Divorzio giudiziale dei coniugi (marito e moglie): durata e procedura
Avvocato divorzista per divorzio giudiziale
Divorzio giudiziale
Divorzio giudiziale – La Guida
- Divorzio giudiziale – Indice
- Il divorzio giudiziale
- Tempo tra separazione e divorzio breve
- Durata della causa di divorzio
- Sentenza parziale di divorzio
- Affidamento e collocazione dei figli
- Assegnazione della casa
- Assegno a figli e moglie
- Una tantum nel divorzio giudiziale?
- Causa in Tribunale
- Documenti per il divorzio giudiziale
- Il ricorso
- Fissazione dell’udienza
- Cosa fare in caso di notifica del ricorso di divorzio?
- Udienza e sentenza parziale
- Reclamo contro i provvedimenti
- Modifica dei provvedimenti
- Prove nel divorzio giudiziale
- Ascolto dei minori e dei testimoni
- La sentenza di divorzio
- Modifica delle condizioni di divorzio
- Appello e ricorso in Cassazione
- Divorzio, separazione consensuale, giudiziale e di fatto
- Divorzio e matrimonio religioso
Il divorzio giudiziale
Con il divorzio giudiziale uno dei coniugi (marito o moglie), con un proprio avvocato di fiducia, incomincia una causa contro l’altro per chiedere al Tribunale di emettere una sentenza di divorzio e di decidere sulle domande proposte da ciascun coniuge.
Se – infatti – dopo la separazione, marito e moglie non riescono a trovare un accordo sulle condizioni del divorzio (economiche o sui figli), oppure uno dei due coniugi non ha intenzione di concedere il divorzio, è – comunque – sempre data la possibilità a ciascun coniuge di incominciare una causa per ottenere il divorzio (divorzio giudiziale).
Il marito o la moglie ha quindi diritto di iniziare autonomamente, con il proprio avvocato, la causa di divorzio giudiziale davanti al Tribunale affinché sia il Giudice a decidere con la sentenza di divorzio. La domanda può essere proposta anche contestualmente a quella di separazione. In questo caso il Giudice che deciderà sarà il medesimo e potranno essere assunte simultaneamente le prove necessarie. Questa opzione consente di ridurre le tempistiche per ottenere il divorzio perché si svolge una sola causa invece che due processi distinti. In entrambi i casi, comunque, il Giudice dovrà aspettare che passi il tempo previsto dalla legge (6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale).
Separazione e divorzio dallo stesso Giudice con un unico ricorso con Avvocato divorzista
Se si vogliono ottenere separazione o divorzio veloci, ora possono essere chiesti insieme tramite un unico atto in Tribunale con l’assistenza di un avvocato divorzista. Questo significa che non c’è più bisogno di fare un ricorso per la separazione e poi un secondo ricorso separato per il divorzio. Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, verrà fissata un’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice.
Per avere il divorzio deve sempre essere pronunciata la separazione (non è stato introdotto, quindi, il c.d. divorzio immediato), ma presentando una richiesta cumulativa e aspettando
a) sei mesi in caso di separazione consensuale, o
b) dodici mesi in caso di separazione giudiziale,
è possibile accorciare di molto le tempistiche. L’avvocato deve inserire subito in un unico atto tutte le domande relative alla separazione personale e al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dallo stesso Giudice.
Il divorzio può essere ottenuto anche durante la causa di separazione ed, anzi, trattato insieme alla separazione nello stesso procedimento e dallo stesso Giudice. Per ottenere il divorzio, è necessario che ci sia stata la separazione e che siano trascorsi sei o dodici mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale.
Per introdurre la causa di separazione o divorzio giudiziale, è necessario presentare un ricorso con tutti i fatti più rilevanti e i mezzi di prova, come documenti, ricevute, foto e testimoni, in modo da facilitare e velocizzare la decisione del Giudice alla prima udienza. Assicurati di avere l’assistenza di un avvocato specializzato in materia di divorzio per garantire la massima efficienza del processo.
Una sola udienza entro 90 giorni con già tutte le prove e i documenti
Per la separazione e il divorzio giudiziale, il Tribunale fissa la prima udienza entro 90 giorni dal deposito del ricorso dell’avvocato. Entro 3 giorni dal deposito, viene emesso il provvedimento del Giudice istruttore, delegato dal Collegio, che stabilisce la data della prima udienza in cui i coniugi devono comparire insieme ai loro Avvocati. Prima dell’udienza, le parti possono depositare ulteriori documenti e prove per definire le loro richieste e le istanze istruttorie.
Durante la prima udienza, il Giudice prenderà provvedimenti provvisori ed urgenti (che possono essere modificati, revocati o appellati in qualsiasi momento) come l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento dei figli e il relativo contributo al mantenimento come quello per il coniuge. Inoltre valuterà le prove decidendo se far svolgere consulenze o indagini fiscali.
Nella separazione e divorzio giudiziale, i figli vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni o di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Il Giudice li ascolta direttamente e può farsi assistere da un professionista terzo come un psicologo o un neuropsichiatra infantile.
