L’IMPARZIALITA’ DEL GIUDICE NON È SOLTANTO UN’ESIGENZA CONNESSA ALLA CORRETTA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, MA FORMA OGGETTO DI UN DIRITTO DEL CITTADINO
In virtù dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cassazione Sezione Prima Civile n. 4297 del 26 marzo 2002, Pres. Saggio, Rel. Salvago).
Il nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo che deve svolgersi “davanti ad un giudice terzo ed imparziale”.
In tal modo, è stato sancito in modo solenne il principio dell’imparzialità del giudice che, pur essendo sotteso alla disciplina sull’ordinamento giudiziario introdotta dal r.d. 142 del 1941, non aveva trovato espressa menzione neppure nelle tante modifiche ed integrazioni ad esso successive. Ed è stato adeguato il vigente sistema processuale al fondamentale precetto dell’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo firmata a Roma il 14 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 848 del 1955, secondo cui “Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata giustamente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da un Tribunale indipendente ed imparziale, istituito per legge, che deciderà sia sulle contestazioni dei suoi diritti, ed obblighi di carattere civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei”.
In seguito al nuovo contesto normativo non è più sostenibile che l’esigenza di far decidere la controversia da un giudice imparziale costituisca soltanto una questione amministrativa relativa all’organizzazione degli uffici giudiziari, in quanto la menzionata convenzione internazionale l’ha espressamente definita un diritto soggettivo della parte, sicché, dato il rango della fonte da cui l’attribuzione proviene, non può dubitarsi che detta aspirazione rappresenti ormai un diritto soggettivo della persona non solo pieno ed assoluto, ma anche fondamentale ed insopprimibile (neppure dal legislatore ordinario) avente ad oggetto l’imparzialità del giudice nell’amministrazione della giustizia, perché riconosciuto dalla Costituzione e dalla ricordata Convenzione internazionale.
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