I RITARDI DELLE POSTE POSSONO LEDERE IL DIRITTO DI DIFESA
Questione di legittimità costituzionale delle norme in materia di notifica a mezzo posta (Cassazione Sezione Prima Civile, ordinanza n. 1390 del 2 febbraio 2002, Pres. Losavio, Rel. Adamo).
Giovanbattista R. ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila relativa ad una controversia con l’Enel in materia di indennità di asservimento di un fondo. Il suo avvocato ha consegnato il ricorso all’ufficiale giudiziario, per la notifica a mezzo posta, il 17 novembre 1997, ossia sette giorni prima della scadenza del termine annuale per l’impugnazione (24 novembre 1997). A causa del disservizio postale, l’atto è pervenuto al destinatario soltanto il 29 novembre 1997. La direzione delle Poste e Telegrafi di L’Aquila ha addotto a giustificazione del ritardo l’ingente mole di lavoro. Nel giudizio davanti alla Suprema Corte, l’Enel ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché notificato fuori termine.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile, ordinanza n. 1390 del 2 febbraio 2002, Pres. Losavio, Rel. Adamo), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890, richiamato implicitamente dall’art. 149 cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che la notifica si ritiene eseguita nel giorno in cui il plico viene consegnato al destinatario e non nel giorno in cui esso viene spedito. La Suprema Corte ha rilevato che per i ricorsi amministrativi e per quelli in materia tributaria la notifica si perfeziona con la spedizione dell’atto risultante da attestazione del servizio postale. La normativa in materia di impugnazioni civili si pone in contrasto con gli articoli 3 (principio di eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione – ha osservato la Corte – in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella stabilita per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario e addossa alla parte notificante, ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna dell’atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al notificante, potendo così determinare, di fatto, ostacolo al libero esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
D’altra parte – ha aggiunto la Corte – non può ritenersi che una diversa regolamentazione della notificazione in questione possa incidere sui diritti del soggetto destinatario dell’atto, sia perché non corrisponde ai principi di buona amministrazione che un soggetto possa avvantaggiarsi dei disservizi dell’Amministrazione stessa, sia perché il destinatario dell’atto è comunque posto in condizione di difendersi perché l’atto deve essergli notificato e dalla data della notifica decorrono gli adempimenti che la legge pone a suo carico, mentre muta solo la data alla quale fare riferimento ai fini della tempestività della notifica.
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