Tempo tra separazione e divorzio: (divorzio breve)
Prima del 2015, per divorziare era necessario aspettare 3 anni dalla separazione. Attualmente, a seguito del c.d. “divorzio breve” è necessario aspettare 6 mesi o 1 anno, a seconda che la separazione sia stata consensuale oppure giudiziale. Queste tempistiche devono essere rispettate anche se si propongono separazione e divorzio in unico atto.
Chi si separa “consensualmente”, dopo 6 mesi può già chiedere il divorzio (consensuale o giudiziale).
Il termine di 6 mesi decorre:
- dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale c.d. udienza presidenziale (separazione consensuale in Tribunale);
- dalla firma dell’accordo di negoziazione assistita (separazione consensuale dall’avvocato);
- dall’accordo davanti all’Ufficiale di Stato civile (separazione consensuale in Comune).
Chi si separa “giudizialmente” (ossia va in causa per separarsi), dopo 1 anno può chiedere il divorzio (consensuale o giudiziale).
Il termine di 1 anno decorre:
- dalla comparizione dei coniugi e l’autorizzazione a vivere separati con sentenza parziale sullo status (causa di separazione giudiziale in Tribunale)
Quanto dura la causa di divorzio giudiziale (tempi)
La causa di divorzio ha tempi variabili a seconda delle domande svolte e delle prove da assumere [eventuale: ascolto dei testi, perizia sui figli o economica su redditi e patrimonio (Consulenza Tecnica d’Ufficio c.d. CTU)]. Durante la causa il Giudice, inoltre, potrebbe dover fissare più di due udienze per avere la possibilità di assumere le prove concedendo in fine alle parti di depositare gli atti conclusivi per poi emettere la sentenza (quindi tra l’uno e l’altro può trascorrere diverso tempo).
È abbastanza difficile fare delle previsioni precise, generalmente una causa di divorzio giudiziale, a seconda che sia proposto contestualmente alla domanda di separazione oppure singolarmente, può durare dai 18 mesi ai quattro anni.
La sentenza parziale di divorzio
Durante la causa è – sempre – possibile chiedere, ed ottenere, subito alla prima udienza una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi, convolando immediatamente a nuove nozze. La causa proseguirà sulle altre questioni (economiche, figli ecc.).
Se la causa è stata proposta contestualmente alla separazione, la sentenza parziale si potrà ottenere appena passeranno i termini stabiliti dalla legge per chiedere il divorzio, ossia 12 mesi dopo l’autorizzazione a vivere separati con dichiarazione parziale sullo status (e solo se la sentenza parziale sullo status di separazione non è stata appellata).
Per chiedere la sentenza parziale di divorzio non è necessario partire per primi. Infatti, la sentenza parziale può essere chiesta sia da chi incomincia la causa (ricorrente), e sia dal coniuge convenuto c.d. resistente (ossia da chi riceve la notifica del ricorso).
La sentenza parziale di divorzio è una sentenza non definitiva che fin della prima udienza presidenziale dichiara la fine del matrimonio e si pronuncia sulle questioni non controverse.
L’affidamento (condiviso o esclusivo) e la collocazione dei figli nel divorzio: quando ammettere la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU)
Una delle decisioni più importanti che deve essere presa durante il giudizio di divorzio riguarda l’affidamento dei figli e la loro collocazione.
I genitori devono depositare un piano genitoriale che ricomprenda tutte le attività che vengono svolte dal minore dettagliando gli impegni scolastici, extrascolastici, l’organizzazione del pomeriggio, l’organizzazione delle vacanze e delle visite con ciascun genitore. In questo modo il Giudice avrà la possibilità di conoscere effettivamente l’impegno che ciascun genitore garantisce all’accudimento dei figli per poter decidere nel loro interesse.
Per affidamento dei figli si intende l’individuazione da parte del Tribunale del genitore più idoneo a prendere le decisioni essenziali, ma anche quotidiane per la vita e l’educazione dei figli minori.
- L’affidamento condiviso costituisce la scelta principale e privilegiata. Il Giudice deve, infatti, valutare prioritariamente che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori.
L’affidamento condiviso riconosce ad entrambi i genitori un ruolo paritetico nell’educazione e nella cura dei bambini con lo scopo di far mantenere loro un rapporto il più possibile equilibrato sia con la mamma che con il papà.
L’ “affidamento condiviso” ha sostituito quello che prima si chiamava “affidamento congiunto”.
L’affidamento condiviso garantisce l’esercizio effettivo della c.d. “responsabilità genitoriale” da parte di entrambi i genitori ossia: essi assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, educazione, salute, tenendo pur sempre conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni dei figli.
A seguito della riforma del diritto di famiglia: la “responsabilità genitoriale” ha sostituito la “potestà genitoriale” la quale aveva già parificato i diritti e doveri della madre e del padre, e che a sua volta aveva sostituito la “patria potestà”.
