No al trasferimento all’estero del figlio senza consenso della madre
Avvocato diritto di famiglia | Studio Legale Marzorati
La madre può opporsi al trasferimento all’estero del figlio imposto dal padre senza il suo consenso. Il diritto della madre in Italia è tutelato anche se i genitori non sono stati sposati ma solo conviventi. Rivolgersi ad un Avvocato italiano di diritto di famiglia può essere decisivo per agire tempestivamente e ottenere un veloce rimpatrio del bambino. Dovrà sempre essere esaminata anche la posizione dell’altro genitore per individuare le condizioni che hanno causato l’espatrio non autorizzato. È possibile, infatti, che in base alla legge applicabile al caso concreto il genitore sia giustificato a portare via il bambino e possa trovare una tutela legale.
Affidamento del figlio di genitori non sposati
In Italia la legge sull’affidamento condiviso dei figli minori è applicabile sia se i genitori sono stati sposati che conviventi. Con la riforma approvata nel 2012, poi, i figli nati fuori dal matrimonio sono stati equiparati a quelli nati durante l’unione matrimoniale (che una volta si chiamavano figli legittimi).
In base a questa legge, quando i genitori si lasciano, i figli minori vengono affidati ad entrambi (con eccezione di casi particolari in cui ci siano giustificati gravi motivi per escludere un genitore dall’affidamento).
L’affidamento condiviso comporta un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale (che prima veniva chiamata potestà genitoriale o, anche, patria potestà) tra i due genitori i quali devono sviluppare un rapporto continuato con i figli e devono provvedere alla loro educazione, al loro mantenimento ed al soddisfacimento dei loro bisogni psicofisici.
Anche se viene individuato un genitore con il quale il bambino vive prevalentemente (detto collocatario), l’altro non può essere escluso dalla vita del figlio e deve partecipare alle decisioni che riguardano la sua esistenza (ad esempio la scuola, gli sport, il luogo in cui vivere ecc.).
Illegittimità del trasferimento all’estero del figlio senza consenso
In linea di massima, in Italia, ogni trasferimento del figlio operato da un genitore senza il consenso dell’altro può essere qualificato come illegittimo. L’altro genitore, infatti, può sempre agire per tutelare il proprio diritto e vietare all’altro il trasferimento o imporre il ritorno sul luogo di residenza.
Trasferire il figlio senza il consenso di uno dei genitori, infatti, significa mettere in atto una sottrazione di minore che può avere anche profili internazionali, se il bambino viene trasferito all’estero.
Il padre che porta il figlio fuori dall’Italia senza il consenso della madre, quindi, può commettere un reato che, come tale, è punibile penalmente e civilmente, con l’obbligo di riportare il minore presso la sua residenza.
Nei casi in cui un minore è portato via dall’Italia da uno dei due genitori è possibile attivare la procedura di rimpatrio nello Stato di destinazione secondo le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 1980 oppure secondo la legge del luogo di destinazione laddove più favorevole.
In questa fase diventa rilevante una valutazione dettagliata del caso concreto avvalendosi dell’assistenza legale di un Professionista esperto in diritto di famiglia, anche internazionale. Dovrà essere esaminata la legislazione esistente nello Stato di destinazione oltre che l’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali. In questo modo sarà possibile scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure se la legge italiana e/o la legge dello Stato di destinazione siano più favorevoli;
– quale sia la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di destinazione o quello di residenza non abbiano ratificato la Convenzione de L’Aja.
Al di là delle conseguenze di una denuncia penale, se la madre decide di agire in Italia, dovrà introdurre un procedimento per la regolamentazione dell’affidamento del figlio, e del diritto di visita dei genitori. Il procedimento si introduce con un ricorso dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del minore e l’assistenza obbligatoria di un Avvocato italiano esperto in diritto di famiglia.
Nel caso in cui i genitori avessero già provveduto e il padre non avesse rispettato i provvedimenti del Giudice, la madre dovrà agire dinanzi al Giudice tutelare competente.
Lo Studio legale Marzorati è specializzato in diritto di famiglia, anche internazionale, ed i suoi avvocati si occupano di tutela dei figli e della famiglia. Rivolgersi tempestivamente ad un Avvocato italiano specializzato è essenziale per attivare al più presto i canali di localizzazione del bambino e le Autorità competenti a pronunciarsi sul rientro. Per seguire i Clienti in tutta Italia ed all’estero ha anche sviluppato un network di relazioni con professionisti qualificati.
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