Decreto federale sulla riforma giudiziaria – 8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 19961,
decreta:
I
La Costituzione federale del 18 aprile 19992 è modificata come segue:
Art. 29a Garanzia della via giudiziaria
Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
Art. 122 Diritto civile
1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla
Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
Art. 123 Diritto penale
1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia pena- le, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diver- sa disposizione della legge.
II
Il capitolo 4 del titolo quinto della Costituzione federale del 18 aprile 19993 è so- stituito dalle disposizioni seguenti:
Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie
Art. 188 Statuto del Tribunale federale
1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione. 2 La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura.
3 Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.
Art. 189 Competenze del Tribunale federale
1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
a. del diritto federale;
b. del diritto internazionale;
c. del diritto intercantonale;
d. dei diritti costituzionali cantonali;
e. dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Can- toni e quelle tra Cantoni.
3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4 Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impu- gnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
Art. 190 Diritto determinante
Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale fede-
rale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale
1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2 Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d’importanza fondamentale.
3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tri- bunale federale.
4 La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente in- fondati.
Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione
1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può confe- rirle altre competenze.
2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’amministrazione federale.
3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.
Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni
1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto
civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
Art. 191c Indipendenza del giudice
Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sotto-
stanno al solo diritto.
III
1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 12 marzo 2000.
2 Gli articoli 123 e 191a capoverso 1 entrano in vigore il 1° aprile 2003. L’entrata in vigore delle altre disposizioni sarà stabilita ulteriormente.
24 settembre 2002 Assemblea federale
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