L’affidamento “condiviso” presuppone che i genitori facciano “scelte condivise” e che abbiano un rapporto collaborativo nella gestione dei figli, al fine di attuare il principio di “bigenitorialità” (per “bigenitorialità” si intende il diritto del bambino a mantenere un rapporto stabile, continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori).
In presenza – tuttavia – di una forte conflittualità tra i genitori, o quando uno dei due genitori non è idoneo di prendersi cura dei figli, ad esempio perché ha un atteggiamento violento (fisico, verbale o psicologico) o semplicemente mostra totale disinteresse per i figli può essere utile valutare un affidamento esclusivo. La decisione del Giudice deve tenere in considerazione l’interesse primario dei figli, e quindi deve valutare se – nel caso – ci siano situazioni particolari (ed eccezionali) che rendano l’affidamento condiviso contrario all’interesse dei minori. In alcuni casi il Giudice potrà nominare un Curatore Speciale per il minore che ha il compito di tutelare i suoi diritti sia durante il processo che di rappresentanza (ad esempio se i genitori hanno subito una limitazione della responsabilità genitoriale).
- L’affidamento esclusivo è una decisione residuale, tuttavia potrebbe – in alcuni casi – rivelarsi più tutelante, o meglio rispondente all’interesse primario dei figli minori.
- La collocazione, invece, riguarda il luogo in cui i figli della coppia che sta divorziando dovranno vivere prevalentemente e, soprattutto, con quale genitore.
La collocazione dei figli può essere:
- Collocazione prevalente presso un genitore (generalmente i figli minori vivono stabilmente in casa insieme alla mamma). La collocazione prevalente è la forma più diffusa e da privilegiare.
- Collocazione a residenza alternata: i figli alternano periodi di convivenza con l’uno e l’altro genitore, nelle rispettive abitazioni. È poco usata.
- Collocazione invariata: i figli restano nella casa, e i genitori si alternano tra loro. È poco usata, e potrebbe presentare diversi inconvenienti, spesso nel medio-lungo periodo.
Bisogna evidenziare che nel divorzio, il Tribunale – salvo che non ci siano particolari o nuove situazioni, generalmente riconferma la decisione presa in sede di separazione sull’affidamento e il collocamento dei figli. Per questo motivo quando i due giudizi si propongono in un unico atto le tempistiche di indagine si possono abbreviare: il Giudice ordina queste indagini una sola volta e può ottenere una decisione che vale sia per la separazione che per il divorzio.
A volte quando i genitori sono in totale disaccordo sulla la gestione dei figli dopo il divorzio, il Tribunale può utilizzare uno strumento che aiuta il Giudice a comprendere come meglio realizzare l’interesse dei minori: la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).
Durante la consulenza tecnica il Giudice nomina il CTU, un Professionista di propria fiducia (di solito uno psicologo o un neuropsichiatra infantile) che ascolta ed esamina i genitori e i figli, e scrive una perizia evidenziando gli aspetti necessari a garantire ai bambini un’esistenza il più possibile serena ed equilibrata.
Il consulente del Giudice deve, tra le altre, esaminare il rapporto genitoriale, quello interpersonale e familiare nonché il modo in cui i bambini si rapportano rispetto a ciascuno dei genitori. Vengono generalmente fatti dei colloqui individuali con il bambino, la madre e il padre – e in alcuni casi anche i nonni – ma anche colloqui allargati per capire le dinamiche tra i genitori, e madre-figlio e padre-figlio, possono essere fatti degli esami sui disegni e gli scritti fatti dai bambini o dei test, ad esempio il Test di Rorschach ecc. È quindi importante rivolgersi ad un avvocato, preferibilmente ad un avvocato divorzista (detto anche avvocato familiarista o avvocato matrimonialista) o a uno Studio Legale specializzato in diritto di famiglia, che abbia quindi un network di propri Consulenti Tecnici (neuropsichiatri infantili, psicologi, mediatori familiari ecc.). È infatti fondamentale che l’avvocato – durante la perizia – nomini un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) al fine di tutelare al meglio gli interessi del genitore e i diritti dei minori.
La perizia del consulente deve portare il Giudice ad una decisione relativa:
- all’affidamento dei figli (indicando se sia preferibile l’affidamento condiviso oppure quello esclusivo);
- alla collocazione dei figli con la mamma o con il papà;
- allo svolgimento del diritto di visita per il genitore che non vivrà prevalentemente con i minori (genitore non collocatario), indicando tempi e modalità.
Questi, infatti, sono i principali motivi per cui viene disposta una consulenza psicologica durante un giudizio di divorzio.
Ogni Parte ha la facoltà di nominare un proprio Consulente di parte (CTP) che assiste alle operazioni peritali (colloqui ecc.), il quale redige delle proprie osservazioni a sostegno, o contro, quello che viene indicato dal Consulente d’ufficio (CTU) nella perizia.
La perizia e le osservazioni vengono poi depositate in Tribunale e lette da Giudice.
La perizia del CTU costituisce un parere molto qualificato, ma non è vincolante per il Giudice (Iudex peritus peritorum). La perizia potrà essere fatta una sola volta nel caso in cui il divorzio viene presentato in un unico atto con la separazione, così risparmiando effettivamente tempo.
