Fallimento del marito e riduzione assegno
Dopo Il fallimento del marito obbligato a versare l’assegno di mantenimento alla moglie potrebbe causare una notevole riduzione delle sue capacità economiche tale da spingerlo a ricorrere in Tribunale per ottenere una riduzione.
Il Giudice con ogni possibilità accoglierebbe la richiesta del marito nel caso in cui questi riuscisse a dare la prova del peggioramento delle sue condizioni economiche e dell’evidente difficoltà.
Nel caso in cui il marito non chiedesse la modifica delle condizioni di separazione, la moglie potrebbe comunque non ottenere il pagamento delle mensilità non pagate dopo il fallimento per l’assenza di beni da aggredire: è facile pensare, infatti, che le procedure di liquidazione priveranno il marito della maggioranza dei suoi averi.
A tal proposito è bene precisare che l’esisto del procedimento può variare anche in base alla professione del marito ed al tipo di fallimento che è stato pronunciato.
Se il marito è socio di una società per azioni o di una società di capitali, il fallimento di questa società sarebbe poco rilevante, ai fini di un’ipotetica riduzione dell’assegno, in quanto non andrebbe a toccare il suo patrimonio personale. Il marito, quindi, avrebbe maggiori possibilità di continuare a pagare l’assegno perché sarebbe più complicato provare non solo una contrazione dei propri redditi ma anche il collegamento di questa al fallimento.
Nel caso in cui il marito fosse titolare di una piccola impresa individuale o socio di una società di persone (snc, sas ecc.) o, ancora, lavoratore dipendente, il fallimento coinvolgerebbe anche il suo patrimonio personale provocando una diminuzione dei suoi redditi molto più evidente.
Data la presenza di molteplici aspetti da indagare in questi casi sarebbe opportuno farsi assistere da un Professionista in grado di esaminare la situazione patrimoniale dei coniugi e, all’esito, consigliare le azioni più opportune da intraprendere a difesa dell’assegno di mantenimento e degli altri diritti economici.
Attenzione, però, perché la moglie privata dell’assegno di mantenimento mensile potrebbe agire per ottenere un sussidio economico, quantomeno per la durata delle procedure di liquidazione.
Se il marito continua a percepire redditi da lavoro, infatti, può chiedere al Giudice delegato di ricevere una parte della somma destinata al mantenimento del fallito.
Se il marito non riceve alcun reddito, invece, può chiedere al Giudice delegato di avere un sussidio alimentare, dimostrando di non possedere il necessario per provvedere ai suoi bisogni primari.
Cosa serve per ottenere l’indennizzo, il rimborso e il risarcimento per cancellazione del volo: cosa deve conservare il passeggero dopo ogni viaggio – avvocato
Ai fini di ottenere il rimborso e anche il risarcimento del danno subito, il passeggero deve conservare:
– biglietto aereo personale;
– prova delle spese sostenute (bevande, pasti, pernottamenti);
– prova dei disagi e dei danni subiti.
Fino a quando si può richiedere il rimborso per cancellazione del volo: esiste un termine di decadenza di 2 anni. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La normativa italiana si è uniformata a quella contenuta nella convenzione di Montreal e quindi, i diritti del passeggero sono soggetti a termine di decadenza di 2 anni dall’evento. I tempi non sono strettissimi ma è consigliabile muoversi tempestivamente per accelerare la richiesta di rimborso e di eventuale risarcimento: le compagnie aeree sono poco propense a concedere rimborsi per biglietti aerei poco recenti.
Il diritto a volare degli animali e le regole stabilite dalle compagnie aeree
Gli animali possono volare?
Si. Il viaggiatore non vedente ha il diritto di viaggiare con il proprio cane guida. In relazione agli altri animali senza finalità sussidiarie è lasciata libertà alle singole compagnie sulle regole per gli animali a bordo.
Quali animali sono ammessi in aereo
In cabina:
– cani al di sotto dei 10 chilogrammi di peso;
– gatti senza limite di peso.
In stiva pressurizzata:
– cani oltre i 10 chilogrammi di peso.
Quali regole devo rispettare per far volare il mio animale?
Animale a bordo:
– evitare che l’animale rechi disturbo agli altri passeggeri;
– provvedere a fornire acqua e cibo all’animale.
Animale in stiva:
– consultare il veterinario prima della partenza e sottoporre l’animale ad una visita accurata;
– assicurarsi che l’animale non mostri segni di stanchezza fisica;
– assicurarsi che l’animale non sia debilitato o ferito.
