d’esercizio o del conteggio delle provvigioni (art. 322a cpv. 2 e 322c cpv. 2 CO),
2.
fissazione del termine per prestare garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 337a CO),
3.
fissazione del termine in caso di esecuzione di un’opera non conforme al contratto (art. 366 cpv. 2 CO),
4.
designazione di un perito per la verificazione dell’opera (art. 367 CO),
5.
fissazione del termine per pubblicare la nuova edizione di un’opera letteraria o artistica (art. 383 cpv. 3 CO),
6.
restituzione della cosa depositata in caso di sequestro (art. 480 CO),
7.
giudizio sulla copertura del debito oggetto di fideiussione solidale tramite i diritti di pegno (art. 496 cpv. 2 CO),
8.
sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore in caso di prestazione di garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO),
9.
garanzie del debitore principale e liberazione dalla fideiussione (art. 506 CO);
c.
diritto societario:
1.
revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza (art. 565 cpv. 2, 603 e 767 cpv. 1 CO),
2.
designazione di un rappresentante comune (art. 690 cpv. 1, 764 cpv. 2, 792 n. 1 e 847 cpv. 4 CO),
3.
nomina, revoca e sostituzione di liquidatori (art. 583 cpv. 2, 619, 740, 741, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
4.
vendita in blocco e modalità di vendita di immobili (art. 585 cpv. 3 e 619 CO),
5.
designazione di un perito per l’esame del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio di una società in accomandita (art. 600 cpv. 3 CO),
6.
fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819 e 908 CO),
7.
fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv. 4, 697h cpv. 23, 802 cpv. 4 e 857 cpv. 3 CO),
8.
verifica speciale della società anonima (art. 697a-697g CO),
9.
convocazione dell’assemblea generale di una società anonima o di una società cooperativa, iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno e convocazione dell’assemblea dei soci di una società a garanzia limitata (art. 699 cpv. 4, 805 cpv. 5 n. 2 e 881 cpv. 3 CO),
10.
designazione di un rappresentante della società in caso di contestazione delle deliberazioni assembleari da parte dell’amministrazione (art. 706a cpv. 2, 808c e 891 cpv. 1 CO),
11.
nomina e revoca dell’ufficio di revisione (art. 731b CO),
12.
deposito degli importi dovuti in caso di liquidazione (art. 744, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
13.
revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO);
d.
titoli di credito:
1.
ammortamento di titoli (art. 981 CO),
2.
divieto del pagamento di una cambiale e deposito della somma della cambiale (art. 1072 CO),
3.
estinzione della procura conferita a un rappresentante dell’assemblea degli obbligazionisti in materia di prestiti in obbligazioni (art. 1162 cpv. 4 CO),
4.
convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti su istanza degli obbligazionisti medesimi (art. 1165 cpv. 3 e 4 CO).
1 RS 220
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
3 Questo art. è abrogato. Vedi ora: art. 958e cpv. 2 CO.
Art. 251 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a.
decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b.
autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF1) e dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c.
annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
d.
decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1-3 LEF);
e.
pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
1 RS 281.1
Capitolo 2: Procedura e decisione
Art. 252 Istanza
1 La procedura è introdotta mediante istanza.
2 L’istanza si propone nelle forme di cui all’articolo 130; in casi semplici o urgenti può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale.
Art. 253 Osservazioni della controparte
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.
Art. 254 Mezzi di prova
1 La prova dev’essere addotta mediante documenti.
2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
a.
non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
b.
lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
c.
il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
Art. 255 Principio inquisitorio
Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a.
se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
b.
in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Art. 256 Decisione
1 Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
2 Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.
Capitolo 3: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti
Art. 257
1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a.
i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b.
la situazione giuridica è chiara.
2 La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3 Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
Capitolo 4: Divieto giudiziale
Art. 258 Principio
1 Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.
2 Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.
Art. 259 Pubblicazione
Il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.
Art. 260 Opposizione
1 Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.
2 L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La convalida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.
Capitolo 5: Provvedimenti cautelari e memoria difensiva
Sezione 1: Provvedimenti cautelari
Art. 261 Principio
1 Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’instante rende verosimile che:
a.
un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
b.
la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
2 Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere provvedimenti cautelari.
Art. 262 Contenuto
Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:
a.
un divieto;
b.
un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;
c.
un’istruzione all’autorità dei registri o a un terzo;
d.
una prestazione in natura;
e.
un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge.
Art. 263 Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’instante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine.
Art. 264 Garanzia e risarcimento del danno
1 Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell’instante.
2 L’instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Ove risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento.
3 La garanzia è liberata a favore dell’instante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa.
Art. 265 Provvedimenti superprovvisionali
1 In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
2 Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
3 Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.
Art. 266 Misure nei confronti dei mass media
Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:
a.
l’incombente lesione dei diritti dell’instante è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave;
b.
manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione; e
c.
il provvedimento non appare sproporzionato.
Art. 267 Esecuzione
Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione.
Art. 268 Modifica e soppressione
1 I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
2 Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.
Art. 269 Riserva
Sono fatte salve le disposizioni:
a.
della LEF1, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari;
b.
del CC2, sulle misure a tutela della successione;
c.
della legge del 25 giugno 19543 sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza.
1 RS 281.1
2 RS 210
3 RS 232.14
Sezione 2: Memoria difensiva
Art. 270
1 Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271-281 LEF1 può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.2
2 La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.
3 La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.
1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Titolo sesto: Procedure speciali di diritto matrimoniale
Capitolo 1: Cause trattate in procedura sommaria
Art. 271 Campo d’applicazione
Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a:
a.
misure secondo gli articoli 172-179 CC1;
b.
estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
c.
autorizzazione a un coniuge a disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
d.
obbligo d’informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
e.
pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
f.
obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 195a CC);
g.
fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
h.
consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
i.
avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).
1 RS 210
Art. 272 Principio inquisitorio
Il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Art. 273 Procedura
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.
2 Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
3 Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.
Capitolo 2: Procedura di divorzio
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 274 Promovimento
La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio.
Art. 275 Sospensione della comunione domestica
Pendente la causa, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura di divorzio.
Art. 276 Provvedimenti cautelari
1 Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
2 Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.
3 Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.
Art. 277 Accertamento dei fatti
1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Art. 278 Comparizione personale
Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
Art. 279 Omologazione della convenzione
1 Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.
2 La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.
Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale
1 Il giudice omologa la convenzione sulla divisione delle prestazioni d’uscita nell’ambito della previdenza professionale se:
a.
i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative modalità d’esecuzione;
b.
i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata e l’importo degli averi determinanti; e
c.
il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.
2 Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.
3 Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d’ufficio se sia garantita in altro modo una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.
Art. 281 Mancata intesa sulla divisione delle prestazioni d’uscita
1 Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma le prestazioni d’uscita determinanti sono certe, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC1 (art. 122 e 123 CC in combinato disposto con gli art. 22 e 22a della legge del 17 dic. 19932 sul libero passaggio), stabilisce l’importo delle relative quote che dovranno essere versate e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata.
2 Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.
3 Negli altri casi, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio comunicandogli in particolare:
a.
la decisione sul modo di ripartizione;
b.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
c.
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
d.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
1 RS 210
2 RS 831.42
Art. 282 Contributi di mantenimento
1 La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a.
quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
b.
quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
c.
quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
d.
se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2 Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.
Art. 283 Unità della decisione
1 Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.
2 Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.
Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato
1 Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 129 e 134 CC1.
2 Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).
3 Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio.
1 RS 210
Sezione 2: Divorzio su richiesta comune
Art. 285 Istanza in caso di intesa totale
In caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene:
a.
i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
b.
la richiesta comune di divorzio;
c.
la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio;
d.
le conclusioni comuni relative ai figli;
e.
i documenti giustificativi;
f.
la data e le firme.
Art. 286 Istanza in caso di intesa parziale
1 In caso d’intesa parziale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo.
2 Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse.
3 Per il resto si applica per analogia l’articolo 285.
Art. 2871Audizione delle parti
Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC2.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
2 RS 210
Art. 288 Seguito della procedura e decisione
1 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
2 Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse.1 Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
3 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio.2 Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
2 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
Art. 289 Impugnazione
Il divorzio è impugnabile mediante appello soltanto per vizi della volontà.
Sezione 3: Divorzio su azione di un coniuge
Art. 290 Proposizione dell’azione
L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:
a.
i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
b.
la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC1);
c.
le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
d.
le conclusioni relative ai figli;
e.
i documenti giustificativi;
f.
la data e le firme.
1 RS 210
Art. 291 Udienza di conciliazione
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.
2 Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.
3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice impartisce all’attore un termine per motivare per scritto l’azione. In caso di inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto.
Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune
1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:
a.
al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e
b.
sono d’accordo di divorziare.
2 Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.
Art. 293 Mutazione dell’azione
L’azione di divorzio può essere mutata in azione di separazione fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio e azione di separazione
Art. 294
1 Le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio si applicano per analogia all’azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione.
2 L’azione di separazione può essere mutata in azione di divorzio fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Titolo settimo: Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 295 Principio
Le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata.
Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti
1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
Capitolo 2: Procedura di diritto matrimoniale
Art. 297 Audizione dei genitori e mediazione
1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.
2 Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
Art. 298 Audizione dei figli
1 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
Art. 299 Rappresentanza del figlio
1 Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
2 Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
a.1
i genitori propongono conclusioni differenti in merito all’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o in merito a questioni importanti concernenti le relazioni personali;
b.2
l’autorità di protezione dei minori o un genitore la chiede;
c.
l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:
1.3
fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o circa le relazioni personali, oppure
2.
inducono a prospettare misure di protezione del figlio.
3 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.
1 La modifica del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2013 357).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 2 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 La modifica del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2013 357).
Art. 300 Competenze del curatore
Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:
a.1
attribuzione della custodia o dell’autorità parentali;
b.
questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
c.
misure di protezione del figlio.
1 La modifica del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2013 357).
Art. 301 Comunicazione della decisione
La decisione è comunicata:
a.
ai genitori;
b.
al figlio, se ha già compiuto i 14 anni;
c.1
all’eventuale curatore, per quanto si tratti dell’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali, di questioni importanti inerenti alle relazioni personali o di misure di protezione del figlio.
1 La modifica del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2013 357).
Capitolo 3: Pratiche della procedura sommaria
Art. 302 Campo d’applicazione
1 La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:
a.
le decisioni previste dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 19801 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e dalla Convenzione europea del 20 maggio 19802 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento;
b.
il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC3);
c.
la diffida ai debitori e la prestazione di garanzie per il mantenimento del figlio, al di fuori di un processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 291 e 292 CC).
2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 20074 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.
1 RS 0.211.230.02
2 RS 0.211.230.01
3 RS 210
4 RS 211.222.32
Capitolo 4: Azione di mantenimento e di paternità
Art. 303 Provvedimenti cautelari
1 Se il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio.
2 Se l’azione di mantenimento è stata promossa assieme a quella di paternità, il convenuto, ad istanza dell’attore:
a.
deve depositare la somma per le spese del parto e adeguati contributi per il mantenimento della madre e del figlio qualora la paternità sia resa verosimile;
b.
deve pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio qualora la paternità sia presunta e la presunzione non sia infirmata dai mezzi di prova immediatamente disponibili.
Art. 304 Competenza
Il giudice competente per l’azione decide anche sul deposito, sul pagamento provvisorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori.
Titolo ottavo: Procedura in materia di unione domestica registrata
Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria
Art. 305 Campo d’applicazione
La procedura sommaria è applicabile per:
a.
la determinazione dei contributi pecuniari per il mantenimento e l’ordine ai debitori di un partner di fare i loro pagamenti all’altro (art. 13 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giu. 20041 sull’unione domestica registrata, LUD);
b.
l’autorizzazione a un partner a disporre dell’abitazione comune (art. 14 cpv. 2 LUD);
c.
l’estensione o la privazione del potere di un partner di rappresentare l’unione domestica (art. 15 cpv. 2 lett. a e 4 LUD);
d.
l’obbligo d’informazione dei partner sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 16 cpv. 2 LUD);
e.
la determinazione, l’adeguamento o la soppressione dei contributi pecuniari e le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche (art. 17 cpv. 2 e 4 LUD);
f.
l’obbligo di un partner di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 20 cpv. 1 LUD);
g.
la limitazione del potere di disporre di un partner relativamente a determinati beni (art. 22 cpv. 1 LUD);
h.
l’assegnazione di termini per la compensazione di debiti tra i partner (art. 23 cpv. 1 LUD).
1 RS 211.231
Art. 306 Procedura
Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.
Capitolo 2: Scioglimento e annullamento dell’unione domestica registrata
Art. 307
Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio.
Titolo nono: Mezzi di impugnazione
Capitolo 1: Appello
Sezione 1: Decisioni appellabili e motivi d’appello
Art. 308 Appellabilità
1 Sono impugnabili mediante appello:
a.
le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b.
le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2 Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
Art. 309 Eccezioni
L’appello è improponibile:
a.
contro le decisioni del giudice dell’esecuzione;
b.
nelle seguenti pratiche a tenore della LEF1:
1.
revoca della sospensione (art. 57d LEF),
2.
ammissione dell’opposizione tardiva (art. 77 LEF),
3.
rigetto dell’opposizione (art. 80-84 LEF),
4.
annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF),
5.
ammissione dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 185 LEF),
6.2
sequestro (art. 272 e 278 LEF),
7.3
decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice del fallimento o del concordato.
1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
3 Introdotto dall’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 310 Motivi d’appello
Con l’appello possono essere censurati:
a.
l’errata applicazione del diritto;
b.
l’errato accertamento dei fatti.
Sezione 2: Appello, risposta all’appello e appello incidentale
Art. 311 Proposizione dell’appello
1 L’appello, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2 Dev’essergli allegata la decisione impugnata.
Art. 312 Risposta all’appello
1 L’autorità giudiziaria superiore notifica l’appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l’appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
2 Il termine di risposta è di 30 giorni.
Art. 313 Appello incidentale
1 Nella risposta all’appello la controparte può appellare in via incidentale.
2 L’appello incidentale decade se:
a.
l’autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell’appello principale;
b.
l’appello principale è respinto in quanto manifestamente infondato;
c.
l’appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare.
Art. 314 Procedura sommaria
1 Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni.
2 L’appello incidentale è improponibile.
Sezione 3: Effetti e procedura dell’appello
Art. 315 Effetto sospensivo
1 L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2 L’autorità giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
3 L’effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva.
4 L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
a.
diritto di risposta;
b.
provvedimenti cautelari.
5 L’esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile.
Art. 316 Procedura davanti all’autorità giudiziaria superiore
1 L’autorità giudiziaria superiore può tenere udienza o decidere in base agli atti.
2 Essa può ordinare un secondo scambio di scritti.
3 Può procedere all’assunzione di prove.
Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell’azione
1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a.
vengono immediatamente addotti; e
b.
dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2 Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
a.
sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
b.
la mutazione è inoltre fondata su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.
Art. 318 Decisione
1 L’autorità giudiziaria superiore può:
a.
confermare il giudizio impugnato;
b.
statuire essa stessa; oppure
c.
rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
1.
non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure
2.
i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3 Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
Capitolo 2: Reclamo
Art. 319 Ammissibilità del reclamo
Sono impugnabili mediante reclamo:
a.
le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari;
b.
altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza:
1.
nei casi stabiliti dalla legge,
2.
quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
c.
i casi di ritardata giustizia.
Art. 320 Motivi di reclamo
Con il reclamo possono essere censurati:
a.
l’applicazione errata del diritto;
b.
l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Art. 321 Proposizione del reclamo
1 Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2 Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti.
3 Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata.
4 Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo.
Art. 322 Risposta al reclamo
1 Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.
2 Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo.
Art. 323 Reclamo incidentale
Il reclamo incidentale non è ammesso.
Art. 324 Osservazioni della giurisdizione inferiore
L’autorità giudiziaria superiore può chiedere alla giurisdizione inferiore di farle pervenire le sue osservazioni.
Art. 325 Effetto sospensivo
1 Il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2 L’autorità giudiziaria superiore può rinviare l’esecuzione della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
Art. 326 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
1 Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
2 Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.