Il Giudice potrebbe:
- condividere le conclusioni del CTU, e quindi prendere una decisione che conferma quello indicato del CTU (è il caso più frequente);
- non condividere le conclusioni del CTU, e quindi prendere una decisione diversa e che si discosti. Il Giudice, nel proprio provvedimento, motiverà in modo preciso e circostanziato il perché non intende aderire alle conclusioni della CTU, indicando analiticamente quali elementi il Consulente abbia pretermesso o quali errori abbia commesso;
- chiamare il CTU in udienza, per chiedere chiarimenti e spiegazioni, e poi il Giudice potrà: decidere direttamente oppure chiedere al CTU un eventuale supplemento di perizia;
- sostituire il Consulente, nominando un altro CTU per rifare la perizia (caso molto raro).
Divorzio giudiziale: assegnazione casa coniugale – casa familiare
Uno dei provvedimenti più delicati durante un divorzio giudiziale rimane quello sull’assegnazione della casa familiare, ossia quella dove la coppia viveva con i figli prima della separazione. Tendenzialmente, se non ci sono fatti nuovi, il Giudice del divorzio confermerà quanto già deciso durante la separazione.
In caso di coppia con figli, la casa coniugale è generalmente assegnata al genitore con il quale i figli vivono prevalentemente (ossia il cosiddetto genitore collocatario).
L’assegnazione della casa familiare, infatti, è un provvedimento che viene preso dal Tribunale nell’interesse dei figli di continuare a vivere nella stessa casa.
Il genitore assegnatario della casa avrà diritto di abitarvi fino a quando i figli non vi vivranno più (perché ad esempio si trasferiscono) o saranno economicamente autosufficienti.
In caso di coppia senza figli, sarà molto difficile ottenere un provvedimento di assegnazione, salvo in casi di accordo tra i due coniugi.
In assenza di figli, generalmente già durante la separazione, viene deciso: che la casa sia riconsegnata al coniuge proprietario in via esclusiva, oppure se in comproprietà sia messa in vendita dividendo il ricavato, oppure sia messa in affitto a terzi dividendo il canone di locazione, oppure sia data in locazione ad un coniuge che pagherà all’altro l’affitto.
Divorzio giudiziale, l’assegno ai figli e alla moglie: consulenza tecnica d’ufficio (CTU)
Quando i coniugi giungono al divorzio giudiziale, uno degli aspetti su cui più frequentemente sono in disaccordo è l’assegno di mantenimento per i figli e, ancora più spesso, per il coniuge (che in questa fase prende il nome di assegno divorzile). L’assegno è generalmente per la moglie in quanto spesso è il soggetto economicamente più debole.
- Con l’assegno per i figli, il genitore obbligato versa all’altro una somma mensile per contribuire al mantenimento dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente sufficienti;
- Con l’assegno per la moglie, il marito garantisce un aiuto economico alla moglie che non ha mezzi economici sufficienti.
Il Giudice può disporre una Consulenza tecnica d’Ufficio “la CTU”, nominando un Professionista di propria fiducia (Consulente tecnico d’Ufficio “il CTU”, per esempio un commercialista) che scriverà una perizia contabile sulla situazione economica, patrimoniale e reddituale dei coniugi.
La perizia è molto utile – specie quando ci si trovi in situazioni particolarmente complesse – e consente al Giudice di determinare con più facilità un importo equo a titolo di assegno di mantenimento per i figli e/o di assegno divorzile per il coniuge.
Ogni Parte ha la facoltà di nominare un proprio Consulente tecnico di parte (CTP) che assista alle operazioni peritali e redige note scritte a sostegno del proprio Assistito/a.
In presenza di minori il Giudice avrà ampi poteri istruttori anche ammettendo prove, testimoni o indagini presso terze società o persone, ma pure ordinando il deposito di documenti mancanti o di perizie e ispezioni. Questi poteri potranno essere esercitati anche d’ufficio in mancanza di specifica domanda di parte.
Nel divorzio giudiziale, il coniuge può domandare l’assegno divorzile in unica soluzione (assegno una tantum)?
No. Durante il divorzio giudiziale è possibile unicamente che il Giudice stabilisca a carico di un coniuge il versamento di un assegno divorzile “periodico” (quindi un assegno mensile).
Il presupposto dell’assegno una tantum (c.d. assegno tombale) è l’accordo tra i coniugi all’interno del divorzio consensuale c.d. divorzio congiunto.
Tuttavia, è bene ricordare che, durante la causa i coniugi possono sempre trovare un accordo su tutto (anche sull’assegno una tantum), decidendo di trasformare il divorzio da giudiziale a consensuale.
Quindi, anche se inizialmente si è in causa, questa può essere “consensualizzata”. Sarà sufficiente chiedere congiuntamente la trasformazione della causa, da divorzio giudiziale a divorzio congiunto. Le Parti compariranno personalmente davanti al Giudice e verrà redatto un verbale di accordo. Il Tribunale poi accoglierà nella sentenza le conclusioni congiunte.
