La costituzione (celebrazione) dell’unione civile per una coppia lesbica avviene con una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Successivamente la dichiarazione è trascritta nei registri dello Stato civile e può essere accompagnata dalla scelta del cognome della coppia e del regime patrimoniale prescelto.
In mancanza di una scelta in ordine al regime patrimoniale, verrà applicata la comunione dei beni.
Alla coppia vengono chiesti, inoltre, i propri dati anagrafici, la residenza e l’identità e residenza dei testimoni.
Se due donne sono interessate a celebrare l’unione civile devono recarsi presso l’ufficio preposto nel proprio comune di residenza, o contattare telefonicamente l’ufficio competente.
Il funzionario preposto si accerterà che non esistano motivi impeditivi tali da non poter procedere all’unione.
In particolare due donne non potranno unirsi civilmente se:
- una di loro risulti sposata o unita civilmente
- una di loro sia minorenne e sprovvista di autorizzazione
- una di loro sia interdetta o soffra di un’infermità mentale
- siano parenti tra loro
- una di loro sia stata condannata per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altra.
L’unione potrà essere celebrata nel comune di residenza di entrambe o di una delle parti oppure in un comune terzo. In questo caso il comune potrebbe chiedere il pagamento di una somma che vada oltre i bolli necessari alla trascrizione.
Nell’ultimo anno si sono create lunghe liste d’attesa per la celebrazione delle unioni civili in molti comuni italiani, soprattutto quelli delle grandi città come Milano. Questo ha spinto molte coppie interessate a scegliere dei comuni diversi da quello della propria residenza allo scopo di ottenere una celebrazione più veloce anche a costo di versare svariate centinaia di Euro.
Per maggiori informazioni vai all’articolo “Unione civile e la tutela alle coppie omosessuali (gay o lesbiche): diritti previsti dalla Legge Cirinnà”.
Bagaglio smarrito: cosa fare? Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La carta dei diritti del passeggero è un fascicolo informativo sulle norme che tutelano i passeggeri in caso di disservizi come il ritardo prolungato del volo, il negato imbarco (anche l’overbooking), la cancellazione o la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio oltre alle tutele per soggetti diversamente abili, portatori di handicap o a mobilità ridotta (PMR). All’interno di questo manuale si possono trovare, inoltre, informazioni sul sistema dei controlli per la sicurezza degli aerei, sulla normativa nazionale in materia di scioperi nell’ambito del trasporto aereo, consigli utili, recapiti degli organismi europei di riferimento sia in caso di negato imbarco, cancellazione, ritardo del volo (regolamento CE n. 261/04), che di mancato rispetto dei diritti delle persone a mobilità ridotta o con disabilità (regolamento CE n. 1107/06).
La normativa di riferimento per la cancellazione del volo: la convenzione di Montreal e il Regolamento (CE) n. 261/2004. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
La convenzione permette l’uniformità e la prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di bagagli, passeggeri e merci. Al suo interno sono contemplati i casi di negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo ed i relativi risarcimenti previsti.
Il Regolamento CE 261/2004 ha dato vita alla carta dei diritti del passeggero nei casi di cancellazione, negato imbarco, ritardo dei voli e bagagli smarriti, stabilendo per i gestori aerei obblighi di informazioni, ma anche in relazione all’assistenza dovuta ed ai rimborsi.
Competenza territoriale: foro giudiziario per ottenere giustizia in caso di cancellazione del volo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue n. 204/08 è competente il giudice del luogo di partenza o atterraggio, pertanto basta che il passeggero sia atterrato o partito da un aeroporto della penisola italiana per adire l’autorità giudiziaria italiana
Problemi tecnici e guasti che comportano cancellazione del volo: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
I problemi tecnici derivanti da mancata manutenzione non sono motivo per dispensare la compagnia aerea dalla compensazione economica in favore del passeggero. Gli obblighi delle compagnie aeree dovrebbero essere limitati o non dovrebbero essere applicati nei casi si verifichi una situazione eccezionale che non si poteva evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie. Le ipotesi sono varie ma generalmente si tratta di rischi per la sicurezza, come l’instabilità politica.
Risarcimento del danno per cancellazione del volo: oltre al rimborso il passeggero può richiedere il risarcimento per il danno subito a causa del negato imbarco – avvocato
Il passeggero ha il diritto di richiedere anche il risarcimento per il danno diretto, che sia cioè prevedibile quale effetto normale dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea. Nell’ipotesi di cancellazione del volo può essere richiesto alla compagnia aerea un risarcimento di circa euro 5.200 pari a 4’500 d.s.p. ossia diritti speciali di prelievo.
Compagnia aerea comunitaria e compagnia extracomunitaria: diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il regolamento (CE) n. 261/04 tutela i viaggiatori dei voli in partenza da aeroporto:
– della comunità europea, un aeroporto della Svizzera, un aeroporto della Norvegia e un aeroporto dell’Islanda;
– un aeroporto di un Paese terzo con arrivo in aeroporto comunitario (anche Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure svizzera, islandese o norvegese).
Il regolamento non tutela i viaggiatori dei voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui il gestore aereo che effettua il volo non sia comunitario.
