Differenza tra il divorzio consensuale ed il divorzio giudiziale: tempi e procedure
Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati
Cos’è il divorzio e quali tipi prevede la legge
Il divorzio è la procedura stabilita dalla Legge italiana per porre fine ad un matrimonio, a seconda delle procedure possono esserci tempi diversi per giungere alla sentenza definitiva. In particolare quando si chiede il divorzio contestualmente alla separazione, la decisione è presa da un solo Giudice nello stesso processo quindi i tempi si abbreviano ancora di più.
Se la celebrazione è stata solo civile (o secondo una Professione religiosa diversa da quella Cattolica) il procedimento scioglie il matrimonio.
Se la celebrazione è stata concordataria, ossia secondo il rito Cattolico riconosciuto dallo Stato italiano, il procedimento facessare gli effetti civilidel matrimonio, che rimane in vigore per l’Ordinamento Cattolico.
La Legge prevede due tipologie di divorzio: su domanda congiunta, anche detto consensuale, e giudiziale.
Differenza tra divorzio consensuale e giudiziale
Il divorzio consente lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili. Potrebbe essere consensuale o giudiziale. Le due tipologie presentano una notevole differenza sia per quanto riguarda i tempi che le procedure.
Va premesso che prima di poter chiedere il divorzio, nella maggioranza dei casi, i coniugi devono essere separati legalmente da almeno sei mesi, in caso di separazione consensuale, oppure un anno, in caso di separazione giudiziale. Anche quando la domanda viene proposta contestualmente alla separazione, il Giudice prima di pronunciare la sentenza parziale di divorzio e prima di esaminare le domande correlate al divorzio, deve attendere gli stessi tempi.
Queste tempistiche, in ogni caso, sono state notevolmente ridotte dalla riforma del cosiddetto “divorzio breve” che ha modificato il precedente termine di tre anni.
Come detto esistono due tipologie di divorzio: consensuale (o, meglio, su domanda congiunta di entrambi i coniugi) o giudiziale. La decisione non deve essere sottovalutata dato che le procedure e i tempi per ottenerli sono diversi così come diverse potrebbero essere le conseguenze sui coniugi e sui figli.
Separazione e divorzio dallo stesso Giudice con un unico atto con Avvocato divorzista
Con un unico atto (ricorso), e l’assistenza di un avvocato divorzista, separazione e divorzio possono essere trattati nello stesso processo più velocemente. Non esiste un divorzio diretto (ossia un divorzio senza separazione) però non è obbligatorio fare prima un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo procedimento per domandare il divorzio immediato: ora si possono fare due domande cumulate.
Dopo che l’Avvocato deposita in Tribunale il ricorso il Giudice nominato da un apposito Collegio, entro 90 giorni fissa l’udienza per la separazione: le parti devono comparire personalmente. Per avere il divorzio bisogna aspettare 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale (quando si è fatto causa).
Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario che l’avvocato inserisca subito in un unico atto tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dallo stesso Giudice. Il divorzio potrà essere ottenuto anche durante la causa di separazione ed, anzi, trattato insieme alla separazione nello stesso procedimento e dallo stesso Giudice.
Il divorzio è pronunciato dopo la separazione (basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa) e sono trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale. Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati.
La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma si arriva dal Giudice alla prima udienza già con tutto in modo che sia più facile (e veloce) decidere. Quindi l’avvocato dovrà fin dal primo atto dedurre tutti i fatti più importanti e, soprattutto, le prove (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.).
Una sola udienza entro 90 giorni con già tutte le prove e i documenti
Dopo il deposito del ricorso, chi ha iniziato la causa deve notificare l’atto e il decreto di fissazione di udienza all’altro coniuge. Il decreto viene emesso generalmente tre giorni dopo il deposito del primo atto. Le parti hanno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare un altro atto per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie (prove). Quindi prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e prove, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo.
All’udienza il Giudice deciderà in via provvisoria sulle questioni più urgenti (c.d. provvedimenti provvisori ed urgenti) come
1) l’affidamento e la collocazione dei bambini;
2) l’assegnazione della casa coniugale;
3) la regolamentazione del diritto di visita tra i figli e i genitori (anche grazie al piano genitoriale che deve essere compilato dai genitori sull’organizzazione del tempo e delle attività di ciascun figlio);
4) l’assegno mensile per i figli ed eventualmente per il coniuge.