Cos’è il divorzio giudiziale | Come si svolge la causa di divorzio in Tribunale
Il divorzio giudiziale è una procedura contenziosa (bisogna iniziare una causa in Tribunale). Il divorzio giudiziale viene chiesto da un solo coniuge, senza quindi l’accordo dell’altro coniuge. La causa viene iniziata da un solo coniuge, con il proprio avvocato che depositerà il ricorso in Tribunale. La presenza dell’avvocato è obbligatoria. Il divorzio giudiziale può essere chiesto anche contestualmente alla separazione così che venga trattato in un unica causa da un solo giudice.
La causa può essere iniziata dopo 6 mesi dalla separazione consensuale (udienza presidenziale o firma dell’accordo negoziazione assistita o dinanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune), oppure dopo un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale o dopo la sentenza parziale sullo status.
I motivi per cui si inizia un divorzio giudiziale possono essere vari, ad esempio:
- i coniugi non trovano accordo sulle condizioni di divorzio (per esempio sugli aspetti economici-patrimoniali o relativi ai figli);
- solo uno dei due vuole divorziare per contrarre un nuovo matrimonio (ossia vuole risposarsi);
- il coniuge che deve pagare l’assegno di separazione (generalmente il marito alla moglie) vorrebbe smettere di pagarlo o pagare meno. I criteri perché venga concesso all’ex coniuge un assegno di divorzio sono molto più restrittivi rispetto a quelli dell’assegno di separazione.
- un coniuge è irreperibile, cioè l’altro non sa dove abita né risponde ai tentativi di contatto (spesso succede con persone straniere che ritornano al loro Paese d’origine, ma anche a persone che si trasferiscono in altri indirizzi o Città, cambiando residenza senza comunicarlo all’Ufficio anagrafe del nuovo Comune).
La durata della causa è variabile a seconda della conflittualità tra i coniugi e delle prove che devono essere esaminate, generalmente da 18 mesi a 4 anni anche a seconda che si svolga contestualmente alla separazione o in una causa a sè.
Il divorzio giudiziale si introduce con un ricorso da depositare in Tribunale e l’assistenza obbligatoria di un avvocato per parte.
Il processo così si svolge:
- deposito del ricorso con emissione del decreto che fissa l’udienza di comparizione e i termini per la costituzione del convenuto (con termini per la notifica) e per il deposito di successivi atti che definiscano le domande delle parti;
- svolgimento dell’udienza tendenzialmente davanti al Giudice istruttore (in casi eccezionali davanti al Collegio) che adotta i provvedimenti provvisori ed urgenti e decide sulle prove;
- assunzione delle prove;
- remissione della causa in decisione e sentenza di divorzio.
Quali sono i documenti da allegare al ricorso di divorzio giudiziale
I documenti che servono per introdurre un divorzio giudiziale sono:
- atto “integrale” di matrimonio da chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al Comune di residenza all’epoca del matrimonio (non è quindi possibile utilizzare l’estratto dell’atto di matrimonio);
- certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche “contestuali” ossia in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
- copia conforme all’originale del verbale omologato di separazione consensuale, o della sentenza di separazione giudiziale o dell’accordo di separazione con negoziazione assistita, o dell’accordo di separazione in Comune dal Sindaco (firmato dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del coniuge che inizia la procedura (occorre precisare che il Tribunale ordinerà anche all’altro il deposito della rispettiva documentazione fiscale);
- eventuali estratti conti correnti bancari italiani o esteri, estratti conto titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari;
- documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero, o intestate ad altri ma di cui si abbia la disponibilità;
- proprietà di società (partecipazioni azionarie o quote di società);
- documentazione attestante proprietà di beni mobili (quadri, mobili, orologi ecc.) o di altri beni mobili registrati (automobili, barche ecc.) di cui si abbia la disponibilità, anche attraverso società di leasing, intermediazione, trust ecc;
- contratti di locazione di case, terreni ecc;
- contratto di lavoro, buste paghe, provvigioni, bonus di fine anno o ad obbiettivi, benefits percepiti dall’azienda ecc.
I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per “uso separazione o divorzio” e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.
A seconda delle questioni che si dovranno trattare nel giudizio potrebbero essere necessari ulteriori documenti per provare lo stato patrimoniale e reddituale delle parti. A titolo esemplificativo possiamo citare:
- ricevute, scontrini, fatture delle spese;
- polizze assicurative sulla vita o a capitalizzazione;
- contratto di assunzione di collaboratori (ad esempio colf, domestici o badanti);
Divorzio giudiziale e il ricorso
Il coniuge che vuole divorziare deve rivolgersi ad un avvocato, preferibilmente specializzato in diritto di famiglia (c.d. avvocato divorzista, matrimonialista, familiarista) e iniziare una causa dinanzi al Tribunale, che di solito è quello competente per il Comune di residenza dell’altro.