Art. 327 Procedura e decisione
1 L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.
2 Essa può decidere in base agli atti.
3 Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore:
a.
annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure
b.
statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.
4 Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.
5 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
Art. 327a1Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano
1 Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38-52 della Convenzione del 30 ottobre 20072 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
2 Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF3.
3 Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano.
1 Introdotto dall’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
2 RS 0.275.12
3 RS 281.1
Capitolo 3: Revisione
Art. 328 Motivi di revisione
1 Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:
a.
ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
b.
da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c.
fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace.
2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:
a.
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
b.
un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c.
la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
1 RS 0.101
Art. 329 Domanda e termini di revisione
1 La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.
Art. 330 Osservazioni della controparte
Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.
Art. 331 Effetto sospensivo
1 La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2 Il giudice può differire l’esecuzione della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
Art. 332 Decisione sulla domanda di revisione
La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 333 Nuova decisione nel merito
1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.
2 Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura.
3 Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.
Capitolo 4: Interpretazione e rettifica
Art. 334
1 Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
2 Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.
3 La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.
4 La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.
Titolo decimo: Esecuzione
Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni
Art. 335 Campo d’applicazione
1 Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
2 Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF1.
3 Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP2 dispongano altrimenti.
1 RS 281.1
2 RS 291
Art. 336 Esecutività
1 Una decisione è esecutiva se:
a.
è passata in giudicato e il giudice non ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure
b.
pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.
2 A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
Art. 337 Esecuzione diretta
1 La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
2 La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.
Art. 338 Domanda di esecuzione
1 Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.
2 La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.
Art. 339 Competenza e procedura
1 È imperativamente competente a decidere le misure d’esecuzione e la sospensione dell’esecuzione il giudice:
a.
del domicilio o della sede della parte soccombente;
b.
del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure
c.
del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.
2 Il giudice decide in procedura sommaria.
Art. 3401Provvedimenti conservativi
Il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte.
1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 341 Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente
1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.
Art. 342 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione
La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita.
Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare
1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
a.
una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP1;
b.
una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
c.
una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;
d.
misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure
e.
l’adempimento sostitutivo.
2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
1 RS 311.0
Art. 344 Rilascio di una dichiarazione di volontà
1 Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione.
2 Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all’ufficiale del registro le istruzioni necessarie.
Art. 345 Risarcimento dei danni e conversione in denaro
1 La parte vincente può chiedere:
a.
il risarcimento dei danni se la parte soccombente non ottempera a quanto ordinatole dal giudice;
b.
in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro.
2 Il giudice dell’esecuzione decide sull’ammontare di tali importi.
Art. 346 Impugnazione da parte di terzi
I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull’esecuzione possono proporre reclamo.
Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici
Art. 347 Esecutività
Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:
a.
l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’esecuzione diretta della prestazione;
b.
il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
c.
la prestazione dovuta:
1.
è sufficientemente determinata nel documento,
2.
è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e
3.
è esigibile.
Art. 348 Eccezioni
Non sono direttamente esecutivi i documenti concernenti prestazioni:
a.
secondo la legge del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
b.
inerenti alla locazione o all’affitto di locali d’abitazione e commerciali, nonché all’affitto agricolo;
c.
secondo la legge del 17 dicembre 19932 sulla partecipazione;
d.
inerenti a rapporti di lavoro e alla legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento;
e.
inerenti a contratti conclusi con consumatori (art. 32).
1 RS 151.1
2 RS 822.14
3 RS 823.11
Art. 349 Documenti concernenti prestazioni in denaro
I documenti esecutivi concernenti prestazioni in denaro sono considerati titoli definitivi di rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80 e 81 LEF1.
1 RS 281.1
Art. 350 Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie
1 Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l’ha rilasciato fornisce all’obbligato, su domanda dell’avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l’adempimento. L’avente diritto riceve copia della notificazione.
2 Decorso infruttuosamente tale termine, l’avente diritto può chiedere che il giudice dell’esecuzione proceda.
Art. 351 Procedura davanti al giudice dell’esecuzione
1 Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.
2 Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.
Art. 352 Azione giudiziaria
È in ogni caso fatta salva l’azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l’obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l’adempimento è stata concessa una dilazione.
Parte terza: Arbitrato
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 353 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP1.
2 Le parti possono escludere l’applicabilità delle presenti disposizioni sull’arbitrato mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all’articolo 358.
1 RS 291
Art. 354 Arbitrabilità
L’arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre liberamente.
Art. 355 Sede del tribunale arbitrale
1 La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.
2 Se non è stabilita dalle parti, dall’ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.
3 Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell’articolo 356.
4 Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.
Art. 356 Tribunali statali competenti
1 Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:
a.
statuire sui reclami e sulle domande di revisione;
b.
ricevere in deposito il lodo e attestarne l’esecutività.
2 Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:
a.
nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;
b.
prorogare il mandato del tribunale arbitrale;
c.
prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali.
Titolo secondo: Patto d’arbitrato
Art. 357 Oggetto
1 Il patto d’arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.
2 Contro il patto d’arbitrato non può essere eccepita l’invalidità del contratto principale.
Art. 358 Forma
Il patto d’arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 359 Contestata competenza del tribunale arbitrale
1 Se la validità, il contenuto o la portata del patto d’arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.
2 L’eccezione d’incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.
Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale
Art. 360 Numero degli arbitri
1 Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.
2 Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un’ulteriore persona debba essere designata come presidente.
Art. 361 Designazione ad opera delle parti
1 Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.
2 Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.
3 Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell’accettazione del mandato arbitrale.
4 Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d’abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l’autorità di conciliazione.
Art. 362 Designazione ad opera del tribunale statale
1 Se il patto d’arbitrato non specifica l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale o se l’ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione qualora:
a.
le parti non si accordino sulla designazione dell’arbitro unico o del presidente;
b.
una parte non designi gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quando ne è stata richiesta; oppure
c.
gli arbitri non si accordino sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione.
2 In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri.
3 Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione procede alla stessa eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.
Art. 363 Obbligo di trasparenza
1 La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.
2 Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.
Art. 364 Accettazione del mandato
1 Gli arbitri confermano l’accettazione del mandato.
2 Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di accettare il mandato.
Art. 365 Segretariato
1 Il tribunale arbitrale può dotarsi di un segretariato.
2 Gli articoli 363 capoverso 1 e 367-369 si applicano per analogia.
Art. 366 Durata del mandato
1 Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.
2 La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:
a.
per accordo tra le parti;
b.
su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.
Titolo quarto: Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale
Art. 367 Ricusazione di un arbitro
1 Un arbitro può essere ricusato se:
a.
non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
b.
vi è un motivo di ricusazione contemplato dall’ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
c.
sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.
2 Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione. Il motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
Art. 368 Ricusazione del tribunale arbitrale
1 Una parte può ricusare l’intero tribunale arbitrale qualora l’altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
2 Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362.
3 Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.
Art. 369 Procedura di ricusazione
1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
2 In mancanza di accordo, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri.
3 Se l’arbitro ricusato contesta la ricusazione, la parte instante può, entro 30 giorni, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.
4 Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
5 La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.
Art. 370 Destituzione
1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo scritto tra le parti.
2 Ad istanza di parte, l’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può destituire un arbitro che non si dimostri in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.
3 All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5.
Art. 371 Sostituzione di un arbitro
1 Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente.
2 Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d’arbitrato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba considerarsi decaduto.
3 Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti.
4 La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.
Titolo quinto: Procedimento arbitrale
Art. 372 Pendenza
1 Il procedimento arbitrale è pendente:
a.
appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d’arbitrato; oppure
b.
in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conciliazione pattuita dalle parti.
2 Se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale successivamente adito sospende la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza.
Art. 373 Regole generali di procedura
1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
a.
esse medesime;
b.
mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
c.
dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
2 Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
3 Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
4 Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
5 Ogni parte può farsi rappresentare.
6 Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.
Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni
1 Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.
2 Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l’istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale.
3 Se vi è da temere un danno per l’altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.
4 La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l’istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.
5 La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l’azione.
Art. 375 Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale
1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
2 Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.
3 Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.
Art. 376 Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi
1 Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:
a.
tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d’arbitrato concordanti; e
b.
le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.
2 Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.
3 L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.
Art. 377 Compensazione e domanda riconvenzionale
1 Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un’eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d’arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d’arbitrato o una proroga di foro.
2 Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d’arbitrato concordante.
Art. 378 Anticipazione delle spese
1 Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l’importo a carico di ciascuna.
2 Se una parte non versa l’anticipo che le incombe, l’altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ultimo caso, essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.
Art. 379 Cauzione per le spese ripetibili
Se risulta che l’attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del convenuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l’articolo 378 capoverso 2.
Art. 380 Gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio è escluso.
Titolo sesto: Lodo
Art. 381 Diritto applicabile
1 Il tribunale arbitrale decide:
a.
secondo le regole di diritto scelte dalle parti; oppure
b.
secondo equità, se così autorizzato dalle parti.
2 In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.
Art. 382 Deliberazioni e votazioni
1 Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.
2 Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.
3 Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.
4 Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.
Art. 383 Lodi incidentali e lodi parziali
Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni.
Art. 384 Contenuto del lodo
1 Il lodo contiene:
a.
la composizione del tribunale arbitrale;
b.
l’indicazione della sede del tribunale arbitrale;
c.
la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
d.
le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di concrete richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
e.
in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e se del caso quelli di equità;
f.
il dispositivo sul merito della lite come pure l’importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili;
g.
la data del giudizio.
2 Il lodo dev’essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.
Art. 385 Intesa tra le parti
Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.
Art. 386 Notificazione e deposito
1 Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.
2 Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 1.
3 Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un’attestazione di esecutività.
Art. 387 Effetti del lodo
Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.
Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo
1 Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
a.
rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
b.
interpretare determinate parti del lodo;
c.
emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.
2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall’esito di questa procedura, relativamente al punto controverso decorre per lei un nuovo termine d’impugnazione.
Titolo settimo: Mezzi d’impugnazione
Capitolo 1: Ricorso
Art. 389 Ricorso al Tribunale federale
1 Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale.
2 La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti.
1 RS 173.110
Art. 390 Ricorso al tribunale cantonale
1 Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
2 La procedura è retta dagli articoli 319-327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.
Art. 391 Sussidiarietà
Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l’esaurimento dei mezzi d’impugnazione arbitrali previsti nel patto d’arbitrato.
Art. 392 Lodi impugnabili
È impugnabile:
a.
ogni lodo parziale o finale;
b.
ogni lodo incidentale per i motivi di cui all’articolo 393 lettere a e b.
Art. 393 Motivi di ricorso
Il lodo può essere impugnato unicamente se:
a.
l’arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
b.
il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
c.
il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
d.
è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
e.
è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità;
f.
le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.
Art. 394 Rinvio per rettifica o completamento
L’autorità di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.
Art. 395 Decisione
1 Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo.
2 Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio.
3 L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.
4 Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.
Capitolo 2: Revisione
Art. 396 Motivi di revisione
1 Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1 se:
a.
ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
b.
da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c.
fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace.
2 La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU1 se:
a.
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
b.
un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c.
la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
1 RS 0.101
Art. 397 Termini
1 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 396 capoverso 1 lettera b.
Art. 398 Procedura
Alla procedura si applicano gli articoli 330 e 331.
Art. 399 Rinvio al tribunale arbitrale
1 Se accoglie la domanda di revisione, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.
2 Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 371.
Parte quarta: Disposizioni finali
Titolo primo: Esecuzione
Art. 400 Principi
1 Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione.
2 Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia l’emanazione di norme amministrative e tecniche.
Art. 401 Progetti pilota
1 Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.
2 Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia.
Titolo secondo: Adeguamento di leggi
Art. 402 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.
Art. 403Disposizioni di coordinamento
Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Codice è regolato nell’allegato 2.
Titolo terzo: Disposizioni transitorie
Capitolo 1: Disposizioni transitorie del 19 dicembre 20083
Art. 404 Applicabilità del diritto previgente
1 Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
2 La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.
Art. 405 Impugnazioni
1 Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
2 Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.
Art. 406 Proroga di foro
La validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita.
Art. 407 Giurisdizione arbitrale
1 La validità dei patti d’arbitrato conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.
2 Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione del nuovo diritto.
3 I mezzi d’impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo.
4 Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356, se già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente.
Capitolo 2:4Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012
Art. 407a
Nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli atti procedurali compiuti dall’entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.
Titolo quarto: Referendum ed entrata in vigore
Art. 408
1 Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Allegato 1
(art. 402)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I. Abrogazione
La legge del 24 marzo 20001 sul foro è abrogata.
II. Modifica
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
…2
1 [RU 2000 2355, 2004 2617 all. n. 3, 2005 5685 all. n. 14, 2006 5379 all. n. II 2]
2 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 1739.
Stato 1° gennaio 2016
Allegato 2
(art. 403)
Disposizioni di coordinamento
1. Coordinamento del Codice di procedura civile con la nuova legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 13 giugno 20081 sulla responsabilità civile in materia nucleare (nuova LRCN) o il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. e
1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
e.
controversie secondo la legge federale del 13 giugno 20082 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
Art. 38a Danni nucleari
1 Per le azioni in materia di incidenti nucleari è imperativo il foro del Cantone in cui si è prodotto il sinistro.
2 Se è impossibile determinare tale Cantone con certezza, è imperativo il foro del Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile.
3 Se risultano competenti più fori, è imperativo il foro del Cantone che presenta il legame più stretto con il sinistro e ne subisce maggiormente le conseguenze.
2. Coordinamento del numero 19 dell’allegato 1 CPC con la nuova LRCN
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LRCN3 o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 19 dell’allegato 1 CPC diverrà privo d’oggetto e la nuova LRCN risulterà modificata conformemente al numero 20 dell’allegato 1 CPC.
