Legge 5 Febbraio 1992 n. 91/1992 sulla cittadinanza ed i Decreti Presidente della Repubblica N. 572/1993 e N. 362/1994
In questa pagina sono riportati la legge n.91/1992
ed i DPR N. 572/1993 e N. 362/1994
recanti i regolamenti di attuazione
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91/1992.
NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA.
Art. 1
1. E’ cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l’adozione sia revocata per atto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiano, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, dovrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4
1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 6
1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7
1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza (ora al Prefetto, ex art. 1 DPR 362/94, sottoriportato)o alla competente autorità consolare.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Art. 8
1. Con decreto motivato, il Ministero dell’interno respinge l’istanza di cui all’art. 7 ove sussistono le cause ostative previste nell’articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
L’istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.
2. L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.
Art. 12
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio miliare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, non abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato sena esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’esteso, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonchè dell’articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministero dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15
1. l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16
1. L’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all’apolide ai fini dell’applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 18
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell’articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell’articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l’Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21
1. Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l’affiliazione.
Art. 22
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art. 23
1. Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita.
Art. 24
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall’acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all’estero, all’autorità consolare competente.
Art. 25
1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l’articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E’ soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all’articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA. (DPR 572/1993)
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
1. NEL PRESENTE REGOLAMENTO LA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, E’ INDICATA CON LA DENOMINAZIONE “LEGGE”.
2. AI FINI DELL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:
A) SI CONSIDERA LEGALMENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO CHI VI RISIEDE AVENDO SODDISFATTO LE CONDIZIONI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA D’INGRESSO E DI SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E DA QUELLE IN MATERIA D’ISCRIZIONE ANAGRAFICA;
B) SI CONSIDERA CHE ABBIA PRESTATO EFFETTIVAMENTE SERVIZIO MILITARE CHI ABBIA COMPIUTO LA FERMA DI LEVA NELLE FORZE ARMATE ITALIANE O LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO EQUIPARATO A QUELLO MILITARE, A CONDIZIONE CHE QUESTE SIANO INTERAMENTE RESE, SALVO CHE IL MANCATO COMPLETAMENTO DIPENDA DA SOPRAVVENUTE CAUSE DI FORZA MAGGIORE RICONOSCIUTE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI;
C) SALVI I CASI NEI QUALI LA LEGGE RICHIEDE SPECIFICAMENTE L’ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, SI CONSIDERA CHA ABBIA PRESTATO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO CHI SIA STATO PARTE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO.
ARTICOLO 2
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER NASCITA NEL TERRITORIO DELLO STATO
1. IL FIGLIO, NATO IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI, NON ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE, QUALORA L’ORDINAMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEI GENITORI PREVEDA LA TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA AL FIGLIO NATO ALL’ESTERO, EVENTUALMENTE ANCHE SUBORDINANDOLA AD UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DA PARTE DEI GENITORI O LEGALI RAPPRESENTANTI DEL MINORE, OVVERO ALL’ADEMPIMENTO DI FORMALITA’ AMMINISTRATIVE DA PARTE DEGLI STESSI.
ARTICOLO 3
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’
1. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ RIVOLTA ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) ATTO DI RICONOSCIMENTO O COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CON CUI VIENE DICHIARATA LA PATERNITA’ O MATERNITA’, OVVERO COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CHE DICHIARA EFFICACE IN ITALIA LA PRONUNCIA DEL GIUDICE STRANIERO, OVVERO COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CON CUI VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL MANTENIMENTO O AGLI ALIMENTI;
C) CERTIFICATO DI CITTADINANZA DEL GENITORE.
2. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, LETTERE B) E C), DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA DEL PADRE O DELLA MADRE O DI UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI SECONDO GRADO;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA, OVE RICHIESTA.
3. AI FINI DELL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE L’INTERESSATO DEVE AVER RISIEDUTO LEGALMENTE IN ITALIA SENZA INTERRUZIONI NELL’ULTIMO BIENNIO ANTECEDENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ E SINO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’.
4. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA.