L’avvocato depositerà il ricorso in Tribunale. Nel ricorso l’avvocato deve trascrivere tutte le richieste che la parte Assistita vorrebbe fossero accolte dal Giudice su aspetti patrimoniali (per esempio se voglia chiedere un assegno divorzile o se voglia ottenere l’assegnazione della casa familiare) e su questioni più delicate come l’affidamento ed il collocamento dei figli (depositando anche il piano genitoriale che dettaglia tutte le attività e l’organizzazione principale delle giornate del minore).
Sebbene il ricorso introduttivo sia solo il primo atto del procedimento, è opportuno che il coniuge aiuti l’avvocato a trovare fin da subito la documentazione che si ritiene utile depositare. Nello stesso modo è obbligatorio dettagliare le prime prove che la parte vorrebbe far esaminare dal Giudice per rafforzare la fondatezza delle sue domande.
Divorzio giudiziale e decreto di fissazione dell’udienza presidenziale
Dopo il deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale, alla causa di divorzio viene assegnato un numero di protocollo (Registro Generale c.d. RG), e viene fissata con decreto:
- il termine entro il quale il ricorso e il decreto devono essere notificati all’altro coniuge (che infatti fino a quel momento nulla sa). La notifica avviene con l’Ufficiale Giudiziario. In alternativa, chi possiede una email PEC potrebbe tuttavia ricevere la notifica sulla propria PEC;
- il termine entro il quale l’altro coniuge deve costituirsi in giudizio (depositando, attraverso il proprio avvocato, una memoria di costituzione contenente le proprie richieste in relazione al divorzio);
- i termini per depositare ulteriori atti a precisazione delle domande;
- la data dell’udienza di comparizione delle parti.
- in alcuni casi di urgenza ed estremo pregiudizio il Presidente del Tribunale può emanare provvedimenti provvisori senza la convocazione delle parti. Questi provvedimenti saranno sempre modificabili.
Cosa fare quando riceviamo la notifica di un ricorso di divorzio giudiziale
Nel momento in cui la moglie o il marito, già separati, ricevono la notifica di un ricorso da parte dell’altro è opportuno rivolgersi ad un avvocato familiarista specializzato in diritto di famiglia (c.d. avvocato divorzista o avvocato matrimonialista).
L’avvocato potrà, in primo luogo, tentare di trovare un accordo con il Legale di controparte, trasformando così la causa da giudiziale a consensuale. In alternativa, potrà predisporre un atto (che si chiama comparsa di costituzione e risposta) con il quale “rispondere” a tutte le affermazioni svolte dal coniuge ricorrente. Pertanto, depositerà l’atto in Tribunale per far valere direttamente al Giudice le ragioni – e i diritti – del proprio Cliente.
Quando riceviamo un ricorso per il divorzio giudiziale è molto importante:
- essere tempestivi nel rivolgersi ad un avvocato in modo da consentire di fa;
- rispettare i termini indicati per la costituzione in giudizio. In caso contrario rischia di non poter proporre tutte le eccezioni e le domande che vorrebbe fare perché potrebbero essere considerate tardive (termini a pena di decadenza).
In linea ipotetica, la costituzione in giudizio appena descritta non è obbligatoria. Il coniuge che riceve la notifica del ricorso di divorzio, infatti, potrebbe anche decidere di non partecipare alla causa (rimanendo contumace).
In caso di coniuge contumace, deve però essere chiaro che il procedimento procede anche in sua assenza fisica (per la legge, il coniuge contumace è come se fosse presente). Anzi,in caso di contumacia le richieste della controparte potranno trovare una via di accoglimento più agevole dato che non ci sarebbe nessuno in grado di “rispondere” al racconto fornito dal ricorrente, che potrà più facilmente ottenere sia il divorzio e sia l’accoglimento di tutte le proprie domande.
È sbagliato, quindi, ritenere che la non partecipazione al giudizio di divorzio sia un modo per rendere più difficile l’ottenimento del divorzio per nostra moglie o nostro marito, ma è vero piuttosto il contrario.
Cosa succede nella prima udienza del divorzio giudiziale
All’udienza di trattazione e comparizione devono partecipare personalmente entrambi i coniugi con i loro avvocati.
Il Giudice istruttore tenta prima di tutto la conciliazione dei coniugi:
- se la conciliazione va a buon fine viene redatto un verbale;
- se la conciliazione non riesce la causa continua.
Se non vi è stata conciliazione, il Giudice emette i provvedimenti provvisori ed urgenti sulle questioni più importanti oggetto del divorzio giudiziale.
Solitamente i “provvedimenti provvisori ed urgenti” sono relativi al:
- affidamento e collocazione dei figli;
- assegnazione della casa familiare;
- mantenimento dei figli;
- diritto di visita per il genitore non collocatario;
- assegno divorzile per il coniuge.
I provvedimenti sono “provvisori”, quindi non è definitivi. La decisione definitiva viene, infatti, presa solo con la sentenza di divorzio, salvo eventuale successivo appello.
Lo scopo dei provvedimenti provvisori è quello di regolare gli aspetti economici ed organizzativi più urgenti, potendo poi durare la causa molto tempo.
Il Giudice decide sulla base dei documenti e delle descrizioni dei fatti che emergono negli atti e dalle prove offerte.