3. Coordinamento con la modifica del CC del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del CC del 19 dicembre 20084 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:
…5
Indice
Oggetto Art. 1
Relazioni internazionali Art. 2
Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione Art. 3
Principi Art. 4
Istanza cantonale unica Art. 5
Tribunale commerciale Art. 6
Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie Art. 7
Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore Art. 8
Foro imperativo Art. 9
Domicilio e sede Art. 10
Luogo di dimora Art. 11
Stabile organizzazione Art. 12
Provvedimenti cautelari Art. 13
Domanda riconvenzionale Art. 14
Litisconsorzio e cumulo di azioni Art. 15
Azione di chiamata in causa Art. 16
Proroga di foro Art. 17
Costituzione in giudizio del convenuto Art. 18
Volontaria giurisdizione Art. 19
Protezione della personalità e protezione dei dati Art. 20
Dichiarazione di morte e di scomparsa Art. 21
Rettificazione dei registri dello stato civile Art. 22
Istanze e azioni di diritto matrimoniale Art. 23
Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata Art. 24
Accertamento e contestazione della filiazione Art. 25
Azioni di mantenimento e di assistenza Art. 26
Pretese della madre nubile Art. 27
Art. 28
Fondi Art. 29
Cose mobili Art. 30
Principio Art. 31
Contratti conclusi con consumatori Art. 32
Locazione e affitto di beni immobili Art. 33
Diritto del lavoro Art. 34
Rinuncia ai fori legali Art. 35
Principio Art. 36
Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati Art. 37
Incidenti di veicoli a motore e di cicli Art. 38
Azione in via adesiva nel processo penale Art. 39
Diritto societario Art. 40
Art. 41
Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio Art. 42
Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento Art. 43
Prestiti in obbligazioni Art. 44
Investimenti collettivi Art. 45
Art. 46
Motivi Art. 47
Obbligo di comunicazione Art. 48
Domanda di ricusazione Art. 49
Decisione Art. 50
Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione Art. 51
Comportamento secondo buona fede Art. 52
Diritto di essere sentiti Art. 53
Pubblicità del procedimento Art. 54
Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio Art. 55
Interpello Art. 56
Applicazione d’ufficio del diritto Art. 57
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti Art. 58
Principio Art. 59
Esame dei presupposti processuali Art. 60
Patto d’arbitrato Art. 61
Inizio della pendenza della causa Art. 62
Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura Art. 63
Effetti della pendenza della causa Art. 64
Effetti della desistenza Art. 65
Capacità di essere parte Art. 66
Capacità processuale Art. 67
Rappresentanza contrattuale Art. 68
Parte incapace di condurre la propria causa Art. 69
Litisconsorzio necessario Art. 70
Litisconsorzio facoltativo Art. 71
Rappresentante comune Art. 72
Art. 73
Principio Art. 74
Istanza Art. 75
Diritti dell’interveniente Art. 76
Effetti dell’intervento Art. 77
Principi Art. 78
Posizione del terzo denunciato Art. 79
Effetti della denuncia della lite Art. 80
Principi Art. 81
Procedura Art. 82
Art. 83
Azione di condanna a una prestazione Art. 84
Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso Art. 85
Azione parziale Art. 86
Azione costitutiva Art. 87
Azione d’accertamento Art. 88
Azione collettiva Art. 89
Cumulo di azioni Art. 90
Principio Art. 91
Rendite e prestazioni periodiche Art. 92
Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni Art. 93
Domanda riconvenzionale Art. 94
Definizioni Art. 95
Tariffe Art. 96
Informazione circa le spese giudiziarie Art. 97
Anticipazione delle spese Art. 98
Cauzione per le spese ripetibili Art. 99
Genere e entità della cauzione Art. 100
Prestazione dell’anticipo e della cauzione Art. 101
Anticipo per l’assunzione delle prove Art. 102
Impugnazione Art. 103
Decisione sulle spese giudiziarie Art. 104
Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie Art. 105
Principi di ripartizione Art. 106
Ripartizione secondo equità Art. 107
Spese giudiziarie inutili Art. 108
Ripartizione in caso di transazione giudiziaria Art. 109
Impugnazione Art. 110
Liquidazione delle spese giudiziarie Art. 111
Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali Art. 112
Procedura di conciliazione Art. 113
Procedura decisionale Art. 114
Condanna alle spese Art. 115
Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale Art. 116
Diritto Art. 117
Estensione Art. 118
Istanza e procedura Art. 119
Revoca del gratuito patrocinio Art. 120
Impugnazione Art. 121
Liquidazione delle spese giudiziarie Art. 122
Rifusione Art. 123
Principi Art. 124
Semplificazione del processo Art. 125
Sospensione del procedimento Art. 126
Rimessione in caso di connessione di cause Art. 127
Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali Art. 128
Art. 129
Forma Art. 130
Numero delle copie Art. 131
Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva Art. 132
Contenuto Art. 133
Termine Art. 134
Rinvio della comparizione Art. 135
Documenti soggetti a notificazione Art. 136
In caso di rappresentanza Art. 137
Forma Art. 138
Notificazione per via elettronica Art. 139
Recapito Art. 140
Notificazione per via edittale Art. 141
Decorrenza e computo Art. 142
Osservanza Art. 143
Proroga Art. 144
Sospensione dei termini Art. 145
Effetti della sospensione dei termini Art. 146
Inosservanza e sue conseguenze Art. 147
Restituzione Art. 148
Procedura di restituzione Art. 149
Oggetto della prova Art. 150
Fatti notori Art. 151
Diritto alla prova Art. 152
Prove raccolte d’ufficio Art. 153
Ordinanze sulle prove Art. 154
Assunzione delle prove Art. 155
Tutela di interessi degni di protezione Art. 156
Libero apprezzamento delle prove Art. 157
Assunzione di prove a titolo cautelare Art. 158
Organi di persone giuridiche Art. 159
Obbligo di cooperazione Art. 160
Informazione Art. 161
Legittimo rifiuto di cooperare Art. 162
Diritto di rifiuto Art. 163
Rifiuto indebito Art. 164
Diritto assoluto di rifiuto Art. 165
Diritto relativo di rifiuto Art. 166
Rifiuto indebito Art. 167
Art. 168
Oggetto Art. 169
Citazione Art. 170
Forma dell’esame testimoniale Art. 171
Contenuto dell’esame testimoniale Art. 172
Domande completive Art. 173
Confronto Art. 174
Testimonianza peritale Art. 175
Verbale Art. 176
Definizione Art. 177
Autenticità Art. 178
Forza probatoria dei registri e documenti pubblici Art. 179
Produzione Art. 180
Modo di procedere Art. 181
Verbale Art. 182
Principi Art. 183
Diritti e doveri del perito Art. 184
Mandato Art. 185
Accertamenti del perito Art. 186
Presentazione della perizia Art. 187
Ritardi e carenze Art. 188
Perizia di un arbitratore Art. 189
Art. 190
Interrogatorio delle parti Art. 191
Deposizioni delle parti Art. 192
Verbale Art. 193
Principio Art. 194
Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone Art. 195
Assistenza giudiziaria Art. 196
Principio Art. 197
Eccezioni Art. 198
Rinuncia delle parti Art. 199
Autorità paritetiche di conciliazione Art. 200
Compiti dell’autorità di conciliazione Art. 201
Promozione Art. 202
Udienza Art. 203
Comparizione personale Art. 204
Natura confidenziale della procedura Art. 205
Mancata comparizione delle parti Art. 206
Spese della procedura di conciliazione Art. 207
Avvenuta conciliazione Art. 208
Autorizzazione ad agire Art. 209
Proposta di giudizio Art. 210
Effetti Art. 211
Decisione Art. 212
Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione Art. 213
Mediazione nella procedura decisionale Art. 214
Organizzazione e attuazione della mediazione Art. 215
Relazione con il procedimento giudiziale Art. 216
Approvazione dell’accordo delle parti Art. 217
Spese della mediazione Art. 218
Art. 219
Apertura del procedimento Art. 220
Petizione Art. 221
Risposta Art. 222
Mancata presentazione della risposta Art. 223
Domanda riconvenzionale Art. 224
Secondo scambio di scritti Art. 225
Udienza istruttoria Art. 226
Mutazione dell’azione in corso di causa Art. 227
Prime arringhe Art. 228
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova Art. 229
Mutazione dell’azione durante il dibattimento Art. 230
Assunzione delle prove Art. 231
Arringhe finali Art. 232
Rinuncia al dibattimento Art. 233
Mancata comparizione al dibattimento Art. 234
Art. 235
Decisione finale Art. 236
Decisione incidentale Art. 237
Contenuto Art. 238
Notificazione e motivazione Art. 239
Comunicazione e pubblicazione della decisione Art. 240
Transazione, acquiescenza e desistenza Art. 241
Causa divenuta priva d’oggetto per altri motivi Art. 242
Campo d’applicazione Art. 243
Azione semplificata Art. 244
Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto Art. 245
Disposizioni ordinatorie processuali Art. 246
Accertamento dei fatti Art. 247
In generale Art. 248
Codice civile Art. 249
Codice delle obbligazioni Art. 250
Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 251
Istanza Art. 252
Osservazioni della controparte Art. 253
Mezzi di prova Art. 254
Principio inquisitorio Art. 255
Decisione Art. 256
Art. 257
Principio Art. 258
Pubblicazione Art. 259
Opposizione Art. 260
Principio Art. 261
Contenuto Art. 262
Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa Art. 263
Garanzia e risarcimento del danno Art. 264
Provvedimenti superprovvisionali Art. 265
Misure nei confronti dei mass media Art. 266
Esecuzione Art. 267
Modifica e soppressione Art. 268
Riserva Art. 269
Art. 270
Campo d’applicazione Art. 271
Principio inquisitorio Art. 272
Procedura Art. 273
Promovimento Art. 274
Sospensione della comunione domestica Art. 275
Provvedimenti cautelari Art. 276
Accertamento dei fatti Art. 277
Comparizione personale Art. 278
Omologazione della convenzione Art. 279
Convenzione relativa alla previdenza professionale Art. 280
Mancata intesa sulla divisione delle prestazioni d’uscita Art. 281
Contributi di mantenimento Art. 282
Unità della decisione Art. 283
Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato Art. 284
Istanza in caso di intesa totale Art. 285
Istanza in caso di intesa parziale Art. 286
Audizione delle parti Art. 287
Seguito della procedura e decisione Art. 288
Impugnazione Art. 289
Proposizione dell’azione Art. 290
Udienza di conciliazione Art. 291
Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune Art. 292
Mutazione dell’azione Art. 293
Art. 294
Principio Art. 295
Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti Art. 296
Audizione dei genitori e mediazione Art. 297
Audizione dei figli Art. 298
Rappresentanza del figlio Art. 299
Competenze del curatore Art. 300
Comunicazione della decisione Art. 301
Campo d’applicazione Art. 302
Provvedimenti cautelari Art. 303
Competenza Art. 304
Campo d’applicazione Art. 305
Procedura Art. 306
Art. 307
Appellabilità Art. 308
Eccezioni Art. 309
Motivi d’appello Art. 310
Proposizione dell’appello Art. 311
Risposta all’appello Art. 312
Appello incidentale Art. 313
Procedura sommaria Art. 314
Effetto sospensivo Art. 315
Procedura davanti all’autorità giudiziaria superiore Art. 316
Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell’azione Art. 317
Decisione Art. 318
Ammissibilità del reclamo Art. 319
Motivi di reclamo Art. 320
Proposizione del reclamo Art. 321
Risposta al reclamo Art. 322
Reclamo incidentale Art. 323
Osservazioni della giurisdizione inferiore Art. 324
Effetto sospensivo Art. 325
Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova Art. 326
Procedura e decisione Art. 327
Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano Art. 327a
Motivi di revisione Art. 328
Domanda e termini di revisione Art. 329
Osservazioni della controparte Art. 330
Effetto sospensivo Art. 331
Decisione sulla domanda di revisione Art. 332
Nuova decisione nel merito Art. 333
Art. 334
Campo d’applicazione Art. 335
Esecutività Art. 336
Esecuzione diretta Art. 337
Domanda di esecuzione Art. 338
Competenza e procedura Art. 339
Provvedimenti conservativi Art. 340
Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente Art. 341
Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione Art. 342
Obbligo di fare, omettere o tollerare Art. 343
Rilascio di una dichiarazione di volontà Art. 344
Risarcimento dei danni e conversione in denaro Art. 345
Impugnazione da parte di terzi Art. 346
Esecutività Art. 347
Eccezioni Art. 348
Documenti concernenti prestazioni in denaro Art. 349
Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie Art. 350
Procedura davanti al giudice dell’esecuzione Art. 351
Azione giudiziaria Art. 352
Campo d’applicazione Art. 353
Arbitrabilità Art. 354
Sede del tribunale arbitrale Art. 355
Tribunali statali competenti Art. 356
Oggetto Art. 357
Forma Art. 358
Contestata competenza del tribunale arbitrale Art. 359
Numero degli arbitri Art. 360
Designazione ad opera delle parti Art. 361
Designazione ad opera del tribunale statale Art. 362
Obbligo di trasparenza Art. 363
Accettazione del mandato Art. 364
Segretariato Art. 365
Durata del mandato Art. 366
Ricusazione di un arbitro Art. 367
Ricusazione del tribunale arbitrale Art. 368
Procedura di ricusazione Art. 369
Destituzione Art. 370
Sostituzione di un arbitro Art. 371
Pendenza Art. 372
Regole generali di procedura Art. 373
Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni Art. 374
Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale Art. 375
Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi Art. 376
Compensazione e domanda riconvenzionale Art. 377
Anticipazione delle spese Art. 378
Cauzione per le spese ripetibili Art. 379
Gratuito patrocinio Art. 380
Diritto applicabile Art. 381
Deliberazioni e votazioni Art. 382
Lodi incidentali e lodi parziali Art. 383
Contenuto del lodo Art. 384
Intesa tra le parti Art. 385
Notificazione e deposito Art. 386
Effetti del lodo Art. 387
Rettifica, interpretazione e completamento del lodo Art. 388
Ricorso al Tribunale federale Art. 389
Ricorso al tribunale cantonale Art. 390
Sussidiarietà Art. 391
Lodi impugnabili Art. 392
Motivi di ricorso Art. 393
Rinvio per rettifica o completamento Art. 394
Decisione Art. 395
Motivi di revisione Art. 396
Termini Art. 397
Procedura Art. 398
Rinvio al tribunale arbitrale Art. 399
Principi Art. 400
Progetti pilota Art. 401
Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 402
Disposizioni di coordinamento Art. 403
Applicabilità del diritto previgente Art. 404
Impugnazioni Art. 405
Proroga di foro Art. 406
Giurisdizione arbitrale Art. 407
Art. 407a
Art. 408
1 RS 732.44; FF 2008 4673
2 RS 732.44; FF 2008 4673
3 RS 732.44; FF 2008 4673
4 RS 210
5 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 1739.
Stato 1° gennaio 2016
Costituzione – Art. 70 Lingue
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.
5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
Codice penale svizzero
Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (Stato 1° luglio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183,
decreta:
Libro primo:1Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo primo: Del campo d’applicazione
Art. 1 1. Nessuna sanzione senza legge
1. Nessuna sanzione senza legge
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Art. 2 2. Condizioni di tempo
2. Condizioni di tempo
1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.
Art. 3 3. Condizioni di luogo. / Crimini o delitti commessi in Svizzera
3. Condizioni di luogo.
Crimini o delitti commessi in Svizzera
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Se l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all’estero, l’intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
1 RS 0.101
Art. 4 3. Condizioni di luogo. / Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato
Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato
1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all’estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278).
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
Art. 5 3. Condizioni di luogo. / Reati commessi all’estero su minorenni
Reati commessi all’estero su minorenni
1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:
a.1
tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;
abis.2
atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
b.
atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
c.3
pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.
2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU4, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
3 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
2 Introdotta dal n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
3 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
4 RS 0.101
Art. 6 3. Condizioni di luogo. / Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:
a.
l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; e
b.
l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero.
2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU1, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
1 RS 0.101
Art. 7 3. Condizioni di luogo. / Altri reati commessi all’estero
Altri reati commessi all’estero
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:
a.
l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
b.
l’autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione; e
c.
secondo il diritto svizzero l’atto consente l’estradizione, ma l’autore non viene estradato.
2 Se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:
a.
la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell’atto; oppure
b.
l’autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.
3 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso.
4 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU1, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
5 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
1 RS 0.101
Art. 8 3. Condizioni di luogo. / Luogo del reato
Luogo del reato
1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento.
2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento.
Art. 9 4. Condizioni personali
4. Condizioni personali
1 Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.
2 Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 20031 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin.2
1 RS 311.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
Titolo secondo: Della punibilità
Art. 10 1. Crimini e delitti. / Definizioni
1. Crimini e delitti.
Definizioni
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 11 1. Crimini e delitti. / Commissione per omissione
Commissione per omissione
1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
a.
della legge;
b.
di un contratto;
c.
di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d.
della creazione di un rischio.
3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4 Il giudice può attenuare la pena.
Art. 12 2. Intenzione e negligenza. / Definizioni
2. Intenzione e negligenza.
Definizioni
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.
3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 13 2. Intenzione e negligenza. / Errore sui fatti
Errore sui fatti
1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2 Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.
Art. 14 3. Atti leciti e colpa. / Atto permesso dalla legge
3. Atti leciti e colpa.
Atto permesso dalla legge
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge.
Art. 15 3. Atti leciti e colpa. / Legittima difesa esimente
Legittima difesa esimente
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16 3. Atti leciti e colpa. / Legittima difesa discolpante
Legittima difesa discolpante
1 Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena.
2 Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
Art. 17 3. Atti leciti e colpa. / Stato di necessità esimente
Stato di necessità esimente
Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
Art. 18 3. Atti leciti e colpa. / Stato di necessità discolpante
Stato di necessità discolpante
1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.
2 Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
Art. 19 3. Atti leciti e colpa. / Incapacità e scemata imputabilità
Incapacità e scemata imputabilità
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3 Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.1
4 I capoversi 1-3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 20 3. Atti leciti e colpa. / Dubbio sull’imputabilità
Dubbio sull’imputabilità
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 21 3. Atti leciti e colpa. / Errore sull’illiceità
Errore sull’illiceità
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 22 4. Tentativo. / Punibilità
4. Tentativo.
Punibilità
1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Art. 23 4. Tentativo. / Desistenza e pentimento attivo
Desistenza e pentimento attivo
1 Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell’autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
Art. 24 5. Partecipazione. / Istigazione
5. Partecipazione.
Istigazione
1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore.
