Figlio residente in Italia portato all’estero senza autorizzazione: rimpatrio con un Avvocato italiano di diritto di famiglia
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Il genitore residente in Italia con il proprio figlio deve attivare le procedure di rimpatrio quando il minore viene portato all’estero dall’altro senza autorizzazione. Per la madre o il padre rivolgersi celermente ad un avvocato italiano che abbia un’approfondita conoscenza del diritto di famiglia, anche internazionale, e delle convenzioni e regolamenti internazionali, può essere fondamentale per riportare a casa il figlio.
Dovrà sempre essere esaminata anche la posizione dell’altro genitore per individuare le condizioni che hanno causato l’espatrio non autorizzato. È possibile, infatti, che in base alla legge applicabile al caso concreto non si verifichi un caso di sottrazione internazionale di minore, ma che il genitore sia giustificato a portare via il bambino e possa trovare una tutela legale.
Cosa fare per attivare la procedura di rientro in Italia
In caso di minori sottratti dall’Italia il genitore deve avvisare il prima possibile l’Autorità Centrale, competente presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità sito in Roma, la quale provvederà a notificare la denuncia agli organi corrispondenti nel paese nel quale si presume possa essere portato il figlio.
In questa fase diventa rilevante una valutazione dettagliata del caso concreto avvalendosi dell’assistenza legale di un Professionista esperto in diritto di famiglia, anche internazionale.
Un intervento qualificato può essere determinante per la localizzazione del bambino, che è la prima questione da affrontare per segnalare alle Autorità italiana quale sia il Paese di destinazione. Molto spesso individuare la Nazione alla quale chiedere il rimpatrio è una parte difficile della procedura dato che talvolta l’altro genitore, o la persona che ha preso il minore, nasconde volutamente ogni traccia del suo passaggio. Uno Studio legale specializzato in materia può mettere a disposizione del genitore vari strumenti al fine di ottenere una localizzazione celere (agenzie investigative, procedimenti cautelari, interventi sulla polizia di frontiera ecc.).
Dopo aver completato la localizzazione, dovrà essere comparata la legislazione esistente nello Stato estero di destinazione con quella italiana, oltre che l’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali. In questo modo sarà possibile scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
L’Italia ha ratificato la Convezione de L’Aja del 1980 e, quindi, ha uniformato le procedure in caso di sottrazione internazionale dei minori a quelle previste dal trattato. Non tutte le Nazioni, però, hanno provveduto in tal modo. In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure le Leggi dello Stato di destinazione perché più favorevoli;
– quali siano la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di destinazione non abbia ratificato la Convenzione de L’Aja. Lo Stato estero potrebbe aver sottoscritto una convenzione bilaterale con l’Italia oppure essere privo di accordi internazionali in merito.
La domanda di rimpatrio in Italia
In questo momento prendiamo in considerazione il caso in cui il figlio sia stato portato in uno Stato che abbia ratificato la Convenzione del L’Aja.
Il genitore che denuncia la sottrazione deve compilare la modulistica che verrà consegnata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
A questo punto deve essere presentata la domanda di rimpatrio, la quale deve indicare il minore sottratto e contenere i motivi per i quali si chiede il rientro oltre alle informazioni sulla possibile localizzazione del bambino e sulla persona che si sospetta possa averlo portato via.
Alla domanda devono essere allegati i documenti che identificano il bambino e quelli che stabiliscono il suo rapporto con la persona che denuncia (es. stato di famiglia che attesti il rapporto genitoriale, provvedimento del Giudice che disponga l’affidamento del figlio e la collocazione, in caso di genitori separati o non sposati ecc.).
In questo momento devono essere recuperate anche le prove che individuano la residenza abituale del minore in Italia (es. certificato di residenza, attestato di frequenza scolastico, presa in carico del pediatra fornito dal sistema sanitario nazionale ecc.).
Se l’Autorità Centrale ritiene che la domanda abbia tutti i requisiti previsti dalla Convenzione, trasmette il fascicolo allo Stato estero.
Le indagini che si svolgono all’estero
L’Autorità competente nel Paese estero di destinazione che è stata allertata dopo la denuncia e riceve il fascicolo della domanda di rimpatrio dall’Italia deve procedere alla localizzazione del minore comunicando il risultato in Italia unitamente alle eventuali dichiarazioni rilasciate dalla persona che è stata trovata insieme al bambino.
In questo momento l’Autorità Centrale del paese estero dovrebbe tentare la conciliazione della lite e tentare ottenere il rientro spontaneo del minore in Italia
È importante precisare che le Autorità Centrali (sia quella italiana che quella estera) non possono:
– ordinare il rimpatrio del figlio;
– accelerare le procedure giudiziarie;
– dare pareri sul merito della controversia al Giudice competente
Il giudizio di rimpatrio nello Stato estero
Nel caso in cui la mediazione delle Autorità Centrali non vada a buon fine, nello Stato estero di destinazione deve essere introdotto un apposito procedimento giudiziario che si svolge secondo le norme dello Stato estero.
