Il regolamento (CE) n. 261/04 tutela i viaggiatori dei voli in partenza da aeroporto:
– della comunità europea, un aeroporto della Svizzera, un aeroporto della Norvegia e un aeroporto dell’Islanda;
– un aeroporto di un Paese terzo con arrivo in aeroporto comunitario (anche Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure svizzera, islandese o norvegese).
Il regolamento non tutela i viaggiatori dei voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui il gestore aereo che effettua il volo non sia comunitario.
Le tutele previste per i passeggeri, in tale ultime ipotesi, sono comunque assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Maltempo che comporta ritardo aereo: diritti dei passeggeri nei confronti della compagnia aerea. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Uragani, tempeste o forti nevicate, ma in generale condizioni metereologiche proibitive sono motivazioni valide per il ritardo di un volo. Tali ipotesi sono considerate come circostanze straordinarie e, per quanto previsto dal regolamento (CE) n. 261/04, non c’è la possibilità per il passeggero di ottenere un rimborso. Le condizioni meteorologiche per escludere il diritto al rimborso per il passeggero, devono essere incompatibili con l’effettuazione del volo.
Al contrario, se il gestore aereo non risulta preparato ad affrontare determinate condizioni metereologiche (ad esempio un aereo che ritarda per aver terminato il nebulizzatore antighiaccio) risulterà responsabile del ritardo e sarà obbligato al rimborso dei passeggeri coinvolti nel ritardo.
Risarcimento del danno per negato imbarco: oltre al rimborso il passeggero può richiedere il risarcimento per il danno subito a causa del negato imbarco – avvocato
Il passeggero ha il diritto di richiedere anche il risarcimento per il danno diretto, che sia cioè prevedibile quale effetto normale dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea. Nell’ipotesi di imbarco negato può essere richiesto alla compagnia aerea un risarcimento di circa euro 5.200 pari a 4’500 d.s.p. ossia diritti speciali di prelievo.
Sciopero della compagnia aerea che comporta ritardo aereo: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In caso di sciopero preventivamente comunicato, il passeggero non ha diritto a rimborsi per il ritardo. Al fine di tutelare i passeggeri sono stati comunque stabiliti dei periodi in cui non è consentito effettuare scioperi:
– dal 18 dicembre al 7 gennaio;
– dal 24 aprile al 2 maggio;
– dal 27 giugno al 4 luglio;
– dal 27 luglio al 5 settembre;
– dal 30 ottobre al 5 novembre;
– dal giovedì precedente al giovedì dopo Pasqua.
Contratto di assicurazione all’acquisto del biglietto: i diritti dei passeggeri, in caso di negato imbarco, sono riconosciuti anche in mancanza di contratto assicurativo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il passeggero grazie a quanto previsto dal Regolamento n. 261/04, in caso di ritardo aereo, cancellazione del volo, negato imbarco, overbooking, smarrimento, consegna in ritardo o distruzione del bagaglio può ottenere il rimborso previsto senza la necessità di aver sottoscritto alcuna assicurazione. Le compagnie aeree infatti propongono, al momento dell’acquisto del biglietto, la sottoscrizione di assicurazioni che tutelano maggiormente il passeggero. Il rimborso dovuto grazie al regolamento 261/2004 e il rimborso dovuto grazie alla sottoscrizione di assicurazione viaggiano infatti su due binari differenti e non sono alternativi. Nel senso che il passeggero ha diritto ad entrambi i rimborsi se ha sottoscritto un’assicurazione.
Il regolamento (CE) n. 261/2004 comunque opera indipendentemente dalla sottoscrizione di una assicurazione. Se il passeggero ha sottoscritto un’assicurazione, potrà usufruire di quanto previsto nella stessa, ma ciò è indipendente dalla richiesta di rimborso prevista dal Regolamento che opera autonomamente e senza la necessità di alcuna assicurazione.
Compagnia aerea comunitaria e compagnia extracomunitaria: diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il regolamento (CE) n. 261/04 tutela i viaggiatori dei voli in partenza da aeroporto:
– della comunità europea, un aeroporto della Svizzera, un aeroporto della Norvegia e un aeroporto dell’Islanda;
– un aeroporto di un Paese terzo con arrivo in aeroporto comunitario (anche Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure svizzera, islandese o norvegese).
Il regolamento non tutela i viaggiatori dei voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui il gestore aereo che effettua il volo non sia comunitario.