2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 25 5. Partecipazione. / Complicità
Complicità
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.
Art. 26 5. Partecipazione. / Partecipazione a un reato speciale
Partecipazione a un reato speciale
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell’autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 27 5. Partecipazione. / Circostanze personali
Circostanze personali
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 28 6. Punibilità dei mass media
6. Punibilità dei mass media
1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.
Art. 28a 6. Punibilità dei mass media / Tutela delle fonti
Tutela delle fonti
1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:
a.
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure
b.1
senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
2 RS 812.121
Art. 29 7. Rapporti di rappresentanza
7. Rapporti di rappresentanza
Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale1 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:
a.
in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
b.
in qualità di socio;
c.
in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale2 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;
d.
in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.
1 Ora: impresa individuale.
2 Ora: impresa individuale.
Art. 30 8. Querela della parte lesa. / Diritto di querela
8. Querela della parte lesa.
Diritto di querela
1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito.
2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all’autorità di protezione degli adulti.1
3 La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento.2
4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
1 Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 31 8. Querela della parte lesa. / Termine
Termine
Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato.
Art. 32 8. Querela della parte lesa. / Indivisibilità
Indivisibilità
Quando l’avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.
Art. 33 8. Querela della parte lesa. / Desistenza
Desistenza
1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.
2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
4 Essa non vale per l’imputato che vi si opponga.
Titolo terzo: Delle pene e delle misure
Capo primo: Delle pene
Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva
Art. 34 1. Pena pecuniaria. / Commisurazione
1. Pena pecuniaria.
Commisurazione
1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.
2 Un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.
4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
Art. 35 1. Pena pecuniaria. / Esazione
Esazione
1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
Art. 36 1. Pena pecuniaria. / Pena detentiva sostitutiva
Pena detentiva sostitutiva
1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.
2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:
a.
la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;
b.
la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure
c.
l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.
4 Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.
5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.
Art. 37 2. Lavoro di pubblica utilità. / Contenuto
2. Lavoro di pubblica utilità.
Contenuto
1 Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.
2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.
Art. 38 2. Lavoro di pubblica utilità. / Esecuzione
Esecuzione
L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.
Art. 39 2. Lavoro di pubblica utilità. / Commutazione
Commutazione
1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.
2 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3 La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.
Art. 40 3. Pena detentiva. / In generale
3. Pena detentiva.
In generale
Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41 3. Pena detentiva. / Pena detentiva di breve durata senza condizionale
Pena detentiva di breve durata senza condizionale
1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.
3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).
Sezione 2: Della condizionale
Art. 42 1. Pene con la condizionale
1. Pene con la condizionale
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 43 2. Pene con condizionale parziale
2. Pene con condizionale parziale
1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3 In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.
Art. 44 3. Disposizioni comuni. / Periodo di prova
3. Disposizioni comuni.
Periodo di prova
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 45 3. Disposizioni comuni. / Successo del periodo di prova
Successo del periodo di prova
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.
Art. 46 3. Disposizioni comuni. / Insuccesso del periodo di prova
Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41.
2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
4 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
Sezione 3: Della commisurazione della pena
Art. 47 1. Principio
1. Principio
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 48 2. Attenuazione della pena. / Circostanze attenuanti
2. Attenuazione della pena.
Circostanze attenuanti
Il giudice attenua la pena se:
a.
l’autore ha agito:
1.
per motivi onorevoli,
2.
in stato di grave angustia,
3.
sotto l’impressione d’una grave minaccia,
4.
ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b.
l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c.
l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d.
l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e.
la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
Art. 48a 2. Attenuazione della pena. / Effetti
Effetti
1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
Art. 49 3. Concorso di reati
3. Concorso di reati
1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
Art. 50 4. Obbligo di motivazione
4. Obbligo di motivazione
Se la sentenza dev’essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Art. 51 5. Computo del carcere preventivo
5. Computo del carcere preventivo
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento2
Art. 52 1. Motivi d’impunità. / Punizione priva di senso
1. Motivi d’impunità.
Punizione priva di senso1
L’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 53 1. Motivi d’impunità. / Riparazione
Riparazione
Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:
a.
le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e
b.
l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Art. 54 1. Motivi d’impunità. / Autore duramente colpito
Autore duramente colpito
Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 55 2. Disposizioni comuni
2. Disposizioni comuni
1 Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione.
2 I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.
Art. 55a13. Sospensione del procedimento. / Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima
3. Sospensione del procedimento.
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima 2
1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:3
a.4
la vittima è:
1.
il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o
2.
il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o
3.
il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione; e
b.
la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente.
2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione. 5
3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l’abbandono del procedimento. 6
4 … 7
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
4 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
5 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
6 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
7 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Capo secondo: Delle misure
Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento
Art. 56 1. Principi
1. Principi
1 Una misura deve essere ordinata se:
a.
la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati;
b.
sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
c.
le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.
2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
3 Per ordinare una misura prevista negli articoli 59-61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l’articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:
a.
la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell’autore;
b.
il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
c.
la possibilità di eseguire la misura.
4 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, la perizia dev’essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l’autore.
4bis Se entra in linea di conto l’internamento a vita di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.1
5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un’istituzione adeguata.
6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev’essere soppressa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 56a 1. Principi / Concorso di misure
Concorso di misure
1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore.
2 Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.
Art. 57 1. Principi / Relazione tra le misure e le pene
Relazione tra le misure e le pene
1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
2 Le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.
3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Art. 58 1. Principi / Esecuzione
Esecuzione
1 …1
2 Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari.
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 59 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Trattamento di turbe psichiche
2. Misure terapeutiche stazionarie.
Trattamento di turbe psichiche
1 Se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a.
l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2 Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure.
3 Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.1
4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 60 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Trattamento della tossicodipendenza
Trattamento della tossicodipendenza
1 Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a.
l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
2 Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.
3 Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore.
4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.
Art. 61 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Misure per i giovani adulti
Misure per i giovani adulti
1 Se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per giovani adulti qualora:
a.
l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3 Vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.
4 La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev’essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’anni.
5 Se l’autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott’anni, la misura può essere eseguita in un’istituzione per adolescenti.
Art. 62 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Liberazione condizionale
Liberazione condizionale
1 L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:
a.
di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59;
b.
da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.
6 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.
Art. 62a 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Insuccesso del periodo di prova
Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l’autorità d’esecuzione:
a.
ordinare il ripristino dell’esecuzione;
b.
sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
c.
sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l’esecuzione di una pena detentiva.
2 Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell’articolo 49.
3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell’autorità d’esecuzione.
4 La durata massima dell’esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all’articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.
5 Se prescinde dal ripristino dell’esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:
a.
ammonire il liberato condizionalmente;
b.
ordinare un trattamento ambulatoriale o un’assistenza riabilitativa;
c.
impartire norme di condotta; e
d.
prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l’articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.
6 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
Art. 62b 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Liberazione definitiva
Liberazione definitiva
1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.
2 L’autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.
3 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.
Art. 62c 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Soppressione della misura
Soppressione della misura
1 La misura è soppressa se:
a.
la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
b.
è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure
c.
non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata.
2 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest’ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l’esecuzione è sospesa.
3 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare un’altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
4 Se all’atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l’internamento su proposta dell’autorità di esecuzione.
5 Se all’atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l’autorità competente ne avvisa l’autorità di protezione degli adulti.1
6 Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un’altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
1 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 62d 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Esame della liberazione e della soppressione
Esame della liberazione e della soppressione
1 L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione.
2 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore.
Art. 63 3. Trattamento ambulatoriale. / Condizioni e esecuzione
3. Trattamento ambulatoriale.
Condizioni e esecuzione
1 Se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
a.
l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2 Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 L’autorità competente può disporre che l’autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4 Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell’autorità d’esecuzione.
Art. 63a 3. Trattamento ambulatoriale. / Soppressione della misura
Soppressione della misura
1 L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se:
a.
si è concluso con successo;
b.
la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o
c.
è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l’autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch’egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4 Se l’autore si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
Art. 63b 3. Trattamento ambulatoriale. / Esecuzione della pena detentiva sospesa
Esecuzione della pena detentiva sospesa
1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.
2 Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.
3 Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l’esecuzione della medesima.
4 Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l’esecuzione.
5 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
Art. 64 4. Internamento. / Condizioni e esecuzione
4. Internamento.
Condizioni e esecuzione
1 Il giudice ordina l’internamento se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d’ostaggio, un incendio, un’esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona, e se:1
a.
in base alle caratteristiche della personalità dell’autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
b.
in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l’articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis Il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:2
a.
con il crimine l’autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona;
b.
è altamente probabile che l’autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c.
l’autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.3
2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).4
3 Se già nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l’autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l’internamento. Per il resto è applicabile l’articolo 64a.5
4 L’internamento è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev’essere garantita. Per quanto necessario, l’interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 64a 4. Internamento. / Fine dell’interna-mento e liberazione
Fine dell’interna-mento e liberazione
1 L’autore è liberato condizionalmente dall’internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch’egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.1 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un’assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.
2 Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.
3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell’internamento su proposta dell’autorità d’esecuzione.
4 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
5 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 64b14. Internamento. / Esame della liberazione
Esame della liberazione
1 L’autorità competente esamina d’ufficio o su richiesta:
a.
almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento (art. 64a cpv. 1);
b.
almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l’internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2 L’autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1:
a.
fondandosi su un rapporto della direzione dell’istituto;
b.
fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell’articolo 56 capoverso 4;
c.
dopo aver sentito una commissione ai sensi dell’articolo 62d capoverso 2;
d.
dopo aver sentito l’autore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 64c14. Internamento. / Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale
Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale
1 In caso di internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bis, l’autorità competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.
2 Se conclude che l’autore può essere curato, l’autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell’internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell’internamento secondo il capoverso 3.
3 Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell’autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l’internamento a vita e ordina che sia eseguita in un’istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61.
4 Il giudice può liberare condizionalmente l’autore dall’internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall’articolo 64a.
5 La soppressione dell’internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l’internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.
6 I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l’esecuzione della pena detentiva che precede l’internamento a vita. La soppressione dell’internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 65 5. Modifica della sanzione
5. Modifica della sanzione
1 Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o dell’internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori.1 È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l’internamento. L’esecuzione della pena residua è sospesa.
2 Se, durante l’esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l’internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Sezione 2: Delle altre misure
Art. 66 1. Cauzione preventiva
1. Cauzione preventiva
1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2 Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79).
3 Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.
Art. 6712. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni
2. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni
1 Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
3 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
a.
tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minorenne;
b.
atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188);
c.
pornografia qualificata (art. 197 n. 32), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.
4 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).
5 Se lʼautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare unʼattività.
6 Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che lʼautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellʼautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere lʼautore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato lʼinterdizione.
7 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata dellʼinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata unʼinterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Art. 197 ha ora un nuovo testo.
Art. 67a12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni / Contenuto e portata
Contenuto e portata
1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 67 le attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.
2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
3 Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.
4 Le interdizioni di cui allʼarticolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67b12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2 Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:
a.
mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
b.
avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
c.
trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
3 Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.
4 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5 Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67c12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / c. Disposizioni comuni. / Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto
c. Disposizioni comuni.
Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto
1 Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
2 La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.
3 Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4 Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.
5 Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:
a.
dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 67b;
b.
trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 2;
c.
dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 3 o 4;
d.
dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione a vita di cui allʼarticolo 67 capoverso 2, 3 o 4.
6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.
7 Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecuzione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova.
8 Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5.
9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili lʼarticolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dellʼesecuzione della pena o della misura.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67d12. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. / c. Disposizioni comuni. / Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto
Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto
1 Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione dellʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
2 Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allʼarticolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67e13. Divieto di condurre
3. Divieto di condurre
Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
1 Originario art. 67b.
Art. 68 4. Pubblicazione della sentenza
4. Pubblicazione della sentenza
1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4 Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.
Art. 69 5. Confisca / a. Confisca di oggetti pericolosi
5. Confisca
a. Confisca di oggetti pericolosi
1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 70 5. Confisca / b. Confisca di valori patrimoniali. / Principi
b. Confisca di valori patrimoniali.
Principi
1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
Art. 71 5. Confisca / b. Confisca di valori patrimoniali. / Risarcimenti
Risarcimenti
1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 capoverso 2.
2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.
Art. 72 5. Confisca / b. Confisca di valori patrimoniali. / Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
Art. 73 6. Assegnamenti al danneggiato
6. Assegnamenti al danneggiato
1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a.
la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b.
gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c.
le pretese di risarcimento;
d.
l’importo della cauzione preventiva prestata.
2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà
Art. 74 1. Principi dell’esecuzione
1. Principi dell’esecuzione
La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.
Art. 75 2. Esecuzione delle pene detentive. / Principi
2. Esecuzione delle pene detentive.
Principi
1 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.
2 …1
3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.
6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:
a.
essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione;
b.
il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e
c.
l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 75a12. Esecuzione delle pene detentive. / Misure particolari di sicurezza
Misure particolari di sicurezza
1 La commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell’autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell’autorizzazione di un regime aperto, se:
a.
l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1; e
b.
l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
2 Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
3 La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 76 2. Esecuzione delle pene detentive. / Luogo dell’esecuzione
Luogo dell’esecuzione
1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
2 Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.
Art. 77 2. Esecuzione delle pene detentive. / Esecuzione ordinaria
Esecuzione ordinaria
Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.
Art. 77a 2. Esecuzione delle pene detentive. / Lavoro e alloggio esterni
Lavoro e alloggio esterni
1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
2 In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.
3 Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione.
Art. 77b 2. Esecuzione delle pene detentive. / Semiprigionia
Semiprigionia
Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Art. 78 2. Esecuzione delle pene detentive. / Segregazione cellulare
Segregazione cellulare
La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:
a.
all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;
b.
a tutela del detenuto o di terzi;
c.
come sanzione disciplinare.
Art. 79 2. Esecuzione delle pene detentive. / Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata
Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata
1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.
2 A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.
3 La semiprigionia e l’esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.
Art. 80 2. Esecuzione delle pene detentive. / Deroghe alle forme d’esecuzione
Deroghe alle forme d’esecuzione
1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
a.
qualora il suo stato di salute lo richieda;
b.
in caso di gravidanza, parto e puerperio;
c.
per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell’interesse anche del bambino medesimo.
2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell’autorità d’esecuzione.
Art. 81 2. Esecuzione delle pene detentive. / Lavoro
Lavoro
1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.
2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.
Art. 82 2. Esecuzione delle pene detentive. / Formazione e perfezionamento
Formazione e perfezionamento
Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.
Art. 83 2. Esecuzione delle pene detentive. / Retribuzione
Retribuzione
1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.
2 Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.
3 Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d’esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.
Art. 84 2. Esecuzione delle pene detentive. / Relazioni con il mondo esterno
Relazioni con il mondo esterno
1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all’esterno del penitenziario. Dev’essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.
2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all’insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.
3 Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell’ordinamento generale del penitenziario.
4 I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall’autorità competente.
5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.
6 Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita.1
7 Rimangono salvi l’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2 RS 0.191.02
Art. 85 2. Esecuzione delle pene detentive. / Controlli e ispezioni
Controlli e ispezioni
1 Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l’ordine e la sicurezza nel penitenziario.
2 Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L’esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L’esame all’interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.
Art. 86 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / a. Concessione
Liberazione condizionale
a. Concessione
1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2 L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno.
4 Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
Art. 87 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / b. Periodo di prova
b. Periodo di prova
1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
2 Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.
3 Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell’assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell’esecuzione della pena secondo l’articolo 95 capoverso 5.
Art. 88 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / c. Successo del periodo di prova
c. Successo del periodo di prova
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 89 2. Esecuzione delle pene detentive. / Liberazione condizionale / d. Insuccesso del periodo di prova
d. Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione.
2 Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull’assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili.
3 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.
4 Il ripristino dell’esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.
5 Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell’esecuzione è computato nel resto della pena.
6 Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell’articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l’articolo 86 capoversi 1-4.
7 Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell’esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l’articolo 57 capoversi 2 e 3.
