Assegnazione della casa familiare nella coppia di fatto: possibile
Avvocato Coppie di fatto unioni civili | Studio Legale Marzorati
Assegnazione della casa familiare e coppia di fatto
Quando il nucleo familiare formato da una coppia di fatto si scioglie uno degli aspetti più delicati consiste nel distacco da quella che è stata la casa familiare. Se i conviventi hanno avuto figli è possibile che uno dei partners ottenga l’assegnazione dell’immobile.
Il criterio in base al quale la casa viene assegnata ad uno dei conviventi è indipendente dalla proprietà dell’immobile, che può essere sia di uno dei due che di una terza persona.
Ai fini dell’assegnazione, invece, rileva se la coppia abbia o meno figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
La natura del provvedimento di assegnazione, infatti, risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a mantenere l’habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare. Proprio per questo l’assegnazione della casa spetta, generalmente, al convivente con cui vengono collocati i figli della coppia (ossia il genitore che vivrà prevalentemente con i bambini nell’ambito di un affidamento condiviso oppure il genitore che detiene l’affidamento esclusivo).
L’assegnazione viene valutata a livello economico nella definizione delle condizioni patrimoniali dei coniugi e, quindi, della misura del contributo al mantenimento da versare in favore dei figli perché consiste in un’utilità di cui anche il genitore assegnatario. È evidente, infatti, che chi ottiene l’assegnazione della casa potrà risparmiare la somma necessaria ad assicurarsi un’altra abitazione.
Se i conviventi si lasciano senza aver avuto figli i criteri utilizzati dai Tribunali sono diversi perché il Giudice difficilmente concederà l’assegnazione ad una persona diversa dal proprietario. Quando non devono essere tutelate le esigenze dei minori, infatti, il Tribunale tende a far prevalere il diritto di proprietà dell’immobile rispetto all’assegnazione che non è un diritto proprio del convivente, neppure in caso di convivenze registrate.
Il partener, laddove dimostri l’impossibilità di procurarsi un altro alloggio per evidenti difficoltà economiche, potrà ottenere la possibilità di rimanere nell’immobile il tempo necessario per far fronte alla propria esigenza abitativa.
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