IL LOCATORE NON DOVRÀ PIÙ DIMOSTRARE DI AVERE PAGATO LE TASSE PER POTER SFRATTARE L’INQUILINO
L’articolo 7 della legge n. 431 del 1998 contrasta con l’articolo 24 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 333 del 5 ottobre 2001, Pres. Ruperto, Red. Marini).
Carlo B., ha ottenuto nei confronti di Mohammed B. un provvedimento di rilascio di un appartamento, per scadenza del contratto di locazione. Poiché l’appartamento non è stato rilasciato, Carlo B. ha notificato all’inquilino un atto di precetto, preannunciando l’azione esecutiva. Mohammed B. ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Firenze facendo presente che nell’atto di precetto non erano state inserite le indicazioni previste dall’art. 7 della L. 9/12/1998 n. 431 (disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ossia: “gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto era stato dichiarato, nonché gli estremi dei versamenti dell’ICI relativi all’anno precedente a quello di competenza”. Il Tribunale, avendo rilevato che in effetti Carlo B. non aveva osservato le formalità prescritte dalla legge, ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 7 L. n. 431 del 1998 per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto di agire in giudizio.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 333 del 5 ottobre 2001 (Pres. Ruperto, Red. Marini), ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Tribunale ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L. 9/12/1998 n. 431. Il diritto di agire in giudizio – ha affermato la Corte – non può essere sottoposto ad oneri che sono diretti al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali. In questo caso, l’onere posto a carico del locatore, di dimostrare di avere assolto alcuni obblighi tributari – ha osservato la Corte – risponde esclusivamente a fini di controllo fiscale e risulta pertanto privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che questo è diretto a realizzare.
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