Questa decisione è immediatamente esecutiva durante lo svolgimento della causa e sempre modificabile, revocabile o appellabile.
Il Giudice istruttore deve anche decidere se ammettere le prove (ossia le istanze istruttorie: ad esempio uno o più testimoni, una consulenza sugli aspetti genitoriali o economici ecc., indagini della polizia Tributaria o approfondimenti fiscali ecc.).
Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Il Giudice istruttore li ascolta direttamente (c.d. ascolto diretto), generalmente alla prima udienza, e può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito).
Divorzio consensuale su domanda congiunta, procedura, durata e contenuto accordo
Il divorzio consensuale è possibile se c’è un accordo tra i coniugi sulle condizioni personali e patrimoniali.
I coniugi assistiti congiuntamente da un Avvocato oppure con due legali diversi devono depositare un ricorso al Tribunale competente, di solito quello dell’ultima residenza comune o a scelta di uno dei due o dei figli.
Il Tribunale, a seguito di un’udienza con trattazione scritta in cui le parti non compaiono personalmente (a meno che non lo chiedano in maniera specifica), verifica che le condizioni raggiunte rispettino, e non ledano, i diritti dei due coniugi e dei figli, se presenti.
Nell’accordo i coniugi potranno decidere come regolamentare l’affidamento e la collocazione dei figli, il diritto di visita del genitore che non convive con i figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli e del coniuge (se ne ha diritto).
I coniugi potranno anche accordarsi sulla divisione dei beni (oggetti ecc.), patrimonio finanziario (soldi sui conti correnti, azioni, obbligazioni ecc.) nonché potranno decidere trasferimenti immobiliari (la proprietà o la comproprietà di una casa passa da un coniuge all’altro) qualora non l’abbiano già fatto durante la separazione.
Il Tribunale si pronuncia con sentenza che viene annotata nell’atto di matrimonio.
L’intervento del Tribunale non è sempre necessario dato che è possibile ottenere il divorzio consensuale anche tramite la negoziazione assistita, con l’aiuto di un Avvocato, o dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, previa prenotazione presso il Comune di residenza.
Le soluzioni consensuali riducono notevolmente i tempi ed i costi del divorzio, basti pensare che per un divorzio su domanda congiunta possono essere necessari da venti giorni (negoziazione assistita con un Avvocato o Ufficiale di Stato Civile) a tre-quattro mesi con un ricorso il Tribunale.
Divorzio Giudiziale procedura e durata
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, si deve optare per il divorzio giudizialeche, invece, può comportare qualche problema in più oltre che un allungamento dei tempi. Il diritto di chiedere il divorzio spetta a ciascun coniuge che ha sempre diritto di mettere fine al matrimonio anche se l’altro non vuole. Come detto, la domanda può essere introdotta anche contestualmente alla separazione ma la procedura non cambia: semplicemente i vari passaggi sono effettuati dallo stesso giudice durante lo stesso giudizio quindi si possono abbreviare i tempi (invece di due cause se ne fa fisicamente una sola).
Con l’assistenza di un Avvocato un solo coniuge deve depositare un ricorso al Tribunale competente che, in presenza di figli, è quello di residenza dei minori altrimenti è quello del coniuge convenuto o dell’ultima residenza comune. A differenza della procedura consensuale, quindi, quella giudiziale deve essere svolta obbligatoriamente in Tribunalee viene pronunciata con una sentenza emessa dopo un vero e proprio giudizio.
Dopo il deposito degli atti da parte degli Avvocati di moglie e marito è prevista un’udienza dinanzi al Giudice istruttore nominato dal Tribunale che decide i provvedimenti provvisori ed urgenti che regolano i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi oltre alle determinazioni riguardo ai figli (affidamento, collocamento, diritti di visita, mantenimento ecc.) fino alla sentenza.
In questa fase può essere emessa, se richiesto, una sentenza parziale che pronunci immediatamente lo scioglimento del matrimonio e decida sulle questioni non controverse, laddove ci siano.
