Negato imbarco (compreso overbooking): il passeggero ha diritto a indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Nell’ipotesi di negato imbarco il gestore aereo deve verificare se vi siano passeggeri disposti a concedere il posto in cambio di agevolazioni da concordare. Se non ci fossero volontari, l’art. 4 del regolamento permette di richiedere il rimborso che viene quantificato in ordine alla distanza effettuata.
L’importo del risarcimento è già stabilito, indipendentemente dal prezzo del biglietto:
– tratta di viaggio fino a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario o internazionale) si ha diritto al rimborso di 250 euro;
– tratta di viaggio superiore a 1.500 chilometri (viaggio intracomunitario) si ha diritto al rimborso di 400 euro;
– tratta di viaggio tra 1.500 e 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso di 400 euro;
– tratta di viaggio superiore 3.500 chilometri (viaggio internazionale) si ha diritto al rimborso di 600 euro.
Il passeggero può sempre richiedere le eventuali spese sostenute, se documentate, anche per la mancata assistenza.
Il passeggero inoltre ha il diritto a scegliere tra:
rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;
– imbarco su un altro volo il prima possibile;
– imbarco su altro volo in data successiva.
Schema riepilogativo
VIAGGIO | DISTANZA | RIMBORSO |
intracomunitario | fino a 1.500 km | 250 euro |
intracomunitario | superiore a 1.500 km | 400 euro |
internazionale | fino a 1.500 km | 250 euro |
internazionale | tra 1.500 Km e 3.500 | 400 euro |
internazionale | superiore a 3.500 Km | 600 euro |
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