Per produrre effetti civili in Italia il matrimonio ebraico deve avere alcune caratteristiche che si uniscono a precise azioni formali e rituali solenni che ne determinano la validità per la religione ebraica.
I momenti fondamentali del matrimonio ebraico
I momenti essenziali della celebrazione sono principalmente due: il consenso degli sposi e la coabitazione simbolica. Il primo momento prevede che lo sposo dichiari esplicitamente il consenso al matrimonio, recitando la formula solenne “Tu sei consacrata a me, con questo anello, secondo la legge di Mosè e di Israele”. La sposa, invece, si limita a esprimere un consenso tacito ricevendo l’anello. In questo modo si forma il vincolo matrimoniale. La fase successiva della cerimonia è, volendo, quella più bizzarra, e consiste nel momento di coabitazione simbolica sotto a un baldacchino, durante il quale gli sposi ricevono le benedizioni del rabbino e dei loro genitori. Il matrimonio si ritiene perfezionato e gli sposi hanno diritto a coabitare come marito e moglie. Le differenze dalla cerimonia cattolica sono evidenti.
Gli impedimenti al matrimonio
Nel rito ebraico vi sono due tipi di impedimenti al matrimonio: quelli principali, o biblici, e quelli secondari, o talmudici. In caso di impedimenti biblici, come ad esempio la disparità di culto degli sposi, il matrimonio è da considerarsi nullo: fra i due non sorge alcun effetto personale e patrimoniale e gli eventuali figli sono considerati adulterini. Se, invece, interviene un impedimento talmudico, ad esempio lo status di divorziati dei futuri sposi, il matrimonio è da considerarsi valido ed efficace, ma i due coniugi hanno l’obbligo di divorziare. In questo caso nascono vincoli personali e patrimoniali e gli eventuali figli sono considerati legittimi.
Efficacia civile del matrimonio ebraico
L’ebraismo è una delle religioni che hanno raggiunto intese con lo Stato italiano per garantire il riconoscimento di effetti civili alle loro cerimonie nuziali. Ma perché ciò avvenga è necessario che il matrimonio ebraico sia celebrato da un ministro che sia cittadino italiano e la cui qualifica sia certificata dall’Unione delle Comunità ebraiche Italiane. Come durante i matrimoni cattolici, il ministro deve leggere, dopo la funzione, gli articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio, e si deve successivamente procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile. Se il ministro non è cittadino italiano o se la sua qualifica non è certificata dall’Unione delle comunità ebraiche, il matrimonio è considerato nullo.
Contratto di assicurazione all’acquisto del biglietto: i diritti dei passeggeri, in caso di bagaglio/valigia consegnata in ritardo, sono maggiori in presenza di contratto assicurativo
Il passeggero grazie a quanto previsto dal Regolamento n. 261/04, in caso di ritardo aereo, cancellazione del volo, negato imbarco, overbooking, smarrimento, consegna in ritardo o distruzione del bagaglio può ottenere il rimborso previsto senza la necessità di aver sottoscritto alcuna assicurazione. Le compagnie aeree infatti propongono, al momento dell’acquisto del biglietto, la sottoscrizione di assicurazioni che tutelano maggiormente il passeggero. Il rimborso dovuto grazie al regolamento 261/2004 e il rimborso dovuto grazie alla sottoscrizione di assicurazione viaggiano infatti su due binari differenti e non sono alternativi. Nel senso che il passeggero ha diritto ad entrambi i rimborsi se ha sottoscritto un’assicurazione.
Il regolamento (CE) n. 261/2004 comunque opera indipendentemente dalla sottoscrizione di una assicurazione. Se il passeggero ha sottoscritto un’assicurazione, potrà usufruire di quanto previsto nella stessa, ma ciò è indipendente dalla richiesta di rimborso prevista dal Regolamento che opera autonomamente e senza la necessità di alcuna assicurazione.
Il passeggero ha la possibilità di fare una dichiarazione di maggior valore del contenuto della valigia (bagaglio), dichiarando di avere un interesse particolare alla consegna. Il servizio chiaramente presuppone un aumento del prezzo ma in caso di problemi la compagnia sarà tenuta al risarcimento dell’intero valore dichiarato dal viaggiatore.
Diritti speciali di prelievo (DSP) per bagaglio/valigia consegnata in ritardo
I DSP (SDRs in Inghilterra: special drawing rights o DTS in Francia: droits de tirage speciaux) sono stati creati nel 1969 dal fondo monetario internazionale (FMI) come unità di conto.