La causa continua davanti al Giudice Istruttore che deve valutare tutte le prove e può chiedere l’ammissione di prove d’ufficio ritenute pertinenti (solo in presenza di domande relative ai figli). Alla fine dell’istruttoria il Tribunale in funzione collegiale (tre Giudici) emetterà la sentenza definitiva.
Questi passaggi del divorzio giudiziale rendono la procedura molto più lunga di quella consensuale: in media possono passare almeno uno/due anni per giungere al termine di un divorzio giudiziale e, in base all’attività istruttoria da espletare, tali tempistiche possono anche ulteriormente dilatarsi. Anche in caso di proposizione contestuale del divorzio e della separazione, i tempi sono comunque più lunghi rispetto a quelli di una causa consensuale.
Dove si chiede il divorzio se moglie e marito abitano in due città diverse?
Il divorzio su domanda congiunta può essere chiesto nell’ultimo luogo di residenza comune due coniugi o a scelta nel comune di residenza di uno dei due coniugi o dei figli.
Il divorzio giudiziale deve essere chiesto nel luogo di residenza dei figli o, in mancanza, del coniuge convenuto (cioè quello che viene citato in giudizio).
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. In presenza di figli è sempre prevalente il criterio del luogo della loro residenza a meno che non siano all’estero.
È possibile non concedere il divorzio?
Come detto non è possibile dire che sia possibile “non concedere” il divorzio. Un coniuge può decidere di non aderire alla richiesta di divorzio su domanda congiunta, ma se l’altro procede giudizialmente il Tribunale disporràla fine del matrimonio.
È possibile chiedere l’addebito del divorzio?
No, l’addebito è una richiesta che può essere avanzata solo in fase di separazione giudiziale.
Quali sono gli effetti personali del divorzio
Dal punto di vista personale il divorzio scioglie definitivamente il matrimonio della coppia. Nel caso di matrimonio concordatario o celebrato secondo il rito di una delle religioni riconosciute dallo Stato italiano, il divorzio fa cessare gli effetti civili del matrimonio.
Con il divorzio i coniugi riacquistano lo stato libero e possono, quindi, celebrare nuove nozze. Per l’ex marito e l’ex moglie si interrompono i doveri matrimonialiquali l’assistenza morale e materiale o la collaborazione tra coniugi.
La moglie, inoltre, perde il diritto di utilizzare il cognomedel marito salvo esplicita autorizzazione del Tribunale.
Quali sono i diritti del coniuge divorziato (calcolo dell’assegno di mantenimento e assegnazione casa familiare-coniugale) e gli effetti patrimoniali del divorzio?
La fine dell’unione matrimoniale lascia, comunque, sussistenti alcuni diritti di natura patrimoniale in capo al coniuge divorziato.
Di seguito le conseguenze più importanti:
– il coniuge economicamente più debole ha diritto a percepire un assegno divorzile da determinarsi in base alla situazione patrimonialedi ciascuna delle parti, alla durata del matrimonio ed alla capacità lavorativa del richiedente. Secondo gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione il riconoscimento di una somma a titolo di mantenimento spetta al coniuge che non ha i mezzi adeguati a provvedere al proprio sostentamentoo non può procurarseli per ragione oggettive.
Il pagamento può avvenire in forma periodica (c.d. assegno divorzile solitamente mensile) oppure in unica soluzione (c.d. una tantum). Quest’ultimo caso può essere concordato dai coniugi durante un divorzio su domanda congiunta e non durante il procedimento giudiziale. L’assegno in unica soluzione risolve tutte le pretese economichedel coniuge economicamente più debole che non potrà avanzare richieste ulteriori in punto contributo al mantenimento. L’una tantum, infatti, non sarà più modificabile.
– il coniuge che ottiene il collocamento dei figli (nella maggioranza dei casi la madre) ha diritto a ricevere un contributo al mantenimento per i figli minorenni, o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
In questo caso la determinazione dipende dalla condizione economica dei genitori, ma anche dallo stile di vita goduto dalla famiglia durante il matrimonio che si cerca di mantenere il più possibile uguale al fine di evitare che i bambini, oltre al trauma della rottura del nucleo familiare, subiscano anche lo sconvolgimento delle loro abitudini.
