La Corte di Cassazione precisa nuovamente il concetto di infedeltà coniugale. Cass. 7566/99
La Corte di Cassazione aggiorna il concetto di infedeltà ed esclude che si possa parlare di tradimento – con violazione dei doveri di fedeltà e relativo addebito della colpa – per quei coniugi che, ottenuta la separazione temporanea, intrecciano relazioni con altre persone. Le nuove relazioni, anche se intrattenute nella casa coniugale, provvisoriamente assegnata ad uno dei due, non possono essere usate come colpevole prova della addebitabilità della rottura matrimoniale e non costituiscono un comportamento ingiurioso
Sentenza della Prima Sezione Civile n.7566 depositata il 17 luglio 1999
La Corte suprema di Cassazione
Ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso presentato
da N.E., – ricorrente
contro
V.A. – Intimato
E sul 2° ricorso presentato da V.A. – Controricorrente e ricorrente incidentale
Contro N.E. – Intimata
Avverso la sentenza n. 2789/96 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 25/11/96 (…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 novembre 1995, pronunziava la separazione dei coniugi A. V. ed E. N., con addebito ad entrambi; assegnava alla moglie la casa coniugale; condannava il marito al pagamento di un assegno mensile di lire 1.200.000, quale contributo al mantenimento del figlio A..
Le impugnazioni principale ed incidentale, rispettivamente proposta dalla N. e dal V., venivano rigettate dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 25 novembre 1996.
Premesso che, in regime di separazione temporanea ex artt. 146 c.c. e 708 c.p.c., i coniugi sono tenuti al reciproco rispetto e che la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi è rilevante ai fini addebitabilità, quando si sia estrinsecata in comportamenti tali da offendere il decoro e la dignità dell’altro, la Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie era pacifico che la N. aveva convissuto con altro uomo nella casa coniugale assegnatale provvisoriamente dal presidente del tribunale: quand’anche fosse stato vero – secondo l’assunto della stessa N. – che la relazione era iniziata dopo l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, si era comunque manifestata pubblicamente in modo intollerabile per il marito, caratterizzandosi per la sua obiettiva carica ingiuriosa.
La Corte napoletana, inoltre, affermava che i primi giudici avevano correttamente compensato le spese di lite, in considerazione del suo esito: era infondato, quindi, anche l’appello incidentale del V..
Per la cassazione di tale sentenza la N. ha proposto ricorso con due motivi. Resiste il V. con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 151, comma 2, cod. civ., la ricorrente principale ecusura la sentenza impugnata per aver addebitato la separazione ad essa N., sebbene la relazione con altro uomo fosse iniziata dopo circa un anno dall’adozione del provvedimento temporaneo presidenziale e non potesse avere, quindi, alcuna incidenza nella rottura del rapporto coniugale, tanto più che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non era pacifico che vi fosse stata convivenza con tale persona nella casa coniugale.
Con il secondo motivo, si denunzia contraddittorietà di motivazione sullo stesso punto, rilevando che una relazione, iniziata durante il periodo di separazione provvisoria, non può mai costituire offesa od ingiuria per l’altro coniuge.
Le ecusure, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondate.
Premesso che il giudice di merito, pur esprimendosi in forma perplessa, tuttavia ha fondato il proprio ragionamento sul presupposto di fatto che la relazione della N. con altro uomo era iniziata dopo che il presidente del tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere temporaneamente separati, va ribadito, in via di principio, che la riforma del 1975 ha eliminato la concezione di sanzione basata sulla “colpa”, introducendo un rimedio alla situazione di intollerabilità della convivenza – o di grave pregiudizio all’educazione della prole – anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi: l’art. 151 c.c., quindi, costruisce un modello unitario di separazione, fondato sull’accertamento di fatti tali da integrare detta situazione di intollerabilità della convivenza, rispetto alla quale l’addebitabilità ad uno od entrambi i coniugi si pone come dichiarazione eventuale, da pronunciare nel contesto della separazione, onde non possono più assumere rilievo, una volta cessata di fatto la convivenza, comportamenti successivi, atteso che l’addebito trova collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa o concausativa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (ex plurimis, Cass. 6566/97 e 13201/95).