I dsp vengono conferiti ai paesi membri senza controprestazioni. Il paese che utilizza di dsp deve gravarli di interesse. Il valore degli stessi è calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute internazionali più rilevanti (dollaro, euro, sterlina, yen) rispetto alle quali si calcola una sorta di comun denominatore, il cui risultato è il valore dei DSP.
Informazioni sulle quotazioni dei Diritti Speciali di Prelievo sono pubblicate sui principali quotidiani finanziari e possono essere anche trovate sul sito del Fondo Monetario Internazionale www.imf.org.
Normativa per bagaglio/valigia consegnata in ritardo: la convenzione di Montreal e il Regolamento (CE) n. 261/2004
La convenzione permette l’uniformità e la prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di bagagli, passeggeri e merci. Al suo interno sono contemplati i casi di negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo ed i relativi risarcimenti previsti.
Il Regolamento CE 261/2004 ha dato vita alla carta dei diritti del passeggero nei casi di cancellazione, negato imbarco, ritardo dei voli e bagagli smarriti, stabilendo per i gestori aerei obblighi di informazioni, ma anche in relazione all’assistenza dovuta ed ai rimborsi.
Competenza territoriale: foro giudiziario per causa di risarcimento danni per bagaglio/valigia consegnata in ritardo
In base alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue n. 204/08 è competente il Giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana.
Mediazione, Gdp, Tribunale per causa di risarcimento danni in caso di bagaglio/valigia consegnata in ritardo – avvocato
Se la compagnia aerea non risponde alle richieste del passeggero le uniche vie percorribili saranno:
– mediazione facoltativa, dove le parti si incontrano davanti ad un terzo, imparziale (mediatore), al fine di ricercare un accordo amichevole per la composizione della controversia. Le parti, insieme ai propri avvocati, si incontrano nella sede di un organismo di mediazione accreditato e, aiutati dal mediatore cercano di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza;
– il Giudice di Pace, nel caso in cui la richiesta risulti inferiore a 5.000 euro. Il giudicante, nel rispetto della previsione dell’art. 113 cpc decide secondo equità le controversie di valore inferiore a 1.100 euro, mente negli altri casi decide secondo diritto;
– Tribunale nel caso di richieste superiori a 5.000 euro.
Compagnia aerea comunitaria e compagnia extracomunitaria: diritti dei passeggeri in caso di bagaglio/valigia consegnata in ritardo – risarcimento danni – avvocato
Il regolamento (CE) n. 261/04 tutela i viaggiatori dei voli in partenza da aeroporto:
– della comunità europea, un aeroporto della Svizzera, un aeroporto della Norvegia e un aeroporto dell’Islanda;
– un aeroporto di un Paese terzo con arrivo in aeroporto comunitario (anche Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure svizzera, islandese o norvegese).
Il regolamento non tutela i viaggiatori dei voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui il gestore aereo che effettua il volo non sia comunitario.
Le tutele previste per i passeggeri, in tale ultime ipotesi, sono comunque assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Assistenza della compagnia aerea: a cosa ha diritto il passeggero in caso di bagaglio/valigia consegnata in ritardo – risarcimento danni – avvocato
La compagnia aerea deve dare tutte le comunicazioni utili al viaggiatore anche ai fini di richiedere il risarcimento del danno subito. Tutte le informazioni devono essere disponibili all’ufficio lost and found. Il passeggero deve infatti essere tutelato in maniera idonea al fine di arrecare il disagio minore avvenuto a causa della problematica. La mancata informazione può configurare ipotesi per la richiesta di risarcimento del danno.
Fino a quando si può richiedere il rimborso per bagaglio/valigia consegnata in ritardo: esiste un termine di decadenza di 2 anni – risarcimento danni -avvocato
La normativa italiana si è uniformata a quella contenuta nella convenzione di Montreal e quindi, i diritti del passeggero sono soggetti a termine di decadenza di 2 anni dall’evento. I tempi non sono strettissimi ma è consigliabile muoversi tempestivamente per accelerare la richiesta di rimborso e di eventuale risarcimento: le compagnie aeree sono poco propense a concedere rimborsi per biglietti aerei poco recenti. Nell’ipotesi di danno alla valigia resta comunque un termine di 7 giorni entro cui il viaggiatore deve proporre un reclamo al gestore aereo per non incorrere in decadenze. Tenendo anche conto che la valigia/il bagaglio si ritiene effettivamente smarrito dopo 21 giorni dall’arrivo.
