IL GIUDICE E’ LIBERO DI FORMARE IL PROPRIO CONVINCIMENTO ANCHE IN BASE A PROVE ATIPICHE
Purché congruamente valutate (Cassazione Sezione Lavoro n. 4666 del 27 marzo 2003, Pres. Prestipino, Rel. Lamorgese).
L’art. 116 cod. proc. civ. stabilisce che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. In base a questo principio il giudice è libero di formare il proprio convincimento in base agli elementi probatori acquisiti al processo che ritiene rilevanti per la sua decisione, anche se non espressamente disciplinati dalla legge. Egli può cioè utilizzare anche le cosiddette prove atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. L’unico limite per l’utilizzabilità di tali prove è costituito dal dovere di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la loro valutazione.
Il presente collegamento è tratto da www.legge-e-giustizia.it
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!