ARTICOLO 4
ISTANZE PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. L’ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE DALLO STRANIERO O APOLIDE, CONIUGATO CON CITTADINO ITALIANO, DEVE ESSERE CORREDATA, OLTRE CHE DAI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE CHE EGLI SI TROVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 5 DELLA STESSA LEGGE, ANCHE DEI SEGUENTI ALTRI DOCUMENTI:
A) ATTO DI NASCITA;
B) ESTRATTO PER RIASSUNTO DAI REGISTRI DI MATRIMONIO RILASCIATO DAL COMUNE ITALIANO PRESSO IL QUALE E’ STATO ISCRITTO O TRASCRITTO L’ATTO;
C) CERTIFICAZIONE PENALE RILASCIATA DAGLI STATI STRANIERI DI ORIGINE E DI RESIDENZA;
D) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA O DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE.
2. L’ISTANZA DI CUI AL COMMA 1 DEVE ESSERE TRASMESSA AL MINISTERO DELL’INTERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE.
3. L’ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE DALLO STRANIERO O APOLIDE CHE VUOLE OTTENERE LA CITTADINANZA DEVE ESSERE PRESENTATA, PER IL TRAMITE DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA, AL MINISTERO DELL’INTERNO E CORREDATA, OLTRE CHE DEI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE CHE EGLI SI TROVA IN UNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DETTO ARTICOLO, DEI SEGUENTI ALTRI:
A) ATTO DI NASCITA;
B) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA;
C) CERTIFICAZIONE PENALE RILASCIATA DAGLI STATI DI ORIGINE E DI RESIDENZA.
4. L’ISTANZA DI CUI AL COMMA 3 DEVE ESSERE TRASMESSA AL MINISTERO DELL’INTERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE.
5. E’ FACOLTA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI RICHIEDERE, A SECONDA DEI CASI, ALTRI DOCUMENTI.
6. QUANDO LA LEGGE PRESCINDE DAL REQUISITO DELLA RESIDENZA ATTUALE IN ITALIA, LA DOMANDA ED I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI DALLO STRANIERO O APOLIDE RICHIEDENTE LA CITTADINANZA ALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE IN RELAZIONE ALLA LOCALITA’ STRANIERA DI RESIDENZA, CHE LI TRASMETTE ENTRO TRENTA GIORNI AL MINISTERO DELL’INTERNO.
7. LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI CUI ALL’ART. 9 DELLA LEGGE DEVONO PERMANERE SINO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE.
ARTICOLO 5
REIEZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE
1. L’AUTORITA’ COMPETENTE A RESPINGERE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO MOTIVATO L’ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 9 E’ IL MINISTRO DELL’INTERNO.
2. L’ISTANZA DI CUI AL COMMA 1 PUO’ ESSERE RIPROPOSTA DOPO UN ANNO DALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO.
ARTICOLO 6
RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA
1. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL COMMA 4 DELL’ART. 6 DELLA LEGGE, IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA SI CONSIDERA PENDENTE CON LA FORMALE RICHIESTA DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NECESSARIA AD OTTENERE COPIA DELLA SENTENZA STESSA.
ARTICOLO 7
NOTIFICA E GIURAMENTO
1. LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA DEVE ESSERE EFFETTUATA DALL’AUTORITA’ COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DEL DECRETO MEDESIMO.
2. IL GIURAMENTO DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE DEVE ESSERE PRESTATO ENTRO SEI MESI DALLA NOTIFICA ALL’INTESTATARIO DEL DECRETO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 9 DELLA LEGGE.
3. IL GIURAMENTO DI CUI AL COMMA 2 DEVE ESSERE PRESTATO, IN ITALIA, DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA E, ALL’ESTERO, DINANZI ALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE PER LA LOCALITA’ STRANIERA DI RESIDENZA, LA QUALE RILASCIA ALL’INTERESSATO COPIA DEL VERBALE DI GIURAMENTO E TRASMETTE COPIA DI QUESTO E DEL DECRETO DI CONCESSIONE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE SECONDO LE NORME DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.
4. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DINANZI AL QUALE E’ STATO PRESTATO IL GIURAMENTO, O AL QUALE E’ STATA TRASMESSA COPIA DEL VERBALE DI CUI AL COMMA 3, PROVVEDE PER LA TRASCRIZIONE E L’ANNOTAZIONE DEL DECRETO NEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E NE DA’ IMMEDIATA NOTIZIA AL MINISTERO DELL’INTERNO.