Art. 90 3. Esecuzione di misure
3. Esecuzione di misure
1 Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:
a.
come misura terapeutica temporanea;
b.
a tutela del collocato medesimo o di terzi;
c.
come sanzione disciplinare.
2 All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.
2bis Le misure di cui agli articoli 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.1
3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81-83 si applicano per analogia.
4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l’articolo 75a.2
4ter Durante l’internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.3
5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 91 4. Disposizioni comuni. / Diritto disciplinare
4. Disposizioni comuni.
Diritto disciplinare
1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell’esecuzione penale o al piano d’esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2 Le sanzioni disciplinari sono:
a.
l’ammonizione;
b.
la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti con l’esterno;
c.1
la multa;
d.2
l’arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
3 Per l’esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.
1 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Originaria lett. c.
Art. 92 4. Disposizioni comuni. / Interruzione dell’esecuzione
Interruzione dell’esecuzione
L’esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.
Art. 92a14. Disposizioni comuni. / Diritto d’informazione
Diritto d’informazione
1 La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20072 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi:
a.
del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma dell’esecuzione per quanto diverga dall’esecuzione ordinaria, dell’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura;
b.
senza indugio, di un’eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.
2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
3 Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
4 Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 RS 312.5
Titolo quinto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria
Art. 93 Assistenza riabilitativa
Assistenza riabilitativa
1 L’assistenza riabilitativa è intesa a preservare l’assistito dalla recidiva, promuovendone l’integrazione sociale. L’autorità competente in merito presta e procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine.
2 Gli operatori dell’assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente per l’assistenza riabilitativa.
3 Le autorità della giustizia penale possono chiedere all’autorità competente per l’assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.
Art. 94 Norme di condotta
Norme di condotta
Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Art. 95 Disposizioni comuni
Disposizioni comuni
1 Prima di decidere circa lʼassistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e lʼautorità preposta allʼesecuzione delle pene possono chiedere una relazione allʼautorità cui competono lʼassistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o lʼesecuzione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.1 L’interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.
2 L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
3 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all’esecuzione delle pene.
4 Il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:
a.
prorogare della metà la durata del periodo di prova;
b.
por fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
c.
modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.
5 Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 96 Assistenza sociale volontaria
Assistenza sociale volontaria
Per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.
Titolo sesto: Della prescrizione
Art. 97 1. Prescrizione dell’azione penale. / Termini
1. Prescrizione dell’azione penale.
Termini
1 L’azione penale si prescrive:
a.
in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b.
in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c.
in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d.
in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.1
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.2
3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20013 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119).
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
3 HYPERLINK “http://www.bk.admin.ch/ch/i/as/2002/2993.pdf”
4 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 98 1. Prescrizione dell’azione penale. / Decorrenza
Decorrenza
La prescrizione decorre:
a.
dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;
b.
se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;
c.
se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 99 2. Prescrizione della pena. / Termini
2. Prescrizione della pena.
Termini
1 La pena si prescrive:
a.
in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
b.
in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
c.
in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
d.
in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
e.
in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
a.
durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
b.
nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
Art. 100 2. Prescrizione della pena. / Decorrenza
Decorrenza
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’esecuzione della pena.
Art. 101 3. Imprescrittibilità
3. Imprescrittibilità
1 Sono imprescrittibili:
a.
il genocidio (art. 264);
b.
i crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
c.
i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
d.
i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio;1
e.2
gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.
2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.
3 I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.34
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
2 Introdotta dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
3 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Titolo settimo: Della responsabilità dell’impresa
Art. 102 Punibilità
Punibilità
1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.1
3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa.
4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
a.
le persone giuridiche di diritto privato;
b.
le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
c.
le società;
d.
le ditte individuali2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
2 Ora: imprese individuali.
Art. 102a1
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Parte seconda: Delle contravvenzioni
Art. 103 Definizione
Definizione
Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.
Art. 104 Applicabilità delle disposizioni della parte prima
Applicabilità delle disposizioni della parte prima
Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
Art. 105 o applicabilità condizionale
Inapplicabilità
o applicabilità condizionale
1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 102 e 102a1) non sono applicabili alle contravvenzioni.
2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3 Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), lʼinterdizione di esercitare unʼattività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.2
1 Questo art. è abrogato, vedi ora l’art. 112 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 106 Multa
Multa
1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.
Art. 107 Lavoro di pubblica utilità
Lavoro di pubblica utilità
1 Con il consenso dell’autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.
2 L’autorità d’esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato.
3 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l’esazione della multa.
Art. 1081
1 Per ragioni di tecnica legislativa, l’art. é privo di contenuto. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl ; RS 171.10).
Art. 109 Prescrizione
Prescrizione
L’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Parte terza: Definizioni
Art. 110
1 Per congiunti di una persona s’intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.1
2 Per membri della comunione domestica s’intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3 Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.2
4 Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5 Per documenti pubblici s’intendono i documenti emanati da membri di un’autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6 Il giorno è contato in ragione di ventiquattr’ore consecutive. Il mese e l’anno sono computati secondo il calendario comune.
7 È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell’istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d’estradizione.
1 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2RU 2006 3583
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona
Art. 111 1. Omicidio. / Omicidio intenzionale
1. Omicidio.
Omicidio intenzionale
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva1 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 11211. Omicidio. / Assassinio
Assassinio
Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 11311. Omicidio. / Omicidio passionale
Omicidio passionale
Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 11411. Omicidio. / Omicidio su richiesta della vittima
Omicidio su richiesta della vittima
Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 115 1. Omicidio. / Istigazione e aiuto al suicidio
Istigazione e aiuto al suicidio
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 11611. Omicidio. / Infanticidio
Infanticidio
La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l’influenza del puerperio, uccide l’infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 246; FF 1985 II 901).
Art. 117 1. Omicidio. / Omicidio colposo
Omicidio colposo
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 11812. Interruzione della gravidanza. / Interruzione punibile della gravidanza
2. Interruzione della gravidanza.
Interruzione punibile della gravidanza
1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno2 a dieci anni.
3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Art. 11912. Interruzione della gravidanza. / Interruzione non punibile della gravidanza
Interruzione non punibile della gravidanza
1 L’interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2 L’interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell’intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
4 I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l’interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
Art. 12012. Interruzione della gravidanza. / Contravvenzioni commesse dal medico
Contravvenzioni commesse dal medico
1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:
a.
chiedere alla gestante una richiesta scritta;
b.
tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
1.
un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
2.
una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
3.
informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
c.
assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,
è punito con la multa2.
2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 1211
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
Art. 12213. Lesioni personali. / Lesioni gravi
3. Lesioni personali.
Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 12313. Lesioni personali. / Lesioni semplici
Lesioni semplici
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d’ufficio,
se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso,
se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,
se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio,3
se egli è il partner registrato o l’ex partner registrato della vittima e ha agito durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento,4
se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
4 Comma. introdotto dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
5 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 12413. Lesioni personali. / Mutilazione di organi genitali femminili
Mutilazione di organi genitali femminili
1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
Art. 125 3. Lesioni personali. / Lesioni colpose
Lesioni colpose
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 126 3. Lesioni personali. / Vie di fatto
Vie di fatto
1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:
a.
contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
b.
contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o
bbis.1 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o
c.
contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 12714. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Abbandono
4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui.
Abbandono
Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l’abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 12814. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Omissione di soccorso
Omissione di soccorso
Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,
chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 128bis14. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Falso allarme
Falso allarme
Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 12914. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Esposizione a pericolo della vita altrui
Esposizione a pericolo della vita altrui
Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 130 a 1321
1 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 13314. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Rissa
Rissa
1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 13414. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Aggressione
Aggressione
Chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 13514. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Rappresentazione di atti di cruda violenza
Rappresentazione di atti di cruda violenza
1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.23
2 Gli oggetti sono confiscati.
3 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l’integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
4 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 13614. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2559, 2009 2623; FF 2006 7879 7949).
Titolo secondo:1Dei reati contro il patrimonio
Art. 137 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione semplice
1. Reati contro il patrimonio.
Appropriazione semplice
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà,
se egli ha agito senza fine di lucro o
se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,
è punito soltanto a querela di parte.
Art. 138 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione indebita
Appropriazione indebita
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria1 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 139 1. Reati contro il patrimonio. / Furto
Furto
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere1 se fa mestiere del furto.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere2 se
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 140 1. Reati contro il patrimonio. / Rapina
Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno1 se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 141 1. Reati contro il patrimonio. / Sottrazione di una cosa mobile
Sottrazione di una cosa mobile
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 141bis 1. Reati contro il patrimonio. / Impiego illecito di valori patrimoniali
Impiego illecito di valori patrimoniali
Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 142 1. Reati contro il patrimonio. / Sottrazione di energia
Sottrazione di energia
1 Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l’utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 143 1. Reati contro il patrimonio. / Acquisizione illecita di dati
Acquisizione illecita di dati
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 L’acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 143bis11. Reati contro il patrimonio. / Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati
Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati
1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).
Art. 144 1. Reati contro il patrimonio. / Danneggiamento
Danneggiamento
1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.
3 Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
Art. 144bis 1. Reati contro il patrimonio. / Danneggiamento di dati
Danneggiamento di dati
1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 145 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione
Il debitore che, nell’intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 146 1. Reati contro il patrimonio. / Truffa
Truffa
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.
3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 147 1. Reati contro il patrimonio. / Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
3 L’abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Art. 148 1. Reati contro il patrimonio. / Abuso di carte- chèques o di credito
Abuso di carte- chèques o di credito
1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell’istituto d’emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l’istituto d’emissione e l’impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta.
2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
Art. 149 1. Reati contro il patrimonio. / Frode dello scotto
Frode dello scotto
Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150 1. Reati contro il patrimonio. / Conseguimento fraudolento di una prestazione
Conseguimento fraudolento di una prestazione
Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,
l’accesso ad una rappresentazione, ad un’esposizione o ad una manifestazione simile,
il funzionamento di un impianto per l’elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150bis11. Reati contro il patrimonio. / Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice
1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l’elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.2
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 151 1. Reati contro il patrimonio. / Danno patrimoniale procurato con astuzia
Danno patrimoniale procurato con astuzia
Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 152 1. Reati contro il patrimonio. / False indicazioni su attività commerciali
False indicazioni su attività commerciali
Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell’organo di gestione, del consiglio d’amministrazione o dell’ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un’altra azienda esercitata in forma commerciale,
dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all’insieme dei soci o agli associati all’azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 153 1. Reati contro il patrimonio. / False comunicazioni alle autorità del registro di commercio
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio
Chiunque induce l’autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 154
Abrogato
Art. 155 1. Reati contro il patrimonio. / Contraffazione di merci
Contraffazione di merci
1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.
2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).
Art. 156 1. Reati contro il patrimonio. / Estorsione
Estorsione
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione, o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 140.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno1.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 157 1. Reati contro il patrimonio. / Usura
Usura
1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.
Art. 158 1. Reati contro il patrimonio. / Amministrazione infedele
Amministrazione infedele
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 159 1. Reati contro il patrimonio. / Appropriazione indebita di trattenute salariali
Appropriazione indebita di trattenute salariali
Il datore di lavoro che disattende l’obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d’assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest’ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 160 1. Reati contro il patrimonio. / Ricettazione
Ricettazione
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Art. 1611
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 161bis1
1 Introdotto dall’art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RU 1997 68; FF 1993 I 1077). Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 162 2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale
Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l’obbligo di custodire,
chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 163 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti.
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
distrae o occulta valori patrimoniali,
simula debiti,
riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 164 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori
Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali,
rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 165 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Cattiva gestione
Cattiva gestione
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni,
cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l’ha sfruttato in modo usurario.
Art. 166 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Omissione della contabilità
Omissione della contabilità
Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell’articolo 43 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
1 RS 281.1
Art. 167 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Favori concessi ad un creditore
Favori concessi ad un creditore
Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.
Art. 168 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Corruzione nell’esecuzione forzata
Corruzione nell’esecuzione forzata
1 Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.
Art. 169 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali
pignorati o sequestrati,
compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell’attivo, oppure
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 170 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale
Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l’omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l’autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi,
il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 171 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Concordato giudiziale
Concordato giudiziale
1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.
2 Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 171bis 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Revoca del fallimento
Revoca del fallimento
1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF1), l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2 Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.
1 RS 281.1
Art. 17214. Disposizioni generali
4. Disposizioni generali
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 172bis 4. Disposizioni generali / Cumulo di pena privativa della libertà e multa
Cumulo di pena privativa della libertà e multa
In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 172ter 4. Disposizioni generali / Reati di poca entità
Reati di poca entità
1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all’estorsione.
Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata2
Art. 17311. Delitti contro l’onore. / Diffamazione
1. Delitti contro l’onore.
Diffamazione
1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere2.
2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 174 1. Delitti contro l’onore. / Calunnia
Calunnia
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 175 1. Delitti contro l’onore. / Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso
1 Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.
2 Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent’anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.
Art. 176 1. Delitti contro l’onore. / Disposizione comune
Disposizione comune
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 177 1. Delitti contro l’onore. / Ingiuria
Ingiuria
1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.1
2 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
3 Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 178 1. Delitti contro l’onore. / Prescrizione
Prescrizione
1 Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.1
2 Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 31.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 179 2. Delitti contro la sfera personale riservata. / Violazione di segreti privati
2.1 Delitti contro la sfera personale riservata.
Violazione di segreti privati
Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto,
chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,
è punito, a querela di parte, con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179bis12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Ascolto e registrazione di conversazioni estranee
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee
Chiunque ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l’assenso di tutti gl’interlocutori,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179ter12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Registrazione clandestina di conversazioni
Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 179quater12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179quinquies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Registrazioni non punibili
Registrazioni non punibili
1 Non è punibile né secondo l’articolo 179bis capoverso 1 né secondo l’articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:
a.
registra conversazioni telefoniche con servizi d’assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
b.
registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
2 All’utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capoversi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 823; FF 2001 2328 5225).
Art. 179sexies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.
Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale2, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Ora: impresa individuale.
Art. 179septies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Abuso di impianti di telecomunicazioni
Abuso di impianti di telecomunicazioni
Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
Art. 179octies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Sorveglianza ufficiale, impunibilità
Sorveglianza ufficiale, impunibilità
1 Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente.
2 Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
1 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).
2 RS 780.1
Art. 179novies12. Delitti contro la sfera personale riservata. / Sottrazione di dati personali
Sottrazione di dati personali
Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale
Art. 180 Minaccia
Minaccia
1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:
a.
è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o
abis.1 è il partner registrato della vittima o l’ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o
b.
è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 181 Coazione
Coazione
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 181a1Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata
1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un’unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.
1 Introdotto dal n. I 6 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 1821Tratta di esseri umani
Tratta di esseri umani
1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2 Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
3 In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.
4 È punibile anche chi commette il reato all’estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 1831Sequestro di persona e rapimento
Sequestro di persona e rapimento
1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Art. 1841Circostanze aggravanti
Circostanze aggravanti
Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,
ha trattato la vittima con crudeltà,
la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o
la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Art. 1851Presa d’ostaggio
Presa d’ostaggio
1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,
è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
4.2 Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).
5. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 186 Violazione di domicilio
Violazione di domicilio
Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quinto:3Dei reati contro l’integrità sessuale
Art. 187 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. / Atti sessuali con fanciulli
1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.
Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
induce una tale persona ad un atto sessuale,
coinvolge una tale persona in un atto sessuale,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3. Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventʼanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o unʼunione domestica registrata, lʼautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.
5.2 …
6.3 …
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 188 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. / Atti sessuali con persone dipendenti
Atti sessuali con persone dipendenti
1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,
chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 189 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Coazione sessuale
2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali.
Coazione sessuale
1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2 …1
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 190 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Violenza carnale
Violenza carnale
1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2 …1
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 191 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 192 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
1 Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 193 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Sfruttamento dello stato di bisogno
Sfruttamento dello stato di bisogno
1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 194 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Esibizionismo
Esibizionismo
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
Art. 19513. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione
3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione
È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.
sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
b.
sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
c.
lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;
d.
mantiene una persona nella prostituzione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 19613. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione / Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione
Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione
Chiunque, in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimunerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 19714. Pornografia
4. Pornografia
1 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3 Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
5 Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
6 Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.
