In sintesi la regolamentazione dell’immigrazione
IN SINTESI LA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE – vedere nuova Legge Fini-Bossi
( Legge 6/3/98, n. 40 sull’immigrazione )
L’intento del legislatore circa le modalità di ingresso nel territorio dello Stato e le condizioni per il protrarsi della permanenza degli stranieri, è rivolto a dettare criteri chiari e che tengano conto di una realtà complessa. Si parte (art. 4) dal dato formale del possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto di ingresso.
Questo potrà essere rilasciato allo straniero che dimostri lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza. L’ingresso in Italia può essere autorizzato da un visto in caso di soggiorni brevi (non più di 90 giorni) o da un permesso di soggiorno per periodi più lunghi. In quest’ultimo caso lo straniero dovrà (art. 5), entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato, richiedere il permesso di soggiorno al questore della Provincia in cui dimora. La durata non potrà comunque essere superiore a tre mesi per visite, affari e turismo; superiore a sei mesi per lavoro stagionale (portati a nove per particolari settori); superiore a un anno per studio o formazione (rinnovabile annualmente per corsi pluriennali); superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari. Il rinnovo del permesso va chiesto entro 30 giorni dalla scadenza e viene concesso (o negato) entro 20 giorni dalla richiesta. L’articolo 6 concerne le vicende inerenti al soggiorno, in particolare per quanto riguarda la variazione delle ragioni per cui è stato richiesto e rilasciato, gli adempimenti in materia di iscrizioni o variazioni anagrafiche e la violazione dell’obbligo di esibire i documenti identificativi oppure il permesso o la carta di soggiorno alle autorità di pubblica sicurezza (punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila). Avverso i provvedimenti di cui agli art. 5 e 6 lo straniero può proporre ricorso al T. A. R. competente.
CARTA DI SOGGIORNO
Ma la novità di maggior rilievo rispetto alla precedente normativa riguarda la possibilità per lo straniero di ottenere la carta di soggiorno (art. 7). Questa verrà rilasciata a chi, regolarmente soggiornante da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, dimostri di essere in grado di avere un reddito sufficiente per mantenere se e i propri familiari. La carta sarà a tempo indeterminato e potrà essere richiesta anche a favore del coniuge e dei figli minori conviventi. La sua revoca potrà essere disposta dal questore qualora venga emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati non colposi di cui agli art. 380 e 381 del Codice di procedura penale (si tratta di reati per cui è obbligatorio o facoltativo l’arresto in flagranza di reato). Il titolare della carta di soggiorno avrà, tra l’altro, l’esenzione dal visto di ingresso, la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (escluse quelle espressamente riservate al cittadino) e potrà accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, quindi anche quelle previdenziali e sanitarie.
ESPULSIONI E RESPINGIMENTI
Per gestire i flussi migratori e controllare le frontiere sono previsti due istituti: l’espulsione e il respingimento. Con quest’ultimo strumento (art. 8) si intende impedire l’ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che si presenti alle frontiere senza i requisiti richiesti dalla nuova normativa o che abbia tentato di introdursi Clandestinamente. Per perseguire tale finalità vengono inoltre posti a carico del vettore alcuni obblighi che, in caso di gravità inadempienze, comportano severe sanzioni. Nel caso in cui lo straniero sia stato accettato come passeggero senza documenti legittimanti l’ingresso in Italia, il vettore è obbligato a riprenderlo in carico per ricondurlo nello Stato di provenienza, assicurando in ogni caso la schedatura dei contravventori. Inoltre, (art. 10), vengono inasprite le pene a carico di coloro che organizzano reti criminali per favorire l’immigrazione clandestina; le pene possono raggiungere i 12 anni di reclusione e la multa di trenta milioni per ogni straniero di cui sia stato favorito l’ingresso, che possono diventare quindici anni di reclusione e cinquanta milioni di multa in caso di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o sfruttamento di minori. Chi approfitta della condizione dello straniero irregolare, favorendone la permanenza in Italia e traendo da ciò vantaggio (sfruttamento del lavoro in nero, affitto di appartamenti a prezzi spropositati) sarà punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a trenta milioni. Disposizioni speciali disciplinano le operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell’immigrazione clandestina e dei traffici illeciti.
