L’assegno di mantenimento non deve comprendere prestiti o regalie
Prima della crisi che ha portato alla scelta di separarsi, marito e moglie si erano accordati per avviare l’attività commerciale di lei. Fino al momento dello strappo, il marito ha quindi finanziato economicamente il progetto della moglie, ma all’indomani della richiesta di separazione l’attività commerciale non risulta ancora avviata e lui non ha più intenzione di darle altro denaro. La moglie, che al momento della separazione non lavora, vorrebbe avere un assegno di mantenimento che le permetta anche di poter proseguire autonomamente il suo progetto imprenditoriale.
Determinazione dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento ha natura assistenziale ed è basato sul principio di solidarietà coniugale. Il suo scopo è permettere alla parte economicamente più svantaggiata della coppia di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio (o potenzialmente godibile in base ai redditi percepiti e alla situazione patrimoniale complessiva).
Per riconoscere l’assegno di mantenimento, il Giudice deve in primo luogo compiere una valutazione del tenore di vita coniugale e verificare se ci sono tutti i presupposti. Ciò significa che il coniuge potenzialmente beneficiario dell’assegno deve dimostrare di non avere i mezzi necessari per poter mantenere, da separato, lo stile di vita precedente né deve essere in grado di procurarseli. Non solo: per poter ottenere l’assegno è indispensabile che la separazione non venga addebitata al coniuge che ne fa richiesta. L’addebitabilità della separazione, infatti, fa automaticamente decadere il diritto all’assegno. Essenziale sarà pure la disponibilità dell’altro coniuge di mezzi idonei a sostenere le spese di mantenimento.
Il Giudice, dopo aver determinato il tenore di vita coniugale, valuterà la situazione patrimoniale dei due coniugi, considerando non solo l’attività svolta da ciascuno dei due, ma anche la rispettiva capacità di guadagno e gli eventuali beni di proprietà.
La somma dovrà consentire al coniuge beneficiario lo svolgimento di attività inerenti lo sviluppo della vita personale, fisica, culturale e di relazione, come attività sportive e ricreative. Tuttavia, non viene genericamente previsto che esso venga utilizzato per effettuare investimenti o per consentire l’avvio o lo svolgimento di un’eventuale attività imprenditoriale soprattutto nei casi in cui sul punto non esiste un accordo tra le parti.