Le tutele previste per i passeggeri, in tale ultime ipotesi, sono comunque assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Problemi tecnici e guasti che comportano ritardo aereo: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
I problemi tecnici derivanti da mancata manutenzione non sono motivo per dispensare la compagnia aerea dalla compensazione economica in favore del passeggero, a meno che non rientrino in vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli, atti di sabotaggio o di terrorismo. Gli obblighi delle compagnie aeree dovrebbero essere limitati o non dovrebbero essere applicati nei casi si verifichi una situazione eccezionale che non si poteva evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie. Le ipotesi sono varie ma generalmente si tratta di rischi per la sicurezza, come l’instabilità politica.
Viaggio gratuito o biglietto con tariffe non accessibile al pubblico: diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In tali ipotesi non si applicano le tutele previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004. Secondo la previsione del regolamento CE n. 261/04, infatti coloro che viaggiano in maniera gratuita non hanno diritto al rimborso del biglietto in quanto lo stesso costituirebbe un pagamento per una somma che non è stata versata dal passeggero. Ovviamente in caso di danno è sempre possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenere un risarcimento.
Biglietti con tariffa frequent flyer: diritti riconosciuti ai passeggeri in caso di negato imbarco. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 tutela i diritti dei passeggeri con biglietti frequent flyer o altri biglietti similari. La tariffa frequent flyer è un servizio fornito dalle compagnie ai passeggeri che effettuano voli frequentemente per fornire servizi migliori e vantaggi durante i voli effettuati. Generalmente, i passeggeri guadagnano tanti punti quante sono le miglia percorse, in modo tale che i punti accumulati possono essere utilizzati per ottenere voli gratuiti o altri servizi, oltre a permettere ai passeggeri di godere di benefici aggiuntivi, come l’accesso ad aree (lounge) dell’aeroporto loro riservate o la priorità nelle prenotazioni.
Diritti speciali di prelievo (dsp) per il ritardo aereo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
I DSP (SDRs in Inghilterra: special drawing rights o DTS in Francia: droits de tirage speciaux) sono stati creati nel 1969 dal fondo monetario internazionale (FMI) come unità di conto. I dsp vengono conferiti ai paesi membri senza controprestazioni. Il paese che utilizza di dsp deve gravarli di interesse. Il valore degli stessi è calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute internazionali più rilevanti (dollaro, euro, sterlina, yen) rispetto alle quali si calcola una sorta di comun denominatore, il cui risultato è il valore dei DSP. Informazioni sulle quotazioni dei Diritti Speciali di Prelievo sono pubblicate sui principali quotidiani finanziari e possono essere anche trovate sul sito del Fondo Monetario Internazionale www.imf.org.
Perdita di un volo in coincidenza a causa del negato imbarco: diritti del passeggero. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Nel caso in cui il viaggiatore abbia stipulato un contratto unico che comprenda più tratte e perda la coincidenza a causa del negato imbarco sul volo precedente ha diritto a:
– bevande e pasti;
– collocazione in struttura alberghiera, nell’ipotesi in cui sia necessario il pernottamento;
– spostamenti gratuiti dall’aeroporto alla struttura alberghiera e viceversa;
– 2 telefonate;
– la possibilità di scegliere un altro volo oppure il rimborso dell’intero biglietto e un aereo che lo riporti all’aeroporto di partenza.
Risarcimento del danno per ritardo aereo: oltre al rimborso il passeggero può richiedere il risarcimento per il danno subito a causa del ritardo aereo – avvocato
Il passeggero ha il diritto di richiedere anche il risarcimento per il danno diretto, che sia cioè prevedibile quale effetto normale dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea. Nell’ipotesi di ritardo aereo può essere richiesti alla compagnia aerea un risarcimento fino ad un massimo di 4’500 diritti speciali di prelievo, corrispondenti a circa 5.200 euro. Il risarcimento non è dovuto se la compagnia dimostra che sono state prese tutte le misure per scongiurare il ritardo o se riesce ad attestare l’impossibilità ad adottarle.
Obbligo di informazione della compagnia aerea: in caso di negato imbarco il passeggero deve essere informato dei propri diritti. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La compagnia aerea in caso di negato imbarco deve predisporre dei volantini che esplichino i diritti del viaggiatore specificando anche il diritto al rimborso e al risarcimento del danno. Il passeggero deve infatti essere tutelato in maniera idonea al fine di arrecare il disagio minore avvenuto a causa della problematica. La mancata informazione può configurare ipotesi per la richiesta di risarcimento del danno.