LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO ANCHE PER LE DOMANDE RIFERITE A COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI TENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE INIZIATI PRIMA DEL 30 GIUGNO 1998 E CONTINUATI SUCCESSIVAMENTE
Si deve evitare un antieconomico frazionamento dei giudizi (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14835 del 18 ottobre 2002, Pres. Carbone, Rel. Evangelista).
Guglielmo B., dipendente dell’Ente Pubblico Comunità Montana Valtiberina Toscana, con mansioni di operaio forestale, ha subito nel febbraio 1986 un infortunio dal quale gli è derivata un’invalidità permanente nella misura del 34%. La sua richiesta di essere adibito a mansioni meno gravose è stata disattesa dalla datrice di lavoro. Nel marzo del 1999 egli ha chiesto al Giudice del Lavoro di Arezzo di condannare la Comunità ad assegnargli mansioni compatibili con la sua condizione di salute e a risarcirgli il danno cagionatogli con il comportamento omissivo tenuto fino ad allora. La Comunità ha proposto ricorso alla Suprema Corte per regolamento preventivo di giurisdizione. Essa ha sostenuto che i fatti posti a fondamento della domanda si erano verificati prima del 30 giugno 1998 e pertanto, in base al D.Lgs. n. 80 del 1998 in materia di privatizzazione del pubblico impiego, la controversia doveva ritenersi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 14835 del 18 ottobre 2002, Pres. Carbone, Rel. Evangelista) ha ritenuto infondato il ricorso ed ha dichiarato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. La legge – ha affermato la Corte – ha affidato al giudice ordinario la decisione delle controversie in materia di pubblico impiego per le questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998, ma essa deve essere interpretata nel senso che quando la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di compiuta realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza: ciò in applicazione del criterio interpretativo inteso ad evitare frazionamenti della tutela processuale tra giurisdizioni diverse e, quindi, a realizzare esigenze di economia coerenti con l’art. 24 Costituzione (tutela dei diritti) e idoneo a prevenire il contrasto di giudicati in ordine a pretese uguali nel contenuto seppure differenziate ratione temporis. Alla stregua di questo principio, già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza in data 24 febbraio 2000 – ha osservato la Corte – è agevole rilevare che, nel caso di specie, quando è stata proposta la domanda nel marzo 1999, l’omissione, asseritamente illegittima e lesiva del diritto alla salute dal lavoratore, ancora permaneva, come si desume dall’intero contesto dell’atto introduttivo del giudizio, nonché dalle sue conclusioni, che, in effetti, sollecitano la condanna della datrice di lavoro all’emissione di provvedimenti destinati a mettere termine all’omissione stessa; trattandosi, dunque, di permanenza ancora in atto dopo la data del 30 giugno 1998, deve riconoscersi che la domanda è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!