7 Se l’autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.
8 Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.
9 Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1-5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 198 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale. / Molestie sessuali
5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale.
Molestie sessuali
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,
è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 199 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale. / Esercizio illecito della prostituzione
Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.
Art. 200 6. Reato collettivo
6. Reato collettivo
Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Art. 201 a 2121
1 Questi art. (salvo l’art. 211) sono sostituiti dagli art. 195 a 199 (cfr. commento nel n. 23 del messaggio – FF 1985 II 901). L’art. 211 è stralciato.
Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia
Art. 2131Incesto
Incesto
1 Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.
3 …2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 2141
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2151Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata
Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata
Chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata,
chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 2161
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2171Trascuranza degli obblighi di mantenimento
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2181
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 2191Violazione del dovere d’assistenza o educazione
Violazione del dovere d’assistenza o educazione
1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 2201Sottrazione di minorenne
Sottrazione di minorenne
Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221 Incendio intenzionale
Incendio intenzionale
1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
3 Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 222 Incendio colposo
Incendio colposo
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
Art. 223 Esplosione
Esplosione
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 224 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
Art. 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere1.
3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 226bis1Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti
Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti
1 Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
Art. 226ter1Atti preparatori punibili
Atti preparatori punibili
1 Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, dispositivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3 Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostanze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 2 II dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
Art. 227 Inondazione. Franamento
Inondazione. Franamento
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 228 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 229 Violazione delle regole dell’arte edilizia
Violazione delle regole dell’arte edilizia
1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 230 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine,
chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
Art. 230bis1Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni
1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:
a.
mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone; o
b.
mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
Art. 2311Propagazione di malattie dell’essere umano
Propagazione di malattie dell’essere umano
Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell’essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta l’art. 86 n. 1 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1435; FF 2011 283).
Art. 232 Propagazione di epizoozie
Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 233 Propagazione di parassiti pericolosi
Propagazione di parassiti pericolosi
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 234 Inquinamento di acque potabili
Inquinamento di acque potabili
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 235 Fabbricazione di foraggi nocivi
Fabbricazione di foraggi nocivi
1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.1 La sentenza di condanna è resa pubblica.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
1 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 236 Commercio di foraggi adulterati
Commercio di foraggi adulterati
1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2 La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni
Art. 237 Perturbamento della circolazione pubblica
Perturbamento della circolazione pubblica
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua o nell’aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 238 Perturbamento del servizio ferroviario
Perturbamento del servizio ferroviario
1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria1.
2 La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 239 Perturbamento di pubblici servizi
Perturbamento di pubblici servizi
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure
Art. 240 Contraffazione di monete
Contraffazione di monete
1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 Nei casi d’esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
Art. 241 Alterazione di monete
Alterazione di monete
1 Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l’apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.1
2 Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 242 Messa in circolazione di monete false
Messa in circolazione di monete false
1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
2 Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 2431Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l’intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell’originale,
chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,
chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,
chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false
Importazione, acquisto e deposito di monete false
1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 245 Falsificazione di valori di bollo ufficiali
Falsificazione di valori di bollo ufficiali
1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa,
chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 246 Falsificazione di marche ufficiali
Falsificazione di marche ufficiali
Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Amministrazione delle dogane,
chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 247 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti
Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l’alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 248 Falsificazione dei pesi e delle misure
Falsificazione dei pesi e delle misure
Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente,
altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati,
usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2491Confisca
Confisca
1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2 Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 250 Monete e bolli di valore esteri
Monete e bolli di valore esteri
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.
Titolo undecimo: Della falsità in atti
Art. 2511Falsità in documenti
Falsità in documenti
1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 2521Falsità in certificati
Falsità in certificati
Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,
contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,
fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo,
abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 253 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale,
chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 254 Soppressioni di documento
Soppressioni di documento
1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.
Art. 255 Documenti esteri
Documenti esteri
Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.
Art. 256 Rimozione di termini
Rimozione di termini
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 257 Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
Art. 2581Pubblica intimidazione
Pubblica intimidazione
Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 2591Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.2
2 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Art. 260 Sommossa
Sommossa
1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fattagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
Art. 260bis1Atti preparatori punibili
Atti preparatori punibili
1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.
Omicidio intenzionale (art. 111);
b.
Assassinio (art. 112);
c.
Lesioni gravi (art. 122);
cbis.2
Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.
Rapina (art. 140);
e.
Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.
Presa d’ostaggio (art. 185);
g.
Incendio intenzionale (art. 221);
h.
Genocidio (art. 264);
i.
Crimini contro l’umanità (art. 264a);
j.
Crimini di guerra (art. 264c-264h).3
2 Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967). FF 1918 II 1
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
4 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260ter1Organizzazione criminale
Organizzazione criminale
1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,
chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale,
è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)2 se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione.
3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260quater1Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.2
1 Introdotto dall’art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2535; FF 1996 I 875).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260quinquies1Finanziamento del terrorismo
Finanziamento del terrorismo
1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3 Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l’atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l’esercizio o il rispetto dei diritti dell’uomo.
4 Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043; FF 2002 4815).
Art. 261 Perturbamento della libertà di credenza e di culto
Perturbamento della libertà di credenza e di culto
Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,
chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,
chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione,
è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 261bis1Discriminazione razziale
Discriminazione razziale
Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;2
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dall’art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217).
2RU 2005 1165
Art. 262 Turbamento della pace dei defunti
Turbamento della pace dei defunti
1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,
chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre,
chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, contro la volontà dell’avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo dodicesimo:bis4Genocidio e crimini contro l’umanità
Art. 264 Genocidio
Genocidio
Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
a.
uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
b.
sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
c.
ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
d.
trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Art. 264a Crimini contro l’umanità / j. Altri atti inumani
Crimini contro l’umanità
1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
a. Omicidio intenzionale
a.
uccide intenzionalmente una persona;
b. Sterminio
b.
uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
c. Riduzione in schiavitù
c.
si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
d. Sequestro di persona
d.
priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
e. Sparizione forzata di persone
e.
nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
1.
priva la persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
2.
si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
f. Tortura
f.
infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
g. Lesione dell’autodetermi- nazione sessuale
g.
stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
h. Deportazione o trasferimento forzato
h.
deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
i. Persecuzione e apartheid
i.
lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
j. Altri atti inumani
j.
commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Titolo dodicesimoter:5Crimini di guerra
Art. 264b 1. Campo d’applicazione
1. Campo d’applicazione
Gli articoli 264d-264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
Art. 264c 2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
a.
omicidio intenzionale;
b.
presa d’ostaggio;
c.
inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
d.
distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
e.
costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
f.
deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
g.
privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c-g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
1 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
Art. 264d 3. Altri crimini di guerra / a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
3. Altri crimini di guerra
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:
a.
la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
b.
persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19451, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
c.
beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
d.
unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
e.
beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
1 RS 0.120
Art. 264e 3. Altri crimini di guerra / b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
a.
cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
b.
stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
c.
sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264f 3. Altri crimini di guerra / c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato
1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264g 3. Altri crimini di guerra / d. Metodi di guerra vietati
d. Metodi di guerra vietati
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
a.
dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
b.
utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
c.
come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l’invio di soccorsi;
d.
uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
e.
mutila il cadavere di un combattente nemico;
f.
come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
g.
fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
h.
come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264h 3. Altri crimini di guerra / e. Impiego di armi vietate
e. Impiego di armi vietate
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
a.
utilizza veleno o armi velenose;
b.
utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
c.
utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
d.
utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
e.
utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
Art. 264i 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.
continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell’armistizio;
b.
maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna;
c.
ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
Art. 264j 5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c-264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Titolo dodicesimoquater:6Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter
Art. 264k Punibilità dei superiori
Punibilità dei superiori
1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l’esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all’autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 264l Commissione di un reato in esecuzione di un ordine
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine
È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell’atto.
Art. 264m Reati commessi all’estero
Reati commessi all’estero
1 È punibile anche colui che ha commesso all’estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall’articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
2 Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:
a.
un’autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o
b.
l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.
3 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l’assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all’estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l’autore a ogni sanzione.
Art. 264n Esclusione dell’immunità relativa
Esclusione dell’immunità relativa
Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall’articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:
a.
articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale1;
b.
articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità;
c.
articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20023 sull’Assemblea federale;
d.
articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
e.
articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale;
f.
articolo 12 della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale;
g.
articolo 16 della legge del 20 marzo 20097 sul Tribunale federale dei brevetti;
h.
articolo 50 della legge del 19 marzo 20108 sull’organizzazione delle autorità penali.
1 RS 312.0
2 RS 170.32
3 RS 171.10
4 RS 172.010
5 RS 173.110
6 RS 173.32
7 RS 173.41
8 RS 173.71
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 265 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Alto tradimento
1. Crimini o delitti contro lo Stato.
Alto tradimento
Chiunque commette un atto diretto
a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione1 o d’un Cantone2,
ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri,
a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno3.
1 RS 101
2 RS 131.211/.235
3 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 266 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Attentati contro l’indipendenza della Confederazione
Attentati contro l’indipendenza della Confederazione
1. Chiunque commette un atto diretto
a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione,
a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 266bis11. Crimini o delitti contro lo Stato. / Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
1 Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 267 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Tradimento nelle relazioni diplomatiche
Tradimento nelle relazioni diplomatiche
1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione,1
chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,
chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2
3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
2 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
3 Originario n. 2.
Art. 268 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Rimozione di termini di confine pubblici
Rimozione di termini di confine pubblici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d’un Cantone o d’un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 26911. Crimini o delitti contro lo Stato. / Violazione della sovranità territoriale svizzera
Violazione della sovranità territoriale svizzera
Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.
Art. 270 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Offese agli emblemi svizzeri
Offese agli emblemi svizzeri
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 27111. Crimini o delitti contro lo Stato. / Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;
chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero;
chiunque favorisce tali atti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.2
2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 27212. Spionaggio. / Spionaggio politico
2. Spionaggio.
Spionaggio politico
1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 273 2. Spionaggio. / Spionaggio economico
Spionaggio economico
Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad un’impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 27412. Spionaggio. / Spionaggio militare
Spionaggio militare
1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;
chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 27513. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Attentati contro l’ordine costituzionale
3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale.
Attentati contro l’ordine costituzionale
Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione2 o di un Cantone3, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 RS 101
3 RS 131.211/.235
Art. 275bis 3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Propaganda sovversiva
Propaganda sovversiva
Chiunque svolge una propaganda dell’estero intesa a sovvertire con la violenza l’ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 275ter13. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Associazioni illecite
Associazioni illecite
Chiunque costituisce un’associazione che si propone di svolgere o svolge un’attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis,
chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene,
chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 276 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,
chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.
Art. 277 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Falsificazione d’ordini o di istruzioni
Falsificazione d’ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,
chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 278 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Turbamento del servizio militare
Turbamento del servizio militare
Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 279 Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,
chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d’iniziativa,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 280 Attentati contro il diritto di voto
Attentati contro il diritto di voto
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d’iniziativa,
chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 281 Corruzione elettorale
Corruzione elettorale
Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d’iniziativa,
chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione,
l’elettore che si fa dare o promettere un tale profitto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 282 Frode elettorale
Frode elettorale
1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d’iniziativa,
chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l’esercizio del referendum o dell’iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 282bis1Incetta di voti
Incetta di voti
Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un’elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.
1 Introdotto dall’art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313).
Art. 283 Violazione del segreto del voto
Violazione del segreto del voto
Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2841
1 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
1.1 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti.6
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.7
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 5597 5629; FF 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l’art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
7 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 2861Impedimento di atti dell’autorità
Impedimento di atti dell’autorità
Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti. 6
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
Art. 287 Usurpazione di funzioni
Usurpazione di funzioni
Chiunque per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2881
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 289 Sottrazione di cose requisite o sequestrate
Sottrazione di cose requisite o sequestrate
Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall’autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 290 Rottura di sigilli
Rottura di sigilli
Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall’autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 291 Violazione del bando
Violazione del bando
1 Chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 La durata di questa pena non è computata in quella del bando.
Art. 292 Disobbedienza a decisioni dell’autorità
Disobbedienza a decisioni dell’autorità
Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
Art. 293 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
1 Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.
2 La complicità è punibile.
3 Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
Art. 2941Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
1 Chiunque esercita unʼattività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente allʼarticolo 67, allʼarticolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM) o allʼarticolo 16a DPMin3, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dellʼarticolo 67b, dellʼarticolo 50b CPM o dellʼarticolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
Art. 2951Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta
Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta
Chiunque si sottrae allʼassistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dallʼautorità di esecuzione è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri
Art. 2961Oltraggio ad uno Stato estero
Oltraggio ad uno Stato estero
Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 2971Oltraggi a istituzioni internazionali
Oltraggi a istituzioni internazionali
Chiunque pubblicamente offende un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero
Offese agli emblemi di uno Stato estero
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 299 Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero
1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso,
chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l’ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 300 Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,
chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 301 Spionaggio in danno di Stati esteri
Spionaggio in danno di Stati esteri
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 3021Procedimento
Procedimento
1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell’articolo 296 e a richiesta di un organo dell’istituzione internazionale nei casi previsti nell’articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.
3 Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in due anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
Art. 303 Denuncia mendace
Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 304 Sviamento della giustizia
Sviamento della giustizia
1. Chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
chiunque falsamente incolpa, presso l’autorità, sé medesimo di un atto punibile,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.
Art. 305 Favoreggiamento
Favoreggiamento
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 101.2
2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 305bis1Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro
1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta e all’articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.5
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.6
Vi è caso grave segnatamente se l’autore:
a.
agisce come membro di un’organizzazione criminale;
b.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.
realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
3 RS 642.11
4 RS 642.14
5 Introdotto dal n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
6 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 305ter1Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione2
1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.3
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’articolo 305bis numero 1bis.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
4 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
Art. 306 Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
1 Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 307 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.1
3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 308 Attenuazione di pene
Attenuazione di pene
1 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.1
2 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 3091Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali
Gli articoli 306-308 si applicano anche:
a.
alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell’amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
b.
alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l’amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2001 311).
Art. 310 Liberazione di detenuti
Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 311 Ammutinamento di detenuti
Ammutinamento di detenuti
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano
per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,
per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,
per evadere violentemente,
sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
Art. 312 Abuso di autorità
Abuso di autorità
I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 313 Concussione
Concussione
Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 3141Infedeltà nella gestione pubblica
Infedeltà nella gestione pubblica
I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 315 e 3161
1 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 3171Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,
i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale,
sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 317bis1Atti non punibili
Atti non punibili
1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata oppure dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all’articolo 14c della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
2 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un’inchiesta mascherata o dal capo del DDPS conformemente all’articolo 14c LMSI.
3 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20113 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.4
1 Introdotto dall’art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata (RU 2004 1409; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
2 RS 120
3 RS 312.2
4 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
Art. 318 Falso certificato medico
Falso certificato medico
1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 319 Aiuto alla evasione di detenuti
Aiuto alla evasione di detenuti
Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 320 Violazione del segreto d’ufficio
Violazione del segreto d’ufficio
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.
2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile.
Art. 321 Violazione del segreto professionale
Violazione del segreto professionale
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni1, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.
3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta l’art. 48 n. 1 della LF del 18 mar. 2011 sulle professioni psicologiche, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6005).
Art. 321bis1Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano
Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano
1 Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell’esercizio della sua attività di ricerca sull’essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 20112 sulla ricerca umana, è punito conformemente all’articolo 321.
2 Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 34 della legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d’etica competente ne ha autorizzato la divulgazione.
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati (RU 1993 1945; FF 1988 II 353). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).
2 RS 810.30
Art. 321ter1Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni
1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.
3 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
4 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto o per evitare danni.
5 Rimangono salve le disposizioni dell’articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
Art. 3221Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media
Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media
1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l’identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).2
2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell’impressum la sede dell’impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.
