Che cos’è la carta dei diritti del passeggero?
È un fascicolo informativo sulle norme che tutelano i passeggeri in caso di disservizi come il ritardo prolungato del volo, il negato imbarco (anche l’overbooking), la cancellazione o la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio oltre alle tutele per soggetti diversamente abili, portatori di handicap o a mobilità ridotta (PMR).
È possibile ottenere un rimborso per il ritardo di un volo?
Si. È sempre possibile rivolgersi al gestore aereo per richiedere un ristoro per il tempo perso e l’eventuale risarcimento del danno. Il rimborso è quantificato in base alla distanza percorsa:
VIAGGIO |
DISTANZA |
RITARDO |
RIMBORSO |
intracomunitario |
fino a 1.500 km |
3 ore |
250 euro |
intracomunitario |
superiore a 1.500 km |
3 ore |
400 euro |
internazionale |
fino a 1.500 km |
3 ore |
250 euro |
internazionale |
tra 1.500 Km e 3.500 |
3 ore |
400 euro |
internazionale |
superiore a 3.500 Km |
3 ore |
600 euro |
È possibile ottenere un rimborso per il negato imbarco (anche overbooking)?
Si. È sempre possibile rivolgersi al gestore aereo per richiedere un ristoro per il tempo perso e l’eventuale risarcimento del danno. Il rimborso è quantificato in base alla distanza percorsa:
VIAGGIO |
DISTANZA |
RIMBORSO |
intracomunitario |
fino a 1.500 km |
250 euro |
intracomunitario |
superiore a 1.500 km |
400 euro |
internazionale |
fino a 1.500 km |
250 euro |
internazionale |
tra 1.500 Km e 3.500 |
400 euro |
internazionale |
superiore a 3.500 Km |
600 euro |
Che cos’è l’overbooking?
La sovraprenotazione (overbooking) significa che sono state accettate prenotazioni superiori al numero di posti disponibili considerando l’ipotesi che all’imbarco alcuni viaggiatori non siano presenti.
Esistono casi in cui non si può richiedere il rimborso per negato imbarco?
Si.
– ritardo del passeggero al check-in o al gate;
– situazioni relative alla sicurezza;
– precaria salute del viaggiatore;
– documenti di viaggio non conformi.
È possibile ottenere il rimborso a causa della cancellazione del volo?
Si. È sempre possibile rivolgersi al gestore aereo per richiedere un ristoro per il tempo perso e l’eventuale risarcimento del danno. Il rimborso è quantificato in base alla distanza percorsa:
VIAGGIO |
DISTANZA |
RIMBORSO |
intracomunitario |
fino a 1.500 km |
250 euro |
intracomunitario |
superiore a 1.500 km |
400 euro |
internazionale |
fino a 1.500 km |
250 euro |
internazionale |
tra 1.500 Km e 3.500 |
400 euro |
internazionale |
superiore a 3.500 Km |
600 euro |
Esistono casi in cui non è possibile richiedere il rimborso per la cancellazione del volo?
Si. Quando la cancellazione del volo è stata comunicata:
– 2 settimane prima della data del volo;
– nel tempo ricompreso tra 8 e 14 giorni prima della data di partenza, con possibilità di prenotazione di altro volo che parta al massimo due ore prima e arrivi al massimo quattro ore dopo l’orario del volo cancellato;
– 7 giorni prima della data del volo, con possibilità di prenotazione di altro volo che parta al massimo un’ora prima e arrivi al massimo due ore dopo l’orario del volo cancellato.
Se a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo vengo collocato in una classe superiore devo pagare il supplemento?
No. Quando il gestore aereo propone una migliorazione in una classe superiore del volo, non è dovuta alcuna maggiorazione dal passeggero.
Se a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo vengo collocato in una classe inferiore ho diritto al rimborso?
Si. Il passeggero ha diritto ad un rimborso:
– tratta di viaggio fino a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario o internazionale) è dovuto il rimborso pari al 30% del biglietto
– tratta di viaggio superiore a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario) si ha diritto al rimborso del 50% del prezzo del biglietto;
– tratta di viaggio tra 1.500 e 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso del 50% del prezzo del biglietto;
– tratta di viaggio superiore a 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso del 75% del prezzo del biglietto.
A quali compagnie aeree posso richiedere il rimborso?
In generale, tutti i passeggeri delle principali compagnie aeree di linea e low cost, italiane e straniere come Ryanair, Alitalia, Air France, British Airways, Delta Airlines, EasyJet, Vueling, Iberia, Lufthansa, Meridiana, TAP, Emirates Airlines, Thai Airways, KLM, US Airways possono richiedere la tutela dei propri diritti.