Cosa serve per ottenere il rimborso e il risarcimento danni per bagaglio/valigia consegnata in ritardo: cosa deve conservare il passeggero dopo ogni volo
In caso di bagaglio/valigia consegnata in ritardo, ai fini di ottenere il rimborso e anche il risarcimento del danno subito, il passeggero deve conservare:
– biglietto aereo personale;
– il modulo pir compilato in aeroporto;
– il tagliando relativo al bagaglio rilasciato alla partenza;
– un’elencazione di cosa fosse contenuto nella valigia;
– un’elencazione di cosa manca nell’ipotesi di valigia recuperata;
– prova delle spese sostenute (abiti, generi personali);
– prova dei disagi e dei danni subiti.
Bagaglio/valigia consegnata in ritardo: all’arrivo in aeroporto il passeggero deve fare la denuncia I Risarcimento danni – avvocato
Se all’arrivo in aeroporto la valigia viene consegnata in ritardo, il viaggiatore deve aprire il cosiddetto rapporto di smarrimento facendo constatare l’evento. Il tutto deve essere fatto prima di abbandonare l’area di riconsegna delle valige, recandosi nell’ufficio lost and found, con i moduli Pir (property irregularity report) che verranno forniti.
Ritardo aereo, cancellazione volo, perdita bagaglio, valigia: la carta dei diritti del passeggero – indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La carta dei diritti del passeggero è un fascicolo informativo sulle norme che tutelano i passeggeri in caso di disservizi come il ritardo prolungato del volo, il negato imbarco (anche l’overbooking), la cancellazione o la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio, della valigia, oltre alle tutele per soggetti diversamente abili, portatori di handicap o a mobilità ridotta (PMR). All’interno di questo manuale si possono trovare, inoltre, informazioni sul sistema dei controlli per la sicurezza degli aerei, sulla normativa nazionale in materia di scioperi nell’ambito del trasporto aereo, consigli utili, recapiti degli organismi europei di riferimento sia in caso di negato imbarco, cancellazione, ritardo del volo (regolamento CE n. 261/04), che di mancato rispetto dei diritti delle persone a mobilità ridotta o con disabilità (regolamento CE n. 1107/06).
Matrimonio ebraico: caratteristiche per produrre effetti civili in Italia
Per produrre effetti civili in Italia il matrimonio ebraico deve avere alcune caratteristiche che si uniscono a precise azioni formali e rituali solenni che ne determinano la validità per la religione ebraica.
I momenti fondamentali del matrimonio ebraico
I momenti essenziali della celebrazione sono principalmente due: il consenso degli sposi e la coabitazione simbolica. Il primo momento prevede che lo sposo dichiari esplicitamente il consenso al matrimonio, recitando la formula solenne “Tu sei consacrata a me, con questo anello, secondo la legge di Mosè e di Israele”. La sposa, invece, si limita a esprimere un consenso tacito ricevendo l’anello. In questo modo si forma il vincolo matrimoniale. La fase successiva della cerimonia è, volendo, quella più bizzarra, e consiste nel momento di coabitazione simbolica sotto a un baldacchino, durante il quale gli sposi ricevono le benedizioni del rabbino e dei loro genitori. Il matrimonio si ritiene perfezionato e gli sposi hanno diritto a coabitare come marito e moglie. Le differenze dalla cerimonia cattolica sono evidenti.
Gli impedimenti al matrimonio
Nel rito ebraico vi sono due tipi di impedimenti al matrimonio: quelli principali, o biblici, e quelli secondari, o talmudici. In caso di impedimenti biblici, come ad esempio la disparità di culto degli sposi, il matrimonio è da considerarsi nullo: fra i due non sorge alcun effetto personale e patrimoniale e gli eventuali figli sono considerati adulterini. Se, invece, interviene un impedimento talmudico, ad esempio lo status di divorziati dei futuri sposi, il matrimonio è da considerarsi valido ed efficace, ma i due coniugi hanno l’obbligo di divorziare. In questo caso nascono vincoli personali e patrimoniali e gli eventuali figli sono considerati legittimi.
Efficacia civile del matrimonio ebraico
L’ebraismo è una delle religioni che hanno raggiunto intese con lo Stato italiano per garantire il riconoscimento di effetti civili alle loro cerimonie nuziali. Ma perché ciò avvenga è necessario che il matrimonio ebraico sia celebrato da un ministro che sia cittadino italiano e la cui qualifica sia certificata dall’Unione delle Comunità ebraiche Italiane. Come durante i matrimoni cattolici, il ministro deve leggere, dopo la funzione, gli articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio, e si deve successivamente procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile. Se il ministro non è cittadino italiano o se la sua qualifica non è certificata dall’Unione delle comunità ebraiche, il matrimonio è considerato nullo.