MESSAGGIO INFORMALE DEL GIP AL P.M. PER SEGNALARE LE ARGOMENTAZIONI DELLA DIFESA E SOLLECITARE “DUE RIGHE”
Può configurare un illecito disciplinare (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 360 del 16 gennaio 1998, Pres. Vessia, Rel. Genghini).
In un processo penale davanti al Tribunale di Palermo, il Pubblico Ministero ha chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari una proroga del termine per le indagini. La difesa dell’imputato si è opposta. Il magistrato L.C., che esercitava le funzioni di GIP ne ha informato il PM con un biglietto del seguente tenore: “Caro Giovanni ti rimetto le argomentazioni svolte dal difensore di L. avverso la richiesta di proroga delle indagini, non per un parere, che proceduralmente non è previsto, ma perché argomentare in senso contrario presuppone l’attento esame del fascicolo che è ponderoso. Mi pare opportuno che voi ne abbiate notizia, al fine di paralizzare future eccezioni di nullità. – Ti sarei grato se tu volessi scrivermi informalmente due righe, in modo da evitarmi una noiosa camera di consiglio.”
In seguito a ciò, per iniziativa del ministro di Grazia e Giustizia, L.C. è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di avere indirizzato al P.M. richieste informali non contemplate dal codice di procedura, mancando gravemente ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo così il prestigio dell’Ordine Giudiziario, anche perchè della vicenda si era occupata la stampa.
La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto a L.C. la sanzione della censura e ne ha disposto il trasferimento d’ufficio, in quanto ha ritenuto che il magistrato incolpato con la sua condotta, oltre a violare le norme processuali, aveva dimostrato “la pregiudiziale e preconcetta presa di posizione a favore del P.M.” ed aveva in tal modo “sostanzialmente abdicato al proprio ruolo di garantire, con imparzialità e terzietà, ad entrambe le parti processuali pari possibilità di far valere le proprie ragioni”.
Contro questa decisione il magistrato ha proposto ricorso, sostenendo tra l’altro che il suo messaggio non era destinato a divenire pubblico e si inseriva nei rapporti di tretta colleganza che si stabiliscono negli uffici giudiziari fra i magistrati del Pubblico Ministero e quelli dell’Ufficio del GIP.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 360 del 16 gennaio 1998, Pres. Vessia, Rel. Genghini), ha rigettao il ricorso, osservando che la sanzione disciplinare è stata irrogata non semplicemente per la erroneità del procedimento adottato dal GIP, ma perchè la condotta di questo magistrato era stata viziata dal modo di concepire l’esercizio delle proprie funzioni, non conforme al dovere di imparzialità e terzietà nella dialettica processuale tra le parti.
Questa impropria impostazione del rapporto con il PM, ha rilevato la Corte, è rivelata in particolare da alcuni punti del messaggio quali l’esplicito richiamo alla sgradevole necessità di “un attento esame del fascicolo che è ponderoso”, al desiderio di evitare “una noiosa camera di consiglio” nonché al “fine di paralizzare future eccezioni di nullità”.
La Corte ha ritenuto adeguata la sanzione, anche perchè, come è stato rilevato dalla sezione disciplinare del C.S.M. la missiva in questione “ha avuto diffusione, anche se limitata territorialmente, attraverso la pubblicazione sugli organi di stampa, con conseguente grave pregiudizio per il magistrato incolpato e dell’intero Ordine Giudiziario.”
Il presente collegamento è tratto da www.legge-e-giustizia.it
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!