La Corte di Cassazione precisa i criteri per l’eventuale rivalutazione dell’assegno divorzile. Cass. 958/2000
REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE – RILEVANO I MUTAMENTI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL CONIUGE ONERATO CHE RISULTINO PREVEDIBILI E RICOLLEGABILI AD ASPETTATIVE GIA’ ESISTENTI NEL CORSO DEL MATRIMONIO.
Cassazione – Sezione Prima Civile – Sent. n. 958/2000
Presidente M. Delli Priscoli – Relatore F. Felicetti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. R. C. con ricorso al Tribunale di Roma in data 2 novembre 1995, esponeva che detto Tribunale, con sentenza n. 5587 del 1980, passata in giudicato, aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio da lei contratto con F.G. in data 3 maggio 1958, attribuendole un assegno divorzile di lire 100.000 mensili. Deduceva che, non prevedendo la sentenza alcuna rivalutazione automatica, l’assegno era divenuto del tutto inadeguato, tenuto anche conto della mutata situazione economica degli ex coniugi, che aveva accentuato la disparità di reddito fra di loro. La C. chiedeva, pertanto, che l’assegno fosse aumentato a lire 1.000.000 mensili, rivalutabili automaticamente.
Il F. si costituì, opponendosi alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la soppressione dell’assegno.
Il Tribunale, con decreto in data 26 giugno 1996, aumentò l’assegno a lire 450.000 mensili, rivalutabili dal giugno 1997. Il F. propose gravame, insistendo nel chiedere la soppressione dell’assegno e, in subordine, la reiezione della domanda ovvero, in ulteriore subordine, l’aumento dell’assegno a lire 158.990, pari a quello risultante dagli aumenti ISTAT. La C. chiese la conferma dell’assegno nella misura determinata dal Tribunale.
La Corte di appello di Roma, con decreto in data 23 febbraio l998, rideterminò l’assegno in lire 300.000 mensili a decorrere dalla domanda, rivalutabili annualmente.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questa Corte la C., formulando due motivi di gravame. Il F. resiste con controricorso e due motivi di ricorso incidentale, ai quali la C. replica a sua volta con controricorso. Il F. ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti per essere decisi unitariamente ai sensi dell’art. 335 c. p. c., riguardando il medesimo provvedimento.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, in correlazione con l’art. 5, come modificato dalla legge n. 74 del 1987.
Si deduce specificamente che dalla succinta motivazione del provvedimento impugnato emerge il dato pacifico del consistente divario fra le situazioni economiche degli interessati, godendo il F. di un reddito annuo di lire 270.000.000 e la C. di lire 40.000.000. Si deduce che, muovendo da tale accertamento di fatto, la Corte di appello ha ritenuto di ridurre l’assegno, quantificato dal Tribunale in lire 450.000, a lire 300.000 mensili, in base alla mera affermazione del principio secondo il quale il ragguardevole divario fra le rispettive situazioni economiche dei coniugi, non legittima di per se l’adeguamento dell’assegno di divorzio tenuto conto che la funzione di esso è quella di evitare il deterioramento delle condizioni economiche dei coniugi rispetto a quelle godute in costanza di matrimonio, e non quella di assicurare vantaggi derivanti da eventuali miglioramenti della situazione economica dell’ex coniuge.