– tra gli effetti di natura patrimoniale deve essere valutata anche l’assegnazione della casa familiare. Non esiste un diritto proprio del coniuge divorziato a rimanere a vivere nella casa familiare una. Se la coppia non ha avuto figli molto difficilmente il Tribunale provvederà ad assegnarel’immobile al coniuge che non sia proprietario. Nel caso in cui la coppia trovi un accordo, invece, è possibile che anche chi non è proprietario della casa ottenga l’assegnazione.
Le valutazioni cambiano nel caso in cui la coppia che si divorzia ha avuto dei figli che siano ancora minorenni o non autosufficienti al momento del divorzio. Il diritto ad abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore collocatario, ossia al genitore che verrà designato per convivere prevalentemente con la prole, o affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale.
– se uno dei coniugi riscuote il trattamento di fine rapporto(TFR) dal proprio datore di lavoro (ad esempio per licenziamento, dimissioni o pensionamento) dopo l’introduzione della domanda di divorzio, l’ex potrebbe avere diritto al 40% della somma. Il calcolo della quota deve avere come riferimento gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, comprensivi di quelli della separazione.
Per ottenere la quota del TFR il coniuge deve essere titolare di un assegno di mantenimentoperiodico e non deve essersi risposato.
– quando uno dei due ex coniugi muorel’altro non acquisisce la qualità di erede come durante il periodo di separazione. Tuttavia, sussistano alcuni diritti di natura successoriache restano in vigore anche dopo il divorzio quali:
- la pensione di reversibilità (o indiretta o indennità per morte)
- l’assegno a carico dell’eredità
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità essa spetta integralmente (nella quota di circa il 60% che aumenta fino all’80%-100% in caso di figli minori o non autosufficienti) all’ex coniuge titolare di assegno di mantenimento che non si sia risposato.
Nel caso in cui l’ex deceduto si fosse risposato, il divorziato titolare di assegno di mantenimento dovrebbe suddividere la quota di reversibilità con il nuovo coniuge superstite.
L’assegno a carico dell’eredità, invece, può essere chiesto dal coniuge divorziato agli eredi dell’ex defunto. Questa forma assistenziale viene concessa solo se il richiedente, titolare di assegno di divorzio e non risposato, dimostri di versare in stato di bisogno cioè non abbia le risorse economiche sufficienti a soddisfare le proprie esigenze primarie.
– con il divorzio si scioglie il fondo patrimonialecostituito dai coniugi ad eccezione del caso in cui la coppia abbia figli ancora minorenni oppure per casi di utilità ritenuti dal Giudice. Il coniuge divorziato, inoltre, cessa di partecipare all’impresa familiare.
Quale documentazione serve per il divorzio (sia consensuale che giudiziale)?
– Atto integrale di matrimonioda chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al comune di residenza all’epoca del matrimonio (nota bene: l’estratto per riassunto o il certificato semplice di matrimonio non sono accettati);
– copia autentica (ossia conforme all’originale rilasciata dalla cancelleria del Tribunale dove è avvenuta la separazione) del verbale di separazione consensuale omologato o della sentenza di separazione. In caso di negoziazione assistita o separazione conclusa dinanzi all’Ufficiale di stato civile copia dei relativi atti;
– Certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche contestuali in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
– Copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;
– Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi (con indicazione della condizione reddituale, delle proprietà immobiliari, delle partecipazioni societarie, degli investimenti ecc.).
A seconda delle questioni che si dovranno trattare nel procedimento giudiziale sono essere necessari ulteriori documenti per provare lo stato patrimoniale delle parti. In presenza di figli la documentazione può essere chiesta direttamente dal Giudice che ha ampi poteri istruttori d’ufficio.
A titolo esemplificativo e possiamo citare documentazione generalmente ritenuta importante:
– Resoconti spese;
– Eventuale estratti conti correnti italiani o esteri, Estratti conto titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari;
– Polizze assicurative sulla vita o a capitalizzazione;
– Documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero o di altri beni fruibili (automobili, barche ecc);
– Contratto di lavoro, buste paghe, benefits percepiti dall’azienda.
I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.