5. TRASCORSI SEI MESI DALLA DATA DELLA NOTIFICA DEL DECRETO, L’INTERESSATO NON E’ AMMESSO A PRESTARE GIURAMENTO SE NON DIMOSTRI, CON LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, LA PERMANENZA DEI REQUISITI IN BASE AI QUALI GLI FU ACCORDATA LA CITTADINANZA.
6. IL GIURAMENTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL’IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.
ARTICOLO 8
RINUNCIA ALLA CITTADINANZA
1. ALL’ESTERO, LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA DEVE FARSI DINANZI ALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE PER IL LUOGO DOVE IL RINUNZIANTE RISIEDE. QUESTA LA ISCRIVE IN APPOSITO REGISTRO E NE RIMETTE IMMEDIATAMENTE COPIA AL MINISTERO DELL’INTERNO ED AL COMUNE COMPETENTE, SECONDO LE NORME DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE PER LA TRASCRIZIONE E L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI NASCITA.
2. IN ITALIA, LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA DEVE ESSERE FATTA DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA.
3. LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA RILASCIATO DAL COMUNE PRESSO IL QUALE DETTO ATTO RISULTA ISCRITTO O TRASCRITTO;
B) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA STRANIERA;
D) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA ALL’ESTERO, OVE RICHIESTA.
ARTICOLO 9
DECRETO DI INTIMAZIONE
1. L’INTIMAZIONE DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 1, DELLA LEGGE E’ FATTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO ED HA EFFETTO DAL GIORNO DELLA NOTIFICAZIONE ALL’INTERESSATO.
2. PERDE LA CITTADINANZA, DAL GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE FISSATO DAL DECRETO DI INTIMAZIONE, CHI NON HA ABBANDONATO, ENTRO IL TERMINE MEDESIMO, L’IMPIEGO O LA CARICA ACCETTATI DA UNO STATO, DA UN ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE INTERNAZIONALE, OVVERO IL SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO.
ARTICOLO 10
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. LE DICHIARAZIONI DI RIACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E 17 DELLA LEGGE DEVONO ESSERE CORREDATE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA RILASCIATO DAL COMUNE PRESSO IL QUALE DETTO ATTO RISULTA ISCRITTO O TRASCRITTO;
B) DOCUMENTAZIONE DA CUI RISULTI IL TRASCORSO POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA STRANIERA, OVVERO ALLO STATUS DI APOLIDIA;
D) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA O DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE.
ARTICOLO 11
INIBIZIONE AL RIACQUISTO
1. AGLI EFFETTI DELL’ART. 13, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE LA PROVA DI AVER ABBANDONATO L’IMPIEGO O LA CARICA ACCETTATI DA UNO STATO, DA UN ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE INTERNAZIONALE, NONCHE’ IL SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO DEVE ESSERE DATA AL MINISTERO DELL’INTERNO.
2. IL DECRETO DI INIBIZIONE CHE IMPEDISCE IL VERIFICARSI DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA NONOSTANTE L’ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAL COMMA 1, LETTERE C), D) ED E), DELL’ART. 13 DELLA LEGGE VIENE TRASMESSO AL COMPETENTE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PER LA TRASCRIZIONE E L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI NASCITA.
3. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 3, DELLA LEGGE IL SINDACO E’ TENUTO A DARE COMUNICAZIONE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA, NEL CUI TERRITORIO E’ COMPRESO IL COMUNE, DELLE GENERALITA’ DEGLI EX CONNAZIONALI ISCRITTI NELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO ISCRIZIONE.
ARTICOLO 12
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEI FIGLI MINORI
1. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DELLA LEGGE L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA, DA PARTE DEI FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTA O RIACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA, SI VERIFICA SE ESSI CONVIVONO CON IL GENITORE ALLA DATA IN CUI QUEST’ULTIMO ACQUISTA O RIACQUISTA LA CITTADINANZA.
2. LA CONVIVENZA DEVE ESSERE STABILE ED EFFETTIVA ED OPPORTUNAMENTE ATTESTATA CON IDONEA DOCUMENTAZIONE.
ARTICOLO 13
DECORRENZA DELL’ACQUISTO E DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. IN APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA LEGGE, L’ACQUISTO OD IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA, DI CUI AGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, LETTERA A), E 13, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE, DECORRONO DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL CONGEDAMENTO.