La causa può essere introdotta d’ufficio direttamente dagli organi preposti nel Paese estero (es. il procuratore, l’avvocatura dello Stato ecc.). Questo succede, per esempio, in Belgio, Brasile, Francia e Spagna.
In altre Nazioni, invece, la parte che denuncia la sottrazione deve farsi assistere da un Avvocato per introdurre la causa. Questo, per esempio, accade in Italia e negli Stati Uniti.
La persona interessata deve partecipare alle udienze ed anche il minore viene solitamente ascoltato (compatibilmente con l’età e il livello di maturità psicologica).
Al termine di questo giudizio il Giudice emetterà un ordine di rimpatrio oppure rigetterà la domanda. Contro questa decisione potrà essere presentato un appello se la legislazione dello Stato lo prevede.
Come eseguire l’ordine di rimpatrio in Italia
Quando si ottiene l’ordine di rientro del minore il genitore che ha commesso la sottrazione, o la persona che l’ha compiuta, deve azionarsi immediatamente per riportare il figlio nel luogo di residenza abituale. Nel caso in cui non provveda spontaneamente, l’ordine di rimpatrio deve essere eseguito ossia fatto rispettare forzatamente.
Alcune volte nello stesso provvedimento che accoglie la richiesta di rimpatrio sono indicate le modalità in cui il bambino dovrà essere riportato nello Stato di residenza e le tempistiche.
Nelle Nazioni in cui l’ordine di rimpatrio non è immediatamente esecutivo, il genitore che lo ha ottenuto deve introdurre un apposito procedimento che varia a seconda della legge dello Stato.
Queste procedure possono essere iniziate solo se il provvedimento non è stato appellato o se l’impugnazione è già conclusa.
Le azioni da svolgere in Italia quando il figlio è portato all’estero
Nei casi in cui un minore è portato via dall’Italia da uno dei due genitori, la procedura di rimpatrio, come abbiamo visto, si svolge nello Stato di destinazione.
Anche in Italia, però, possono essere attivate le Autorità Giudiziarie per tutelare il minore.
Il genitore che vive in Italia con il bambino, infatti, può iniziare un procedimento che regoli l’affidamento del figlio. A titolo esemplificativo possiamo indicare alcuni strumenti azionabili anche durante del procedimento di rimpatrio:
- nel caso in cui i genitori siano ancora sposati è possibile chiedere la separazione giudiziale dei coniugi con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- nel caso in cui i genitori siano già separati è possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione in merito all’affidamento del figlio ed al diritto di visita dello stesso:
- nel caso in cui i genitori siano già separati è possibile chiedere il divorzio giudiziale con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- nel caso in cui i genitori non siano sposati è possibile introdurre un procedimento per la regolamentazione e la tutela della responsabilità genitoriale con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- nel caso in cui la richiesta di rimpatrio è stata rifiutata, per i motivi di cui all’articolo 13 della Convezione de L’Aja del 1980, è possibile introdurre un procedimento di riesame.
Casi in cui è possibile chiedere il riesame e procedura in Italia
Quando il rimpatrio è rifiutato perché il Giudice dello Stato estero ritiene:
- che chi denuncia la sottrazione abbia dato, in realtà, il consenso e/o l’autorizzazione all’espatrio;
- che esiste un fondato rischio che il minore, rientrando il Italia, possa essere esposto a pericoli psicofisici;
- che il minore si sia opposto al rientro in Italia (ed abbia la maturità tale da considerare valido il suo parere)
deve essere trasmessa copia del provvedimento e dei documenti presenti nel fascicolo all’Autorità Giudiziaria italiana (per il tramite dell’Autorità Centrale competente).
Il Tribunale italiano del luogo di residenza del bambino invita i genitori a presentare le proprie osservazioni sulla sottrazione del figlio entro 3 mesi, così da poter riesaminare la decisione dello Stato estero. Questa decisione sarà prevalente rispetto a quella del primo Giudice.
Il Tribunale italiano potrà anche esprimersi sull’affidamento del minore. Nei casi in cui, in Italia, sia già pendente una causa sull’affidamento del bambino il procedimento sul rimpatrio potrà essere inserito nel giudizio iniziato.
Questo significa che anche se nel Paese estero avevano rifiutato il rimpatrio, il bambino può tornare comunque in Italia.
Se nessuna delle parti presenta osservazioni il procedimento sarà archiviato ed il bambino non farà ritorno in Italia come previsto dal provvedimento straniero.
Lo Studio legale Marzorati è specializzato in diritto di famiglia, anche internazionale, ed i suoi avvocati si occupano di tutela dei figli e della famiglia. Rivolgersi tempestivamente ad un Avvocato italiano specializzato, quando si verifica un caso di sottrazione di minori, è essenziale per attivare al più presto i canali di localizzazione del bambino e le Autorità competenti a pronunciarsi sul rientro. Per seguire i Clienti in tutta Italia ed all’estero ha anche sviluppato un network di relazioni con professionisti qualificati.
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