Dopo il divorzio, una nuova storia d’amore. Cosa accade all’assegno divorzile in caso di convivenza
Un matrimonio fallito alle spalle è senza dubbio una ferita che pesa. Eppure, anche quando si è convinti di non “avere più l’età” per innamorarsi o quando l’idea di un nuovo partner è proprio l’ultimo dei pensieri, può capitare del tutto inaspettatamente di ritrovarsi a vivere una relazione serena e felice.
Può così accadere che una donna, chiuso il capitolo del primo matrimonio, incontri un nuovo partner e inizi con lui una storia d’amore. Col tempo, se tutto procede per il meglio, potrebbe tornare a farsi vivo il desiderio di mettere radici più profonde, ad esempio andando a convivere e rendendo in questo modo più stabile il rapporto anche nella quotidianità. Vivere insieme è infatti un traguardo importante e significativo, da affrontare a cuor leggero se è ciò che si desidera realmente, ma quando si ha un divorzio alle spalle è bene conoscere quali potrebbero essere le conseguenze che una nuova convivenza potrebbe comportare, in primo luogo se si è titolari di un assegno divorzile.
Nuove nozze dopo il divorzio
L‘obbligo di corrispondere l’assegno all’ex coniuge viene meno in caso di seconde nozze. Se, cioé, il beneficiario decide di risposarsi, il suo diritto all’assegno divorzile cessa definitivamente. E’ necessario, però, depositare apposita istanza di modifica delle condizioni di divorzio al Tribunale competente.
La convivenza
Si può giungere ad una revisione delle condizioni di divorzio, anche quando il beneficiario inizi una nuova convivenza che ha carattere di stabilità e continuità. In particolar modo l’ex coniuge potrà perdere l’assegno di mantenimento, o vederselo ridotto, senza possibilità di chiederlo nuovamente, anche qualora la convivenza dovesse finire.
Non pensiamo, quindi di evitare intenzionalmente le nozze col nuovo compagno per il timore di perdere l’assegno di mantenimento privilegiando viceversa una convivenza, perché anche in quest’ultimo caso si potrebbe rischiare di vedersi negato il diritto all’assegno. Se l’ex richiedesse al tribunale una revisione degli accordi, il Giudice potrebbe stabilire una diminuzione dell’importo o perfino esonerarlo del tutto dall’obbligo di pagamento.
In qualsiasi circostanza, però, è bene precisare che l’assegno non può essere sospeso di propria iniziativa dal coniuge obbligato a versarlo. Solo una sentenza emessa dal Giudice può stabilire una revisione o la sua totale cancellazione.