NEL PROCESSO DEL LAVORO IL GIUDICE PUO’ RICORRERE ALLA PROVA TESTIMONIALE PER ACCERTARE LA SIMULAZION
Superando i limiti previsti dal codice civile (Cassazione Sezione Lavoro n. 7465 del 21 maggio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Amoroso).
Nel processo del lavoro l’art. 421 cod. proc. civ. consente al giudice l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Questa norma consente di superare anche il divieto di prova testimoniale della simulazione previsto dall’art. 1417 cod. civ. nei confronti dei terzi. Pertanto il giudice del lavoro può utilizzare la prova testimoniale per accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con le risultanze dell’atto costitutivo di una società.
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