Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1999. – “Istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l’immigrazione, ai sensi dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (GU n. 13 del 18-1-2000 “
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1998, con il quale è stato conferito al Ministro Livia Turco l’incarico di Ministro per la solidarietà sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, concernente delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante “Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40”;
Visto l’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante “Regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 1998 istitutivo della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie;
Decreta:
Art. 1.
1. E’ istituito in ciascuna provincia un Consiglio territoriale per l’immigrazione.
2. Il Consiglio è presieduto dal prefetto ed è composto come previsto dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
3. La nomina dei componenti è effettuata dal prefetto, su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni od enti interessati.
4. Il Consiglio opera anche in raccordo con gli organi già costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni della provincia.
5. Il prefetto assicura altresi’ il raccordo tra gli organi di cui al comma 4 e la consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Roma, 18 dicembre 1999
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Livia Turco
Il Ministro dell’interno
Russo Jervolino
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