3 In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell’impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un’interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 322bis1Mancata opposizione a una pubblicazione punibile
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile
Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 32, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo diciannovesimo:7Della corruzione
Art. 322ter 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Corruzione attiva
1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.
Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quater 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Corruzione passiva
Corruzione passiva
Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quinquies11. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Concessione di vantaggi
Concessione di vantaggi
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2016 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322sexies11. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Accettazione di vantaggi
Accettazione di vantaggi
Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2016 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322septies 2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,
chiunque in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,1
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2
1 Comma introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
Art. 322octies13. Corruzione di privati / Corruzione attiva
3. Corruzione di privati
Corruzione attiva
1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322novies13. Corruzione di privati / Corruzione passiva
Corruzione passiva
1 Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322decies14. Disposizioni comuni
4. Disposizioni comuni
1 Non sono indebiti vantaggi:
a.
i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
b.
i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
2 Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Titolo ventesimo:8Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 3231Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento
Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento
Sono puniti con la multa:
1.
il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 12 LEF3);
2.
il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l’esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
3.
il debitore che, all’atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 14 LEF);
4.
il fallito che non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
5.
il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell’amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Ora: l’art. 341 cpv. 1
3 RS 281.1
4 Ora: l’art. 341 cpv. 1
Art. 3241Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria
Sono puniti con la multa:
1.
la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF2);
2.
chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
3.
chi non mette a disposizione dell’ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);
4.
chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5.
il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 13 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 281.1
3 Ora: l’art. 341 cpv. 1
Art. 325 Inosservanza delle norme legali sulla contabilità
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità
Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio,
chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d’affari,
è punito con la multa.
Art. 325bis1Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali
Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore,
chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni2,
chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale,
è punito, a querela del conduttore, con la multa.
1 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
2 RS 220
Art. 3261Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali / 1. …
Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali2
1. …
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Ora: imprese individuali.
Art. 326bis1Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali / 2. Nel caso dell’articolo 325bis
2. Nel caso dell’articolo 325bis
1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale2, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
2 Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore.
3 Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale3 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
1 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
2 Ora: impresa individuale.
3 Ora: impresa individuale.
Art. 326ter1Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali
Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,
chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,
chiunque suscita l’impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,
è punito con la multa2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).
Art. 326quater1False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale
Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest’obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 3271
1 Abrogato dal n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione,
chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni,
è punito con la multa.
2. Le contraffazioni sono confiscate.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951(RU 1951 1; FF 1949 613).
Art. 329 Violazione di segreti militari
Violazione di segreti militari
1. Chiunque indebitamente
penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall’autorità militare,
prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni,
è punito con la multa.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 330 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito
Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall’Amministrazione dell’esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 331 Uso indebito della uniforme militare
Uso indebito della uniforme militare
Chiunque indebitamente porta l’uniforme dell’esercito svizzero, è punito con la multa.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 3321Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite
Chiunque non dà l’avviso prescritto dall’articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile2 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 RS 210
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
3 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).
4 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725; FF 1999 4611). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
5 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
6 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
7 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
8 Originariamente tit. diciannovesimo.
Libro terzo:1Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale
Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni
Art. 333 Applicazione della parte generale ad altre leggi federali
Applicazione della parte generale ad altre leggi federali
1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2 Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a.
la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b.
la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c.
la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d’importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3 Se la pena massima comminata è l’arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un’altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4 Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l’articolo 41 e gli importi della multa deroganti all’articolo 106.
5 Se un’altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l’articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all’articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l’importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall’importo massimo della multa diviso per 3000.
6 Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:
a.
i termini di prescrizione dell’azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;
b.
i termini di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
c.
le norme sull’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale sono abrogate. È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
d.
l’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;
e.
i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;
f.
le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull’interruzione della medesima sono abrogate.
7 Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
1 RS 313.0
Art. 334 Riferimento a disposizioni abrogate
Riferimento a disposizioni abrogate
Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.
Art. 335 Leggi cantonali
Leggi cantonali
1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.
2 Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.
Titolo secondo: …
Art. 336 a 3381
1 Abrogati dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Titolo terzo: …
Art. 339 a 3481
1 Abrogati dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Titolo quarto: Dell’assistenza in materia di polizia2
Art. 34911. …
1. …
1 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 350 2. Collaborazione con INTERPOL / a. Competenza
2. Collaborazione con INTERPOL
a. Competenza1
1 L’Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
2 Esso è competente a mediare scambi d’informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall’altro.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 351 2. Collaborazione con INTERPOL / b. Compiti
b. Compiti1
1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure.
2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti.
4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 352 2. Collaborazione con INTERPOL / c. Protezione dei dati
c. Protezione dei dati1
1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2 La legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati regge lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.
3 L’Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 RS 351.1
3 RS 235.1
Art. 353 2. Collaborazione con INTERPOL / d. Aiuti finanziari e indennità
d. Aiuti finanziari e indennità1
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 354 3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone
3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone1
1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a.
il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b.
l’Ufficio federale di polizia;
c.
i posti di confine;
d.
le autorità cantonali di polizia.
3 I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull’asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri. Il sistema d’informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.6
4 Il Consiglio federale:
a.
disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
b.
designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
c.
disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l’archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 RS 361
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 RS 363
6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 35514. …
4. …
1 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355a15. Cooperazione con Europol / a. Scambio di dati
5. Cooperazione con Europol
a. Scambio di dati2
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.3
2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell’Accordo del 24 settembre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
3 Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
1 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).
4 RS 0.362.2
Art. 355b15. Cooperazione con Europol / b. Estensione del mandato
b. Estensione del mandato2
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d’applicazione del mandato nell’ambito dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
1 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 RS 0.362.2
Art. 355c15bis. Cooperazione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen. / Competenza
5bis. Cooperazione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen2 attenendosi alla legislazione nazionale.
1 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355d15ter. …
5ter. …
1 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). Abrogato dal n. II dell’all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355e15quater. Ufficio SIRENE
5quater. Ufficio SIRENE
1 Presso l’Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE2) responsabile del N-SIS.
2 L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L’ufficio esamina l’ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
1 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Supplementary information request at the national entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
Art. 355f15quinquies Cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali / a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale
5quinquies Cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen2 (Stato Schengen) possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:
a.
la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
b.
il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
c.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
d.
lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un’adeguata protezione dei dati.
2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
a.
il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
b.
la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 L’autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.
4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
a.
la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
b.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
c.
garanzie sufficienti assicurano un’adeguata protezione dei dati.
1 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); b. l’Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); c. l’Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); d. l’Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355g15quinquies Cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali / b. A una persona fisica o giuridica
b. A una persona fisica o giuridica
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:
a.
la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;
b.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
c.
nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
d.
la comunicazione è indispensabile:
1.
all’adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica,
2.
per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale,
3.
per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o
4.
per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.
2 L’autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.
1 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
Art. 356 a 3611
1 Abrogati dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 36216. Avviso in caso di pornografia
6. Avviso in caso di pornografia
L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 cpv. 4) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa immediatamente l’ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Titolo quinto: Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni
Art. 3631
1 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF il 20 feb. 2013 (RU 2013 845).
Art. 3641Diritto d’avviso
Diritto d’avviso
Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità di protezione dei minori.
1 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Titolo sesto: Del casellario giudiziale
Art. 365 Scopo
Scopo
1 L’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.
2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
a.
attuazione di procedimenti penali;
b.
procedure internazionali in materia d’assistenza giudiziaria e d’estradizione;
c.
esecuzione delle pene e delle misure;
d.
controlli di sicurezza civili e militari;
e.
pronuncia e revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero;
f.
esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo;
g.
procedura di naturalizzazione;
h.
rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;
i.
esecuzione della protezione consolare;
j.
trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale;
k.5
pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti;
l.6
esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 19957 sul servizio civile;
m.8 verifica della reputazione in vista di determinati impieghi ai sensi della legge sul servizio civile;
n.9
esame di una decisione di non reclutamento o di un’am-missione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM);
o.11
esame dell’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
p.12
esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM;
q.13
esame di un’esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200214 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
1 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
2 RS 142.31
3 RS 741.01
4 RS 431.01
5 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
6 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
7 RS 824.0
8 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
9 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
10 RS 510.10
11 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
12 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
13 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
14 RS 520.1
Art. 366 Contenuto
Contenuto
1 Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero.
2 Nel casellario si iscrivono:
a.
le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
b.
le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
c.
le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pronunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione secondo il presente Codice;
d.
i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
3 Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è:
a.
una privazione della libertà (art. 25 DPMin1);
b.
un collocamento (art. 15 DPMin);
c.
un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o
d.
unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).2
3bis Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).3
4 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.4
1 RS 311.1
2 Introdotto dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
4 Originario cpv. 3.
Art. 367 Trattamento dei dati e accesso
Trattamento dei dati e accesso
1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1-3:1
a.
Ufficio federale di giustizia;
b.
autorità della giustizia penale;
c.
autorità della giustizia militare;
d.
autorità preposte all’esecuzione penale;
e.
servizi di coordinamento cantonali.
2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:2
a.
autorità di cui al capoverso 1;
b.
Ministero pubblico della Confederazione;
c.
Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria;
d.
Gruppo del personale dell’esercito;
e.3 Segreteria di Stato della migrazione4;
f.5
…
g.
autorità cantonali di polizia degli stranieri;
h.
autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
i.
autorità federali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
j.7
organo d’esecuzione del servizio civile;
k.8
organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l’esclusione dal servizio di protezione civile;
l.9
Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201110 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.
2bis Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoverso 3 lettera c:
a.
lo Stato maggiore di condotta dell’esercito per l’esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM11, per l’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM, per l’esame dell’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
b.
le autorità federali competenti per eseguire i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
c.
le autorità della giustizia penale per l’attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
d.
i servizi di coordinamento cantonali e l’Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell’ambito della gestione del casellario;
e.
le autorità preposte all’esecuzione penale per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).13
2ter L’organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menzionati all’articolo 365 capoverso 2 lettere n-p:
a.
le sentenze penali per un crimine o un delitto;
b.
le misure privative della libertà;
c.
le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di persone soggette all’obbligo di leva e di militari.14
2quater Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2ter che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.15
2quinquies La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quater possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.16
2sexies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l’Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.17
3 Qualora il numero delle domande d’informazione lo giustifichi e previa consultazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza18, il Consiglio federale può estendere il diritto d’accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all’entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4 I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, j e l.19
4bis …20
4ter Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l’Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.21
5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
a.
la responsabilità del trattamento dei dati;
b.
il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
c.
la collaborazione con le autorità interessate;
d.
i compiti dei servizi di coordinamento;
e.
il diritto d’informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
f.
la sicurezza dei dati;
g.
le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
h.
la trasmissione elettronica dei dati all’Ufficio federale di statistica.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
5 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
6 RS 120
7 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
8 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
9 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
10 RS 312.2
11 RS 510.10
12 RS 120
13 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
14 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
15 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
16 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
17 Introdotto dall’art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
18 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
19 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
20 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Abrogato dal n. II 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
21 Introdotto dall’art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
Art. 368 Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti
L’autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.
Art. 369 Eliminazione dell’iscrizione
Eliminazione dell’iscrizione
1 Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d’ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:
a.
vent’anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;
b.
quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
c.
dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno;
d.1
dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin2.
2 I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.
3 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni.3
4 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d’ufficio dopo:
a.
quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64;
b.
dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile;
c.5
sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 DPMin. 6
4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 14 DPMin sono eliminate d’ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1-4 non sia possibile.7
4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM8 sono eliminate dʼufficio dopo dieci anni.9
5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.
6 Il termine decorre:
a.
in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;
b.
in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.10
7 Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.
8 I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.
1 Introdotta dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
2 RS 311.1
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
4 RS 311.1
5 Introdotta dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
7 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
8 RS 321.0
9 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 369a1Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
Le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2, 3 o 4 o 50b CPM2 o lʼarticolo 16a DPMin3 sono eliminate dopo dieci anni dalla fine dellʼinterdizione o del divieto. Fanno stato i termini di cui allʼarticolo 369, se sono più lunghi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
Art. 370 Diritto di consultazione
Diritto di consultazione
1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono.
2 Non si rilasciano copie.
Art. 371 Estratto per privati
Estratto per privati1
1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellʼestratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM2 o secondo lʼarticolo 16a DPMin3.4
2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell’adolescenza sono riportate nell’estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l’interessato è stato condannato in età adulta.
3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369.
3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.5
4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369.
5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riportata nell’estratto se quest’ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
5 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 371a1Estratto per privati / Estratto specifico per privati
Estratto specifico per privati
1 Chiunque si candida per unʼattività professionale o per unʼattività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una siffatta attività può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.
2 Alla domanda deve allegare unʼattestazione scritta del datore di lavoro o dellʼorganizzazione che esige la presentazione dellʼestratto specifico per privati, nella quale si conferma che:
a.
il richiedente si candida per unʼattività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e
b.
il richiedente deve presentare lʼestratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere lʼattività considerata.
3 Nellʼestratto specifico per privati figurano:
a.
le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure lʼarticolo 50 capoversi 2, 3 o 4 CPM2;
b.
le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 67b o lʼarticolo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili;
c.
le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 16a capoverso 1 DPMin3 o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.
4 Una sentenza contenente unʼinterdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nellʼestratto specifico per privati fintanto che lʼinterdizione o il divieto ha effetto.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
Titolo settimo: Dell’esecuzione delle pene e delle misure, dell’assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni
Art. 372 1. Obbligo di eseguire pene e misure
1. Obbligo di eseguire pene e misure
1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
2 Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.
3 I Cantoni garantiscono un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali.1
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 373 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische. / Esecuzione
2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.
Esecuzione
Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.
Art. 374 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische. / Diritto di disposizione
Diritto di disposizione
1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.
3 Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’articolo 73.
4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 20041 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.2
1 RS 312.4
2 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
Art. 375 3. Lavoro di pubblica utilità
3. Lavoro di pubblica utilità
1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Art. 376 4. Assistenza riabilitativa
4. Assistenza riabilitativa
1 I Cantoni organizzano l’assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
2 L’assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell’assistito.
Art. 377 5. Penitenziari e istituzioni. / Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli
5. Penitenziari e istituzioni.
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli
1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2 Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a.
donne;
b.
detenuti di determinate classi d’età;
c.
detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
d.
detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.
3 I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure.
4 Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5 Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.
Art. 378 5. Penitenziari e istituzioni. / Collaborazione intercantonale
Collaborazione intercantonale
1 I Cantoni possono concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d’altri Cantoni.
2 Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell’assegnazione dei detenuti.
Art. 379 5. Penitenziari e istituzioni. / Stabilimenti privati
Stabilimenti privati
1 I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l’autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59-61 e 63.
2 I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 380 5. Penitenziari e istituzioni. / Spese
Spese
1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
a.
mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure;
b.
proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;
c.
mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
Titolo settimo a:3Responsabilità in caso di soppressione dell’internamento a vita
Art. 380a
1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall’ente pubblico competente.
2 Al diritto di regresso contro l’autore e alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 in materia di atti illeciti.
3 Al diritto di regresso contro i membri dell’autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.
1 RS 220
2 RS 170.32
Titolo ottavo: Della grazia, dell’amnistia e della revisione
Art. 381 1. Grazia. / Competenza
1. Grazia.
Competenza
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:
a.
all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione;
b.
all’autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
Art. 382 1. Grazia. / Domanda di grazia
Domanda di grazia
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.1
2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d’ufficio la procedura per la grazia.
3 L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 383 1. Grazia. / Effetti
Effetti
1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
2 Il decreto di grazia ne determina i limiti.
Art. 384 2. Amnistia
2. Amnistia
1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un’altra legge federale, le Camere federali possono concedere un’amnistia.
2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
Art. 385 3. Revisione
3. Revisione
I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
Art. 38611. Misure preventive
1. Misure preventive
1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
1 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l’O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).
Art. 387 2. Disposizioni completive del Consiglio federale
2. Disposizioni completive del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:
a.
l’esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;
b.
l’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
c.
l’esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;
d.
l’esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l’articolo 80;
e.
la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l’articolo 83.