Il mio animale non ha mai volato, cosa posso fare?
– abituare l’animale al trasportino o alla gabbia;
– inserire nel trasportino della carta assorbente o una coperta, che possano, in caso di bisogni, assorbire il tutto;
– dare da mangiare all’animale fino a 6 ore prima del volo.
Ci sono animali che non vengono accettati dalle compagnie aeree?
Si.
– animali di età inferiore ai 3 mesi di vita;
– animali in gestazione o in calore.
Cos’è il passaporto europeo dell’animale?
Il passaporto europeo è un certificato che conferisce il diritto dell’animale a viaggiare in tutti i paesi europei.
Chi rilascia il passaporto per l’animale?
Il proprio veterinario.
Ci sono nazioni che richiedono maggiori controlli per l’ingresso di animali?
Si.
– Inghilterra;
– Irlanda;
– Malta;
– Svezia.
Diritto a volare dell’animale: nazioni che richiedono maggiori controlli per l’ingresso di animali
Non tutte le nazioni sono attrezzate per lo spostamento degli animali, è pertanto necessario che il proprietario si informi direttamente dal gestore aereo se è richiesta la quarantena per l’animale.
Ogni nazione ha i propri controlli, visto che non esistono regole precise. I paesi dove i controlli sono più accurati:
– Inghilterra;
– Irlanda;
– Malta;
– Svezia.
Passaporto europeo dell’animale: diritto dell’animale a viaggiare nei paesi europei
Il passaporto europeo conferisce il diritto dell’animale a viaggiare in tutti i paesi europei, al cui interno è attestato che:
– l’animale risulta in regola con le vaccinazioni, in particolare quella della rabbia;
– l’animale può essere individuato tramite un tatuaggio o un microchip inserito sottopelle indolore.
Il passaporto europeo contiene inoltre:
– i dati anagrafici dell’animale;
– la fotografia dell’animale;
– tutto quanto di utile per identificare l’animale.
Animali non accettati dalle compagnie aeree: animali in calore o pericolo per i passeggeri
Al fine di evitare situazioni spiacevoli o, anche, pericolose per i passeggeri e per gli animali stessi, non è permesso portare a bordo:
– animali di età inferiore ai 3 mesi di vita;
– animali in gestazione o in calore.
Il passeggero deve abituare l’animale al volo in modo da non dare fastidio agli altri viaggiatori in aereo
Il proprietario dell’animale dovrebbe, ogni qual volta è in procinto di effettuare un viaggio:
– abituare l’animale al trasportino o alla gabbia;
– inserire nel trasportino della carta assorbente o una coperta, che possano, in caso di bisogni, assorbire il tutto;
– dare da mangiare all’animale fino a 6 ore prima del volo.
I passeggeri con animali devono rispettare gli obblighi fissati dalla compagnia aerea
Il passeggero deve mettere l’animale nel proprio trasportino che deve avere determinate caratteristiche tra cui l’impermeabilità e la resistenza per il peso dell’animale che comunque deve:
– avere la possibilità di muoversi (nel senso di girarsi) e di rannicchiarsi;
nel trasportino non dovranno essere inseriti né il guinzaglio né la museruola e l’animale dovrà essere libero al suo interno. Prima della partenza il proprietario deve consultare il medico veterinario per assicurarsi sullo stato di salute dell’animale.
Se l’animale viaggia in cabina, il proprietario deve:
– evitare che l’animale rechi disturbo agli altri passeggeri;
– provvedere a fornire acqua e cibo all’animale.
Se l’animale viaggia in stiva, il proprietario deve:
– consultare il veterinario prima della partenza e sottoporre l’animale ad una visita accurata;
– assicurarsi che l’animale non mostri segni di stanchezza fisica;
– assicurarsi che l’animale non sia debilitato o ferito.
Collocamento in altra classe a causa di cancellazione del volo: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Quando il gestore aereo propone una migliorazione in una classe superiore del volo, non è dovuta alcuna maggiorazione dal passeggero.
Nel caso in cui si venga spostati in classe inferiore, al contrario, il passeggero ha diritto ad un rimborso:
– tratta di viaggio fino a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario o internazionale) è dovuto il rimborso pari al 30% del biglietto;
– tratta di viaggio superiore a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario) si ha diritto al rimborso del 50% del prezzo del biglietto;
– tratta di viaggio tra 1.500 e 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso del 50% del prezzo del biglietto;
– tratta di viaggio superiore a 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso del 75% del prezzo del biglietto.