Divorzio con figli: differenze e procedura
La procedura del divorzio non cambia in presenza di figli. Dovrà essere deciso a quale genitore questi dovranno essere affidati e dove dovranno vivere (e conseguentemente a chi sarà assegnata la casa familiare). Importante sarà stabilire quale contributo al mantenimentodovrà essere previsto dalla madre e dal padre.
In caso di divorzio consensuale questi aspetti verranno decisi concordemente dai coniugi.
In caso di divorzio giudiziale provvederà il Tribunale dopo aver assunto le prove necessarie.
Qual è la differenza tra separazione e divorzio
La separazione non pone fine al matrimonio ma ne sospende gli effetti in attesa di una riconciliazione oppure di un procedimento di divorzio.
Il divorzio causa lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, nel caso in cui è stato celebrato un matrimonio concordatario o con rito di una religione diversa da quella cattolica ma riconosciuta dallo Stato italiano).
Solo con il divorzio i coniugi cessano di avere reciproci diritti e doverisia dal punto di vista personale che patrimoniale con l’unica eccezione di un dovere di assistenza materiale nei confronti dell’ex coniuge economicamente più debole.
Divorzio con negoziazione assistita: cos’è
Moglie e marito possono chiedere il divorzio anche senza attendere i tempi della burocrazia dei processi civili, ossia senza recarsi in Tribunale né partecipare ad udienze. Se i coniugi vogliono divorziare consensualmente, infatti, possono avviare la procedura di negoziazione assistita con l’intervento di un Avvocato.
Le parti devono accordarsi su tutte le condizioni relative i loro rapporti personali e patrimoniali, comprese le questioni relative ad un eventuale assegno di mantenimento per il coniuge più debole, e riguardanti i figli.
Divorzio con negoziazione assistita: quali tempi?
L’accordo raggiunto deve essere inoltrato alla Procura della Repubblica ed autorizzato dal Pubblico Ministero che concede il nulla osta così da poter essere annotato sull’atto di matrimonio.
Il Divorzio in questo caso si ottiene con tempistiche molto ristrette.
Dopo aver individuato tutte le condizioni, anche economiche, che regoleranno i rapporti tra i coniugi e con i figli l’iter si completa dopo circa un mese (ad eccezione di casi in cui la Procura della Repubblica competente sia eccessivamente carica di fascicoli e quindi ritardi nel rilascio delle autorizzazioni). Il divorzio ha pieno valore legaledalla data certificata di stipulazione dell’accordo.
Divorzio, presupposti per la modifica delle condizioni
Tutte le condizioni stabilite con il divorzio, sia consensuale che giudiziale, possono essere modificate nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi. Il procedimento per modificare le condizioni ha una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra le parti e dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre.
Esistono molteplici casistiche che possono causare una legittima richiesta di modifica delle condizioni di divorzio. A titolo esemplificativo possiamo citare alcuni tra i motivi più comuni quali la diminuzione del reddito del soggetto obbligato al versamento dell’assegno che potrebbe chiedere un abbassamento proporzionale dell’importo dovuto o, viceversa, un miglioramento delle condizioni patrimoniali che potrebbe spingere chi riceve l’assegno a pretendere un aumento.
Anche in questo caso la procedura può essere consensuale o giudiziale e ricalca quelle appena descritte per ottenere il divorzio.
Perché è importante affidarsi ad uno Studio legale specializzato in diritto di famiglia, in separazione e divorzi
È agevole comprendere che in questi casi l’assistenza legale di un Avvocato esperto in diritto di famiglia sia indispensabile. Ci sono, infatti, molti aspetti da valutare, non solo economicie personali, ma anche processuali e probatori che saranno presi in considerazione dal Giudice per la decisione.
È consigliabile avere la consulenza di un Avvocato anche nel caso di un divorzio consensuale.
Se il divorzio è iniziato come giudiziale, nel caso in cui i coniugi durante il procedimento dovessero trovare un accordo, potranno chiedere al Giudice una conversione del rito da giudiziale a consensuale. Il Tribunale farà un controllo degli accordi raggiunti e consensualizzerà il procedimento ed emetterà la sentenza. Questa possibilità potrà anche essere perseguita in caso di domanda contestuale di separazione e divorzio.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)