Fino a quando posso richiedere il rimborso per ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
La normativa italiana si è uniformata a quella contenuta nella convenzione di Montreal e quindi, i diritti del passeggero sono soggetti a termine di decadenza di 2 anni dall’evento. I tempi non sono strettissimi ma è consigliabile muoversi tempestivamente per accelerare la richiesta di rimborso e di eventuale risarcimento: le compagnie aeree sono poco propense a concedere rimborsi per biglietti aerei poco recenti.
Cosa conservare per ottenere rimborso per ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
– biglietto aereo personale;
– prova delle spese sostenute (bevande, pasti, pernottamenti);
– prova dei disagi e dei danni subiti.
A cosa ha diritto il passeggero in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
– bevande e pasti;
– collocazione in struttura alberghiera, nell’ipotesi in cui sia necessario il pernottamento;
– spostamenti gratuiti dall’aeroporto alla struttura alberghiera e viceversa;
– 2 telefonate;
– rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo di partenza;
Le tasse aeroportuali vengono rimborsate in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Si. Il passeggero che riceve il rimborso del biglietto ha diritto alla corresponsione del prezzo comprensivo delle tasse aeroportuali.
Le tasse aeroportuali vengono rimborsate in caso di rinuncia per motivi personali?
Si. Il passeggero ha diritto al rimborso di alcune tasse tra cui quella di aviazione civile, di sicurezza e di difesa dell’ambiente.
Devo essere informato in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Si. Il gestore telefonico deve predisporre un cartello in cui espone e specifica quali siano i diritti dei viaggiatori.
Se perdo una coincidenza a causa di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo, cosa deve fornirmi la compagnia aerea?
– bevande e pasti;
– collocazione in struttura alberghiera, nell’ipotesi in cui sia necessario il pernottamento;
– spostamenti gratuiti dall’aeroporto alla struttura alberghiera e viceversa;
– 2 telefonate;
– rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo di partenza.
Devo avere un contratto di assicurazione per far valere i miei diritti in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
No.
È possibile chiedere il risarcimento del danno subito a causa di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Si. Può essere richiesto alla compagnia aerea un risarcimento di circa euro 5.200 pari a 4’500 d.s.p. ossia diritti speciali di prelievo.
Cosa sono i diritti speciali di prelievo?
I DSP (SDRs in Inghilterra: special drawing rights o DTS in Francia: droits de tirage speciaux) sono l’unità di conto del fondo monetario.
Quali sono i miei diritti in caso di problemi tecnici che comportano ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
I problemi tecnici derivanti da mancata manutenzione non sono motivo per dispensare la compagnia aerea dalla compensazione economica in favore del passeggero. Gli obblighi delle compagnie aeree dovrebbero essere limitati o non dovrebbero essere applicati nei casi si verifichi una situazione eccezionale che non si poteva evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie. Le ipotesi sono varie ma generalmente si tratta di rischi per la sicurezza, come l’instabilità politica.
Quali sono i miei diritti in caso di sciopero che comporta ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Se lo sciopero è comunicato in maniera preventiva, non si ha diritto ad alcun rimborso.
È sempre consentito lo sciopero dei gestori aerei?
No, in alcuni periodi non è consentito:
– dal 18/12 al 7/1;
– dal 24/4 al 2/5;
– dal 27/6 al 4/7;
– dal 27/7 al 5/9;
– dal 30/10 al 5/11;
– dal giovedì precedente al giovedì dopo Pasqua.
Quali sono i miei diritti in caso di maltempo che comporta ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Uragani, tempeste o forti nevicate, ma in generale condizioni metereologiche proibitive sono motivazioni valide per la cancellazione del volo. Tali ipotesi sono considerate come circostanze straordinarie e, per quanto previsto dal regolamento (CE) n. 261/04, non c’è la possibilità per il passeggero di ottenere un rimborso.
Ho diritto al danno da vacanza rovinata per il ritardo aereo, il negato imbarco o la cancellazione del volo?
Si. A patto:
– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;
– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.
Qual è la normativa di riferimento per i casi di ritardo aereo, negato imbarco e cancellazione del volo?
La convenzione di Montreal e il Regolamento (CE) n. 261/2004.
Se non sono soddisfatto come posso ottenere giustizia in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
– mediazione facoltativa;
– g.d.p.;
– tribunale.
Qual è il tribunale competente per ottenre giustizia in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Il giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana.
