Costituzione – Art. 70 Lingue
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.
5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
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