Le tutele previste per i passeggeri, in tale ultime ipotesi, sono comunque assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Viaggio gratuito o biglietto con tariffe non accessibili al pubblico: diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In tali ipotesi non si applicano le tutele previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004. Secondo la previsione del regolamento CE n. 261/04, infatti coloro che viaggiano in maniera gratuita non hanno diritto al rimborso del biglietto in quanto lo stesso costituirebbe un pagamento per una somma che non è stata versata dal passeggero. Ovviamente in caso di danno è sempre possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenere un risarcimento.
Risarcimento del danno per smarrimento valigia: oltre al rimborso il passeggero può richiedere il risarcimento per il danno subito a causa dello smarrimento della valigia – avvocato
Il passeggero ha il diritto di richiedere anche il risarcimento per il danno diretto, che sia cioè prevedibile quale effetto normale dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea.
Per le compagnie aeree dei paesi aderenti alla convenzione di Montreal:
– bagaglio a mano: al massimo 1’000 dsp;
– bagaglio in stiva: al massimo 1’000 dsp;
Per le compagnie aeree dei paesi aderenti alla convenzione di Varsavia:
– bagaglio a mano: al massimo 332 dsp;
– bagaglio in stiva: sono calcolati 17 dsp per ogni chilogrammo di peso della valigia.
Cosa serve per ottenere indennizzo, rimborso e risarcimento per smarrimento valigia: cosa deve conservare il passeggero dopo ogni volo – avvocato
Ai fini di ottenere il rimborso e anche il risarcimento del danno subito, il passeggero deve conservare:
– biglietto aereo personale;
– il modulo pir compilato in aeroporto;
– il tagliando relativo al bagaglio rilasciato alla partenza;
– un’elencazione di cosa fosse contenuto nella valigia;
– un’elencazione di cosa manca nell’ipotesi di valigia recuperata;
– prova delle spese sostenute (abiti, generi personali);
– prova dei disagi e dei danni subiti.
Costituzione (celebrazione) dell’unione civile per la coppia lesbica | Avvocato
La costituzione (celebrazione) dell’unione civile per una coppia lesbica avviene con una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Successivamente la dichiarazione è trascritta nei registri dello Stato civile e può essere accompagnata dalla scelta del cognome della coppia e del regime patrimoniale prescelto.
In mancanza di una scelta in ordine al regime patrimoniale, verrà applicata la comunione dei beni.
Alla coppia vengono chiesti, inoltre, i propri dati anagrafici, la residenza e l’identità e residenza dei testimoni.
Se due donne sono interessate a celebrare l’unione civile devono recarsi presso l’ufficio preposto nel proprio comune di residenza, o contattare telefonicamente l’ufficio competente.
Il funzionario preposto si accerterà che non esistano motivi impeditivi tali da non poter procedere all’unione.
In particolare due donne non potranno unirsi civilmente se:
L’unione potrà essere celebrata nel comune di residenza di entrambe o di una delle parti oppure in un comune terzo. In questo caso il comune potrebbe chiedere il pagamento di una somma che vada oltre i bolli necessari alla trascrizione.
Nell’ultimo anno si sono create lunghe liste d’attesa per la celebrazione delle unioni civili in molti comuni italiani, soprattutto quelli delle grandi città come Milano. Questo ha spinto molte coppie interessate a scegliere dei comuni diversi da quello della propria residenza allo scopo di ottenere una celebrazione più veloce anche a costo di versare svariate centinaia di Euro.
Per maggiori informazioni vai all’articolo “Unione civile e la tutela alle coppie omosessuali (gay o lesbiche): diritti previsti dalla Legge Cirinnà”.
Bagaglio danneggiato: all’arrivo in aeroporto il passeggero deve fare la denuncia. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Nell’ipotesi di danneggiamento della valigia all’arrivo in aeroporto, il viaggiatore deve aprire il cosiddetto rapporto di smarrimento facendo constatare l’evento. Il tutto deve essere fatto prima di abbandonare l’area di riconsegna delle valige, recandosi nell’ufficio lost and found, con i moduli Pir (property irregularity report) che verranno forniti.
Il passeggero con handicap o mobilità ridotta deve segnalare il grado di disabilità alla compagnia aerea. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il passeggero con handicap deve specificare, al momento della prenotazione, la sua problematica, in modo tale che possa essere identificato con una sigla che ne identifichi il tipo di disabilità:
– B.L.N.D. che corrisponde ai viaggiatori con problemi alla vista;
– D.P.N.A. che corrisponde ai viaggiatori con problemi mentali;
– D.E.A.F. che corrisponde ai viaggiatori con problemi di sordità;
– W.C.H.R. che corrisponde ai viaggiatori che non riescono a percorrere autonomamente lunghe distanze ma che riescono a salire e scendere scale e ad avere mobilità autonoma;
– W.C.H.S. che corrisponde ai viaggiatori che non riescono a percorrere autonomamente lunghe distanze, che non riescono a salire e scendere scale ma che riescono ad avere mobilità autonoma;
– W.C.H.C. che corrisponde ai viaggiatori che non riescono a percorrere autonomamente lunghe distanze, che non riescono a salire e scendere scale e che non riescono ad avere mobilità autonoma.