ARTICOLO 14
DICHIARAZIONI DI CITTADINANZA
1. LE DICHIARAZIONI PER L’ELEZIONE, L’ACQUISTO, IL RIACQUISTO E LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA DEVONO ESSERE CORREDATE, OLTRE CHE DELLA DOCUMENTAZIONE RISPETTIVAMENTE INDICATA NEGLI ARTICOLI 3, 8 E 10, ANCHE DI EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE CHE IL DICHIARANTE SI TROVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
2. QUALORA LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1 NON SIANO CORREDATE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, NEL RICEVERLE L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE O L’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE COMPETENTE INVITA L’INTERESSATO A PRODURRE DETTA DOCUMENTAZIONE.
3. LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 4, 13, COMMA 1, LETTERA D), E 14 DELLA LEGGE CONSENTE DI POTER SUCCESSIVAMENTE ACQUISTARE LA CITTADINANZA SOLTANTO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 9 DELLA LEGGE.
4. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1 E LA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE DEVONO, IN ITALIA, ESSERE RESE DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DOVE L’INTERESSATO RISIEDE O INTENDE STABILIRE LA RESIDENZA, OVE QUESTA SIA STATA INDICATA E NON ANCORA DEFINITA LA RELATIVA PROCEDURA.
ARTICOLO 15
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. L’AUTORITA’ COMPETENTE AD APPLICARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE E’, PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN ITALIA, IL PREFETTO DELLA PROVINCIA NEL CUI TERRITORIO E’ COMPRESO IL COMUNE DI RESIDENZA E, PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO, IL PREFETTO DELLA PROVINCIA NEL CUI TERRITORIO E’ COMPRESO IL COMUNE NEI CUI REGISTRI DEVE ESSERE TRASCRITTA, AI SENSI DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, LA DICHIARAZIONE PREVISTA DAL MEDESIMO ART. 24 DELLA LEGGE.
ARTICOLO 16
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO STATO CIVILE
1. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE HA ISCRITTO LA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, VOLTA ALL’ACQUISTO, ALLA PERDITA, AL RIACQUISTO O AL MANCATO RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA, TRASMETTE COPIA DELLA DICHIARAZIONE MEDESIMA E DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA CORREDA ALL’AUTORITA’ COMPETENTE AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE LA LEGGE STABILISCE PER IL PRODURSI DEGLI EFFETTI ANZIDETTI.
2. L’AUTORITA’ COMPETENTE, AI SENSI DEL COMMA 1, E’ IL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA DICHIARAZIONE E’ STATA ISCRITTA, NELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2, COMMI 2 E 3; 3, COMMA 4; 4, COMMA 1, LETTERA C); 4, COMMA 2; 11; 13, COMMA 1, LETTERE C) E D); 14 E 17 DELLA LEGGE.
3. QUANDO LA DICHIARAZIONE, CON LA DOCUMENTAZIONE CHE LA CORREDA, E’ STATA RICEVUTA DALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE, E’ QUESTA COMPETENTE, NELLE IPOTESI PREVISTE NEL COMMA 2, AD OPERARE L’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.
4. IN OGNI ALTRA IPOTESI, DIVERSA DA QUELLE MENZIONATE NEL COMMA 2, IN CUI PURE SIA PREVISTA UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, COMPETENTE ALL’ACCERTAMENTO E’ IL MINISTERO DELL’INTERNO, AL QUALE L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE O L’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE TRASMETTONO COPIA DELLA DICHIARAZIONE RICEVUTA DALL’INTERESSATO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA QUESTI PRODOTTA.
5. L’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE, NEI CASI IN CUI PROVVEDE DIRETTAMENTE ALL’ACCERTAMENTO, TRASMETTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE INDIVIDUATO AI SENSI DELL’ART. 63, SECONDO COMMA, DEL REGIO DECRETO 9 LUGLIO 1939, N. 1238, COPIA DELLA DICHIARAZIONE RICEVUTA E COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO. IL SINDACO, NEI CASI DI SUA COMPETENZA, TRASMETTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO. ANALOGAMENTE PROVVEDE IL MINISTERO DELL’INTERNO NEI RIGUARDI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE GLI HA INVIATO GLI ATTI; QUANDO QUESTI GLI SONO PERVENUTI DALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE, TRASMETTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE INDIVIDUATO AI SENSI DEL CITATO ART. 63, ANCHE COPIA DELLA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO.
6. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROVVEDE PER LA TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE NEI REGISTRI DI CITTADINANZA QUANDO ESSA NON SIA STATA A LUI RESA. PROVVEDE ALTRESI’ PER LA TRASCRIZIONE NEI MEDESIMI REGISTRI DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA CIRCA L’ESITO DELL’ACCERTAMENTO E PER L’ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI NASCITA DELL’INTERESSATO DELLA DICHIARAZIONE GIA’ ISCRITTA O TRASCRITTA E DELLA COMUNICAZIONE ANZIDETTA.
7. LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE EFFETTUATA SENZA INDUGIO. L’ACCERTAMENTO CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE PER L’ACQUISTO, LA PERDITA, IL RIACQUISTO, IL MANCATO RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA DEVE ESSERE COMPIUTO DALL’AUTORITA’ COMPETENTE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI.
8. AD ESCLUSIONE DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 1 DELLA LEGGE E DI QUELLE IN CUI SIA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, IL SINDACO, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STATO CIVILE ED ANAGRAFICHE, EMETTE ATTESTAZIONE DELL’ACQUISTO, DALLA PERDITA O DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE O ISCRITTE ALL’AIRE DEL COMUNE E LA TRASMETTE, AI FINI DELLA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI CITTADINANZA E DELL’ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI NASCITA, ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
9. LA CERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA E’ RILASCIATA, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STATO CIVILE ED ANAGRAFICHE, IN ITALIA DAL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA DEGLI INTERESSATI E ALL’ESTERO DALL’AUTORITA’ DIPLOMATICA O CONSOLARE COMPETENTE PER TERRITORIO. NON POSSONO ESSERE RILASCIATI CERTIFICATI O DOCUMENTI CHE ABBIANO PER PRESUPPOSTO L’ESSERSI PRODOTTO UNO DEGLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE SENZA CHE SIA STATA PREVIAMENTE ACCERTATA DALL’AUTORITA’ COMPETENTE LA SUSSISTENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI STABILITE PERCHE’ TALE EFFETTO SI SIA PRODOTTO.
ARTICOLO 17
CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE D’APOLIDIA
1. IL MINISTERO DELL’INTERNO PUO’ CERTIFICARE LA CONDIZIONE DI APOLIDIA, SU ISTANZA DELL’INTERESSATO CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA IN ITALIA;
C) OGNI DOCUMENTO IDONEO A DIMOSTRARE LO STATO DI APOLIDE.
2. E’ FACOLTA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI RICHIEDERE, A SECONDA DEI CASI, ALTRI DOCUMENTI.
ARTICOLO 18
REGIME TRANSITORIO DELLE RINUNCE AL RIACQUISTO
1. LE DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AL RIACQUISTO DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE POSSONO ESSERE RESE ALLA COMPETENTE AUTORITA’ ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO QUALORA EFFETTUATE DA COLORO I QUALI, NON AVENDO ANCORA RIACQUISTATO LA CITTADINANZA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 9, PRIMO COMMA, N. 3, DELL’ABROGATA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, ABBIANO MATURATO O MATURINO NEL TERMINE PREDETTO IL PERIODO DI RESIDENZA PREVISTO DAL CITATO ART. 13, COMMA 1, LETTERA D).
ARTICOLO 19
ABROGAZIONE DI NORME
1. E’ ABROGATO IL REGIO DECRETO 2 AGOSTO 1912, N. 949, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (DPR 362/94).
ARTICOLO 1
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. L’ISTANZA PER L’ACQUISTO O LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA, DI CUI ALL’ARTICOLO 7 ED ALL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, SI PRESENTA AL PREFETTO COMPETENTE PER TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA DELL’ISTANTE, OVVERO, QUALORA NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, ALL’AUTORITA’ CONSOLARE.
2. NELL’ISTANZA DEVONO ESSERE INDICATI I PRESUPPOSTI IN BASE AI QUALI L’INTERESSATO RITIENE DI AVER TITOLO ALL’ACQUISTO O ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA.
3. L’ISTANZA DEV’ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, IN FORMA AUTENTICA:
A) ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA, O EQUIVALENTE;
B) STATO DI FAMIGLIA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CITTADINANZA DEI GENITORI, LIMITATAMENTE ALL’IPOTESI IN CUI TRATTISI DI ELEMENTO RILEVANTE PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA;
D) CERTIFICAZIONI DELLO STATO ESTERO, O DEGLI STATI ESTERI, DI ORIGINE E DI RESIDENZA, RELATIVE AI PRECEDENTI PENALI ED AI CARICHI PENALI PENDENTI;
E) CERTIFICATO PENALE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ITALIANA;
F) CERTIFICATO DI RESIDENZA;
G) COPIA DELL’ATTO DI MATRIMONIO O ESTRATTO PER RIASSUNTO DEL REGISTRO DEI MATRIMONI, LIMITATAMENTE ALL’IPOTESI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO.