Assistenza agli animali in volo: la compagnia aerea non ha alcun obbligo
Non tutti i gestori aerei sono attrezzati per fornire assistenza agli animali dei passeggeri perché non esiste un obbligo specifico per tale situazione. Il passeggero pertanto è invitato ad informarsi al fine di prendere tutte le necessarie precauzioni a seconda dell’assistenza fornita dalla compagnia aerea.
Animali in aereo: la compagnia aerea stabilisce quali animali devono stare in stiva e quali a bordo
Possono salire a bordo:
– cani al di sotto dei 10 chilogrammi di peso;
– gatti senza limite di peso.
Generalmente, la compagnia aerea stabilisce il numero massimo di animali che possono salire a bordo.
In stiva pressurizzata:
– cani con peso superiore ai 10 chilogrammi.
Animali: diritto a volare. Ogni compagnia aerea stabilisce le regole
Il viaggiatore non vedente ha il diritto di viaggiare con il proprio cane guida che deve essere dotato di museruola e del guinzaglio. In relazione ai cani e gatti senza finalità sussidiarie, non esiste una regolamentazione standard, ma è lasciata libertà alle singole compagnie nella scelta del numero massimo di animali ammessi in cabine, sulla grandezza della gabbietta e sulla possibilità o meno di farli uscire dalla stessa.
Cosa sono le centrali rischi o sistema di informazioni creditizie – Avvocato consumatori
Cosa fanno le centrali rischi e cosa sono?
Banche dati che permettono alle banche o finanziarie di verificare l’affidabilità del consumatore a cui viene erogato un prestito. All’interno di queste banche dati vengono inseriti i riferimenti dei soggetti che risultano cattivi pagatori. Le banche e le finanziarie pertanto si tutelano grazie alle verifiche che vengono effettuate tramite la centrale rischi.
Chi comunica i dati alla centrale rischi?
Le banche o le finanziarie, oltre a verificare lo stato dei futuri clienti, comunicano alla centrale rischi i dati delle persone che risultano inadempienti o effettuano pagamenti con ritardo e allo stesso tempo comunicano i dati dei soggetti che hanno richiesto un finanziamento o un prestito. In questo ultimo caso non avviene alcuna iscrizione, ma il rapporto contrattuale viene comunque registrato anche se per breve tempo.
Ogni quanto viene aggiornata la centrale rischi?
L’aggiornamento viene effettuato mensilmente dalle banche che hanno erogato il prestito.
Quali dati del cliente entrano a far parte della centrale rischi?
I dati che vengono inseriti nelle banche dati devono avere l’obbiettivo di evitare situazioni spiacevoli per le finanziarie e per permettere alle stesse di non erogare prestiti a soggetti che non potrebbero ottemperare ai pagamenti. Le banche infatti possono fare una valutazione a priori del soggetto che richiede il prestito e quindi decidere sull’importo da erogare.
I dati che vengono conservati nella centrale rischi sono:
– nome e cognome;
– altri dati identificativi;
– contratto di finanziamento;
– importo del finanziamento;
– situazione attuale del debito;
– situazioni che incidono sul patrimonio del cliente;
– situazioni personali del cliente che possono incidere sulla possibilità di ottemperare al pagamento.
I dati inseriti nella centrale rischi restano per sempre?
No. Ci sono dei tempi massimi per mantenere i dati, che variano a seconda della situazione per cui gli stessi sono inseriti.
– in caso di richiesta di prestito: al massimo 180 giorni;
– in caso di annullamento del prestito sia per decisione della finanziaria che per volontà del cliente: al massimo 30 giorni;
– in caso di pagamenti ritardati che riguardano una singola rata: al massimo 6 mesi;
– in caso di pagamenti ritardati che oltrepassano i due mesi: al massimo 24 mesi;
– in caso di pagamenti non effettuati definitivamente: al massimo 36 mesi.
I dati pertanto alla scadenza dei predetti termini devono essere eliminati..
Il soggetto che ha richiesto un prestito viene avvisato dell’inserimento dei suoi dati nella centrale rischi?
Si. Deve essere informato in merito:
– alle banche dati in cui verranno inseriti;
– ai motivi per cui vengono comunicati i dati;
– ai tempi entro i quali i dati verranno eliminati.
Il cattivo pagatore viene avvisato dell’inserimento dei suoi dati nella centrale rischi?
La finanziaria deve avvisare il cliente che in caso di mancato pagamento procederà all’iscrizione dei dati nella centrale rischi.
I dati del cattivo pagatore sono pubblici?
Si. Ma vengono pubblicati alla scadenza di due rate mensili non corrisposte.
In relazione invece ai mancati pagamenti ulteriori, gli stessi vengono pubblicati immediatamente.
Il pagamento della rata scaduta viene registrato nella banca dati?
