Quando i debiti di moglie e marito possono essere pagati con i beni in comunione
Se moglie e marito hanno dei debiti possono dover utilizzare i beni in comunione per soddisfarli. Quando uno dei coniugi contrae debiti che devono essere, ovviamente, pagati può nascere il timore di perdere beni o denaro importanti per tutta la famiglia. La possibilità o meno per i creditori di rivalersi sui beni che fanno parte della comunione dipende da due fattori: il soggetto che ha contratto il debito e il momento in cui questo è stato contratto.
I debiti contratti congiuntamente dai coniugi
Se due coniugi contraggono dei debiti in maniera congiunta mentre è in vigore il regime di comunione legale, questi ultimi possono essere oggetto delle pretese dei creditori qualora la coppia non riesca a saldare il debito, quindi si potrà rischiare di subire il pignoramento di un bene o del conto corrente. Se il valore dei beni della comunione non è sufficiente a saldare il debito, i creditori possono rivalersi anche sui beni personali dei coniugi, in misura pari alla metà del credito.
I debiti contratti singolarmente dai coniugi prima del matrimonio
Se uno dei coniugi contrae un debito prima del matrimonio, a rispondere è soltanto il patrimonio personale del coniuge: i beni che rientrano nella comunione legale non possono essere toccati dai creditori. Lo stesso vale nel caso in cui i debiti siano stati acquisiti da uno dei due coniugi per donazione o successione: così come il bene ottenuto per successione o donazione non rientra fra i beni che fanno parte della comunione, allo stesso modo i creditori non possono rivalersi sui beni comuni.
I debiti contratti singolarmente dai coniugi durante il matrimonio
Opposta è la situazione nel caso in cui il debito sia contratto durante il matrimonio. In questo caso ci può essere di aiuto un esempio, perché la regola è complessa. Ipotizziamo che un marito, titolare di una ditta individuale di traslochi, contragga un debito che non riesce a ripagare, egli è sposato in comunione dei beni ed ha paura che la propria famiglia perda la casa, in comproprietà con la moglie. I creditori si dovranno rivalere innanzitutto sul patrimonio aziendale, ad esempio sul camion, sull’immobile che ospita la sede della ditta, e sul conto corrente aziendale. Successivamente dovranno rivalersi sui beni e sul conto personale del marito. Se però il valore di questi beni non sarà sufficiente a saldare il debito, i creditori potranno procedere anche con il pignoramento dei beni in comunione. Attenzione però perché i creditori potranno rivalersi soltanto sulla metà del valore dei beni, pari alla quota spettante al marito.