L’AVVOCATO DEVE RISPETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI CON UN COLLEGA PER IL COMPIMENTO DI ATTI PROCESSUALI
Non mantenere la parola data è una grave mancanza deontologica (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 15713 del 12 dicembre 2001, Pres. Cantillo, Rel. Paolini).
L’avvocato che, in vista di un possibile accordo transattivi, prometta ad un collega di rinunciare ad un decreto ingiuntivo ottenuto per un cliente, inducendolo a non proporre opposizione e invece, una volta divenuto esecutivo il provvedimento, proceda all’esecuzione, viene meno al dovere di comportarsi con lealtà e probità nell’esercizio dell’attività professionale, in particolare nei rapporti con i colleghi. Deve ritenersi contrastante con le più elementari regole deontologiche il non rispettare la parola data e gli impegni presi in ordine alla conduzione di operazioni per le quali l’avvocato presti il proprio ministero.
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