LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE SI APPLICA ANCHE ALLA IMPUGNAZIONE DEI DECRETI DI ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE
Non rientra fra le eccezioni previste dal legislatore (Cassazione Sezione Prima Civile n. 14662 del 15 ottobre 2002, Pres. De Musis, Rel. Morelli).
Il Prefetto di Milano ha emesso, nei confronti di Luis Oswaldo B., cittadino straniero, un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Il provvedimento, notificato il 21 agosto 2000, è stato impugnato dal destinatario davanti al Tribunale di Milano, con atto depositato il 2 settembre 2000. Il Tribunale, rilevato che in base alla legge (art. 13 d.lgs. 1998) il decreto di espulsione deve essere impugnato entro giorni cinque dalla sua notifica, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione. Il Tribunale ha escluso che a questo tipo di procedimento, per la sua specialità, sia applicabile la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 762 del 1969 per il periodo dal 1 agosto al 15 settembre. Luis Oswaldo ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 14662 del 15 ottobre 2002, Pres. De Musis, Rel. Morelli) ha accolto il ricorso. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre) ha carattere generale – ha osservato la Corte – mentre le eccezioni a tale regola, introdotte nel successivo art. 3 della stessa legge n. 762 del 1969 cit., hanno carattere tassativo e “non sono suscettibili di applicazione analogica”; per cui, appunto, non essendo prevista alcuna espressa deroga, alla regola della sospensione feriale, per l’impugnazione dei decreti prefettizi di espulsione dello straniero, il Tribunale non poteva desumerla – come ha fatto – per implicito ed ha errato quindi nel ritenere il ricorso tardivo.
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