Poiché il giudice non può fondare la pronuncia di addebito nella mera osservanza dei dover di cui all’art. 143 c.c., ma deve verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può determinare l’addebitabilità della separazione solo quando risulti che a tale violazione sia riconducibile – in tutto o in parte – la crisi dell’unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, non è, di per se stesso, rilevante e non può, quindi, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto (da ultimo, Cass. 10742/98).
In particolare, questa Corte ha affermato che, allorquando i coniugi vivano separatamente, perché a ciò autorizzati dal presidente del tribunale dopo la domanda di separazione, l’accertamento che, anteriormente a tale autorizzazione, si sia verificata la causa dell’intollerabilità della convivenza rende irrilevante, ai fini dell’addebito, il comportamento tenuto dai coniugi nella fase di separazione temporanea (Cass. 1394/96: v. anche Cass. 12381/98, che va salva l’ipotesi – tuttavia, infrequentemente configurabile in cui il comportamento successivo al provvedimento presidenziale abbia autonomo e concreto rilievo causale in ordine alla produzione dell’effetto dell’improseguibilità del rapporto coniugale).
Tali principi non sono stati applicati, nel caso di specie, dal giudice di merito, il quale, richiamando precedenti pronunzie di questa Corte (peraltro, superate dal successivo orientamento, soprattutto in tema di mutamento del titolo della separazione), si è limitato ad affermare che la “pacifica” convivenza della N. con altro uomo nella casa coniugale assegnatale con i provvedimenti presidenziali, pur iniziata dopo questi ultimi, si era comunque estrinsecata in manifestazioni pubbliche intollerabili per il marito, caratterizzandosi per la sua carica ingiuriosa. Così statuendo, la Corte napoletana ha, per un verso, chiaramente disatteso il significato di addebito della separazione, rifacendosi ad un concetto non più attuale, e, per altro verso, omesso di considerare che la violazione dell’obbligo di fedeltà intanto può avere rilevanza, in quanto incida sulla prosecuzione della convivenza, rendendola intollerabile. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prove, lamentando il mal governo di queste da parte della Corte di merito che avrebbe dovuto addebitare la separazione solo alla moglie, tenendo conto che esso V. aveva sì avviato una relazione extraconiugale, ma giustificata dal fatto che la moglie gli negava da tempo ogni rapporto sessuale. Con il secondo motivo, si denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, il giudice del gravame avendo erroneamente ritenuto che l’appello incidentale fosse circoscritto al regolamento delle spese processuali, mentre riguardava soprattutto l’addebitabilità della separazione. Tale secondo motivo, il cui scrutinio è naturalmente pregiudiziale rispetto al primo, risulta fondato.
Dallo stesso ricorso principale (v. pag. 3) risulta che il V., con la comparsa di costituzione e risposta in data 30 ottobre 1996, ha proposto appello incidentale, chiedendo che la separazione fosse addebitata esclusivamente alla moglie: ciò trova conferma in detta comparsa (il cui esame è consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato), con la quale il V. ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del tribunale soprattutto in tema di addebitabilità della separazione, mentre la statuizione dei primi giudici circa le spese processuali è stata ecusurata solo come logico riflesso della richiesta di riforma della sentenza in punto di addebito. La Corte d’Appello, invece, si è limitata a decidere sulle spese ritenendo ed affermando – come emerge dalla premessa espositiva dello svolgimento del processo – che l’appello incidentale era circoscritto a tale capo della decisione impugnata: pertanto, ha omesso ogni pronunzia in ordine alla questione principale posta con il gravame del V.
In conclusione, vanno accolti il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del primo motivo di quest’ultimo, riguardante la valutazione delle prove circa l’addebitabilità della separazione. Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della Corte d’Appello di Napoli, che procederà a nuovo esame della controversia, conformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo comunque presente che, ai fini della dichiarazione di addebitabilità della separazione, occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi, per verificare se il comportamento dell’uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in quello dell’altro.
A1 giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimatà.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 1999
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