Si. La banca deve comunicare l’avvenuto pagamento che viene inserito ed appuntato con i dati del soggetto. La finanziaria deve comunicare in tempi brevi l’effettuazione del pagamento, generalmente entro 15 giorni.
È possibile verificare i propri dati all’interno di una centrale rischi?
Si. Il cliente può chiedere alla finanziaria o direttamente alla centrale rischi:
– quali dati sono contenuti;
– quale istituto bancario ha comunicato i dati;
– quale centrale rischi detiene i dati;
– la modifica o la correzione dei dati;
– l’eliminazione dei dati.
Entro quanto tempo la banca o la centrale rischi devono rispondere alla richiesta di verifica dei propri dati?
Al massimo 30 giorni.
In caso di mancata risposta o risposta non esaustiva cosa posso fare?
– reclamo al garante della privacy;
– ricorso al garante della privacy;
– tribunale.
Come si fa un reclamo al garante della privacy?
Il soggetto che ritiene leso un proprio diritto da parte di una banca o di una centrale rischi a causa dell’inserimento dei propri dati, può inviare un reclamo al garante della privacy chiedendo la risoluzione della problematica specificando in modo chiaro e preciso i dati, i soggetti coinvolti e la lesione subita.
Il garante della privacy cosa può fare a seguito di un reclamo?
Inviatre la centrale rischi o la finanziaria ad adeguarsi alla normativa in tema di diritti della privacy.
Come si fa un ricorso al garante della privacy?
Il ricorso al garante della privacy è un atto più ufficiale che può essere inviato in caso di rigetto del reclamo e deve contenere tutti i dati sia del richiedente che della banca o della centrale rischi inoltre è necessario depositare tutti i documenti necessari, al fine di ottenere la cessazione del diritto leso a causa dell’immissione dei propri dati nella centrale rischi.
Il garante della privacy cosa può fare a seguito di un ricorso?
– invitare la centrale rischi o la finanziaria ad ottemperare in maniera automatica alle richieste formulate;
– ascoltare le parti e le relative difese;
– ordinare la cancellazione dei dati;
– decidere sulle spese relative al ricorso.
Se il garante non prende una decisione cosa succede?
Il ricorso si considera rigettato.
Cosa posso fare in caso di rigetto del ricorso?
Entro 30 giorni ci si può opporre al tribunale competente.
Qual è il tribunale competente?
Il tribunale dove ha sede la finanziaria o la centrale dei rischi ove sono immagazzinati i dati.
Il tribunale cosa può decidere?
– eliminazione dei dati;
– risarcimento del danno.
No show rule: il biglietto con più tratte aeree non deve obbligare il passeggero a effettuare tutte le tratte. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Nelle ipotesi di acquisto di biglietti che comprendono più tratte aeree, come ad esempio quelli collegati per andata e ritorno o con destinazioni che comprendono scali intermedi non devono esserci obblighi di effettuare tutte le tratte o penali per il viaggiatore che intende usufruire di uno solo dei biglietti e non degli altri. La pratica di rendere obbligatorio tutto il viaggio con il rischio di perdere il diritto al volo o di dover pagare penali in caso di rinuncia ad una tratta è stata definita scorretta dall’Antitrust.
Le richieste dell’Antitrust alle compagnie aeree
I gestori aerei devono:
– informare, nel momento dell’acquisto, il viaggiatore di eventuali obblighi sui biglietti collegati (a volte viene effettuato uno sconto ma il passeggero deve fare tutte le tratte previste);
– predisporre una specifica procedura in modo tale che il passeggero possa comunicare, senza incorrere in penali o altro, la propria decisione sul fatto di non utilizzare tutti i biglietti.
Cosa si ottiene con l’intervento legale
In caso si sia verificata la situazione di no show rule, il viaggiatore, con l’assistenza di un avvocato, potrà da un lato richiedere il rimborso della penale versata (in caso di partenza) e il risarcimento del danno per non aver potuto effettuare il viaggio.
Che tipo di danno può verificarsi
Il viaggiatore potrà ottenere il risarcimento per il danno diretto che deriva dall’illecito della compagnia aerea, ma anche il danno per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e per l’impossibilità di riparare all’occasione persa, a patto che l’inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza. È una voce del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) da non confondersi con il danno patrimoniale. Il passeggero, pertanto, potrà richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata a causa di no show rule, ma sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti idonei al fine di dimostrare il disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o parte della vacanza programmata, oltre agli altri oneri che richiede la legge. Il danno da vacanza rovinata infatti rientra nel danno non patrimoniale unicamente solo laddove si sia verificata una significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni:
– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;
– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.