Dato che il Giudice decide sulla base dei documenti in atti, perché non ha ancora potuto svolgere le altre indagini istruttorie (ascoltare i testimoni, fare una Consulenza tecnica ecc.), l’avvocato che assiste la moglie o il marito, fin dal primo atto, deve articolare le richieste del proprio Assistito/a e fare le contestazioni in modo il più possibile approfondito. È quindi fondamentale che tra Cliente ed avvocato ci sia uno stretto lavoro di team.
Terminata l’udienza il Giudice istruttore avrà il compito di continuare la causa, ammettere le prove fino alla definizione della causa.
Nell’udienza, quando le parti ne fanno richiesta, il Tribunale può immediatamente emettere una “sentenza parziale” di divorzio sullo status.
Con la “sentenza parziale” di divorzio, il Tribunale pronuncia lo “scioglimento del matrimonio” o “la cessazione degli effetti civili”, e da quel momento i coniugi riacquistano lo stato libero, e si potranno risposare. La causa procederà per la definizione delle altre questioni (mantenimento figli, diritto mantenimento moglie ecc.).
Divorzio e reclamo contro i provvedimenti provvisori | Reclamo contro ordinanza del Giudice istruttore
Quando una delle parti ritiene che i provvedimenti del Giudice istruttore sono frutto di una non corretta valutazione, può – se ci sono i presupposti – chiederne la modifica.
In questo caso l’avvocato deve presentare un reclamo alla Corte d’Appello competente per territorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, indicando quali sono gli aspetti processuali o sostanziali in base ai quali si ritiene “sbagliata” la decisione del Giudice.
Per proporre reclamo alla Corte d’Appello non è necessario che ci siano fatti nuovi o che cambino le condizioni. Infatti, con il reclamo la parte interessata chiede alla Corte d’Appello di decidere in modo più approfondito allo stato degli atti, identico a quello dell’udienza.
Il Giudice istruttore incaricato della causa, in ogni caso, potrà revisionare le condizioni dell’ordinanza presidenziale anche a seguito della decisione della Corte d’Appello sia nel caso in cui questa abbia accolto il reclamo o che l’abbia rigettato.
Come modificare i provvedimenti provvisori nel divorzio | Modifica ordinanza del Giudice istruttore
Quando ci sono fatti nuovi o cambiano le condizioni in base alle quali il Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, è possibile chiedere al Giudice istruttore o al Collegio la modifica.
In particolare, la parte interessata deve dimostrare che il cambiamento delle condizioni deriva:
- dalle prove acquisite nel corso del processo;
- da fatti nuovi sorti rispetto a quelli esaminati durante l’udienza;
- da fatti rilevanti accaduti prima dell’udienza che, però, il ricorrente o il convenuto hanno saputo solo dopo lo svolgimento.
Il Giudice potrà:
- modificare le condizioni contenute nell’ordinanza di prima udienza;
- revocare i provvedimenti;
- respingere l’istanza di modifica ritenendo non importanti le novità esposte dalla parte interessata.
In caso l’istanza sia respinta, il coniuge che aveva chiesto le modifiche potrà proporre reclamo alla Corte d’Appello competente per territorio entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento del Giudice istruttore.
La decisione della Corte d’Appello non è impugnabile in Cassazione.
Il Giudice istruttore – inoltre – ha il potere di modificare l’ordinanza della prima udienza anche nel corso della causa, e ciò nonostante non gli sia proposta apposita istanza dall’avvocato della moglie o del marito.
Questa possibilità si verifica, ad esempio, nel caso in cui il Giudice ritiene che le prove fornite dalle parti portano ad una regolamentazione differente rispetto alle condizioni stabilite dal Giudice in prima udienza.
Quali possono essere le prove nel divorzio giudiziale
Per fornire le prove in una causa di divorzio, può essere necessario non solo citare testimoni ma anche, e soprattutto, reperire documenti che attestano lo stato patrimoniale delle parti, soprattutto nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile o di quantificazione del contributo al mantenimento per i figli.
Talvolta i documenti non sono in possesso dell’Assistito/a e, quindi, l’avvocato ha il compito di chiedere al Giudice di ordinarne alla controparte il deposito dei documenti, oppure di ordinarlo a terze parti (Banca, datore di lavoro ecc.). Inoltre, se ci sono i presupposti, l’avvocato potrà chiedere al Giudice di far svolgere indagini e accertamenti fiscali o perizie contabili per valutare e quantificare le condizioni economiche, reddituali e patrimoniali dei coniugi, oppure perizie per l’affidamento dei bambini.
Il Giudice del divorzio ha la possibilità di ordinare indagini patrimoniali molto complesse, che comprendono, per esempio, l’accesso agli atti presso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, le ispezioni della Polizia Tributaria (Guardia di Finanza), le rogatorie internazionali presso istituti di credito esteri o Autorità estere dove potrebbero essere presenti patrimoni occulti. Se la coppia ha figli, il Giudice può anche procedere d’ufficio.