4. AI FINI DELLA CONCESSIONE, DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, IL MINISTRO DELL’INTERNO E’ AUTORIZZATO AD EMANARE, CON PROPRIO DECRETO, DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ALLEGAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI.
ARTICOLO 2
ISTRUTTORIA
1. L’AUTORITA’ CHE HA RICEVUTO L’ISTANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 1 NE TRASMETTE IN OGNI CASO IMMEDIATAMENTE COPIA AL MINISTERO DELL’INTERNO, ED ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, SALVO IL CASO PREVISTO DAL COMMA 2, INOLTRA AL MINISTERO STESSO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI.
2. NEL CASO DI INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’ DELLA DOMANDA O DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, ENTRO TRENTA GIORNI L’AUTORITA’ INVITA IL RICHIEDENTE AD INTEGRARLA E REGOLARIZZARLA, DANDO LE OPPORTUNE INDICAZIONI ED I TERMINI DEL PROCEDIMENTO RESTANO INTERROTTI FINO ALL’ADEMPIMENTO.
3. UNA VOLTA CHE L’INTERESSATO ABBIA ADEMPIUTO A QUANTO RICHIESTO, L’AUTORITA’ PROCEDE A NORMA DEL COMMA 1, SECONDA PARTE. QUALORA L’ADEMPIMENTO RISULTI INSUFFICIENTE, O LA NUOVA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SIA A SUA VOLTA IRREGOLARE, L’AUTORITA’ DICHIARA INAMMISSIBILE L’ISTANZA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DANDONE COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO ED AL MINISTERO.
ARTICOLO 3
DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
1. PER QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO E’ DI SETTECENTOTRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
ARTICOLO 4
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
1. AI FINI PREVISTI DALL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 OTTOBRE 1993, N. 572, IL DECRETO DEL MINISTRO E’ IMMEDIATAMENTE TRASMESSO ALL’AUTORITA’ CHE HA RICEVUTO LA DOMANDA. QUEST’ULTIMA NE CURA LA NOTIFICA ALL’INTERESSATO, ENTRO I SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI.
ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI SUL TERMINE
1. IL MINISTRO DELL’INTERNO, ENTRO QUINDICI GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PROVVEDE ALLA MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1993, N. 284, DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, INDICANDO I TERMINI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO. 2. RESTA SALVA LA FACOLTA’ DEL MINISTRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DI STABILIRE ULTERIORI RIDUZIONI DEI TERMINI. ARTICOLO 6
VERIFICHE PERIODICHE
1. IL MINISTRO DELL’INTERNO VERIFICA PERIODICAMENTE LA FUNZIONALITA’, LA TRASPARENZA E LA SPEDITEZZA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E ADOTTA TUTTE LE MISURE DI PROPRIA COMPETENZA PER L’ADEGUAMENTO DELLA RELATIVA DISCIPLINA AI PRINCIPI ED ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI 7 AGOSTO 1990, N. 241, E 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. I RISULTATI DELLE VERIFICHE SVOLTE E LE MISURE ADOTTATE IN ESITO AD ESSE SONO ILLUSTRATE IN UN’APPOSITA RELAZIONE CHE VIENE INVIATA, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER I PROCEDIMENTI GIA’ IN CORSO, INIZIANO A DECORRERE I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO STESSO, PURCHE’ PIU’ FAVOREVOLI PER L’INTERESSATO RISPETTO A QUELLI INDICATI DALLE NORME PREVIGENTI.
ARTICOLO 8
NORME ABROGATE
1. AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 8, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO ABROGATE, LIMITATAMENTE ALLE PARTI MODIFICATE CON IL PRESENTE REGOLAMENTO, LE SEGUENTI NORME: L’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, E GLI ARTICOLI 4, 7, 14, COMMI 1, 2 E 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 OTTOBRE 1993, N. 572.
ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE
1. IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE CENTOTTANTA GIORNI DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!