Le centrali rischi o sistema di informazione creditizie: lo strumento di valutazione delle banche e delle finanziarie per erogare un prestito – Avvocato consumatori
Le banche e le finanziarie nel momento in cui avviene la richiesta da parte di un cliente per l’erogazione di un prestito hanno la possibilità di effettuare una valutazione sull’attendibilità del soggetto che lo richiede tramite le centrali rischi, dove vengono immagazzinati i dati dei clienti che richiedono un prestito o quelli dei clienti che risultano cattivi pagatori.
Chi inserisce i dati dei soggetti che richiedono un prestito
Per i clienti che richiedono un prestito le banche procedono ad inserire i loro dati e il tipo di finanziamento richiesto anche per permettere ad altre finanziarie o banche di verificare se il soggetto nel medesimo periodo stia richiedendo più prestiti ed evitare situazioni incresciose. Questi dati, relativi esclusivamente ai soggetti che richiedono un prestito, possono essere visibili al massimo per 180 giorni. All’interno della banca dati comunque verrà poi inserito il buon esito del prestito o se il finanziamento non è andato a buon fine con la motivazione per cui si è giunti a tale situazione. In caso di annullamento, sia per decisione della banca che del cliente, i dati dovranno essere eliminati dalla centrale rischi entro 30 giorni. Il soggetto richiedente deve comunque sempre essere informato dalla banca o finanziaria in merito a quale centrale rischi verranno inseriti i suoi dati, ai motivi per i quali vengono inseriti ed ai tempi entro i quali verranno eliminati. Lo si ripete, in questo caso non si tratta di cattivi pagatori, ma di soggetti che richiedono un finanziamento e pertanto anche le informazioni sono idonee esclusivamente ad avere una forma di pubblicità ed evitare che un soggetto moltiplichi richieste di piccoli crediti a più banche.
Chi inserisce i dati dei soggetti che non pagano
Differente è invece il caso di chi non ottempera al pagamento delle rate del prestito. In questo caso i dati verranno inseriti nella centrale rischi e permetteranno ad ulteriori finanziarie e banche di decidere, se erogare oppure no gli importi richiesti. In questo caso al verificarsi del mancato pagamento, la banca invierà una lettera di messa in mora con la specificazione che si procederà all’iscrizione dei dati nella centrale rischi. Ovviamente essere iscritto nella centrale rischi come cattivo pagatore comporta gravi ripercussioni sul soggetto che con ogni probabilità, finché risulterà iscritto, difficilmente otterrà ulteriori presti ed allo stesso tempo potrebbe subire ulteriori difficoltà in ambito lavorativo, pensiamo ad una ditta individuale che per ottenere un incarico deve consegnare determinati dati tra cui anche la certificazione di non essere iscritta alla centrale rischi.
Per quanto tempo si rimane iscritti
Ovviamente anche in questo caso non si rimane iscritti per sempre, soprattutto se si ottempera al pagamento, più precisamente in caso di pagamenti ritardati che riguardano una singola rata il termine massimo di iscrizione sarà di 6 mesi, mentre in caso di pagamenti ritardati che oltrepassano i due mesi il termine massimo di iscrizione sarà di 24 mesi, invece in caso di pagamenti non effettuati definitivamente il termine massimo di iscrizione sarà di 36 mesi. Le banche e le finanziarie comunque devono continuamente aggiornare i dati contenuti nella centrale rischi, generalmente ogni 30 giorni. Come è logico, la banca entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento deve comunicare lo stesso alla centrale rischi che lo annoterà con i dati del soggetto. I dati del cliente che vengono inseriti nella centrale rischi sono i dati identificativi, il tipo di contratto di finanziamento, l’importo dello stesso, la situazione attuale del debito, eventuali situazioni che incidono sul patrimonio del cliente ed anche situazioni personali del cliente che possono incidere sulla possibilità di ottemperare al pagamento.
Il cliente ha sempre la possibilità di verificare i propri dati e cosa sia iscritto all’interno della centrale rischi
Generalmente viene effettuata una richiesta alla banca o finanziaria o anche alla centrale rischi che entro 30 giorni dovranno comunicare le informazioni richieste come ad esempio quali dati sono contenuti, quale istituto bancario ha comunicato i dati (nel caso la richiesta si avanzata alla centrale rischi), quale centrale rischi detiene i dati (nel caso la richiesta si avanzata alla banca o finanziaria), la modifica o la correzione dei dati ed eventualmente l’eliminazione degli stessi.
