IL “TRATTENIMENTO” DEL CITTADINO STRANIERO ESPULSO, IN ATTESA DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA, NON PUÒ ESSERE DISPOSTO PIÙ DI UNA VOLTA
Perché si tratta di un’eccezionale limitazione della libertà personale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 15203 del 29 novembre 2001, Pres. De Musis, Rel. Cappuccio).
Nei confronti del cittadino straniero che abbia subito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale il Questore può disporre il trattenimento per non oltre venti giorni presso un centro di permanenza temporanea, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore deve essere convalidato dal Giudice.
Gladys O., cittadina nigeriana, è stata sottoposta dal Questore di Frosinone a due successivi provvedimenti di trattenimento. In sede di convalida essa ha sostenuto che la legge non consente la reiterazione del trattenimento. Il Tribunale di Roma ha ugualmente disposto la convalida, osservando che la reiterazione non è vietata dalla legge e che il primo trattenimento si era esaurito senza esito per decorrenza dei termini. Gladys O. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la decisione del Tribunale di Roma era viziata da violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 15203 del 29 novembre 2001, Pres. De Musis, Rel. Cappuccio) ha accolto il ricorso. Poiché il trattenimento è un provvedimento eccezionale, in quanto limita la libertà individuale – ha affermato la Corte – deve escludersi che, in mancanza di una norma di legge che espressamente consenta la sua rinnovazione, esso possa essere reiterato; il decorso del tempo di trattenimento comporta che l’accompagnamento o il respingimento debbano trovare immediata esecuzione, non sussistendo più alcuna causa legittima di ritardo.
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