Potrebbe essere dunque utile avere l’assistenza legale di uno Studio di avvocati che possa non solo consigliare la parte dal punto di vista giuridico ma che possa anche contare su un network di Professionisti multidisciplinari, che operano su diversi livelli, anche all’estero al fine di individuare la miglior strategia durante la causa.
Lo Studio legale che si occupa di diritto di famiglia potrà quindi essere affiancato, ad esempio, da commercialisti e investigatori privati per avviare indagini preliminari che potrebbero chiarire le condizioni economiche delle parti.
Divorzio giudiziale: ascolto testimoni e dei figli, anche minori
Durante il giudizio di divorzio possono essere ascoltati i testimoni.
L’avvocato deve chiede al Giudice di ammettere i testimoni, deve fare una lista con i relativi indirizzi e deve indicare i capitoli di prova.
Per quanto riguarda i figli minori essi devono essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano se hanno compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capaci di discernimento, ossia se sono in grado di conferire con i Giudice e rispondere in modo pertinente alle domande.
L’audizione è condotta dal Giudice istruttore in ambiente protetto (cioè non in un’aula di Tribunale ordinaria), cercando di effettuarla da solo senza avvalendosi di esperti o di altri ausiliari a meno che non ci sia il rischio di rendere l’esperienza troppo traumatica per i bambini.
Dobbiamo tenere sempre presente che l’ascolto dei figli non rappresenta solo una parte della causa giudiziaria. In caso di contrasto tra i genitori sull’affidamento o la collocazione dei minori, infatti, è un dovere primario dei genitori stessi quello di ascoltarli e di tenere in grande considerazione le loro volontà.
La sentenza di divorzio giudiziale
Con la sentenza di divorzio viene sciolto il matrimonio o vengono cessati gli effetti civili dello stesso.
Con la sentenza di divorzio vengono, inoltre, decise tutte le questioni trattate nella causa tra cui:
- l’assegno di mantenimento per i figli;
- l’affidamento e la collocazione dei figli;
- l’assegno divorzile per il coniuge;
- l’assegnazione della casa coniugale;
- la decisione di ulteriori questioni personali (ad esempio la possibilità che la moglie mantenga il cognome del marito) o patrimoniali (ad esempio il trasferimento della proprietà di un bene ecc.).
Modifica delle condizioni di divorzio
Nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi, è possibile modificare le condizioni di divorzio. Il procedimento per modificare le condizioni di divorzio ha una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra ex moglie ed ex marito, dalle prove da ammettere e valutare e dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre.
Il procedimento è simile a quello del divorzio: l’avvocato della parte interessata deve depositare un ricorso con il quale indica le condizioni da modificare e le cause che hanno portato ai cambiamenti che vengono dettagliati.
La procedura può essere giudiziale o consensuale.
Appello e ricorso in Cassazione dopo la sentenza di divorzio giudiziale
Quando una delle parti vuole contestare la sentenza di divorzio immediatamente perché non è d’accordo con i provvedimenti presi dal Tribunale deve procedere impugnandola tempestivamente in Corte d’Appello, sempre con l’assistenza di un avvocato.
Anche la sentenza d’Appello potrà essere impugnata per motivi di legittimità in Corte di Cassazione. È necessario avere un avvocato cassazionista, ossia un avvocato abilitato in Cassazione. Il ricorso in Cassazione potrà essere fatto solo su alcuni specifici aspetti, in caso contrario potrebbe rischiare di essere dichiarato inammissibile.
Divorzio: Separazione consensuale, giudiziale e di fatto
Per poter chiedere il divorzio (divorzio consensuale c.d. congiunto o divorzio giudiziale) è necessario che ci sia stata prima una “separazione legale” (separazione consensuale o separazione giudiziale).
Si parla, invece, di “separazione di fatto” quando i due coniugi decidono di vivere separati di fatto, senza quindi aver formalizzato tale decisione (ad esempio: davanti al Tribunale con la separazione consensuale o giudiziale). La “separazione di fatto” non ha alcuna efficacia ai fini del decorso del termine. Quindi marito e moglie potrebbero rimanere solo “separati di fatto” per molti anni, ma se successivamente volessero chiedere il divorzio non possono farlo subito: infatti prima devono “separarsi legalmente” e, poi – passati 6 mesi o 1 anno (a seconda che la separazione legale sia stata consensuale o giudiziale) – potranno divorziare e ciò anche se propongono la domanda contestualmente alla separazione.
Vi è quindi una profonda differenza tra da un lato la separazione consensuale o giudiziale e, dall’altro lato, la separazione di fatto.
Il divorzio annulla anche il matrimonio religioso?
No, perché il divorzio fa cessare unicamente gli effetti civili del matrimonio religioso (se ci si è sposati in Chiesa) o scioglie il matrimonio civile (se ci si è sposati in Comune).
Il sacramento del matrimonio, per la Chiesa, non può essere sciolto da un Giudice della Repubblica italiana. Può invece essere dichiarato nullo o annullato da un Tribunale Ecclesiastico regionale o dalla Sacra Rota.
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