Il cliente non ottiene risposta o la stessa non risulta esaustiva
In tali ipotesi è possibile procedere all’invio di un reclamo al garante della privacy chiedendo la risoluzione della problematica specificando in modo chiaro e preciso i dati, i soggetti coinvolti e la lesione subita. In tale ipotesi il garante della privacy può invitare la centrale rischi o la banca ad adeguarsi alla normativa in tema di diritti della privacy.
In caso di rigetto del reclamo o comunque di mancato adeguamento da parte della banca o della centrale rischi
Il cliente potrà procedere all’invio del ricorso al garante della privacy che è un atto più ufficiale e deve contenere tutti i dati sia del richiedente che della banca o della centrale rischi accompagnati con il deposito di tutti i documenti necessari, al fine di ottenere la cessazione del diritto leso a causa dell’immissione dei propri dati nella centrale rischi. In questo caso il garante della privacy ha potere più decisionale e può inizialmente invitare, di nuovo, la centrale rischi o la finanziaria ad ottemperare in maniera automatica alle richieste formulate e in caso negativo può procedere ad un’istruttoria, ascoltando anche le differenti ragioni delle parti e poi decidere sul merito della questione ed anche ordinare la cancellazione dei dati del soggetto. In questo caso poi il garante può anche decidere sul pagamento delle spese del procedimento per la parte che è risultata soccombente.
Il rigetto del ricorso
Se però il garante della privacy non decide la questione entro 60 giorni, il ricorso si considera rigettato e l’unica strada percorribile sarà quella dell’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla mancata risposta o dalla decisione sfavorevole. Per queste situazioni è sempre competente il tribunale e mai il giudice di pace, mentre per quanto riguarda il luogo, sarà quello della sede della banca o della centrale rischi che ha immagazzinato i dati.
Il soggetto agendo giudizialmente potrà, oltre che richiedere la cancellazione, la modifica dei datti, anche il risarcimento del danno che è derivato dall’iscrizione illegittima nella centrale rischi, compreso il lucro cessante, la perdita di chance e anche il danno all’immagine. Infatti la problematica di essere inseriti nella centrale rischi risulta ancor più evidente se si considera che qualsiasi attività che implichi la richiesta di prestiti viene negata con il rischio di compromettere l’attività lavorativa, ma anche quella della propria vita sociale, considerato che oggigiorno vengono erogati finanziamenti per gli acquisti di qualsiasi bene e anche di qualsiasi servizio come ad esempio frullatori, frigoriferi, auto, moto, oppure viaggi e palestra.
Il credit card surcharge: il supplemento al biglietto aereo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il supplemento al biglietto aereo (credit card surcharge) applicato per il pagamento effettuato con le carte di credito deve sempre essere pubblicizzato in modo tale che il viaggiatore sia informato di tutti i costi che dovrà sostenere. L’Antitrust infatti ha sanzionato le compagnie aeree per pratica commerciale scorretta a causa del mancato inserimento nel prezzo del biglietto del costo da sostenere per il pagamento con carta di credito. Il viaggiatore che vuole acquistare un biglietto online, pertanto, saprà, sin dall’inizio il prezzo totale del biglietto senza trovarsi nella scomoda situazione di dover pagare un sovrapprezzo inaspettato. Nei casi in cui il credit card surcharge non sia contemplato nel prezzo del biglietto, il viaggiatore, facendosi assistere da un avvocato, potrà richiedere il rimborso per il pagamento di tale costo e eventualmente il risarcimento del danno.
Ritardo aereo, cancellazione volo, negato imbarco: cosa fare? Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Che cos’è la carta dei diritti del passeggero?
È un fascicolo informativo sulle norme che tutelano i passeggeri in caso di disservizi come il ritardo prolungato del volo, il negato imbarco (anche l’overbooking), la cancellazione o la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio oltre alle tutele per soggetti diversamente abili, portatori di handicap o a mobilità ridotta (PMR).
È possibile ottenere un rimborso per il ritardo di un volo?
Si. È sempre possibile rivolgersi al gestore aereo per richiedere un ristoro per il tempo perso e l’eventuale risarcimento del danno. Il rimborso è quantificato in base alla distanza percorsa:
È possibile ottenere un rimborso per il negato imbarco (anche overbooking)?
Si. È sempre possibile rivolgersi al gestore aereo per richiedere un ristoro per il tempo perso e l’eventuale risarcimento del danno. Il rimborso è quantificato in base alla distanza percorsa:
Che cos’è l’overbooking?
La sovraprenotazione (overbooking) significa che sono state accettate prenotazioni superiori al numero di posti disponibili considerando l’ipotesi che all’imbarco alcuni viaggiatori non siano presenti.
Esistono casi in cui non si può richiedere il rimborso per negato imbarco?