Così statuendo, peraltro, secondo la ricorrente la Corte di appello si sarebbe posta contro il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, essendo l’accertamento dell’esistenza del diritto all’assegno di divorzio dipendente dalla verifica della inadeguatezza dei mezzi del richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, gli eventuali miglioramenti del reddito dell’obbligato, addotti a sostegno della revisione dell’assegno, debbono rapportarsi all’attività svolta dallo stesso all’epoca del matrimonio, includendo nel parametro di riferimento tutti gli incrementi delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge, che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 737 c.p.c. e la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di un requisito di forma indispensabile, per essere questo motivato in maniera tale da non estrinsecare la ratio decidendi in base alla quale è stata determinata la misura dell’assegno, non essendo in alcun modo spiegato in base a quale criterio l’assegno originario di lire 100.000 mensili, elevato dal Tribunale a lire 450.000, sia stato ridotto a lire 300.000, non essendo il richiamo al diminuito potere di acquisto della lira sufficiente a giustificare detta determinazione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione della legge n. 74 del 1987. Si deduce specificamente al riguardo che a seguito delle modifiche introdotte da tale legge l’assegno di divorzio ha natura esclusivamente assistenziale, cosicché non è dovuto ove si sia in grado di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. Si deduce che, essendo stato dimostrato dinanzi alla Corte di appello che il tenore di vita durante il matrimonio era assai modesto e inferiore a quello attualmente goduto dalla C., non sarebbe dato di comprendere perché la Corte di appello non abbia eliminato l’assegno di divorzio.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970. Si deduce specificamente al riguardo che ai sensi di tale norma la revisione dell’assegno è condizionata alla sopravvenienza di circostanze nuove che determinino un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, la quale non può essere costituita dalla mera svalutazione monetaria, ne dal permanere di una situazione di maggiore redditività del soggetto obbligato, quale riscontrata dalla Corte di appello.
3. Per ragioni di ordine logico il secondo motivo del ricorso principale – con il quale si deduce la nullità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione in ordine alla determinazione della misura dell’assegno – va esaminato pregiudizialmente.
Detto motivo è, peraltro, infondato, tenuto conto che la carenza assoluta di motivazione che dà luogo alla nullità del provvedimento camerale, si verifica solo quando la motivazione sia del tutto assente, ovvero tale da essere inidonea ad esprimere una ratio decidendi. Viceversa, nel caso di specie, la Corte di appello ha enunciato ragioni e criteri idonei ad esprimerla – ed ai fini della infondatezza del motivo ciò è sufficiente – affermando per un verso che la sussistenza di un ragguardevole divario fra le condizioni economiche dei coniugi non legittima, di per se l’adeguamento dell’assegno, che non è diretto ad assicurare al titolare dell’assegno i vantaggi derivanti dal miglioramento della situazione economica dell’ex coniuge, ma ad impedire il deterioramento delle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio; per altro verso che l’assegno andava conservato, tenuto conto che il reddito dell’avente diritto era appena sufficiente al soddisfacimento delle necessità essenziali, e andava quantificato in lire 300.000 mensili in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta.
4. Venendo all’esame congiunto del primo motivo del ricorso principale, e del primo motivo del ricorso incidentale, in quanto fra loro strettamente connessi, va considerato che l’orientamento di questa Corte interpretativo dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987 – applicabile anche alle domande di revisione degli assegni di divorzio liquidati prima dell’entrata in vigore di detta legge (Cass. 10 dicembre 1991, n. 13256; 28 luglio 1989, n. 3535) – si è formato in correlazione con quello dell’art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 10 della legge 74 del 1987.
Secondo tale articolo, l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando “l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio“, mentre la liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia ritenuto dovuto non essendo il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri soli mezzi detto tenore di vita, va compiuto in concreto tenendo conto, sempre a norma dell’art. 5, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (Cass. SS.UU. 29 novembre 1990, n. 11490).
In correlazione a ciò si è tratta la conseguenza che la revisione dell’assegno in senso più favorevole all’avente diritto, prevista dall’art. 9 sopra citato in relazione alla sopravvenienza “di giustificati motivi”, è uno strumento volto ad assicurare all’ex coniuge la disponibilità di quanto necessario, nel tempo, per fruire di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico-sociale, nonché ai suoi prevedibili sviluppi. Ciò sulla base di una reiterata valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle rispettive sostanze.