Cancellazione del volo: il passeggero ha diritto all’indennizzo, al rimborso e al risarcimento danni – avvocato
Nell’ipotesi di cancellazione del volo, l’art. 5 del regolamento permette di richiedere il rimborso che viene quantificato in ordine alla distanza effettuata.
L’importo del risarcimento è già stabilito, indipendentemente dal prezzo del biglietto:
– tratta di viaggio fino a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario o internazionale) si ha diritto al rimborso di 250 euro;
– tratta di viaggio superiore a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario) si ha diritto al rimborso di 400 euro;
– tratta di viaggio tra 1.500 e 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso di 400 euro;
– tratta di viaggio superiore 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso di 600 euro.
Il passeggero può sempre richiedere le eventuali spese sostenute, se documentate, anche per la mancata assistenza.
Il passeggero inoltre ha il diritto a scegliere tra:
– rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;
– imbarco su un altro volo il prima possibile;
– imbarco su altro volo in data successiva.
Schema riepilogativo
Cancellazione del volo: cosa fare? Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La carta dei diritti del passeggero è un fascicolo informativo sulle norme che tutelano i passeggeri in caso di disservizi come il ritardo prolungato del volo, il negato imbarco (anche l’overbooking), la cancellazione o la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio oltre alle tutele per soggetti diversamente abili, portatori di handicap o a mobilità ridotta (PMR).
All’interno di questo manuale si possono trovare, inoltre, informazioni sul sistema dei controlli per la sicurezza degli aerei, sulla normativa nazionale in materia di scioperi nell’ambito del trasporto aereo, consigli utili, recapiti degli organismi europei di riferimento sia in caso di negato imbarco, cancellazione, ritardo del volo (regolamento CE n. 261/04), che di mancato rispetto dei diritti delle persone a mobilità ridotta o con disabilità (regolamento CE n. 1107/06).
Dopo il fallimento il marito può chiedere la riduzione dell’assegno mantenimento alla moglie
Fallimento del marito e riduzione assegno
Dopo Il fallimento del marito obbligato a versare l’assegno di mantenimento alla moglie potrebbe causare una notevole riduzione delle sue capacità economiche tale da spingerlo a ricorrere in Tribunale per ottenere una riduzione.
Il Giudice con ogni possibilità accoglierebbe la richiesta del marito nel caso in cui questi riuscisse a dare la prova del peggioramento delle sue condizioni economiche e dell’evidente difficoltà.
Nel caso in cui il marito non chiedesse la modifica delle condizioni di separazione, la moglie potrebbe comunque non ottenere il pagamento delle mensilità non pagate dopo il fallimento per l’assenza di beni da aggredire: è facile pensare, infatti, che le procedure di liquidazione priveranno il marito della maggioranza dei suoi averi.
A tal proposito è bene precisare che l’esisto del procedimento può variare anche in base alla professione del marito ed al tipo di fallimento che è stato pronunciato.
Se il marito è socio di una società per azioni o di una società di capitali, il fallimento di questa società sarebbe poco rilevante, ai fini di un’ipotetica riduzione dell’assegno, in quanto non andrebbe a toccare il suo patrimonio personale. Il marito, quindi, avrebbe maggiori possibilità di continuare a pagare l’assegno perché sarebbe più complicato provare non solo una contrazione dei propri redditi ma anche il collegamento di questa al fallimento.
Nel caso in cui il marito fosse titolare di una piccola impresa individuale o socio di una società di persone (snc, sas ecc.) o, ancora, lavoratore dipendente, il fallimento coinvolgerebbe anche il suo patrimonio personale provocando una diminuzione dei suoi redditi molto più evidente.
Data la presenza di molteplici aspetti da indagare in questi casi sarebbe opportuno farsi assistere da un Professionista in grado di esaminare la situazione patrimoniale dei coniugi e, all’esito, consigliare le azioni più opportune da intraprendere a difesa dell’assegno di mantenimento e degli altri diritti economici.
Attenzione, però, perché la moglie privata dell’assegno di mantenimento mensile potrebbe agire per ottenere un sussidio economico, quantomeno per la durata delle procedure di liquidazione.
Se il marito continua a percepire redditi da lavoro, infatti, può chiedere al Giudice delegato di ricevere una parte della somma destinata al mantenimento del fallito.
Se il marito non riceve alcun reddito, invece, può chiedere al Giudice delegato di avere un sussidio alimentare, dimostrando di non possedere il necessario per provvedere ai suoi bisogni primari.