Si.
– ritardo del passeggero al check-in o al gate;
– situazioni relative alla sicurezza;
– precaria salute del viaggiatore;
– documenti di viaggio non conformi.
È possibile ottenere il rimborso a causa della cancellazione del volo?
Si. È sempre possibile rivolgersi al gestore aereo per richiedere un ristoro per il tempo perso e l’eventuale risarcimento del danno. Il rimborso è quantificato in base alla distanza percorsa:
Esistono casi in cui non è possibile richiedere il rimborso per la cancellazione del volo?
Si. Quando la cancellazione del volo è stata comunicata:
– 2 settimane prima della data del volo;
– nel tempo ricompreso tra 8 e 14 giorni prima della data di partenza, con possibilità di prenotazione di altro volo che parta al massimo due ore prima e arrivi al massimo quattro ore dopo l’orario del volo cancellato;
– 7 giorni prima della data del volo, con possibilità di prenotazione di altro volo che parta al massimo un’ora prima e arrivi al massimo due ore dopo l’orario del volo cancellato.
Se a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo vengo collocato in una classe superiore devo pagare il supplemento?
No. Quando il gestore aereo propone una migliorazione in una classe superiore del volo, non è dovuta alcuna maggiorazione dal passeggero.
Se a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo vengo collocato in una classe inferiore ho diritto al rimborso?
Si. Il passeggero ha diritto ad un rimborso:
– tratta di viaggio fino a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario o internazionale) è dovuto il rimborso pari al 30% del biglietto
– tratta di viaggio superiore a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario) si ha diritto al rimborso del 50% del prezzo del biglietto;
– tratta di viaggio tra 1.500 e 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso del 50% del prezzo del biglietto;
– tratta di viaggio superiore a 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso del 75% del prezzo del biglietto.
A quali compagnie aeree posso richiedere il rimborso?
In generale, tutti i passeggeri delle principali compagnie aeree di linea e low cost, italiane e straniere come Ryanair, Alitalia, Air France, British Airways, Delta Airlines, EasyJet, Vueling, Iberia, Lufthansa, Meridiana, TAP, Emirates Airlines, Thai Airways, KLM, US Airways possono richiedere la tutela dei propri diritti.
Fino a quando posso richiedere il rimborso per ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
La normativa italiana si è uniformata a quella contenuta nella convenzione di Montreal e quindi, i diritti del passeggero sono soggetti a termine di decadenza di 2 anni dall’evento. I tempi non sono strettissimi ma è consigliabile muoversi tempestivamente per accelerare la richiesta di rimborso e di eventuale risarcimento: le compagnie aeree sono poco propense a concedere rimborsi per biglietti aerei poco recenti.
Cosa conservare per ottenere rimborso per ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
– biglietto aereo personale;
– prova delle spese sostenute (bevande, pasti, pernottamenti);
– prova dei disagi e dei danni subiti.
A cosa ha diritto il passeggero in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
– bevande e pasti;
– collocazione in struttura alberghiera, nell’ipotesi in cui sia necessario il pernottamento;
– spostamenti gratuiti dall’aeroporto alla struttura alberghiera e viceversa;
– 2 telefonate;
– rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo di partenza;
Le tasse aeroportuali vengono rimborsate in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Si. Il passeggero che riceve il rimborso del biglietto ha diritto alla corresponsione del prezzo comprensivo delle tasse aeroportuali.
Le tasse aeroportuali vengono rimborsate in caso di rinuncia per motivi personali?
Si. Il passeggero ha diritto al rimborso di alcune tasse tra cui quella di aviazione civile, di sicurezza e di difesa dell’ambiente.
Devo essere informato in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Si. Il gestore telefonico deve predisporre un cartello in cui espone e specifica quali siano i diritti dei viaggiatori.
Se perdo una coincidenza a causa di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo, cosa deve fornirmi la compagnia aerea?
– bevande e pasti;
– collocazione in struttura alberghiera, nell’ipotesi in cui sia necessario il pernottamento;
– spostamenti gratuiti dall’aeroporto alla struttura alberghiera e viceversa;
– 2 telefonate;
– rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo di partenza.
Devo avere un contratto di assicurazione per far valere i miei diritti in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
No.
È possibile chiedere il risarcimento del danno subito a causa di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Si. Può essere richiesto alla compagnia aerea un risarcimento di circa euro 5.200 pari a 4’500 d.s.p. ossia diritti speciali di prelievo.
Cosa sono i diritti speciali di prelievo?
I DSP (SDRs in Inghilterra: special drawing rights o DTS in Francia: droits de tirage speciaux) sono l’unità di conto del fondo monetario.