1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l’organizzazione interna.1
2 Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
3 Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.
4 Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
a.
introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d’esecuzione e modificare il campo d’applicazione di sanzioni e forme d’esecuzione esistenti;
b.
disporre o permettere che l’esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
5 Le disposizioni cantonali d’attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d’esecuzione e per l’esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all’approvazione della Confederazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 388 3. Disposizioni transitorie generali. / Esecuzione di sentenze anteriori
3. Disposizioni transitorie generali.
Esecuzione di sentenze anteriori
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
Art. 389 3. Disposizioni transitorie generali. / Prescrizione
Prescrizione
1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore.
2 Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 390 3. Disposizioni transitorie generali. / Reati perseguibili a querela di parte
Reati perseguibili a querela di parte
1 Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.
2 Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d’ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.
3 Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d’ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.
Art. 391 4. Disposizioni cantonali d’applicazione
4. Disposizioni cantonali d’applicazione
I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.
Art. 392 5. Entrata in vigore 5. Entrata in vigore
5. Entrata in vigore
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 19711
1 DF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 1971 777 808; FF 1965 I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82-99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Stato 1° luglio 2016
Disposizionifinali della modifica del 13 dicembre 20021
1. Esecuzione delle pene
1 L’articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34-36) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37-39).
2 Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l’entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 512), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 533), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 554) e divieto di frequentare osterie (ex art. 565).
3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione delle pene detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l’assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l’assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
2.6 Misure: decisione e esecuzione
1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:
a.
il giudice può ordinare l’internamento a posteriori secondo l’articolo 65 capoverso 2 soltanto se l’internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;
b.
il collocamento di giovani adulti in una casa d’educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 19717) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.
2 Al più tardi dodici mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59-61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l’internamento prosegue secondo il nuovo diritto.
3. Casellario giudiziale
1 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365-371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.
2 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, l’autorità competente elimina d’ufficio le iscrizioni concernenti:
a.
le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 19718), eccetto quelle ordinate in virtù dell’articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;
b.
il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971);
c.
l’obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar. 1971).9
3 Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.10
4. Istituzioni per l’esecuzione delle misure
Al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.
1RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669
2 RU 1971 777
3 CS 3 187
4 RU 1951 1
5 CS 3 187
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
7 RU 1971 777
8 RU 1971 777
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
10 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Stato 1° luglio 2016
Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 20141
L’articolo 305bis non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell’articolo 305bis numero 1bis commessi prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.
Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 20142
Il diritto d’informazione di cui all’articolo 92a si applica anche all’esecuzione ordinata secondo il diritto anteriore.
Indice
1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1
2. Condizioni di tempo Art. 2
Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3
Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato Art. 4
Reati commessi all’estero su minorenni Art. 5
Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6
Altri reati commessi all’estero Art. 7
Luogo del reato Art. 8
4. Condizioni personali Art. 9
Definizioni Art. 10
Commissione per omissione Art. 11
Definizioni Art. 12
Errore sui fatti Art. 13
Atto permesso dalla legge Art. 14
Legittima difesa esimente Art. 15
Legittima difesa discolpante Art. 16
Stato di necessità esimente Art. 17
Stato di necessità discolpante Art. 18
Incapacità e scemata imputabilità Art. 19
Dubbio sull’imputabilità Art. 20
Errore sull’illiceità Art. 21
Punibilità Art. 22
Desistenza e pentimento attivo Art. 23
Istigazione Art. 24
Complicità Art. 25
Partecipazione a un reato speciale Art. 26
Circostanze personali Art. 27
6. Punibilità dei mass media Art. 28
Tutela delle fonti Art. 28a
7. Rapporti di rappresentanza Art. 29
Diritto di querela Art. 30
Termine Art. 31
Indivisibilità Art. 32
Desistenza Art. 33
Commisurazione Art. 34
Esazione Art. 35
Pena detentiva sostitutiva Art. 36
Contenuto Art. 37
Esecuzione Art. 38
Commutazione Art. 39
In generale Art. 40
Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41
1. Pene con la condizionale Art. 42
2. Pene con condizionale parziale Art. 43
Periodo di prova Art. 44
Successo del periodo di prova Art. 45
Insuccesso del periodo di prova Art. 46
1. Principio Art. 47
Circostanze attenuanti Art. 48
Effetti Art. 48a
3. Concorso di reati Art. 49
4. Obbligo di motivazione Art. 50
5. Computo del carcere preventivo Art. 51
Punizione priva di senso Art. 52
Riparazione Art. 53
Autore duramente colpito Art. 54
2. Disposizioni comuni Art. 55
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 55a
1. Principi Art. 56
Concorso di misure Art. 56a
Relazione tra le misure e le pene Art. 57
Esecuzione Art. 58
Trattamento di turbe psichiche Art. 59
Trattamento della tossicodipendenza Art. 60
Misure per i giovani adulti Art. 61
Liberazione condizionale Art. 62
Insuccesso del periodo di prova Art. 62a
Liberazione definitiva Art. 62b
Soppressione della misura Art. 62c
Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d
Condizioni e esecuzione Art. 63
Soppressione della misura Art. 63a
Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b
Condizioni e esecuzione Art. 64
Fine dell’interna-mento e liberazione Art. 64a
Esame della liberazione Art. 64b
Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale Art. 64c
5. Modifica della sanzione Art. 65
1. Cauzione preventiva Art. 66
a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni Art. 67
Contenuto e portata Art. 67a
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 67b
Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto Art. 67c
Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto Art. 67d
3. Divieto di condurre Art. 67e
4. Pubblicazione della sentenza Art. 68
a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69
Principi Art. 70
Risarcimenti Art. 71
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art. 72
6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73
1. Principi dell’esecuzione Art. 74
Principi Art. 75
Misure particolari di sicurezza Art. 75a
Luogo dell’esecuzione Art. 76
Esecuzione ordinaria Art. 77
Lavoro e alloggio esterni Art. 77a
Semiprigionia Art. 77b
Segregazione cellulare Art. 78
Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79
Deroghe alle forme d’esecuzione Art. 80
Lavoro Art. 81
Formazione e perfezionamento Art. 82
Retribuzione Art. 83
Relazioni con il mondo esterno Art. 84
Controlli e ispezioni Art. 85
a. Concessione Art. 86
b. Periodo di prova Art. 87
c. Successo del periodo di prova Art. 88
d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89
3. Esecuzione di misure Art. 90
Diritto disciplinare Art. 91
Interruzione dell’esecuzione Art. 92
Diritto d’informazione Art. 92a
Assistenza riabilitativa Art. 93
Norme di condotta Art. 94
Disposizioni comuni Art. 95
Assistenza sociale volontaria Art. 96
Termini Art. 97
Decorrenza Art. 98
Termini Art. 99
Decorrenza Art. 100
3. Imprescrittibilità Art. 101
Punibilità Art. 102
Abrogato Art. 102a
Definizione Art. 103
Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104
Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105
Multa Art. 106
Lavoro di pubblica utilità Art. 107
Abrogato Art. 108
Prescrizione Art. 109
Art. 110
Omicidio intenzionale Art. 111
Assassinio Art. 112
Omicidio passionale Art. 113
Omicidio su richiesta della vittima Art. 114
Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115
Infanticidio Art. 116
Omicidio colposo Art. 117
Interruzione punibile della gravidanza Art. 118
Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119
Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120
Abrogato Art. 121
Lesioni gravi Art. 122
Lesioni semplici Art. 123
Mutilazione di organi genitali femminili Art. 124
Lesioni colpose Art. 125
Vie di fatto Art. 126
Abbandono Art. 127
Omissione di soccorso Art. 128
Falso allarme Art. 128bis
Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129
Abrogati Art. 130 a 132
Rissa Art. 133
Aggressione Art. 134
Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art. 136
Appropriazione semplice Art. 137
Appropriazione indebita Art. 138
Furto Art. 139
Rapina Art. 140
Sottrazione di una cosa mobile Art. 141
Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis
Sottrazione di energia Art. 142
Acquisizione illecita di dati Art. 143
Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati Art. 143bis
Danneggiamento Art. 144
Danneggiamento di dati Art. 144bis
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145
Truffa Art. 146
Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati Art. 147
Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148
Frode dello scotto Art. 149
Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis
Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151
False indicazioni su attività commerciali Art. 152
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153
Abrogato Art. 154
Contraffazione di merci Art. 155
Estorsione Art. 156
Usura Art. 157
Amministrazione infedele Art. 158
Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159
Ricettazione Art. 160
Abrogato Art. 161
Abrogato Art. 161bis
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163
Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori Art. 164
Cattiva gestione Art. 165
Omissione della contabilità Art. 166
Favori concessi ad un creditore Art. 167
Corruzione nell’esecuzione forzata Art. 168
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art. 169
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170
Concordato giudiziale Art. 171
Revoca del fallimento Art. 171bis
4. Disposizioni generali
Abrogato Art. 172
Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis
Reati di poca entità Art. 172ter
Diffamazione Art. 173
Calunnia Art. 174
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175
Disposizione comune Art. 176
Ingiuria Art. 177
Prescrizione Art. 178
Violazione di segreti privati Art. 179
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis
Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini Art. 179quater
Registrazioni non punibili Art. 179quinquies
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies
Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies
Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies
Sottrazione di dati personali Art. 179novies
Minaccia Art. 180
Coazione Art. 181
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata Art. 181a
Tratta di esseri umani Art. 182
Sequestro di persona e rapimento Art. 183
Circostanze aggravanti Art. 184
Presa d’ostaggio Art. 185
Violazione di domicilio Art. 186
Atti sessuali con fanciulli Art. 187
Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188
Coazione sessuale Art. 189
Violenza carnale Art. 190
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 191
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192
Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193
Esibizionismo Art. 194
3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione Art. 195
Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione Art. 196
4. Pornografia Art. 197
Molestie sessuali Art. 198
Esercizio illecito della prostituzione Art. 199
6. Reato collettivo Art. 200
Abrogati Art. 201 a 212
Incesto Art. 213
Abrogato Art. 214
Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata Art. 215
Abrogato Art. 216
Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217
Abrogato Art. 218
Violazione del dovere d’assistenza o educazione Art. 219
Sottrazione di minorenne Art. 220
Incendio intenzionale Art. 221
Incendio colposo Art. 222
Esplosione Art. 223
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226
Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis
Atti preparatori punibili Art. 226ter
Inondazione. Franamento Art. 227
Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228
Violazione delle regole dell’arte edilizia Art. 229
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art. 230bis
Propagazione di malattie dell’essere umano Art. 231
Propagazione di epizoozie Art. 232
Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233
Inquinamento di acque potabili Art. 234
Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235
Commercio di foraggi adulterati Art. 236
Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237
Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238
Perturbamento di pubblici servizi Art. 239
Contraffazione di monete Art. 240
Alterazione di monete Art. 241
Messa in circolazione di monete false Art. 242
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243
Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244
Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245
Falsificazione di marche ufficiali Art. 246
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247
Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248
Confisca Art. 249
Monete e bolli di valore esteri Art. 250
Falsità in documenti Art. 251
Falsità in certificati Art. 252
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253
Soppressioni di documento Art. 254
Documenti esteri Art. 255
Rimozione di termini Art. 256
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257
Pubblica intimidazione Art. 258
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259
Sommossa Art. 260
Atti preparatori punibili Art. 260bis
Organizzazione criminale Art. 260ter
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater
Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies
Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261
Discriminazione razziale Art. 261bis
Turbamento della pace dei defunti Art. 262
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263
Genocidio Art. 264
j. Altri atti inumani Art. 264a
1. Campo d’applicazione Art. 264b
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra Art. 264c
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile Art. 264d
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana Art. 264e
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato Art. 264f
d. Metodi di guerra vietati Art. 264g
e. Impiego di armi vietate Art. 264h
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art. 264i
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 264j
Punibilità dei superiori Art. 264k
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine Art. 264l
Reati commessi all’estero Art. 264m
Esclusione dell’immunità relativa Art. 264n
Alto tradimento Art. 265
Attentati contro l’indipendenza della Confederazione Art. 266
Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera Art. 266bis
Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267
Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268
Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269
Offese agli emblemi svizzeri Art. 270
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art. 271
Spionaggio politico Art. 272
Spionaggio economico Art. 273
Spionaggio militare Art. 274
Attentati contro l’ordine costituzionale Art. 275
Propaganda sovversiva Art. 275bis
Associazioni illecite Art. 275ter
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art. 276
Falsificazione d’ordini o di istruzioni Art. 277
Turbamento del servizio militare Art. 278
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279
Attentati contro il diritto di voto Art. 280
Corruzione elettorale Art. 281
Frode elettorale Art. 282
Incetta di voti Art. 282bis
Violazione del segreto del voto Art. 283
Abrogato Art. 284
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285
Impedimento di atti dell’autorità Art. 286
Usurpazione di funzioni Art. 287
Abrogato Art. 288
Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289
Rottura di sigilli Art. 290
Violazione del bando Art. 291
Disobbedienza a decisioni dell’autorità Art. 292
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293
Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 294
Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta Art. 295
Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296
Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297
Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art. 300
Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301
Procedimento Art. 302
Denuncia mendace Art. 303
Sviamento della giustizia Art. 304
Favoreggiamento Art. 305
Riciclaggio di denaro Art. 305bis
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art. 305ter
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art. 307
Attenuazione di pene Art. 308
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali Art. 309
Liberazione di detenuti Art. 310
Ammutinamento di detenuti Art. 311
Abuso di autorità Art. 312
Concussione Art. 313
Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314
Abrogati Art. 315 e 316
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317
Atti non punibili Art. 317bis
Falso certificato medico Art. 318
Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319
Violazione del segreto d’ufficio Art. 320
Violazione del segreto professionale Art. 321
Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano Art. 321bis
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art. 321ter
Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media Art. 322
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis
Corruzione attiva Art. 322ter
Corruzione passiva Art. 322quater
Concessione di vantaggi Art. 322 quinquies
Accettazione di vantaggi Art. 322sexies
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies
Corruzione attiva Art. 322 octies
Corruzione passiva Art. 322novies
4. Disposizioni comuni Art. 322decies
Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali Art. 325bis
1. Abrogato Art. 326
2. Nel caso dell’articolo 325bis Art. 326bis
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art. 326ter
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater
Abrogato Art. 327
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art. 328
Violazione di segreti militari Art. 329
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito Art. 330
Uso indebito della uniforme militare Art. 331
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332
Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333
Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334
Leggi cantonali Art. 335
Abrogati Art. 336 a 338
Abrogati Art. 339 a 348
1. Abrogato Art. 349
a. Competenza Art. 350
b. Compiti Art. 351
c. Protezione dei dati Art. 352
d. Aiuti finanziari e indennità Art. 353
3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone Art. 354
4. Abrogato Art. 355
a. Scambio di dati Art. 355a
b. Estensione del mandato Art. 355b
Competenza Art. 355c
5ter. Abrogato Art. 355d
5quater. Ufficio SIRENE Art. 355e
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale Art. 355f
b. A una persona fisica o giuridica Art. 355g
Abrogati Art. 356 a 361
6. Avviso in caso di pornografia Art. 362
Abrogato Art. 363
Diritto d’avviso Art. 364
Scopo Art. 365
Contenuto Art. 366
Trattamento dei dati e accesso Art. 367
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368
Eliminazione dell’iscrizione Art. 369
Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 369a
Diritto di consultazione Art. 370
Estratto per privati Art. 371
Estratto specifico per privati Art. 371a
1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372
Esecuzione Art. 373
Diritto di disposizione Art. 374
3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375
4. Assistenza riabilitativa Art. 376
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377
Collaborazione intercantonale Art. 378
Stabilimenti privati Art. 379
Spese Art. 380
Art. 380a
Competenza Art. 381
Domanda di grazia Art. 382
Effetti Art. 383
2. Amnistia Art. 384
3. Revisione Art. 385
1. Misure preventive Art. 386
2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387
Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388
Prescrizione Art. 389
Reati perseguibili a querela di parte Art. 390
4. Disposizioni cantonali d’applicazione Art. 391
5. Entrata in vigore Art. 392
1 RU 2015 1389; FF 2014 563
2RU 2015 1623; FF 2014 833 855
Stato 1° luglio 2016