L’espulsione (art. 11) viene disposta dal ministro dell’Interno o dal prefetto per motivi di ordine pubblico, commissione di reati, irregolarità di ingresso, o per contrastare la permanenza abusiva sul territorio dello Stato. Nel caso di procedimento penale in corso o arresto in flagranza è preceduta dal nulla osta del giudice che procede. L’espulsione è eseguita dal questore, con accompagnamento alla frontiera tramite la forza pubblica, quando lo straniero resta in territorio italiano oltre il limite fissato con l’intimazione o quando per circostanze obbiettive vi sia il concreto pericolo che lo straniero si dia alla clandestinità. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al pretore entro cinque giorni dalla comunicazione. Il rimedio giurisdizionale previsto non è però sospensivo. Per l’espulsione relativa a motivi di ordine pubblico è ammesso il ricorso al Tar del Lazio. Quando (art. 12) non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di assistenza più vicino. L’espulsione può anche essere disposta dal giudice in esito a una sentenza di condanna per i reati per i quali sia obbligatorio o facoltativo l’arresto in flagranza di reato. L’espulsione può altresì essere disposta come sostitutiva della detenzione, quando la condanna sia inferiore ai due anni di detenzione. In tal caso l’espulsione non può avere durata inferiore ai cinque anni ed è eseguita dal questore anche se la sentenza non è passata in giudicato.
LAVORO
Tra le novità della nuova normativa le regole che disciplinano l’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo (art. 19 e ss. ). Le quote di ingresso dovranno essere stabilite annualmente con uno o più decreti che tengano conto dei dati occupazionali. D’intesa con i Paesi di origine verranno predisposte apposite liste a cui potranno iscriversi i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il datore di lavoro che intenda instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero potrà attingere da tali liste. La richiesta potrà anche essere nominativa nei casi di conoscenza diretta del lavoratore. Contestualmente alla domanda di autorizzazione il datore di lavoro dovrà esibire idonea documentazione circa la sistemazione logistica del lavoratore. Le condizioni economiche offerte allo straniero non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi nazionali del settore interessato. L’autorizzazione deve essere utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio e copia del contratto di lavoro stipulato a seguito della stessa dovrà essere prodotta all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio. La legge introduce inoltre Ia nuova figura del garante per il cittadino straniero che intenda entrare in Italia per trovare lavoro (art. 21). Un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, oppure le regioni, gli enti locali, le associazioni sindacali e professionali, le associazioni del volontariato operanti da almeno tre anni nel settore dell’immigrazione, in presenza dei requisiti fissati con apposito decreto, potranno farsi garanti assicurando allo straniero l’alloggio e la copertura dei costi di mantenimento e assistenza sanitaria per la durata, annuale, del permesso di soggiorno.
Per la peculiarità del lavoro stagionale l’art. 22 stabilisce che la richiesta di manodopera, riferita alle apposite liste o nominativa, può essere presentata anche dalle associazioni di categoria per conto degli associati. L’autorizzazione ha validità minima di venti giorni e massima di sei mesi estensibile a nove per particolari settori anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso imprese diverse. Se il lavoratore stagionale dopo aver portato ad esecuzione il contratto rientra regolarmente nel Paese di provenienza, avrà diritto di precedenza negli avviamenti per la stagione successiva. Potrà inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavoro stagionale, lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno, sarà punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da due a sei milioni. Lo straniero che intenda esercitare un’attività di lavoro autonomo (art. 24), non occasionale o riservata ai cittadini italiani, deve dimostrare di possedere i requisiti professionali richiesti e di disporre di risorse adeguate all’attività che vuole intraprendere.
FAMIGLIA E SANITÀ
Sono favoriti i ricongiungimenti familiari (art. 27) se lo straniero dimostra la disponibilità di un alloggio e di un reddito che va da 480 a 1. 440 mila lire mensili a seconda del numero di familiari per cui si chiede il ricongiungimento. Lo straniero regolarmente soggiornante o che abbia chiesto il rinnovo del titolo per lavoro, motivi familiare, asilo politico o umanitario, adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza è iscritto di diritto al servizio sanitario nazionale (art. 3 2). L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Chi non è ricompreso in queste categorie deve assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, sottoscrivendo una polizza assicurativa in un istituto italiano o straniero valida sul territorio oppure mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale. Ai cittadini stranieri irregolari sono però assicurate nei presidi pubblici le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattie e infortunio. In particolare sono garantite: la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la cura delle malattie infettive. Anche i minori stranieri saranno soggetti all’obbligo scolastico (art. 36). Inoltre, è prevista (art. 38) la possibilità di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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