Quali sono i miei diritti in caso di problemi tecnici che comportano ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
I problemi tecnici derivanti da mancata manutenzione non sono motivo per dispensare la compagnia aerea dalla compensazione economica in favore del passeggero. Gli obblighi delle compagnie aeree dovrebbero essere limitati o non dovrebbero essere applicati nei casi si verifichi una situazione eccezionale che non si poteva evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie. Le ipotesi sono varie ma generalmente si tratta di rischi per la sicurezza, come l’instabilità politica.
Quali sono i miei diritti in caso di sciopero che comporta ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Se lo sciopero è comunicato in maniera preventiva, non si ha diritto ad alcun rimborso.
È sempre consentito lo sciopero dei gestori aerei?
No, in alcuni periodi non è consentito:
– dal 18/12 al 7/1;
– dal 24/4 al 2/5;
– dal 27/6 al 4/7;
– dal 27/7 al 5/9;
– dal 30/10 al 5/11;
– dal giovedì precedente al giovedì dopo Pasqua.
Quali sono i miei diritti in caso di maltempo che comporta ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Uragani, tempeste o forti nevicate, ma in generale condizioni metereologiche proibitive sono motivazioni valide per la cancellazione del volo. Tali ipotesi sono considerate come circostanze straordinarie e, per quanto previsto dal regolamento (CE) n. 261/04, non c’è la possibilità per il passeggero di ottenere un rimborso.
Ho diritto al danno da vacanza rovinata per il ritardo aereo, il negato imbarco o la cancellazione del volo?
Si. A patto:
– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;
– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.
Qual è la normativa di riferimento per i casi di ritardo aereo, negato imbarco e cancellazione del volo?
La convenzione di Montreal e il Regolamento (CE) n. 261/2004.
Se non sono soddisfatto come posso ottenere giustizia in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
– mediazione facoltativa;
– g.d.p.;
– tribunale.
Qual è il tribunale competente per ottenre giustizia in caso di ritardo aereo, negato imbarco o cancellazione del volo?
Il giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana.
Maltempo che comporta negato imbarco: diritti dei passeggeri nei confronti della compagnia aerea. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Uragani, tempeste o forti nevicate, ma in generale condizioni metereologiche proibitive sono motivazioni valide per negato imbarco. Tali ipotesi sono considerate come circostanze straordinarie e, per quanto previsto dal regolamento (CE) n. 261/04, non c’è la possibilità per il passeggero di ottenere un rimborso. Le condizioni meteorologiche per escludere il diritto al rimborso per il passeggero, devono essere incompatibili con l’effettuazione del volo.
Al contrario, se il gestore aereo non risulta preparato ad affrontare determinate condizioni metereologiche (ad esempio un aereo che ritarda per aver terminato il nebulizzatore antighiaccio) risulterà responsabile del negato imbarco e sarà obbligato al rimborso dei passeggeri coinvolti.
Danno da vacanza rovinata per il negato imbarco: diritto al risarcimento del passeggero – avvocato
L’art. 47 del codice del turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un risarcimento del danno collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’impossibilità di riparare all’occasione persa, a patto che l’inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza. È una voce del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) da non confondersi con il danno patrimoniale. Il passeggero, pertanto, potrà richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata a causa di negato imbarco ma sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti idonei al fine di dimostrare il disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o parte della vacanza programmata, oltre agli altri oneri che richiede la legge. Il danno da vacanza rovinata infatti rientra nel danno non patrimoniale unicamente solo laddove si sia verificata una significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni:
– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;
– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.
Sciopero della compagnia aerea che comporta negato imbarco: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In caso di sciopero preventivamente comunicato, il passeggero non ha diritto a rimborsi per il negato imbarco. Al fine di tutelare i passeggeri sono stati comunque stabiliti dei periodi in cui non è consentito effettuare scioperi:
– dal 18/12 al 7/1;
– dal 24/4 al 2/5;
– dal 27/6 al 4/7;
– dal 27/7 al 5/9;
– dal 30/10 al 5/11;
– dal giovedì precedente al giovedì dopo Pasqua.
Problemi tecnici e guasti che comportano negato imbarco: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
I problemi tecnici derivanti da mancata manutenzione non sono motivo per dispensare la compagnia aerea dalla compensazione economica in favore del passeggero. Gli obblighi delle compagnie aeree dovrebbero essere limitati o non dovrebbero essere applicati nei casi si verifichi una situazione eccezionale che non si poteva evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie. Le ipotesi sono varie ma generalmente si tratta di rischi per la sicurezza, come l’instabilità politica.