I motivi sopravvenuti che giustificano detta modificazione consistono in mutamenti delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi gli ex coniugi, valutati bilateralmente e comparativamente, o anche di uno solo, in quanto siano idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l’equilibrio economico dettato in sede di divorzio (Cass. 26 novembre 1998, n. 12010), con la specificazione che il tenore di vita al quale deve farsi riferimento, non è solo quello riconducibile ai mezzi economici che i coniugi avevano durante il matrimonio, ma anche alla sopravvenienza di miglioramenti di reddito “che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio” (Cass. 4 aprile 1997, n. 5720) e siano quindi rapportabili “all’attività all’epoca svolta, e/o al tipo di qualificazione professionale” dell’onerato (Cass. 8 gennaio 1996, n. 2273), ovvero, comunque, all’evoluzione economica prevedibile durante il matrimonio (Cass. 16 novembre 1993, n. 11326).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale indirizzo interpretativo, che appare in linea con l’esigenza di tutela delle aspettative del coniuge economicamente più debole, sorte durante il matrimonio e pregiudicate dagli effetti della sua cessazione, alle quali la legge n. 74 del 1987 ha inteso dare particolare tutela, come si evince dall’espresso riconoscimento in suo favore (art. 16 di tale legge, che ha introdotto l’art. 12 bis nella legge n. 898 del 1970) – ove titolare di assegno di divorzio – anche del diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ancorché venga “a maturare dopo la sentenza”.
Questo collegio ritiene peraltro di dovere precisare innanzitutto che, ove parte dei miglioramenti sopravvenuti nella situazione economica del coniuge onerato siano imprevedibili e non ricollegabili con aspettative già esistenti nel corso del matrimonio, di questi non può tenersi conto al fine della determinazione del suddetto tenore di vita, ma deve tuttavia tenersi conto, al fine della revisione dell’assegno, di quegli eventuali minori incrementi di reddito corrispondenti alle aspettative esistenti durante il matrimonio.
Deve ritenersi, inoltre, che il legislatore, subordinando la revisione dell’assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi nel senso sopra detto, non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica di un coniuge, successiva al divorzio – se costituenti sviluppo di attività e potenzialità già esistenti durante il matrimonio – e l’aumento dell’assegno.
La situazione, in tale caso, richiede infatti, alla stregua del criterio legislativo della esistenza di giustificati motivi, che si valuti in che misura il coniuge che richiede la rivalutazione dell’assegno possa ritenersi titolare di un affidamento ad un tenore di vita correlato a detti miglioramenti economici, valutazione che va compiuta alla luce degli elementi indicati in via generale dall’art. 5 per la quantificazione dell’assegno, i quali costituiscono metro della modifica e della misura di questa.
Nel caso di specie la Corte di appello, con il provvedimento impugnato, raffrontando un reddito al momento della decisione di lire 270.000.000 annui dell’ex coniuge onerato di un assegno di lire 100.000 mensili, con un reddito annuo del beneficiario dell’assegno di lire 40.000.000 annui, ha sostanzialmente negato in radice che si possa tenere conto, in sede di esame della domanda di revisione dell’assegno, anche in parte, dei miglioramenti della situazione reddituale di un coniuge sopravvenuta al divorzio, senza alcuna distinzione fra incrementi di reddito del coniuge onerato successivi al divorzio, ma riconducibili, almeno parzialmente, ad aspettative presenti nel corso del matrimonio, e incrementi di reddito non riconducibili, nemmeno in parte, a tali aspettative, in quanto interamente correlati a circostanze eccezionali. In tal modo il provvedimento impugnato risulta emanato in violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, così come sopra interpretato.
Ne deriva che il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto.
Il primo motivo del ricorso incidentale deve invece essere rigettato, risultando da quanto sopra detto che, ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va raffrontata la situazione economica delle parti in sede di revisione dell’assegno – contrariamente a quanto sostenuto con detto motivo – deve tenersi conto, ove ne sussistano i presupposti, in fattore e in diritto, nei limiti e nei modi sopra indicati, anche della incidenza degli eventuali incrementi di reddito del coniuge onerato, che si configurino come prevedibili sviluppi di attività e potenzialità in atto durante il matrimonio.
Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto, dichiarandosi assorbito secondo motivo del ricorso incidentale, e rinviandosi la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il secondo motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale. Accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
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